Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, sono prorogati di tre mesi i termini e le scadenze previsti dall'articolo 1, commi 232, 233, 235, 237, 241, 243, lettera a), e 250 della legge n. 197 del 2022.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
1) procedimenti a carico di persone detenute,
2) procedimenti in cui sono applicate misure cautelari o di sicurezza;
3) procedimenti per l'applicazione di misure di prevenzione o nei quali sono disposte misure di prevenzione;
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 4-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Misure a sostegno delle istituzioni scolastiche
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Le istituzioni di cui al primo periodo, laddove ritenuto necessario e in ogni caso individuandone le
Con decreto del Ministro dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono stabiliti i criteri e le modalità di riparto del fondo di cui al primo periodo.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui ai medesimi commi da 1 a 8.
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Qualora dall'attività di monitoraggio dovesse emergere, anche in via prospettica, il raggiungimento del complessivo predetto limite di spesa, l'INPS non procede all'accoglimento delle ulteriori domande per l'accesso ai benefici di cui al medesimo comma 1.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Tale percentuale è elevabile fino al 100 per cento, in conformità a quanto previsto dal regime di aiuti notificato ai sensi del «Quadro temporaneo di crisi e transizione per misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia a seguito dell'aggressione della Russia contro l'Ucraina» di cui alla comunicazione della Commissione europea 2023/C 101/03, a condizione che le garanzie rilasciate dal garante di primo livello non superino la percentuale massima di copertura del 90 per cento e che prevedano il pagamento di un premio che tiene conto esclusivamente dei costi amministrativi.
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Nel rispetto del regime di aiuto applicabile, le regioni possono chiedere un'anticipazione a copertura delle spese sostenute in situazione di emergenza dalle imprese agricole per la continuazione dell'attività produttiva, nei limiti del 20 per cento delle risorse di cui al comma 5, lettera a), del presente articolo.
Art. 12-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 12-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
socio-assistenziali, socio-sanitari e sanitari
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Art. 20-bis
#Comma 1
Comma 2
PERIODO SOPPRESSO DAL D.L. 7 MAGGIO 2025, N. 65, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 4 LUGLIO 2025, N. 101.
Art. 20-ter
#Comma 1
Comma 2
Al compenso del Commissario straordinario si provvede ai sensi dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111.
Resta fermo quanto previsto dall'articolo 5, comma 5, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122. Fermo restando il limite massimo retributivo di legge, ove nominato tra dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il Commissario straordinario, in aggiunta al compenso di cui al presente comma, conserva il trattamento economico fisso e continuativo nonchè accessorio dell'amministrazione di appartenenza. (15)
Conseguentemente, a decorrere dalla data in cui acquistano efficacia i decreti adottati ai sensi del primo periodo, cessano le corrispondenti funzioni dei commissari delegati nominati per l'emergenza ai sensi dell'articolo 25 del medesimo codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile, nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento fuori ruolo, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 9, commi 4 e 5-ter, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, per il personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2 è consentito l'impiego congiunto con l'amministrazione di appartenenza con conservazione del trattamento economico riferito all'incarico principale, con oneri a carico delle amministrazioni di appartenenza. Con il provvedimento istitutivo della struttura di supporto sono determinate, nei limiti di quanto previsto dal comma 6, le specifiche dotazioni finanziarie, strumentali e di personale, anche dirigenziale, necessarie al funzionamento della medesima struttura. Fermi restando i limiti di spesa di cui al comma 6, con provvedimento del Commissario straordinario è determinato, altresì, il trattamento accessorio aggiuntivo spettante al personale militare assegnato alla struttura di supporto di cui al comma 2.
Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, a soggetti in possesso delle competenze e dei requisiti di professionalità richiesti per il perseguimento delle finalità e l'esercizio delle funzioni di cui al presente articolo;
Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-bis.1.
1) ai fini di quanto previsto dall'articolo 20-octies, comma 1, provvede alla ricognizione e all'attuazione degli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione per le più urgenti necessità, d'intesa con le regioni interessate;
2) coordina gli interventi di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli immobili privati, anche ad uso economico-produttivo, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo, ivi compresi gli immobili destinati a finalità turistico-ricettiva e le infrastrutture sportive, concedendo i relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli interventi stessi;
3) coordina la realizzazione degli interventi più urgenti di ricostruzione, di ripristino e di riparazione degli edifici pubblici, dei beni monumentali, delle infrastrutture e delle opere pubbliche, anche di interesse turistico, ubicati nei territori di cui all'articolo 20-bis, danneggiati in conseguenza degli eventi di cui al medesimo articolo;
Le ordinanze commissariali recanti misure nelle materie di cui al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e al codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, sono adottate sentiti i Ministri interessati, che si pronunciano entro il termine di trenta giorni dalla richiesta. Le ordinanze di cui al presente comma, adottate dal Commissario straordinario nell'esercizio delle funzioni attribuitegli, sono immediatamente efficaci a seguito della loro pubblicazione nel sito internet istituzionale della struttura commissariale, ad eccezione di quelle aventi i contenuti previsti dall'articolo 3, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, che sono sottoposte al controllo preventivo di legittimità della Corte dei conti.
Comma 3
La L. 30 dicembre 2024, n. 207, ha disposto (con l'art. 1, comma 693) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2025".
Comma 4
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 604) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione dei processi di ricostruzione a seguito degli eventi alluvionali verificatisi a partire dal 1° maggio 2023, il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, è prorogato al 31 dicembre 2026".
Art. 20-quater
#Comma 1
Comma 2
Art. 20-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Per la gestione delle contabilità speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5.))
Art. 20-sexies
#Comma 1
Comma 2
1) interventi di immediata riparazione per il rafforzamento locale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona e le infrastrutture sportive, che presentano danni lievi;
2) interventi di ripristino o di ricostruzione puntuale degli edifici residenziali e produttivi, ivi compresi quelli in cui si erogano servizi di cura e assistenza alla persona, che presentano danni gravi;
3) interventi di ricostruzione integrata dei centri e nuclei storici o urbani gravemente danneggiati o distrutti;
3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;
3-bis.1.
3-bis.2.
6-bis.1. Il Commissario straordinario, all'esito della ricognizione di cui al comma 1, lettera f-ter), può destinare una quota delle risorse disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies per interventi di ricostruzione privata, entro il limite massimo di euro 400 milioni, all'attuazione di interventi urgenti di ricostruzione pubblica, individuati in conformità ad appositi indirizzi coerenti con la fase del processo di ricostruzione in atto, che il Commissario straordinario adotta entro il 30 aprile 2026 d'intesa con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater. Il Commissario straordinario assicura, con cadenza trimestrale, il monitoraggio delle concessioni dei contributi di ricostruzione privata di cui al presente articolo, dandone anche comunicazione nel proprio sito internet istituzionale.
Art. 20-septies
#Comma 1
Comma 2
Qualora dalle predette verifiche emerga che i contributi sono stati concessi in carenza dei necessari presupposti, il Commissario straordinario dispone l'annullamento o la revoca, anche parziale, del decreto di concessione dei contributi e provvede a richiedere la restituzione delle eventuali somme indebitamente percepite. La concessione dei contributi di cui al presente articolo prevede clausole di revoca espresse, anche parziali, per i casi di mancato o ridotto impiego delle somme, ovvero di loro utilizzo anche solo in parte per finalità o interventi diversi da quelli indicati nel provvedimento concessorio. In tutti i casi di revoca o di annullamento, il beneficiario è tenuto alla restituzione del contributo. In caso di inadempienza, si procede con l'iscrizione a ruolo. Le somme riscosse a mezzo ruolo sono riversate in apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per la successiva riassegnazione al Fondo di cui all'articolo 20-quinquies, comma 1.
La ripartizione delle unità di cui al precedente periodo tra gli enti locali interessati è operata dal Commissario straordinario con provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8, d'intesa con le regioni interessate. Le assunzioni di cui al presente comma sono effettuate con facoltà di attingere dalle graduatorie vigenti di concorsi già banditi o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate, formate anche per assunzioni a tempo indeterminato, per profili professionali compatibili con le esigenze. È data facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni o derivanti dalle procedure di cui all'articolo 3-bis del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, già avviate da altre amministrazioni, ad eccezione di quelle concernenti il personale delle Forze di Polizia e delle Forze armate, disponibili nel sito del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri.
Qualora nelle graduatorie vigenti del proprio ente, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, non risulti individuabile personale del profilo professionale richiesto e in alternativa alla facoltà di attingere alle graduatorie vigenti di altre amministrazioni, ai sensi del comma 5-sexies dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, gli enti locali possono procedere all'assunzione previa selezione pubblica, anche per soli titoli e previo colloquio, sulla base di criteri di pubblicità, trasparenza e imparzialità. A tale fine è autorizzata la spesa di euro 2.859.500 per l'anno 2023, di euro 11.438.000 per l'anno 2024 e di euro 8.578.500 per l'anno 2025.
Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a euro 2.859.500 per l'anno 2023, a euro 11.438.000 per l'anno 2024 e a euro 8.578.500 per l'anno 2025, si provvede, quanto a 2.859.500 euro per l'anno 2023 e a 7.438.000 euro per l'anno 2024, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234, e, quanto a 4 milioni di euro per l'anno 2024 e a 8.580.000 euro per l'anno 2025, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Le assunzioni di cui al presente comma sono autorizzate in deroga ai vincoli assunzionali di cui all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e di cui all'articolo 1, comma 557, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, nonchè in deroga all'articolo 259, comma 6, del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.
Comma 3
La L. 30 dicembre 2025, n. 199 ha disposto (con l'art. 1, comma 605) che "Allo scopo di assicurare il proseguimento e l'accelerazione del processo di ricostruzione a seguito degli eventi calamitosi di cui all'articolo 20-bis del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, la durata massima dei contratti a tempo determinato di cui ai commi 8-bis e 8-ter dell'articolo 20-septies del medesimo decreto-legge è rideterminata in trentasei mesi e comunque non oltre il limite del 31 dicembre 2028".
Art. 20-octies
#Comma 1
Comma 2
Mediante successivi provvedimenti, il Commissario straordinario può individuare, con specifica motivazione, e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del primo periodo, che rivestono un'importanza essenziale ai fini della ricostruzione, da realizzare con priorità, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari
Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma. Il decreto di concessione del contributo riporta il CUP degli interventi, ai sensi dell'articolo 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, e della deliberazione del Comitato interministeriale per la programmazione economica n. 63 del 26 novembre 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 dell'8 aprile 2021. Gli interventi di cui al presente articolo possono avere ad oggetto anche le sole attività di progettazione. In tali casi, gli interventi sono approvati, ai sensi dei commi 2 e 4, nei limiti delle risorse specificamente finalizzate allo scopo. Qualora gli interventi abbiano ad oggetto le sole attività di progettazione, le modalità di concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie ai soggetti attuatori per l'attività di progettazione sono definite dal Commissario straordinario mediante provvedimenti di cui all'articolo 20-ter, comma 8.
Decorso il predetto termine di quindici giorni, in mancanza di soluzioni condivise che consentano la sollecita realizzazione dell'intervento, il Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione propone al Consiglio dei ministri le opportune iniziative ai fini dell'esercizio dei poteri sostitutivi di cui agli articoli 117, quinto comma, e 120, secondo comma, della Costituzione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
Art. 20-novies
#Comma 1
Comma 2
3.1. Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e
Art. 20-decies
#Comma 1
Comma 2
Decorsi quindici giorni dalla data di notificazione dell'avviso, il comune, salvo che l'interessato abbia espresso motivato diniego, autorizza la raccolta e il trasporto dei materiali.
I dipartimenti di sanità pubblica individuano un nucleo di operatori esperti che svolge attività di assistenza alle aziende e ai cittadini per il supporto sugli aspetti di competenza.
Le amministrazioni competenti operano con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Art. 20-undecies
#Comma 1
Comma 2
Art. 20-duodecies
#Comma 1
Comma 2
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 3, comma 7) che "Le disposizioni di cui all'articolo 21, comma 4, primo periodo, del decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100, in materia di giochi, trovano applicazione altresì nell'anno 2024. Le maggiori entrate derivanti dal primo periodo sono destinate al Fondo per le emergenze nazionali di cui all'articolo 44 del codice della protezione civile di cui al decreto legislativo 2 gennaio 2018, n. 1".
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 1° giugno 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Urso, Ministro delle imprese e del made in Italy
Tajani, Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale
Nordio, Ministro della giustizia
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Valditara, Ministro dell'istruzione e del merito
Bernini, Ministro dell'università e della ricerca
Schillaci, Ministro della salute
Abodi, Ministro per lo sport e i giovani
Locatelli, Ministro per le disabilità
Garnero Santanchè, Ministro del turismo
Salvini, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Sangiuliano, Ministro della cultura
Visto, Il Guardasigilli: Nordio