Il presente decreto legislativo reca modifiche ed integrazioni alle disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia.
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Oggetto
Comma 2
Comma 3
Capo I - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato
Art. 2
#Comma 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335
Comma 2
La «TABELLA A», allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e' sostituita dalla «TABELLA 1», allegata al presente decreto.
Il comma 2 dell'articolo 3-bis del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, e' abrogato.
Art. 3
#Comma 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337
Comma 2
La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 2» e dalla «TABELLA 3», allegate al presente decreto.
Art. 4
#Comma 1
Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338
Comma 2
La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 4» e dalla «TABELLA 5», allegate al presente decreto.
Comma 3
Capo II - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri
Art. 7
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66
Comma 2
Il quadro I della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro I (specchi A, B e C) di cui alle tabelle 6, 7 e 8, allegate al presente decreto.
Il quadro II della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro II (specchi A e B) di cui alle tabelle 9 e 10 allegate al presente decreto.
Il quadro III (specchio A) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito, dal 2019, dalla tabella 4 - quadro III (specchio A) di cui alla tabella 11 allegata al presente decreto.
Il quadro III (specchi B e C) della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro III (specchi B e C) di cui alle tabelle 12 e 13 allegate al presente decreto.
Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 14 allegata al presente decreto.
Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 15 allegata al presente decreto.
Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 16 allegata al presente decreto.
Comma 3
Capo III - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della guardia di finanza
Comma 4
Capo IV - Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria
Art. 12
#Comma 1
Modifiche al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162
Comma 2
La «TABELLA A» e la «TABELLA B», allegate al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, sono sostituite, rispettivamente, dalla «TABELLA 17» e dalla «TABELLA 18», allegate al presente decreto.
Comma 3
Capo V - Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Art. 17
#Comma 1
Modifiche all'articolo 44 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Comma 2
Le disposizioni introdotte dall'articolo 11, comma 1, lettera c), del presente decreto, si applicano anche ai corsi di formazione professionale in atto alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.
Art. 19
#Comma 1
Modifiche all'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Comma 2
All'articolo 46, commi 5 e 6 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e' aggiunto il seguente periodo: «In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 giugno 2017, n. 205, per gli anni 2018, 2019 e 2020, non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo del presente comma.».
Art. 20
#Comma 1
Modifiche all'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Comma 2
All'articolo 47 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2019 e' abrogato l'ultimo comma dell'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.».
Art. 21
#Comma 1
Modifiche alle tabelle allegate al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
Comma 2
Alla TABELLA G, allegata al decreto, le parole «Articolo 46» sono sostituite dalle seguenti: «Articolo 45».
Art. 22
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
Agli oneri derivanti dall'attuazione dal presente decreto, valutati in 508.961 euro per l'anno 2018, in 1.005.629 euro per l'anno 2019, in 923.613 euro per l'anno 2020, in 1.032.429 euro per l'anno 2021, in 789.425 euro per l'anno 2022, in 702.360 euro per l'anno 2023, in 723.419 euro per l'anno 2024, in 1.015.370 euro per l'anno 2025, in 816.467 euro per l'anno 2026, in 1.100.429 euro per l'anno 2027 e in 730.884 euro annui a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 3, comma 155, secondo periodo, della legge 24 dicembre 2003, n. 350.
Agli effetti indotti inclusi negli importi indicati al comma 1, derivanti dall'applicazione al personale delle Forze armate dell'articolo 18, comma 1, lettera c), e definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano ad euro 277.874 per l'anno 2018, in euro 306.088 per l'anno 2019, in euro 156.567 per l'anno 2020 e in euro 40.682 per l'anno 2021.
Alle previsioni di spesa di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 45, comma 31, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.
Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.