L'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' sostituito dal seguente:
«Art. 35 (Federazioni sindacali). - 1. Nel caso in cui le organizzazioni sindacali costituiscano, tra loro, federazioni sindacali, mediante fusione, anche per incorporazione, affiliazione o altra forma di aggregazione associativa, si osservano le disposizioni del presente articolo al fine dell'accertamento delle rappresentativita' delle predette federazioni e della corretta imputazione delle quote economiche di iscrizione versate, per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dello stipendio, secondo quanto previsto dall'art. 34, comma 1.
2. Per le finalita' di cui al comma 1, le organizzazioni sindacali federate acquisiscono l'assenso espresso dei propri iscritti, attraverso deleghe nelle quali devono essere riportate, a pena delle conseguenze previste dal comma 4, le seguenti indicazioni:
a) il codice che consente l'identificazione della federazione, alla quale sono imputate le deleghe ai fini dell'accertamento della rappresentativita' secondo quanto stabilito dai commi 8 e 9;
b) il sub-codice identificativo dell'organizzazione sindacale federata.
3. Le organizzazioni e le federazioni sindacali depositano presso gli uffici indicati dalle Amministrazioni di riferimento il modello utilizzato per le finalita' di cui al presente articolo; le federazioni depositano altresi' il proprio statuto e il proprio atto costitutivo.
4. Le deleghe che non riportano i dati di cui al comma 2 non sono conteggiate ai fini della rappresentativita' ne' della federazione ne' del sindacato federato.
5. I codici di cui al comma 2, lettere a) e b), sono attribuiti alle federazioni e alle organizzazioni sindacali, secondo le modalita' e le procedure stabilite dagli organi del Ministero dell'economia e delle finanze che assicurano il funzionamento del sistema informativo per la gestione degli emolumenti fissi e continuativi del personale della pubblica amministrazione.
6. Nel caso di fusione, le deleghe delle organizzazioni sindacali interessate, confluite in una federazione, sono attribuite direttamente al nuovo soggetto sindacale, attraverso l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b).
7. Nel caso in cui la federazione sia istituita con modalita' diverse dalla fusione, l'elaborazione elettronica dei codici di cui al comma 2, lettere a) e b), assicura che:
a) le deleghe siano conteggiate ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione;
b) le quote di iscrizione siano attribuite all'organizzazione sindacale federata, cui esse si riferiscono.
8. La consistenza associativa di ciascuna federazione e' misurata conteggiando le deleghe recanti il codice identificativo della medesima federazione sindacale depositate entro la data del 31 dicembre di ciascun anno e per le quali la trattenuta delle relative quote di iscrizione e' effettuata a decorrere dal mese successivo a quello del conferimento. Si applica l'articolo 34, comma 2, del presente decreto.
9. Nel caso in cui il dipendente sottoscriva deleghe riferite a due o piu' organizzazioni sindacali appartenenti alla medesima federazione, ovvero alla federazione e ad altra organizzazione sindacale appartenente a quest'ultima, le deleghe sono conteggiate una sola volta ai fini della rappresentativita'.
10. Nei casi in cui si verifichi un mutamento associativo, le organizzazioni sindacali di cui al comma 1 devono fornire alle Amministrazioni idonea documentazione che attesti la regolarita' sostanziale degli atti prodotti. Tale documentazione deve essere adottata dai competenti organi statutari ed e' trasmessa alle Amministrazioni, a firma del legale rappresentante del soggetto sindacale interessato, a mezzo di posta elettronica certificata (PEC). Per la data di ricezione fa testo quella risultante sull'avviso di ricevimento della PEC.
11. Al fine di assicurare la certezza e la stabilita' delle relazioni sindacali, nel rispetto delle disposizioni vigenti in materia, qualora nell'ambito di un soggetto sindacale rappresentativo si verifichi un mutamento associativo, compreso il cambio di denominazione, il mutamento produce effetti soltanto al successivo periodico accertamento triennale della rappresentativita', fatto salvo il disposto di cui all'articolo 32, comma 3.
12. Resta ferma la possibilita' del dipendente di iscriversi direttamente a una federazione sindacale, ove cio' sia consentito dai relativi statuto e atto costitutivo; in tal caso, la delega riporta soltanto il codice unico meccanografico di cui al comma 2, lettera a). L'elaborazione elettronica assicura che la quota di iscrizione sia attribuita alla federazione sindacale e la delega sia conteggiata ai fini dell'accertamento della rappresentativita' in capo alla federazione stessa.».
Dopo l'articolo 35 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 2002, n. 164, e' inserito il seguente:
«Art. 35-bis (Disposizioni transitorie concernenti l'accertamento della rappresentativita' delle federazioni sindacali). - 1. In conseguenza delle incertezze concernenti l'applicazione dell'articolo 35, nella versione risultante dalle modifiche introdotte dall'articolo 30 del decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 2022, n. 57, verificatesi anche a seguito di vicende contenziose, si applicano, per la Polizia di Stato, le seguenti disposizioni transitorie:
a) la misurazione della consistenza associativa delle federazioni sindacali, per gli anni 2022 e 2023, e' effettuata sommando le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate che hanno adempiuto a quanto previsto dall'articolo 35, comma 8, nella versione determinata dal predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 57 del 2022;
b) ai fini dell'accertamento della rappresentativita' al 31 dicembre 2024, le deleghe conferite a ciascuna delle organizzazioni sindacali federate di cui alla lettera a), depositate presso gli uffici del trattamento economico fino alla data del 31 dicembre 2024, sono conteggiate, attraverso la procedura informatica di gestione dei codici di cui all'articolo 35, comma 2, lettere a) e b), in capo alle federazioni interessate.».