LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee (legge comunitaria per il 1991).

Numero 142 Anno 1992 GU 20.02.1992 Codice 092G0209

urn:nir:stato:legge:1992-02-19;142

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

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Comma 1

(Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie)

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive delle Comunita' Europee comprese nell'elenco di cui all'allegato A alla presente legge. ((4))


I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie congiuntamente ai Ministri con competenza istituzionale prevalente per la materia e di concerto con i Ministri degli affari esteri di grazia e giustizia e del tesoro, qualora non proponenti.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B alla presente legge sono trasmessi alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche'su di essi sia espresso, entro (( sessanta giorni)) dalla data di trasmissione, il parere delle Commissioni permanenti competenti per materia. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza di detto parere. ((4))

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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 5) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo "per quanto attiene alle direttive di cui agli articoli 9, 14, 41, commi 1 e 2, 44, 45 e 65 della legge medesima, e' sostituito dal termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge."


Art. 3

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Comma 1

(Attuazione di direttive comunitarie in via regolamentare)

Comma 2

Il Governo e' autorizzato ad attuare in via regolamentare, a norma degli articoli 3 comma 1, lettera c), e 4 della legge 9 marzo 1989, n. 86, le direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato C alla presente legge, applicando anche il disposto dell'articolo 5, comma 1, della medesima legge n. 86 del 1989.


Art. 4

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Comma 1

(Attuazione di direttive comunitarie in via amministrativa)

Art. 5

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Comma 1

(Provvedimenti amministrativi di attuazione)

Comma 2

Il Ministro della sanita', nell'ambito della sua competenza, adotta, con proprio decreto, i provvedimenti amministrativi direttamente conseguenti alle disposizioni dei regolamenti e delle decisioni emanati dalla Comunita' economica europea in materia di sanita', al fine di assicurarne l'applicazione nell'intero territorio nazionale.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO I CIRCOLAZIONE DELLE PERSONE, PROFESSIONI, ATTIVITA' ECONOMICHE

Art. 7

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Comma 1

(Rilascio dei visti d'ingresso ai membri della famiglia di cittadini comunitari che non possiedono la cittadinanza di uno degli Stati membri)

Comma 2

All'articolo 26 della tabella dei diritti da riscuotersi dagli Uffici diplomatici e consolari, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 200, come sostituita dalla tabella annessa alla legge 2 maggio 1983, n. 185, sono aggiunte, in fine, le parole: "Nessun diritto e' percepito per il rilascio del visto al coniuge ai figli di eta' inferiore a ventuno anni dei cittadini degli Stati membri delle Comunita' europee, nonche' agli ascendenti e discendenti dei cittadini suddetti e del coniuge di tali cittadini che sono a loro carico, qualunque sia la loro cittadinanza".


Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in lire 72 milioni annue a decorrere dall'anno 1991, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993 al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1991 all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Ratifica ed esecuzione di accordi internazionali".
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 8

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Comma 1

(Professioni sanitarie per le quali non e' richiesta la laurea)

Comma 2

Il riconoscimento dei titoli abilitanti conseguiti all'estero di cui alla legge 8 novembre 1984, n. 752 e alle relative norme di attuazione, e' esteso a favore dei cittadini delle Comunita' europee.


Art. 10

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Comma 1

(Trasportatori di merci per via navigabile)

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 87/540/CEE relativa all'accesso alla professione di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali ed internazionali.


Le persone fisiche e le imprese con sede nel territorio degli Stati membri della Comunita' europea per svolgere, sul territorio nazionale, le attivita', anche di lavoro dipendente, di trasportatore di merci per via navigabile nel settore dei trasporti nazionali o internazionali, devono essere in possesso di requisiti di idoneita' morale, finanziaria e professionale equivalenti a quelli richiesti alle persone fisiche ed imprese italiane, comprovati mediante la presentazione della documentazione rilasciata dalle autorita' ed organismi designati dagli altri Stati membri della Comunita' europea.


Cno decreti del Ministro dei trasporti sono indicati, sulla base delle comunicazioni da parte degli Stati membri della Comunita' europea, le autorita' e gli organismi di cui al comma 2.


Con atto di indirizzo e coordinamento ai sensi dell'articolo 9, commi 5 e 6, della legge 9 marzo 1989, n. 86, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno armonizzate le procedure necessarie al rilascio delle autorizzazioni per l'esercizio dell'attivita' di trasportatore di merci per via navigabile.


Art. 11

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Comma 1

(Formazione professionale di conducenti dei veicoli che trasportano merci pericolose su strada)

Comma 2

Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge sono adottate, con decreto del Ministro dei trasporti, le disposizioni per l'attuazione della direttiva del Consiglio 89/684/CEE, relativa alla formazione professionale di taluni conducenti di veicoli che trasportano merci pericolose su strada.


Il certificato di formazione professionale per i conducenti di cui al comma 1 puo' essere conseguito soltanto da coloro che sono in possesso di patente di guida in corso di validita' delle categoria B o superiore.


Per la violazione delle disposizioni che disciplinano i trasporti di cui al comma 1 si applicano agli articoli 80 commi undicesimo e dodicesimo, e 80-bis del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e successive modificazioni ed integrazioni.


Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada senza certificato di formazione professionale, pur avendo il conducente superato con esito favorevole il relativo esame di idoneita' si applicano le disposizioni dell'articolo 80, quattordicesimo comma, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.


Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada con un certificato di formazione professionale scaduto di validita', si applicano le disposizioni dell'articolo 88, commi sesto e settimo, del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.


Nel caso di guida di un veicolo adibito al trasporto di merci pericolose su strada da parte di un conducente che non ha con se' il certificato di formazione professionale, si applicano le disposizioni dell'articolo 90 del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.


Per l'accertamento delle violazioni e per la devoluzione del provento delle condanne a pene pecuniarie si osservano le disposizioni contenute nel titolo IX del citato testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959.


Gli uffici provinciali della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione possono disporre in qualsiasi momento, ed in particolare qualora sorgano dubbi sull'effettiva persistenza dei requisiti di idoneita' tecnica, la revisione del certificato professionale secondo le modalita' che saranno stabilite con succes- sive disposizioni della direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione.


Il certificato di formazione professionale e' sospeso dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilasciato qualora il titolare non si presenti alla revisione disposta ai sensi del comma 8.


Il certificato di formazione professionale e' revocato dall'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che lo ha rilsciato qualora il titolare non sia piu' in possesso dei requisiti di idoneita' tecnica.


I provvedimenti di sospensione e di revoca sono definitivi.


In caso di ritiro del certificato di formazione professionale, lo stesso e' inviato dall'organo accertarne all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso cui il titolare del certificato stesso chiede la conferma di validita' o, in mancanza, presso l'ufficio che lo ha rilasciato. In caso di revoca, il certificato e' inviato all'ufficio provinciale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione che ne ha effettuato il rilascio.


Art. 12

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Comma 1

Procedura per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture

Comma 2

Nei casi in cui la Commissione delle Comunita' europee si avvale della procedura prevista dall'articolo 3 della direttiva del Consiglio 89/665/CEE per la correzione di una violazione chiara e manifesta delle disposizioni comunitarie in materia di appalti o di forniture commessa in una procedura di aggiudicazione disciplinata dalle direttive del Consiglio 71/305/CEE e 77/62/CEE, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.


La contestazione della Commissione, non appena notificata allo Stato, e' sottoposta all'esame di un Comitato tecnico-consultivo da istituirsi, nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 10 aprile 1987, n. 183 con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, composto da rappresentanti del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e dei Ministeri del tesoro, dei lavori pubblici, dell'industria, del commercio e dell'artigianato nonche' del Ministero interessato in relazione all'oggetto dell'affare.


Il soggetto aggiudicatore, entro cinque giorni dalla ricevuta notificazione, trasmette al Comitato gli elementi utili per la valutazione e partecipa con un proprio rappresentante alle sedute del Comitato.


Il Comitato tecnico-consultivo riferisce al Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie, che provvede alla formulazione della risposta da trasmettere alla Commissione, d'intesa con il Ministro competente se l'autorita' aggiudicatrice e' una amministrazione centrale dello Stato.


Se la risposta prevede la necessita' di adottare misure correttive e l'autorita' aggiudicatrice e' un ente pubblico diverso dallo Stato, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie la trasmette preventivamente al Presidente del Consiglio dei ministri con valore di proposta ai sensi dell'articolo 12 della legge 9 marzo 1989, n. 86. ((13))

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AGGIORNAMENTO (13)
Il D.P.R. 14 maggio 2007, n. 91 ha disposto (con l'art. 7, comma 1, lettera b)) che e' abrogato il presente articolo "nella parte in cui prevede l'istituzione del "Comitato tecnico-consultivo per la riparazione delle violazioni comunitarie in materia di appalti e forniture"".


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D. LGS. 31 MARZO 1998, N. 80))


Art. 14

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 12 APRILE 2006, N. 163 ))


Art. 15

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Comma 1

(Appalti di forniture nel settore dell'informatica)

Comma 2

L'articolo 3 del decreto-legge 30 gennaio 1976, n. 8, convertito, con modificazioni dalla legge 27 marzo 1976, n. 60, l'articolo 15, secondo comma, della legge 26 aprile 1982, n. 181, l'articolo 7, secondo comma, del decreto-legge 30 settembre 1982, n. 688, convertito con modificazioni della legge 27 novembre 1982, n. 873, l'articolo 15, primo comma, della legge 4 giugno 1984, n. 194, e l'articolo 4, comma 20, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, sono abrogati limitatamente alla parte in cui obbligatoriamente prevedono l'affidamento delle prestazioni ivi contemplate a societa' costituite con prevalente partecipazione statale, anche indiretta.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO II CREDITO E RISPARMIO SEZIONE I CREDITO AL CONSUMO

Art. 18

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.


Art. 20

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.


Art. 21

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.


Art. 22

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.


Art. 23

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.


Art. 24

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
((3))

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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.Lgs. 1 settembre 1993, n. 385 ha disposto (con l'art. 161, comma 2) che e' abrogato il presente articolo, ma continua ad essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati dalle autorita' creditizie ai sensi del presente decreto legislativo.


Comma 2

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO II CREDITO E RISPARMIO Sezione II RISPARMIO

Art. 25

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Comma 1

(Accesso all'attivita' degl enti creditizi ed esercizio della medesima: criteri di delega)

Comma 2

Il Governo, su proposta del Ministro del tesoro e sentito il parere delle competenti Commissioni permanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, da esprimersi entro quarantacinque giorni, e' delegato ad emanare, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un testo unico delle disposizioni adottate ai sensi del comma 1, coordinato con le altre disposizioni vigenti nella stessa materia, apportandovi le modifiche necessarie a tal fine. Restano comunque ferme le disposizioni contenute nella legge 10 ottobre 1990, n. 287, e nella legge 2 gennaio 1991 n. 1.


In quanto compatibili, si applicano le altre disposizioni contenute nel titolo V della legge 10 ottobre 1990, n. 287, ivi comprese quelle relative alla sussistenza del controllo, agli obblighi relativi alle autorizzazioni e comunicazioni, alla sospensione del voto, all'obbligo di alienazione, alle sanzioni penali e ai conflitti di interesse.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO III ASSICURAZIONI

Art. 26

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 27

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Comma 1

(Attuazione della direttiva del Consiglio 90/232/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti Persone trasportate)

Art. 28

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Comma 1

(Attuazione della direttiva del Consiglio 84/5/CEE in materia di assicurazione obbligatoria per la responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti. Estensione soggettiva della garanzia)

Comma 2

L'articolo 4 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - 1. Non e' considerato terzo e non ha diritto ai benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria stipulato a norma della presente legge il solo conducente del veicolo responsabile del sinistro.
2. Ferme restando la disposizione di cui al secondo comma dell'articolo 1 e quella di cui al comma 1 del presente articolo, non sono inoltre considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione stipulati a norma della presente legge, limitatamente ai danni alle cose:
a) i soggetti di cui all'articolo 2054, terzo comma, del codice civile:
b) il coniuge non legalmente separato, gli ascendenti e i discendenti legittimi, naturali o adottivi dei soggetti di cui al comma 1 e di quelli di cui alla lettera a), nonche' gli affiliati e gli altri parenti e affini fino al terzo grado di tutti i predetti soggetti, quando convivano con questi o siano a loro carico in quanto l'assicurato provvede abitualmente al loro mantenimento;
c) ove l'assicurato sia una societa', i soci a responsabilita' illimitata e le persone che si trovano con questi in uno dei rapporti indicati alla lettera b)".


Art. 29

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Comma 1

(Estensione territoriale della garanzia assicurativa ai sinistri verificatisi nel territorio degli Stati membri)

Comma 2

Dopo l'articolo 1 della legge 24 dicembre 1969, n. 990 e suc- cessive modificazioni e' inserito il seguente:
"Art. 1-bis. - 1. L'assicurazione stipulata ai sensi dell'articolo 1 copre anche la responsabilita' per i danni causati nel territorio degli Stati membri della Comunita' economica europea, secondo le condizioni ed entro i limiti stabiliti dalle legislazioni nazionali di ciascuno di tali Stati, concernenti l'assicurazione obbligatoria della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, ferme le maggiori garanzie eventualmente previste dal contratto o dalla legislazione dello Stato in cui stazionano abitualmente".


Art. 30

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Art. 31

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Comma 1

(Intervento del Fondo di garanzia per le vittime della strada)

Comma 2

Il secondo comma dell'articolo 19 della legge 24 dicembre 1969,
n. 990
, e successive modificazioni, e' sostituito dal seguente:
"Nell'ipotesi di cui alla lettera a), il risarcimento e' dovuto solo per i danni alla persona. Nell'ipotesi di cui alla lettera b) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose il cui ammontare sia superiore al controvalore in lire di 500 unita' di conto europee di cui all'articolo 3 della legge 22 ottobre 1986, n. 742, e per la parte eccedente tale ammontare.
Nell'ipotesi di cui alla lettera c) il risarcimento e' dovuto per i danni alla persona nonche' per i danni alle cose".


Art. 32

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Comma 1

(Decorrenza dell'efficacia)

Comma 2

Le disposizioni di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, comma 2, e 31 acquistano efficacia a decorrere dal secondo mese successivo alla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 33

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 7 SETTEMBRE 2005, N. 209 ))


Comma 2

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO IV FINANZE

Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA CAPO V SANITA', PROTEZIONE DEI LAVORATORI, AMBIENTE

Art. 37

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Comma 1

Contenuto di catrame nelle sigarette

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 1992 non possono essere commercializzate in Italia sigarette con tenore di catrame superiore a 15 milligrammi per sigaretta.


A decorrere dal 31 dicembre 1997 il limite di cui al comma 1 e' abbassato a 12 milligrammi per sigaretta.


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).


((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 24 GIUGNO 2003, N. 184)).


Art. 40

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Comma 1

(Impiego e rilascio di organismi geneticamente modificati: criteri di delega)

Comma 2

E' istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri un comitato scientifico per i rischi derivati dall'impiego di agenti biologici. La composizione del Comitato deve comprendere le seguenti competenze professionali: microbiologia, biologia molecolare, genetica, ingegneria chimica, medicina del lavoro, agronomia, ecologia farmacologica, igiene. Il Comitato individua i fattori e le condizioni di rischio per la classificazione degli agenti biologici, elabora criteri per la definizione per le norme di sicurezza, verifica la compatibilita' con norme gia' vigenti. I Ministri competenti definiscono le norme applicative delle direttive comunitarie 90/219/CEE e 90/220/CEE, anche sulla base dei documenti prodotti dal comitato tecnico scientifico.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive 90/219/CEE e 90/220/CEE sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica, perche' su di essi sia espresso il parere delle competenti Commissioni permanenti.


Art. 41

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Comma 1

(Protezione dalla radioattivita': criteri di delega)

Comma 2

L'attuazione della direttiva 89/618/EURATOM sara' informata ai princi'pi e criteri direttivi stabiliti dall'articolo 4 della legge 30 luglio 1990, n. 212, relativo all'attuazione delle direttive sulla tutela dalle radiazioni ionizzanti di cui all'allegato B alla legge predetta.


Allo scopo di assicurare una organica attuazione delle direttive di cui al comma 1, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della presente legge si applica anche ai decreti legislativi di attuazione delle direttive di cui all'allegato B alla legge 30 luglio
1990, n. 212
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Art. 43

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Comma 1

(Sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro: criteri di delega)

Comma 2

Il decreto legislativo recante le norme necessarie per l'attuazione delle direttive di cui al comma 1 in materia di sicurezza e di salute dei lavoratori durante il lavoro deve assicurare il mantenimento dei livelli di protezione piu' favorevoli rispetto alla sicurezza e alla tutela della salute dei lavoratori previsti dalla legislazione italiana vigente.


In deroga a quanto previsto nell'articolo 1, il termine per l'emanazione del decreto legislativo di attuazione delle direttive di cui al comma 1 del presente articolo e' fissato in diciotto mesi
dalla data di entrata in vigore della presente legge. (4)


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AGGIORNAMENTO (4)


La L. 22 febbraio 1994, n. 146 ha disposto (con l'art. 6, comma 7)
che il termine di cui al comma 3 del presente articolo "e' prorogato fino a
sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge."
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AGGIORNAMENTO (7)
La L. 24 aprile 1998, n. 128 ha disposto (con l'art. 51, comma 2) che il numero 2) della lettera g) del comma 1 del presente articolo "deve intendersi nel senso che gli oneri derivanti dalle attivita' di informazione, consulenza ed assistenza in materia antinfortunistica e di prevenzione svolte da istituzioni ed enti pubblici di formazione in detta materia sono a carico del datore di lavoro; qualora il datore di lavoro sia un'amministrazione pubblica, ai predetti oneri si provvede con le ordinarie risorse di bilancio dell'amministrazione interessata".


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VI SANITA' VETERINARIA

Art. 48

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Comma 1

(Disposizioni in tema di controlli veterinari)

Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VII PRODOTTI ALIMENTARI

Art. 52

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Comma 1

(Controlli sugli alimenti: criteri di delega)

Comma 2

L'attuazione della direttiva del Consiglio 89/397/CEE sara' informata ai seguenti criteri direttivi: l'organizzazione dei controlli ufficiali dei prodotti alimentari dovra' assumere una distribuzione nazionale territoriale omogenea e adottare gli stessi metodi di controllo sia per i prodotti destinati ad essere commercializzati nel territorio nazionale che per quelli destinati in altro Stato membro o fuori della Comunita'.


Per assicurare il controllo della conformita' degli alimenti alla legislazione alimentare in conformita' alla direttiva del Consiglio 89/397/CEE, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano predispongono appositi programmi che definiscono la natura e la frequenza dei controlli che debbono essere effettuati regolarmente durante un periodo determinato, secondo criteri uniformi emanati ai sensi dell'articolo 5 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.


I programmi di cui al comma 2 vengono inviati entro il 30 marzo di ogni anno.


Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono entro il 31 maggio dell'anno successivo al Ministero della sanita' una relazione consuntiva dell'attivita' di vigilanza, con indicazioni dei relativi risultati ed eveutunali note osservative.


Nei casi in cui le regioni e le province autonome non provvedano si applica il disposto di cui all'articolo 11 della legge 9 marzo 1989, n. 86.


Art. 53

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Comma 1

(Formaggi)

Comma 2

Non e' prescritto un contenuto minimo di materia grassa per i formaggi diversi da quelli a denominazione d'origine ed a denominazione tipica di cui alla legge 10 aprile 1954, n. 125, che restano regolati dalle disposizioni emanate ai sensi di tale legge.


L'etichettatura dei formaggi per i quali non e' previsto un contenuto minimo di materia grassa - qualora detto contenuto, riferito alla sostanza secca, sia inferiore al 20 per cento o compreso tra il 20 ed il 35 per cento - deve indicare una informazione per il consumatore circa la quantita' di materia grassa e la conseguente qualita' "magra" o "leggera" del formaggio.


Il regio decreto-legge 17 maggio 1938, n. 1177, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 1939, n. 396, e' abrogato.


Art. 54

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Comma 1

(Burro)

Comma 2

L'articolo 3 della legge 23 dicembre 1956, n. 1526, e' sostituito dal seguente:
"Art. 3. - 1. Il burro destinato al consumo diretto o alle industrie alimentari, comprese le dolciarie, deve avere un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento.
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a ridotto tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dalla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 ed il 62 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione con la denominazione "burro leggero a basso tenore di grasso" del prodotto ottenuto dalla crema ricavata dal latte di vacca, dal siero di latte di vacca, nonche' dlla miscela dei due prodotti indicati, avente un contenuto di materia grassa compreso tra il 39 ed il 41 per cento, la cui percentuale deve risultare indicata in etichetta".


Art. 55

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Comma 1

(Margarine)

Comma 2

L'articolo 6 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6. - 1. Le miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini contenenti piu' del 2 per cento di umidita' ed un contenuto di materia grassa non inferiore all'80 per cento hanno denominazione generica ed obbligatoria di "margarina".
2. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a ridotto tenore di grassi", delle miscele ed emulsioni confezionate con grassi alimentari di origine animale o vegetale diversi dal burro e dai grassi suini aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 60 e il 62 per cento.
3. E' consentita la produzione e la commercializzazione, con la denominazione "margarina leggera a basso tenore di grassi", dei prodotti di cui al comma 2 aventi un contenuto di materia grassa compreso tra il 40 e il 42 per cento.
4. Si applicano alla margarina leggera le disposizioni previste per la margarina dalla presente legge.
5. I grassi idrogenati alimentari hanno la denominazione generica ed obbligatoria di "grasso idrogenato".


E' abrogata la disposizione di cui al primo comma, n. 1), dell'articolo 7 della legge 4 novembre 1951, n. 1316, che fissa all'84 per cento il tenore minimo di materia grassa nella margarina.


Art. 56

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Comma 1

(Rivelatori)

Comma 2

L'articolo 2 della legge 31 maggio 1977, n. 321, e' abrogato.


Sono altresi' abrogate le norme che prevedono l'aggiunta di rivelatori sia alle margarine, ai grassi idrogenati alimentari e ai grassi alimentari solidi di origine animale e vegetale diversi dal burro e dai grassi suini, sia agli oli vegetali commestibili diversi da quelli di oliva.


La commercializzazione dei grassi e degli oli gia' prodotti in conformita' alle disposizioni abrogate con i commi 1 e 2, e' consentita rispettivamente fino a sei mesi e fino a ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Art. 57

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Comma 1

(Dolcificanti artificiali)

Comma 2

Gli articoli 2 e 3 del decreto-legge 7 maggio 1980, n. 150, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 luglio 1980, n. 297, sono abrogati.


A partire dalla data di entrata in vigore del provvedimento di attuazione della direttiva 89/107/CEE, e comunque con effetto dal 1 luglio 1992, e' soppressa la lettera f) dell'articolo 5 della legge 30 aprile 1962, n. 283.


Al primo comma dell'articolo 10 della legge 30 aprile 1962, n. 283, le parole: "nella colorazione delle sostanze alimentari e della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze stesse" sono sostituite dalle seguenti: "nella colorazione della carta o degli imballaggi destinati ad involgere le sostanze alimentari".


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 19 NOVEMBRE 1997, N. 514)).


Chiunque produca, commercializzi e detenga coloranti per alimenti e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' e deve chiedere, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione di cui al comma 4. (3)

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AGGIORNAMENTO (3)
Il Decreto 25 giugno 1993, n. 459, ha disposto (con l'art. 1, comma 4) che "le imprese gia' in servizio che hanno presentato istanza ai sensi del presente articolo 57, si intendono autorizzate a svolgere l'attivita' oggetto dell'istanza fino al rilascio dell' autorizzazione secondo le procedure di cui al comma 2 dell'art. 1 dello stesso decreto n. 459/93. Qualora l'istanza non sia stata corredata in modo integrale con la documentazione di cui all'allegato I, le imprese sono tenute a provvedere, entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, al completamento della documentazione; l'istante e' autorizzato a proseguire nella propria attivita' fino a quando non gli venga comunicato che l'istanza di autorizzazione e' stata respinta".


Art. 58

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 21 MAGGIO 2004, N. 179 ))


Art. 59

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Comma 1

(Violazioni in materia di prelievo di corresponsabilita' sui cereali)

Art. 60

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Comma 1

(Adeguamento alla normativa comunitaria Denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' di taluni prodotti agro-alimentari)

Comma 2

L'articolo 1 della legge 13 febbraio 1990, n. 26, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Denominazione del prodotto). 1. La denominazione di origine "Prosciutto di Parma" riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto, munito di contrassegno atto a consentirne in via permanente la identificazione, ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, prodotto secondo le prescrizioni della presente legge e stagionato nella zona tipica di produzione per il periodo minimo di cui agli articoli seguenti".


L'articolo 1 della legge 14 febbraio 1990, n. 30, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione di origine di "Prosciutto di San Daniele" ovvero "Prosciutto di San Daniele del Friuli", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto munito del contrassegno atto a garantirne l'origine e l'identificazione:
a) ottenuto dalle cosce fresche di suini nazionali nati, allevati e macellati nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, e preparato secondo le prescrizioni di cui agli articoli seguenti:
b) stagionato nella zona tipica di produzione geograficamente individuata negli attuali confini del comune di San Daniele del Friuli, per il periodo minimo di dieci mesi dalla salatura".


L'articolo 1 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Denominazione d'origine e zona di produzione). - 1. La denominazione "Prosciutto di Modena", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prodotto le cui fasi di produzione, dalla salagione alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione, che corrisponde alla particolare zona collinare insistente sul bacino oroidrografico del fiume Panaro e sulle valli confluenti, e che, partendo dalla fascia pedemontana, non supera i novecento metri di altitudine comprendendo i territori dei seguenti comuni: Castelnuovo Rangone, Castelvetro, Spilamberto, San Cesario sul Panaro, Savignano sul Panaro, Vignola, Marano, Guiglia, Zocca, Montese, Maranello, Serramazzoni, Pavullo nel Frignano, Lama Mocogno, Pievepelago, Riolunato, Montecreto, Fanano, Sestola, Gaggio Montano, Monteveglio, Savigno, Monte San Pietro, Sasso Marconi, Castello di Serravalle, Castel d'Aiano, Bazzano, Zola Predosa, Bibbiano, San Polo d'Enza, Quattro Castella, Ciano d'Enza, Viano Castelnuovo Monti".


Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 12 gennaio 1990, n. 11, e' sostituito dal seguente:
"1. Il "Prosciutto di Modena" si ottiene dalla coscia fresca di suini di razza bianca, esclusi verri e scrofe, allevati in stabulazione nelle zone indicate nel regolamento di esecuzione della presente legge, tempestivamente sanati, alimentati nel trimestre precedente la macellazione con sostanze tali da limitare l'apporto di grassi ad una percentuale inferiore al dieci per cento, riposati, digiuni, macellati in condizioni sanitarie perfette, e sottoposti al dissanguamento secondo le migliori tecniche di produzione. La coscia fresca deve avere per base ossea il femore, la tibia, la rotula e la prima fila delle ossa tarsiche".


L'articolo 1 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - 1. La denominazione "Prosciutto veneto berico-euganeo", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazioni geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata esclusivamente al prosciutto le cui fasi di produzione, dalla salatura alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nel territorio della regione Veneto comprendente i comuni di Montagnana, Saletto, Ospedaletto Euganeo, Este, Baone, Cinto Euganeo, Lozzo Atestino, Noventa Vicentina, Campiglia dei Berici, Sossano, San Germano dei Berici, Grancona, Sarego, Lonigo, Alonte, Orgiano, Cologna Veneta, Asigliano, Pressana, Roveredo di Gua', Pojana Maggiore, Albettone, Barbarano Vicentino, Villaga, dipendendo le sue caratteristiche organolettiche e merceologiche dalle condizioni proprie dell'ambiente di produzione e da particolari metodi della tecnica di produzione".


Il primo comma dell'articolo 2 della legge 4 novembre 1981, n. 628, e' sostituito dal seguente:
"Il prosciutto veneto berico-euganeo deve essere ricavato dalla coscia fresca posteriore dei suini adulti di razza pregiata, esclusi verri e scrofe, allevati nelle zone indicate dal regolamento di esecuzione della presente legge, alimentati nell'ultimo periodo con sostanze ad alto contenuto proteico, macellati in ottimo stato sanitario e perfettamente dissanguati".


Art. 61

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Comma 1

(Adeguamento alla normativa comunitaria Denominazione di origine del Salame di Varzi)

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 1 della legge 30 maggio 1989, n. 224 e' sostituito dal seguente:
"1. La denominazione "Salame di Varzi", riconosciuta ed utilizzata ai sensi delle norme comunitarie e nazionali relative alle denominazioni di origine, indicazione geografiche e attestazioni di specificita' dei prodotti agricoli ed agro-alimentari, e' riservata al salame le cui fasi di produzione, dalla scelta delle carni alla stagionatura completa, hanno luogo nella zona tipica di produzione geograficamente individuata nell'insieme degli attuali confini comprendenti i seguenti comuni: Bagnaria, Brallo di Pregola, Cecima, Fortunago, Godiasco, Menconico, Montesegale, Ponte Nizza, Rocca Susella, Romagnese, Santa Margherita Staffora, Val di Nizza, Valverde, Varzi e Zavattarello, tutti facenti parte della comunita' montana n. 1 (Oltrepo' Pavese) con l'esclusione dei comuni di Borgo Priolo, Borgoratto Mormorolo, Montalto Pavese e Ruino".


La lettera a) del comma 1 dell'articolo 2 della legge 30 maggio 1989, n. 224, e' sostituita dalla seguente:
"a) in ottimo stato sanitario, allevati nella zona di cui al comma 1 dell'articolo 1 o comunque provenienti da allevamenti di zona a caratteristica tradizionale suinicola della provincia di Pavia e da allevamenti situati nei comuni della provincia di Alessandria e di Piacenza confinanti con la zona di produzione del "Salame di Varzi", o da altre zone a tipica vocazione per allevamento di suini identificate dal regolamento di esecuzione della presente legge".


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo VIII PRODUZIONE INDUSTRIALE

Art. 62

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Comma 1

(Marchi di impresa: criteri di delega)

Comma 2

Ai fini dell'attuazione della direttiva di cui al comma 1, saranno apportate le necessarie modifiche alle norme del codice civile, alle disposizioni di cui al regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, alle disposizioni approvate con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1948, n. 795, nonche' ad ogni altra disposizione incompatibile.


Le disposizioni transitorie dovranno tener conto. oltreche' dei criteri fissati nella direttiva, di quelli derivanti dagli articoli 81 e seguenti del regio decreto 21 giugno 1942, n. 929, in quanto applicabili.


Art. 63

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Comma 1

(Transito di energia elettrica sulle grandi reti)

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato stabilisce, con proprio decreto, direttive e disposizioni vincolanti per l'Entre nazionale per l'energia elettrica atte a garantire l'osservanza degli obblighi relativi alla negoziazione e alla informazione comunitaria, previsti dalla direttiva del Consiglio 90/547/CEE.


Art. 64

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Comma 1

(Trasparenza dei prezzi del gas ed energia elettrica ad uso industriale)

Comma 2

Gli enti e le imprese che forniscono gas ed energia elettrica ai consumatori finali dell'industria sono tenuti ad osservare gli obblighi di informazione previsti dalla ((direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2008/92/CE)) secondo le modalita' applicative che saranno stabilite, in conformita' alla direttiva medesima, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da emanarsi entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo IX TRASPORTI E TELECOMUNICAZIONI

Art. 66

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Comma 1

(Spessore minimo degli intagli dei battistrada: attuazione della direttiva del Consiglio 89/459/CEE)

Comma 2

Il secondo comma dell'articolo 50 del testo unico delle norme sulla circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393, e' sostituito dal seguente: "Sia le ruote che i pneumatici, o sistemi equivalenti, montati sui predetti veicoli dovranno essere in perfetta efficienza, privi di lesioni che possano comprometterne la sicurezza. Il battistrada dovra' avere il disegno a rilievo ben visibile su tutta la sua larghezza e su tutta la sua circonferenza; la profondita' degli intagli principali del battistrada dovra' essere di almeno 1,60 millimetri per gli autoveicoli, i filoveicoli e rimorchi, di almeno 1,00 millimetri per i motoveicoli e di almeno 0,50 millimetri per i ciclomotori".


Dopo il secondo comma dell'articolo 50 del citato testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica n. 393 del 1959, e' inserito il seguente:
"Per intagli principali si intendono gli intagli larghi situati nella zona centrale del battistrada che copre all'incirca i tre quarti della superficie dello stesso".


Art. 67

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Comma 1

(Trasporti in conto proprio: attuazione della direttiva del Consiglio 90/398/CEE)

Comma 2

La lettera a) del primo comma dell'articolo 31 della legge 6 giugno 1974, n. 298, gia' sostituita dall'articolo 2 del decreto legge 6 febbraio 1987, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 marzo 1987, n. 132, e' sostituita dalla seguente:
"a) il trasporto avvenga con mezzi di proprieta' o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio o presi in locazione con facolta' di compera oppure noleggiati senza conducenti nel caso di veicoli di peso totale a pieno carico autorizzato sino a 6.000 chilogrammi, ed i preposti alla guida ed alla scorta dei veicoli, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;".


Art. 68

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Comma 1

(Utilizzazione di veicoli noleggiati senza conducente per il trasporto di merci su strada per conto terzi)

Comma 2

Con decreto da emanarsi ai sensi dell'articolo 14, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, su proposta del Ministro dei trasporti, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno apportate le modifiche al decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie 14 dicembre 1987, n. 601, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 92 del 20 aprile 1988, per renderlo conforme alla direttiva del Consiglio 90/398/CEE ed alle disposizioni sul contingentamento delle capacita' di trasporto su strada.


Art. 71

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Comma 1

(Servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre)

Comma 2

Con decreto del Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, da emanarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, saranno adottate, in attuazione della direttiva del Consiglio 90/544/CEE, le modifiche al decreto del Ministro medesimo 31 gennaio 1983, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 47 del 17 febbraio 1983, recante l'approvazione del pi- ano nazionale di ripartizione delle radiofrequenze, necessarie alla individuazione delle frequenze da destinare al servizio pubblico paneuropeo di radioavviso terrestre.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo X RELAZIONI FINANZIARIE CON LE COMUNITA' EUROPEE

Art. 73

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Comma 1

(Acquisizione indebita di erogazioni FEOGA)

Comma 2

Il comma 1 dell'articolo 2 della legge 23 dicembre 1986, n. 898, e' sostituito dal seguente:
"1. Ove il fatto non configuri il piu' grave reato previsto dall'articolo 640-bis del codice penale, chiunque, mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegue indebitamente, per se' o per altri, aiuti, premi, indennita', restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo di orientamento e garanzia e' punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Quando l somma indebitamente percepita e' pari od inferiore a lire venti milioni si applica soltanto la sanzione amministrativa di cui agli articoli seguenti".


Art. 74

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Comma 1

(Fondo di rotazione)

Comma 2

Il conto corrente infruttifero di Tesoreria del Fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, assume la seguente denominazione: "Ministero del tesoro - Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie: finanziamenti nazionali".


Il Fondo di rotazione per i pagamenti puo' avvalersi, mediante stipula di apposite convenzioni, dei servizi di istituti di credito di diritto pubblico.


Art. 75

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Comma 1

(Impegni a carico del Fondo di rotazione)

Comma 2

Sul Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie, istituito con l'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, possono essere assunti impegni a carico degli esercizi futuri in misura non superiore, per ciascun esercizio finanziario, allo stanziamento autorizzato, quale dotazione del Fondo, dalla legge di bilancio nell'esercizio di assunzione degli impegni stessi.


Gli esercizi a carico dei quali possono essere assunti gli impegni di cui al comma 1 sono determinati dalle annualita' in cui dovra' realizzarsi l'intervento cofinanziato dalle Comunita' europee, in base a programmi coordinati in sede nazionale e definiti in sede comunitaria.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO DIRETTO E CRITERI SPECIALI DI DELEGA LEGISLATIVA Capo XI DISPOSIZIONI FINALI

Art. 76

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Comma 1

Organismi di coordinamento operanti presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie

Comma 2

Nell'ambito della Commissione di cui all'articolo 19 della legge 16 aprile 1987, n. 183, il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie puo' istituire, in aggiunta alle sottocommissioni per l'attuazione delle direttive comunitarie, anche sottocommissioni per specifici problemi comunque attinenti all'adempimento di obblighi comunitari, nonche' per predisporre la relazione di cui all'articolo 7 della legge 9 marzo 1989, n. 86.


Presso il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie e' istituito il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie. Il Comitato e' costituito con decreto del Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie ed e' formato da funzionari designati dalle amministrazioni interessate alla lotta contro le frodi comunitarie con particolare riferimento alle frodi fiscali, agricole ed alla corretta utilizzazione dei fondi comunitari.


Il compenso previsto dall'articolo 19, comma 2, della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' erogato anche ai componenti del Comitato consultivo di cui all'articolo 4 della medesima legge, nonche' a quelli del Comitato istituito ai sensi del comma 2 del presente articolo e del Comitato tecnicoconsultivo previsto dall'articolo 12, comma 2, della presente legge.


Al relativo onere, valutato complessivamente in lire 100 milioni annui, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1991-1993, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1991, all'uopo utilizzando parte dell'accantonamento "Iniziative di enti ed organismi pubblici e privati per l'attuazione di interventi di promozione della cultura dell'innovazione tecnologica di qualita'".


Il Ministero del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. ((13))