DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento per il riordino degli organismi operanti nel Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, a norma dell'articolo 29 del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248.

Numero 91 Anno 2007 GU 11.07.2007 Codice 007G0106

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2007-05-14;91

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Versione importata il 2026-04-14 16:10:50

Art. 2

#

Comma 1

Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro

Comma 2

La Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e relative sottocommissioni sono ridenominate: Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria e relativi gruppi di lavoro.


La Commissione per l'attuazione della normativa comunitaria svolge funzioni di proposta e consulenza per il coordinamento delle iniziative e delle attivita' governative volte alla sollecita attuazione della normativa comunitaria nell'ordinamento nazionale.


La Commissione, presieduta dal Ministro per le politiche europee o da un suo delegato, e' composta dal Capo dell'ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, nonche' dai Capi degli uffici legislativi degli altri Ministeri e dei Dipartimenti della Presidenza del Consiglio dei Ministri. Alle riunioni della Commissione partecipa anche il Capo del Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie.


Il Ministro per le politiche europee convoca la Commissione con cadenza almeno semestrale e stabilisce l'ordine del giorno delle sedute.


La Commissione e' assistita dalla segreteria dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee.


Nell'ambito della Commissione operano i gruppi di lavoro, i quali collaborano principalmente alla elaborazione o alla redazione dei provvedimenti normativi di attuazione delle direttive o di altri atti comunitari. A tale fine l'amministrazione con competenza prevalente nella materia predispone lo schema del provvedimento di attuazione e lo trasmette, almeno sei mesi prima della scadenza del termine di recepimento, al Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee, il quale provvede alla convocazione del gruppo di lavoro.


I gruppi di lavoro sono presieduti dal Capo dell'Ufficio legislativo del Ministro per le politiche europee o da un suo delegato.


La partecipazione alla Commissione e ai gruppi di lavoro non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento degli stessi organismi.


Art. 3

#

Comma 1

Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie

Comma 2

Il Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie ha funzioni consultive e di indirizzo per il coordinamento delle attivita' di contrasto delle frodi e delle irregolarita' attinenti in particolare al settore fiscale e a quello della politica agricola comune e dei fondi strutturali; tratta altresi' le questioni connesse al flusso delle comunicazioni in materia di indebite percezioni di finanziamenti comunitari ed ai recuperi degli importi indebitamente pagati, di cui al regolamento (CE) 1828/06 della Commissione, dell'8 dicembre 2006, e al regolamento (CE) 1848/06 della Commissione, del 14 dicembre 2006, e successive modificazioni, nonche' quelle relative all'elaborazione dei questionari inerenti alle relazioni annuali, da trasmettere alla Commissione europea in base all'articolo 280 del Trattato che istituisce la Comunita' europea.


Alle riunioni del Comitato sara' di volta in volta richiesta, a seconda degli argomenti all'ordine del giorno, la partecipazione dei membri designati dalle amministrazioni interessate e dalla Conferenza unificata.


Il Comitato si avvale di una segreteria tecnica composta da personale del Dipartimento e del citato Nucleo della Guardia di finanza.


La partecipazione al Comitato non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.
((1))


-------------


AGGIORNAMENTO (1)


La L. 24 dicembre 2012, n. 234 ha disposto (con l'art. 54, comma 1) che "Presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per le politiche europee opera il Comitato previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 91, che e' ridenominato «Comitato per la lotta contro le frodi nei confronti dell'Unione europea»".


Art. 4

#

Comma 1

Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11

Comma 2

Restano ferme le disposizioni relative al Comitato tecnico permanente istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 4, della legge 4 febbraio 2005, n. 11.


La partecipazione al Comitato tecnico permanente non comporta alcun onere economico a carico dell'amministrazione, neanche derivante dal funzionamento dello stesso Comitato.


Art. 5

#

Comma 1

Durata e proroga degli organismi

Comma 2

Gli organismi di cui al presente regolamento durano in carica tre anni, decorrenti dalla data della sua entrata in vigore.


Tre mesi prima della scadenza del termine di durata indicato al comma 1, ciascuno degli organismi suddetti presenta una relazione sull'attivita' svolta al Ministro per le politiche europee, che la trasmette alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, ai fini della valutazione, di cui all'articolo 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, circa la perdurante utilita' degli organismi stessi e della conseguente proroga della loro durata, comunque non superiore a tre anni, da adottarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per le politiche europee. Gli eventuali successivi decreti di proroga sono adottati secondo la medesima procedura. I componenti di ciascun organismo restano in carica sino alla scadenza del termine di durata dell'organismo stesso.


Art. 6

#

Comma 1

Pari opportunita' tra uomini e donne

Comma 2

I componenti degli organismi di cui al presente decreto sono nominati nel rispetto del principio di pari opportunita' tra donne e uomini.


Art. 7

#

Comma 1

Abrogazioni

Comma 2

Le disposizioni vigenti relative alla Commissione per il recepimento delle normative comunitarie e al Comitato per la lotta contro le frodi comunitarie sono sostituite dalle disposizioni del presente decreto.