LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee - Legge comunitaria 1993.

Numero 146 Anno 1994 GU 04.03.1994 Codice 094G0164

urn:nir:stato:legge:1994-02-22;146

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

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Comma 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato A. ((2))


Se per effetto di direttive notificate nel secondo semestre dell'anno di cui al comma 1 la disciplina risultante da direttive comprese nell'elenco e' modificata, senza che siano introdotte nuove norme di principio, la scadenza del termine e' prorogata di sei mesi.


I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, se non proponenti.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B, a seguito di deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono adottati.


Entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Governo puo' emanare disposizioni integrative e correttive, nel rispetto dei principi e criteri direttivi da essa fissati, con la procedura indicata nei commi 3 e 4.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che " Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, per quanto attiene all'attuazione delle direttive di cui agli articoli 20, 26, 28 limitatamente alle direttive 92/65/CEE e 92/118/CEE, 33, 37, 38 e 57 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."


Art. 3

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Comma 1

(Modificazione dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86).

Comma 2

Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, e' sostituito dal seguente:
" 4. Se la legge comunitaria lo dispone, prima dell'emanazione del regolamento, lo schema di decreto e' sottoposto al parere delle Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica competenti per materia, che dovranno esprimersi nel termine di quaranta giorni dalla comunicazione. Decorso tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere".


Art. 4

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Comma 1

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare).

Comma 2

Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3, comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.


Gli schemi di regolamento per l'attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato D sono sottoposti al parere delle competenti Commissioni parlamentari ai sensi dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 marzo 1989, n. 86, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.


Art. 5

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Comma 1

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa).

Art. 6

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Comma 1

Delega al Governo per il completamento dell'attuazione delle leggi 29 dicembre 1990, n. 428, 19 febbraio 1992, n. 142, e 19 dicembre 1992, n. 489).

Comma 2

La disposizione dettata dall'articolo 1, comma 5, si applica anche ai decreti legislativi emanati in esercizio delle deleghe conferite al Governo con le leggi 29 dicembre 1990, n. 428, e succes- sive modificazioni, 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e 19 dicembre 1992, n. 489.


Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge.


La delega legislativa conferita ai sensi degli articoli 1, 2 e 41 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, e' estesa all'attuazione delle direttive 90/641/EURATOM del Consiglio del 4 dicembre 1990 e 92/3/EURATOM del Consiglio del 3 febbraio 1992.


La delega per l'attuazione delle direttive di cui all'allegato B della legge 30 luglio 1990, n. 212, non si estende alla disciplina in materia di localizzazione degli impianti nucleari.


Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge. ((2))


All'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, le parole: "venti giorni" sono sostituite dalle seguenti: "sessanta giorni".


Il termine di cui all'articolo 43, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e' prorogato fino a sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Restano fermi i criteri di delega di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, nonche' i principi di cui all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che "Il termine di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge limitatamente all'attuazione della direttiva di cui all'articolo 45 della legge 19 febbraio 1992, n. 142."


Art. 7

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Comma 1

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Comma 2

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive delle Comunita' europee, attuate ai sensi della presente legge in via regolamentare o amministrativa, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.


La delega sara' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministri competenti per materia, che si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d), della presente legge.


Art. 8

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Comma 1

Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione della delega prevista dall'articolo 1, coordinandovi le norme vigenti nelle stesse materie ed apportando alle medesime le integrazioni e modificazioni necessarie al predetto coordinamento.


I testi unici di cui al comma 1 potranno disporre, ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la delegificazione di materie oggetto di discipline comunitarie, escluse quelle di competenza regionale.


Gli schemi di testo unico sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica per l'acquisizione del parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorsi quarantacinque giorni dalla data di trasmissione il testo unico e' emanato anche in mancanza di detto parere.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO I LIBERA CIRCOLAZIONE

Art. 10

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Comma 1

Equiparazione dei cittadini comunitari ai cittadini italiani nel settore delle professioni).

Comma 2

I cittadini degli Stadi membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani ai fini dell'iscrizione negli Albi dei procuratori e degli avvocati di cui agli articoli 17 e 27 del regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, recante ordinamento delle professioni di avvocato e procuratore. Ai fini dell'esercizio in Italia dell'attivita' di investigatore privato, ai sensi dell'articolo 134 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, i cittadini degli Stati membri della Comunita' europea sono equiparati ai cittadini italiani.


Art. 11

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))


Art. 13

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Comma 1

Soppressione di riserve o preferenze per i prodotti nazionali nelle forniture pubbliche).

Comma 2

L'articolo 5-bis del regio decreto 18 novembre 1923 n. 2440, introdotto con l'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 627, e' sostituito dal seguente:
"ART. 5-bis. - 1. Per l'acquisto di autoveicoli, motoveicoli, mezzi di trasporto in genere e loro parti di ricambio, prodotti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, nonche' per l'acquisto di carburanti, lubrificanti e ossigeno liquido avio destinati alle Forze armate e forniti dall'industria nazionale ovvero da un'industria di uno Stato membro della Comunita' europea, non si applica il disposto del precedente articolo 5 e quello del successivo articolo 6, secondo comma".


Sono abrogati gli articoli 113 e 114 del testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, e il quarto comma dell'articolo 12 della legge 10 aprile 1981, n. 151.


Art. 15

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128))


Art. 16

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Comma 1

Abrogazione di norme discriminatorie in danno dei cittadini italiani nei confronti dei cittadini stranieri in materia di licenze aeronautiche comunitarie).

Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO II ASSICURAZIONI

Art. 19

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Comma 1

Accesso all'esercizio dell'assicurazione da parte di imprese aventi sede in Svizzera).

Comma 2

In attuazione della direttiva del Consiglio 91/371/CEE, le imprese aventi la loro sede sociale in Svizzera sono ammesse ad esercitare le assicurazioni private contro i danni in regime di liberta' di stabilimento, nel rispetto delle norme dettate dalla legge 10 giugno 1978, n. 295, previa autorizzazione del Ministero dell'industria , del commercio e dell'artigianato.


Art. 21

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Comma 1

(Albo dei mediatori di assicurazione).

Comma 2

Il primo comma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 1984, n. 792, e' sostituito dal seguente:
"Possono essere iscritti nella sezione prima dell'albo i cittadini di uno Stato membro della Comunita' europea, che provino, attraverso un attestato rilasciato dalla competente Autorita' di controllo, di aver svolto per quattro anni, in uno qualsiasi degli Stati membri della Comunita' europea, l'attivita' di mediatore di assicurazione e riassicurazione, come indipendenti o in qualita' di dirigenti di impresa esercente detta attivita', ovvero l'attivita' di agente di assicurazione".


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO III PROTEZIONE DEL CONSUMATORE

Art. 23

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Comma 1

Divieto di immissione in commercio di alcuni prodotti del tabacco per uso orale, nonche' disposizioni in materia di etichettatura degli altri prodotti da fumo

Comma 2

In attuazione della direttiva del Consiglio 92/41/CEE, e' vietata l'immissione in commercio di prodotti del tabacco destinati ad uso orale, eccettuati i prodotti da fumare o masticare, costituiti interamente o parzialmente da tabacco, presentato sotto forma di polvere o di particelle fini, ovvero qualsiasi combinazione di queste presentazioni, oppure sotto una forma che richiami un prodotto commestibile.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184 )).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV SANITA'

Art. 27

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Comma 1

Attuazione di direttive comunitarie in materia di divieti e limitazioni d'uso di sostanze e preparati pericolosi).

Art. 32

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Comma 1

Assistenza e cooperazione con la Commissione CEE e gli Stati membri in materia di prodotti alimentari).

Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO V LAVORO

Art. 34

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Comma 1

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare i decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, ad eccezione delle direttive 92/57/CEE, 92/58/CEE, 92/85/CEE, 92/91/CEE e 92/104/CEE, comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B richiamati dall'articolo 1 della presente legge, o che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE, con le stesse modalita' e con gli stessi criteri di cui agli articoli 1, 2 e 43 della legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, nonche' all'articolo 27 della legge 19 dicembre 1992, n. 489.


I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari gia' adottate ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 89/391/CEE successivamente alla legge 19 febbraio 1992, n. 142, e successive modificazioni, sono emanati entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti legislativi di attuazione delle direttive particolari che saranno adottate entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge dal Consiglio delle Comunita' europee, ai sensi del citato articolo 16, paragrafo 1, della stessa direttiva 89/391/CEE, sono emanati entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. ((2))


All'articolo 43, comma 1, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, dopo le parole: "90/679/CEE" sono aggiunte le seguenti: "nonche' 91/383/CEE".

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AGGIORNAMENTO (2)
La L. 6 febbraio 1996, n. 52 ha disposto (con l'art. 6, comma 3) che "I termini di cui all'articolo 34, comma 2, della legge 22 febbraio 1994, n. 146, sono differiti di nove mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, salvo per quanto concerne le direttive 92/57/CEE e 92/58/CEE, per l'attuazione delle quali dovra' provvedersi con decreto legislativo da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I decreti per l'attuazione delle direttive di cui al presente comma sono sottoposti al parere delle Commissioni parlamentari competenti per materia."


Art. 35

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Comma 1

(Impiego del benzene e suoi omologhi nelle attivita' lavorative).

Comma 2

Le disposizioni di cui al presente articolo relative all'impiego del benzene, del toluene e dello xilene si applicano a tutte le attivita' alle quali siano addetti prestatori di lavoro, ivi compresi quelli che svolgono attivita' artigiane.


Con decreto del Ministro della sanita', di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentite le competenti Commissioni parlamentari che si pronunciano entro quaranta giorni dalla comunicazione dei relativi schemi, sono stabiliti, in conformita' alla normativa comunitaria, i divieti o le limitazioni di uso del benzene, del toluene e dello xilene nelle attivita' lavorative.


I recipienti che contengono, per la conservazione o per l'impiego da parte del lavoratore, benzene, toluene o xilene, tal quali o sotto forma di preparati, devono essere etichettati in conformita' alle disposizioni della legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni.


Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato chiunque viola i divieti d'uso nelle attivita' lavorative stabiliti nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' punito con l'ammenda da lire 2 milioni a lire 20 milioni o con l'arresto fino ad un anno.


Salvo che il fatto costituisca reato, chiunque contravviene alle limitazioni d'uso nelle attivita' lavorative stabilite nel decreto ministeriale di cui al comma 2 e' assoggettato alla sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma pecuniaria da lire 1 milione a lire 6 milioni, elevabile, nei casi di particolare gravita', fino a lire 9 milioni.


Le disposizioni di cui al presente articolo sostituiscono le disposizioni della legge 5 marzo 1963, n. 245, e saranno applicate a decorrere dalla entrata in vigore del decreto ministeriale di cui al comma 2 del presente articolo e, comunque, non oltre 18 mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VI AMBIENTE E AGRICOLTURA

Art. 38

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Comma 1

(Rifiuti: criteri di delega).

Comma 2

Il Governo e' autorizzato ad adottare entro il 1› maggio 1994 un regolamento di attuazione della disciplina dei rifiuti destinati alle operazioni che comportano una possibilita' di recupero di cui all'allegato II B della citata direttiva del Consiglio 91/156/CEE e indicati nella lista verde di cui all'allegato II al citato regolamento (CEE) n. 259/93.


Art. 39

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Comma 1

Istituzione di servizi pubblici integrativi per la gestione di rifiuti).

Comma 2

((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).


((COMMA ABROGATO DALLA L. 24 APRILE 1998, N. 128)).


Art. 40

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Comma 1

(Valutazione di impatto ambientale. Procedimenti integrati).

Comma 2

In attesa della approvazione della legge sulla procedura di valutazione di impatto ambientale, il Governo, con atto di indirizzo e coordinamento da adottare a norma dell'articolo 9 della legge 9 marzo 1989, n. 86, definisce, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, condizioni, criteri e norme tecniche per l'applicazione della procedura di impatto ambientale ai progetti inclusi nell'allegato II alla direttiva del Consiglio 85/337/CEE, con particolare riferimento alla necessita' di individuare idonei criteri di esclusione o definire procedure semplificate per progetti di dimensioni ridotte o durata limitata, realizzati da artigiani o piccole imprese.


Qualora per un medesimo progetto, oltre alla valutazione di impatto ambientale, sia previsto il rilascio di altri provvedimenti autorizzati, si procede alla unificazione e all'integrazione dei relativi procedimenti secondo le modalita' definite, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Art. 41

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Comma 1

(Amianto: criteri di delega).

Comma 2

All'attuazione della direttiva del Consiglio 87/217/CEE, concernente la prevenzione e la riduzione dell'inquinamento dell'ambiente causato dall'amianto, si provvedera' in conformita' alla legge 27 marzo 1992, n. 257, e nel rispetto delle disposizioni piu' restrittive vigenti per la tutela della salute e dell'ambiente.


Art. 42

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Comma 1

(Produzione agricola con metodo biologico: criteri di delega).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le norme per dare attuazione alle disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 del regolamento (CEE) n. 2092/91, e successive modificazioni ed integrazioni, in materia di produzione agricola ed agroalimentare con metodo biologico.


((


Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio numero 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti gia' adottati dai medesimi organismi.


))


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO VII PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 44

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Comma 1

(Pane parzialmente cotto)

Comma 2

L'articolo 14 della legge 4 luglio 1967, n. 580, gia' sostituito dall'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109, e' sostituito dal seguente:
"ART. 14. - 1. E' denominato "pane" il prodotto ottenuto dalla cottura totale o parziale di una pasta convenientemente lievitata, preparata con sfarinati di grano, acqua e lievito, con o senza aggiunta di sale comune (cloruro di sodio).
2. Il prodotto di cui al comma 1 ottenuto da una cottura parziale, se destinato al consumatore finale deve essere contenuto in imballaggi singolarmente preconfezionati recanti in etichetta le indicazioni previste dalle disposizioni vigenti e, in modo evidente, la denominazione "pane" completata dalla menzione "parzialmente cotto" o altra equivalente, nonche' l'avvertenza che il prodotto deve essere consumato previa ulteriore cottura e l'indicazione delle rela- tive modalita' della stessa.
3. Nel caso di prodotto surgelato, oltre a quanto previsto dal comma 2, l'etichetta dovra' riportare le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari surgelati, nonche' la menzione "surgelato".
4. Il pane ottenuto mediante completamento di cottura di pane parzialmente cotto, surgelato o non, deve essere distribuito e messo in vendita, previo confezionamento ed etichettature riportanti le indicazioni previste dalla normativa vigente in materia di prodotti alimentari, in comparti separati dal pane fresco e con le necessarie indicazioni per informare il consumatore sulla natura del prodotto.
5. Per il prodotto non destinato al consumatore finale si applicano le norme stabilite dall'articolo 17 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109".


Art. 45

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 29 APRILE 1994, N. 260, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI
DALLA L. DI CONVERSIONE 27 GIUGNO 1994, N. 413))


Art. 47

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Comma 1

(Vendita dei prodotti sfusi).

Art. 48

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Comma 1

Materiali ed oggetti destinati a venire a contatto con gli alimenti).

Comma 2

La lettera c) del comma 1 dell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, e' sostituita dalla seguente:
"c) il nome o la ragione sociale e l'indirizzo o la sede sociale, oppure il marchio depositato, del fabbricante o del trasformatore o di un venditore stabilito nella Comunita'".


Nell'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1982, n. 777, come sostituito dall'articolo 4 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 108, dopo il comma 8 e' inserito il seguente:
"8-bis. Il comma 5 non si applica ai materiali e agli oggetti di materia plastica o di pellicola di cellulosa rigenerata quando sono manifestamente destinati a venire a contatto con i prodotti alimentari".


Art. 49

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Comma 1

(Attuazione della direttiva 92/115/CEE in materia di solventi).

Art. 50

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Comma 1

(Regolamentazione dei prodotti).

Comma 2

Il Governo emana, con uno o piu' regolamenti, norme intese a rivedere e riordinare la materia della produzione e commercializzazione dei prodotti alimentari conservati e non, anche se disciplinata con legge.


I regolamenti di cui al comma 1 sono adottati con la procedura prevista dall'articolo 4, comma 5, della legge 9 marzo 1989, n. 86.


In applicazione di quanto stabilito al comma 1, le disposizioni vigenti in contrasto con la norma generale di cui alla lettera a) del comma 3 saranno abrogate oppure modificate o sostituite in attuazione della norma generale di cui alla lettera b) del medesimo comma 3.


I regolamenti di cui al comma 1 possono demandare a decreti ministeriali, da adottare ai sensi dell'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400, la emanazione di regole tecniche.


Art. 51

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Comma 1

(Esportazioni di carburanti).

Art. 52

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Comma 1

Licenza obbligatoria in seguito a mancata utilizzazione del brevetto).

Comma 2

L'articolo 53 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"ART. 53. - 1. L'introduzione o la vendita nel territorio dello Stato di oggetti prodotti in Stati diversi da quelli membri della Comunita' europea non costituisce attuazione dell'invenzione".


Il primo comma dell'articolo 54 del regio decreto 29 giugno 1939, n. 1127, e' sostituito dal seguente:
"Trascorsi tre anni dalla data di rilascio del brevetto, o quattro anni dalla data di deposito della domanda se questo termine scade successivamente al precedente, qualora il titolare del brevetto o il suo avente causa, direttamente o a mezzo di uno o piu' licenziatari, non abbia attuato l'invenzione brevettata, sotto forma di produzione nel territorio dello Stato o sotto forma di importazione da uno degli Stati membri della Comunita' europea ovvero l'abbia attuata in misura tale da risultare in grave sproporzione con i bisogni del Paese, puo' essere concessa licenza obbligatoria per l'uso non esclusivo dell'invenzione medesima, a favore di ogni interessato che ne faccia richiesta".


Art. 55

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Comma 1

(Transito di gas naturale sulle grandi reti).

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per gli enti italiani inseriti nell'allegato alla direttiva del Consiglio 91/296/CEE, e successive modifiche e integrazioni, atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria previsti dalla stessa direttiva.


Art. 56

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Comma 1

Tariffe ferroviarie agevolate per il trasporto di minerali e altri prodotti dalle isole).

Comma 2

In esecuzione della decisione della Commissione delle Comunita' europee 91/523/CEE del 18 settembre 1991, le riduzioni delle tariffe ferroviarie per il trasporto dalle isole di sostanze minerali e di altre sostanze prodotte e lavorate nelle isole, previste dall'articolo 19, ultimo comma, della legge 22 dicembre 1984, n. 887, sono soppresse.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VIII RELAZIONI DELLA COMUNITA'

Art. 58

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Comma 1

(Sviluppo della formazione comunitaria).

Comma 2

Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito il Comitato per lo sviluppo della formazione comunitaria, con lo scopo di assumere iniziative dirette a diffondere e incrementare, nel personale pubblico e nel settore privato, la conoscenza e l'esperienza delle attivita' delle Comunita' europee, anche con riguardo alla loro incidenza sulla funzione pubblica e sull'economia nazionale.


Il Comitato e' assistito dalle strutture del Dipartimento e puo' valersi di risorse ordinarie di bilancio del Dipartimento medesimo, oltre che di contributi di altri organismi pubblici e privati e di istituzioni comunitarie.


I contributi privati di cui al comma 2, da versarsi all'entrata del bilancio statale, sono riassegnati, con decreto del Ministro del tesoro, ad apposito capitolo dello stato di previsione della Presidenza del Consiglio dei ministri, per essere destinati al funzionamento del predetto Comitato.


Con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, da emanare ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono regolati la composizione, l'organizzazione e il funzionamento del Comitato, prevedendo la partecipazione di Amministrazioni dello Stato e di altri soggetti pubblici o privati, con particolare riguardo alle organizzazioni imprenditoriali dell'industria, del commercio, dell'artigianato nonche' alle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale ed aderenti ad unioni europee, che contribuiscano alle attivita' del Comitato.


Art. 59

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Comma 1

Maggiori risorse determinate dalla variazione del cambio da versare alla CEE per mancato utilizzo).

Comma 2

Le maggiori risorse da versare alla CEE per effetto della conversione in ECU, a tasso variato, delle somme restituite dagli assegnatari, per mancato od irregolare utilizzo, fanno carico agli assegnatari stessi per la parte afferente la perdita di cambio accertata tra la data di trasferimento delle somme del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e quella di riversamento al Fondo medesimo.


Eventuali perdite di cambio determinatesi nel periodo di permanenza delle risorse comunitarie presso il Fondo di rotazione gravano sulle disponibilita' del Fondo medesimo.


Art. 60

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Comma 1

Rapporti tra le regioni e le province autonome e le istituzioni della Comunita' europea).