DECRETO LEGISLATIVO

Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Numero 443 Anno 1992 GU 20.11.1992 Codice 092G0480

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;443

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - ISTITUZIONE DEI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Capo I

Art. 1

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Comma 1

(Istituzione dei ruoli e dotazioni organiche)

Comma 2

Salvo quanto specificato nel presente decreto, il personale appartenente ai predetti ruoli, nello svolgimento dei compiti istituzionali sanciti dalla legge 15 dicembre 1990, n. 395, svolge anche le attivita' accessorie necessarie al pieno assolvimento dei compiti di istituto, quali indicati dall'articolo 5 della legge e dalla normativa vigente.


La dotazione organica dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria e' fissata nella tabella A allegata al presente decreto.


Art. 2

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Comma 1

(Gerarchia)

Comma 2

((


La gerarchia fra gli appartenenti ai ruoli del personale del Corpo e' determinata come segue: personale appartenente alla carriera dei funzionari, ispettori, sovrintendenti, assistenti ed agenti.


))


Nell'ambito dello stesso ruolo la gerarchia e' determinata dalla qualifica e, nella stessa qualifica, dall'anzianita'.


L'anzianita' e' determinata dalla data del decreto di nomina o di promozione; a parita' di tale data, da quella del decreto di promozione o di nomina alla qualifica precedente e, a parita' delle predette condizioni, dall'eta', salvi, in ogni caso, i diritti risultanti dalle classificazioni ottenute negli esami di concorso, negli scrutini per merito comparativo e nelle graduatorie di merito.


Comma 3

CAPO II

Art. 4

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Comma 1

(Funzioni del personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti)

Comma 2

Al personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di agente di polizia giudiziaria.


Il personale appartenente al ruolo degli agenti e degli assistenti del Corpo di polizia penitenziaria svolge mansioni esecutive, a supporto dei ruoli superiori, con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche possedute; vigila sulle attivita' lavorative e ricreative organizzate negli istituti per i detenuti e gli internati; indica elementi di osservazione sul senso di responsabilita' e correttezza nel comportamento personale e nelle relazioni interpersonali interne, utili alla formulazione di programmi individuali di trattamento. Agli assistenti ed agli assistenti capo possono essere conferiti compiti di coordinamento operativo di piu' agenti in servizio di istituto, nonche' eventuali incarichi specialistici.


Il personale delle qualifiche di assistente e di assistente capo, previo apposito corso di specializzazione, puo' svolgere, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.


In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo che maturano ((cinque)) anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
Gli stessi, oltre alle specifiche mansioni previste assumono l'onere di verificare il corretto svolgimento delle attivita' del personale di pari qualifica o subordinato con il controllo del puntuale rispetto delle disposizioni di servizio.


Comma 3

CAPO III

Art. 5

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Comma 1

Nomina ad allievo agente di polizia

Comma 2

In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), il titolo di studio richiesto per l'accesso ai gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria Fiamme azzurre e Astrea e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.


Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.


I concorsi sono di preferenza banditi per l'assegnazione al servizio in determinate regioni. Ottenuta la nomina ad agente del Corpo di polizia penitenziaria, i vincitori dei concorsi sono destinati a prestare servizio nella regione eventualmente predeterminata per il tempo indicato nel bando di concorso; possono essere, comunque, impiegati in altre sedi per motivate esigenze di servizio di carattere provvisorio.


I vincitori dei concorsi sono nominati allievi agenti di polizia penitenziaria.


Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonche' i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidita' non inferiore all'ottanta per cento della capacita' lavorativa, in conseguenza delle azioni criminose di cui all'articolo 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, ed alle leggi ivi richiamate, i quali ne facciano richiesta, purche' siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1 e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.


Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi e per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.


Il servizio prestato in ferma volontaria o in rafferma della forza armata di provenienza e' utile, per la meta' e per non oltre tre anni, ai fini dell'avanzamento nel Corpo di polizia penitenziaria. (16)


In deroga a quanto previsto dal comma 5 dell'articolo 6 della legge 24 dicembre 1986, n. 958, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui al comma 4 dell'articolo 1 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il servizio prestato nel Corpo di polizia penitenziaria dal personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, e' sostitutivo a tutti gli effetti del servizio militare di leva. Nei confronti del citato personale non si applica il disposto di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 7 giugno 1975, n. 198. Il predetto personale all'atto, del collocamento in congedo, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere trattenuto per un altro anno con la qualifica di agente ausiliario.
Al termine del secondo anno di servizio, l'anzidetto personale, qualora ne faccia richiesta ed abbia prestato lodevole servizio, puo' essere immesso nel ruolo degli agenti del Corpo di polizia penitenziaria, previa frequenza del corso di cui al comma 2 dell'articolo 6, durante il quale e' sottoposto a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedono particolare qualificazione.


In ogni caso, il servizio gia' prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' valido a tutti gli effetti, sia giuridici sia economici, qualora gli agenti ausiliari siano immessi in ruolo.


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 che la presente modifica ha effetto a decorrere dal primo gennaio 2023.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 44, comma 28) che "Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato".


Art. 6

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Comma 1

(Corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria).

Comma 2

Gli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria frequentano presso le scuole un corso di durata compresa tra quattro e dodici mesi, diviso in due cicli. La durata del corso e' stabilita, nei limiti anzidetti, con decreto del Ministro della giustizia.


Nel caso in cui la durata minima del corso e' stabilita in quattro mesi, il contingente di agenti assegnato a prestare servizio presso gli istituti penali per minorenni, prima del raggiungimento della sede assegnata, frequenta un corso di specializzazione ((suppletivo della durata di due mesi)).


Al termine del primo ciclo del corso di durata non inferiore a tre mesi, gli allievi che abbiano ottenuto giudizio globale di idoneita' sulla base dei risultati conseguiti nelle materie di insegnamento e nelle prove pratiche e siano stati riconosciuti idonei al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti in prova e vengono ammessi a frequentare il secondo ciclo, durante il quale sono sottoposti a selezione attitudinale per l'eventuale assegnazione a servizi che richiedano qualificazione.


Gli agenti in prova che abbiano superato gli esami teorico-pratici di fine corso e ottenuto conferma dell'idoneita' al servizio di polizia penitenziaria sono nominati agenti di polizia penitenziaria. Essi prestano giuramento e sono immessi nel ruolo secondo la graduatoria finale.


Gli agenti in prova che non abbiano superato gli esami di fine corso, sempre che abbiano ottenuto giudizio di idoneita' al servizio, sono ammessi a ripetere per non piu' di una volta il secondo ciclo.
Al termine di quest'ultimo, sono ammessi nuovamente agli esami finali. Se l'esito e' negativo, sono dimessi dal corso.


Gli allievi e gli agenti in prova, per tutta la durata del corso, non possono essere impiegati in servizi di istituto, tranne i servizi funzionali all'attivita' di formazione.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 28 maggio 1993, n. 163, convertito con modificazioni dalla L. 26 luglio 1993, n. 254, ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Per il personale assunto ai sensi dell'articolo 2, il corso previsto dal comma I dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ha la durata complessiva di sei mesi, e puo' essere articolato in due cicli trimestrali. Il primo ciclo e' frequentato immediatamente dopo l'assunzione e il secondo ciclo deve essere completato entro diciotto mesi dall'assunzione".


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".


Art. 7

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Comma 1

Dimissioni dai corsi per la nomina ad agente di polizia penitenziaria

Comma 2

Gli allievi e gli agenti in prova di sesso femminile, la cui assenza oltre sessanta giorni sia stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.


Sono espulsi dal corso gli allievi e gli agenti in prova responsabili di mancanze punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, su proposta del direttore della scuola.


La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'Amministrazione. (5)


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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 13 settembre 1996, n. 479, convertito con modificazioni dalla L. 15 novembre 1996, n. 579, ha disposto (con l'art. 1, comma 7) che "I periodi di tempo previsti dagli articoli 6 e 7 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ridotti ad un quarto in relazione ai concorsi banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto, e sono ridotti alla meta' in relazione ai concorsi banditi successivamente e comunque non oltre il 31 dicembre 1997".


Art. 8

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Comma 1

(Addestramento e corsi di specializzazione per agenti di polizia penitenziaria).

Comma 2

Gli agenti di polizia penitenziaria compiono un periodo pratico della durata di sei mesi presso gli istituti penitenziari o servizi operativi, cui vengono assegnati tenuto conto dei risultati della selezione attitudinale effettuata durante il secondo semestre del corso di cui all'articolo 6.


Al termine, gli agenti che, sulla base della predetta selezione e di un rapporto sulle qualita' professionali redatto dal direttore dell'istituto o servizio presso cui e' stato effettuato l'addestramento, debbono essere destinati alle specialita' o ai servizi che richiedono particolare qualificazione, frequentano corsi di specializzazione della durata di tre mesi.


Gli agenti, durante il periodo in cui frequentano i corsi di specializzazione, non possono essere impiegati in attivita' diverse da quelle del servizio cui debbono essere destinati, se non per eccezionali esigenze di servizio e su disposizione del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Ove cio' comporti l'interruzione del corso per un periodo complessivo superiore ai trenta giorni, esso e' prorogato per un periodo pari alla durata della interruzione.


Art. 9

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Comma 1

(Promozione ad agente scelto)

Comma 2

La promozione ad agente scelto si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi gli agenti che alla data dello scrutinio abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio, ivi compreso il periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 8.


Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, ai fini del comma 1, il servizio prestato dalla data dell'iniziale reclutamento e' computato per intero.


Art. 10

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Comma 1

((Nomina ad assistente. ))

Comma 2

((


La qualifica di assistente si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, dopo cinque anni di effettivo servizio nella qualifica di agente scelto.


))


Art. 11

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Comma 1

(Promozione ad Assistente capo)

Comma 2

La promozione alla qualifica di assistente capo si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale che, alla data dello scrutinio, abbia compiuto ((quattro anni)) di servizio nella qualifica di assistente.


Art. 11-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 12

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200))


Art. 13

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200))


Comma 2

CAPO IV

Art. 15

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Comma 1

(Funzioni del personale appartenente al ruolo dei sovrintendenti)

Comma 2

Agli appartenenti al ruolo dei sovritendenti sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.


Al predetto personale sono attribuite funzioni rientranti nello stesso ambito di quelle previste dall'articolo 4, ma implicanti un maggiore livello di responsabilita', nonche' funzioni di coordinamento di unita' operative a cui detto personale impartisce disposizioni delle quali controlla l'esecuzione e di cui risponde.


Il personale ((del ruolo dei sovrintendenti)) svolge mansioni esecutive ((anche qualificate e complesse)), richiedenti una adeguata preparazione professionale e con il margine di iniziativa e di discrezionalita' inerente alle qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria; al suddetto personale puo' essere, altresI', affidato il comando di piu' agenti in servizio operativo o di piccole unita' operative; collabora con i propri superiori gerarchici e puo' sostituirli in caso di temporanea assenza o impedimento, o per esigenze di servizio.


Al personale della qualifica di sovrintendente capo sono attribuite mansioni richiedenti una particolare preparazione professionale e il comando di unita' operative presso istituti penitenziari o presso sezioni di istituti penitenziari.


Il personale del ruolo dei sovrintendenti, previo apposito corso di specializzazione svolge, in relazione alla professionalita' posseduta, anche compiti di addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria.


In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo che maturano ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita' tra le mansioni di cui al comma 3, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di "coordinatore", che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
Gli stessi, in aggiunta alle specifiche funzioni previste nell'ambito dell'unita' operativa, in assenza di appartenenti a qualifiche superiori, coordinano interventi intesi alla verifica dell'efficienza dei servizi affidati alla medesima, disponendo, se del caso, azioni di controllo anche in via d'urgenza se richiesto da particolari circostanze o esigenze del servizio.


Art. 16

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Comma 1

(Nomina a vice sovrintendente).

Comma 2

Il personale nominato ai sensi del comma 1 dovra' frequentare un corso di formazione tecnico-professionale non superiore a tre mesi, con verifica finale.


La nomina a vice sovrintendente e' conferita con decreto del direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza giuridica dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di cui al comma 2. I vice sovrintendenti nominati in attuazione del comma 1, lettera a), precedono nel ruolo quelli nominati in attuazione del comma 1, lettera b) e mantengono, a domanda, la sede di servizio.


I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.


L'individuazione delle categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse relativamente alle procedure di cui al comma 1, lettere a) e b), le modalita' della concorso e l'individuazione della prova d'esame, nonche' i programmi e le modalita' di svolgimento dei corsi e della verifica finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
((16))


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126, ha disposto (con l'art. 44, comma 8, lettera b-bis)) che "in deroga a quanto previsto dall'articolo 16 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, alla copertura dei posti per l'accesso alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, dal 2017 al 2022, si provvede mediante concorsi per titoli, da bandire entro il 30 novembre di ciascun anno, ad eccezione che per i posti relativi all'anno 2017 il cui termine e' fissato al 30 settembre 2019, con modalita', procedure e criteri analoghi a quelli stabiliti con il decreto del Capo del Dipartimento 29 novembre 2017, previsti in attuazione della precedente lettera b) del presente comma 8, ferme restando le aliquote delle riserve dei posti previste dal predetto articolo 16, comma 1, lettere a) e b)".


Art. 17

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200))


Art. 18

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Comma 1

Dimissione dal corso.

Comma 2

Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.


E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del dipartimento dell'amministrazione penitenziara, su proposta del direttore della scuola.


Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta durante il corso ovvero per infermita' dipendente da causa di servizio viene promosso con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso e nella stessa graduatoria si colloca, nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.


Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.


Art. 19

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Comma 1

((ARTICOLO SOPPRESSO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 1995, N. 200))


Art. 19-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 20

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Comma 1

(Promozione a sovrintendente)

Comma 2

La promozione alla qualifica di sovrintendente si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti che alla data dello scrutinio stesso abbiano compiuto ((quattro)) anni di effettivo servizio nella qualifica.


Art. 21

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Comma 1

Promozione a sovrintendente capo.

Comma 2

La promozione alla qualifica di sovrintendente capo si consegue a titolo aperto mediante scrutinio per ((merito assoluto)), al quale sono ammessi i sovrintendenti che abbiano compiuto ((cinque anni)) di effettivo servizio nella qualifica.


Art. 21-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Comma 2

CAPO V

Art. 22

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Comma 1

(( (Ruolo degli ispettori). ))

Comma 2

((


))


Art. 23

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Comma 1

(Funzioni del personale del ruolo degli ispettori)

Comma 2

Al personale del ruolo degli ispettori sono attribuite le qualifiche di agente di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria.


Art. 24

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Comma 1

Nomina nel ruolo di ispettore di polizia penitenziaria.

Comma 2

I concorsi di cui al comma 1 si svolgono con le modalita' di cui alle lettere a) e b) dell'art. 28.


Al concorso di cui al comma 1, lettera a), del presente articolo possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
godimento dei diritti civili e politici;
eta' compresa tra gli anni diciotto ed il limite massimo stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
((efficienza e)) idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio di polizia penitenziaria;
diploma d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.


A parita' di merito l'appartenenza alla polizia penitenziaria costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle norme vigenti.


Non sono ammessi al concorso coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanne a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misure di prevenzione.


I vincitori di concorso, di cui al comma 1 lettere a) e b), sono nominati allievi vice ispettori.


Art. 25

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Comma 1

(Corsi per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria)

Comma 2

Ottenuta la nomina, gli allievi vice ispettori di polizia penitenziaria frequentano, presso l'apposito istituto, un corso di durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro della giustizia di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche' alla loro formazione tecnico professionale di agenti di pubblica sicurezza e ufficiali di polizia giudiziaria, alla conoscenza dei metodi e della organizzazione del trattamento penitenziario e dei servizi di sicurezza; durante il corso essi sono sottoposti a selezione attitudinale anche per l'accertamento della idoneita' a servizi che richiedono particolare qualificazione.


Gli allievi vice ispettori che al termine dei primi due anni del corso abbiano ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia penitenziaria quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno.


Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di istituto; nel periodo successivo possono esserlo esclusivamente a fine di addestramento per il servizio di ispettore.


I vice ispettori in prova, al termine del corso, superati gli esami di fine corso, prestano giuramento e sono confermati in ruolo con qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.


((4-bis. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso.))


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".


Art. 26

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Comma 1

(Trattamento economico degli allievi e modalita' dei consorsi)

Comma 2

Il trattamento economico degli allievi dei corsi di cui al presente titolo e' determinato, in misura proporzionale alle retribuzioni delle qualifiche iniziali cui danno accesso i rispettivi corsi, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.


L'allievo ammesso a frequentare i corsi di cui al comma 1, appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria o degli altri Corpi di polizia, durante il periodo di frequenza del corso e' posto in aspettativa con il trattamento economico piu' favorevole.


Le modalita' dei concorsi, la composizione e la nomina delle commissioni esaminatrici ed i criteri per l'accertamento della idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e del livello culturale dei candidati, per la documentazione richiesta a questi ultimi, per la determinazione di eventuali requisiti per l'ammissione al concorso, sono stabiliti al successivo titolo IV.


Art. 27

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Comma 1

Dimissione dal corso per la nomina a vice ispettore di polizia penitenziaria

Comma 2

Gli allievi ispettori di sesso femminile, la cui assenza oltre centoventi giorni e' stata determinata da maternita', sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri. (15) ((24))


Sono espulsi dal corso gli allievi responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del direttore generale del personale e delle risorse, su proposta del direttore della scuola. (15)


La dimissione dal corso comporta la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione penitenziaria, salvo che non si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria.


Nel caso in cui l'assenza e' dovuta a gravi infermita', anche non dipendenti da causa di servizio, che richiedono terapie salvavita ed impediscono lo svolgimento delle attivita' giornaliere, o ad altre ad esse assimilabili secondo le indicazioni dell'Ufficio medico legale dell'Azienda sanitaria competente per territorio, il personale, a domanda, e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 16.


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".


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AGGIORNAMENTO (24)


La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 4 dicembre 2023, n. 211 (in G.U. 1ª s.s. 06/12/2023, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneita' al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternita' - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso".


Art. 28

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Comma 1

Nomina a vice ispettore.

Comma 2

I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento di quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b);


I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera b), devono frequentare un corso di formazione della durata di sei mesi.


Le modalita' dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli, le modalita' di attuazione ed i programmi del corso sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Il corso semestrale di cui al comma 2 puo' essere ripetuto una sola volta. Gli allievi che abbiano superato gli esami finali del corso conseguono l'idoneita' per la nomina a vice ispettore secondo l'ordine della graduatoria finale. La graduatoria finale e' formata sulla base del punteggio complessivo attribuito a ciascun partecipante. Tale punteggio e' dato dalla media dei voti riportati nel concorso per l'accesso al ruolo e nell'esame di fine corso. Gli allievi che non abbiano superato i predetti esami sono restituiti al servizio d'istituto e sono ammessi alla frequenza del corso successivo. (16) ((24))


Sono dimessi dal corso gli allievi che per qualsiasi motivo superino i sessanta giorni di assenza.


Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'art. 18.


Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria che partecipa ai corsi di cui al comma 2, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.


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AGGIORNAMENTO (16)


Il D.Lgs. 5 ottobre 2018, n. 126 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto".


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AGGIORNAMENTO (24)


La Corte Costituzionale, con sentenza 24 ottobre - 4 dicembre 2023, n. 211 (in G.U. 1ª s.s. 06/12/2023, n. 49), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale degli artt. 27, comma 2, e 28, comma 4, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevedono che le vincitrici del concorso per vice ispettori del Corpo di Polizia penitenziaria - che abbiano ottenuto l'idoneita' al servizio a seguito della partecipazione al primo corso di formazione successivo all'assenza dal lavoro per maternita' - siano immesse in ruolo con la medesima decorrenza, ai fini giuridici, attribuita agli altri vincitori del medesimo concorso".


Art. 28-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 29

#

Comma 1

Promozione ad ispettore.

Comma 2

La promozione alla qualifica di ispettore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice ispettore che abbia compiuto almeno due anni di effettivo servizio, nella qualifica ((oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 28.)). ((15))


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 13) che "Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026".


Art. 29-bis

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 30

#

Comma 1

(Promozione ad ispettore capo).

Comma 2

La promozione alla qualifica di ispettore capo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore, che abbia compiuto ((sei)) anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.


Art. 30.1

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 30-bis

#

Comma 1

(Promozione alla qualifica di ispettore superiore).

Comma 2

La promozione alla qualifica di ispettore superiore si consegue a ruolo aperto mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di ((otto)) anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' necessario il possesso di una delle lauree individuate dal decreto previsto all'articolo 7, comma 7, del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.


Per gli orchestrali il titolo di studio e' quello previsto dall'articolo 7, comma 1, lettera e) del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276.
(15)


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 29 maggio 2017, n. 95 ha disposto (con l'art. 41, comma 12) che "Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti".


Art. 30-ter

#

Comma 1

(( (Promozione a sostituto commissario). ))

Comma 2

((


L'accesso alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nei limiti dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale che ha maturato otto anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore.


Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le categorie di titoli di servizio ed il punteggio massimo da attribuire a ciascuna di esse.


La nomina alla qualifica di sostituto commissario e' conferita con decreto del Direttore generale del personale e delle risorse con decorrenza dal primo gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.


))


Art. 30-quater

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Art. 30-quinquies

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 30 MAGGIO 2003, N. 193))


Art. 31

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95))


Comma 2

TITOLO II - NORME PARTICOLARI DI STATO Capo I

Art. 32

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Comma 1

(Diritti e doveri)

Art. 33

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Comma 1

(Obbligo di residenza)

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve risiedere nel comune ove ha sede l'ufficio cui e' destinato.


Il capo dell'ufficio, per rilevanti ragioni, puo' autorizzare il dipendente che ne faccia richiesta a risiedere altrove, quando cio' sia conciliabile col pieno e regolare adempimento d'ogni altro suo dovere.


Dell'eventuale diniego e' data comunicazione scritta all'interessato. Il provvedimento deve essere motivato.


Art. 34

#

Comma 1

(Congedi)

Comma 2

I congedi per il personale del Corpo di polizia penitenziaria sono disciplinati dagli articoli 36 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.


Fino a quando non sara' determinata la disciplina sui congedi mediante gli accordi di cui al comma 14 dell'articolo 19 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il congedo ordinario per il personale con oltre 25 anni di servizio ha la durata di 45 giorni; il congedo ordinario per il personale con oltre 15 anni di servizio ha la durata di 35 giorni. Il diritto al congedo ordinario matura dalla data di nomina in prova.


Per il personale assunto ai sensi della legge 7 giugno 1975, n. 198, si applicano, nel primo anno di servizio, le disposizioni previste per i militari di leva.


La fruizione dei congedi degli allievi, che frequentano i corsi per la nomina ad agente in prova e vice ispettore in prova, e' disciplinata dai regolamenti dei rispettivi istituti di istruzione.


Art. 35

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Comma 1

(Incompatibilita')

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria non puo' esercitare il commercio, l'industria ne' alcuna professione o mestiere o assumere impieghi pubblici o privati o accettare cariche in societa' costituite a fine di lucro, salvo i casi previsti da disposizioni speciali.


Il divieto di cui al comma 1 non si applica nei casi di societa' cooperative edilizie, ricreative, culturali e sportive, di servizio socio-sanitario, tra consumatori non costituenti comunque attivita' commerciali.


Art. 36

#

Comma 1

(Diffida)

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che contravvenga al divieto previsto dall'articolo 35 viene diffidato dal Ministro di grazia e giustizia, o dal direttore generale da lui delegato, a cessare dalla situazione di incompatibilita'.


Decorsi quindici giorni dalla diffida, senza che la incompatibilita' sia cessata, il personale stesso decade dall'impiego.


Il relativo provvedimento e' adottato con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentito il consiglio di amministrazione.


La circostanza che il dipendente abbia ottemperato alla diffida di cui al comma 1 non preclude l'eventuale azione disciplinare.


Art. 37

#

Comma 1

(Aspettativa)

Comma 2

Il periodo di ricovero in luoghi di cura a seguito di ferite o lesioni riportate per causa di servizio non e' computato ai fini del compimento del periodo massimo di aspettativa.


Art. 38

#

Comma 1

(Trasferimenti)

Art. 39

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Comma 1

(Comando presso altra amministrazione)

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' essere comandato a prestare servizio presso altri enti, ai sensi dell'articolo 33 della legge 23 agosto 1988, n. 400, e del Capo III, titolo I, del decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 1989, n. 271.


Fermo restando quanto previsto dall'articolo 5, comma 3, della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il comando di cui al comma 1 e' disposto, per tempo determinato e in via eccezionale, per riconosciute e particolari esigenze di servizio o quando sia richiesta una speciale competenza.


Al comando si provvede con decreto dei Ministri competenti, sentiti l'interessato ed il consiglio di amministrazione.


Salvo i casi previsti dal presente articolo, e' vietata l'assegnazione, anche temporanea, di personale a reparti ed uffici diversi da quelli dell'Amministrazione penitenziaria.


Al personale comandato si applica, per quanto compatibile, la disposizione di cui all'articolo 34 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077, e successive modificazioni.


Art. 40

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Comma 1

(Cause di cessazione dal servizio)

Art. 41

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Comma 1

(Richiamo in servizio)

Comma 2

Per speciali esigenze di servizio del Corpo di polizia penitenziaria e nei limiti delle vacanze di ciascun ruolo, il Ministro di grazia e giustizia puo', sentiti gli interessati, richiamare coloro che abbiano prestato servizio nel ruolo degli agenti degli assistenti e dei sovrintendenti che non siano stati collocati a riposo oltre il cinquantottesimo anno di eta'.


Il richiamo in servizio e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro.


Il richiamo ha la durata di un anno e puo' essere prorogato di un anno qualora perdurino le esigenze di servizio e continui a sussistere la vacanza in organico.


Il Ministro di grazia e giustizia puo' disporre, con decreto motivato, il ricollocamento a riposo del personale richiamato anche prima della scadenza annuale.


Il personale di cui al presente articolo cessa, comunque, dalla posizione di richiamo al compimento del sessantesimo anno di eta'.


Nei confronti del personale richiamato continuano ad applicarsi le norme relative allo stato giuridico vigente per i ruoli di appartenenza.


Art. 42

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Comma 1

(Riammissione in servizio)

Comma 3

CAPO II

Art. 43

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Comma 1

(Norme relative agli scrutini)

Comma 2

Non e' ammesso a scrutinio il personale di cui al presente decreto che nei tre anni precedenti lo scrutinio stesso abbia riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


Gli scrutini per merito assoluto, previsti dal presente decreto, sono disciplinati dall'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.


Lo scrutinio per merito comparativo consiste nel giudizio sulla professionalita' complessiva dell'impiegato emesso sulla base dei titoli risultanti dal fascicolo personale e dello stato matricolare, con particolare riferimento ai rapporti informativi e relativi giudizi complessivi.


Negli scrutini per merito comparativo si dovra' tener conto, altresi', degli incarichi e servizi svolti e della qualita' delle funzioni, con particolare riferimento alla competenza professionale dimostrata ed al grado di responsabilita' assunte, anche in relazione alla sede di servizio.


Salvo quanto diversamente previsto dal presente decreto, per gli scrutini si applicano le disposizioni previste dagli articoli 15 e 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077.


Art. 44

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Comma 1

(Rapporti informativi)

Comma 2

Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere redatto, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un rapporto informativo che si conclude con il giudizio complessivo di "ottimo", "distinto", "buono", "mediocre" o "insufficiente".


Il giudizio complessivo deve essere motivato.


Al personale nei confronti del quale, nell'anno cui si riferisce il rapporto informativo, sia stata inflitta una sanzione disciplinare piu' grave della deplorazione, non puo' essere attribuito un giudizio complessivo superiore a "buono".


Per ciascuno degli indicati parametri, dovranno essere previsti piu' elementi di giudizio, per ognuno dei quali sara' attribuito dall'organo competente alla compilazione del rapporto informativo, di cui agli articoli 45, 46, 47, 48 e 49, un punteggio variabile da un minimo di 1 ad un massimo di 3.


Il consiglio di amministrazione ogni triennio determina, mediante coefficienti numerici, i criteri di valutazione dei titoli, in relazione alle esigenze delle singole carriere.


Sulle questioni attinenti allo stato giuridico, alla progressione di carriera, alle assegnazioni, ai trasferimenti ed al rapporto di impiego deve essere fatto riferimento esclusivamente ai contenuti dei rapporti informativi.


Art. 45

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Comma 1

(Giudizio complessivo)

Comma 2

L'organo competente ad esprimere il giudizio complessivo di cui agli articoli 46, 47, 48, e 49, puo', con adeguata motivazione, variare in piu' o in meno, nei limiti indicati ((al comma 5)) dell'articolo 44, i punteggi relativi ai singoli elementi di giudizio.


Ha altresi' facolta' di attribuire complessivamente due punti al personale che abbia riportato il punteggio massimo previsto per ciascun elemento.


L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, prima di apporre la firma sul modulo con il quale gli e' comunicato il giudizio complessivo, prende visione del rapporto informativo.


Entro trenta giorni dalla comunicazione puo' ricorrere alle commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, di cui all'articolo 50, con facolta' di inoltrare il ricorso in piego chiuso.


Art. 46-bis

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Comma 1

(Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari in servizio presso le articolazioni centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita')

Comma 2

Il rapporto informativo per il personale della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria ((fino alla qualifica di commissario capo)) in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore dell'ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore generale competente.


Il rapporto informativo per il personale ((dalla qualifica di commissario coordinatore penitenziario)) della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso le articolazioni centrali e' compilato dal direttore generale presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ((o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita')). Il rapporto informativo per il personale in servizio presso le articolazioni dell'Ufficio del capo del Dipartimento e' espresso dal Direttore dell'Ufficio presso il quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria ((o dal Capo del Dipartimento per la Giustizia minorile e di comunita')).


Art. 47-bis

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))


Art. 48

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Comma 1

(( (Organi competenti alla compilazione del rapporto informativo per il personale in servizio presso gli istituti penitenziari e istituti penali per minorenni).))

Comma 2

((


Il rapporto informativo per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio presso gli istituti penitenziari e gli istituti penali per minorenni e' compilato dal comandante del reparto. Il giudizio complessivo e' espresso dal direttore.


))


Art. 48-bis

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 27 DICEMBRE 2019, N. 172))


Art. 48-ter

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Comma 1

(( (Rapporto informativo per il personale in posizione di impiego temporaneo). ))

Comma 2

((


Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria in posizione di impiego temporaneo in sede diversa da quella di assegnazione per un periodo non inferiore a tre mesi il rapporto informativo e' redatto dalle autorita' ove il dipendente presta materialmente servizio alla data della compilazione dello stesso, secondo le modalita' di cui agli articoli precedenti. Nel caso in cui il dipendente abbia prestato la propria attivita' in piu' sedi nell'arco dell'anno ai fini della redazione del rapporto informativo si terra' conto delle informazioni fornite sul servizio reso nelle diverse sedi.


))


Art. 49

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Comma 1

(Rapporto informativo per il personale in posizione di comando o fuori ruolo)

Comma 2

Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria nella posizione di comando o fuori ruolo, si applica l'articolo 53 del testo unico approvato con D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, per quanto compatibile.


Art. 50

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Comma 1

(Commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria)

Comma 2

Sulle questioni concernenti lo stato giuridico e la progressione di carriera del personale di cui al presente decreto esprimono parere spcifiche commissioni, rispettivamente per il personale del ruolo degli ispettori, per quello del ruolo dei sovrintendenti e per quello del ruolo degli assistenti e degli agenti, presiedute dal vice capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o da un dirigente generale da lui delegato, ((...)), e composte da quattro membri scelti ((fra i dirigenti penitenziari e gli appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)).


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 maggio 2017, n. 95.


Le funzioni di segretario delle commissioni sono svolte da funzionari ((del Corpo di polizia penitenziaria)).


La nomina dei componenti e dei segretari delle commissioni viene conferita con provvedimento del Capo del Dipartimento.


Le commissioni per il personale del Corpo di polizia penitenziaria deliberano sui ricorsi di cui al comma 4 dell'articolo 45.


Art. 51

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Comma 1

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli agenti e degli assistenti)

Comma 2

La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario agli agenti, agli agenti scelti, agli assistenti ed agli assistenti capo, che nell'esercizio delle loro funzioni ((abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria)), dando prova di eccezionale capacita' e dimostrando di possedere qualita' tali da dare sicuro affidamento di assolvere lodevolmente le funzioni della qualifica superiore, ovvero abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, ((...)).


Art. 52

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Comma 1

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti)

Comma 2

La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice sovrintendenti, ai sovrintendenti ed ai sovrintendenti capo i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, ((abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti, rendendo straordinari servizi all'Amministrazione,)) dando prova di eccezionale capacita', o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore ((...)).


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 29 MAGGIO 2017, N. 95.


Art. 53

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Comma 1

(Promozione per merito straordinario degli appartenenti al ruolo degli ispettori)

Comma 2

La promozione alla qualifica superiore puo' essere conferita anche per merito straordinario ai vice ispettori, ispettori, ispettori capo e ispettori superiori i quali, nell'esercizio delle loro funzioni, ((abbiano conseguito eccezionali risultati in attivita' attinenti ai loro compiti rendendo straordinari servizi all'Amministrazione penitenziaria e dando particolare prestigio alla stessa)) o abbiano corso grave pericolo di vita per tutelare la sicurezza e l'incolumita' pubblica, dimostrando di possedere le qualita' necessarie per bene adempiere le funzioni della qualifica superiore.


Al personale con qualifica di sostituto commissario, che si trovi nelle condizioni previste al comma 1, possono essere attribuiti o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevole, tre scatti di anzianita'.


Art. 54

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Comma 1

(Decorrenza delle promozioni per merito straordinario)

Comma 2

Le promozioni di cui al presente decreto decorrono dalla data del verificarsi del fatto e vengono conferite anche in soprannumero, riassorbibile con le vacanze ordinarie. ((25))


Le promozioni per merito straordinario possono essere conferite, con la decorrenza prevista dal comma 1, anche a coloro i quali siano deceduti nel corso dei fatti che hanno dato luogo alla proposta di promozione, o in seguito ad essi.


La proposta di promozione per merito straordinario e' formulata, non oltre dodici mesi dal verificarsi dei fatti, dal provveditore della regione in cui sono avvenuti, su rapporto del dirigente dell'istituto o del servizio ovvero dal direttore generale competente qualora i fatti siano avvenuti nell'Amministrazione Centrale.


Sulla proposta decide il Capo del dipartimento, previo parere delle commissioni di cui all'articolo 50, secondo le rispettive competenze.


Un'ulteriore promozione per merito straordinario non puo' essere conferita se non siano trascorsi almeno tre anni dalla precedente. In tal caso, qualora si verifichino le condizioni previste dai precedenti articoli, al personale interessato possono essere attribuiti, o la classe superiore di stipendio o, se piu' favorevoli, tre scatti di anzianita'.


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AGGIORNAMENTO (25)


La Corte Costituzionale, con sentenza 19 marzo - 30 aprile 2024, n. 75 (in G.U. 1ª s.s. 02/05/2024, n. 18), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 54, comma 1, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui non prevede l'allineamento della decorrenza giuridica della qualifica di vice sovrintendente promosso per merito straordinario a quella piu' favorevole riconosciuta al personale che ha conseguito la medesima qualifica all'esito della selezione o del concorso successivi alla data del verificarsi del fatto".


Comma 3

CAPO III

Art. 55

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Comma 1

(Richiamo in caso di mobilitazione)

Comma 2

Il personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria, in caso di mobilitazione, rimane a disposizione dell'Amministrazione penitenziaria ed e' indisponibile al richiamo alle armi nelle forze armate dello Stato.


Il personale appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cessato dal servizio a domanda prima del compimento del limite di eta' previsto per il collocamento a riposo viene iscritto in apposito ruolo.


Il predetto personale rimane a disposizione del Corpo di polizia penitenziaria e si applicano nei suoi confronti per il richiamo in servizio le norme di cui all'articolo 41.


Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano al personale di cui alla legge 7 giugno 1975, n. 198, cessato dal servizio al termine del periodo di leva o al termine del primo anno di trattenimento in servizio.


Il personale destituito dal servizio viene posto a disposizione dei distretti militari competenti.


Art. 56

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Comma 1

(Accertamenti medico - legali)

Comma 2

Nei confronti del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le norme concernenti gli accertamenti medico - legali e le relative procedure previste per gli appartenenti al disciolto Corpo degli agenti di custodia.


Il personale di Polizia penitenziaria, che per ragioni di salute non ritenga di essere in condizione di prestare servizio, deve darne tempestiva notizia telefonica al capo dell'ufficio, reparto o istituto da cui dipende, trasmettendo nel piu' breve tempo possibile il certificato medico recante la prognosi, nonche', alla competente articolazione sanitaria, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dalla legge, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. ((E' assicurata)) l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente all'articolazione sanitaria competente e non confluisca nel fascicolo personale del dipendente, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite l'articolazione sanitaria competente, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore.


Per la concessione dell'equo indennizzo al personale di cui al presente articolo, si applica l'articolo 3 della legge 23 dicembre 1970, n. 1094.


Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione normale, si applica l'articolo 52 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.


Al personale del Corpo di polizia penitenziaria continuano ad applicarsi, ai soli fini dell'acquisizione del diritto al trattamento di pensione privilegiata, le norme previste per il personale delle forze armate e delle forze di polizia ad ordinamento militare.


Art. 57

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Comma 1

(Tessera di riconoscimento)

Comma 2

Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciata dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o per sua delega dal direttore dell'ufficio centrale del personale, una speciale tessera di riconoscimento, le cui modalita' e caratteristiche saranno stabilite dal regolamento di servizio.


Gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria in divisa o muniti della tessera di riconoscimento hanno diritto al libero percorso sulle linee tranviarie, metropolitane o automobilistiche ur- bane.


Art. 58

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Comma 1

(Concessione per il trasporto sulle ferrovie dello Stato)

Comma 2

Agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria si applica la concessione per il trasporto delle persone e dei bagagli sulle ferrovie dello Stato gia' previste per il personale della polizia di Stato.


Comma 3

TITOLO III - ORDINAMENTO DEL PERSONALE NEI RUOLI DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Capo I

Art. 59

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Comma 1

(Disposizioni generali)

Comma 2

Gli appartenenti ai ruoli dei sottufficiali, degli appuntati, delle guardie e delle guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia ed al soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie sono inquadrati nei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria secondo i criteri di cui al presente decreto.


Gli inquadramenti sono disposti con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 1, lettera o), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Ove non diversamente stabilito, gli inquadramenti hanno effetto giuridico ed economico dalla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Art. 61

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Comma 1

(Inquadramento dei marescialli maggiori scelti e dei marescialli maggiori)

Comma 2

I marescialli maggiori scelti e i marescialli maggiori sono inquadrati, secondo l'ordine di ruolo nella qualifica di ispettore capo, fino alla copertura dell'aliquota di posti fissata al comma 1, lettera a), dell'articolo 60.


I marescialli maggiori scelti precedono nel ruolo i marescialli maggiori.


I marescialli maggiori, che non hanno trovato collocazione nella qualifica di ispettore capo, sono inquadrati in quella di ispettore fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera b), dell'articolo 60 e, qualora non vi siano posti di ispettore, fino alla copertura dell'aliquota di posti di cui al comma 1, lettera c), dell'articolo 60.


Il personale cosi' inquadrato nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore, che non abbia demeritato a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori, progredendo fino a quella di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo nelle aliquote fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a) e b).


Gli inquadramenti di cui al comma 4 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.


Art. 62

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Comma 1

(Inquadramento delle vigilatrici penitenziarie capo nel ruolo degli ispettori)

Comma 2

Le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che, alla data di entrata in vigore del presente decreto, hanno maturato tredici anni di servizio sono inquadrate, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria.


Sono inquadrate secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di ispettore, le appartenenti al ruolo delle vigilatrici penitenziarie capo che alla predetta data hanno maturato un'anzianita' di servizio inferiore ai tredici anni.


Detto personale precede nelle rispettive qualifiche coloro che vi accedono a seguito dell'espletamento dei concorsi di cui all'articolo 24.


Art. 63

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Comma 1

(Disponibilita' di posti)

Comma 2

I posti disponibili nelle qualifiche di ispettore e vice ispettore sono attribuiti, nei limiti delle aliquote di cui all'articolo 60.


Art. 64

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Comma 1

(Inquadramento dei marescialli capi e ordinari)

Comma 2

I marescialli capi e ordinari che non hanno trovato collocazione nella qualifica di vice ispettore per mancanza di posti disponibili, sono inquadrati, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo. Il personale inquadrato nella qualifica di ispettore, di vice ispettore o di sovrintendente capo, che non abbia demeritato, a giudizio della commissione di cui all'articolo 50, consegue l'inquadramento nelle qualifiche superiori o nel ruolo degli ispettori, progredendo in tale ruolo fino alla qualifica di ispettore capo, in relazione alle vacanze che si verificheranno nel tempo, nelle aliquote di posti fissate dall'articolo 60, comma 1, lettere a), b) e c).


Art. 65

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Comma 1

(Modalita' dell'inquadramento)

Comma 2

Gli inquadramenti di cui all'articolo 64 sono disposti secondo l'ordine di ruolo e decorrono dalla data in cui si verificano le vacanze.


I marescialli capi sono inquadrati secondo l'ordine di ruolo e con l'anzianita' maturata dall'avanzamento al grado di maresciallo ordinario.


Art. 66

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Comma 1

(Corso di aggiornamento)

Comma 2

I marescialli, dopo l'inquadramento nel ruolo degli ispettori a norma degli articoli precedenti, devono frequentare presso una scuola di formazione e aggiornamento, di cui all'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, un corso di aggiornamento della durata di due mesi, secondo turni fissati con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Le modalita' di attuazione e i programmi del corso sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.


Art. 67

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Comma 1

(Promozione al ruolo degli ispettori dei marescialli collocati a riposo)

Comma 2

I marescialli capi e ordinari che non siano stati inquadrati nel ruolo degi ispettori conseguono, dal giorno precedente a quello della cessazione dal servizio per limiti di eta', infermita' o decesso, la promozione alla qualifica di vice ispettore, con il relativo trattamento economico, se piu' favorevole.


Art. 68

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Comma 1

(Inquadramento nel ruolo dei sovrintendenti)

Comma 2

Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di brigadiere con almeno cinque anni di anzianita' nel grado, e' inquadrato secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente capo del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria.


Il personale che rivestiva il grado di brigadiere con anzianita' nel grado inferiore a cinque anni e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, nella qualifica di sovrintendente conservando l'anzianita' nel grado che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore secondo i termini e le modalita' di cui al comma 1. Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 3.


Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, secondo l'ordine di ruolo, anche in soprannumero, nella qualifica di sovrintendente.


Detto personale precede nel ruolo il personale inquadrato ai sensi del comma 5.


Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di appuntato scelto e che abbia conseguito la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria o che sia risultato idoneo nei concorsi per il conferimento del grado di vicebrigadiere, e' inquadrato, in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio del personale posto in tale posizione, nella qualifica di sovrintendente, secondo l'ordine cronologico dei singoli concorsi e, nell'ambito di ciascun concorso, secondo le graduatorie di merito.


Il personale di cui al comma 6, lettere a) e b), conserva l'anzianita' della qualifica che e' utile ai fini della promozione alla qualifica superiore.


Art. 69

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Comma 1

(Inquadramento nelle qualifiche degli assistenti)

Comma 2

Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianita' di servizio maggiore di 15 anni e' inquadrato nella qualifica di assistente capo secondo l'ordine di ruolo e conservando l'anzianita' nella qualifica. Lo stesso personale con anzianita' maggiore di dieci anni di servizio e' inquadrato nella qualifica di assistente.


Il personale inquadrato nella qualifica di assistente conserva l'anzianita' maturata nel grado di appuntato, o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente capo.


Art. 70

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Comma 1

(Inquadramento nelle qualifiche degli agenti)

Comma 2

Il personale che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva la qualifica di guardia scelta, e' inquadrato nella qualifica di agente scelto del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo.


Il personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie che, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, aveva una anzianita' di servizio maggiore di cinque anni e' inquadrato nella qualifica di agente scelto, secondo l'anzianita' nella qualifica o, a parita' di anzianita', secondo l'ordine di ruolo.


Il personale di cui ai commi 1 e 2 conserva l'anzianita' maturata nella qualifica di guardia scelta o nella qualifica di vigilatrice penitenziaria, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di assistente del ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria.


Il personale che rivestiva, alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, il grado di guardia o la qualifica di vigilatrice penitenziaria, e' inquadrato nella qualifica di agente, conservando l'anzianita' di grado o della qualifica, che e' utile ai fini della promozione alla qualifica di agente scelto.


Art. 71

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Comma 1

(Limiti di eta')

Comma 2

Il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e' collocato a riposo d'ufficio al compimento del sessantesimo anno di eta'.


Il personale in servizio alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, inquadrato nel ruolo speciale per mansioni d'ufficio conserva i limiti di eta' per il collocamento a riposo d'ufficio, previsti dal precedente ordinamento.


Art. 72

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Comma 1

(Effetti dei concorsi e degli avanzamenti in corso)

Comma 2

Sono fatti salvi le procedure concorsuali e gli effetti dei concorsi in corso di espletamento o gia' espletati, alla data di entrata in vigore del presente decreto. I vincitori dei concorsi suddetti frequenteranno corsi di formazione e conseguiranno la nomina in ruolo secondo gli ordinamenti in forza dei quali sono stati banditi i concorsi stessi.


Sono fatti salvi le procedure e gli effetti relativi ai concorsi interni e agli scrutini di avanzamento dei sottufficiali, appuntati e guardie del disciolto Corpo degli agenti di custodia e del personale del soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto; e nei confronti del predetto personale l'inquadramento avra' effetto dalla data del decreto di promozione o di nomina.


I sottufficiali partecipanti ai concorsi per esami o compresi nelle aliquote di scrutinio per l'avanzamento ai gradi di maresciallo maggiore, capo od ordinario, sono ammessi ai concorsi per l'inquadramento nel ruolo degli ispettori, prescindendo dal possesso del grado che avrebbe dato titolo alla partecipazione ai concorsi stessi.


Il suddetto personale, ove consegua l'avanzamento ai sensi del comma 2, e' inquadrato secondo le modalita' di cui agli articoli 65, 66 e 69 qualora superi i concorsi di cui agli articoli 67 e 68.


Il personale del disciolto Corpo degli agenti di custodia, che ha conseguito l'avanzamento al grado di vicebrigadiere, e' ammesso allo scrutinio per merito assoluto, per la promozione alla qualifica di sovrintendente, conservando l'anzianita' nel grado utile ai fini della promozione a tale qualifica.


Art. 73

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Comma 1

(Trattamento pensionistico nella fase di transizione)

Comma 2

Al personale cessato dal servizio dopo la data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e prima della data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, si applicano, qualora piu' favorevoli ed ai soli fini pensionistici, l'inquadramento ed il relativo trattamento economico spettanti al personale in servizio avente la stessa qualifica.


Al personale che alla data di entrata in vigore della legge 15 dicembre 1990, n. 395, rivestiva il grado di maresciallo maggiore scelto o di maresciallo maggiore si applicano, ai soli fini pensionistici, l'inquadramento alla qualifica di ispettore capo ed il relativo trattamento economico.


Al personale proveniente dai ruoli del disciolto Corpo degli agenti di custodia continua ad applicarsi l'articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543.


Il predetto articolo 6 della legge 3 novembre 1963, n. 1543, si applica anche al personale proveniente dal soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.


Nei confronti del personale di cui al comma 4 si applica il comma 2 dell'articolo 3 della legge 20 marzo 1984, n. 34, equiparando, agli effetti dell'aumento del quinto di servizio, l'indennita' penitenziaria alla indennita' pensionabile.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria proveniente dal disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai fini del collocamento a riposo, puo' optare, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per i limiti di eta' previsti dalle precedenti disposizioni.


Art. 74

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Comma 1

(Norme relative alla guida di autoveicoli)

Comma 2

Le disposizioni dell'articolo 138 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, si applicano anche al Corpo di polizia penitenziaria autorizzato a guidare veicoli dell'Amministrazione penitenziaria.


Le disposizioni dell'articolo 32, commi primo e secondo, della legge 22 maggio 1975, n. 152, si applicano al personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia sottoposto a procedimenti per fatti connessi alla conduzione di mezzi dell'Amministrazione penitenziaria nell'espletamento del servizio.


Art. 75

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Comma 1

(Utilizzazione del personale invalido)

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche dipendenti da causa di servizio, all'assolvimento dei compiti d'istituto puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.


La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro trenta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita' assoluta.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita' non dipendente da causa di servizio, la quale non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo' essere, a domanda, trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero, per esigenze di servizio, d'uffico nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consente l'ulteriore impiego.


La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.


Salvo quanto disposto dal decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, il personale del Corpo di polizia penitenziaria, che abbia riportato un'invalidita', dipendente da causa di servizio, che non comporti l'inidoneita' assoluta ai compiti d'istituto, puo', a domanda, essere trasferito nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego.


La domanda deve essere presentata al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria entro sessanta giorni dalla notifica all'interessato del giudizio di inidoneita'.


Il suddetto personale puo' essere altresi' utilizzato per l'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale anche per le esigenze dell'Ente di assistenza per il personale dell'Amministrazione penitenziaria.


Il giudizio di inidoneita' di cui al presente articolo compete alle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.


Le dette commissioni devono, altresi', fornire indicazioni sull'ulteriore utilizzazione del personale, tenendo conto dell'infermita' accertata. ((11))

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AGGIORNAMENTO (11)
Il D.Lgs. 13 ottobre 2005, n. 217 ha disposto (con l'art. 132, comma 2) che dalla data di entrata in vigore del decreto medesimo non si applica, ai fini del passaggio nei ruoli del personale del Corpo nazionale dei vigili dei fuoco, il presente articolo.
Ha inoltre disposto (con l'art. 175, comma 1) che "Le disposizioni del presente decreto si applicano a decorrere dal 1°gennaio 2006, relativamente al personale comunque in servizio alla stessa data".


Art. 76

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Comma 1

(Modalita' di trasferimento)

Comma 2

Il trasferimento, a domanda, del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, tenuto conto delle esigenze di servizio, e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.


Il trasferimento d'ufficio del personale di cui al comma 3 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche di altro ruolo dell'Amministrazione penitenziaria e' disposto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, sentite le commissioni di cui all'articolo 50 in relazione alla qualifica rivestita dall'interessato, nonche' la commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738.


Nel caso in cui l'interessato non assuma servizio senza giustificato motivo, dopo il trasferimento nell'altro ruolo, decade dall'impiego ai sensi dell'articolo 127, primo comma, lettera c, testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


La commissione consultiva di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n, 738, esprime il proprio parere sulla idoneita' del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere impiegato in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria.


La commissione, ai fini della formulazione del suddetto parere, puo' avvalersi del centro di reclutamento previsto dall'articolo 3 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, ed eventualmente della consulenza di organismi civili e militari e di professionisti estranei all'amministrazione e tiene conto delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche citate dal comma 8 dell'articolo 75 e dell'esito della prova teorica e pratica di cui al comma 2.


Il personale interessato ha diritto di farsi assistere, a proprie spese, da un medico di fiducia.


((Il Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)), in relazione alla natura della prova cui va sottoposto il personale interessato, puo' chiamare a partecipare alle riunioni della commissione ((due funzionari del Corpo di polizia penitenziaria)).


Il trasferimento del personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75 nelle corrispondenti qualifiche dei ruoli di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto del Ministro interessato, di concerto con il Ministro di grazia e giustizia, sentito il Consiglio di amministrazione dell'amministrazione ricevente.


Quest'ultima puo' sottoporre il personale interessato a visita medica ed a prova teorica o pratica, secondo modalita' da fissarsi con decreto del Ministro competente.


L'amministrazione alla quale e' stata inoltrata la istanza da parte del personale di cui all'articolo 75 si dovra' pronunciare entro il termine di 150 giorni dalla data di ricevimento dell'istanza stessa.


Qualora nel termine sopraindicato l'Amministrazione non si sia pronunciata, l'istanza si intende accolta.


Nel periodo intercorrente, il personale e' collocato in aspettativa con il trattamento economico goduto all'atto del giudizio di non idoneita'.


Art. 77

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Comma 1

(Dispensa dal servizio)

Comma 2

Qualora il personale di cui all'articolo 75 sia ritenuto non idoneo all'assolvimento dei compiti propri degli altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, ovvero per esigenze di servizio non possa essere trasferito in altri ruoli dell'amministrazione penitenziaria o di altre amministrazione dello Stato, e' dispensato dal servizio ai sensi degli articoli 129 e 130 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art. 78

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Comma 1

(Inquadramento del personale trasferito)

Comma 2

Il trasferimento in altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria, o di altre amministrazioni dello Stato del personale di cui all'articolo 75 non comporta modifiche delle dotazioni dei ruoli di provenienza o di quelli di destinazione.


Il personale trasferito e' inquadrato in soprannumero, riassorbibile con la cessazione dal servizio per qualsiasi causa del personale stesso nella qualifica corrispondente a quella rivestita al momento del trasferimento, conservando la anzianita' nella qualifica ricoperta, l'anzianita' complessivamente maturata e la posizione economica acquisita.


In corrispondenza dei posti occupati in soprannumero dal personale trasferito ai sensi del presente decreto, sono resi indisponibili nella qualifica iniziale del ruolo di provenienza i posti lasciati liberi da detto personale fino al riassorbimento del soprannumero.


Art. 79

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Comma 1

(Rigetto delle istanze di trasferimento)

Comma 2

Il rigetto della domanda del personale di cui ai commi 3 e 5 dell'articolo 75 ad essere trasferito alle corrispondenti qualifiche di altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato e' disposto con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia o del Ministro interessato.


Art. 80

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Comma 1

(Divieto di riammissione in servizio)

Comma 2

Il personale di cui ai commi 1, 3 e 5 dell'articolo 75, trasferito ad altri ruoli dell'Amministrazione penitenziaria o ad altre amministrazioni dello Stato non puo' essere riammesso nel ruolo di provenienza. ((12))

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AGGIORNAMENTO (12)
La Corte Costituzionale, con sentenza 4-13 novembre 2009, n. 294 (in G.U. 1a s.s. 18/11/2009, n. 46) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del presente articolo "nella parte in cui non consente, allorche' sia intervenuta la guarigione, la possibilita' di presentare istanza di riammissione nel ruolo di provenienza da parte del dipendente transitato a domanda in altri ruoli della Amministrazione penitenziaria o di altre amministrazioni dello Stato, perche' giudicato assolutamente inidoneo per motivi di salute, anche conseguenti a causa di servizio, all'assolvimento dei compiti di istituto."


Comma 3

TITOLO IV - ACCESSO AI RUOLI DEL PERSONALE DEL CORPO DI POLIZIA PENITENZIARIA Capo I

Art. 81

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Comma 1

(Assunzione di personale del Corpo di polizia penitenziaria)

Comma 2

L'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria avviene mediante pubblico concorso per esami.


I concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria sono banditi su base nazionale.


Per particolari esigenze e limitatamente all'accesso alle qualifiche iniziali dei ruoli degli agenti ed assistenti e degli ispettori, possono essere banditi concorsi per una o piu' regioni.


I concorsi di cui al presente articolo sono indetti con decreto del Ministro di grazia e giustizia, in relazione ai posti disponibili ai singoli ruoli.


I bandi di concorso sono pubblicati sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Art. 82

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Comma 1

(Bandi di concorso)

Comma 2

La sede o le sedi nelle quali debbono aver luogo le prove scritte sono stabilite con lo stesso decreto che indice il concorso o con successiva comunicazione da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale nel giorno indicato nel bando di concorso; tale pubblicazione ha valore di notifica a tutti gli effetti.


Art. 83

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Comma 1

(Domande di partecipazione al concorso)

Comma 2

Le domande di partecipazione al concorso devono essere presentate al provveditorato regionale della regione in cui il candidato ha la propria residenza, entro il termine previsto per ciascun concorso dagli articoli 99, 102 e 105.


Il termine suddetto decorre dalla data della pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Le domande si considerano prodotte in tempo utile anche se spedite al provveditorato regionale, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, entro lo stesso termine di cui al comma 1.


A tal fine fara' fede il timbro a data dell'ufficio postale accettante.


L'Amministrazione procede d'ufficio ad accertare il requisito dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio nel Corpo di polizia penitenziaria, nonche' le cause di risoluzione di precedenti rapporti di pubblico impiego.


Le domande devono inoltre, contenere la precisa indicazione del recapito al quale vanno fatte le comunicazioni relative al concorso e l'impegno a far conoscere le successive eventuali variazioni del recapito stesso.


I candidati che intendono concorrere ai posti di cui all'articolo 85 devono farne richiesta nella domanda di ammissione al concorso, precisando gli estremi del titolo in base al quale concorrono a tali posti, ed indicando, altresi', la lingua italiana o tedesca nella quale intendono sostenere le previste prove di esame.


La firma in calce alla domanda deve essere autenticata da un notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante o da un cancelliere o dal funzionario che riceve la domanda stessa, nel caso in cui venga presentata direttamente.


Per i dipendenti dello Stato e' sufficiente, in luogo della prescritta autenticazione, il visto del capo dell'ufficio o del direttore dello stabilimento presso il quale prestano servizio; per i militari alle armi e' sufficiente il visto del comandante della compagnia o unita' equiparata.


L'Amministrazione penitenziaria non assume alcuna responsabilita' per il caso di dispersione di comunicazioni, dipendente da inesatte od incomplete indicazioni di recapito da parte dell'aspirante o da mancata oppure tardiva comunicazione del cambiamento di recapito indicato nella domanda, ne' per eventuali disguidi postali o telegrafici non imputabili a colpa dell'Amministrazione.


Art. 84

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Comma 1

(Possesso dei requisiti ed esclusione dal concorso)

Comma 2

I requisiti previsti dagli articoli 5 e 24 debbono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.


Qualora dalle dichiarazioni fatte dal candidato nella domanda di partecipazione al concorso risulti il difetto di uno o di piu' dei requisiti prescritti, e' disposta l'esclusione dal concorso con decreto motivato del Ministro.


Art. 85

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Comma 1

(Riserve di posti e preferenze)

Comma 2

Nei concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni previste da leggi speciali concernenti le riserve di posti a favore di talune categorie di cittadini, subordinatamente comunque all'accertamneto dei requisiti richiesti per i singoli concorsi.


Si applica altresi' la normativa dettata dallo Statuto speciale per il Trentino Alto-Adige e dalle relative norme di attuazione per l'accesso ai ruoli locali del personale civile delle Amministrazioni dello Stato istituiti nella provincia di Bolzano.


Altre riserve di posti sono stabilite dai successivi articoli del presente decreto che disciplinano i singoli concorsi.


I posti riservati che non vengono ricoperti per mancanza di vincitori o idonei saranno conferiti agli altri candidati idonei.


A parita' di merito si applicano le preferenze indicate nell'articolo 5 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, nonche' nelle altre disposizioni di legge in materia.


Art. 86

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Comma 1

(Visite mediche ((Prove di efficienza fisica)). Accertamenti delle qualita' attitudinali. Presentazione alle prove scritte)

Comma 2

I candidati, ai quali non sia stata comunicata l'esclusione dal concorso disposta ai sensi dell'articolo 84, sono invitati a sottoporsi, salvo il personale gia' appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, nel luogo, giorno ed ora che saranno loro preventivamente comunicati, alla visita medica ((alle prove di efficienza fisica)) e all'accertamento delle qualita' attitudinali, secondo le disposizioni contenute nel successivo Capo II.


((1-bis. Le modalita' per lo svolgimento delle prove per l'accertamento dell'efficienza fisica sono stabilite con decreto del Capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria. La commissione competente alla valutazione e' individuata con provvedimento del Direttore generale del personale e delle risorse))


I candidati giudicati idonei in sede di visite mediche e di accertamenti delle qualita' attitudinali sono tenuti a presentarsi, muniti di un idoneo documento di riconoscimento, per sostenere le prove scritte, nella sede o nelle sedi e nei giorni ed ore indicati nel bando di concorso o nella successiva comunicazione.


Art. 87

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Comma 1

(Commissioni esaminatrici e comitati di vigilanza)

Comma 2

La commissione esaminatrice del concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i dirigenti superiori di polizia penitenziaria)) e da altri quattro membri, uno dei quali professore d'istituto d'istruzione secondaria di 2› grado in una o piu' delle materie sulle quali vertono le prove di esame e ((tre appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)).


Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


La commissione esaminatrice dei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e' composta da un presidente scelto ((tra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro appartenenti alla carriera dei funzionari)).


Svolge le funzioni di segretario ((un funzionario del Corpo di polizia penitenziaria)) in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Le commissioni esaminatrici possono essere integrate, qualora i candidati che abbiano sostenuto le prove scritte superino le 1000 unita', di un numero di componenti tale che permetta, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni e di un segretario aggiunto.


Le commissioni esaminatrici dei concorsi sono nominate ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse)).


Alle commissioni stesse sono aggregati membri aggiunti per gli esami di lingue straniere.


Per supplire ad eventuali temporanee assenze o impedimento di uno dei componenti o del segretario della Commissione o delle sottocommissioni, puo' essere prevista la nomina di uno o piu' componenti supplenti o di uno o piu' segretari supplenti, da effettuarsi con lo stesso decreto di costituzione della Commissione esaminatrice e delle sottocommissioni o con successivo provvedimento.


Alla nomina dei comitati di vigilanza, nei casi previsti dal sesto e settimo comma dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, si provvede ((con provvedimento del direttore generale del personale e delle risorse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)).


Qualora vengano banditi concorsi a base regionale che riguardino piu' regioni, possono essere costituite una o piu' Commissioni esaminatrici.


((10-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari))


Art. 88

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Comma 1

(Cessazione dall'incarico di componente di Commissione esaminatrice)

Comma 2

Il presidente e i membri, il cui rapporto d'impiego venga a cessare durante l'espletamento dei lavori della Commissione, cessano dall'incarico, salvo conferma dell'Amministrazione.


Non possono essere confermati i componenti della Commissione il cui rapporto d'impiego sia cessato per motivi disciplinari o per dispensa dal servizio ai sensi dell'articolo 129 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art. 89

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Comma 1

(Adempimenti della Commissione)

Comma 2

La commissione esaminatrice, salvo quanto stabilito dall'articolo 92 per le prove scritte del concorso per l'assunzione degli allievi agenti, prepara tre temi per ciascuna prova scritta se gli esami hanno luogo in una unica sede, ed un tema solo quando gli esami hanno luogo in piu' sedi.


I temi, appena formulati, sono chiusi in pieghi suggellati e firmati esternamente sui lembi di chiusura dai membri della Commissione e dal segretario. Tali pieghi sono conservati dal presidente della Commissione e dai presidenti dei comitati di vigilanza se le prove si svolgono in piu' sedi.


All'ora stabilita per ciascuna prova, che deve essere la stessa per tutte le sedi, il presidente della Commissione esaminatrice o del Comitato di vigilanza, dopo che sia stata accertata l'identita' personale dei concorrenti e sia stato constatato che i concorrenti stessi siano stati collocati nell'aula degli esami in modo da non comunicare tra loro, fa constatare l'integrita' della chiusura dei tre pieghi o del piego contenente i temi, e nel primo caso fa sorteggiare da uno dei candidati il tema da svolgere.


Art. 90

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Comma 1

(Adempimenti dei concorrenti durante lo svolgimento delle prove scritte)

Comma 2

Durante le prove scritte non e' permesso ai concorrenti di comunicare tra loro verbalmente o per iscritto, ovvero di mettersi in relazione con gli altri, salvo che con gli incaricati della vigilanza o con i membri della Commissione esaminatrice.


Gli elaborati debbono essere scritti, a pena di nullita', esclusivamente su carta portante il timbro d'ufficio e la firma di un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza.


E' vietato ai concorrenti di portare seco carta da scrivere, appunti, libri od opuscoli di qualsiasi genere.


E' loro consentito soltanto, durante lo svolgimento delle prove scritte, consultare i codici, le leggi ed i decreti, il tutto senza note o richiami dottrinali o giurisprudenzionali, nonche' i dizionari linguistici, che siano stati preventivamente presentati dai concorrenti all'atto dell'ingresso nell'aula degli esami e verificati dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza.


Il concorrente che contravviene alle disposizioni dei due commi precedenti e' escluso dal concorso.


La commissione esaminatrice o il comitato di vigilanza curano l'osservanza delle predette disposizioni ed adottano i provvedimenti conseguenti.


A tal fine, almeno due dei rispettivi membri devono trovarsi nella sala degli esami.


Art. 91

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Comma 1

(Adempimenti dei concorrenti e della Commissione al termine delle prove scritte)

Comma 2

Al candidato sono consegnate in ciascuno dei giorni di esame due buste non trasparenti di eguale colore: una grande ed una piccola contenente un cartoncino bianco.


Il candidato, dopo aver svolto la prova scritta, senza apporvi, con pena di nullita', sottoscrizione, ne' altro contrassegno, mette il foglio o i fogli nella busta grande. Scrive il proprio nome e cognome, la data ed il luogo di nascita sul cartoncino, e lo chiude nella busta piccola. Pone, quindi, anche la busta piccola nella grande che richiude e consegna al presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o a chi ne fa le veci. Il presidente della Commissione o del comitato di vigilanza o di chi ne fa le veci appone trasversalmente sulla buste, in modo che vi resti compreso il lembo della chiusura della restante parte della busta stessa, la propria firma e l'indicazione della data di consegna.


Al termine di ogni giorno tutte le buste vengono raccolte in pieghi che sono suggellati e firmati dal presidente, da almeno un membro della Commissione esaminatrice o del comitato di vigilanza e dal segretario.


I pieghi sono aperti dalla Commissione esaminatrice quando essa deve procedere all'esame dei lavori relativi a ciascuna prova di esame.


Il riconoscimento deve essere fatto a conclusione dell'esame e del giudizio di tutti gli elaborati dei concorrenti.


Quando le prove scritte hanno luogo in piu' sedi, i presidenti dei comitati di vigilanza cureranno la conservazione giornaliera e la successiva consegna degli elaborati alla Commissione esaminatrice.


Qualora siano previste due o piu' prove scritte, al termine di ogni giorno di esame viene assegnato alla busta contenente l'elaborato di ciascun concorrente lo stesso numero, da apporsi sulla linguetta staccabile, in modo da poter riunire, esclusivamente attraverso la numerazione, le buste appartenenti allo stesso candidato. Entro le ventiquattro ore sucessive alla conclusione dell'ultima prova di esame si procede alla riunione delle buste aventi lo stesso numero in una unica busta, dopo aver staccata la relativa linguetta numerata. Tale operazione viene effettuata dalla Commissione esaminatrice o dal comitato di vigilanza di almeno due componenti della Commissione stessa del luogo, nel giorno e nell'ora di cui e' data comunicazione orale ai candidati presenti in aula all'ultima prova di esame, con l'avvertimento che alcuni di essi, in numero non superiore alle dieci unita', potranno assistere alle anzidette operazioni.


In sede di valutazione degli elaborati contenuti nella medesima busta la Commissione esaminatrice, qualora ad uno di essi abbia attribuito un punteggio inferiore a quello minimo prescritto, non procede all'esame del successivo.


Art. 92

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Comma 1

(Prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti)

Comma 2

Alla prova scritta del concorso per l'assunzione degli allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria consistente una serie di domande a risposta sintetica o scelta multipla si applicano, in quanto compatibili, le stesse disposizioni stabilite nel presente titolo per lo svolgimento delle prove scritte


Qualora la prova di esame consista in una serie di domande a risposta a scelta multipla, i candidati possono essere ammessi a sostenere la prova per contingenti predeterminati in piu' sedi o tempi diversi.


La commissione esaminatrice individua le domande a risposta multipla, da sottoporre ai candidati, da una serie di domande preventivamente predisposte.


Ai fini delle predisposizioni delle domande a risposta a scelta multipla, tra le quali la Commissione esaminatrice puo' scegliere la serie da sottoporre ai canditati, l'Amministrazione e' autorizzata ad avvalersi della consulenza di enti pubblici o privati specializzati nel settore.


La valutazione degli elaborati puo' essere effettuata anche a mezzo di strumentazioni automatiche ed utilizzando procedimenti di lettura ottica.


Art. 93

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Comma 1

(Processo verbale delle operazioni di esame)

Comma 2

Di tutte le operazioni di esame e delle deliberazioni prese dalla Commissione esaminatrice, anche nel giudicare i singoli lavori, si redige giorno per giorno un processo verbale sottoscritto da tutti i commissari e dal segretario.


I comitati di vigilanza debbono pure redigere giornalmente il verbale delle operazioni da essi compiute, sottoscritto da tutti i membri e dal segretario e trasmesso alla Commissione esaminatrice.


Art. 94

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Comma 1

(Svolgimento delle prove orali)

Comma 2

Le sedute dedicate alle prove orali sono pubbliche.


Al termine di ogni seduta la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati ascoltati con l'indicazione del voto da ciascuno riportato.


L'elenco sottoscritto dal segretario e dal presidente della commissione sara' affisso nel medesimo giorno in apposito albo del Ministero di grazia e giustizia.


Art. 95

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Comma 1

(Esclusione dal concorso per mancata presentazione)

Comma 2

Il candidato che non si presenti nel luogo, nel giorno e nell'ora stabiliti per l'accertamento dell'idoneita' fisica e psichica, per la valutazione delle qualita' attitudinali e per le prove viene escluso dal concorso con decreto motivato del Ministro.


Art. 96

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Comma 1

(Graduatoria del concorso)

Comma 2

Espletate le prove del concorso, la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione del punteggio conseguito da ciascun candidato.


Successivamente i candidati che abbiano superato le prove orali sono invitati a far pervenire al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, entro il termine di venti giorni, decorrenti dal giorno in cui hanno ricevuto l'avviso in tal senso, i documenti necessari per dimostrare il possesso di eventuali titoli di preferenza.


Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito e sono dichiarati i vincitori e gli idonei del concorso, sotto condizione dell'accertamento dei requisiti per la ammissione all'impiego.


I documenti di cui al comma 2 che saranno presentati o perverranno dopo il termine ivi stabilito non saranno valutati anche se siano stati spediti per posta o con qualsiasi altro mezzo entro il termine medesimo.


Tali documenti devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo.


Art. 97

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Comma 1

(Presentazione dei documenti)

Comma 2

I documenti indicati alle lettere b, c) e d) del comma 1 devono essere di data non anteriore a tre mesi dalla data di presentazione


I certificati di cui alle lettere c) e d) del comma 1 devono attestare, altresi', che gli interessati godevano del possesso dei requisiti della cittadinanza italiana e dei diritti politici anche alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso.


Il personale statale di ruolo deve presentare, nel termine di cui al comma 1, una copia integrale dello stato matricolare ed e' esonerato dalla presentazione dei documenti indicati al comma 1, lettere b), c), d) ed e).


Ai candidati di sesso maschile viene, altresi', richiesto il documento relativo alla posizione nei confronti degli obblighi di leva, ai sensi e per gli effetti di cui alla legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Non e' ammesso il riferimento a documenti prodotti in altri concorsi, anche se indetti dal Ministero di grazia e giustizia.


Art. 98

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Comma 1

(Nomina)

Comma 2

I vincitori del concorso ed, eventualmente, gli altri canditati idonei conseguono la nomina, che viene disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia applicando le riserve dei posti e le preferenze previste dalla legge.


Art. 99

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Comma 1

(Pubblicazione del decreto di approvazione della graduatoria)

Comma 2

La graduatoria dei vincitori e quella degli idonei sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del personale del Ministero di grazia e giustizia.


Di tale pubblicazione viene data notizia mediante avviso inserito nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


Dalla data della pubblicazione del suddetto avviso decorre il termine per eventuali impugnative.


Art. 100

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Comma 1

(Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria e riserve di posti)

Comma 2

Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 5 del presente decreto.


Le domande di partecipazione ai concorsi devono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.


I posti disponibili nei concorsi per l'accesso al ruolo degli agenti ed assistenti del Corpo di polizia penitenziaria possono, non oltre il limite del cinquanta per cento, essere riservati ai sottufficiali, graduati e militari di truppa volontari provenienti dall'Esercito, dalla Marina e dall'Aeronautica, in congedo o in servizio, che abbiano espletato almeno ventiquattro mesi di ferma o rafferma senza demerito, sempre che siano in possesso dei requisiti richiesti e conseguano il punteggio minimo prescritto. ((6))


I posti riservati di cui al comma 3 che non vengono ricoperti sono attribuiti ad altri concorrenti, ai sensi delle vigenti disposizioni.

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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.P.R. 2 settembre 1997, n. 332 ha disposto (con l'art. 3, comma 5) che "Le riserve previste dalla legge 24 dicembre 1986, n. 958, e successive modificazioni, per l'accesso alle carriere iniziali delle Forze di polizia, anche mediante procedimenti concorsuali pubblici, e quelle previste dall'articolo 100, comma 3, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, per l'accesso al Corpo di polizia penitenziaria, devono intendersi assorbite da quelle previste dal presente regolamento".


Art. 101

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Comma 1

(Prove d'esame)

Comma 2

La prova di esame consiste in una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, vertenti su argomenti di cultura generale e sulle materie previste dai vigenti programmi della scuola media dell'obbligo.


La prova d'esame non si intende superata se il candidato non ha riportato almeno la votazione di sei decimi.


Art. 102

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Comma 1

(Nomina)

Comma 2

I vincitori del concorso sono nominati allievi agenti del Corpo di polizia penitenziaria e sono avviati agli istituti di istruzione per la frequenza del corso di formazione di cui all'articolo 6.


Coloro che non si presentano senza giustificato motivo, presso l'istituto di assegnazione entro il termine loro indicato sono dichiarati decaduti dalla nomina.


Art. 103

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Comma 1

(Requisiti per l'ammissione al concorso per l'accesso al ruolo degli ispettori; riserve di posti e relative prove di esame)

Comma 2

Ai concorsi per l'accesso al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria possono partecipare coloro che siano in possesso dei requisiti generali di cui all'articolo 24.


Le domande di partecipazione ai concorsi debbono essere presentate entro il termine di trenta giorni, che decorre dalla data di pubblicazione del bando nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana.


Gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti e dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria che abbiano superato il trentesimo anno di eta' e non abbiano raggiunto il quarantesimo anno possono partecipare al concorso per non piu' di due volte purche' siano in possesso degli altri requisiti.


Possono altresi' partecipare al concorso, per non piu' di due volte, i sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, anche se non in possesso del titolo di studio e sempre che non abbiano superato il quarantesimo anno di eta', che abbiano compiuto cinque anni di servizio, e non abbiano riportato nell'ultimo biennio, la deplorazione o una sanzione disciplinare piu' grave.


Ai candidati di cui al comma 4 e' riservato un terzo dei posti messi a concorso.


Per l'ammissione al concorso i candidati di cui al comma 4 debbono sostenere una prova scritta consistente nello svolgimento di un tema di carattere pratico concernente i servizi di istituto ed i metodi del trattamento penitenziario, nonche' una prova orale vertente su nozioni di diritto penale, limitatamente alla parte generale del codice penale, e di diritto processuale penale, limitatamente alle norme concernenti l'attivita' della polizia giudiziaria.


All'accertamento dell'idoneita' di cui al comma 6 provvede apposita commissione, composta da un presidente scelto ((fra i dirigenti penitenziari o i primi dirigenti di polizia penitenziaria e da altri quattro membri appartenenti alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)).


Svolge le funzioni di segretario ((un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria)), in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Alla predetta commissione si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 88.


Sono ammessi alla prova orale i candidati che abbiano riportato una votazione non inferiore a sei decimi nella prova scritta.


La prova orale non si intende superata qualora il candidato non ottenga almeno la votazione di sei decimi.


((11-bis. Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari))


Art. 104

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Comma 1

(Prova di esame per l'assunzione di allievi ispettori)

Comma 2

Il colloquio verte, oltre che sulle materie oggetto delle prove scritte, anche su nozioni di diritto processuale penale, di diritto civile, nelle parti concernenti le persone, la famiglia, i diritti reali, le obbligazioni e la tutela dei diritti e di diritto costituzionale.


Al colloquio sono ammessi i candidati che abbiano riportato una media di almeno sette decimi nelle prove scritte e una votazione non inferiore a sei decimi in ciascuna di esse.


Il colloquio non si intende superato se il candidato non avra' riportato almeno la votazione di sei decimi.


I candidati possono, a domanda, integrare il colloquio con una prova facoltativa in una delle lingue straniere che sono indicate nei singoli bandi di concorso.


Ai candidati che superano la prova facoltativa e' attribuito un punteggio fino ad un massimo di 0,50, che va aggiunto a quello ottenuto nel colloquio.


L'ammissione al colloquio con l'indicazione del voto riportato in ciascuna delle prove scritte e' portata a conoscenza del candidato almeno venti giorni prima di quello in cui dovra' sostenere il colloquio stesso.


La votazione complessiva e' data dalla somma della media dei voti riportati nelle prove scritte e del voto ottenuto nel colloquio.


Art. 105

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Comma 1

(Nomina)

Comma 2

I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori nel ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e sono inviati a frequentare il corso di cui all'articolo 25.


Coloro che non si presentano, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine loro assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 1 sono dichiarati decaduti dalla nomina


Comma 3

CAPO II

Art. 106

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Comma 1

(Commissioni per gli accertamenti psicofisici ed attitudinali)

Comma 2

I candidati ai concorsi per allievo agente e allievo ispettore del Corpo di polizia penitenziaria, prima degli esami scritti previsti dai rispettivi bandi sono sottoposti a visita psicofisica ed a prove attitudinali.


Coloro che risultino idonei al servizio nel Corpo sono chiamati a sostenere le prove scritte.


Gli accertamenti psico-fisici sono effettuati da una commissione composta da un primo dirigente medico, che la presiede, e da quattro medici incaricati del servizio sanitario dell'Amministrazione penitenziaria ovvero individuabili secondo le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 121.


Superata la visita psico-fisica, i candidati sono sottoposti alle prove attitudinali da una commissione composta ((da un dirigente penitenziario o da un appartenente alla carriera dei funzionari di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore a primo dirigente che la presiede, da due appartenenti alla carriera dei funzionari)) in possesso del titolo di selettore e da due psicologi o medici specializzati in psicologia, individuati ai sensi del secondo comma dell'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modificazioni.


Qualora il numero dei candidati superi il numero delle mille unita', le commissioni di cui al presente articolo possono essere in- tegrate di un numero di componenti tali da permettere, unico restando il presidente, la suddivisione in sottocommissioni.


Le funzioni di segretario delle predette commissioni sono svolte ((da un appartenente alla carriera dei funzionari di Polizia penitenziaria in servizio presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria)).


((


Fino all'effettiva disponibilita' dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria con qualifica di dirigente superiore e primo dirigente, le funzioni di presidente delle commissioni esaminatrici sono svolte da ufficiali generali del disciolto Corpo degli agenti di custodia o da dirigenti penitenziari.


))


Art. 107

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Comma 1

(Accertamento dei requisiti psico-fisici)

Comma 2

Ai fini dell'accertamento dei requisiti psico-fisici il candidato e' sottoposto ad esame clinico generale ed a prove strumentali e di laboratorio.


Per gli accertamenti psico-fisici di natura specialistica e le prove strumentali e di laboratorio il Ministero di grazia e giustizia e' autorizzato ad avvalersi di personale qualificato, mediante contratto di diritto privato corrispondendo ad esso la retribuzione che sara' stabilita con decreto del Ministro di grazia e giustizia, di concerto con il Ministro del tesoro, e che non puo' superare la retribuzione spettante al personale di pari grado dell'Amministrazione statale.


Avverso al giudizio di non idoneita', il candidato puo' proporre ricorso, nel termine di trenta giorni dalla data della notifica. ((8))


Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due dirigenti medici. ((8))


Il giudizio di idoneita' o di non idoneita' espresso dalla commissione medica di seconda istanza e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato dal Ministro di grazia e giustizia. ((8))

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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'".


Art. 108

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Comma 1

(Accertamento dei requisiti attitudinali)

Comma 2

Ai fini dell'accertamento del possesso dei requisiti attitudinali, al candidato e' proposta, dalla commissione dei selettori, una serie di domande a risposta sintetica o a scelta multipla, collettive ed individuali, integrata da un colloquio.


Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla sono predisposte avuto riguardo alle funzioni ed ai compiti propri dei ruoli e delle qualifiche cui il candidato stesso aspira e sono approvati, di volta in volta, con decreto del Ministro di grazia e giustizia, su proposta del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


((3. Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del direttore generale del personale e delle risorse e i commi 4 e 5 sono abrogati))


Il nuovo accertamento e' effettuato da una commissione medica di seconda istanza presieduta da un dirigente medico superiore e da due primi dirigenti. (8)


Il giudizio di idoneita' o di non idoneita', riportato in sede di accertamento delle qualita' attitudinali dalla commissione di seconda istanza, e' definitivo e comporta, in caso di non idoneita', l'esclusione dal concorso che viene disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia. (8)


Le domande a risposta sintetica o a scelta multipla di cui al comma 2 sono aggiornate sulla base di contatti e relazioni con istituti specializzati pubblici universitari, per seguire i progressi della psicologia applicata, in campo nazionale ed internazionale.

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AGGIORNAMENTO (8)
La L. 30 novembre 2000, n. 356 ha disposto (con l'art. 6, comma 4) che "In deroga alle disposizioni recate dagli articoli 107, commi 3, 4 e 5, e 108, commi 3, 4 e 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, gli accertamenti dei requisiti psicofisici ed attitudinali dinanzi alle commissioni di prima istanza si concludono con il giudizio definitivo di idoneita' o non idoneita'".


Comma 3

CAPO III

Art. 109

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Comma 1

(Concorso interno per l'accesso al ruolo dei sovrintendenti. Requisiti per l'ammissione)

Comma 2

Il concorso per l'accesso al corso di formazione tecnico- professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo di sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, e' indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia da pubblicare nel Bollettino ufficiale del personale.


Sono esclusi dall'ammissione coloro che nel biennio precedente la data del decreto abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


L'esclusione dal concorso, per difetto dei requisiti di cui all'articolo 16 e' disposta con decreto del Ministro di grazia e giustizia.


Art. 110

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Comma 1

(Domanda di partecipazione al concorso)

Comma 2

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici di appartenenza entro il termine di trenta giorni a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.


Art. 111

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Comma 1

(Prove di esame)

Comma 2

L'esame consiste in una prova scritta ed un colloquio.


La prova scritta concerne la trattazione di un argomento attinente ai servizi penitenziari.


La prova scritta si intende superata se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.


Il colloquio si intende superato se il candidato ha riportato una votazione di almeno sei decimi.


Art. 112

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Comma 1

(Svolgimento delle prove e Commissione esaminatrice)

Comma 2

Per lo svolgimento delle prove si applicano, per quanto compatibili con le disposizioni contenute nel presente titolo, le norme di cui agli articoli 87, 88, 89, 90, 91, 93 e 94.


La Commissione esaminatrice del concorso e' composta come previsto ai commi 5 e 6 dell'articolo 87.


I candidati ai quali non sia stata data comunicazione dell'esclusione dal concorso sono tenuti a presentarsi per sostenere la prova scritta nel giorno, ora e sede fissati dal decreto che in- dice il concorso.


Ai candidati che hanno superato la prova scritta sara' data comunicazione del giorno, ora e sede per sostenere il colloquio almeno venti giorni prima.


Art. 113

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Comma 1

(Graduatoria del concorso)

Comma 2

Ultimate le prove di esame, la Commissione esaminatrice forma, sulla base dei punteggi attribuiti a ciascun candidato, la graduatoria di merito. A parita' di voto ha la precedenza il concorrente con qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo.


Con decreto del Ministro di grazia e giustizia, riconosciuta la regolarita' del procedimento, viene approvata la graduatoria di merito.


Coloro che hanno superato gli esami sono ammessi a frequentare il corso di formazione tecnico-professionale di cui all'articolo 17 del presente decreto.


Lo svolgimento del corso, i piani di studio e le modalita' dell'esame sono stabiliti con le procedure di cui al comma 6 dell'articolo 16 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


La mancata presentazione, senza giustificato motivo, nella sede e nel termine assegnati per la frequenza del corso di cui al comma 4 comporta l'esclusione dal corso.


Comma 3

CAPO IV

Art. 114

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Comma 1

(Concorso per la promozione ad ispettore capo)

Comma 2

Il concorso per titoli di servizio ed esame-colloquio per la nomina ad ispettore capo del ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria e' indetto con decreto del Ministro di grazia e giustizia, da pubblicarsi nel Bollettino ufficiale del personale.


Non sono ammessi al concorso coloro che nel biennio precedente alla data del bando abbiano riportato un giudizio complessivo inferiore a "buono" o che nel triennio precedente abbiano riportato sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.


L'esclusione dal concorso per difetto dei requisiti e' disposta con decreto motivato del Ministro di grazia e giustizia.


Art. 115

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Comma 1

(Domande di partecipazione al concorso)

Comma 2

Le domande di partecipazione al concorso, redatte su carta libera, dirette al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria - ufficio centrale del personale, devono essere presentate agli uffici o reparti di appartenenza entro il termine di giorni trenta a decorrere dalla data di pubblicazione del decreto che indice il concorso.


Art. 116

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Comma 1

(Categorie di titoli valutabili)

Comma 2

Le somme dei punti assegnati per ciascuna categoria di titoli sono divise per il numero dei votanti ed i relativi quozienti, calcolati al cinquantesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per cinque ed il quoziente, calcolato al cinquantesimo, costituisce il punteggio di merito attribuito dalla commissione.


Art. 117

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Comma 1

(Colloquio)

Comma 2

Il candidato e' ammesso al colloquio quando il punteggio di cui all'articolo 116, rapportato in decimi, non risulti inferiore a tre decimi.


Ai candidati ammessi al colloquio e' data comunicazione almeno venti giorni prima del giorno, dell'ora e del luogo in cui dovranno sostenere la prova d'esame.


Per lo svolgimento della prova si applicano le norme di cui all'articolo 94.


Il colloquio verte su nozioni di diritto penale e di diritto processuale penale, sui metodi e sulla organizzazione del trattamento penitenziario e sull'ordinamento dell'Amministrazione penitenziaria.


Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una votazione non inferiore a sei decimi.


Art. 118

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Comma 1

(Composizione della Commissione)

Comma 2

La Commissione esaminatrice e' composta come previsto ai commi 3 e 4 dell'articolo 87.


Art. 119

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Comma 1

(Punteggio finale)

Comma 2

Il punteggio finale utile ai fini della graduatoria e' dato dalla somma del punteggio attribuito per i titoli e di quello conseguito nel colloquio.


Sulla base del punteggio finale la Commissione forma la graduatoria di merito con l'indicazione dei candidati che hanno superato il concorso.


Con decreto ministeriale, riconosciuta la regolarita' dei procedimenti, e' approvata la graduatoria di merito e l'elenco dei vincitori e degli idonei.


Art. 120

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Comma 1

(Norma transitoria)

Comma 2

Fino alla istituzione ed al conseguente funzionamento di nuovi centri di reclutamento, gli accertamenti psicofisici ed attitudinali per i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli degli agenti e assistenti e degli ispettori, del Corpo di polizia penitenziaria, possono essere effettuati dalle attuali strutture operanti e, in relazione al numero dei candidati, anche dopo il superamento della prova d'esame, per gli aspiranti agenti e delle prove scritte per gli aspiranti ispettori.


Per l'accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale dei candidati, l'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi anche di medici o di strutture specializzate di altri Corpi di polizia o delle forze armate, oltreche' di personale qualificato, secondo la disciplina di cui all'articolo 80 della legge 26 luglio 1975, n. 354.


Art. 121

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Comma 1

(Norme di carattere generale)

Comma 2

L'Amministrazione, in relazione al numero dei candidati ai concorsi di cui al presente decreto, puo' far precedere le prove di esame all'accertamento dei requisiti psico-fisici e attitudinali.


Comma 3

TITOLO V - REQUISITI PSICO-FISICI E ATTITUDINALI Capo I

Art. 124

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Comma 1

(Requisiti attitudinali. Disposizioni generali)

Comma 2

I candidati ai concorsi di cui all'articolo 123 sono sottoposti ad esame attitudinale diretto ad accertare il possesso, ai fini del servizio penitenziario, di una personalita' sufficientemente matura con stabilita' del tono dell'umore, delle capacita' di controllare le proprie istanze istituzionali, di uno spiccato senso di responsabilita', avuto riguardo alle capacita' di critica e di autocritica ed al livello di autostima.


Art. 127

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Comma 1

(Accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale per i candidati ai concorsi)

Comma 2

L'accertamento dell'idoneita' psico-fisica ed attitudinale dei candidati ai concorsi di cui all'articolo 122 avviene secondo le norme contenute nel titolo IV.


Art. 128

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Comma 1

(Cause di non idoneita' al servizio per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria)

Comma 2

Ferme restando le disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e all'articolo 77, gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che abbiano riportato lesioni o infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' psico-fisica ascrivibili singolarmente o per cumulo alle prime cinque categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, sono considerati inidonei al servizio nel ruolo di appartenenza.


Qualora le lesioni o le infermita' siano ascrivibili alle categorie 6a, 7a o 8a della tabella A o alla tabella B, annesse al citato decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834, il personale indicato al comma 1 puo' essere giudicato non idoneo al servizio nei ruoli di appartenenza a seguito di una valutazione globale che tenga conto, oltre che della natura delle lesioni o delle infermito', anche dell'eta', della qualifica rivestita e delle funzioni o dei compiti alla stessa inerenti.


Art. 129

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Comma 1

(Accertamento dell'idoneita' psico-fisica per gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria)

Comma 2

Nel corso del rapporto d'impiego, l'idoneita' o la non idoneita' psico-fisica al servizio nel ruolo di appartenenza e' accertata ai sensi dell'articolo 56.


Il giudizio di cui al comma 1, oltre che ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, e nell'articolo 75, puo' essere chiesto dall'Amministrazione in occasione di istanze presentate dal personale per congedo straordinario, aspettativa per motivi di sa- lute, riconoscimento di dipendenza da causa di servizio di infermita', concessioni di equo indennizzo, ai fini della dispenza dal servizio per motivi di salute, oppure in relazione a specifiche circostanze rilevate d'ufficio.


Art. 130

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Comma 1

(Disposizione transitoria)

Comma 2

Per il personale del Corpo di polizia penitenziaria, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e gia' riconosciuto affetto da esiti di lesioni o da infermita' stabilizzate che comportino menomazioni dell'integrita' fisica ascrivibili alla 4a o 5a categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 30 dicembre 1981, n. 834 ((, non si applica l'articolo 129,)) se non a richiesta dell'interessato o in occasione di ulteriori accertamenti medico-legali disposti per l'aggravamento delle infermita' preesistenti o per l'insorgenza di nuove infermita'.


Comma 3

TITOLO VI - DISPOSIZIONI FINALI Capo I

Art. 131

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Comma 1

(Disposizioni generali)

Comma 2

Per quanto non previsto dal presente decreto, al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano, in quanto compatibili, le norme relative agli impiegati civili dello Stato.


Art. 132

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Comma 1

(Clausola finanziaria)

Comma 2

All'onere derivante dall'applicazione del presente decreto si provvede, ai sensi dell'articolo 44 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, con i fondi stanziati sui capitoli 1998-1999-2000 dello stato di previsione del Ministero di grazia e giustizia per l'anno finanziario 1992 e sui corrispondenti capitoli per gli anni successivi.