DECRETO-LEGGE

D.L. 271/1994 - DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 271

DECRETO-LEGGE 6 maggio 1994, n. 271

Numero 271 Anno 1994 GU 07.05.1994 Codice 094G0330

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 6 marzo 1992, n. 216, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, recante autorizzazione di spesa per la perequazione del trattamento economico dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri in relazione alla sentenza della Corte costituzionale n. 277 del 3-12 giugno 1991 e all'esecuzione dei giudicati, nonchè perequazione dei trattamenti economici relativi al personale delle corrispondenti categorie delle altre Forze di polizia;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di procedere ad anticipazioni di carattere economico e normativo a favore di alcune categorie di personale non direttivo delle Forze di polizia, in vista del riordino delle rispettive carriere previsto dall'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 5 maggio 1994;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, delle risorse agricole, alimentari e forestali, del bilancio e della programmazione economica, del tesoro e per la funzione pubblica;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Ai soli fini perequativi nell'ambito dei principi indicati dalla legge 6 marzo 1992, n. 216, al personale della Polizia di Stato con la qualifica di vice ispettore, di ispettore e di ispettore capo o corrispondenti sono attribuiti, a decorrere dal 1 gennaio 1994, scatti aggiuntivi pari al 2,50 per cento dello stipendio in godimento, nella seguente misura:
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore collocato al VI livello retributivo, in aggiunta allo scatto già in godimento;
c) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo delle guardie di pubblica sicurezza ovvero a quelli del disciolto Corpo della polizia femminile, collocato al VII livello retributivo.
2. Resta fermo per il personale di cui al comma 1, se più favorevole, il trattamento economico previsto dall'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 7 gennaio 1992, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 marzo 1992, n. 216.
3. Le disposizioni del comma 1 si applicano, con le stesse decorrenze, anche al personale del Corpo della polizia penitenziaria con la qualifica di vice ispettore e di ispettore capo nella seguente misura:
a) uno scatto al vice ispettore collocato al VI livello retributivo;
b) uno scatto all'ispettore capo, già appartenente ai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia, collocato al VII livello retributivo.
4. Limitatamente all'attribuzione degli scatti aggiuntivi previsti dal presente articolo non trova applicazione la disposizione dell'articolo 43, sedicesimo comma, della legge 1 aprile 1981, n. 121.
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4-bis. Le disposizioni della legge 24 gennaio 1986, n. 17, si applicano anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo forestale dello Stato.
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Art. 2

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Comma 1

1. In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui all'articolo 3 della legge 6 marzo 1992, n. 216, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria è attribuita agli assistenti capo della Polizia di Stato e del Corpo della polizia penitenziaria, nonchè agli appuntati scelti dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo forestale dello Stato, previo superamento del corso previsto dai rispettivi ordinamenti, indipendentemente dall'anzianità di grado o di qualifica rivestita.
2. Al personale di cui al comma 1 la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria ed il relativo trattamento economico previsto dall'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, sono attribuiti a decorrere dal primo giorno del semestre successivo a quello in cui gli interessati hanno utilmente frequentato il corso prescritto. Per i trattamenti economici da attribuire a decorrere dal 1 gennaio 1994, lo scatto gerarchico previsto dall'articolo 138, penultimo comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312, e successive modificazioni, connesso alla qualifica o grado di provenienza è contestualmente riassorbito con il passaggio al VI livello retributivo. Nei confronti degli assistenti capo U.P.G. e degli appuntati scelti U.P.G., ai quali è stato attribuito il VI livello retributivo anteriormente al 1 gennaio 1994, lo scatto tabellare in tale livello confluisce nella retribuzione individuale di anzianità.
Limitatamente all'attribuzione del trattamento stipendiale, a decorrere dal 1 gennaio 1994, non trovano ulteriore applicazione le disposizioni dell'articolo 13, comma 8, dell'articolo 22, comma 8, e dell'articolo 23, comma 4, della legge 1 febbraio 1989, n. 53, dell'articolo 13, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e successive modificazioni ed integrazioni, nonchè quelle dell'articolo 12 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.
3. La disposizione dell'articolo 3, comma 4, della legge 6 marzo 1992, n. 216, è interpretata, ai soli effetti pensionistici, nel senso che l'attribuzione del VI livello retributivo agli assistenti capo U.P.G. ed agli appuntati scelti U.P.G., in servizio alla data di entrata in vigore della predetta legge n. 216 del 1992, decorre dal 1 gennaio 1993, indipendentemente dalla collocazione degli interessati in posizione transitoria.

Art. 3

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Comma 1

1. All'articolo 45 della legge 1 aprile 1981, n. 121, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"Per l'ammissione ai concorsi per l'assunzione degli ispettori e dei commissari degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione civile dell'Interno, i limiti di età previsti dall'articolo 52, primo comma, e dall'articolo 55, primo comma, sono elevati a 40 anni".
2. L'ultimo periodo del secondo comma dell'articolo 55 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e successive modificazioni, è abrogato.
3. All'articolo 24 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, dopo il comma 2, è inserito il seguente:
"2-bis. Per l'ammissione al concorso di cui al comma 1 degli appartenenti ai ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, diversi da quelli del personale del Corpo di polizia penitenziaria, il limite massimo di età previsto dalla lettera b) del medesimo comma 1 è elevato a quaranta anni".
4. All'articolo 13, comma 1, della legge 7 agosto 1990, n. 232, il primo periodo è sostituito dal seguente: "È vietato adibire al lavoro operativo le appartenenti alla Polizia di Stato durante la gestazione fermo restando quanto previsto dalla legge 30 dicembre 1971, n. 1204".
5. All'articolo 13 della legge 7 agosto 1990, n. 232, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
"1-bis. La disposizione di cui al primo periodo del comma 1 si applica anche al personale femminile del Corpo di polizia penitenziaria".

Art. 4

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Comma 1

1. Gli appartenenti alla Polizia di Stato ammessi ai corsi di formazione per la promozione a vice sovrintendente, ovvero ai corsi di formazione per la nomina a vice ispettore in prova e a vice commissario, nonchè quelli ammessi ai corsi per la promozione o nomina alle qualifiche equiparate degli altri ruoli della Polizia di Stato, dimessi dai corsi per assenza protratta oltre i limiti temporali previsti dai rispettivi ordinamenti, sono ammessi, a domanda, alla frequenza del corso successivo, qualora l'assenza si sia verificata per malattia contratta per motivi di servizio.
2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria ammessi ai corsi di formazione per la promozione o la nomina a vice sovrintendente o a vice ispettore in prova.

Art. 5

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Comma 1

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1. Il comma 5 dell'articolo 2 della legge 17 febbraio 1992, n. 179, come sostituito dell'articolo 1 della legge 28 gennaio 1994, n. 85, è sostituito dal seguente:
"5. Per la concessione di contributi ai sensi dell'articolo 7, terzo comma, del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 376, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 492, a cooperative edilizie a proprietà indivisa costituite esclusivamente tra appartenenti alle Forze armate e di polizia, compreso il personale in quiescenza, nonchè per la concessione di contributi integrativi finalizzati a contenere l'onere per l'ammortamento dei mutui a carico di dette cooperative edilizie entro il limite del 5 per cento, oltre al rimborso del capitale, è autorizzata una spesa per un importo di lire 10 miliardi annui a decorrere dal 1994. Al relativo onere, per il triennio 1994-1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, per l'anno 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dei lavori pubblici. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio".
))

Art. 6

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Comma 1

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1. Alla copertura degli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 1 e 2, valutati in lire 21.250 milioni nell'anno 1994, in lire 41.705 milioni nell'anno 1995 ed in lire 50.530 milioni a decorrere dall'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione degli stanziamenti iscritti, ai fini del bilancio triennale 1994-1996, al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1994, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento "Presidenza del Consiglio dei Ministri".
))
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 7

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Comma 1

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 6 maggio 1994
SCALFARO
CIAMPI, Presidente del Consiglio
dei Ministri e, ad interim,
Ministro dell'interno
CONSO, Ministro di grazia e
giustizia
FABBRI, Ministro della difesa
GALLO, Ministro delle finanze
DIANA, Ministro delle risorse
agricole, alimentari e forestali
SPAVENTA, Ministro del bilancio e della programmazione economica
BARUCCI, Ministro del tesoro
CASSESE, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: CONSO