DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento di servizio del Corpo di polizia penitenziaria.

Numero 82 Anno 1999 GU 01.04.1999 Codice 099G0137

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1999-02-15;82

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1

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Comma 1

Promessa solenne

Comma 2

All'atto dell'assunzione in prova, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta promessa solenne secondo la formula prevista dall'articolo 11, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


La promessa solenne puo' essere prestata in forma individuale o collettiva, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione.


La promessa solenne in forma individuale e' prestata alla presenza di due testimoni.


La promessa solenne in forma collettiva puo' essere prestata esclusivamente nelle scuole e negli istituti di istruzione, alla presenza di una rappresentanza del personale gia' in servizio, davanti al direttore della scuola o dell'istituto di istruzione.
Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono: "Prometto".


Della promessa solenne, in qualunque forma prestata, e' redatto processo verbale.


Nel caso di passaggio ad altro ruolo, la promessa solenne non viene prestata nuovamente.


Art. 2

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Comma 1

Giuramento

Comma 2

All'atto dea nomina in ruolo, il personale del Corpo di polizia penitenziaria presta giuramento, dinanzi al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, o ad un suo delegato, o al provveditore regionale, o al direttore dell'istituto o servizio penitenziario, o della scuola o dell'istituto di istruzione e alla presenza di due testimoni, secondo la formula prevista dall'articolo 11, secondo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Nell'ambito delle scuole e degli istituti di istruzione, il giuramento puo' essere prestato in forma collettiva, davanti al direttore. Questi pronuncia la formula di cui al comma 1 e gli allievi rispondono all'unisono: "Lo giuro".


Il giuramento in forma collettiva e' prestato davanti ad una rappresentanza di personale gia' in servizio.


Del giuramento, in qualunque forma prestato, e' redatto processo verbale.


Nel caso di passaggio ad altro ruolo, il giuramento non viene prestato nuovamente.


Art. 3

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Comma 1

Ausiliari di leva

Comma 2

Gli agenti ausiliari prestano giuramento in forma collettiva secondo le modalita' previste dall'articolo


2. Qualora venga immesso nel ruolo degli agenti ed assistenti, il personale medesimo presta promessa solenne e ripete il giuramento con le stesse modalita' stabilite dagli articoli 1 e 2.


Art. 4

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Comma 1

Bandiera del Corpo

Art. 5

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Comma 1

Onori

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che partecipa a manifestazioni con propri reparti o comunque con formazioni inquadrate rende onori nei casi e con le modalita' di cui al regolamento sul servizio territoriale e di presidio di cui al decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973 e successive modificazioni, intendendosi sostituita, ogni volta, la denominazione: "Corpo degli agenti di custodia" con quella: "Corpo di polizia penitenziaria".


Al direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, al vice direttore generale e ai direttori degli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono resi gli onori che, ai sensi del regolamento di cui al comma 1, spettano, rispettivamente, al generale di corpo d'armata, al prefetto in sede e al generale di divisione.


Art. 6

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Comma 1

Tessere di riconoscimento

Comma 2

Le tessere di riconoscimento di cui all'articolo 57 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, conformi agli allegati A, B, C e D, hanno le dimensioni di mm. 100 X 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica o grado, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura "Corpo di polizia penitenziaria" e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture "Ministero di Grazia e Giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria" e "Tessera di riconoscimento" con l'indicazione "Validita': dieci anni dalla data del rilascio".


I colori delle tessere sono:
- marrone chiaro: per gli appartenenti al ruolo degli ispettori;
- blu: per gli appartenenti al ruolo dei sovrintendenti;
- verde: per gli appartenenti al ruolo degli agenti ed assistenti;
- rosso: per gli appartenenti al ruolo separato e limitato di cui al comma 3 dell'articolo 26 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Agli allievi agenti e agli allievi vice ispettori e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste dal comma 1, che, in luogo della qualifica, reca la dicitura "allievo agente" o "allievo vice ispettore".


Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, conservano validita' quelle rilasciate ai sensi del decreto del Ministro di grazia e giustizia del 3 febbraio 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie Generale - n. 54 del 7 marzo 1994.


Art. 6-bis

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Comma 1

(( (Tessere di riconoscimento del personale dei ruoli direttivi del Corpo di polizia penitenziaria) ))

Comma 2

((


Le tessere di riconoscimento del personale del ruolo direttivo ordinario e speciale del Corpo di polizia penitenziaria, conformi agli allegati D-BIS e D-TER, hanno le dimensioni di mm. 100 \times 65 e recano nella parte anteriore: spazi per la fotografia, la qualifica, il cognome e nome, il numero di matricola, il luogo e la data di nascita, le indicazioni concernenti la statura, il colore dei capelli, il colore degli occhi, il gruppo sanguigno, la data del rilascio e l'autorita' che rilascia il documento; nonche' la stampigliatura: "Corpo di polizia penitenziaria e l'indicazione, a stampa, del ruolo di appartenenza. Nel verso esse recano le diciture: "Ministero della giustizia - Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e: "Tessera di riconoscimento con l'indicazione: "Validita': dieci anni dalla data del rilascio".
2. Il colore delle tessere di cui al comma 1 e' rosso scuro.
3. Ai vice commissari in prova del ruolo direttivo ordinario e' rilasciata una tessera di colore azzurro, con le stesse caratteristiche e dimensioni di quelle previste al comma 1, che, in luogo della qualifica, reca il termine: "allievo vice commissario".
4. Le tecniche ed il materiale di riproduzione delle tessere sono stabiliti con decreto del Capo del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.
5. Fino al rilascio delle tessere di riconoscimento di cui ai commi 1 e 2, al personale interessato verra' consegnato un attestato a cura del dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, riportante i dati anagrafici e la ritrazione fotografica digitalizzata di ciascun avente diritto.


))


Comma 3

TITOLO II - GERARC IA E SUBORDINAZIONE

Art. 7

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Comma 1

Subordinazione gerarchica e funzionale

Comma 2

Fermo restando quanto disposto dagli articoli 9 e 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e dall'articolo 2 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, presso i provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, gli istituti ed i servizi penitenziari, le scuole e gli istituti di istruzione e' gerarchicamente subordinato ai dirigenti, rispettivamente, degli uffici centrali, dei provveditorati regionali, degli istituti o servizi penitenziari, delle scuole o istituti di istruzione cui e' addetto.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che presta servizio presso gli uffici centrali e periferici di cui al comma 1 e' tenuto inoltre ai doveri di subordinazione nei confronti del personale di qualifica superiore a quella rivestita dal personale stesso, verso il quale si determini un rapporto di dipendenza in ragione della funzione esercitata.


La disposizione di cui al comma 2 si applica anche nei confronti del personale di altre amministrazioni dello Stato, compresi gli appartenenti alle altre Forze di polizia ed alle Forze armate, in servizio presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 8

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Comma 1

Esecuzione degli ordini ed osservanza delle direttive

Comma 2

L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad eseguire gli ordini impartiti dal superiore e ad uniformarsi, nell'espletamento dei compiti, alle direttive dallo stesso ricevute, fermo restando quanto disposto dall'articolo 10 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Art. 9

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Comma 1

Facolta' di rivolgersi ai superiori

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' rivolgersi agli organi superiori, nel rispetto della via gerarchica.


Il personale ha diritto di consegnare scritti in pieghi sigillati al diretto superiore, che ne rilascia ricevuta e li inoltra immediatamente all'organo superiore cui sono diretti.


Comma 3

TITOLO III - DOVERI GENERALI E PARTICOLARI

Art. 10

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Comma 1

Norme generali di condotta

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha in servizio un comportamento improntato a professionalita', imparzialita' e cortesia e mantiene una condotta irreprensibile, operando con senso di responsabilita' ed astenendosi altresi' da comportamenti o atteggiamenti che possono recare pregiudizio al corretto adempimento dei compiti istituzionali.


Il personale, anche fuori servizio, mantiene una condotta conforme alla dignita' delle proprie funzioni.


Art. 11

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Comma 1

Formazione e aggiornamento professionale

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto alla formazione ed all'aggiornamento professionale, anche mediante la frequenza di corsi a carattere residenziale, secondo le modalita' stabilite dall'Amministrazione penitenziaria, che attua in tale settore ogni iniziativa utile al fine di assicurare livelli di adeguata professionalita' e costante aggiornamento.


Art. 12

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Comma 1

Saluto

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto al saluto nei confronti dei superiori gerarchici indicati nell'articolo 9 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, se in divisa o se conosciuti.
Detti superiori hanno l'obbligo di rispondere.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ed i reparti inquadrati sono altresi' tenuti a rendere il saluto alle autorita' ed ai simboli indicati nell'allegato E al presente regolamento.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in divisa rende il saluto secondo le modalita' previste per le Forze armate.


Sono dispensati dal saluto:
- il moviere;
- il personale a bordo di veicoli e di natanti;
- il personale ii' servizio di scorta di sicurezza
- il personale in servizio di scorta alla bandiera;
- il personale in servizio di sentinella armata per la vigilanza perimetrale degli istituti e servizi penitenziari, delle scuole e degli istituti di istruzione, degli uffici centrali dell'Amministrazione penitenziaria e il personale in servizio di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati.


Il saluto e' reso a titolo di cortesia verso il personale di pari qualifica e verso le persone con le quali il personale del Corpo di polizia penitenziaria viene a contatto per ragioni di ufficio.


Art. 13

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Comma 1

Uso della lingua italiana e rapporti interpersonali

Comma 2

E' obbligatorio l'uso della lingua italiana, tranne nei luoghi in cui e' riconosciuto a norma di legge anche l'uso di altra lingua.


I rapporti di subordinazione gerarchica o funzionale sono improntati al massimo rispetto e cortesia. L'uso del "Lei" e' reciproco.


Nei rapporti interpersonali e' obbligatoria l'indicazione della qualifica.


Art. 14

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Comma 1

Cura della persona

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di porre particolare cura della propria persona e dell'aspetto esteriore, al fine di evitare giudizi negativi incidenti sul prestigio e sul decoro dell'Amministrazione che rappresenta.


Il personale ha altresi', l'obbligo di porre particolare cura affinche' l'acconciatura dei capelli, della barba e dei baffi, nonche' i cosmetici da trucco, eventualmente usati dal personale femminile, siano compatibili con il decoro della divisa e la dignita' della funzione, evitando ogni forma di appariscenza.


Al personale del Corpo di polizia penitenziaria, quando indossa l'abito civile ed e' fuori servizio, e' fatto divieto di usare capi di vestiario e di equipaggiamento costituenti parte dell'uniforme o delle sue dotazioni.


Art. 15

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Comma 1

Doveri di comportamento

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto al rispetto e alla lealta' di comportamento nei confronti dei superiori, dei colleghi e dei dipendenti.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, nell'espletamento dei propri compiti istituzionali, si uniforma ai principi in materia di trattamento e di rieducazione stabiliti dall'ordinamento penitenziario e dal relativo regolamento di esecuzione, operando nei confronti dei detenuti e degli internati con imparzialita' e nel rispetto della dignita' della persona.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di tenere un comportamento corretto nei confronti delle altre persone con le quali viene a contatto per ragioni del proprio ufficio.


Art. 16

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Comma 1

Obbligo di reperibilita'

Comma 2

Il personale dal Corpo di polizia penitenziaria, nei casi in cui e' tenuto ad assicurare la reperibilita' ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n.395, ove non dotato di apparato elettronico cercapersone, fornisce alla direzione dell'ufficio da cui dipende ogni indicazione necessaria per poter essere immediatamente reperito. Il personale deve poter raggiungere, quando richiesto, il posto di servizio nel piu' breve tempo possibile.


Il direttore dell'istituto, quando ritenga che l'ordine o la sicurezza non possono essere adeguatamente garantiti mediante l'obbligo di reperibilita' di cui al comma 1, ed al di fuori delle ipotesi previste dall'articolo 27, comma 1, puo' disporre l'obbligo di permanenza in caserma ai sensi del comma 5 dell'articolo 18 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


In caso di assenza o di impedimento del comandante del reparto, colui che lo sostituisce ai sensi dell'articolo 32 e' tenuto ad assicurare la propria reperibilita' con le stesse modalita' stabilite dal comma 1.


Art. 17

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Comma 1

Obbligo di rilevare le infrazioni disciplinari

Comma 2

Ogni superiore segue il comportamento in servizio del personale che da lui dipende gerarchicamente o funzionalmente e ne rileva le eventuali infrazioni disciplinari con l'osservanza delle modalita' previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti, con particolare riferimento a quelle di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 449.


Art. 18

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Comma 1

Segreto d'ufficio

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto all'osservanza del segreto d'ufficio, secondo il disposto dell'articolo 15 del Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3 e successive modificazioni, in conformita' a quanto previsto dall'articolo 32 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.


Restano ferme le norme sul diritto di accesso ai documenti amministrativi di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, al decreto del Presidente della Repubblica 27 giugno 1992, n.352, al decreto del Ministero di grazia e giustizia 25 gennaio 1996, n. 115, e successive modifiche e integrazioni, ed alle altre disposizioni che regolano la materia.


Art. 19

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Comma 1

Custodia e conservazione di armi, attrezzature e documenti

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto a custodire e conservare con diligenza, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, armi, munizioni, esplosivi, mezzi, attrezzature, materali e documenti affidatigli per ragioni di servizio o di cui venga comunque in possesso.


Eventuali danneggiamenti, deterioramenti, sottrazioni o smarrimenti devono essere immediatamente, salvo casi di forza maggiore, segnalati per iscritto ai rispettivi superiori, specificando le circostanze del fatto.


Per la custodia dell'armamento di reparto, si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 2, e 7 del decreto del Presidente della Repubblica 12 dicembre 1992, n.551 recante il regolamento concernente i criteri per la determinazione dell'armamento in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria.


Comma 3

TITOLO IV - SERVIZI CAPO I NORME GENERALI

Art. 20

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Comma 1

Disposizioni generali sullo svolgimento del servizio

Comma 2

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, i Provveditori regionali e i direttori degli istituti e servizi penitenziari, scuole e istituti di istruzione, nell'ambito delle rispettive competenze, emanano le disposizioni in materia di servizi del Corpo di polizia penitenziaria.


Le disposizioni emanate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e dai Provveditorati regionali sono portate senza ritardo a conoscenza del personale, salva diversa determinazione dell'autorita' emanante, a cura del direttore dell'istituto o del servizio penitenziario, della scuola o dell'istituto di istruzione, mediante affissione, con modalita' tali da garantirne la riservatezza, che ne cura l'illustrazione al personale, direttamente o a mezzo del comandante del reparto o, nei casi in cui cio' e' opportuno, di altro suo delegato.


Art. 21

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Comma 1

Impiego nei servizi

Comma 2

Fermo restando quanto disposto dal comma 2 dell'articolo 1 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve essere impiegato in servizio in relazione alle funzioni proprie del ruolo e della qualifica, ivi compresi compiti complementari e strumentali alle medesime, di regola secondo criteri di rotazione, salva l'applicazione del criterio della specializzazione professionale, ove previsto.


Ai posti di servizio che richiedono particolare esperienza e' destinato, su proposta del comandante del reparto, personale con maggiore anzianita' di servizio ed attitudine.


Lo svolgimento dei compiti che richiedono particolare professionalita' e' di regola subordinato al possesso di una specifica qualificazione, che puo' essere conseguita anche attraverso il superamento di un apposito corso, fatti salvi i requisiti stabiliti dalle disposizioni in materia.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che abbia superato il cinquantesimo anno di eta' viene esentato, a sua richiesta, dai servizi notturni, di vigilanza e osservazione dei detenuti di cui all'articolo 42, salvo inderogabili e comprovate esigenze di servizio.


La disposizione di cui al comma 4 si applica anche al personale femminile con prole di eta' inferiore a tre anni, nonche' al personale maschile quando la madre sia deceduta o altrimenti assolutamente impossibilitata a prestare assistenza alla predetta prole.


Art. 22

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Comma 1

Impiego dei rinforzi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dall'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431, e successive modificazioni, quando, per esigenze di ordine e sicurezza, si renda necessario l'intervento di rinforzi di personale e di mezzi, il Direttore dell'istituto, sentito, ove possibile, il comandante del reparto, ne fa richiesta al Provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.


Il Provveditore regionale, accertata l'esistenza delle esigenze di cui al comma 1, dispone l'invio in missione di personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio nell'ambito della circoscrizione per il tempo strettamente necessario, informandone il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Qualora non sia possibile soddisfare le predette esigenze di ordine e sicurezza secondo le modalita' di cui al comma 2, il provveditore informa immediatamente il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 23

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Comma 1

Presentazione in servizio. Conoscenza ed esecuzione del servizio.

Comma 2

1 Il personale del Corpo di polizia penitenziaria ha l'obbligo di presertarsi in servizio all'ora stabilita in perfetto ordine nella persona e con l'uniforme, l'equipaggiamento e l'armamento prescritti, accertandosi in tempo utile dell'orario e delle modalita' del servizio da svolgere.
2. Qualora sia possibile, il personale ha l'obbligo di segnalare immediatamente alla Direzione l'esistenza di legittimo impedimento alla puntuale presentazione.
3. Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto a conoscere le disposizioni generali e particolari che regolano il servizio al quale e' addetto ed ha l'obbligo di attenersi scrupolosamente ad esse.


Art. 24

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Comma 1

Doveri generali nell'espletamento del servizio.

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria e' tenuto ad adempiere puntualmente a tutti gli obblighi impostigli dalle norme in vigore nonche' dalle altre disposizioni ad esso importante.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve, in particolare, nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto della dignita' dei detenuti:
1) vigilare affinche' le persone che entrano nell'istituto non contravvengano alle disposizioni vigenti;
2) custodire costantemente e sorvegliare i detenuti e gli internati, ovunque si trovino, e vigilare affinche' siano in particolare osservate le disposizioni relative ai sottoposti a regimi detentivi particolari, nonche' all'isolamento giudiziario e a quello disciplinare;
3) eseguire i controlli richiesti e fare immediatamente rapporto di ogni fatto che possa comportare pericolo per la disciplina, l'ordine o la sicurezza dell'istituto o che possa pregiudicare le normali condizioni di vita dei detenuti e internati;
4) vigilare affinche' i detenuti e internati osservino tutte le disposizioni che li riguardano e, nel caso in cui essi commettano infrazioni disciplinari, redigere rapporto disciplinare a loro carico, da trasmettere al direttore per via gerarchica;
5) perquisire, in via ordinaria, i detenuti e gli internati nei casi stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore dell'istituto con ordine di servizio o, comunque, ogni qualvolta lo disponga il direttore, nonche' di propria iniziativa, ove necessario;
6) vigilare affinche' i detenuti e gli internati non arrechino danni ai beni dell'Amministrazione o di terzi o non se ne approprino;
7) non allontanarsi dal posto assegnatogli senza il permesso del preposto al servizio e, ove lo impongano esigenze funzionali, senza essere stato preventivamente sostituito; 8) fornire elementi utili per l'attivita' di osservazione dei condannati e degli internati, anche intervenendo alle riunioni di gruppo di cui agli articoli 28 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431;
9) tener conto, nello svolgimento della propria attivita', delle indicazioni contenute nei programmi individualizzati di trattamento rieducativo.


Art. 25

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Comma 1

Riconoscimento in servizio

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria, durante il servizio di istituto, e' tenuto ad indossare l'uniforme secondo le modalita' previste dal decreto del Ministro di grazia e giustizia di cui al comma 4 dell'articolo 7 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Il personale autorizzato a svolgere il servizio d'istituto in abito civile, nel momento in cui debba far conoscere la propria qualita' o allorche' l'intervento assuma rilevanza esterna, ha l'obbligo di applicare sull'abito, in modo visibile, una placca di riconoscimento, le cui caratteristiche sono determinate con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, nonche' di esibire la tessera di riconoscimento, ove richiesto.


Art. 26

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Comma 1

Obblighi del personale al termine del servizio

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria deve riferire, anche verbalmente, al preposto al servizio per gli adempimenti di legge su ogni fatto di particolare rilievo avvenuto durante l'espletamento del servizio, salve le annotazioni sull'apposito registro, se previsto, e fatto salvo l'obbligo di redigere gli ulteriori atti prescritti dalle disposizioni vigenti.


Il personale deve comunque informare immediatamente, fermo restando l'adempimento di cui al comma 1, il preposto al servizio degli eventi in atto che, per la loro natura, richiedano interventi immediati.


Nei servizi a carattere continuativo, con cambio sul posto, il personale che ha ultimato il proprio turno non deve allontanarsi fino a quando non sia avvenuta la sua sostituzione.


Art. 27

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Comma 1

Obbligo di permanenza in servizio

Comma 2

Quando ne ricorre la necessita' e non sia possibile provvedere altrimenti a causa del verificarsi di situazioni impreviste ed urgenti, al personale del Corpo di polizia penitenziaria puo' essere fatto obbligo, al termine del turno di lavoro, di permanere in servizio fino al cessare delle esigenze.


La protrazione dell'orario di servizio viene disposta dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, sentito il comandante del reparto. Di tale protrazione il direttore informa senza ritardo il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria.


In caso di assenza o legittimo impedimento del direttore o di chi lo sostituisce, il comandante del reparto puo' disporre quanto previsto dal comma 1 dandone al piu' presto notizia al direttore.


Art. 28

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Comma 1

Controlli sui servizi

Comma 2

Il comandante del reparto ed i preposti ai servizi, nei limiti della rispettiva competenza, devono operare al fine di assicurare e controllare con assiduita' il regolare svolgimento del servizio da parte del personale dipendente.


Dei controlli effettuati, delle disposizioni provvisoriamente impartite in via d'urgenza e degli eventuali rilievi ai fini dei successivi adempimenti il comandante del reparto riferisce con relazione scritta al direttore dell'istituto o servizio penitenziario o della scuola o dell'istituto di istruzione.


Nei servizi a carattere continuativo con cambio sul posto, il personale di cui al comma 1 deve attivarsi affinche' l'avvicendamento avvenga senza ritardo.


Art. 29

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Comma 1

Ordini per la disciplina dei singoli servizi

Comma 2

Le disposizioni generali e particolari relative alle modalita' di esecuzione del servizio da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria per ciascun posto di servizio istituito sono disciplinate con ordini di servizio numerati progressivamente e datati, emanati dal direttore, acquisito il parere del comandante del reparto.


Gli ordini di servizio di cui al comma 1 sono raccolti in un volume, che puo' essere liberamente consultato dal personale del Corpo di polizia penitenziaria.


Presso ciascun posto di servizio e' conservata copia del relativo ordine di servizio, del quale il preposto deve dare comunicazione al personale interessato, che e' comunque tenuto a prenderne conoscenza anche direttamente.


Art. 30

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Comma 1

Foglio di servizio

Comma 2

Il foglio di servizio e' il documento che, in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, stabilisce l'assegnazione del personale a ciascun posto di servizio, con l'indicazione, se necessario, delle specifiche mansioni individuali da svolgere nell'ambito di quelle individuate nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29.


Il foglio di servizio, predisposto dal comandante del reparto, approvato dal direttore ed esposto poi nell'apposito albo, situato in luogo tale da garantirne la riservatezza, deve contenere il cognome, il nome e la qualifica del personale, il tipo del servizio e il posto in cui deve essere svolto, l'indicazione degli orari di inizio e termine, l'uniforme prevista e l'eventuale armamento e puo' contenere istruzioni di carattere individuale o generale, in applicazione delle disposizioni contenute negli ordini di servizio di cui all'articolo 29.


Qualora sia indispensabile procedere a successive variazioni del foglio di servizio, le stesse devono essere tempestivamente comunicate al personale interessato dal comandante del reparto o da un suo delegato.


Tutto il personale ha l'obbligo di prendere visione del foglio di servizio.


Art. 31

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Comma 1

Reparto. Compiti ed autonomia del comandante

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria in servizio in ogni istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione costituisce un reparto.


Il comandante del reparto fornisce ogni collaborazione al direttore dell'istituto al fine di assicurarne il corretto funzionamento, il mantenimento della disciplina ed il raggiungimento dei fini di sicurezza e trattamentali previsti dalla legge e dai regolamenti.


Il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria in servizio negli istituti penitenziari, oltre ai compiti specificamente preveduti dalle disposizioni vigenti, deve adempiere a tutti gli ordini che, nell'interesse del servizio, gli vengono impartiti dal direttore, in conformita' al disposto dell'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443.


Il comandante del reparto assicura il mantenimento dell'ordine e della sicurezza dell'istituto e garantisce la scrupolosa osservanza, da parte del personale dipendente, dei detenuti ed internati, nonche' di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, entrano nell'istituto penitenziario, delle norme legislative e regolamentari vigenti, delle direttive del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e del provveditore regionale, e delle disposizioni impartite dal direttore, vigilando affinche' il trattamento dei detenuti e degli internati sia improntato ad assoluta imparzialita', sia conforme ad umanita' ed assicuri il rispetto della dignita' della persona.


Quando ricorrono le situazioni di cui all'articolo 88 del decreto del Presidente della Repubblica 29 aprile 1976, n. 431 e successive modifiche, il comandante del reparto del Corpo di polizia penitenziaria dell'istituto, in assenza del direttore o di chi ne fa le veci, in caso di urgenza, chiede l'intervento della Polizia di Stato e delle Forze armate in servizio di pubblica sicurezza, riferendone al piu' presto al direttore.


Art. 32

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Comma 1

Supplenza temporanea nella funzione di comandante del reparto

Comma 2

In caso di assenza o impedimento del comandante del reparto per qualsiasi causa e qualora non sia stato ancora nominato un supplente o questi sia a sua volta assente o impedito, la funzione di comandante del reparto e' assunta dall'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che riveste la qualifica piu' elevata, salva diversa motivata determinazione del direttore.


Il provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria puo' in ogni caso disporre che la titolarita' della funzione di comandante del reparto sia assunta temporaneamente da chi sia titolare di tale funzione in altro istituto o servizio penitenziario o scuola o istituto di istruzione.


Art. 33

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Comma 1

Unita' operative

Comma 2

Nell'ambito del reparto sono organizzate unita' operative, che comprendono piu' posti di servizio, in ragione della natura delle funzioni e dei compiti da svolgere. In relazione al numero dei componenti o alla specifica rilevanza dei compiti svolti, ad esse e' preposto personale dei ruoli dei sovrintendenti e degli ispettori, secondo quanto stabilito dall'articolo 14 della legge 15 dicembre 1990, n. 395 e dagli articoli 15, commi 3 e 4, e 23, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443. Il coordinamento di piu' unita' operative puo' essere affidato ad appartenenti al ruolo degli ispettori o dei sovrintendenti, secondo le rispettive competenze in base alle norme sopraindicate.


Le unita' operative sono definite con provvedimento motivato del direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, acquisito il parere del comandante del reparto ovvero su proposta dello stesso. Tale proposta puo' essere respinta dal direttore con provvedimento motivato.


Art. 34

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Comma 1

Servizi del personale del Corpo di polizia penitenziaria

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge, principalmente, i seguenti servizi:
1) vigilanza armata degli istituti penitenziari;
2) vigilanza ed osservazione dei detenuti ed internati addetti alle lavorazioni esterne;
3) portineria;
4) vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari;
5) vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario;
6) vigilanza ed osservazione sulle attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari;
7) matricola dei detenuti ed internati;
8) gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria;
9) vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati;
10) vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati;
11) vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati;
12) controllo dei pacchi dei detenuti e internati;
13) traduzione e piantonamento dei detenuti e internati;
14) vigilanza sui beni dell'Amministrazione;
15) ordine e sicurezza pubblica e pubblico soccorso;
16) navale;
17) trasporto terrestre.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria svolge anche quei servizi, non espressamente previsti dal comma 1, relativi all'espletamento dei compiti ad esso attribuiti dalla normativa vigente ed, in particolare, dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Salvo specifiche diverse disposizioni adottate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e fermo restando quanto stabilito dagli articoli 21 e 33 per singoli istituti penitenziari o per categorie di detenuti o internati, i servizi sono disciplinati come al Capo che segue.


Comma 3

TITOLO IV - SERVIZI CAPO II DISCIPLINA DEI SERVIZI

Art. 35

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Comma 1

Vigilanza armata degli istituti penitenziari.

Comma 2

La vigilanza armata degli istituti penitenziari, fermo restando quanto stabilito dal quarto comma dell'articolo 41 della legge 26 luglio 1975, n. 354, si esercita sia a mezzo di posti di sentinella fissi, muniti di garitta, sia mediante pattuglie, anche utilizzando i mezzi di trasporto in dotazione all'Amministrazione. In ogni caso deve essere garantito il collegamento al corpo di guardia con idonei sistemi di comunicazione.


Art. 36

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Comma 1

Corpo di guardia.

Comma 2

Presso l'ingresso di ciascun istituto penitenziario deve essere adibito a corpo di guardia del personale incaricato del servizio di vigilanza armata un apposito locale, dotato di sistema di allarme e di mezzi di collegamento che consentano di comunicare con immediatezza con il comandante del reparto o con chi ne svolge temporaneamente le funzioni. All'interno di tale locale deve essere affissa copia dell'ordine di servizio di cui all'articolo 29.


La porta dell'istituto, destinata al passaggio del personale di servizio di vigilanza armata, e' costantemente sorvegliata.


Nel locale del corpo di guardia e' consentita esclusivamente la presenza del personale che svolge il servizio di vigilanza armata, e di quello autorizzato dal preposto a tale servizio.


Il preposto al servizio, quando, per eccezionali esigenze, disponga l'allontanamento del personale addetto al corpo di guardia, deve, in ogni caso, garantire la presenza di almeno un agente all'interno dello stesso.


Art. 37

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Comma 1

Preposto al servizio di vigilanza armata

Comma 2

Il preposto al servizio di vigilanza armata, in particolare, deve:
1) distribuire il servizio fra i vari agenti, accertare che essi conoscano l'ordine di servizio di cui all'articolo 29, verificare che le armi siano cariche e funzionino regolarmente, accompagnare le sentinelle al posto loro fissato, accertare che i sistemi di comunicazione con il corpo di guardia siano efficienti;
2) eseguire frequenti ispezioni, specie di notte, sui luoghi affidati alla sua vigilanza e alle sentinelle;
3) disporre, nei casi di necessita', la sostituzione del personale di sentinella richiedendo altro personale, in caso di insufficienza di quello destinato al servizio di vigilanza armata;
4) richiedere l'intervento di altre Forze di polizia, in caso di necessita' ed urgenza, informandone il comandante di reparto, qualora, nelle adiacenze dell'istituto si verifichino fatti che ne pongano in pericolo l'ordine o la sicurezza;
5) schierare il personale del corpo di guardia per rendere gli onori prescritti alle autorita' che accedono all'istituto o ne escono.
6) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.


Il preposto al servizio di vigilanza armata e' di regola scelto tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.


Art. 38

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Comma 1

Servizio di vigilanza armata

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza armata, nello svolgimento del servizio, deve osservare le piu' scrupolose regole di diligenza e, in particolare, deve:
1) esercitare la vigilanza sulla zona affidatagli, sostando nella garitta nei casi e nei limiti previsti dall'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e, se previsto, compiendo il percorso assegnatogli;
2) caricare l'arma prima di uscire dal corpo di guardia e scaricarla nello stesso locale all'atto del rientro, non deporla mai nell'esercizio della vigilanza, usando sempre particolare cautela nel maneggiarla;
3) qualora si verifichi una circostanza che appaia rilevante agli effetti della sicurezza o dell'ordine dell'istituto, informare il preposto al servizio, e, in caso di urgenza, dare immediatamente l'allarme, adottando ogni iniziativa idonea ad evitare o diminuire il pericolo per la sicurezza dell'istituto o per l'incolumita' delle persone, senza venire meno ai suoi speciali doveri e senza lasciarsi avvicinare da alcuno;
4) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 39

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Comma 1

Preposti ai singoli servizi

Comma 2

Fermo restando quanto previsto dagli articoli 36, comma 4, 37 e 55, i preposti ai singoli servizi devono, in particolare:
1) assistere personalmente al passaggio delle consegne durante il cambio dei turni e verificare l'esatta conoscenza, da parte del personale dipendente, delle norme e delle disposizioni di servizio;
2) controllare l'esatto adempimento dei compiti assegnati al predetto personale;
3) informare il diretto superiore sull'andamento del servizio e sulle eventuali infrazioni commesse dal personale stesso, nonche' su ogni altro fatto rilevante;
4) assistere alla perquisizione dei detenuti e degli internati, nonche' dei locali e degli spazi da essi utilizzati;
5) presenziare ai movimenti di gruppi di detenuti o internati;
6) fornire collaborazione ai superiori nello svolgimento dei compiti propri di questi ultimi;
7) distribuire ed illustrare il servizio al personale dipendente;
8) eseguire frequenti controlli sullo svolgimento del servizio e disporre, nei casi di necessita', la sostituzione del personale, richiedendone l'altro occorrente;
9) osservare e far osservare al personale dipendente scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il comandante del reparto, ove occorra.


I preposti ai singoli servizi sono di regola scelti tra gli appartenenti ai ruoli degli ispettori e dei sovrintendenti.


Art. 40

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Comma 1

Servizio di vigilanza ed osservazione dei detenuti o internati addetti alle lavorazioni esterne

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria effettua il servizio di vigilanza sui detenuti ed internati addetti ad attivita' lavorative organizzate dall'Amministrazione penitenziaria fuori dall'istituto, all'aperto o in appositi locali.


Art. 41

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Comma 1

Servizio di portineria

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di portineria e' responsabile degli ingressi dell'istituto e delle relative chiavi o degli altri sistemi di chiusura, nonche' del controllo di chiunque, a qualsiasi titolo, entri od esca dall'istituto.


Detto personale, in particolare, ha l'obbligo di:
1) non consentire ad altri l'uso delle chiavi e degli altri sistemi di chiusura loro affidati;
2) non allontanarsi senza il permesso del preposto al servizio e senza essere stato preventivamente sostituito;
3) impedire che entrino o escano dall'istituto persone non autorizzate;
4) identificare tutte le persone che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, accertare la regolarita' del titolo che ne legittima l'ingresso o l'uscita e sottopone ai controlli stabiliti dal regolamento interno dell'istituto o, in mancanza di questo, dal direttore con ordine di servizio, effettuando le relative registrazioni;
5) controllare, senza eccezione alcuna, qualsiasi oggetto che venga introdotto o fatto uscire dall'istituto, effettuando le relative registrazioni ed impedendo l'introduzione nell'istituto di armi di qualsiasi tipo, di strumenti pericolosi e generi od oggetti non consentiti;
6) ispezionare accuratamente ogni veicolo in ingresso o in uscita;
7) impedire a persone non autorizzate di intrattenersi nei locali della portineria;
8) registrare gli orari di entrata e di uscita di tutti coloro che, a qualsiasi titolo, accedono all'istituto o ne escono, fatta eccezione per il personale per il quale esista un sistema di rilevamento automatico di tali orari;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 42

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Comma 1

Servizio di vigilanza ed osservazione nelle sezioni degli istituti penitenziari

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle sezioni dell'istituto, in particolare, deve:
1) assumere in consegna, previa verifica anche numerica, i detenuti o internati assegnati alla sezione e provvedere attentamente alla loro sorveglianza e custodia;
2) rilevare le modalita' di relazione e di socialita' dei detenuti della sezione, segnalando le condotte conseguenti ai rapporti personali osservati, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9), del comma 2 dell'articolo 24.
3) assicurarsi della perfetta integrita' ed efficienza di tutti i sistemi di sicurezza e di comunicazione della sezione, nonche' degli altri impianti, e custodire le chiavi o gli altri sistemi di chiusura affidatigli;
4) mantenere chiuso l'ingresso della sezione, consentendo l'accesso e l'uscita esclusivamente alle persone autorizzate ed effettuando un costante controllo sulle stesse durante la loro permanenza nella sezione;
5) garantire la chiusura dei cancelli e delle porte delle camere e provvedere alla loro apertura nei soli orari consentiti;
6) riferire tempestivamente al preposto al servizio qualunque fatto rilevante o che possa pregiudicare la disciplina, l'ordine o la sicurezza, la salute o l'incolumita' delle persone, e le condizioni igienico-sanitarie, nonche' segnalare eventuali danni arrecati a beni dell'Amministrazione e le condotte meritevoli dei detenuti;
7) azionare, qualora sia necessario, i sistemi di allarme di cui la sezione dispone;
8) perquisire i detenuti e gli internati all'atto dell'uscita dalla camera e dalla sezione ed all'atto del rientro in esse e perquisire altresi' le camere dei detenuti e gli altri locali della sezione ogni qualvolta sia necessario per motivi di ordine e sicurezza;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 43

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Comma 1

Servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza nelle infermerie e nelle altre strutture aventi carattere sanitario, in particolare, deve:
1) custodire le chiavi della porta di ingresso, consentendo l'accesso soltanto alle persone autorizzate ed impedendo l'introduzione di generi ed oggetti non prescritti dal sanitario o non necessari al servizio;
2) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato che entri od esca dall'infermeria;
3) registrare i nominativi dei detenuti ed internati ammalati, ricoverati in infermeria o che chiedono di essere visitati;
4) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrita' e l'igiene dei locali, nonche' la salute e l'incolumita' delle persone, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o ridurre danni a persone o cose;
5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 44

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Comma 1

Servizio di vigilanza ed osservazione sulle attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno degli istituti penitenziari

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulle attivita' lavorative e scolastiche dei detenuti o internati all'interno dell'istituto penitenziario, in particolare, deve:
1) rilevare e riferire sull'impegno nello svolgimento delle attivita' e sulle modalita' di relazione reciproca dei detenuti e internati ammessi al lavoro e allo studio, anche ai fini di cui ai numeri 8) e 9) del comma 2 dell'articolo 24;
2) controllare, al termine dell'attivita' lavorativa e scolastica ed ogniqualvolta ne ravvisi la necessita', con l'eventuale ausilio di altro personale, che non manchino gli strumenti e gli utensili in dotazione, curandone il deposito in appositi locali od armadi, dei quali deve custodire le chiavi;
3) riferire tempestivamente al preposto al servizio, anche per iscritto, ogni fatto che possa pregiudicare la sicurezza, la salubrita' e l'igiene del lavoro, nonche' la salute e l'incolumita' delle persone e le condizioni igienico-sanitarie, adottando provvisoriamente in via d'urgenza i provvedimenti volti ad evitare o a ridurre danni a persone o cose;
4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato all'inizio ed al termine dell'attivita' lavorativa o scolastica, registrandone i nominativi;
5) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 45

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Comma 1

Servizio di matricola dei detenuti e internati

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di matricola provvede alle registrazioni dei detenuti ed internati nonche' a tutte le altre attivita' connesse al regolare espletamento del servizio, previste dalla vigente normativa, assicurando la perfetta tenuta dei registri, compresi quelli in forma automatizzata. Lo stesso personale cura, per la parte di competenza, la tenuta della cartella personale dei detenuti ed internati.


Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Fermo restando quanto previsto dagli accordi sindacali, il personale di cui al comma 1 non puo' essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.


Art. 46

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Comma 1

Gestione operativa degli elaboratori periferici dell'Amministrazione penitenziaria

Comma 2

Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Il personale di cui al comma 1 non puo' essere destinato ad altri compiti d'istituto, se non in casi eccezionali.


Art. 47

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Comma 1

Servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e internati

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sui colloqui dei detenuti e degli internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone cura che tali colloqui si svolgano con la scrupolosa osservanza delle vigenti norme in materia.


In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:
1) identificare le persone ammesse al colloquio, verificando la validita' del titolo che lo legittima ed effettuando le prescritte registrazioni;
2) sottoporre dette persone ai prescritti controlli, onde evitare che vengano introdotti nell'istituto strumenti pericolosi o altri generi od oggetti non ammessi;
3) accompagnare le persone ammesse ai colloqui negli appositi locali;
4) perquisire accuratamente ogni detenuto o internato prima e dopo il colloquio;
5) vigilare che, durante il colloquio, venga mantenuto un comportamento corretto tale da non arrecare disturbo, sospendendo dal colloquio le persone che tengono un comportamento scorretto o molesto e riferendo al direttore;
6) impedire che tra i detenuti o internati e le persone ammesse al colloquio avvengano scambi di generi o oggetti di qualsiasi natura, salvo eventuale autorizzazione;
7) vigilare che il colloquio non superi la durata stabilita;
8) accompagnare all'uscita, al termine del colloquio, le persone che lo hanno effettuato, sottoponendole ai prescritti controlli;
9) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 48

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Comma 1

Servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza epistolare e telegrafica dei detenuti e internati verifica che sulla busta della corrispondenza epistolare o sul modulo di quella telegrafica in partenza il mittente abbia indicato il proprio nome e cognome.
Qualora risulti omessa tale indicazione, il personale addetto al servizio espleta gli opportuni accertamenti per individuare il mittente ed invitarlo, quindi, ad apporre la prescritta indicazione, riferendo in ogni caso al preposto al servizio.


Il personale suddetto provvede altresi' ad effettuare, con le modalita' stabilite dal direttore dell'istituto e che garantiscano comunque l'assenza di controlli sullo scritto, l'ispezione della corrispondenza in arrivo e di quella in partenza, al fine di rilevare l'eventuale presenza di valori o di altri oggetti o generi non consentiti, riferendo per iscritto al preposto al servizio, anche per quanto concerne l'eventuale sospetto che nella corrispondenza siano contenuti elementi di reato o elementi che possano determinare pericolo per l'ordine e la sicurezza.


Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che sia stato designato a provvedere al visto di controllo sulla corrispondenza dei detenuti o internati in base alle norme vigenti in materia riferisce per iscritto all'Autorita' che gli ha conferito tale incarico l'esito del controllo effettuato.


Il personale addetto al servizio di cui al presente articolo deve osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 49

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Comma 1

Servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di vigilanza sulla corrispondenza telefonica dei detenuti e internati con i loro familiari o conviventi e con altre persone vigila affinche' tale corrispondenza si svolga con la scrupolosa osservanza delle disposizioni vigenti in materia.


In particolare, il personale di cui al comma 1 deve:
1) consentire l'effettuazione della corrispondenza telefonica, mediante gli appositi apparecchi telefonici, soltanto ai detenuti ed internati preventivamente autorizzati dall'autorita' competente e provvisti dei fondi sufficienti per sostenere la relativa spesa;
2) garantire l'ordinato accesso dei detenuti e internati al servizio telefonico;
3) stabilire il contatto telefonico, verificando che il numero e la persona chiamata corrispondano alle indicazioni contenute nell'istanza del detenuto o internato;
4) vigilare affinche' la conversazione telefonica non superi la durata massima consentita dalle disposizioni vigenti;
5) eseguire l'ascolto e la registrazione delle conversazioni telefoniche dei detenuti e internati, nei casi in cui cio' venga disposto dall'autorita' competente in base alle norme vigenti in materia;
6) effettuare nell'apposito registro le annotazioni concernenti la corrispondenza telefonica effettuata e la relativa spesa;
7) in caso di telefonata proveniente dall'esterno, comunicare al detenuto o internato interessato il nominativo dichiarato dalla persona che ha chiamato, qualora non ostino particolari motivi di cautela;
8) osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 50

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Comma 1

Servizio di controllo dei pacchi dei detenuti e internati

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria addetto al servizio di controllo dei pacchi provvede, in particolare, a controllare, anche a mezzo di idonea strumentazione, ed a certificare il contenuto dei pacchi destinati ai detenuti ed internati, impedendo, mediante l'adozione delle prescritte cautele, l'introduzione di strumenti pericolosi e di generi od oggetti di cui non e' consentita la ricezione e garantendo l'osservanza delle vigenti disposizioni in materia, ed in particolare di quelle concernenti numero, peso e periodicita' di ricezione. Detto personale provvede altresi' al controllo dei pacchi che i detenuti o internati sono autorizzati ad inviare all'esterno.


Il personale di cui al comma 1 deve, inoltre, osservare scrupolosamente le disposizioni contenute nell'ordine di servizio di cui all'articolo 29 e chiamare il preposto al servizio, ove occorra.


Art. 51

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Comma 1

Servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati

Comma 2

I servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti ed internati sono espletati dal Corpo di polizia penitenziaria secondo le direttive impartite dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria adottate in attuazione delle disposizioni normative.


Art. 52

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Comma 1

Servizio di vigilanza sui beni dell'Amministrazione penitenziaria

Comma 2

Il personale del Corpo di polizia penitenziaria che esplica, qualora direttamente connessi ai servizi di istituto, compiti di vigilanza armata ad immobili dell'Amministrazione penitenziaria diversi dagli istituti penitenziari o a materiali di proprieta' della stessa osserva le norme di cui agli articoli 27, 31 e 42 del regolamento sul servizio territoriale e di presidio approvato con decreto del Ministro della difesa del 19 maggio 1973, e successive modificazioni, salvo diverse direttive emanate ai sensi dell'articolo 20.


Art. 53

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Comma 1

Servizi di ordine e sicurezza pubblica e di pubblico soccorso

Comma 2

Qualora per eccezionali esigenze di ordine e sicurezza pubblica o di pubblico soccorso si renda necessario, ai sensi dell'articolo 16 della legge 10 aprile 1981, n. 121, l'impiego di personale del Corpo di polizia penitenziaria, il prefetto della provincia interessata, sentito il questore ne fa richiesta al provveditore regionale dell'Amministrazione penitenziaria territorialmente competente, il quale provvede e ne da' notizia al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Il provveditore, nel caso in cui si prevede che debbano essere impegnate aliquote di personale in misura tale da comportare pregiudizio all'esecuzione dei servizi e dei compiti istituzionali del Corpo di polizia penitenziaria previsti dall'articolo 5 della legge 15 dicembre 1990 n. 395, trasmette la richiesta al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


La forza resa disponibile ai sensi dei commi 1 e 2 e' messa a disposizione del questore per il tempo strettamente necessario a soddisfare le esigenze indicate negli stessi commi. In tale forza non possono essere inclusi gli agenti in prova e gli allievi delle scuole ed istituti di istruzione.


In caso di assoluta necessita' ed urgenza l'impiego di cui al comma 1 puo' essere richiesto direttamente ai direttori degli istituti o servizi penitenziari, i quali ne danno immediata comunicazione al provveditore regionale ed al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Comma 3

TITOLO IV - SERVIZI CAPO III SERVIZIO NAVALE

Art. 54

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria costituisce supporto operativo-logistico necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto del Corpo di polizia penitenziaria.


Per l'espletamento delle proprie funzioni, il servizio navale del Corpo di polizia penitenziaria dispone di naviglio recante contrassegni che ne rendono riconoscibile l'appartenenza al Corpo.


In relazione alle prestazioni, il naviglio si distingue in:
- naviglio d'altura, se atto alla navigazione senza particolari limitazioni;
- naviglio costiero, se atto alla navigazione non superiore alle venti miglia dalla costa;
- naviglio d'uso locale, se atto alla navigazione non superiore alle sei miglia.


Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, attraverso il Nucleo centrale del servizio navale costituito nel suo ambito e dotato di personale avente una adeguata preparazione, provvede all'emanazione delle direttive occorrenti ed al coordinamento ed al controllo dell'attivita' di detto servizio, determina le caratteristiche, la classificazione, la sede di assegnazione ed i servizi cui il naviglio e' adibito e definisce, altresi', la dislocazione delle basi navali sul territorio nazionale, l'entita' ed il tipo di naviglio da assegnare a ciascuna di esse, nonche' le infrastrutture e le attrezzature necessarie per i servizi a terra.


Art. 55

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Comma 1

Preposto alla base navale

Comma 2

A ciascuna base navale e' preposto, di regola, un appartenente al ruolo degli ispettori del Corpo di polizia penitenziaria in possesso di abilitazione al comando di naviglio di altura; tale incarico puo' essere conferito, in relazione all'organico delle unita' navali assegnate, anche a personale di detto ruolo destinato a bordo del naviglio.


Il preposto alla base navale e' alle dirette dipendenze del direttore dell'istituto penitenziario e ne riceve le direttive generali relative al servizio.


Il preposto alla base navale puo' essere coadiuvato da personale di coperta e di macchina appartenente al Corpo di polizia penitenziaria.


Art. 56

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Comma 1

Personale navigante

Comma 2

La condotta del naviglio e' affidata a personale del Corpo di polizia penitenziaria qualificato al servizio navale mediante apposita abilitazione agli incarichi di coperta o di macchina conseguita al termine di corsi svolti presso le scuole sottufficiali della Marina Militare, presso le scuole nautiche della Guardia di finanza o di altre Forze di polizia, o presso altri istituti o scuole di formazione navale.


Art. 57

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Comma 1

Formazione degli equipaggi e degli armamenti

Comma 2

Gli equipaggi sono formati secondo le tabelle di equipaggiamento stabilite dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, il quale provvede anche, direttamente, a disporre i movimenti del personale e le assegnazioni degli incarichi.


Al fine di assicurare l'operativita' del naviglio, il direttore dell'istituto penitenziario o, in caso di assenza o di impedimento, oppure, su delega, il preposto alla base navale puo' disporre temporanee sostituzioni di personale assegnato alla base stessa.


Gli armamenti sono formati, in funzione delle esigenze, con personale appositamente assegnato dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, o con personale del servizio disponibile nella sede.


Tutto il personale navigante concorre ad assicurare, ognuno al proprio livello, i servizi generali e di vigilanza e non deve essere, di norma, impiegato in servizi di istituto diversi.


Art. 58

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Comma 1

Personale di coperta. Doveri del comandante.

Comma 2

Il comandante impersona l'unita' o il mezzo navale affidatogli ed ha, su tutto il personale imbarcato, anche di passaggio, l'autorita' conferitagli dalla normativa vigente per quanto concerne la sicurezza, il servizio, l'ordine e la disciplina di bordo.


Il comandante riferisce al preposto alla base navale cui e' assegnata, anche temporaneamente, l'unita' sulle missioni compiute o da compiere, sui rifornimenti e sulle riparazioni occorrenti, attenendosi, per la compilazione e l'invio delle relazioni e dei rapporti, a quanto previsto dalle norme in vigore.


Art. 59

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Comma 1

Doveri del vice comandante

Comma 2

Il vice comandante coadiuva il comandante.


Art. 63

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Comma 1

Doveri del conduttore di macchina.

Comma 2

Al conduttore di macchina sono affidati l'organizzazione, il funzionamento e l'efficienza dei servizi di macchina dell'unita' o del mezzo navale.


Il conduttore di macchina, inoltre, prima di assumere l'incarico, se le circostanze lo consentono, assiste ad una uscita in mare per accertare le prestazioni e le condizioni di funzionamento delle apparecchiature, impianti e strutture di pertinenza dei servizi di macchina, prende conoscenza del personale e si accerta delle condizioni dell'unita' sotto tutti gli aspetti, riassumendo le eventuali osservazioni nel "Verbale di passaggio di consegne fra conduttori di macchina".


Art. 64

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Comma 1

Doveri del vice conduttore di macchina

Comma 2

Il vice conduttore di macchina coadiuva il conduttore di macchina nell'espletamento delle sue funzioni ed e' responsabile, nei suoi confronti, dei compiti specificamente delegatigli.


Egli si alterna alla guardia in macchina in navigazione e conduce o controlla la manovra, se espressamente incaricato.


Comma 3

TITOLO IV - SERVIZI CAPO IV SERVIZIO DI TRASPORTO TERRESTRE

Art. 66

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Il servizio di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria fornisce il supporto operativo necessario per l'assolvimento dei compiti di istituto e di quelli ad essi connessi mediante l'impiego di autoveicoli e motoveicoli.


Il numero e il tipo dei mezzi di trasporto terrestre in dotazione al Corpo di polizia penitenziaria sono stabiliti con decreto del Ministro di grazia e giustizia.


Art. 67

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Comma 1

Assegnazione, gestione amministrativa, fuori uso e alienazione dei mezzi di trasporto terrestre

Comma 2

I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, ai provveditorati regionali, nonche' agli istituti penitenziari, uffici e servizi periferici.


L'assegnazione e' disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


I mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dai provveditorati regionali dell'Amministrazione penitenziaria, nonche' dagli istituti penitenziari, uffici e servizi periferici a cui sono assegnati.


I mezzi di trasporto assegnati al Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria sono assunti in carico amministrativo dalla direzione di un istituto o di un servizio penitenziario, con sede in Roma, secondo le disposizioni del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


La gestione amministrativa dei mezzi di trasporto e' demandata all'Ufficio che li ha assunti in carico.


Per la dichiarazione di fuori uso e l'alienazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria si applicano le disposizioni vigenti in materia.


Per ciascun mezzo di trasporto, l'ufficio assegnatario deve istituire un apposito registro sul quale, al termine del servizio effettuato, devono essere riportati:
- la data e il numero dell'ordine di uscita:
- l'autorita' che ha disposto il servizio;
- il motivo del servizio svolto;
- l'ora di uscita e quella di rientro;
- i chilometri percorsi;
- il carburante introdotto;
- il lubrificante introdotto;
- la firma di chi ha effettuato i rifornimenti;
- la firma del conducente e dell'eventuale capo macchina.


Art. 68

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Comma 1

Identificazione dei mezzi di trasporto terrestre

Comma 2

Tutti i mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria devono essere muniti di specifica targa costituita da una sigla seguita da un numero corrispondente a quello di immatricolazione.


I mezzi di trasporto possono recare sulle fiancate, sulle parti anteriore e posteriore e sui lunotti anteriore e posteriore scritte identificative e l'emblema del Corpo di polizia penitenziaria.


La sigla della targa e le scritte di cui ai commi 1 e 2, nonche' il colore dei mezzi di trasporto sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


La installazione degli accessori, compresi la sirena d'allarme e i lampeggiatori, nonche' degli apparati ricetrasmittenti e' disposta dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 69

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Comma 1

Immatricolazione e assicurazione dei mezzi di trasporto terrestre

Comma 2

L'immatricolazione dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria e' effettuata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria in apposito registro, secondo le vigenti disposizioni in materia per le Forze armate e per le Forze di polizia, ad eccezione della punzonatura dell'emblema del Corpo.


Per ogni mezzo di trasporto terrestre deve essere tenuto il libretto matricolare, secondo il modello predisposto dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Il libretto matricolare viene emesso in doppio esemplare, di cui il primo viene custodito permanentemente a bordo, mentre il secondo viene tenuto presso il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


L'assicurazione dei mezzi di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria e' effettuata in osservanza delle vigenti disposizioni in materia.


Art. 70

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Comma 1

Approvvigionamento di carburanti e lubrificanti

Comma 2

L'approvvigionamento dei carburanti e dei lubrificanti si effettua mediante atti, convenzioni o contratti stipulati con societa' petrolifere, secondo le disposizioni del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria, e la fornitura ha luogo, di norma, mediante buoni a vista.


Art. 71

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Comma 1

Ordine di uscita

Comma 2

L'ordine di uscita e' il documento con il quale viene autorizzato l'impiego di ciascun mezzo di trasporto terrestre ed e' emesso, all'inizio di ciascun servizio, dall'autorita' che lo ha disposto.


L'ordine di uscita, che si compone di matrice e di figlia, deve essere completato in ogni sua parte. La figlia deve essere tenuta a bordo del mezzo di trasporto per la intera durata del servizio. Al termine del servizio, l'ordine di uscita e' completato in ogni sua parte e firmato dal conducente e restituito all'autorita' che ha disposto il servizio stesso.


L'ordine di uscita deve contenere:
- il numero progressivo e la data;
- il tipo e la targa del mezzo di trasporto:
- la data e l'orario di effettuazione del servizio;
- la qualifica e il nome del conducente;
- il motivo del servizio;
- l'itinerario;
- l'autorita' che ha disposto il servizio;
- gli spazi per la firma del conducente.


Art. 72

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Comma 1

Manutenzione e riparazioni

Comma 2

Qualora l'Amministrazione penitenziaria non possa provvedere direttamente, la manutenzione e le riparazioni ordinarie e straordinarie dei mezzi di trasporto terrestre devono essere effettuate presso le officine della casa costruttrice ovvero presso officine autorizzate dalla stessa, secondo le disposizioni impartite in via generale dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 73

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Comma 1

Patenti di guida

Comma 2

Alla guida dei mezzi di trasporto terrestre del Corpo di polizia penitenziaria viene adibito esclusivamente personale del Corpo stesso che sia provvisto di idonea patente di guida del Corpo di polizia penitenziaria, rilasciata dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


La patente di guida del Corpo di polizia penitenziaria e' conferita previo superamento, presso un ente dell'Amministrazione penitenziaria, di apposito corso teorico-pratico di abilitazione, differenziato a seconda che il personale sia o meno gia' in possesso di patente di guida.


L'organizzazione, le modalita', le materie di insegnamento, i docenti e le prove d'esame del corso di abilitazione, nonche' i criteri di ammissione a detto corso e la composizione della commissione d'esame sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Della commissione d'esame fa parte un funzionario del Ministero dei trasporti.


Ove necessario, per l'addestramento del personale del Corpo di polizia penitenziaria e per il conseguimento della patente di guida di cui al comma 2 da parte dello stesso, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' avvalersi della collaborazione e delle strutture delle Forze armate e delle altre Forze di polizia. In tal caso, le relative spese sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria.


Le patenti di guida del Corpo di polizia penitenziaria sono conformi ai modelli stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria. Dette patenti hanno validita' quinquennale e il rinnovo viene concesso previo accertamento del possesso dei requisiti psico-fisici e tecnici.


Art. 74

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Comma 1

Responsabilita'

Comma 2

Il conducente del mezzo di trasporto del Corpo di polizia penitenziaria e' responsabile dei danni arrecati a persone o a beni dell'Amministrazione o di terzi, nei limiti delle norme in vigore.


Comma 3

TITOLO V - RICOMPENSE

Art. 76

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Comma 1

Onorificenze. Ricompense al valor militare, civile, al merito civile.

Comma 2

Le onorificenze e le ricompense al valor militare, al valor civile ed al merito civile vengono proposte ed attribuite al personale del Corpo di polizia penitenziaria, secondo la normativa vigente in materia.


Allo stesso personale possono essere attribuite ricompense ed onorificenze anche da parte di Stati esteri e Organismi nazionali ed internazionali, secondo la normativa vigente in materia.


Art. 77

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Comma 1

Ricompense per meriti straordinari e speciali

Comma 2

Le ricompense per meriti straordinari e speciali sono le promozioni per merito straordinario e l'encomio solenne.


La promozione alla qualifica superiore per merito straordinario e' conferita ai sensi delle vigenti disposizioni in materia.


L'encomio solenne all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, in operazione di particolare importanza o rischio, abbia dimostrato di possedere, in relazione alla qualifica ricoperta, spiccate qualita' professionali e non comune determinazione operativa, viene conferito dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 78

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Comma 1

Ricompense per lodevole comportamento

Comma 2

Le ricompense per lodevole comportamento sono l'encomio e la lode.


L'encomio viene conferito dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria che, impegnatosi notevolmente in importante servizio istituzionale, abbia messo in luce spiccate qualita' professionali, conseguendo rilevanti risultati nei compiti di istituto.


La lode viene conferita dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria, come riconoscimento di applicazione e di impegno professionali che vanno oltre il doveroso espletamento dei compiti istituzionali, all'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, che, per il suo attaccamento al servizio, per spirito di iniziativa e per capacita' professionali, abbia conseguito apprezzabili risultati nei compiti di istituto.


Art. 79

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Comma 1

Riconoscimenti per anzianita' di servizio e al merito di servizio

Comma 2

I criteri per la concessione dei riconoscimenti per anzianita' di servizio ed al merito di servizio del personale del Corpo di polizia penitenziaria, nonche' le caratteristiche dei relativi segni distintivi e le relative modalita' di uso, sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Con lo stesso decreto di cui al comma 1 sono stabiliti i criteri per l'attribuzione di riconoscimenti al personale all'atto del collocamento a riposo.


Art. 80

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Comma 1

Premi in denaro

Comma 2

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria distintosi per servizi di particolare rilievo, che comunque non rientrano tra quelli che danno luogo alla attribuzione delle ricompense previste dagli articoli 76, 77 e 78, puo' essere concesso un premio in denaro.


Il premio in denaro e' concesso dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Il premio in denaro e' cumulabile con i riconoscimenti per anzianita' di servizio o al merito di servizio di cui all'articolo 79 e non e' invece cumulabile con quelli previsti dall'articolo 70 del decreto del Presidente della Repubblica 28 ottobre 1985, n. 782, dall'articolo 41, comma 2, lettera e), della legge 15 dicembre 1990, n. 395.


Art. 81

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Comma 1

Distintivi

Comma 2

Al personale del Corpo di polizia penitenziaria possono essere attribuiti distintivi d'onore e di specialita', le cui caratteristiche nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di uso sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Per le modalita' e l'uso di medaglie, nastrini e insegne diversi dai distintivi di cui al comma 1, si applicano le disposizioni vigenti in materia.


Art. 82

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Comma 1

Proposte per le ricompense. Commissione. Annotazioni matricolari.

Comma 2

La proposta per il conferimento dell'encomio solenne, dell'encomio, della lode e del premio in denaro e' avanzata dal direttore dell'istituto o servizio penitenziario, scuola o istituto di istruzione, o dal capo dell'ufficio presso cui l'appartenente al Corpo presta servizio.


La proposta, corredata di una relazione contenente la descrizione dell'avvenimento e di tutti i documenti per una esatta valutazione del merito, deve essere formulata entro sei mesi dalla conclusione dell'operazione o della attivita' cui fa riferimento.


Sulle proposte decide una apposita commissione, istituita con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Detta commissione e' composta:
- dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria o, per sua delega, dal vice direttore generale, con funzioni di presidente;
- dal direttore dell'Ufficio Centrale del personale;
- da due funzionari dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla nona;
- da due appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria con qualifica non inferiore ad ispettore capo.


Della commissione fanno altresi' parte rappresentanti delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nominati nel numero e con le modalita' stabilite dalle disposizioni contenute negli accordi sindacali.


In caso di parita' di voti prevale quello del presidente.


Le funzioni di segretario della commissione sono espletate da un funzionario dell'Amministrazione penitenziaria con qualifica funzionale non inferiore alla settima.


La commissione, salvo casi di eccezionale urgenza, esamina le proposte in ordine cronologico e, contemporaneamente, quelle, che, per connessione, attengono allo stesso avvenimento con sviluppi in tempi e luoghi diversi.


Le ricompense di cui al comma 1, decise dalla commissione, sono conferite dal direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


La commissione e' competente, altresi', ad esprimere il parere sulle proposte di intitolazione di caserme e di altre strutture del Corpo di polizia penitenziaria.


La concessione delle ricompense, delle onorificenze, dei riconoscimenti e dei distintivi d'onore e di specialita' e' annotata sullo stato di servizio del personale.


Al personale del Corpo di polizia penitenziaria viene rilasciato un attestato della concessione delle ricompense e dei riconoscimenti di cui all'articolo 75.


Comma 3

TITOLO VI - ATTIVITA' SPORTIVA

Art. 83

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Comma 1

Principi generali

Comma 2

Il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria promuove e cura l'attivita' sportiva del personale del Corpo di polizia penitenziaria sia attraverso la costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo a livello nazionale in diverse discipline sia attraverso l'agevolazione delle iniziative individuali o collettive locali.


La struttura organizzativa dell'attivita' sportiva del Corpo di polizia penitenziaria e le discipline sportive sono stabilite con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.
La costituzione di gruppi sportivi rappresentativi del Corpo in sede locale e la loro partecipazione a competizioni sportive sono autorizzate dal Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


Per le finalita' dei gruppi sportivi e per l'attivita' locale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria puo' stipulare convenzioni o accordi con il Comitato olimpico nazionale italiano o con singole Federazioni sportive.


Art. 84

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Comma 1

Personale

Comma 2

Gli atleti dei gruppi sportivi a livello nazionale del Corpo di polizia penitenziaria partecipano alle preparazioni individuali e collettive organizzate sia dai tecnici dei gruppi sia dalle Federazioni sportive nazionali, dalle Forze armate o dalle altre Forze di polizia, ed a gare nazionali o internazionali ufficiali, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.


Gli atleti dei gruppi sportivi di cui al comma 1, al termine dell'attivita' agonistica, possono essere destinati a compiti di addestramento del personale o di organizzazione delle attivita' sportive, anche in sede periferica.


(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 30 APRILE 2002, N. 132 )).


La direzione tecnica e la funzione di allenatore possono essere affidate, a seconda delle discipline sportive, a tecnici abilitati. I gruppi sportivi di cui al comma 1 possono avvalersi, inoltre, anche di personale sanitario.


Art. 85

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Comma 1

Mezzi, attrezzature ed impianti

Comma 2

Per l'attivita' dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria a livello locale, nazionale ed internazionale, il Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria realizza e rende disponibili mezzi, attrezzature ed impianti adeguate alle esigenze.


Gli impianti sportivi dell'Amministrazione penitenziaria possono essere concessi in uso gratuito al Comitato olimpico nazionale italiano, alle singole Federazioni sportive e alle altre Forze di polizia, compatibilmente con le esigenze dei gruppi sportivi del Corpo di polizia penitenziaria.


Comma 3

TITOLO VII - BANDA MUSICALE

Art. 86

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Comma 1

Compiti della banda musicale

Comma 2

La banda musicale del Corpo di polizia penitenziaria e' un complesso organico destinato a partecipare alle celebrazioni piu' importanti dell'Amministrazione penitenziaria e a rappresentare il Corpo in occasione di manifestazioni ufficiali pubbliche anche a livello internazionale.


La banda musicale puo' essere autorizzata a svolgere la sua attivita', nel perseguimento di scopi di interesse generale, in collegamento con istituti di istruzione, con associazioni culturali e con enti pubblici o privati.


La banda musicale e' alle dirette dipendenze del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


La struttura, l'organizzazione, la consistenza, la composizione, i criteri di scelta dei componenti, l'utilizzo e la sede della banda musicale sono stabiliti con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Art. 87

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Comma 1

Personale

Comma 2

(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 276 )).


(( COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 18 SETTEMBRE 2006, N. 276 )).


I componenti della banda musicale si dedicano esclusivamente
alla preparazione musicale individuale o collettiva, qualora non ostino straordinarie esigenze di servizio.


Art. 88

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Comma 1

Uniforme. Strumenti musicali.

Comma 2

Ai componenti della banda musicale, durante le manifestazioni ufficiali, puo' essere fatta indossare una uniforme di tipo storico, in luogo di quella ordinaria.


L'uniforme di tipo storico e' individuata con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


L'acquisto e il rinnovo dell'uniforme di tipo storico e degli strumenti musicali sono a carico dell'Amministrazione penitenziaria.


Comma 3

TITOLO VIII - MENSA OBBLIGATORIA DI SERVIZIO

Art. 89

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Comma 1

Mensa obbligatoria di servizio

Comma 2

Le mense obbligatorie di servizio di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 203, e successive modificazioni sono istituite nelle sedi individuate con decreto del direttore generale dell'Amministrazione penitenziaria.


Le spese per il funzionamento delle mense obbligatorie di servizio sono a totale carico dell'Amministrazione penitenziaria.


Comma 3

TITOLO IX - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 90

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Comma 1

Modalita' per la preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia a taluni servizi.

Comma 2

La preposizione degli Ufficiali del ruolo ad esaurimento del disciolto Corpo degli agenti di custodia, in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto, alla direzione dei servizi tecnico-logistici e dei servizi di traduzione e piantonamento dei detenuti e internati di cui al comma 6 dell'articolo 25 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, sia a livello centrale che a livello periferico, avviene a domanda dell'interessato, con provvedimento da emanarsi tenendo conto, in particolare, della formazione e della preparazione professionale dell'Ufficiale, della esperienza maturata dal medesimo nello stesso o in analoghi servizi, dell'eventuale possesso di specializzazioni, nonche' del grado rivestito e dell'anzianita' posseduta.


Art. 91

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Comma 1

Applicazione del regolamento di servizio al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili

Comma 2

Il presente decreto si applica, per quanto compatibile con la specificita' del settore, al personale del Corpo di polizia penitenziaria operante presso gli istituti e servizi minorili, fino a quando non sara' diversamente provveduto con decreto del Ministro di grazia e giustizia.