DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare «Triennio normativo ed economico 2016-2018». (18G00063)

Numero 39 Anno 2018 GU 02.05.2018 Codice 18G00063

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2018-03-15;39

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - Forze di polizia a ordinamento civile

Art. 1

#

Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il medesimo decreto, limitatamente all'anno 2016, si applica al personale gia' appartenente al Corpo Forestale dello Stato. Il presente decreto si applica ai vice questori aggiunti esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017, per effetto delle disposizioni previste dal decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95.


Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Art. 2

#

Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')












Euro




Euro






Vice questore aggiunto / Commissario Capo coordinatore




150,00




24,00




26.193,00






Commissario Capo / Commissario Capo penitenziario




144,50




23,12




25.232,59






Commissario / Commissario penitenziario




139,00




22,24




24.272,18






Vice Commissario / Vice commissario penitenziario




133,25




21,32




23.268,12






Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario




139,00




22,24




24.272,18






Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)




135,50




21,68




23.661,01






Ispettore Superiore s.UPS




133,00




21,28




23.224,46






Ispettore Capo




128,00




20,48




22.351,36






Ispettore




124,00




19,84




21.652,88






Vice Ispettore




120,75




19,32




21.085,37






Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)




122,50




19,60




21.390,95






Sovrintendente Capo




120,25




19,24




20.998,06






Sovrintendente




116,25




18,60




20.299,58






Vice Sovrintendente




112,25




17,96




19.601,10






Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)




113,50




18,16




19.819,37






Assistente Capo




111,50




17,84




19.470,13






Assistente




108,00




17,28




18.858,96






Agente scelto




104,50




16,72




18.247,79






Agente




101,25




16,20




17.680,28






A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')












Euro




Euro






Vice questore aggiunto e commissario coordinatore penitenziario




150,00




37,63




26.356,50






Commissario Capo e Commissario Capo penitenziario




144,50




36,25




25.390,10






Commissario e Commissario penitenziario




139,00




34,87




24.423,69






Vice Commissario e Vice Commissario penitenziario




133,25




33,42




23.413,36






Ispettore Superiore s.UPS sostituto commissario




139,00




34,87




24.423,69






Ispettore Superiore s.UPS (con 8 anni nella qualifica)




135,50




33,99




23.808,71






Ispettore Superiore s.UPS




133,00




33,36




23.369,43






Ispettore Capo




128,00




32,11




22.490,88






Ispettore




124,00




31,10




21.788,04






Vice Ispettore




120,75




30,29




21.216,98






Sovrintendente Capo (con 8 anni nella qualifica)




122,50




30,73




21.524,48






Sovrintendente Capo




120,25




30,16




21.129,13






Sovrintendente




116,25




29,16




20.426,29






Vice Sovrintendente




112,25




28,16




19.723,45






Assistente Capo (con 8 anni nella qualifica)




113,50




28,47




19.943,09






Assistente Capo




111,50




27,97




19.591,67






Assistente




108,00




27,09




18.976,68






Agente scelto




104,50




26,21




18.361,70






Agente




101,25




25,40




17.790,64






A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Vice Questore aggiunto / Commissario Coordinatore penitenziario




154,00




38,63




27.059,34






Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario




150,50




37,75




26.444,36






Commissario/Commissario penitenziario




148,00




37,12




26.005,08






Vice Commissario / Vice commissario penitenziario




136,75




34,30




24.028,34






Sostituto Commissario "coordinatore"




148,00




37,12




26.005,08






Sostituto Commissario




143,50




36,00




25.214,39






Ispettore Superiore (con 8 anni)




140,00




35,12




24.599,40






Ispettore Superiore




137,50




34,49




24.160,13






Ispettore capo




133,50




33,49




23.457,29






Ispettore




131,00




32,86




23.018,01






Vice Ispettore




124,75




31,29




21.919,82






Sovrintendente Capo "coordinatore"




131,00




32,86




23.018,01






Sovrintendente Capo (con 4 anni nel grado)




125,75




31,54




22.095,53






Sovrintendente Capo




124,25




31,17




21.831,97






Sovrintendente




121,50




30,48




21.348,77






Vice Sovrintendente




116,75




29,28




20.514,14






Assistente Capo "coordinatore"




121,50




30,48




21.348,77






Assistente Capo (con 5 anni nel grado)




117,00




29,35




20.558,07






Assistente Capo




116,50




29,22




20.470,22






Assistente




112,00




28,09




19.679,52






Agente scelto




108,50




27,22




19.064,54






Agente




105,25




26,40




18.493,48






A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 2 del presente articolo, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Qualifiche




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario




150,50




67,10




26.796,53






Commissario/Commissario penitenziario




148,00




65,98




26.351,40






Vice Commissario / Vice Commissario penitenziario




136,75




60,97




24.348,34






Sostituto Commissario "coordinatore"




148,00




65,98




26.351,40






Sostituto Commissario




143,50




63,98




25.550,18






Ispettore Superiore (con 8 anni nella qualifica)




140,00




62,42




24.927,00






Ispettore Superiore




137,50




61,30




24.481,88






Ispettore capo




133,50




59,52




23.769,68






Ispettore




131,00




58,40




23.324,55






Vice Ispettore




124,75




55,62




22.211,74






Sovrintendente Capo "coordinatore"




131,00




58,40




23.324,55






Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)




125,75




56,06




22.389,79






Sovrintendente Capo




124,25




55,39




22.122,71






Sovrintendente




121,50




54,17




21.633,08






Vice Sovrintendente




116,75




52,05




20.787,34






Assistente Capo "coordinatore"




121,50




54,17




21.633,08






Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)




117,00




52,16




20.831,85






Assistente Capo




116,50




51,94




20.742,83






Assistente




112,00




49,93




19.941,60






Agente scelto




108,50




48,37




19.318,43






Agente




105,25




46,92




18.739,76






Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a comma 4 del presente articolo includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 febbraio 2017.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

#

Comma 1

Indennita' pensionabile


A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 4 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Qualifiche




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Commissario Capo/ Commissario Capo penitenziario




52,98




868,08






Commissario/Commissario penitenziario




51,50




859,20






Vice Commissario / Vice commissario penitenziario




50,38




825,38






Sostituto Commissario "coordinatore"




51,50




849,90






Sostituto Commissario




51,50




849,90






Ispettore Superiore (con 8 anni)




50,90




840,00






Ispettore Superiore




50,90




840,00






Ispettore capo (con 10 anni)




50,48




803,98






Ispettore capo




50,48




803,98






Ispettore




48,92




779,02






Vice Ispettore




47,38




754,58






Sovrintendente Capo "coordinatore"




48,69




775,39






Sovrintendente Capo (con 4 anni nella qualifica)




48,69




775,39






Sovrintendente Capo




48,69




775,39






Sovrintendente




47,87




731,77






Vice Sovrintendente




47,84




728,34






Assistente Capo "coordinatore"




47,78




662,88






Assistente Capo (con 5 anni nella qualifica)




47,78




662,88






Assistente Capo




47,78




662,88






Assistente




44,17




606,57






Agente scelto




44,14




563,44






Agente




43,90




531,70





(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 4, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi di cui alla tabella riportata nell'art. 4 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.


Art. 5

#

Comma 1

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

Comma 2

Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:





 




 2016




 2017






 Polizia di Stato




 60,08




 197,93






 Polizia Penitenziaria




 55,17




 182,39






 Corpo Forestale dello Stato




 44,09




 0





Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 6

#

Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:





=====================================================================
| Misure orarie del lavoro | | | |
| straordinario a decorrere | |Notturno o| Notturno |
| dal 1° gennaio 2018 | Feriale | festivo | festivo |
+====================+=============+==========+==========+==========+
|Qualifiche | Parametri | Euro | Euro | Euro |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Commissario Capo / | | | | |
|Commissario Capo | | | | |
|penitenziario | 150,50 | 15,67 | 17,72 | 20,45 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Commissario / | | | | |
|Commissario | | | | |
|penitenziario | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Vice Commissario / | | | | |
|Vice commissario | | | | |
|penitenziario | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sostituto | | | | |
|commissario | | | | |
|coordinatore | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sostituto | | | | |
|commissario | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore Superiore | | | | |
|(con 8 anni nella | | | | |
|qualifica) | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore Superiore | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore Capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Ispettore | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Vice Ispettore | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente Capo | | | | |
|Coordinatore | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente Capo | | | | |
|(con 4 anni nella | | | | |
|qualifica) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente Capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Sovrintendente | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Vice Sovrintendente | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente Capo | | | | |
|Coordinatore | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente Capo (con| | | | |
|5 anni nella | | | | |
|qualifica) | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente Capo | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Assistente | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Agente scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+
|Agente | 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
+--------------------+-------------+----------+----------+----------+




(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 8, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 8, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha conseguentemente disposto (con l'art. 6, comma 1) che fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario sono rideterminate negli importi di cui alla tabella riportata nell'art. 6 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.


Art. 7

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Comma 1

Permessi brevi

Comma 2

Previa valutazione del capo dell'ufficio, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.


La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al capo dell'ufficio di adottare le misure organizzative necessarie.


Il dipendente e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del capo dell'ufficio.
Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.


Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il dipendente puo' essere posto in congedo straordinario ai sensi dell'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Art. 8

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Comma 1

Congedo parentale

Comma 2

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio del congedo.


In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.


In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.


((I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono il congedo ordinario spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio)).


In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.


Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di congedo straordinario senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di congedo non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.


Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.


I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di congedo ordinario e sulla tredicesima mensilita'.


Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 9

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione del congedo ordinario nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire del congedo residuo entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.


Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del presente decreto, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocato il congedo ordinario gia' concesso compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione del congedo stesso e connesse al mancato viaggio e soggiorno.


Il pagamento sostitutivo del congedo e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339 e dall'articolo 75 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione del congedo maturato e non fruito.


Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione del congedo ordinario di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di Polizia e le Forze Armate, nonche' quello prestato nel soppresso ruolo delle vigilatrici penitenziarie.


Art. 10

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, i congedi ordinario e straordinario, i recuperi di cui al comma 4 ed i riposi compensativi.


Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso; qualora il predetto servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, il dipendente ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.


Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. ((1))


Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.


Per il personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.


Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 6 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".


Art. 11

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

All'articolo 13 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto ferroviario o marittimo di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».


Art. 12

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Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.


L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.


Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.


La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.


Art. 13

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'


Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria ai sensi dell'articolo 13, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, comma 8, della legge 23 marzo 1983, n. 78.


Art. 14

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo


A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento civile, e' corrisposta al Sovrintendente capo con 29 anni di anzianita' di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.


Art. 15

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Comma 1

Assegno funzionale

Art. 16

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Comma 1

Norma programmatica

Comma 2

Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.





 Corpo di polizia




Risorse disponibili a decorrere dal 2018 (importi in milioni di euro)






 Polizia di Stato




 2,55






 Polizia Penitenziaria




 0,25






Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.


Comma 3

Titolo II - Forze di polizia a ordinamento militare

Art. 17

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva. Il presente decreto si applica ai maggiori e tenenti colonnelli esclusivamente per il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2017 e cessa, per il predetto personale, di produrre i suoi effetti al 31 dicembre 2017.


Il presente decreto concerne il periodo dal 1° gennaio 2016 al 31 dicembre 2018.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Art. 18

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2016, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 174,62 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')












Euro




Euro






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




24,00




26.193,00






Capitano




144,50




23,12




25.232,59






Tenente




139,00




22,24




24.272,18






Sottotenente




133,25




21,32




23.268,12






Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente




139,00




22,24




24.272,18






Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)




135,50




21,68




23.661,01






Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante




133,00




21,28




23.224,46






Maresciallo capo




128,00




20,48




22.351,36






Maresciallo ordinario




124,00




19,84




21.652,88






Maresciallo




120,75




19,32




21.085,37






Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)




122,50




19,60




21.390,95






Brigadiere capo




120,25




19,24




20.998,06






Brigadiere




116,25




18,60




20.299,58






Vice Brigadiere




112,25




17,96




19.601,10






Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




18,16




19.819,37






Appuntato scelto




111,50




17,84




19.470,13






Appuntato




108,00




17,28




18.858,96






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




104,50




16,72




18.247,79






Carabiniere/Finanziere




101,25




16,20




17.680,28






A decorrere dal 1° gennaio 2017, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato ai sensi del comma 1 del presente articolo, e' fissato in euro 175,71 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')












Euro




Euro






Tenente Colonnello/Maggiore




150,00




37,63




26.356,50






Capitano




144,50




36,25




25.390,10






Tenente




139,00




34,87




24.423,69






Sottotenente




133,25




33,42




23.413,36






Maresciallo Aiutante s.UPS «Luogotenente»/Maresciallo Aiutante Luogotenente




139,00




34,87




24.423,69






Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante (con 8 anni nel grado)




135,50




33,99




23.808,71






Maresciallo Aiutante s.UPS/Maresciallo Aiutante




133,00




33,36




23.369,43






Maresciallo capo




128,00




32,11




22.490,88






Maresciallo ordinario




124,00




31,10




21.788,04






Maresciallo




120,75




30,29




21.216,98






Brigadiere capo (con 8 anni nel grado)




122,50




30,73




21.524,48






Brigadiere capo




120,25




30,16




21.129,13






Brigadiere




116,25




29,16




20.426,29






Vice Brigadiere




112,25




28,16




19.723,45






Appuntato scelto (con 8 anni nel grado)




113,50




28,47




19.943,09






Appuntato scelto




111,50




27,97




19.591,67






Appuntato




108,00




27,09




18.976,68






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




104,50




26,21




18.361,70






Carabiniere/Finanziere




101,25




25,40




17.790,64






A decorrere dal 1° ottobre 2017 fermo restando il valore del punto parametrale di cui al comma 2, il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare, tenuto conto della scala parametrale, cosi' come modificata dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Tenente Colonnello




154,00




38,63




27.059,34






Maggiore




154,00




38,63




27.059,34






Capitano




150,50




37,75




26.444,36






Tenente




148,00




37,12




26.005,08






Sottotenente




136,75




34,30




24.028,34






Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"




148,00




37,12




26.005,08






Luogotenente




143,50




36,00




25.214,39






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)




140,00




35,12




24.599,40






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante




137,50




34,49




24.160,13






Maresciallo capo




133,50




33,49




23.457,29






Maresciallo ordinario




131,00




32,86




23.018,01






Maresciallo




124,75




31,29




21.919,82






Brigadiere capo "qualifica speciale"




131,00




32,86




23.018,01






Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)




125,75




31,54




22.095,53






Brigadiere capo




124,25




31,17




21.831,97






Brigadiere




121,50




30,48




21.348,77






Vice Brigadiere




116,75




29,28




20.514,14






Appuntato scelto "qualifica speciale"




121,50




30,48




21.348,77






Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)




117,00




29,35




20.558,07






Appuntato scelto




116,50




29,22




20.470,22






Appuntato




112,00




28,09




19.679,52






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




108,50




27,22




19.064,54






Carabiniere/Finanziere




105,25




26,40




18.493,48






A decorrere dal 1° gennaio 2018, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, come rideterminato dall'articolo 8 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, e' fissato in euro 178,05 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Parametri




Incrementi mensili lordi




Stipendi annui lordi (12 mensilita')






Capitano




150,50




67,10




26.796,53






Tenente




148,00




65,98




26.351,40






Sottotenente




136,75




60,97




24.348,34






Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"




148,00




65,98




26.351,40






Luogotenente




143,50




63,98




25.550,18






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)




140,00




62,42




24.927,00






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante




137,50




61,30




24.481,88






Maresciallo capo




133,50




59,52




23.769,68






Maresciallo ordinario




131,00




58,40




23.324,55






Maresciallo




124,75




55,62




22.211,74






Brigadiere capo "qualifica speciale"




131,00




58,40




23.324,55






Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)




125,75




56,06




22.389,79






Brigadiere capo




124,25




55,39




22.122,71






Brigadiere




121,50




54,17




21.633,08






Vice Brigadiere




116,75




52,05




20.787,34






Appuntato scelto "qualifica speciale"




121,50




54,17




21.633,08






Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)




117,00




52,16




20.831,85






Appuntato scelto




116,50




51,94




20.742,83






Appuntato




112,00




49,93




19.941,60






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




108,50




48,37




19.318,43






Carabiniere/Finanziere




105,25




46,92




18.739,76






Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai precedenti commi, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui ai commi da 1 a 4 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 19, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, articolo 1, comma 452, della legge 27 dicembre 2013, n. 147 e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2017.


Art. 19

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 5 e 6, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 20

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Comma 1

Indennita' pensionabile


A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure dell'indennita' pensionabile di cui agli articoli 10 del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184 e 45, comma 13, primo periodo, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono incrementate e
rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:





Gradi ed equiparati




Incrementi mensili lordi




Importi mensili lordi






Capitano




52,98




868,08






Tenente




51,50




859,20






Sottotenente




50,38




825,38






Luogotenente "carica speciale"/Luogotenente "cariche speciali"




51,50




849,90






Luogotenente




51,50




849,90






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante (con 8 anni)




50,90




840,00






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante




50,90




840,00






Maresciallo capo




50,48




803,98






Maresciallo ordinario




48,92




779,02






Maresciallo




47,38




754,58






Brigadiere capo "qualifica speciale"




48,69




775,39






Brigadiere capo (con 4 anni nel grado)




48,69




775,39






Brigadiere capo




48,69




775,39






Brigadiere




47,87




731,77






Vice Brigadiere




47,84




728,34






Appuntato scelto "qualifica speciale"




47,78




662,88






Appuntato scelto (con 5 anni nel grado)




47,78




662,88






Appuntato scelto




47,78




662,88






Appuntato




44,17




606,57






Carabiniere scelto/Finanziere scelto




44,14




563,44






Carabiniere/Finanziere




43,90




531,70





((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 34, comma 1) che "A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico"


Art. 21

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Comma 1

Importi una tantum per gli anni 2016 e 2017

Comma 2

Per i soli anni 2016 e 2017 e' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:





 




 2016




 2017






 Arma dei Carabinieri




 61,32




 202,80






 Guardia di Finanza




 60,29




 199,95






Il predetto elemento retributivo viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le suddette misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 22

#

Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2018 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 12, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1° ottobre 2010, n. 184, come integrate dall'articolo 45, comma 1, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





=====================================================================
| Misure orarie del lavoro | | | |
| straordinario a decorrere | |Notturno |Notturno |
| dal 1° gennaio 2018 |Feriale |o festivo|festivo |
+==========================+===========+========+=========+=========+
|Gradi ed equiparati | Parametri | Euro | Euro | Euro |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Capitano | 150,50 | 15,67 | 17,72 | 20,45 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Tenente | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Sottotenente | 136,75 | 14,24 | 16,11 | 18,59 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Luogotenente "carica | | | | |
|speciale"/Luogotenente | | | | |
|"cariche speciali" | 148,00 | 15,41 | 17,42 | 20,10 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Luogotenente | 143,50 | 14,94 | 16,90 | 19,50 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo | | | | |
|Maggiore/Maresciallo | | | | |
|Aiutante (con 8 anni) | 140,00 | 14,58 | 16,49 | 19,02 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo | | | | |
|Maggiore/Maresciallo | | | | |
|Aiutante | 137,50 | 14,32 | 16,20 | 18,69 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo capo | 133,50 | 13,90 | 15,72 | 18,14 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo ordinario | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Maresciallo | 124,75 | 12,98 | 14,68 | 16,94 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere capo "qualifica| | | | |
|speciale" | 131,00 | 13,64 | 15,44 | 17,81 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere capo (con 4 | | | | |
|anni nel grado) | 125,75 | 13,09 | 14,81 | 17,09 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere capo | 124,25 | 12,93 | 14,63 | 16,88 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Brigadiere | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Vice Brigadiere | 116,75 | 12,16 | 13,76 | 15,87 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato scelto | | | | |
|"qualifica speciale" | 121,50 | 12,65 | 14,30 | 16,50 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato scelto (con 5 | | | | |
|anni nel grado) | 117,00 | 12,19 | 13,78 | 15,90 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato scelto | 116,50 | 12,12 | 13,71 | 15,81 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Appuntato | 112,00 | 11,66 | 13,19 | 15,21 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Carabiniere | | | | |
|scelto/Finanziere scelto | 108,50 | 11,30 | 12,78 | 14,75 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+
|Carabiniere/Finanziere | 105,25 | 10,95 | 12,39 | 14,30 |
+--------------------------+-----------+--------+---------+---------+




(1) ((2))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 38, comma 1) che "Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, nel modificare l'art. 38, comma 1 del D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57, ha conseguentemente disposto (con l'art. 30, comma 1) che fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario sono rideterminate negli importi di cui alla tabella riportata nell'art. 30 del medesimo D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53.


Art. 23

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Comma 1

Compenso forfettario di impiego

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2018, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:





Gradi ed equiparati




Fascia




Importo lun.-ven.




sab.,dom. e festivi






Carabiniere/Finanziere Carabiniere Scelto/Finanziere Scelto Appuntato Appuntato Scelto




I




64,00




128,00






Vicebrigadiere Brigadiere Brigadiere Capo Maresciallo Maresciallo Ordinario Maresciallo Capo




II




68,00




136,00






Maresciallo Maggiore/Maresciallo Aiutante Luogotenente Sottotenente Tenente Capitano




III




74,00




148,00






Art. 24

#

Comma 1

Permessi brevi

Comma 2

Previa valutazione del comandante di Corpo o di reparto, puo' essere concesso al dipendente che ne faccia richiesta il permesso di assentarsi per brevi periodi durante l'orario di lavoro, ivi comprese le assenze per espletare visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici, di cui all'articolo 55-septies, comma 5-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. I permessi di cui al primo periodo non possono essere in nessun caso di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero e non possono comunque superare le cinquantaquattro ore nel corso dell'anno.


La richiesta del permesso deve essere formulata in tempo utile per consentire al comandante di Corpo o di reparto di adottare le misure organizzative necessarie.


Il personale e' tenuto a recuperare le ore non lavorate entro il mese successivo, secondo le disposizioni del comandante di Corpo o di reparto. Nel caso in cui il recupero non venga effettuato, la retribuzione viene proporzionalmente decurtata.


Per le visite, terapie, prestazioni specialistiche o esami diagnostici di cui al comma 1, in caso di gravi motivi debitamente documentati, qualora l'esigenza comporti un'assenza di durata superiore alla meta' dell'orario di lavoro giornaliero, il militare puo' essere posto in licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Art. 25

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Comma 1

Licenza straordinaria per congedo parentale

Comma 2

Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al comma 1, il personale e' tenuto, salvo casi di oggettiva impossibilita', a preavvisare l'ufficio di appartenenza almeno cinque giorni prima della data di inizio della licenza.


In caso di malattia del figlio di eta' non superiore a tre anni i periodi di congedo di cui all'articolo 47 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non comportano riduzione del trattamento economico, fino ad un massimo di cinque giorni lavorativi nell'arco di ciascun anno, oltre il limite dei quarantacinque giorni di cui al comma 1.


In caso di malattia del figlio di eta' compresa tra i tre e gli otto anni ciascun genitore ha diritto ad astenersi alternativamente dal lavoro nel limite di cinque giorni lavorativi annui per i quali non viene corrisposta alcuna retribuzione.


((I periodi di assenza disciplinati dai commi 3 e 4 non riducono la licenza ordinaria spettante ne' l'importo della tredicesima mensilita' e sono computati per intero nell'anzianita' di servizio.))


In caso di parto prematuro alle lavoratrici madri spettano i periodi di congedo di maternita' non goduti prima della data presunta del parto che vengono aggiunti al periodo di astensione dopo il parto. Qualora il figlio nato prematuro abbia necessita' di un periodo di degenza presso strutture ospedaliere pubbliche o private, la madre ha facolta' di riprendere effettivo servizio richiedendo, previa presentazione di un certificato medico attestante la sua idoneita' al servizio, la fruizione del restante periodo di congedo obbligatorio post-partum e del periodo ante-partum, qualora non fruito, a decorrere dalla data di effettivo rientro a casa del bambino.


Nei casi di adozione o di affidamento preadottivo nazionale ed internazionale di cui all'articolo 36 del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, e' concesso un corrispondente periodo di licenza straordinaria senza assegni non computabile nel limite dei quarantacinque giorni annui. Tale periodo di licenza non riduce le ferie e la tredicesima mensilita' ed e' computato nell'anzianita' di servizio.


Al personale collocato in congedo di maternita' o di paternita' e' attribuito il trattamento economico ordinario nella misura intera.


I riposi giornalieri di cui agli articoli 39 e seguenti del decreto legislativo 16 marzo 2001, n. 151, non incidono sul periodo di licenza ordinaria e sulla tredicesima mensilita'.


Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 26

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Comma 1

Licenza ordinaria

Comma 2

Qualora indifferibili esigenze di servizio non abbiano reso possibile la completa fruizione della licenza ordinaria nel corso dell'anno, la parte residua deve essere fruita entro i diciotto mesi successivi. Compatibilmente con le esigenze di servizio, in caso di motivate esigenze di carattere personale, il dipendente deve fruire della licenza residua entro i diciotto mesi successivi all'anno di spettanza.


Per il personale inviato in missione all'estero a far data dall'entrata in vigore del decreto che recepisce il presente schema di provvedimento, i termini di cui al comma 1 iniziano a decorrere dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


Al personale a cui, per indifferibili esigenze di servizio, venga revocata la licenza ordinaria gia' concessa compete, sulla base della documentazione fornita, il rimborso delle spese sostenute successivamente alla concessione della licenza stessa e connesse al mancato viaggio e soggiorno.


Il pagamento sostitutivo della licenza ordinaria e' consentito nei limiti di quanto previsto dall'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, e dalle relative disposizioni applicative, anche nei casi di transito ai sensi dell'articolo 930 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 e dell'articolo 14, comma 5, della legge 28 luglio 1999, n. 266, qualora non sia prevista nell'amministrazione di destinazione la fruizione della licenza maturata e non fruita.


Ai fini del computo dell'anzianita' di servizio utile per la maturazione della licenza ordinaria di cui all'articolo 47, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395, si considera il servizio prestato presso le Forze di polizia e le Forze armate.


Art. 27

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

La durata dell'orario di lavoro e' di 36 ore settimanali.


Al completamento dell'orario di lavoro di cui al comma 1 concorrono le assenze riconosciute ai sensi delle vigenti disposizioni, ivi compresi le assenze per malattia, le licenze ordinaria e straordinaria, i recuperi di cui al comma 4 e i riposi compensativi.


Il personale inviato in servizio fuori sede che sia impiegato oltre la durata del turno giornaliero, comprensivo sia dei viaggi che del tempo necessario all'effettuazione dell'incarico, e' esonerato dall'espletamento del turno ordinario previsto o dal completamento dello stesso. Il personale inviato in missione, qualora il servizio si protragga oltre le ore 24:00 per almeno tre ore, ha diritto ad un intervallo per il recupero psico-fisico non inferiore alle dodici ore. Il turno giornaliero si intende completato anche ai fini dell'espletamento dell'orario settimanale d'obbligo.


Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 1° gennaio 2009, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 28, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 11 settembre 2007, n. 170, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 8,00. (1)


Al personale impiegato in turni continuativi, qualora il giorno di riposo settimanale o il giorno libero coincida con una festivita' infrasettimanale, e' concesso un ulteriore giorno di riposo da fruire entro le quattro settimane successive.


I riposi settimanali, non fruiti per esigenze connesse all'impiego in missioni internazionali, sono fruiti all'atto del rientro in territorio nazionale nella misura pari alla differenza tra il beneficio spettante ed i recuperi e riposi accordati ai sensi della normativa di settore; tale beneficio non e' monetizzabile.


((A decorrere dal 31 dicembre 2024 e a valere dal 1° gennaio 2025, per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza le ore di lavoro straordinario eventualmente non retribuite o non recuperate a titolo di riposo compensativo entro il 31 dicembre dell'anno successivo a quello in cui sono state effettuate sono comunque retribuite nell'ambito delle risorse disponibili, limitatamente alla quota spettante, entro l'anno successivo.))


Fermo restando quanto disposto ai commi precedenti, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto il termine per la fruizione dei recuperi di cui al comma 7 per il personale successivamente inviato in missione all'estero e' di un anno dalla data di effettivo rientro nella sede di servizio.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 20 aprile 2022, n. 57 ha disposto (con l'art. 41, comma 1) che "Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00".


Art. 28

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Comma 1

Trattamento di missione

Comma 2

All'articolo 36 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
«2. Al personale inviato in missione compete il rimborso del biglietto di 1ª classe, ovvero di classe superiore in assenza di maggiori oneri per l'Amministrazione, relativo al trasporto ferroviario o marittimo, nonche' il rimborso del vagone letto a comparto singolo o della cabina, in alternativa al pernottamento fuori sede. In caso di pernottamento compete il rimborso delle spese dell'albergo fino alla prima categoria con esclusione di quelle di lusso.».


Art. 29

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Comma 1

Tutela legale

Comma 2

Le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 22 maggio 1975, n. 152 e dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, si applicano anche a favore del coniuge e dei figli del dipendente deceduto. In mancanza del coniuge e dei figli del dipendente deceduto, si applicano le vigenti disposizioni in materia di successione. Alla relativa spesa si provvede nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio.


Ferme restando le disposizioni di cui al comma 1, agli ufficiali o agenti di pubblica sicurezza o di polizia giudiziaria indagati o imputati per fatti inerenti al servizio, che intendono avvalersi di un libero professionista di fiducia, puo' essere anticipata, a richiesta dell'interessato, compatibilmente con le disponibilita' di bilancio dell'Amministrazione di appartenenza, una somma che, anche in modo frazionato, non puo' superare complessivamente l'importo di euro 5.000,00 per le spese legali, salvo rivalsa se al termine del procedimento viene accertata la responsabilita' del dipendente a titolo di dolo.


L'importo di cui al comma 2 puo' essere anticipato, anche al personale convenuto in giudizi per responsabilita' civile ed amministrativa previsti dalle disposizioni di cui al comma 1, salvo rivalsa ai sensi delle medesime norme.


Sono ammesse al rimborso, nell'ambito degli ordinari stanziamenti di bilancio, le spese di difesa relative a procedimento penale concluso con la remissione di querela.


La richiesta di rimborso, fermi restando i limiti riconosciuti congrui dall'Avvocatura dello Stato ai sensi dell'articolo 18 del decreto-legge 25 marzo 1997, n. 67, convertito con legge 23 maggio 1997, n. 135, ha efficacia fino alla decisione dell'Amministrazione.


Art. 30

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Comma 1

Efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Al decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, il comma 4 dell'articolo 53 e' sostituito dal seguente: «4. Con distinti decreti del Ministro della difesa e del Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dei rispettivi Comandanti Generali, acquisito il parere delle rappresentanze militari centrali ai sensi dell'articolo 59 del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, sono annualmente determinati i criteri per la destinazione, l'utilizzazione delle risorse indicate al comma 1, disponibili al 31 dicembre di ciascun anno, e le modalita' applicative concernenti l'attribuzione dei compensi previsti dal presente articolo.».


Art. 31

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco ed altre indennita'


Le disposizioni di cui all'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 394, applicabili anche al personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza ai sensi dell'articolo 52, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 marzo 1999, n. 254, operano anche nei casi previsti dall'articolo 17, ottavo comma, della legge 23 marzo 1983, n. 78.


Art. 32

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo


A decorrere dal 1° gennaio 2018, l'indennita' di impiego operativo di base, ove applicabile a normativa vigente al personale delle forze di polizia ad ordinamento militare, e' corrisposta al Brigadiere capo con 29 anni di anzianita' di servizio, nella misura mensile di euro 306,55.


Art. 33

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Comma 1

Assegno funzionale

Art. 34

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Comma 1

Norma programmatica

Comma 2

Le risorse di cui alla seguente tabella sono destinate all'attuazione di ulteriori procedure di cui al decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, per integrare le previsioni contenute nel presente decreto con riguardo agli istituti normativi e al trattamento economico accessorio.





 Corpo di polizia




 Risorse disponibili (importi in milioni di euro)






 Arma dei carabinieri




 8,00 a decorrere dal 2018






 Guardia di Finanza




 4,11 per l'anno 2018 e 4,28 a valere dal 31 dicembre 2018






Qualora entro il 31 dicembre 2018 non si provveda alla definizione dell'accordo di cui al comma 1, le risorse sono destinate all'incremento dei rispettivi fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.


Art. 35

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.


Art. 36

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.