Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze, del lavoro e delle politiche sociali, dell'istruzione e del merito, dell'università e della ricerca, delle imprese e del made in Italy, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'interno e della cultura; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
In caso di disallineamenti rispetto alle scadenze individuate nei suddetti cronoprogrammi, le amministrazioni titolari di programmi comunicano tempestivamente al Dipartimento per le politiche di coesione e per il Sud
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) tecnologie digitali e innovazione delle tecnologie «deep tech»;
2) tecnologie pulite ed efficienti sotto il profilo delle risorse, incluse le tecnologie a zero emissioni nette, quali definite nel regolamento sull'industria a zero emissioni nette;
3) biotecnologie, compresi i medicinali inclusi nell'elenco dell'Unione dei medicinali critici e i loro componenti;
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
L'assegnazione di cui al primo periodo può essere disposta, secondo le medesime modalità ivi previste, anche laddove non si addivenga ad un'intesa sul contenuto dei predetti Accordi per la coesione e alla loro conseguente sottoscrizione. La
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
1) degli esiti della ricognizione effettuata ai sensi dell'articolo 22, comma 1, della legge 5 maggio 2009, n. 42,
2) della specificità insulare, nonchè di quanto previsto dall'articolo 1, comma 690, della legge 30 dicembre 2020, n. 178, e degli esiti del tavolo tecnico-politico sui costi dell'insularità di cui al punto 10 dell'accordo in materia di finanza pubblica fra lo Stato e la regione Sardegna del 7 novembre 2019;
3) delle specificità delle zone di montagna e delle aree interne;
4) dell'estensione delle superfici territoriali;
5) della densità della popolazione e delle unità produttive;
6) dell'assenza ovvero della grave carenza di collegamenti infrastrutturali con le reti su gomma e su ferro di carattere e valenza nazionale;
7) dell'entità dei finanziamenti riconosciuti a valere sulle risorse del PNRR e
1) l'avanzato stato progettuale dell'intervento o la sua immediata cantierabilità;
2) la capacità dell'intervento di determinare un significativo miglioramento della mobilità dell'utenza ovvero della qualità dei
3) l'indisponibilità di finanziamenti a valere su altri fondi nazionali o dell'Unione europea;
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Per lo svolgimento dell'incarico di RUC è riconosciuto, a valere sulle risorse destinate all'attuazione del contratto istituzionale di sviluppo, un compenso
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 27 dicembre 2024, n. 202, convertito con modificazioni dalla L. 21 febbraio 2025, n. 15, ha disposto (con l'art. 3, comma 14-octies) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2025 al 15 novembre 2025".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2025, n. 199, ha disposto (con l'art. 1, comma 444) che "Le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, si applicano anche in relazione agli investimenti realizzati dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028".
Art. 13-bis
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Alle imprese in forma collettiva possono partecipare soggetti diversi da quelli indicati al comma 3 fermo restando, in tal caso, l'esercizio del controllo e dell'amministrazione della società da parte dei soggetti di cui al comma 3.
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
a) al primo periodo, le parole: "L'erogazione dell'ISCRO è condizionata alla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale" sono sostituite dalle seguenti: "L'erogazione dell'ISCRO è accompagnata dalla partecipazione a percorsi di aggiornamento professionale";
b) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: "Per le finalità di cui al presente comma, il beneficiario dell'ISCRO, all'atto della domanda, autorizza l'INPS alla trasmissione alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano dei propri dati di contatto nell'ambito del sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa (SIISL) di cui all'articolo 5 del decreto-legge 4 maggio 2023, n. 48, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 luglio 2023, n. 85, nonchè del sistema informativo unitario delle politiche del lavoro di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150, anche ai fini della sottoscrizione del patto di attivazione digitale sulla piattaforma di cui al comma 2, lettera d-ter), del medesimo articolo 13"))
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
All'onere derivante
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto))
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa di cui al primo periodo fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10.
Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, anche tenendo conto dei vincoli territoriali della copertura finanziaria, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 34,4 milioni di euro per l'anno 2024, 458,3 milioni di euro per l'anno 2025, 682,5 milioni di euro per l'anno 2026 e 254,1 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. (2)
Comma 3
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 405, lettera a)) che "Per effetto di quanto previsto al comma 404 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:
a) il limite di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,7 milioni di euro per l'anno 2024, a 16,3 milioni di euro per l'anno 2025, a 15,9 milioni di euro per l'anno 2026 e a 5,6 milioni di euro per l'anno 2027".
Comma 4
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 14, comma 1-ter, lettera a)) che "Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
a) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 22, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 83,4 milioni di euro per l'anno 2026, di 100,1 milioni di euro per l'anno 2027 e di 16,7 milioni di euro per l'anno 2028".
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
All'onere derivante dal primo periodo, pari a 7,1 milioni di euro per l'anno 2024, 107,3 milioni di euro per l'anno 2025, 208,2 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,7 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. (2)
Comma 3
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 405, lettera b)) che "Per effetto di quanto previsto al comma 404 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:
[...]
b) il limite di spesa di cui all'articolo 23, comma 4, primo periodo, è incrementato in misura pari a 0,4 milioni di euro per l'anno 2024, a 14,4 milioni di euro per l'anno 2025, a 17,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 9,1 milioni di euro per l'anno 2027".
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Per i dipendenti con contratto di lavoro a tempo parziale, il calcolo è ponderato in base al rapporto tra il numero delle ore pattuite e il numero delle ore che costituiscono l'orario normale di lavoro dei lavoratori a tempo pieno. L'incremento della base occupazionale è considerato al netto delle diminuzioni del numero degli occupati verificatesi in società controllate o collegate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile o facenti capo, anche per interposta persona, allo stesso soggetto))
L'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa, fornendo i risultati dell'attività di monitoraggio al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le modalità indicate nel decreto di cui al comma 10. Se dall'attività di monitoraggio emerge, anche in via prospettica, il raggiungimento del limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori comunicazioni per l'accesso ai benefici di cui al presente articolo. All'onere derivante dal primo periodo, pari a 11,2 milioni di euro per l'anno 2024, 170,9 milioni di euro per l'anno 2025, 294,1 milioni di euro per l'anno 2026 e 115,2 milioni di euro per l'anno 2027 si provvede a valere sul Programma nazionale giovani, donne e lavoro 2021-2027, a copertura degli interventi previsti per i beneficiari del medesimo Programma, nel rispetto delle procedure, dei vincoli territoriali e dei criteri di ammissibilità allo stesso applicabili. (2)
Comma 3
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 405, lettereia c)) che "Per effetto di quanto previsto al comma 404 del presente articolo, sono modificati come segue i limiti di spesa previsti dagli articoli da 22 a 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95:
[...]
c) il limite di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, è incrementato in misura pari a 2,1 milioni di euro per l'anno 2024, a 68,9 milioni di euro per l'anno 2025, a 73,5 milioni di euro per l'anno 2026 e a 28,7 milioni di euro per l'anno 2027".
Comma 4
Il D.L. 31 dicembre 2025, n. 200, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2026, n. 26, ha disposto (con l'art. 14, comma 1-ter, lettera c)) che "Per effetto di quanto disposto dagli articoli 22, 23 e 24 del decreto-legge 7 maggio 2024, n. 60, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 luglio 2024, n. 95, come modificati dal comma 1-bis del presente articolo, e a seguito delle risultanze emerse dall'attività di monitoraggio dell'Istituto nazionale della previdenza sociale:
[...]
c) l'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 24, comma 7, primo periodo, del decreto-legge n. 60 del 2024 è incrementata di 70,5 milioni di euro per l'anno 2026, di 84,7 milioni di euro per l'anno 2027 e di 14,1 milioni di euro per l'anno 2028".
Art. 24-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
2. I Centri per l'impiego individuano, anche per il tramite della piattaforma presente nel Sistema informativo per l'inclusione sociale e lavorativa, le offerte di lavoro più congrue, ai fini dei successivi adempimenti previsti dal decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22.
3. All'attuazione del presente articolo si provvede con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Istituzione della Cabina di regia per il Fondo europeo di adeguamento alla globalizzazione per i lavoratori espulsi dal lavoro
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
«10. Nell'ambito degli appalti pubblici e privati di realizzazione dei lavori edili, prima di procedere al saldo finale dei lavori, il responsabile del progetto, negli appalti pubblici, e
11. Negli appalti pubblici, fermi restando i profili di responsabilità amministrativo-contabile, l'avvenuto versamento del saldo finale da parte del responsabile del progetto
12. Negli appalti privati di valore complessivo pari o superiore a 70.000 euro, il versamento del saldo finale da parte del committente è subordinato all'acquisizione, da parte del Direttore dei lavori, ove nominato, o del committente stesso, in mancanza di nomina, dell'attestazione di congruità. Il versamento del saldo finale, in assenza di esito positivo della verifica o di previa regolarizzazione della posizione da parte dell'impresa affidataria dei lavori, comporta la sanzione amministrativa da euro 1.000 ad euro 5.000 a carico del direttore dei lavori o del committente, in mancanza di nomina del direttore dei lavori.».
Art. 28-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 28-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Art. 31
#Comma 1
Comma 2
Art. 32
#Comma 1
Comma 2
Art. 33
#Comma 1
Comma 2
Art. 33-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 33-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 34
#Comma 1
Comma 2
Art. 35
#Comma 1
Comma 2
Art. 35-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 36
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano alle attività di monitoraggio relative alla missione 2, componente 4,
Art. 37
#Comma 1
Comma 2
Art. 37-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 38
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Consolato d'Italia a New York, 7 maggio 2024
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio
dei ministri
Fitto, Ministro per gli affari
europei, il Sud, le politiche di
coesione e il PNRR
Giorgetti, Ministro dell'economia e
delle finanze
Calderone, Ministro del lavoro e
delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione
e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Pichetto Fratin, Ministro
dell'ambiente e della sicurezza
energetica
Piantedosi, Ministro dell'interno
Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, il Guardasigilli: Nordio
Comma 3
La L. 4 luglio 2024, n. 95, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "Dopo l'articolo 37 è inserita la seguente partizione: «TITOLO III - DISPOSIZIONI FINALI»".