LEGGE

Disposizioni in materia di attuazione di direttive comunitarie relative al mercato interno.

Numero 489 Anno 1992 GU 21.12.1992 Codice 092G0539

urn:nir:stato:legge:1992-12-19;489

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive comunitarie relative al mercato interno

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il 31 dicembre 1992, decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' europee comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B della presente legge.


I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B della presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica per l'acquisizione, entro venti giorni dalla data di trasmissione, del parere delle commissioni permanenti competenti per materia e, ove necessario, delle osservazioni della commissione parlamentare per le questioni regionali. Decorso tale termine, i
decreti sono comunque emanati. ((1))

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 2) che" Il termine di cui all'articolo 1 della legge 19 dicembre 1992, n. 489, e' differito di sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, limitatamente all'emanazione dei decreti legislativi di attuazione delle direttive del Consiglio 91/497/CEE e 91/498/CEE del 29 luglio 1991, secondo i criteri ed i principi direttivi di cui all'articolo 19 della medesima legge."


Art. 3

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Comma 1

Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare

Comma 2

Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C della presente legge.


I regolamenti di cui al comma 1 sono emanati, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali, da lui delegato, entro il 31 dicembre 1992, secondo le procedure in- dicate dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il parere del Consiglio di Stato e' emesso entro venti giorni dall'invio dello schema del regolamento.


Art. 4

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Comma 1

Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa

Comma 2

Le direttive da attuare in via amministrativa sono comprese nell'elenco di cui all'allegato D della presente legge.


I relativi provvedimenti sono emanati entro il 31 dicembre 1992 e comunicati immediatamente in copia integrale al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie e per gli affari regionali.


Art. 5

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Comma 1

Accelerazione di procedure

Art. 6

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Comma 1

Apparecchiature terminali di telecomunicazioni: criteri di delega

Comma 2

Per il caso di inosservanza delle disposizioni contenute nel decreto legislativo di attuazione della direttiva 91/263/CEE del Consiglio, del 29 aprile 1991, che abroga, con effetto dal 6 novembre 1992, la direttiva 86/361/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, recepita nell'ordinamento ai sensi dell'articolo 14 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere stabilite nel decreto stesso, oltre a sanzioni amministrative nell'ambito dei criteri fissati dall'articolo 2 della presente legge, misure cautelari e di confisca nelle ipotesi previste dall'articolo 3, paragrafi 2 e 3, dall'articolo 8, paragrafo 1, e dall'articolo 11, paragrafo 2, della direttiva 91/263/CEE.


Art. 8

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Comma 1

Vigilanza su base consolidata degli enti creditizi: criteri di delega

Comma 2

Ai fini dell'esercizio della delega, restano ferme le disposizioni contenute nella legge 30 luglio 1990, n. 218, e succes- sive modificazioni, e nel decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 356, per quanto compatibili con la predetta direttiva; a tali disposizioni saranno apportati eventuali aggiustamenti volti ad evitare duplicazioni nei controlli.


Art. 9

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Comma 1

Acquisizione e detenzione di armi: criteri di delega

Comma 2

Le disposizioni di esecuzione del decreto legislativo, comprese quelle relative alle modalita' di rilascio, aggiornamento e tenuta della carta europea d'arma da fuoco, e quelle per il conseguente adeguamento di disposizioni di attuazione o regolamentari vigenti, sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia e delle finanze. Le disposizioni di esecuzione relative allo scambio di informazioni fra le competenti autorita' degli Stati membri delle Comunita' europee e gli organi dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono stabilite con decreto del Ministro dell'interno.


Al primo periodo del sesto comma dell'articolo 10 della legge 18 aprile 1975, n. 110, come sostituito dall'articolo 12, comma 8, del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, sono aggiunte, in fine, le parole:
"e di sei per le armi di uso sportivo. Per le armi da caccia resta valido il disposto dell'articolo 37, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157".


Art. 11

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))


Art. 25

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Comma 1

B i r r a

Comma 2

La lettera c) del primo comma dell'articolo 4 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituita dalla seguente:
" c) aggiungere alla birra additivi, salvo quelli autorizzati dal Ministero della sanita' ai sensi dell'articolo 5, primo comma, lettera g), e dell'articolo 22 della legge 30 aprile 1962, n. 283;".


Il primo comma dell'articolo 19 della legge 16 agosto 1962, n. 1354, e' sostituito dal seguente:
"La birra importata dai Paesi extracomunitari deve corrispondere alle caratteristiche e ai requisiti stabiliti dalla presente legge".


Art. 26

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Comma 1

Soppressione dei controlli alle frontiere intracomunitarie

Comma 2

A decorrere dal 1 gennaio 1993, fatte salve le disposizioni em- anate in attuazione di norme comunitarie, e' abrogata ogni altra disposizione normativa che preveda controlli di merci a causa del loro attraversamento di frontiera intracomunitaria.


Art. 27

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Comma 1

Igiene e sicurezza del lavoro

Comma 2

Le disposizioni dell'articolo 1, comma 3, della legge 19 febbraio 1992, n. 142, come modificato dall'articolo 5 della presente legge, si applicano anche alle direttive in materia di igiene e sicurezza del lavoro indicate nell'articolo 43 della legge e comprese nell'allegato A della legge stessa.


Art. 28

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Comma 1

Entrata in vigore della legge

Comma 2

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.