Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto:
Art. 1
Con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, un prefetto della Repubblica può essere nominato Alto commissario per il coordinamento della lotta contro la delinquenza mafiosa.
L'incarico ha durata non superiore a un triennio e può essere prorogato fino ad ulteriori tre anni.
Con proprio decreto, il Ministro dell'interno, ai fini della prevenzione e della lotta contro la delinquenza mafiosa, delega all'Alto commissario poteri di coordinamento tra gli organi amministrativi e di polizia, sul piano locale e sul piano nazionale, stabilendo modalità e limiti per l'esercizio della delega; detta specifiche disposizioni per l'organizzazione, oltre che degli uffici e servizi presso le prefetture, degli uffici posti alle dirette dipendenze dell'Alto commissario, assegnando a questi ultimi il relativo personale, anche in deroga alle norme vigenti, sentite le amministrazioni interessate.
L'Alto commissario trasmette periodicamente al Ministro dell'interno relazioni informative sull'attività svolta e valutazioni sull'andamento della criminalità di tipo mafioso.
Qualora sulla base di elementi comunque acquisiti vi sia necessità di verificare se ricorrano pericoli di infiltrazione da parte della delinquenza di tipo mafioso, all'Alto commissario sono attribuiti, anche in deroga alle disposizioni vigenti, poteri di accesso e di accertamento presso pubbliche amministrazioni, enti pubblici anche economici, e i soggetti
A richiesta dell'Alto Commissario, le imprese, sia individuali che costituite in forma di società, aggiudicatarie o partecipanti a gare pubbliche di appalto o a trattativa privata, sono tenute a fornire allo stesso notizie di carattere organizzativo, finanziario e tecnico sulla propria attività, nonchè ogni indicazione ritenuta utile ad individuare gli effettivi titolari dell'impresa ovvero delle azioni o delle quote sociali.
Nei confronti degli appaltatori che non ottemperino alla richiesta di cui al precedente comma ovvero forniscano notizie non corrispondenti al vero si applica la pena dell'arresto da sei mesi ad un anno. La condanna comporta la sospensione dall'albo degli appaltatori.
Le stazioni appaltanti opere pubbliche sono tenute a fornire all'Alto Commissario, ove questi ne faccia richiesta, le documentazioni relative alle procedure di aggiudicazione e ai contratti di opere eseguite o da eseguire.
All'Alto commissario spetta ogni altro potere attribuito all'autorità di pubblica sicurezza ivi compreso il potere di intercettazione telefonica ai sensi dell'art. 226-sexies del codice di procedura penale.
L'Alto commissario è destinatario di tutte le comunicazioni provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza democratica (SISDE) ai sensi dell'articolo 6, ultimo comma, della legge 24 ottobre 1977, n. 801, e, altresì, di quelle provenienti dal Servizio per le informazioni e la sicurezza militare (SISMI) quando riguardino fatti comunque connessi ad attività di tipo mafioso.
L'Alto commissario, d'intesa con il direttore del SISDE, può disporre, ai fini dell'esercizio delle sue funzioni, delle strutture e dei mezzi del Servizio, in base a modalità stabilite nel decreto di cui al precedente secondo comma.
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorità di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Alle verifiche predette può procedere lo stesso Alto commissario direttamente o a mezzo di funzionari appositamente incaricati.
Art. 1-ter
#Comma 1
2.
3. L'Alto commissario potrà anche su segnalazione dell'autorità giudiziaria adottare o, previa intesa con il capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, fare adottare, dagli uffici competenti, tutte le misure che valgono ad assicurare, garantendone la riservatezza anche in atti della pubblica amministrazione, la incolumità delle persone esposte a grave pericolo per effetto della loro collaborazione nella lotta contro la mafia o di dichiarazioni da esse rese nel corso di indagini di polizia o di procedimenti penali, riguardanti fatti riferibili a organizzazioni e attività criminose di stampo mafioso. Tali misure potranno anche essere adottate per garantire l'incolumità dei prossimi congiunti.
4. La dotazione di personale, mezzi e strutture logistiche del nucleo di cui al comma 1 è stabilita con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro della difesa ove trattisi di personale proveniente dal SISMI, su proposta dell'Alto commissario.
Art. 1-quater
#Comma 1
Art. 1-quinquies
#Comma 1
Art. 1-sexies
#Comma 1
Art. 1-septies
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, ha disposto (con l'art. 116, comma 4) che "Dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV, i richiami agli articoli 1-septies del decreto-legge 6 settembre 1982, n. 629, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 ottobre 1982, n. 726, e 4 e 5-bis del decreto legislativo 8 agosto 1994, n. 490 nonchè quelli alle disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 3 giugno 1998, n. 252 e nel decreto del Presidente della Repubblica 2 agosto 2010, n. 150, ovunque presenti, si intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni contenute nel presente decreto".
Ha inoltre disposto (con l'art. 120, comma 2, lettera a)) che dalla data di entrata in vigore delle disposizioni del libro II, capi I, II, III e IV del medesimo decreto è abrogato il presente articolo.
Comma 3
Il D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, come modificato dal D.Lgs. 15 novembre 2012, n. 218, non prevede più (con l'art. 116, comma 4) la modifica del presente articolo e (con l'art. 120, comma 2, lettera a)) l'abrogazione del presente articolo.
Art. 1-octies
#Comma 1
Art. 2
#Comma 1
All'Alto commissario è attribuita una speciale indennità disciplinata, anche nella misura, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro del tesoro. La relativa spesa farà carico al capitolo n. 2501 dello stato di previsione del Ministero dell'interno per l'anno 1982 ed ai corrispondenti capitoli per gli anni successivi.
Comma 2
Art. 2-bis
Comma 1
"Art. 2-quinquies. - Le spese relative al sequestro eseguito ai sensi dell'articolo 2-quater sono anticipate dallo Stato, secondo le norme previste dalla tariffa in materia, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2701, senza diritto al recupero nel caso in cui non segua l'applicazione della misura di prevenzione.
I beni confiscati ai sensi del terzo comma dell'articolo 2-ter sono devoluti allo Stato; si osservano, in quanto applicabili, le norme previste dal codice di procedura penale e quelle di cui al regio decreto 28 maggio 1931, n. 602.
Le spese relative alle garanzie reali previste dal terzo comma dell'articolo 3-bis sono anticipate dall'interessato ai sensi dell'articolo 39 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile approvate con regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368; quelle relative all'esecuzione prevista dal sesto comma dello stesso articolo sono anticipate dallo Stato secondo le norme previste dalla tariffa in materia civile, approvata con regio decreto 23 dicembre 1865, n. 2700.
Il rimborso delle spese postali e dell'indennità di trasferta spettante all'ufficiale giudiziario è regolato dalla legge 7 febbraio 1979, n. 59.))
Art. 2-ter
Comma 1
Art. 2-quater
Comma 1
Art. 2-quinquies
Comma 1
"Chiunque, avendo in appalto opere riguardanti la pubblica amministrazione, concede anche di fatto, in subappalto o a cottimo, in tutto o in parte, le opere stesse, senza l'autorizzazione dell'autorità competente, è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno e con l'ammenda pari a un terzo del valore complessivo dell'opera ricevuta in appalto. Le stesse pene si applicano al subappaltatore e all'affidatario del cottimo. È data all'amministrazione appaltante la facoltà di chiedere la risoluzione del contratto";
l'ultimo comma è sostituito dal seguente:
"Per i rapporti di subappalto e cottimo contemplati nel presente articolo, che siano in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'autorizzazione deve intervenire entro 90 giorni dalla data anzidetta.L'ulteriore prosecuzione dei rapporti stessi, in carenza del titolo autorizzatorio, è punita con le pene stabilite nel primo comma, ferma restando la facoltà dell'amministrazione appaltante di chiedere la risoluzione del contratto"))
Art. 2-sexies
#Comma 1
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
SPADOLINI
Comma 5
Registrato alla Corte dei conti, addì 6 settembre 1982
Atti di Governo, registro n. 42, foglio n. 10