DECRETO LEGISLATIVO

D.Lgs. 95/2017 - Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (17G00087)

Numero 95 Anno 2017 GU 22.06.2017 Codice 17G00087

urn:nir:stato:decreto.legislativo:2017-05-29;95

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Testo vigente

Preambolo

Capo I - Revisione dei ruoli del personale della Polizia di Stato Sezione I Disciplina dei ruoli

Art. 1

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Comma 1

Modifiche agli ordinamenti del personale

Comma 2

1. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo le parole: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e la seguente carriera» e le lettere d), e) ed f), sono sostituite dalla seguente: «c-bis) carriera dei funzionari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «ai predetti ruoli» sono aggiunte le seguenti: « e alla predetta carriera»;
b) all'articolo 2, comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) dopo le parole «dei ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera»;
2) il secondo comma e' abrogato;
c) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, dopo la parola «ruoli» sono inserite le seguenti «e alla carriera» e le parole: «dirigenti, commissari e appartenenti al ruolo direttivo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «funzionari»;
2) al comma 2, dopo le parole: «dello stesso ruolo» sono inserite le seguenti: «o della stessa carriera»;
3) il comma 3 e' abrogato;
d) all'articolo 5, dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:
«3-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi 2 e 3 ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.».
3-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
e) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»; la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. In deroga a quanto previsto dal comma 1, lettera d), per l'accesso ai gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme Oro» e' sufficiente il possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale»;
f) all'articolo 12, le parole: «cinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «quattro anni»;
g) all'articolo 24-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 3, e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui al comma 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali»;
2) dopo il comma 3, e' aggiunto il seguente:
«3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, secondo periodo, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
h) all'articolo 24-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo, individuati, in ordine di ruolo, nell'ambito delle domande presentate in un numero non superiore al doppio dei posti disponibili;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.»;
2) al comma 2, le parole: «Ai concorsi di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «Alle procedure di cui al comma 1»;
3) i commi 3 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.
4. Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.»;
4) al comma 5, le parole: «ai partecipanti del concorso di cui al comma 1, lettera a)» sono sostituite dalle seguenti: «ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a)»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esami, le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, i criteri per la formazione delle graduatorie di fine corso e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.»;
6) al comma 7, il secondo periodo e' sostituito dai seguenti: «Gli assistenti capo ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.»;
i) all'articolo 24-quinquies, comma 1, lettera c), le parole: «per piu' di venti giorni, anche se non continuativi» sono sostituite dalle seguenti: «per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio» e le parole: «per la partecipazione al concorso» sono sostituite dalle seguenti: «per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 24-quater»;
l) all'articolo 24-sexies, le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
m) all'articolo 24-septies, comma 1, le parole: «scrutinio per merito comparativo» sono sostituite dalle seguenti: «scrutinio per merito assoluto» e le parole: «sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «cinque anni»;
n) all'articolo 25, comma 1, le parole: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato e' articolato in quattro qualifiche» sono sostituite dalle seguenti: «Il ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche» e le parole: «ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza.» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore superiore; sostituto commissario.»;
o) all'articolo 26 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli ispettori superiori e i sostituti commissari, oltre quanto gia' specificato, sono sostituti ufficiali di pubblica sicurezza e sostituiscono i superiori gerarchici, ove non rivestano la qualita' di autorita' di pubblica sicurezza, in caso di assenza o impedimento di questi, assumendo anche la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza.
Sono, in via principale, i diretti collaboratori del personale della carriera dei funzionari, svolgendo, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilita', sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori.»;
2) dopo il comma 5 sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti commissari, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, nonche' quello di vice dirigente di ufficio o unita' organiche in cui, oltre al dirigente, non e' previsto altro appartenente alla carriera dei funzionari della Polizia di Stato, secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.»;
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
p) all'articolo 27, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta cento dei posti disponibili», sono sostituite dalle seguenti; «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
b) alla lettera b), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno», le parole: «un'anzianita' di servizio non inferiore a sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni» e l'ultimo periodo e' soppresso;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento a quelli riservati, per gli anni successivi, alle rispettive aliquote di cui al medesimo comma 1, lettere a) e b).»;
3) il comma 7 e' sostituito dal seguente: «7. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabiliti le modalita' di svolgimento dei concorsi di cui al comma 1, la composizione delle commissioni esaminatrici, le materie oggetto dell'esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione, il punteggio massimo da attribuire a ciascuna categoria di titoli e i criteri per la formazione della graduatoria finale. Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento dei relativi corsi di formazione.»;
q) all'articolo 27-bis, comma 1, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) eta' non superiore a ventotto anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento»;
r) all'articolo 27-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole «un corso della durata di diciotto mesi preordinato» sono sostituite dalle seguenti: «un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, nonche'»;
2) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Gli allievi vice ispettori che al termine del corso di cui al comma 1 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo non superiore a un anno.»;
3) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. I vice ispettori in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore, secondo l'ordine della graduatoria finale.»;
4) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Gli allievi vice ispettori durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizio di polizia, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»;
5) il comma 6 e' sostituito dal seguente: «6. I vice ispettori in prova sono assegnati ai servizi d'istituto per compiere il periodo di tirocinio applicativo di cui al comma 3»;
6) il comma 7 e' abrogato;
s) all'articolo 28, comma 1, le parole: «oltre al periodo di frequenza del corso di cui all'articolo 27-ter» sono sostituite dalle seguenti: «oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 27-ter»;
t) l'articolo 31-bis, e' sostituito dal seguente:
«art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
u) l'articolo 31-quater e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-quater (Promozione a sostituto commissario). - 1. La promozione alla qualifica di sostituto commissario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
v) all'articolo 73, le parole: «ed agli ispettori principali» sono sostituite dalle seguenti: «agli ispettori capo e agli ispettori superiori», e le parole: «Al personale con qualifica di ispettore capo» sono sostituite dalle seguenti: «Al personale con qualifica di sostituto commissario»;
z) alla rubrica dell'articolo 74, le parole: «al ruolo dei commissari e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari», e dopo le parole: «ai vice questori aggiunti» sono inserite le seguenti: «, ai vice questori».
2. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente:
«Art. 1 (Istituzione di ruoli e carriera). - 1. Per le esigenze operative di polizia e, in generale, di supporto del Ministero dell'interno nonche', fatte salve le predette esigenze, della Presidenza del Consiglio dei ministri, in relazione all'ultimo comma dell' articolo 1 della legge 1° aprile 1981, n. 121, nell'ambito dell'Amministrazione della pubblica sicurezza sono istituiti i seguenti ruoli e la seguente carriera del personale della Polizia di Stato che svolge attivita' tecnico-scientifica o tecnica:
a) ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
b) ruolo dei sovrintendenti tecnici;
c) ruolo degli ispettori tecnici;
d) carriera dei funzionari tecnici.
2. Le relative dotazioni organiche sono fissate nella allegata tabella A.
3. I ruoli di cui al comma 1, lettere a) e b) sono articolati nell'unico settore di supporto logistico; quello di cui alla lettera c) e la carriera di cui alla lettera d) sono articolati nei settori di polizia scientifica, telematica, motorizzazione, equipaggiamento, accasermamento, psicologia, servizio sanitario e supporto logistico-amministrativo.
4. Le dotazioni organiche dei settori di impiego e dei profili professionali, ove previsti, dei ruoli e carriera di cui al comma 1 sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.»;
b) all'articolo 2, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al primo comma dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e alla carriera»;
2) al secondo comma, dopo la parola: «ruoli» sono inserite le seguenti: «e della carriera» e dopo le parole: «che espleta funzione di polizia,» sono inserite le seguenti: «anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782,»;
c) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente:
«Art. 3 (Ruolo degli agenti e assistenti tecnici). - 1. Il ruolo degli agenti e assistenti tecnici e' articolato in quattro qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
agente tecnico;
agente scelto tecnico;
assistente tecnico;
assistente capo tecnico.»;
d) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «del personale appartenente al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici»: «sono sostituite dalle seguenti: «del personale appartenente al ruolo degli agenti e assistenti tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «degli operatori e collaboratori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli agenti e assistenti tecnici»;
3) al comma 3, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»;
4) al comma 4, le parole: «di collaboratore tecnico e collaboratore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «di assistente tecnico e assistente capo tecnico»;
5) dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti:
«4-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli assistenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni di cui ai commi precedenti, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al primo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale del medesimo ruolo, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.
4-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 4-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
e) all'articolo 5, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Nomina ad agente tecnico»;
2) il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato, eta' non superiore a ventisei anni stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento, e siano in possesso del titolo di studio della scuola secondaria di secondo grado, ovvero di titolo di abilitazione professionale conseguito dopo l'acquisizione del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 3, 4 e 6, le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici», al medesimo comma 3 sono soppresse le parole: «, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'articolo 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione», al comma 6 dopo le parole «giudizio di idoneita'» sono inserite le seguenti: «ai servizi di polizia»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di formazione della graduatoria finale.
Con il medesimo decreto sono, altresi', stabilite le modalita' di svolgimento del relativo corso di formazione.»;
f) all'articolo 6, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»;
2) al primo comma, le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico» e le parole: «operatori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «agenti tecnici»;
g) all'articolo 9, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «a collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ad assistente tecnico»;
2) al primo comma, le parole: «collaboratore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «assistente tecnico» e le parole: «operatore tecnico scelto» sono sostituite dalle seguenti: «agente scelto tecnico»;
h) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente:
«Art. 11 (Promozione ad assistente capo tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di assistente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale e' ammesso il personale che abbia compiuto quattro anni di effettivo servizio nella qualifica di assistente tecnico.»;
i) l'articolo 20-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 20-bis (Ruolo dei sovrintendenti tecnici). - 1. Il ruolo dei sovrintendenti tecnici e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice sovrintendente tecnico;
sovrintendente tecnico;
sovrintendente capo tecnico.
l) all'articolo 20-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «dei sovrintendenti tecnici»;
3) al comma 3, le parole: «di revisore tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «sovrintendente capo tecnico» e, infine, sono aggiunti i seguenti periodi; «In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sovrintendenti capo tecnici, che maturano otto anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', tra le mansioni previste dai commi 1 e 2, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'. I soggetti di cui al secondo periodo svolgono altresi' mansioni di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' degli uffici e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.»;
4) dopo il comma 3, e' inserito il seguente:
«3-bis. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 3, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «distinto» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
m) gli articoli 20-quater e 20-quinquies sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 20-quater (Nomina a vice sovrintendente tecnico). - 1.
L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo dei sovrintendenti tecnici della Polizia di Stato avviene, a domanda:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante selezione effettuata con scrutinio per merito comparativo e superamento di un successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato agli assistenti capo tecnici che abbiano compiuto almeno quattro anni di servizio effettivo nella qualifica, assicurando la permanenza nella sede di servizio al personale interessato, ove esistano uffici che ne consentano l'impiego;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, espletato con modalita' telematiche, per titoli ed esame, consistente in risposte ad un questionario tendente ad accertare prevalentemente il grado di preparazione tecnico-professionale, soprattutto a livello pratico ed operativo, e successivo corso di formazione tecnico-professionale, della durata non superiore a tre mesi, espletato anche con modalita' telematiche, riservato al personale del ruolo degli agenti e assistenti tecnici che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio.
2. Alle procedure di cui al comma 1 e' ammesso il personale, in possesso dei requisiti ivi previsti, che:
a) abbia riportato, nell'ultimo biennio, un giudizio complessivo non inferiore a buono;
b) non abbia riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.».
3. Per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui al comma 1, lettera a), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, l'anzianita' di qualifica e l'anzianita' anagrafica. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, lettera b), a parita' di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianita' di qualifica, l'anzianita' di servizio e l'anzianita' anagrafica.
4. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), e vincitori anche del concorso di cui alla lettera b) del medesimo comma, previsti per lo stesso anno, sono esclusi dalla graduatoria di quest'ultimo concorso.
5. I posti rimasti scoperti nel concorso di cui al comma 1, lettera b), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione professionale, ai partecipanti alla procedura di cui al comma 1, lettera a), risultati idonei in relazione ai punteggi conseguiti. Quelli non coperti per l'ammissione al corso di formazione professionale di cui all'articolo 1, lettera a), sono devoluti, fino alla data di inizio del relativo corso di formazione, agli idonei del concorso di cui alla successiva lettera b).
6. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del concorso di cui al comma 1, lettera b), le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione d'esame, nonche' le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1 e i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e le altre modalita' attuative delle procedure di cui al medesimo comma 1.
7. I frequentatori che al termine dei corsi di cui al comma 1, lettere a) e b), abbiano superato l'esame finale, conseguono la nomina a vice sovrintendente tecnico nell'ordine determinato dalla graduatoria finale del corso, con decorrenza giuridica dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso medesimo. Gli assistenti capo tecnici ammessi al corso di formazione, a seguito della procedura di cui al comma 1, lettera a), precedono in ruolo i vincitori del concorso di cui alla successiva lettera b). Agli assistenti capo tecnici, di cui al comma 1, lettera a), e' assicurato il mantenimento della sede di servizio.
Art. 20-quinquies (Dimissione dal corso). - 1. E' dimesso dal corso di cui all'articolo 20-quater, il personale che:
a) dichiara di rinunciare al corso;
b) non supera gli esami di fine corso;
c) e' stato per qualsiasi motivo assente dal corso per un periodo superiore ad un quarto delle giornate di studio, anche se non continuative. Nell'ipotesi di assenza dovuta ad infermita' contratta durante il corso ovvero ad infermita' dipendente da causa di servizio, il personale e' ammesso a partecipare di diritto al corrispondente primo corso successivo al riconoscimento della sua idoneita' psico-fisica e sempre che nel periodo precedente a detto corso non sia intervenuta una delle cause di esclusione previste per la partecipazione alle procedure di cui all'articolo 20-quater.
2. Il personale di sesso femminile, la cui assenza oltre i limiti di cui al comma 1 e' stata determinata da maternita', e' ammesso a partecipare al corrispondente primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
3. E' espulso dal corso il personale responsabile di infrazioni punite con sanzioni disciplinari piu' gravi della deplorazione.
4. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso sono adottati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, su proposta del direttore dell'istituto.
5. Il personale ammesso a ripetere il corso per infermita' contratta a causa delle esercitazioni pratiche o per malattia contratta per motivi di servizio viene promosso, con la stessa decorrenza, ai soli effetti giuridici, attribuita agli idonei del corso dal quale e' stato dimesso, collocandosi nella stessa graduatoria nel posto che gli sarebbe spettato qualora avesse portato a compimento il predetto corso.
6. Il personale che non supera il corso permane nella qualifica rivestita senza detrazioni d'anzianita' ed e' restituito al servizio d'istituto.»;
n) l'articolo 20-sexies e' sostituito dal seguente:
«Art. 20-sexies (Promozione a sovrintendente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di sovrintendente tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i vice sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
o) l'articolo 20-septies e' sostituito dal seguente:
«Art. 20-septies (Promozione a sovrintendente capo tecnico). - 1.
La promozione alla qualifica di sovrintendente capo tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto al quale sono ammessi i sovrintendenti tecnici che abbiano compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
p) l'articolo 21 e' abrogato;
q) l'articolo 22 e' sostituito dal seguente:
«Art. 22 (Ruolo degli ispettori tecnici). - 1. Il ruolo degli ispettori tecnici, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato in cinque qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
vice ispettore tecnico;
ispettore tecnico;
ispettore capo tecnico;
ispettore superiore tecnico;
sostituto direttore tecnico.»;
r) all'articolo 23, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
2) al primo comma, dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore» e le parole «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
3) il secondo comma e' sostituito dal seguente: «La stessa facolta' puo' essere esercitata per disporre il passaggio di personale da un profilo o settore all'altro di detto ruolo, ove le esigenze di servizio abbiano determinato la modifica della ripartizione delle dotazioni organiche delle qualifiche, nei diversi profili o settori professionali.»;
s) all'articolo 24, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «dei periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
2) ai commi 1 e 3, le parole: «dei periti tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «degli ispettori tecnici»;
3) al comma 4, le parole: «dei periti» e' sostituita dalla seguente: «degli ispettori tecnici»;
4) al comma 5, le parole: «qualifica di perito tecnico superiore» sono sostituite dalle seguenti: «qualifiche di ispettore superiore tecnico e di sostituto direttore tecnico» e dopo le parole: «in caso di assenza o impedimento.» e' aggiunto il seguente periodo: «Svolge, altresi', in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, funzioni di indirizzo e di coordinamento, con piena responsabilita', sul personale dipendente, anche appartenente al ruolo degli ispettori tecnici.»;
5) dopo il comma 5, sono inseriti i seguenti:
«5-bis. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, ai sostituti direttori tecnici, che maturano quattro anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, tra le funzioni di cui ai commi 3 e 5, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
5-ter. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 5-bis, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
t) all'articolo 25, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) al comma 1, sono apportate le seguenti modificazioni:
2.1) le parole: vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2.2) alla lettera a), le parole: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili annualmente», sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
2.3) alla lettera b), le parole: «per il restante cinquanta per cento» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite del cinquanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno»;
3) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. I posti disponibili di cui al comma 1, messi a concorso e non coperti, sono portati in aumento alla vacanza di organico complessivo per l'anno successivo.»;
u) all'articolo 25-bis, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «salvo limiti di eta' stabiliti dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127» sono sostituite dalle seguenti: «con il limite di eta' non superiore a ventotto anni stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve restando le deroghe di cui al predetto regolamento» e dopo le parole: «o attestato di abilitazione» sono inserite le seguenti: «ovvero laurea triennale»;
3) al comma 2, le parole: «ruolo dei revisori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «ruolo dei sovrintendenti tecnici»;
4) il comma 8 e' sostituito dal seguente: «8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice ispettori tecnici con il trattamento economico di cui all'articolo 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e sono destinati a frequentare un corso della durata non inferiore a due anni, preordinato anche all'acquisizione della specifica laurea triennale individuata, per il medesimo corso, con decreto del Ministro dell'interno di concerto con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, ai fini della formazione tecnico-professionale per l'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali e' stato indetto il concorso. I frequentatori gia' appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso. Gli allievi vice ispettori tecnici durante i primi due anni di corso non possono essere impiegati in servizi di istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata e d'onore.»;
5) dopo il comma 8, e' inserito il seguente: «8-bis. I vincitori del concorso per l'accesso alla qualifica di vice ispettore tecnico, per il quale e' richiesto, quale requisito di partecipazione, il possesso della laurea triennale, frequentano un corso di formazione non superiore a sei mesi quali allievi vice ispettori tecnici. Al termine del corso di formazione, ottenuto il giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e superati gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento e accedono alla qualifica di vice ispettore tecnico.»;
6) il comma 9 e' sostituito dal seguente: «9. Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.»;
7) il comma 10 e' sostituito dal seguente: «10. Gli allievi vice ispettori tecnici che al termine del corso di cui al comma 8 abbiano ottenuto un giudizio di idoneita' al servizio di polizia quali vice ispettori tecnici e abbiano superato gli esami previsti e le prove pratiche, prestano giuramento, sono nominati vice ispettori tecnici in prova e sono avviati alla frequenza di un periodo di tirocinio applicativo della durata non superiore ad un anno. I vice ispettori tecnici in prova, al termine del periodo di prova, sono confermati nel ruolo con la qualifica di vice ispettore tecnico, secondo l'ordine della graduatoria finale.»;
v) all'articolo 25-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «vice perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettore tecnico»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il concorso interno per titoli di servizio ed esami di cui all'articolo 25, comma 1, lettera b), consiste in una prova scritta teorico-pratica e in un colloquio tendenti ad accertare il grado di preparazione tecnico-professionale ed e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso, alla data del bando che indice il concorso, di un'anzianita' di servizio non inferiore a cinque anni, nonche' dello specifico titolo di studio di istruzione secondaria di secondo grado, ovvero di laurea triennale, e che nell'ultimo biennio non abbia riportato la deplorazione o sanzione disciplinare piu' grave e non abbia conseguito un giudizio complessivo inferiore a «buono». Il trenta per cento dei posti e' riservato agli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti tecnici.»;
3) al comma 2, dopo le parole: «ciascun profilo» aggiungere le seguenti: «o settore»;
4) al comma 3, dopo la parola: «profili» sono inserite le seguenti: «o settori» e dopo la parola: «profilo» sono inserite le seguenti: «o settore»;
5) il comma 5 e' sostituito dal seguente: «5. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, la composizione della commissione esaminatrice e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso, tenendo conto della specificita' delle funzioni inerenti ai vari profili professionali o settori per i quali e' indetto il concorso.»;
6) al comma 6, le parole: «vice periti tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «vice ispettori tecnici»;
z) all'articolo 25-quater, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, lettera c), le parole: «che espleta attivita' tecnico-scientifica, tecnica» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «oltre i quarantacinque giorni» sono sostituite dalle seguenti: «oltre i limiti di cui al comma 1»;
3) al comma 6, le parole: «che espleta attivita' tecnico-scientifica o tecnica» sono soppresse;
aa) all'articolo 28, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»;
2) il comma 1 e' sostituto dal seguente: «1. La promozione alla qualifica di ispettore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale sono ammessi i vice ispettori tecnici che abbiano compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica , oltre al primo biennio di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8, ovvero ai sei mesi di corso di cui all'articolo 25-bis, comma 8-bis.»;
bb) all'articolo 31, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico»;
2) al comma 1, le parole: «perito tecnico capo» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore capo tecnico» e le parole: «perito tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «ispettore tecnico»;
cc) l'articolo 31-bis e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-bis (Promozione alla qualifica di ispettore superiore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica di ispettore superiore tecnico si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale avente una anzianita' di nove anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore capo tecnico. Per l'ammissione allo scrutinio e' richiesto il possesso di una delle lauree triennali previste dall'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334.»;
dd) l'articolo 31-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 31-quinquies (Promozione a sostituto direttore tecnico). - 1.
La promozione alla qualifica di sostituto direttore tecnico si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di ispettore superiore tecnico, che abbia compiuto almeno otto anni di effettivo servizio nella qualifica stessa.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
ee) all'articolo 42, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) il comma 1 e' abrogato;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Agli appartenenti ai ruoli degli agenti e assistenti tecnici, dei sovrintendenti tecnici e degli ispettori tecnici e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di agente di pubblica sicurezza. Agli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici ed al ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Agli appartenenti al ruolo degli agenti e assistenti tecnici, limitatamente alle funzioni esercitate, e' attribuita la qualifica di agente di polizia giudiziaria. Agli appartenenti ai ruoli dei sovrintendenti tecnici, degli ispettori tecnici, del ruolo direttivo tecnico ad esaurimento e alla carriera dei funzionari tecnici fino alla qualifica di primo dirigente tecnico e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.».
3. Al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 9 e' sostituito dal seguente:
«Art. 9 (Ruolo del maestro direttore). - 1. Il ruolo del maestro direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
maestro direttore - direttore tecnico capo;
maestro direttore - direttore tecnico superiore;
maestro direttore - primo dirigente tecnico.
2. Al maestro direttore della banda sono attribuite le funzioni specifiche di concertazione, strumentazione, scelta del repertorio, direzione artistica e musicale con le responsabilita' ad esse attinenti.»;
b) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Ruolo del maestro vice direttore). - 1. Il ruolo del maestro vice direttore della banda musicale della Polizia di Stato e' articolato in due qualifiche:
maestro vice direttore - direttore tecnico principale;
maestro vice direttore - direttore tecnico capo.
2. Il maestro vice direttore sostituisce il maestro direttore in caso di assenza o impedimento. Svolge, inoltre, su incarico del maestro direttore, le attivita' di revisione del repertorio musicale, di preparazione delle singole classi strumentali e dell'insieme di esse, di trascrizione del repertorio musicale.
3. Il maestro vice direttore sovrintende, altresi', alle attivita' d'archivio.»;
c) dopo l'articolo 12 e' inserito il seguente:
«Art. 12-bis (Progressione di carriera del maestro direttore). - 1.
La progressione di carriera del maestro direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a primo dirigente tecnico del maestro direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di primo dirigente tecnico nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
d) dopo l'articolo 13, e' inserito il seguente:
Art. 13-bis (Progressione di carriera del maestro vice direttore).
- 1. La progressione di carriera del maestro vice direttore avviene con le modalita' previste per lo scrutinio per merito comparativo, al compimento degli anni di servizio di cui alla tabella G-bis allegata al presente decreto.
2. La promozione a direttore tecnico capo del maestro vice direttore avviene in sovrannumero rispetto alla dotazione organica di direttore tecnico capo nella corrispondente carriera di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
e) l'articolo 15-quinquies e' sostituito dal seguente:
«Art. 15-quinquies (Orchestrale primo livello «coordinatore)». - 1.
In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, agli orchestrali primo livello, che maturano due anni di effettivo servizio nella qualifica, possono essere affidati, anche permanendo nello stesso incarico, compiti di maggiore responsabilita', secondo la graduazione e i criteri fissati con provvedimento del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, ed e' attribuita, ferma restando la qualifica rivestita, la denominazione di «coordinatore», che determina, in relazione alla data di conferimento, preminenza gerarchica, anche nei casi di pari qualifica con diversa anzianita'.
2. E' escluso dall'attribuzione della denominazione di cui al comma 1, il personale:
a) che nel triennio precedente abbia riportato un giudizio inferiore a «ottimo» o che nel quinquennio precedente abbia riportato una sanzione disciplinare piu' grave della pena pecuniaria;
b) sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per delitti non colposi ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione piu' grave della pena pecuniaria. La denominazione e' attribuita dopo la definizione dei relativi procedimenti, fermo restando quanto previsto dal presente comma. Si applicano le disposizioni contenute negli articoli 94 e 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.»;
f) l'articolo 28, comma 3, e' sostituito dai seguenti:
«3. Il personale della banda musicale della Polizia di Stato, riconosciuto parzialmente inidoneo ai servizi di istituto ai sensi del citato decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 738, transita, in sovrannumero, nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici del settore supporto logistico, rendendo indisponibile un corrispondente posto nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori tecnici, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.»;
«3-bis. Fuori dalle ipotesi di cui al comma 3, il personale del ruolo degli orchestrali ritenuto inidoneo all'espletamento delle attivita' musicali, ma giudicato dal competente organo medico-legale ulteriormente impiegabile nei ruoli tecnici, puo' presentare domanda di transito nella corrispondente qualifica del ruolo degli ispettori tecnici, settore supporto logistico, entro il termine di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento della Commissione medica ospedaliera, e puo' essere destinato anche alle attivita' di supporto logistico della banda musicale.»;
g) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Titolari degli strumenti soppressi). - 1. I titolari degli strumenti soppressi per effetto del presente decreto continuano a far parte dell'organizzazione strumentale della banda musicale quali orchestrali fino alla cessazione dal servizio e mantengono il trattamento e la progressione economica previsti per la parte e la qualifica nelle quali risultavano inseriti in base alla tabella B allegata al presente decreto.».
4. Al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) l'articolo 5 e' abrogato;
b) all'articolo 7:
1) il primo comma e' sostituito dal seguente: «Agli appartenenti alla carriera dei medici della Polizia di Stato ed a quella dei medici veterinari della Polizia di Stato e' attribuita, limitatamente alle funzioni esercitate, la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza e, con esclusione dei dirigenti superiori e del dirigente generale, quella di ufficiale di polizia giudiziaria.»;
2) il secondo comma e' abrogato.
c) all'articolo 8, primo comma, le parole: «I medici» sono sostituite dalle seguenti: «Gli appartenenti alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
d) all'articolo 19, primo comma, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la lettera a) e' soppressa e la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) per il medico principale e il medico veterinario principale, dal direttore del servizio sanitario a livello centrale o direzione o ufficio centrale presso il quale prestano servizio che, per il tramite della direzione centrale del personale, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo;»;
2) la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) per il medico e il medico veterinario della Polizia di Stato, dal direttore della divisione presso la quale prestano servizio. Il giudizio complessivo e' espresso dal capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
e) all'articolo 20, primo comma, la lettera a) e' soppressa e la lettera b) e' sostituta dalla seguente: «b) per i medici e i medici principali, per i medici veterinari e i medici veterinari principali, rispettivamente, dal primo dirigente medico o dal primo dirigente medico veterinario dal quale direttamente dipendono. Nel caso in cui il personale stesso non dipenda da un primo dirigente medico o da un primo dirigente medico veterinario, il rapporto informativo e' compilato dal vice questore vicario, per il personale in servizio in questura, e, negli altri casi, dal dirigente dell'ufficio o reparto presso il quale presta servizio, previa acquisizione degli elementi di valutazione professionale forniti dal competente dirigente medico o medico veterinario, individuati con il regolamento di semplificazione previsto dall'articolo 1 della legge 8 marzo 1999, n. 50. Il rapporto informativo viene vistato dal direttore della direzione o ufficio centrale da cui dipende che, per il tramite della Direzione centrale per le risorse umane, lo trasmette con le proprie osservazioni al consiglio di amministrazione per il giudizio complessivo. Fino all'emanazione del suddetto regolamento, le modalita' di attuazione di cui alla presente lettera sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.».
5. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la rubrica del titolo I e' sostituito dal seguente: «Titolo I - Carriera dei funzionari della Polizia di Stato che espletano funzioni di polizia»;
b) gli articoli 1 e 2, sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 1 (Articolazione della carriera dei funzionari di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si articola nelle seguenti qualifiche:
vice commissario;
commissario;
commissario capo;
vice questore aggiunto;
vice questore;
primo dirigente;
dirigente superiore;
dirigente generale di pubblica sicurezza.
Art. 2. (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari di Polizia, di cui all'articolo 1, esercita, in relazione alla specifica qualificazione professionale, le funzioni inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso personale attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, prevista in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. Allo stesso personale e' affidata la direzione dei servizi di ordine e sicurezza pubblica.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari fino alla qualifica di commissario capo rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Svolgono, in relazione alle qualifiche rivestite, funzioni inerenti ai compiti istituzionali della Polizia di Stato e dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, con autonoma responsabilita' decisionale e corrispondente apporto professionale. Provvedono, altresi', all'addestramento del personale dipendente e svolgono, in relazione alla professionalita' posseduta, compiti di istruzione e formazione del personale della Polizia di Stato. Il medesimo personale e' il diretto collaboratore degli appartenenti alle qualifiche superiori della stessa carriera e li sostituisce nella direzione di uffici e reparti in caso di assenza o impedimento. Lo stesso personale svolge, altresi', con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, funzioni di direzione di uffici e reparti non riservati al personale delle qualifiche superiori, nonche' funzioni di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche nell'ufficio cui e' assegnato. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, privilegiando l'impiego dei vice commissari e dei commissari come addetti, nonche' nell'ambito degli uffici o reparti che svolgono compiti di ordine e sicurezza pubblica e di controllo del territorio e di quelli dei comparti di specialita' e dei reparti specialistici.
Con il medesimo decreto sono, altresi', individuate le funzioni di direzione degli uffici che sono, in via prioritaria, attribuite ai commissari capo.
3. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto, ferme restando le funzioni previste dalla legge 1° aprile 1981, n. 121, e dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, e successive modificazioni, rivestono la qualifica di ufficiale di pubblica sicurezza. Ai vice questori aggiunti, ai vice questori ed ai primi dirigenti e' attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, ad eccezione dei primi dirigenti che svolgono funzioni vicarie. Il medesimo personale, oltre ad esercitare, nei casi previsti dalla legge, le funzioni di autorita' di pubblica sicurezza:
a) svolge le funzioni indicate nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, ed e' preposto agli uffici di particolare rilievo e complessita' secondo i livelli di responsabilita' e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta, determinati con decreto del Ministro dell'interno, nell'ambito della relativa dotazione organica. In relazione alle esigenze di funzionalita', le funzioni previste per i vice questori aggiunti e i vice questori possono essere svolte dai funzionari che rivestono entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi;
b) svolge funzioni ispettive e quando e' preposto agli uffici o reparti o istituti d'istruzione ha, altresi', la responsabilita' dell'istruzione, della formazione e dell'addestramento del personale dipendente. Quando e' preposto ad uffici aventi autonomia amministrativa esercita i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma;
c) dirige gli uffici dell'Amministrazione della pubblica sicurezza aventi il compito di fornire gli elementi informativi per il rilascio delle abilitazioni di sicurezza agli appartenenti alla Polizia di Stato.»;
c) dopo l'articolo 2, e' inserito il seguente: «Art. 2-bis - Accesso alla carriera dei funzionari di Polizia - 1. L'accesso alla carriera dei funzionari di Polizia avviene: a) mediante concorso pubblico, per titoli ed esami; b) mediante concorso interno, per titoli ed esami, riservato al personale del ruolo degli ispettori.»;
d) all'articolo 3, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «alla carriera dei funzionari di Polizia» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari di Polizia mediante concorso pubblico»;
2) al comma 1, il primo e il secondo periodo sono sostituti dai seguenti: «L'accesso alla qualifica di commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso della laurea magistrale o specialistica ai sensi di quanto previsto dal comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, fatte salve le deroghe di cui al predetto regolamento.»;
3) al comma 2, le parole: «dei corsi di studio ad indirizzo giuridico ed economico» sono sostituite dalle seguenti: «dei corsi di laurea magistrale o specialistica ad indirizzo giuridico» e l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: «Con il medesimo decreto sono indicate le classi di laurea triennali ad indirizzo giuridico richieste per la partecipazione al concorso interno di cui all'articolo 5-bis, comma 2, e per la promozione alla qualifica di ispettore superiore e di ispettore superiore tecnico di cui, rispettivamente, all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, e all'articolo 31-bis, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.»;
4) il comma 3 e' sostituto dal seguente: «3. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e i punteggi da attribuire a ciascuna di esse.»;
5) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di commissario, determinati con modalita' stabilite nel decreto di cui al comma 3, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea ad indirizzo giuridico e con un'eta' non superiore a quaranta anni, per la meta' dei posti, a quello del ruolo degli ispettori, e, per l'altra meta', al restante personale con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo.»;
6) al comma 5, le parole: «Ai concorsi» sono sostituite dalle seguenti: «Al concorso»;
e) all'articolo 4, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «per l'immissione nel ruolo dei commissari» sono sostituite dalle seguenti: «per l'accesso alla qualifica di commissario»;
2) i commi 2 e 4 sono sostituiti dai seguenti:
«2. Il corso di formazione iniziale per coloro che accedono alla qualifica di commissario ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera a), e' articolato in due cicli accademici annuali, comprensivi di un periodo applicativo presso strutture della Polizia di Stato finalizzato all'espletamento delle funzioni previste dall'articolo 2. Durante la frequenza del corso i commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
«4. I commissari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di commissario capo e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo, della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 2, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia.
Al termine del periodo di tirocinio, che puo' essere svolto anche presso gli uffici centrali del Dipartimento della pubblica sicurezza in deroga al comma 7, la conferma nella qualifica di commissario capo e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui al comma 6.»;
3) il comma 5 e' abrogato;
4) il comma 6 e' sostituito dal seguente: 6. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione iniziale, i criteri per lo svolgimento del periodo applicativo, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneita', le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso e quelli per la verifica finale di tirocinio operativo sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza»;
f) dopo l'articolo 5, sono inseriti i seguenti:
«Art. 5-bis (Accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno). - 1. L'accesso alla qualifica di vice commissario, ai sensi dell'articolo 2-bis, comma 1, lettera b), e' riservato al personale del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'eta' non superiore a trentacinque anni, il quale, nei tre anni precedenti, non abbia riportato la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato un giudizio complessivo non inferiore a «distinto», nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno nell'aliquota prevista per l'accesso alla carriera dei funzionari mediante concorso interno, per titoli ed esami, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari. Il concorso prevede due prove scritte ed un colloquio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree triennali ad indirizzo giuridico, che consentono l'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento delle lauree magistrali o specialistiche ivi previste. Il possesso di una delle predette lauree consente la partecipazione al concorso di cui al comma 1 del presente articolo.
3. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono individuate le categorie di titoli da ammettere a valutazione per il concorso di cui al comma 1, tra le quali assume particolare rilevanza l'anzianita' di effettivo servizio, e i punteggi massimi da attribuire a ciascuna di esse, ai fini del previsto accertamento della preparazione, anche professionale ed operativa, in relazione alle responsabilita' connesse alle funzioni di cui all'articolo 2, comma 2.
4. A coloro che partecipano al concorso di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 24, comma 2, della legge 1° febbraio 1989, n. 53, e durante il periodo di frequenza del corso il personale interessato e' collocato in aspettativa ai sensi dell'articolo 28 della legge 10 ottobre 1986, n. 668.
Art. 5-ter (Corso di formazione per l'accesso alla qualifica di vice commissario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 5-bis frequentano un corso di formazione della durata di un anno presso la scuola superiore di polizia, preordinato anche all'acquisizione dei crediti formativi per il conseguimento di una delle lauree magistrali o specialistiche di cui all'articolo 3, comma 2, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. L'insegnamento e' impartito da docenti universitari, magistrati, appartenenti all'Amministrazione dello Stato o esperti estranei ad essa secondo i principi stabiliti dall'articolo 60 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
2. Il corso, comprensivo di un periodo applicativo, non superiore a tre mesi, presso strutture della Polizia di Stato, si svolge secondo programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei. Durante la frequenza del corso i vice commissari rivestono le qualifiche di ufficiale di pubblica sicurezza e di ufficiale di polizia giudiziaria. Durante il corso, al di fuori del periodo applicativo, i frequentatori non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.
3. I vice commissari che hanno superato l'esame di fine corso e che hanno ottenuto dal direttore della scuola il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia, sono confermati nella carriera dei funzionari con la qualifica di vice commissario, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneita' previsto dal comma 3, nonche' le modalita' dell'esame finale e di formazione della graduatoria di fine corso sono determinati con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
5. Per l'assegnazione ai servizi d'istituto dei vice commissari si applicano le disposizioni di cui all'articolo 4, comma 7, fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 2.
6. L'assegnazione di cui al comma 5 e' effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi disponibili.
7. Ai frequentatori del corso di formazione si applicano le disposizioni di cui all'articolo 59, comma 2, della legge 1° aprile 1981, n. 121.
Art. 5-quater (Dimissioni dal corso di formazione). - 1. Sono dimessi dal corso di cui all'articolo 5-ter i vice commissari che:
a) dichiarano di rinunciare al corso;
b) non ottengono il giudizio di idoneita' ai servizi di polizia;
c) non superano le prove, ovvero non conseguono, nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti dal corso;
d) non superano l'esame finale del corso.
2. I provvedimenti di dimissione e di espulsione dal corso determinano il rientro del personale nel ruolo e nella qualifica di provenienza. I provvedimenti di espulsione costituiscono, inoltre, causa ostativa alla partecipazione ai successivi concorsi per la nomina a vice commissario e a commissario. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 5, ma i periodi massimi di assenza di cui al comma 1, lettera e), e al comma 2 del predetto articolo sono ridotti della meta'. Si applicano, altresi', le disposizioni di cui al medesimo articolo 5, commi 3, 4, e, in quanto compatibili, 5.
Art. 5-quinquies (Promozione a commissario). - 1. La promozione a commissario dei vice commissari di cui all'articolo 5-ter, si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice commissario che abbia compiuto due anni di effettivo servizio nella qualifica, comprensivo del periodo di corso.
Art. 5-sexies (Promozione a commissario capo). - 1. La promozione a commissario capo dei commissari di cui all'articolo 5-quinquies si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito assoluto, al quale e' ammesso il personale con la qualifica di commissario che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
g) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Promozione a vice questore aggiunto). - 1. La promozione a vice questore aggiunto si consegue:
a) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso pubblico, nel limite dell'ottanta per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari con almeno sei anni di effettivo servizio nella qualifica di commissario capo;
b) per i commissari capo che accedono alla carriera mediante concorso interno, nel limite del restante venti per cento dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante concorso, per titoli ed esami, e superamento del corso di formazione di cui alla lettera a), riservato ai commissari capo, in possesso di una delle lauree magistrali o specialistiche indicate dal decreto di cui all'articolo 3, comma 2, con almeno sei anni di effettivo servizio nella medesima qualifica, secondo le modalita' definite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6.
2. La promozione a vice questore aggiunto decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale, di cui al comma 1, lettera a), che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, lettera a), le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
h) dopo l'articolo 6, e' inserito il seguente:
«Art. 6-bis (Promozione a vice questore). - 1. La promozione a vice questore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice questore aggiunto che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
i) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Promozione a primo dirigente). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di vice questore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
l) l'articolo 8 e' abrogato;
m) all'articolo 9, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
n) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente:
«Art. 10 (Percorso di carriera). - 1. Per l'ammissione allo scrutinio per la promozione a primo dirigente e a dirigente superiore il personale, nel corso della carriera, deve aver svolto incarichi in piu' uffici con funzioni finali ovvero in piu' uffici con funzioni o finali o strumentali e di supporto ovvero in piu' uffici nell'ambito dell'Amministrazione centrale della pubblica sicurezza. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono individuati, secondo criteri di funzionalita', i requisiti minimi di servizio in ciascuno dei settori di impiego.»;
o) all'articolo 11, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 2, dopo le parole: per la nomina a dirigente generale di pubblica sicurezza» sono inserite le seguenti: «, a dirigente generale tecnico»;
2) al comma 3, le parole: «direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera dei funzionari»;
p) il Capo II del titolo I e' abrogato;
q) il comma 6 dell'articolo 23 e' abrogato;
r) gli articoli 24 e 25 sono abrogati;
s) la rubrica del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici di Polizia»;
t) la rubrica del capo I del titolo II e' sostituita dalla seguente: «Carriera dei funzionari tecnici»; gli articoli 29, 30 e 31 sono sostituiti dai seguenti:
«Art. 29 (Articolazione della carriera dei funzionari tecnici di Polizia). - 1. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
ruolo degli ingegneri;
ruolo dei fisici;
ruolo dei chimici;
ruolo dei biologi;
ruolo degli psicologi.
2. La carriera dei funzionari tecnici di Polizia e' articolata nelle seguenti qualifiche:
direttore tecnico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
direttore tecnico principale, anche durante il periodo di tirocinio operativo;
direttore tecnico capo;
direttore tecnico superiore;
primo dirigente tecnico;
dirigente superiore tecnico;
dirigente generale tecnico.
3. Le qualifiche della carriera di cui al comma 2 sono articolate, nei ruoli degli ingegneri e dei fisici, nei settori di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337.
Art. 30 (Funzioni). - 1. Il personale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia, in relazione alla specifica qualificazione professionale, esercita le funzioni tecnico-scientifiche inerenti ai compiti istituzionali dell'Amministrazione della pubblica sicurezza implicanti autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita' e quelle allo stesso attribuite dalle disposizioni vigenti, nonche' la direzione di uffici o reparti, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti. L'attivita' comporta preposizione ad uffici, laboratori scientifici o didattici, con facolta' di decisione sull'uso di sistemi e procedimenti tecnologici nell'ambito del settore di competenza, e facolta' di proposte sull'adozione di nuove tecniche scientifiche.
2. Gli appartenenti alla carriera dei funzionari tecnici fino a direttore tecnico principale svolgono, in relazione alla diversa professionalita', attivita' richiedente preparazione professionale di livello universitario, con conseguente apporto di competenza specialistica in studi, ricerche ed elaborazioni di piani e programmi tecnologici. Il predetto personale assume la responsabilita' derivante dall'attivita' delle unita' organiche sottordinate, dal lavoro direttamente svolto e dall'attivita' di collaborazione con i funzionari di qualifica superiore. Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali, oltre alle suddette funzioni, sono attribuite quelle di indirizzo e coordinamento di piu' unita' organiche, con piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti. Essi sono preposti agli uffici o reparti non riservati ai funzionari con qualifica superiore determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza ed esercitano le funzioni di cui al comma 1 partecipando all'attivita' dei funzionari con qualifica superiore della carriera dei funzionari tecnici e sostituiscono questi ultimi nella direzione di uffici e laboratori scientifici o didattici in caso di assenza o impedimento. Il medesimo personale svolge, altresi', compiti di istruzione del personale della Polizia di Stato, in relazione alla professionalita' posseduta. Le predette funzioni sono individuate con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.
3. Il personale appartenente alla carriera dei funzionari tecnici, a partire dalla qualifica di direttore tecnico capo, svolge le funzioni indicate a fianco di ciascuna qualifica nella tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con le attribuzioni previste dal decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748. Gli uffici periferici cui puo' essere preposto il suddetto personale sono individuati con decreto del Ministro dell'interno.
Art. 31 (Accesso alla carriera dei funzionari tecnici di Polizia).
- 1. L'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici e che sono in possesso dei requisiti previsti dai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trenta anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il provvedimento di cui all'articolo 3, comma 2, sono indicate le lauree magistrali o specialistiche per la partecipazione al concorso, individuate secondo le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei, e le abilitazioni professionali ove previste dalla legge.
3. Con decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabilite le modalita' di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso di cui al comma 1, le prove di esame sulle materie attinenti ai profili professionali, scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento dei concorsi, di composizione delle commissioni esaminatrici e di formazione delle graduatorie, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
4. Il venti per cento dei posti disponibili, determinati con le modalita' stabilite dal decreto di cui al comma 3, per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari tecnici, e' riservato al personale della Polizia di Stato in possesso del prescritto diploma di laurea e con un'eta' non superiore a quaranta anni, di cui la meta' al personale del ruolo degli ispettori tecnici e l'altra meta' al restante personale di tutti i ruoli della Polizia di Stato con un'anzianita' di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti, il quale non abbia riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione piu' grave ed abbia riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a «ottimo».
5. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;
u) all'articolo 32, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «nei ruoli dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «nella carriera dei funzionari tecnici»;
2) al comma 1, le parole: «dodici mesi presso un istituto di istruzione della Polizia di Stato» sono sostituite dalle seguenti: «un anno presso la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.», le parole: «per il ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «per la carriera» e, infine, e' aggiunto il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
3) al comma 2, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I direttori tecnici che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono, con la qualifica di direttore tecnico principale e secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, al periodo di tirocinio operativo della durata di due anni, con verifica finale, finalizzato anche all'esercizio delle funzioni di cui all'articolo 30, comma 3. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Al termine del periodo di tirocinio, la conferma nella qualifica di direttore tecnico principale e' effettuata previa valutazione positiva del dirigente dell'ufficio, secondo le modalita' stabilite con il decreto di cui all'articolo 4, comma 6. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;
5) Il comma 4-bis e' abrogato;
z) l'articolo 33 e' sostituito dal seguente:
«Art. 33 (Promozione a direttore tecnico capo). - 1. La promozione a direttore tecnico capo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun ruolo, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non superiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale della carriera dei funzionari tecnici con almeno sette anni di effettivo servizio nella qualifica di direttore tecnico principale.
2. La promozione a direttore tecnico capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente scientifico professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico e gestionale necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
aa) dopo l'articolo 33, e' inserito il seguente:
«Art. 33-bis (Promozione a direttore tecnico superiore). - 1. La promozione a direttore tecnico superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
bb) l'articolo 34 e' sostituito dal seguente:
«Art. 34 (Promozione a primo dirigente tecnico). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente tecnico si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
cc) l'articolo 35 e' abrogato;
dd) all'articolo 36, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
ee) dopo l'articolo 36, e' inserito il seguente:
«Art. 36-bis (Nomina a dirigente generale tecnico). - 1. La nomina a dirigente generale tecnico, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e' disposta con le modalita' di cui all'articolo 11. La nomina nella predetta qualifica rende indisponibile un posto nella dotazione organica di dirigente superiore tecnico in uno dei ruoli di cui alla medesima tabella A.»;
ff) all'articolo 37, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «ai ruoli dei dirigenti e direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici» e le parole: «all'articolo 2, commi 9, ultimo periodo, e 10», sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»;
b) al comma 1-bis, le parole: «i ruoli dei dirigenti e dei direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari tecnici»;
gg) gli articoli 40, 41 e 42 sono abrogati;
hh) la rubrica del titolo III e' sostituita dalla seguente: «Titolo III - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
ii) la rubrica del Capo I del Titolo III e' sostituita dalla seguente: «Capo I - Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia»;
ll) l'articolo 43 e' sostituito dal seguente:
«Art. 43 (Carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia).
- 1. Le carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia, con sviluppo dirigenziale, si distinguono come segue:
a) carriera dei medici di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico principale;
medico capo;
medico superiore;
primo dirigente medico;
dirigente superiore medico;
dirigente generale medico;
b) carriera dei medici veterinari di Polizia, articolata nelle seguenti qualifiche:
medico veterinario, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
medico veterinario principale;
medico veterinario capo;
medico veterinario superiore;
primo dirigente medico veterinario.»;
mm) l'articolo 44 e' sostituito dal seguente:
«Art. 44 (Attribuzioni dei medici di Polizia). - 1. I medici di Polizia, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneita' psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della Polizia di Stato;
c) in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, possono essere impiegati in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici;
d) svolgono attivita' di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 ed attivita' di vigilanza nell'ambito delle strutture della Polizia di Stato e di quelle di cui al terzo comma dell'articolo 13 del medesimo decreto;
e) svolgono attivita' di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
f) rilasciano certificazioni di idoneita' psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
g) provvedono all'accertamento dell'idoneita' all'esercizio fisico con finalita' addestrativa all'interno delle strutture sportive dell'Amministrazione, anche con le stesse modalita' previste dal decreto del Ministro della salute 24 aprile 2013;
h) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della Polizia di Stato e fanno parte delle Commissioni medico-legali della pubblica sicurezza ai sensi dell'articolo 7, comma 4, lettera a), del decreto-legge 31 agosto 2013, n. 101, convertito dalla legge 30 ottobre 2013, n. 125;
i) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della Polizia di Stato;
l) provvedono, anche quali componenti delle Commissioni mediche ospedaliere della sanita' e militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, e dalla legge 23 febbraio 1990, n. 44, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;
m) partecipano al collegio medico-legale di cui all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
n) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
o) fanno parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 330 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, come modificato dal decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 68;
p) svolgono accertamenti e attivita' peritale e medico-legale per conto dell'Amministrazione;
q) svolgono le funzioni gia' previste per i soppressi ruoli dei direttori e dei dirigenti tecnici medico legali.
2. Ai fini dell'espletamento delle attivita' previste dal comma 1, il Dipartimento della pubblica sicurezza puo' stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.
3. L'attivita' dei medici della Polizia di Stato di cui al comma 1 puo' essere svolta nei riguardi del personale di altri enti e pubbliche amministrazioni, tramite stipula di accordi e convenzioni con il Dipartimento della pubblica sicurezza.»;
nn) l'articolo 45 e' sostituito dal seguente:
«Art. 45 (Attribuzioni particolari dei medici di Polizia). - 1. I medici principali collaborano con i medici di qualifica superiore e sono preposti agli uffici, determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, non riservati alle qualifiche superiori.
2. I medici capo e i medici superiori, quali delegati, possono presiedere commissioni medico legali.
3. Il personale a partire dalla qualifica di medico capo e' preposto agli uffici sanitari presso le articolazioni centrali e periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza nelle quali si ritenga necessaria la presenza di un medico, in relazione alla qualifica rivestita e alle funzioni rispettivamente indicate nella Tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, e a quelle determinate con decreto del Ministro dell'interno, di cui alla struttura organizzativa delle articolazioni periferiche dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, previste in attuazione dell'articolo 6 della legge 31 marzo 2000, n. 78, con le connesse responsabilita' per le direttive e le istruzioni impartite e per i risultati conseguiti.»;
oo) dopo l'articolo 45, e' inserito il seguente:
«Art. 45-bis (Attribuzioni dei medici veterinari di Polizia). - 1.
I medici veterinari di Polizia hanno le seguenti attribuzioni:
a) garantiscono il funzionamento delle infermerie specializzate medico-veterinarie per i cavalli e i cani della Polizia di Stato;
b) provvedono alla tutela della salute dei quadrupedi della Polizia di Stato attraverso le azioni di zooprofilassi, finalizzate alla prevenzione delle malattie infettive;
c) provvedono all'accertamento dell'idoneita' dei quadrupedi per l'accettazione all'atto dell'acquisto o per l'individuazione di eventuali difetti e vizi che ne determinano la riforma;
d) sono responsabili della vigilanza igienico-sanitaria sugli alimenti ad essi destinati in somministrazione;
e) svolgono funzioni peritali nelle commissioni di collaudo dei generi alimentari e di consulenza tecnica-legale sulla determinazione delle cause di perdita dei quadrupedi;
f) collaborano all'ispezione, alla vigilanza ed al controllo degli alimenti di origine animale e misti nelle mense e nelle strutture di ristorazione collettiva dell'amministrazione;
g) verificano la corretta gestione degli impianti di ricovero degli animali, nonche' dei mezzi destinati al loro trasporto;
h) rilasciano i nulla osta necessari per le attivita' di cui al presente articolo;
i) svolgono, presso gli istituti di istruzione, gli enti e reparti della Polizia di Stato, attivita' didattica nel settore di competenza;
l) possono essere impiegati, in relazione alle esigenze di servizio, e limitatamente alle proprie attribuzioni, in operazioni di polizia ed in operazioni di soccorso in caso di pubbliche calamita' ed eventi critici.
2. Per le modalita' di individuazione delle funzioni dei medici principali veterinari e delle qualifiche superiori, si applica quanto previsto dall'articolo 45, rispettivamente, per i medici principali e per i medici a partire dai medici capo.»;
pp) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Accesso alle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia). - 1. L' accesso alla qualifica iniziale delle carriere dei medici e dei medici veterinari di Polizia avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, al quale possono partecipare i cittadini italiani che godono dei diritti politici, in possesso, per la carriera dei medici, della laurea in medicina e chirurgia e del diploma di specializzazione nelle discipline individuate nei bandi di concorso e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo, e, per la carriera dei medici veterinari, della laurea in medicina veterinaria e dell'abilitazione all'esercizio professionale ed iscrizione al relativo albo nonche', per entrambe le carriere, dei requisiti previsti dal decreto di cui al comma 2. Il limite di eta' per la partecipazione al concorso, non superiore a trentacinque anni, e' stabilito dal regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127, ferme restando le deroghe di cui al predetto regolamento. Le qualita' morali e di condotta sono previste dalle disposizioni di cui all'articolo 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
2. Con il decreto di cui all'articolo 3, comma 3, sono stabiliti i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale per l'espletamento delle mansioni professionali per i medici e i medici veterinari della Polizia di Stato e le relative modalita' di accertamento. Con il medesimo decreto sono, altresi', previste le eventuali forme di preselezione per la partecipazione al concorso, le prove di esame scritte ed orali, le prime in numero non inferiore a due, le modalita' di svolgimento del concorso, di composizione della commissione esaminatrice e di formazione della graduatoria, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione ed il punteggio da attribuire a ciascuna di esse.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per reati non colposi o che sono stati sottoposti a misura di prevenzione.»;
qq) all'articolo 47, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) alla rubrica, le parole: «nel ruolo dei direttivi medici» sono sostituite dalle seguenti: «nelle carriere dei medici e medici veterinari;
2) al comma 1, le parole: «l'Istituto superiore di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «la scuola superiore di polizia, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulla base di programmi e modalita' coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei.», dopo le parole: «i medici» sono inserite le seguenti: «e i medici veterinari» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Durante il corso i frequentatori, al di fuori del periodo applicativo, non possono essere impiegati in servizi d'istituto, salvo i servizi di rappresentanza, di parata o d'onore.»;
3) al comma 2, la parola: «regolamento» e' sostituita dalla seguente: «decreto»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente:
«4. I medici e i medici veterinari che hanno superato l'esame finale del corso di formazione iniziale e che sono stati dichiarati idonei al servizio di polizia, prestano giuramento ed accedono alla qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso. Il giudizio di idoneita' al servizio di polizia e' espresso dal direttore della scuola superiore di polizia. Gli stessi sono assegnati ai servizi d'istituto secondo le modalita' previste dall'articolo 4, comma 8, ferma restando la permanenza nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 55, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335.»;
rr) l'articolo 48 e' sostituito dal seguente:
«Art. 48 (Promozione a medico capo e a medico veterinario capo). - 1. L'accesso alla qualifica di medico capo e di medico veterinario capo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento del corso di formazione dirigenziale, della durata non inferiore a tre mesi, con esame finale. Allo scrutinio per merito comparativo e' ammesso il personale delle carriere dei medici e dei medici veterinari in possesso della qualifica di medico principale e di medico veterinario principale, rispettivamente, con almeno tre e sette anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. La promozione a medico capo e a medico veterinario capo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze ed e' conferita secondo l'ordine della graduatoria dell'esame finale del corso, secondo quanto previsto dal decreto di cui al comma 4.
3. Il corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, che si svolge presso la scuola superiore di polizia, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed e' finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere sanitario, gestionale e giuridico necessarie per l'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Le modalita' di svolgimento del corso di formazione dirigenziale di cui al comma 1, le modalita' di svolgimento dell'esame finale, nonche' i criteri per la formazione della graduatoria di inizio e di fine corso, sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.»;
ss) dopo l'articolo 48, e' inserito il seguente:
«Art. 48-bis (Promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore). - 1. La promozione a medico superiore e a medico veterinario superiore si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico capo e di medico veterinario capo che abbia compiuto cinque anni di effettivo servizio nella qualifica.»;
tt) l'articolo 49 e' sostituito dal seguente:
«Art. 49 (Promozione a primo dirigente medico e a primo dirigente medico veterinario). - 1. La promozione alla qualifica di primo dirigente medico e di primo dirigente medico veterinario si consegue, nell'ambito dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale e' ammesso il personale con la qualifica di medico superiore e di medico veterinario superiore che abbia compiuto almeno quattro anni di effettivo servizio nella qualifica.
2. Le promozioni hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze.»;
uu) l'articolo 50 e' abrogato;
vv) all'articolo 51, comma 1, le parole: «abbia compiuto tre anni di effettivo servizio nella qualifica» sono sostituite dalle seguenti: «abbia compiuto almeno cinque anni di effettivo servizio nella qualifica»;
zz) l'articolo 52 e' sostituito dal seguente:
«Art. 52 (Aggiornamento professionale e formazione specialistica).
- 1. Con riferimento alle attribuzioni di cui all'articolo 44 del presente decreto, all'aggiornamento professionale dei medici della Polizia di Stato provvede l'Amministrazione attraverso specifici ed obbligatori percorsi formativi. Presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e' istituito ed aggiornato un apposito elenco dei medici della Polizia di Stato che svolgono le funzioni di medico competente nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di lavoro dell'Amministrazione. Tale elenco viene trasmesso entro il 31 dicembre di ogni anno al Ministero della salute.
2. Per le esigenze di formazione specialistica dei medici della Polizia di Stato, nell'ambito dei posti risultanti dalla programmazione di cui all'articolo 35, comma 1, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' stabilita, d'intesa con l'Amministrazione, una riserva di posti complessivamente non superiore al cinque per cento.»;
aaa) dopo l'articolo 52, e' inserito il seguente:
«Art. 52-bis (Attivita' libero-professionale dei medici e dei medici veterinari della Polizia di Stato). - 1. Ai medici e ai medici veterinari della Polizia di Stato non sono applicabili le norme relative alle incompatibilita' inerenti all'esercizio delle attivita' libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attivita' libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti all'Amministrazione della pubblica sicurezza e nei procedimenti medico-legali nei quali e' coinvolta, quale controparte, la stessa Amministrazione.»;
bbb) all'articolo 53, le parole: «all'articolo 2, comma 9, ultimo periodo» sono sostituite dalle seguenti: «all'articolo 2, comma 3, lettera b), ultimo periodo»;
3. l'articolo 57 e' sostituito dal seguente:
«Art. 57 (Aggiornamento professionale). - 1. Al fine di assicurare periodici percorsi formativi per il personale appartenente alle carriere dei funzionari di Polizia, di cui ai titoli I, II e III, il Dipartimento della pubblica sicurezza, oltre ai corsi per la formazione iniziale, per quella specialistica e per quella dirigenziale, organizza corsi di aggiornamento per gli appartenenti alle medesime carriere.
2. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza, sono stabiliti la durata, i contenuti, le modalita' di svolgimento, anche telematiche, nonche' i criteri per la individuazione dei frequentatori dei corsi di cui al comma 1, che possono essere effettuati anche attraverso apposite convenzioni, presso strutture formative pubbliche o private.»;
ccc) all'articolo 58, comma 4, dopo le parole: «sono conferiti» sono inserite le seguenti: «ai vice questori aggiunti, ai vice questori,» e dopo le parole: «dirigenti superiori» sono inserite le seguenti: «e qualifiche corrispondenti»;
ddd) all'articolo 59, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: ai ruoli direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alla carriera dei funzionari»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. Ai fini della progressione in carriera del personale delle carriere dei medici, dei medici veterinari e dei funzionari tecnici, la commissione di cui al comma 1 e' integrata, rispettivamente, dal direttore centrale di sanita' e dal dirigente generale tecnico, ovvero, in sostituzione, rispettivamente, da uno dei direttori di servizio della medesima direzione centrale e da un dirigente superiore tecnico.»;
3) al comma 3, dopo le parole: «non inferiore a vice questore aggiunto» inserire le seguenti: «o qualifica equiparata della carriera dei funzionari tecnici»;
4) al comma 6, le parole: «alle qualifiche di commissario capo e di vice questore aggiunto del ruolo direttivo speciale, di vice questore aggiunto» sono sostituite dalle seguenti: «alle qualifiche di commissario, di commissario capo, di vice questore, di primo dirigente» e le parole: «primo dirigente» sono sostituite dalle seguenti: «vice questore aggiunto»;
eee) all'articolo 60, primo comma, le parole: «ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «alle carriere di cui al presente decreto»;
fff) all'articolo 61, comma 1, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere di cui al presente decreto»;
ggg) all'articolo 62, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «e dei primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «, dei primi dirigenti, dei vice questori e dei vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»;
2) al comma 2, le parole: «e i primi dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «i primi dirigenti, i vice questori e i vice questori aggiunti e qualifiche equiparate»;
3) al comma 6, dopo le parole: «di primo dirigente» sono inserite le seguenti: «, di vice questore e di vice questore aggiunto»;
hhh) all'articolo 63, all'inizio del comma 1, e' anteposto il seguente periodo: «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto, di vice questore, di primo dirigente e di dirigente superiore, e qualifiche corrispondenti, la commissione per la progressione in carriera formula una proposta al consiglio di amministrazione.»;
iii) all'articolo 65, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
2) al comma 2, le parole: «di ciascun ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «di ciascuna carriera»;
lll) all'articolo 65-ter, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «dei ruoli direttivi e dirigenziali» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
2) al comma 6, le parole: «del ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere»;
3) al comma 7, le parole: «dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti» sono sostituite dalle seguenti: «delle carriere».


Comma 3

Sezione II - Disposizioni transitorie e comuni per la Polizia di Stato

Art. 3

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Comma 1

Disposizioni comuni per la Polizia di Stato

Comma 2

Le tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, numeri 335, 337 e 338, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle 1, 2 e 3, allegate al presente decreto. Le tabelle A), B), C), F) e G), allegate al decreto del Presidente della Repubblica 30 aprile 1987, n. 240, sono sostituite dalle tabelle A), B), C), F), G) e G-bis), come modificate dalle tabelle 4, 5, 6, 7, 8 e 9, allegate al presente decreto. Nelle dotazioni organiche delle carriere, di cui alle tabelle A allegate ai decreti del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, 337 e 338, confluiscono quelle dei rispettivi ruoli direttivi e ruoli dei dirigenti di cui alle medesime tabelle, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Al fine di garantire la piena funzionalita' della Polizia di Stato, per le autorizzazioni alle assunzioni per l'accesso alla qualifica di agente della Polizia di Stato, le vacanze organiche nel ruolo dei sovrintendenti e in quello degli ispettori, di cui alla tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, come modificata dalla tabella 1, di cui al comma 1, del presente articolo, possono essere utilizzate per le assunzioni di agenti anche in eccedenza alla dotazione organica del ruolo degli agenti e assistenti di cui alla predetta tabella A. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.


Entro il 1° gennaio 2021, si provvede all'ampliamento della dotazione organica del ruolo dei sovrintendenti di cui alla Tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, fino al raggiungimento di 24.000 unita', attraverso la riduzione della dotazione organica dei ruoli degli operatori e dei collaboratori tecnici, di cui alla tabella A, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa.


Fino alla data di entrata in vigore dei decreti e dei regolamenti di cui agli articoli 6, comma 1, lettera b), 6, comma 7, 24-quater, comma 6, 27, comma 7, 27-bis, comma 1, lettera b), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, agli articoli 5, commi 1 e 8, 20-quater, comma 6, 25-bis, comma 1, 25-ter, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e agli articoli 3, commi 1, 2, 3 e 4, e 4, comma 6, 31, comma 1, e 46, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Il titolo per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 6, comma 1, lettera d), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.


Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, ferme restando le disposizioni di cui al comma 13, i requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale di cui agli articoli 6, comma 1, lettera c), e 27-bis, comma 1, lettera c), del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, di cui agli articoli 5, comma 2, e 25-bis, comma 1, secondo periodo, del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, e di cui agli articoli 3, comma 3, 31, comma 3, e 46, comma 2, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, si considerano in possesso dei candidati esclusivamente qualora sussistenti integralmente al momento dello svolgimento dei rispettivi accertamenti. L'eventuale acquisizione dei requisiti di cui al primo periodo in un momento successivo all'espletamento dei rispettivi accertamenti non rileva ai fini dell'idoneita'.


Ai fini dell'accesso, mediante concorso pubblico o interno, alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato, i titoli oggetto di valutazione devono essere posseduti dai candidati alla data di scadenza del termine previsto per la presentazione dell'istanza di partecipazione al concorso. L'eventuale acquisizione dei titoli, ancorche' aventi efficacia retroattiva, in un momento successivo non rileva ai fini del concorso.


Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia di Stato che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.


Costituiscono causa di esclusione dai concorsi pubblici per l'accesso ai ruoli e alle carriere della Polizia di Stato le alterazioni volontarie dell'aspetto esteriore dei candidati, quali tatuaggi e altre alterazioni permanenti dell'aspetto fisico non conseguenti a interventi di natura comunque sanitaria, se visibili, in tutto o in parte, con l'uniforme indossata o se, avuto riguardo alla loro sede, estensione, natura o contenuto, risultano deturpanti o indice di alterazioni psicologiche, ovvero comunque non conformi al decoro della funzione degli appartenenti alla Polizia di Stato.


Per coloro che accedono ai corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato successivamente al loro inizio, il numero massimo consentito di giorni di assenza e' proporzionalmente ridotto in ragione della data di effettivo accesso al corso.
Nell'ambito dei corsi di formazione per il personale della Polizia di Stato la cui durata e' individuata soltanto nel minimo o soltanto nel massimo, il numero massimo delle assenze consentite e' proporzionalmente modificato in ragione dell'aumento o della riduzione della durata effettiva di ciascun corso.


In occasione di concorsi pubblici per agente ed agente tecnico della Polizia di Stato, con riferimento alle graduatorie finali relative alle riserve di posti per volontari in ferma prefissata di cui all'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, l'assunzione per scorrimento e il conseguente avvio al prescritto corso di formazione di soggetti risultati idonei non vincitori e' consentita entro e non oltre trenta giorni decorrenti dall'inizio del prescritto corso di formazione.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono abrogati i commi 2 e 3 dell'articolo 1-bis del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.


Ai commi 1 degli articoli 1, 2 e 3 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, dopo le parole: «sempreche' l'infermita' accertata ne consenta l'ulteriore impiego» sono aggiunte le seguenti: «, anche presso la Sezione paralimpica dei gruppi sportivi «Polizia di Stato-Fiamme oro», istituita nell'ambito dei ruoli del personale che espleta attivita' tecnico-scientifica e tecnica.».


Nel ruolo d'onore di cui all'articolo 65-ter del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, e' iscritto anche il personale dei ruoli degli agenti e assistenti, dei sovrintendenti e degli ispettori e dei corrispondenti ruoli tecnici e tecnico-scientifici della Polizia di Stato. Si applicano, in quanto compatibili, le medesime disposizioni ivi previste. Con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza sono stabilite le modalita' attuative del predetto articolo, comprese quelle relative all'applicazione dello stesso al personale non direttivo e non dirigente.


Dal 1° gennaio 2017, gli appartenenti che abbiano ottenuto l'iscrizione nel ruolo d'onore con la qualifica di ispettore superiore-sostituto ufficiale di pubblica sicurezza "sostituto commissario" o di perito superiore tecnico "sostituto direttore tecnico", se richiamati in servizio, assumono, rispettivamente, la qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in ordine di ruolo e con anzianita' di qualifica corrispondente all'anzianita' nella denominazione di "sostituto commissario" o di "sostituto direttore tecnico".


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto e' abrogato l'articolo 1, comma 261, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.


I candidati che partecipano ai concorsi pubblici e interni nella Polizia di Stato devono mantenere i requisiti di ammissibilita' previsti dai relativi bandi sino al termine delle procedure concorsuali, ad eccezione di quello relativo ai limiti di eta'. I controlli relativi ai titoli indicati tra i requisiti di ammissibilita' oggetto di dichiarazione sostitutiva di certificazione o di atto di notorieta', per i dichiaranti non gia' assoggettati ai controlli a campione svolti durante l'espletamento delle procedure concorsuali, sono effettuati, limitatamente ai vincitori di concorsi per funzionari, entro la data di inizio del prescritto corso di formazione iniziale e, limitatamente ai vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli assistenti e agenti, sovrintendenti e ispettori, entro la data di conclusione del prescritto corso di formazione. I controlli sono svolti dalle competenti articolazioni dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, anche mediante richieste rivolte alle articolazioni centrali e territoriali delle altre amministrazioni in possesso della documentazione oggetto delle dichiarazioni. La decadenza dall'impiego con efficacia retroattiva e' dichiarata, in conseguenza della mancata veridicita' del contenuto delle dichiarazioni emersa in occasione dei controlli, con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.


L'Amministrazione della pubblica sicurezza, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori delle procedure scrutinali o concorsuali interne relative alla medesima annualita' presso gli Istituti di Istruzione, Centri o Scuole della Polizia di Stato, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Fermo restando quando previsto dall'articolo 2, comma 1, lettera d-bis), al termine dell'ultimo ciclo, l'anzianita' relativa di iscrizione in ruolo di tutti i frequentatori sara' rideterminata sulla base degli esiti degli esami sostenuti a conclusione di ciascun ciclo.


Le disposizioni di cui al comma 13-bis si applicano anche ai vincitori di concorso pubblico, ferma restando la decorrenza economica dal giorno dell'effettiva immissione in servizio.


Le dotazioni organiche ((delle carriere e dei ruoli)) della Polizia di Stato possono essere rideterminate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ogni riferimento ai ruoli dei commissari e dei dirigenti e ruoli corrispondenti, ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ovvero alle qualifiche direttive e dirigenziali della Polizia di Stato si intende inerente alle carriere dei funzionari di Polizia introdotte dal presente decreto. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla qualifica di vice questore aggiunto, direttore tecnico capo e medico capo si intende, inoltre, inerente anche alla qualifica, rispettivamente, di vice questore, di direttore tecnico superiore e di medico superiore. Ogni riferimento, contenuto in disposizioni normative vigenti il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto, alle qualifiche di vice direttore tecnico, direttore tecnico e direttore tecnico principale della Polizia di Stato si intende riferito, rispettivamente, alle qualifiche di vice commissario tecnico, di commissario tecnico e di commissario capo tecnico.


Ovunque ricorrano, le parole "ruolo direttivo ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo", e le parole "ruolo direttivo tecnico ad esaurimento" sono sostituite dalle seguenti: "ruolo direttivo tecnico".


I giorni di assenza dal servizio indebitamente fruiti dal dipendente che non intenda o non possa, entro il termine indicato dall'Amministrazione, chiederne l'imputazione ad un corrispondente periodo di congedo ordinario sono commutati in aspettativa senza assegni non utile ad alcun altro effetto. L'aspettativa senza assegni e' utile ad ogni altro effetto in assenza di colpa del dipendente.


Art. 3-bis

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Comma 1

(( (Distintivi d'onore per mutilati e i feriti in servizio per il personale della Polizia di Stato). ))

Comma 2

((


Il personale della Polizia di Stato che ha riportato in servizio e per causa di servizio ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, puo' fregiarsi dello speciale distintivo d'onore recante la scritta "Mutilato in servizio".


Il personale della Polizia di Stato che, una o piu' volte, ha riportato in servizio e per cause di servizio ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore di cui al comma 1 puo' essere autorizzato a fregiarsi di uno o piu' speciali distintivi d'onore per feriti in servizio conformi al modello depositato negli archivi di Stato.


Le caratteristiche, il procedimento di attribuzione e le modalita' mediante le quali e' possibile fregiarsi dei distintivi di cui ai commi 1 e 2 sono determinati con decreto del capo della polizia-direttore generale della pubblica sicurezza.


))


Comma 3

Capo II - Revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei carabinieri Modificazioni all'ordinamento del personale dell'Arma dei carabinieri Sezione I Dotazioni e ruoli

Comma 4

Sezione II - Ruoli degli ufficiali

Art. 6

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Comma 1

Reclutamento

Comma 2

I posti eventualmente rimasti scoperti dei concorsi di cui al comma 1, lettere b) e c), possono essere devoluti in aumento a quelli destinati alle altre categorie, con determinazione dirigenziale.»;
c) all'articolo 662, al comma 1, le parole: «1/13» sono sostituite dalle seguenti: «1/26»;
d) l'articolo 663 e' abrogato;
e) all'articolo 664:
1) alla rubrica le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) al comma 1:
1.1) all'alinea, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
1.2) la lettera b) e' sostituita dalla seguente:
«b) con riserva non superiore al venti per cento dei posti disponibili, i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli non direttivi e non dirigenti che non hanno superato il quarantesimo anno di eta', che hanno almeno cinque anni di servizio, che hanno riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «eccellente» e sono in possesso del diploma di laurea magistrale o specialistica richiesto dal bando di concorso.»;
f) all'articolo 664-bis, al comma 1, lettera b):
1) dopo le parole: «i militari» sono inserite le seguenti: «in servizio permanente»;
2) le parole: «superiore alla media» sono sostituite dalla seguente: «eccellente»;
g) all'articolo 665, al comma 1, la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «forestale» e le parole: le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
h) all'articolo 666:
1) al comma 1, le parole: «e speciale» sono sostituite dalle seguenti: «, forestale e tecnico»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Il numero di posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo normale non puo' in ogni caso superare un tredicesimo della consistenza organica degli ufficiali inferiori del medesimo ruolo.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente:
«3. Il numero dei posti da mettere annualmente a concorso per l'immissione nel ruolo tecnico non puo' in ogni caso superare un ventinovesimo della consistenza organica degli ufficiali del medesimo ruolo aventi il grado da tenente a tenente colonnello compresi.»;
4) al comma 3-bis, la parola: «ottavo» e' sostituita dalla seguente: «nono» e le parole: «di detto» sono sostituite dalle seguenti: «del medesimo»;
i) all'articolo 667, al comma 1 le parole: «e nel ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
l) all'articolo 668, al comma 1 la lettera d) e' soppressa;
m) all'articolo 670, al comma 1 le parole: «, capitani in servizio permanente effettivo del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri» sono soppresse;
n) all'articolo 676, al comma 1 le parole: «, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri» sono sostituite dalle seguenti: «e dell'Aeronautica militare»;
o) all'articolo 678:
1) al comma 5, le parole: «tecnico-logistico» sono sostituite dalla seguente: «tecnico»;
2) il comma 6 e' abrogato;


Art. 10

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Comma 1

Personale delle bande musicali

Comma 3

Sezione III - Ruolo degli ispettori

Art. 14

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Comma 1

Stato giuridico

Art. 16

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Comma 1

Personale delle bande musicali

Comma 3

Sezione IV - Ruolo dei sovrintendenti

Art. 17

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Comma 1

Reclutamento

Comma 2

All'articolo 692 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
1) al comma 1, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», dopo le parole: «concorso per titoli» sono inserite le seguenti: «riservato agli appuntati scelti» e le parole: «aggiornamento e» sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «comma 2» sono sostituite dalle seguenti: «comma 4», le parole: «esame scritto, riservato agli appuntati scelti,» sono sostituite dalle seguenti: «esami, riservato» e la parola: «sette» e' sostituita dalla seguente: «quattro»;
3) al comma 3, le parole: «L'esame scritto» sono sostituite dalle seguenti: «Gli esami» e le parole: «, consiste in risposte a un questionario articolato su domande volte» sono sostituite dalle seguenti: «sono volti»;
4) i commi 4-bis e 5 sono abrogati;
5) al comma 6, dopo la lettera e) e' inserita la seguente:
«e-bis) ha prestato servizio come addetto in un comando di stazione o in altro incarico equipollente, individuato con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per almeno due anni, con solo riferimento al concorso previsto dal comma 1.»;
6) dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
«7-bis. Al fine di soddisfare le esigenze in materia di sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, e' stabilito nei bandi di concorso di cui ai commi 1 e 2, il numero dei posti da riservare al personale gia' in possesso delle relative specializzazioni, in misura comunque non inferiore al 4 per cento dei posti. Il personale specializzato che concorre per tale riserva di posti non puo' concorrere, nel medesimo anno di riferimento, per la rimanente parte di posti disponibili.».


Art. 21

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Comma 1

Avanzamento

Comma 2

La qualifica e' conferita dal giorno successivo a quello del compimento del periodo minimo di anzianita' di grado di permanenza previsto al precedente comma.


Comma 3

Sezione V - Ruolo degli appuntati e dei carabinieri

Art. 23

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Comma 1

Compiti

Comma 3

Sezione VI - Ordinamento dell'Arma dei carabinieri

Art. 25

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Comma 1

Cambio di denominazione dei gradi

Comma 2

L'articolo 173 del codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dal seguente:
«Art. 173 (Organizzazione territoriale dell'Arma dei carabinieri).
- 1. L'organizzazione territoriale, componente fondamentale dell'Arma, comprende:
a) Comandi interregionali, retti da generale di corpo d'armata, che esercitano funzioni di alta direzione, di coordinamento e di controllo nei confronti dei comandi legionali, nonche' assicurano la gestione della disciplina e l'attivita' ispettiva tecnico-logistica;
b) Comandi legionali, con competenza sul territorio di una o piu' regioni amministrative, retti da generale di divisione o di brigata, cui risale la responsabilita' della gestione del personale e competono le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo delle attivita' dei comandi provinciali, nonche' assicurano attraverso i propri organi, il sostegno tecnico, logistico e amministrativo di tutti i reparti dell'Arma dislocati nell'area di competenza, anche se appartenenti ad altre organizzazioni;
c) Comandi provinciali, retti da generale di brigata o da colonnello, cui sono attribuite, le funzioni di direzione, di coordinamento e di controllo dei reparti dipendenti, e la responsabilita' dell'analisi e del raccordo delle attivita' operative e di contrasto della criminalita' condotte nella provincia anche da reparti di altre organizzazioni dell'Arma;
d) Comandi a livello infraprovinciale, retti da ufficiale e differentemente strutturati in rapporto alla loro estensione e rilevanza operativa, cui compete prioritariamente la responsabilita' della direzione e del coordinamento delle attivita' di controllo del territorio e di contrasto delle manifestazioni di criminalita' a rilevanza locale, nonche' l'assolvimento dei compiti militari;
e) Comandi di stazione, peculiari articolazioni di base dell'Arma dei carabinieri a livello locale, cui compete la responsabilita' diretta del controllo del territorio e delle connesse attivita' istituzionali, nonche' l'assolvimento dei compiti militari. Sono retti, di massima e in relazione alla rilevanza dell'impegno operativo, da luogotenente, maresciallo maggiore o maresciallo capo.
2. L'organizzazione territoriale, struttura essenziale per il controllo del territorio, costituisce riferimento per i reparti delle altre organizzazioni dell'Arma nell'espletamento delle attivita' di rispettiva competenza.».


Art. 26

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Comma 1

Qualifiche di pubblica sicurezza

Comma 3

Sezione VII - Norme di coordinamento, transitorie e finali

Art. 27

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Comma 1

Disposizioni transitorie in materia di reclutamento

Comma 2

1. Al codice dell'ordinamento militare di cui al decreto legislativo n. 66 del 2010 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 2196-bis sono inseriti i seguenti:
«Art. 2196-ter (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo normale dell'Arma dei carabinieri). - 1. In relazione alla graduale riduzione delle consistenze del ruolo speciale dell'Arma dei carabinieri, ferme restando le consistenze organiche di cui all'articolo 800, al fine della progressiva armonizzazione dei ruoli degli ufficiali dell'Arma dei carabinieri, le immissioni nel ruolo normale sono annualmente determinate con decreto del Ministro della difesa, in ragione dell'andamento delle consistenze effettive dei ruoli normale e speciale a esaurimento come determinatesi all'esito dei transiti di cui all'articolo 2214-quinquies.
2. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera b), sono necessari i seguenti requisiti:
a) grado di luogotenente in servizio permanente, senza alcun limite d'eta';
b) diploma di scuola secondaria di 2° grado o equipollente;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo quinquennio.
3. Fino all'anno 2022 compreso, per la partecipazione ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettera c), sono necessari i seguenti requisiti:
a) avere almeno cinque anni di servizio e non aver superato il quarantacinquesimo anno di eta';
b) possesso di laurea triennale a indirizzo giuridico definita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri;
c) qualifica finale non inferiore a «eccellente» nell'ultimo biennio.
4. Fino all'anno 2027 compreso, ai concorsi di cui all'articolo 651-bis, comma 1, lettere b) e c), non possono partecipare i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri appartenenti ai ruoli forestali non direttivi e non dirigenti.
Art. 2196-quater (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento del ruolo forestale dell'Arma dei carabinieri). - 1.
Fino all'anno 2022 compreso, per i militari in servizio permanente dell'Arma dei carabinieri dei ruoli forestali non direttivi e non dirigenti, il limite di eta' di cui all'articolo 664-bis, comma 1, lettera b), e' fissato in cinquanta anni.
Art. 2196-quinquies (Disposizioni transitorie in materia di reclutamento dell'Arma dei carabinieri). - 1. Fino all'anno 2021 compreso:
a) nel limite delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori alla data del 31 dicembre dell'anno precedente, i posti disponibili per il corso previsto dall'articolo 685 possono essere incrementati fino al 50 per cento dei limiti fissati dall'articolo 679, comma 2-bis, lettere b) e c);
b) la durata dei corsi di cui agli articoli 685, 775 e 776 puo' essere ridotta fino alla meta';
c) per il personale che ha maturato almeno 8 anni di permanenza nel ruolo sovrintendenti, promosso al termine del corso di cui all'articolo 685, non si applica l'articolo 979;
d) non si applica quanto previsto dall'articolo 683, comma 5, lettera a);
e) in deroga al requisito richiesto dall'articolo 683, comma 5, lettera b), per la partecipazione al concorso interno previsto dall'articolo 679, comma 2-bis, lettera c), il titolo di studio richiesto e' il diploma di istruzione secondaria di secondo grado.
2. Gli incrementi di cui al comma 1, lettera a), con solo riferimento al concorso bandito per l'anno 2017, possono essere portati fino alla copertura del 50 per cento delle vacanze organiche registrate nel ruolo ispettori al 1° gennaio 2017 con riferimento alle dotazioni organiche previste dal presente codice per il predetto personale.
3. I posti del concorso di cui al comma 2 sono riservati per:
a) l'ottantacinque per cento, al ruolo sovrintendenti;
b) il quindici per cento, al ruolo iniziale.»;
b) all'articolo 2199, dopo il comma 7-ter, e' aggiunto il seguente:
«7-quater. Nei concorsi relativi all'accesso nella carriera iniziale dell'Arma dei carabinieri, in riferimento ai posti destinati ai carabinieri da formare nelle specializzazioni relative alla sicurezza e tutela ambientale, forestale e agroalimentare, di cui all'articolo 708, comma 1-bis, la riserva a favore dei volontari in ferma prefissata delle Forze armate e' determinata:
a) per l'anno 2018, nella misura del 55 per cento;
b) per ciascuno degli anni 2019 e 2020, nella misura del 45 per cento.»;
c) dopo l'articolo 2199 e' inserito il seguente:
«Art. 2199-bis (Regime transitorio per l'arruolamento nel ruolo appuntati e carabinieri). - 1. Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e carabinieri di cui all'articolo 706 non e' richiesto per i volontari delle Forze armate reclutati ai sensi degli articoli 703 e 2199 e in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedati entro la stessa data.»;
d) l'articolo 2203-ter e' abrogato.


Art. 31

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Comma 1

Progressioni di carriera dei ruoli forestali dell'Arma dei carabinieri non direttivi e non dirigenti

Comma 2

Il quadro VI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VI di cui alla tabella 20 allegata al presente decreto.


Il quadro VII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VII di cui alla tabella 21 allegata al presente decreto.


Il quadro VIII della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro VIII di cui alla tabella 22 allegata al presente decreto.


Il quadro IX della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro IX di cui alla tabella 23 allegata al presente decreto.


Il quadro X della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro X di cui alla tabella 24 allegata al presente decreto.


Il quadro XI della tabella 4, allegata al decreto legislativo n. 66 del 2010, e' sostituito dalla tabella 4 - quadro XI di cui alla tabella 25 allegata al presente decreto.


Art. 32

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Comma 1

Passaggio ai nuovi parametri stipendiali

Comma 2

Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5, e' attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado.


Comma 3

Capo III - Revisione dei ruoli del personale del Corpo della Guardia di finanza

Art. 33

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199

Comma 2

Al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 3, comma 1, le parole: «alla data del 1° settembre 1995, e' pari a 26.807 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «alla data del 1° gennaio 2017, e' pari a 23.313 unita'»;
b) all'articolo 4:
1) al comma 2, le parole: «attivita' di istruzione nei limiti delle capacita' professionali possedute» sono sostituite dalle seguenti: «compiti di insegnamento, formazione e istruzione del personale del medesimo Corpo, in relazione alla professionalita' posseduta»;
2) dopo il comma 2, sono aggiunti i seguenti:
«2-bis. Gli appuntati scelti che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale». La qualifica e' attribuita, a decorrere dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2-ter. Le disposizioni di cui al comma 2-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, agli appuntati scelti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 11, comma 1, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 2-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
2-quater. L'appuntato scelto «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' appuntati scelti «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
2-quinquies. In relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, l'appuntato scelto «qualifica speciale» e' principalmente impiegato in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. Il medesimo puo' essere impiegato altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali.»
c) all'articolo 6:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera b), le parole: «Il limite massimo di eta' e' elevato di un periodo pari all'effettivo servizio prestato, comunque non superiore a tre anni, per i cittadini che abbiano prestato servizio militare volontario, di leva e di leva prolungata» sono soppresse;
1.2) la lettera c) e' soppressa;
1.3) la lettera e) e' sostituita dalla seguente: «e) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;»;
1.4) alla lettera f), le parole: «di primo grado» sono sostituite dalle seguenti: «che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;»;
1.5) la lettera g) e' sostituita dalla seguente: «g) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero non aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;»;
1.6) alla lettera i), dopo la parola: «ordinaria» sono aggiunte le seguenti: «. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;»;
1.7) la lettera l) e' sostituita dalla seguente: «l) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;»;
1.8) dopo la lettera m) e' aggiunta la seguente: «m-bis) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole o istituti di formazione delle Forze armate o di polizia.»;
2) dopo il comma 1, e' inserito il seguente: «1-bis. Per il reclutamento degli allievi finanzieri da destinare ai gruppi sportivi in qualita' di atleti, non sono richiesti i requisiti indicati alle lettere e) e f) del comma 1. Gli aspiranti devono essere in possesso del diploma di istruzione secondaria di primo grado.»;
3) ai commi 2 e 3, le parole: «, qualora unici superstiti,» sono soppresse;
4) al comma 3, le parole: «operative individuate con decreto del Ministro delle Finanze, che comportino, in conseguenza dell'impiego di mezzi o attrezzature esclusivamente militari, una particolare esposizione al rischio» sono sostituite dalle seguenti: «di servizio caratterizzate da esposizione al rischio, da individuare con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
d) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente:
«Art. 7 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso per l'arruolamento degli allievi finanzieri, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Al fine di accrescere l'efficienza del Servizio di soccorso alpino del Corpo della guardia di finanza, in deroga agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, le riserve di cui ai medesimi articoli 703 e 2199 non operano per i posti messi a concorso per il predetto Servizio.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
d) sono stabilite la durata, le modalita' di svolgimento, la sede e il rinvio dai corsi.
4. La graduatoria dei candidati risultati idonei ma non vincitori puo' essere utilizzata per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro 18 mesi dall'approvazione della stessa.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
e) all'articolo 8:
1) ai commi 1 e 2, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
2) al comma 3, le parole: «imputato in un procedimento penale» sono sostituite dalle seguenti: «rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi»;
f) dopo l'articolo 8 e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Proscioglimento degli allievi finanzieri). - 1. Gli allievi finanzieri frequentatori di corso presso le scuole di formazione, dichiarati non idonei per inettitudine al servizio nel Corpo della guardia di finanza per cause intellettuali, morali, fisiche, attitudinali o disciplinari sono prosciolti, su proposta del comandante della Legione allievi, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
2. L'inettitudine per una delle cause di cui al comma 1 deve risultare da verbale redatto da una commissione nominata dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Gli allievi finanzieri possono altresi' essere prosciolti dal Corpo della guardia di finanza, con determinazione del Comandante generale:
a) a domanda dell'interessato;
b) per infermita', quando siano riconosciuti non piu' idonei al servizio militare incondizionato da parte della competente autorita' sanitaria militare.
4. La posizione degli allievi prosciolti ai sensi dei commi 1, 2 e 3, nei riguardi degli obblighi di leva e del servizio militare, e' comunicata al competente reparto dell'Esercito italiano o della Marina militare, in relazione al contingente di provenienza.»;
g) all'articolo 9:
1) al comma 1, sostituire le parole da: «continua» fino alla fine con le seguenti: «e' costituito dal complesso dei doveri e dei diritti inerenti al grado»;
2) dopo il comma 1, sono aggiunti i seguenti: «1-bis. Lo stato giuridico si acquista con il conferimento del grado e cessa con la perdita del medesimo.
1-ter. Il grado e' conferito, secondo le norme previste dal presente decreto, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
h) dopo l'articolo 9, sono aggiunti i seguenti:
«Art. 9-bis (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri si distinguono in:
a) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in servizio permanente;
b) finanzieri in ferma volontaria;
c) appuntati scelti, appuntati, finanzieri scelti e finanzieri in congedo illimitato, nell'ausiliaria, nella riserva e in congedo assoluto.
2. I posti in organico sono occupati solo dai militari di cui alle lettere a) e b) del comma 1.
Art. 9-ter (Posizione di stato degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente sono vincolati da rapporto d'impiego di carattere stabile e possono trovarsi in una delle seguenti posizioni:
a) servizio permanente effettivo;
b) sospesi dal servizio;
c) in aspettativa.
Art. 9-quater (Idoneita' fisica al servizio effettivo degli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Il personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri deve possedere l'idoneita' fisica al servizio militare incondizionato per essere impiegato dovunque, presso reparti, specialita', comandi, uffici e, per il militare del contingente di mare, a bordo delle unita' navali.
Art. 9-quinquies (Aspettativa). - 1. I finanzieri in servizio permanente, i finanzieri scelti, gli appuntati e appuntati scelti del Corpo della guardia di finanza possono essere collocati in aspettativa per infermita' e per motivi privati. Sono altresi' collocati di diritto in aspettativa i militari in stato di prigionia di guerra o perche' dispersi.
2. L'aspettativa non puo' superare due anni in un quinquennio, tranne per prigionia di guerra o perche' il militare e' disperso, e termina col cessare della causa che l'ha determinata.
3. Prima del collocamento in aspettativa per infermita' ai militari di cui al comma 1 sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti.
4. L'aspettativa per motivi privati e' disposta a domanda. I motivi devono essere provati dall'interessato e la sua concessione e' subordinata alle esigenze di servizio.
5. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, l'aspettativa per motivi privati non puo' avere durata inferiore a quattro mesi e non puo' eccedere il periodo continuativo di un anno. L'interessato che sia gia' stato in aspettativa per motivi privati, per qualsiasi durata, non puo' esservi ricollocato se non siano trascorsi almeno due anni dal rientro in servizio.
6. L'aspettativa e' disposta con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza. L'aspettativa per prigionia o di disperso di guerra decorre dalla data di cattura o dispersione.
7. Al militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente da causa di servizio compete l'intero trattamento economico goduto dal pari grado in attivita' di servizio.
8. Durante l'aspettativa per infermita' non dipendente da causa di servizio e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 26 della legge 5 maggio 1976, n. 187.
9. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa perche' prigioniero di guerra o disperso o per infermita' dipendente o non dipendente da causa di servizio e' computato per intero.
10. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per infermita', che devono frequentare corsi o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, a domanda sono sottoposti ad accertamenti sanitari e, se riconosciuti idonei, sono richiamati in servizio.
11. I militari di cui al comma 1 in aspettativa per motivi privati, che devono essere valutati per l'avanzamento o che devono sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento o per la nomina a ispettore o sovrintendente, sono richiamati in servizio a domanda.
12. Ai militari in aspettativa per motivi privati non compete lo stipendio o altro assegno. Il tempo trascorso in aspettativa per motivi privati non e' computato ai fini della progressione di carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.
Art. 9-sexies (Cause di cessazione dal rapporto di impiego). - 1.
Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente cessano dal rapporto di impiego per una delle seguenti cause:
a) per eta';
b) per infermita';
c) per scarso rendimento, nonche' gravi reiterate mancanze disciplinari che siano state oggetto di consegna di rigore;
d) a domanda;
e) a seguito di nomina all'impiego civile;
f) a seguito di transito all'impiego civile;
g) per infermita', a seguito di rinuncia al transito a domanda nell'impiego civile;
h) per perdita del grado;
i) per decadenza, ai sensi dell'articolo 898 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66;
l) a seguito della perdita dello stato di militare, ai sensi dell'articolo 622 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
2. Il provvedimento di cessazione dal servizio permanente e' adottato con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3. Il militare cessa dal servizio nel momento in cui nei suoi riguardi si verifica una delle predette cause, anche se si trova sottoposto a procedimento penale o disciplinare. Se detto procedimento si conclude successivamente con un provvedimento di perdita del grado, la cessazione dal servizio si considera avvenuta per tale causa.
Art. 9-septies (Raggiungimento dei limiti d'eta'). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri cessano dal servizio permanente al raggiungimento del sessantesimo anno di eta'.
Art. 9-octies (Categorie del congedo). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo appartiene a una delle seguenti categorie:
a) ausiliaria;
b) riserva;
c) congedo illimitato;
d) congedo assoluto.
2. L'ausiliaria riguarda il personale cessato dal servizio permanente e collocato in detta categoria del congedo secondo quanto stabilito dall'articolo 886 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.
3. La riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano dalla categoria dell'ausiliaria. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale. Cessano di appartenere alla riserva e sono collocati in congedo assoluto al compimento del sessantacinquesimo anno di eta'.
4. Il congedo illimitato riguarda i militari in ferma volontaria e i militari cessati dal servizio permanente, a domanda, con meno di venti anni di servizio effettivo. In tale categoria sono soggetti ai seguenti obblighi di servizio:
a) in tempo di pace, rispondere ai richiami in servizio per eccezionali esigenze, nonche' alle chiamate di controllo;
b) in tempo di guerra, rimanere costantemente a disposizione del Governo per essere, all'occorrenza, richiamati in servizio.
5. I militari in congedo assoluto non sono piu' vincolati a obblighi di servizio attivo in tempo di pace, in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, conservano il grado e l'onore dell'uniforme e sono soggetti alle disposizioni di legge riflettenti il grado e la disciplina.
Art. 9-novies (Infermita'). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri, che devono assicurare in costanza di servizio i requisiti di idoneita' specifici previsti dal Libro IV, Titolo II, Capo II, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90 e accertati secondo le apposite metodologie ivi previste, cessano dal servizio permanente e sono collocati in congedo, a seconda dell'idoneita', nella riserva o in congedo assoluto, quando:
a) sono divenuti permanentemente inidonei al servizio militare incondizionato;
b) non hanno riacquistato l'idoneita' allo scadere del periodo massimo di aspettativa per infermita' temporanea;
c) sono giudicati non idonei al servizio militare incondizionato dopo che, nel quinquennio, hanno fruito del periodo massimo di aspettativa e sono state concesse loro le licenze spettanti.
2. Il provvedimento adottato in applicazione del comma 1 decorre, a seconda dei casi, dalla data di scadenza del periodo massimo di aspettativa o dalla data dell'accertamento sanitario definitivo o dalla data di rinuncia al transito nell'impiego civile, di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, lettera g).
3. Al militare cessato dal servizio permanente per infermita' sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attivita' spettanti dopo la cessazione dal servizio.
Art. 9-decies (Cessazione a domanda). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri non possono di norma chiedere di cessare dal servizio permanente e di essere collocati in congedo se devono rispettare gli obblighi di permanenza in servizio, contratti all'atto dell'incorporazione o al termine dei corsi di formazione.
2. Il Corpo della guardia di finanza, in casi eccezionali, puo' concedere il proscioglimento dagli obblighi di servizio ai quali e' vincolato il militare, in relazione alla durata minima del servizio stesso.
3. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri che hanno compiuto almeno venti anni di servizio effettivo e che cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nella riserva.
4. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri se hanno meno di venti anni di servizio effettivo e cessano dal servizio permanente a domanda sono collocati nel congedo illimitato.
5. Nei casi previsti dai commi 2 e 3, il Corpo della guardia di finanza ha facolta' di non accogliere la domanda di cessazione per motivi penali o disciplinari, o di ritardarne l'accoglimento per gravi motivi di servizio.
Art. 9-undecies (Nomina all'impiego civile). - 1. Gli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri in servizio permanente possono presentare domanda per l'impiego civile e, se riconosciuti idonei e meritevoli, acquistano titolo a conseguirlo nel limite dei posti vacanti negli impieghi prescelti.
2. L'ordine di precedenza per la nomina all'impiego civile e' determinato dalla data di presentazione delle domande.
3. I militari di cui al comma 1 che siano cessati dal servizio permanente a domanda o d'autorita' non possono fare domanda di transito all'impiego civile.
4. Perdono titolo a conseguire l'impiego civile coloro che abbiano acquisito diritto a pensione vitalizia per anzianita' di servizio, che siano cessati dal servizio per una delle cause indicate al comma 3 o comunque da piu' di cinque anni o che siano incorsi nella perdita del grado.
5. Gli impieghi civili che il personale del Corpo della guardia di finanza puo' conseguire sono stabiliti dal Ministero dell'economia e delle finanze.
6. L'accertamento dell'idoneita' e meritevolezza dell'appartenente al ruolo appuntati e finanzieri al transito all'impiego civile e' effettuato da una commissione nominata dal Ministro dell'economia e delle finanze e composta da un ufficiale generale della Guardia di finanza, presidente, e da due dirigenti del Ministero dell'economia e delle finanze, membri.
7. La nomina all'impiego civile costituisce causa di cessazione dal servizio e da' luogo alla corresponsione del trattamento economico, pensionistico e previdenziale previsto per il personale dell'amministrazione di destinazione.
Art. 9-duodecies (Cause di cessazione dalla ferma). - 1. Il militare con grado di finanziere cessa dalla ferma volontaria, anche prima del termine della stessa, oltre che per le cause previste all'articolo 9-sexies, per motivi disciplinari o per superamento del limite massimo di licenza straordinaria di convalescenza.
2. L'appartenente al ruolo degli appuntati e finanzieri che cessa dal servizio al termine della ferma volontaria o prima del termine della stessa per una delle cause previste al comma 1, eccettuata la perdita del grado, e' collocato in congedo illimitato.
3. Nel caso di cessazione dal servizio per infermita', se si tratta di non idoneita' permanente al servizio militare incondizionato, il militare e' collocato in congedo assoluto.
4. I provvedimenti di cessazione dal servizio relativi al personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri sono adottati con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
Art. 9-terdecies (Tipologia dei richiami in servizio). - 1. Il personale del ruolo appuntati e finanzieri in congedo puo' essere richiamato in servizio a norma dell'articolo 986 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
i) all'articolo 10:
1) al comma 1, dopo le parole: «"appuntati e finanzieri"» sono aggiunte le seguenti: «in servizio permanente»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «di anzianita' di servizio o» sono soppresse;
2.2) le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
3) al comma 3, la lettera b) e' sostituita dalla seguente: «b) fisici, intellettuali, culturali, morali, caratteriali e professionali necessari per adempiere degnamente le funzioni del grado superiore.»;
4) al comma 6, le parole: «di anzianita' subiti per effetto di condanne penali o sospensioni dal servizio per motivi disciplinari o aspettativa per motivi privati, oltre ai periodi di riduzione di anzianita' in conseguenza di interruzioni del servizio» sono sostituite dalle seguenti: «e riduzione di anzianita'»;
5) ai commi 7 e 8, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
l) all'articolo 11, al comma 1:
1) la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione d'anzianita';»;
2) la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
m) all'articolo 12:
1) al comma 1, dopo le parole: «dall'articolo 11, comma 1» sono aggiunte le seguenti: «, lettere a), b) e c)»;
2) al comma 5), la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
n) l'articolo 14 e' abrogato;
o) dopo l'articolo 14, e' aggiunto il seguente:
«Art. 14-bis (Ordine di iscrizione a ruolo del personale appartenente al ruolo appuntati e finanzieri). - 1. Gli appuntati e finanzieri sono iscritti a ruolo nel contingente e nel grado di appartenenza in ordine di anzianita' giuridica.
2. A parita' di condizioni di cui al comma 1, l'iscrizione avviene in ordine:
a) di anzianita' giuridica nei gradi, gerarchicamente ordinati, rivestiti dal militare;
b) di data di arruolamento;
c) di data di nascita;
d) alfabetico.
3. Il personale che e' trasferito di contingente conserva l'anzianita' posseduta prima del trasferimento ed e' iscritto nel contingente di destinazione secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.»;
p) all'articolo 17, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, e' pari a 15.000 unita'» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 12.655 unita'»;
q) all'articolo 18:
1) al comma 2, le parole: «ed addestrativo» sono sostituite dalle seguenti: «e di insegnamento, formazione e istruzione del personale del Corpo in relazione alla professionalita' posseduta.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «unita' operative», sono aggiunte le seguenti: «, in sostituzione del proprio superiore diretto del ruolo ispettori in caso di assenza o impedimento»;
3) dopo il comma 3, sono aggiunti i seguenti: «3-bis. I brigadieri capo che maturano otto anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «qualifica speciale» dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e, in relazione al qualificato profilo professionale raggiunto, sono principalmente impiegati in incarichi di maggiore responsabilita' nell'ambito del ruolo di appartenenza. I medesimi possono essere impiegati altresi' in compiti di coordinamento del personale dipendente, anche in servizi non operativi, al fine di assicurare la funzionalita' dei reparti e lo svolgimento delle attivita' istituzionali. La qualifica e' attribuita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
3-ter. Le disposizioni di cui al comma 3-bis si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai brigadieri capo che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica non inferiore a «superiore alla media» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 3-bis nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
3-quater. Il brigadiere capo «qualifica speciale» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' brigadieri capo «qualifica speciale» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.»;
r) all'articolo 19:
1) al comma 1:
1.1) le parole: «e, comunque, avuto riguardo alla capacita' ricettiva degli istituti di istruzione di base e di formazione» sono soppresse;
1.2) le parole: «inferiore al 70 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «superiore al 70 per cento»;
1.3) la parola: «qualificazione», ovunque ricorre, e' sostituita dalla seguente «formazione»;
1.4) alle lettere a) e b), le parole: «di durata non inferiore a tre mesi previsto dal successivo articolo 27» sono sostituite dalle seguenti: «di cui all'articolo 27»;
2) al comma 2, la parola: «qualificazione» e' sostituita dalla seguente «formazione»;
3) al comma 3, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. I posti eventualmente non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera a), sono devoluti in favore del concorso di cui al comma 1, lettera b). Il medesimo meccanismo opera nel caso in cui restano posti non coperti nell'ambito del concorso di cui al comma 1, lettera b).»;
s) all'articolo 20, comma 1, le lettere c), d) ed e) sono sostituite dalle seguenti:
«c) non risulti imputato in un procedimento penale per delitto non colposo;
d) non sia sottoposto ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
e) non sia sospeso dal servizio o in aspettativa;
f) non sia stato dichiarato non idoneo all'avanzamento al grado superiore, ovvero se dichiarato non idoneo al grado superiore, abbia successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g) non sia comunque gia' stato rinviato d'autorita' dal corso per la nomina a vicebrigadiere.»;
t) l'articolo 21 e' sostituito dal seguente:
«Art. 21 (Modalita' dei concorsi). - 1. Nei bandi di concorso, indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) per i soli concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettera b), le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito.
2. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice dei concorsi;
b) sono approvate le graduatorie, distinte per le tipologie di posti a concorso, e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso. A parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio nel Corpo della guardia di finanza e la maggiore anzianita' anagrafica;
c) possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie per ricoprire i posti resisi comunque disponibili, nei venti giorni dall'inizio dei corsi di formazione, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
3. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
u) gli articoli dal 22 al 26 sono abrogati;
v) all'articolo 27:
1) nella rubrica, la parola: «qualificazione» e' sostituita dalla seguente: «formazione»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «I vincitori dei concorsi di cui all'articolo 19, comma 1, lettere a) e b), sono avviati alla frequenza di un corso di formazione professionale, di durata non inferiore a un mese, che si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza, distintamente per i militari del contingente ordinario e del contingente di mare.»;
3) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «I corsi di cui al comma 1 possono essere erogati anche con modalita' telematiche.»;
4) il comma 3 e' abrogato;
z) all'articolo 32:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Il ruolo ispettori, con carriera a sviluppo direttivo, e' articolato nei seguenti cinque gradi gerarchici:
a) luogotenente;
b) maresciallo aiutante;
c) maresciallo capo;
d) maresciallo ordinario;
e) maresciallo.»;
2) il comma 2 e' abrogato;
aa) all'articolo 33, comma 1, le parole: «a decorrere dal 1° settembre 1995, e' pari a 21.950 unita', di cui 11.500 che rivestono il grado di maresciallo aiutante» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 1° gennaio 2017, e' pari a 23.602 unita'»;
bb) all'articolo 34:
1) al comma 3, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Essi, in relazione alla formazione accademica e professionale acquisita, svolgono altresi' funzioni di indirizzo e di coordinamento del personale dipendente, anche del medesimo ruolo degli ispettori.»;
2) i commi 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti: «4. I luogotenenti sono principalmente impiegati in incarichi di massima responsabilita' ed impegno operativo tra quelli di cui ai commi 2 e 3.
5. I luogotenenti che maturano quattro anni di anzianita' nel grado conseguono la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione del requisito di anzianita' di grado e sono principalmente impiegati in incarichi di piu' qualificato rango, da individuare con determinazione del Comandante generale, nell'ambito del grado di appartenenza e in sostituzione dell'ufficiale da cui dipendono direttamente.»;
3) dopo il comma 5, sono aggiunti i seguenti: «5-bis. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, previa verifica del possesso dei requisiti da parte della Commissione di cui all'articolo 55-bis, ai luogotenenti che:
a) abbiano riportato in sede di valutazione caratteristica, nell'ultimo triennio, la qualifica di «eccellente» o giudizio equivalente;
b) non abbiano riportato nell'ultimo biennio sanzioni penali o disciplinari piu' gravi della «consegna»;
c) non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b), c) e d). Al personale non in possesso dei suddetti requisiti, la qualifica e' attribuita con decorrenza dal giorno successivo a quello di maturazione delle condizioni di cui alle lettere a) e b) ovvero, anche con effetto retroattivo, al venir meno delle cause impeditive di cui alla lettera c), purche' sussistano le condizioni per l'iscrizione a ruolo e fermo restando il possesso dell'anzianita' di grado di cui al comma 5 nonche' dei requisiti di cui al presente comma.
5-ter. Il luogotenente «cariche speciali» ha rango preminente sul parigrado non in possesso della medesima qualifica. In presenza di piu' luogotenenti «cariche speciali» prevale quello con maggiore anzianita' nella medesima qualifica.
5-quater. La qualifica di «cariche speciali» e' conferita con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
cc) l'articolo 35 e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Accesso al ruolo ispettori). - 1. I marescialli della Guardia di finanza sono tratti, annualmente, con le modalita' indicate nei successivi articoli, nei limiti delle seguenti percentuali dei posti complessivamente messi a concorso:
a) per il 70%, attraverso un concorso pubblico, per titoli ed esami, aperto a tutti i cittadini in possesso dei requisiti previsti all'articolo 36, comma 1;
b) per il 30%, attraverso un concorso interno:
1) per titoli, nel limite dei posti stabili nel bando di concorso di cui all'articolo 46, riservato ai brigadieri capo in possesso dei requisiti di cui all'articolo 36, comma 5, lettera a);
2) per titoli ed esami, per il restante numero di posti stabiliti, eventualmente anche per singolo ruolo, nel bando di concorso di cui al medesimo articolo 46, riservato al personale dei ruoli sovrintendenti, appuntati e finanzieri in possesso dei requisiti previsti nell'articolo 36, comma 5.
2. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettere a) e b), sono immessi in ruolo previo superamento, rispettivamente, del corso di cui all'articolo 44 e di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi.
3. I posti eventualmente non coperti nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, lettera b), numero 1) sono devoluti in favore dei concorrenti risultati idonei ma non vincitori del concorso di cui al numero 2) della medesima lettera b). Il medesimo meccanismo opera in caso contrario.»;
dd) all'articolo 36:
1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Requisiti per la partecipazione ai concorsi»;
2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. Al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con le modalita' di cui all'articolo 37, sono ammessi:
a) gli appartenenti al ruolo sovrintendenti ed al ruolo appuntati e finanzieri, gli allievi finanzieri, i finanzieri ausiliari e gli allievi finanzieri ausiliari nonche' gli ufficiali di complemento o in ferma prefissata, che abbiano completato diciotto mesi di servizio, del Corpo della guardia di finanza che:
1) non abbiano superato il trentacinquesimo anno di eta';
2) siano in possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
3) non abbiano demeritato durante il servizio prestato, secondo le disposizioni emanate con determinazione del Comandante generale, sulla base dei requisiti di cui all'articolo 10, comma 3;
4) non siano stati giudicati, nell'ultimo biennio, «non idonei» all'avanzamento;
5) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
6) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
7) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
b) i giovani, anche se alle armi, che posseggono i seguenti requisiti:
1) cittadinanza italiana e godimento dei diritti civili e politici;
2) eta' non inferiore ad anni 17 e non superiore ad anni 26;
3) rientrare nei parametri fisici correlati alla composizione corporea, alla forza muscolare e alla massa metabolicamente attiva, secondo le tabelle stabilite dal decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207;
4) non essere, alla data dell'effettivo incorporamento, imputato o condannato ovvero aver ottenuto l'applicazione della pena ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale per delitto non colposo, ne' essere o essere stato sottoposto a misure di prevenzione;
5) non trovarsi, alla data dell'effettivo incorporamento, in situazioni comunque incompatibili con l'acquisizione o la conservazione dello stato di ispettore del Corpo della guardia di finanza;
6) essere in possesso delle qualita' morali e di condotta stabilite per l'ammissione ai concorsi della magistratura ordinaria. A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire. Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti;
7) possesso del diploma di istruzione secondaria di secondo grado che consenta l'iscrizione ai corsi per il conseguimento della laurea;
8) essere riconosciuto in possesso dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio incondizionato quale maresciallo in ferma volontaria del Corpo della guardia di finanza;
9) non essere stato destituito, dispensato o dichiarato decaduto dall'impiego presso una Pubblica amministrazione ovvero prosciolto, d'autorita' o d'ufficio, da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia;
10) non essere stato dimesso, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia.»;
3) al comma 2, le parole: «comma 1, lettera a), punto 4)» sono sostituite dalle seguenti: «comma 1, lettera a), numero 3)»;
4) al comma 5, lettera a), i numeri 4) e 5) sono sostituiti dai seguenti:
«4) non risultino imputati in un procedimento penale per delitto non colposo;
5) non siano sottoposti ad un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, ad un procedimento disciplinare di stato o ad un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271;
6) non siano sospesi dal servizio o in aspettativa;
7) non siano stati dichiarati non idonei all'avanzamento al grado superiore, ovvero, se dichiarati non idonei al grado superiore, abbiano successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e siano trascorsi almeno due anni dalla dichiarazione di non idoneita'»;
8) siano in possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari, qualora partecipano al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), n. 1), ovvero della laurea triennale in discipline economico-giuridiche qualora partecipano al concorso di cui al successivo comma 1, lettera b), n. 2), dello stesso articolo 35.»;
6) al comma 5, la lettera b), e' sostituita dalla seguente: «b) gli appartenenti al ruolo «appuntati e finanzieri» che, oltre a possedere i requisiti di cui alla precedente lettera a), hanno compiuto almeno cinque anni di servizio nel Corpo»;
ee) l'articolo 37 e' sostituito dal seguente:
«Art. 37 (Modalita' dei concorsi pubblici). - 1. Nel bando di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), indetto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i titoli e i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di merito e' data la precedenza, nell'ordine, agli orfani di guerra ed equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonche' ai figli di decorati di medaglia d'oro al valor di marina, al valor aeronautico o al valor civile, ai militari in servizio nel soccorso alpino della Guardia di finanza.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire:
a) i posti resisi comunque disponibili, nei trenta giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 44, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori;
b) altri posti, nel limite di un decimo di quelli messi a concorso, quando sia prevedibile un corrispondente aumento del numero delle vacanze nel ruolo ispettori nell'anno in cui gli aspiranti dovrebbero conseguire la nomina al grado di maresciallo.
5. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, le graduatorie dei candidati risultati idonei ma non vincitori possono essere utilizzate per l'ammissione ad analoghi e successivi corsi entro diciotto mesi dall'approvazione delle stesse.
6. Il numero dei posti da mettere a concorso e' calcolato in relazione alle prevedibili vacanze nell'organico del ruolo ispettori alla data in cui agli interessati e' conferita la nomina a maresciallo.
7. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ff) gli articoli dal 38 al 43 sono abrogati;
gg) all'articolo 44:
1) il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera a), frequentano un corso di formazione a carattere universitario, anche per il conseguimento della laurea in discipline economico-giuridiche, che ha durata non inferiore a due anni accademici e si svolge con le modalita' e in base ai programmi stabiliti dal Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «viene conferito», sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
3) al comma 6, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
hh) l'articolo 46 e' sostituito dal seguente:
«Art. 46 (Modalita' dei concorsi interni). - 1. Nei bandi di concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), indetti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, sono stabiliti:
a) il numero e le tipologie dei posti da mettere a concorso;
b) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della domanda di ammissione al concorso;
c) le date entro le quali gli aspiranti devono possedere e conservare i requisiti richiesti per l'ammissione al concorso, nonche' i titoli indicati nel bando;
d) le modalita' e la data di scadenza per la presentazione della documentazione comprovante il possesso dei requisiti;
e) la composizione della commissione giudicatrice, ripartita in sottocommissioni, presieduta e formata da personale in servizio nel Corpo della guardia di finanza, con l'intervento, ove necessario, di uno o piu' docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni alla data di nomina della commissione;
f) le modalita' di accertamento dei requisiti e di esclusione dei concorrenti per difetto dei medesimi;
g) se previste, le tipologie e le modalita' di svolgimento e di valutazione delle prove e delle fasi concorsuali, nonche' l'ordine di successione delle stesse;
h) i titoli che devono essere valutati ai fini della redazione delle graduatorie finali di merito;
i) la durata del corso.
2. Nell'ambito delle graduatorie finali di merito, distinte per le tipologie di posti a concorso, a parita' di punteggio prevalgono, nell'ordine, il grado, l'anzianita' di grado, l'anzianita' di servizio e la maggiore anzianita' anagrafica.
3. Con determinazioni del Comandante generale della guardia di finanza:
a) e' nominata la commissione giudicatrice;
b) sono approvate le graduatorie e sono dichiarati vincitori del concorso i candidati che nell'ordine delle singole graduatorie risultino compresi nel numero dei posti messi a concorso.
4. Con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza possono essere dichiarati vincitori del concorso altri concorrenti idonei nell'ordine delle graduatorie, per ricoprire i posti resisi comunque disponibili nei venti giorni dall'inizio del corso di cui all'articolo 48, tra i concorrenti precedentemente dichiarati vincitori.
5. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
ii) gli articoli 46-bis e 47 sono abrogati;
ll) all'articolo 48, comma 2, lettere a) e b), dopo le parole: «nomina a maresciallo» sono aggiunte le seguenti: «, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza,»;
mm) all'articolo 52:
1) al comma 1, le lettere c) ed e) sono soppresse;
2) al comma 2, le parole: «a), b) e c)» sono sostituite dalle seguenti: «a) e b)»;
nn) all'articolo 55:
1) al comma 1, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Per l'inclusione in aliquota dei marescialli capo e dei marescialli aiutanti e' richiesto il possesso di una laurea triennale rientrante in una delle classi individuate con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
2) dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: «1-bis. Il personale di cui al comma 1, valutato e non promosso, per essere nuovamente valutato deve aver maturato un ulteriore anno di anzianita' di grado nell'anno di formazione dell'aliquota di riferimento.»;
3) al comma 2, la lettera d) e' sostituita dalla seguente: «d) in una posizione di stato da cui scaturisca una detrazione o riduzione di anzianita'.»;
4) al comma 3, le parole: «o di salute» sono soppresse;
oo) dopo l'articolo 55 sono aggiunti i seguenti:
«Art. 55-bis (Commissione permanente di avanzamento). - 1. Per la valutazione ai fini dell'avanzamento ad anzianita' e a scelta e per la compilazione dei relativi quadri, e' istituita una commissione permanente di avanzamento.
Art. 55-ter (Composizione della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione permanente di avanzamento e' costituita come segue:
a) presidente: un ufficiale generale;
b) membri ordinari: tre ufficiali superiori, dei quali il piu' anziano assume il ruolo di vice presidente e il meno anziano quello di segretario; un luogotenente «cariche speciali» o un brigadiere capo «qualifica speciale» ovvero un appuntato scelto «qualifica speciale», rispettivamente se trattasi di valutazione di personale del ruolo ispettori, sovrintendenti ovvero appuntati e finanzieri, che possa far parte della commissione almeno per l'intero anno solare a cui si riferiscono le valutazioni da effettuare.
2. Per la commissione di cui al comma 1 sono nominati membri supplenti.
Art. 55-quater (Competenze della commissione permanente di avanzamento). - 1. La commissione esprime i giudizi di avanzamento sulla base degli elementi risultanti dalla documentazione personale di ciascun ispettore o sovrintendente sottoposto a valutazione.
2. La commissione ha facolta' d'interpellare qualunque superiore in grado, ancora in servizio, che abbia o abbia avuto alle dipendenze l'ispettore o il sovrintendente.
3. La commissione, qualora necessario, e' chiamata a pronunciarsi anche sulle ammissioni o esclusioni o ripetizioni dei corsi, degli esami e degli esperimenti e negli altri casi previsti dalla presente legge o da altre disposizioni legislative.
4. Il parere della commissione di avanzamento puo' essere acquisito, altresi', in ogni altro caso in cui sia ritenuto necessario dal Ministro dell'economia e delle finanze.
5. La commissione permanente di avanzamento e' competente a pronunciarsi sulle idoneita' degli appuntati scelti, degli appuntati, dei finanzieri scelti o dei finanzieri, aspiranti al conseguimento della nomina a vice brigadiere di complemento e della riserva, ai sensi delle disposizioni di legge regolanti i rispettivi conseguimenti.
Art. 55-quinquies (Giudizio sull'avanzamento ad anzianita'). - 1.
La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento ad anzianita' dichiarando se l'ispettore o il sovrintendente sottoposto a valutazione sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore o il sovrintendente che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Gli ispettori o i sovrintendenti giudicati idonei sono iscritti nel quadro di avanzamento in ordine di ruolo.
3. Agli ispettori o ai sovrintendenti giudicati non idonei e' data comunicazione delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
Art. 55-sexies (Giudizio sull'avanzamento a scelta). - 1. La commissione esprime i giudizi sull'avanzamento a scelta dichiarando preliminarmente se l'ispettore sia idoneo o non idoneo all'avanzamento. E' giudicato idoneo l'ispettore che riporti un numero di voti favorevoli superiore alla meta' dei votanti.
2. Successivamente la commissione valuta gli ispettori giudicati idonei, attribuendo a ciascuno di essi un punto di merito secondo i criteri di cui al comma 3.
3. Ogni componente della commissione assegna distintamente per ciascun ispettore un punto da 1 a 30 per ognuno dei seguenti complessi di elementi:
a) qualita' morali, caratteriali e fisiche;
b) benemerenze di guerra e comportamento in guerra, benemerenze di pace, qualita' professionali dimostrate durante la carriera, specialmente nel grado rivestito, con particolare riguardo al servizio prestato presso reparti o in imbarco, eventuale attivita' svolta al comando di minori unita', nonche' numero e importanza degli incarichi ricoperti e delle specializzazioni possedute;
c) doti culturali e risultati di corsi, esami ed esperimenti.
4. Le somme dei punti assegnati per ciascun complesso di elementi di cui alle lettere a), b) e c), sono divise per il numero dei votanti e i relativi quozienti, calcolati al centesimo, sono sommati tra loro. Il totale cosi' ottenuto e' quindi diviso per tre, calcolando il quoziente al centesimo. Detto quoziente costituisce il punto di merito attribuito all'ispettore dalla commissione. Sulla base della graduatoria di merito risultante da tali punteggi la commissione compila il relativo quadro d'avanzamento.
5. I quadri d'avanzamento a scelta sono pubblicati sul portale istituzionale del Comando generale della guardia di finanza.
6. Agli interessati e' data comunicazione, se idonei, del punteggio conseguito e, se non idonei, delle motivazioni del giudizio di non idoneita'.
pp) all'articolo 56:
1) al comma 1, le parole: «all'articolo 31 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni, o prima della pubblicazione dei quadri di avanzamento di cui agli articoli 34 e 35 della medesima legge», sono sostituite dalle seguenti: «agli articoli 55-bis e 55-ter»;
2) al comma 3, le parole: «gia' pubblicato con le modalita' di cui ai predetti articoli 34 e 35 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono soppresse;
3) al comma 4, le parole: «, salvo quanto disposto dal decreto del Ministro delle Finanze disciplinante le procedure di avanzamento «a scelta per esami»» sono soppresse;
4) al comma 5, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
qq) all'articolo 57:
1) al comma 1, le parole: «34 della legge 10 maggio 1983, n. 212» sono sostituite dalle seguenti: «55-quinquies»;
2) al comma 3, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
rr) all'articolo 58:
1) nella rubrica, le parole: «ed «a scelta per esami»» sono soppresse;
2) le parole: «35 della legge 10 maggio 1983, n. 212», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «55-sexies»;
3) al comma 1, le parole: «del sottufficiale» sono sostituite dalle seguenti: «dell'ispettore»;
4) al comma 2, le parole: «D/1», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «D/2»;
5) al comma 2-bis, la parola: «comandante» e' sostituita dalla seguente: «Comandante»;
6) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. In deroga alle disposizioni di cui al comma 2, il numero delle promozioni annualmente conferibili a scelta al grado di luogotenente e' stabilito con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza, in misura non superiore a un quarantesimo dell'organico del ruolo ispettori di cui all'articolo 33, comma 1. I marescialli aiutanti giudicati idonei e iscritti nel quadro di avanzamento a scelta, compresi nel numero delle promozioni conferibili, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal giorno successivo a quello di compimento del periodo di permanenza nel grado rivestito fino all'anno cui si riferisce la valutazione.»;
ss) gli articoli 58-bis, 58-quater e 60 sono abrogati;
tt) l'articolo 61 e' sostituito dal seguente:
«Art. 61 (Promozione straordinaria per meriti eccezionali). - 1. La promozione straordinaria per meriti eccezionali puo' aver luogo nei riguardi del personale appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti e appuntati e finanzieri che, effettivamente e personalmente, abbia partecipato a operazioni di polizia o di servizio di rilevante entita' ovvero abbia reso servizi di eccezionale importanza dimostrando, nel portarli a compimento, non comune senso di responsabilita' e spiccate qualita' professionali, militari, intellettuali e culturali, tali da dare sicuro affidamento di adempiere in modo esemplare le funzioni del grado superiore.
2. La proposta di promozione straordinaria per meriti eccezionali e' formulata dall'ufficiale generale dal quale l'interessato gerarchicamente dipende ed e' corredata dei pareri motivati delle autorita' gerarchiche superiori. Qualora una di queste autorita' esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
3. Sulla proposta di promozione per meriti eccezionali decide il Comandante generale della guardia di finanza, previo motivato parere favorevole espresso, all'unanimita', dalla competente commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis. Qualora quest'ultima non esprima parere favorevole all'unanimita' ovvero esprima parere contrario, la proposta non puo' avere ulteriore corso.
4. Il personale di cui al comma 1, riconosciuto meritevole all'avanzamento per meriti eccezionali, e' promosso con decorrenza dalla data della proposta, con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza che ne reca la motivazione. I militari riconosciuti meritevoli all'avanzamento per meriti eccezionali con proposta di pari data sono promossi nell'ordine con il quale essi sono inseriti nei relativi ruoli di appartenenza.
5. Possono beneficiare della promozione straordinaria per meriti eccezionali anche coloro che rivestono il grado apicale dei ruoli sovrintendenti e appuntati e finanzieri. In tal caso il personale interessato consegue la nomina, rispettivamente, a maresciallo e a vice brigadiere.»;
uu) dopo l'articolo 68 e' aggiunto il seguente:
«Art. 68-bis (Transito di contingente). - 1. Il personale del Corpo della guardia di finanza, appartenente ai ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, puo' transitare a domanda:
a) dal contingente ordinario a quello di mare, compatibilmente con le esigenze dell'amministrazione e se in possesso dell'idoneita' fisica richiesta per l'arruolamento in tale comparto, accertata dalla competente autorita' sanitaria militare marittima. In tal caso, la relativa decisione e' assunta tenendo conto della maggiore conoscenza di aspetti del settore nautico desumibili dalla tipologia del titolo di studio, dalla titolarita' di specializzazioni, abilitazioni o brevetti in uso nel contingente di mare del Corpo medesimo;
b) dal contingente di mare a quello ordinario:
1) dichiarato dall'autorita' sanitaria militare marittima non idoneo alla vita di bordo, fermo restando il mantenimento dell'idoneita' al servizio militare incondizionato per continuare a essere impiegato nel contingente ordinario. In tal caso, il transito al contingente ordinario e' disposto con decorrenza giuridica dalla data dell'accertata non idoneita' alla vita di bordo;
2) per motivi non riconducibili a cause di carattere sanitario e tenuto conto delle esigenze del Corpo medesimo, con decorrenza dalla data del provvedimento di transito.
2. Il personale appartenente ai ruoli ispettori e sovrintendenti che ha effettuato il transito di contingente e' iscritto nel ruolo di assegnazione, mantenendo il grado e l'anzianita' posseduta, dopo l'ultimo dei parigrado avente la stessa anzianita' assoluta. Ai fini dell'iscrizione nel ruolo di assegnazione del personale del ruolo appuntati e finanzieri si osservano i criteri stabiliti dalle disposizioni in materia di avanzamento nel medesimo ruolo.
3. Il transito di contingente e' disposto con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
vv) dopo l'articolo 80, e' aggiunto il seguente:
«Art. 80-bis (Adeguamento delle dotazioni organiche dei ruoli). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze le dotazioni organiche dei singoli ruoli previste dal presente decreto e dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 possono essere modificate, fermo restando il volume organico complessivo dei medesimi e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di economicita' dell'azione amministrativa.»;
zz) le parole: «o dell'autorita' dal medesimo delegata», «o dall'autorita' dal medesimo delegata» e «o l'autorita' dal medesimo delegata», ovunque ricorrono, sono soppresse.
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 sono sostituite dalle corrispondenti tabelle allegate al presente decreto.


Art. 34

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69

Comma 2

Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 1,:
1) al comma 4, alla lettera b-bis, la parola: «ad un anno» e' sostituita dalla seguente: «a due anni»;
2) dopo il comma 4, e' aggiunto il seguente: «4-bis. Su proposta del Comandante generale, il Ministro dell'economia e delle finanze ha facolta', per gravi motivi penali o disciplinari, di escludere il generale di corpo d'armata piu' anziano e preporre alla carica di Comandante in seconda quello che lo segue in ordine di anzianita'.»;
b) all'articolo 2:
1) al comma 1:
1.1) all'alinea, dopo la parola: «ruoli» sono aggiunte le seguenti: «, con carriera a sviluppo dirigenziale,»;
1.2) alla lettera a), dopo la parola: «normale», sono aggiunte le seguenti: «, nel cui ambito sono istituiti i seguenti comparti: 1) ordinario; 2) aeronavale; 3) speciale;»;
1.3) le lettere b) e c) sono soppresse;
2) al comma 2, la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
c) l'articolo 3 e' abrogato;
d) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente:
«Art. 4 (Funzionamento dei ruoli). - 1. Le consistenze organiche, i profili di carriera e le modalita' di avanzamento nei gradi dei ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo sono riportati nelle tabelle 1 e 4 allegate al presente decreto.
2. Gli aumenti o le diminuzioni degli organici rispetto a quelli previsti dalle tabelle allegate al presente decreto sono realizzati a decorrere dal 1° gennaio 2017, secondo le progressioni ivi indicate.»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1:
1.1) alla lettera f), le parole: «L'accertamento di tale requisito viene effettuato d'ufficio dal Corpo della guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «A tal fine, il Corpo della guardia di finanza accerta, d'ufficio, l'irreprensibilita' del comportamento del candidato in rapporto alle funzioni proprie del grado da rivestire.
Sono causa di esclusione dall'arruolamento anche l'esito positivo agli accertamenti diagnostici, la guida in stato di ebbrezza costituente reato, l'uso o la detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope a scopo non terapeutico, anche se saltuari, occasionali o risalenti»;
1.2) dopo la lettera g) sono aggiunte le seguenti:
«g-bis) non essere stati dimessi, per motivi disciplinari o per inattitudine alla vita militare, da accademie, scuole, istituti di formazione delle Forze armate e di polizia;
g-ter) per i militari in servizio permanente, non essere stati dichiarati non idonei all'avanzamento ovvero, se dichiarati non idonei all'avanzamento, aver successivamente conseguito un giudizio di idoneita' e che siano trascorsi almeno cinque anni dalla dichiarazione di non idoneita';
g-quater) non aver riportato, nell'ultimo biennio, sanzioni disciplinari piu' gravi della consegna;
g-quinquies) non essere sottoposti a un procedimento disciplinare di corpo da cui possa derivare l'irrogazione di una sanzione piu' grave della consegna, a un procedimento disciplinare di stato o a un procedimento disciplinare ai sensi dell'articolo 17 delle norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
g-sexies) non essere sospesi dal servizio o in aspettativa.»;
2) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. I requisiti richiesti devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alle date indicate nel bando di concorso.»;
3) al comma 3:
3.1) all'alinea, la parola: «indicati» e' sostituita dalla seguente: «stabilite»;
3.2) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) le tipologie e le modalita' di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, compreso l'ordine di successione delle stesse prevedendo, ove necessario, programmi e prove differenziati in relazione ai titoli di studio richiesti o ai posti per i quali si concorre;»;
3.3) alla lettera b), le parole da: «esperti» fino a «valutazione» sono sostituite dalle seguenti: «esperti o docenti nelle materie o prove oggetto di valutazione, in servizio presso istituti pubblici o in quiescenza da non piu' di tre anni dalla data di nomina della commissione.»;
4) dopo il comma 3 e' aggiunto il seguente: «3-bis. Per quanto non disciplinato dal presente decreto si osservano le norme concernenti i pubblici concorsi laddove compatibili con la specificita' del Corpo della guardia di finanza. A tal fine il bando di concorso tiene conto anche delle esigenze di funzionalita' del medesimo Corpo e di economicita' e snellezza dell'azione amministrativa.»;
f) l'articolo 6 e' sostituito dal seguente:
«Art. 6 (Ufficiali del ruolo normale). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale del Corpo della guardia di finanza sono tratti mediante concorso:
a) pubblico;
b) interno.
2. Il numero dei posti da mettere a concorso ai sensi del comma 1 e' stabilito dal Comandante generale della guardia di finanza.
3. Nell'ambito dei concorsi di cui al comma 1, il Comandante generale della guardia di finanza puo' destinare:
a) fino al 20% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera a), a favore dei candidati da avviare alla specializzazione di «pilota militare» o «comandante di stazione e unita' navale» del Corpo della guardia di finanza;
b) fino al 25% dei posti a concorso di cui al comma 1, lettera b), a favore degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che abbiano frequentato specifici corsi di specializzazione nel comparto aeronavale e siano stati gia' impiegati per almeno un quinquennio nella relativa specializzazione e che abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.»;
g) dopo l'articolo 6 sono inseriti i seguenti:
«Art. 6-bis (Accesso mediante concorso pubblico al ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale degli ufficiali). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale - comparti ordinario e aeronavale, selezionati mediante concorso pubblico, sono tratti con il grado di sottotenente da coloro che hanno completato, con esito favorevole, il secondo anno di corso dell'Accademia della Guardia di finanza.
2. L'eta' per la partecipazione al concorso per l'ammissione all'Accademia della Guardia di finanza non puo' essere inferiore a 17 anni e superiore a 22 anni alla data indicata nel bando di concorso.
Il termine massimo di 22 anni e' elevato a 28 anni per gli ispettori, i sovrintendenti, gli appuntati e finanzieri del Corpo della guardia di finanza.
3. Nel limite delle riserve di posti di cui all'articolo 5, comma 4, nei concorsi per l'ammissione all'Accademia di cui al presente articolo, la determinazione del Comandante generale della guardia di finanza di cui all'articolo 5, comma 3, puo' prevedere riserve di posti a favore dei diplomati presso le Scuole militari nella misura massima del 30 per cento dei posti disponibili.
4. Il ciclo formativo dell'ufficiale del ruolo normale in servizio permanente di cui al presente articolo e' a carattere universitario, per il conseguimento della laurea magistrale in discipline economico-giuridiche, ed e' articolato in:
a) un corso di Accademia, di durata triennale, da frequentare per due anni nella qualita' di allievo ufficiale e per un anno con il grado di sottotenente;
b) un corso di Applicazione, di durata biennale, da frequentare per un anno nel grado di sottotenente e per un anno nel grado di tenente.
5. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera a), sono ammessi alla frequenza del primo anno del corso di Accademia. La nomina a sottotenente avviene secondo l'ordine della graduatoria formata al termine del secondo anno del corso di Accademia. Al termine del corso di Applicazione e' determinata la nuova anzianita' relativa dei tenenti.
6. Sono rinviati dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori che:
a) dichiarano, se allievi ufficiali, di rinunziare al corso;
b) dimostrano di non possedere il complesso delle qualita' e delle attitudini indispensabili per bene assolvere le funzioni del grado rivestito o a cui aspirano.
7. Nel caso di mancato superamento degli esami, quando non ricorrono le condizioni di cui al comma 6, e' consentito ripetere, nell'ambito dell'intero ciclo formativo, un solo anno del corso di Accademia o del corso di Applicazione. Il frequentatore che, per la seconda volta, non supera gli esami, e' rinviato dal corso. Coloro i quali risultano assenti all'ultima sessione di esami utile dell'anno di corso frequentato per cause documentate e indipendenti dalla propria volonta' o per effetto delle disposizioni di cui all'articolo 1494 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 o agli articoli 16, 17, 32 e 47 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono ammessi a ripetere l'anno di corso senza essere considerati ripetenti.
8. Sono espulsi dal corso di Accademia e dal corso di Applicazione i frequentatori colpevoli di gravi infrazioni disciplinari.
9. Il frequentatore dei corsi di Accademia e di Applicazione di cui al comma 4, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera a), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione, prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il ciclo formativo previsto dal presente articolo permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
10. La domanda di cui al comma 9 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia ovvero dal corso di Applicazione a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine.
11. Il rinvio dal corso di Accademia o dal corso di Applicazione comporta il proscioglimento dalla ferma contratta e per l'ufficiale allievo il collocamento in congedo assoluto, fermo restando quanto previsto dal comma 13 per il personale gia' appartenente alla Guardia di finanza.
12. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono disciplinate le modalita' di svolgimento dei corsi di Accademia e di Applicazione, ivi comprese quelle di formazione delle graduatorie di cui al comma 5, nonche' le cause e le procedure di rinvio, ai sensi del comma 6, lettera b), e di espulsione ai sensi del comma 8. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
13. Gli allievi o gli ufficiali rinviati o espulsi non possono partecipare ai successivi concorsi di ammissione all'Accademia. Essi sono restituiti alla Forza armata per l'assolvimento di eventuali, residui obblighi di leva. Se all'atto dell'ammissione in Accademia erano gia' in servizio nella Guardia di finanza, essi riassumono la precedente posizione di stato, fatta salva l'adozione nei loro confronti degli ulteriori occorrenti provvedimenti. Il periodo di durata del corso e', in tal caso, computato per intero ai fini dell'anzianita' di servizio e di grado.
Art. 6-ter (Accesso mediante concorso interno al ruolo normale - comparti speciale e aeronavale degli ufficiali). - 1. Al concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), possono partecipare gli appartenenti alla Guardia di finanza, in servizio permanente, dei ruoli ispettori, sovrintendenti, appuntati e finanzieri, in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale previsto dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che:
a) abbiano almeno 30 anni di eta' e non abbiano superato il 45° anno alla data indicata nel bando di concorso;
b) abbiano riportato nell'ultimo biennio la qualifica finale non inferiore a «superiore alla media» o equivalente.
2. I vincitori del concorso di cui all'articolo 6, comma 1, lettera b), sono ammessi alla frequenza di un corso presso l'Accademia della Guardia di finanza di durata non inferiore a un anno, al termine del quale sono nominati sottotenenti del ruolo normale - comparti speciale o aeronavale e iscritti in ruolo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, con decorrenza successiva alla conclusione del medesimo corso.
3. Ai frequentatori del corso di cui al comma 2 si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13. Con il decreto di cui all'articolo 6-bis, comma 12, sono disciplinate le modalita' di svolgimento del corso, ivi comprese quelle di formazione della graduatoria, nonche' le cause e le procedure di rinvio ed espulsione dei frequentatori. Le materie di studio e i relativi programmi sono stabiliti con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.
4. Il frequentatore del corso di Accademia di cui al comma 2, vincitore del concorso ai sensi dell'articolo 6, comma 3, lettera b), che perde in via definitiva l'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione prosegue, a domanda e previo parere favorevole del Comandante generale della guardia di finanza, il corso di cui al comma 2 permanendo nel ruolo normale - comparto aeronavale.
5. La domanda di cui al comma 4 deve essere presentata entro 60 giorni dalla data del provvedimento che ha accertato, in via definitiva, la perdita dell'idoneita' psicofisica al volo o alla navigazione. In caso di mancata presentazione della domanda entro il termine indicato nel primo periodo, il frequentatore e' rinviato dal corso di Accademia a decorrere dal giorno successivo a quello di scadenza dello stesso termine. Il rinvio dal corso di Accademia comporta il proscioglimento dalla ferma contratta.»;
h) gli articoli 7 e 8 sono abrogati;
i) all'articolo 9:
1) al comma 1:
1.1) la lettera a) e' sostituita dalla seguente: «a) i cittadini in possesso del diploma di laurea specialistica o magistrale in discipline attinenti alla specialita' per la quale concorrono o anche di ulteriori titoli di studio specialistici o abilitativi, previsti dal decreto di cui all'articolo 5, comma 2, che non abbiano superato il 35° anno di eta'»;
1.2) alla lettera b), dopo la parola: «laurea» sono aggiunte le seguenti: «specialistica o magistrale», le parole: «che abbia compiuto il 33° anno di eta' e» sono soppresse e la parola: «42°» e' sostituita dalla seguente: «45°»;
2) il comma 2 e' sostituito dal seguente: «2. I requisiti di cui al comma 1 devono essere posseduti, se non diversamente stabilito, alla data indicata nel bando di concorso. A parita' di merito costituisce titolo preferenziale l'aver prestato servizio senza demerito nel Corpo della guardia di finanza. I candidati utilmente collocati nella graduatoria di merito del concorso di cui al comma 1 sono avviati alla frequenza di un corso della durata non inferiore a sei mesi e, previo conseguimento del giudizio di idoneita' alla visita medica di incorporamento e sottoscrizione della prescritta ferma di servizio di cui all'articolo 11, nominati tenenti a decorrere dalla data di inizio del corso di formazione e iscritti in ruolo nell'ordine della graduatoria stessa. Al termine del corso l'anzianita' relativa dei tenenti e' rideterminata in base al punteggio conseguito nella graduatoria di fine corso.»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Agli ufficiali frequentatori del corso tecnico-logistico-amministrativo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 6-bis, commi 6, 7, 8 e 13.»;
4) al comma 4, le parole: «6, comma 8» sono sostituite dalle seguenti: «6-bis, comma 12»;
l) all'articolo 10, comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) nel ruolo normale - comparti ordinario, aeronavale e speciale non puo' superare le vacanze esistenti nell'organico degli ufficiali inferiori ne' eccedere, comunque, un undicesimo del predetto organico;»;
m) all'articolo 11:
1) al comma 1, le parole: «e del ruolo aeronavale» sono sostituite dalle seguenti: «reclutati ai sensi dell'articolo 6-bis», le parole: «ai corsi» sono sostituite dalle seguenti: «al corso» ed e' aggiunto, infine, il seguente periodo: «Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
2) al comma 2, le parole: «degli articoli 8, 9 e 40, comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «dell'articolo 6-ter»;
3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis. Gli ufficiali reclutati ai sensi dell'articolo 9 hanno l'obbligo di contrarre una ferma di sette anni decorrente dall'inizio del corso di formazione.
Tale obbligo di servizio costituisce presupposto per la nomina a ufficiale.»;
4) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Per gli ufficiali di cui all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, si applicano i periodi di ferma previsti dal medesimo articolo, che assorbono quella da espletare ai sensi del comma 1.»;
5) dopo il comma 6 e' aggiunto il seguente: «6-bis. Ai fini del completamento dei periodi di ferma di cui al presente articolo e all'articolo 2161 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non concorrono i periodi di aspettativa, a eccezione di quelli di cui all'articolo 884, comma 2, lettere a), b), d), e) e i) del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' i periodi di frequenza dei corsi di dottorato di ricerca di cui all'articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476 e dei corsi per la formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 40, comma 2, del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368.»;
n) all'articolo 14:
1) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Non possono far parte delle commissioni di avanzamento gli ufficiali che:
a) ricoprono la carica di Ministro o di Sottosegretario di Stato o di Capo di Gabinetto o di Vice Capo di Gabinetto presso qualsiasi amministrazione;
b) sono stati rinviati a giudizio o ammessi ai riti alternativi per delitto non colposo;
c) sono sottoposti a procedimento disciplinare da cui possa derivare una sanzione di stato ovvero, nel grado rivestito, sono stati puniti con una sanzione disciplinare di stato.»;
2) al comma 4, le parole: «legge 24 ottobre 1977, n. 801» sono sostituite dalle seguenti: «legge 3 agosto 2007, n. 124» e la lettera c) e' soppressa;
o) all'articolo 17, comma 1, la lettera c) e' sostituita dalla seguente: «c) dal colonnello piu' anziano in ruolo, in comando, del comparto ordinario, aeronavale o speciale del ruolo normale, quando si tratta di valutare ufficiali appartenenti ai rispettivi comparti, purche' non sono gia' stati valutati per sei volte ai fini dell'avanzamento al grado di generale di brigata;»;
p) all'articolo 18, comma 5, prima delle parole: «Quando eccezionalmente» sono inserite le seguenti: «La valutazione dell'ufficiale che, inserito nell'aliquota di valutazione, si trovi in una delle condizioni di cui al comma 3 e' sospesa.» e all'articolo 19, dopo il comma 2, e' inserito il seguente: «2-bis. Per gli ufficiali del ruolo tecnico logistico amministrativo, l'aver ricoperto incarichi in piu' sedi di servizio costituisce titolo nell'avanzamento a scelta al grado di colonnello.»;
q) all'articolo 20, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
«2-bis. Gli ufficiali delle categorie del congedo, di qualsiasi ruolo, dichiarati non idonei all'avanzamento non sono piu' valutati e non possono piu' essere trattenuti o richiamati in servizio, a nessun titolo. Ove gia' trattenuti o richiamati, a qualunque titolo, cessano dal trattenimento o dal richiamo in servizio entro 30 giorni dalla data di notifica del provvedimento di non idoneita'.»;
r) all'articolo 21, dopo il comma 7, sono inseriti i seguenti:
«7-bis. Nelle procedure di avanzamento a scelta, gli ufficiali del ruolo normale:
a) dei comparti ordinario e aeronavale, sono iscritti in distinte graduatorie di merito fino alla valutazione per l'avanzamento al grado di generale di divisione;
b) del comparto speciale:
1) sono iscritti in distinte graduatorie di merito per l'avanzamento ai gradi di maggiore, tenente colonnello e colonnello della seconda aliquota;
2) sono valutati unitamente ai parigrado del comparto ordinario per l'avanzamento ai gradi di colonnello, prima e terza aliquota, e generale di brigata nonche' iscritti nelle medesime graduatorie di merito. Le eventuali promozioni sono computate in quelle stabilite dalla tabella 1 per gli ufficiali del comparto ordinario.
7-ter. Al generale di brigata del ruolo normale - comparto aeronavale iscritto al primo posto della graduatoria di merito per l'avanzamento al grado superiore e' attribuita la promozione al grado di generale di divisione qualora si constati che non risulti iscritto in ruolo, con il grado di generale di divisione, altro ufficiale dello stesso comparto.
7-quater. I tenenti colonnelli «a disposizione» del ruolo normale, ai fini della valutazione per la promozione di cui all'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, qualora giudicati idonei, sono iscritti in un'unica graduatoria di merito.»;
s) all'articolo 22, comma 4:
1) alla lettera b), le parole: «al grado di maggiore e di colonnello» sono soppresse e, dopo la parola: «merito», sono inserite le seguenti: «e dei comparti di cui alle colonne 2 e 7 della tabella n. 1 allegata al presente decreto»;
2) la lettera c) e' soppressa;
t) all'articolo 24, comma 2, le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
u) all'articolo 26:
1) al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «i gradi» sono aggiunte le seguenti: «del ruolo tecnico-logistico-amministrativo»;
2) al comma 2, le parole: «ovvero dell'ordine di ruolo secondo quanto previsto dal presente decreto per il grado interessato» sono soppresse;
v) all'articolo 27, comma 1, lettera a):
1) le parole: «, di attribuzioni specifiche, di servizio e di imbarco» sono soppresse;
2) le parole: «1, 2, 3», sono sostituite dalla seguente: «1»;
z) all'articolo 28:
1) al comma 1:
1.1) nell'alinea, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre» e le parole: «con apposite determinazioni, per ciascun grado e ruolo» sono sostituite dalle seguenti: «con propria determinazione»;
1.2) alla lettera b), dopo le parole: «ai gradi di generale», sono aggiunte le seguenti: «del ruolo normale»;
2) al comma 2, le parole: «31 ottobre» sono sostituite dalle seguenti: «30 settembre», le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «della tabella 1»;
3) il comma 4 e' soppresso;
aa) dopo l'articolo 29 e' aggiunto il seguente:
«Art. 29-bis (Ufficiali in soprannumero agli organici). - 1. Fermi restando i collocamenti in soprannumero agli organici previsti da altre fonti normative, possono essere altresi' collocati in soprannumero agli organici, nel numero massimo di quindici unita' e, comunque, nel limite di spesa annuale di 531.000 euro, gli ufficiali del Corpo della guardia di finanza da distaccare presso le Forze armate e le altre Forze di polizia ovvero da impiegare per esigenze delle altre amministrazioni dello Stato.
2. Le posizioni soprannumerarie di cui al comma 1 sono disposte con determinazione del Comandante generale della guardia di finanza.»;
bb) all'articolo 30:
1) al comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalla seguente: «1»;
2) al comma 2, le parole: «delle tabelle 1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «della tabella 1»;
3) il comma 3 e' sostituito dal seguente: «3. Le promozioni di cui ai commi 1 e 2 sono conferite anche in soprannumero agli organici previsti dalle norme vigenti. Le eventuali eccedenze che si determinano in applicazione delle norme di cui al presente comma sono assorbite con le vacanze che si verificano per cause diverse da quelle determinate dalle promozioni, salvo l'applicazione dell'aspettativa per riduzione di quadri di cui al comma 4 e dell'articolo 2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.»;
4) il comma 4 e' sostituito dal seguente: «4. Qualora il conferimento delle promozioni annuali determini, nel grado di colonnello o di generale, eccedenze rispetto agli organici di legge, salvo quanto disposto dall'articolo 2145, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, il collocamento in aspettativa per riduzione di quadri e' effettuato solo nel caso in cui la predetta eccedenza non possa essere assorbita nelle dotazioni complessive del grado fissate dal presente decreto per i ruoli normale e tecnico-logistico-amministrativo. Quando si determinano eccedenze non totalmente riassorbibili, e' collocato in aspettativa per riduzione di quadri, se colonnello, l'ufficiale anagraficamente piu' anziano e, a parita' di eta', l'ufficiale meno anziano nel grado ovvero, se generale, l'ufficiale che, tra quelli con la maggiore anzianita' di grado riferita all'anno solare di promozione, sia anagraficamente il piu' anziano.»;
cc) all'articolo 31, comma 1, le parole: «1, 2, 3» sono sostituite dalle seguenti: «1 per il ruolo normale - comparto ordinario»;
dd) all'articolo 32, comma 2:
1) alla lettera c), le parole: «Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «Comandante generale»;
2) dopo la lettera c) e' aggiunta la seguente: «c-bis) all'ufficiale che, a seguito di giudizio ai sensi del comma 1 ovvero degli articoli 33 e 34, abbia maturato titolo all'inclusione in aliquota per annualita' pregresse.»;
ee) all'articolo 34, comma 2, le parole: «30 giugno» sono sostituite dalle seguenti: «31 dicembre» e le parole: «7, della legge 10 dicembre 1973, n. 804, e successive modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «2145 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
ff) all'articolo 35:
1) il comma 2 e' sostituito dai seguenti:
«2. I sottotenenti di cui all'articolo 6-ter, comma 2, sono valutati per l'avanzamento dopo due anni di permanenza nel grado. Se idonei, sono promossi con l'anzianita' corrispondente alla data di compimento dei due anni di permanenza nel grado.
2-bis. Le promozioni dei sottotenenti del corso di Applicazione sono disposte senza effettuare la procedura di valutazione di cui all'articolo 20, a condizione che gli stessi abbiano superato il primo anno di tale corso.
2-ter. Ai sottotenenti si applicano gli articoli 24 e 32.»;
2) il comma 5 e' abrogato;
gg) all'articolo 39, comma 1:
1) nell'alinea, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
2) alla lettera c), la parola: «35°» e' sostituita dalla seguente: «40°»;
hh) gli articoli 40, 41, 42, 43, 45 e 46 sono abrogati;
ii) l'articolo 55 e' sostituito dal seguente:
«Art. 55 (Attribuzioni degli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo della Guardia di finanza). - 1. Gli ufficiali del ruolo tecnico-logistico-amministrativo hanno, nell'esercizio delle funzioni proprie della specialita' d'appartenenza, le medesime attribuzioni, facolta' e competenze riconosciute dalle leggi e dagli ordinamenti vigenti agli ufficiali dei ruoli normali delle Forze armate costituiti per l'assolvimento di analoghe mansioni.»;
ll) l'articolo 56 e' sostituito dal seguente:
«Art. 56 (Precedenza al comando e attribuzioni). - 1. Gli ufficiali del ruolo normale hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado del ruolo tecnico-logistico-amministrativo.
2. Gli ufficiali del ruolo normale, comparti ordinario e aeronavale, hanno la precedenza al comando sugli ufficiali parigrado di eguale anzianita' assoluta del comparto speciale.
3. Ferme restando le attribuzioni previste dalle norme di ordinamento e le competenze stabilite dalle altre leggi e regolamenti, i capitani del Corpo della guardia di finanza, in relazione alla specifica qualificazione professionale propria degli ufficiali, cui si correlano autonoma responsabilita' decisionale e rilevante professionalita', assumono piena responsabilita' per le direttive impartite e per i risultati conseguiti, svolgono compiti di studio e partecipano all'attivita' degli ufficiali con grado dirigenziale, che sostituiscono in caso di assenza o impedimento.»;
mm) l'articolo 59 e' sostituito dal seguente:
«Art. 59 (Adeguamento dei ruoli, delle specialita' del ruolo tecnico-logistico-amministrativo e delle rispettive dotazioni organiche). - 1. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, senza oneri aggiuntivi e fermi restando il volume organico complessivo di ciascun ruolo, i profili di carriera e il numero delle promozioni annuali previsti dal presente decreto, possono essere modificati:
a) i periodi di comando e le dotazioni organiche dei singoli ruoli previsti dal presente decreto, al fine di adeguarne la consistenza al piu' efficace soddisfacimento delle esigenze operative e di funzionalita' del sostegno tecnico-logistico;
b) l'articolazione del ruolo tecnico-logistico-amministrativo, mediante soppressione, accorpamento o istituzione di nuove specialita' al fine di adeguarla alle effettive esigenze di sostegno tecnico-logistico.»;
nn) l'articolo 60 e' abrogato;
oo) all'articolo 62, comma 1, le parole: «, aeronavale, speciale» sono soppresse;
pp) all'articolo 63, al comma 1:
1) le parole: «marescialli aiutanti del Corpo della Guardia di finanza» sono sostituite dalle seguenti: «luogotenenti del Corpo della guardia di finanza»;
2) le parole: «e promozione straordinaria per benemerenze di servizio, disciplinati dagli articoli 60 e 61,» sono sostituire dalle seguenti: «, disciplinato dall'articolo 61»;
3) la parola: «speciale» e' sostituita dalla seguente: «normale - comparto speciale»;
qq) all'articolo 64:
1) al comma 1, la lettera a), e' sostituita dalla seguente: «a) partecipano, con voto deliberativo, alle commissioni medico ospedaliere di cui agli articoli 193 e 194 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, allorche' vengano prese in esame pratiche relative al personale della Guardia di finanza. Provvedono, anche quali componenti delle commissioni medico ospedaliere della Sanita' Militare, alle valutazioni collegiali medico-legali inerenti il riconoscimento del diritto ai benefici previsti dalla legge 13 agosto 1980, n. 466, dalla legge 20 ottobre 1990, n. 302, dalla legge 23 novembre 1998, n. 407, dalla legge 23 febbraio 1999, n. 44 e dalla legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di vittime del dovere, della criminalita' organizzata, del terrorismo, delle richieste estorsive e dell'usura;»;
2) alle lettere b) e d), le parole: «all'articolo 11, della legge 11 marzo 1926, n. 416» e «della legge 11 marzo 1926, n. 416» sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «all'articolo 189 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66» e «del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66»;
3) dopo il comma 2, e' aggiunto il seguente: «2-bis. Il servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza provvede, ai sensi del regio decreto-legge 19 gennaio 1928, n. 26, convertito dalla legge 6 settembre 1928, n. 2103, all'assistenza sanitaria e alla tutela della salute del personale in servizio con le risorse umane, finanziare e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche', anche a favore del personale in congedo e dei rispettivi familiari, con le risorse del Fondo di assistenza per i finanzieri, integralmente riassegnabili secondo le norme previste dal relativo statuto. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli da 181 a 195 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze sono emanate le conseguenti disposizioni tecniche attuative dell'ordinamento del servizio sanitario del medesimo Corpo e dei rapporti con il predetto Fondo.»;
rr) all'articolo 67, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
«1-bis. Fanno parte del Consiglio superiore della Guardia di finanza, di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, gli ufficiali generali in servizio permanente effettivo titolari di incarichi rilevati organicamente nell'ambito della medesima Guardia di finanza.»;
ss) le parole: «Ministro delle finanze», «corso superiore di polizia tributaria» e «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite, rispettivamente, dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze», «corso superiore di polizia economico-finanziaria» e «Scuola di polizia economico-finanziaria».
2. Le tabelle allegate al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono sostituite con le relative tabelle allegate al presente decreto.


Art. 35

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Comma 1

Altre modifiche normative

Comma 2

All'articolo 4, terzo comma, della legge 23 aprile 1959, n. 189, l'ultimo periodo e' soppresso.


Alla legge 29 ottobre 1965, n. 1218, le parole: «Scuola di polizia tributaria», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «Scuola di polizia economico-finanziaria».


Al decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, dopo l'articolo 8, e' aggiunto il seguente:
«Art. 8-bis (Qualifiche degli appartenenti al Corpo della guardia di finanza). - 1. Agli appartenenti ai ruoli degli ufficiali del Corpo della guardia di finanza sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, esclusi gli ufficiali generali, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
2. Agli appartenenti al ruolo ispettori sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
3. Agli appartenenti al ruolo sovrintendenti sono attribuite le qualifiche di ufficiale di polizia giudiziaria, ufficiale di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
4. Agli appartenenti al ruolo appuntati e finanzieri sono attribuite le qualifiche di agente di polizia giudiziaria, agente di polizia tributaria e agente di pubblica sicurezza.
5. In conseguenza delle disposizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettera c), numero 1), e 4 del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, gli ufficiali e gli ispettori del Corpo della guardia di finanza, comandanti dei reparti navali e delle unita' navali, sono ufficiali di pubblica sicurezza, limitatamente alle funzioni esercitate in mare.
6. Restano ferme le qualifiche, i poteri e le facolta' attribuiti dalla legge o da altre fonti normative in relazione agli specifici compiti assegnati alla Guardia di finanza o ai suoi reparti.».


Art. 36

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali

Comma 2

Gli appuntati in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella B allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono sottoposti a valutazione dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis dello stesso decreto e, ove giudicati idonei, promossi al grado di appuntato scelto con decorrenza 1° gennaio 2017, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 10, comma 2, del predetto decreto.


In deroga alle disposizioni sull'avanzamento del personale del ruolo sovrintendenti di cui all'articolo 16 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, i brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017, inclusi nelle aliquote di valutazione determinate al 31 dicembre 2016, prima e seconda valutazione, giudicati idonei, iscritti in quadro e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2017, nell'ordine di iscrizione nel ruolo di provenienza. A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione permanente di avanzamento di cui all'articolo 55-bis del medesimo decreto legislativo, con riferimento alle aliquote al 31 dicembre 2016, e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.


I militari promossi ai sensi del comma 2 precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', i parigrado promossi con le aliquote del 31 dicembre 2017.


I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.


I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2017 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2017.


I vice brigadieri di cui al comma 4, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2017 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.


I vice brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno maturato i requisiti di cui alla tabella D/1 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020.


I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati idonei all'avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza dal 1° gennaio 2020 e precedono nel ruolo, a parita' di anzianita', quelli promossi con riferimento all'aliquota formata al 31 dicembre 2020.


I vice brigadieri di cui al comma 6-bis, giudicati non idonei all'avanzamento, sono inclusi nell'aliquota di valutazione da determinare al 31 dicembre 2020 e valutati secondo le disposizioni in vigore a tale data.


I brigadieri in servizio permanente al 1° gennaio 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 31 dicembre 2013 sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2017, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.


I brigadieri giudicati idonei nell'aliquota di cui al comma 7 conseguono la promozione a brigadiere capo con decorrenza dal 1° gennaio 2017. Il personale promosso ai sensi del presente comma prende posto in ruolo dopo i militari promossi ai sensi del comma 2.


I marescialli aiutanti luogotenenti in servizio al 1° gennaio 2017, ovvero iscritti nel ruolo d'onore e richiamati in servizio, assumono il grado di luogotenente di cui all'articolo 32, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, conservando l'anzianita' di servizio e con l'anzianita' di grado corrispondente a quella maturata nella soppressa qualifica di luogotenente.


I marescialli aiutanti in servizio permanente al 1° gennaio 2017 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 dello stesso decreto, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2017.


I marescialli ordinari con anzianita' compresa tra il 1° gennaio e il 31 dicembre 2013, in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020 e che a tale data hanno gia' maturato i requisiti di cui alla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, sono inclusi in un'aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, promossi con la medesima decorrenza, secondo l'ordine del ruolo di provenienza, salvo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del medesimo decreto legislativo n. 199 del 1995.


I marescialli capo in servizio permanente, inclusi nell'aliquota di valutazione formata al 31 dicembre 2019, giudicati idonei e non promossi perche' non utilmente ricompresi nei rispettivi quadri di avanzamento, sono promossi al grado superiore con decorrenza 1° gennaio 2020 secondo l'ordine del ruolo di provenienza.
A tal fine, il giudizio espresso dalla commissione di cui all'articolo 55-bis con riferimento alla predetta aliquota del 31 dicembre 2019 e' valido anche ai fini del conseguimento della promozione di cui al presente comma.


I marescialli capo con anzianita' compresa dal 2 gennaio 2012 al 31 dicembre 2013, sono inclusi in un'aliquota straordinaria formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, sono promossi al grado superiore, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo il personale promosso ai sensi del comma 15-ter.
Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo n. 199 del 1995.


Per i marescialli capo con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2019, la permanenza minima nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per la promozione al grado di maresciallo aiutante, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' pari a sei anni.


Il personale in servizio permanente alla data del 1° gennaio 2020, che al 31 dicembre 2016 rivestiva il grado di maresciallo aiutante, con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2012 e il 31 dicembre 2015, e' incluso in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicato idoneo, consegue la promozione al grado di luogotenente, in ordine di ruolo, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi con l'aliquota determinata al 31 dicembre 2019. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.


I marescialli aiutanti con anzianita' compresa tra il 1° gennaio 2016 e il 31 dicembre 2016 nonche' il personale promosso al grado di maresciallo aiutante con decorrenza 1° gennaio 2017 con riferimento all'aliquota determinata al 31 dicembre 2016 sono inclusi in una aliquota straordinaria di valutazione formata al 1° gennaio 2020 e, se giudicati idonei, conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, a decorrere dal 1° gennaio 2020, prendendo posto dopo i parigrado promossi ai sensi del comma 15-sexies. Resta fermo quanto previsto dagli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.


I marescialli capo promossi al grado di maresciallo aiutante ai sensi dell'articolo 36, comma 14, nonche' i marescialli aiutanti in possesso di una anzianita' di grado compresa tra il 1° gennaio 2017 e il 31 dicembre 2019, sono sottoposti a valutazione e conseguono la promozione al grado di luogotenente, in deroga alla permanenza prevista dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, al compimento di sei anni di servizio effettivo nel grado.


In deroga a quanto previsto dalla tabella D/2 allegata al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e fermi restando gli altri requisiti, per il personale promosso al grado di maresciallo aiutante ai sensi del comma 15-ter, la permanenza nel grado richiesta per essere sottoposti a valutazione per il conseguimento del grado di luogotenente e' pari a 6 anni.


Per l'anno 2021, in deroga all'articolo 58, comma 3, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' indetta una "selezione per titoli" straordinaria per il conferimento di 1.000 promozioni al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2021 a cui possono partecipare, a domanda, i marescialli aiutanti con anzianita' di grado fino al 31 dicembre 2017 che non si trovino in una delle condizioni di cui all'articolo 55, comma 2, lettere a), b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. I criteri e le modalita' per l'effettuazione della selezione, nonche' l'individuazione dei titoli da valutare sono stabiliti con determinazione del Comandante generale.


I marescialli aiutanti non utilmente collocati nella graduatoria di merito della selezione per titoli straordinaria di cui al comma 15-duodecies, fermo restando quanto stabilito dalla determinazione del Comandante generale adottata ai sensi del medesimo comma, sono promossi al grado di luogotenente con decorrenza 1° gennaio 2023, se in servizio permanente a tale data, e iscritti in ruolo prima dei parigrado con la stessa anzianita' assoluta.


Agli appuntati scelti in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno compiuto sette anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale», con decorrenza 1° ottobre 2017.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui agli articoli 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199. Agli appuntati scelti in servizio al 31 dicembre 2016, il parametro stipendiale previsto dalla Tabella D allegata al presente decreto per appuntato scelto +5 attribuito dopo quattro anni di anzianita' nel grado.


Agli appuntati scelti in servizio permanente al 1° gennaio 2020 che hanno compiuto quattro anni di permanenza nel grado, in deroga alla permanenza prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199 e che non si trovano nelle condizioni di cui all'articolo 11 dello stesso decreto, e' attribuita la qualifica di "qualifica speciale", con decorrenza 1° gennaio 2020.
Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' valutato dalla commissione di cui all'articolo 55-bis del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.


Per il conseguimento della qualifica di «qualifica speciale», fermi restando gli altri requisiti, in deroga alla permanenza nel grado prevista dall'articolo 4, comma 2-bis, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, gli appuntati scelti non rientranti nella previsione di cui al comma 16 e 16-bis e in servizio alla data del 1° ottobre 2017, sono valutati dopo 4 anni di permanenza nel grado.


Ai brigadieri capo in servizio al 1° ottobre 2017 che hanno conseguito la promozione entro il 30 settembre 2013 e che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuita la qualifica di «qualifica speciale» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.


Ai luogotenenti di cui al comma 11, che non si trovino nelle condizioni di cui agli articoli 55 e 56 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, in deroga al periodo minimo di permanenza indicato dall'articolo 34 dello stesso decreto legislativo, e' attribuita la qualifica di «cariche speciali» con decorrenza dal 1° ottobre 2017. Al fine dell'accertamento del possesso dei prescritti requisiti, il personale di cui al presente comma e' incluso in un'aliquota di valutazione straordinaria formata alla data del 1° ottobre 2017.


Alla data del 1° gennaio 2020, al fine di assicurare l'armonico sviluppo del ruolo per l'attribuzione della qualifica di "cariche speciali", e' formata un'aliquota straordinaria nella quale sono inclusi i luogotenenti con anzianita' dal 2017 al 2019.
Ai predetti luogotenenti e' attribuita la qualifica di "cariche speciali" a decorrere dal 1° gennaio 2020, previa verifica del possesso dei requisiti di cui all'articolo 34, comma 5-bis, del decreto legislativo n. 199 del 1995. I medesimi prendono posto nel ruolo dopo i parigrado promossi con l'aliquota del 31 dicembre 2019.


Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli appuntati e finanzieri di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui agli articoli 703 e 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio alla data del 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.


In deroga a quanto previsto dall'articolo 36, comma 1, lettera b), numero 8), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dal 1° gennaio 2018 al 31 dicembre 2022, per la partecipazione al concorso di cui all'articolo 35, comma 1, lettera b), numero 2), del medesimo decreto e' richiesto il possesso di un diploma di istruzione secondaria che consenta l'iscrizione ai corsi universitari. Per il medesimo concorso, il Comandante generale della Guardia di finanza, nell'ambito dei posti messi a concorso per ciascun ruolo, puo' fissare con il bando di concorso di cui all'articolo 46 del medesimo decreto, aliquote di posti da riservare al personale in possesso di laurea triennale, individuandone le relative classi.


Comma 3

Capo IV - Revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Art. 37

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Comma 1

Modifiche al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443

Comma 2

I posti eventualmente rimasti scoperti in una delle due aliquote di cui alle lettere a) e b) del comma 1 sono devoluti all'altra aliquota fino alla data di inizio del relativo corso di formazione.


Art. 42

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Comma 1

Riallineamento ruoli direttivi ordinario e speciale

Comma 2

Il presente articolo reca disposizioni dirette all'equiparazione, nell'articolazione delle qualifiche, nella progressione di carriera e nel trattamento giuridico ed economico del personale direttivo del Corpo di polizia penitenziaria, ai corrispondenti ruoli direttivi della Polizia di Stato di cui al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, nel testo vigente in data anteriore all'entrata in vigore del presente decreto, mediante l'utilizzo delle disponibilita' finanziarie di cui all'articolo 1, comma 973, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, secondo quanto previsto dai commi che seguono.


Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 26 settembre 2005 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica 1° luglio 2013 ed economica primo luglio 2015.
3 Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 15 gennaio 2007 assume la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
4. Il personale del ruolo direttivo ordinario immesso in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 e decorrenza 28 dicembre 2011 assume la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
5. Il personale di cui al comma 4 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianita' complessiva nel ruolo.
6. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 4 settembre 2002 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
7. I commissari capo del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 assumono la qualifica di commissario coordinatore penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2017.
8. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 5 novembre 2003 e 8 maggio 2006 assumono la qualifica di commissario capo penitenziario con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo.
9. Il personale di cui al comma 8 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianita' complessiva nel ruolo.
10. I commissari del ruolo direttivo speciale immessi in ruolo con decorrenza 22 febbraio 2010 assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016.
11. Il personale di cui al comma 10 consegue la promozione alla qualifica di commissario coordinatore penitenziario a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di tredici anni di anzianita' complessiva nel ruolo;
12. Il maestro direttore ed il maestro vice direttore della banda musicale del Corpo assumono la qualifica di commissario capo con decorrenza giuridica ed economica 1° gennaio 2016, nel rispetto dell'ordine di ruolo, conservando, ai fini dell'avanzamento, l'anzianita' maturata.
13. Il personale che riveste la qualifica di vice direttore tecnico, profilo di biologo ed informatico, del ruolo dei direttori tecnici assume la qualifica di direttore tecnico capo con decorrenza 1° gennaio 2016.
14. Il personale di cui al comma 13 consegue la promozione alla qualifica di direttore tecnico coordinatore a ruolo aperto mediante scrutinio per merito comparativo al compimento di sette anni e sei mesi di anzianita' complessiva nel ruolo.


Art. 43

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Comma 1

Norme di raccordo

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dell'articolo 2 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria e' gerarchicamente e funzionalmente dipendente dal direttore dell'istituto in ragione delle specifiche attribuzioni conferite all'autorita' dirigente dell'istituto dalle leggi e dai regolamenti.


Il personale della carriera dei funzionari e del ruolo ad esaurimento del Corpo di polizia penitenziaria in qualita' di direttore dell'area sicurezza, comandante di reparto degli istituti, nell'esercizio delle proprie funzioni e nell'utilizzazione del personale del Corpo gerarchicamente dipendente, svolge i propri compiti con l'autonomia professionale e le responsabilita' relative al settore di competenza.


L'individuazione dei posti di funzione effettuata dal Ministro della giustizia a norma dell'articolo 9 del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63 resta ferma sino all'adozione dei successivi decreti di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.


Art. 44

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Comma 1

Disposizioni transitorie e finali per il Corpo di polizia penitenziaria

Comma 2

Al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, la tabella A e' sostituita dalla tabella 37 allegata al presente decreto. Entro il 31 dicembre 2019 si provvede all'ampliamento della dotazione organica dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori fino al raggiungimento rispettivamente di n. 5300 e n. 3550 unita', con le modalita' di cui al comma 7.


Al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, le tabelle D ed E sono sostituite dalle tabella 38 allegata al presente decreto.


Al decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, le tabelle A e B sono sostituite rispettivamente dalle tabelle 39 e 40 allegate al presente decreto.


Al decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, le tabelle D ed F sono sostituite dalle tabelle 41 e 42 allegate al presente decreto.


Ferma restando la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, le assunzioni nella qualifica iniziale del ruolo agenti e assistenti, maschile e femminile, del Corpo di polizia penitenziaria hanno luogo anche in eccedenza rispetto alla consistenza numerica del ruolo medesimo, ma non oltre il limite delle vacanze esistenti negli altri ruoli del Corpo medesimo. Le conseguenti posizioni di soprannumero nel ruolo degli agenti e assistenti sono riassorbite per effetto dei passaggi per qualunque causa del personale del predetto ruolo a quello dei sovrintendenti e degli ispettori.


L'incremento della dotazione organica dei ruoli tecnici previsti dal decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162 e' a valere sulle facolta' assunzionali non esercitate, dell'anno 2016.


Ai fini del compimento dell'ampliamento delle consistenze organiche dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria nei limiti di cui al comma 1, si provvede con la rimodulazione della dotazione organica del ruolo degli agenti ed assistenti, con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze da emanarsi entro il 31 dicembre di ciascun anno, assicurando l'invarianza di spesa. (21)


Le procedure concorsuali per l'accesso al ruolo degli ispettori non concluse alla data di entrata in vigore del presente decreto rimangono disciplinate dalla previgente normativa. (21)


Ferme restando le procedure in atto per la nomina alla qualifica di ispettore superiore con decorrenza 1° gennaio 2014, alla copertura dei posti disponibili nella suddetta qualifica alla data del 31 dicembre 2014 e 31 dicembre 2015 si provvede con le modalita' previste dall'articolo 30-bis, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, nel testo vigente il giorno precedente alla data di entrata in vigore del presente decreto. (21)


Fino all'anno 2026 per l'ammissione allo scrutinio previsto dall'articolo 30-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come modificato dall'articolo 37, comma 4, lettera g), del presente decreto, non sono richiesti i titoli di studio ivi previsti.


Le disposizioni di cui agli articoli 25, 27 e 29 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, come novellate dall'articolo 37, comma 4, lettere c), d) ed f) del presente decreto si applicano a decorrere dal primo gennaio 2026.


Le candidate ai concorsi per l'accesso alle qualifiche dei ruoli e delle carriere della Polizia penitenziaria che si trovano in stato di gravidanza e non possono essere sottoposte ai prescritti accertamenti dei requisiti di idoneita' fisica, psichica e attitudinale, e, se previsto, all'accertamento dell'efficienza fisica, sono ammesse, d'ufficio, a sostenerli nell'ambito della prima sessione concorsuale utile successiva alla cessazione di tale stato di temporaneo impedimento, anche, per una sola volta, in deroga ai limiti di eta'. Il provvedimento di rinvio puo' essere revocato su istanza di parte quando tale stato di temporaneo impedimento cessa in data compatibile con i tempi necessari per la definizione della graduatoria. Fermo restando il numero delle assunzioni annualmente autorizzate, le candidate risultate idonee e nominate vincitrici sono avviate alla frequenza del primo corso di formazione utile in aggiunta ai relativi frequentatori o allievi. Le candidate vincitrici sono immesse in ruolo con la medesima decorrenza giuridica dei vincitori del concorso per il quale avevano presentato istanza di partecipazione e con la medesima decorrenza economica dei frequentatori del corso di formazione effettivamente frequentato. La posizione in ruolo e' determinata in base ai punteggi ottenuti nell'ambito dei suddetti concorso e corso di formazione.


Fino alla nomina di funzionari del Corpo di polizia penitenziaria alla qualifica di dirigente superiore, gli incarichi loro attribuiti dall'articolo 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146 come modificato dal presente decreto legislativo, possono essere attribuiti agli ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia.


Gli incarichi attribuiti ai dirigenti aggiunti e ai dirigenti possono essere assegnati ai funzionari di entrambe le qualifiche, ferma restando la preminenza gerarchica nell'attribuzione degli incarichi.


In fase di prima applicazione dell'articolo 13-sexies della legge 21 maggio 2000, n. 146, la permanenza minima nella qualifica di dirigente superiore per la nomina a dirigente generale e' fissata in tre anni.


Le disposizioni di cui agli articoli 2164 e 1808 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 si applicano anche agli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria.


Gli ispettori e gli ispettori tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore capo con decorrenza dal 1° gennaio 2020, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.


Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020, non inclusi tra i destinatari delle disposizioni di cui al comma 14-septies del presente articolo, sono ammessi, al compimento di almeno sette anni di effettivo servizio in tale qualifica, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162. Gli ispettori capo e gli ispettori capo tecnici in possesso, al 1° gennaio 2020, di un'anzianita', maturata cumulativamente nelle qualifiche di ispettore e di ispettore capo, pari o superiore a quattordici anni sono ammessi, al compimento di sette anni di effettivo servizio nella qualifica di ispettore superiore e ispettore superiore tecnico, allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario, secondo le disposizioni di cui all'articolo 30 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162.


Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1 gennaio 2020 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno sei anni di effettivo servizio in tale qualifica. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 che, al 31 dicembre 2016, rivestivano la qualifica di ispettore superiore sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, al compimento di almeno cinque anni di effettivo servizio maturati nella qualifica di ispettore superiore. Gli ispettori superiori e gli ispettori superiori tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 e che hanno conseguito la qualifica di ispettore superiore o di ispettore superiore tecnico nell'anno 2016 sono ammessi allo scrutinio per l'accesso alla qualifica di sostituto commissario e di sostituto commissario tecnico, in deroga alle disposizioni di cui all'articolo 30-ter del decreto del Presidente della Repubblica 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con decorrenza 1° gennaio 2020, con successiva ammissione alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2025;».


I vice sovrintendenti e i vice sovrintendenti tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato una anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni sono promossi, con decorrenza 1° gennaio 2020, previo scrutinio per merito assoluto, alla qualifica di sovrintendente.


Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente accede allo scrutinio per merito assoluto per la promozione alla qualifica di sovrintendente capo di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e articolo 14 del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai cinque anni previsti.


Il personale in possesso, al 1° gennaio 2020, della qualifica di sovrintendente capo accede alla procedura per l'attribuzione della denominazione di «coordinatore» di cui all'articolo 15, comma 5-bis del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 10, comma 4-bis, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, con un anno di anticipo rispetto ai previsti sei anni.


Agli assistenti capo e agli assistenti capo tecnici che al 1 gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a cinque anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e di cui all'articolo 4, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.


Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici che al 1° gennaio 2020 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a sei anni, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 e di cui all'articolo 10, comma 4-ter, del decreto legislativo 9 settembre 2010, n. 162, e' attribuita la denominazione di «coordinatore», con decorrenza dal 1° gennaio 2020.


Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in possesso della qualifica al 1° gennaio 2020 a cui non sono state applicate le disposizioni di cui ai commi 14-septies, 14-octies e 14-nonies del presente articolo, in assenza dei motivi ostativi di cui all'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al comma 4, dal compimento di due anni di effettivo servizio nella qualifica. Ai sostituti commissari e ai sostituti commissari tecnici in servizio al 1° gennaio 2020, che, entro la stessa data, hanno maturato nella qualifica un'anzianita' pari o superiore a due anni e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza, in deroga alle disposizioni di cui al precedente comma 4 dalla stessa data.


((Nell'anno 2026 e nell'anno 2027 sono banditi, rispettivamente, due concorsi straordinari, per titoli, ciascuno per 350 posti di ispettore superiore riservati al personale appartenente, alla data del bando che indice ciascun concorso, al ruolo degli ispettori della Polizia penitenziaria, le cui modalita' di svolgimento sono stabilite con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)).


Nell'anno 2020 e' bandito un concorso straordinario, per titoli, per 150 posti di sostituto commissario, riservato al personale in possesso della qualifica di ispettore superiore alla data del bando che indice il concorso e che, al 31 dicembre 2016, rivestiva la qualifica di ispettore capo. Con decreto del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono stabilite le modalita' di svolgimento del concorso, con adeguata valorizzazione dell'ammissione con riserva al concorso da ispettore superiore bandito nell'anno 2003. I vincitori del concorso sono ammessi alla procedura per l'attribuzione della denominazione di "coordinatore" con decorrenza non antecedente al 1° gennaio 2027.


Agli assistente capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica.


Ai sovrintendenti capo che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a otto anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 15, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica.


Ai sostituti commissari che al 1° ottobre 2017 hanno maturato un'anzianita' nella qualifica pari o superiore a quattro anni, in assenza dei motivi ostativi previsti dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' attribuita la denominazione di «coordinatore» con decorrenza dal giorno successivo alla maturazione della predetta anzianita' di qualifica.


Fino all'assorbimento delle posizioni numerarie del ruolo ad esaurimento istituito ai sensi del comma 14 sono resi indisponibili un numero di posti corrispondenti della carriera dei funzionari.


La riduzione di due anni della permanenza minima nella qualifica di ispettore, ai fini dell'ammissione allo scrutinio di promozione alla qualifica di ispettore capo, prevista dall'articolo 8, comma 4, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 200, si applica anche al personale individuato ai sensi dell'articolo 10 del medesimo decreto legislativo, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto.


Per i vincitori dei concorsi interni a complessivi 1757 posti per l'accesso al corso di aggiornamento e formazione professionale per la nomina alla qualifica di vice sovrintendente del ruolo dei sovrintendenti del Corpo di polizia penitenziaria, pubblicati nella Gazzetta Ufficiale - IV serie speciale - Concorsi ed esami - n. 12 dell'11 febbraio 2000, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, la decorrenza giuridica della nomina e' anticipata al 31 dicembre 2000.


In fase di prima attuazione, fermo restando quanto previsto al comma 19 e la disciplina vigente in materia di facolta' assunzionali, al fine di assicurare l'organico sviluppo della carriera dei funzionari, ai fini dei concorsi pubblici per l'accesso alla qualifica iniziale della carriera dei funzionari di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dal presente decreto, sono computati i posti complessivamente disponibili nella dotazione organica della medesima. Le conseguenti posizioni di soprannumero sono riassorbite per effetto della progressione nelle qualifiche superiori del personale della carriera dei funzionari.


Fino all'anno 2026 per la partecipazione al concorso interno per vice commissario, di cui all'articolo 7, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, il venti per cento dei posti e' riservato al personale appartenente al ruolo degli ispettori, vincitore dei concorsi indetti con P.C.D. 6 febbraio 2003, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» del 18 marzo 2003, n. 22, e P.D.G. 3 aprile 2008, pubblicato nel Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 11 del 15 giugno 2008, in possesso di titolo di studio individuato ai sensi dell'articolo 7, comma 7, del medesimo decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146.


Nelle more dell'applicazione delle disposizioni previste dall'articolo 6, commi 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, come modificato dall'articolo 40, comma 1, lettera c), del presente decreto, il personale continua ad espletare le funzioni attribuite in virtu' della disciplina vigente antecedentemente alla data di entrata in vigore del medesimo decreto.


Nelle more dell'adeguamento, con provvedimento del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, alla normativa introdotta con il presente decreto in materia di progressione in carriera del personale dei ruoli diversi dalla carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, si applicano, in quanto compatibili, i criteri relativi agli scrutini per merito assoluto e comparativo approvati con P.D.G. 27 aprile 1996 e 4 ottobre 1996, pubblicati sul Bollettino Ufficiale del Ministero della giustizia n. 22 del 30 novembre 1996.


Al personale che accede, rispettivamente, alla qualifica di assistente capo, di sovrintendente, sovrintendente capo e di sostituto commissario, con riduzione di permanenze inferiori a quelle previste dagli articoli 11, 20, 21 e 30-ter del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, ovvero senza alcuna riduzione, sono applicate le riduzioni dell'anzianita' nella rispettiva qualifica indicate nell'allegata tabella C, ai fini dell'accesso alla qualifica, con decorrenza non anteriore al 1° gennaio 2017 al parametro e alla denominazione ivi indicati, con decorrenza non anteriore al 1° ottobre 2017.


Ai fini dell'attuazione di quanto previsto al presente Capo sono apportate le necessarie modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82.


Le dotazioni organiche dei singoli ruoli del Corpo di polizia penitenziaria possono essere rideterminate con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fermo restando il volume organico complessivo e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, al fine di adeguarne la consistenza alle esigenze di funzionalita' dell'Amministrazione penitenziaria.


Per il personale assunto nella qualifica iniziale del ruolo degli agenti ed assistenti a decorrere dal primo gennaio 2023 il comma 6 dell'articolo 5 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e' abrogato.


Per la partecipazione ai concorsi per l'accesso nei ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, il prescritto titolo di studio puo' essere conseguito entro la data di svolgimento della prima prova, anche preliminare.


Il titolo di studio per l'accesso al ruolo degli agenti e degli assistenti di cui all'articolo 5, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n.443, come modificato dall'articolo 37, comma 2, lettera a) del presente decreto, non e' richiesto per i volontari delle Forze armate di cui all'articolo 703 e all'articolo 2199 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, in servizio al 31 dicembre 2020, ovvero congedato entro la stessa data.


Ai fini dell'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, sono fatti salvi i diplomi di laurea previsti dalle disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto e rilasciati secondo l'ordinamento didattico vigente prima del suo adeguamento ai sensi dell'articolo 17, comma 95, della legge 15 maggio 1997, n. 127, e delle relative disposizioni attuative.


Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica, psichica ed attitudinale al servizio dei partecipanti ai concorsi per l'accesso ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' ai fini dell'accertamento dell'idoneita' fisica del personale coinvolto in eventi critici di elevata valenza psicotraumatica ovvero in episodi che possano compromettere le relazioni interpersonali all'interno ed all'esterno dell'Amministrazione, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi dell'attivita' dei medici delle Forze di Polizia e Forze Armate tramite stipula di appositi accordi e convenzioni.


L'Amministrazione penitenziaria, per oggettive esigenze organizzative e logistiche che non consentono di ospitare tutti i vincitori dello stesso concorso presso le Scuole di formazione ed aggiornamento professionale della stessa, puo' articolare i corsi di formazione in piu' cicli. A tutti i vincitori, ove non sia diversamente disposto, e' riconosciuta la stessa decorrenza giuridica ed economica dei frequentatori del primo ciclo. Ai fini della determinazione della posizione in ruolo si terra' conto della votazione riportata da ciascuno nella rispettiva graduatoria di fine corso. A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con la qualifica piu' elevata ed a parita' di qualifica il piu' anziano in ruolo.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che risulti in possesso dei prescritti requisiti, e' ammesso a partecipare, nel limite numerico dei posti complessivamente vacanti al momento dell'emanazione del bando, ad un unico concorso interno per la nomina ad orchestrale della Banda Musicale del Corpo di polizia penitenziaria, da inquadrare come terze parti b, in deroga alla ripartizione e alla suddivisione degli strumenti di cui alle tabelle A, B e C, del decreto del Presidente della Repubblica 18 settembre 2006, n. 276, fermo restando l'organico complessivo previsto dall'articolo 1 del medesimo decreto. In corrispondenza dei posti occupati dai vincitori del concorso straordinario, sono resi indisponibili altrettanti posti dell'organico della Banda Musicale, anche se relativi a strumenti e parti diverse, fino alla cessazione dal servizio dei vincitori del concorso straordinario. Le modalita' di svolgimento del concorso straordinario, le prove di esame, la valutazione dei titoli, la composizione della Commissione e la formazione della graduatoria, sono stabilite dal bando di concorso in analogia a quanto previsto dagli articoli 10 e 13, del medesimo decreto n. 276 del 2006. I titoli ammessi a valutazione sono quelli previsti dall'articolo 14 in aggiunta ai quali, ai soli fini del presente concorso interno straordinario, verranno attribuiti 2 punti per ogni anno di servizio o frazione superiore a sei mesi presso la banda musicale per le relative esigenze musicali, fino ad un massimo di punti 10. L'anzianita' di servizio nel ruolo degli orchestrali della banda musicale dei vincitori del concorso straordinario decorre dalla data della nomina nel ruolo stesso.


Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, i direttori tecnici ed i direttori tecnici capo assumono la qualifica rispettivamente di commissario tecnico e commissario tecnico capo.


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AGGIORNAMENTO (21)


La Corte Costituzionale, con sentenza 30 ottobre - 19 novembre 2024, n. 181 (in G.U. 1a s.s. 20/11/2024, n. 47) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell'art. 44, commi da 7 a 11, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», dell'allegata Tabella 37 e della Tabella A, allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443 (Ordinamento del personale del Corpo di polizia penitenziaria, a norma dell'art. 14, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395), nella parte in cui distinguono secondo il genere, in dotazione organica, i posti da mettere a concorso nella qualifica di ispettore del Corpo di Polizia penitenziaria".


Comma 3

Capo V - Disposizioni finali, finanziarie e di coordinamento

Art. 45

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Comma 1

Disposizioni finali e finanziarie

Comma 2

Per il personale che, alla data del 1° gennaio 2018, riveste la qualifica di commissario capo e qualifiche e gradi corrispondenti e non ha maturato una anzianita' di 13 anni dal conseguimento della nomina nelle carriere dei funzionari o ruoli corrispondenti o della nomina a ufficiale, il compenso per lavoro straordinario e' corrisposto, al compimento della predetta anzianita' e fino all'inquadramento nel livello retributivo superiore, nella misura oraria lorda prevista per il personale di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


Al personale in servizio al 31 dicembre 2016 che, secondo la legislazione vigente alla medesima data, consegue, entro il 1° gennaio 2017, la qualifica di assistente capo, sovrintendente capo, ispettore superiore sostituto ufficiale di pubblica sicurezza-sostituto commissario e qualifiche e gradi corrispondenti, e' corrisposto, entro il 31 dicembre 2017, in relazione alla diversa anzianita' nella qualifica e grado, un assegno lordo una tantum di cui alla tabella F, allegata al presente decreto. Il medesimo emolumento e' altresi' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, al personale che ha maturato i requisiti di cui al presente comma nel periodo compreso tra il 2 gennaio 2017 e il 30 settembre 2017.


Ai sovrintendenti capo e ai sovrintendenti capo tecnici e qualifiche e gradi corrispondenti in servizio al 31 dicembre 2016 e che entro il 30 settembre 2017 hanno maturato un'anzianita' di qualifica o grado non inferiore a quattro anni e inferiore a otto anni, e' corrisposto, entro il 30 giugno 2020, un assegno lordo una tantum di importo pari a 400 euro.


Ai brigadieri in servizio dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza promossi al grado di brigadiere capo, ai sensi, rispettivamente, dell'articolo 1300, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 58, comma 2, lettera b) e c), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, e' attribuito un assegno lordo una tantum pari a 250 euro.


A decorrere dal 1° gennaio 2018, per il personale con qualifica a partire da vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti il trattamento economico e' rideterminato secondo quanto previsto dagli articoli 1810-bis e 1811 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Il nuovo trattamento economico assorbe l'assegno di valorizzazione dirigenziale previsto in attuazione dell'articolo 33, comma 2, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, il trattamento dirigenziale di cui agli articoli 43, commi ventiduesimo e ventitreesimo, e 43-ter, della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonche' l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 4, della legge 28 luglio 1999, n. 266. L'indennita' perequativa e quella di posizione, limitatamente alla componente fissa, continuano ad essere corrisposte dalla data di conseguimento della qualifica o grado previsti dalla normativa vigente, indipendentemente dalla data di effettiva assunzione dell'incarico connesso alla qualifica o grado superiori. Al personale di cui al presente comma si applicano le disposizioni di cui agli articoli 1810-bis, 1810-ter, 1811, con riferimento agli anni indicati per gli ufficiali dell'Esercito, 1811-bis, 1813, 1814, 1815, 1816, 1819, 1820, 1822, 1824, 1826 e 2262-bis, commi 6 e 7, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66.


A decorrere dal 1° gennaio 2018, il personale promosso alla qualifica di vice questore e qualifiche e gradi corrispondenti prima del 1° gennaio 2018 che, all'atto della promozione, abbia maturato un'anzianita' di servizio superiore a tredici anni e inferiore a diciotto anni dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale, fermo restando l'inquadramento nel livello retributivo di cui all'articolo 1810-bis, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, continua nella progressione economica determinata ai sensi dell'articolo 1811, comma 1, lettera a), numero 9), del citato decreto legislativo fino all'inquadramento nel livello retributivo del vice questore e gradi corrispondenti con piu' di diciotto anni di servizio dal conseguimento della nomina al ruolo dei commissari o ad ufficiale.


Al personale delle Forze di polizia che, per effetto delle disposizioni del presente decreto, percepisce un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima dell'entrata in vigore del medesimo decreto, e' attribuito un assegno personale pari alla differenza, riassorbibile con i successivi incrementi delle voci fisse e continuative. Analogo emolumento, riassorbibile con i successivi incrementi retributivi conseguenti a progressione di carriera o per effetto di disposizioni normative a carattere generale, e' attribuito allo stesso personale in caso di passaggio a qualifiche o gradi degli stessi o di diversi ruoli o di transito ai ruoli civili che comporta il pagamento di un trattamento fisso e continuativo inferiore a quello in godimento prima del passaggio.


Ai fini del comma 5 si intende per "trattamento fisso e continuativo" quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale e indennita' dirigenziale, mentre per "trattamento fisso e continuativo in godimento" si intende quello composto, a seconda dei ruoli di appartenenza, dalla somma delle seguenti voci: stipendio, indennita' integrativa speciale, indennita' mensile pensionabile, assegno funzionale, assegno di valorizzazione dirigenziale e indennita' perequativa.


Agli assistenti capo e gradi corrispondenti con almeno 8 anni di permanenza nella qualifica o nel grado, che hanno conseguito, dal 1° gennaio 2013 al 30 settembre 2017, la qualifica di vice sovrintendente e gradi corrispondenti, e' attribuito, a decorrere dal 1º ottobre 2017, un assegno personale pari alla differenza tra i parametri stipendiali previsti, a decorrere dalla medesima data, per l'assistente capo «coordinatore» e qualifiche corrispondenti e per il vice sovrintendente e gradi corrispondenti.


Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data e' attribuito, dal compimento del tredicesimo anno e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 650,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51. Quest'ultimo assegno e' cumulabile con l'assegno di cui al comma 9 e continua ad essere attribuito anche ai funzionari e agli ufficiali sino al compimento del tredicesimo anno.


Ai funzionari e ufficiali, in servizio alla data del 1° gennaio 2018 e a decorrere da tale data, e' attribuito, dal compimento di 15 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento della qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti, un assegno personale di riordino pari a euro 180,00 mensili lordi, ove piu' favorevole rispetto all'assegno funzionale mensile spettante ai sensi degli articoli 8 e 31 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51.


A decorrere dal 1° gennaio 2018, agli ufficiali delle Forze di polizia a ordinamento militare che rivestono il grado di capitano e ai funzionari delle Forze di polizia ad ordinamento civile che rivestono la qualifica di commissario capo e' attribuito un assegno funzionale pari a euro 1.850 annui lordi dal compimento di 10 anni di anzianita' nel ruolo e fino al conseguimento del grado di maggiore o di vice questore aggiunto.


Gli assegni di cui ai commi 5, 7 e 8 hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sulla indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e i relativi contributi e i contributi di riscatto. Gli assegni di cui ai commi 7, 8 e 9 sono cumulabili.


In fase di prima applicazione, il personale a partire dalla qualifica di vice questore aggiunto e qualifiche e gradi corrispondenti e' reinquadrato, alla data del 1° gennaio 2018, nelle rispettive posizioni economiche, prendendo in considerazione gli anni di servizio effettivo prestato, aumentato degli altri periodi giuridicamente computabili ai fini stipendiali ai sensi della normativa vigente e ridotti del periodi di cui all'articolo 858 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dei periodi di aspettativa per motivi di studio nei casi previsti dalla normativa vigente.


La successione gerarchica e la corrispondenza delle qualifiche e dei gradi del personale delle Forze di polizia, in relazione ai ruoli previsti dai rispettivi ordinamenti, e' riportata nella tabella G allegata al presente decreto.


Le detrazioni di anzianita', operate a qualsiasi titolo sulle qualifiche o sui gradi del personale delle Forze di polizia, hanno effetto anche sulla decorrenza delle denominazioni o delle qualifiche.


I periodi di congedo straordinario concessi a decorrere dal 1 gennaio 2017 al personale di cui al presente decreto ai sensi dell'articolo 42, comma 5, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, sono computabili nell'anzianita' giuridica valida ai fini della progressione in carriera.


La tabella di corrispondenza H, allegata al presente decreto, si applica, a decorrere dal 1° gennaio 2018, al personale delle Forze di polizia che transita in altre Amministrazioni pubbliche a qualsiasi titolo nei casi previsti dalla legislazione vigente.


A decorrere dal 1° gennaio 2018, i funzionari con qualifica di vice questore aggiunto o di vice questore e qualifiche corrispondenti, che transitano, a domanda, in altre Amministrazioni pubbliche ai sensi delle disposizioni di cui al decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, sono inquadrati nella posizione apicale della terza area prevista dalla contrattazione collettiva di comparto, mantenendo a titolo di assegno riassorbibile la differenza tra il trattamento economico fisso e continuativo in godimento al momento della domanda e quello spettante all'atto del transito.


Il personale interessato al transito di cui al comma 17-bis, che ha conseguito l'inidoneita' nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione, puo' presentare l'apposita istanza entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Il personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2018 e la data di entrata in vigore della presente disposizione e' riammesso, a valere sulle previste facolta' assunzionali, in posizione di aspettativa ai sensi dell'articolo 8 del decreto del presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, ai fini del transito in altra Amministrazione.


Le rideterminazioni giuridiche di anzianita' effettuate ai sensi del presente decreto non danno luogo a corresponsione di arretrati in data anteriore rispetto a quelle indicate per ogni specifica disposizione dal decreto medesimo.


Le disposizioni del presente decreto non possono produrre effetti peggiorativi sul trattamento economico fisso e continuativo del personale delle forze di polizia rispetto a quanto previsto dalla normativa vigente alla data della loro entrata in vigore.


Con decreto interdirettoriale dei Ministeri dell'interno, della difesa, dell'economia e delle finanze e della giustizia, da adottare entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, sono determinati i distintivi di qualifica e di denominazione per il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile, nonche' di qualifica per il personale delle Forze di polizia a ordinamento militare, in relazione a quanto previsto dal presente decreto.


A decorrere dal 1° gennaio 2015, al personale di cui al presente decreto che nell'ultimo quinquennio prima della cessazione dal servizio ha prestato servizio senza demerito e' attribuita la promozione alla qualifica ovvero al grado superiore, ovvero l'attribuzione della denominazione di coordinatore e qualifiche corrispondenti, a decorrere dal giorno successivo alla predetta cessazione dal servizio al raggiungimento del limite di eta', al collocamento a domanda in ausiliaria o riserva nei casi previsti dalla legislazione vigente, per infermita' o per decesso anche non dipendenti da causa di servizio, ovvero in caso di rinuncia al transito per infermita' nell'impiego civile, sempre che l'infermita' risulti dipendente da causa di servizio. La promozione e' esclusa per il personale destinatario dell'applicazione degli articoli 1084 e 1084-bis del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, nonche' per il personale che riveste il grado di generale di corpo d'armata e gradi corrispondenti e per gli ispettori, i sovrintendenti, gli assistenti e qualifiche e gradi corrispondenti che rivestono il grado o la qualifica apicale del ruolo di appartenenza. Resta fermo quanto disposto dagli articoli 21, comma 1, e 23, comma 6, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, per il personale in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto. Le disposizioni di cui al presente comma non possono produrre in nessun caso effetti sul trattamento economico, previdenziale e pensionistico del personale medesimo.


Con decreto emanato annualmente dal Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti i ministri interessati, sono accertate le cessazioni dal servizio del personale di cui al presente decreto transitato in soprannumero nelle altre amministrazioni statali a seguito di inidoneita' al servizio, ai fini del conseguente incremento delle facolta' assunzionali delle rispettive Forze di polizia previste a legislazione vigente.


All'articolo 2, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 17 dicembre 2015, n. 207, dopo le parole «di atleti o di istruttori» sono inserite le seguenti: «, nonche' alle bande musicali».


I concorsi gia' banditi alla data di entrata in vigore del presente decreto per il reclutamento di personale nei ruoli delle amministrazioni di cui al presente decreto sono espletati secondo le procedure vigenti in data anteriore a quella di entrata in vigore del presente decreto e i vincitori conseguono la nomina secondo le disposizioni vigenti prima di quest'ultima data. Gli stessi precedono in ruolo i vincitori dei concorsi previsti dal presente decreto e sono iscritti in ruolo con decorrenza giuridica almeno dal giorno precedente.


Ai fini dell'applicazione del presente decreto, restano salvi gli effetti delle procedure per le promozioni del personale di cui al medesimo decreto effettuate o aventi decorrenza in data anteriore a quella di entrata in vigore dello stesso decreto. Le disposizioni sugli avanzamenti o promozioni previste dal presente decreto, ancorche' aventi effetti con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore dello stesso, si applicano esclusivamente al personale in servizio alla stessa data, salvo quanto diversamente previsto nel medesimo decreto. Fino al 1° ottobre 2017 compreso, al personale richiamato in servizio, con o senza assegni, sono attribuite le promozioni, ai soli fini giuridici, secondo le modalita' disciplinate dal presente decreto.


Al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni di cui agli articoli 920, comma 1, e 1084 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66. Al personale del Corpo di polizia penitenziaria si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 881 del medesimo codice.


Sino al 31 dicembre 2031, agli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza non si applica l'articolo 1099 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e, anche in caso di disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli stabiliti per ciascun ruolo, sono conferite promozioni annuali, con decorrenza 1° luglio, ai tenenti colonnelli collocati nella posizione di «a disposizione», esclusivamente secondo le modalita' ed entro i limiti di cui all'articolo 2250-ter del medesimo decreto, ovvero pari al dieci per cento a decorrere dal 2022.


Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalita' dell'Arma dei carabinieri, le promozioni eventualmente conferite per effetto dell'articolo 1089, comma 3, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, non sono computate nel numero di quelle da effettuare per l'anno 2019, salvo che non si determinino, al 1° luglio del medesimo anno, eccedenze nelle dotazioni organiche del grado in cui deve essere effettuata la promozione.


In relazione al servizio prestato nel contingente speciale del personale addetto al Dipartimento delle Informazioni per la sicurezza e ai servizi di informazione per la sicurezza di cui all'articolo 21 della legge 3 agosto 2007, n. 124, non si applicano le disposizioni di cui al comma 28 del presente articolo. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto sono apportate, avuto riguardo all'articolo 21, comma 2, lettera m), della medesima legge n. 124 del 2007, modifiche al regolamento ivi previsto secondo le procedure stabilite dall'articolo 43 della stessa legge.


Il direttore della Direzione centrale per i servizi antidroga di cui all'articolo 1, comma 2-bis, della legge 15 gennaio 1991, n. 16 e il direttore della Scuola di perfezionamento per le Forze di polizia di cui agli articoli 22 della legge 1 aprile 1981, n. 121 e 13, primo e secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 11 giugno 1986, n. 423, qualora siano tratti, secondo le modalita' previste dai predetti articoli, dall'Arma dei carabinieri o dal Corpo della guardia di finanza, rivestono il grado non inferiore a generale di divisione.


Fermi restando i principi generali della concertazione, a decorrere dal 1° gennaio 2020 la misura dell'assegno di cui agli articoli 15 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e' incrementata di 270 euro annui. A decorrere dal 1° gennaio 2025, la medesima misura e' incrementata di ulteriori 30 euro annui.


In attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 19, commi 1 e 2, della legge 4 novembre 2010, n. 183, che riconosce la specificita' del ruolo delle Forze di polizia ai fini della definizione degli ordinamenti e dello stato giuridico ed economico degli appartenenti, a decorrere dal 1° gennaio 2020, al personale a cui, ai fini del valido svolgimento delle proprie specifiche attribuzioni in via esclusiva nell'ambito della rispettiva Forza di polizia, sia imposta per legge l'iscrizione a un albo o a un elenco professionale, l'Amministrazione di appartenenza assicura il rimborso delle spese sostenute a titolo di tassa di iscrizione ed eventuali spese di amministrazione, ferma restando l'esclusione dell'interessato da ogni gestione previdenziale di categoria.


A decorrere dal 2018, il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato effettua un monitoraggio delle spese di personale delle amministrazioni interessate dal presente riordino delle carriere. Qualora dal predetto monitoraggio risulti uno scostamento dell'andamento degli oneri rispetto agli oneri previsti dal presente provvedimento, alla copertura finanziaria del maggior onere risultante dall'attivita' di monitoraggio si provvede, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, mediante riduzione degli stanziamenti iscritti negli stati di previsione della spesa delle amministrazioni interessate dal provvedimento, nel rispetto dei vincoli di spesa derivanti dall'articolo 21, comma 5, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ivi compresa la riduzione delle facolta' assunzionali delle amministrazioni interessate. Ai fini dell'adozione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, comma 12-bis, periodi terzo, quarto e quinto, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.


Al fine di assicurare la piena funzionalita' delle amministrazioni di cui al presente decreto legislativo, le disposizioni di cui all'articolo 42-bis, comma 1, del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, si applicano esclusivamente in caso di istanza di assegnazione presso uffici della stessa Forza di polizia di appartenenza del richiedente, ovvero, per gli appartenenti all'Amministrazione della difesa, presso uffici della medesima. Il diniego e' consentito per motivate esigenze organiche o di servizio.


Al personale del Corpo forestale dello Stato transitato nell'Arma dei carabinieri e nel Corpo della guardia di finanza, cui e' stata irrogata la sanzione della riduzione dello stipendio di cui all'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, in data antecedente al 1° gennaio 2017, si applica la disciplina di cui all'articolo 1369 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, esclusa ogni efficacia retroattiva.


A decorrere dal 1° gennaio 2020, il personale delle Forze di polizia a ordinamento civile e militare conduttore di cani riformati in quanto non piu' idonei al servizio puo' ottenerne, in via prioritaria, la cessione a titolo gratuito. Nei casi di cui al primo periodo, nei confronti di ciascun cane continua a essere assicurata l'assistenza veterinaria, entro il limite di spesa annuale di 1.200 euro.


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39 ha disposto:
- (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Qualifiche




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario




52,98




868,08






Commissario/Commissario penitenziario




51,50




859,20






Vice Commissario / Vice commissario penitenziario




50,38




825,38






Sostituto Commissario "coordinatore"




51,50




849,90






Sostituto Commissario




51,50




849,90






Ispettore Superiore (con 8 anni)




50,90




840,00






Ispettore Superiore




50,90




840,00






Ispettore capo (con 10 anni)




50,48




803,98






Ispettore capo




50,48




803,98






Ispettore




48,92




779,02






Vice Ispettore




47,38




754,58






Sovrintendente Capo "coordinatore"




48,69




775,39






Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)




48,69




775,39






Sovrintendente Capo




48,69




775,39






Sovrintendente




47,87




731,77






Vice Sovrintendente




47,84




728,34






Assistente Capo "coordinatore"




47,78




662,88






Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)




47,78




662,88






Assistente Capo




47,78




662,88






Assistente




44,17




606,57






Agente scelto




44,14




563,44






Agente




43,90




531,70





"

- (con l'art. 20, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:






Gradi ed equiparati




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Capitano




52,98




868,08






Tenente




51,50




859,20






Sottotenente




50,38




825,38






Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"




51,50




849,90






Luogotenente




51,50




849,90






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)




50,90




840,00






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante




50,90




840,00






Maresciallo capo




50,48




803,98






Maresciallo ordinario




48,92




779,02






Maresciallo




47,38




754,58






Brigadiere capo "qualifica speciale"




48,69




775,39






Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)




48,69




775,39






Brigadiere capo




48,69




775,39






Brigadiere




47,87




731,77






Vice Brigadiere




47,84




728,34






Appuntato scelto "qualifica speciale"




47,78




662,88






Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)




47,78




662,88






Appuntato scelto




47,78




662,88






Appuntato




44,17




606,57






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




44,14




563,44






Carabiniere/Finanziere




43,90




531,70





"


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 74, comma 2-bis) che "Le risorse finanziarie di cui al comma 11 dell'articolo 45 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate di 8.628.749 euro per l'anno 2021, al fine di attribuire lo specifico compenso, relativamente agli anni indicati al comma 2-ter del presente articolo e secondo la ripartizione ivi prevista, al personale con qualifica di vice questore aggiunto e di vice questore, e qualifiche e gradi corrispondenti, della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della guardia di finanza e del Corpo della polizia penitenziaria".
Ha inoltre disposto (con l'art. 74, comma 2-ter) che "Le risorse di cui al comma 2-bis sono suddivise nei seguenti modi:
a) Polizia di Stato: 2.003.114 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019;
b) Arma dei carabinieri: 3,4 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
c) Corpo della guardia di finanza: 3 milioni di euro, relativamente all'anno 2020;
d) Corpo della polizia penitenziaria: 225.635 euro, relativamente agli anni 2018 e 2019".


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AGGIORNAMENTO (13)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico
Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, nel modificare l'art. 20, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha conseguentemente disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:
Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (25)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, che a sua volta modifica l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 15 marzo 2018, n. 39, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.


Art. 46

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Comma 1

Disciplina dei trattamenti accessori e degli istituti normativi per i dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate

Comma 2

Per i dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' istituita un'area negoziale, limitata agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze di polizia e delle Forze armate, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


Per i dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare e per i dirigenti delle Forze armate, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente comma, sono istituite le relative aree negoziali, limitate agli istituti normativi in materia di rapporto di lavoro e ai trattamenti accessori, di cui al comma 2, nel rispetto del principio di sostanziale perequazione dei trattamenti dei dirigenti delle Forze armate e delle Forze di polizia, ferme restando la peculiarita' dei rispettivi ordinamenti e le disposizioni di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195.


L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento civile per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale dirigente della Polizia di Stato e di quello del Corpo di polizia penitenziaria, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione in conformita' alle disposizioni vigenti per il pubblico impiego in materia di accertamento della rappresentativita' sindacale, misurata, con esclusivo riferimento al solo personale dirigente, tenendo conto del dato associativo e del dato elettorale, anche ai fini del riconoscimento di una proporzionale aliquota di aspettative e di permessi per motivi sindacali; le modalita' di espressione del dato elettorale, le relative forme di rappresentanza e le loro attribuzioni sono definite, tra le suddette delegazioni di parte pubblica e sindacale, con apposito accordo, recepito, con decreto del Presidente della Repubblica, in attesa della cui entrata in vigore il predetto decreto del Ministro per la pubblica amministrazione tiene conto del solo dato associativo. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.


L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze di polizia a ordinamento militare per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa, dell'economia e delle finanze, dell'interno e della giustizia o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito delle delegazioni dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e della Guardia di finanza, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza di polizia a ordinamento militare di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con il decreto del Presidente della Repubblica di cui al comma 3, concernente il personale delle Forze di polizia.


L'accordo sindacale relativo ai dirigenti delle Forze armate per le materie di cui al comma 2 e' stipulato da una delegazione di parte pubblica, composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, e dai Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, o dai Sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, alla quale partecipano, nell'ambito della delegazione del Ministro della difesa, il Capo di stato maggiore della difesa o un suo rappresentante, accompagnato dai Capi di stato maggiore delle Forze armate o loro rappresentanti, e da una delegazione sindacale, composta dai rappresentanti di livello dirigenziale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari rappresentative a livello nazionale anche del personale dirigente delle Forze armate, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, secondo i criteri di cui all'articolo 1478 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, riferendo le misure percentuali ivi previste al solo personale dirigente. Le associazioni professionali a carattere sindacale interforze partecipano alla delegazione sindacale di cui al presente comma con rappresentanti di livello dirigenziale appartenenti alla Forza armata di cui sono rappresentative. L'accordo e' recepito con decreto del Presidente della Repubblica.


Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, sentiti i Ministri dell'interno, della giustizia e dell'economia e delle finanze, nonche' il Ministro della difesa, sono definite le modalita' attuative di quanto previsto dai commi 2, 3, 3-bis e 3-ter, attraverso l'applicazione, in quanto compatibili, delle procedure perviste dal decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, con esclusione della negoziazione decentrata e delle modalita' di accertamento della rappresentativita' sindacale.


All'attuazione dei commi 3, 3-bis e 3-ter si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento civile, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, nonche' dell'articolo 1, comma 619, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.


Fino all'adozione dei decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, di cui ai commi 3-bis e 3-ter, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione, della difesa e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno e della giustizia, possono essere estese al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare e a quello delle forze armate, anche attraverso eventuali adattamenti tenuto conto delle peculiarita' funzionali, le disposizioni adottate in attuazione di quanto previsto dal comma 3, al fine di assicurare la sostanziale perequazione dei trattamenti economici accessori e degli istituti normativi dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate con quelli dei dirigenti delle Forze di polizia ad ordinamento civile.
All'attuazione del presente comma si provvede nei limiti della quota parte di risorse destinate alla rivalutazione del trattamento accessorio del personale dirigente delle Forze di polizia a ordinamento militare e delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 24, comma 1, della legge 23 dicembre 1998, n. 448. In relazione a quanto previsto in attuazione dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dell'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, per gli anni dal 2018 al 2026 non si applicano le disposizioni di cui al precedente periodo.


Fino all'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis, al personale dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile ed a quello delle Forze di polizia ad ordinamento militare e delle Forze armate continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti.


((Fermo restando quanto previsto dal comma 2, lettera f), del presente articolo, il personale con qualifica dirigenziale o equiparata che svolge attivita' sindacale per le organizzazioni dichiarate rappresentative puo' continuare a fruire dei permessi e dei distacchi, nell'ambito del contingente complessivamente assegnato per i comparti di contrattazione, anche dopo l'adozione, rispettivamente, del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1 e del decreto di cui al comma 6, ovvero del primo decreto di recepimento delle procedure negoziali di cui al comma 1-bis)).


Art. 47

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Comma 1

Abrogazioni

Art. 48

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Gli oneri indiretti inclusi negli importi indicati al comma 1, definiti ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, ammontano a euro 25.200.000, con particolare riferimento ai miglioramenti economici del personale dipendente dalle amministrazioni statali in regime di diritto pubblico, e a euro 440.885 per l'anno 2017, euro 208.558 per l'anno 2018, euro 441.587 per l'anno 2019, euro 282.224 per l'anno 2020, euro 136.064 per l'anno 2021, euro 706.809 per l'anno 2022, euro 150.324 per l'anno 2023, euro 669.579 per l'anno 2024, euro 110.488 per l'anno 2025, euro 625.850 a decorrere dall'anno 2026, tenuto conto che, fino alla entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica di recepimento degli accordi sindacali, previsto dall'articolo 23, comma 5, del decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, al personale della carriera dirigenziale penitenziaria si applicano gli stessi istituti giuridici ed economici previsti dalla legislazione vigente per il personale della Polizia di Stato appartenente al ruolo dirigente.


Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede alla ripartizione tra i bilanci delle amministrazioni interessate delle somme di cui al comma 1 previa richiesta delle amministrazioni medesime.