DECRETO LEGISLATIVO

Determinazione delle sanzioni disciplinari per il personale del Corpo di polizia penitenziaria e per la regolamentazione dei relativi procedimenti, a norma dell'art. 21, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395.

Numero 449 Anno 1992 GU 20.11.1992 Codice 092G0486

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1992-10-30;449

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Testo vigente

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Preambolo

TITOLO I - DISCIPLINA CAPO I Principi fondamentali

Art. 1

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Comma 1

(Sanzioni disciplinari)

Comma 2

Le predette sanzioni devono essere graduate, nella misura, in relazione alla gravita' delle infrazioni ed alle conseguenze che le stesse hanno prodotto per l'Amministrazione o per il servizio.


Il provvedimento che infligge la sanzione deve essere motivato.


Comma 3

TITOLO I - Disciplina Capo I Principi fondamentali

Art. 2

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Comma 1

(Censura)

Comma 2

E'inflitta, per iscritto, dal direttore dell'ufficio dal quale il trasgressore gerarchicamente dipende.


Art. 3

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Comma 1

(Pena pecuniaria)

Comma 2

La pena pecuniaria consiste nella riduzione in misura non superiore a cinque trentesimi di una mensilita' dello stipendio e degli altri assegni a carattere fisso e continuativo.


La pena pecuniaria e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del Consiglio regionale di disciplina.


((


Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la pena pecuniaria e' inflitta dal Capo del Dipartimento, previo parere del consiglio centrale di Disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.


))


Art. 4

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Comma 1

(Deplorazione)

Comma 2

Essa comporta il ritardo di un anno nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione della classe di stipendio superiore, a decorrere dal giorno in cui verrebbe a maturare il primo beneficio successivo alla data nella quale la mancanza e' stata rilevata.


La deplorazione puo' essere inflitta anche in aggiunta alla pena pecuniaria, in relazione alla gravita' della mancanza.


La deplorazione e' inflitta dal Provveditore regionale, previo giudizio del consiglio regionale di disciplina.


((


Agli appartenenti alla carriera dei funzionari la deplorazione e' inflitta dal Capo del dipartimento, previo giudizio del Consiglio centrale di disciplina nella composizione di cui all'articolo 13, comma 1.


))


Art. 5

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Comma 1

(Sospensione dal servizio)

Comma 2

La sospensione dal servizio consiste nell'allontanamento dal servizio per un periodo da uno a sei mesi, con la privazione della retribuzione mensile, salva la concessione di un assegno alimentare di importo pari alla meta' dello stipendio e degli altri eventuali emolumenti valutabili a tal fine a norma delle disposizioni vigenti, oltre gli assegni per carichi di famiglia.


Comporta la deduzione dal computo dell'anzianita' di un periodo pari a quello trascorso dal punito in sospensione dal servizio, nonche' il ritardo di due anni nella promozione o nell'aumento periodico dello stipendio o nella attribuzione di una classe superiore di stipendio con la decorrenza di cui all'articolo 4. Tale ritardo e' elevato a tre anni se la sospensione dalla qualifica e' superiore a quattro mesi.


La sospensione dal servizio e' inflitta con decreto del ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.


Nel caso in cui la sospensione e' motivata ai sensi della lettera f) del comma 3, il decreto prevede, altresi', le iniziative di recupero socio-terapeutico, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e del decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 395.


Art. 6

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Comma 1

(Destituzione)

Comma 2

La destituzione consiste nella cancellazione dai ruoli dell'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria la cui condotta abbia reso incompatibile la sua ulteriore permanenza in servizio.


La destituzione per le cause di cui al comma 3 e' inflitta all'esito del procedimento disciplinare, che deve essere proseguito o promosso entro centottanta giorni dalla data in cui l'Amministrazione ha avuto notizia della sentenza irrevocabile di condanna ovvero del provvedimento con cui stata applicata in via definitiva la misura di sicurezza o di prevenzione e concluso nei successivi novanta giorni.
Quando vi sia stata sospensione cautelare dal servizio a causa del procedimento penale, la stessa conserva la sua efficacia, se non revocata, per un periodo di tempo non superiore a cinque anni.
Decorso tale termine, la sospensione e' revocata di diritto.


Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza e' regolato dalle disposizioni vigenti in materia.


La destituzione e' disposta con decreto del ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), previo giudizio del consiglio centrale di disciplina.


Comma 3

TITOLO I - Disciplina Capo II Provvedimenti cautelari

Art. 7

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Comma 1

(Sospensione cautelare in pendenza di procedimento penale)

Comma 2

L'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria, in stato di arresto o di fermo o che si trovi, comunque, in stato di custodia cautelare, deve essere sospeso dal servizio con provvedimento del ((Direttore generale del personale e delle risorse)).


Fuori dei casi previsti nel comma 1, l'appartenente ai ruoli del Corpo di polizia penitenziaria sottoposto a procedimento penale, quando la natura del reato sia particolarmente grave, puo' essere sospeso dal servizio con provvedimento del ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), su proposta del ((Direttore generale del personale e delle risorse)).


In caso di mancata convalida dell'arresto o del fermo, e nei casi di cui al Capo V - Titolo I - libro IV del codice di procedura penale, ove le circostanze lo consiglino, la sospensione cautelare puo' essere revocata con effetto dal giorno successivo a quello in cui il dipendente ha riacquistato la liberta' e con riserva di riesame del caso quando sul provvedimento penale si e' formato il giudicato.


I relativi provvedimenti sono adottati dal ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), su proposta del ((Direttore generale del personale e delle risorse)).


Se il procedimento penale e' definito con sentenza la quale dichiari che il fatto non sussiste o che l'imputato non lo ha commesso, la sospensione revocata a tutti gli effetti.


Quando da un procedimento penale comunque definito emergono fatti e circostanze che rendano l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria passibile di sanzioni disciplinari, questi deve essere sottoposto a procedimento disciplinare entro il termine di 120 giorni dalla data di pubblicazione della sentenza, oppure entro 40 giorni dalla data di notificazione della sentenza stessa all'Amministrazione.


Se il procedimento penale si conclude con sentenza di proscioglimento o di assoluzione per motivi diversi da quelli contemplati nel comma 5, la sospensione cautelare puo' essere mantenuta qualora venga iniziato o ripreso il procedimento disciplinare.


Art. 8

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Comma 1

(Rinvio)

Comma 2

La sospensione cautelare per motivi disciplinari, gli effetti sulla progressione di carriera, l'esclusione e la ammissione agli esami e agli scrutini a seguito della sospensione per motivi disciplinari o penali, il computo della sospensione dal servizio a seguito di condanna penale e la revoca di diritto della sospensione, nonche' la riabilitazione, la reintegrazione del dipendente prosciolto in sede di revisione del procedimento disciplinare, la reintegrazione del dipendente assolto in sede di giudizio penale di revisione, la premorienza del dipendente alla sentenza di assoluzione in sede di revisione sono regolati dalle norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Art. 9

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Comma 1

(Procedimento disciplinare connesso con procedimento penale)

Comma 2

Quando l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria viene sottoposto, per gli stessi fatti, a procedimento disciplinare ed a procedimento penale, il primo deve essere sospeso fino alla definizione del procedimento penale con sentenza passata in giudicato.


Comma 3

TITOLO II - Procedimento disciplinare Capo I Principi generali

Art. 10

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Comma 1

(Procedura da osservare nel rilevare le infrazioni)

Comma 2

Ogni superiore competente a rilevare le infrazioni.


Il rapporto deve indicare chiaramente e concisamente tutti gli elementi obbiettivi e utili a configurare l'infrazione e non deve contenere alcuna proposta relativa alla specie e all'entita' della sanzione.


Art. 11

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Comma 1

(Modalita' per l'irrogazione delle sanzioni)

Comma 2

Ogni sanzione deve essere inflitta previa contestazione degli addebiti e dopo che siano state sentite e vagliate le giustificazioni dell'interessato, nei modi previsti dall'articolo 12.


Nello svolgimento del procedimento deve essere garantito il contraddittorio.


La sospensione dal servizio e la destituzione vengono inflitte a seguito del giudizio del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.


Art. 12

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Comma 1

(Contestazione degli addebiti e giustificazioni dell'interessato)

Comma 2

Per infliggere una sanzione, la contestazione degli addebiti dev'essere fatta per iscritto. Essa deve indicare succintamente e con chiarezza i fatti e la specifica trasgressione di cui l'incolpato e' chiamato a rispondere; copia del foglio contenente le contestazioni deve essere consegnata al trasgressore e altra copia, firmata dallo stesso, deve rimanere agli atti del procedimento.


L'eventuale rifiuto a sottoscrivere deve risultare da attestazione scritta del capo dell'ufficio o del capo del reparto incaricato della consegna.


Con lo stesso atto formale l'incolpato deve essere avvertito che, entro il termine di dieci giorni dalla notifica, egli potra' presentare giustificazioni e documenti o chiedere l'audizione di testimoni o indicare le circostanze sulle quali richiedere ulteriori indagini o testimonianze. Tale termine puo', a richiesta motivata dell'interessato, essere opportunamente prorogato di altri dieci giorni per una sola volta.


E' in facolta' dell'incolpato di rinunciare al termine, purche' lo dichiari espressamente per iscritto.


Art. 13

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Comma 1

(Consiglio centrale e consiglio regionale disciplina)

Comma 2

Con decreto del capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria e' costituito il consiglio centrale di disciplina, cosi' composto:
((a) da un dirigente generale penitenziario o da un dirigente generale del Corpo che lo convoca e lo presiede));
b) da un dirigente penitenziario ((...));
((c) da un primo dirigente del Corpo di polizia penitenziaria));
d) da un appartenente alla carriera dei funzionari del Corpo con funzioni di segretario.


Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1.


((2-bis. Sono competenti a giudicare disciplinarmente il personale in formazione, rispettivamente, il direttore della Scuola o istituto di istruzione e il direttore generale della formazione))


Con le stesse modalita' si procede alla nomina di un pari numero di supplenti per i membri di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 3.


Il consiglio regionale di disciplina e' competente a giudicare gli appartenenti al Corpo di polizia penitenziaria che prestano servizio nell'ambito provveditoriale.


Il presidente o i membri dei consigli di disciplina possono essere ricusati e debbono astenersi ove si trovino nelle condizioni di cui all'articolo 149 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. Il relativo procedimento e' regolato dal suddetto articolo.


I componenti del consiglio di cui al presente articolo sono vincolati al segreto d'ufficio.


I componenti del consiglio centrale e dei consigli regionali durano in carica tre anni.


Comma 3

TITOLO II - Procedimento disciplinare Capo II Procedimenti

Art. 14

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Comma 1

(Procedimento per l'irrogazione della censura)

Comma 2

1. Il procedimento per irrogare la censura deve svolgersi attraverso le seguenti fasi:
a) contestazione scritta degli addebiti al trasgressore;
b) acquisizione delle giustificazioni scritte dall'interessato;
c) valutazioni delle giustificazioni addotte e degli elementi raccolti;
d) decisione;
e) notifica della decisione al trasgressore;
f) comunicazione della sanzione inflitta agli uffici interessati.


Art. 15

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Comma 1

(Istruttoria per l'irrogazione della pena pecuniaria, della deplorazione, della sospensione dal servizio e della distituzione)

Comma 2

Le predette autorita', ove ritengano che l'infrazione comporti l'irrogazione di una delle predette sanzioni, dispongono che venga svolta inchiesta disciplinare affidandone lo svolgimento ad un funzionario istruttore che appartenga ad istituto, ufficio o servizio diverso da quello dell'inquisito e che sia di livello dirigenziale, qualora l'infrazione comporti la sanzione della destituzione, della carriera dei funzionari del Corpo di polizia penitenziaria, negli altri casi, purche' avente qualifica superiore a quella dell'incolpato.


Per il funzionario istruttore valgono le norme sulla astensione e sulla ricusazione dei componenti i consigli di disciplina.


Egli provvede, entro dieci giorni, a contestare gli addebiti al trasgressore, invitandolo a presentare le giustificazioni nei termini e con le modalita' di cui all'articolo 14, e svolge, successivamente, tutti gli altri accertamenti ritenuti da lui necessari o richiesti dall'inquisito.


L'inchiesta deve essere conclusa entro il termine di quarantacinque giorni, prorogabili una sola volta di quindici giorni a richiesta motivata dell'istruttore.


Questi riunisce tutti gli atti in un fascicolo, numerandoli progressivamente in ordine cronologico e apponendo su ciascun foglio la propria firma, e redige apposita relazione, alla quale allega tutto il carteggio raccolto, trasmettendola all'autorita' che ha disposto l'inchiesta.


Detta autorita' , esaminati gli atti, se ritiene che gli addebiti non sussistano, ne dispone l'archiviazione con provvedimento motivato, ovvero li trasmette, con le opportune osservazioni, all'organo competente ad infliggere una sanzione minore.


Qualora gli addebiti sussistono, trasmette il carteggio dell'inchiesta, con le opportune osservazioni, al consiglio di disciplina competente in base al disposto degli articoli 3, 4, 5 e 6.


Art. 16

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Comma 1

(Procedimenti dinanzi al consiglio centrale o regionale di disciplina)

Comma 2

Il consiglio centrale o regionale di disciplina e' convocato dall'organo competente indicato nell'articolo 13 entro dieci giorni dalla ricezione del carteggio. Nella prima riunione il presidente ed i membri del consiglio esaminano gli atti e ciascuno di essi redige dichiarazioni per far constatare tale adempimento; indi, il presidente nomina relatore uno dei membri e fissa il giorno e l'ora della riunione per la trattazione orale e per la deliberazione del consiglio, che dovra' aver luogo entro quindici giorni dalla data della prima riunione del consiglio stesso.


Il segretario, appena terminata la prima riunione, notifica per iscritto all'inquisito che dovra' presentarsi al consiglio di disciplina nel giorno e nell'ora, fissati, avvertendolo che ha facolta' di prendere visione degli atti dell'inchiesta o di chiederne copia entro dieci giorni e di farsi assistere da un difensore appartenente all'Amministrazione penitenziaria, o da un legale, o da un rappresentante sindacale, comunicandone il nominativo entro tre giorni; lo avverte inoltre che, se non si presentera', ne' dara' notizia di essere legittimamente impedito, si procedera' in sua assenza.


Il difensore, se lo richiede, ha la facolta' di prendere visione degli atti prima della data della riunione e di chiederne copia; lo stesso non puo' intervenire alle sedute degli organi collegiali senza l'assenso dell'interessato.


Il presidente, o i membri del consiglio previa autorizzazione del presidente, possono chiedere al giudicando chiarimenti sui fatti a lui addebitati. Questi puo' presentare una memoria preparata in precedenza e firmata, contenente la sua difesa, e puo' produrre eventuali nuovi elementi; la memoria e i documenti sono letti da uno dei componenti il consiglio ed allegati agli atti. Il presidente da' la parola al difensore, se presente, le cui conclusioni devono essere riportate nel verbale della seduta, ed infine chiede all'inquisito se ha altro da aggiungere. Udite le ulteriori ragioni a difesa ed esaminati gli eventuali nuovi documenti, il presidente dichiara chiusa la trattazione orale e fa ritirare l'inquisito ed il difensore.


Il consiglio, se ritiene di non poter esprimere il proprio giudizio senza un supplemento di istruttoria, sospende il procedimento e restituisce gli atti all'organo proponente indicando i punti sui quali giudica necessari ulteriori accertamenti.


Art. 17

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Comma 1

(Deliberazione del consiglio di disciplina)

Comma 2

Il consiglio di disciplina, se ritiene che nessun addebito possa muoversi all'inquisito, lo dichiara nella deliberazione. Se ritiene che gli addebiti siano in tutto o in parte fondati, propone la sanzione da applicare. La deliberazione motivata viene redatta dal relatore o da altro componente il consiglio ed e' firmata dal presidente, dall'estensore e dal segretario.


Copia della deliberazione con gli atti del procedimento e la copia del verbale della trattazione orale vengono trasmesse entro dieci giorni all'ufficio centrale del personale del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria.


L'organo competente ad infliggere la sanzione provvede con decreto motivato a dichiarare l'inquisito prosciolto da ogni addebito o ad infliggergli la sanzione in conformita' della deliberazione del consiglio, salvo che egli non ritenga di disporre in modo piu' favorevole all'inquisito, qualora si tratti delle sanzioni della sospensione dal servizio o della destituzione.


Il decreto deve essere comunicato all'interessato entro dieci giorni dalla sua data, nei modi previsti dall'articolo 104 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.


Comma 3

TITOLO II - Procedimento disciplinare Capo III Presentazione dei ricorsi amministrativi

Art. 18

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Comma 1

(Generalita' )

Comma 2

I ricorsi amministrativi previsti dal presente decreto devono essere presentati all'organo che ha inflitto la sanzione, il quale li trasmette con le proprie osservazioni a quello competente per la decisione.


Si applicano, altresi', per quanto non previsto e se compatibili con le norme contenute nel presente Capo, le disposizioni di cui agli articoli da 1 a 6 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199.


Art. 19

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Comma 1

(Riesame della sanzione della censura)

Comma 2

Avverso la sanzione della censura si ricorre all'organo gerarchicamente superiore a quello che ha irrogato la sanzione. Nel ricorso debbono essere indicati i motivi del provvedimento.


Art. 20

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Comma 1

(Riesame delle sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione)

Comma 2

Avverso le sanzioni della pena pecuniaria e della deplorazione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)).


L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto del ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), adottato in conformita' della deliberazione del consiglio centrale di disciplina di cui all'articolo 13.


Si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui agli articoli 16 e 17.


Art. 21

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Comma 1

(Riesame delle sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione)

Comma 2

Avverso le sanzioni della sospensione dal servizio e della destituzione e' ammesso rivolgere istanza di riesame al ((Ministro della giustizia.)).


L'esito del riesame e' fatto risultare da decreto ministeriale.


Comma 3

TITOLO III - Procedura per la riapertura del procedimento disciplinare

Art. 22

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Comma 1

(Riapertura del procedimento disciplinare)

Comma 2

Il procedimento disciplinare puo' essere riaperto se l'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria cui fu inflitta la sanzione disciplinare, ovvero il coniuge superstite o i figli, adducano nuove prove tali da far ritenere che possa essere dichiarato il proscioglimento dagli addebiti ovvero irrogata una sanzione di minore gravita' .


La riapertura del procedimento e' disposta dal ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), su relazione del ((direttore generale del personale e delle risorse)), ed il nuovo procedimento si svolge nelle forme previste dal Titolo II.


Il ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)), qualora non ritenga di disporre la riapertura del procedimento, provvede con decreto motivato, sentito il consiglio centrale di disciplina.


Art. 23

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Comma 1

(Effetti della riapertura del procedimento)

Comma 2

In caso di riapertura del procedimento, ove le circostanze lo consigliano, il ((capo del Dipartimento dell'Amministrazione penitenziaria)) puo' disporre la sospensione degli effetti della sanzione gia' inflitta.


All'appartenente al Corpo di polizia penitenziaria gia' punito, nei confronti del quale sia stata disposta la riapertura del procedimento disciplinare, non puo' essere inflitta una sanzione piu' grave di quella gia' applicata.


Qualora egli venga prosciolto o sia ritenuto passibile di sanzione meno grave, devono essergli corrisposti, in tutto o in parte, gli assegni non percepiti, escluse le indennita' per servizi e funzioni di natura speciali o per prestazioni di lavoro straordinario, salva la deduzione dell'eventuale assegno alimentare gia' percepito.


La disposizione del comma 3 si applica anche nel caso in cui la riapertura del procedimento sia stata richiesta dal coniuge superstite o dai figli.


Comma 3

TITOLO IV - Norme transitorie

Art. 24

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Comma 1

(Procedimenti disciplinari pendenti)

Comma 2

I procedimenti disciplinari non ancora esauriti alla data di entrata in vigore del presente decreto, dovranno essere trasferiti ai nuovi organi disciplinari con le seguenti modalita' .


Qualora l'incolpato sia sottoposto a procedimento per la comminatoria di una sanzione disciplinare di stato, si applicano le norme e la procedura previste per la sospensione dal servizio o per la destituzione.


Nell'ipotesi di riduzione dello stipendio valgono le disposizioni per la comminatoria della sanzione disciplinare della pena pecuniaria.


Al personale nei cui confronti sia iniziato procedimento disciplinare per l'irrogazione dell'ammonimento o della consegna, si applicano le norme e la procedura predette per la censura.


Per quanto non previsto dal presente decreto in materia di disciplina e di procedura, si applicano, in quanto compatibili, le corrispondenti norme contenute nel testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, approvato con il decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3.