I livelli massimi del saldo netto da finanziare, in termini di competenza e di cassa, e del ricorso al mercato finanziario, in termini di competenza, di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera a), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per gli anni 2022, 2023 e 2024, sono indicati nell'allegato 1 annesso alla presente legge. I livelli del ricorso al mercato si intendono al netto delle operazioni effettuate al fine di rimborsare prima della scadenza o di ristrutturare passivita' preesistenti con ammortamento a carico dello Stato.
In relazione agli effetti finanziari conseguenti all'avvio della riforma fiscale, allo scopo di concorrere all'adeguamento dei bilanci delle regioni a statuto speciale e delle province autonome di Trento e di Bolzano e' previsto, per gli anni 2022-2024, un trasferimento a titolo di compensazione della riduzione del gettito riguardante la compartecipazione IRPEF derivante dai commi 2 e 3. Gli importi spettanti a ciascuna autonomia speciale sono stabiliti, entro il 31 marzo 2022, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, sulla base dell'istruttoria operata da un apposito tavolo tecnico, coordinato dal Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento delle finanze e Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, con la partecipazione di rappresentanti di ciascuna autonomia speciale.
Al fine di garantire la coerenza della disciplina dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche con la nuova articolazione degli scaglioni dell'imposta sul reddito delle persone fisiche stabilita dal comma 2 del presente articolo, il termine di cui all'articolo 50, comma 3, secondo periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, limitatamente alle aliquote applicabili per l'anno di imposta 2022, e' differito al 31 marzo 2022.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, entro il 13 maggio 2022, provvedono alla trasmissione dei dati rilevanti per la determinazione dell'addizionale regionale all'imposta sul reddito delle persone fisiche prevista dall'articolo 50, comma 3, quarto periodo, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, ai fini della pubblicazione sul sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360.
Entro il 31 marzo 2022, o, in caso di scadenza successiva, entro il termine di approvazione del bilancio di previsione, i comuni per l'anno 2022 modificano gli scaglioni e le aliquote dell'addizionale comunale all'imposta sul reddito delle persone fisiche al fine di conformarsi alla nuova articolazione prevista per l'imposta sul reddito delle persone fisiche. (18)
A decorrere dal periodo d'imposta in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, l'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, non e' dovuta dalle persone fisiche esercenti attivita' commerciali ed esercenti arti e professioni di cui alle lettere b) e c) del comma 1 dell'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n. 446 del 1997.
A decorrere dall'esercizio 2022, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione annua di 192.252.000 euro finalizzato a compensare le regioni e le province autonome della riduzione delle entrate fiscali derivanti dall'applicazione dell'aliquota base dell'IRAP e non compensate nell'ambito del finanziamento sanitario corrente del Servizio sanitario nazionale a cui concorre lo Stato, ovvero dall'applicazione di maggiorazioni regionali vigenti, derivante dal presente comma e dal comma 2. Gli importi spettanti a ciascuna regione e provincia autonoma a valere sul fondo sono indicati nella tabella di cui all'allegato 2 annesso alla presente legge e per gli anni 2025 e successivi possono essere modificati con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, a invarianza del contributo complessivo, sulla base di un accordo da sancire in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Al fine di garantire l'omogeneita' dei conti pubblici, le risorse del fondo sono contabilizzate al titolo secondo delle entrate dei bilanci regionali, alla voce del piano dei conti finanziario E.2.01.01.01.001 « Trasferimenti correnti da Ministeri ».
Le disposizioni di cui al comma 10 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Alla tabella A, parte III, allegata al decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, dopo il numero 114) e' inserito il seguente:
« 114-bis) prodotti assorbenti e tamponi, destinati alla protezione dell'igiene femminile, non compresi nel numero 1-quinquies) della tabella A, parte II-bis ».
L'articolo 17 del decreto legislativo 13 aprile 1999, n. 112, e' sostituito dal seguente:
« Art. 17. - (Oneri di funzionamento del servizio nazionale della riscossione) - 1. Al fine di assicurare il funzionamento del servizio nazionale della riscossione, per il progressivo innalzamento del tasso di adesione spontanea agli obblighi tributari e per il presidio della funzione di deterrenza e contrasto dell'evasione, l'agente della riscossione ha diritto alla copertura dei costi da sostenere per il servizio nazionale della riscossione a valere sulle risorse a tal fine stanziate sul bilancio dello Stato, in relazione a quanto previsto dall'articolo 1, comma 13, lettera b), del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
2. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225.
3. Sono riversate ed acquisite all'entrata del bilancio dello Stato:
a) una quota, a carico del debitore, denominata "spese esecutive", correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari da parte dell'agente della riscossione, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, che individua anche le tipologie di spese oggetto di rimborso;
b) una quota, a carico del debitore, correlata alla notifica della cartella di pagamento e degli altri atti di riscossione, da determinare con il decreto di cui alla lettera a);
c) una quota, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, trattenuta all'atto dei riversamenti, a qualsiasi titolo, in favore di tali enti, in caso di emanazione da parte dell'ente medesimo di un provvedimento che riconosce in tutto o in parte non dovute le somme affidate, nella misura determinata con il decreto di cui alla lettera a);
d) una quota, trattenuta all'atto del riversamento, pari all'1 per cento delle somme riscosse, a carico degli enti creditori, diversi dalle amministrazioni statali, dalle agenzie fiscali e dagli enti pubblici previdenziali, che si avvalgono dell'agente della riscossione. Tale quota puo' essere rimodulata fino alla meta', in aumento o in diminuzione, con decreto non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, tenuto conto dei carichi annui affidati e dell'andamento della riscossione.
4. Le quote riscosse ai sensi del comma 3 sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' delle somme e delle informazioni complete relative all'operazione di versamento effettuata dal debitore ».
Le disposizioni dei commi 14 e 15 si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2022. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 17, comma 3, lettera a), del decreto legislativo n. 112 del 1999, come modificato dal citato comma 15, continua ad applicarsi, in quanto compatibile, il decreto del direttore generale del Dipartimento delle entrate del Ministero delle finanze 21 novembre 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2001.
L'aggio e gli oneri di riscossione di cui al comma 17, lettera a), sono riversati dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente ha la disponibilita' di tali somme e delle informazioni riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore. Le spese di cui al comma 17, lettera b), oggetto di piani di rimborso concordati o stabiliti dalla legge entro il 31 dicembre 2021 ovvero non anticipate dall'ente creditore sono trattenute dall'agente della riscossione; le restanti spese di cui allo stesso comma 17, lettera b), sono riversate agli enti creditori che le hanno anticipate, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, ultimo periodo, del decreto legislativo n. 112 del 1999, nel testo vigente fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
Con riferimento ai carichi di cui al comma 17, relativamente alle attivita' svolte dal 1° gennaio 2022 si applica la ripartizione del rimborso delle spese relative alle procedure esecutive e alla notifica della cartella di pagamento prevista dallo stesso comma 17 e le somme riscosse a tale titolo, nella misura stabilita dalle disposizioni vigenti alla data di maturazione, sono riversate dall'agente della riscossione ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato, entro il giorno quindici del mese successivo a quello in cui il medesimo agente della riscossione ha la disponibilita' di tali somme e delle informazioni complete riguardanti l'operazione di versamento effettuata dal debitore.
Al comma 2 dell'articolo 62 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Le funzioni e i compiti in materia di riscossione sono disciplinati dall'articolo 1 del decreto-legge 22 ottobre 2016, n. 193, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° dicembre 2016, n. 225 ».
Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, lo statuto, il regolamento e gli atti di carattere generale che regolano il funzionamento dell'Agenzia delle entrate e dell'Agenzia delle entrate-Riscossione sono adeguati alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 21.
Al fine di dare attuazione alle disposizioni di cui ai commi da 14 a 22 e' stanziata nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze la somma di 990 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
All'articolo 62, comma 3, quinto periodo, del codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, le parole: « limitatamente all'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « limitatamente agli anni 2021 e 2022 ».
All'articolo 1, comma 44, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020 e 2021, » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2017, 2018, 2019, 2020, 2021 e 2022, ».
Al comma 101, primo periodo, dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « a 30.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 150.000 euro » sono sostituite dalle seguenti: « a 40.000 euro ed entro un limite complessivo non superiore a 200.000 euro ».
Al comma 4 dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, dopo le parole: « della legge 11 dicembre 2016, n. 232, » sono inserite le seguenti: « con esclusione del comma 112 limitatamente ai piani di cui al comma 2-bis del presente articolo, ».
Dopo l'articolo 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' inserito il seguente:
« Art. 122-bis. - (Misure di contrasto alle frodi in materia di cessioni dei crediti. Rafforzamento dei controlli preventivi) - 1.
L'Agenzia delle entrate, entro cinque giorni lavorativi dall'invio della comunicazione dell'avvenuta cessione del credito, puo' sospendere, per un periodo non superiore a trenta giorni, gli effetti delle comunicazioni delle cessioni, anche successive alla prima, e delle opzioni inviate alla stessa Agenzia ai sensi degli articoli 121 e 122 che presentano profili di rischio, ai fini del relativo controllo preventivo. I profili di rischio sono individuati utilizzando criteri relativi alla diversa tipologia dei crediti ceduti e riferiti:
a) alla coerenza e alla regolarita' dei dati indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma con i dati presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
b) ai dati afferenti ai crediti oggetto di cessione e ai soggetti che intervengono nelle operazioni a cui detti crediti sono correlati, sulla base delle informazioni presenti nell'Anagrafe tributaria o comunque in possesso dell'Amministrazione finanziaria;
c) ad analoghe cessioni effettuate in precedenza dai soggetti indicati nelle comunicazioni e nelle opzioni di cui al presente comma.
2. Se all'esito del controllo risultano confermati i rischi di cui al comma 1, la comunicazione si considera non effettuata e l'esito del controllo e' comunicato al soggetto che ha trasmesso la comunicazione. Se, invece, i rischi non risultano confermati, ovvero decorso il periodo di sospensione degli effetti della comunicazione di cui al comma 1, la comunicazione produce gli effetti previsti dalle disposizioni di riferimento.
3. Fermi restando gli ordinari poteri di controllo, l'Amministrazione finanziaria procede in ogni caso al controllo nei termini di legge di tutti i crediti relativi alle cessioni per le quali la comunicazione si considera non avvenuta ai sensi del comma 2.
4. I soggetti obbligati di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, che intervengono nelle cessioni comunicate ai sensi degli articoli 121 e 122 del presente decreto, non procedono all'acquisizione del credito in tutti i casi in cui ricorrono i presupposti di cui agli articoli 35 e 42 del predetto decreto legislativo n. 231 del 2007, fermi restando gli obblighi ivi previsti.
5. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate sono stabiliti criteri, modalita' e termini per l'attuazione, anche progressiva, delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 ».
L'Agenzia delle entrate, con riferimento alle agevolazioni di cui agli articoli 121 e 122 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' alle agevolazioni e ai contributi a fondo perduto, da essa erogati, introdotti a seguito dell'emergenza epidemiologica da COVID19, ferma restando l'applicabilita' delle specifiche disposizioni contenute nella normativa vigente, esercita i poteri previsti dagli articoli 31 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e dagli articoli 51 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633. (58)(59)
Con riferimento alle funzioni di cui al comma 31, per il recupero degli importi dovuti non versati, compresi quelli relativi a contributi indebitamente percepiti o fruiti ovvero a cessioni di crediti d'imposta in mancanza dei requisiti, in base alle disposizioni e ai poteri di cui al medesimo comma 31 e in assenza di una specifica disciplina, l'Agenzia delle entrate procede con un atto di recupero emanato in base alle disposizioni di cui all'articolo 1, commi 421 e 422, della legge 30 dicembre 2004, n. 311. (58)(59)
Fatti salvi i diversi termini previsti dalla normativa vigente, l'atto di recupero di cui al comma 32 e' notificato, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui e' avvenuta la violazione. (58)(59)
Fatte salve ulteriori specifiche disposizioni, con il medesimo atto di recupero sono irrogate le sanzioni previste dalle singole norme vigenti per le violazioni commesse e sono applicati gli interessi. (58)(59)
Le attribuzioni di cui ai commi da 31 a 34 spettano all'ufficio dell'Agenzia delle entrate competente in ragione del domicilio fiscale del contribuente, individuato ai sensi degli articoli 58 e 59 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, al momento della commissione della violazione; in mancanza del domicilio fiscale, la competenza e' attribuita ad un'articolazione della medesima Agenzia individuata con provvedimento del direttore. (58)(59)
Per le controversie relative all'atto di recupero di cui al comma 32 si applicano le disposizioni previste dal decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546. (58)(59)
All'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021, 2022, 2023 e 2024 ».
All'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « negli anni 2020 e 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nell'anno 2022 » e le parole « 90 per cento » sono sostituite dalle seguenti: « 60 per cento ».
All'attuazione delle disposizioni di cui al comma 28, lettere d-bis) ed e), al comma 29, lettera a-bis), e ai commi da 30 a 36 si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157, e' abrogato. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 11 novembre 2021, n. 157.
Ai soli fini della predisposizione degli attestati di prestazione energetica convenzionale di cui al paragrafo 12 dell'allegato A al decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 agosto 2020, recante requisiti tecnici per l'accesso alle detrazioni fiscali per la riqualificazione energetica degli edifici cd Ecobonus, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 246 del 5 ottobre 2020, per i vettori energetici si applicano sempre i fattori di conversione in energia primaria validi al 19 luglio 2020, anche nel caso di eventuali successivi aggiornamenti degli stessi.
Per i lavori edili di cui all'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, i benefici previsti dagli articoli 119, 119-ter, 120 e 121 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, nonche' quelli previsti dall'articolo 16, comma 2, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, dall'articolo 1, comma 12, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e dall'articolo 1, comma 219, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, possono essere riconosciuti solo se nell'atto di affidamento dei lavori e' indicato che i lavori edili sono eseguiti da datori di lavoro che applicano i contratti collettivi del settore edile, nazionale e territoriali, stipulati dalle associazioni datoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale ai sensi dell'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. La previsione di cui al periodo precedente si applica con riferimento alle opere il cui importo risulti complessivamente superiore a 70.000 euro, fermo restando che l'obbligo di applicazione dei contratti collettivi del settore edile, nazionali e territoriali, sottoscritti dalle organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale, e' riferito esclusivamente ai lavori edili come definiti dall'allegato X al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81. Il contratto collettivo applicato, indicato nell'atto di affidamento dei lavori, deve essere riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. I soggetti indicati all'articolo 3, comma 3, lettere a) e b), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e i responsabili dell'assistenza fiscale dei centri costituiti dai soggetti di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, per rilasciare, ove previsto, il visto di conformita', ai sensi dell'articolo 35 del citato decreto legislativo n. 241 del 1997, verificano anche che il contratto collettivo applicato sia indicato nell'atto di affidamento dei lavori e riportato nelle fatture emesse in relazione all'esecuzione dei lavori. L'Agenzia delle entrate, per la verifica dell'indicazione del contratto collettivo applicato negli atti di affidamento dei lavori e nelle fatture, puo' avvalersi dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dell'INPS e delle Casse edili. Le amministrazioni e gli enti coinvolti provvedono alle previste attivita' di verifica con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente. (3)
Al fine di assicurare continuita' alle misure di sostegno agli investimenti produttivi delle micro, piccole e medie imprese attuate ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 8 del medesimo articolo 2 e' integrata di 240 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 120 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026 e 60 milioni di euro per l'anno 2027.
All'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, le parole: « in un'unica soluzione, secondo le modalita' determinate con il medesimo decreto » sono sostituite dalle seguenti: « in piu' quote determinate con il medesimo decreto. In caso di finanziamento di importo non superiore a 200.000 euro, il contributo puo' essere erogato in un'unica soluzione nei limiti delle risorse disponibili ».
Al fine di fare fronte ai danni subiti dal patrimonio pubblico e privato e dalle attivita' economiche e produttive a seguito dei gravi incendi boschivi, in zone di interfaccia e urbani, verificatisi nei territori di cui alla deliberazione del Consiglio dei ministri del 26 agosto 2021, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 215 dell'8 settembre 2021, si provvede ai sensi di quanto previsto dal comma 448, secondo periodo, entro il limite massimo di 40 milioni di euro, sulla base delle ricognizioni dei fabbisogni di cui all'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1. I Commissari delegati nominati con l'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 789 del 1° settembre 2021 provvedono alla citata ricognizione previa determinazione dei relativi criteri con apposita deliberazione del Consiglio dei ministri da adottare tenendo conto della peculiarita' dello specifico contesto emergenziale.
Per le finalita' di cui al comma 51 ovvero, ove all'esito della ricognizione ivi prevista residuino disponibilita' finanziarie, di cui al comma 448, l'autorizzazione di spesa di cui al comma 448, primo periodo, e' integrata di 40 milioni di euro per l'anno 2022.
Alle richieste di ammissione alla garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, presentate a far data dal 1° luglio 2022 non si applica la disciplina prevista dall'articolo 13 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, in applicazione della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final del 19 marzo 2020, e successive modificazioni, recante un « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 ».
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2022, l'importo massimo garantito per singola impresa dal Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' pari a 5 milioni di euro e la garanzia e' concessa mediante applicazione del modello di valutazione di cui alla parte IX, lettera A, delle condizioni di ammissibilita' e disposizioni di carattere generale per l'amministrazione del Fondo di garanzia allegate al decreto del Ministro dello sviluppo economico 12 febbraio 2019, fatta salva l'ammissibilita' alla garanzia del Fondo dei soggetti rientranti nella fascia 5 del medesimo modello di valutazione. A decorrere dalla medesima data del 1° luglio 2022 fino al 31 dicembre 2022, ferme restando le maggiori coperture previste, in relazione a particolari tipologie di soggetti beneficiari, dal decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 157 del 7 luglio 2017, la garanzia del Fondo e' concessa:
1) per esigenze diverse dal sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'importo dell'operazione finanziaria in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 3, 4 e 5 di cui al predetto modello di valutazione e nella misura massima del 60 per cento in favore dei soggetti beneficiari rientranti nelle fasce 1 e 2 di cui al medesimo modello; in relazione alla riassicurazione, la predetta misura massima del 60 per cento e' riferita alla misura della copertura del Fondo di garanzia rispetto all'importo dell'operazione finanziaria sottostante, come previsto dall'articolo 7, comma 3, del citato decreto del Ministro dello sviluppo economico 6 marzo 2017;
2) per esigenze connesse al sostegno alla realizzazione di investimenti, nella misura massima dell'80 per cento dell'operazione finanziaria in favore di tutti i soggetti beneficiari, indipendentemente dalla fascia di appartenenza di cui al predetto modello di valutazione.(31)
Fermo quanto disposto dal comma 55 e previa approvazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in considerazione delle esigenze di liquidita' direttamente derivanti dall'interruzione delle catene di approvvigionamento ovvero dal rincaro dei prezzi di materie prime e fattori di produzione, dovuti all'applicazione delle misure economiche restrittive adottate a seguito dell'aggressione dell'Ucraina da parte della Russia, comprese le sanzioni imposte dall'Unione europea e dai suoi partner internazionali, cosi' come dalle contromisure adottate dalla Federazione Russa, fino al 31 dicembre 2022 la garanzia del Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' essere concessa su finanziamenti individuali, concessi successivamente alla data di entrata in vigore della presente disposizione e destinati a finalita' di investimento o copertura dei costi del capitale di esercizio, alle seguenti condizioni:
1) per le esigenze di cui al comma 55, numero 2), nella misura massima del 90 per cento, in favore di finanziamenti finalizzati alla realizzazione di obiettivi di efficientamento o diversificazione della produzione o del consumo energetici, quali, a titolo esemplificativo, quelli volti a soddisfare il fabbisogno energetico con energie provenienti da fonti rinnovabili, a effettuare investimenti in misure di efficienza energetica che riducono il consumo di energia assorbito dalla produzione economica, a effettuare investimenti per ridurre o diversificare il consumo di gas naturale ovvero a migliorare la resilienza dei processi aziendali rispetto a oscillazioni eccezionali dei prezzi sui mercati dell'energia elettrica;
2) entro il limite di 5 milioni di euro, per un importo massimo del finanziamento assistito da garanzia non superiore al maggiore tra i seguenti elementi:
2.1) il 15 per cento del fatturato annuo totale medio degli ultimi tre esercizi conclusi come risultante dai relativi bilanci o dalle dichiarazioni fiscali; qualora l'impresa abbia iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2019, si fa riferimento al fatturato annuo totale medio degli esercizi effettivamente conclusi;
2.2) il 50 per cento dei costi sostenuti per l'energia nei dodici mesi precedenti il mese della richiesta di finanziamento inviata dall'impresa beneficiaria al soggetto finanziatore;
3) a titolo gratuito, nei confronti delle imprese, localizzate in Italia, che operino in uno o piu' dei settori o sottosettori particolarmente colpiti di cui all'allegato I alla Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 recante "Quadro temporaneo di crisi per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina", nel rispetto delle condizioni di compatibilita' con la normativa europea in materia di aiuti di Stato, previste dalla citata Comunicazione e dai pertinenti regolamenti "de minimis" o di esenzione per categoria;
4) ad esclusione delle imprese soggette alle sanzioni adottate dall'Unione europea, comprese quelle specificamente elencate nei provvedimenti che comminano tali sanzioni, quelle possedute o controllate da persone, entita' o organismi oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea e quelle che operano nei settori industriali oggetto delle sanzioni adottate dall'Unione europea, nella misura in cui il rilascio della garanzia pregiudichi gli obiettivi delle sanzioni in questione. (31)
Per lo stesso capitale di prestito sottostante, le garanzie concesse a norma del comma 55-bis non possono essere cumulate con altre misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di prestito agevolato, ai sensi della sezione 2.3 della Comunicazione della Commissione europea 2022/C131 I/01 ne' con le misure di supporto alla liquidita' concesse sotto forma di garanzia o prestito agevolato ai sensi delle sezioni 3.2 o 3.3 della Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020 C(2020) 1863 final, recante "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19". Nel caso di diversi capitali di prestito sottostanti facenti capo al medesimo beneficiario, le garanzie concesse ai sensi del comma 55-bis possono essere cumulate con altre misure di aiuto, anche diverse da quelle di supporto alla liquidita' mediante garanzie, a condizione che l'importo complessivo dei prestiti per beneficiario non superi l'importo massimo di cui al comma 55-bis, numero 2).
All'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, dopo le parole: « allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese » sono aggiunte le seguenti: « . Il Fondo opera entro il limite massimo di impegni assumibile, fissato annualmente dalla legge di bilancio, sulla base: 1) di un piano annuale di attivita', che definisce previsionalmente la tipologia e l'ammontare preventivato degli importi oggetto dei finanziamenti da garantire, suddiviso per aree geografiche, macro-settori e dimensione delle imprese beneficiarie, e le relative stime di perdita attesa; 2) del sistema dei limiti di rischio che definisce, in linea con le migliori pratiche del settore bancario e assicurativo, la propensione al rischio del portafoglio delle garanzie del Fondo, tenuto conto dello stock in essere e delle operativita' considerate ai fini della redazione del piano annuale di attivita', la misura, in termini percentuali ed assoluti, degli accantonamenti prudenziali a copertura dei rischi nonche' l'indicazione delle politiche di governo dei rischi e dei processi di riferimento necessari per definirli e attuarli. Il Consiglio di gestione del Fondo delibera il piano annuale di attivita' e il sistema dei limiti di rischio che sono approvati, entro il 30 settembre di ciascun anno, su proposta del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile (CIPESS). Per l'esercizio finanziario 2022, nelle more dell'adozione del primo piano annuale di attivita' e del primo sistema dei limiti di rischio di cui alla presente lettera, il limite massimo di impegni assumibile e' fissato dalla legge di bilancio in assenza della delibera del CIPESS. Ai fini dell'efficiente programmazione e allocazione delle risorse da stanziare a copertura del fabbisogno finanziario del Fondo nonche' dell'efficace e costante monitoraggio dell'entita' dei rischi di escussione delle garanzie pubbliche, anche in relazione alla stima del relativo impatto sui saldi di bilancio, funzionale alla redazione dei documenti di finanza pubblica e alle rilevazioni statistiche ad essi correlate, il Consiglio di gestione del Fondo trasmette al Ministero dell'economia e delle finanze e al Ministero dello sviluppo economico, su base semestrale, una relazione volta a fornire una panoramica dei volumi e della composizione del portafoglio e delle relative stime di rischio e, su base almeno trimestrale e in ogni caso su richiesta, un prospetto di sintesi recante l'indicazione del numero di operazioni effettuate, dell'entita' del finanziamento residuo e del garantito in essere, della stima di perdita attesa e della percentuale media di accantonamento a presidio del rischio relativi al trimestre di riferimento, unitamente alla rendicontazione sintetica degli indennizzi e dei recuperi effettuati nel trimestre precedente ».
Per l'anno 2022 il limite cumulato massimo di assunzione degli impegni che il Fondo di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, puo' assumere e' fissato in 210.000 milioni di euro, riferibili allo stock di garanzie in essere al 31 dicembre 2021 e al limite massimo degli impegni assumibili per le garanzie da concedere nel corso dell'esercizio finanziario 2022.
La dotazione del Fondo di garanzia di cui all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' incrementata di 520 milioni di euro per il 2024, 1,7 miliardi di euro per il 2025, 650 milioni di euro per il 2026 e 130 milioni di euro per il 2027.
All'articolo 64, comma 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « Per gli esercizi successivi, le risorse del predetto fondo destinate alla copertura delle garanzie concesse da SACE S.p.A. sono determinate con la legge di bilancio, tenuto conto dei limiti di impegno definiti ai sensi del comma 2 ».
Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 64, commi 2 e 5, del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per l'anno 2022, le risorse disponibili sul fondo di cui all'articolo 1, comma 85, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono destinate alla copertura delle garanzie di cui al medesimo articolo 64 nella misura di 565 milioni di euro, per un impegno massimo assumibile dalla SACE S.p.A. pari a 3.000 milioni di euro.
All'articolo 64, comma 1, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 ».
Per il completamento delle attivita' del Fondo indennizzo risparmiatori di cui alla legge 30 dicembre 2018, n. 145, la Commissione tecnica nominata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 luglio 2019, pubblicato per comunicato nella Gazzetta Ufficiale n. 174 del 26 luglio 2019, resta in carica sino al 31 ottobre 2023. A tal fine e' autorizzata la spesa di 350.000 euro per l'anno 2022.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del citato terzo periodo del comma 15 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, ove coerenti con le funzioni indicate al comma 64.
Agli oneri derivanti dai commi 64 e 65, pari a 1.594.558 euro a decorrere dall'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307.
A decorrere dall'anno 2022, per il personale di cui all'articolo 1, comma 471, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, il limite retributivo di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, e' rideterminato sulla base della percentuale stabilita ai sensi dell'articolo 24, comma 2, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, in relazione agli incrementi medi conseguiti nell'anno precedente dalle categorie di pubblici dipendenti contrattualizzati, come calcolati dall'ISTAT ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 24.
All'articolo 11, commi 1 e 2, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, le parole: « 31 dicembre 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 ».
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il limite previsto dall'articolo 34, comma 1, primo periodo, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' elevato a 2 milioni di euro.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' incrementata di 1.065,3 milioni di euro per l'anno 2022, 1.064,9 milioni di euro per l'anno 2023, 1.064,4 milioni di euro per l'anno 2024, 1.063,5 milioni di euro per l'anno 2025, 1.062,8 milioni di euro per l'anno 2026, 1.062,3 milioni di euro per l'anno 2027, 1.061,5 milioni di euro per l'anno 2028 e 1.061,7 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2029.
Al fine di assicurare i controlli su tutti i richiedenti e percettori di Reddito di cittadinanza Rdc, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, nelle more della sottoscrizione di apposita convenzione tra l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e il Ministero della giustizia per lo scambio integrale dei dati, l'INPS trasmette al Ministero della giustizia l'elenco dei soggetti beneficiari del Rdc, per la verifica dei soggetti che risultino gia' condannati con sentenza passata in giudicato da meno di dieci anni per i reati di cui all'articolo 7, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, come modificato dal comma 74, per consentire all'INPS di disporre, ai sensi dell'articolo 7, comma 10, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, la revoca del Rdc eventualmente percepito ovvero di non riconoscere il beneficio. A tal fine il Ministero della giustizia trasmette all'INPS gli esiti della verifica di cui ai periodi precedenti entro sessanta giorni dalla ricezione dell'elenco ivi previsto.
A decorrere dal 1° gennaio 2022, il beneficio economico mensile di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e' ridotto di una somma pari a 5 euro per ciascun mese a partire dal mese successivo a quello in cui si e' eventualmente rifiutata un'offerta di lavoro congrua ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, come integrato ai sensi dell'articolo 4, comma 9, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nei limiti di quanto previsto al comma 78 e ferma restando la decadenza dalla prestazione ai sensi dell'articolo 7, comma 5, lettera e), del predetto decreto-legge n. 4 del 2019.
La riduzione di cui al comma 76 non opera per i nuclei familiari composti esclusivamente da componenti non tenuti agli obblighi connessi alla fruizione del Rdc, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, del citato decreto-legge n. 4 del 2019, nonche' per i nuclei familiari tra i cui componenti sia presente almeno un soggetto minore di tre anni di eta' ovvero una persona con disabilita' grave o non autosufficiente, come definiti ai fini dell'ISEE.
La riduzione di cui al comma 76 si applica solo nei casi in cui il beneficio economico mensile, anche a seguito della rideterminazione di cui al medesimo comma 76, non risulti inferiore a 300 euro, moltiplicato per il corrispondente parametro della scala di equivalenza di cui all'articolo 2, comma 4, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
La riduzione di cui al comma 76 e' sospesa dal mese successivo a quello in cui almeno un componente del nucleo familiare abbia avviato attivita' da lavoro dipendente o autonomo da almeno un mese continuativo. A decorrere dal termine di sospensione di cui al primo periodo, il beneficio e' rideterminato nelle modalita' ordinarie.
La riduzione di cui ai commi da 76 a 79, cumulata a partire dal mese dell'ultimo azzeramento, continua ad essere applicata anche a seguito dell'eventuale rinnovo del beneficio ai sensi dell'articolo 3, comma 6, del citato decreto-legge n. 4 del 2019.
Per le finalita' di cui al comma 74, lettera e), il decreto di cui all'articolo 6, comma 1, del citato decreto-legge n. 4 del 2019 e' integrato, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro per la pubblica amministrazione e l'INPS.
L'INPS, con riferimento alle disposizioni di cui ai commi da 76 a 80, effettua una specifica attivita' di monitoraggio a cadenza trimestrale e, entro il mese successivo alla fine di ciascun trimestre, ne comunica i risultati al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Qualora dalla predetta attivita' di monitoraggio siano annualmente accertati, anche in via prospettica, tramite la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, minori oneri ascrivibili all'applicazione delle disposizioni di cui ai predetti commi da 76 a 80 i quali possano effettivamente trovare, anche parzialmente, riscontro, sulla base degli andamenti della complessiva spesa, in una corrispondente minore esigenza finanziaria rispetto all'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 12, comma 1, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, tali correlate accertate risorse possono essere destinate ad interventi di politiche attive del lavoro di cui al decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, le occorrenti variazioni di bilancio.
Le amministrazioni pubbliche interessate svolgono le attivita' previste dai commi da 74 a 83 con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego correlati all'esercizio delle relative funzioni, ai sensi dell'articolo 12, comma 3-bis, ultimo periodo, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e in connessione con l'incremento delle dotazioni organiche previsto dal Piano straordinario di potenziamento dei centri per l'impiego e delle politiche attive del lavoro di cui all'articolo 12, comma 3, del medesimo decreto-legge n. 4 del 2019, e' autorizzata una spesa nel limite di 70 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
A decorrere dall'anno 2022 e' altresi' autorizzata una spesa nel limite di 20 milioni di euro per far fronte agli oneri di funzionamento dei centri per l'impiego derivanti dalle attivita' connesse all'attuazione delle politiche attive del lavoro in favore dei giovani di eta' compresa tra i 16 e i 29 anni, non occupati ne' inseriti in un percorso di studio o formazione.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 256, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' soppressa.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
COMMA ABROGATO DALLA L. 29 DICEMBRE 2022, N. 197.
All'articolo 1, comma 179, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'alinea, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e alla lettera a), le parole: « da almeno tre mesi » sono soppresse.
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 179, lettera d), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, si applicano ai lavoratori dipendenti che svolgono le professioni indicate nell'allegato 3 annesso alla presente legge. Per gli operai edili, come indicati nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, per i ceramisti (classificazione Istat 6.3.2.1.2) e per i conduttori di impianti per la formatura di articoli in ceramica e terracotta (classificazione Istat 7.1.3.3) il requisito dell'anzianita' contributiva di cui alla medesima lettera d) e' di almeno 32 anni. (31)
L'autorizzazione di spesa di cui al comma 186 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 144,1 milioni di euro per l'anno 2022, 278,8 milioni di euro per l'anno 2023, 251,2 milioni di euro per l'anno 2024, 187,8 milioni di euro per l'anno 2025, 106,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 17,7 milioni di euro per l'anno 2027. Le disposizioni di cui al secondo e al terzo periodo del comma 165 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, si applicano anche con riferimento ai soggetti che si trovino nelle condizioni ivi indicate nell'anno 2022.
All'articolo 16 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, al comma 1, le parole: « 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2021 » e, al comma 3, le parole: « entro il 28 febbraio 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « entro il 28 febbraio 2022 ».
In relazione alla specificita' del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo con una dotazione di 20 milioni di euro per l'anno 2022, 40 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. (52) (87)
Le risorse di cui al comma 95 sono utilizzate garantendo che almeno il 50 per cento sia destinato alle finalita' di cui alla lettera b) del medesimo comma.
In sede di prima applicazione, le risorse di cui comma 100 sono destinate all'attribuzione al personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, all'atto della cessazione dal servizio e ai fini del calcolo della base pensionabile e della liquidazione dell'indennita' di buonuscita, di aumenti pari ciascuno al 2,50 per cento da calcolare sull'ultimo stipendio tabellare, ivi compresi le maggiorazioni per infermita' riconosciuta dipendente da causa di servizio, i benefici combattentistici ed equiparati e gli assegni personali in godimento, in numero di uno a decorrere dal 1° gennaio 2022, di due a decorrere dal 1° gennaio 2023, di tre a decorrere dal 1° gennaio 2024, di cinque a decorrere dal 1° gennaio 2027 e di sei a decorrere dal 1° gennaio 2028, computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.
Le ritenute contributive in conto entrata della Gestione dipendenti pubblici dell'Istituto nazionale della previdenza sociale, effettuate a fini pensionistici, operano nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa delle voci retributive di cui al comma 98 pari al 2,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2022, al 5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2023, al 7,50 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2024, al 12,5 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2027 e al 15 per cento a decorrere dal 1° gennaio 2028.
Per le finalita' di cui al comma 98, e' autorizzata la spesa, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, da destinare ai trasferimenti a sostegno delle gestioni previdenziali, di euro 1.815.820 per l'anno 2022, di euro 3.662.464 per l'anno 2023, di euro 5.477.793 per l'anno 2024, di euro 5.442.669 per l'anno 2025, di euro 5.426.139 per l'anno 2026, di euro 9.008.205 per l'anno 2027 e di euro 10.798.474 a decorrere dall'anno 2028 e, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero dell'interno per il maggior onere contributivo effettivo a carico dell'amministrazione, di euro 5.492.854 per l'anno 2022, di euro 32.665.384 a decorrere dall'anno 2028.
Al personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile, in possesso, alla data del 31 dicembre 1995, di un'anzianita' contributiva inferiore a diciotto anni, effettivamente maturati, si applica, in relazione alla specificita' riconosciuta ai sensi dell'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, l'articolo 54 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, ai fini del calcolo della quota retributiva della pensione da liquidare con il sistema misto, con applicazione dell'aliquota del 2,44 per cento per ogni anno utile.
Per l'attuazione del comma 101, e' valutata la spesa di 28.214.312 euro per l'anno 2022, 32.527.983 euro per l'anno 2023, 36.764.932 euro per l'anno 2024, 39.840.709 euro per l'anno 2025, 43.000.596 euro per l'anno 2026, 46.384.574 euro per l'anno 2027, 49.248.807 euro per l'anno 2028, 51.927.173 euro per l'anno 2029, 54.721.616 euro per l'anno 2030 e 57.468.417 euro a decorrere dall'anno 2031.
Al fine di garantire la tutela delle prestazioni previdenziali in favore dei giornalisti, con effetto dal 1° luglio 2022, la funzione previdenziale svolta dall'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani « Giovanni Amendola » (INPGI) ai sensi dell'articolo 1 della legge 20 dicembre 1951, n. 1564, in regime sostitutivo delle corrispondenti forme di previdenza obbligatoria, e' trasferita, limitatamente alla gestione sostitutiva, all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) che succede nei relativi rapporti attivi e passivi. Con effetto dalla medesima data sono iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti dei lavoratori dipendenti i giornalisti professionisti, i pubblicisti e i praticanti titolari di un rapporto di lavoro subordinato di natura giornalistica, nonche', con evidenza contabile separata, i titolari di posizioni assicurative e titolari di trattamenti pensionistici diretti e ai superstiti gia' iscritti presso la medesima forma.
Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai soggetti gia' assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI per i quali il primo accredito contributivo decorre in data compresa tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2016, non si applica il massimale contributivo di cui all'articolo 2, comma 18, secondo periodo, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Il meccanismo del massimale contributivo di cui alla suddetta disposizione si applica ai soggetti gia' assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI con primo accredito contributivo decorrente in data successiva al 31 dicembre 2016, per i quali il trattamento pensionistico e' calcolato esclusivamente con il sistema di calcolo contributivo.
Fermo restando quanto previsto al comma 104, ai fini del diritto al trattamento pensionistico, i soggetti gia' assicurati presso la gestione sostitutiva dell'INPGI che abbiano maturato entro il 30 giugno 2022 i requisiti previsti dalla normativa vigente presso l'INPGI alla predetta data conseguono il diritto alla prestazione pensionistica secondo la medesima normativa.
Il comitato di cui all'articolo 22 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e' integrato, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da un rappresentante dell'organizzazione sindacale maggiormente rappresentativa della categoria dei giornalisti, limitatamente alle adunanze e alle problematiche concernenti i soggetti di cui al comma 103.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023, i trattamenti di disoccupazione e di cassa integrazione guadagni sono riconosciuti ai giornalisti aventi diritto secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico della Gestione prestazioni temporanee ai lavoratori dipendenti, di cui all'articolo 24 della legge 9 marzo 1989, n. 88, alla quale afferisce la contribuzione per lo stesso periodo. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
A decorrere dal 1° luglio 2022 e fino al 31 dicembre 2023 l'assicurazione infortuni continua a essere gestita secondo le regole previste dalla normativa regolamentare vigente presso l'INPGI alla data del 30 giugno 2022. I trattamenti sono erogati a carico dell'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), al quale afferisce la relativa contribuzione. A decorrere dal 1° gennaio 2024 si applica la disciplina prevista per la generalita' dei lavoratori iscritti al Fondo pensioni lavoratori dipendenti.
Al fine di garantire la continuita' delle funzioni trasferite ai sensi dei commi da 103 a 118, un contingente di personale non superiore a 100 unita' individuato, nell'ambito dei dipendenti a tempo indeterminato in servizio presso l'INPGI alla data del 31 dicembre 2021, attraverso una procedura di selezione finalizzata all'accertamento dell'idoneita' in relazione al profilo professionale di destinazione, nonche' alla valutazione delle capacita' in ordine alle funzioni da svolgere, e' inquadrato presso l'INPS. La procedura di selezione e' completata entro tre mesi dalla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 111. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, il personale che ottiene una valutazione positiva nella procedura di selezione e' inquadrato nei relativi ruoli sulla base della tabella di comparazione di cui al comma 111. Conseguentemente la dotazione organica dell'INPS e' incrementata di un numero di posti corrispondente alle unita' di personale trasferite.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite, in conformita' ai principi stabiliti dall'articolo 35, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le modalita' per lo svolgimento della procedura di selezione di cui al comma 110, nonche' la tabella di comparazione applicabile ai fini dell'inquadramento nei ruoli dell'INPS del personale selezionato, nei limiti delle risorse finanziarie di cui al comma 115.
I dipendenti provenienti dall'INPGI mantengono il trattamento economico fisso percepito alla data dell'inquadramento, nonche' il regime previdenziale previsto per essi alla stessa data. Nel caso in cui il suddetto trattamento economico risulti piu' elevato rispetto a quello in godimento al personale gia' dipendente dell'INPS, e' riconosciuto, per la differenza, un assegno ad personam, riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti.
Al fine di favorire una rapida ed efficace integrazione delle funzioni, e' costituito un Comitato di integrazione composto dal direttore generale e da tre dirigenti dell'INPGI, in carica alla data del 31 dicembre 2021, nonche' da quattro dirigenti incaricati di funzioni di livello dirigenziale generale dell'INPS, coordinati dal direttore generale dell'INPS, con il compito di pervenire all'unificazione delle procedure operative e correnti entro il 31 dicembre 2022. Ai componenti del Comitato non sono corrisposti gettoni di presenza, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica. Il Comitato esercita le funzioni di cui al primo periodo fino al 30 giugno 2022.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' disposta, in coerenza con i principi di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 479, l'integrazione del Consiglio di indirizzo e vigilanza dell'INPS con due membri designati in rappresentanza delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative della categoria dei giornalisti.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di cui al comma 103, gli organi dell'INPGI possono compiere atti di amministrazione straordinaria soltanto previa notifica ai Ministeri vigilanti. Gli organi di amministrazione dell'INPGI adottano in via straordinaria, entro il 30 settembre 2022, il rendiconto al 30 giugno 2022 della gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria, da trasmettere al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, per i fini di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509. Entro quindici giorni dalla data di adozione della motivata decisione definitiva sul suddetto rendiconto, ai sensi dell'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, e sulla base delle risultanze dello stesso, con delibera del consiglio di amministrazione dell'INPGI da trasmettere per l'approvazione al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze, sono trasferite all'INPS le risorse strumentali e finanziarie di competenza della medesima gestione.
Entro il 31 gennaio 2023, l'INPGI provvede, con autonome deliberazioni soggette ad approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del citato decreto legislativo n. 509 del 1994, alla modifica dello statuto e dei regolamenti interni, secondo i principi e criteri di cui all'articolo 6, commi 1 e 3, del decreto legislativo 10 febbraio 1996, n. 103, ai fini dell'adeguamento alla funzione di ente di previdenza e assistenza dei giornalisti professionisti e pubblicisti che svolgono attivita' autonoma di libera professione giornalistica, anche sotto forma di collaborazione coordinata e continuativa. Entro quindici giorni dalla data di approvazione dello statuto da parte dei Ministeri vigilanti, sono indette le elezioni per il rinnovo degli organi dell'Istituto. Tali organi entrano in carica in data successiva a quella di approvazione da parte dei Ministeri vigilanti della delibera di trasferimento delle risorse strumentali e finanziarie, di cui al comma 115.
Decorso inutilmente il termine del 31 gennaio 2023 di cui al comma 116, i Ministeri vigilanti nominano un commissario ad acta.
Il commissario, entro tre mesi, adotta le modifiche statutarie previste dalla legge e le sottopone all'approvazione ministeriale ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
Al fine di garantire la continuita' delle prestazioni poste a carico dell'INPS, a decorrere dal 1° luglio 2022, lo stesso Istituto e' autorizzato a fare ricorso ad anticipazioni della tesoreria statale da estinguere entro il 31 dicembre 2022.
All'articolo 16-quinquies del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il comma 2 e' abrogato. Fino al 30 giugno 2022 e' sospesa, con riferimento alla sola gestione sostitutiva dell'assicurazione generale obbligatoria dell'INPGI, l'efficacia delle disposizioni del comma 4 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509.
L'esonero contributivo di cui all'articolo 1, comma 10, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' riconosciuto anche ai datori di lavoro privati che assumono, nel periodo ivi considerato, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, lavoratori subordinati, indipendentemente dalla loro eta' anagrafica, da imprese per le quali e' attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale presso la struttura per la crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, lavoratori licenziati per riduzione di personale da dette imprese nei sei mesi precedenti, ovvero lavoratori impiegati in rami di azienda oggetto di trasferimento da parte delle imprese suddette. Il beneficio contributivo di cui al primo periodo e' riconosciuto nel limite massimo di spesa di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022, 5 milioni di euro per l'anno 2023, 5 milioni di euro per l'anno 2024 e 2,5 milioni di euro per l'anno 2025. L'INPS effettua il monitoraggio delle minori entrate contributive derivanti dal primo periodo e qualora, nell'ambito della predetta attivita' di monitoraggio, emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande per l'accesso al beneficio contributivo di cui al primo periodo del presente comma. In caso di assunzione di lavoratori che godano della Nuova Assicurazione Sociale per l'impiego e' comunque escluso il cumulo del beneficio di cui alla presente disposizione con quello previsto dall'articolo 2, comma 10-bis, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
In relazione ai differenti impatti nei settori produttivi per la tutela delle posizioni lavorative nell'ambito della progressiva uscita dalla fase emergenziale, connessa alla crisi epidemiologia da COVID-19, mediante interventi in materia di integrazione salariale, in deroga alla legislazione vigente e' istituito, nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un apposito fondo con una dotazione di 700 milioni di euro per l'anno 2022, il cui utilizzo e' disciplinato con successivo provvedimento normativo nel limite del predetto importo che costituisce limite massimo di spesa.
In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, per i rapporti di lavoro dipendente, con esclusione dei rapporti di lavoro domestico, e' riconosciuto un esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di 0,8 punti percentuali a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 2.692 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche. (24) (31) (42)
Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' incrementato di 321,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 300 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023.
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 12 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennita' giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio.
A valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122 si provvede, nella misura di 7 milioni di euro per l'anno 2022, al finanziamento dell'indennita' giornaliera onnicomprensiva, pari a 30 euro per l'anno 2022, per ciascun lavoratore dipendente da impresa adibita alla pesca marittima, compresi i soci lavoratori delle cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, in caso di sospensione dal lavoro derivante da misure di arresto temporaneo non obbligatorio.
Le misure di sostegno del reddito per i lavoratori dipendenti delle imprese del settore dei call center, di cui all'articolo 44, comma 7, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono prorogate per l'anno 2022 nel limite di spesa di 20 milioni di euro.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 20 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
E' prorogata per gli anni 2022 e 2023 la disposizione di cui all'articolo 43-bis del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130.
All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 21 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, si provvede a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
Al fine del completamento dei piani di recupero occupazionale di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, sono stanziate ulteriori risorse per un importo pari a 60 milioni di euro per l'anno 2022, a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122, da ripartire tra le regioni con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Le predette regioni possono destinare, nell'anno 2022, le risorse stanziate ai sensi del primo periodo alle medesime finalita' di cui all'articolo 44, comma 11-bis, del decreto legislativo n. 148 del 2015, nonche' a quelle di cui all'articolo 53-ter del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96.
L'integrazione salariale, prevista anche ai fini della formazione professionale per la gestione delle bonifiche, di cui all'articolo 1-bis del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, e' prorogata per l'anno 2022 nel limite di spesa di 19 milioni di euro. All'onere derivante dal primo periodo del presente comma, pari a 19 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
La disposizione di cui all'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' ulteriormente prorogata per gli anni 2022, 2023 e 2024 nel limite di spesa rispettivamente di 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 100 milioni di euro per l'anno 2024. Gli oneri derivanti dal primo periodo del presente comma, pari a 130 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per l'anno 2024, sono posti a carico del Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
Per gli esercizi finanziari 2022, 2023 e 2024, in relazione alle risorse gia' stanziate, le risorse di cui all'articolo 1, comma 110, lettera b), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, sono incrementate di euro 50 milioni a valere sul Fondo sociale per occupazione e formazione di cui al comma 122.
Al fine di garantire la continuita' del sostegno al reddito dei lavoratori dipendenti di Alitalia - Societa' aerea italiana Spa e Alitalia Cityliner Spa coinvolti dall'attuazione del programma della procedura di amministrazione straordinaria di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il trattamento di integrazione salariale di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, puo' essere prorogato di ulteriori dodici mesi. Il predetto trattamento puo' proseguire anche successivamente alla conclusione dell'attivita' del commissario e in ogni caso non oltre il 31 dicembre 2023. La proroga dei trattamenti di cui al presente comma e' riconosciuta nel limite di 63,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 193,6 milioni di euro per l'anno 2023.
In deroga all'articolo 5, comma 2, del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali n. 95269 del 7 aprile 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 118 del 21 maggio 2016, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale eroga una prestazione integrativa del trattamento di cui al comma 131, tale da garantire che il trattamento complessivo sia pari al 60 per cento della retribuzione lorda di riferimento, risultante dalla media delle voci retributive lorde fisse, delle mensilita' lorde aggiuntive e delle voci retributive lorde contrattuali aventi carattere di continuita', percepite dai lavoratori interessati dall'integrazione salariale di cui al comma 131, nell'anno 2019, con esclusione dei compensi per lavoro straordinario. La prestazione integrativa di cui al primo periodo del presente comma e' concessa nei limiti di spesa di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma sulla base dei provvedimenti di autorizzazione. A tal fine, il Fondo di solidarieta' per il settore del trasporto aereo e del sistema aeroportuale e' incrementato di 32,7 milioni di euro per l'anno 2022 e 99,9 milioni di euro per l'anno 2023. Sono altresi' a carico del Fondo i programmi formativi per il mantenimento e l'aggiornamento delle qualifiche professionali e delle licenze necessarie per lo svolgimento della prestazione lavorativa; i programmi formativi possono essere cofinanziati dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro. Qualora dal predetto monitoraggio emergano risparmi di spesa, con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze puo' essere disposto, fermo restando il limite di spesa di cui al secondo periodo del presente comma, l'incremento della percentuale di cui al primo periodo del presente comma fino al valore massimo dell'80 per cento.
Le societa' Alitalia-Sai Spa e Alitalia Cityliner Spa che abbiano usufruito del trattamento di integrazione salariale di cui al comma 131, previa autorizzazione dell'INPS a seguito di apposita richiesta, sono esonerate dal pagamento delle quote di accantonamento del trattamento di fine rapporto relative alla retribuzione persa a seguito della riduzione oraria o della sospensione dal lavoro e dal pagamento del contributo previsto dall'articolo 2, comma 31, della legge 28 giugno 2012, n. 92.
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 30 GIUGNO 2022, N. 105.
Il Fondo per il contrasto della poverta' educativa minorile di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' prorogato per gli anni 2023 e 2024.
In via sperimentale, per l'anno 2022, e' riconosciuto nella misura del 50 per cento l'esonero per un anno dal versamento dei contributi previdenziali a carico delle lavoratrici madri dipendenti del settore privato, a decorrere dalla data del rientro nel posto di lavoro dopo la fruizione del congedo obbligatorio di maternita' e per un periodo massimo di un anno a decorrere dalla data del predetto rientro. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
All'articolo 1, comma 276, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 2 milioni di euro per l'anno 2022 e di 52 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 » e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , nonche' al sostegno della partecipazione delle donne al mercato del lavoro, anche attraverso la definizione di procedure per l'acquisizione, da parte delle imprese pubbliche e private, di una certificazione della parita' di genere, ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, cui siano connessi benefici contributivi a favore del datore di lavoro. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro con delega per le pari opportunita', sono stabilite le modalita' di attuazione del presente comma ».
Il Presidente del Consiglio dei ministri o l'Autorita' politica delegata per le pari opportunita', anche avvalendosi del Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, elabora, con il contributo delle amministrazioni interessate e delle associazioni di donne impegnate nella promozione della parita' di genere e nel contrasto alla discriminazione delle donne, e adotta un Piano strategico nazionale per la parita' di genere, in coerenza con gli obiettivi della Strategia europea per la parita' di genere 2020-2025.
Il Piano di cui al comma 139 ha l'obiettivo di individuare buone pratiche per combattere gli stereotipi di genere, colmare il divario di genere nel mercato del lavoro, raggiungere la parita' nella partecipazione ai diversi settori economici, affrontare il problema del divario retributivo e pensionistico, nonche' colmare il divario e conseguire l'equilibrio di genere nel processo decisionale.
Per la finalita' di cui al comma 139 sono istituiti, presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri, una Cabina di regia interistituzionale e un Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere.
L'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere e' costituito da esperti nominati dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica dallo stesso delegata, anche su designazione delle regioni, dell'Associazione nazionale dei comuni italiani e dell'Unione delle province d'Italia. Ne fanno parte i rappresentanti delle associazioni impegnate sul tema della parita' di genere e delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative su scala nazionale. Ne fanno altresi' parte un rappresentante della Rete nazionale dei Comitati unici di garanzia, uno dell'Istituto nazionale di statistica, uno dell'Istituto di ricerche sulla popolazione e le politiche sociali del Consiglio nazionale delle ricerche, uno del Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato e uno della Conferenza dei rettori delle Universita' italiane.
Competono all'Osservatorio le funzioni di monitoraggio, analisi, studio e proposta dei possibili strumenti per dare attuazione alle indicazioni contenute nel Piano di cui al comma 139, valutandone l'impatto al fine di migliorarne l'efficacia e integrarne gli strumenti. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La Cabina di regia interistituzionale, presieduta dal Presidente del Consiglio dei ministri o dall'Autorita' politica delegata, e' il luogo deputato alle funzioni di raccordo tra i livelli istituzionali, anche territoriali, coinvolti, al fine di garantire il coordinamento fra le azioni a livello centrale e territoriale e di individuare e promuovere buone pratiche condivise.
Al fine di realizzare un sistema nazionale di certificazione della parita' di genere che accompagni e incentivi le imprese ad adottare politiche adeguate a ridurre il divario di genere in relazione alle opportunita' di crescita in azienda, alla parita' salariale a parita' di mansioni, alle politiche di gestione delle differenze di genere e alla tutela della maternita', l'Osservatorio si avvale di un tavolo di lavoro permanente sulla certificazione di genere alle imprese. Ai componenti del tavolo di lavoro permanente non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Presso il Dipartimento per le pari opportunita' della Presidenza del Consiglio dei ministri e' istituito un sistema informativo con funzione di piattaforma di raccolta di dati disaggregati per genere e di informazioni sulla certificazione della parita' di genere, nonche' di albo degli enti accreditati.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata sono disciplinati la composizione, il funzionamento e i compiti dell'Osservatorio nazionale per l'integrazione delle politiche per la parita' di genere. Con decreto del Presidente del Consiglio o dell'Autorita' politica delegata sono altresi' stabiliti i parametri minimi per il conseguimento della certificazione della parita' di genere, con particolare riferimento alla retribuzione corrisposta e alla conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, nonche' le modalita' di coinvolgimento delle rappresentanze sindacali aziendali e delle consigliere e dei consiglieri territoriali e regionali di parita' nel controllo e nella verifica del rispetto dei requisiti necessari al loro mantenimento.
Per il finanziamento del Piano di cui al comma 139, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita' di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
Il comma 353 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' abrogato. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Al Fondo di garanzia per la prima casa di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c) , della legge 27 dicembre 2013, n. 147, sono assegnati ulteriori 242 milioni di euro per l'anno 2022.
Per le operazioni di finanziamento previste dall'articolo 64, comma 3, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, ammesse all'intervento della garanzia del Fondo di cui all'articolo 1, comma 48, lettera c), della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' accantonato a coefficiente di rischio un importo non inferiore all'8 per cento dell'importo garantito del finanziamento stesso.
Per le societa' e le associazioni sportive professionistiche che assumono lavoratori sportivi con contratto di apprendistato professionalizzante il limite massimo di eta' di cui all'articolo 44, comma 1, primo periodo, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, e' ridotto a 23 anni.
All'articolo 16 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, il comma 1-ter e' sostituito dal seguente:
« 1-ter. Ai giovani di eta' compresa fra i 20 e i 31 anni non compiuti, con un reddito complessivo non superiore a 15.493,71 euro, che stipulano un contratto di locazione ai sensi della legge 9 dicembre 1998, n. 431, per l'intera unita' immobiliare o porzione di essa, da destinare a propria residenza, sempre che la stessa sia diversa dall'abitazione principale dei genitori o di coloro cui sono affidati dagli organi competenti ai sensi di legge, spetta, per i primi quattro anni di durata contrattuale, una detrazione dall'imposta lorda pari a euro 991,60, ovvero, se superiore, pari al 20 per cento dell'ammontare del canone di locazione e comunque entro il limite massimo di euro 2.000 ».
Al fine della celebrazione, nell'anno 2022, dell'Anno europeo dei giovani, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per il medesimo anno, per la realizzazione di iniziative di valenza nazionale ispirate ai principi guida della strategia dell'Unione europea per la gioventu' e volte a favorire il coinvolgimento e la piu' ampia partecipazione dei giovani. Con decreto del Ministro per le politiche giovanili sono stabiliti gli indirizzi e i criteri nonche' le modalita' di utilizzo delle risorse di cui al primo periodo.
In considerazione delle conseguenze causate dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, ai fini del successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il Fondo di intervento per la prevenzione e il contrasto delle dipendenze tra le giovani generazioni, allo scopo di finanziare politiche volte a supportare l'attivita' di promozione, indirizzo e coordinamento delle finalita' del Fondo. Il Fondo e' destinato a finanziare la realizzazione di progetti a valenza ed impatto nazionale in materia di prevenzione e contrasto delle dipendenze comportamentali e da sostanze nelle giovani generazioni.
All'attuazione dei progetti possono concorrere i servizi pubblici, gli enti di ricerca pubblici e privati, le universita' e gli enti del privato sociale. Al fine di dare immediato impulso alle prime attivita' progettuali, la dotazione finanziaria del Fondo e' costituita con 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro per le politiche giovanili, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo.
Al capo III del decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, dopo l'articolo 10 e' aggiunto il seguente:
« Art. 10-bis. - (Centro nazionale del servizio civile universale) - 1. Per sostenere le finalita' e gli obiettivi assegnati al servizio civile universale e assicurare anche la compiuta realizzazione del progetto di potenziamento del servizio medesimo previsto nell'ambito del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e' istituito il Centro nazionale del servizio civile universale, con sede nel comune dell'Aquila.
2. Il Centro di cui al comma 1, quale sede delle attivita' connesse ai programmi e ai progetti per lo svolgimento del servizio civile universale, ha lo scopo di garantirne l'armonizzazione e il consolidamento dei processi organizzativi e formativi, nonche' di potenziare l'acquisizione di competenze dei giovani operatori volontari del servizio civile e di favorire e accelerare il processo di rigenerazione e rivitalizzazione urbana, sociale, culturale e tecnologica della citta' dell'Aquila e dei territori abruzzesi colpiti dal sisma nel 2009.
3. Le modalita' di fruizione delle unita' immobiliari destinate al Centro di cui al comma 1 sono stabilite per il tramite di specifica convenzione tra il comune dell'Aquila, la struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri.
4. Per far fronte agli oneri di gestione e di funzionamento del Centro di cui al comma 1, il Fondo nazionale per il servizio civile di cui all'articolo 19 della legge 8 luglio 1998, n. 230, e' incrementato di 5 milioni di euro a decorrere dal 2022.
5. Il Dipartimento per le politiche giovanili e il servizio civile universale della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito delle competenze e delle attribuzioni di cui al decreto legislativo 6 marzo 2017, n. 40, assicura, nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili e legislazione vigente, l'esercizio delle funzioni, delle azioni e delle attivita' del Centro di cui al comma 1.
6. Con uno o piu' decreti del Ministro per le politiche giovanili possono essere definite ulteriori e specifiche misure per l'attuazione delle disposizioni del presente articolo nonche' le modalita' inerenti all'organizzazione e alla funzionalita' del Centro di cui al comma 1 ».
I livelli essenziali delle prestazioni sociali (LEPS) sono costituiti dagli interventi, dai servizi, dalle attivita' e dalle prestazioni integrate che la Repubblica assicura, sulla base di quanto previsto dall'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e in coerenza con i principi e i criteri indicati agli articoli 1 e 2 della legge 8 novembre 2000, n. 328, con carattere di universalita' su tutto il territorio nazionale per garantire qualita' della vita, pari opportunita', non discriminazione, prevenzione, eliminazione o riduzione delle condizioni di svantaggio e di vulnerabilita'.
Al fine di garantire la programmazione, il coordinamento e la realizzazione dell'offerta integrata dei LEPS sul territorio, nonche' di concorrere alla piena attuazione degli interventi previsti dal Programma nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) nell'ambito delle politiche per l'inclusione e la coesione sociale, i LEPS sono realizzati dagli ambiti territoriali sociali (ATS) di cui all'articolo 8, comma 3, lettera a), della legge 8 novembre 2000, n. 328, che costituiscono la sede necessaria nella quale programmare, coordinare, realizzare e gestire gli interventi, i servizi e le attivita' utili al raggiungimento dei LEPS medesimi, fermo restando quanto previsto dall'articolo 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147.
Mediante apposita intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, su iniziativa del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede alla definizione delle linee guida per l'attuazione, ai sensi dell'articolo 4 della legge 8 novembre 2000, n. 328, degli interventi di cui ai commi da 159 a 171 e per l'adozione di atti di programmazione integrata, garantendo l'omogeneita' del modello organizzativo degli ATS e la ripartizione delle risorse assegnate dallo Stato per il finanziamento dei LEPS.
Il Servizio sanitario nazionale e gli ATS garantiscono, mediante le risorse umane e strumentali di rispettiva competenza, alle persone in condizioni di non autosufficienza l'accesso ai servizi sociali e ai servizi sociosanitari attraverso punti unici di accesso (PUA), che hanno la sede operativa presso le articolazioni del servizio sanitario denominate « Case della comunita' ». Presso i PUA operano equipe integrate composte da personale adeguatamente formato e numericamente sufficiente appartenente al Servizio sanitario nazionale e agli ATS. Tali equipe integrate, nel rispetto di quanto previsto dal citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 gennaio 2017 per la valutazione del complesso dei bisogni di natura clinica, funzionale e sociale delle persone, assicurano la funzionalita' delle unita' di valutazione multidimensionale (UVM) della capacita' bio-psico-sociale dell'individuo, anche al fine di delineare il carico assistenziale per consentire la permanenza della persona in condizioni di non autosufficienza nel proprio contesto di vita in condizioni di dignita', sicurezza e comfort, riducendo il rischio di isolamento sociale e il ricorso ad ospedalizzazioni non strettamente necessarie.
Sulla base della valutazione dell'UVM, con il coinvolgimento della persona in condizioni di non autosufficienza e della sua famiglia o dell'amministratore di sostegno, l'equipe integrata procede alla definizione del progetto di assistenza individuale integrata (PAI), contenente l'indicazione degli interventi modulati secondo l'intensita' del bisogno. Il PAI individua altresi' le responsabilita', i compiti e le modalita' di svolgimento dell'attivita' degli operatori sanitari, sociali e assistenziali che intervengono nella presa in carico della persona, nonche' l'apporto della famiglia e degli altri soggetti che collaborano alla sua realizzazione. La programmazione degli interventi e la presa in carico si avvalgono del raccordo informativo, anche telematico, con l'INPS.
Gli ATS garantiscono l'offerta dei servizi e degli interventi di cui alle aree individuate al comma 162. L'offerta puo' essere integrata da contributi, diversi dall'indennita' di accompagnamento di cui alla legge 11 febbraio 1980, n. 18, per il sostegno della domiciliarita' e dell'autonomia personale delle persone anziane non autosufficienti e il supporto ai familiari che partecipano all'assistenza. Tali contributi sono utilizzabili esclusivamente per remunerare il lavoro di cura svolto da operatori titolari di rapporto di lavoro conforme ai contratti collettivi nazionali di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, o per l'acquisto di servizi forniti da imprese qualificate nel settore dell'assistenza sociale non residenziale.
Al fine di qualificare il lavoro di cura, con intese stipulate dalle associazioni sottoscrittrici dei contratti collettivi nazionali di cui al comma 164 possono essere previsti percorsi di formazione, anche mediante gli enti bilaterali di cui all'articolo 2, comma 1, lettera h), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.
Il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, nel rispetto delle previsioni del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, in collaborazione con l'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL) e previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, definisce strumenti e modelli di supporto, utilizzabili su tutto il territorio nazionale, agli interventi di cui al comma 162, lettera c), nonche' alle attivita' e ai programmi di formazione professionale di cui al comma 165 e ai progetti formativi a favore dei familiari delle persone anziane non autosufficienti.
Con uno o piu' decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e con il Ministro dell'economia e finanze, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono determinate, ai fini della graduale introduzione dei LEPS, le modalita' attuative, le azioni di monitoraggio e le modalita' di verifica del raggiungimento dei LEPS medesimi per le persone anziane non autosufficienti nell'ambito degli stanziamenti vigenti, inclusi quelli di cui al comma 168.
Per le finalita' di cui al comma 162, lettere a), b) e c), e al comma 163, fermi restando gli interventi a valere sullo stesso Fondo per le non autosufficienze gia' destinati al sostegno delle persone in condizioni di disabilita' gravissima previsti dalla normativa vigente e dettagliati dal Piano per la non autosufficienza di cui all'articolo 21, comma 6, lettera c), del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, il Fondo per le non autosufficienze e' integrato per un ammontare pari a euro 100 milioni per l'anno 2022, a euro 200 milioni per l'anno 2023, a euro 250 milioni per l'anno 2024 e a euro 300 milioni a decorrere dall'anno 2025.
Entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto col Ministro dell'economia e delle finanze, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente, sono definiti i LEPS, negli altri ambiti del sociale diversi dalla non autosufficienza, con riferimento alle aree di intervento e ai servizi gia' individuati ai sensi dell'articolo 22, commi 2 e 4, della legge 8 novembre 2000, n. 328. Tali LEPS integrano quelli gia' definiti ai sensi degli articoli 5 e 23 del decreto legislativo 15 settembre 2017, n. 147, degli articoli 1 e 4 del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26, e dell'articolo 1, comma 797, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e si raccordano con gli obiettivi di servizio di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 1° luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 209 del 1° settembre 2021.
Al finanziamento dei LEPS di cui ai commi 169 e 170 concorrono le risorse nazionali gia' destinate per le medesime finalita' dal Piano di cui al comma 170 insieme alle risorse dei fondi europei e del PNRR destinate a tali scopi.
Al fine di rimuovere gli squilibri territoriali nell'erogazione del servizio di asilo nido in attuazione dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, all'articolo 1, comma 449, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, la lettera d-sexies) e' sostituita dalla seguente:
« d-sexies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna quanto a 120 milioni di euro per l'anno 2022, a 175 milioni di euro per l'anno 2023, a 230 milioni di euro per l'anno 2024, a 300 milioni di euro per l'anno 2025, a 450 milioni di euro per l'anno 2026 e a 1.100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare in percentuale, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno, il numero dei posti nei servizi educativi per l'infanzia di cui all'articolo 2, comma 3, lettera a), del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 65, sino al raggiungimento di un livello minimo che ciascun comune o bacino territoriale e' tenuto a garantire. Il livello minimo da garantire di cui al periodo precedente e' definito quale numero dei posti dei predetti servizi educativi per l'infanzia, equivalenti in termini di costo standard al servizio a tempo pieno dei nidi, in proporzione alla popolazione ricompresa nella fascia di eta' da 3 a 36 mesi, ed e' fissato su base locale nel 33 per cento, inclusivo del servizio privato. In considerazione delle risorse di cui al primo periodo i comuni, in forma singola o associata, garantiscono, secondo una progressione differenziata per fascia demografica tenendo anche conto, ove istituibile, del bacino territoriale di appartenenza, il raggiungimento del livello essenziale della prestazione attraverso obiettivi di servizio annuali. Dall'anno 2022 l'obiettivo di servizio, per fascia demografica del comune o del bacino territoriale di appartenenza, e' fissato con il decreto di cui al sesto periodo, dando priorita' ai bacini territoriali piu' svantaggiati e tenendo conto di una soglia massima del 28,88 per cento, valida sino a quando anche tutti i comuni svantaggiati non abbiano raggiunto un pari livello di prestazioni. L'obiettivo di servizio e' progressivamente incrementato annualmente sino al raggiungimento, nell'anno 2027, del livello minimo garantito del 33 per cento su base locale, anche attraverso il servizio privato. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard per la funzione "Asili nido" approvati dalla stessa Commissione. Con il decreto di cui al sesto periodo sono altresi' disciplinati gli obiettivi di potenziamento dei posti di asili nido da conseguire, per ciascuna fascia demografica del bacino territoriale di appartenenza, con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. I comuni possono procedere all'assunzione del personale necessario alla diretta gestione dei servizi educativi per l'infanzia utilizzando le risorse di cui alla presente lettera e nei limiti delle stesse. Si applica l'articolo 57, comma 3-septies, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126 ».
All'articolo 243, comma 2, lettera a), del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, le parole: « a tale fine i costi di gestione degli asili nido sono calcolati al 50 per cento del loro ammontare » sono sostituite dalle seguenti: « a tale fine sono esclusi i costi di gestione degli asili nido ».
Al comma 449 dell'articolo 1 della legge 11 dicembre 2016, n. 232, dopo la lettera d-septies) e' aggiunta la seguente:
« d-octies) destinato ai comuni delle regioni a statuto ordinario, della Regione siciliana e della regione Sardegna, quanto a 30 milioni di euro per l'anno 2022, a 50 milioni di euro per l'anno 2023, a 80 milioni di euro per l'anno 2024, a 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2025 e 2026 e a 120 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2027, quale quota di risorse finalizzata a incrementare, nel limite delle risorse disponibili per ciascun anno e dei livelli essenziali delle prestazioni (LEP), il numero di studenti disabili frequentanti la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado, privi di autonomia a cui viene fornito il trasporto per raggiungere la sede scolastica. Il contributo di cui al primo periodo e' ripartito, entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento per gli anni successivi, con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro dell'istruzione, il Ministro per il Sud e la coesione territoriale, il Ministro per le disabilita' e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, su proposta della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, tenendo conto, ove disponibili, dei costi standard relativi alla componente trasporto disabili della funzione "Istruzione pubblica" approvati dalla stessa Commissione. Fino alla definizione dei LEP, con il suddetto decreto sono altresi' disciplinati gli obiettivi di incremento della percentuale di studenti disabili trasportati, da conseguire con le risorse assegnate, e le modalita' di monitoraggio sull'utilizzo delle risorse stesse. Le somme che, a seguito del monitoraggio di cui al periodo precedente, risultassero non destinate ad assicurare l'obiettivo stabilito di incremento degli studenti disabili trasportati gratuitamente sono recuperate a valere sul fondo di solidarieta' comunale attribuito ai medesimi comuni o, in caso di insufficienza dello stesso, secondo le modalita' di cui ai commi 128 e 129 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228 ».
All'articolo 1, comma 98, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, le parole: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite delle regioni Molise e Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016, fino al 31 dicembre 2022 e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla citata Carta » sono sostituite dalle seguenti: « Alle imprese che effettuano l'acquisizione dei beni strumentali nuovi indicati nel comma 99, destinati a strutture produttive ubicate nelle zone assistite delle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, della Regione siciliana e delle regioni Sardegna e Molise, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera a), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, e nelle zone assistite della regione Abruzzo, ammissibili alle deroghe previste dall'articolo 107, paragrafo 3, lettera c), del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, come individuate dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2022-2027, fino al 31 dicembre 2022, e' attribuito un credito d'imposta nella misura massima consentita dalla Carta degli aiuti a finalita' regionale 2014-2020 C(2014) 6424 final del 16 settembre 2014, come modificata dalla decisione C(2016) 5938 final del 23 settembre 2016 ».
Al fine di sostenere lo sviluppo dell'offerta turistica rivolta alle persone con disabilita' e favorire l'inclusione sociale e la diversificazione dell'offerta turistica stessa, presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo con una dotazione pari a 6 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, destinato alla realizzazione di interventi per l'accessibilita' all'offerta turistica delle persone con disabilita'.
Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro per le disabilita', sono adottate le disposizioni di attuazione del comma 176.
Il Fondo per la disabilita' e la non autosufficienza di cui all'articolo 1, comma 330, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, a decorrere dal 1° gennaio 2022 e' denominato « Fondo per le politiche in favore delle persone con disabilita' » ed e' trasferito presso lo stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, al fine di dare attuazione a interventi legislativi in materia di disabilita' finalizzati al riordino e alla sistematizzazione delle politiche di sostegno alla disabilita' di competenza dell'Autorita' politica delegata in materia di disabilita'. A tal fine, il predetto Fondo e' incrementato di 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026. (52)
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
COMMA ABROGATO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
Il rifinanziamento di cui al comma 181, lettera a), e' finalizzato a favorire, nel limite di spesa ivi previsto, iniziative e progetti di carattere socio-assistenziale e abilitativo per le persone con disturbo dello spettro autistico.
All'articolo 34, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo le parole: « con una dotazione di 100 milioni di euro per l'anno 2021 » sono inserite le seguenti: « e di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 ».
All'articolo 34, comma 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, dopo la lettera b) e' aggiunta la seguente:
« b-bis) iniziative dedicate alle persone con disturbo dello spettro autistico ».
Al fine di favorire il diritto allo svolgimento dell'attivita' sportiva, tenuto conto dei contenuti sociali, educativi e formativi dello sport, con particolare riferimento alla fase post-pandemica e in attesa che trovino piena applicazione i principi di riordino del settore contenuti nella legge 8 agosto 2019, n. 86, in via sperimentale per gli anni 2022, 2023 e 2024, per le federazioni sportive nazionali riconosciute dal Comitato olimpico nazionale italiano, gli utili derivanti dall'esercizio di attivita' commerciale non concorrono a formare il reddito imponibile ai fini dell'imposta sul reddito delle societa' (IRES) e il valore della produzione netta ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP), a condizione che in ciascun anno le federazioni sportive destinino integralmente gli stessi allo sviluppo delle attivita' statutarie non commerciali.
I costi effettivamente sostenuti per lo sviluppo di cui al comma 185 sono rendicontati dalle federazioni sportive nazionali e certificati dagli organi di controllo interno delle stesse o dalle societa' di revisione da queste incaricate per la certificazione dei bilanci, entro il terzo anno successivo a quello di riferimento.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 13 GIUGNO 2023, N. 69.
Per sostenere le attivita' sportive universitarie e la gestione delle strutture e degli impianti per la pratica dello sport nelle universita', la dotazione finanziaria di cui alla legge 28 giugno 1977, n. 394, e' integrata di 2 milioni di euro per l'anno 2022 e 3 milioni di euro per l'anno 2023.
All'articolo 1, comma 34, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 50 milioni di euro per l'anno 2021 e di 50 milioni di euro per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 50 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2021, 2022 e 2023 ».
La disciplina del credito d'imposta per le erogazioni liberali per interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e per la realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche, di cui all'articolo 1, commi da 621 a 627, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, si applica, limitatamente a favore dei soggetti titolari di reddito d'impresa, anche per l'anno 2022, nel limite complessivo di 13,2 milioni di euro e secondo le modalita' di cui al comma 623 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Ai fini attuativi, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 30 aprile 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 124 del 29 maggio 2019.
Dopo l'articolo 2 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Computo dei dipendenti) - 1. Agli effetti di cui al presente decreto, ai fini della determinazione dei limiti dei dipendenti, sono da comprendere nel calcolo tutti i lavoratori, inclusi i dirigenti, i lavoratori a domicilio e gli apprendisti, che prestano la propria opera con vincolo di subordinazione sia all'interno che all'esterno dell'azienda ».
All'articolo 7 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 5 e' aggiunto il seguente:
« 5-bis. In caso di pagamento diretto delle prestazioni di cui al presente articolo, il datore di lavoro e' tenuto, a pena di decadenza, ad inviare all'INPS tutti i dati necessari per il pagamento o per il saldo dell'integrazione salariale entro la fine del secondo mese successivo a quello in cui inizia il periodo di integrazione salariale, ovvero, se posteriore, entro il termine di sessanta giorni dall'adozione del provvedimento di autorizzazione.
Trascorsi inutilmente tali termini, il pagamento della prestazione e gli oneri ad essa connessi rimangono a carico del datore di lavoro inadempiente ».
Dopo l'articolo 22-bis del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' inserito il seguente:
« Art 22-ter. - (Accordo di transizione occupazionale) - 1. Al fine di sostenere le transizioni occupazionali all'esito dell'intervento straordinario di integrazione salariale per le causali di cui all'articolo 21, comma 1, lettere a) e b), ai datori di lavoro che occupano piu' di quindici dipendenti puo' essere concesso, in deroga agli articoli 4 e 22, un ulteriore intervento di integrazione salariale straordinaria finalizzato al recupero occupazionale dei lavoratori a rischio di esubero, pari a un massimo di dodici mesi complessivi non ulteriormente prorogabili.
2. Ai fini del riconoscimento del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui al comma 1, in sede di procedura di consultazione sindacale di cui all'articolo 24, sono definite con accordo sindacale le azioni finalizzate alla rioccupazione o all'autoimpiego, quali formazione e riqualificazione professionale, anche ricorrendo ai fondi interprofessionali. La mancata partecipazione alle predette azioni, per esclusiva responsabilita' del lavoratore, comporta la decadenza dalla prestazione di integrazione salariale.
3. Le azioni definite dall'accordo sindacale di cui al comma 2 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
4. I lavoratori interessati dal trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 1 accedono al programma denominato "Garanzia di occupabilita' dei lavoratori" (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178; a tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
5. Per l'anno 2022, il trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-bis puo' essere concesso esclusivamente per la proroga dell'intervento di integrazione salariale straordinaria per la causale contratto di solidarieta' ».
All'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, a carico dei datori di lavoro che, nel semestre precedente la data di presentazione della domanda, abbiano occupato mediamente piu' di quindici dipendenti, nonche' dei datori di lavoro delle categorie di cui all'articolo 20, comma 3-ter, e' stabilito un contributo ordinario nella misura dello 0,90 per cento della retribuzione imponibile ai fini previdenziali, di cui lo 0,30 per cento e' a carico del lavoratore ».
Nel capo III del titolo I del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 25-bis e' aggiunto il seguente:
« Art. 25-ter. - (Condizionalita' e formazione) - 1. I lavoratori beneficiari di integrazioni salariali di cui al presente capo, allo scopo di mantenere o sviluppare le competenze in vista della conclusione della procedura di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa e in connessione con la domanda di lavoro espressa dal territorio, partecipano a iniziative di carattere formativo o di riqualificazione, anche mediante fondi interprofessionali.
2. Le iniziative di cui al comma 1 possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di formazione e politica attiva del lavoro.
3. La mancata partecipazione senza giustificato motivo alle iniziative di cui al comma 1 comporta l'irrogazione di sanzioni che vanno dalla decurtazione di una mensilita' di trattamento di integrazione salariale fino alla decadenza dallo stesso, secondo le modalita' e i criteri da definire con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.
4. Le modalita' di attuazione delle iniziative di carattere formativo o di riqualificazione di cui al comma 1 sono definite con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
L'articolo 22 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, e' abrogato.
All'articolo 28, comma 2, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, le parole: « assegno ordinario » sono sostituite dalle seguenti: « assegno di integrazione salariale ».
All'articolo 31 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente:
« 7-bis. L'assegno di cui al presente articolo puo' essere riconosciuto per periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa fino al 31 dicembre 2021 ».
All'articolo 33, comma 4, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo le parole: « ai commi da 1 a 3 » sono inserite le seguenti: « e di cui all'articolo 27 ».
All'articolo 36 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
« 2. Il comitato amministratore e' composto da esperti in possesso dei requisiti di professionalita' e onorabilita' previsti dagli articoli 37 e 38, designati, per i fondi di cui all'articolo 26, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori stipulanti l'accordo o il contratto collettivo e, per i fondi di cui all'articolo 29, dalle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale, in numero complessivamente non superiore a dieci, o nel maggior numero necessario a garantire la rappresentanza di tutte le parti sociali istitutive del fondo, nonche' da due rappresentanti, con qualifica di dirigente, rispettivamente del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e del Ministero dell'economia e delle finanze in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti dall'articolo 38. Ai componenti del comitato non spetta alcun emolumento, indennita' o rimborso spese ».
All'articolo 39, comma 1, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per i trattamenti relativi a periodi di sospensione o riduzione dell'attivita' lavorativa decorrenti dal 1° gennaio 2022 ai fondi di cui agli articoli 26, 27, 29 e 40 si applica l'articolo 3, comma 9 ».
All'articolo 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A decorrere dal 1° gennaio 2022, sono soggetti alla disciplina dei fondi di solidarieta' territoriale intersettoriale anche i datori di lavoro che occupano almeno un dipendente. I fondi gia' costituiti alla predetta data si adeguano alle disposizioni di cui al presente comma entro il 31 dicembre 2022. In mancanza, i datori di lavoro confluiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2023, nel fondo di integrazione salariale di cui all'articolo 29, al quale sono trasferiti i contributi gia' versati o comunque dovuti dai datori di lavoro medesimi ».
Nel titolo II del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo l'articolo 40 e' aggiunto il seguente:
« Art. 40-bis. - (Disposizione in materia di rilascio del documento unico di regolarita' contributiva) - 1. A decorrere dal 1° gennaio 2022, la regolarita' del versamento dell'aliquota di contribuzione ordinaria ai fondi di solidarieta' bilaterali di cui agli articoli 26, 27 e 40 e' condizione per il rilascio del documento unico di regolarita' contributiva (DURC) ».
All'articolo 44 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, dopo il comma 11-bis sono aggiunti i seguenti:
« 11-ter. Per fronteggiare, nel biennio 2022-2023, i processi di riorganizzazione e le situazioni di particolare difficolta' economica, ai datori di lavoro di cui all'articolo 20 che non possono piu' ricorrere ai trattamenti straordinari di integrazione salariale e' riconosciuto, in deroga agli articoli 4 e 22, nel limite di spesa di 150 milioni di euro per l'anno 2022 e di 150 milioni di euro per l'anno 2023, un trattamento straordinario di integrazione salariale per un massimo di cinquantadue settimane fruibili fino al 31 dicembre 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il raggiungimento, anche in via prospettica, del predetto limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
11-quater. Per i fondi bilaterali di cui all'articolo 26, costituiti nel periodo compreso fra il 1° gennaio 2020 e il 31 dicembre 2021, il termine di adeguamento di cui all'articolo 30, comma 1-bis, e' fissato al 30 giugno 2023 ».
All'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, dopo il terzo comma e' aggiunto il seguente:
« A decorrere dal 1° gennaio 2022, il trattamento di cui al primo comma e' riconosciuto anche ai lavoratori dipendenti imbarcati su navi adibite alla pesca marittima e in acque interne e lagunari, ivi compresi i soci lavoratori di cooperative della piccola pesca di cui alla legge 13 marzo 1958, n. 250, nonche' agli armatori e ai proprietari armatori, imbarcati sulla nave dai medesimi gestita, per periodi diversi da quelli di sospensione dell'attivita' lavorativa derivante da misure di arresto temporaneo obbligatorio e non obbligatorio ».
Dopo l'articolo 8 della legge 8 agosto 1972, n. 457, e' inserito il seguente:
« Art. 8-bis. - 1. Il conguaglio o la richiesta di rimborso degli importi dei trattamenti di integrazione salariale corrisposti dai datori di lavoro ai lavoratori agricoli a tempo indeterminato devono essere effettuati, a pena di decadenza, entro sei mesi dalla fine del periodo di paga in corso alla scadenza del termine di durata della concessione o dalla data del provvedimento di concessione se successivo ».
A decorrere dalla competenza del periodo di paga del mese di gennaio 2022 e fino alla scadenza della competenza del periodo di paga del mese di dicembre 2022, l'aliquota di finanziamento di cui al comma 1-bis dell'articolo 23 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dalla presente legge, e' ridotta di 0,630 punti percentuali per i datori di lavoro di cui alla lettera c) del comma 219.
All'articolo 3, primo comma, della legge 15 giugno 1984, n. 240, dopo le parole: « ordinaria e straordinaria, » sono inserite le seguenti: « all'indennita' di disoccupazione denominata NASpI, ».
All'articolo 15 del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, dopo il comma 15-quater e' aggiunto il seguente:
« 15-quinquies. In relazione agli eventi di disoccupazione verificatisi dal 1° gennaio 2022 la DIS-COLL si riduce del 3 per cento ogni mese a decorrere dal primo giorno del sesto mese di fruizione ed e' corrisposta mensilmente per un numero di mesi pari ai mesi di contribuzione accreditati nel periodo intercorrente tra il 1° gennaio dell'anno precedente l'evento di cessazione del lavoro e il predetto evento. Ai fini della durata non sono computati i periodi contributivi che hanno gia' dato luogo ad erogazione della prestazione. La DIS-COLL non puo' in ogni caso superare la durata massima di dodici mesi. Per i periodi di fruizione della DIS-COLL e' riconosciuta la contribuzione figurativa rapportata al reddito medio mensile di cui al comma 4, entro un limite di retribuzione pari a 1,4 volte l'importo massimo mensile della DIS-COLL per l'anno in corso. A decorrere dal 1° gennaio 2022, per i collaboratori, gli assegnisti e i dottorandi di ricerca con borsa di studio che hanno diritto di percepire la DIS-COLL, nonche' per gli amministratori e i sindaci di cui al comma 1, e' dovuta un'aliquota contributiva pari a quella dovuta per la NASpI ».
Al fine di garantire la salvaguardia del tessuto occupazionale e produttivo, il datore di lavoro in possesso dei requisiti dimensionali di cui al comma 225 che intenda procedere alla chiusura di una sede, di uno stabilimento, di una filiale, o di un ufficio o reparto autonomo situato nel territorio nazionale, con cessazione definitiva della relativa attivita' e con licenziamento di un numero di lavoratori non inferiore a 50, e' tenuto a dare comunicazione per iscritto dell'intenzione di procedere alla chiusura alle rappresentanze sindacali aziendali o alla rappresentanza sindacale unitaria nonche' alle sedi territoriali delle associazioni sindacali di categoria comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale e, contestualmente, alle regioni interessate, al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, al Ministero dello sviluppo economico e all'Agenzia nazionale per le politiche attive del lavoro (ANPAL). La comunicazione puo' essere effettuata tramite l'associazione dei datori di lavoro alla quale l'impresa aderisce o conferisce mandato.
La disciplina di cui ai commi da 224 a 238 si applica ai datori di lavoro che, nell'anno precedente, abbiano occupato con contratto di lavoro subordinato, inclusi gli apprendisti e i dirigenti, mediamente almeno 250 dipendenti.
Sono esclusi dall'ambito di applicazione dei commi da 224 a 238 i datori di lavoro che si trovano nelle condizioni di cui agli articoli 2, comma 1, lettere a) e b), e 12 del decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14.
La comunicazione di cui al comma 224 e' effettuata almeno centottanta giorni prima dell'avvio della procedura di cui all'articolo 4 della legge 23 luglio 1991, n. 223, e indica le ragioni economiche, finanziarie, tecniche o organizzative della chiusura, il numero e i profili professionali del personale occupato e il termine entro cui e' prevista la chiusura. I licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo e i licenziamenti collettivi intimati in mancanza della comunicazione o prima dello scadere del termine di centottanta giorni ovvero del minor termine entro il quale e' sottoscritto il piano di cui al comma 233 sono nulli. (27)
I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228, sottoscritto ai sensi del comma 231, possono beneficiare del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, nel limite massimo di spesa di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
L'INPS provvede al monitoraggio del limite di spesa di cui al presente comma. Qualora dal predetto monitoraggio emerga che e' stato raggiunto anche in via prospettica il limite di spesa, l'INPS non prende in considerazione ulteriori domande.
Le azioni di cui al comma 228, lettera b), possono essere cofinanziate dalle regioni nell'ambito delle rispettive misure di politica attiva del lavoro.
Entro centoventi giorni dalla sua presentazione, il piano di cui al comma 228 e' discusso con le rappresentanze sindacali di cui al comma 224, alla presenza dei rappresentanti delle regioni interessate, del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, del Ministero dello sviluppo economico e dell'ANPAL. In caso di accordo sindacale, si procede alla sottoscrizione del piano, a seguito del quale il datore di lavoro assume l'impegno di realizzare le azioni in esso contenute nei tempi e con le modalita' programmate. In caso di accordo sindacale di cui al presente comma, qualora il datore di lavoro avvii, al termine del piano, la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. (27)
I lavoratori interessati dal piano di cui al comma 228 accedono al programma Garanzia di occupabilita' dei lavoratori (GOL) di cui all'articolo 1, comma 324, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. A tal fine i nominativi dei lavoratori coinvolti sono comunicati all'ANPAL che li mette a disposizione delle regioni interessate.
Prima della conclusione dell'esame del piano e della sua eventuale sottoscrizione il datore di lavoro non puo' avviare la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, ne' intimare licenziamenti per giustificato motivo oggettivo.
Il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione del piano, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese.
In mancanza di presentazione del piano o qualora il piano non contenga gli elementi di cui al comma 228, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, in misura pari al doppio e qualora avvii la procedura di licenziamento collettivo di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, non trova applicazione la previsione di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92. La verifica formale in ordine alla sussistenza, nel piano presentato, degli elementi di cui al comma 228 e' effettuata dalla struttura per le crisi d'impresa di cui all'articolo 1, comma 852, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. In caso di mancata sottoscrizione del piano da parte delle organizzazioni sindacali, il datore di lavoro e' tenuto a pagare il contributo di cui all'articolo 2, comma 35, della legge 28 giugno 2012, n. 92, aumentato del 500 per cento. In caso di sottoscrizione del piano il datore di lavoro comunica mensilmente ai soggetti di cui al comma 224 lo stato di attuazione, dando evidenza del rispetto dei tempi e delle modalita' di attuazione, nonche' dei risultati delle azioni intraprese. Il datore di lavoro da' comunque evidenza della mancata presentazione del piano ovvero del mancato raggiungimento dell'accordo sindacale di cui al comma 231 nella dichiarazione di carattere non finanziario di cui al decreto legislativo 30 dicembre 2016, n. 254. (27)
COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 SETTEMBRE 2022, N. 144. (27)
In caso di cessione dell'azienda o di un ramo di essa con continuazione dell'attivita' e mantenimento degli assetti occupazionali, al trasferimento di beni immobili strumentali che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diversa utilizzazione senza radicali trasformazioni si applicano l'imposta di registro e le imposte ipotecaria e catastale nella misura fissa di euro 200 ciascuna. In caso di cessazione dell'attivita' o di trasferimento per atto a titolo oneroso o gratuito degli immobili acquistati con i benefici di cui al presente comma prima del decorso del termine di cinque anni dall'acquisto, sono dovute le imposte di registro, ipotecaria e catastale nella misura ordinaria.
Sono in ogni caso fatte salve le previsioni di maggior favore per i lavoratori sancite dai contratti collettivi di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81. (27)
Il Fondo sociale per occupazione e formazione di cui all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e' ridotto di 35,1 milioni di euro per l'anno 2022, 71,5 milioni di euro per l'anno 2023, 72,5 milioni di euro per l'anno 2024, 73,6 milioni di euro per l'anno 2025, 74,7 milioni di euro per l'anno 2026, 75,7 milioni di euro per l'anno 2027, 76,9 milioni di euro per l'anno 2028, 78 milioni di euro per l'anno 2029, 79,1 milioni di euro per l'anno 2030 e 80,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2031.
Alle lavoratrici di cui agli articoli 64, 66 e 70 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternita' e della paternita', di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, che abbiano dichiarato, nell'anno precedente l'inizio del periodo di maternita', un reddito inferiore a 8.145 euro, incrementato del 100 per cento dell'aumento derivante dalla variazione annuale dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati, l'indennita' di maternita' e' riconosciuta per ulteriori tre mesi a decorrere dalla fine del periodo di maternita'.
All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il terzo periodo e' inserito il seguente: « Inoltre, con accordo interconfederale stipulato dalle organizzazioni territoriali delle organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori maggiormente rappresentative sul piano nazionale, nelle province autonome di Trento e di Bolzano puo' essere istituito un fondo territoriale intersettoriale ».
All'articolo 118, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo il quinto periodo e' inserito il seguente: « I fondi possono altresi' finanziare, in tutto o in parte, piani formativi aziendali di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro ai sensi degli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».
Al fine di favorire percorsi di incremento delle competenze dei lavoratori destinatari di trattamenti di integrazione salariale in costanza di rapporto di lavoro orientati al mantenimento del livello occupazionale nell'impresa, per gli anni 2022 e 2023, ai fondi paritetici interprofessionali costituiti ai sensi dell'articolo 118 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, che finanziano percorsi di incremento delle professionalita' di lavoratori destinatari dei trattamenti di cui agli articoli 11, 21, comma 1, lettere a), b) e c), e 30 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, il versamento di cui all'articolo 1, comma 722, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' annualmente rimborsato con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previo monitoraggio da parte dei fondi stessi dell'andamento del costo dei programmi formativi realizzati in favore dei soggetti di cui al presente comma.
Al datore di lavoro che assume con contratto di lavoro subordinato a tempo indeterminato i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, come introdotto dal presente articolo, e' concesso, per ogni mensilita' di retribuzione corrisposta al lavoratore, un contributo mensile pari al 50 per cento dell'ammontare del trattamento straordinario di integrazione salariale autorizzato ai sensi dell'articolo 22-ter del decreto legislativo n. 148 del 2015 che sarebbe stato corrisposto al lavoratore. Il predetto contributo non puo' essere erogato per un numero di mesi superiore a dodici.
Il contributo di cui al comma 243 spetta ai datori di lavoro privati che, nei sei mesi precedenti l'assunzione, non abbiano proceduto a licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, ai sensi dell'articolo 3 della legge 15 luglio 1966, n. 604, o a licenziamenti collettivi, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nella medesima unita' produttiva.
Il licenziamento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243 nonche' il licenziamento collettivo o individuale per giustificato motivo oggettivo di un lavoratore impiegato nella medesima unita' produttiva e inquadrato con gli stessi livello e categoria legale di inquadramento del lavoratore assunto ai sensi del comma 243, effettuato nei sei mesi successivi alla predetta assunzione, comporta la revoca del contributo e il recupero del beneficio gia' fruito. Ai fini del computo del periodo residuo utile alla fruizione del contributo di cui al comma 243, la predetta revoca non ha effetti nei confronti degli altri datori di lavoro privati che assumono il lavoratore ai sensi del comma 243. In caso di dimissioni del lavoratore il beneficio e' riconosciuto per il periodo di effettiva durata del rapporto.
Il beneficio di cui al comma 243 e' riconosciuto pro quota anche qualora i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, costituiscano una cooperativa ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134.
Il beneficio previsto dal comma 243 e' concesso ai sensi della sezione 3.1 della comunicazione della Commissione europea C(2020) 1863 final, del 19 marzo 2020, « Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19 », e nei limiti e alle condizioni di cui alla medesima comunicazione. L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 243 a 246 e' subordinata, ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'autorizzazione della Commissione europea.
All'articolo 47, comma 4, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, dopo il primo periodo e' inserito il seguente: « A decorrere dal 1° gennaio 2022, ai fini della loro qualificazione o riqualificazione professionale, e' possibile assumere in apprendistato professionalizzante, senza limiti di eta', anche i lavoratori beneficiari del trattamento straordinario di integrazione salariale di cui all'articolo 22-ter del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148 ».
Al fine di migliorare l'accesso alle informazioni sul mercato e ai servizi personalizzati di orientamento, riqualificazione e ricollocazione dei lavoratori autonomi titolari di partita IVA, le misure di assistenza intensiva all'inserimento occupazionale del programma nazionale GOL sono riconosciute anche ai lavoratori autonomi che cessano in via definitiva la propria attivita' professionale.
I servizi di assistenza di cui al comma 251 sono erogati dai centri per l'impiego e dagli organismi autorizzati alle attivita' di intermediazione in materia di lavoro ai sensi della disciplina vigente, mediante lo sportello dedicato al lavoro autonomo di cui all'articolo 10 della legge 22 maggio 2017, n. 81, anche stipulando convenzioni non onerose con gli ordini e i collegi professionali e le associazioni costituite ai sensi degli articoli 4, comma 1, e 5 della legge 14 gennaio 2013, n. 4, nonche' con le associazioni comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale dei lavoratori autonomi iscritti e non iscritti ad albi professionali.
Al fine di promuovere interventi diretti a salvaguardare l'occupazione e assicurare la continuita' all'esercizio delle attivita' imprenditoriali, alle societa' cooperative che si costituiscono, a decorrere dal 1° gennaio 2022, ai sensi dell'articolo 23, comma 3-quater, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' riconosciuto, per un periodo massimo di ventiquattro mesi dalla data della costituzione della cooperativa, l'esonero dal versamento del 100 per cento dei complessivi contributi previdenziali a carico dei datori di lavoro, con esclusione dei premi e contributi dovuti all'Istituto nazionale per l'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL), nel limite massimo di importo pari a 6.000 euro su base annua, riparametrato e applicato su base mensile.
Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche.
L'esonero di cui al comma 253 non e' riconosciuto qualora il datore di lavoro dell'impresa oggetto di trasferimento, affitto o cessione ai lavoratori non abbia corrisposto ai propri dipendenti, nell'ultimo periodo d'imposta, retribuzioni almeno pari al 50 per cento dell'ammontare complessivo dei costi sostenuti, con esclusione di quelli relativi alle materie prime e sussidiarie.
In deroga a quanto previsto dall'articolo 29, comma 4, primo periodo, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, al Fondo di integrazione salariale di cui al medesimo articolo e' riconosciuto un trasferimento a carico dello Stato nel limite massimo di 2.047,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 400,4 milioni di euro per l'anno 2023 per assicurare le prestazioni di assegno di integrazione salariale in base alle effettive necessita' come conseguenti dagli interventi di modifica di cui ai commi 207 e 219 del presente articolo.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 11-bis, comma 6, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' soppressa.
Al fine di assicurare il monitoraggio e la valutazione indipendente delle disposizioni in materia di ammortizzatori sociali, e' istituito, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un osservatorio permanente, presieduto dal Ministro, o da un suo delegato, e composto da rappresentanti dei datori di lavoro e dei lavoratori designati dalle organizzazioni imprenditoriali e sindacali comparativamente piu' rappresentative a livello nazionale.
L'osservatorio verifica, sulla base dei dati forniti dal Ministero del lavoro e delle politiche sociali, dall'INPS e dai fondi di solidarieta' bilaterali alternativi di cui all'articolo 27 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, gli effetti delle disposizioni della presente legge in materia di ammortizzatori sociali, comunicando le risultanze al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per le opportune valutazioni e le eventuali revisioni dei trattamenti di integrazione salariale e delle relative aliquote di finanziamento in base all'evoluzione del mercato del lavoro e della dinamica sociale. Ai componenti dell'osservatorio non spetta alcun compenso, indennita', gettone di presenza, rimborso spese o emolumento, comunque denominato. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.
Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato e' determinato in 124.061 milioni di euro per l'anno 2022, in 126.025,2 milioni di euro per l'anno 2023 e in 128.061 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono agli interventi di cui ai commi 261, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 288, 290, 293, 294 e 295 nell'ambito del finanziamento di cui al presente comma, ferma restando l'applicazione, ove non diversamente previsto, delle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. (31)
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 401, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, relativo al concorso al rimborso alle regioni delle spese sostenute per l'acquisto dei farmaci innovativi e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 200 milioni di euro per l'anno 2023 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.
Al fine di aumentare il numero dei contratti di formazione specialistica dei medici di cui all'articolo 37 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 194 milioni di euro per l'anno 2022, 319 milioni di euro per l'anno 2023, 347 milioni di euro per l'anno 2024, 425 milioni di euro per l'anno 2025, 517 milioni di euro per l'anno 2026 e 543 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Gli importi di cui al presente comma integrano il finanziamento di cui al comma 258.
Nelle more dell'adozione da parte delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro per l'implementazione delle prime misure previste dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, di cui all'accordo sancito dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano il 25 gennaio 2021, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2022. Per le medesime finalita', e nelle more dell'adozione dei decreti attuativi dei piani pandemici regionali e provinciali, e' autorizzata la spesa massima di 314,2 milioni di euro, a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard per l'anno 2023, il cui importo e' definito, su proposta del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti fra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano sul riparto del fabbisogno sanitario. Al finanziamento di cui al presente comma e relativo ad entrambi gli anni 2022 e 2023 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione delle autonomie speciali al finanziamento del relativo fabbisogno sanitario. Per consentire l'assolvimento dei compiti attribuiti alle amministrazioni centrali dal Piano strategico-operativo nazionale di preparazione e risposta a una pandemia influenzale (PanFlu) 2021-2023, i pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero della salute sono complessivamente incrementati di 35,8 milioni di euro per l'anno 2023, di cui 3,9 milioni di euro da trasferire all'Istituto superiore di sanita' per le medesime finalita' per l'anno 2023.
Per l'anno 2022, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per gli interventi di competenza del Commissario straordinario di cui all'articolo 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, da trasferire sull'apposita contabilita' speciale ad esso intestata.
Ai fini del finanziamento del programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, l'importo fissato dall'articolo 20 della legge 11 marzo 1988, n. 67, rideterminato, da ultimo, in 32 miliardi di euro dall'articolo 1, comma 442, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di ulteriori 2 miliardi di euro, fermo restando, per la sottoscrizione di accordi di programma con le regioni e per il trasferimento delle risorse, il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilita' del bilancio dello Stato. La ripartizione dell'incremento di cui al presente comma avviene sulla base della composizione percentuale del fabbisogno sanitario regionale corrente previsto per l'anno 2021, tenuto conto dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, fatte salve eventuali necessarie compensazioni in conseguenza di eventuali rimodulazioni di cui al comma 267. L'accesso alle risorse di cui al presente comma e' destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilita' a valere sui citati 32 miliardi di euro.
Al fine di costituire una scorta nazionale di dispositivi di protezione individuale (DPI), di mascherine chirurgiche, di reagenti e di kit di genotipizzazione, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 860 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
Per consentire lo sviluppo di sistemi informativi utili per la sorveglianza epidemiologica e virologica, nonche' per l'acquisizione di strumentazioni utili a sostenere l'attivita' di ricerca e sviluppo correlata ad una fase di allerta pandemica, in coerenza con quanto previsto nel PanFlu 2021-2023, e' autorizzata la spesa di 42 milioni di euro a valere sul finanziamento del programma di edilizia sanitaria vigente.
Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con uno o piu' decreti del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, e' definita la quota di spesa autorizzata per ciascuna regione e provincia autonoma, sulla base delle risultanze derivanti da una ricognizione effettuata con le medesime regioni e province autonome, anche in relazione alla dimensione dei rispettivi servizi sanitari regionali e provinciali; all'onere di cui ai commi 264 e 265 si provvede, per le regioni, a valere sulle risorse vigenti, come ripartite ai sensi dell'ordinamento vigente; con i medesimi decreti di cui al presente comma si provvede, in deroga all'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ad assegnare le risorse occorrenti alle province autonome di Trento e di Bolzano a valere sul finanziamento vigente ancora non ripartito.
Per le finalita' di cui ai commi 264 e 265, con i decreti di cui al comma 266, ove necessario, si provvede alla rimodulazione delle quote assegnate alle regioni ai sensi dell'articolo 1, commi 442 e 443, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e della relativa tabella di cui all'allegato B annesso alla medesima legge.
All'articolo 1, comma 522, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « alla data del 31 dicembre 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « alla data del 31 dicembre 2021 ».
Le disposizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 268 possono essere applicate, nell'ambito delle risorse dei rispettivi bilanci, anche dalle regioni e dalle province autonome che provvedono al finanziamento del fabbisogno del Servizio sanitario nazionale senza alcun apporto a carico del bilancio dello Stato.
Al fine di garantire la continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, il personale medico in servizio presso le strutture del sistema di emergenza-urgenza territoriale 118, che alla data di entrata in vigore della presente legge ha maturato un'anzianita' lavorativa di almeno trentasei mesi, puo' accedere alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 anche senza il possesso del diploma attestante la formazione specifica in medicina generale. A determinare il requisito di anzianita' lavorativa di cui al precedente periodo concorrono periodi di attivita', anche non continuativi, effettuati negli ultimi dieci anni, nei servizi di emergenza-urgenza 118 con incarico convenzionale a tempo determinato.
Il personale medico di cui al comma 272 accede alle procedure di assegnazione degli incarichi convenzionali a tempo indeterminato destinate al servizio di emergenza-urgenza 118 in via subordinata rispetto al personale medico iscritto in graduatoria regionale e in possesso del diploma di formazione specifica in medicina generale. Le procedure di assegnazione degli incarichi ai medici, di cui al periodo precedente, avvengono in una fase immediatamente successiva alla conclusione dell'assegnazione delle zone carenti agli aventi diritto. Nei casi di cui al presente comma e' comunque requisito essenziale il possesso dell'attestato d'idoneita' all'esercizio dell'emergenza sanitaria territoriale.
Al fine di assicurare l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, e' autorizzata la spesa massima di 90,9 milioni di euro per l'anno 2022, 150,1 milioni di euro per l'anno 2023, 328,3 milioni di euro per l'anno 2024, 591,5 milioni di euro per l'anno 2025 e 1.015,3 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale. La predetta autorizzazione decorre dalla data di entrata in vigore del regolamento per la definizione di standard organizzativi, quantitativi, qualitativi, tecnologici e omogenei per l'assistenza territoriale, da adottare con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro il 30 aprile 2022. Con successivo decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, le somme di cui al primo periodo sono ripartite fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in base ai criteri definiti con il medesimo decreto anche tenendo conto degli obiettivi previsti dal PNRR. (52)
Al fine di sostenere le fondamentali attivita' di prevenzione oncologica della Lega italiana per la lotta contro i tumori (LILT) nonche' delle connesse attivita' di natura socio-sanitaria e riabilitativa, e' riconosciuto alla LILT un contributo pari a 2 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Per garantire la piena attuazione del Piano di cui all'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, le disposizioni previste dall'articolo 26, commi 1 e 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022. Conseguentemente, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano rimodulano il Piano per le liste d'attesa adottato ai sensi dell'articolo 29 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e successivamente aggiornato ai sensi dell'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e lo presentano entro il 31 gennaio 2022 al Ministero della salute e al Ministero dell'economia e delle finanze.
Per il raggiungimento delle finalita' di cui al comma 276, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano possono coinvolgere anche le strutture private accreditate, in deroga all'articolo 15, comma 14, primo periodo, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, per un ammontare non superiore all'importo complessivo su base nazionale pari a 150 milioni di euro, ripartito come indicato nella tabella A dell'allegato 4 annesso alla presente legge, ed eventualmente incrementabile sulla base di specifiche esigenze regionali, nel limite dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 278. Le medesime strutture private accreditate rendicontano entro il 31 gennaio 2023 alle rispettive regioni e province autonome le attivita' effettuate nell'ambito dell'incremento di budget assegnato per l'anno 2022, anche ai fini della valutazione della deroga di cui al presente comma. La presente disposizione si applica anche alle regioni interessate dai piani di rientro dal disavanzo sanitario di cui all'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
Per l'attuazione delle finalita' di cui ai commi 276 e 277 e' autorizzata la spesa per complessivi 500 milioni di euro, a valere sul livello di finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato per l'anno 2022. Tale autorizzazione di spesa include l'importo massimo di 150 milioni di euro di cui al comma 277. Al finanziamento di cui ai commi da 276 a 279 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, secondo la ripartizione riportata nella tabella B dell'allegato 4 annesso alla presente legge.
Il Ministero della salute verifica, sulla base di apposita relazione trasmessa dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, il numero e la tipologia di prestazioni oggetto di recupero, in coerenza con il Piano rimodulato di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nei limiti massimi degli importi di cui al comma 278 impiegati per la finalita' di cui al comma 276. Ove il Ministero della salute abbia positivamente verificato l'insussistenza del fabbisogno di recupero delle liste d'attesa di cui al comma 276, il finanziamento di cui ai commi da 276 al presente comma o quota parte di esso rientra nella disponibilita' del servizio sanitario della regione o provincia autonoma per lo svolgimento di altra finalita' sanitaria.
Al fine di aggiornare le valutazioni inerenti all'appropriatezza e al sistema di remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera erogate dal Servizio sanitario nazionale, entro il 30 giugno 2023, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, si provvede all'aggiornamento delle tariffe massime per la remunerazione delle prestazioni di assistenza ospedaliera per acuti erogate in regime di ricovero ordinario e diurno a carico del Servizio sanitario nazionale, congiuntamente all'aggiornamento dei sistemi di classificazione adottati per la codifica delle informazioni cliniche contenute nella scheda di dimissione ospedaliera. Le predette tariffe massime, come aggiornate con il decreto di cui al primo periodo, costituiscono limite tariffario invalicabile per le prestazioni rese a carico del Servizio sanitario nazionale e sono aggiornate ogni due anni con la medesima procedura di cui al primo periodo.
Al fine di sostenere il potenziamento delle prestazioni ricomprese nei LEA, anche alla luce delle innovazioni che caratterizzano il settore, il tetto della spesa farmaceutica per acquisti diretti di cui all'articolo 1, comma 398, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' rideterminato nella misura dell'8 per cento per l'anno 2022, dell'8,15 per cento per l'anno 2023 e dell'8,30 per cento a decorrere dall'anno 2024. Resta fermo il valore percentuale del tetto per acquisti diretti di gas medicinali di cui all'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2018, n. 145. Resta fermo il limite della spesa farmaceutica convenzionata nel valore stabilito dall'articolo 1, comma 475, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. Conseguentemente il valore complessivo della spesa farmaceutica e' rideterminato nel 15 per cento per l'anno 2022, nel 15,15 per cento nell'anno 2023 e nel 15,30 per cento a decorrere dall'anno 2024.
Le percentuali di cui al comma 281 possono essere annualmente rideterminate, fermi restando i valori complessivi di cui al medesimo comma, in sede di predisposizione del disegno di legge di bilancio, su proposta del Ministero della salute, sentita l'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, sulla base dell'andamento del mercato dei medicinali e del fabbisogno assistenziale.
L'attuazione del comma 281 e' subordinata all'aggiornamento annuale da parte dell'AIFA dell'elenco dei farmaci rimborsabili dal Servizio sanitario nazionale, sulla base dei criteri di costo e di efficacia, e all'allineamento dei prezzi dei farmaci terapeuticamente sovrapponibili, nel rispetto dei criteri determinati dall'AIFA, previo parere della Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) della medesima Agenzia, da effettuare entro il 30 novembre dell'anno precedente a quello di riferimento.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta dell'AIFA, sono definite le modalita' di applicazione di quanto disposto dal comma 281 esclusivamente in favore delle aziende farmaceutiche che hanno provveduto all'integrale pagamento dell'onere di ripiano per gli anni 2019 e 2020, senza riserva.
Per l'azienda farmaceutica per la quale sia stato verificato il mancato pagamento in tutto o in parte dell'onere di ripiano previsto per la relativa autorizzazione all'immissione in commercio (AIC), sono avviate dall'AIFA le procedure per la cessazione del rimborso a carico del Servizio sanitario nazionale della stessa AIC, previa verifica da parte dell'AIFA della sostituibilita' del farmaco con altro medicinale di analoga efficacia.
In considerazione dell'emergenza da COVID-19 in corso, le entrate di cui al payback relativo all'anno 2019 oggetto di pagamento con riserva possono essere utilizzate dalle regioni e dalle province autonome per l'equilibrio del settore sanitario dell'anno 2021, ferma restando la compensazione delle stesse a valere sul fabbisogno sanitario nazionale standard dell'anno in cui il pagamento con riserva e' definito, qualora di entita' inferiore. Per il pay back relativo all'anno 2020 le disposizioni di cui al presente comma si applicano nei limiti di quanto effettivamente versato dalle aziende farmaceutiche alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 27 gennaio 2022, n. 4.
I dispositivi medici correlati alle azioni di contenimento e contrasto della pandemia di SARS-CoV-2, di cui all'elenco « Acquisti di dispositivi e attrezzature per il contrasto all'emergenza COVID-19 », pubblicato nel sito internet istituzionale della Presidenza del Consiglio dei ministri, acquistati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, non sono considerati, per gli anni 2020 e 2021, ai fini del computo del tetto di spesa di cui all'articolo 9-ter del decreto-legge 19 giugno 2015, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2015, n. 125.
A decorrere dall'anno 2022, per l'aggiornamento dei LEA, in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 558 e 559, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' finalizzato l'importo di 200 milioni di euro, a valere sulla quota indistinta del fabbisogno sanitario nazionale standard.
All'articolo 2, comma 67-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, al quinto periodo, le parole: « e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « , per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
La tabella C allegata al decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, concernente l'articolo 33, commi 1 e 2, e la tabella D allegata al medesimo decreto-legge n. 73 del 2021, concernente l'articolo 33, commi 3 e 5, sono sostituite, rispettivamente, dalle tabelle di cui agli allegati 5 e 6 annessi alla presente legge.
Agli oneri derivanti dal comma 290, lettera e), pari a 10 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione del livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni del lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente dalle aziende e dagli enti del Servizio sanitario nazionale ed operante nei servizi di pronto soccorso, nell'ambito dei rispettivi contratti collettivi nazionali di lavoro e' definita, nei limiti degli importi annui lordi di 27 milioni di euro per la dirigenza medica e di 63 milioni di euro per il personale del comparto sanita', una specifica indennita' di natura accessoria da riconoscere, in ragione dell'effettiva presenza in servizio, con decorrenza dal 1° gennaio 2022. (31) (72)
Alla copertura degli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 293, valutati complessivamente in 90 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato.
Le disposizioni di cui all'articolo 4-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, gia' prorogate dall'articolo 1, comma 425, lettera a), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono ulteriormente prorogate al 30 giugno 2022, nei limiti di spesa per singola regione e provincia autonoma indicati nell'allegato 7 annesso alla presente legge.
All'onere derivante dalla disposizione di cui al comma 295, valutato in 105 milioni di euro per l'anno 2022, si provvede a valere sul livello del finanziamento del fabbisogno nazionale standard cui concorre lo Stato.
Al fine di sostenere gli studenti fuori sede residenti in regione diversa da quella in cui e' situata la sede universitaria alla quale sono iscritti e con un indicatore della situazione economica equivalente non superiore a 20.000 euro attraverso un contributo alle spese sanitarie, il fondo per il finanziamento ordinario di cui all'articolo 5, comma 1, lettera a), della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e' incrementato di 2 milioni di euro per l'anno 2022. Con il decreto di ripartizione del fondo di cui al primo periodo sono disciplinate le modalita' di accesso al contributo, per il tramite delle universita'.
Ai fini del piu' ampio accesso alla rete di connessione dati, anche in conseguenza di un maggior impiego di strumentazioni digitali nell'erogazione della didattica per gli studenti delle universita' e delle istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, all'articolo 7, comma 2, lettera a), del decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, al secondo periodo, la parola: « Non » e' soppressa e dopo le parole: « attrezzature tecniche o informatiche » sono aggiunte le seguenti: « . E' altresi' ricompresa la spesa per l'adeguamento o l'acquisto di provider o dispositivi di miglioramento del servizio di connessione dati di rete personale o domestica tale da consentire la navigazione mediante la piu' recente tecnologia di rete locale senza fili ovvero, laddove non possibile, mediante tecnologia di telefonia mobile e cellulare ».
Lo stanziamento, iscritto nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'universita' e della ricerca e destinato ai collegi di merito accreditati di cui al decreto legislativo 29 marzo 2012, n. 68, e' incrementato, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 2 milioni di euro e, per l'anno 2024, di 1 milione di euro.
Al fondo perequativo a sostegno delle universita' non statali legalmente riconosciute del Mezzogiorno, di cui all'articolo 1, comma 521, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' assegnata una dotazione di 8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Per il riparto delle risorse di cui al primo periodo, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al citato articolo 1, comma 521, della legge n. 178 del 2020 tiene conto esclusivamente del riferimento alla quota premiale attribuita ai sensi dell'articolo 12 della legge 30 dicembre 2010, n. 240.
All'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, il comma 342 e' sostituito dal seguente:
« 342. A decorrere dall'anno 2022, il rimborso delle spese sostenute, i compensi e le indennita' spettanti al presidente, al direttore e ai componenti del consiglio di amministrazione delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, sono determinati con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e sono a carico dei bilanci delle suddette istituzioni ».
Il nucleo di valutazione di cui all'articolo 4, comma 1, lettera f), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio 2003, n. 132, e' costituito con delibera del consiglio di amministrazione, sentito il consiglio accademico, ed e' formato da tre componenti aventi competenze differenziate, di cui due scelti tra esperti esterni, anche stranieri, dalle istituzioni seguendo i criteri e le linee guida elaborati dall'Agenzia nazionale di valutazione del sistema universitario e della ricerca. Ai componenti del nucleo di valutazione e' riconosciuto il diritto al compenso, a valere sulle risorse proprie delle istituzioni, definito con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 645 e' abrogato.
All'articolo 11, comma 2, della legge 20 novembre 2017, n. 167, le parole da: « , a copertura » fino a: « relativi contratti integrativi » sono soppresse.
Al fine di incentivare la partecipazione italiana alle azioni individuali di mobilita' del Programma Erasmus+ e di rispondere adeguatamente all'incremento delle risorse e alla conseguente crescita sostanziale delle azioni di mobilita' degli studenti universitari, e' disposto nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca lo stanziamento annuo di 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE nella sua qualita' di Agenzia nazionale Erasmus+.
Al fine di potenziare la promozione della frequenza di corsi di livello universitario o post-universitario in Italia da parte di studenti stranieri, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e 1 milione di euro per l'anno 2024, a favore dell'associazione Uni-Italia.
Ai fini del riconoscimento delle specifiche attivita' svolte nonche' della valorizzazione delle competenze necessarie al raggiungimento, da parte delle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica, di piu' elevati obiettivi nell'ambito della didattica, della ricerca e della terza missione, in favore del personale di tali istituzioni e' autorizzata la spesa di 8,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, nel limite massimo pro capite del 15 per cento del trattamento tabellare annuo lordo, secondo criteri stabiliti mediante la contrattazione collettiva.
La dotazione del Fondo italiano per la scienza di cui all'articolo 61 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, e' incrementata di 50 milioni di euro per l'anno 2023 e di 100 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, un apposito fondo, denominato « Fondo italiano per le scienze applicate » con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023, di 200 milioni di euro per l'anno 2024 e di 250 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse del fondo. Nell'ambito di tali criteri sono valorizzate le progettualita' con una maggiore quota di cofinanziamento a carico di soggetti privati.
Per le finalita' di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, e' disposto lo stanziamento di 30 milioni di euro per l'anno 2023. Ai fini del riparto delle risorse di cui al presente comma, il decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca di cui al comma 5 dell'articolo 19 del decreto legislativo n. 218 del 2016 tiene conto anche dei risultati conseguiti dagli enti pubblici di ricerca nella valutazione della qualita' della ricerca (VQR).
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, i commi da 240 a 248 sono abrogati.
Al fine di riorganizzare e rilanciare le attivita' del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), il consiglio di amministrazione dell'ente adotta, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il « piano di riorganizzazione e rilancio del Consiglio nazionale delle ricerche (CNR) ». Il piano di riorganizzazione e rilancio assume la funzione di piano triennale di attivita' ai fini dell'applicazione della normativa vigente.
Per le finalita' di cui al comma 315, con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, e' istituito un comitato strategico per il rilancio dell'ente (Supervisory Board), composto da cinque esperti, italiani o stranieri, di elevata qualificazione scientifica e professionale, con una comprovata conoscenza del sistema della ricerca in Italia e all'estero e con pluriennale esperienza, anche gestionale, in enti o organizzazioni complesse, dei quali due sono individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal presidente del CNR, due sono individuati dal Ministro dell'universita' e della ricerca tra otto nominativi proposti dal comitato di selezione dei presidenti e dei componenti dei consigli di amministrazione degli enti di ricerca di designazione governativa, di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 31 dicembre 2009, n. 213, e uno e' nominato d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze. Ai componenti del comitato strategico spettano un compenso pari ad euro 20.000 annui nonche' gli eventuali rimborsi di spese previsti dalla normativa vigente in materia di trattamento di missione, nel limite massimo complessivo di euro 100.000 annui. Agli oneri derivanti dall'applicazione del presente comma, pari a 232.700 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede a valere sulle risorse previste dal comma 322.
Il piano di cui al comma 315 e' adottato previo parere del comitato di cui al comma 316 ed e' approvato con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Sui contenuti del piano il Ministro dell'universita' e della ricerca riferisce alle Camere in apposita audizione.
Il piano di cui al comma 315 e' predisposto con il coinvolgimento della rete scientifica e dell'amministrazione, secondo le modalita' stabilite con delibera del consiglio di amministrazione.
Per la predisposizione del piano di cui ai commi da 315 a 324, il consiglio di amministrazione del CNR e il comitato di cui al comma 316 possono avvalersi di esperti di comprovata qualificazione professionale, individuati ai sensi dell'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, fino a un importo massimo di euro 50.000 lordi annui per ciascun incarico e nel limite massimo complessivo di euro 100.000 per l'anno 2022, a valere sulle risorse di cui al comma 322, lettera b). Gli esperti di cui al presente comma esaminano, in particolare, la consistenza economica e patrimoniale, lo stato dell'organizzazione, la consistenza dell'organico e il piano di fabbisogno, nonche' la documentazione relativa alla programmazione, alla rendicontazione scientifica e alla programmazione economica e finanziaria.
Il piano di cui al comma 315 puo' contenere proposte di revisione della disciplina, statutaria e normativa, di funzionamento dell'ente, ivi compresa quella riferita alla composizione degli organi, nonche' ogni altra misura di riorganizzazione necessaria per il raggiungimento di maggiori livelli di efficienza amministrativa e gestionale. Il piano reca, altresi', l'indicazione delle risorse economiche per provvedere alla relativa attuazione, distinguendo tra quelle derivanti dalle misure di riorganizzazione e quelle richieste dagli investimenti finalizzati al rilancio dell'ente.
Il piano di cui al comma 315 si conclude entro tre anni dalla sua approvazione. L'attuazione del piano e' sottoposta al monitoraggio, almeno semestrale, da parte del Ministero dell'universita' e della ricerca, anche avvalendosi del comitato di cui al comma 316.
L'adozione del piano entro il termine di cui al comma 315 consente l'accesso al finanziamento di 20 milioni di euro ai sensi del comma 322, lettera b). L'esito positivo del monitoraggio di cui al comma 320 consente l'accesso al contributo di cui al comma 323.
Fermo restando quanto previsto dal comma 321, a decorrere dall'anno 2023, al CNR e' concesso un ulteriore contributo di 20 milioni di euro annui.
Anche al fine di agevolare la realizzazione del piano di cui al comma 315, all'articolo 1 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 218, dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:
« 2-bis. Per l'utilizzo degli immobili di proprieta' dello Stato in gestione all'Agenzia del demanio, anche in corso alla data di entrata in vigore della presente disposizione, da parte degli enti pubblici di ricerca di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 10 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 settembre 2005, n. 296. Restano acquisite all'erario le somme gia' corrisposte a qualsiasi titolo degli enti di cui al precedente periodo e sono fatte salve le assegnazioni gia' effettuate a titolo gratuito, anche in uso governativo ai medesimi enti ».
Al fine di sostenere le attivita' di ricerca finalizzate al contenimento della diffusione dell'organismo nocivo « Xylella fastidiosa » condotte dal CNR e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, il termine dei contratti sottoscritti ai sensi dell'articolo 58, comma 4-ter, lettere a) e b), del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 e prorogati fino al 31 marzo 2022, puo' essere prorogato fino al termine delle lezioni dell'anno scolastico 2021/2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, salvo che per le scuole dell'infanzia statali di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 19 febbraio 2004, n. 59 nelle quali il termine e' prorogato fino a non oltre il 30 giugno 2022 nel limite delle risorse di cui al secondo periodo. Conseguentemente, il Fondo di cui all'articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021, e' incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022. Il Ministero dell'istruzione, entro il 31 luglio 2022, provvede al monitoraggio delle spese di cui al primo periodo, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, e la quota parte delle risorse di cui al secondo periodo che, in base al monitoraggio, risulti non spesa e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata al Fondo per l'ammortamento dei titoli di Stato.
All'articolo 1, comma 592, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « , di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2020 e 2021 e di 300 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ».
Per l'anno 2022 e' assegnato alle scuole dell'infanzia paritarie un contributo aggiuntivo di 20 milioni di euro. Il contributo e' ripartito secondo modalita' e criteri definiti con decreto del Ministro dell'istruzione, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine di conseguire gli obiettivi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e di promuovere nei giovani, fin dalla scuola primaria, l'assunzione di comportamenti e stili di vita funzionali alla crescita armoniosa, alla salute, al benessere psico-fisico e al pieno sviluppo della persona, riconoscendo l'educazione motoria quale espressione di un diritto personale e strumento di apprendimento cognitivo, nelle more di una complessiva revisione dell'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, e' introdotto, gradualmente e subordinatamente all'adozione del decreto di cui al comma 335, l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, nelle classi quarte e quinte, da parte di docenti forniti di idoneo titolo di studio e dell'iscrizione nella correlata classe di concorso « Scienze motorie e sportive nella scuola primaria ».
L'introduzione dell'insegnamento dell'educazione motoria e' prevista per la classe quinta a decorrere dall'anno scolastico 2022/2023 e per la classe quarta a decorrere dall'anno scolastico 2023/2024, nel limite delle risorse finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente nonche' di quelle di personale definite con il decreto di cui al comma 335.
Si accede all'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria a seguito del superamento di specifiche procedure concorsuali abilitanti. Possono partecipare alle procedure concorsuali i soggetti in possesso di laurea magistrale conseguita nella classe LM-67 « Scienze e tecniche delle attivita' motorie preventive e adattate » o nella classe LM-68 « Scienze e tecniche dello sport » o nella classe LM-47 « Organizzazione e gestione dei servizi per lo sport e le attivita' motorie » oppure di titoli di studio equiparati alle predette lauree magistrali ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca 9 luglio 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 233 del 7 ottobre 2009, che abbiano, altresi', conseguito 24 crediti formativi universitari o accademici - CFU/ CFA, acquisiti in forma curricolare, aggiuntiva o extra curricolare nelle discipline antropo-psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche.
Il docente di educazione motoria nella scuola primaria e' equiparato, quanto allo stato giuridico ed economico, ai docenti del medesimo grado di istruzione e non puo' essere impegnato negli altri insegnamenti della scuola primaria.
Il contingente dei docenti di educazione motoria di cui al comma 329 e' determinato in ragione di non piu' di due ore settimanali di insegnamento aggiuntive, per le classi che non adottano il modello del tempo pieno nelle quali sia introdotto l'insegnamento, rispetto all'orario di cui all'articolo 4 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89. Le classi che adottano il tempo pieno mantengono l'orario in essere anche quando interessate dal nuovo insegnamento.
In tale ultimo caso le ore di educazione motoria possono essere assicurate in compresenza, ferma restando la responsabilita' dei docenti coinvolti. Dall'attuazione del presente comma non devono derivare situazioni di esubero di personale.
I posti per l'insegnamento dell'educazione motoria nella scuola primaria, individuati dal decreto di cui al comma 335, in fase di prima applicazione, sono coperti con concorso per titoli ed esami abilitante, da bandire negli anni 2022 e 2023. Il contenuto del bando, i termini e le modalita' di presentazione delle domande, i titoli valutabili, le modalita' di svolgimento delle prove, i criteri di valutazione dei titoli e delle prove, nonche' la composizione delle commissioni di valutazione e l'idonea misura del contributo a carico dei partecipanti sono disciplinati con decreto del Ministro dell'istruzione da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'entita' del contributo di cui al secondo periodo e' determinata in misura tale da consentire, unitamente alle risorse a tal fine iscritte nello stato di previsione del Ministero dell'istruzione, la copertura integrale degli oneri per lo svolgimento delle procedure concorsuali. Le relative graduatorie hanno validita' annuale e in ogni caso perdono efficacia con l'approvazione delle graduatorie riferite al successivo concorso.
A decorrere dall'anno 2026, con il medesimo decreto di cui al comma 335 sono rilevati il numero di classi e il numero di posti dell'organico dell'autonomia, distinti per posti comuni, posti del potenziamento e posti di sostegno, che sono ridotti in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 16-ter, comma 5, quarto periodo, del decreto legislativo 17 aprile 2017, n. 59. Al fine di garantire il celere e puntuale svolgimento delle operazioni propedeutiche all'avvio di ciascun anno scolastico, non si da' luogo alla rilevazione di cui al primo periodo nonche' al monitoraggio di cui all'articolo 16-ter, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59, ove la riduzione prevista avvenga con esclusivo riferimento alla dotazione organica dei posti del potenziamento dell'offerta formativa.
I decreti di cui al comma 335 relativi alle dotazioni organiche del personale docente evidenziano i posti comuni, di sostegno e di potenziamento per ciascun ordine e grado di istruzione distintamente per regione, con evidenza dei posti da destinare all'educazione motoria nella scuola primaria.
Nel caso in cui le graduatorie di concorso di cui al comma 334 non siano approvate in tempo utile per l'assunzione in ruolo dei docenti, i contratti a tempo determinato necessari possono essere attivati anche con i soggetti collocati nelle graduatorie provinciali per le supplenze di cui all'articolo 4, comma 6-bis, della legge 3 maggio 1999, n. 124, per le classi di concorso A-48 « Scienze motorie e sportive negli istituti di istruzione secondaria di II grado » e A-49 « Scienze motorie e sportive nella scuola secondaria di I grado ». L'attivazione dei predetti contratti a tempo determinato e' subordinata all'adozione del decreto di cui al comma 335.
A decorrere dall'anno 2023, il Ministero dell'istruzione provvede ad effettuare, entro il mese di gennaio di ciascun anno, un monitoraggio dell'attuazione delle disposizioni contenute nei commi da 329 a 337, comunicando le relative risultanze al Ministero dell'economia e delle finanze-Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato.
Al fine di adeguare la retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici in relazione alla complessita' e alla gravosita' delle attivita' che sono chiamati a svolgere, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, sottoscritto in data 15 luglio 2010, e' incrementato di 20 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri a carico dello Stato. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Per le medesime finalita' di cui al comma 339, il fondo unico nazionale per il finanziamento delle retribuzioni di posizione e di risultato, di cui all'articolo 4 del contratto collettivo nazionale di lavoro di cui al comma 339, e' incrementato di ulteriori 8,3 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2022, e di 25 milioni di euro, al lordo degli oneri a carico dello Stato, per l'anno 2023. I predetti importi sono destinati alla retribuzione di posizione di parte variabile dei dirigenti scolastici.
Per gli anni scolastici 2019/2020, 2020/2021, 2021/2022 e 2022/2023, continuano ad operare le contrattazioni integrative regionali (CIR) sottoscritte tra gli uffici scolastici regionali e le organizzazioni sindacali rappresentative, per la definizione delle retribuzioni di posizione e di risultato dei dirigenti scolastici a livello regionale, sempre sulla base del riparto regionale delle risorse disponibili sul fondo unico nazionale, di cui all'articolo 4 del citato contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il secondo biennio economico 2008-2009, disposto dal Ministero dell'istruzione in applicazione dell'articolo 25 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale dell'Area V della dirigenza per il quadriennio normativo 2006-2009 ed il primo biennio economico 2006-2007, sottoscritto in data 15 luglio 2010.
Agli oneri derivanti dall'attuazione della disposizione di cui al comma 340 si provvede per l'anno 2022, per un importo di 8,3 milioni di euro, mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa relativa al Fondo per l'arricchimento e l'ampliamento dell'offerta formativa e per gli interventi perequativi di cui all'articolo 1 della legge 18 dicembre 1997, n. 440, e per l'anno 2023, per un importo di 25 milioni di euro, mediante utilizzo delle risorse aggiuntive stanziate dall'articolo 1, comma 503, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
All'articolo 1, comma 978, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « l'anno scolastico 2021/2022 » sono sostituite dalle seguenti: « gli anni scolastici 2021/ 2022, 2022/2023 e 2023/2024 ».
All'articolo 1, comma 979, della medesima legge n. 178 del 2020, le parole: « e di 27,23 milioni di euro annui per l'anno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « , 40,84 milioni di euro per l'anno 2022, 45,83 milioni di euro per l'anno 2023 e 37,2 milioni di euro per l'anno 2024 ».
Al fine di favorire l'efficace fruizione del diritto all'istruzione anche da parte dei soggetti svantaggiati collocati in classi con numerosita' prossima o superiore ai limiti previsti a normativa vigente, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato, nei limiti di cui alla lettera d) del comma 345, a istituire classi in deroga alle dimensioni previste dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 81. La predetta deroga opera nelle scuole caratterizzate da valori degli indici di status sociale, economico e culturale, di spopolamento e di dispersione scolastica individuati con il decreto di cui al comma 345 e nel limite delle risorse strumentali e finanziarie e della dotazione organica di personale scolastico disponibili a legislazione vigente.
L'attuazione del decreto di cui al comma 345 e' affidata agli uffici scolastici regionali.
Il Ministero dell'istruzione effettua, entro il termine dell'anno scolastico 2024/ 2025, una valutazione dell'impatto delle disposizioni di cui ai commi da 344 a 346 sugli apprendimenti e sulla dispersione scolastica.
All'articolo 13, comma 2, secondo periodo, della legge 14 novembre 2016, n. 220, le parole: « 640 milioni di euro annui » sono sostituite dalle seguenti: « 750 milioni di euro annui ».
Il Fondo per la cultura di cui all'articolo 184 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' rifinanziato in misura pari a 20 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Al fine di promuovere la lettura e sostenere la filiera dell'editoria libraria, e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Le risorse di cui al presente comma sono assegnate alle biblioteche aperte al pubblico dello Stato, degli enti territoriali e dei soggetti beneficiari ai sensi della legge 17 ottobre 1996, n. 534, e della legge 28 dicembre 1995, n. 549, per l'acquisto di libri, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della cultura da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine di potenziare le attivita' commerciali che operano nel settore della vendita al dettaglio di libri, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 319, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico temporaneo in favore dei lavoratori di cui all'articolo 2, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 182, tenuto conto del carattere strutturalmente discontinuo delle prestazioni lavorative, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito un fondo, denominato « Fondo per il sostegno economico temporaneo - SET », con una dotazione di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento previsto. (31)
Al fine di favorire lo sviluppo turistico e di contrastare la desertificazione commerciale e l'abbandono dei territori, in via sperimentale, gli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e gli artigiani che iniziano, proseguono o trasferiscono la propria attivita' in un comune con popolazione fino a 500 abitanti delle aree interne, come individuate dagli strumenti di programmazione degli interventi nei relativi territori, possono beneficiare, per gli anni 2022 e 2023, in relazione allo svolgimento dell'attivita' nei comuni di cui al presente comma, di un contributo per il pagamento dell'imposta municipale propria per gli immobili siti nei predetti comuni, posseduti e utilizzati dai soggetti di cui al presente comma e ai commi da 354 a 356 per l'esercizio dell'attivita' economica.
Per le finalita' di cui al comma 353, lo Stato, le regioni, le province autonome e gli enti locali possono concedere in comodato beni immobili di loro proprieta', non utilizzati per fini istituzionali, agli esercenti l'attivita' di commercio al dettaglio e agli artigiani di cui al medesimo comma 353. Il comodato ha una durata massima di dieci anni, nel corso dei quali il comodatario ha l'onere di effettuare sull'immobile, a proprie cura e spese, gli interventi di manutenzione e gli altri interventi necessari a mantenere la funzionalita' dell'immobile.
Le agevolazioni di cui ai commi da 353 a 356 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
Il contributo di cui al comma 353 e' erogato alle imprese beneficiarie nel limite complessivo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'interno, sono stabiliti i criteri e le modalita' per la concessione e l'erogazione del contributo di cui al comma 353, anche attraverso la stipula di apposita convenzione con l'Agenzia delle entrate nel rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo.
Le Carte di cui al comma 357 sono concesse nel rispetto del limite massimo di spesa di 190 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024. Le somme assegnate con le Carte di cui al comma 357 non costituiscono reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai fini del computo del valore dell'ISEE.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dell'istruzione e del merito, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti gli importi nominali da assegnare, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 357-bis, nonche' i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della Carta della cultura giovani e della Carta del merito.
Il Ministero della cultura vigila sul corretto funzionamento delle Carte di cui al comma 357 e, in caso di eventuali usi difformi o di violazioni delle disposizioni attuative, puo' provvedere alla loro disattivazione, alla cancellazione dall'elenco delle strutture, delle imprese o degli esercizi commerciali accreditati, al diniego dell'accredito o al recupero delle somme non rendicontate correttamente o eventualmente utilizzate per spese inammissibili, nonche' in via cautelare alla sospensione dell'erogazione degli accrediti oppure, in presenza di condotte piu' gravi o reiterate, alla sospensione dall'elenco dei soggetti accreditati.
Nei casi di violazione di cui al comma 357-quater, ove il fatto non costituisca reato, il prefetto dispone a carico dei trasgressori l'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria di importo compreso tra dieci e cinquanta volte la somma indebitamente percepita o erogata e comunque non inferiore nel minimo a 1.000 euro, nel rispetto delle norme di cui al capo I, sezioni I e II, della legge 24 novembre 1981, n. 689. Il prefetto, tenuto conto della gravita' del fatto, delle conseguenze che ne sono derivate e dell'eventuale reiterazione delle violazioni, dispone altresi' la sospensione dell'attivita' della struttura, impresa o esercizio commerciale sanzionato per un periodo non superiore a sessanta giorni.
I soggetti presso i quali e' possibile utilizzare la Carta della cultura Giovani e la Carta del merito di cui al comma 357 ai fini del pagamento del credito maturato sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine di novanta giorni dalla conclusione dell'iniziativa.
I medesimi soggetti di cui al primo periodo, ai fini del pagamento del credito maturato nell'ambito delle edizioni gia' concluse riferite all'iniziativa della Carta elettronica Bonus cultura 18app di cui all'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, all'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, all'articolo 1, comma 604, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, all'articolo 1, comma 357, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e all'articolo 1, comma 357, della presente legge, nel testo vigente prima della modifica introdotta dalla legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono tenuti, a pena di decadenza dal diritto al rimborso, alla trasmissione della fattura e ad ogni altro adempimento richiesto per la liquidazione delle fatture entro il termine del 31 marzo 2025.
Ai fini di cui ai commi 357-quater e 357-quinquies, il Ministero della cultura e il Corpo della guardia di finanza stipulano un'apposita convenzione volta a regolare le modalita' di accesso ai dati e alle informazioni relativi all'assegnazione e all'utilizzo delle Carte di cui al comma 357, per il loro utilizzo da parte del medesimo Corpo nelle autonome attivita' di polizia economico-finanziaria ai sensi del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero della cultura un fondo con dotazione pari a 100 milioni di euro per l'anno 2022 e a 50 milioni di euro per l'anno 2023 per l'assegnazione di un contributo finalizzato a incrementare il fondo di dotazione delle fondazioni lirico-sinfoniche di cui al decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e di cui alla legge 11 novembre 2003, n. 310.
La restante quota del fondo di cui al comma 359 e' destinata prioritariamente alle fondazioni lirico-sinfoniche che non riportano una delle situazioni contabili di cui al comma 360, per finanziare investimenti destinati ad incrementare l'attivo patrimoniale e finalizzati al rilancio delle attivita' di spettacolo dal vivo mediante l'acquisto di beni strumentali, mobili e immobili, nonche' mediante la realizzazione di opere infrastrutturali volte all'adeguamento tecnologico, energetico e ambientale dei teatri e degli altri immobili utilizzati per lo svolgimento delle relative attivita'. Alle somme oggetto di finanziamento corrisponde una riserva indisponibile di pari importo.
Con uno o piu' decreti del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022, sono stabilite le modalita' di assegnazione ed erogazione delle risorse del fondo di cui al comma 359, nonche' le modalita' di impiego delle risorse assegnate e della relativa rendicontazione. Il commissario straordinario di cui all'articolo 11 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, svolge l'istruttoria propedeutica all'adozione dei decreti ministeriali di cui al primo periodo e verifica il rispetto da parte delle fondazioni lirico-sinfoniche di quanto previsto dagli stessi decreti.
Quando la fondazione che ha ricevuto il contributo di cui al comma 360 produce nuovo disavanzo d'esercizio che riduce il patrimonio indisponibile, anche per un solo anno, il Ministro della cultura, anche su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, dispone lo scioglimento del consiglio di indirizzo o del consiglio di amministrazione e la fondazione e' sottoposta ad amministrazione straordinaria. Si applicano le disposizioni di cui all'articolo 21, commi 2, 3, 4 e 5, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367.
Al fine di assicurare la conservazione e la fruizione del patrimonio archivistico, e' autorizzata la spesa di 25 milioni di euro per l'anno 2022, 45 milioni di euro per l'anno 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024 e 10 milioni di euro per l'anno 2025 per la realizzazione di interventi di adeguamento antincendio e antisismico degli istituti archivistici nonche' per l'acquisto di immobili destinati agli Archivi di Stato.
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati gli interventi di cui al comma 364 e i soggetti attuatori con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio degli interventi, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi determinati in coerenza con le risorse di cui al comma 364 nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati.
Al fine di razionalizzare gli interventi finalizzati all'attrattivita' e alla promozione turistica nel territorio nazionale, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente », con una dotazione pari a 120 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e a 40 milioni di euro per l'anno 2024. (3)(24)
Per la realizzazione di investimenti finalizzati ad incrementare l'attrattivita' turistica del Paese, anche in relazione all'organizzazione di manifestazioni ed eventi, compresi quelli sportivi, connotati da spiccato rilievo turistico, garantendo positive ricadute sociali, economiche ed occupazionali sui territori e per le categorie interessate, nello stato di previsione del Ministero del turismo e' istituito un fondo da ripartire denominato « Fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale », con una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2022, 100 milioni di euro per l'anno 2023 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025.(24)
Le risorse annualmente stanziate sui Fondi di cui ai commi 366 e 368 sono attribuite, per la quota dell'80 per cento, per iniziative cofinanziate dalle regioni e, per la quota del 20 per cento, per iniziative cofinanziate dal Ministero del turismo. Con decreto del Ministro del turismo, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di attuazione dell'accesso ai Fondi di cui ai commi 366 e 368 nonche' di riparto dei medesimi Fondi. Per le risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al secondo periodo del presente comma definisce le modalita' di monitoraggio degli interventi attraverso il sistema di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e sistemi collegati, nonche' le ipotesi di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale e finanziario degli interventi.
Con decreto del Ministro del turismo sono assegnate le risorse dei Fondi di cui ai commi 366 e 368. Con riferimento alle risorse di cui al comma 368 il decreto di cui al primo periodo del presente comma definisce altresi' uno specifico piano con il quale sono individuati gli interventi, con indicazione dei codici unici di progetto, dei soggetti attuatori e del cronoprogramma procedurale e finanziario con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti del Fondo di cui al comma 368, nonche' le modalita' di revoca secondo quanto previsto nel decreto di cui al comma 369.
Per le risorse del Fondo di cui al comma 368, da programmare su base triennale, il decreto di cui al comma 369 e' adottato entro e non oltre il 30 aprile del primo anno di ciascun triennio a decorrere dall'anno 2026, pena la revoca delle risorse della prima annualita' del triennio di riferimento. Le risorse revocate ai sensi del presente comma e del comma 369-bis sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e vi restano acquisite.
Il Ministro del turismo presenta ogni anno alle Commissioni parlamentari competenti una relazione sull'attivita' svolta e sulle risorse impiegate a valere sui Fondi di cui ai commi 366 e 368.
Per le medesime finalita' e per garantire l'effettiva attuazione delle misure di cui ai commi da 366 a 371, all'articolo 8, comma 6-ter, del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, al primo periodo, le parole da: « con contratto » fino a: « ventiquattro mesi » sono soppresse e, al quarto periodo, dopo le parole: « di cui al presente comma » sono inserite le seguenti: « per i primi ventiquattro mesi ».
All'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo le parole: « alle informazioni che vi sono contenute » sono aggiunte le seguenti: « e della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale del Ministero del turismo. Per le esigenze di contrasto dell'evasione fiscale e contributiva, la banca dati e' accessibile all'amministrazione finanziaria degli enti creditori per le finalita' istituzionali ».
Per le finalita' di cui all'articolo 13-quater, comma 4, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
E' istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, il « Fondo straordinario per gli interventi di sostegno all'editoria », con una dotazione pari a 90 milioni di euro per l'anno 2022 e a 140 milioni di euro per l'anno 2023.
Il Fondo di cui al comma 375 e' destinato a incentivare gli investimenti delle imprese editoriali, anche di nuova costituzione, orientati all'innovazione tecnologica e alla transizione digitale, all'ingresso di giovani professionisti qualificati nel campo dei nuovi media, nonche' a sostenere le ristrutturazioni aziendali e gli ammortizzatori sociali e a sostegno della domanda di informazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, ovvero del sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri con delega per l'informazione, la comunicazione e l'editoria, da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno del biennio 2022-2023, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, il Ministro dello sviluppo economico e il Ministro dell'economia e delle finanze, sentite le organizzazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori comparativamente piu' rappresentative sul piano nazionale nel settore delle imprese editrici e delle agenzie di stampa, e' definita, previa ricognizione annuale delle specifiche esigenze, la ripartizione delle risorse del Fondo di cui al comma 375.
Il credito d'imposta in favore delle imprese editrici di quotidiani e di periodici di cui all'articolo 188 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' riconosciuto anche per gli anni 2022 e 2023 nella misura del 30 per cento delle spese sostenute, rispettivamente negli anni 2021 e 2022, entro il limite di 60 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, che costituisce limite massimo di spesa.
Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del citato articolo 188 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020.
La dotazione del Fondo di cui all'articolo 239 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' incrementata di 5 milioni di euro per l'anno 2022, 10 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.
Per gli adempimenti connessi alla partecipazione italiana all'Expo 2025 Osaka, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, di 15 milioni di euro per l'anno 2024, di 25 milioni di euro per l'anno 2025 e di 3 milioni di euro per l'anno 2026. Ai fini del presente comma, si applica l'articolo 1, comma 587, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ad eccezione dei periodi primo, terzo e quinto, e i riferimenti ivi contenuti a Expo 2020 Dubai e agli Emirati Arabi Uniti si intendono rispettivamente fatti a Expo 2025 Osaka e al Giappone. Al Commissario generale di sezione e' attribuito un compenso in misura non superiore al limite di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, come rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 68, della legge 30 dicembre 2021, n. 234. Ai contratti di fornitura, servizi e lavori da stipulare in attuazione del presente comma si applicano le disposizioni in materia di contratti pubblici applicabili nello svolgimento dei progetti inclusi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Per la concessione da parte dello Stato italiano di un contributo annuale da destinare al Conto speciale del Consiglio d'Europa, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di euro 300.000 annui a decorrere dall'anno 2022.
Nel quadro della strategia di sostegno ai Paesi piu' poveri e di risposta internazionale alla crisi pandemica ed economica, fermo restando l'accordo di prestito di cui all'articolo 13, comma 6-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, nonche' l'accordo di prestito di cui all'articolo 1, comma 638, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere un nuovo prestito nei limiti di 1 miliardo di diritti speciali di prelievo da erogare a tassi di mercato tramite il Poverty Reduction and Growth Trust, secondo le modalita' concordate tra il Fondo monetario internazionale, il Ministero dell'economia e delle finanze e la Banca d'Italia.
Nell'ambito del nuovo accordo di prestito di cui al comma 384, per consentire il puntuale ed efficace funzionamento del Poverty Reduction and Growth Trust, la Banca d'Italia e' autorizzata a concedere risorse a titolo di dono al Fondo monetario internazionale nei limiti complessivi di 101 milioni di euro, equivalenti a 83 milioni di euro di diritti speciali di prelievo, da ripartire in cinque versamenti annuali di pari importo, da effettuare per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026. In relazione a quanto previsto dal presente comma ed al fine di rispettare le vigenti disposizioni legislative nazionali ed europee, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 20,2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da corrispondere alla Banca d'Italia entro il mese di marzo di ciascun anno.
Sul prestito autorizzato dal comma 384 e' accordata la garanzia dello Stato per il rimborso del capitale e per gli interessi maturati. Agli eventuali oneri derivanti dalla predetta garanzia si fa fronte mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato delle somme disponibili sulla contabilita' speciale di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e la successiva riassegnazione ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a rimborsare alla Banca d'Italia, con valuta antergata al 29 giugno 2021, l'importo di 49 milioni di euro nell'anno 2022, equivalente all'importo di 40,46 milioni di diritti speciali di prelievo versato dalla Banca d'Italia al Fondo monetario internazionale e utilizzato come contributo dell'Italia al programma del medesimo Fondo a favore del Sudan, conformemente alla decisione assunta dal Ministero stesso nell'ambito dell'iniziativa sulla cancellazione del debito dei Paesi piu' poveri fortemente indebitati (HIPC).
Al libro terzo, titolo III, capo III, sezione II, del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, dopo l'articolo 620 e' aggiunto il seguente:
« Art. 620-bis. - (Fondo per gli assetti ad alta e altissima prontezza operativa)-1. Per assicurare il rispetto degli impegni assunti dall'Italia connessi con il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali, nello stato di previsione del Ministero della difesa e' istituito un fondo per finanziare l'approntamento e l'impiego degli assetti ad alta e altissima prontezza operativa a cio' destinati. La dotazione iniziale del fondo di cui al primo periodo e' pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022 e a 6 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. Il fondo di cui al presente comma e' ripartito tra le diverse finalita' di impiego con decreto del Ministro della difesa, previa intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze ».
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' ridotto di 7 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
Per far fronte alle eccezionali esigenze di accoglienza dei richiedenti asilo e delle persone in fuga dalle crisi politiche e militari in atto in Afghanistan e in Ucraina, al fine di consentire l'attivazione di ulteriori 2.000 posti nel Sistema di accoglienza e integrazione (SAI), la dotazione del Fondo nazionale per le politiche e i servizi dell'asilo, di cui all'articolo 1-septies del decreto-legge 30 dicembre 1989, n. 416, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 1990, n. 39, e' incrementata di 29.981.100 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Al fine di garantire la partecipazione italiana al programma spaziale ARTEMIS, e' istituito nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 80 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023 e 20 milioni di euro per l'anno 2024.
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi di cui al pacchetto di misure presentato dalla Commissione europea il 14 luglio 2021, con la finalita' di ridurre, entro l'anno 2030, le emissioni nette di almeno il 55 per cento rispetto ai livelli registrati nell'anno 1990, sino al raggiungimento, da parte dell'Unione europea, di emissioni zero entro l'anno 2050, nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e' istituito un apposito fondo denominato « Fondo per la strategia di mobilita' sostenibile », con una dotazione di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026, 150 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, 200 milioni di euro per l'anno 2029, 300 milioni di euro per l'anno 2030 e 250 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2034. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti i criteri di riparto del Fondo e l'entita' delle risorse destinate tra l'altro al rinnovo del parco autobus del trasporto pubblico locale, all'acquisto di treni ad idrogeno sulle linee ferroviarie non elettrificate, alla realizzazione di ciclovie urbane e turistiche, allo sviluppo del trasporto merci intermodale su ferro, all'adozione di carburanti alternativi per l'alimentazione di navi ed aerei e al rinnovo dei mezzi adibiti all'autotrasporto. Con uno o piu' decreti del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati, nei limiti delle risorse a tali fini destinate con il decreto di cui al secondo periodo, gli interventi ammissibili a finanziamento e il relativo soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale.
Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati. Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio. Al predetto finanziamento accedono anche le province autonome di Trento e di Bolzano. (52) (72)
Al fine di promuovere la sostenibilita' della mobilita' urbana, anche mediante l'estensione della rete metropolitana e del trasporto rapido di massa, delle citta' di Genova, Milano, Napoli, Roma e Torino, ivi comprese le attivita' di progettazione, e l'acquisto o il rinnovo del materiale rotabile, e' autorizzata la spesa di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per l'anno 2026, 300 milioni di euro per l'anno 2027, 350 milioni di euro per l'anno 2028, 310 milioni di euro per l'anno 2029, 320 milioni di euro per l'anno 2030 e 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 28 febbraio 2022, sono definite le modalita' di assegnazione delle risorse da destinare, in via prioritaria, alla predisposizione ovvero al completamento dell'attivita' di progettazione e sono individuati gli interventi e il soggetto attuatore, con indicazione dei codici unici di progetto, le modalita' di monitoraggio, il cronoprogramma procedurale con i relativi obiettivi, determinati in coerenza con gli stanziamenti di cui al presente comma, nonche' le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto dei termini previsti dal cronoprogramma procedurale. Le informazioni necessarie per l'attuazione degli interventi di cui al presente comma sono rilevate attraverso il sistema di monitoraggio di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e i sistemi collegati.
Per l'accelerazione degli interventi finalizzati alla promozione del trasporto con caratteristiche di alta velocita' e alta capacita' (AV/AC) sulla linea ferroviaria adriatica, anche al fine dell'inserimento nella rete centrale (Core Network) della Rete transeuropea di trasporto (TEN-T), e' autorizzata, in favore di Rete ferroviaria italiana Spa (RFI), la spesa complessiva di 5.000 milioni di euro, di cui 40 milioni di euro per l'anno 2022, 30 milioni di euro per l'anno 2023, 150 milioni di euro per l'anno 2024, 200 milioni di euro per l'anno 2025, 250 milioni di euro per ciascuno degli anni 2026 e 2027, 400 milioni di euro per l'anno 2028, 410 milioni di euro per l'anno 2029, 420 milioni di euro per l'anno 2030, 450 milioni di euro per l'anno 2031, 650 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2032 al 2034 e 450 milioni di euro per l'anno 2035. Le risorse di cui al presente comma sono immediatamente disponibili, ai fini dell'assunzione di impegni giuridicamente vincolanti, alla data di entrata in vigore della presente legge. (52)
E' autorizzata la spesa di 20 milioni di euro per l'anno 2022, di 40 milioni di euro per l'anno 2023, di 20 milioni di euro per l'anno 2024, di 230 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per l'anno 2026, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027 e 2028, di 480 milioni di euro per l'anno 2029, di 460 milioni di euro per l'anno 2030, di 500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2031 e 2032 e di 550 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2033 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma, parte investimenti 2022-2026 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. (72)
E' autorizzata la spesa di 500 milioni di euro per l'anno 2022, 1.000 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023, 2024, 2025 e 2026 e 600 milioni di euro per l'anno 2027 per il finanziamento del contratto di programma, parte servizi 2022-2027 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e RFI. (50) (69) (72) (83)
E' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 250 milioni di euro per l'anno 2025, di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2028 e di 400 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2029 al 2036 per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 tra il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e ANAS Spa. (52) (69)
Per le finalita' di cui al comma 398 e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per il 2022.
Per le finalita' di cui all'articolo 35, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, quale contributo massimo a favore di Societa' Autostrada tirrenica Spa, al fine di assicurare il riequilibrio delle condizioni economico-finanziarie della concessione.
La misura del contributo, da includere nel piano economico-finanziario della societa' concessionaria, e' determinata, nel limite dello stanziamento di cui al comma 400, previa verifica da parte del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili del raggiungimento delle condizioni di equilibrio e sostenibilita' tariffaria della concessione. Il piano economico-finanziario di cui al primo periodo e' predisposto da Societa' Autostrada tirrenica Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, in conformita' alla disciplina regolatoria definita dall'Autorita' di regolazione dei trasporti di cui all'articolo 37 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, e al livello di congrua remunerazione del capitale investito definito dalla medesima Autorita' in relazione al contributo pubblico previsto dai commi da 400 a 402 e al correlato profilo di rischio.
L'erogazione del contributo di cui al comma 400 e' subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione degli atti convenzionali di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, nonche' alla rinuncia da parte di Societa' Autostrada tirrenica Spa alle azioni proposte in tutti i giudizi pendenti nei confronti delle amministrazioni pubbliche relativi al rapporto concessorio.
Per la realizzazione dell'autostrada regionale Cispadana e' autorizzata la spesa di 200 milioni di euro, in ragione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, 20 milioni di euro per l'anno 2024, 40 milioni di euro per l'anno 2025, 50 milioni di euro per l'anno 2026 e 70 milioni di euro per l'anno 2027, quale contributo massimo a favore della regione Emilia-Romagna.
L'erogazione del contributo di cui al comma 403, da includere nel piano economico-finanziario della societa' concessionaria Autostrada regionale Cispadana Spa, e' subordinata al perfezionamento della procedura di approvazione dell'aggiornamento degli atti convenzionali, previa attestazione da parte di un primario istituto finanziario delle condizioni di bancabilita' del progetto e di sostenibilita' economico-finanziaria della concessione.
Per il finanziamento degli interventi relativi a programmi straordinari di manutenzione straordinaria e adeguamento funzionale e resilienza ai cambiamenti climatici della viabilita' stradale, anche con riferimento a varianti di percorso, di competenza di regioni, province e citta' metropolitane, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 150 milioni di euro per l'anno 2023, 200 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2030 e 200 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2031 al 2036. (52) (72)
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 28 febbraio 2022, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, sono definiti i criteri e le modalita' per l'assegnazione delle risorse di cui al comma 405, anche sulla base della consistenza della rete viaria e della vulnerabilita' rispetto a fenomeni antropici, quali traffico ed incidentalita', e naturali, quali eventi sismici e dissesto idrogeologico; con il medesimo decreto sono altresi' definite le modalita' di approvazione dei piani predisposti dalle regioni, province e citta' metropolitane, di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, nonche' le procedure di revoca delle risorse in caso di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale o di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio. Con lo stesso decreto sono inoltre definiti i criteri generali per adeguare la progettazione e l'esecuzione di tali opere ai principi ambientali dell'Unione europea.
Per gli anni 2022 e 2023, sono assegnati ai comuni contributi per investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, nel limite complessivo di 200 milioni di euro per l'anno 2022 e 100 milioni di euro per l'anno 2023. I contributi di cui al periodo precedente per l'anno 2022 sono assegnati, entro il 15 gennaio 2022, con decreto del Ministero dell'interno, ai comuni con popolazione inferiore o uguale a 5.000 abitanti nella misura di 10.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 5.001 e 10.000 abitanti nella misura di 25.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 10.001 e 20.000 abitanti nella misura di 60.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 20.001 e 50.000 abitanti nella misura di 125.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 50.001 e 100.000 abitanti nella misura di 160.000 euro ciascuno, ai comuni con popolazione tra 100.001 e 250.000 abitanti nella misura di 230.000 euro ciascuno e ai comuni con popolazione superiore a 250.000 abitanti nella misura di 350.000 euro ciascuno. I contributi di cui al primo periodo per l'anno 2023 sono assegnati ai comuni con il decreto di cui al periodo precedente in misura pari alla meta' del contributo assegnato per l'anno 2022.
La popolazione di riferimento, ai fini del riparto di cui al secondo periodo, e' la popolazione residente al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo:
http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita. Entro il 30
gennaio 2022, il Ministero dell'interno da' comunicazione a ciascun comune dell'importo del contributo ad esso spettante.
Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 puo' finanziare uno o piu' interventi di manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano, a condizione che gli stessi non siano gia' integralmente finanziati da altri soggetti e che siano aggiuntivi rispetto a quelli previsti nella seconda e terza annualita' del bilancio di previsione 2021-2023.
Il comune beneficiario del contributo di cui al comma 407 e' tenuto ad iniziare l'esecuzione dei lavori entro il 30 luglio 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 luglio 2023 per i contributi relativi all'anno 2023.
I contributi di cui al comma 407 sono erogati dal Ministero dell'interno agli enti beneficiari, per l'80 per cento previa verifica dell'avvenuto inizio dell'esecuzione dei lavori attraverso il sistema di monitoraggio di cui al comma 412 e per il restante 20 per cento previa trasmissione al Ministero dell'interno del certificato di collaudo o del certificato di regolare esecuzione rilasciato dal direttore dei lavori, ai sensi dell'articolo 102 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. I relativi passaggi amministrativi sono altresi' rilevati tramite il sistema di monitoraggio di cui al comma 412.
Nel caso di mancato rispetto del termine di inizio dell'esecuzione dei lavori di cui al comma 409 o di parziale utilizzo del contributo, il medesimo contributo e' revocato, in tutto o in parte, entro il 30 settembre 2022 per i contributi relativi all'anno 2022 ed entro il 30 settembre 2023 per i contributi relativi all'anno 2023, con decreti del Ministero dell'interno.
Il monitoraggio degli investimenti finalizzati alla manutenzione straordinaria delle strade comunali, dei marciapiedi e dell'arredo urbano di cui ai commi da 407 a 411 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo piccoli investimenti legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, 267.
Il Ministero dell'interno, in collaborazione con il Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, effettua un controllo a campione sulle opere pubbliche oggetto del contributo di cui ai commi da 407 a 411.
I comuni rendono nota la fonte di finanziamento, l'importo assegnato e la finalizzazione del contributo assegnato nel proprio sito internet, nella sezione « Amministrazione trasparente » di cui al decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sottosezione Opere pubbliche. Il sindaco e' tenuto a comunicare tali informazioni al consiglio comunale nella prima seduta utile.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un fondo, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, da trasferire al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, per il finanziamento della progettazione degli interventi di rimessa in efficienza delle opere idrauliche e di recupero e miglioramento della funzionalita' idraulica dei reticoli idrografici. Il funzionamento del fondo e i criteri e le modalita' di riparto tra le regioni e le province autonome, ivi inclusa la revoca in caso di mancato o parziale utilizzo delle risorse nei termini previsti, sono stabiliti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine di consentire il completamento degli interventi di messa in sicurezza e gestione dei rifiuti pericolosi e radioattivi siti nel deposito dell'area ex Cemerad nel territorio del comune di Statte, in provincia di Taranto, e' autorizzata la spesa di euro 8.800.000 per l'anno 2022.
Le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), numero 12, del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, sono incrementate di 20 milioni di euro per l'anno 2023 e di 30 milioni di euro per l'anno 2024.
Le risorse di cui al comma 418 sono ripartite con le modalita' e secondo i criteri di cui all'articolo 1, comma 2-quinquies, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021, anche tenendo conto delle nuove aree interne individuate nell'ambito del ciclo di programmazione 2021-2027 entro il 30 settembre 2022. Agli interventi finanziati con le risorse di cui al comma 418 si applicano altresi' le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 6, 7 e 7-bis, del predetto decreto-legge n. 59 del 2021.
In relazione alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, per la pianificazione e la realizzazione delle opere e degli interventi funzionali all'evento, nonche' per la realizzazione degli interventi di cui alla Misura M1C3-Investimento 4.3 del Piano nazionale di ripresa e resilienza, ferma restando la dotazione pari a 500 milioni in favore del predetto investimento, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito capitolo con una dotazione di 285 milioni di euro per l'anno 2022, di 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 330 milioni di euro per l'anno 2025 e di 140 milioni di euro per l'anno 2026. Nel predetto stato di previsione e' altresi' istituito, per le medesime celebrazioni, un apposito capitolo per assicurare il coordinamento operativo e le spese relativi a servizi da rendere ai partecipanti all'evento, con una dotazione di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, di 70 milioni di euro per l'anno 2025 e di 10 milioni di euro per l'anno 2026. Le dotazioni di cui al secondo periodo relative agli anni 2022 e 2023 sono erogate, nei limiti di spesa previsti per i rispettivi anni, quale contributo forfettario per l'avvio delle attivita' di coordinamento e delle altre attivita' svolte dalla societa' di cui al comma 427. Una quota delle risorse di cui al presente comma, nel limite massimo di 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025, puo' essere attribuita, anche provvedendo alle opportune rimodulazioni dei cronoprogrammi di cui al comma 423, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui al comma 422, al Commissario straordinario per la realizzazione di interventi di parte corrente connessi alle attivita' giubilari.
Al fine di assicurare gli interventi funzionali alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 nella citta' di Roma e l'attuazione degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, e' nominato, con decreto del Presidente della Repubblica, un Commissario straordinario. Il Commissario resta in carica fino al 31 dicembre 2026. Il Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Commissario, puo' nominare uno o piu' subcommissari. Per gli oneri correlati alla gestione commissariale e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Il Commissario straordinario di cui al comma 421 predispone, sulla base degli indirizzi e del piano di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente a tale scopo destinate, la proposta di programma dettagliato degli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, da approvare con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. La proposta di programma include gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, individuati in accordo con il Ministro del turismo, il quale puo' delegare il Commissario straordinario alla stipula di specifici accordi con i soggetti attuatori.
Il programma dettagliato ripartisce i finanziamenti tra gli interventi che sono identificati con il codice unico di progetto (CUP). Per ogni intervento il programma dettagliato individua il cronoprogramma procedurale, il soggetto attuatore e la percentuale dell'importo complessivo lordo dei lavori che in sede di redazione o rielaborazione del quadro economico di ciascun intervento deve essere riconosciuta alla societa' "Giubileo 2025" di cui al comma 427.
L'ammontare di tale percentuale e' determinato in ragione della complessita' e delle tipologie di servizi affidati alla societa' "Giubileo 2025" e non puo' essere superiore al 2 per cento dell'importo complessivo lordo dei lavori ovvero alla percentuale prevista dalla normativa applicabile tenuto conto delle risorse utilizzate a copertura dei suddetti interventi. Il programma dettagliato deve altresi' individuare per ciascun intervento il costo complessivo a carico delle risorse di cui al comma 420 o delle eventuali risorse gia' disponibili a legislazione vigente, ivi comprese le risorse del PNRR e del Piano complementare. Il decreto di cui al comma 422 individua inoltre le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.
Gli interventi del programma dettagliato aventi natura di investimento sono monitorati, a cura del soggetto titolare del CUP, tramite i sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato. Per tali investimenti le informazioni relative al comma 423 sono desunte da detti sistemi.
Ai fini dell'esercizio dei compiti di cui al comma 421, il Commissario straordinario, limitatamente agli interventi urgenti di particolare criticita', puo' operare a mezzo di ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonche' dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.
In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi, approvato ai sensi del comma 422, si applicano, altresi', in quanto compatibili, le procedure e le deroghe previste per la realizzazione degli interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) di cui al regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 febbraio 2021.
Nel rispetto dei principi sanciti dagli articoli 2 e 9 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, il progetto di fattibilita' tecnica ed economica degli interventi di cui al comma 425-bis garantisce il rispetto dei principi e delle regole tecniche sulla progettazione universale, per assicurare, su base di uguaglianza con gli altri, l'accessibilita', l'autonomia, la sicurezza nonche' la fruibilita' degli spazi pubblici da parte delle persone con disabilita'.
Il Commissario straordinario coordina la realizzazione di interventi ricompresi nel programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' di quelli funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 avvalendosi della societa' di cui al comma 427, tenendo conto, in relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, dell'obbligo di rispettare gli obiettivi intermedi e gli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza.
Al fine di assicurare la realizzazione dei lavori e delle opere indicati nel programma dettagliato degli interventi, nonche' la realizzazione degli interventi funzionali all'accoglienza e alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025, e' costituita una societa' interamente controllata dal Ministero dell'economia e delle finanze denominata « Giubileo 2025 », che agisce anche in qualita' di soggetto attuatore e di stazione appaltante per la realizzazione degli interventi e l'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo. In relazione agli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la societa' "Giubileo 2025" puo' agire in qualita' di stazione appaltante e le funzioni di soggetto attuatore sono svolte dagli enti individuati nel Piano nazionale di ripresa e resilienza. Alla societa' « Giubileo 2025 » non si applicano le disposizioni previste dal testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, e dall'articolo 23-bis del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214. Le societa' direttamente o indirettamente partecipate dal Ministero dell'economia e delle finanze possono acquisire partecipazioni nella societa' « Giubileo 2025 », anche mediante aumenti di capitale, ai sensi della normativa vigente. In relazione agli interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, la societa' "Giubileo 2025" puo' sottoscrivere, per l'affidamento di tali interventi, apposite convenzioni con la societa' ANAS S.p.a. in qualita' di centrale di committenza. la selezione degli operatori economici da parte della societa' ANAS S.p.a. puo' avvenire, nel rispetto del principio di rotazione, anche nell'ambito degli accordi quadro previsti dall'articolo 54 del citato codice dei contratti pubblici, da essa conclusi e ancora efficaci alla data di sottoscrizione delle convenzioni e in relazione ai quali non e' intervenuta alla medesima data l'aggiudicazione degli appalti basati sui medesimi accordi quadro ovvero non si e' provveduto alla loro esecuzione secondo le modalita' previste dal citato articolo 54, commi 2, 3, 4, 5 e 6, del codice dei contratti pubblici. In relazione alle attivita' affidate ad ANAS S.p.a., la societa' "Giubileo 2025" e' autorizzata a riconoscere, a valere sulle risorse di cui al comma 420 destinate alla realizzazione di interventi previsti dal programma dettagliato degli interventi di cui al comma 422, oggetto di convenzione, una quota, entro il limite di cui all'articolo 36, comma 3-bis, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, sulla base delle risultanze della contabilita' analitica afferente alle spese effettivamente sostenute da parte dell'ANAS S.p.a. per le attivita' di investimento.
Agli affidamenti relativi alla realizzazione degli interventi e all'approvvigionamento dei beni e dei servizi utili ad assicurare l'accoglienza e la funzionalita' del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108, e, ai fini di quanto previsto al comma 3 del suddetto articolo 48, il ricorso alla procedura negoziata e' ammesso, nella misura strettamente necessaria, quando l'applicazione dei termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie puo' compromettere il rispetto del cronoprogramma procedurale di cui al comma 423. Al fine di ridurre i tempi di realizzazione degli interventi del programma dettagliato di cui al comma 422 del presente articolo, la conferenza di servizi prevista dall'articolo 48, comma 5, del citato decreto-legge n. 77 del 2021 fissa il cronoprogramma vincolante da rispettare da parte degli enti preposti alla risoluzione delle interferenze e alla realizzazione delle opere mitigatrici, prevedendo, in caso di ritardo nell'esecuzione delle lavorazioni rispetto al predetto cronoprogramma, l'applicazione nei confronti dei citati enti di sanzioni commisurate alle penali di cui all'articolo 113-bis, comma 4, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
La societa' «Giubileo 2025» e' iscritta di diritto nell'elenco di cui all'articolo 63, comma 1, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per gli appalti di lavori, di servizi e di forniture funzionali ai compiti ad essa assegnati dai commi da 420 a 443 del presente articolo.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'economia e delle finanze, sono definiti l'atto costitutivo e lo statuto sociale della societa' « Giubileo 2025 », sono nominati gli organi sociali per il primo periodo di durata in carica, e' indicato il contributo annuale per il servizio svolto e sono stabilite le remunerazioni degli stessi organi ai sensi dell'articolo 2389, primo comma, del codice civile nonche' sono definiti i criteri, in riferimento al mercato, per la remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche da parte del consiglio di amministrazione ai sensi dell'articolo 2389, terzo comma, del codice civile.
La societa' « Giubileo 2025 » cura le attivita' di progettazione e di affidamento nonche' la realizzazione degli interventi, delle forniture e dei servizi. A tale scopo, la societa' puo' avvalersi, previa stipula di apposite convenzioni, delle strutture e degli uffici tecnici e amministrativi della regione Lazio, del comune di Roma Capitale, dell'Agenzia del demanio, dei provveditorati interregionali per le opere pubbliche, nonche' dei concessionari di servizi pubblici. La predetta societa' puo' altresi', nei limiti delle risorse disponibili, stipulare, anche in deroga alla disciplina del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, a eccezione delle norme che costituiscono attuazione delle disposizioni delle direttive 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, e 2014/25/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, apposite convenzioni, anche a titolo oneroso, con societa' direttamente o indirettamente partecipate dallo Stato, da Roma Capitale o dalla regione Lazio ai fini dell'assistenza tecnica, operativa e gestionale.
La societa' « Giubileo 2025 » puo' affidare incarichi di progettazione, servizi di architettura e ingegneria ed altri servizi tecnici finalizzati alla realizzazione degli interventi di cui al programma dettagliato, applicando le procedure di cui all'articolo 1 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120. Per le eventuali attivita' di rielaborazione e approvazione di progetti non ancora aggiudicati si applicano le procedure acceleratorie previste dall'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.
Il Ministero dell'economia e delle finanze e' autorizzato a partecipare al capitale sociale della societa' « Giubileo 2025 » per un importo di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Per l'attuazione dei commi 427, 428, 429 e 430 e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
Per l'esercizio di poteri di indirizzo e impulso in relazione alle attivita' e agli interventi connessi alle celebrazioni del Giubileo della Chiesa cattolica per il 2025 e' istituita la Cabina di coordinamento.
La Cabina di coordinamento e' un organo collegiale, presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri o da un Ministro o da un Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei ministri all'uopo delegato, ed e' composto dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o da un suo delegato, dal Commissario straordinario, dal Sindaco del comune di Roma Capitale, dal Presidente della regione Lazio, da uno dei soggetti di vertice della societa' « Giubileo 2025 », dal prefetto di Roma, dal Capo del Dipartimento della protezione civile, dal presidente del Consiglio dei lavori pubblici e da un rappresentante della Santa Sede. Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, la composizione della Cabina di coordinamento e' integrata dal Ministro del turismo.
Per le attivita' di natura istruttoria, alle riunioni della Cabina di coordinamento possono essere invitati, in dipendenza della tematica affrontata, soggetti pubblici ed esperti, anche provenienti dal settore privato, con comprovata esperienza e competenze nello specifico settore di riferimento, nonche' rappresentanti dei soggetti attuatori. Ai predetti soggetti ed esperti non sono corrisposti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati per la partecipazione alle riunioni della Cabina di coordinamento.
La Cabina di coordinamento, sulla base del monitoraggio svolto ai sensi del comma 424, verifica il grado di attuazione degli interventi, anche al fine di informare il Tavolo istituzionale di cui all'articolo 1, comma 645, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
In caso di mancata adozione di atti e provvedimenti necessari all'avvio degli interventi, ovvero di ritardo, inerzia o difformita' nell'esecuzione dei progetti del programma dettagliato di cui al comma 422, nonche' qualora sia messo a rischio, anche in via prospettica, il rispetto del cronoprogramma, il Commissario straordinario, informata la Cabina di coordinamento, assegna al soggetto responsabile del mancato rispetto dei termini un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, il Commissario straordinario, sentita la Cabina di coordinamento, individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari, ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti e degli interventi, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni pubbliche.
Qualora il mancato rispetto degli impegni di cui al comma 437 sia ascrivibile alle regioni o agli enti locali interessati, nonche' ai soggetti attuatori degli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Commissario straordinario, assegna al soggetto attuatore interessato un termine per provvedere non superiore a trenta giorni. In caso di perdurante inerzia, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, sentita la Cabina di coordinamento, il Consiglio dei ministri individua l'amministrazione, l'ente, l'organo o l'ufficio, ovvero in alternativa nomina uno o piu' commissari ad acta, ai quali attribuisce, in via sostitutiva, il potere di adottare gli atti o provvedimenti necessari ovvero di provvedere all'esecuzione dei progetti, anche avvalendosi di societa' di cui all'articolo 2 del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, o di altre amministrazioni specificatamente indicate.
In caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un organo di un ente territoriale interessato che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento rientrante nel programma dettagliato e qualora un meccanismo di superamento del dissenso non sia gia' previsto dalle vigenti disposizioni, il Commissario straordinario propone al Presidente del Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Per la nomina dei commissari ad acta di cui ai commi 437 e 438 nonche' per la definizione dei relativi compensi, si applicano le procedure e le modalita' applicative previste dall'articolo 15, commi da 1 a 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. Gli eventuali oneri derivanti dalla nomina di commissari ad acta sono a carico dei soggetti inadempienti sostituiti.
Fermo quanto previsto dalle convenzioni di cui al comma 429, le funzioni di rendicontazione degli interventi previsti dal programma dettagliato sono di competenza della societa' « Giubileo 2025 » che riferisce semestralmente alla Cabina di coordinamento sulla propria attivita' e segnala eventuali anomalie e scostamenti rispetto ai termini fissati nel cronoprogramma di realizzazione degli interventi di cui al comma 423, anche ai fini dell'aggiornamento del piano previsto dall'articolo 1, comma 645, della citata legge n. 178 del 2020. Per gli interventi relativi alla Misura di cui al comma 420, il Commissario straordinario, tenuto conto degli obiettivi intermedi e degli obiettivi finali stabiliti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, riferisce al Ministero del turismo ai fini dell'esercizio delle funzioni di controllo di cui all'articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
Per gli interventi previsti dal programma dettagliato di cui al comma 422, le risorse di cui al comma 420, ferme restando le finalita' ivi previste, sono trasferite su apposito conto di tesoreria intestato alla societa' « Giubileo 2025 », che provvede all'eventuale successivo trasferimento ai soggetti attuatori diversi dalla medesima societa'. A tal fine, le predette somme possono essere eventualmente versate all'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione ai pertinenti stati di previsione della spesa. Le risorse relative agli interventi finanziati a carico del PNRR e del Piano complementare possono essere trasferite sul conto di tesoreria di cui al presente comma, previa convenzione tra la societa' « Giubileo 2025 » e l'amministrazione titolare dell'intervento.
La societa' « Giubileo 2025 » predispone e aggiorna, mediante le informazioni desunte dai sistemi informativi del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, il cronoprogramma dei pagamenti degli interventi in base al quale i soggetti attuatori, ciascuno per la parte di propria competenza, assumono gli impegni pluriennali di spesa. Conseguentemente, nei limiti delle risorse impegnate in bilancio, la societa' puo' avviare le procedure di affidamento dei contratti anche nelle more del trasferimento delle risorse. I provvedimenti di natura regolatoria, ad esclusione di quelli di natura gestionale, adottati dal Commissario straordinario sono sottoposti al controllo preventivo della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. Si applica l'articolo 3, comma 1-bis, della legge 14 gennaio 1994, n. 20. I termini di cui all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340, sono dimezzati. In ogni caso, durante lo svolgimento della fase del controllo, l'organo emanante puo', con motivazione espressa, dichiarare i predetti provvedimenti provvisoriamente efficaci, esecutori ed esecutivi, a norma degli articoli 21-bis, 21-ter e 21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241.
In considerazione dello specifico rilievo che lo svolgimento del Gran Premio di Formula 1 del Made in Italy e dell'Emilia-Romagna, presso l'autodromo di Imola, e del Gran Premio d'Italia di Formula 1, presso l'autodromo di Monza, rivestono per il settore sportivo, turistico ed economico, nonche' per l'immagine del Paese in ambito internazionale, la Federazione sportiva nazionale-ACI e' autorizzata a sostenere la spesa per costi di organizzazione e gestione della manifestazione per il periodo di vigenza del rapporto di concessione con il soggetto titolare dei diritti di organizzazione e promozione del Campionato mondiale di Formula 1 a valere sulle risorse complessivamente iscritte nel proprio bilancio, anche attivando adeguate misure di contenimento dei costi generali di gestione e senza pregiudizio per gli equilibri di bilancio.
Per le finalita' di cui al comma 444 e' riconosciuto un contributo di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2025 in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI.
Per le finalita' di cui ai commi 444 e 445 nonche' per sostenere gli investimenti per il centenario dell'impianto dell'Autodromo di Monza, e' assegnato un contributo in favore della Federazione sportiva nazionale-ACI di 5 milioni di euro per l'anno 2022 e 15 milioni di euro per l'anno 2023.
Per le attivita' e gli adempimenti connessi alla candidatura della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione universale internazionale del 2030, e' autorizzata l'erogazione di un contributo statale a favore di Roma Capitale pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022 e a 10 milioni di euro per l'anno 2023. Per l'attuazione del presente comma, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa controllate operano, in qualita' di stazioni appaltanti, con i poteri e con le modalita' di cui all'articolo 4, commi 2 e 3, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55. La Presidenza del Consiglio dei ministri e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale sono autorizzati a partecipare alla costituzione di un comitato promotore per l'indirizzo e il coordinamento delle attivita' di promozione della candidatura della citta' di Roma ad ospitare l'Esposizione universale del 2030. Gli oneri derivanti dalla costituzione e dal funzionamento del comitato sono posti in capo a Roma Capitale. Ai componenti del Comitato promotore non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Nei limiti delle risorse di cui al primo periodo e in deroga ai limiti previsti a legislazione vigente, Roma Capitale e le societa' in house dalla stessa controllate sono autorizzate a conferire fino a 30 incarichi di consulenza e di collaborazione per l'importo massimo di 100.000 euro lordi annui per singolo incarico e a reclutare un contingente di personale fino a 30 unita' con forme contrattuali flessibili, con scadenza non oltre il 31 dicembre 2023.
Per fare fronte ai danni occorsi al patrimonio privato e alle attivita' economiche e produttive relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate dai commissari delegati ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera e), del codice della protezione civile, di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e trasmesse al Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri per la successiva istruttoria alla data di entrata in vigore della presente legge, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi negli anni 2019 e 2020, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 11 gennaio 2023, n. 3, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice, verificatisi nell'anno 2021, e relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 1° giugno 2024, con riferimento agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2022 e 2023 ((, nonche' relativamente alle ricognizioni dei fabbisogni completate alla data del 31 dicembre 2025, in relazione agli eventi per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza nazionale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera c), del medesimo codice e non siano stati previsti con norma primaria finanziamenti per le predette finalita' della citata lettera e) del comma 2 dell'articolo 25, verificatisi negli anni 2023 e 2024)), e' autorizzata la spesa di 92 milioni di euro per l'anno 2023, di 50 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di 100 milioni di euro per l'anno 2027 e di 50 milioni di euro per l'anno 2028. Alla disciplina delle modalita' di determinazione e concessione dei contributi di cui al presente comma e all'assegnazione delle risorse finanziarie in proporzione ai predetti fabbisogni si provvede con apposite ordinanze del capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri, adottate di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, relative all'ambito territoriale di ciascuna regione o provincia autonoma, e d'intesa con la medesima, nel rispetto dei criteri stabiliti con la deliberazione del Consiglio dei ministri del 28 luglio 2016, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 183 del 6 agosto 2016, e al netto degli eventuali contributi gia' percepiti ai sensi di quanto previsto dall'articolo 25, comma 2, lettera c), del citato codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018. ((89))
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione, all'articolo 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, dopo il comma 4-quinquies e' inserito il seguente:
« 4-sexies. Lo stato di emergenza di cui al comma 4-bis e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Con delibere del Consiglio dei ministri adottate ai sensi dell'articolo 24 del citato codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, si provvede all'assegnazione delle risorse per le attivita' conseguenti alla proroga di cui al primo periodo, nel limite di 173 milioni di euro per l'anno 2022 a valere sulle risorse del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del medesimo decreto legislativo n. 1 del 2018 ».
Per le medesime finalita' di cui al comma 449, all'articolo 1, comma 990, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « per l'anno 2020 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ». A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 72.270.000 per l'anno 2022.
Per l'anno 2022, con riferimento alle fattispecie individuate dall'articolo 1, comma 997, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, non sono dovuti i canoni di cui all'articolo 1, commi da 816 a 847, della legge 27 dicembre 2019, n. 160. Per il ristoro ai comuni a fronte delle minori entrate derivanti dalla disposizione di cui al primo periodo del presente comma, il fondo di cui al comma 1 dell'articolo 17-ter del decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2021, n. 21, e' incrementato, per l'anno 2022, di 4 milioni di euro.
Le esenzioni previste dal secondo periodo del comma 25 dell'articolo 2-bis del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate fino al 31 dicembre 2022.
All'articolo 8, comma 1-ter, terzo periodo, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, le parole: « fino al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « fino al 31 dicembre 2022 » e la parola: « dichiarino » e' sostituita dalle seguenti: « abbiano dichiarato ».
All'articolo 28, commi 7 e 13-ter del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
All'articolo 28-bis, comma 2, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2016, n. 229, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 » e le parole: « previa certificazione del Commissario straordinario » sono sostituite dalle seguenti: « previa certificazione della regione ».
All'articolo 11, comma 7, del decreto-legge 10 ottobre 2012, n. 174, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 dicembre 2012, n. 213, dopo il secondo periodo e' inserito il seguente: « A seguito della mancata restituzione del finanziamento da parte del beneficiario o di sentenza che dichiara l'inefficacia dei pagamenti effettuati ai sensi dell'articolo 67, secondo comma, del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267, i soggetti finanziatori possono richiedere l'intervento della garanzia dello Stato producendo la documentazione di cui al comma 9 del presente articolo ».
COMMA ABROGATO DAL D.L. 1 MARZO 2022, N. 17, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 APRILE 2022, N. 34.
Il termine di scadenza dello stato di emergenza di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 6 giugno 2012, n. 74, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2012, n. 122, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Le disposizioni di cui all'articolo 3-bis, comma 2, del decreto-legge 24 giugno 2016, n. 113, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2016, n. 160, si applicano sino all'anno 2022 nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 15 milioni di euro per l'anno 2022. All'articolo 14, comma 9, del decreto-legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19, le parole: « al 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « al 31 dicembre 2022 » e le parole: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « nel limite di 500.000 euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020 e di 300.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022 ». A tal fine e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022.
Il termine di cui all'articolo 17, comma 2, terzo periodo, del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, e' prorogato fino al 31 dicembre 2022. Per le attivita' di cui all'articolo 18, comma 1, lettera i-bis), del citato decreto-legge n. 109 del 2018, e' autorizzata la spesa di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.
Il termine di scadenza dello stato di emergenza conseguente all'evento sismico del 26 dicembre 2018, di cui all'articolo 57, comma 8, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2022. Alle conseguenti attivita' si fa fronte nel limite delle risorse gia' stanziate per l'emergenza.
I termini di cui all'articolo 6, comma 2, primo e secondo periodo, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022, ivi incluse le previsioni di cui agli articoli 14-bis e 18 del citato decreto-legge n. 32 del 2019. A tal fine e' autorizzata la spesa di 2,6 milioni di euro per l'anno 2022.
I termini di cui all'articolo 57, comma 10, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, sono prorogati fino al 31 dicembre 2022 nel limite di 2,32 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di assicurare l'efficace e tempestiva attuazione degli interventi di cui all'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, e' autorizzata la spesa di 800.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026, da destinare al supporto tecnico-operativo e alle attivita' connesse alla definizione, attuazione e valutazione degli interventi nonche' alle attivita' connesse al contrasto del dissesto idrogeologico e alla mitigazione del rischio sismico. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, con provvedimento del capo del Dipartimento « Casa Italia » della Presidenza del Consiglio dei ministri da adottare entro il 31 gennaio 2022, in esito alla puntuale individuazione degli interventi e del relativo soggetto attuatore, tra il Commissario straordinario per la ricostruzione dei territori colpiti dagli eventi sismici del 2016, la Struttura di missione per il coordinamento dei processi di ricostruzione e sviluppo dei territori colpiti dal sisma del 6 aprile 2009 e il Dipartimento « Casa Italia ».
Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione privata nei territori interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016, l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 362, lettera a), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e' incrementata di 200 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per venticinque anni e di ulteriori 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2024 per venticinque anni.
Per i contratti di lavoro a tempo determinato stipulati ai sensi dei commi 449 e 450 nonche' dei commi da 459 a 466 compresi quelli derivanti da convenzioni con societa', la proroga fino al 31 dicembre 2022 si intende in deroga, limitatamente alla predetta annualita', ai limiti di durata previsti dal decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro dei comparti del pubblico impiego e in deroga ai limiti di cui agli articoli 19 e 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
Il Fondo di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, e' ridotto di 4,95 milioni di euro per l'anno 2022.
Le disposizioni di cui all'articolo 2-bis, comma 38, primo e secondo periodo, del decreto-legge 16 ottobre 2017, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2017, n. 172, sono prorogate sino all'anno 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1,45 milioni di euro per l'anno 2022.
Le disposizioni di cui all'articolo 9-sexies, comma 1, del decreto-legge 24 ottobre 2019, n. 123, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 dicembre 2019, n. 156, sono prorogate sino al 31 dicembre 2022. A tal fine e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
Al fine di potenziare le azioni di prevenzione strutturale, su edifici e infrastrutture di interesse strategico per le finalita' di protezione civile, e non strutturale, per studi di microzonazione sismica e analisi della condizione limite per l'emergenza, il Fondo di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e' rifinanziato di 5 milioni di euro per l'anno 2024, 20 milioni di euro per l'anno 2025, 25 milioni di euro per l'anno 2026 e 50 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2029. Alla disciplina dell'utilizzo delle risorse del Fondo di cui al presente comma e alla relativa assegnazione si provvede, previa presentazione da parte delle regioni di apposito piano degli interventi da realizzare nel limite delle risorse disponibili, con il relativo cronoprogramma procedurale, i soggetti attuatori e i codici unici di progetto delle opere, con apposita ordinanza del capo del Dipartimento della protezione civile, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, nella quale sono indicate anche le modalita' di monitoraggio degli interventi, ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e le modalita' di revoca in caso di mancata alimentazione dei sistemi di monitoraggio o di mancato rispetto del cronoprogramma procedurale.
Per la realizzazione del Piano nazionale di coordinamento per l'aggiornamento tecnologico e l'accrescimento della capacita' operativa nelle azioni di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi previsto dall'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 novembre 2021, n. 155, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo da trasferire alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della protezione civile, con una dotazione di 40 milioni di euro per l'anno 2022, 50 milioni di euro per l'anno 2023 e 60 milioni di euro per l'anno 2024, di cui 20 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 destinati alle regioni. (56)
Ai fini dell'adozione del primo Piano nazionale relativo alle annualita' 2022-2024, ai sensi dell'articolo 1, comma 4, del citato decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di cui all'articolo 1, comma 3, del medesimo decreto-legge 8 settembre 2021, n. 120, da emanare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse del Fondo di cui al comma 473, tenuto conto anche delle risorse iscritte sui pertinenti capitoli del bilancio del Ministero dell'interno finalizzate al rinnovo della flotta di elicotteri, all'aggiornamento tecnologico dei velivoli e all'aumento della capacita' operativa delle squadre del Corpo nazionale dei vigili del fuoco.
Gli interventi dei programmi di cui ai commi 475 e 476 devono essere identificati dal codice unico di progetto (CUP) ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e monitorati sulla base di quanto disposto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Allo scopo di favorire l'adeguamento del sistema produttivo nazionale alle politiche europee in materia di lotta ai cambiamenti climatici, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico il Fondo per il sostegno alla transizione industriale con una dotazione di 150 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. A valere sulle risorse del Fondo possono essere concesse agevolazioni alle imprese, con particolare riguardo a quelle che operano in settori ad alta intensita' energetica, per la realizzazione di investimenti per l'efficientamento energetico, per il riutilizzo per impieghi produttivi di materie prime e di materie riciclate.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro della transizione ecologica, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono adottate le disposizioni attuative del comma 478.
Al fine di proseguire e potenziare gli interventi attuati con le risorse di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 68 milioni di euro per l'anno 2022.
Per i contributi erogati con le risorse di cui al comma 480, continuano ad applicarsi, ove compatibili, le disposizioni di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 5 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 188 del 7 agosto 2021, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi per l'acquisto di apparecchi televisivi previa rottamazione di un apparecchio non conforme al nuovo standard DVB-T2 e quelle di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 18 ottobre 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 270 del 18 novembre 2019, e successive modificazioni, per quanto concerne i contributi relativi all'acquisto di decoder e di apparecchi televisivi in assenza di rottamazione.
Il fornitore del servizio universale di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, di seguito denominato « fornitore », puo' procedere, su richiesta dei soggetti aventi titolo ai benefici di cui all'articolo 1, comma 1039, lettera c), della legge 27 dicembre 2017, n. 205, come integrato ai sensi dell'articolo 1, comma 614, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, che vantino un'eta' anagrafica, alla data di entrata in vigore della presente legge, pari o superiore a 70 anni e che godano di un trattamento pensionistico non superiore a euro 20.000 annui, alla presa in carico dai produttori e alla consegna, presso il domicilio dell'interessato, di decoder idonei alla ricezione di programmi televisivi con standard trasmissivi (DVB-T2/HEVC) di prezzo non superiore ad euro 30.
Il fornitore, in caso di accesso alla misura, assicura agli aventi diritto anche l'opportuna assistenza telefonica per l'installazione e la sintonizzazione delle apparecchiature. Mediante apposita convenzione tra il Ministero dello sviluppo economico ed il fornitore sono definiti i rapporti reciproci, anche con riferimento alle procedure, alle comunicazioni necessarie ed alle modalita' di rendicontazione e rimborso degli oneri sostenuti dal fornitore per le attivita' svolte, nonche' al rispetto del limite massimo di spesa.
Per gli oneri sostenuti dal fornitore e dettagliati nell'ambito della convenzione di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
L'INPS, gli altri istituti previdenziali e l'Agenzia delle entrate forniscono i dati degli aventi diritto ai sensi delle disposizioni di cui ai commi da 480 a
Il fornitore procede alla comunicazione agli aventi diritto, mediante comunicazione individuale, di idonea informativa sulle modalita' di richiesta e gestione della misura sulla base di quanto definito nella sopracitata convenzione.
485. Con decreto direttoriale del Ministero dello sviluppo economico possono essere adottate indicazioni operative per l'applicazione delle disposizioni di cui ai commi da 480 a 484.
Nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico e' istituito un fondo, con una dotazione di 150 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare al sostegno degli operatori economici dei settori del turismo, dello spettacolo e dell'automobile, gravemente colpiti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, il Ministro del turismo e il Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di determinazione, le modalita' di assegnazione e le procedure di erogazione delle risorse di cui al comma 486, nel rispetto della normativa europea sulle misure di aiuti di Stato a sostegno dell'economia per l'attuale emergenza COVID-19.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un fondo rotativo, denominato « Fondo italiano per il clima », con dotazione pari a 840 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026 e di 40 milioni di euro a decorrere dall'anno 2027. Il Fondo e' destinato al finanziamento di interventi a favore di soggetti privati e pubblici, volti a contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale dei quali l'Italia e' parte. Gli interventi del Fondo sono realizzati, in conformita' alle finalita' e ai principi ispiratori della legge 11 agosto 2014, n. 125, e agli indirizzi della politica estera dell'Italia, a favore di Paesi destinatari di aiuto pubblico allo sviluppo individuati dal Comitato di aiuto allo sviluppo dell'Organizzazione per la cooperazione e lo sviluppo economico (OCSEDAC). Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, possono essere individuati ulteriori Paesi in cui gli interventi del Fondo possono essere realizzati, conformemente ai predetti accordi internazionali. Con uno o piu' decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti le condizioni, i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse del Fondo. (51)
Le risorse del Fondo di cui al comma 488 sono impignorabili e pertanto, in caso di ricezione di un atto di pignoramento presso terzi da parte della Cassa depositi e prestiti S.p.A., in qualita' di gestore del Fondo, quest'ultima rende una dichiarazione negativa ai sensi dell'articolo 547 del codice di procedura civile.
La garanzia del Fondo di cui al comma 489, lettera c), e' a prima richiesta, esplicita, irrevocabile e conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. A copertura delle perdite attese, il gestore del Fondo istituisce apposito fondo di accantonamento costituito con parte delle risorse di cui al comma 488, a cui affluiscono i premi eventualmente dovuti e versati al Fondo a fronte del rilascio delle garanzie, nonche' i recuperi. Le obbligazioni assunte dal Fondo in relazione alle garanzie rilasciate ai sensi del comma 489, lettera c), sono assistite dalla garanzia dello Stato, quale garanzia di ultima istanza che opera in caso di accertata incapienza del Fondo ed e' conforme ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio. La garanzia dello Stato opera limitatamente a quanto dovuto dal Fondo, ridotto di eventuali pagamenti gia' effettuati dallo stesso. Con apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della transizione ecologica e con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale, sono definiti criteri, modalita' e condizioni della garanzia di ultima istanza, ivi incluse le modalita' di escussione idonee a garantire la tempestivita' di realizzo della garanzia in conformita' ai requisiti previsti dalla normativa di vigilanza prudenziale, da avviare successivamente all'accertamento, da parte del gestore del Fondo, dell'incapienza del medesimo Fondo. Il ricorso dei beneficiari degli interventi del Fondo alla garanzia di ultima istanza dello Stato avviene attraverso il gestore. La garanzia di ultima istanza dello Stato e' inserita nell'elenco di cui all'articolo 31 della legge 31 dicembre 2009, n. 196.
Una quota del Fondo italiano per il clima, nel limite di 40 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata alla erogazione di contributi a fondo perduto nonche' agli oneri e alle spese di gestione del Fondo, di cui al comma 493.
II Fondo italiano per il clima puo' intervenire anche in cofinanziamento con istituzioni finanziarie europee, istituzioni finanziarie multilaterali e sovranazionali, fondi multilaterali di sviluppo e istituti nazionali di promozione.
Il Fondo italiano per il clima e' gestito dalla Cassa depositi e prestiti Spa sulla base di apposita convenzione da stipulare con il Ministero della transizione ecologica, che disciplina l'impiego delle risorse del Fondo in coerenza con il piano di attivita' di cui al comma 496 e gli oneri e le spese di gestione che sono a carico del Fondo medesimo. Per la gestione del Fondo e' autorizzata l'apertura di apposito conto corrente di tesoreria centrale.
Al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi del Fondo italiano per il clima, affiancandone l'operativita' e potenziandone la capacita' d'impatto, la Cassa depositi e prestiti Spa puo' intervenire sia nell'esercizio delle proprie funzioni di istituzione abilitata a svolgere compiti di esecuzione dei fondi e delle garanzie di bilancio dell'Unione europea previsti dal regolamento (UE, EURATOM) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 luglio 2018, nonche' di altri fondi multilaterali, sia mediante l'impiego delle risorse della gestione separata di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, con interventi di finanziamento sotto qualsiasi forma, inclusi l'assunzione di capitale di rischio e di debito ed il rilascio di garanzie, anche mediante il cofinanziamento di singole iniziative.
PERIODO SOPPRESSO DALLA L. 30 DICEMBRE 2023, N. 213.
All'articolo 5, comma 7, lettera a), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, dopo le parole: « successivo comma 11, lettera e), » sono inserite le seguenti: « o al fine di contribuire al raggiungimento degli obiettivi stabiliti nell'ambito degli accordi internazionali sul clima e sulla tutela ambientale nonche' su altri beni pubblici globali ai quali l'Italia ha aderito, ».
Sono istituiti, presso il Ministero della transizione ecologica, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, un Comitato di indirizzo e un Comitato direttivo del Fondo italiano per il clima. Il Comitato di indirizzo e' presieduto dal Ministro della transizione ecologica o da un suo delegato ed e' composto da un rappresentante del Ministero della transizione ecologica, da un rappresentante del Ministero dell'economia e delle finanze e da un rappresentante del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale. Esso definisce l'orientamento strategico e le priorita' di investimento del Fondo italiano per il clima e delibera, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa, il piano di attivita' del Fondo, anche mediante la definizione dell'ammontare di risorse destinato alle distinte modalita' di intervento di cui al comma 489, ivi inclusi eventuali limiti per aree geografiche e categorie di Paesi e per interventi effettuati in favore di soggetti privati o aventi come intermediari soggetti privati, e il relativo sistema dei limiti di rischio che, in coerenza con le finalita' istituzionali perseguite e tenendo conto degli specifici rischi assumibili dal Fondo, anche in ragione delle aree geografiche di destinazione ritenute prioritarie e delle modalita' di intervento, miri a perseguire il mantenimento di un'adeguata disponibilita' di risorse del Fondo medesimo in un arco pluriennale, considerato il portafoglio complessivo. Il Comitato direttivo del Fondo delibera in merito ai finanziamenti e alle garanzie concessi a valere sulle risorse del Fondo stesso, su proposta della Cassa depositi e prestiti Spa. La segreteria del Comitato direttivo e' costituita, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, presso il Ministero della transizione ecologica con il supporto operativo della Cassa depositi e prestiti Spa, quale gestore del Fondo. Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabilite le modalita' di funzionamento del Comitato di indirizzo e le modalita' di composizione e funzionamento del Comitato direttivo.
Ai componenti del Comitato di indirizzo e del Comitato direttivo non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
La dotazione del Fondo italiano per il clima puo' essere incrementata dall'apporto finanziario di soggetti pubblici o privati, nazionali o internazionali, anche a valere su risorse europee e internazionali, previo versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione, ai fini della costituzione di sezioni speciali secondo le medesime finalita' di cui al comma 488.
Al fine di assicurare l'efficace attuazione del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico, di cui al decreto legislativo 30 maggio 2018, n. 81, nonche' di rispettare gli impegni di riduzione delle emissioni assunti dall'Italia, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito Fondo destinato a finanziare l'attuazione delle misure previste dal medesimo programma nazionale. Al Fondo e' assegnata una dotazione pari a 50 milioni di euro per l'anno 2023, 100 milioni di euro per l'anno 2024, 150 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2035. Con appositi decreti del Ministro della transizione ecologica, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, dello sviluppo economico, delle politiche agricole alimentari e forestali, delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili e della salute per gli aspetti di competenza, sono stabilite le modalita' di utilizzo delle risorse del Fondo di cui al precedente periodo, anche attraverso bandi e programmi di finanziamento delle attivita' necessarie ad attuare le misure del programma nazionale di controllo dell'inquinamento atmosferico. Con i medesimi decreti di cui al terzo periodo puo' essere altresi' previsto che la gestione del Fondo di cui al primo periodo sia affidata direttamente a societa' in house del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e che i relativi oneri di gestione siano a carico delle risorse del Fondo stesso, nel limite del due per cento delle risorse medesime per gli anni 2023, 2024 e 2025 e nel limite dell'uno per cento per gli anni successivi.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, un apposito fondo, finalizzato ad incentivare l'apertura dei centri per la preparazione per il riutilizzo, di cui agli articoli 181 e 214-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, con una dotazione pari a 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. I centri di cui al periodo precedente hanno ad oggetto rifiuti idonei ad essere preparati per il loro reimpiego mediante operazioni di controllo, pulizia, smontaggio e riparazione e garantiscono l'ottenimento di prodotti o componenti di prodotti conformi al modello originario.
Ai fini dell'accesso al fondo di cui al comma 499, le imprese individuali e le societa' che intendono svolgere le attivita' di preparazione per il riutilizzo, a seguito di iscrizione nell'apposito registro di cui all'articolo 216, comma 3, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, presso l'amministrazione competente per territorio, presentano al Ministero della transizione ecologica istanza per un contributo a copertura parziale, ovvero integrale, dei costi sostenuti per l'avvio dell'attivita', fino a un importo massimo di euro 60.000 per ciascun beneficiario, in relazione alla tipologia delle operazioni previste e alle quantita' dei rifiuti impiegabili, nel limite complessivo della dotazione del fondo e conformemente alla disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti de minimis.
Con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 499.
Ai fini della concreta attuazione delle disposizioni di cui agli articoli 19 e 22 del decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 230, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica, il « Fondo per il controllo delle specie esotiche invasive », con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della transizione ecologica, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono stabilite le modalita' di ripartizione fra le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano delle risorse del Fondo di cui al periodo precedente.
Al fine di contenere gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico per il primo trimestre dell'anno 2022 in coerenza con quanto disposto per il terzo trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 5-bis del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, nonche' con quanto disposto per il quarto trimestre dell'anno 2021 dall'articolo 1 del decreto-legge 27 settembre 2021, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 2021, n. 171, gli oneri generali di sistema per le utenze elettriche sono parzialmente compensati con le risorse di cui al comma 505.
Per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ulteriormente rispetto a quanto disposto dal comma 503, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche in bassa tensione, per altri usi, con potenza disponibile fino a 16,5 kW. (3)
Per le finalita' di cui ai commi 503 e 504 si provvede al trasferimento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali, entro il 28 febbraio 2022, di una somma pari a 1.800 milioni di euro.
In deroga a quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, le somministrazioni di gas metano destinato alla combustione per usi civili e per usi industriali di cui all'articolo 26, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, contabilizzate nelle fatture emesse per i consumi stimati o effettivi dei mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022, sono assoggettate all'aliquota IVA del 5 per cento. Qualora le somministrazioni di cui al primo periodo siano contabilizzate sulla base di consumi stimati, l'aliquota IVA del 5 per cento si applica anche alla differenza derivante dagli importi ricalcolati sulla base dei consumi effettivi riferibili, anche percentualmente, ai mesi di gennaio, febbraio e marzo 2022.
Al fine di contenere per il primo trimestre dell'anno 2022 gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore del gas naturale, l'ARERA provvede a ridurre, per il medesimo trimestre, le aliquote relative agli oneri generali di sistema per il settore del gas fino a concorrenza dell'importo di 480 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 28 febbraio 2022.
Per il primo trimestre dell'anno 2022 le agevolazioni relative alle tariffe per la fornitura di energia elettrica riconosciute ai clienti domestici economicamente svantaggiati ed ai clienti domestici in gravi condizioni di salute di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 28 dicembre 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 18 febbraio 2008, e la compensazione per la fornitura di gas naturale di cui all'articolo 3, comma 9, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, sono rideterminate dall'ARERA, al fine di minimizzare gli incrementi della spesa per la fornitura, previsti per il primo trimestre 2022, fino a concorrenza dell'importo di 912 milioni di euro. Tale importo e' trasferito alla Cassa per i servizi energetici e ambientali entro il 31 marzo 2022.
In caso di inadempimento del pagamento delle fatture emesse nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2022 e il 30 giugno 2022 nei confronti dei clienti finali domestici di energia elettrica e di gas naturale, gli esercenti la vendita sono tenuti a offrire al cliente finale un piano di rateizzazione di durata non superiore a dieci mesi, che preveda il pagamento delle singole rate con una periodicita' e senza applicazione di interessi a suo carico, secondo le modalita' definite dall'ARERA.
L'ARERA definisce altresi', nel limite di 1 miliardo di euro, un meccanismo di anticipo degli importi rateizzati a favore degli esercenti la vendita, per gli importi delle fatture oggetto di rateizzazione superiore al 3 per cento dell'importo delle fatture emesse nei confronti della totalita' dei clienti finali aventi diritto alla rateizzazione, nonche' le modalita' di conguaglio o di restituzione, da parte degli esercenti la vendita, dell'anticipazione ricevuta, in modo da consentire il recupero, da parte della Cassa per i servizi energetici e ambientali, del 70 per cento dell'anticipazione entro il mese di dicembre 2022 e della restante quota entro l'anno 2023.
All'erogazione dell'anticipo di cui al comma 510 provvede la Cassa per i servizi energetici e ambientali. Qualora la somma richiesta dagli esercenti la vendita raggiunga l'importo di cui al comma 510, l'ARERA puo' ridurre il periodo temporale di cui al comma 509, ferma restando l'applicazione del meccanismo di anticipazione per i soli importi gia' oggetto di rateizzazione.
All'articolo 50, comma 2, lettera q), del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, al secondo periodo, dopo le parole: « a decorrere dal 2019 » sono inserite le seguenti: « e fino al 31 dicembre 2021 ».
Nello stato di previsione del Ministero della transizione ecologica e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, da destinare ad interventi di ripristino delle opere di collettamento o depurazione delle acque, nonche' di impianti di monitoraggio delle acque, in casi di urgenza correlati ad eventi calamitosi. Gli interventi sono monitorati ai sensi del decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, e classificati sotto la voce DLB 2022 - Mite collettamento depurazione acque.
All'articolo 15, comma 2, del decreto legislativo 4 luglio 2014, n. 102, all'alinea, le parole: « ha natura rotativa » sono sostituite dalle seguenti: « ha natura mista » e, alla lettera b), dopo le parole: « l'erogazione di finanziamenti, » sono inserite le seguenti: « di cui una quota parte a fondo perduto nel limite complessivo di 8 milioni di euro annui a decorrere dal 2022, ».
Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito il Fondo mutualistico nazionale per la copertura dei danni catastrofali meteoclimatici alle produzioni agricole causati da alluvione, gelo o brina e siccita', con una dotazione di 50 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato agli interventi di cui agli articoli 69, lettera f), e 76 del regolamento (UE) 2021/2115 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 2 dicembre 2021 recante « Norme sul sostegno ai piani strategici che gli Stati membri devono redigere nell'ambito della politica agricola comune (piani strategici della PAC) e finanziati dal Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) e dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e il regolamento (UE) n. 1307/ 2013 del Parlamento europeo e del Consiglio » , in fase di approvazione definitiva da parte del Parlamento europeo. La dotazione finanziaria per l'anno 2022 e' destinata alla copertura delle spese amministrative di costituzione e gestione del Fondo e dei costi sostenuti per le attivita' di sperimentazione e avviamento, ivi inclusi i costi per la realizzazione dei sistemi informatici e per l'implementazione delle procedure finanziarie di cui al comma 517. A tal fine, il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali trasferisce all'Istituto di cui al comma 516 la relativa dotazione finanziaria. L'Agenzia per le erogazioni in agricoltura (AGEA) supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali sono definite le disposizioni per il riconoscimento, la costituzione, il finanziamento e la gestione del Fondo. I criteri e le modalita' d'intervento del Fondo sono definiti annualmente nel Piano di gestione dei rischi in agricoltura, di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. (9)
Le funzioni di soggetto gestore del Fondo di cui al comma 515 sono affidate all'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) che, al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separazione dei patrimoni, e' autorizzato ad esercitarle attraverso una societa' di capitali dedicata. La SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura Spa, costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, all'esito della trasformazione prevista dall'articolo 15-bis del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Al fine di promuovere e di assicurare l'applicazione della normativa in materia di autorizzazione, erogazione e contabilizzazione degli aiuti e dei contributi in agricoltura, l'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' autorizzata a partecipare alla societa' dedicata. Lo statuto della societa' dedicata e' conseguentemente modificato. I sistemi informatici necessari alla gestione del Fondo sono realizzati mediante il Sistema informativo agricolo nazionale (SIAN) con l'acquisizione dei servizi aggiudicati con la procedura di cui all'articolo 1, comma 6-bis, del decreto-legge 5 maggio 2015, n. 51, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 luglio 2015, n. 91.
A decorrere dal 1° gennaio 2023, e' autorizzata l'apertura di un conto corrente di tesoreria centrale, intestato alla societa' di capitali dedicata di cui al comma 516, sul quale confluiscono le somme destinate al finanziamento del Fondo di cui al comma 515.
L'AGEA e' individuata quale soggetto preposto al prelievo delle quote di partecipazione degli agricoltori e alla erogazione delle compensazioni finanziarie in favore degli agricoltori partecipanti sulla base degli elenchi di liquidazione trasmessi dal soggetto gestore del Fondo , nonche' alla verifica delle eventuali sovracompensazioni per effetto di un cumulo degli interventi del Fondo con altri regimi di gestione del rischio pubblici o privati.
L'AGEA supporta le attivita' di sperimentazione per la definizione e implementazione delle procedure di competenza.
Nelle more dell'emanazione del decreto ministeriale di cui al comma 515 si applica il decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali 5 maggio 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 141 del 18 giugno 2016.
Al fine di garantire la copertura del maggiore fabbisogno finanziario relativo all'attuazione del Fondo mutualistico di cui al comma 515, nonche' della misura « assicurazioni agevolate in agricoltura » prevista dal Programma di sviluppo rurale nazionale sostenuto dal Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale, il cofinanziamento statale a carico del fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, e' incrementato di complessivi 178,3 milioni di euro, di cui 50 milioni di euro riservati alla misura « assicurazioni agevolate in agricoltura », per ciascuno degli anni dal 2023 al 2027.
All'articolo 1, comma 503, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « e il 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « e il 31 dicembre 2022 ».
Al fine di rafforzare la competitivita' delle imprese operanti nel settore agricolo e agroalimentare, per le attivita' di cui all'articolo 2, comma 132, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e' autorizzata la spesa di 50 milioni di euro per l'anno 2022 da trasferire all'ISMEA.
Al fine di favorire l'accesso al credito da parte delle imprese agricole, e' autorizzata, in favore dell'ISMEA, la spesa di 10 milioni di euro per l'anno 2022 per la concessione di garanzie ai sensi dell'articolo 17, comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. Le predette risorse sono versate sul conto corrente di tesoreria centrale di cui all'articolo 13, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 giugno 2020, n. 40, per essere utilizzate in base al fabbisogno finanziario derivante dalla gestione delle garanzie. La predetta garanzia e' concessa a titolo gratuito nei limiti previsti dai regolamenti (UE) n. 717/ 2014 della Commissione, del 27 giugno 2014, nonche' nn. 1407/2013 e 1408/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013.
Alle agevolazioni previste dal titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, come modificato dal comma 523, in favore delle imprese agricole a prevalente o totale partecipazione femminile sono destinate le risorse del fondo rotativo per favorire lo sviluppo dell'imprenditoria femminile in agricoltura, di cui all'articolo 1, comma 506, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, incrementate per l'anno 2022 di ulteriori 5 milioni di euro.
Alle attivita' di cui al citato titolo I, capo III, del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 185, sono destinate risorse pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di potenziare l'attivita' di rilevazione dei prezzi dei prodotti agricoli nelle diverse fasi della filiera a supporto degli interventi previsti dall'organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, di cui al regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e disporre di dati, studi e valutazioni specifiche necessari a definire le strategie settoriali per l'attuazione della nuova fase di programmazione della politica agricola comune, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, di cui 50.000 euro riservati alle attivita' di rilevazione nel settore dell'olio.
All'articolo 1, comma 506, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « Per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « Per gli anni 2021 e 2022 ».
Una quota non inferiore a 40 milioni di euro dello stanziamento previsto, per l'anno 2022, dall'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 128, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' destinata a misure in favore della filiera delle carni derivanti da polli, tacchini, conigli domestici, lepri e altri animali vivi destinati all'alimentazione umana, nonche' delle uova di volatili in guscio, fresche e conservate, fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 129, della medesima legge n. 178 del 2020. Le risorse di cui al presente comma sono impiegate prioritariamente per interventi in favore degli operatori della filiera avicola danneggiati dal blocco della movimentazione degli animali e delle esportazioni di prodotti trasformati a seguito dell'influenza aviaria degli anni 2021 e 2022.
Al fine di assicurare alle Capitanerie di porto - Guardia costiera l'esercizio del complesso delle funzioni di amministrazione, gestione, vigilanza e controllo in materia di pesca marittima, ad esse affidate, anche in via esclusiva, dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 ottobre 1968, n. 1639, dall'articolo 3 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, dall'articolo 136 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e dal decreto legislativo 9 gennaio 2012, n. 4, e' autorizzata la spesa di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali.
Al fine di assicurare l'attuazione della Strategia forestale nazionale prevista dall'articolo 6 del testo unico in materia di foreste e filiere forestali, di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34, e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo con una dotazione di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 e di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2032. Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzo delle risorse del fondo di cui al primo periodo.
Al fine di garantire la continuita' degli interventi per la messa in sicurezza dei ponti e viadotti esistenti e la realizzazione di nuovi ponti in sostituzione di quelli esistenti con problemi strutturali di sicurezza, e' autorizzata la spesa di 100 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025 e di 300 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2026 al 2029.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro il 30 giugno 2023, sono definite, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, le modalita' di riparto e l'assegnazione delle risorse a favore delle citta' metropolitane e delle province territorialmente competenti. I soggetti attuatori certificano l'avvenuta realizzazione degli investimenti di cui al comma 531 entro l'anno successivo a quello di utilizzazione dei fondi, mediante presentazione di apposito rendiconto al Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili sulla base delle risultanze del monitoraggio sullo stato di attuazione delle opere pubbliche di cui al decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229.
Al fine di favorire gli investimenti in progetti di rigenerazione urbana, volti alla riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale nonche' al miglioramento della qualita' del decoro urbano e del tessuto sociale e ambientale, sono assegnati ai comuni di cui al comma 535 contributi per investimenti nel limite complessivo di 300 milioni di euro per l'anno 2022.
L'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune e' determinato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 30 giugno 2022. Qualora l'entita' delle richieste pervenute superi l'ammontare delle risorse disponibili, l'attribuzione e' effettuata a favore dei comuni che presentano un valore piu' elevato dell'indice di vulnerabilita' sociale e materiale (IVSM). Nel caso di forme associate e' calcolata la media semplice dell'IVSM. L'attribuzione del contributo sulla base della graduatoria costituita ai sensi del secondo periodo, nel limite delle risorse disponibili pari a 300 milioni di euro per l'anno 2022, e' fatta assicurando il rispetto dell'articolo 7-bis, comma 2, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, in materia di assegnazione differenziale di risorse aggiuntive alle regioni ivi indicate. (39)
Nel caso di mancato rispetto dei termini di cui al comma 538, il contributo e' revocato con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro il 15 settembre 2025. Non sono soggetti a revoca i contributi relativi a interventi per i quali alla data del 30 giugno 2025 risulta stipulato il contratto di affidamento dei lavori.
I risparmi derivanti da eventuali ribassi d'asta sono vincolati fino al collaudo ovvero alla regolare esecuzione di cui al comma 541 e possono essere successivamente utilizzati dal medesimo ente beneficiario per ulteriori investimenti, per le medesime finalita' previste dal comma 534, a condizione che gli stessi siano impegnati entro sei mesi dal collaudo ovvero dalla regolare esecuzione.
Il monitoraggio delle opere pubbliche di cui ai commi da 534 a 541 e' effettuato dai comuni beneficiari attraverso il sistema previsto dal decreto legislativo 29 dicembre 2011, n. 229, classificando le opere sotto la voce « Contributo investimenti rigenerazione urbana legge di bilancio 2022 ». Non trova applicazione l'articolo 158 del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
In applicazione dell'accordo tra il Governo e la regione Sardegna in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della regione Sardegna di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' rideterminato in 306,400 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito alla regione Sardegna l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
In applicazione dell'accordo tra il Governo e la Regione siciliana in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, il contributo alla finanza pubblica della Regione siciliana di cui all'articolo 1, comma 881, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rideterminato in 800,80 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178.
A decorrere dall'anno 2022 e' attribuito alla Regione siciliana l'importo di 100 milioni di euro annui, pari a una quota delle risorse previste dall'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, a titolo di concorso alla compensazione degli svantaggi strutturali derivanti dalla condizione di insularita'.
All'articolo 1, comma 883, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, dopo le parole: « di strade e scuole » sono inserite le seguenti: « nonche' per immobili ed opere idrauliche e idrogeologiche di prevenzione di danni atmosferici ».
Le disposizioni recate dai commi 549, 550 e 551 sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del testo unico delle leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670.
Le quote spettanti alle province autonome ai sensi dell'articolo 75, comma 1, lettera g), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, come modificata dal comma 549, lettera a), relative alle entrate derivanti dalla raccolta dei giochi con vincita in denaro, sono calcolate mediante la contabilizzazione, per il gioco in rete fisica, delle giocate raccolte nel territorio di ciascuna provincia e, per il gioco a distanza, delle giocate effettuate mediante conti di gioco intestati a giocatori residenti nel territorio di ciascuna provincia.
Fatto salvo il gettito spettante alla regione Trentino-Alto Adige ai sensi dell'articolo 69, comma 2, lettera c), del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 670 del 1972, i proventi dei giochi con vincita in denaro rientranti nel presente comma sono quelli derivanti da apparecchi da intrattenimento, giochi, lotterie, scommesse, concorsi pronostici, in qualsiasi modo denominati e organizzati. Qualora per alcune tipologie di giochi non sia possibile la quantificazione del gettito spettante alle province, questa e' determinata in base al rapporto percentuale tra le giocate sul territorio provinciale e le corrispondenti giocate a livello nazionale.
In attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Governo, la regione Trentino-Alto Adige e le province autonome di Trento e di Bolzano, a decorrere dall'anno 2022 e' attribuito a ciascuna provincia autonoma l'importo di 20 milioni di euro annui a titolo di restituzione delle riserve di cui all'articolo 1, comma 508, della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
L'efficacia delle disposizioni di cui ai commi da 543 a 551 e' subordinata all'effettiva sottoscrizione degli accordi in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi ivi richiamati.
Le disposizioni dei commi 554, 555 e 556 sono adottate in attuazione dell'accordo in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi tra il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione Friuli Venezia Giulia ai sensi dell'articolo 2 del decreto legislativo 25 novembre 2019, n. 154.
Il contributo alla finanza pubblica da parte del sistema integrato degli enti territoriali della regione Friuli Venezia Giulia e' stabilito nell'ammontare di 432,7 milioni di euro per l'anno 2022, 436,7 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2023 al 2025 e 432,7 milioni di euro per l'anno 2026.
All'articolo 51 della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, recante lo statuto speciale della regione Friuli Venezia Giulia, dopo il sesto comma e' aggiunto il seguente:
« Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo Stato in favore della generalita' delle province, potenzialmente destinate anche ai territori delle ex province del Friuli Venezia Giulia, sono disposte a favore della regione ».
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 806, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta di 100 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Il fondo di cui all'articolo 1, comma 748, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, ai sensi dell'articolo 1, comma 875-septies, della medesima legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' ridotto di 86,1 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
In attuazione dell'accordo tra il Governo e la regione Valle d'Aosta in materia di finanza pubblica per gli anni 2022 e successivi, a decorrere dall'anno 2022 il contributo dovuto dalla regione quale concorso al pagamento degli oneri del debito pubblico di cui all'articolo 1, comma 877, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rideterminato in 82,246 milioni di euro annui, ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 850, 851 e 852, della legge 30 dicembre 2020, n. 178. (41)
Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 11, e all'articolo 2, comma 10, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, si interpretano nel senso che le autonomie speciali accedono al finanziamento con oneri a carico dello Stato, in deroga alle disposizioni legislative vigenti in materia di compartecipazione al finanziamento della spesa sanitaria corrente, limitatamente agli anni 2020 e 2021.
All'articolo 1 della legge 27 dicembre 2017, n. 205, il comma 847 e' abrogato. All'articolo 33, comma 1-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il secondo periodo e' soppresso. La spesa di personale effettuata dalle province e dalle citta' metropolitane per le assunzioni a tempo determinato necessarie per l'attuazione dei progetti previsti nel PNRR, e sostenuta a valere sulle maggiori risorse finanziarie derivanti dall'applicazione del primo periodo, non rileva ai fini dell'articolo 33, comma 1-bis, del citato decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Le predette assunzioni sono subordinate all'asseverazione da parte dell'organo di revisione del rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
In considerazione di quanto disposto dai commi 172, 173, 174 e 563 del presente articolo, all'articolo 1, comma 448, della legge 11 dicembre 2016, n. 232, le parole: « in euro 6.855.513.365 per l'anno 2022, in euro 6.980.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.306.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.401.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.503.513.365 per l'anno 2026, in euro 7.562.513.365 per l'anno 2027, in euro 7.620.513.365 per l'anno 2028, in euro 7.679.513.365 per l'anno 2029 e in euro 7.711.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 » sono sostituite dalle seguenti: « in euro 6.949.513.365 per l'anno 2022, in euro 7.107.513.365 per l'anno 2023, in euro 7.476.513.365 per l'anno 2024, in euro 7.619.513.365 per l'anno 2025, in euro 7.830.513.365 per l'anno 2026, in euro 8.569.513.365 per l'anno 2027, in euro 8.637.513.365 per l'anno 2028, in euro 8.706.513.365 per l'anno 2029 e in euro 8.744.513.365 annui a decorrere dall'anno 2030 ».
Il contributo complessivamente riconosciuto a ciascun ente in attuazione del comma 565 per gli anni 2022 e 2023 non puo' essere superiore al disavanzo di amministrazione al 31 dicembre 2020 al netto dei contributi richiamati al comma 565, lettera a), ed e' prioritariamente destinato alla riduzione, anche anticipata, del disavanzo di amministrazione. A seguito dell'utilizzo dei predetti contributi, l'eventuale maggiore ripiano del disavanzo di amministrazione applicato al primo esercizio del bilancio di previsione rispetto a quanto previsto dai piani di rientro puo' non essere applicato al bilancio degli esercizi successivi.
Ai comuni sede di capoluogo di citta' metropolitana con disavanzo pro capite superiore a euro 700 e' riconosciuto per gli anni 2022-2042 un contributo complessivo di euro 2.670 milioni, di cui 150 milioni di euro nel 2022, 290 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, 240 milioni di euro per l'anno 2025, 100 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2026 al 2042, da ripartire, in proporzione all'onere connesso al ripiano annuale del disavanzo e alle quote di ammortamento dei debiti finanziari al 31 dicembre 2021, al netto della quota capitale delle anticipazioni di liquidita' e di cassa, sulla base di specifica attestazione da parte di ciascun ente beneficiario, a firma del legale rappresentante dell'ente.
Ai fini del riparto del contributo di cui al comma 567, l'onere connesso alle quote annuali di ripiano del disavanzo e alle rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari di cui al comma 567 e' ridotto, in relazione agli effetti sul ripiano annuale del disavanzo, dei contributi assegnati per le annualita' 2021-2023, ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, del comma 775 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dell'articolo 52 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dell'articolo 38, comma 1-septies, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dei commi 8-bis e 8-quinquies dell'articolo 16 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, e dei commi 565 e 566 del presente articolo.
Ai fini del calcolo del disavanzo pro capite, si fa riferimento al disavanzo di amministrazione risultante dai rendiconti 2020, inviati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche (BDAP) entro il 30 novembre 2021, anche su dati di preconsuntivo, ridotto dei contributi assegnati per l'annualita' 2021, di cui al comma 568.
Il contributo di cui al comma 567 e' ripartito, con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 31 marzo 2022.
I contributi annuali di cui al comma 567 sono prioritariamente vincolati al ripiano della quota annuale del disavanzo, al finanziamento delle spese di personale di cui al comma 580 e, per la quota residuale, alle spese riguardanti le rate annuali di ammortamento dei debiti finanziari. La liquidita' relativa alla quota di contributo destinata al ripiano del disavanzo e' vincolata prioritariamente al pagamento dei debiti commerciali definiti con la transazione di cui al comma 575.
L'accordo di cui al comma 572 e' corredato del cronoprogramma delle fasi intermedie, con cadenza semestrale, di attuazione degli obiettivi di cui al medesimo comma. Per l'esercizio 2022 il cronoprogramma prevede obiettivi annuali.
Al fine di una quantificazione dei debiti commerciali, gli enti di cui al comma 567, per i quali sono state rilevate per l'anno 2021 le condizioni di cui al comma 859 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, predispongono, entro il 15 maggio 2022, il piano di rilevazione dei debiti commerciali certi, liquidi ed esigibili al 31 dicembre 2020. A tal fine, gli enti ne danno avviso tramite affissione all'albo pretorio on line entro il 31 gennaio 2022 e adottano ogni forma idonea a pubblicizzare la formazione del piano di rilevazione, assegnando un termine perentorio, a pena di decadenza, non inferiore a sessanta giorni per la presentazione da parte dei creditori delle richieste di ammissione. Le istanze che si riferiscono a posizioni debitorie configuranti debiti fuori bilancio sono inserite nella rilevazione del debito pregresso e liquidate previa adozione della deliberazione consiliare nel rispetto dell'articolo 194, comma 1, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. La mancata presentazione della domanda nei termini assegnati da parte dei creditori determina l'automatica cancellazione del credito vantato.
Nei confronti della liquidita' derivante dai contributi annuali di cui al comma 567 e dalle riscossioni annuali di cui al comma 572, lettera a), non sono ammessi sequestri o procedure esecutive. Le procedure esecutive eventualmente intraprese non determinano vincoli sulle somme. Dalla data di approvazione del piano di rilevazione dei debiti commerciali di cui al comma 574 e sino al completamento della presentazione da parte del comune delle proposte transattive di cui al comma 575, non possono essere intraprese o proseguite procedure esecutive per i debiti inseriti nel predetto piano e i debiti non producono interessi ne' sono soggetti alla rivalutazione monetaria. Le procedure esecutive pendenti alla predetta data, nelle quali sono scaduti i termini per l'opposizione giudiziale da parte dell'ente, o la stessa benche' proposta e' stata rigettata, sono dichiarate estinte d'ufficio dal giudice con inserimento nel piano stesso dell'importo dovuto a titolo di capitale, accessori e spese. I pignoramenti eventualmente eseguiti dalla data di approvazione del piano di rilevazione e sino al momento della presentazione di tutte le proposte transattive ai creditori non vincolano l'ente ed il tesoriere, i quali possono disporre delle somme per i fini dell'ente e per le finalita' di legge.
La verifica dell'attuazione dell'accordo di cui al comma 572 e il monitoraggio delle misure adottate ai fini della ripresa degli investimenti e del corretto utilizzo delle risorse di cui al comma 567 sono effettuati dalla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali, operante presso il Ministero dell'interno, con cadenza semestrale. La verifica sul rispetto delle misure di cui al comma 572, lettera c), e' effettuata dall'Agenzia delle entrate-Riscossione, che ne da' comunicazione alla Commissione per la stabilita' finanziaria degli enti locali. In caso di esito negativo delle predette verifiche, la Commissione individua le misure da assumere per l'attuazione dell'accordo, in conformita' a quanto previsto dal comma 573, entro il successivo monitoraggio semestrale.
Qualora in tale sede la Commissione accerti nuovamente la mancata attuazione degli impegni e degli obiettivi intermedi, trasmette gli esiti delle verifiche alla competente sezione regionale della Corte dei conti e propone al Presidente del Consiglio dei ministri la sospensione del contributo per le annualita' successive. La prima verifica dell'attuazione dell'accordo e' effettuata con riferimento alla data del 31 dicembre 2022. (31)
Gli esiti della verifica di cui al comma 577 sono trasmessi alla Corte dei conti che procede nell'ambito delle verifiche di cui all'articolo 1, commi 166 e 167, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e, per i comuni di cui al comma 567 in procedura di riequilibrio finanziario, all'articolo 243-quater del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ferma restando, per due anni, la sospensione delle misure di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149, limitatamente alla dichiarazione di dissesto.
Ai comuni di cui al comma 567, che sottoscrivono l'accordo di cui al comma 572, si applicano le disposizioni previste dall'articolo 6 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 149.
Al fine di consentire il potenziamento dell'attivita' di accertamento e riscossione dei tributi e la gestione e valorizzazione del patrimonio con specifici profili professionali, i comuni di cui al comma 567, nel periodo 2022-2032, possono, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e a valere sul contributo annuo assegnato ai sensi del comma 570, assumere personale con contratto a tempo determinato con qualifica non dirigenziale da destinare alle predette specifiche attivita' sino ad una spesa aggiuntiva non superiore ad una percentuale, individuata negli accordi di cui al comma 572, della media delle entrate correnti relative agli ultimi tre rendiconti approvati, considerate al netto del fondo crediti di dubbia esigibilita' stanziato nel bilancio di previsione. La predetta spesa di personale non rileva ai fini dell'articolo 33 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e dell'articolo 1, commi 557 e 562, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Il contributo di cui al comma 581 e' ripartito in proporzione alla popolazione al 31 dicembre 2019 risultante dal censimento, disponibile al seguente indirizzo: http://demo.istat.it/bil/index.php?anno=2019&lingua=ita, con decreto
del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro il 28 febbraio 2022 per l'anno 2022 ed entro il 30 giugno 2023 per l'anno 2023.
In sede di prima applicazione l'indennita' di funzione di cui al comma 583 e' adeguata al 45 per cento nell'anno 2022 e al 68 per cento nell'anno 2023 delle misure indicate al medesimo comma 583. A decorrere dall'anno 2022 la predetta indennita' puo' essere altresi' corrisposta nelle integrali misure di cui al comma 583 nel rispetto pluriennale dell'equilibrio di bilancio.
Le indennita' di funzione da corrispondere ai vicesindaci, agli assessori ed ai presidenti dei consigli comunali sono adeguate alle indennita' di funzione dei corrispondenti sindaci come incrementate per effetto di quanto previsto dai commi 583 e 584, con l'applicazione delle percentuali previste per le medesime finalita' dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 aprile 2000, n. 119.
A titolo di concorso alla copertura del maggior onere sostenuto dai comuni per la corresponsione dell'incremento delle indennita' di funzione previste dai commi 583, 584 e 585, il fondo di cui all'articolo 57-quater, comma 2, del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, e' incrementato di 100 milioni di euro per l'anno 2022, di 150 milioni di euro per l'anno 2023 e di 220 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024.
Le risorse di cui al comma 586 sono ripartite tra i comuni interessati con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali. Il comune beneficiario e' tenuto a riversare ad apposito capitolo di entrata del bilancio dello Stato l'importo del contributo non utilizzato nell'esercizio finanziario.
Al fine di consentire agli enti locali l'adozione di iniziative per la promozione della legalita', nonche' di misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione del fondo. (31)
Al comma 829 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».
Al comma 1 dell'articolo 106 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, le parole: « 30 giugno 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 ottobre 2022 ».
A decorrere dall'anno 2022, al fine di garantire l'unitarieta' dell'azione di governo, nelle funzioni di competenza degli enti territoriali correlate con i livelli essenziali delle prestazioni, nonche' con i relativi fabbisogni, costi standard e obiettivi di servizio, i Ministri competenti per materia sono tenuti, in ordine alle modalita' di riparto delle risorse finanziarie necessarie e di monitoraggio sul raggiungimento degli obiettivi, ad acquisire il preventivo parere della Commissione tecnica per i fabbisogni standard, di cui all'articolo 1, comma 29, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, allo scopo integrata dai rappresentanti delle stesse Amministrazioni, in relazione alle specifiche funzioni, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Il Ministro per gli affari regionali e le autonomie si avvale del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane per finanziare ulteriori iniziative volte a sostenere, a realizzare e a promuovere politiche a favore della montagna.
Gli stanziamenti del Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane sono ripartiti, quanto alla quota destinata agli interventi di competenza statale e al finanziamento delle campagne istituzionali sui temi della montagna, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie; per gli interventi di competenza delle regioni e degli enti locali, con decreto del Ministro per gli affari regionali e le autonomie, d'intesa con la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Il Fondo nazionale per la montagna di cui all'articolo 2 della legge 31 gennaio 1994, n. 97, e il Fondo nazionale integrativo per i comuni montani di cui all'articolo 1, commi 319, 320 e 321, della legge 24 dicembre 2012, n. 228, confluiscono nel Fondo per lo sviluppo delle montagne italiane di cui al comma 593.
Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidita' concesse in favore degli enti locali, al fine di garantire la gestione della relativa operativita', il Ministero dell'economia e delle finanze stipula con la Cassa depositi e prestiti Spa, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, un atto aggiuntivo all'addendum di cui all'articolo 1, comma 11, del decreto-legge 8 aprile 2013, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2013, n. 64.
Nell'atto aggiuntivo all'addendum sono definiti, tra l'altro, criteri e modalita' per il perfezionamento delle predette operazioni di rinegoziazione, da effettuare secondo un contratto tipo, approvato con decreto del direttore generale del tesoro e pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa. L'atto aggiuntivo all'addendum e' pubblicato nei siti internet del Ministero dell'economia e delle finanze e della Cassa depositi e prestiti Spa.
Le richieste di rinegoziazione delle anticipazioni concesse in favore degli enti locali possono essere trasmesse dagli enti locali medesimi alla Cassa depositi e prestiti Spa, nel periodo intercorrente tra il 14 febbraio 2022 e il 18 marzo 2022, secondo le modalita' stabilite nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598, previa deliberazione autorizzativa della giunta, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 163 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. I contratti relativi alle operazioni di rinegoziazione sono perfezionati entro il 28 aprile 2022. Nel caso in cui il perfezionamento dell'operazione di rinegoziazione sia successivo alla data di pagamento della rata annuale in scadenza nel 2022 prevista dai contratti di anticipazione originari, gli enti locali devono corrispondere tale rata nella misura prevista dai contratti originari. L'importo pari alla differenza, positiva o negativa, tra la rata di ammortamento corrisposta e quella di cui al piano di ammortamento risultante dall'operazione di rinegoziazione, in scadenza nel medesimo anno, e' regolato entro il 31 dicembre 2022 con le modalita' previste nell'atto aggiuntivo di cui al comma 598.
Per le attivita' svolte dalla Cassa depositi e prestiti Spa oggetto dell'atto aggiuntivo di cui al comma 598 e' autorizzata la spesa complessiva di 300.000 euro per l'anno 2022, cui si provvede ai sensi della presente legge.
Con riferimento alle operazioni di rinegoziazione delle anticipazioni di liquidita' stipulate dalle regioni con il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento del tesoro - Direzione seconda, le richieste di rinegoziazione possono essere effettuate dalle regioni medesime mediante domanda a firma congiunta del presidente e del responsabile finanziario, da trasmettere entro il 31 gennaio 2022, anche nel corso dell'esercizio provvisorio di cui all'articolo 43 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, fermo restando l'obbligo di provvedere alle relative iscrizioni nel bilancio di previsione. Le operazioni di rinegoziazione sono perfezionate mediante la stipula, per ciascuna regione, di un unico atto modificativo dei contratti originari relativi alla concessione di una o piu' anticipazioni di liquidita', al quale sono allegati i nuovi piani di ammortamento relativi alle singole anticipazioni di liquidita' concesse. Nel caso in cui la rata dell'anno 2022 abbia scadenza anteriore rispetto al perfezionamento dell'atto modificativo, le regioni che abbiano fatto domanda di rinegoziazione corrispondono la detta rata del 2022 sulla base del piano di ammortamento derivante dalla rinegoziazione medesima.
Gli atti modificativi mediante i quali sono perfezionate le operazioni di rinegoziazione di cui al comma 597 non costituiscono novazione dei contratti originari di concessione delle anticipazioni di liquidita'. Restano pertanto fermi, per quanto non espressamente modificato nei suddetti atti, tutti i termini e le condizioni previsti nei medesimi contratti originari.
Al fine di dare attuazione a quanto previsto dall'articolo 3, comma 2, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, le risorse destinate ai trattamenti accessori del personale dipendente dalle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono essere incrementate, rispetto a quelle destinate a tali finalita' nel 2021, con modalita' e criteri stabiliti dalla contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 o dai provvedimenti di determinazione o autorizzazione dei medesimi trattamenti, di una misura percentuale del monte salari 2018 da determinare, per le amministrazioni statali, nei limiti di una spesa complessiva di 110,6 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, al lordo degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive, mediante l'istituzione nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze di un apposito fondo con una dotazione di pari importo e, per le restanti amministrazioni, a valere sui propri bilanci, con la medesima percentuale e i medesimi criteri previsti per il personale delle amministrazioni dello Stato, secondo gli indirizzi impartiti dai rispettivi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, del predetto decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, la somma di 52,18 milioni di euro del fondo ivi previsto e' ripartita annualmente, a decorrere dall'anno 2022, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta dei Ministri per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, sentiti i Ministri dell'interno, della difesa e della giustizia, nell'ambito della ripartizione indicata nell'allegato 8 annesso alla presente legge, per essere destinata, in via prioritaria, all'incremento delle risorse finanziarie destinate agli istituti contrattuali aventi natura di trattamento economico accessorio del personale non dirigente delle Forze di polizia e delle Forze armate, introdotti a decorrere dal triennio contrattuale 2019-2021 e, in subordine, all'incremento delle risorse per la corresponsione delle ore di lavoro straordinario. Le risorse residue di cui al presente comma sono destinate all'incremento delle disponibilita' dei fondi per l'efficienza dei servizi istituzionali.
Al fine di attuare quanto disposto dal comma 604, il fondo per il miglioramento dell'offerta formativa e' incrementato di 89,4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 per il personale docente.
Per l'anno 2022 il fondo di cui al comma 606 e' incrementato di 85,8 milioni di euro per il personale docente. Per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 14,2 milioni di euro da destinare al compenso individuale accessorio del personale ATA.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo per le assunzioni di personale a tempo indeterminato a favore delle amministrazioni dello Stato, degli enti pubblici non economici nazionali e delle agenzie, con una dotazione iniziale di 100 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni di euro per l'anno 2023, 225 milioni di euro per l'anno 2024, 210 milioni di euro per l'anno 2025 e 200 milioni di euro a decorrere dall'anno 2026, da ripartire, sulla base delle specifiche richieste pervenute dalle predette amministrazioni, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri adottato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
Al fine di rafforzare la tutela del territorio e la gestione delle acque, per mitigare gli effetti del dissesto idrogeologico e del cambiamento climatico, il 20 per cento delle somme di cui al comma 607 e' riservato all'assunzione di personale a tempo indeterminato presso le autorita' di bacino distrettuali di cui all'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
All'articolo 1 della legge 26 novembre 2021, n. 206, il comma 41 e' sostituito dal seguente:
« 41. Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 19 e' autorizzata la spesa di euro 23.383.320 annui a decorrere dall'anno 2023. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 860, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, come modificata dall'articolo 1, comma 28, lettera b), della legge 27 settembre 2021, n. 134.
Conseguentemente, all'articolo 1, comma 858, primo periodo, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: "1.820 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "1.231 unita'", le parole: "900 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "610 unita'", le parole: "735 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "498 unita'" e le parole: "185 unita'" sono sostituite dalle seguenti: "123 unita'" ».
Per il triennio 2022-2024 gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico sono determinati in 310 milioni di euro per l'anno 2022 e in 500 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023. A valere sui predetti importi si da' luogo, nelle more della definizione dei citati contratti collettivi nazionali di lavoro e dei provvedimenti negoziali relativi al personale in regime di diritto pubblico, in deroga alle procedure previste dalle disposizioni vigenti in materia, all'erogazione dell'anticipazione di cui all'articolo 47-bis, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e degli analoghi trattamenti previsti dai rispettivi ordinamenti, nella misura percentuale, rispetto agli stipendi tabellari, dello 0,3 per cento dal 1° aprile 2022 al 30 giugno 2022 e dello 0,5 per cento a decorrere dal 1° luglio 2022. Tali importi, comprensivi degli oneri contributivi ai fini previdenziali e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP) di cui al decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, concorrono a costituire l'importo complessivo massimo di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera e), della legge 31 dicembre 2009, n. 196. (31) (50) (52)
Per il personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, gli oneri per i rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, da destinare alla medesima finalita' e da determinare sulla base dei medesimi criteri di cui al comma 609, nonche' quelli derivanti dalla corresponsione dei miglioramenti economici al personale di cui all'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono posti a carico dei rispettivi bilanci ai sensi dell'articolo 48, comma 2, dello stesso decreto legislativo.
Le disposizioni di cui al comma 610 si applicano anche al personale convenzionato con il Servizio sanitario nazionale.
Le risorse di cui all'articolo 1, comma 436, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e all'articolo 1, comma 959, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, sono integrate, a decorrere dal 2022, della somma di 95 milioni di euro comprensiva degli oneri riflessi a carico dell'amministrazione e dell'IRAP, al fine di definire, nell'ambito della contrattazione collettiva nazionale relativa al triennio 2019-2021 del personale non dirigente di cui all'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i nuovi ordinamenti professionali del personale appartenente alle amministrazioni statali destinatario delle disposizioni contrattuali relative al triennio 2016-2018 che hanno previsto l'istituzione delle commissioni paritetiche sui sistemi di classificazione professionale nel limite di una spesa complessiva non superiore allo 0,55 per cento del monte salari 2018 relativo al predetto personale. Per il corrispondente personale dipendente da amministrazioni, istituzioni ed enti pubblici diversi dall'amministrazione statale, alle finalita' di cui al primo periodo si provvede mediante integrazione, a carico dei rispettivi bilanci, delle risorse relative ai contratti collettivi nazionali di lavoro 2019-2021 definite ai sensi dell'articolo 48, comma 2, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001, secondo gli indirizzi impartiti dai relativi comitati di settore ai sensi dell'articolo 47, comma 2, dello stesso decreto legislativo n. 165 del 2001, nei limiti della medesima percentuale del monte salari 2018 di cui al primo periodo.
Al fine di conseguire l'obiettivo di una piena formazione digitale, ecologica e amministrativa dei dipendenti della pubblica amministrazione nonche' per finanziare la gestione corrente, la manutenzione e l'evoluzione dei sistemi informativi sviluppati e gestiti dal Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri necessari a garantire il rafforzamento della capacita' amministrativa delle pubbliche amministrazioni anche in materia di reclutamento e formazione e ad assicurare il completamento del fascicolo elettronico del dipendente, oltre che per le finalita' di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per la realizzazione di interventi per finalita' sociali, culturali, per l'innalzamento della qualita' delle azioni di sviluppo della coesione sociale da parte di pubbliche amministrazioni ed enti pubblici o privati senza scopo di lucro, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un apposito fondo con una dotazione iniziale di 50 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022.
Al fine di adeguare l'organico della magistratura ordinaria alle piu' gravose attivita' connesse alla protezione internazionale, alla sorveglianza per l'esecuzione delle pene nonche' alle funzioni di legittimita' in ragione delle competenze relative alla Procura europea, il ruolo organico del personale della magistratura ordinaria e' aumentato complessivamente di 82 unita'. La tabella B allegata alla legge 5 marzo 1991, n. 71, da ultimo modificata dall'articolo 24, comma 1, del decreto-legge 24 agosto 2021, n. 118, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 ottobre 2021, n. 147, e' sostituita dalla tabella B di cui all'allegato 9 annesso alla presente legge. Il Ministero della giustizia e' autorizzato a bandire nel corso dell'anno 2022 le procedure concorsuali di reclutamento finalizzate all'assunzione, nell'anno 2023, delle unita' di personale di magistratura di cui al presente comma.
Per l'attuazione delle disposizioni di cui al comma 614 e' autorizzata la spesa nel limite di euro 5.777.557 per l'anno 2023, di euro 6.908.200 per l'anno 2024, di euro 7.555.182 per l'anno 2025, di euro 7.703.931 per l'anno 2026, di euro 9.625.139 per l'anno 2027, di euro 9.831.582 per l'anno 2028, di euro 10.008.533 per l'anno 2029, di euro 10.214.976 per l'anno 2030, di euro 10.391.927 per l'anno 2031 e di euro 10.598.370 a decorrere dall'anno 2032.
Il Ministero della giustizia e' autorizzato nell'anno 2022, in aggiunta alle facolta' assunzionali previste dalla normativa vigente, ad assumere magistrati ordinari vincitori di concorso gia' bandito alla data di entrata in vigore della presente legge, nei limiti della vigente dotazione organica. A tal fine e' autorizzata la spesa nel limite di euro 1.761.450 per l'anno 2022, di euro 12.636.951 per l'anno 2023, di euro 13.820.454 per l'anno 2024, di euro 14.092.556 per l'anno 2025, di euro 17.606.962 per l'anno 2026, di euro 17.984.601 per l'anno 2027, di euro 18.308.292 per l'anno 2028, di euro 18.685.931 per l'anno 2029, di euro 19.009.622 per l'anno 2030 e di euro 19.387.262 a decorrere dall'anno 2031.
All'articolo 9 della legge 6 luglio 2012, n. 96, dopo il comma 3 e' inserito il seguente:
« 3-bis. La gestione finanziaria della Commissione si svolge in base al bilancio di previsione approvato dalla Commissione medesima entro il 31 dicembre dell'anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce. Il rendiconto della gestione finanziaria e' approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo. Il bilancio di previsione e il rendiconto della gestione finanziaria sono pubblicati nella sezione relativa alla Commissione del sito internet del Parlamento italiano. Per l'esercizio delle funzioni ordinarie della Commissione e' autorizzata la spesa complessiva di 60.000 euro a decorrere dall'anno 2022, da ripartire in egual misura ad integrazione del finanziamento di ciascuna Camera ».
In aggiunta a quanto previsto dall'articolo 20, comma 1, del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020, n. 8, e' autorizzata la spesa di 10 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022, destinati al personale di cui all'articolo 46, commi 3 e 6, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, per i provvedimenti ivi previsti.
Le predette risorse aggiuntive incrementano quelle di ciascuna Forza di polizia e delle Forze armate in misura proporzionale alla ripartizione operata, per l'anno 2020, dall'articolo 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 marzo 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 107 del 10 maggio 2018, adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 680, della legge 27 dicembre 2017, n. 205.
Al fine di garantire e sostenere la prosecuzione, da parte delle Forze armate, dello svolgimento dei maggiori compiti connessi al contenimento della diffusione del virus SARS-CoV-2, l'incremento delle 753 unita' di personale di cui all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' ulteriormente prorogato fino al 31 marzo 2022. A tal fine e' autorizzata, per l'anno 2022, la spesa complessiva di euro 7.517.801, di cui euro 1.875.015 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario ed euro 5.642.786 per gli altri oneri connessi all'impiego del personale.
All'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, dopo il comma 8-bis sono inseriti i seguenti:
« 8-ter. La deduzione ai fini delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive del maggior valore imputato ai sensi dei commi 4, 8 e 8-bis alle attivita' immateriali le cui quote di ammortamento, ai sensi dell'articolo 103 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, sono deducibili in misura non superiore ad un diciottesimo del costo o del valore, e' effettuata, in ogni caso, in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un cinquantesimo di detto importo. Nel caso di cessione a titolo oneroso, di assegnazione ai soci o di destinazione a finalita' estranee all'esercizio dell'impresa ovvero al consumo personale o familiare dell'imprenditore o nel caso di eliminazione dal complesso produttivo, l'eventuale minusvalenza e' deducibile, fino a concorrenza del valore residuo del maggior valore di cui al primo periodo, in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento come determinato ai sensi dello stesso primo periodo.
Per l'avente causa la quota di costo riferibile al residuo valore ammortizzabile del maggior valore di cui al primo periodo, al netto dell'eventuale minusvalenza dedotta dal dante causa ai sensi del secondo periodo, e' ammessa in deduzione in quote costanti per il residuo periodo di ammortamento.
8-quater. In deroga alle disposizioni di cui al comma 8-ter, e' possibile effettuare la deduzione del maggior valore imputato in misura non superiore, per ciascun periodo d'imposta, a un diciottesimo di detto importo, mediante il versamento di un'imposta sostitutiva delle imposte sui redditi e dell'imposta regionale sulle attivita' produttive e di eventuali addizionali nella misura corrispondente a quella stabilita dall'articolo 176, comma 2-ter, del citato testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 917 del 1986, al netto dell'imposta sostitutiva determinata ai sensi del comma 4 del presente articolo, da effettuare in un massimo di due rate di pari importo di cui la prima con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relativo al periodo d'imposta successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e' eseguita e la seconda con scadenza entro il termine previsto per il versamento a saldo delle imposte sui redditi relative al periodo d'imposta successivo ».
In deroga all'articolo 3 della legge 27 luglio 2000, n. 212, le modifiche di cui al comma 622 hanno effetto a decorrere dall'esercizio successivo a quello con riferimento al quale la rivalutazione e il riallineamento sono eseguiti.
I soggetti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, hanno provveduto al versamento delle imposte sostitutive ai sensi del comma 6 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, hanno facolta' di revocare, anche parzialmente, l'applicazione della disciplina fiscale del citato articolo 110, secondo modalita' e termini da stabilire con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate. La revoca costituisce titolo per il rimborso ovvero per l'utilizzo in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, dell'importo delle imposte sostitutive versate, secondo modalita' e termini da stabilire con il medesimo provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate di cui al primo periodo.
I soggetti che esercitano la facolta' prevista dal comma 624 del presente articolo possono eliminare dal bilancio gli effetti della rivalutazione effettuata ai sensi dei commi 1 e 2 dell'articolo 110 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126. Nelle note al bilancio e' fornita adeguata informativa circa gli effetti prodotti dall'esercizio della revoca.
Gli importi da iscrivere nei fondi speciali di cui all'articolo 21, comma 1-ter, lettera d), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, per il finanziamento dei provvedimenti legislativi che si prevede possano essere approvati nel triennio 2022-2024, sono determinati, per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, nelle misure indicate dalle tabelle A e B allegate alla presente legge.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' incrementato di euro 11.681.894 per l'anno 2022, di euro 105.458.016 per l'anno 2023, di euro 149.463.318 per l'anno 2024, di euro 125.854.690 per l'anno 2025, di euro 388.397.575 a decorrere dall'anno 2036.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, il comma 1037 e' sostituito dal seguente:
« 1037. Per l'attuazione del programma Next Generation EU e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, quale anticipazione rispetto ai contributi provenienti dall'Unione europea, il Fondo di rotazione per l'attuazione del Next Generation EU-Italia, con una dotazione di 32.766,6 milioni di euro per l'anno 2021, di 50.307,4 milioni di euro per l'anno 2022 e di 53.623 milioni di euro per l'anno 2023 ».
Nelle more della conclusione delle procedure valutative di cui al comma 3 dell'articolo 29 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, come sostituito dal comma 629 del presente articolo, non trovano applicazione le disposizioni di cui al decreto del Ministro della giustizia 22 febbraio 2018, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 65 del 19 marzo 2018, emanato ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, e la dotazione organica dei giudici onorari di pace e dei vice procuratori onorari e' fissata in complessive 6.000 unita'. La predetta dotazione organica sara' rideterminata, con le medesime modalita' di cui al predetto articolo 3, nei limiti delle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Ai magistrati onorari confermati che non esercitano l'opzione di cui all'articolo 29, comma 6, del decreto legislativo 13 luglio 2017, n. 116, si applicano in quanto compatibili le disposizioni in materia previdenziale di cui all'articolo 1, commi 7-ter e 7-quater, del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113.
Per l'espletamento delle procedure valutative di cui all'articolo 29, comma 3, del decreto legislativo n. 116 del 2017, e' autorizzata la spesa di euro 181.440 per l'anno 2022, di euro 41.160 per l'anno 2023 e di euro 117.040 per l'anno 2024.
Per l'attuazione delle ulteriori disposizioni di cui ai commi da 629 a 632 e' autorizzata la spesa di euro 22.837.626 per l'anno 2023, di euro 58.620.460 per l'anno 2024, di euro 83.465.327 per l'anno 2025, di euro 78.354.830 per l'anno 2026, di euro 46.631.375 a decorrere dall'anno 2032.
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito un apposito fondo, con una dotazione di 4.300 milioni di euro per l'anno 2022, di 4.500 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, di 3.000 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2025 al 2030, di 1.000 milioni di euro per l'anno 2031 e di 1.320,629 milioni di euro per l'anno 2032, destinato alla sistemazione contabile delle partite iscritte al conto sospeso, derivanti dal pagamento tramite il canale postale delle pensioni gestite dall'INPS mediante il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, ai sensi dell'articolo 16, terzo comma, della legge 12 agosto 1974, n. 370. Al fine di accelerare l'estinzione delle partite iscritte al conto sospeso, le medesime risorse sono assegnate direttamente all'Istituto cui e' affidato il servizio di tesoreria dello Stato, il quale provvede alle relative sistemazioni fornendo all'INPS e al Ministero dell'economia e delle finanze ogni elemento informativo utile delle operazioni effettuate di individuazione e regolazione di ciascuna partita.
A seguito dell'avvenuta regolazione contabile di cui al comma 634, l'INPS e' autorizzato a contabilizzare nel proprio bilancio la riduzione graduale del debito nei confronti della tesoreria statale.
Con la procedura di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, sono definiti i criteri e le gestioni previdenziali a cui attribuire le regolazioni contabili.
All'articolo 35, comma 8, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2025 ».
All'articolo 1, comma 289-bis, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».
All'articolo 1, comma 289-ter, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per ciascuno degli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».
All'articolo 1, comma 290, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, le parole: « per gli anni 2021 e 2022 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 ».
Il programma di attribuzione di rimborsi in denaro per acquisti effettuati mediante l'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici, disciplinato dal regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si conclude il 31 dicembre 2021, ferma restando la sospensione del programma per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera b), del medesimo regolamento. All'articolo 6, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, la lettera c) e' abrogata.
L'articolo 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, si applica esclusivamente per il periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento.
Le convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e con la Concessionaria servizi assicurativi pubblici (Consap) Spa ai sensi dell'articolo 1, commi 289-bis e 289-ter, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, sono risolte, in relazione a quanto disposto dai commi da 637 a 644, a decorrere dal completamento delle operazioni di rimborso cashback e rimborso speciale, di cui agli articoli 6 e 8 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, relativamente al periodo di cui all'articolo 6, comma 2, lettera a), del medesimo regolamento. Sono, in ogni caso, fatti salvi gli obblighi a carico di PagoPa Spa e Consap Spa relativi alla gestione delle controversie derivanti dall'attuazione del programma cashback, come disciplinati dalle predette convenzioni stipulate dal Ministero dell'economia e delle finanze con PagoPa Spa e Consap Spa.
Sono abrogate tutte le disposizioni del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 24 novembre 2020, n. 156, e del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, incompatibili con le disposizioni dei commi da 637 a
644. Al fine dell'applicazione delle disposizioni di cui al comma 642 e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di promuovere l'occupazione giovanile, per l'anno 2022, per i contratti di apprendistato di primo livello per la qualifica e il diploma professionale, il diploma di istruzione secondaria superiore e il certificato di specializzazione tecnica superiore, stipulati nell'anno 2022, e' riconosciuto ai datori di lavoro che occupano alle proprie dipendenze un numero di addetti pari o inferiore a nove uno sgravio contributivo del 100 per cento con riferimento alla contribuzione dovuta ai sensi dell'articolo 1, comma 773, quinto periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per i periodi contributivi maturati nei primi tre anni di contratto, fermo restando il livello di aliquota del 10 per cento per i periodi contributivi maturati negli anni di contratto successivi al terzo.
Il comma 330 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2014, n. 190, e' abrogato.
Al fine di dare attuazione a interventi in materia di estensione dei servizi di cura domiciliare per gli anziani, e' riconosciuto un contributo per gli anni 2022, 2023 e 2024 al progetto pilota della Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS, denominato « viva gli Anziani ». La Comunita' di Sant'Egidio - ACAP ONLUS assicura forme di raccordo con i servizi sanitari e sociali competenti territorialmente. Per le finalita' di cui al presente comma e' autorizzata la spesa di euro 1.278.000 per l'anno 2022, di euro 2.278.000 per l'anno 2023 e di euro 2.444.816 per l'anno 2024.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 86, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, e' incrementata di 1.450 milioni di euro nell'anno 2021.
Il fondo di cui all'articolo 1, comma 447, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementato di 1.850 milioni di euro per l'anno 2021, da destinare all'acquisto dei vaccini anti SARS-CoV-2 e dei farmaci per la cura dei pazienti con COVID-19.
Ai fini della prosecuzione, dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, del dispositivo di pubblica sicurezza preordinato al contenimento del contagio da COVID-19, nonche' dello svolgimento dei maggiori compiti comunque connessi all'emergenza epidemiologica in corso, e' autorizzata, per l'anno 2021, la spesa di euro 49.103.808, di cui euro 900.558 per il pagamento dei servizi espletati congiuntamente dal personale della Polizia di Stato e dal personale delle Forze armate, euro 1.940.625 per il pagamento degli altri oneri connessi all'impiego del personale delle polizie locali, euro 15.835.500 per gli ulteriori oneri connessi all'impiego del personale delle Forze di polizia ed euro 30.427.125 per il pagamento delle prestazioni di lavoro straordinario del personale delle Forze di polizia.
Al fine di garantire il rispetto dell'ordine e della sicurezza in ambito carcerario e far fronte al protrarsi della situazione emergenziale connessa alla diffusione del COVID-19, per il periodo dal 1° agosto al 31 dicembre 2021, e' autorizzata la spesa complessiva di euro 3.948.105 per l'anno 2021 per il pagamento, anche in deroga ai limiti vigenti, delle prestazioni di lavoro straordinario per lo svolgimento da parte del personale del Corpo di polizia penitenziaria di piu' gravosi compiti derivanti dalle misure straordinarie poste in essere per il contenimento epidemiologico.
Le disposizioni che prevedono, in conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, l'erogazione da parte dell'Agenzia delle entrate di contributi a fondo perduto si interpretano nel senso che a tali erogazioni non si applicano le disposizioni di cui all'articolo 48-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.
Ai fini dell'immediata attuazione delle disposizioni recate dai commi da 649 a 657, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. Il Ministero dell'economia e delle finanze, ove necessario, puo' disporre il ricorso ad anticipazioni di tesoreria, la cui regolarizzazione e' effettuata con l'emissione di ordini di pagamento sui pertinenti capitoli di spesa.
Il decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209, e' abrogato.
Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi ed i rapporti giuridici sorti sulla base del medesimo decreto-legge 10 dicembre 2021, n. 209.
Le disposizioni di cui ai commi da 649 a 656 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
In considerazione del significativo impatto collegato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 e delle esigenze di tutela e rilancio della filiera produttiva del distretto industriale pratese, e' attribuito al comune di Prato un contributo di 10 milioni di euro per l'anno 2022, per il sostegno economico alle imprese del settore tessile del distretto industriale pratese, cosi' come individuato dalla regione Toscana con propria deliberazione 21 febbraio 2000, n. 69, ai sensi della legge 5 ottobre 1991, n. 317, e della legge 11 maggio 1999, n. 140, per attivita' di studi, ricerche e progetti collettivi e di filiera. Ai fini di cui al presente comma, il sostegno alle imprese puo' essere disposto per una o piu' delle seguenti linee di intervento: efficientamento o riduzione dei costi di approvvigionamento energetico; transizione digitale e adozione di tecnologie abilitanti; ricerca, sviluppo e innovazione; transizione ecologica ed economia circolare; rafforzamento della cultura sugli standard di prevenzione e tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro; riassetto organizzativo del distretto teso all'irrobustimento della filiera produttiva.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti le modalita' di erogazione del contributo di cui al comma 658, i criteri per la selezione dei programmi e delle attivita' finanziabili, le spese ammissibili nonche' le modalita' di verifica, di controllo e di rendicontazione delle spese sostenute utilizzando il medesimo contributo.
Al fine di favorire l'ottenimento della certificazione della parita' di genere ai sensi dell'articolo 46-bis del codice delle pari opportunita' tra uomo e donna, di cui al decreto legislativo 11 aprile 2006, n. 198, e' istituito, presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, un fondo denominato « Fondo per le attivita' di formazione propedeutiche all'ottenimento della certificazione di parita' di genere », con una dotazione di 3 milioni di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro delegato per le pari opportunita' e la famiglia, sono determinate le misure formative che consentono l'accesso al Fondo nonche' le relative modalita' di erogazione, nel rispetto del limite di spesa di cui al presente comma.
I centri per il recupero degli uomini autori di violenza domestica operano in maniera integrata con la rete dei servizi socio-sanitari e assistenziali territoriali, tenendo al contempo conto delle necessita' fondamentali per la protezione delle persone che subiscono violenza, anche qualora svolgano funzioni di servizi specialistici.
Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, destinatarie delle risorse oggetto di riparto ai sensi del comma 662, presentano al Ministro delegato per le pari opportunita', entro il 30 marzo di ogni anno, una relazione concernente le iniziative adottate nell'anno precedente a valere sulle risorse medesime. Il decreto di cui al comma 662 individua le ulteriori informazioni che i soggetti beneficiari devono riportare nella relazione di cui al precedente periodo.
Sulla base delle informazioni fornite dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano ai sensi del comma 665, il Ministro delegato per le pari opportunita' presenta alle Camere, entro il 30 giugno di ogni anno, una relazione sullo stato di utilizzo delle risorse stanziate ai sensi dei commi da 661 a 665.
Ai fini dell'attuazione dell'articolo 17 della legge 19 luglio 2019, n. 69, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 al fine di finanziare gli interventi relativi ai percorsi di trattamento psicologico per il reinserimento nella societa' dei condannati per reati sessuali, per maltrattamenti contro familiari o conviventi e per atti persecutori di cui al comma 1-bis dell'articolo 13-bis della legge 26 luglio 1975, n. 354. Le risorse di cui al presente comma sono ripartite, in base a criteri stabiliti con decreto del Ministro della giustizia, tra gli enti o le associazioni e gli istituti penitenziari di cui al predetto articolo 13-bis, comma 1-bis, in coerenza con gli interventi di cui all'articolo 1 della medesima legge n. 354 del 1975.
Per le finalita' di cui all'articolo 5-bis del decreto-legge 14 agosto 2013, n. 93, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 ottobre 2013, n. 119, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di dare concreta attuazione a quanto disposto dall'articolo 26-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il Fondo per le politiche relative ai diritti e alle pari opportunita', di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di favorire, attraverso l'indipendenza economica, percorsi di autonomia e di emancipazione delle donne vittime di violenza in condizione di poverta', il Fondo di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2022. Le risorse stanziate ai sensi del primo periodo sono ripartite secondo criteri definiti con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche sociali, previa intesa in sede di Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
Ai fini della prevenzione e del contrasto del fenomeno del cyberbullismo con azioni a carattere preventivo e con una strategia di attenzione, tutela ed educazione nei confronti degli alunni delle scuole di ogni ordine e grado, e' istituito il Fondo permanente per il contrasto del fenomeno del cyberbullismo.
Il Fondo di cui al comma 671 e' istituito presso il Ministero dell'istruzione con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
Ai fini dell'attuazione delle disposizioni recate dai commi da 671 a 673, il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare con proprio decreto le occorrenti variazioni di bilancio.
Presso il Ministero dell'interno e' istituito un fondo di solidarieta' in favore dei proprietari, con una dotazione complessiva di 10 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di un contributo nei confronti dei proprietari di unita' immobiliari a destinazione residenziale non utilizzabili per effetto della denuncia all'autorita' giudiziaria del reato di cui agli articoli 614, secondo comma, e 633 del codice penale.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero della giustizia e il Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' di attuazione del comma 675 anche al fine del rispetto del limite di spesa ivi indicato.
Il Fondo per le non autosufficienze di cui all'articolo 1, comma 1264, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' integrato per un ammontare pari a 15 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di perseguire il miglioramento della qualita' di vita delle persone anziane ed il contrasto alla solitudine domestica e alle difficolta' economiche, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con una dotazione finanziaria di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato alla concessione, da parte dei comuni, di agevolazioni per la realizzazione di progetti di coabitazione, cui ciascuna delle parti aderisce per scelta libera e volontaria, di persone che hanno superato i 65 anni di eta'.
Con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro della salute e il Ministro per le pari opportunita' e la famiglia, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i requisiti minimi dei progetti di cui al comma 678, i quali devono comunque prevedere la garanzia di idonei spazi privati per il singolo anziano o per la coppia sposata o convivente di anziani che sceglie di aderire al progetto.
Alla ripartizione del fondo di cui al comma 678 tra i comuni interessati si provvede con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, da adottare entro trenta giorni dall'emanazione del decreto di cui al comma 679.
Il fondo di cui all'articolo 1, comma 778, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato, per l'anno 2022, di 8 milioni di euro esclusivamente per la progettazione e la costruzione di nuovi rifugi, nel rispetto dei requisiti previsti dalle normative regionali vigenti in materia e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma. Le medesime risorse sono ripartite ed assegnate agli enti risultati assegnatari a seguito dell'avviso di cui al decreto del Ministro dell'interno 7 maggio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 122 del 24 maggio 2021, recante i criteri e le modalita' di assegnazione delle predette risorse.
Allo scopo di potenziare le azioni volte a contrastare l'aggravarsi del fenomeno del randagismo, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022 per il rifinanziamento della legge 14 agosto 1991, n. 281
Le disposizioni di cui all'articolo 5, commi, 15-quinquies e 15-sexies, del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2024. In attesa della razionalizzazione della disciplina dell'imposta sul valore aggiunto per gli enti del terzo settore, in attuazione dell'articolo 7 della legge 9 agosto 2023, n. 111, le disposizioni di cui al comma 15-quater dell'articolo 5 del decreto-legge 21 ottobre 2021, n. 146, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2021, n. 215, si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2036.
E' istituito nello stato di previsione del Ministero della salute un fondo denominato Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023. (31)
Il Fondo di cui al comma 684 e' destinato al potenziamento dei test di NextGeneration Sequencing di profilazione genomica dei tumori dei quali sono riconosciute evidenza e appropriatezza.
Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 684, nonche' il sistema di monitoraggio dell'impiego delle somme.
Nell'ambito dell'aggiornamento dei LEA di cui al comma 288, il Ministero della salute provvede ad individuare la specifica area dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione (DNA) le cui prestazioni sono inserite attualmente nell'area della salute mentale.
Nelle more dell'aggiornamento di cui al comma 687, al fine di garantire il contrasto dei DNA, e' istituito presso il Ministero della salute il Fondo per il contrasto dei disturbi della nutrizione e dell'alimentazione, con dotazione di 15 milioni di euro per l'anno 2022, di 10 milioni di euro per l'anno 2023 e di 10 milioni di euro per l'anno 2024.
Al Fondo di cui al comma 688 accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente, sulla base delle quote d'accesso al fabbisogno sanitario indistinto corrente rilevate per l'anno 2021. La ripartizione complessiva del Fondo e' definita sulla base di apposita intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano da adottare entro il 31 gennaio 2022.
Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), della legge 5 giugno 1990, n. 135, e' autorizzata la spesa massima di 3 milioni di euro per l'anno 2022.
La durata della ferma dei medici e degli infermieri militari di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, all'articolo 19, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e all'articolo 22, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, nonche' all'articolo 19-undecies, comma 1, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 30 giugno 2022.
La durata degli incarichi individuali a tempo determinato di livello non dirigenziale di Area terza, posizione economica F1, profilo professionale di funzionario tecnico per la biologia, la chimica e la fisica, di cui all'articolo 8 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e all'articolo 22, comma 3, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, per il personale in servizio alla data del 31 dicembre 2021, e' prorogata, con il consenso degli interessati, sino al 31 dicembre 2022.
All'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « 4 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 4 milioni di euro per l'anno 2021, 5,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 8 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2023 ».
All'articolo 1, comma 490, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « annui a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022 ».
Al fine di assicurare l'utilizzo di apprestamenti e dispositivi info-operativi e di sicurezza idonei a garantire il supporto e la protezione del personale italiano impiegato nel territorio della Repubblica di Gibuti, e' autorizzata la spesa di euro 5.600.000 per l'anno 2022 e di euro 2.800.000 annui a decorrere dall'anno 2023. Alla copertura degli oneri di cui al precedente periodo si provvede a valere sulle risorse destinate alla cooperazione internazionale iscritte nello stato di previsione del Ministero della difesa.
Dopo l'articolo 2 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, e' inserito il seguente:
« Art. 2-bis. - (Apprendistato presso l'Agenzia industrie difesa) - 1. Nelle more della revisione della dotazione organica dell'Agenzia industrie difesa e dei relativi stabilimenti e al fine di garantirne l'efficacia delle capacita' tecnico-amministrative connesse alle attivita' derivanti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, l'Agenzia industrie difesa e' autorizzata, a decorrere dal 1° marzo 2022 e per la durata massima di due anni, ad attivare 48 contratti di apprendistato da svolgere presso i propri stabilimenti. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, adottato su proposta del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuate le qualifiche professionali e tecniche dei predetti contratti e il relativo trattamento economico ed e' stabilita la distribuzione del relativo personale nell'ambito degli stabilimenti dell'Agenzia.
2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede nel limite massimo di spesa di euro 1.280.000 per l'anno 2022, di euro 1.536.000 per l'anno 2023 e di euro 256.000 per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dei risparmi di spesa di parte corrente di natura permanente accertati, ai sensi della legge 31 dicembre 2012, n. 244, e iscritti sul fondo di cui all'articolo 619 del codice di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 ».
Il Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2022. Il predetto incremento e' destinato a supportare il personale delle istituzioni scolastiche statali, gli studenti e le famiglie attraverso servizi professionali per l'assistenza e il supporto psicologico in relazione alla prevenzione e al trattamento dei disagi e delle conseguenze derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19.
Le risorse di cui al comma 697 sono assegnate alle istituzioni scolastiche statali dal Ministero dell'istruzione, sulla base dei criteri e parametri vigenti per la ripartizione del Fondo per il funzionamento delle istituzioni scolastiche di cui al citato articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
Per favorire l'incremento dell'attrattivita' turistica del Paese e per supportare le attivita' organizzative e di sviluppo nel territorio nazionale, con particolare attenzione per la regione Lazio e la citta' metropolitana di Roma Capitale, per interventi, finalizzati a supportare attivita' di organizzazione e gestione della manifestazione, connessi allo svolgimento dei Campionati europei di nuoto che si terranno a Roma nell'anno 2022, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 5 milioni di euro da destinare alla Federazione italiana nuoto.
Al fine di favorire l'adozione di misure per la tutela, la valorizzazione e lo sviluppo dell'impresa artigiana che, nella sua espressione territoriale, artistica e tradizionale, ha per scopo prevalente lo svolgimento di un'attivita' diretta alla produzione di beni, anche semilavorati, i quali, in ragione del processo di lavorazione manuale applicato, presentano particolare valore creativo ed estetico, e' istituito presso il Ministero dello sviluppo economico un fondo, con una dotazione pari a 5 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di promuovere la tutela e la conservazione delle caratteristiche tecniche e produttive delle produzioni ceramiche, e' disposto il rifinanziamento della legge 9 luglio 1990, n. 188, nel limite di spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato all'elaborazione e alla realizzazione di progetti destinati al sostegno e alla valorizzazione dell'attivita' nel settore della ceramica artistica e tradizionale e della ceramica di qualita'. Alla valutazione dei progetti di cui al presente comma provvede il Consiglio nazionale ceramico di cui agli articoli 4 e 5 della citata legge n. 188 del 1990. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura, il Ministro del turismo e il Ministro dell'istruzione, sono individuati i criteri, le finalita' e le modalita' di riparto, di monitoraggio, di rendicontazione e di verifica delle risorse di cui al presente comma.
Al fine di contenere gli effetti negativi derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 e dagli aumenti dei prezzi nel settore elettrico e del gas naturale, nonche' di scongiurare il fermo produttivo delle fornaci e, al contempo, tutelare un marchio di eccellenza nel mondo, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, da destinare alle imprese operanti nel settore della ceramica artistica e del vetro artistico di Murano.
Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentiti il Ministro della cultura e il Ministro dell'economia e delle finanze, sono individuati i criteri e le modalita' di riparto delle risorse di cui al presente comma, nonche' le modalita' di recupero e di eventuale riassegnazione delle risorse non utilizzate di cui al presente comma.
I benefici di cui ai commi da 700 a 702 si applicano ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
Al fine di assicurare, anche per l'anno 2022, la cura e il recupero della fauna selvatica, il Fondo di cui all'articolo 1, comma 757, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' rifinanziato per 4,5 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di contrastare e prevenire con efficacia la proliferazione di alcune specie di fauna, per prevenire eventuali danni economici e in caso di accertati squilibri ecologici, in via sperimentale, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituto un fondo con una dotazione di euro 500.000 per l'anno 2022, che costituisce limite di spesa per l'introduzione in Italia del vaccino immuno-contraccettivo GonaCon. Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro della salute, con proprio provvedimento, autorizza la sperimentazione in Italia del contraccettivo di cui al presente comma.
Le disposizioni in materia di esonero di cui all'articolo 9-ter, commi da 2 a 5, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176, sono prorogate fino al 31 marzo 2022.
Per il ristoro ai comuni delle minori entrate derivanti dal comma 706 e' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'interno, un fondo con una dotazione di 82,5 milioni di euro per l'anno 2022. Alla ripartizione del fondo tra gli enti interessati si provvede con uno o piu' decreti del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con la Conferenza Statocitta' ed autonomie locali, da adottare entro il 30 giugno 2022. Nel caso in cui ricorra la condizione prevista dal comma 3 dell'articolo 3 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, il decreto e' comunque adottato.
Le disposizioni di cui all'articolo 373, comma 2, lettera d), del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, sono estese anche ai veicoli del Corpo valdostano dei vigili del fuoco, del Corpo forestale della Valle d'Aosta e della Protezione civile della Valle d'Aosta.
I partiti politici che hanno presentato oltre i termini la richiesta per accedere, per l'anno 2021, al finanziamento privato in regime fiscale agevolato di cui all'articolo 11 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n. 13, possono produrre una nuova istanza per essere ammessi al beneficio entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
La Commissione di garanzia esamina le richieste di cui al comma 709 nei tempi e con le modalita' di cui all'articolo 10 del decreto-legge 28 dicembre 2013, n. 149, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2014, n.13.
All'articolo 60, comma 7-bis, del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, l'ultimo periodo e' sostituito dal seguente: « In relazione all'evoluzione della situazione economica conseguente alla pandemia da SARS-CoV-2, tale misura e' estesa all'esercizio successivo per i soli soggetti che nell'esercizio di cui al primo periodo non hanno effettuato il 100 per cento dell'ammortamento annuo del costo delle immobilizzazioni materiali e immateriali ».
Al fine di promuovere, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca industriale e dello sviluppo sperimentale, e' istituito un apposito fondo presso il Ministero dello sviluppo economico con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022. Con decreto del Ministero dello sviluppo economico, di concerto con il Ministero dell'universita' e della ricerca e con il Ministero della difesa, sono individuati i progetti di rilevanza strategica nel settore navale, incluso quello subacqueo, rivolti all'innovazione tecnologica e digitale e alla sostenibilita' ambientale. Per tali progetti il Ministro dello sviluppo economico concede finanziamenti con le modalita' di cui alla legge 24 dicembre 1985, n. 808. Possono accedere ai benefici di cui alla presente disposizione le imprese la cui attivita' principale riguarda la costruzione, trasformazione e revisione di navi, motori, sistemi elettronici, equipaggiamenti e materiali navali nonche' di parti degli stessi.
All'articolo 4 del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, il comma 5 e' sostituito dal seguente:
« 5. Ciascun partecipante non puo' possedere, direttamente o indirettamente, una quota del capitale superiore al 5 per cento. Per le quote possedute in eccesso non spetta il diritto di voto ed ogni altro diritto economico e patrimoniale ».
Lo statuto della Banca d'Italia e' adattato, con le modalita' stabilite all'articolo 10, comma 2, del decreto legislativo 10 marzo 1998, n. 43, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le disposizioni di cui ai commi 715 e 716 entrano in vigore con effetto dal 1° gennaio 2022. Relativamente ai dividendi percepiti nell'esercizio 2022 riferibili alle quote di partecipazione possedute al 31 dicembre 2021 in eccesso rispetto ai limiti del 3 per cento previsti dall'articolo 4, comma 5, del decreto-legge 30 novembre 2013, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 gennaio 2014, n. 5, nel testo vigente prima della data di entrata in vigore della presente legge, l'aliquota di cui all'articolo 77 del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, al lordo dell'addizionale di 3,5 punti percentuali prevista dall'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e' applicata con un'ulteriore addizionale di 27,5 punti percentuali.
All'articolo 1, comma 125, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, il primo periodo e' sostituito dal seguente: « Il regime speciale puo' essere esteso, in presenza di opzione congiunta, alle societa' per azioni, alle societa' in accomandita per azioni e alle societa' a responsabilita' limitata, a condizione che il relativo capitale sociale non sia inferiore a quello di cui all'articolo 2327 del codice civile, non quotate, residenti nel territorio dello Stato, svolgenti anch'esse attivita' di locazione immobiliare in via prevalente, secondo la definizione stabilita al comma 121, nelle quali, alternativamente: 1) una SIIQ o SIINQ possieda piu' del 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e del 50 per cento dei diritti di partecipazione agli utili, ovvero 2) almeno una SIIQ o SIINQ e una o piu' altre SIIQ o SIINQ o FIA immobiliare di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 5 marzo 2015, n. 30, il cui patrimonio e' investito almeno per l'80 per cento in immobili destinati alla locazione, ovvero in partecipazioni in SIIQ o SIINQ o altri FIA immobiliari che investono negli stessi beni o diritti nelle stesse proporzioni, congiuntamente ne possiedano il 100 per cento della partecipazione al capitale sociale, nonche' dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e dei diritti di partecipazione agli utili, a condizione che la SIIQ o SIINQ o le SIIQ o SIINQ partecipanti possiedano almeno il 50 per cento dei diritti di voto nell'assemblea ordinaria e di partecipazioni agli utili ».
La dotazione del fondo di cui all'articolo 58, comma 1, del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, e' incrementata di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Il tirocinio e' un percorso formativo di alternanza tra studio e lavoro, finalizzato all'orientamento e alla formazione professionale, anche per migliorare l'incontro tra domanda e offerta di lavoro. Qualora sia funzionale al conseguimento di un titolo di studio formalmente riconosciuto, il tirocinio si definisce curriculare.
La mancata corresponsione dell'indennita' di cui alla lettera b) del comma 721 comporta a carico del trasgressore l'irrogazione di una sanzione amministrativa il cui ammontare e' proporzionato alla gravita' dell'illecito commesso, in misura variabile da un minimo di 1.000 euro a un massimo di 6.000 euro, conformemente alle previsioni di cui alla legge 24 novembre 1981, n. 689.
Il tirocinio non costituisce rapporto di lavoro e non puo' essere utilizzato in sostituzione di lavoro dipendente. Se il tirocinio e' svolto in modo fraudolento, eludendo le prescrizioni di cui al periodo precedente, il soggetto ospitante e' punito con la pena dell'ammenda di 50 euro per ciascun tirocinante coinvolto e per ciascun giorno di tirocinio, ferma restando la possibilita', su domanda del tirocinante, di riconoscere la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato a partire dalla pronuncia giudiziale.
I tirocini sono soggetti a comunicazione obbligatoria da parte del soggetto ospitante ai sensi dell'articolo 9-bis, comma 2, del decreto-legge 1° ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608.
Il soggetto ospitante e' tenuto, nei confronti dei tirocinanti, a propria cura e spese, al rispetto integrale delle disposizioni in materia di salute e sicurezza di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.
Con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono abrogati i commi 34, 35 e 36 dell'articolo 1 della legge 28 giugno 2012, n. 92.
All'articolo 1, comma 591, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « A decorrere dall'esercizio 2021, alle spese di natura corrente del settore informatico dell'INPS non si applicano i vincoli di spesa di cui al presente comma ».
All'articolo 5-bis del decreto-legge 3 settembre 2019, n. 101, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 novembre 2019, n. 128, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:
« 4-bis. In sede di prima attuazione, ai fini dell'espletamento delle attivita' di cui al comma 1, la societa' puo' provvedere alla selezione del proprio personale valorizzando, in via prioritaria, le esperienze maturate nell'ambito dell'erogazione del servizio di CCM dagli addetti in via prevalente all'esecuzione della commessa, in servizio al 1° giugno 2021, stabilendo preventivamente, il numero, i livelli di inquadramento, il trattamento economico, la tempistica di assunzione nonche' le competenze acquisite nell'esecuzione del servizio oggetto del contratto, tenuto conto delle esigenze organizzative della societa' medesima. Si applicano i contratti collettivi di settore di cui all'articolo 51 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81.
4-ter. L'applicazione della disposizione di cui al comma 4-bis non determina in alcun caso trasferimento d'azienda ai sensi dell'articolo 2112 del codice civile ».
Le disposizioni di cui ai commi 727 e 728 entrano in vigore il giorno stesso della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.
Ai sensi dell'articolo 1, comma 2, della legge 27 luglio 2000, n. 212, le disposizioni di cui all'articolo 32, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, si interpretano nel senso che il richiamo agli atti di trasferimento della proprieta' immobiliare delle aree destinate all'edilizia economica popolare di cui al titolo III della legge 22 ottobre 1971, n. 865, si intende riferito, nell'ambito della provincia autonoma di Bolzano, agli atti di trasferimento della proprieta' delle aree destinate alla costruzione di alloggi di edilizia agevolata, previste nelle rispettive leggi provinciali.
All'articolo 10-bis, comma 1, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69, le parole: « per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per l'anno 2021 e per l'anno 2022 ».
Al fine di incoraggiare la partecipazione dei giovani allo sviluppo politico, sociale, economico e culturale del Paese, anche in attuazione di quanto previsto dall'articolo 1, commi 473, 474 e 475, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e in coerenza con gli obiettivi perseguiti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, missioni 4 e 5, il fondo di cui all'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' incrementato di 0,5 milioni di euro per l'anno 2022 e 0,5 milioni di euro per l'anno 2023.
All'articolo 1, comma 472, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « che provvede a sua volta a trasferirle annualmente al Consiglio nazionale dei giovani entro i primi sessanta giorni dell'anno ».
All'articolo 1, comma 449, lettera d-quinquies), della legge 11 dicembre 2016, n. 232, al secondo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: « , anche in osservanza del livello essenziale delle prestazioni definito dall'articolo 1, comma 797, alinea, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, in modo che venga gradualmente raggiunto entro il 2026, alla luce dell'istruttoria condotta dalla predetta Commissione, l'obiettivo di servizio di un rapporto tra assistenti sociali impiegati nei servizi sociali territoriali e popolazione residente pari a 1 a 6.500 ».
All'articolo 1, comma 801, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo le parole: « comma 797 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 » e dopo le parole: « comma 799 » sono inserite le seguenti: « e al comma 792 ».
Al fine di promuovere, tutelare e sostenere i diritti delle persone con disabilita' visiva e pluridisabilita' e favorire la fruizione di servizi di vario interesse, all'Unione italiana dei ciechi e degli ipovedenti ONLUS APS e' concesso un contributo di 2 milioni di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per iniziative a favore dei cittadini con disabilita' visiva.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 1,5 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate sostenute per fruire di attivita' fisica adattata. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
Al fine di contribuire alla piena realizzazione degli obiettivi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e' attribuito un contributo di 0,25 milioni di euro per l'anno 2022 e di 0,65 milioni di euro per l'anno 2023 alla FISH - Federazione italiana per il superamento dell'handicap.
Al fine di contribuire alla piena realizzazione dei principi della convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', ratificata ai sensi della legge 3 marzo 2009, n. 18, e di contrastare discriminazioni verso persone con disabilita', anche sostenendo e sviluppando sui territori regionali e locali interventi di rappresentanza e di supporto attivo, e' attribuito per l'anno 2022 un contributo di 500.000 euro all'Associazione nazionale famiglie di persone con disabilita' intellettiva e/o relazionale (ANFFAS ONLUS).
Al fine di favorire la realizzazione di eventi anche internazionali di integrazione dei disabili attraverso lo sport, e' destinato un contributo pari a 0,3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Al fine di favorire lo sviluppo del settore giovanile del ciclismo italiano, e' istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per il successivo trasferimento al bilancio autonomo della Presidenza del Consiglio dei ministri, un fondo con una dotazione di 600.000 euro per l'anno 2022, finalizzato all'erogazione di contributi per lo sviluppo, l'organizzazione e l'internazionalizzazione del progetto « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».
Le risorse di cui al comma 741 sono assegnate, con decreto dell'Autorita' delegata in materia di sport, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, alla Federazione ciclistica italiana per il finanziamento delle attivita' legate all'organizzazione e all'internazionalizzazione del « Giro d'Italia Giovani Under 23 ».
Limitatamente all'anno 2022, la misura dell'imposta municipale propria prevista dall'articolo 1, comma 48, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' ridotta al 37,5 per cento. Il fondo di cui al comma 49 del medesimo articolo 1 e' incrementato di 3 milioni di euro. Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, si procede al riparto della quota aggiuntiva di 3 milioni di euro, entro il 30 giugno 2022.
E' autorizzato un contributo di 400.000 euro per l'anno 2022 a favore dell'associazione « La Casa di Leo » che ospita i familiari dei pazienti pediatrici provenienti da tutta Italia in cura presso l'Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.
Al fine di dare esecuzione alle sentenze della Corte costituzionale n. 13 del 2017 e n. 57 del 2019, il fondo di rotazione di cui alla legge 16 aprile 1987, n. 183, eroga in favore degli interventi del Piano azione coesione della regione Umbria la somma di euro 18.148.556. Il Gruppo di azione coesione di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 febbraio 2015, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, attiva le procedure amministrative necessarie per l'adeguamento del piano finanziario del Piano azione coesione della regione Umbria.
All'articolo 23 del decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134, il comma 3-quater e' sostituito dal seguente:
« 3-quater. Per le finalita' di cui al comma 2, lettera c-ter), possono essere concessi finanziamenti in favore di piccole imprese in forma di societa' cooperativa costituite da lavoratori provenienti da aziende i cui titolari intendano trasferire le stesse, in cessione o in affitto, ai lavoratori medesimi. Per la gestione degli interventi il Ministero dello sviluppo economico si avvale, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, sulla base di apposita convenzione, delle societa' finanziarie costituite ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 27 febbraio 1985, n. 49. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico sono stabiliti, nel rispetto della disciplina dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato, modalita' e criteri per la concessione, l'erogazione e il rimborso dei predetti finanziamenti ».
In relazione ai maggiori costi operativi sostenuti, e' autorizzato un contributo di 2 milioni di euro per l'anno 2022 a favore dell'Ospedale pediatrico Bambino Gesu'.
Al fine di ottimizzare le cure rivolte ai pazienti affetti da malattie rare della retina, nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo per ciascuno degli anni 2022 e 2023 con una dotazione di 500.000 euro annui. Con decreto del Ministero della salute sono disciplinate le modalita' di attuazione del presente comma.
Ai fini della replicabilita' della metodologia « LAD Project », riguardante la presa in cura dei bambini affetti da malattia oncologica, e' concesso un contributo di 1 milione di euro per l'anno 2022 in favore del comune di Pavia, per la realizzazione degli interventi in coordinamento con le locali strutture ospedaliere di oncologia pediatrica e con il coinvolgimento degli enti del Terzo settore. Al trasferimento delle risorse al comune di Pavia provvede il Ministero del lavoro e delle politiche sociali dopo la pubblicazione del bando di cui al capo IV del titolo VI della parte II del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.
E' autorizzata la spesa di un milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023 a favore della Fondazione italiana per la sclerosi multipla (FISM).
Al fine di assicurare lo sviluppo della competitivita' dell'infrastruttura di ricerca nel settore oncologico, nonche' la prosecuzione della sperimentazione regolatoria per studi di tossicita' e biocompatibilita', e' previsto un contributo ordinario, per un importo annuo di 1,5 milioni di euro, con erogazione diretta alla societa' consortile Biogem (Biologia e genetica molecolare).
Conseguentemente il fondo ordinario per gli enti e le istituzioni di ricerca, di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, per la parte destinata al CNR, e' ridotto di 1,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 456, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementata di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027. Con decreto del Ministero della salute sono individuati, entro il 30 giugno 2022, i criteri di riparto delle risorse tra i soggetti beneficiari nel limite della spesa autorizzata ed e' assicurato il relativo monitoraggio.
Ai maggiori oneri derivanti dall'applicazione del comma 752, pari a 2 milioni di euro per l'anno 2022, 3 milioni di euro per l'anno 2023 e 5 milioni di euro annui per ciascuno degli anni dal 2024 al 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Il comma 2 dell'articolo 4 della legge 19 agosto 2016, n. 167, e' abrogato.
Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo denominato « Fondo nazionale per la formazione in simulazione in ambito sanitario », al fine di implementare la formazione in simulazione nell'ambito delle aziende ospedaliero-universitarie di cui al decreto legislativo 21 dicembre 1999, n. 517, e degli istituti di ricovero e cura a carattere scientifico, di cui al decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022.
Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale di cui al comma 755.
Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito il Fondo nazionale per le malattie infiammatorie croniche intestinali, al fine di sostenere la formazione, lo studio e la ricerca sulle malattie infiammatorie croniche intestinali nonche' la valutazione dell'incidenza delle medesime sul territorio nazionale, con una dotazione finanziaria di 500.000 euro per l'anno 2022. Il Ministro della salute, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con proprio decreto, stabilisce i criteri e le modalita' per la ripartizione del Fondo nazionale, prevedendo, in particolare, che le risorse destinate alla ricerca scientifica non possono essere inferiori al 50 per cento del totale del medesimo Fondo.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 335, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' rifinanziata nella misura di 1.200.000 euro per l'anno 2022.
Al fine di continuare a promuovere e valorizzare il peculiare patrimonio genetico sardo, in favore dell'Associazione dell'Identita' Ogliastrina e della Barbagia di Seulo (IOBS) e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022, per lo svolgimento di attivita' di sensibilizzazione e raccolta del consenso al trattamento dei dati genetici presso la popolazione delle suddette localita'.
Al fine di promuovere la competitivita' del sistema produttivo nazionale, attraverso la valorizzazione della ricerca nel settore agroalimentare, e per consentire all'Italia di sfruttare le risorse per lo sviluppo sostenibile, all'articolo 1, comma 673, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, le parole: « e a 27,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « a 27,5 milioni per l'anno 2021 e a 30,5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022 ».
Allo scopo di promuovere lo sviluppo di infrastrutture europee di ricerca della roadmap Esfri nel Mezzogiorno e di assicurare l'insediamento dell'hub dell'infrastruttura europea di ricerca « Resilience » a Palermo, e' autorizzata la spesa nel limite di 1 milione di euro annui per ciascuno degli anni 2022 e 2023, in favore della Fondazione per le scienze religiose Giovanni XXIII per la realizzazione di attivita' di progettazione, acquisto, conservazione, restauro, messa in sicurezza e digitalizzazione di libri, immobili e beni.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti modalita' e criteri di assegnazione e di rendicontazione delle risorse di cui al comma 761.
All'articolo 5 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, dopo il comma 5-bis sono aggiunti i seguenti:
« 5-ter. I docenti o ricercatori, che siano stati iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero o che siano cittadini di Stati membri dell'Unione europea, che hanno gia' trasferito in Italia la residenza prima dell'anno 2020 e che alla data del 31 dicembre 2019 risultano beneficiari del regime previsto dall'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, possono optare per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 3-ter del predetto articolo 44, previo versamento di:
a) un importo pari al 10 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno un figlio minorenne, anche in affido preadottivo, o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal soggetto oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta';
b) un importo pari al 5 per cento dei redditi di lavoro dipendente e di lavoro autonomo prodotti in Italia oggetto dell'agevolazione di cui all'articolo 44 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, relativi al periodo d'imposta precedente a quello di esercizio dell'opzione, se il soggetto al momento dell'esercizio dell'opzione ha almeno tre figli minorenni, anche in affido preadottivo, e diventa o e' diventato proprietario di almeno un'unita' immobiliare di tipo residenziale in Italia, successivamente al trasferimento in Italia o nei dodici mesi precedenti al trasferimento, ovvero ne diviene proprietario entro diciotto mesi dalla data di esercizio dell'opzione di cui al presente comma, pena la restituzione del beneficio addizionale fruito senza l'applicazione di sanzioni. L'unita' immobiliare puo' essere acquistata direttamente dal lavoratore oppure dal coniuge, dal convivente o dai figli, anche in comproprieta'.
5-quater. Le modalita' di esercizio dell'opzione sono definite con provvedimento dell'Agenzia delle entrate, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione ».
All'articolo 8-ter del decreto-legge 29 marzo 2019, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2019, n. 44, dopo il comma 1 e' inserito il seguente:
« 1-bis. A seguito dell'estirpazione di cui al comma 1, e' consentito ai soggetti ivi indicati di procedere al reimpianto di piante riconosciute come tolleranti o resistenti ai sensi dell'articolo 18, lettera b), del regolamento di esecuzione (UE) 2020/1201 della Commissione, del 14 agosto 2020, anche di specie vegetali diverse da quelle estirpate, in deroga alle disposizioni vincolistiche ed alle procedure valutative di cui al comma 1, nonche' a quanto disposto dall'articolo 3 del decreto legislativo luogotenenziale 27 luglio 1945, n. 475 ».
Al fine di corrispondere alle esigenze, connesse all'emergenza epidemiologica e al sostegno e alla progettazione e implementazione di attivita' in materia di istruzione e formazione, degli enti gestori, aventi finalita' non lucrative, delle scuole di servizio sociale, individuati ai sensi e per gli effetti della disciplina nazionale e regionale vigente, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024; tali importi costituiscono limite di spesa massimo. Con decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono disciplinati i criteri e le modalita' per la ripartizione delle somme di cui al presente comma anche al fine del rispetto del limite di spesa autorizzato.
I comuni che hanno deliberato la procedura di riequilibrio finanziario di cui all'articolo 243-bis del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nel secondo semestre del 2021 possono deliberare il piano di riequilibrio finanziario pluriennale entro il 28 febbraio 2022.
All'articolo 234, comma 1, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, e' aggiunto, in fine, il seguente periodo: « Per il tempo strettamente necessario al completamento del programma di trasferimento del servizio alla societa' subentrante e all'integrazione dell'efficacia della convenzione di cui al precedente periodo, al fine di assicurare la continuita' del servizio di istruzione, educazione e formazione di rilevanza costituzionale, sono prorogati i contratti di fornitura scaduti e, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 106, comma 11, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, il valore economico dei servizi erogati durante la suddetta proroga e' conformato ai livelli di mercato ».
Il termine di cui all'articolo 3, comma 3-ter, del decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, per la conclusione delle procedure concorsuali pubbliche bandite dal Ministero dell'istruzione e' prorogato al 31 dicembre 2022.
Al fine di garantire la continuita' didattica nelle istituzioni scolastiche statali situate nelle piccole isole, e' istituita un'apposita sezione nell'ambito del fondo per il miglioramento dell'offerta formativa, con uno stanziamento nel limite di spesa di 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022. Con decreto del Ministero dell'istruzione, da emanare entro il 30 aprile di ciascun anno, le risorse di cui al primo periodo sono ripartite tra le istituzioni scolastiche che hanno plessi nelle piccole isole, in proporzione al numero degli studenti che risultano iscritti in detti plessi al momento dell'emanazione del decreto, ai fini dell'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata. Con il decreto di cui al periodo precedente sono altresi' definiti i criteri per l'attribuzione dell'indennita' di sede disagiata a ciascun docente assunto a tempo determinato o indeterminato e assegnato a un plesso sito in una piccola isola.
Al fine di rafforzare gli interessi italiani all'estero e' autorizzata la spesa di 0,6 milioni di euro per l'anno 2022 per la promozione della lingua e cultura italiana all'estero, con particolare riferimento al sostegno degli enti gestori di corsi di lingua e cultura italiana all'estero.
E' autorizzata la spesa di euro 800.000 a decorrere dall'anno 2022 per adeguare, nel limite di spesa autorizzato dal presente comma, le retribuzioni del personale di cui all'articolo 152 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
Per il sostegno della rete dei consoli onorari all'estero e' autorizzata la spesa di euro 600.000 per l'anno 2022.
Al fine di favorire attivita' seminariali e di studio e iniziative studentesche e di promuovere la cultura della legalita', la condivisione dei principi costituzionali e l'impegno contro le mafie e la violenza, e' istituito il Fondo per la diffusione della cultura della legalita'.
Il Fondo di cui al comma 774, istituito nello stato di previsione del Ministero dell'universita' e della ricerca, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022, e' destinato alle universita' statali italiane per le diverse attivita'.
Con decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le attivita' finanziabili per ciascuna universita' statale, nonche' le linee guida per la relativa organizzazione.
Entro novanta giorni dall'approvazione del decreto di cui al comma 776, il Ministero dell'universita' e della ricerca e' autorizzato ad emanare un bando per ripartire le risorse, nel limite massimo di 1 milione di euro per l'anno 2022, destinate alle universita' statali che presentino uno o piu' progetti di cui ai commi da 774 a 776.
Le universita' destinatarie delle risorse provvedono, entro trenta giorni dalla comunicazione dell'avvenuto finanziamento, ad avviare le procedure per garantire la presenza e la collaborazione diretta delle studentesse e degli studenti.
Per il finanziamento dei progetti presentati dalle citta' di Bergamo e Brescia, designate capitali italiane della cultura per il 2023, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022 da ripartire in parti uguali per le due citta'.
Al fine di assicurare e promuovere la valorizzazione del territorio, nel rispetto delle relative peculiarita' identitarie e culturali, anche attraverso l'offerta di cammini e itinerari storici e la riscoperta di aree archeologiche dimenticate, garantendo la continuita' nella fruizione per i visitatori, nello stato di previsione del Ministero della cultura e' istituito il Fondo per la tutela e la valorizzazione degli archi romani antichi in Italia, con una dotazione pari a euro 400.000 per l'anno 2022. Con decreto del Ministro della cultura, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse del Fondo di cui al primo periodo.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 1, lettera c), del decreto-legge 31 marzo 2011, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2011, n. 75, e' incrementata di 2,1 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, destinati all'erogazione, in parti eguali, di contributi in favore dell'Accademia internazionale di Imola, dell'Accademia musicale Chigiana e della Scuola di musica di Fiesole, per il proseguimento della loro attivita'. Alla ripartizione dell'importo di cui al primo periodo si provvede con decreto del Ministro della cultura, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine di valorizzare le attivita' di missione pubblica dell'Istituto dell'Enciclopedia italiana, in particolare per l'aggiornamento della base dati della Biografia nazionale e dell'Osservatorio della lingua italiana, anche attraverso la fruizione digitale dell'opera, e' stanziato un contributo pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
E' autorizzata la spesa di 0,8 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute). (53)
Ai fini della celebrazione della figura di Giacomo Matteotti, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua morte, allo scopo di promuovere e valorizzare la conoscenza e lo studio della sua opera e del suo pensiero in ambito nazionale e internazionale, anche raccogliendone, conservandone, restaurandone e digitalizzandone la documentazione relativa, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Ai fini della celebrazione della figura di Pier Paolo Pasolini, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Ai fini della celebrazione della figura di Enrico Berlinguer, nella ricorrenza dei cento anni dalla sua nascita, per promuoverne e valorizzarne la conoscenza in ambito nazionale e internazionale, e' autorizzata la spesa di 400.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
La Repubblica riconosce il giorno 31 ottobre quale Giornata nazionale « Giovani e memoria », di seguito denominata « Giornata nazionale », al fine di promuovere i valori e il significato profondo dei personaggi, degli eventi e della memoria, rafforzando, anche mediante il ricorso alle nuove tecnologie, ai linguaggi contemporanei, alle piattaforme digitali e ai social media, il grado di consapevolezza, coinvolgimento e partecipazione delle giovani generazioni. La Giornata nazionale non determina gli effetti civili di cui alla legge 27 maggio 1949, n. 260.
In occasione della Giornata nazionale, lo Stato, le regioni, le province, le citta' metropolitane e i comuni, nonche' le istituzioni scolastiche di ogni ordine e grado possono, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, promuovere, nell'ambito della loro autonomia e delle rispettive competenze, anche in coordinamento con le associazioni e con gli organismi operanti nel settore, iniziative, spettacoli, cerimonie, convegni, attivita', progetti e altri incontri pubblici finalizzati alla promozione del valore della memoria storica e della partecipazione delle giovani generazioni.
Per il raggiungimento degli obiettivi e per la realizzazione delle attivita' di cui ai commi 785, 786, 787, 788 e 789, nonche' per il riordino complessivo delle attivita' in materia di anniversari nazionali, sono attribuite al Presidente del Consiglio dei ministri ovvero all'Autorita' politica delegata per le politiche giovanili le funzioni di indirizzo e coordinamento e la gestione delle risorse finanziarie in materia di anniversari nazionali e valorizzazione della partecipazione delle giovani generazioni. La Presidenza del Consiglio dei ministri assicura il supporto tecnico e organizzativo alle predette attivita' nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o dell'Autorita' politica delegata sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'utilizzo delle risorse finalizzate alla predisposizione e realizzazione di un programma di progettualita' e di iniziative connesse alle ricorrenze di cui ai commi 785, 786 e 787 e per le attivita' di cui al comma 788.
Per le finalita' di cui al comma 792, e' istituito il Comitato promotore delle celebrazioni pucciniane, di seguito denominato « Comitato », presieduto dal Presidente del Consiglio dei ministri, o da un suo delegato, e composto dal Ministro della cultura, dal Ministro dell'istruzione, dal Ministro dell'universita' e della ricerca, o da loro delegati, dal presidente della regione Toscana, dal presidente della provincia di Lucca, dai sindaci dei comuni di Lucca, Viareggio e Pescaglia, dai presidenti della Fondazione Giacomo Puccini, della Fondazione Festival Pucciniano, della Fondazione Simonetta Puccini per Giacomo Puccini, del Centro studi Giacomo Puccini, della Fondazione Teatro alla Scala, dell'Associazione lucchesi nel mondo, della Casa musicale Ricordi e dell'Archivio storico Ricordi, nonche' da quattro insigni esponenti della cultura e dell'arte musicale italiana ed europea, esperti della vita e delle opere di Giacomo Puccini, nominati con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'istruzione e con il Ministro dell'universita' e della ricerca. Il Comitato, anche avvalendosi della collaborazione di soggetti privati, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del comma 792, ha il compito di promuovere, valorizzare e diffondere in Italia e all'estero la conoscenza della figura e dell'opera di Giacomo Puccini attraverso un adeguato programma di celebrazioni e di manifestazioni culturali, nonche' di interventi di tutela e valorizzazione dei luoghi pucciniani, attraverso l'utilizzazione delle risorse finanziarie previste dal comma 792. Al Comitato possono successivamente aderire, previo accordo dei soggetti di cui al presente comma e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, altri enti pubblici o soggetti privati che vogliano promuovere la figura e l'opera di Giacomo Puccini.
Al termine delle celebrazioni, il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione dei contributi assegnati, che presenta al Presidente del Consiglio dei ministri, il quale la trasmette alle Camere. Il Comitato costituisce un comitato scientifico che formula gli indirizzi generali per le iniziative celebrative del centenario della morte di Giacomo Puccini.
Ai componenti del Comitato promotore e del comitato scientifico non sono riconosciuti compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati. Le spese per il funzionamento del Comitato e del comitato scientifico sono poste a carico del contributo di cui al comma 792.
Per le celebrazioni del centenario della morte di Giacomo Puccini sono attribuite al Comitato le risorse di cui al comma 792, per la predisposizione e per l'attuazione di un programma di interventi finanziari e di iniziative culturali, informative, scientifiche ed educative, ai sensi del comma 792, anche attraverso l'acquisizione e il restauro dei luoghi pucciniani di cui al comma 793.
In coerenza con quanto previsto dall'articolo 4-ter del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112, il Fondo unico per lo spettacolo, di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e' incrementato di 1 milione di euro per l'anno 2022, con la finalita' di tutelare e valorizzare la funzione svolta dai carnevali storici, che abbiano una riconoscibile identita' storica e culturale, per la conservazione e la trasmissione delle tradizioni storiche e popolari in relazione alla promozione dei territori.
Ai fini dell'accesso alle relative risorse, i soggetti interessati trasmettono al Ministero della cultura i propri progetti, nei termini e secondo le modalita' e la procedura stabiliti con apposito bando del Ministro della cultura, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Entro i successivi due mesi, con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, si provvede all'individuazione dei progetti ammessi al finanziamento e al riparto delle relative risorse, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma 797.
All'articolo 183, comma 4, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, al primo periodo, le parole: « per l'anno 2020 e per l'anno 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per gli anni 2020, 2021 e 2022 » e il secondo periodo e' sostituito dal seguente: « Le fondazioni lirico-sinfoniche entro il 30 giugno 2022 rendicontano l'attivita' svolta nel 2021, dando conto in particolare di quella realizzata a fronte dell'emergenza sanitaria da COVID-19, delle esigenze di tutela dell'occupazione e della riprogrammazione degli spettacoli ».
All'articolo 1, comma 594, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, le parole: « di bilancio delle fondazioni ammesse alla procedura di cui ai commi 589 e 590 del presente articolo » sono sostituite dalle seguenti: « del Fondo unico per lo spettacolo di cui all'articolo 1 della legge 30 aprile 1985, n. 163 ».
All'articolo 22, comma 2-octies, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, le parole: « 31 dicembre 2021 », ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
All'articolo 2, comma 1, della legge 20 dicembre 2012, n. 238, dopo le parole: « un contributo di un milione di euro a favore della Fondazione "Orchestra Giovanile Luigi Cherubini" » sono aggiunte le seguenti: « e, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, un contributo di 0,5 milioni di euro complessivi da suddividere in misura proporzionale tra l'Associazione Senzaspine, l'Associazione Musicale Gasparo da Salo', societa' cooperativa Soundiff - Diffrazioni Sonore, l'Associazione culturale musicale I Filarmonici di Benevento, l'Ensemble Mare Nostrum, l'Associazione la Filharmonie e l'Orchestra dei Giovani Europei ».
Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 16 marzo 2001, n. 72, e' autorizzata la spesa di 2,3 milioni di euro per l'anno 2022 e di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024. Per la prosecuzione degli interventi di cui alla legge 21 marzo 2001, n. 73, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024. L'autorizzazione di spesa di cui alla legge 22 dicembre 1982, n. 960, e' incrementata di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
La Repubblica, nell'ambito delle funzioni di promozione dello sviluppo della cultura e della ricerca scientifica nonche' di salvaguardia e valorizzazione della tradizione culturale italiana e del patrimonio artistico e storico della nazione, a essa attribuite dalla Costituzione, celebra il pittore Pietro Vannucci detto « Il Perugino » nella ricorrenza del quinto centenario dalla sua morte.
Per la celebrazione di cui al comma 804, e' autorizzata la spesa complessiva di 1 milione di euro per l'anno 2022.
Per le finalita' di cui al comma 804, e' istituito presso il Ministero della cultura un Comitato promotore delle celebrazioni legate alla figura di Pietro Vannucci detto « Il Perugino ». Il Comitato e' presieduto da un presidente nominato dal Ministero della cultura e composto da un rappresentante del Ministero dell'istruzione, uno del Ministero dell'universita' e della ricerca, uno del Ministero del turismo, uno della regione Umbria, dal sindaco del comune di Perugia, dal sindaco del comune di Citta' della Pieve, nonche' da quattro esperti della vita e delle opere del Perugino designati dal Ministro della cultura. Il Comitato, nominato con decreto del Ministro della cultura, che ne definisce anche le modalita' di funzionamento, ha il compito di promuovere e diffondere, attraverso un adeguato programma di celebrazioni, di attivita' formative, editoriali, espositive e di manifestazioni artistiche, culturali e scientifiche, in Italia e all'estero, la figura e l'opera di Pietro Vannucci. A tal fine, al Comitato sono attribuite le risorse di cui al comma 805. Al termine delle celebrazioni il Comitato, che rimane in carica fino alla data del 31 dicembre 2024, predispone una relazione conclusiva sulle iniziative realizzate e sull'utilizzazione delle risorse assegnate che presenta al Ministro della cultura, il quale la trasmette alle Camere. Ai componenti del Comitato non e' corrisposto alcun compenso, gettone di presenza o altro emolumento comunque denominato. Essi hanno diritto, nell'ambito delle risorse di cui al comma 805, al solo rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per le attivita' strettamente connesse al funzionamento del Comitato, secondo la normativa vigente.
Le spese per il funzionamento sono poste a carico delle risorse di cui al comma 805. Per l'anno 2023 e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Per l'anno 2024 e' autorizzata la spesa di 100.000 euro per le spese di funzionamento del Comitato promotore e per i rimborsi delle spese spettanti ai componenti dello stesso Comitato. Agli oneri derivanti dal decimo periodo del presente comma, pari a 100.000 euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della cultura.
Il fondo di cui all'articolo 1, comma 227, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, e' rifinanziato in misura pari a 1 milione di euro per l'anno 2022.
All'articolo 1, comma 1031, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, alla lettera b-bis), le parole: « 31 dicembre 2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 31 dicembre 2022 ».
I contributi previsti dalle disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1031, lettera b-bis), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, sono riconosciuti nel limite di spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di dare piena attuazione alla misura di finanziamento in Italia del sistema di segnalamento ERTMS, e in coerenza agli stanziamenti previsti a tal fine nel PNRR, al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, le parole « sottosistema di bordo di classe "B" al sistema ERTMS » sono sostituite dalle seguenti: « sottosistema di bordo di classe "B" SCMT/SSC o ERTMS "B2" comprensivo di STM SCMT/ SSC o ERTMS "B3 MR1" comprensivo di STM SCMT/SSC al sistema ERTMS versione B3 R2 comprensivo di STM SCMT/ SSC ». All'attuazione della presente disposizione si provvede con le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
Ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche, ai contribuenti e' riconosciuto, nel limite massimo complessivo di 3 milioni di euro per l'anno 2022, un credito d'imposta per le spese documentate relative all'installazione di sistemi di accumulo integrati in impianti di produzione elettrica alimentati da fonti rinnovabili, anche se gia' esistenti e beneficiari degli incentivi per lo scambio sul posto di cui all'articolo 25-bis del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le modalita' attuative per l'accesso al beneficio di cui al presente comma e per il suo recupero in caso di illegittimo utilizzo, nonche' le ulteriori disposizioni ai fini del contenimento della spesa complessiva entro i limiti di cui al presente comma.
Al fine di adottare, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma, misure per far fronte alle conseguenze degli eventi atmosferici calamitosi e degli eventi meteorologici verificatisi dal 3 luglio all'8 agosto 2021 nel territorio della provincia di Mantova, nello stato di previsione del Ministero dell'interno e' istituito un fondo con dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
Con decreto del Ministero dell'interno, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, sentito il Dipartimento della protezione civile anche al fine del coordinamento con altri eventuali interventi in corso di realizzazione nelle medesime zone, sono individuate le misure di cui al comma 813.
Il Fondo salva-opere di cui all'articolo 47 del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, e' incrementato ulteriormente di 1 milione di euro per l'anno 2022.
Al fine di contrastare gli effetti negativi causati dall'emergenza epidemiologica da COVID-19 sull'equilibrio economico del contratto di servizio per lo svolgimento del trasporto pubblico locale acqueo nella citta' di Venezia, in relazione all'assoluta specificita' in termini di costi e modalita' di svolgimento del medesimo servizio, e al fine di garantire la continuita' territoriale con le isole della laguna e l'accessibilita' e la mobilita' nel centro storico tenuto conto della particolare conformazione geomorfologica della citta' antica, e' autorizzata la spesa nel limite di 15 milioni di euro per l'anno 2022, 19 milioni di euro per l'anno 2023 e 6 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di sostenere il servizio di trasporto urbano di navigazione lagunare della citta' di Venezia. Tali risorse devono considerarsi aggiuntive rispetto a quelle ordinariamente stanziate a legislazione vigente e sono concesse, al fine di evitare sovracompensazioni, tenendo conto dei costi cessanti, dei minori costi di esercizio nonche' dei costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza della medesima emergenza.
Per la realizzazione di interventi urgenti di manutenzione straordinaria delle strutture che insistono sulle aree adibite a sedi per lo svolgimento del Vertice G8 nell'ex Arsenale della Marina militare alla Maddalena e nelle aree adiacenti all'interno del sito di interesse nazionale, e' previsto un contributo a favore della regione Sardegna di 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Agli oneri derivanti dal comma 817, pari a 3,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.
Dopo l'articolo 1677 del codice civile e' inserito il seguente:
« Art. 1677-bis. - (Prestazione di piu' servizi riguardanti il trasferimento di cose) - Se l'appalto ha per oggetto, congiuntamente, la prestazione di piu' servizi relativi alle attivita' di ricezione, deposito, custodia, spedizione, trasferimento e distribuzione di beni di un altro soggetto, alle attivita' di trasferimento di cose da un luogo a un altro si applicano le norme relative al contratto di trasporto, in quanto compatibili ».
Al fine di sostenere e accelerare la spesa per investimenti pubblici da parte dello Stato, delle regioni, degli enti locali e degli altri enti pubblici, anche con riferimento agli interventi previsti dal PNRR e con particolare riguardo alla redazione delle valutazioni di impatto ambientale e dei documenti relativi a tutti i livelli progettuali previsti dalla normativa vigente, gli oneri posti a carico del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 1, comma 58, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, sono incrementati di euro 700.000 per l'anno 2022.
Ai fini della semplificazione delle procedure per la produzione di energia idroelettrica ecocompatibile dagli acquedotti mediante l'impiego di impianti mini idroelettrici, dopo l'articolo 166 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e' inserito il seguente:
« Art. 166-bis. - (Usi delle acque per approvvigionamento potabile) - 1. I soggetti gestori del servizio idrico integrato, titolari delle concessioni per l'uso potabile delle acque, in riferimento alla risorsa idrica concessa per uso potabile e gia' sfruttata in canali o condotte esistenti, possono avanzare richiesta all'autorita' competente per la produzione di energia idroelettrica all'interno dei medesimi sistemi idrici. L'autorita' competente esprime la propria determinazione entro centoventi giorni, trascorsi i quali la domanda si intende accettata. Per tali usi i gestori sono obbligati al pagamento dei relativi canoni per le quantita' di acqua corrispondenti, applicandosi anche in tali ipotesi le disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici, di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.
2. Le caratteristiche costruttive degli impianti per le finalita' di cui al comma 1 del presente articolo devono consentire lo sfruttamento delle infrastrutture idriche esistenti quali canali artificiali o condotte, senza incremento di portata derivata dal corpo idrico naturale e senza incremento del periodo in cui ha luogo il prelievo ».
Per le finalita' di cui all'articolo 16, comma 3-bis, del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, fermo restando quanto previsto dal comma 3-quinquies del medesimo articolo 16, e' autorizzata la spesa di euro 10 milioni per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 103, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e' incrementata di 6 milioni di euro per l'anno 2022.
Al fine di favorire la transizione ecologica del settore turistico e alberghiero, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del turismo il Fondo pratiche sostenibili, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
A valere sul Fondo possono essere concessi contributi a fondo perduto alle imprese che operano nei settori di cui al comma 824, al fine di sostenerle nelle scelte a minor impatto ecologico con particolare riguardo alla sostituzione dei set di cortesia monouso con set realizzati con materiali biodegradabili e compostabili. Con decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri per l'erogazione dei predetti contributi.
Al fine di favorire la transizione ecologica nel settore della ristorazione, e' istituito nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali il Fondo per la valorizzazione dei prodotti agroalimentari tradizionali e certificati, con una dotazione di 1 milione di euro per l'anno 2022.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le forme di agevolazioni o incentivi per attivita' ricettive, di ristorazione e per i pubblici esercizi che garantiscano un'offerta adeguata di prodotti censiti come produzioni alimentari tipiche ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 30 aprile 1998, n. 173, o come denominazioni protette o biologiche provenienti dalla regione in cui e' situato l'esercizio o, in casi adeguatamente motivati, da regioni limitrofe.
Per il supporto tecnico alle attivita' istruttorie svolte dal Ministero della transizione ecologica, con particolare riferimento alle esigenze di valutazione di impatto ambientale e di valutazione ambientale strategica, nonche' per l'attuazione del PNRR, e' assegnato un contributo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2035 a favore dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale.
Al fine di accelerare gli interventi strategici necessari a ricondurre la situazione di inquinamento dell'aria nei limiti previsti, indicati dalla direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, e per le finalita' di cui all'articolo 10, comma 1, lettera d), della legge 7 luglio 2009, n. 88, le risorse di cui all'articolo 30, comma 14-ter, del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, sono incrementate di 1 milione di euro per l'anno 2022.
Al fine di integrare le risorse a disposizione delle amministrazioni preposte alla verifica dell'ottemperanza alle norme in materia ambientale di cui alla legge 28 giugno 2016, n. 132, e' autorizzata la spesa di 3 milioni di euro per l'anno 2022, da utilizzare per il finanziamento delle spese di funzionamento connesse all'attivita' di controllo ambientale degli organi di vigilanza che, nell'esercizio delle funzioni di polizia giudiziaria, impartiscono le prescrizioni tecniche previste dall'articolo 318-ter del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.
Per le spese documentate, sostenute entro il 31 dicembre 2023, relative all'installazione e messa in funzione di impianti di compostaggio presso i centri agroalimentari presenti nelle regioni Campania, Molise, Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia, e' riconosciuto un contributo, nel limite massimo di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024, sotto forma di credito d'imposta, pari al 70 per cento degli importi rimasti a carico del contribuente.
L'agevolazione e' richiesta dal gestore del centro agroalimentare purche' l'impianto di compostaggio possa smaltire almeno il 70 per cento dei rifiuti organici, di cui all'articolo 183, comma 1, lettera d), del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, prodotti dal medesimo centro agroalimentare. Con provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di applicazione e di fruizione del credito d'imposta, al fine del rispetto del limite di spesa di cui al comma 831.
Il credito d'imposta e' utilizzabile in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.
Non si applicano i limiti di cui all'articolo 1, comma 53, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e di cui all'articolo 34 della legge 23 dicembre 2000, n. 388. Il credito d'imposta non concorre alla formazione del reddito ai fini delle imposte sui redditi e del valore della produzione ai fini dell'imposta regionale sulle attivita' produttive.
L'agevolazione di cui ai commi da 831 a 833 e' concessa ai sensi e nei limiti del regolamento (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti « de minimis ».
Al fine di analizzare le condizioni che determinano il divieto di immissione di specie ittiche non autoctone di cui all'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, e' istituito presso il Ministero della transizione ecologica il Nucleo di ricerca e valutazione composto da rappresentanti del Ministero della transizione ecologica, del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di SNPA/ISPRA e da sei rappresentanti delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, per un massimo di dodici componenti, operativo fino al 30 settembre 2024. Ai componenti del Nucleo di ricerca e valutazione non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati.
Al fine dell'adeguamento al divieto di immissione in natura di specie non autoctone di cui all'articolo 12, comma 3, del citato decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano conformano i rispettivi sistemi di gestione ittica entro centottanta giorni dalla conclusione dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione di cui al comma 835 consentendo l'immissione delle sole specie riconosciute come autoctone dalle rispettive carte ittiche.
Tenuto conto dei lavori del Nucleo di ricerca e valutazione, sentiti la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e l'ISPRA, con decreto del Ministero della transizione ecologica sono definite le specie ittiche d'acqua dolce di interesse alieutico riconosciute come autoctone per regioni o per bacini.
Al fine di consentire un'adeguata politica di gestione delle specie ittiche alieutiche, fino al 31 maggio 2026 non trova applicazione l'articolo 12, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357, per le sole disposizioni riguardanti l'immissione in natura nelle acque interne di specie non autoctone la cui immissione era autorizzata in data antecedente all'applicazione del decreto del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare 2 aprile 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 14 aprile 2020.
Per lo svolgimento delle attivita' del Nucleo di ricerca e valutazione, e' autorizzata la spesa di 150.000 euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Al fine di potenziare le attivita' di bonifica e disinquinamento anche con riguardo alla verifica dello stato di attuazione e all'aggiornamento dei piani di risanamento delle aree ad elevato rischio di crisi ambientale, e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022 a favore del Ministero della transizione ecologica.
Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, il proseguimento delle attivita' di bonifica delle discariche abusive, il fondo di cui all'articolo 1, comma 113, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e' rifinanziato nella misura di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
All'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 11 maggio 2007, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 luglio 2007, n. 87, le parole: « siti di smaltimento finale di rifiuti » sono sostituite dalle seguenti: « siti di smaltimento e trattamento di rifiuti ».
Con la finalita' di favorire la promozione dei territori, anche in chiave turistica, e il recupero di antiche tradizioni legate alla cultura enogastronomica del Paese, e' concesso, per l'anno 2022, un contributo, nel limite di spesa complessivo di 1 milione di euro, a favore dei produttori di vino DOP e IGP nonche' dei produttori di vino biologico che investano in piu' moderni sistemi digitali, attraverso l'impiego di un codice a barre bidimensionale (QR code) apposto sulle etichette che permetta una comunicazione dinamica dal produttore verso il consumatore, veicolando quest'ultimo su siti e pagine web istituzionali dedicati alla promozione culturale, turistica e rurale dei territori locali, nel rispetto del regolamento (UE) n. 1169/2011 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 ottobre 2011, in materia di informazioni sugli alimenti, e dei regolamenti (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, e (UE) 2019/33 della Commissione, del 17 ottobre 2018, in materia di etichettatura e presentazione dei vini.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministero del turismo, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per l'assegnazione dei contributi.
Al fine di ridurre gli effetti degli attacchi dell'insetto Ips typographus, di seguito denominato « bostrico », in fase epidemica nelle regioni alpine, tra cui quelle gia' colpite dagli effetti della tempesta Vaia, e preservare i boschi da attacchi letali, per il cui contrasto si rendono necessarie, oltre alle misure previste nel decreto legislativo 2 febbraio 2021, n. 19, anche urgenti azioni di carattere selvicolturale, ai commi da 847 a 855 sono individuate le misure di intervento per i territori coinvolti.
Le regioni provvedono al riconoscimento della comunicazione di cui al comma 850 quale titolo abilitativo al taglio di piante, anche al fine del riconoscimento della provenienza legale dei tronchi ricavati attraverso tale procedura di massima urgenza.
Le regioni possono provvedere in luogo dei proprietari alle attivita' di cui al comma 846, in caso di loro prolungata inerzia e in caso di terreni silenti come definiti ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera h) del testo unico di cui al decreto legislativo 3 aprile 2018, n. 34.
Fatte salve le deroghe di cui ai commi 846, 847 e 848, alle attivita' urgenti poste in essere per prevenire i danni da bostrico si applicano le misure di accelerazione e semplificazione previste dal decreto-legge 31 maggio 2021 n. 77, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 luglio 2021, n. 108.
I proprietari pubblici e privati, i conduttori e detentori a qualunque titolo di boschi minacciati dal bostrico, previa comunicazione alla regione competente per territorio, per un periodo di sette anni possono procedere alle operazioni urgenti di prevenzione piu' adeguate, inclusi gli abbattimenti con rilascio in loco delle piante o allontanamento delle stesse previa scortecciatura, secondo le indicazioni fornite dai documenti tecnici specialistici predisposti dalla regione stessa, in deroga ad ogni disposizione vigente in materia vincolistica nonche' in esenzione dai procedimenti di valutazione di impatto ambientale e valutazione ambientale strategica e dal procedimento di valutazione di incidenza ambientale.
Salvo quanto previsto al comma 848, al momento della presentazione dei documenti relativi alle procedure di affidamento, i soggetti di cui al comma 852 accettano, anche in deroga agli articoli 81 ed 85 del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, autocertificazioni, rese ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, circa il possesso dei requisiti per la partecipazione a procedure di evidenza pubblica, che i predetti soggetti verificano ai sensi dell'articolo 163, comma 7, del citato decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, mediante la Banca dati centralizzata gestita dal Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili o i mezzi di prova di cui all'articolo 86, del medesimo decreto legislativo, ovvero tramite altre idonee modalita' compatibili con la gestione dell'epidemia da bostrico, individuate dai medesimi soggetti responsabili delle procedure.
Fermo restando quanto previsto al comma 850, ai fini dell'acquisizione di lavori, beni e servizi, strettamente connessi alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855 i soggetti di cui al comma 850 provvedono mediante le procedure di cui agli articoli 36 e 63 del decreto legislativo n. 50 del 2016, anche non espletate contestualmente, previa selezione, ove possibile e qualora richiesto dalla normativa, di almeno cinque operatori economici, effettuando le verifiche circa il possesso dei requisiti, secondo le modalita' descritte all'articolo 163, comma 7, del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. Ove esistenti, tali operatori sono selezionati all'interno delle white list delle prefetture.
Tenuto conto dell'urgenza della realizzazione degli interventi di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono prevedere penalita' adeguate all'urgenza anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 113-bis del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e lavorazioni su piu' turni giornalieri, nel rispetto delle norme vigenti in materia di lavoro.
Nell'espletamento delle procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture strettamente connesse alle attivita' di cui ai commi da 846 a 855, i soggetti di cui al comma 850 possono verificare le offerte anomale ai sensi dell'articolo 97 del decreto legislativo n. 50 del 2016, richiedendo le necessarie spiegazioni per iscritto, assegnando al concorrente un termine compatibile con la situazione epidemica in atto e comunque non inferiore a cinque giorni. Qualora l'offerta risulti anomala all'esito del procedimento di verifica, il soggetto aggiudicatario e' liquidato ai sensi dell'articolo 163, comma 5, del decreto legislativo n. 50 del 2016, per la parte di opere, servizi o forniture eventualmente gia' realizzata.
Per le finalita' di cui ai commi da 846 a 854, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per misure di tutela del territorio e prevenzione delle infestazioni fitosanitarie per le zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus, nelle regioni Lombardia, Veneto e Friuli Venezia Giulia e nelle province autonome di Trento e di Bolzano.
Il fondo di cui al comma 855 puo' essere altresi' utilizzato dalle regioni per il finanziamento e l'attuazione di azioni di monitoraggio, di lotta attiva, di formazione e informazione nonche' di ricerca e sperimentazione per il contrasto e la prevenzione delle infestazioni fitosanitarie nelle zone interessate dall'epidemia dell'insetto Ips typographus.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un Fondo per la valorizzazione internazionale dei patrimoni immateriali agro-alimentari ed agro-silvopastorali, con dotazione pari a 2 milioni di euro per il 2022. Il Fondo e' destinato a sostenere le tradizioni e le pratiche agroalimentari ed agro-silvo-pastorali dichiarati dall'UNESCO patrimonio immateriale dell'umanita' ai sensi della Convenzione per la salvaguardia del patrimonio immateriale, adottata a Parigi il 17 ottobre 2003, ratificata ai sensi della legge 27 settembre 2007, n. 167.
A valere sul Fondo di cui al comma 857, una quota annua pari ad euro 500.000 e' destinata, per l'anno 2022, a sostenere l'iscrizione di nuove tradizioni e pratiche agro-alimentari ed agro-silvo-pastorali nella Lista rappresentativa dei patrimoni immateriali dell'UNESCO di cui alla suddetta Convenzione.
Al fine di sostenere la filiera apistica e promuovere lo sviluppo competitivo del comparto della frutta a guscio, di incentivare la ricerca e l'ammodernamento delle tecniche di gestione selvicolturale, di favorire programmi di valorizzazione e sostenere il rifinanziamento dei piani di settore, la dotazione del fondo per la tutela e il rilancio delle filiere apistica, brassicola, della canapa e della frutta a guscio, di cui all'articolo 1, comma 138, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e' incrementata di 12,75 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2023 e 2024.
Una somma pari ad euro 7,75 milioni per l'anno 2022 dell'incremento di cui al comma 859 e' destinata all'attuazione degli interventi di cui all'articolo 5, comma 1, lettere d), i) e l), della legge 24 dicembre 2004, n. 313.
Nell'ambito delle risorse destinate al sostegno della filiera della frutta a guscio ai sensi del comma 859, almeno 300.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024 sono destinati al settore della corilicoltura.
Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1, comma 138, secondo periodo, dalla legge 30 dicembre 2020, n. 178, con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da emanare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di ripartizione delle risorse destinate al sostegno della filiera apistica, di cui al comma 860.
Al fine di assicurare l'espletamento dei compiti previsti dall'articolo 15-bis, comma 1, del decreto legislativo 21 maggio 2018, n. 74, nonche' di quelli in svolgimento nel periodo transitorio di cui all'articolo 3, commi 2 e 3, del decreto legislativo 4 ottobre 2019, n. 116, la societa' SIN - Sistema informativo nazionale per lo sviluppo dell'agricoltura - S.p.a., costituita ai sensi dell'articolo 14, comma 10-bis, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 99, e' autorizzata a reclutare e ad assumere fino a 50 unita' di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 19, commi 2, 3 e 4, del testo unico di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175.
Per le finalita' previste dal comma 863, la dotazione finanziaria dell'Agenzia per le erogazioni in agricoltura e' incrementata di 2,5 milioni di euro per l'anno 2022 e di 5 milioni di euro a decorrere dall'anno 2023.
Al fine di promuovere le colture di piante aromatiche e officinali biologiche sul territorio nazionale e' istituito, nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, il Fondo per lo sviluppo delle colture di piante aromatiche e officinali biologiche, con una dotazione di 500.000 euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono definiti i criteri e le modalita' di riparto del Fondo di cui al comma 865.
I finanziamenti disposti a valere sulle risorse del Fondo di cui al comma 865 sono erogati nel rispetto della normativa dell'Unione europea e nazionale in materia di aiuti di Stato.
Al fine di promuovere e sostenere le eccellenze della ristorazione e della pasticceria italiana nonche' di valorizzare il patrimonio agroalimentare ed enogastronomico italiano, anche mediante interventi che incentivino la valorizzazione dei prodotti a denominazione d'origine e indicazione geografica e le eccellenze agroalimentari italiane, gli investimenti in macchinari professionali e altri beni strumentali durevoli, nonche' interventi in favore dei giovani diplomati nei servizi dell'enogastronomia e dell'ospitalita' alberghiera, sono istituiti presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali due fondi denominati, rispettivamente, « Fondo di parte corrente per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 6 milioni di euro per l'anno 2022 e 14 milioni di euro per l'anno 2023, e « Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano », con una dotazione di 25 milioni di euro per l'anno 2022 e 31 milioni di euro per l'anno 2023.(38)
Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con uno o piu' decreti del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, sono definiti i criteri e le modalita' di utilizzazione dei fondi di cui al comma 868.
Al fine di garantire il funzionamento degli impianti ippici di recente apertura, e' istituito presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 4 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Con decreto del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sono stabiliti i criteri di riparto delle risorse di cui al comma 870 tra gli impianti ippici aperti nel 2021.
E' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, da destinare al comune di Nicotera, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, per i lavori di rifacimento del lungomare del medesimo comune. E' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022, per i lavori di manutenzione straordinaria della strada comunale per il mare Contrada Colle Gagliardo nei territori di Limbadi e Nicotera.
Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 26, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, e' incrementato di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Agli oneri derivanti dal comma 873, quantificati in 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023, si provvede quanto a 1 milione di euro per l'anno 2022 e 2 milioni di euro per l'anno 2023 mediante corrispondente riduzione del Fondo di parte capitale di cui all'articolo 34-ter, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, iscritto nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e della mobilita' sostenibili.
Al fine di fronteggiare le esigenze connesse al contenimento della diffusione del COVID-19 e garantire la regolare gestione, anche di natura sanitaria, dei flussi migratori, nei limiti dello stanziamento di cui al presente comma che costituisce tetto di spesa massimo, e' autorizzato per l'anno 2022 un contributo di 1,5 milioni di euro da ripartire tra i comuni di Lampedusa e Linosa, Porto Empedocle, Pozzallo, Caltanissetta, Messina, Siculiana, Augusta, Pantelleria e Trapani.
Con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro della salute, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri e le modalita' di gestione e ripartizione delle risorse di cui al comma 875, nonche' le modalita' di monitoraggio della spesa.
Entro il 28 febbraio 2022, i comuni beneficiari del contributo di cui al comma 875 presentano un piano degli interventi e, entro il 31 luglio 2022, un rendiconto corredato da apposita relazione illustrativa delle risorse finanziarie utilizzate e dei risultati raggiunti.
Al fine di adeguare le strutture territoriali del Ministero dell'istruzione nella provincia di Barletta, Andria e Trani, e' autorizzata la spesa di euro 300.000 per l'anno 2022. La dotazione organica del Ministero dell'istruzione e' altresi' incrementata di un posto di livello dirigenziale non generale, da coprire anche mediante l'indizione di nuove procedure concorsuali pubbliche. Ai fini dell'attuazione di quanto previsto nel precedente periodo e' autorizzata la spesa di euro 75.575 per l'anno 2022 e di euro 151.149 a decorrere dall'anno 2023.
Al fine di contribuire all'attivita' dell'associazione denominata « Fondazione Antonino Scopelliti » con sede operativa a Reggio Calabria, e' autorizzata la spesa di 0,25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023.
Per la realizzazione di interventi straordinari finalizzati al superamento dell'emergenza cimiteriale nel comune di Palermo, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 2 milioni di euro.
Al secondo periodo del comma 687 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « 2022-2024 ».
Al fine di incrementare, per l'anno 2022 e nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la retribuzione di risultato per la dirigenza dell'Ente nazionale per l'aviazione civile (ENAC), il fondo di cui all'articolo 80 del contratto collettivo nazionale di lavoro relativo al personale del comparto Funzioni Centrali relativo al triennio 2016-2018 e' incrementato di euro 250.000 per l'anno 2022.
In considerazione della recente apertura nel territorio del comune di Verduno del nuovo ospedale Alba-Bra, che ha comportato per la struttura amministrativa dell'ente locale un grave sovraccarico di lavoro, per le connesse pratiche amministrative e burocratiche, con conseguente detrimento dei servizi per i residenti, il comune di Verduno e' autorizzato, nell'anno 2022, ad assumere a tempo indeterminato due unita' di personale amministrativo e tecnico da inquadrare nella categoria D, posizione economica D1. A tal fine, e' autorizzata la spesa massima di 82.000 euro annui a decorrere dal 2022.
Per lo svolgimento della procedura concorsuale per l'assunzione di 180 unita' nella qualifica iniziale della carriera prefettizia, e' autorizzata la spesa di 850.000 euro per l'anno 2022.
In aggiunta alle facolta' assunzionali previste a legislazione vigente, il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' autorizzato ad assumere a tempo indeterminato, per l'anno 2022, nell'ambito della vigente dotazione organica, fino a 44 dipendenti appartenenti all'area III, posizione economica F1, mediante lo scorrimento delle graduatorie di concorsi vigenti alla data del 1° ottobre 2021 ovvero l'indizione di nuovi concorsi. E' a tal fine autorizzata la spesa nel limite massimo di euro 1.543.184 per l'anno 2022 e di euro 1.851.820 a decorrere dall'anno 2023.
All'articolo 23 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, il primo comma e' sostituito dal seguente: « Il servizio nelle residenze disagiate e particolarmente disagiate del personale del Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale e' computato conformemente all'articolo 144 del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18 ». All'articolo 144, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, sono aggiunti, in fine, i seguenti i periodi: « Il dipendente in costanza di servizio o i superstiti aventi causa possono rinunciare alle maggiorazioni gia' acquisite relativamente ai periodi di servizio anteriori al 1° luglio 2015 le cui quote di pensione sono calcolate con il sistema contributivo. Non possono essere oggetto di rinuncia le maggiorazioni gia' utilizzate per la liquidazione di trattamenti pensionistici ».
Alla tabella 1 allegata al regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 19 maggio 2010, n. 95, il numero: « 185 » e' sostituito, rispettivamente nella seconda, terza e quarta colonna, dai seguenti: « 190 », « 195 » e « 200 » e i numeri: « 1.167 », « 1.185 », « 1.235 », « 4.530 », « 4.548 » e « 4.598 » sono rispettivamente sostituiti dai seguenti: « 1.172 », « 1.195 », « 1.250 », « 4.535 », « 4.558 » e « 4.613 ». Per le finalita' di cui al presente comma, e' autorizzata la spesa di euro 838.805 per l'anno 2022, euro 1.677.610 per l'anno 2023 e euro 2.516.415 annui a decorrere dall'anno 2024.
A favore del Comando unita' forestali, ambientali e agroalimentari dell'Arma dei carabinieri e' autorizzata la spesa di 500.000 euro per l'anno 2022.
E' istituito, nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, un fondo con una dotazione pari a 1,5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per l'implementazione di politiche organiche di natura economica, finanziaria e fiscale, nell'ambito dell'economia sociale, cosi' come definita anche dall'Action Plan for the Social Economy della Commissione europea.
Nell'ambito delle risorse di cui al comma 890, l'ISTAT, previa stipula di apposita convenzione con il Ministero dell'economia e delle finanze, provvede a disciplinare obiettivi e contributi, procede alla realizzazione del conto satellite per l'economia sociale nonche' del progetto di sviluppo delle statistiche sul movimento della platea di attori dell'economia sociale. Nei limiti di quanto previsto dalla convenzione, l'ISTAT e' autorizzato a sottoscrivere contratti di collaborazione.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede al riparto delle risorse di cui al comma 890.
Al fine di tutelare la qualita' del sughero nazionale contro l'attacco dell'organismo nocivo Coraebus undatus, il sughero estratto e' obbligatoriamente sottoposto a trattamento termico mediante tecniche di bollitura prima di essere movimentato al di fuori del territorio regionale di estrazione. Con apposito decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro ventiquattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabilite le modalita' di contenimento della diffusione del Coraebus undatus mediante le tecniche di cui al primo periodo.
Nello stato di previsione del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali e' istituito un apposito fondo con una dotazione di 150.000 euro per l'anno 2022 per effettuare le attivita' di monitoraggio del Coraebus undatus mediante apposita convezione con l'Universita' degli studi di Sassari.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definiti i criteri di impiego e di gestione del fondo di cui al comma 894.
E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore della fondazione Anna Milanese, al fine di garantire assistenza e protezione alle ragazze povere ed orfane dell'Etiopia, promuovendo l'istruzione e la cultura negli strati piu' emarginati della popolazione etiopica.
E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022, a favore dell'Istituto Campana per l'istruzione permanente, al fine di sviluppare la funzione di educazione, formazione e cultura, attraverso proprie iniziative, e di affiancare le attivita' degli istituti di istruzione di ogni ordine e grado.
E' autorizzato un contributo di euro 350.000 per l'anno 2022 a favore del Centro studi Salvo d'Acquisto-CESD, finalizzato a sostenere e a diffondere le attivita' in ambito culturale dedicate alla nobile figura dell'Arma dei carabinieri Salvo d'Acquisto.
Al fine di avviare un programma di riqualificazione e adeguamento dell'edificio monumentale e di valorizzazione del percorso museale dell'Accademia galileiana di scienze, lettere ed arti di Padova, e' autorizzata la spesa di 125.000 euro per l'anno 2022.
Al fine di favorire e promuovere la diffusione della lettura e della fruizione visiva per coloro che sono affetti da disturbi della vista, ovvero soggetti con minorazioni visive di cui agli articoli 4, 5 e 6 della legge 3 aprile 2001, n. 138, per l'anno 2022 e' autorizzata la spesa di 200.000 euro in favore della Biblioteca italiana per ipovedenti « B.I.I. ONLUS » di Treviso.
All'Istituto comprensivo « Pietro Paolo Mennea » di Barletta e' riconosciuto un contributo di euro 600.000 per l'anno 2022 al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, l'adozione degli interventi di ristrutturazione e riqualificazione dei campi sportivi del plesso scolastico, tenuto anche conto degli obiettivi di riduzione di fenomeni di marginalizzazione e degrado sociale, nonche' di miglioramento della qualita' urbana e di riqualificazione del tessuto sociale, anche attraverso la promozione di attivita' sportiva.
Al fine di favorire la diffusione delle attivita' assistenziali sia nel campo sociale che sanitario nonche' le attivita' educative della Fondazione « Istituto Filippo Cremonesi », e' autorizzata la spesa di 250.000 euro per l'anno 2022 in favore della stessa allo scopo di sostenere le fondamentali attivita' che svolge all'interno della comunita' in cui opera.
Al fine di mettere a disposizione del pubblico e degli studiosi il patrimonio artistico e culturale di Franco Zeffirelli, risultato di quasi settant'anni di carriera e dichiarato di particolare interesse storico da parte del Ministero per i beni e le attivita' culturali ai sensi codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, in data 29 gennaio 2009, e' autorizzata la spesa di 200.000 euro per l'anno 2022 a favore della Fondazione privata senza fini di lucro « Franco Zeffirelli ONLUS », istituita nel 2015.
In occasione dell'ottantesimo anniversario della nascita della Democrazia cristiana e' autorizzata la spesa di euro 200.000 per l'anno 2022 a favore della Fondazione De Gasperi ai fini del programma straordinario di valorizzazione dell'archivio degasperiano inedito, oltreche' della promozione di ricerche, seminari e convegni da svolgere presso scuole superiori, universita' e amministrazioni locali.
Al fine di sostenere i lavori di messa in sicurezza della Chiesa di San Pietro in Colle nel comune di Caldiero in provincia di Verona che presenta l'interesse culturale di cui agli articoli 10, comma 1, e 12 del codice di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di 350.000 euro in favore della parrocchia di Caldiero.
Al fine di consentire la prosecuzione delle opere relative al viadotto sulla strada provinciale n. 24 al chilometro 35+500, in localita' Valle Brembilla, e' assegnato alla provincia di Bergamo un contributo straordinario di 400.000 euro per l'anno 2023.
Allo scopo di finanziare le iniziative finalizzate a incrementare la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale della Capitale italiana della cultura, e' autorizzata la spesa per l'anno 2022 di 0,5 milioni di euro, destinata alle citta' di Bergamo e Brescia quali Capitali italiane della cultura per l'anno 2023 ai sensi dell'articolo 183, comma 8-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Al fine di sostenere e valorizzare l'attivita' culturale gravemente penalizzata dal COVID-19 e' autorizzata per l'anno 2022 la spesa di euro 300.000 a favore della Fondazione la Versiliana di Pietrasanta.
Al fine di favorire la conoscenza degli eventi che portarono la salma del Milite ignoto a Roma e di preservarne la memoria in favore delle future generazioni, e' autorizzata la spesa di 300.000 euro per l'anno 2022 per la prosecuzione del viaggio del Treno della memoria attraverso un itinerario che raggiunga almeno tutti i capoluoghi di regione e le maggiori citta' italiane non coinvolte nel percorso storico del 1921 e che simboleggi l'Unita' nazionale.
Al fine di proseguire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, gli interventi di riqualificazione energetica, adeguamento sismico e ristrutturazione dei locali della Palestra Pertini e annesse aule della Scuola media « Giacomo Leopardi », e' autorizzata la spesa in favore del comune di Trofarello di l milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Al fine di consentire, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, la prosecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria con efficientamento energetico dell'immobile con piscina comunitaria nel comune di Centro Valle Intelvi, localita' San Fedele, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
Per la riqualificazione, nel limite di spesa autorizzato ai sensi del presente comma, del compendio del Monte San Primo del comune di Bellagio, e' autorizzata la spesa di 1 milione di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024.
All'articolo 1 della legge 30 dicembre 2020, n. 178, dopo il comma 225 e' inserito il seguente:
« 225-bis. Le disposizioni di cui ai commi da 219 a 224 si applicano anche in relazione agli investimenti effettuati entro il 31 dicembre 2022. In relazione agli investimenti effettuati a decorrere dal 1° gennaio 2022, il credito d'imposta non puo' eccedere il 10 per cento delle somme investite negli strumenti finanziari qualificati e puo' essere utilizzato in quindici quote annuali di pari importo ».
Con riferimento alle cartelle di pagamento notificate dall'agente della riscossione dal 1° gennaio al 31 marzo 2022, il termine per l'adempimento dell'obbligo risultante dal ruolo, previsto dall'articolo 25, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, e' fissato, ai fini di cui agli articoli 30 e 50, comma 1, dello stesso decreto, in centottanta giorni.
I risparmiatori che, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 237, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, abbiano presentato, tramite la procedura di compilazione telematica dell'istanza di indennizzo di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 8 agosto 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 195 del 21 agosto 2019, una domanda incompleta ovvero abbiano avviato la procedura telematica entro i termini previsti senza finalizzarla possono accedere alle prestazioni di cui all'articolo 1, commi da 493 a 506, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, a condizione che la domanda di indennizzo sia completata o finalizzata con l'idonea documentazione attestante i requisiti previsti, a pena di decadenza, entro il 1° maggio 2022.
Ferma restando l'ordinaria attivita' istruttoria e decisoria della Commissione tecnica, di cui all'articolo 1, comma 501, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, l'eventuale ammissione all'indennizzo delle domande di cui al comma 915 e' disposta dopo il completamento delle procedure di indennizzo di cui ai commi 501 e 502-bis del predetto articolo 1 e nei limiti delle risorse disponibili che residuano a legislazione vigente.
Sono parimenti trasferiti i corrispondenti fondi per il trattamento di fine rapporto accantonato. La cessione dei contratti di cui al comma 917 e' comunque subordinata all'assenso del personale interessato, da manifestare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Il personale di cui al comma 917, lettere a), b) e c), mantiene i trattamenti economici e normativi previsti dai contratti collettivi nazionali, territoriali ed aziendali applicati alla data del trasferimento, ivi inclusi l'inquadramento e i trattamenti economici individuali in godimento alla data di entrata in vigore della presente legge, fino alla loro scadenza o comunque fino alla stipula da parte del CONI di nuovi contratti collettivi di settore, regolati dalla sola disciplina privatistica e non dalla normativa generale di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ed e' collocato in un contingente speciale ad esaurimento presso il CONI, non alimentabile successivamente. I costi del personale sono interamente riconosciuti dal CONI.
Il CONI e' autorizzato all'assunzione a tempo indeterminato, secondo le modalita' previste dalla normativa vigente in tema di pubblico impiego, delle unita' di personale dirigente e non dirigente sino al completamento della dotazione organica stabilita dall'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, per i posti vacanti all'esito della cessione dei contratti di cui al comma 917. La cessazione del rapporto di lavoro del personale dirigente e non dirigente del contingente speciale ad esaurimento consente al CONI di procedere a reclutamenti di corrispondente personale in applicazione del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Al personale assunto ai sensi del primo e del secondo periodo del presente comma si applica il contratto collettivo nazionale del personale, dirigenziale e non dirigenziale, del comparto funzioni centrali, sezione enti pubblici non economici.
A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge sono abrogati i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 1 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, con conseguente caducazione delle connesse procedure, ove avviate.
Dalle disposizioni di cui ai commi da 917 a 921 non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
I versamenti sospesi ai sensi del comma 923 sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 30 maggio 2022 o mediante rateizzazione fino a un massimo di sette rate mensili di pari importo, pari al 50 per cento del totale dovuto, e l'ultima rata di dicembre 2022 pari al valore residuo. Il versamento della prima rata avviene entro il 30 maggio 2022, senza interessi. I versamenti relativi al mese di dicembre 2022 devono essere effettuati entro il giorno 16 del detto mese. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato.
Al fine di migliorare lo svolgimento delle funzioni e dei compiti di consulenza legale e amministrativa attribuiti all'Ufficio dell'Autorita' garante per l'infanzia e l'adolescenza, di garantire la professionalita' e la competenza del personale nonche' il mantenimento delle capacita' operative e gestionali e di salvaguardare l'indipendenza e imparzialita' dell'Autorita' medesima, e' istituito un fondo di 2 milioni di euro per l'anno 2022.
All'articolo 4, comma 5-bis, del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: « Il presente comma si applica, laddove ne sussistano i presupposti, anche nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, in condizioni di parita' rispetto alle strutture sanitarie private accreditate. Ai soli fini del riconoscimento del ristoro ai sensi del presente comma, nei confronti delle strutture di cui all'articolo 4, comma 13, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, il raggiungimento del limite del 90 per cento del budget deve intendersi riferito al 90 per cento della produzione resa dalle medesime strutture nel 2019. A tal fine, il riconoscimento dell'eventuale ristoro alle predette strutture e' regolato nell'ambito dell'accordo interregionale per la compensazione della mobilita' sanitaria, a seguito di apposita conferenza di servizi di cui all'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, a valere sul livello di finanziamento assegnato in sede di riparto per il Servizio sanitario nazionale per l'anno 2022 ».
Il presente comma nonche' i commi da 928 a 944 recano i principi fondamentali di disciplina della sospensione della decorrenza di termini relativi ad adempimenti tributari a carico del libero professionista in caso di malattia o in casi di infortunio avvenuto per causa violenta in occasione di lavoro, da cui sia derivata la morte o un'inabilita' permanente al lavoro, assoluta o parziale, ovvero un'inabilita' temporanea assoluta che importi l'astensione dal lavoro per piu' di tre giorni ai sensi dell'articolo 2 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.
Le disposizioni di cui al comma 927 si applicano a tutti i casi di infortunio, seppure non avvenuti in occasione di lavoro, e a tutte le malattie ancorche' non correlate al lavoro.
In caso di ricovero del libero professionista in ospedale per grave malattia o infortunio o intervento chirurgico, ovvero in caso di cure domiciliari, se sostitutive del ricovero ospedaliero, che comportano un'inabilita' temporanea all'esercizio dell'attivita' professionale, nessuna responsabilita' e' imputata al libero professionista o al suo cliente a causa della scadenza di un termine tributario stabilito in favore della pubblica amministrazione per l'adempimento di una prestazione a carico del cliente da eseguire da parte del libero professionista nei sessanta giorni successivi al verificarsi dell'evento.
La disposizione di cui al comma 927 si applica al termine stabilito in favore della pubblica amministrazione che ha carattere di perentorieta' e per il cui inadempimento e' prevista una sanzione pecuniaria e penale nei confronti del libero professionista o del suo cliente.
I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero in ospedale o dal giorno d'inizio delle cure domiciliari fino a trenta giorni dopo la dimissione dalla struttura sanitaria o la conclusione delle cure domiciliari. La disposizione di cui al presente comma si applica per periodi di degenza ospedaliera o di cure domiciliari superiori a tre giorni.
Gli adempimenti sospesi in attuazione dei commi da 927 a 944 devono essere eseguiti entro il giorno successivo a quello di scadenza del termine del periodo di sospensione.
La sospensione dei termini tributari disposta ai sensi del comma 927 per gli adempimenti a carico del cliente eseguiti da parte del libero professionista si applica solo nel caso in cui tra le parti esiste un mandato professionale avente data antecedente al ricovero ospedaliero o al giorno di inizio della cura domiciliare.
Copia dei mandati professionali, unitamente a un certificato medico attestante la decorrenza, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, deve essere consegnata o inviata, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con posta elettronica certificata (PEC), presso i competenti uffici della pubblica amministrazione ai fini dell'applicazione delle disposizioni previste dai commi da 927 a 944.
Alle ipotesi previste dai commi da 932 a 937 e' equiparato il parto prematuro della libera professionista. Al verificarsi dell'evento i termini relativi agli adempimenti tributari di cui al comma 929 sono sospesi a decorrere dal giorno del ricovero per il parto fino al trentesimo giorno successivo. La libera professionista deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta di conclusione della stessa, la data di ricovero e la data del parto, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.
In caso di parto o di interruzione della gravidanza avvenuta oltre il terzo mese dall'inizio della stessa, i termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi, rispettivamente, a decorrere dall'ottavo mese di gestazione fino al trentesimo giorno successivo al parto ovvero fino al trentesimo giorno successivo all'interruzione della gravidanza. La libera professionista, entro il quindicesimo giorno dal parto o dall'interruzione della gravidanza, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato medico, rilasciato dalla struttura sanitaria o dal medico curante, attestante lo stato di gravidanza, la data presunta d'inizio della gravidanza, la data del parto ovvero dell'interruzione della gravidanza, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.
Le disposizioni dei commi da 927 a 944 si applicano anche nei riguardi del libero professionista che, a causa di ricovero ospedaliero d'urgenza per infortunio o malattia grave del proprio figlio minorenne ovvero per intervento chirurgico dello stesso, dovendo assistere il figlio, e' impossibilitato temporaneamente all'esercizio dell'attivita' professionale. Il libero professionista, entro il quindicesimo giorno dalla dimissione dal ricovero ospedaliero del proprio figlio, deve consegnare o inviare tramite le medesime modalita' previste dal comma 935 un certificato, rilasciato dalla struttura sanitaria, attestante l'avvenuto ricovero, nonche' copia dei mandati professionali dei propri clienti.
La sospensione dei termini relativi agli adempimenti tributari di cui ai commi da 929 a 932 si applica anche nel caso di decesso del libero professionista, purche' esista un mandato professionale tra le parti avente data antecedente al decesso. I termini relativi agli adempimenti di cui al comma 929 sono sospesi per sei mesi a decorrere dalla data del decesso.
Entro trenta giorni dal decesso del libero professionista, il cliente deve consegnare o inviare, tramite raccomandata con avviso di ricevimento ovvero con PEC, presso i competenti uffici della pubblica amministrazione, il relativo mandato professionale.
Le disposizioni di cui ai commi da 927 a 944 si applicano anche in caso di esercizio della libera professione in forma associata o societaria, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, qualora il numero complessivo dei professionisti associati o dei soci sia inferiore a tre, ovvero il professionista infortunato o malato sia nominativamente responsabile dello svolgimento dell'incarico professionale.
Per le somme dovute a titolo di tributi, il cui pagamento e' stato sospeso ai sensi delle disposizioni dei commi da 927 a 944, si applicano gli interessi al tasso legale. Gli interessi, da versare contestualmente all'imposta o al tributo sospeso, sono dovuti per il periodo di tempo decorrente dalla scadenza originaria a quella di effettivo pagamento.
La pubblica amministrazione puo' richiedere alle aziende sanitarie locali l'effettuazione di visite di controllo nei confronti di coloro che richiedono l'applicazione della sospensione degli adempimenti ai sensi dei commi da 927 a 944. All'attuazione delle predette disposizioni le amministrazioni interessate provvedono nell'ambito delle risorse umane disponibili a legislazione vigente.
Chiunque abbia beneficiato della sospensione della decorrenza di termini ai sensi dei commi da 927 a 944 sulla base di una falsa dichiarazione o attestazione e' punito con una sanzione pecuniaria da 2.500 euro a 7.750 euro e con l'arresto da sei mesi a due anni. Ogni altra violazione delle disposizioni dei commi da 927 a 942 e' punita con una sanzione pecuniaria da 250 euro a 2.500 euro.
Le sanzioni di cui al comma 943 si applicano, altresi', a chiunque favorisca il compimento degli illeciti di cui al medesimo comma.
Allo scopo di promuovere e di incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze della vita e per il contrasto alle pandemie, e' istituita la Fondazione « Biotecnopolo di Siena », di seguito denominata « Fondazione », con sede a Siena, che svolge funzioni di promozione e di coordinamento delle attivita' di studio, di ricerca, di sviluppo tecnico-scientifico e di trasferimento tecnologico e dei processi innovativi, a partire da quelle insistenti nell'ecosistema senese delle scienze della vita; la Fondazione svolge altresi' le funzioni di hub antipandemico, avvalendosi anche di centri spoke e delle reti di sequenziamento dei patogeni virali, per la ricerca, lo sviluppo e la produzione di vaccini ed anticorpi monoclonali per la cura delle patologie epidemico-pandemiche emergenti, assicurando le necessarie interazioni con i centri coinvolti nello sviluppo di vaccini anche animali secondo il modello onehealth. La Fondazione favorisce, in collaborazione con altri soggetti nazionali ed internazionali, la realizzazione di programmi per la ricerca, l'innovazione ed il trasferimento tecnologico al sistema produttivo nell'ambito delle applicazioni biotecnologiche finalizzate alla protezione della salute umana, nonche' le ulteriori attivita' progettuali connesse all'attuazione degli interventi del PNRR in tali ambiti. Per le finalita' di cui al presente comma, la Fondazione instaura rapporti con omologhi enti e organismi, in Italia e all'estero.
Sono membri fondatori della Fondazione il Ministero dell'economia e delle finanze, il Ministero dell'universita' e della ricerca, il Ministero della salute e il Ministero dello sviluppo economico, ai quali e' attribuita la vigilanza sulla Fondazione.
Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'universita' e della ricerca e del Ministro della salute, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato lo statuto della Fondazione, che definisce le finalita' e il modello organizzativo e individua le attivita' strumentali ed accessorie alle predette finalita'. Lo statuto disciplina, tra l'altro, le modalita' di collaborazione o di partecipazione alla Fondazione di enti pubblici e privati, nonche' le modalita' con cui tali soggetti possono concorrere al sostegno economico e finanziario del progetto scientifico e di trasferimento tecnologico della Fondazione medesima.
Il patrimonio della Fondazione e' costituito da apporti dei Ministeri di cui al comma 946 e incrementato da ulteriori apporti dello Stato, nonche' dalle risorse provenienti da soggetti pubblici e privati. La Fondazione puo' avvalersi, altresi', di contributi di enti pubblici e privati, secondo le modalita' stabilite da apposite convenzioni stipulate con i suddetti enti. Alla Fondazione possono essere concessi in uso a titolo gratuito e con oneri di ordinaria e straordinaria manutenzione a carico della stessa Fondazione, beni immobili appartenenti al demanio e al patrimonio disponibile dello Stato. La concessione in uso di beni di particolare valore artistico e storico e' effettuata d'intesa con il Ministero della cultura, nel rispetto della normativa vigente.
Per la costituzione della Fondazione e per la realizzazione del progetto volto ad incrementare la ricerca applicata e l'innovazione nel campo delle scienze umane e delle patologie epidemico-pandemiche e' autorizzata la spesa di 9 milioni di euro per l'anno 2022, 12 milioni di euro per l'anno 2023 e 16 milioni di euro a decorrere dall'anno 2024. Gli apporti al fondo di dotazione e al fondo di gestione della Fondazione a carico del bilancio dello Stato sono accreditati su un conto infruttifero aperto presso la tesoreria dello Stato, intestato alla Fondazione. Fermo restando quanto previsto dal decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n. 101, le iniziative promosse dalla Fondazione possono altresi' essere finanziate con le risorse di cui all'articolo 1, comma 2, lettera e), numero 3, del citato decreto-legge n. 59 del 2021, autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », nel rispetto degli obiettivi intermedi e finali, successivi al 30 giugno 2022, individuati nella relativa scheda progetto allegata al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze adottato ai sensi dell'articolo 1, comma 7, del medesimo decreto-legge n. 59 del 2021, nel limite di 340 milioni di euro complessivi e con specifico riferimento alle funzioni di hub antipandemico. Per i progetti finanziati con le rimanenti risorse autorizzate per l'intervento « Ecosistemi innovativi della salute », restano fermi tempistica e obiettivi individuati nella citata scheda progetto.
Tutti gli atti connessi alle operazioni di costituzione della Fondazione e di conferimento e di devoluzione alla stessa sono esclusi da ogni tributo e diritto e sono effettuati in regime di neutralita' fiscale.
Al fine di velocizzare gli interventi nell'ambito del settore biomedicale, con decreto del Ministro dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono definite le risorse che nell'ambito del Fondo per il trasferimento tecnologico di cui all'articolo 42 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77, sono da destinare alla promozione della ricerca e riconversione industriale del settore biomedicale nonche' alla ricerca clinica e traslazionale nel campo biomedico e in quello dell'organizzazione e della gestione dei servizi sanitari di ricovero e cura di alta specializzazione e di eccellenza. A tal fine e' istituito nello stato di previsione del Ministero dello sviluppo economico un fondo, denominato « Fondo per la ricerca e lo sviluppo industriale biomedico », cui sono attribuite anche le risorse da assegnare ai sensi del comma 1-bis del medesimo articolo 42. Il Fondo opera per il potenziamento della ricerca, lo sviluppo e la riconversione industriale del settore biomedicale per la produzione di nuovi farmaci e vaccini, di prodotti per la diagnostica e di dispositivi medicali, anche attraverso la realizzazione di poli di alta specializzazione. Per la realizzazione degli interventi di cui al presente comma, il Ministero dello sviluppo economico si avvale della Fondazione Enea Tech e Biomedical ai sensi del citato articolo 42 del decreto-legge n. 34 del 2020, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 77 del 2020. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare le occorrenti variazioni di bilancio.
In considerazione della rilevanza ricoperta all'interno dei progetti infrastrutturali connessi alle Olimpiadi Milano-Cortina 2026 e della prodromicita' all'avvio dei successivi lavori di riqualificazione della variante Lecco-Bergamo, ex SS639, denominata secondo Lotto funzionale « San Gerolamo », nonche' in considerazione del carattere di indifferibilita' e urgenza connesso al grave rischio idrogeologico e strutturale, per gli interventi di messa in sicurezza e per il completamento delle tre aree di intervento attivate nell'ambito del cantiere, sito nei territori di competenza dei comuni di Lecco (localita' Chiuso), Vercurago e Calolziocorte, relativi alla riqualificazione della medesima variante Lecco-Bergamo ex SS639 e' autorizzata una spesa di 5 milioni di euro per l'anno 2022, di 30 milioni di euro per l'anno 2023 e di 5 milioni di euro per l'anno 2024.
All'articolo 82, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289, dopo la parola: « Aosta, » sono inserite le seguenti: « Trieste, Ancona, ».
Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Trieste, verso alcuni tra i principali aeroporti nazionali e internazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Friuli Venezia Giulia concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3 milioni di euro per l'anno 2022.
Per le compensazioni degli oneri di servizio pubblico sui servizi aerei di linea da e per l'aeroporto di Ancona, verso i principali aeroporti nazionali, accettati dai vettori conseguentemente all'esito della relativa gara di appalto europea espletata secondo le disposizioni e le procedure di cui agli articoli 16 e 17 del regolamento (CE) n. 1008/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 24 settembre 2008, sono stanziati 3 milioni di euro per l'anno 2022. La regione Marche concorre, a titolo di cofinanziamento, per un importo pari a 3,177 milioni di euro per l'anno 2022.
In relazione all'evolversi della situazione epidemiologica e al fine di garantire il corretto svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione per l'anno scolastico 2021/2022, con una o piu' ordinanze del Ministro dell'istruzione, possono, sentite le competenti Commissioni parlamentari, essere adottate specifiche misure per la valutazione degli apprendimenti e per lo svolgimento degli esami di Stato conclusivi del primo e del secondo ciclo di istruzione, anche tra quelle di cui all'articolo 1 del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 22, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 giugno 2020, n. 41. Le specifiche misure adottate ai sensi del presente comma non devono determinare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Al comma 5-bis dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dopo le parole: « cinque anni » sono inserite le seguenti: « , ad eccezione dei direttori dei servizi generali e amministrativi delle istituzioni scolastiche ed educative che permangono nella sede di prima destinazione per un periodo non inferiore a tre anni ».
Al fine di corrispondere alle esigenze delle istituzioni scolastiche connesse all'emergenza epidemiologica, all'articolo 59 del decreto-legge 25 maggio 2021 n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo il comma 9-bis e' inserito il seguente:
« 9-ter. I posti comuni e di sostegno destinati alle procedure di cui al comma 4 e rimasti vacanti dopo le relative operazioni sono destinati sino al 15 febbraio 2022 alle immissioni in ruolo con decorrenza giuridica ed economica 1° settembre 2022 dei soggetti di cui al comma 3, limitatamente alle classi di concorso per le quali la pubblicazione della graduatoria avviene dopo il 31 agosto 2021 ed entro il 30 novembre 2021 ».
All'articolo 58 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, il comma 5-septies e' sostituito dal seguente:
« 5-septies. Nel limite di spesa di cui al comma 5-bis, primo periodo, e nell'ambito dei posti di cui al comma 5-ter, il Ministero dell'istruzione e' autorizzato ad avviare una procedura selettiva per la copertura dei posti eventualmente residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies graduando i candidati secondo le modalita' ivi previste. La procedura selettiva e' finalizzata ad assumere alle dipendenze dello Stato, a decorrere dal 1° settembre 2022, il personale in possesso dei requisiti di cui al medesimo comma 5-sexies che non abbia potuto partecipare alle procedure per mancata disponibilita' di posti nella provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al comma 5-sexies sono utilizzati per il collocamento in ruolo, una tantum e nell'ordine di un'apposita graduatoria nazionale formulata sulla base del punteggio attribuito a seguito di selezioni provinciali, dei partecipanti che non abbiano precedentemente partecipato alle procedure selettive per mancata emanazione del bando per la provincia di appartenenza. I posti eventualmente residuati all'esito della procedura selettiva di cui al periodo precedente sono utilizzati anche per il collocamento in ruolo una tantum, a domanda e nell'ordine della medesima graduatoria nazionale, sulla base del punteggio attribuito a seguito delle graduatorie provinciali, dei partecipanti che siano risultati in soprannumero nella provincia in virtu' della propria posizione nelle graduatorie di cui al comma 5-sexies. Le assunzioni, da effettuare secondo la procedura di cui al presente comma, sono autorizzate anche a tempo parziale e i rapporti instaurati a tempo parziale non possono essere trasformati in rapporti a tempo pieno, ne' puo' esserne incrementato il numero di ore lavorative, se non in presenza di risorse certe e stabili. Le risorse che derivino da cessazioni a qualsiasi titolo del personale assunto ai sensi del presente comma e dei commi precedenti sono utilizzate, nell'ordine, per la trasformazione a tempo pieno dei rapporti instaurati ai sensi dei commi 5-ter e 5-sexies e del presente comma. Nelle more dell'avvio della predetta procedura selettiva, al fine di garantire il regolare svolgimento delle attivita' didattiche in idonee condizioni igienico-sanitarie, i posti e le ore residuati all'esito delle procedure di cui al comma 5-sexies sono ricoperti mediante supplenze temporanee del personale iscritto nelle vigenti graduatorie. Il personale immesso in ruolo non ha diritto, ne' ai fini giuridici ne' a quelli economici, al riconoscimento del servizio prestato quale dipendente delle imprese titolari di contratti per lo svolgimento dei servizi di pulizia e ausiliari. Le assunzioni per la copertura dei posti e, ove necessario per il numero di aspiranti inserito in graduatoria, di quelli resi nuovamente vacanti e disponibili sono autorizzate nel limite di spesa di cui al comma 5-bis. Si applicano i requisiti di ammissione e le cause di esclusione previsti dal comma 5-sexies, ivi compreso l'aver partecipato alla relativa procedura, nonche' i requisiti per la partecipazione alla procedura selettiva, le modalita' di svolgimento e i termini per la presentazione delle domande determinati con decreto del Ministro dell'istruzione da emanare, di concerto con i Ministri del lavoro e delle politiche sociali, per la pubblica amministrazione e dell'economia e delle finanze, entro sessanta giorni della data di entrata in vigore della presente disposizione ».
Nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze e' istituito, per l'attuazione delle disposizioni di cui ai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater, 961-quinquies, 961-sexies e 961-septies, un fondo con una dotazione di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 14,5 milioni di euro per l'anno 2023, 31 milioni di euro per l'anno 2024, 50 milioni di euro per l'anno 2025, 62 milioni di euro per l'anno 2026, 68,5 milioni di euro per l'anno 2027, 71 milioni di euro per l'anno 2028, 74 milioni di euro per l'anno 2029, 77 milioni di euro per l'anno 2030, 79 milioni di euro per l'anno 2031 e 106 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032. Un importo non superiore al 5 per cento delle predette risorse e' destinato alle relative spese di funzionamento.
La tabella A allegata al decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, recante le dotazioni organiche del Corpo di polizia penitenziaria, e' sostituita dalla tabella A di cui all'allegato 21 annesso alla presente legge. (53)
Al fine di incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica ed economico-finanziaria, di contrasto delle attivita' criminali e di eventuali iniziative terroristiche nonche' di presidio e controllo delle frontiere, connessi, tra l'altro, all'emergenza umanitaria in corso dovuta alla grave crisi internazionale in atto in Ucraina e allo svolgimento del Giubileo della Chiesa cattolica nell'anno 2025, oltreche' per implementare l'efficienza degli istituti penitenziari, tenuto anche conto delle misure recate dai commi 961-bis, 961-ter, 961-quater e 961-quinquies, fermo restando quanto previsto dall'articolo 703 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o con le modalita' di cui all'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e' autorizzata l'assunzione straordinaria di un contingente massimo di complessive 1.574 unita' delle Forze di polizia, negli anni dal 2022 al 2055, in aggiunta alle ordinarie facolta' assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° settembre di ciascun anno, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
Parte di provvedimento in formato grafico
(53)
Il Fondo per interventi strutturali di politica economica, di cui all'articolo 10, comma 5, del decreto-legge 29 novembre 2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2004, n. 307, e' ridotto di 2 milioni di euro per l'anno 2022, 7,5 milioni di euro per l'anno 2023, 2 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2024 al 2026, 4 milioni di euro per l'anno 2027, 1 milione di euro per l'anno 2028, 2 milioni di euro per l'anno 2029, 3,5 milioni di euro per l'anno 2030, 4,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 18 milioni di euro a decorrere dall'anno 2032.
Presso il Ministero del turismo e' istituito un fondo per i cammini religiosi, con una dotazione di 3 milioni di euro per il 2022, per il rilancio e la promozione turistica dei percorsi cosiddetti « cammini » religiosi e il recupero e la valorizzazione degli immobili che li caratterizzano. Con decreto del Ministero del turismo sono dettate le misure attuative del presente comma.
All'articolo 2 del decreto-legge 10 settembre 2021, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2021, n. 156, dopo il comma 4-quater sono aggiunti i seguenti:
« 4-quinquies. In relazione alle concessioni autostradali, al fine di promuovere l'innovazione tecnologica e la sostenibilita' delle infrastrutture autostradali assicurando, al contempo, l'equilibrio economicofinanziario, in sede di gara, l'amministrazione aggiudicatrice, nel rispetto della disciplina regolatoria emanata dall'Autorita' di regolazione dei trasporti, puo' prevedere che all'equilibrio economico-finanziario della concessione concorrano, in alternativa al contributo pubblico di cui all'articolo 165, comma 2, secondo periodo, del codice di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, risorse finanziarie messe a disposizione da un altro concessionario di infrastruttura autostradale, purche' quest'ultima sia funzionalmente e territorialmente interconnessa a quella oggetto di aggiudicazione.
4-sexies. Nei casi di cui al comma 4-quinquies:
a) il concessionario autostradale che mette a disposizione le risorse finanziarie:
1) sottoscrive la convenzione di concessione unitamente al concessionario, selezionato all'esito della procedura di evidenza pubblica;
2) e' solidalmente responsabile nei confronti dell'amministrazione concedente dell'esatto adempimento da parte del titolare della concessione dell'adempimento degli obblighi derivanti dalla convenzione di concessione;
3) incrementa, in misura corrispondente all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata, fermi restando gli obblighi di investimento definiti nella convenzione di concessione relativa alla medesima infrastruttura;
b) il concessionario autostradale beneficiario delle risorse finanziarie riduce, in misura corrispondente all'entita' delle risorse messe a disposizione ed anche ai fini della determinazione del valore di subentro, l'importo degli investimenti effettuati in relazione all'infrastruttura ad esso affidata. Gli investimenti effettuati dal concessionario si intendono eseguiti anche nell'interesse del concessionario che mette a disposizioni le risorse finanziarie;
c) le prestazioni rese dal concessionario di cui alla lettera b) nei confronti del concessionario di cui alla lettera a) assumono rilevanza ai fini dell'imposta sul valore aggiunto ».
Al comma 4-bis dell'articolo 58 del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, dopo la lettera f) e' aggiunta la seguente:
« f-bis) installazione di impianti per la ventilazione meccanica controllata (VMC) con recupero di calore ».
All'Autorita' di sistema portuale del Mar Tirreno centro-settentrionale e' riconosciuto, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro.
Nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e' istituito un fondo, con una dotazione di 500.000 euro per l'anno 2022, finalizzato a finanziare la costituzione di una « banca dati dei minori per i quali e' disposto l'affidamento familiare, nonche' delle famiglie e delle singole persone disponibili a diventare affidatarie », volta a garantire un'immediata consultazione dei dati al fine di ottenere ogni informazione utile ad assicurare il miglior esito del procedimento.
Nell'ambito della lotta contro la violenza di genere, al fine precipuo di favorire la sicurezza « per strada » delle donne e di prevenire comportamenti violenti o molesti attraverso lo sviluppo sulla rete intermodale dei trasporti di servizi di sostegno immediato e di prossimita' alle potenziali vittime, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Associazione DONNEXSTRADA, volto a garantire il potenziamento di progetti diretti alla messa in sicurezza dei percorsi.
Ai lavoratori dipendenti del settore privato aventi diritto all'assicurazione economica di malattia presso l'INPS, che siano stati destinatari durante l'anno 2021 del trattamento di cui all'articolo 26, comma 2, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, laddove la prestazione lavorativa non sia stata resa in modalita' agile e qualora abbiano raggiunto il limite massimo indennizzabile di malattia, e' riconosciuta un'indennita' una tantum, pari a 1.000 euro, per l'anno 2022. L'indennita' di cui al primo periodo non concorre alla formazione del reddito ai sensi del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e non e' riconosciuto per essa accredito di contribuzione figurativa.
L'indennita' di cui al presente comma e' erogata dall'INPS, previa domanda con autocertificazione del possesso dei requisiti di cui al primo periodo, nel limite di spesa complessivo di 5 milioni di euro per l'anno 2022. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attivita' al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti concessori.
All'articolo 2 del decreto-legge 29 gennaio 2021, n. 5, convertito dalla legge 24 marzo 2021, n. 43, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:
« 1-bis Nell'ambito del controllo sull'utilizzo delle risorse da parte degli organismi sportivi, di cui all'articolo 1, comma 630, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport puo' avvalersi della societa' Sport e Salute S.p.A., nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. La medesima Autorita' di Governo nomina uno dei componenti dei collegi dei revisori dei conti delle federazioni sportive nazionali e delle discipline sportive associate, fermo restando il potere di controllo del CONI sui contributi finanziari da esso erogati ai suddetti organismi, per il perseguimento delle sue finalita' istituzionali, ai sensi dell'articolo 7, comma 2, lettera e), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242. Resta fermo il potere di commissariamento del CONI nel caso di gravi violazioni sull'utilizzo dei propri contributi finanziari erogati a federazioni sportive nazionali e discipline sportive associate o nel caso di gravi violazioni di norme degli statuti e dei regolamenti sportivi, come previsto all'articolo 5, comma 2, lettere e), e-bis) ed e-ter), del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242.
1-ter. Entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il CONI adegua lo statuto, i principi fondamentali e i regolamenti sportivi alle disposizioni di cui al presente articolo. Entro ulteriori centottanta giorni dalla data di approvazione delle modifiche statutarie del CONI, le federazioni sportive nazionali e le discipline sportive associate adeguano conseguentemente i loro statuti e regolamenti. Decorsi rispettivamente i termini di cui al presente comma, l'Autorita' di Governo competente in materia di sport, con proprio decreto da adottare entro i trenta giorni successivi, nomina un commissario ad acta per l'adeguamento alle disposizioni di legge ».
Al fine di introdurre nell'ordinamento un sostegno economico in favore dei lavoratori titolari di un contratto di lavoro a tempo parziale ciclico verticale, e' istituito nello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali un fondo, denominato « Fondo per il sostegno dei lavoratori con contratto a part-time ciclico verticale », con una dotazione di 30 milioni di euro per gli anni 2022 e 2023. Con apposito provvedimento normativo, nei limiti delle risorse di cui al primo periodo, che costituiscono il relativo limite di spesa, si provvede a dare attuazione all'intervento suddetto.
Nello stato di previsione del Ministero della salute e' istituito un fondo con una dotazione di 5 milioni di euro per l'anno 2022, finalizzato allo studio, alla diagnosi e alla cura della fibromialgia.
Al fine di garantire il sostegno ai processi di miglioramento e innovazione educativa, di formazione in servizio del personale della scuola, di documentazione e ricerca didattica, di orientamento e contrasto alla dispersione scolastica, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro a titolo di contributo nell'anno 2022 a favore dell'Istituto nazionale di documentazione, innovazione e ricerca educativa - INDIRE.
II Fondo per il pluralismo e l'innovazione dell'informazione di cui all'articolo 1 della legge 26 ottobre 2016, n. 198, e' incrementato di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022 e 2023 per la quota spettante al Ministero dello sviluppo economico.
Al fine di favorire la diffusione della cultura internazionalistica e l'approfondimento qualitativo dei relativi studi, e' riconosciuto un contributo pari a 200.000 euro per l'anno 2022 in favore dell'Istituto affari internazionali di Roma, volto a conseguire il potenziamento delle attivita' di ricerca del predetto Istituto sulle nuove tendenze delle relazioni internazionali, con precipuo riferimento a quelle determinate dalla nuova politica di difesa comune nell'ambito dell'Unione europea.
Al fine di rafforzare l'azione dell'Italia a livello nazionale e internazionale per una maggiore e migliore informazione, educazione e partecipazione in materia di tutela ambientale, a favore dell'Osservatorio euro-mediterraneo-Mar Nero per l'informazione e la partecipazione nelle politiche ambientali e il sostegno alle azioni di sviluppo economico sostenibile locale, istituito nella citta' di Venezia con legge regionale della regione Veneto 27 febbraio 2008, n. 1, e' autorizzato un contributo di 500.000 euro per l'anno 2022.
COMMA ABROGATO DAL D.L. 2 MARZO 2024, N. 19, CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 APRILE 2024, N. 56.
Il Ministero dello sviluppo economico accerta lo stato di realizzazione delle disposizioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, al 30 giugno 2022, rendendone comunicazione alle Commissioni parlamentari competenti e definisce le modalita' di attuazione delle medesime disposizioni.
Le procedure di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 25 novembre 2016, n. 219, ancora non concluse alla data di entrata in vigore della presente legge, sono coordinate ai termini di cui al comma 978.
Sono vietati l'allevamento, la riproduzione in cattivita', la cattura e l'uccisione di visoni (Mustela viso o Neovison vison), di volpi (Vulpes vulpes, Vulpes Lagopus o Alopex Lagopus), di cani procione (Nyctereutes procyonoides), di cincilla' (Chinchilla laniger) e di animali di qualsiasi specie per la finalita' di ricavarne pelliccia.
In deroga al divieto di cui al comma 980, gli allevamenti autorizzati alla data di entrata in vigore della presente legge possono continuare a detenere gli animali gia' presenti nelle strutture per il periodo necessario alla dismissione delle stesse e comunque non oltre il 30 giugno 2022, fermo restando il divieto di riproduzione secondo le indicazioni dell'ordinanza del Ministero della salute 21 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 291 del 23 novembre 2020, e successive o ulteriori procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi.
E' istituito, per ciascuno degli anni 2022 e 2023, presso il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, un fondo di 3 milioni di euro per ciascun anno finalizzato a indennizzare gli allevamenti di animali da pelliccia che alla data di entrata in vigore della presente legge dispongano ancora di un codice di attivita' anche se non detengono animali.
Con decreto del Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali di concerto con il Ministro della salute e il Ministro della transizione ecologica, sentite le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono individuati i criteri e le modalita' dell'indennizzo.
Il decreto di cui al comma 983 regola altresi' l'eventuale cessione degli animali e detenzione, con obbligo di sterilizzazione, nel rispetto del decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146, e delle procedure indicate dal Ministro della salute per la prevenzione della diffusione di zoonosi presso gli allevamenti, presso strutture autorizzate, accordando preferenza a quelle gestite direttamente o in collaborazione con associazioni animaliste riconosciute.
L'aliquota di accisa sulla birra di cui all'allegato I annesso al testo unico delle disposizioni legislative concernenti le imposte sulla produzione e sui consumi e relative sanzioni penali e amministrative, di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, e' rideterminata, dal 1° gennaio 2022 al 31 dicembre 2022, in euro 2,94 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, in euro 2,97 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato, dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2027, in euro 2,98 per ettolitro e per grado-Plato e, a decorrere dal 1° gennaio 2028, in euro 2,99 per ettolitro e per grado-Plato.
Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, si provvede alle conseguenti modifiche al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 4 giugno 2019, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 138 del 24 giugno 2019.
Gli imprenditori agricoli che a causa di calamita' naturali, di eventi epidemiologici, di epizoozie o fitopatie, dichiarati eccezionali ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102, non siano in grado di rispettare il criterio della prevalenza di cui all'articolo 2135 del codice civile mantengono ad ogni effetto di legge la propria qualifica ancorche', in attesa della ripresa produttiva della propria azienda e comunque per un periodo non superiore a tre anni dalla suddetta declaratoria, si approvvigionino di prodotti agricoli del comparto agronomico in cui operano prevalentemente da altri imprenditori agricoli.
Ai fini del riconoscimento della specifica professionalita' richiesta e dei rischi nello svolgimento dei controlli, anche di polizia giudiziaria, nel settore agroalimentare, da parte del personale dell'Ispettorato centrale della tutela della qualita' e della repressione frodi dei prodotti agroalimentari, e' autorizzata la spesa di 2 milioni di euro per l'anno 2022, quale incremento dell'indennita' di cui all'articolo 3, comma 4, del decreto-legge 11 gennaio 2001, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 marzo 2001, n. 49.
E' riconosciuto al comune di Trieste, per l'anno 2022, un contributo di 2 milioni di euro, finalizzato alla manutenzione di impianti sportivi e terapeutici.
Per fare fronte ad interventi urgenti di tutela e di valorizzazione nel sito di Cividale del Friuli iscritto nella Lista del patrimonio mondiale dell'UNESCO, e' autorizzata la spesa di 1,2 milioni di euro per l'anno 2022.
In deroga alle norme del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, relativamente alla procedura di riequilibrio finanziario pluriennale di cui agli articoli da 243-bis a 243-sexies, gli enti locali che hanno proceduto all'approvazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale di cui all'articolo 243-bis, comma 5, del medesimo testo unico prima della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, non si e' concluso l'iter di approvazione di cui all'articolo 243-quater, comma 3, o di cui all'articolo 243-quater, comma 5, del citato testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono comunicare, entro il sessantesimo giorno successivo a tale data, l'esercizio della facolta' di rimodulare o di riformulare il suddetto piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
La comunicazione di cui al comma 992 e' effettuata alla sezione regionale di controllo della Corte dei conti e alla Commissione di cui all'articolo 155 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267. Nel caso in cui l'ente locale, ai sensi dell'articolo 243-quater, comma 5, del medesimo testo unico, abbia gia' impugnato la delibera di diniego del piano di riequilibrio finanziario pluriennale, tale comunicazione e' trasmessa anche alle sezioni riunite della Corte dei conti.
Entro il centocinquantesimo giorno successivo alla data della comunicazione di cui ai commi 992 e 993, gli enti locali presentano una proposta di rimodulazione o di riformulazione del piano di riequilibrio finanziario pluriennale.
Le pubbliche amministrazioni coinvolte a vario titolo nelle attivita' di coordinamento, gestione, attuazione, monitoraggio e controllo del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nell'ambito della propria autonomia, possono prorogare, per una sola volta, i contratti di consulenza e collaborazione, di cui all'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e all'articolo 110, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con soggetti fisici esterni alla pubblica amministrazione fino al 31 dicembre 2026, nei limiti delle risorse finanziarie gia' destinate per tali attivita' nei propri bilanci, sulla base della legislazione vigente.
In considerazione del calo dei traffici nei porti italiani derivante dall'emergenza da COVID-19 e al fine di sostenere l'occupazione, di accompagnare i processi di riconversione industriale delle infrastrutture portuali e di evitare grave pregiudizio all'operativita' e all'efficienza portuali, l'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sardegna puo' istituire, entro la data del 30 giugno 2022 e secondo le modalita' di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, nei porti in essa rientranti e nei quali almeno 1'80 per cento della movimentazione di merci containerizzate avviene o sia avvenuta negli ultimi cinque anni in modalita' transhipment e persistano da almeno dodici mesi stati di crisi aziendale o cessazioni delle attivita' terminalistiche, un'Agenzia per la somministrazione del lavoro in porto e per la riqualificazione professionale, per lo svolgimento delle attivita' previste dal medesimo articolo 4, nella quale confluiscono i lavoratori in esubero delle imprese che operano ai sensi dell'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, ivi compresi i lavoratori in esubero delle imprese titolari di concessione ai sensi dell'articolo 18 della citata legge n. 84 del 1994. La durata dell'Agenzia non puo' superare i cinquantaquattro mesi dalla data di istituzione. L'attivita' dell'Agenzia e' svolta avvalendosi delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente nei bilanci dell'Autorita' di sistema portuale del Mare di Sardegna.
Fermo quanto previsto dai commi 2, 3, 4, 5, 6 e 8 dell'articolo 4 del decreto-legge 29 dicembre 2016, n. 243, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 18, ai lavoratori in esubero confluiti nell'Agenzia, ivi compresi quelli amministrativi, per le giornate di mancato avviamento al lavoro si applicano le disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 3 della legge 28 giugno 2012, n. 92, nel limite delle risorse aggiuntive di euro 4.830.000 per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, di euro 2.664.300 per l'anno 2025 e di euro 2.715.400 per l'anno 2026. Fino alla data di istituzione dell'Agenzia e comunque fino al 30 giugno 2022, ai lavoratori in esubero di cui al comma 997 continuano ad applicarsi le previsioni di cui all'articolo 9-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto-legge 22 marzo 2021, n. 41, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 maggio 2021, n. 69.
Ai fini degli interventi di cui all'articolo 1, comma 1333, secondo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, volti al trasferimento della Scuola politecnica - Polo universitario di ingegneria presso il Parco scientifico e tecnologico di GenovaErzelli (Great Campus), e' autorizzata la spesa di 30 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2022 al 2026.
In relazione alla specificita' prevista dall'articolo 19 della legge 4 novembre 2010, n. 183, e' autorizzata la spesa di 10.220.800 euro per l'anno 2022, da destinare alla stipula di apposite polizze assicurative per la tutela legale e la copertura della responsabilita' civile verso terzi a favore del personale delle Forze armate, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco per eventi dannosi non dolosi causati a terzi nello svolgimento del servizio, secondo la ripartizione di cui alla seguente tabella:
(importi in euro)
POLIZIA DI STATO
1.470.350
POLIZIA PENITENZIARIA
677.600
ARMA DEI CARABINIERI
1.781.475
GUARDIA DI FINANZA
910.250
ESERCITO
2.465.850
AERONAUTICA
1.008.500
MARINA
721.300
CAPITANERIE DI PORTO
266.475
CORPO NAZIONALE VVF
919.000
Le risorse di cui al comma 1000 possono essere impiegate, per le medesime finalita', secondo le modalita' di cui all'articolo 1-quater del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.
Per il potenziamento delle attivita' di cooperazione scientifica e tecnologica con la Repubblica federale di Germania, e' autorizzata la spesa di euro 5 milioni annui a decorrere dall'anno 2022, ad integrazione delle risorse finanziarie stanziate per l'attuazione dell'Accordo culturale tra la Repubblica italiana e la Repubblica federale di Germania, con annesso scambio di Note, concluso a Bonn l'8 febbraio 1956, reso esecutivo con decreto del Presidente della Repubblica 8 maggio 1959, n. 911. Una quota parte dello stanziamento di cui al primo periodo, pari a 3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2022, e' destinata al contributo italiano alla creazione e al sostegno di attivita' binazionali di ricerca in materia meteorologica e climatica.
Per le finalita' e con i provvedimenti normativi di cui all'articolo 1, comma 133, della legge 27 dicembre 2019, n. 160, il fondo ivi previsto e' incrementato di 4 milioni di euro a decorrere dall'anno 2022. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 20 del decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 settembre 2020, n. 120, per gli anni 2020, 2021 e 2022. Ai maggiori oneri derivanti dal presente comma si provvede quanto a 1 milione di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e quanto a 3 milioni di euro mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 23, comma 1, della legge 27 dicembre 2002, n. 289.
Al fine attivare la Convenzione bilaterale in materia di sicurezza sociale con l'Albania e garantire ai lavoratori interessati il giusto riconoscimento del diritto alle prestazioni previdenziali, limitatamente agli eventi riguardanti l'assicurazione per la vecchiaia, l'invalidita' e i superstiti, e' autorizzata la spesa di 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032.
Agli oneri di cui al comma 1004, pari a 7,6 milioni di euro per l'anno 2023, 9,8 milioni di euro per l'anno 2024, 10,9 milioni di euro per l'anno 2025, 12,3 milioni di euro per l'anno 2026, 11,8 milioni di euro per l'anno 2027, 13,4 milioni di euro per l'anno 2028, 15,0 milioni di euro per l'anno 2029, 16,9 milioni di euro per l'anno 2030, 18,5 milioni di euro per l'anno 2031 e 20,3 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2032, si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 203, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.
All'articolo 67, comma 1, lettera m), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, dopo le parole: « dagli enti di promozione sportiva » sono inserite le seguenti: « , dagli enti VSS (Verband der Südtiroler Sportvereine - Federazione delle associazioni sportive della Provincia autonoma di Bolzano) e USSA (Unione delle societa' sportive altoatesine) operanti prevalentemente nella provincia autonoma di Bolzano ».
Con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro del turismo, sono definiti i criteri, le modalita' e i termini per l'erogazione dei contributi di cui al comma 1007.
Alla progettazione e alla realizzazione dei lavori del nuovo centro merci di Alessandria Smistamento, di cui all'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, provvede il Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, che subentra nelle funzioni gia' svolte dal Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, ai sensi dell'articolo 6 del medesimo decreto-legge n. 109 del 2018 e dell'articolo 1, comma 1025, della citata legge n. 145 del 2018. La fase di realizzazione dell'opera puo' essere finanziata nell'ambito dell'aggiornamento, successivo alla data di entrata in vigore della presente disposizione, del contratto di programma, parte investimenti, stipulato con la societa' Rete ferroviaria italiana Spa, a valere sulle risorse stanziate dalla legge 30 dicembre 2023, n. 213.
Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Commissario straordinario per la ricostruzione di cui all'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130, trasferisce al Commissario straordinario di cui all'articolo 4, comma 12-octies, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55, la documentazione, gli studi e i progetti elaborati ai sensi dell'articolo 1, comma 1026, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, corredati di una relazione sull'attivita' svolta, nonche' provvede a trasferire allo stesso le risorse previste dal medesimo comma 1026 ed ancora disponibili sulla contabilita' speciale alla data di entrata in vigore della presente legge.
Al fine di garantire il ripristino della funzionalita' dell'impianto di trasporto a fune di cui all'articolo 94-bis del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e' autorizzata l'ulteriore spesa di 1 milione di euro per l'anno 2022.
Alle associazioni combattentistiche vigilate dal Ministero dell'interno, di cui al comma 40 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, e' riconosciuto un contributo di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2022, 2023, 2024 e 2025.
All'articolo 1, comma 303, della legge 30 dicembre 2018, n. 145, le parole: « per il triennio 2019-2021 » sono sostituite dalle seguenti: « per il quadriennio 2019-2022 ».
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 27 gennaio 2022, n. 4, convertito con modificazioni dalla L. 28 marzo 2022, n. 25,ha disposto:
- (con l'art. 14, comma 1) che per ridurre gli effetti degli aumenti dei prezzi nel settore elettrico, ad integrazione di quanto disposto dal commma 504 del presente articolo, l'Autorita' di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) provvede ad annullare, per il primo trimestre 2022 con decorrenza dal 1 gennaio 2022, le aliquote relative agli oneri generali di sistema applicate alle utenze con potenza disponibile pari o superiore a 16,5 kW, anche connesse in media e alta/altissima tensione o per usi di illuminazione pubblica o di ricarica di veicoli elettrici in luoghi accessibili al pubblico.
- (con l'art. 4, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 105 milioni di euro per l'anno 2022, di cui 60,7 milioni di euro destinati al beneficio di cui al comma 2, 5 milioni di euro destinati alle imprese, non soggette a obblighi di servizio pubblico, autorizzate all'esercizio di trasporto turistico di persone mediante autobus coperti e la quota rimanente, pari a 39,3 milioni di euro, destinata a misure di sostegno per la continuita' aziendale e la tutela dei lavoratori delle agenzie di viaggi e dei tour operator che abbiano subito una diminuzione media del fatturato nell'anno 2021 di almeno il 30 per cento rispetto alla media del fatturato dell'anno 2019";
- (con l'art. 28-quater, comma 2) che "Il comma 43-bis dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, acquista efficacia dal 27 maggio 2022 e si applica ai lavori edili ivi indicati avviati successivamente a tale data".
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AGGIORNAMENTO (8)
Il D.L. 1 marzo 2022, n. 17, convertito con modificazioni dalla L. 27 aprile 2022, n. 34, ha disposto (con l'art. 7, comma 3-bis) che "Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, compresi i termini in scadenza nel periodo dal 1° maggio 2022 al 31 luglio 2022, sono prorogati fino al 31 luglio 2022".
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 21 marzo 2022, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 20 maggio 2022, n. 51, ha disposto (con l'art. 20, comma 3, lettera a)) che al comma 515 del presente articolo, le parole da: "recante 'Norme sul sostegno" fino a: "in fase di approvazione definitiva da parte definitiva del Parlamento europeo» sono soppresse".
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AGGIORNAMENTO (15)
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, ha disposto (con l'art. 39, comma 1-bis) che "Al fine di sostenere le federazioni sportive nazionali, le discipline sportive associate, gli enti di promozione sportiva e le associazioni e societa' sportive professionistiche e dilettantistiche che hanno il domicilio fiscale, la sede legale o la sede operativa nel territorio dello Stato e operano nell'ambito di competizioni sportive in corso di svolgimento, ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 24 ottobre 2020, i termini di sospensione di cui all'articolo 1, comma 923, lettere a), b), c) e d), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come prorogati dall'articolo 7, comma 3-bis, del decreto-legge 1° marzo 2022, n. 17, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 aprile 2022, n. 34, sono ulteriormente prorogati fino al 30 novembre 2022. I versamenti sospesi sono effettuati, senza applicazione di sanzioni e interessi, in un'unica soluzione entro il 16 dicembre 2022. Non si fa luogo al rimborso di quanto gia' versato".
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AGGIORNAMENTO (18)
Il D.L. 21 giugno 2022, n. 73 ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che il termine di cui al comma 7 del presente articolo e' differito al 31 luglio 2022.
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AGGIORNAMENTO (24)
Il D.L. 9 agosto 2022, n. 115, convertito con modificazioni dalla L. 21 settembre 2022, n. 142, ha disposto:
- (con l'art. 20, comma 1) che "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022, compresi la tredicesima o i relativi ratei erogati nei predetti periodi di paga, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore di cui all'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1,2 punti percentuali. Tenuto conto dell'eccezionalita' della misura di cui al primo periodo, resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche";
- (con l'art. 36, comma 1) che "Il fondo unico nazionale per il turismo di conto capitale di cui all'articolo 1, comma 368, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 10 milioni di euro per ciascuno degli anni 2022, 2023 e 2024, al fine di finanziare gli investimenti di cui all'articolo 5, comma 1, ultimo periodo, del decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462";
- (con l'art. 36, comma 2) che "Il fondo unico nazionale per il turismo di parte corrente di cui all'articolo 1, comma 366, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 16.958.333 euro per l'anno 2023 e di 12,7 milioni di euro per l'anno 2024, al fine di finanziare gli interventi di cui all'articolo 4, comma 2, del citato decreto del Ministro del turismo, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, del 9 marzo 2022, prot. n. 3462".
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AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 23 settembre 2022, n. 144, convertito con modificazioni dalla L. 17 novembre 2022, n. 175 ha disposto (con l'art. 37, comma 3) che "Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche alle procedure avviate antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto e non gia' concluse. Qualora, alla data di entrata in vigore del presente decreto, la comunicazione di cui all'articolo 1, comma 224, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sia gia' stata effettuata, il termine di cui al citato articolo 1, comma 231, entro il quale deve essere discusso il piano di cui al medesimo articolo 1, comma 228, e' comunque pari a centoventi giorni".
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AGGIORNAMENTO (31)
La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 783) che "I termini di cui all'alinea del comma 572 e di cui al quinto periodo del comma 577 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono prorogati, rispettivamente, al 31 gennaio 2023 e al 31 dicembre 2023";
- (con l'art. 1, comma 281) che "In via eccezionale, per i periodi di paga dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2023, l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, previsto dall'articolo 1, comma 121, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' riconosciuto nella misura di 2 punti percentuali con i medesimi criteri e modalita' di cui al citato articolo 1, comma 121, della legge n. 234 del 2021 ed e' incrementato di un ulteriore punto percentuale, a condizione che la retribuzione imponibile, parametrata su base mensile per tredici mensilita', non ecceda l'importo mensile di 1.923 euro, maggiorato, per la competenza del mese di dicembre, del rateo di tredicesima";
- (con l'art. 1, comma 282) che "Ai fini dell'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 2, comma 6, della legge 15 luglio 2022, n. 106, recante delega al Governo e altre disposizioni in materia di spettacolo, in materia di riordino e revisione degli ammortizzatori sociali e delle indennita' e per l'introduzione di un'indennita' di discontinuita' a favore dei lavoratori iscritti nel Fondo pensione lavoratori dello spettacolo, le risorse di cui al comma 352 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 60 milioni di euro per l'anno 2023, di 6 milioni di euro per l'anno 2024 e di 8 milioni di euro per l'anno 2025";
- (con l'art. 1, comma 289) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 92, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche per l'anno 2023";
- (con l'art. 1, comma 330) che "Per l'anno 2023, gli oneri posti a carico del bilancio statale per la contrattazione collettiva nazionale in applicazione dell'articolo 48, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e per i miglioramenti economici del personale statale in regime di diritto pubblico di cui all'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati di 1.000 milioni di euro da destinare all'erogazione, nel solo anno 2023, di un emolumento accessorio una tantum, da corrispondere per tredici mensilita', da determinarsi nella misura dell'1,5 per cento dello stipendio con effetti ai soli fini del trattamento di quiescenza";
- (con l'art. 1, comma 392) che "Sono prorogati al 31 dicembre 2023 il termine finale di applicazione della disciplina transitoria del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese, previsto dall'articolo 1, comma 55, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e il termine finale di applicazione del sostegno speciale e temporaneo, da parte dello stesso Fondo, istituito nel contesto delle misure di contrasto degli effetti della crisi ucraina, di cui all'articolo 1, comma 55-bis, della citata legge n. 234 del 2021";
- (con l'art. 1, comma 526) che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennita' ivi indicata, sono incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2024, di complessivi 200 milioni di euro annui, di cui 60 milioni di euro per la dirigenza medica e 140 milioni di euro per il personale del comparto sanita'";
- (con l'art. 1, comma 535) che "Il livello del finanziamento del fabbisogno sanitario nazionale standard cui concorre lo Stato, di cui all'articolo 1, comma 258, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 2.150 milioni di euro per l'anno 2023, 2.300 milioni di euro per l'anno 2024 e 2.600 milioni di euro a decorrere dall'anno 2025. Per l'anno 2023, una quota dell'incremento di cui al primo periodo, pari a 1.400 milioni di euro, e' destinata a contribuire ai maggiori costi determinati dall'aumento dei prezzi delle fonti energetiche. Alla ripartizione delle risorse di cui al secondo periodo accedono tutte le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, in deroga alle disposizioni legislative che stabiliscono per le autonomie speciali il concorso regionale e provinciale al finanziamento sanitario corrente";
- (con l'art. 1, comma 539) che "Lo stanziamento del Fondo per i test di Next-Generation Sequencing, istituito ai sensi dell'articolo 1, comma 684, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per ciascuno degli anni 2023, 2024 e 2025, destinati al potenziamento dei test di Next-Generation Sequencing di profilazione genomica del colangiocarcinoma. Con decreto del Ministro della salute, da adottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalita' per il riparto delle risorse di cui al presente comma e per il monitoraggio dell'impiego delle risorse medesime";
- (con l'art. 1, comma 820) che "Al fine di consentire agli enti locali di incrementare l'adozione di iniziative per la promozione della legalita' nei loro territori, nonche' di rinforzare le misure di ristoro del patrimonio dell'ente o in favore degli amministratori locali che hanno subito episodi di intimidazione connessi all'esercizio delle funzioni istituzionali esercitate, il Fondo per la legalita' e per la tutela degli amministratori locali vittime di atti intimidatori, di cui all'articolo 1, comma 589, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 1 milione di euro annui a decorrere dall'anno 2023".
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AGGIORNAMENTO (32)
Il D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14, ha disposto (con l'art. 3, comma 5-bis) che "Per i comuni di cui al presente comma, il termine del 15 giugno 2022, previsto dall'articolo 1, comma 575, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' differito al 15 marzo 2023, fermo restando il rispetto delle scadenze e delle condizioni indicate al medesimo comma 575. Restano altresi' valide ed efficaci le attivita' poste in essere e definite dai comuni ai sensi del comma 574 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
Ha inoltre disposto (con l'art. 4, comma 9-quinquiesdecies) che "Allo scopo di fronteggiare la grave carenza di personale e superare il precariato, nonche' per garantire continuita' nell'erogazione dei livelli essenziali di assistenza, per il personale dirigenziale e non dirigenziale del Servizio sanitario nazionale, il termine per il conseguimento dei requisiti di cui all'articolo 1, comma 268, lettera b), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' stabilito al 31 dicembre 2024".
Il D.L. 17 maggio 2022, n. 50, convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91, come modificato dal D.L. 29 dicembre 2022, n. 198, convertito con modificazioni dalla L. 24 febbraio 2023, n. 14 ha disposto (con l'art. 43, comma 5-bis) che "I termini di presentazione o riformulazione dei piani di riequilibrio finanziario pluriennale previsti dall'articolo 243-bis del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonche' quelli di presentazione dell'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato, prevista dall'articolo 259 del medesimo testo unico, in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto sono prorogati di centoventi giorni per gli enti che abbiano sottoscritto gli accordi di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 572 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e fino al 31 marzo 2023 per gli enti che abbiano presentato le proposte di cui al comma 3 del presente articolo, senza che sia successivamente intervenuta la sottoscrizione dell'accordo".
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AGGIORNAMENTO (33)
Il D.L. 30 marzo 2023, n. 34, ha disposto (con l'art. 24, comma 4) che "Il Fondo di parte capitale per il sostegno delle eccellenze della gastronomia e dell'agroalimentare italiano di cui all'articolo 1, comma 868, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di 200.000 euro per l'anno 2023".
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AGGIORNAMENTO (39)
La Corte Costituzionale, con sentenza 23 febbraio - 14 aprile 2023 (in G.U. 1ª s.s. 19/04/2023 n. 16), ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 537, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nella parte in cui non prevede che il decreto interministeriale di determinazione dell'ammontare del contributo attribuito a ciascun comune sia adottato previa intesa in sede di Conferenza unificata e l'illegittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 721, lettera a), della legge n. 234 del 2021.
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AGGIORNAMENTO (41)
Il D.L. 22 aprile 2023, n. 44, convertito con modificazioni dalla L. 21 giugno 2023, n. 74, ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Il concorso alla finanza pubblica da parte della regione autonoma Valle d'Aosta, di cui all'articolo 1, comma 559, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 3 milioni di euro per l'anno 2023".
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AGGIORNAMENTO (42)
Il D.L. 4 maggio 2023, n. 48, nel modificare l'art. 1, comma 281 della L. 29 dicembre 2022, n. 197, ha conseguentemente disposto (con l'art. 39, comma 1) che "Per i periodi di paga dal 1° luglio 2023 al 31 dicembre 2023 l'esonero sulla quota dei contributi previdenziali per l'invalidita', la vecchiaia e i superstiti a carico del lavoratore, determinato ai sensi dall'articolo 1, comma 281, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 e' incrementato di 4 punti percentuali, senza ulteriori effetti sul rateo di tredicesima. Resta ferma l'aliquota di computo delle prestazioni pensionistiche".
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AGGIORNAMENTO (50)
Il D.L. 18 ottobre 2023, n. 145 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Nelle more della definizione del quadro finanziario complessivo relativo ai rinnovi contrattuali per il triennio 2022-2024, per il personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato dipendente dalle amministrazioni statali, in via eccezionale, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, nel mese di dicembre 2023 e' incrementato, a valere sul 2024, di un importo pari a 6,7 volte il relativo valore annuale attualmente erogato, salvi eventuali successivi conguagli".
Ha inoltre disposto (con l'art. 12, comma 1) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e' incrementata di 1.000 milioni di euro per l'anno 2023".
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AGGIORNAMENTO (51)
Il D.L. 9 dicembre 2023, n. 181 ha disposto (con l'art. 13, comma 1) che "Il fondo di cui all'articolo 1, comma 488, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziato in misura pari a 200 milioni di euro per l'anno 2024 per gli interventi di cui all'articolo 1, comma 489, della legge 30 dicembre 2021, n. 234".
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AGGIORNAMENTO (53)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza gia' previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, comma 961-sexies, della presente legge e' prorogato al 31 dicembre 2024;
- (con l'art. 1, comma 15) che il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco gia' previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, dall'articolo 1, commi da 961-bis a 961-septies, della presente legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogato al 31 dicembre 2024;
- (con l'art. 6, comma 8-quinquies) che "Al fine di consentire la prosecuzione delle attivita' di ricerca di nuove strategie terapeutiche per malattie neurodegenerative, del neurosviluppo e per altri gravi disturbi del sistema nervoso, l'autorizzazione di spesa in favore della Fondazione EBRI (European Brain Research Institute), di cui all'articolo 1, comma 784, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' prorogata per l'importo di 1 milione di euro per l'anno 2024".
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AGGIORNAMENTO (52)
La L. 30 dicembre 2023, n. 213 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 27) che "Per il triennio contrattuale 2022-2024, gli oneri di cui al primo periodo dell'articolo 1, comma 609, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementati, in aggiunta a quanto gia' previsto dall'articolo 3 del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2023, n. 191, di 3.000 milioni di euro per l'anno 2024 e di 5.000 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2025";
- (con l'art. 1, comma 28) che "A valere sulle risorse di cui al comma 27, a decorrere dal 1° gennaio 2024, l'emolumento di cui all'articolo 1, comma 609, secondo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementato di un importo pari a 6,7 volte il suo valore annuale";
- (con l'art. 1, comma 216) che "Il Fondo di cui all'articolo 1, comma 178, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotto di 320.369.969 euro per l'anno 2024 ed e' incrementato di 85 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026";
- (con l'art. 1, comma 244) che "Al fine di supportare ulteriormente l'implementazione degli standard organizzativi, quantitativi, qualitativi e tecnologici ulteriori rispetto a quelli previsti dal Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) per il potenziamento dell'assistenza territoriale, con riferimento ai maggiori oneri per la spesa di personale dipendente, da reclutare anche in deroga ai vincoli in materia di spesa di personale previsti dalla legislazione vigente limitatamente alla spesa eccedente i predetti vincoli, e per quello convenzionato, la spesa massima autorizzata ai sensi dell'articolo 1, comma 274, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 250 milioni di euro per l'anno 2025 e di 350 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2026 a valere sul finanziamento del Servizio sanitario nazionale";
- (con l'art. 1, comma 279) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 394, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 150 milioni di euro per l'anno 2024 e di 200 milioni di euro per l'anno 2025";
- (con l'art. 1, comma 286) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 19 milioni di euro per l'anno 2026";
- (con l'art. 1, comma 292) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 535 milioni di euro per l'anno 2027 e 110 milioni di euro per l'anno 2028. L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' rifinanziata per 50 milioni di euro per l'anno 2027 e 25 milioni di euro per l'anno 2028";
- (con l'art. 1, comma 351) che "Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, come modificato dal comma 350 del presente articolo, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge e' incrementato di 5 milioni di euro per l'anno 2024 e di 10 milioni di euro per l'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (58)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e dell'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".
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AGGIORNAMENTO (56)
Il D.L. 29 marzo 2024, n. 39, convertito con modificazioni dalla L. 23 maggio 2024, n. 67, ha disposto (con l'art. 9-bis, comma 9) che "Il comma 473 dell'articolo 1 della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si interpreta nel senso che tra i soggetti destinatari di 20 milioni di euro destinati alle regioni per ciascuno degli anni dal 2022 al 2024, in dotazione al fondo ivi previsto, sono comprese anche le province autonome di Trento e di Bolzano".
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AGGIORNAMENTO (59)
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2024, n. 18, come modificato dal D.L. 15 maggio 2024, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 12 luglio 2024, n. 101, ha disposto (con l'art. 3, comma 6) che "In deroga all'articolo 3, comma 3, della legge 27 luglio 2000, n. 212, al fine di garantire il recupero delle somme relative agli aiuti di Stato e agli aiuti de minimis non subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione ovvero subordinati all'emanazione di provvedimenti di concessione o di autorizzazione alla fruizione comunque denominati, il cui importo non e' determinabile nei predetti provvedimenti, ma solo a seguito della presentazione della dichiarazione resa a fini fiscali nella quale sono dichiarati, per i quali le Autorita' responsabili non hanno provveduto all'adempimento degli obblighi di registrazione dei relativi regimi di aiuti e degli aiuti ad hoc previsti dall'articolo 10, comma 6, del regolamento di cui al decreto del Ministro dello sviluppo economico 31 maggio 2017, n. 115, sono prorogati di due anni, senza applicazione delle riduzioni dei termini decadenziali per le attivita' di controllo previste dalle specifiche disposizioni di legge, i termini per la notifica degli atti di recupero di cui all'articolo 1, commi 421, 422 e 423, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, di cui all'articolo 1, commi 31, 32, 33, 34, 35 e 36, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e di cui all'articolo 38-bis del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e degli avvisi di accertamento di cui all'articolo 43 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, in scadenza tra il 31 dicembre 2023 e il 31 dicembre 2025".
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AGGIORNAMENTO (69)
Il D.L. 19 ottobre 2024, n. 155 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che l'autorizzazione di spesa a favore della societa' Rete ferroviaria Italiana - RFI S.p.A di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 750 milioni di euro per l'anno 2024.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 4) che le risorse destinate alla societa' ANAS S.p.A. per il finanziamento del contratto di programma 2021-2025 di cui all'articolo 1, comma 397, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, sono incrementate di 183 milioni di euro per l'anno 2024.
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AGGIORNAMENTO (72)
La L. 30 dicembre 2024, n. 207 ha disposto:
- (con l'art. 1, comma 323) che "Ai fini del riconoscimento delle particolari condizioni di lavoro svolto dal personale della dirigenza medica e dal personale del comparto sanita', dipendente delle aziende e degli enti del Servizio sanitario nazionale e operante nei servizi di pronto soccorso, i limiti di spesa annui lordi previsti dall'articolo 1, comma 293, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, per la definizione della specifica indennita' ivi indicata, come incrementati dall'articolo 1, comma 526, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, sono ulteriormente incrementati, con decorrenza dal 1° gennaio 2025, di 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanita', e, con decorrenza dal 1° gennaio 2026, di ulteriori 50 milioni di euro complessivi, di cui 15 milioni di euro per la dirigenza medica e 35 milioni di euro per il personale del comparto sanita'";
- (con l'art. 1, comma 534) che "L'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 395, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di complessivi 1.158 milioni di euro, di cui 89,09 milioni di euro per l'anno 2027, 117,55 milioni di euro per l'anno 2028, 6,6 milioni di euro per l'anno 2029, 8,29 milioni di euro per l'anno 2030, 83,57 milioni di euro per l'anno 2031, 108,15 milioni di euro per l'anno 2032, 174,75 milioni di euro per l'anno 2033 e 190 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2034 al 2036";
- (con l'art. 1, comma 536) che "L'autorizzazione di spesa in favore della societa' Rete ferroviaria italiana Spa di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di complessivi 1.334 milioni di euro, di cui 248 milioni di euro per l'anno 2027, 36 milioni di euro per l'anno 2028, 10 milioni di euro per l'anno 2029, 90 milioni di euro per ciascuno degli anni 2030 e 2031, 190 milioni di euro per ciascuno degli anni al 2032 al 2034, 90 milioni di euro per l'anno 2035 e 200 milioni di euro per l'anno 2036";
- (con l'art. 1, comma 538) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 392, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 114,8 milioni di euro per l'anno 2029";
- (con l'art. 1, comma 539) che "L'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 1, comma 405, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' ridotta di 170 milioni di euro per l'anno 2030, di 180 milioni di euro per l'anno 2031, di 70 milioni di euro per l'anno 2033, di 70,3 milioni di euro per l'anno 2034, di 102 milioni di euro per l'anno 2035 e di 50 milioni di euro per l'anno 2036".
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AGGIORNAMENTO (83)
Il D.L. 29 ottobre 2025, n. 156, convertito con modificazioni dalla L. 18 dicembre 2025, n. 191, ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "L'autorizzazione di spesa a favore della societa' RFI S.p.A. di cui all'articolo 1, comma 396, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e' incrementata di 400 milioni di euro per l'anno 2025".
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AGGIORNAMENTO (87)
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 182) che "Per le finalita' di cui all'articolo 1, comma 96, lettera a), della legge 30 dicembre 2021, n. 234, il fondo di cui all'articolo 1, comma 95, della medesima legge e' incrementato di 20 milioni di euro per l'anno 2026, di 40 milioni di euro per ciascuno degli anni 2027, 2028 e 2029 e di 30 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2030".
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AGGIORNAMENTO (89)
Il D.L. 27 febbraio 2026, n. 25, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 448, primo periodo, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, si applicano anche ai fabbisogni relativi agli eventi meteorologici verificatisi a partire dal 18 gennaio 2026, per i quali e' stato dichiarato lo stato di emergenza con delibera del Consiglio dei ministri del 26 gennaio 2026, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 26 del 2 febbraio 2026.".