DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Recepimento dell'accordo sindacale per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento civile e del provvedimento di concertazione per il personale non dirigente delle Forze di polizia ad ordinamento militare «Triennio 2019-2021». (22G000

Numero 57 Anno 2022 GU 31.05.2022 Codice 22G00066

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2022-04-20;57

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Testo vigente

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Preambolo

Titolo I - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO CIVILE

Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale della Polizia di Stato e del Corpo di polizia penitenziaria, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Art. 2

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 1, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Art. 3

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 82 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali e assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, e i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 4

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Comma 1

Indennita' pensionabile


A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui al presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 4 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.


Art. 5

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al sostituto commissario «coordinatore», al sovrintendente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione e all'assistente capo «coordinatore» dopo quattro anni dall'attribuzione della denominazione, sono incrementate di euro 12,00 annui.


Art. 6

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Comma 1

Importi una tantum

Comma 2

E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


L'elemento retributivo di cui al comma 1 e' corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 7

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Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 8

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla presente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che fermo restando quanto previsto dall'articolo 4, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1° gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dal presente articolo sono rideterminate negli importi contenuti nella tabella di cui all' art. 6 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.


Art. 10

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 10, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.


Art. 11

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Comma 1

Indennita' di rischio


Art. 12

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari


Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, le indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia, nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.


Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.


Art. 13

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Comma 1

Indennita' di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza (NOCS)


L'indennita' mensile di impiego per il personale del Nucleo operativo centrale di sicurezza di cui all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' rideterminata dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 1° gennaio 2022, in relazione alla qualifica e all'anzianita' di servizio, nella misura indicata nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


L'indennita' di cui al comma 1 e' cumulabile anche con l'indennita' mensile pensionabile, secondo le modalita' e le misure previste dall'articolo 1, comma 2, della legge 5 agosto 1978, n. 505.


Con la stessa decorrenza di cui al comma 1, al personale del Nucleo centrale operativo di sicurezza non in possesso della qualifica di operatore NOCS, addetto ai compiti di supporto e sanitari, e' corrisposta l'indennita' di cui al medesimo comma 1, limitatamente ai giorni di effettiva partecipazione ad operazioni ed esercitazioni.


Art. 14

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Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva


Art. 15

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Comma 1

Indennita' per servizio aviolancistico


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio o addetto alla sicurezza lancio, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.


Art. 16

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Comma 1

Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, nell'ambito delle attivita' delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza, al personale della Polizia di Stato in servizio presso gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), numeri 1, 2, 3 e 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, spetta un'indennita', per turno di servizio, di euro 5,00 per le fasce serali e di euro 10,00 per le fasce notturne, in relazione all'effettivo impiego nei servizi esterni di pronto intervento e soccorso pubblico, organizzati in turni continuativi, sulla base di ordini formali di servizio e coordinati dalle sale operative delle questure e dalle sale operative o dalle sale radio dei commissariati distaccati di pubblica sicurezza e dalle sale operative o dalle sale radio degli uffici di Specialita'. Nelle fasce serali e notturne sono ricomprese, rispettivamente, le fasce orarie dalle 19 alle 01, ovvero dalle 18 alle 24 o dalle 19 alle 24, e le fasce orarie dalle 01 alle 07, ovvero dalle 24 alle 06 o dalle 24 alle 07 o dalle 22 alle 07.


L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale che nelle medesime fasce orarie presta servizio nelle sale operative di cui al medesimo comma 1 e concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne.


L'indennita' di cui al comma 1 spetta anche al personale in servizio negli uffici ivi indicati che, nelle stesse fasce orarie, con turni di servizio di durata non inferiore alle tre ore continuative, sulla base di ordini formali di servizio, concorre al dispositivo di controllo del territorio a supporto delle unita' operative esterne sotto il coordinamento delle sale operative di cui al medesimo comma.


Al personale impiegato occasionalmente in servizi di controllo del territorio organizzati in turni continuativi nelle fasce di cui al comma 1, l'indennita' di cui al medesimo comma viene corrisposta in ragione dei turni di servizio effettuati.


L'indennita' di cui al comma 1 non e' cumulabile con l'indennita' di missione e con le indennita' di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n.164, ferme restando le disposizioni adottate, in via eccezionale e limitatamente al periodo pandemico, per le attivita' di controllo del territorio finalizzate all'osservanza delle prescrizioni imposte per contenere la diffusione del contagio da COVID-19, per le quali e' attribuito il compenso per le attivita' di controllo del territorio e l'indennita' di ordine pubblico. ((1))


Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 16 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' cumulabile con l'indennita' di missione e continua a non essere cumulabile con quella di ordine pubblico di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164".


Art. 17

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Comma 1

Indennita' per il personale in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato in possesso delle qualifiche professionali nel settore cyber, individuate con decreto del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza, in servizio nelle strutture centrali e periferiche dell'Organo del Ministero dell'interno per la sicurezza e per la regolarita' dei servizi di telecomunicazioni, impiegato nei servizi di protezione informatica delle infrastrutture critiche informatizzate di interesse nazionale e nella tutela della sicurezza delle reti, di cui all'articolo 7-bis del decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2005, n. 155, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.


L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza al personale della Polizia di Stato, in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato, presso il Dipartimento della pubblica sicurezza e gli Uffici di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), n. 5, del decreto del Presidente della Repubblica 22 marzo 2001, n. 208, in attivita' di protezione delle reti, dei sistemi informativi, dei servizi informatici, delle comunicazioni elettroniche e di risposta agli eventi di sicurezza informatica dell'Amministrazione della pubblica sicurezza.


Con determinazione del Capo della polizia-Direttore generale della pubblica sicurezza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione delle stesse per corrispondere ad esigenze sopravvenute o straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 16, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' giornaliera di cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 6,50".


Art. 18

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Comma 1

Indennita' di specificita' del Corpo di polizia penitenziaria


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di vigilanza ed osservazione detenuti nelle sezioni detentive, di traduzione o di piantonamento di detenuti, nonche' al personale individuato ai sensi dell'articolo 45, decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1999, n. 82 spetta un'indennita', per ciascun turno di servizio, non inferiore alle tre ore continuative, di euro 1,50. ((1))


Con determinazioni del Capo del Dipartimento dell'Amministrazione Penitenziaria e del Capo Dipartimento della Giustizia Minorile e di Comunita' sono stabiliti annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei rispettivi turni in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione degli stessi per corrispondere ad esigenze sopravvenute e straordinarie di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali nell'ambito delle correlate disponibilita' finanziarie.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "A decorrere dal 1° gennaio 2024, l'indennita' di cui all'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, e' rideterminata nella misura di euro 4,20".


Art. 19

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Comma 1

Indennita' 41-bis vigilanza detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354

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. A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale del Corpo di polizia penitenziaria impiegato in servizi organizzati in turni, sulla base di ordini formali di servizio, di sorveglianza, di traduzione o di piantonamento di detenuti sottoposti al regime previsto dall'articolo 41-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354, compete un compenso per ogni turno giornaliero pari ad euro 14,00 non cumulabile con l'indennita' per servizi esterni.


Art. 20

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Comma 1

Indennita' mensile artificieri


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ovvero artificiere antisabotaggio ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.


Art. 21

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Comma 1

Indennita' per soccorritori alpini


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Polizia di Stato impiegato in operazioni di soccorso alpino, in dipendenza del Centro Addestramento Alpino della Polizia di Stato e in possesso delle qualifiche operativo professionali di alpinista, sci alpinista ed esperto manovratore di corde, nonche' ai conduttori cinofili della squadra unita' cinofile a carattere speciale per la ricerca di persone in valanga e in superficie impiegati in operazioni di ricerca e soccorso, e' riconosciuta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 in occasione dello svolgimento delle attivita' operative o di mantenimento dell'efficienza operativa esterne, di durata non inferiore a tre ore.


L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta anche al personale abilitato al servizio di sicurezza e soccorso in montagna impiegato in operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.


Art. 22

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Comma 1

Congedo e riposo solidale

Comma 2

((Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, ovvero i genitori conviventi, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti, nonche' i genitori non conviventi, affetti da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata:
a) il congedo ordinario spettante e non ancora fruito, eccedente le quattro settimane annue, quantificato in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.))


Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39 per la fruizione del congedo ceduto e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.


Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal dipendente ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.


Art. 23

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Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.


Art. 24

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Comma 1

Tutela della genitorialita'


Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.


Al lavoratore padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di congedo per paternita'. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 25

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Comma 1

Congedo straordinario per donne vittime di violenza di genere

Comma 2

La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di congedo straordinario da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di congedo straordinario di cui all'articolo 15 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al dirigente dell'Ufficio ove presta servizio almeno sette giorni prima della decorrenza del congedo, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di congedo e a produrre la certificazione di cui al comma 1.


Durante il periodo di congedo, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione del congedo ordinario e della tredicesima mensilita'.


L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.


Art. 26

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Comma 1

Congedo parentale

Comma 2

In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione del congedo ordinario e alla tredicesima mensilita'.


Art. 28

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Comma 1

Congedo ordinario

Comma 2

Ai fini di una efficace pianificazione della fruizione, il congedo ordinario puo' essere scaglionato in piu' periodi, garantendo il godimento di almeno 4 settimane di congedo annuale, di cui almeno 2 settimane nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre, elevate a 3 settimane per il personale con oltre 25 anni di servizio.


La concessione o il diniego del congedo richiesto deve essere comunicato al dipendente in forma scritta entro un termine congruo dalla presentazione dell'istanza, tenuto anche conto delle eventuali esigenze prospettate dall'interessato. Qualora l'istanza sia stata presentata almeno sessanta giorni prima della data di inizio del congedo, la concessione o il diniego deve essere comunicato al dipendente almeno trenta giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.


Nel periodo dal 1° giugno al 30 settembre e in occasione delle festivita' natalizie e pasquali, del 25 aprile, del 1° maggio, del 2 giugno, del 1° novembre e dell'8 dicembre, in deroga ai termini stabiliti dal comma 2, le Amministrazioni predispongono, con congruo anticipo, una pianificazione delle esigenze del personale sulla base delle istanze presentate comunicando agli interessati la concessione o il diniego almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo di congedo richiesto.


Art. 29

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Comma 1

Congedi straordinari e aspettativa

Comma 2

La disposizione di cui all'articolo 16, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51, e' sostituita dalla seguente:
«3. Il personale giudicato permanentemente non idoneo al servizio in modo parziale permane ovvero e' collocato in aspettativa fino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione o infermita' che ha causato la predetta non idoneita' anche oltre i limiti massimi previsti dalla normativa in vigore.
Fatte salve le disposizioni che prevedono un trattamento piu' favorevole, durante l'aspettativa per infermita', sino alla pronuncia sul riconoscimento della dipendenza da causa di servizio della lesione subita o della infermita' contratta, competono gli emolumenti di carattere fisso e continuativo in misura intera. Nel caso in cui non venga riconosciuta la dipendenza da causa di servizio e non vengano attivate le procedure di transito in altri ruoli della stessa Amministrazione o in altre amministrazioni, ovvero nel caso in cui non venga attivata la procedura di utilizzo del personale in servizi d'istituto compatibili con la ridotta capacita' lavorativa, previste dal decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 339, come modificato dall'articolo 5, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 27 dicembre 2019, n. 172, e dal decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, sono ripetibili la meta' delle somme corrisposte dal tredicesimo al diciottesimo mese continuativo di aspettativa e tutte le somme corrisposte oltre il diciottesimo mese continuativo di aspettativa. Non si da' luogo alla ripetizione qualora la pronuncia sul riconoscimento della causa di servizio intervenga oltre il ventiquattresimo mese dalla data del collocamento in aspettativa. Tale periodo di aspettativa non si cumula con gli altri periodi di aspettativa fruiti ad altro titolo ai fini del raggiungimento del predetto limite massimo.».


Comma 3

Titolo II - FORZE DI POLIZIA AD ORDINAMENTO MILITARE

Art. 31

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Comma 1

Ambito di applicazione e durata

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, e successive modificazioni, il presente decreto si applica, per il periodo dal 1° gennaio 2019 al 31 dicembre 2021, al personale dei ruoli dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, con esclusione dei rispettivi dirigenti e del personale di leva.


Dopo un periodo di vacanza contrattuale pari a tre mesi dalla data di scadenza del presente decreto, al personale di cui al comma 1 e' riconosciuta, a partire dal mese successivo, un'anticipazione dei benefici complessivi che saranno attribuiti dal nuovo decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995, pari al trenta per cento dell'indice dei prezzi al consumo armonizzato (I.P.C.A.), al netto della dinamica dei prezzi dei beni energetici importati, applicato ai parametri stipendiali vigenti. Dopo ulteriori tre mesi di vacanza contrattuale, detto importo e' pari al cinquanta per cento del predetto indice e cessa di essere erogato dalla decorrenza degli effetti economici previsti dal citato decreto del Presidente della Repubblica emanato ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 195 del 1995. La predetta anticipazione e' comunque riconosciuta entro i limiti previsti dalla legge di bilancio in sede di definizione delle risorse contrattuali.


Art. 32

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Comma 1

Nuovi stipendi

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2019, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,30 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2020, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 179,50 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


A decorrere dal 1° gennaio 2021, il valore del punto parametrale di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, e' fissato in euro 183,15 annui lordi. Il trattamento stipendiale del personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare e', pertanto, incrementato delle misure mensili lorde e rideterminato nei valori annui lordi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Il trattamento stipendiale, come rideterminato dai commi 1, 2 e 3, per la quota parte relativa all'indennita' integrativa speciale, conglobata dal 1° gennaio 2005 nel trattamento stesso ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 30 maggio 2003, n. 193, non modifica la base di calcolo ai fini della base pensionabile di cui alla legge 29 aprile 1976, n. 177, e successive modificazioni, e dell'applicazione dell'articolo 2, comma 10, della legge 8 agosto 1995, n. 335, e non ha effetti diretti e indiretti sul trattamento complessivo fruito, in base alle vigenti disposizioni, dal personale in servizio all'estero.


I valori stipendiali di cui ai commi 1, 2 e 3 includono l'elemento provvisorio della retribuzione corrisposto quale indennita' di vacanza contrattuale erogata ai sensi degli articoli 17, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, e 1, comma 440, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Art. 33

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Comma 1

Effetti dei nuovi stipendi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 32, commi 4 e 5, le nuove misure degli stipendi risultanti dall'applicazione del presente decreto hanno effetto sulla tredicesima mensilita', sul trattamento ordinario di quiescenza, normale e privilegiato, sull'indennita' di buonuscita, sull'assegno alimentare per il dipendente sospeso, come previsto dall'articolo 920 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, o da disposizioni analoghe, sull'equo indennizzo, sulle ritenute previdenziali ed assistenziali e relativi contributi, compresi la ritenuta in conto entrata INPS, o altre analoghe, ed i contributi di riscatto.


I benefici economici risultanti dall'applicazione del presente decreto sono corrisposti integralmente, alle scadenze e negli importi previsti, al personale comunque cessato dal servizio, con diritto a pensione, nel periodo di vigenza del presente decreto. Agli effetti dell'indennita' di buonuscita si considerano solo gli scaglionamenti maturati alla data di cessazione dal servizio.


La corresponsione dei nuovi stipendi, derivanti dall'applicazione del presente decreto, avviene in via provvisoria e salvo conguaglio, ai sensi dell'articolo 172 della legge 11 luglio 1980, n. 312, in materia di sollecita liquidazione del nuovo trattamento economico.


Art. 34

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Comma 1

Indennita' pensionabile


A decorrere dal 1° febbraio 2021, le misure dell'indennita' pensionabile di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono incrementate e rideterminate nei seguenti importi mensili lordi:

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 28, comma 1) che a decorrere dal 1° gennaio 2024, le misure dell'indennita' pensionabile di cui al presente articolo sono incrementate e rideterminate negli importi mensili lordi contenuti nella tabella di cui all' art. 28 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.


Art. 35

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Comma 1

Assegno funzionale

Comma 2

A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, le misure dell'assegno funzionale di cui all'articolo 31, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2009, n. 51 e riferite al luogotenente «carica speciale»/«cariche speciali», al brigadiere capo dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale» e all'appuntato scelto dopo quattro anni dall'attribuzione della «qualifica speciale», sono incrementate di euro 12,00 annui.


Art. 36

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Comma 1

Importi una tantum

Comma 2

E' corrisposto un elemento retributivo accessorio una tantum nelle misure annue indicate nella seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


L'elemento retributivo di cui al comma 1 viene corrisposto in relazione ai mesi di servizio prestato, parametrando le misure annue su 12 mensilita'. La frazione di mese superiore a 15 giorni da' luogo al riconoscimento dell'intero rateo mensile. Non si tiene conto delle frazioni di mese uguali o inferiori a 15 giorni e dei mesi nei quali non e' stato corrisposto lo stipendio tabellare per aspettative o congedi non retribuiti o altre cause di interruzione e sospensione della prestazione lavorativa.


Art. 37

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Comma 1

Fondo per l'efficienza dei servizi istituzionali

Comma 2

Gli importi di cui al comma 1 non comprendono gli oneri contributivi e l'IRAP a carico dello Stato.


Le risorse assegnate e non utilizzate nell'esercizio di competenza sono riassegnate, per le medesime esigenze, nell'anno successivo.


Art. 38

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Comma 1

Lavoro straordinario

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2021 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dall'articolo 22, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico
((1))


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53, ha disposto (con l'art. 30, comma 1) che fermo restando quanto previsto dall'articolo 43, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, a decorrere dal 1°gennaio 2024 le misure orarie del compenso per il lavoro straordinario fissate dal presente articolo sono rideterminate negli importi contenuti nella tabella di cui all' art. 30 del D.P.R. 24 marzo 2025, n. 53 medesimo.


Art. 39

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Comma 1

Compenso forfetario di impiego

Comma 2

A decorrere dal 1° gennaio 2021, le misure del compenso forfetario di impiego sono rideterminate negli importi di cui alla seguente tabella:

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 41

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Comma 1

Orario di lavoro

Comma 2

Fermo restando il diritto al recupero, al personale che per sopravvenute inderogabili esigenze di servizio sia chiamato dall'Amministrazione a prestare servizio nel giorno destinato al riposo settimanale o nel festivo infrasettimanale, a decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, l'indennita' spettante ai sensi dell'articolo 27, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, a compensazione della sola ordinaria prestazione di lavoro giornaliero, e' rideterminata in euro 12,00.


Art. 42

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Comma 1

Indennita' di rischio


Art. 43

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Comma 1

Indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco, di marcia e relative indennita' supplementari


Ferme restando le vigenti disposizioni relative all'equiparazione tra i gradi e le qualifiche del personale delle Forze di polizia e quello delle Forze armate, l'indennita' di impiego operativo per attivita' di aeronavigazione, di volo, di pilotaggio, di imbarco e di marcia nonche' le relative indennita' supplementari attribuite al personale delle Forze di polizia a ordinamento militare sono rapportate, con le medesime modalita' applicative e ferme restando le vigenti percentuali di cumulo tra le diverse indennita', agli importi e alle maggiorazioni vigenti per il personale delle Forze armate impiegato nelle medesime condizioni operative.


La disposizione di cui al comma 1 si applica anche al personale abilitato operatore sensori di aeromobili senza equipaggio di peso pari o superiore a 25 chilogrammi e in servizio presso reparti che impiegano tale tipologia di aeromobili.


Il personale impiegato fuori sede nell'ambito di servizi collettivi, di cui all'articolo 8 della legge 23 marzo 1983, n. 78, oltre l'orario di servizio, anche per la durata del viaggio, e' da considerarsi in servizio.


Art. 44

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Comma 1

Indennita' di presenza notturna e festiva


Art. 45

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Comma 1

Indennita' per servizio aviolancistico


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale in possesso del brevetto militare di paracadutismo che, durante lo svolgimento del servizio aviolancistico per addestramento e operazioni, e' impiegato in qualita' di direttore di lancio, addetto alla sicurezza lancio, drop zone safety officer o departure airfield control, e' corrisposta l'indennita' per servizio aviolancistico nella misura giornaliera di euro 15,00.


Art. 46

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Comma 1

Indennita' per attivita' di controllo del territorio delle Forze di polizia a competenza generale e in servizio permanente di pubblica sicurezza


Ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di cui al comma 1, per servizi preventivi di controllo del territorio si intendono pattuglie, pattuglioni e perlustrazioni svolti indossando esclusivamente l'uniforme prescritta dal relativo regolamento.


L'indennita' di cui al comma 1 e' riconosciuta, per i servizi svolti nelle medesime fasce orarie, al personale dell'Arma dei carabinieri impiegato presso le centrali operative dell'organizzazione territoriale, nonche' a quello appartenente ad altri reparti, quando impiegato a supporto dei servizi di cui al comma 2, purche' formalmente disposti nell'ambito dell'organizzazione territoriale.


Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero dei servizi di cui ai commi 2 e 3 in relazione ai quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.


Art. 47

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Comma 1

Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri, in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber, in forza presso il Centro di sicurezza telematica, le sezioni della Direzione di telematica e del Polo di telematica del Comando Generale, impiegato nei servizi di sicurezza e protezione delle reti informatiche e telematiche dell'Arma dei carabinieri, spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 per ogni giorno di effettivo impiego.


L'indennita' di cui al comma 1 e' corrisposta, altresi', con la stessa decorrenza, al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso delle qualifiche ivi indicate, effettivamente impiegato presso il Comando per le operazioni in rete dello Stato Maggiore della difesa.


Con determinazione del Comandante Generale dell'Arma dei carabinieri e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.


Art. 48

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Comma 1

Indennita' per il personale dell'Arma dei carabinieri in servizio nel comune di Campione d'Italia


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio presso il Nucleo carabinieri di Campione d'Italia compete una indennita' mensile pari all'assegno di confine di cui all'articolo 1 della legge 28 dicembre 1989, n. 425.


Art. 49

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Comma 1

Indennita' per attivita' ispettiva tributaria


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale della Guardia di finanza spetta un'indennita' giornaliera di euro 5,00 in relazione all'effettivo svolgimento, per almeno 6 ore giornaliere di servizio, di attivita' di verifica o di controllo fiscale sostanziale ai fini delle imposte sui redditi, dell'IVA, dell'IRAP, delle accise e delle altre imposte sulla produzione e sui consumi nonche' di controllo a posteriori in materia di dazi doganali ovvero di attivita' di polizia giudiziaria svolte su delega dell'autorita' giudiziaria relativamente a reati tributari nei predetti settori.


L'indennita' di cui al comma 1 spetta al personale della Guardia di finanza in servizio presso le articolazioni dei reparti di cui agli articoli 5, commi 4 e 5, e 6, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1999, n. 34, istituzionalmente deputate allo svolgimento delle attivita' di cui al medesimo comma 1.


Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.


Art. 50

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Comma 1

Indennita' per il personale della Guardia di finanza in possesso di qualifiche professionali nel settore cyber


Con determinazione del Comandante Generale della Guardia di finanza e' stabilito annualmente, tenendo conto degli stanziamenti previsti per l'indennita' di cui al presente articolo, il numero delle giornate lavorative in relazione alle quali puo' essere corrisposta la medesima indennita', con facolta' di rimodulazione al fine di corrispondere alle esigenze, sopravvenute o straordinarie, di funzionalita' ed efficacia delle attivita' istituzionali e in funzione delle correlate disponibilita' finanziarie.


Art. 51

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Comma 1

Indennita' mensile artificieri


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, al personale specializzato artificiere, in possesso della qualifica di operatore improvised explosive device disposal (IEDD), conventional munitions disposal (CMD) o explosive ordnance disposal (EOD) ed effettivamente impiegato in relazione alla qualifica posseduta e' attribuita un'indennita' mensile pari a euro 100,00.


Art. 52

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Comma 1

Indennita' per soccorritori alpini


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale dell'Arma dei carabinieri abilitato al servizio di vigilanza e soccorso in montagna, in servizio presso il Centro addestramento alpino e i suoi distaccamenti, i reparti di intervento montano, gli squadroni eliportati cacciatori, le squadre di soccorso alpino ovvero del servizio cinofili specializzato in soccorso alpino e impiegato in operazioni di ricerca e soccorso in zone montane. La predetta indennita' compete anche al personale dell'Arma dei carabinieri in possesso della specializzazione alpinistica formativa per rocciatore impiegato nelle medesime operazioni di soccorso alpino di durata non inferiore a tre ore.


A decorrere dal 31 dicembre 2021 e a valere dal 2022, spetta l'indennita' giornaliera di euro 6,00 per i servizi esterni di durata non inferiore a tre ore, svolti nell'ambito dell'attivita' operativa o di mantenimento dell'efficienza operativa, al personale specializzato «Tecnico di Soccorso Alpino», impiegato presso il Soccorso Alpino della Guardia di finanza.


Art. 53

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Comma 1

Licenza e riposo solidale

Comma 2

((Il personale puo' cedere, in tutto o in parte, al fine di consentire ad altri appartenenti alla stessa Amministrazione di assistere i figli e/o il coniuge convivente, ovvero il convivente di fatto ai sensi della legge 20 maggio 2016, n. 76, che, per le particolari condizioni di salute in cui versano, necessitano di cure costanti:
a) la licenza ordinaria spettante e non ancora fruita, eccedente le quattro settimane annue, quantificata in venti o ventiquattro giorni nel caso di articolazione dell'orario di lavoro settimanale, rispettivamente, su cinque o sei giorni;
b) le quattro giornate di riposo di cui alla legge 23 dicembre 1977, n. 937.))


((Ferme restando le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3, l'istituto puo' essere fruito anche dal personale che ha necessita' di assistere il genitore:
a) convivente che, per le particolari condizioni di salute in cui versa, necessita di cure costanti;
b) non convivente, affetto da patologie gravi che richiedono terapie salvavita documentate dalla azienda sanitaria competente per territorio o da struttura convenzionata.))


Una volta acquisiti, i giorni ceduti restano nella disponibilita' del ricevente fino al perdurare delle necessita' che hanno giustificato la cessione, fermi restando in capo ai beneficiari i termini previsti dall'articolo 26 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2018, n. 39, per la fruizione della licenza ceduta e dall'articolo 1 della legge 23 dicembre 1977, n. 937, per il riposo ceduto.


Ove cessino le condizioni di cui al comma 1, i giorni ricevuti devono essere restituiti dal ricevente, se ancora utilmente fruibili secondo i termini di cui al comma 4, secondo le modalita' definite ai sensi del comma 2, lettera b). Resta esclusa ogni possibilita' di corrispondere trattamenti economici sostitutivi.


Art. 54

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Comma 1

Trattamento economico di trasferimento

Comma 2

Nelle stesse condizioni indicate al comma 1, il personale ha facolta' di optare per la riduzione dell'importo mensile ivi previsto in relazione alla elevazione proporzionale dei mesi di durata dei benefici e comunque non oltre i sei mesi.


Art. 55

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Comma 1

Tutela della genitorialita'


Il personale genitore di studenti del primo ciclo dell'istruzione affetti da disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico di cui all'articolo 1 della legge 8 ottobre 2010, n. 170, ha diritto, salvo che sussistano specifiche esigenze di servizio, a usufruire di orari di lavoro flessibili per l'assistenza alle attivita' scolastiche a casa richiesta dal piano didattico personalizzato definito dalla scuola secondo le linee guida emanate dal Ministro dell'istruzione ai sensi dell'articolo 7 della legge n. 170 del 2010.


Al militare padre che ne faccia richiesta sono concessi, entro la prima settimana di nascita del figlio, due giorni di licenza straordinaria. Tale periodo e' escluso dal limite massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Nel caso di adozione o affidamento preadottivo, i benefici di cui al presente articolo si applicano dalla data di effettivo ingresso del bambino nella famiglia.


Art. 56

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Comma 1

Licenza straordinaria per donne vittime di violenza di genere

Comma 2

La dipendente inserita nei percorsi di protezione relativi alla violenza di genere, debitamente certificati ai sensi dell'articolo 24, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 80, ha il diritto di astenersi dal lavoro per motivi connessi al percorso di protezione per un periodo massimo di novanta giorni di licenza straordinaria da fruire su base giornaliera e nell'arco temporale di tre anni decorrenti dalla data di inizio del percorso di protezione certificato. Tali periodi di assenza sono esclusi dal computo del periodo massimo di licenza straordinaria di cui all'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 31 luglio 1995, n. 395.


Ai fini dell'esercizio del diritto di cui al presente articolo, la dipendente, salvo casi di oggettiva impossibilita', e' tenuta a farne richiesta scritta al proprio comandante di corpo almeno sette giorni prima della decorrenza della licenza, con l'indicazione dell'inizio e della fine del periodo di assenza e a produrre la certificazione di cui al comma 1.


Durante il periodo di licenza, alla dipendente e' attribuito il trattamento economico fisso e continuativo nella misura intera. Tale periodo e' computato ai fini dell'anzianita' di servizio nonche' della maturazione della licenza ordinaria e della tredicesima mensilita'.


L'Amministrazione adotta idonee misure a tutela della riservatezza della condizione di cui al comma 1.


Art. 57

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Comma 1

Licenza straordinaria per congedo parentale

Comma 2

In deroga a quanto previsto dall'articolo 34 del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, i periodi di congedo parentale previsto dall'articolo 32 del medesimo decreto legislativo sono computati nell'anzianita' di servizio, compresi gli effetti relativi alla maturazione della licenza ordinaria e alla tredicesima mensilita'.


Art. 59

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Al personale di cui ai Titoli I e II continuano ad applicarsi, ove non in contrasto con il presente decreto, le norme previste dai precedenti provvedimenti di accordo e concertazione.


Art. 60

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Comma 1

Copertura finanziaria

Comma 2

All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto e all'onere indiretto rilevato ai sensi dell'articolo 17, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n.196, complessivamente pari a 1.322.265.459 euro per l'anno 2022 e a 642.722.294 euro a decorrere dall'anno 2023, si provvede:
a. quanto a euro 679.543.165 per l'anno 2022, mediante corrispondente utilizzo delle disponibilita' in conto residui relative all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che sono versate all'entrata del bilancio dello Stato nel medesimo anno;
b. quanto a euro 642.722.294 annui a decorrere dall'anno 2022 mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.