Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
a-bis) al comma 3-ter, le parole: "secondo periodo del" sono soppresse))
c) il comma 3-quater è
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Le comunicazioni di cui al presente comma sono effettuate sulla base del modello adottato con decreto direttoriale 6 ottobre 2021 del Ministero dello sviluppo economico. Per le finalità di cui al presente articolo, con apposito decreto direttoriale del Ministero delle imprese e del made in Italy, sono apportate le necessarie modificazioni al decreto 6 ottobre 2021, anche per quel che concerne il contenuto, le modalità e i termini di invio delle comunicazioni di cui al presente comma.
1) al secondo periodo, la parola: "quotidianamente" è sostituita dalla seguente: "mensilmente";
2) dopo il terzo periodo sono inseriti i seguenti: "Tra le comunicazioni periodiche è ricompresa quella volta a dimostrare l'effettuazione degli ordini accettati dal venditore, con pagamento di acconto in misura almeno pari al 20 per cento del costo di acquisizione sia per gli investimenti di cui al comma 4 che per gli investimenti di cui al comma 5, lettera a), da trasmettere, entro trenta giorni dalla prenotazione del credito d'imposta, pena la decadenza dal beneficio. Resta fermo che il termine ultimo di conclusione dell'investimento che dà diritto alla maturazione del credito è il 31 dicembre 2025";
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
«2-quinquies. In coerenza con gli obiettivi generali indicati al comma 1, il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, al fine di assicurare la sicurezza, la continuità e lo sviluppo del sistema informatico del governo autonomo della magistratura tributaria
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Ai relativi oneri, pari a 66 milioni di euro per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente versamento all'entrata del bilancio dello Stato, a valere sulle risorse disponibili presso la contabilità speciale 1778, intestata all'Agenzia delle entrate, ai sensi dell'articolo 1, commi da 2 a 5, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, e di cui all'articolo 4, comma 9, del decreto-legge 30 marzo 2023, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2023, n. 56. Alla compensazione degli effetti finanziari in termini di fabbisogno e di indebitamento netto, pari a 45 milioni di euro per l'anno 2024 e 21 milioni di euro per l'anno 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo per la compensazione degli effetti finanziari non previsti a legislazione vigente conseguenti all'attualizzazione di contributi pluriennali, di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto-legge 7 ottobre 2008, n. 154, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 2008, n. 189.
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze, quanto a 189.560 euro;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy, quanto a 254.022 euro;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, quanto a 683.543 euro;
4) l'accantonamento relativo al Ministero della giustizia, quanto a 5.893 euro;
5) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale, quanto a 6.438.334 euro;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'istruzione e del merito, quanto a 286.247 euro;
7) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno, quanto a 9.324 euro;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, quanto a 865.754 euro;
9) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, quanto a 1.926.540 euro;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca, quanto a 3.899.526 euro;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa, quanto a 1.015.944 euro;
12) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, quanto a 358.498 euro;
13) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura, quanto a 2.418.258 euro;
14) l'accantonamento relativo al Ministero della salute, quanto a 17.218 euro;
15) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo, quanto a 1.649.670 euro;
Art. 9-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio