Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di apprestare, nell'ambito dell'ordinamento vigente in materia di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica, idonei strumenti volti a rafforzare il coordinamento delle forze di polizia e ad adeguare le attività in- formative e di sicurezza, nonchè l'organizzazione dei servizi investigativi alle specifiche finalità di prevenzione e repressione della criminalità organizzata;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 ottobre 1991;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri di grazia e giustizia, della difesa, delle finanze, del tesoro e del bilancio e della programmazione economica;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
((6))
Comma 2
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 116, comma 3) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Art. 2
#Comma 1
Attività informativa
Comma 2
1. Nell'ambito delle attività per le informazioni e la sicurezza dello Stato previste dalla legge 24 ottobre 1977, n. 801, ferme restando le attribuzioni e la disciplina degli ordinamenti ivi previsti, spetta al SISDE ed al SISMI, rispettivamente per l'area interna e quella esterna, svolgere attività informativa e di sicurezza da ogni pericolo o forma di eversione dei gruppi criminali organizzati che minacciano le istituzioni e lo sviluppo della civile convivenza. A tal fine, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con i Ministri della difesa e dell'interno, emana le direttive e determina i criteri di adeguamento dell'attività informativa del SISDE e del SISMI alle specifiche finalità previste dal presente decreto.
2. Salvo quanto disposto dall'articolo 9 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, le informazioni e ogni altro elemento relativi a fatti comunque attinenti a fenomeni di criminalità organizzata di tipo mafioso, di cui il SISDE ed il SISMI vengano in possesso, devono essere immediatamente comunicati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 1 del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e successive modificazioni ed integrazioni.
2-bis. Per l'espletamento delle attività previste dai commi 1 e 2, il personale del nucleo di cui all'articolo 1-ter, comma 1, del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è restituito ai servizi di appartenenza.
2-ter. I commi 1 e 2 dell'articolo 1- ter del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono soppressi.
2-quater. L'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa svolge le funzioni previste dalla normativa vigente fino al 31 dicembre 1992. A decorrere dal giorno successivo alla cessazione di dette funzioni, le competenze sono attribuite al Ministro dell'interno con facoltà di delega nei confronti dei prefetti e del Direttore della Direzione investigativa antimafia di cui all'articolo 3, nonchè nei confronti di altri organi e uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, secondo criteri che tengano conto delle competenze attribuite dalla normativa vigente ai medesimi organi, uffici e autorità. Le competenze previste dal comma 3 dell'articolo 1- ter del decreto- legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, come introdotto dall'articolo 2 della legge 15 novembre 1988, n. 486, sono devolute al Capo della polizia- Direttore generale della pubblica sicurezza.
2-quinquies. A decorrere dal 1° gennaio 1993 la rubrica denominata 'Alto Commissario per il coordinamento della lotta alla delinquenza di tipo mafiosò istituita nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'interno dall'articolo 4 della legge 15 novembre 1988, n. 486, è soppressa e gli stanziamenti previsti sui corrispondenti capitoli, nonchè quello specificamente indicato per l'Alto Commissario dal comma 3 dell'articolo 17 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82, sono trasferiti sui capitoli della rubrica 'Sicurezza pubblicà del medesimo stato di previsione della spesa, rispettivamente per le esigenze di funzionamento della Direzione investigativa antimafia e per gli oneri complessivi concernenti le misure di protezione di coloro che collaborano con la giustizia.
((Le spese relative all'organizzazione, al funzionamento degli uffici e dei servizi e al personale posti alle dirette dipendenze della Direzione investigativa antimafia (DIA), nonchè le spese riservate, sono iscritte in apposita sottorubrica, nell'ambito della rubrica "Sicurezza pubblica", da istituire nello stato di previsione del Ministero dell'interno. Le spese riservate non sono soggette a rendicontazione e per esse il direttore della DIA è tenuto a presentare, al termine di ciascun esercizio finanziario, una relazione sui criteri e sulle modalità di utilizzo dei relativi fondi al Ministro dell'interno, che autorizza la distruzione della relazione medesima))
. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2-sexies. In relazione a quanto stabilito dal comma 2-quater, il Ministro dell'interno con propri decreti provvede a trasferire alla Direzione investigativa antimafia le dotazioni immobiliari, nonchè i mezzi e le attrezzature tecnico-logistiche di cui l'Ufficio dell'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa abbia a qualsiasi titolo la disponibilità e determina, di concerto con le Amministrazioni interessate, l'assegnazione alla medesima Direzione investigativa antimafia del personale in servizio alla data del 31 dicembre 1992, presso l'Ufficio predetto.
3. Il controllo sulle attività previste dal comma 1 è esercitato dal Comitato di cui all'articolo 11 della legge 24 ottobre 1977, n. 801, con l'osservanza delle modalità e procedure ivi indicate.
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
((6))
Comma 2
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 116, comma 3) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Art. 3-bis
#Comma 1
Personale a disposizione per le esigenze connesse alla lotta alla criminalità organizzata).
Comma 2
1. Per le esigenze connesse allo svolgimento dei compiti affidati all'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa dalla vigente normativa e per quelle connesse all'attuazione del decreto-legge 31 maggio 1991, n. 164, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1991, n. 221, su proposta del Ministro dell'interno, un'aliquota di prefetti, nel limite massimo del 5 per cento della dotazione organica, può essere collocata a disposizione, oltre a quella stabilita dall'articolo 237 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e in deroga ai limiti temporali ivi previsti.
2.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 5 OTTOBRE 2018, N. 126))
.
Art. 4
#Comma 1
Disposizioni concernenti il personale
Comma 2
1. Nella prima attuazione del presente decreto, la dotazione di personale e mezzi da porre a disposizione della Direzione investigativa antimafia è determinata con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro del tesoro, sentito il Consiglio generale di cui all'articolo 1. Al funzionamento della Direzione investigativa antimafia, nonchè ai compiti attinenti alla gestione tecnico-logistica e alla direzione e amministrazione del personale alla stessa assegnato, provvede il Dipartimento della pubblica sicurezza. All'assegnazione del personale appartenente ai ruoli direttivi della Polizia di Stato e ai ruoli degli ufficiali, nei gradi equivalenti, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, si provvede con l'osservanza delle modalità e procedure indicate ai commi 2, 3 e 4.
2. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, da adottarsi su proposta del Ministro dell'interno, bandisce un concorso unico nazionale riservato agli appartenenti alla Polizia di Stato, all'Arma dei carabinieri e al Corpo della guardia di finanza, di qualifica non inferiore a commissario o grado equiparato e non superiore a vice questore aggiunto o grado equiparato, ai fini dell'assegnazione alla D.I.A. Al concorso, da effettuarsi mediante selezione per titoli di servizio, sono ammessi a partecipare i funzionari ed ufficiali sopraindicati che ne facciano domanda nei trenta giorni successivi alla pubblicazione del bando di concorso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
3. Con apposito decreto del Ministro dell'interno, da adottarsi in deroga a quanto stabilito al comma 4 dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono dettate le disposizioni concernenti le modalità di svolgimento del concorso, l'individuazione delle categorie dei titoli di servizio da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria, nonchè la composizione della commissione esaminatrice.
4. I funzionari e gli ufficiali risultati vincitori del concorso per titoli di servizio di cui al comma 2 sono assegnati, con decreto del Ministro dell'interno, alla D.I.A., previa comunicazione alle amministrazioni interessate. Ai predetti funzionari e ufficiali, ferme restando le posizioni di stato e il trattamento economico loro attribuiti dai rispettivi ordinamenti, si applicano per tutta la durata della loro permanenza presso la D.I.A. le disposizioni di cui al comma 3 dell'articolo 3 della legge 15 novembre 1988, n. 486. È autorizzata la spesa di euro 4,7 milioni per l'anno 2012 e di euro 5,6 milioni a decorrere dall'anno 2013 per l'attribuzione a tutto il personale comunque posto alle dipendenze della Dia di un trattamento economico accessorio da determinare con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
((Ai fini dell'incremento del trattamento economico accessorio di cui al periodo precedente, è autorizzata la spesa di euro 770.000 per l'anno 2019, di euro 1.680.000 per l'anno 2020 e di euro 2.590.000 a decorrere dall'anno 2021))
.
4-bis. In aggiunta al personale assegnato a norma del comma 2, l'Alto Commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa, su proposta del direttore della DIA, può richiedere l'assegnazione nominativa di funzionari ed ufficiali in misura non superiore al 5 per cento della dotazione di personale stabilita al comma 1. Ai predetti funzionari e ufficiali, nonchè ai dirigenti e al rimanente personale, alla cui assegnazione si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con i Ministri della difesa e delle finanze, si applicano le disposizioni richiamate al comma 4.
4-ter. Al perfezionamento e all'aggiornamento periodico del personale assegnato alla DIA si provvede mediante appositi corsi svolti dalla scuola di perfezionamento per le forze di polizia, di cui all'articolo 22 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e da sezioni interforze presso gli istituti di istruzione previsti dalla medesima legge.
5. Con successivo provvedimento legislativo saranno istituiti appositi ruoli di investigatori speciali del Ministero dell'interno, determinandone il relativo ordinamento, le dotazioni organiche, gli stati giuridici e le progressioni di carriera, i trattamenti economici in attività di servizio e di quiescenza, e saranno dettate le particolari disposizioni riquardanti il personale già impiegato presso la D.I.A.
6. Al fine di assicurare i collegamenti tra la D.I.A. e gli altri uffici, reparti e strutture delle forze di polizia, ivi compresi i servizi di cui all'articolo 12 del decreto-legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 luglio 1991, n. 203, la dotazione organica dei prefetti di prima classe è incrementata di un'unità da assegnarsi al Dipartimento di pubblica sicurezza con funzioni di vice direttore generale, direttore centrale della polizia criminale.
7. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 410.
8. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 1991, N. 410.
Art. 5
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 159))
((6))
Comma 2
-------------
AGGIORNAMENTO (6)
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 ha disposto (con l'art. 116, comma 3) che "Dalla data di cui al comma 1, i richiami alle disposizioni contenute negli articoli 1, 3 e 5 del decreto-legge 29 ottobre 1991, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 dicembre 1991, n. 410, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Art. 6
#Comma 1
Copertura finanziaria
Comma 2
1. All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto, valutato in lire 547 milioni per l'anno finanziario 1991
((ed in lire 9.000 milioni per gli anni 1992, 1993 e a regime))
, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 2653 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno finanziario 1991 e corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 7
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 ottobre 1991
COSSIGA
ANDREOTTI, Presidente del Consiglio
dei Ministri
SCOTTI, Ministro dell'interno
MARTELLI, Ministro di grazia e
giustizia
ROGNONI, Ministro della difesa
FORMICA, Ministro delle finanze
CARLI, Ministro del tesoro
CIRINO POMICINO, Ministro del
bilancio e della programmazione
economica
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI