DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Utilizzazione del personale delle forze di polizia invalido per causa di servizio.

Numero 738 Anno 1981 GU 14.12.1981 Codice 081U0738

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1981-10-25;738

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Utilizzazione del personale invalido

Comma 2

Il personale delle forze di polizia indicate nell'art. 16 della legge 1 aprile 1981, n. 121, che abbia riportato una invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, derivante da ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza di eventi connessi all'espletamento dei compiti d'istituto, e' utilizzato, d'ufficio o a domanda, in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa e in compiti di livello possibilmente equivalenti a quelli previsti per la qualifica ricoperta. ((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 2

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Comma 1

Accertamento dell'invalidita'

Comma 2

L'invalidita', che non comporti l'inidoneita' assoluta ai servizi d'istituto, e' accertata dalle commissioni di cui agli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.
Le commissioni di cui al precedente comma devono altresi' fornire indicazioni sull'utilizzazione del personale stesso, tenendo conto del grado di invalidita' determinato dalle ferite, lesioni o altre infermita' riportate in conseguenza degli eventi indicati nel precedente art. 1.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 3

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Comma 1

Destinazione

Comma 2

L'autorita' competente secondo gli ordinamenti delle singole forze di polizia, sentita la commissione di cui al successivo art. 4, con proprio provvedimento determina i servizi d'istituto cui il dipendente invalido va destinato.
Nel provvedimento viene fissata la data di decorrenza della nuova destinazione, tenuto conto della natura e del grado della invalidita' accertata, nonche' delle esigenze di servizio.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 4

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Comma 1

Istituzione di una commissione consultiva

Comma 2

Presso i Ministeri o comandi competenti e' istituita una commissione, la quale, tenuto conto del giudizio e delle indicazioni fornite dalle commissioni mediche previste dagli articoli 165 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, esprime il proprio parere in ordine ai servizi d'istituto in cui il personale invalido puo' essere utilizzato, compresi quelli relativi all'espletamento delle attivita' assistenziali e previdenziali in favore del personale.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 5

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Comma 1

Composizione della commissione consultiva

Comma 2

I criteri per la composizione e la nomina delle commissioni di cui all'articolo precedente sono stabiliti con decreto dei Ministri interessati.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 6

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Comma 1

Utilizzazione per le esigenze del Fondo assistenza della pubblica sicurezza

Comma 2

Il personale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi d'istituto ai sensi del precedente art. 2, puo' essere anche utilizzato per le esigenze del Fondo di assistenza per il personale della pubblica sicurezza.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 7

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Comma 1

Stato giuridico - Trattamento - Indennita' speciale

Comma 2

Al personale di cui al presente decreto continuano ad applicarsi le norme sullo stato giuridico e il trattamento economico previsti per le carriere di appartenenza.
L'interessato che abbia ottenuto il riconoscimento dell'invalidita' a norma degli articoli precedenti ha diritto alla corresponsione, su domanda da presentare entro sei mesi dal riconoscimento stesso, di una indennita' speciale "una tantum", proporzionata al grado di invalidita' accertato, non cumulabile con altre specifiche provvidenze corrisposte o da corrispondersi allo stesso titolo, il cui importo e' pari a quello dell'equo indennizzo previsto dalle vigenti disposizioni maggiorato del venti per cento.
Si applicano le disposizioni relative all'equo indennizzo, ad eccezione dell'art. 49, secondo e terzo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686. La maggiorazione del venti per cento viene corrisposta a titolo di anticipo dopo il riconoscimento dell'invalidita' da parte delle commissioni mediche di cui al precedente art. 2.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 8

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Comma 1

Trasferimento del personale invalido

Comma 2

Le autorita' competenti secondo i vigenti ordinamenti, in relazione anche alla qualifica o grado rivestito dall'interessato, possono disporre, a domanda e sentita la commissione di cui all'art. 4, il trasferimento ad altra sede del personale invalido per accertate esigenze di assistenza e di cura.
Il trasferimento puo' essere disposto in sede diversa da quella richiesta, purche' la localita' soddisfi ugualmente le esigenze di assistenza e di cure di cui al comma precedente.
Ove esigenze di servizio impediscano il trasferimento richiesto, l'accertata invalidita' costituisce comunque titolo preferenziale per dar luogo successivamente al trasferimento stesso.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).


Art. 9

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Comma 1

Copertura dell'onere finanziario

Comma 2

Alle spese conseguenti all'applicazione dell'art. 7 del presente decreto si fara' fronte mediante impiego degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione dei Ministeri interessati per la concessione dell'equo indennizzo.((2))


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 31 marzo 2000, n. 78 come modificata dalla L. 29 marzo 2001, n. 86 non prevede piu' l'abrogazione dell'intero provvedimento (con l'art.6, comma 5).