Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Anticipo
Art. 1-bis
#Comma 1
Comma 2
Quanto al personale dell'Agenzia italiana per la gioventù, agli oneri derivanti dai commi 1 e 2, pari, per l'anno 2023, ad euro 190.171, si provvede mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 143, della legge 27 dicembre 2019, n. 160.
Comma 3
La Corte Costituzionale, con sentenza 11 dicembre 2024- 23 gennaio 2025, n. 4 (in G.U. 1a s.s. 29/1/2025, n. 5), ha dichiarato
"l'illegittimità costituzionale dell'art. 1-bis, comma 1, del decreto-legge 18 ottobre 2023, n. 145 (Misure urgenti in materia economica e fiscale, in favore degli enti territoriali, a tutela del lavoro e per esigenze indifferibili), convertito, con modificazioni, nella legge 15 dicembre 2023, n. 191, limitatamente all'inciso «e scomputando, per il personale dell'Ispettorato nazionale del lavoro, dalle somme da riconoscere per l'anno 2022 l'indennità una tantum di cui all'articolo 32-bis del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91»".
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
Comma 2
"Art. 34-bis (Banche dati informatiche presso gli organismi di autoregolamentazione). - 1. Al fine di prevenire eventuali attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo, gli organismi di autoregolamentazione possono istituire, previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, una banca dati informatica centralizzata dei documenti, dei dati e delle informazioni acquisiti dai professionisti nello svolgimento della propria attività professionale che questi sono tenuti a conservare ai sensi dell'articolo 31. La banca dati è istituita e gestita in proprio dagli organismi di autoregolamentazione, che determinano quali documenti, dati e informazioni di cui all'articolo 31 devono essere trasmessi alla banca dati informatica.
2. I professionisti trasmettono senza ritardo alla banca dati i documenti, i dati e le informazioni di cui al comma 1.
3. Al fine di acquisire informazioni rilevanti per le valutazioni di cui all'articolo 35, prima di prestare la propria opera professionale o compiere le operazioni inerenti allo svolgimento della propria attività professionale, ovvero prima dell'invio della segnalazione di operazione sospetta nell'ipotesi prevista dall'articolo 35, comma 2, i professionisti possono trasmettere alla banca dati, per via telematica, i documenti, i dati e le informazioni acquisiti nell'adempimento degli obblighi di adeguata verifica della clientela di cui al presente decreto.
4. Nei casi di cui al comma 3, ovvero a seguito dell'invio di cui al comma 2, qualora dalla banca dati, tenuto conto anche degli indicatori e schemi di anomalia elaborati dalla UIF ai sensi del presente decreto, emergano operatività anomale basate sui parametri quantitativi e qualitativi di cui al comma 5, il professionista riceve un avviso a supporto delle valutazioni di cui all'articolo 35.
In ogni caso, resta ferma la responsabilità del professionista per l'adempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette, anche nel caso di mancata ricezione dell'avviso.
5. L'avviso è generato dalla banca dati sulla base di elementi informativi associati a una determinata persona fisica o giuridica quali la tipologia di cliente, la capacità economica, la situazione economico-patrimoniale, l'attività svolta, la residenza o sede in Paesi terzi ad alto rischio secondo i criteri del presente decreto, le caratteristiche, l'importo, la frequenza e la natura delle prestazioni professionali rese o delle operazioni eseguite nonchè il loro collegamento o frazionamento. Al fine di elaborare l'avviso, l'organismo di autoregolamentazione può avvalersi di sistemi automatizzati la cui logica algoritmica sia periodicamente verificata, con cadenza almeno biennale, allo scopo di minimizzare il rischio di errori, distorsioni o discriminazioni.
6. La trasmissione telematica alla banca dati effettuata dal professionista ai sensi dei commi 2 e 3 non sostituisce gli obblighi di cui agli articoli 31 e 32.
7. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati sono valutati dagli organismi di autoregolamentazione ai fini dell'informativa alla UIF ai sensi dell'articolo 11, comma 4, ultimo periodo.
8. Gli organismi di autoregolamentazione non possono utilizzare i documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati per finalità diverse da quelle di cui al presente articolo.
9. Il Ministero dell'economia e delle finanze, la UIF, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di finanza, la Direzione investigativa antimafia e la Direzione nazionale antimafia e antiterrorismo accedono alla banca dati per lo svolgimento delle rispettive attribuzioni istituzionali come individuate dal presente decreto. L'accesso alla medesima banca dati non è consentito ai singoli professionisti.
10. Le modalità tecniche e operative dell'accesso di cui al comma 9 sono disciplinate con apposita convenzione sottoscritta da ciascuna autorità di cui al medesimo comma 9 con l'organismo di autoregolamentazione, su conforme parere del Garante per la protezione dei dati personali. Tali convenzioni regolano le modalità uniformi di attivazione del collegamento via web o tramite cooperazione applicativa alla banca dati dell'organismo di autoregolamentazione, nonchè le modalità di identificazione, modifica e revoca da parte dell'autorità dei propri operatori abilitati all'accesso, stabilendo le modalità dei collegamenti e degli accessi anche al fine di assicurare l'accesso selettivo ai soli dati necessari al perseguimento delle finalità di cui al comma 1. La banca dati consente, attraverso gli strumenti definiti dal codice dell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, la verifica dell'identità digitale dei soggetti abilitati all'accesso.
11. I documenti, i dati e le informazioni contenuti nella banca dati ai sensi dei commi 1 e 3 sono trattati per le finalità di cui al presente articolo e secondo quanto in esso previsto, nel rispetto del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, e della vigente normativa nazionale in materia di protezione dei dati personali, restando escluso ogni ulteriore utilizzo.
12. Titolare del trattamento dei dati personali, ai sensi e per gli effetti della normativa vigente, è l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati e provvede a detto trattamento secondo quanto previsto al comma 11. L'organismo di autoregolamentazione può anche avvalersi di apposite strutture decentralizzate, in qualità di responsabili del trattamento ai sensi dell'articolo 28 del regolamento (UE) 2016/679.
13. L'organismo di autoregolamentazione adotta, prima del trattamento e previo parere favorevole del Garante per la protezione dei dati personali, misure tecniche e organizzative adeguate al rischio dirette a:
a) garantire l'integrità e la non alterabilità dei documenti, dei dati e delle informazioni contenuti nella banca dati, la riservatezza dei medesimi nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali, anche mediante l'utilizzo di tecniche di crittografia, nonchè la tracciabilità degli accessi, secondo criteri selettivi, da parte dei soli soggetti autorizzati dagli organismi di autoregolamentazione, anche in base alle convenzioni di cui al comma 10;
b) individuare le specifiche modalità tecniche di elaborazione, trasmissione e comunicazione al professionista dell'avviso generato dalla banca dati nei limiti di quanto stabilito dal comma 5.
14. Prima del trattamento, l'organismo di autoregolamentazione effettua la valutazione di impatto sulla protezione dei dati personali e la sottopone alla verifica preventiva del Garante per la protezione dei dati personali. Nella valutazione di impatto sono indicate, tra l'altro, le misure tecniche e organizzative idonee a garantire un livello di sicurezza adeguato al rischio, nonchè a tutela dei diritti e delle libertà degli interessati. Nella valutazione di impatto sono altresì disciplinati i tempi e le modalità di cancellazione dei dati.
15. I documenti, i dati e le informazioni acquisiti ai sensi dei commi 1 e 3 sono conservati nella banca dati per un periodo di dieci anni.
16. In relazione al trattamento dei dati personali contenuti nella banca dati informatica, i diritti dell'interessato di cui agli articoli da 15 a 18 e da 20 a 22 del regolamento (UE) 2016/679 si esercitano nei limiti previsti dall'articolo 2-undecies del Codice in materia di protezione dei dati personali.
17. Nel rispetto di quanto previsto dal presente articolo, l'organismo di autoregolamentazione che istituisce la banca dati adotta, ai sensi dell'articolo 11, comma 2, regole tecniche con le quali sono individuati:
a) i documenti, i dati e le informazioni di cui all'articolo 31 che ai sensi del comma 1 del presente articolo devono essere trasmessi alla banca dati informatica;
b) le modalità tecniche di alimentazione della medesima banca dati da parte dei professionisti;
c) le modalità tecniche di controllo, da parte dell'organismo di autoregolamentazione, riguardo alla corretta trasmissione dei documenti, dei dati e delle informazioni di cui ai commi 1 e 3 da parte dei professionisti, al fine del corretto funzionamento della banca dati.
18. L'organismo di autoregolamentazione promuove e controlla l'osservanza degli obblighi previsti dal presente articolo da parte dei professionisti. In caso di violazioni gravi, ripetute o sistematiche ovvero plurime si applica l'articolo 11, comma 3".
"2-bis. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2 del presente articolo, i professionisti, ai fini della valutazione delle operazioni ai sensi dell'articolo 35, possono avvalersi della banca dati informatica centralizzata di cui all'articolo 34-bis istituita presso il proprio organismo di autoregolamentazione, per poter ricevere, ricorrendone i presupposti, l'avviso di cui al comma 4 del medesimo articolo 34-bis. Resta ferma in ogni caso la responsabilità del professionista per l'inadempimento dell'obbligo di segnalazione delle operazioni sospette"))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, le parole: «entro il 30 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 30 luglio 2024»;
2) il secondo periodo è sostituito dal seguente: «Il contenuto e le modalità di trasmissione del modello di comunicazione per la richiesta di applicazione della procedura sono definiti con uno o più provvedimenti del direttore dell'Agenzia delle entrate.»;
1) le parole: «entro il 16 dicembre 2023», ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2024»;
2) al secondo periodo, le parole: «entro il 16 dicembre 2024 e il 16 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti: «entro il 16 dicembre 2025 e il 16 dicembre 2026»;
3) al terzo periodo, le parole «a decorrere dal 17 dicembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «a decorrere dal 17 dicembre 2024»;
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
Comma 2
"7-quater. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano altresì ai prodotti privi di nicotina, anche non direttamente vaporizzabili, destinati a essere utilizzati come componenti della miscela liquida idonea alla vaporizzazione e che sono volti a conferire un odore o un gusto ai prodotti liquidi da inalazione senza combustione di cui al presente articolo. I prodotti di cui al presente comma sono assoggettati ad imposta di consumo nella misura pari a quella prevista per i prodotti liquidi da inalazione non contenenti nicotina di cui al comma 1-bis.
7-quinquies. Con determinazione del direttore dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli è stabilito un congruo termine per lo smaltimento delle scorte dei prodotti di cui al comma 7-quater che risultino non conformi alle disposizioni del presente articolo; tale termine non può essere inferiore a tre mesi, decorrenti dalla data di adozione della predetta determinazione, per lo smaltimento delle scorte detenute da importatori, produttori e distributori e non può essere inferiore a sei mesi, decorrenti dalla medesima data di adozione, per lo smaltimento delle scorte presenti nelle rivendite di generi di monopolio, negli esercizi di vicinato autorizzati, nelle farmacie e nelle parafarmacie nonchè in altri esercizi di vendita".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1, le parole «10 novembre 2023» sono sostituite dalle seguenti: «
b)
2. Agli oneri derivanti dal presente articolo
Art. 8-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-quater
#Comma 1
Comma 2
"9-bis. Le disposizioni di cui al comma 9 si applicano a tutte le violazioni commesse anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 3 settembre 2020, n. 116, per le quali non sia già intervenuta sentenza passata in giudicato".
Art. 8-quinquies
#Comma 1
Comma 2
"112. Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 non può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 101, salvi i casi di piani costituiti presso lo stesso intermediario o la medesima impresa di assicurazione, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al medesimo comma 101.
Ciascuna persona fisica di cui al comma 100 può essere titolare di più piani di risparmio costituiti ai sensi del comma 2-bis dell'articolo 13-bis del decreto-legge 26 ottobre 2019, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 dicembre 2019, n. 157, fermi restando i limiti di investimento annuale e complessivo di cui al comma 101. Ciascun piano di risparmio a lungo termine non può avere più di un titolare. L'intermediario o l'impresa di assicurazione presso il quale sono costituiti i piani, all'atto dell'incarico, acquisisce dal titolare un'autocertificazione con la quale lo stesso dichiara di non essere titolare di un altro piano di risparmio a lungo termine costituito ai sensi del comma 101 presso un altro intermediario o un'altra impresa di assicurazione".
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Nelle quote di cui al comma 1, lettera g), non è compresa l'accisa sui prodotti petroliferi di cui al comma 1, lettera f) utilizzati come combustibili
c) al comma 4-bis dell'articolo 79, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Per l'anno 2022 il contributo previsto dal periodo precedente è pari a 713,71 milioni di euro. A decorrere dall'anno 2023 il predetto contributo annuo è pari a 688,71 milioni di euro»;
d) al comma 4-ter dell'articolo 79, le parole: «713,71 milioni di euro» sono sostituite dalle seguenti «688,71 milioni di euro».
4. Le disposizioni recate dal comma 3 del presente articolo sono approvate ai sensi e per gli effetti dell'articolo 104 del
5. In attuazione dei punti 1 e 2 dell'Accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è riconosciuto in favore di ciascuna Provincia autonoma l'importo di 40 milioni di euro per l'anno 2023 in relazione alle minori entrate attribuite per gli anni dal 2010 al 2022 a titolo di compartecipazione al gettito delle accise sui prodotti energetici ad uso riscaldamento di cui all'articolo 75, comma 1, lettera f), del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, al netto dei trasferimenti statali per leggi di settore in applicazione dell'articolo 2, comma 109, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.
6. In attuazione del punto 6 dell'accordo in materia di finanza pubblica tra il Ministro dell'economia e delle finanze, il Presidente della Regione Trentino Alto Adige e i Presidenti delle Province autonome di Trento e Bolzano del 25 settembre 2023, è attribuito alla Provincia autonoma di Bolzano nel 2024 l'importo di euro 24,061 milioni a titolo di compensazione del minor rimborso degli oneri derivanti dalla Convenzione con la RAI del 31 dicembre 2012, riconosciuto dallo Stato per gli anni 2013-2015 ai sensi dell'articolo 45, commi 3-bis e 3-ter, del
7. Agli oneri di cui ai commi 3, 5 e 6, pari a 105 milioni di euro
8. Nell'anno 2023, il gettito derivante dalla massimizzazione delle aliquote di cui all'articolo 2, comma 80, primo periodo, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, può essere destinato, qualora ricorrano le condizioni di cui al secondo o al terzo periodo del medesimo comma, anche alla copertura del disavanzo di amministrazione diverso da quello sanitario.
9. Tenuto conto della legislazione vigente in materia di garanzia degli equilibri di bilancio sanitario, le regioni determinano il finanziamento degli enti dei propri Servizi sanitari regionali, assegnando le relative quote con uno o più atti, ivi comprese eventuali rimodulazioni del finanziamento fra gli enti stessi, allo scopo di favorirne l'equilibrio di bilancio e ai fini del generale equilibrio del bilancio consolidato del Servizio sanitario regionale.
10. Alla regione Molise è assegnato per l'anno 2023 un contributo di 40 milioni di euro vincolato alla riduzione del disavanzo di amministrazione.
11. Al fine di concorrere agli oneri sostenuti dalle Regioni per l'esercizio della funzione di concessione degli indennizzi in favore dei soggetti danneggiati da complicanze di tipo irreversibile a causa di vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 210, trasferita alle stesse Regioni in attuazione del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, il fondo di cui all'articolo 1, comma 821, della legge 30 dicembre 2020, n. 178 è incrementato di 50 milioni di euro per l'anno 2023. Il fondo è ripartito tra le Regioni interessate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della salute, previa intesa in
12. Agli oneri derivanti dai commi 10 e 11, pari complessivamente a 90 milioni di euro per l'anno 2023
Art. 9-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 10-ter
#Comma 1
Comma 2
"15-bis. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2, comma 4-ter, lettera b), del decreto-legge 20 luglio 2021, n. 103, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 settembre 2021, n. 125, nelle more della piena operatività dell'Autorità e della definizione della procedura di liquidazione del concessionario Consorzio Venezia Nuova, in deroga a quanto previsto nel contratto di concessione e nei relativi atti aggiuntivi, le attività relative al primo ciclo di manutenzione straordinaria del MOSE sono affidate, fino al 31 marzo 2025, dal Provveditorato interregionale per le opere pubbliche per il Veneto, il Trentino-Alto Adige ed il Friuli-Venezia Giulia mediante procedure di evidenza pubblica espletate secondo le modalità previste dal codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente. È fatta salva la facoltà per l'Autorità di risolvere anticipatamente il contratto affidato dal Provveditorato ai sensi del primo periodo, ove ricorrano ragioni di pubblico interesse".
Art. 10-quater
#Comma 1
((
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-ter
#Comma 1
Comma 2
Riguardo ai codici assegnati antecedentemente alla data di effettiva applicazione delle disposizioni di cui al presente articolo, la ricodificazione e la trasmissione avvengono nel termine di trenta giorni decorrenti da tale data. In tutti gli altri casi, la ricodificazione e la trasmissione avvengono immediatamente e comunque entro sette giorni dall'attribuzione del codice regionale o provinciale.
Art. 13-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Rifinanziamento
Comma 2
Ai relativi oneri si provvede ai sensi dell'articolo 23.
Art. 14-bis
#Comma 1
Comma 2
1) secondo i criteri di cui alla Convenzione Unica, rettificati sulla base delle prescrizioni e raccomandazioni relative alle modalità di remunerazione del capitale investito e del prezzo della concessione contenute nel parere n. 8 del 31 luglio 2019 dell'Autorità di regolazione dei trasporti, tenuto conto dei dati economico-patrimoniali riportati nei bilanci di esercizio del concessionario nel periodo 2014-2022;
2) detraendo le rettifiche regolatorie al capitale investito apportate dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;
3) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) un importo corrispondente alla somma delle quote di corrispettivo di cui all'articolo 3, comma 3.0, lettera c), della Convenzione Unica e degli ulteriori debiti maturati dal concessionario nei confronti dell'ANAS S.p.a. e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, con conseguente estinzione delle relative obbligazioni a carico del concessionario;
4) detraendo dal valore della concessione determinato ai sensi del numero 1) l'importo da erogare al concessionario secondo le tempistiche e nei limiti di cui ai commi 6 e 7, a tacitazione di ogni diritto e pretesa relativi al periodo della concessione antecedente al reintegro;
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
"500.000".
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
"6-quater. In sede di prima applicazione, relativamente ai soggetti di cui al comma 6-bis, le comunicazioni al centro per l'impiego di cui al comma 6-ter, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023, possono essere effettuate, senza incorrere in alcuna sanzione, entro il 30 gennaio 2024. Il medesimo termine del 30 gennaio 2024 si applica anche alle comunicazioni all'interno del Registro nazionale delle attività sportive dilettantistiche di cui al comma 6-ter dei soggetti convocati e dei relativi compensi agli stessi riconosciuti, con esclusivo riferimento a quelle relative al periodo luglio-dicembre 2023"))
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-ter
#Comma 1
e vigilanza dell'INPS). ))
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
L'indennità è erogata dall'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), nel limite di spesa complessivo di 30 milioni di euro per l'anno 2023. L'INPS provvede al monitoraggio del rispetto del limite di spesa e comunica i risultati di tale attività al Ministero del lavoro e delle politiche sociali e al Ministero dell'economia e delle finanze. Qualora dal predetto monitoraggio emerga il verificarsi di scostamenti, anche in via prospettica, rispetto al predetto limite di spesa, non sono adottati altri provvedimenti di concessione dell'indennità.
Art. 18-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
29 dicembre 2022, n. 197
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 20-bis
#Comma 1
Comma 2
1-ter.
1-quater. Nelle more della rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, è accantonata e resa indisponibile , per l'anno 2025, una quota delle risorse di cui all'articolo 1, comma 601, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, per un importo pari alle somme versate all'entrata di cui al comma 1-bis.
1-quinquies. In esito alla rendicontazione finale dei progetti realizzati dalle istituzioni scolastiche a valere sulle linee di investimento del PNRR su cui gravano le risorse per i contratti del personale amministrativo e tecnico, il Ministero dell'istruzione e del merito, entro il 30 novembre 2025, richiede il disaccantonamento delle somme di cui al comma 1-quater per la quota corrispondente alle somme per le quali si è conclusa la rendicontazione da parte delle istituzioni scolastiche.
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
9. Al fine del proseguimento delle attività connesse allo stato di emergenza, relativo all'esigenza di assicurare soccorso e assistenza, nel territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, dichiarato con delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022 e successivamente prorogato da ultimo con delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023 fino al 31 dicembre 2023, è autorizzata la spesa di 180 milioni di euro per l'anno 2023
9-bis. Lo stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 28 febbraio 2022, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 58 del 10 marzo 2022, e da ultimo prorogata con la delibera del Consiglio dei ministri del 23 febbraio 2023, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 10 marzo 2023, relativo all'esigenza di assicurare soccorso ed assistenza, sul territorio nazionale, alla popolazione ucraina in conseguenza della grave crisi internazionale in atto, è ulteriormente prorogato fino al 4 marzo 2024, nel limite massimo di euro 26.322.000 per l'anno 2024 a valere sulle disponibilità del Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1.
9-ter. Per assicurare la prosecuzione, fino al termine di cui al comma 9-bis, delle attività e delle misure previste al presente comma, garantendo la continuità della gestione emergenziale, unitamente alla prosecuzione delle forme di assistenza coordinate dai presidenti delle regioni in qualità di commissari delegati e dai presidenti delle province autonome di Trento e di Bolzano in attuazione di quanto previsto dall'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 872 del 4 marzo 2022, con ordinanze da adottare ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1, sulla base delle effettive esigenze, sono individuate le specifiche misure da porre in essere nell'ambito della proroga di cui al comma 9-bis del presente articolo, tra quelle di cui all'articolo 13, comma 1, del decreto-legge 29 settembre 2023, n. 132, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 2023, n. 170, e all'articolo 31, comma 1, lettere a) e b), del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 2022, n. 51, nonchè la rimodulazione delle attività e delle citate misure, sulla base del numero dei soggetti coinvolti, nel limite delle risorse finanziarie disponibili di cui al suddetto comma 9-bis.
10. All'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 25 febbraio 2022, n. 14, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 2022, n. 28, dopo le parole «2022 e 2023» sono aggiunte le seguenti «e di 2,2 milioni di euro per l'anno 2024».
11. Agli oneri derivanti dal comma 10, pari a euro 2,2 milioni per l'anno 2024, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale.
12. Agli oneri derivanti dai commi 1, 2, 3, 5, 7 e 9, pari a euro 239,859 milioni per l'anno 2023 ed euro 44,486 milioni per l'anno 2024, si provvede:
Art. 21-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 21-ter
#Comma 1
Comma 2
"901-bis. Per l'attuazione delle misure del piano di cui al comma 900, di competenza degli organismi di cui agli articoli 4, 6 e 7 della legge 3 agosto 2007, n. 124, il Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del direttore generale dell'Agenzia per la cybersicurezza nazionale d'intesa con il direttore generale del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza, dispone annualmente l'assegnazione ai predetti organismi di una quota a valere sui Fondi di cui al comma 899. La ripartizione tra gli organismi, la gestione, il monitoraggio e i controlli relativi alle risorse assegnate sono effettuati ai sensi della legge n. 124 del 2007"))
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
a) il comma 3, è sostituito dal seguente:
«3. Il Sistema Tessera Sanitaria rende immediatamente disponibili i dati di cui al comma 1:
a) all'Anagrafe Nazionale della Popolazione Residente (ANPR),
b) ai Comuni, per il tramite della posta elettronica certificata (PEC),
c) all'Anagrafe nazionale degli assistiti (ANA) per tutti i soggetti, non registrati
b) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente comma:
«3-bis. Il Sistema Tessera Sanitaria, per consentire agli operatori sanitari l'eventuale consultazione dei dati inseriti ai fini della rettifica degli stessi, memorizza temporaneamente per un mese e rende immediatamente disponibili le eventuali relative rettifiche ai soggetti di cui
Art. 22-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Art. 23-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 18 ottobre 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Calderoli, Ministro per gli affari regionali e le autonomie
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Crosetto, Ministro della difesa
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Piantedosi, Ministro dell'interno
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Schillaci, Ministro della salute
Visto, il Guardasigilli: Nordio