Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri per la protezione civile e le politiche del mare, dell'economia e delle finanze, dell'ambiente e della sicurezza energetica, dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del lavoro e delle politiche sociali; Emana il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. A decorrere dal 15 maggio 2025, le disposizioni di cui al presente articolo e agli articoli da 20-ter a 20-duodecies si applicano anche alle attività di ricostruzione nei territori della regione Emilia-Romagna interessati dagli eventi alluvionali verificatisi nei mesi di settembre e ottobre 2024, ad eccezione delle attività e degli interventi di protezione civile di cui all'articolo 25, comma 2, lettere a), b) e c), del codice
1) al primo periodo
2) al secondo periodo, le parole: «eventi alluvionali di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «eventi alluvionali di cui ai commi 1 e 1-bis»;
3) il terzo periodo è soppresso;
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Il termine di cui al comma 1, già prorogato al 31 dicembre 2025 dall'articolo 1, comma 693, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, è ulteriormente prorogato fino al 31 maggio 2026, a valere sulle risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente per il funzionamento della struttura di supporto di cui al comma 2 e per le attività di cui al comma 8.»;
«2-bis. Entro il 20 maggio 2025, con una o più ordinanze da adottare ai sensi del comma 2, il Commissario straordinario è autorizzato a riorganizzare la struttura di supporto di cui al medesimo comma 2. Al fine di assicurare continuità nell'esercizio dell'attività della struttura di supporto, gli incarichi dei responsabili e degli addetti delle unità e degli uffici in essere alla data di entrata in vigore della presente disposizione cessano alla data stabilita dal Commissario straordinario con l'ordinanza di cui al primo periodo. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede nei limiti delle risorse finanziarie disponibili per il funzionamento della struttura di supporto all'uopo disponibili nella contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.
2-ter. Il Commissario
1) dopo il primo periodo, è inserito il seguente: «Il limite massimo del personale assegnato alla struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis è ridotto a cinquanta unità.»;
2) al sesto periodo, le parole: «con il provvedimento di cui al precedente periodo» sono sostituite dalle seguenti: «con provvedimento del Commissario
«4-bis. La struttura di supporto riorganizzata ai sensi del comma 2-bis, entro i limiti finanziari ivi previsti ed entro i limiti numerici ridotti di cui al comma 4, secondo periodo, è costituita da:
a) ventidue unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui due dirigenti di livello generale e cinque dirigenti di livello non generale, appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo
Al personale dirigenziale assegnato alla struttura di supporto ai sensi della presente lettera è riconosciuta la retribuzione di parte variabile e di risultato in misura massima pari a quella riconosciuta ai dirigenti della Presidenza del Consiglio dei ministri. Gli incarichi dirigenziali di cui alla presente lettera possono essere conferiti anche in deroga ai limiti di cui articolo 19, commi 2 e 6, del decreto legislativo
b) ventotto unità di personale con contratto di lavoro a tempo indeterminato, di cui tre dirigenti di livello non generale appartenenti ai ruoli delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, mediante il conferimento, da parte del Commissario
Relativamente al personale di livello dirigenziale di cui alla presente lettera, alla determinazione del compenso spettante per i predetti incarichi si provvede, con il medesimo provvedimento di cui al comma 2-bis, nei limiti di quanto previsto dall'articolo 23-ter, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214.
4-ter. In relazione alle funzioni loro attribuite, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari ai sensi di quanto previsto dal comma 9, definiscono le modalità con le quali le rispettive strutture regionali forniscono il necessario supporto. Ai relativi oneri si provvede entro i limiti delle risorse finanziarie disponibili e con i provvedimenti di cui al comma 8.
4-quinquies. Nel caso in cui gli incarichi dirigenziali di cui al comma 4-bis, lettera a), siano conferiti, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 19, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a personale proveniente da amministrazioni regionali o enti locali, i soggetti incaricati, collocati in aspettativa, in comando o fuori ruolo o analogo istituto, ai fini del trattamento pensionistico restano iscritti alla Cassa per le pensioni ai dipendenti degli enti locali. A tal fine il Commissario straordinario provvede a trasferire le risorse finanziarie corrispondenti ai contributi previdenziali, nella misura stabilita nei provvedimenti di incarico, all'ente regionale o locale di appartenenza, che procede ai relativi versamenti))
1) al primo periodo, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «
2) dopo il secondo periodo, sono aggiunti i seguenti: «A decorrere dal 15 maggio 2025, il numero massimo di esperti di cui può avvalersi la struttura di supporto è incrementato di ulteriori cinque unità, a valere sulle risorse finanziarie di cui al comma 2-bis e nei limiti ivi previsti anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 7, comma 6-bis, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Agli esperti di cui al terzo periodo, spetta un compenso massimo annuo di euro 50.000 al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per singolo incarico, nel limite di un importo complessivo di euro 200.000 annui.»;
«5-bis. Al fine di integrare le competenze tecnico-scientifiche a supporto dell'azione commissariale, in relazione a specifiche problematiche o criticità territorialmente localizzate, il Commissario straordinario può, inoltre, richiedere il supporto di ulteriori e qualificati esperti, ai quali può chiedere di effettuare approfondimenti tecnici e sopralluoghi. Agli esperti di cui al presente comma non spetta alcun compenso, fatto salvo il rimborso delle spese documentate sostenute
1) la lettera a) è sostituita dalla seguente:
«a) opera in stretto raccordo con i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, in qualità di sub-commissari, con il Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei ministri e con il Capo del Dipartimento «Casa Italia» della Presidenza del Consiglio dei ministri, nell'ambito della Cabina di coordinamento
2) alla lettera b), dopo la parola: «definisce» sono inserite le seguenti: «, con una o più ordinanze,», dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti: «più urgenti» e dopo le parole: «di cui alla lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis»;
3) alla lettera c):
3.1) all'alinea, dopo le parole: «lettera e)» sono aggiunte le seguenti: «, ovvero nelle contabilità speciali di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, anche avvalendosi dei presidenti delle regioni interessate, nella qualità di sub-commissari, in relazione ai territori di rispettiva competenza»;
3.2) al numero 1), le parole: «nelle more dell'adozione dei provvedimenti di cui agli articoli 20-sexies, comma 1, e» sono sostituite dalle seguenti: «ai fini di quanto previsto dall'articolo»;
3.3) al numero 3), dopo le parole: «la realizzazione degli interventi» sono inserite le seguenti «più urgenti»;
4) la lettera d) è abrogata;
5) alla lettera f), la parola: «anche» è soppressa;
1) al primo periodo, le parole: «delle amministrazioni centrali dello Stato, compresa l'amministrazione della difesa, degli organismi in house delle medesime amministrazioni, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate, nonchè dell'Agenzia regionale per la ricostruzione sisma 2012 costituita ai sensi della legge della regione Emilia-Romagna 24 marzo 2004, n. 6» sono sostituite dalle seguenti: «delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, degli organismi in house delle amministrazioni centrali dello Stato e delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, della società Cassa depositi e prestiti S.p.A. e delle società da questa controllate»;
2) dopo il sesto periodo è aggiunto,
«8-bis. A fini dell'allineamento delle attività oggetto delle convenzioni di cui al comma 8 con l'estensione dell'ambito di applicazione delle misure di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, disposto ai sensi di quanto previsto dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonchè per assicurare la coerenza tra gli impegni originariamente previsti e le effettive esigenze operative, sulla base dell'aggiornamento dei dati e delle informazioni disponibili, possono essere adottati appositi atti aggiuntivi.
8-ter. Allo scopo di avvalersi di soggetti dotati di competenze e professionalità specifiche nelle materie di propria competenza, il Commissario straordinario può definire accordi con le altre strutture commissariali finalizzate alla gestione di processi di ricostruzione post-emergenza in essere. Alle attività di cui al primo periodo si provvede mediante convenzioni sottoscritte ai sensi del comma 8 e nei limiti delle risorse finanziarie a tale scopo disponibili.»;
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Allo scopo di accelerare il processo di ricostruzione nei territori interessati e di aggiornare la relativa governance alle nuove esigenze maturate nel corso dello svolgimento delle relative attività e a seguito dell'estensione dell'ambito territoriale di riferimento disposta dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, la Cabina di coordinamento
«a-bis) nell'azione volta a garantire il necessario coordinamento istituzionale e territoriale degli interventi per la ricostruzione;»;
«3-bis. Per le medesime finalità di cui al comma 1-bis, il Commissario straordinario, d'intesa con i sub-commissari, approva, entro il 31 luglio 2025, un piano di comunicazione alla popolazione concernente la realizzazione di iniziative finalizzate alla diffusione della conoscenza del rischio idraulico e idrogeologico in relazione all'evoluzione delle condizioni del territorio a seguito dell'attuazione degli interventi. All'attuazione del piano provvedono le regioni e i comuni interessati, anche con il concorso
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
a) dopo il comma 4, sono inseriti i seguenti:
«4-bis. Ai presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di sub-commissari, sono intestate apposite contabilità speciali sulle quali il Commissario straordinario è autorizzato a trasferire le risorse necessarie per la prosecuzione degli interventi e delle attività di ricostruzione pubblica e privata relativi al territorio di rispettiva competenza, in deroga al divieto di girofondi tra contabilità speciali di cui all'articolo 27, comma 4, del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
Per la gestione delle contabilità speciali di cui al presente comma, si applicano le disposizioni di cui ai commi 4-ter e 5.
4-ter. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1 del decreto-legge 25 maggio 1994, n. 313, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 luglio 1994, n. 460, fino alla chiusura delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis e, in ogni caso, non oltre il termine di cessazione delle attività commissariali indicato all'articolo 20-ter, comma 1-bis, resta sospesa ogni azione esecutiva, ivi comprese quelle di cui agli articoli da 543 a 551-bis del codice di procedura civile e quelle di cui agli articoli da 91 a 111 del codice del processo amministrativo, di cui all'Allegato 1 al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e sono privi di effetto i pignoramenti comunque notificati.»;
b) al comma 5, le parole: «della contabilità speciale di cui al comma 4» sono sostituite dalle seguenti: «delle contabilità speciali di cui ai commi 4 e 4-bis».
1-bis.
1-ter.
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) all'alinea, dopo le parole: «il Commissario straordinario, con» sono inserite le seguenti: «uno o più» e le parole: «entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto,» sono soppresse;
2) alla lettera a), dopo il numero 3) è aggiunto il seguente:
«3-bis) interventi e spese di tipologie prestabilite per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, da realizzare con specifiche procedure particolarmente semplificate ed entro limiti di importo prestabiliti;»;
3) dopo la lettera f) sono aggiunte le seguenti:
«f-bis) prevedere apposite procedure affinchè situazioni di particolare complessità possano essere esaminate, prima della presentazione delle relative istanze di contributo, nell'ambito di apposite commissioni tecniche straordinarie costituite, per ciascun territorio regionale interessato, con provvedimento del Commissario straordinario, prevedendovi la partecipazione di un rappresentante della struttura commissariale, con funzioni di coordinatore, e di rappresentanti del sub-commissario competente per territorio e delle strutture tecniche statali, regionali e comunali di volta in volta direttamente interessate. Le commissioni tecniche straordinarie di cui alla presente lettera esaminano i casi segnalati e formulano, in relazione a ciascuno di essi, una proposta di risoluzione delle criticità rilevate al Commissario straordinario, che può adottare, al riguardo, ove necessario, un'apposita ordinanza speciale specificamente motivata, fermi restando i limiti di contenuto e di importo dei contributi da concedere, che preveda procedure particolari giustificate dalle specifiche criticità della situazione. Ai componenti delle commissioni tecniche straordinarie non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati;
f-ter) disciplinare le modalità per provvedere all'aggiornamento e all'integrazione delle disposizioni già adottate anche al fine di tenere conto di quanto stabilito dall'articolo 20-bis, comma 1-bis, definendo, altresì, le modalità per effettuare, entro il 31 agosto 2025, l'aggiornamento della ricognizione dei soggetti potenzialmente interessati ad accedere alle misure di cui al presente articolo in conseguenza di tutti gli eventi calamitosi considerati, ai fini dell'aggiornamento dei fabbisogni necessari per la concessione dei contributi di cui al comma 3.
A tal fine, nella nuova istanza di contributo il professionista abilitato deve attestare che le eventuali lavorazioni da ripetere, anche parzialmente, rispetto all'istanza precedente siano dovute a causa dell'ulteriore danneggiamento delle opere già eseguite o siano relative a interventi già autorizzati, ma non realizzati al verificarsi del nuovo danno))
«1-bis. Con l'ordinanza con cui si provvede all'attuazione del comma 1, lettera a), numero 3-bis), si dispone che le istanze formulate ai fini della concessione dei contributi ivi previsti possono essere presentate e valutate esclusivamente in alternativa a quelle per gli interventi di cui alla medesima lettera a), numeri 1), 2) e 3), e a quelle di cui al comma 6-quater e possono essere formulate contestualmente all'istanza di ritiro e sostituzione di eventuali domande già formulate ai sensi delle medesime disposizioni, qualora non ancora giunte alla fase di erogazione.»;
1) all'alinea, le parole: «sulla contabilità speciale» sono sostituite dalle seguenti: «sulle contabilità speciali»;
2) dopo la lettera i-ter) è aggiunta la seguente:
«i-quater) in alternativa alle tipologie di interventi di cui alle lettere a), b), d) ed e), spese sostenute o da sostenere per gli interventi e le spese di cui al comma 1, lettera a), numero 3-bis), per il ripristino della fruibilità degli edifici residenziali e produttivi, e delle relative pertinenze, che presentano danni minori, entro i limiti di importo stabiliti con i provvedimenti di cui al comma 1.»;
«3-sexies. In ragione delle particolari esigenze derivanti dagli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis, allo scopo di favorire la ripresa delle normali condizioni di vita e di lavoro nei territori interessati, i contributi di cui al presente articolo possono essere concessi anche ai consorzi di cui all'articolo 1 del decreto-legge luogotenenziale 1° settembre 1918, n. 1446, convertito dalla legge 17 aprile 1925, n. 473. In tal caso il contributo è concesso fino al 100 per cento dell'onere complessivo degli interventi di ricostruzione nei casi previsti dall'articolo 3,
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 1, alinea, dopo le parole: «al comune territorialmente competente» sono inserite le seguenti: «, ovvero, limitatamente alle imprese, ad altro soggetto istruttore appositamente individuato nell'ambito delle strutture regionali competenti in materia di attività produttive e agricole con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8
b) dopo il comma 1, è inserito il seguente:
«1-bis. Per i soggetti legittimati che hanno subito danni ricadenti sul territorio di più comuni sono stabilite specifiche procedure con le ordinanze di cui all'articolo 20-ter, comma 8.»;
c)
d) dopo il comma 3 è inserito il seguente:
«3-bis. Il Commissario
e) al comma 4:
1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario conclude» sono sostituite dalle seguenti: «Il soggetto individuato con ordinanza del Commissario straordinario conclude»;
2) il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Qualora, all'atto della presentazione della richiesta di contributo, non sia ancora stato determinato l'importo del risarcimento assicurativo eventualmente spettante, il richiedente è comunque tenuto a specificare tale circostanza e, successivamente, a comunicare l'esito definitivo, anche
f) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Con il provvedimento con il quale, in conformità all'articolo 20-ter, comma 9, sono disciplinate le modalità di attuazione di quanto previsto dai commi 3 e 4
I procedimenti relativi ai contributi concessi direttamente dal Commissario straordinario prima dell'adozione del provvedimento di cui al presente comma
g) al comma 6:
1) al primo periodo, le parole: «Con provvedimenti adottati» sono sostituite dalle seguenti: «Con uno o più provvedimenti adottati» e dopo le parole: «con l'utilizzo di piattaforme informatiche» sono inserite le seguenti: «, prevedendo che alla relativa erogazione si provveda mediante uno o più acconti, con relativo recupero proporzionale, e un saldo finale non inferiore al 10 per cento dell'importo del contributo determinato nel provvedimento di concessione»;
2) dopo il secondo periodo è aggiunto
h) al comma 8-bis:
1) al primo periodo, le parole: «Gli enti locali» sono sostituite dalle seguenti: «Le regioni e gli enti locali», le parole: «e del 25 maggio 2023» sono sostituite dalle seguenti: «, del 25 maggio 2023, del 21 settembre 2024 e del 29 ottobre 2024» e le parole: «e comunque sino al 31 dicembre 2025» sono sostituite dalle seguenti «e comunque sino al 31 dicembre 2027»;
2) al quinto periodo, la parola: «suddette» è sostituita dalle seguenti: «vigenti del proprio ente
i) dopo il comma 8-bis sono aggiunti i seguenti:
«8-ter. A decorrere dal 15 maggio 2025, il contingente di cui al comma 8-bis è incrementato, con le medesime modalità, di un ulteriore contingente fino a un massimo di venticinque unità, di cui un dirigente, sedici funzionari e otto istruttori. Al relativo onere, quantificato in euro 730.058 per l'anno 2025, euro 1.112.328 per l'anno 2026 ed euro 376.523 per l'anno 2027, si provvede nell'ambito delle risorse residue di cui al comma 8-bis. All'attuazione di quanto previsto dal presente comma si provvede con ordinanza commissariale ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8.
8-quater. Le risorse aggiuntive destinate al trattamento economico accessorio, compresi gli straordinari, del personale dirigenziale e non dirigenziale di cui ai commi 8-bis e 8-ter non sono soggette alle limitazioni di cui all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio 2017, n. 75.
8-quinquies. Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti.
8-sexies. Per il reclutamento del personale di cui al comma 8-bis, i comuni individuati con le previste ordinanze commissariali possono chiedere che il contingente loro assegnato,
2. Alla compensazione degli oneri in termini di fabbisogno e indebitamento netto
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
1) alla lettera a), dopo le parole: "degli immobili di edilizia residenziale pubblica" sono inserite le seguenti: ", delle infrastrutture stradali" e dopo le parole: "delle infrastrutture sportive" sono inserite le seguenti: ", delle strutture ricreative, ricettive e di soggiorno temporaneo di proprietà pubblica";
2) alla lettera b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", ivi compresi, limitatamente agli eventi di cui al comma 1-bis dell'articolo 20-bis, i canali sia di proprietà pubblica, ancorchè non iscritti fra i beni demaniali, che di proprietà collettiva, ai sensi di quanto previsto dalla legge 20 novembre 2017, n. 168, connessi direttamente, o attraverso appositi manufatti, con i corsi d'acqua appartenenti al reticolo idrografico regionale o con le strutture del servizio idrico integrato, cui si provvede nell'ambito della programmazione delle risorse finanziarie allo scopo disponibili ai sensi dell'articolo 1, comma 3, del decreto-legge 7 maggio 2025, n. 65";
3) dopo la lettera d) è aggiunta la seguente:
"d-bis) delle infrastrutture ferroviarie nei limiti delle risorse finanziarie indicate all'articolo 20-novies, comma 3-bis"))
«2. Nei limiti delle risorse stanziate allo scopo, con provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, il Commissario straordinario approva gli interventi urgenti di cui al comma 1, sulla base delle valutazioni di priorità che i sub-commissari territorialmente interessati formulano in relazione ai fabbisogni rappresentati dai soggetti titolari delle tipologie di interventi di cui al medesimo comma, tenendo conto della pianificazione di bacino e dei relativi aggiornamenti. L'insieme degli interventi, unitamente alla disciplina derogatoria utilizzabile e alle procedure per la richiesta, concessione ed erogazione delle risorse finanziarie, è denominato "piano speciale di ricostruzione" e può essere rimodulato, nei limiti delle risorse stanziate allo scopo.»;
1) al primo periodo, le parole: «
2) al secondo periodo, le parole: «gli interventi, inseriti nei piani di cui al» sono sostituite dalle seguenti: «e fermo restando il limite delle risorse finanziarie stanziate allo scopo, gli interventi, anche già approvati ai sensi del» e dopo le parole: «da realizzare con priorità» sono inserite le seguenti: «, all'uopo definendo, ove necessario, con specifiche ordinanze adottate ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, un quadro derogatorio speciale, debitamente motivato, finalizzato alla celere realizzazione degli interventi prioritari
3) al terzo periodo, le parole: «previsti nei piani» sono soppresse;
«5. Per l'attuazione degli interventi di cui al comma 2 e per quelli di cui al comma 4 i soggetti attuatori individuati ai sensi dell'articolo 20-novies provvedono avvalendosi delle facoltà derogatorie e delle misure di accelerazione di cui al comma 10, nonchè di quelle ulteriori contenute nei rispettivi provvedimenti di approvazione, nonchè delle misure di risoluzione dei dissensi di cui al comma 11 e curano lo svolgimento delle procedure di gara per la selezione degli operatori economici che realizzano gli interventi.»;
1) al primo periodo, le parole: «, previo esame dei progetti presentati dai soggetti di cui al comma 5 e verificata la congruità economica dei progetti medesimi, approva definitivamente i progetti esecutivi e adotta il decreto di concessione del contributo» sono sostituite dalle seguenti: «con una o più ordinanze ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, disciplina le modalità per concedere i contributi di cui al comma 1 ed erogare le risorse ai soggetti attuatori degli interventi di cui all'articolo 20-novies, comma 2-bis, mediante un acconto, stati di avanzamento e un saldo finale, sulla base di quanto previsto nei provvedimenti di approvazione degli interventi di cui trattasi, anche prevedendo forme di autocertificazione. L'erogazione delle risorse avviene a valere sulla contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4.
Qualora all'adozione del provvedimento di concessione e alla successiva erogazione delle risorse sia previsto che provveda il presidente della regione territorialmente interessata, nella qualità di sub-commissario, le risorse finanziarie relative sono trasferite dal Commissario straordinario alla pertinente contabilità speciale di cui all'articolo 20-quinquies, comma 4-bis, ai sensi di quanto previsto dal medesimo comma»;
2) al terzo periodo le parole: «I piani di cui al comma 2, lettera c), del» sono sostituite dalle seguenti: «Gli interventi di cui al» e le parole: «possono essere predisposti e approvati anche per stralci che,» sono soppresse;
3) al quarto periodo, le parole: «i piani stralcio sono predisposti e» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi sono»;
4) all'ultimo periodo, le parole: «i piani stralcio» sono sostituite dalle seguenti: «gli interventi» e le parole: «adozione del decreto di concessione del contributo e dell'eventuale erogazione dell'anticipazione» sono sostituite dalle seguenti: «concessione dei contributi ed erogazione delle risorse finanziarie»;
«10-bis. Per l'attuazione degli interventi rientranti nelle tipologie previste dall'articolo 15, comma 1, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, i soggetti attuatori di cui all'articolo 20-novies possono provvedere ai sensi di quanto previsto dal citato articolo 15, nei limiti di importo specificati al comma 2 del medesimo articolo.»;
1) al primo periodo, le parole: «Il Commissario straordinario, qualora nell'esercizio delle funzioni di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, rilevi» sono sostituite dalle seguenti: «I soggetti attuatori degli interventi
2) al secondo periodo, le parole: «o, ove nominata, l'Autorità politica delegata per la ricostruzione» sono soppresse;
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;
2) al secondo periodo, la parola: «piani» è sostituita dalla seguente: «provvedimenti» e le parole: «articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «articolo 20-octies, comma 2,»;
«3.1 Per gli appalti di cui al comma 3 relativi agli interventi di messa in sicurezza delle infrastrutture stradali della rete statale e
1) al primo periodo, le parole: «nel piano di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e),» sono sostituite dalle seguenti: «nei provvedimenti di cui all'articolo 20-octies, comma 2,», le parole: «ai sensi del medesimo articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «in data 23 dicembre 2024» e le parole: «nel limite massimo di cui all'articolo 20-octies, comma 2, lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «nel limite massimo di 255 milioni di euro, comprensivi di IVA»;
2) sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «Eventuali atti aggiuntivi alla convenzione quadro, comunque entro il limite delle risorse finanziarie di cui al primo periodo, disciplinano la definizione degli ulteriori interventi affidati alla società RFI S.p.A., dei relativi oneri finanziari e delle modalità di rendicontazione e monitoraggio nonchè degli eventuali oneri di successiva gestione e manutenzione degli interventi non strettamente riconducibili alle competenze istituzionali della società RFI S.p.A., dandone comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Degli interventi di cui al presente comma è data evidenza nei contratti di programma stipulati tra la società RFI S.p.A.
Art. 9
#Comma 1
Programma straordinario
Comma 2
«Art. 20-novies.1 (Programma straordinario di interventi per la riduzione del rischio idraulico e idrogeologico). - 1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri o, ove nominata, dell'Autorità politica delegata per la ricostruzione, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, su proposta del Commissario straordinario da formulare entro il termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis, sentita la Cabina di coordinamento di cui all'articolo 20-quater, si provvede all'individuazione delle risorse finanziarie
2. Ciascuno dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissario di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del
3. Entro sessanta giorni dalla formulazione della proposta ai sensi del comma 2, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri,
4. Nelle more di una riforma organica della disciplina in materia di mitigazione dei rischi di origine naturale o derivanti dall'attività dell'uomo e della ricognizione delle risorse a tali scopi previste a legislazione vigente, alla cui attuazione potrà provvedersi anche estendendo la destinazione del fondo di cui all'articolo 1, comma 644, della legge 30 dicembre 2024, n. 207, eventualmente integrato con le suddette risorse, al finanziamento dei relativi interventi di mitigazione, una quota del medesimo fondo, pari complessivamente a 1 miliardo di euro per gli anni dal 2027 al 2038, è destinata, con le modalità di cui all'articolo 1, commi 645 e 646, della medesima legge
5. All'attuazione degli interventi contenuti negli stralci pluriennali di cui al comma 3 provvedono, nei rispettivi ambiti territoriali, i presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del
6. Stanti le condizioni di particolare urgenza derivanti dall'impatto che gli eventi alluvionali di cui all'articolo 20-bis hanno avuto nei territori interessati, allo scopo di assicurare l'opportuno coordinamento, su base territoriale, e accelerare l'azione di riduzione del rischio idraulico e idrogeologico, su proposta dei presidenti delle regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana, nella qualità di commissari di Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico di cui all'articolo 10 del
Art. 20-novies.2 (Misure per il consolidamento della capacità operativa territoriale necessaria per l'implementazione del programma straordinario
a) dei Commissari per l'attuazione degli interventi idrici di cui all'articolo 1, comma 525, della legge 27 dicembre 2017, n. 205;
b) dei Commissari per la ricostruzione dei sismi 2012 e 2016;
c) dei presidenti delle regioni nominati commissari delegati a seguito di emergenze di protezione civile con i provvedimenti di cui all'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018.
2. Fermi restando, per l'eventuale personale a tempo determinato già in servizio di cui al comma 1, lettere a), b) e c), gli attuali termini di scadenza dei contratti in essere e, comunque, nel rispetto del termine massimo di durata dei contratti a tempo determinato, previsto dall'articolo 36 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e dall'articolo 19 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, per il personale a tempo determinato di cui al presente articolo, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato fino al 31 dicembre 2028, fermo restando il possesso dei requisiti ivi previsti per l'accesso alla procedura di reclutamento. Al personale in servizio nelle articolazioni organizzative di cui al comma 1, fermo restando il trattamento economico fondamentale e accessorio a carico delle amministrazioni e delle strutture di provenienza, possono essere riconosciuti nei limiti delle risorse finanziarie disponibili:
a) quanto al personale non dirigenziale il compenso per prestazioni di lavoro straordinario effettivamente rese, oltre i limiti previsti dalla contrattazione collettiva nazionale, entro il limite massimo di cinquanta ore mensili
b) quanto ai titolari di incarichi dirigenziali e di elevata qualificazione, in deroga agli articoli 24 e 45 del decreto legislativo n. 165 del
3. Per le attività di cui al comma 2 è autorizzata la spesa di 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, che viene ripartita tra le regioni Emilia-Romagna, Marche e Toscana nella medesima misura percentuale individuata ai sensi dell'articolo 20-novies.1, comma 1. Alla disciplina delle modalità di assegnazione e trasferimento alle tre regioni delle risorse di cui al presente comma si provvede con i
4. Agli oneri derivanti dal comma 3, pari a 2,5 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2027 al 2038, si provvede mediante corrispondente riduzione del Fondo per far fronte ad esigenze indifferibili di cui all'articolo 1, comma 200, della legge 23 dicembre 2014, n. 190.».
«1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, previa autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, si applicano ai datori di lavoro agricoli di cui all'articolo 2 della legge 15 giugno 1984, n. 240, e all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 228, che siano qualificati come medie e grandi imprese ai sensi della , operanti nelle zone agricole di cui all'allegato 1 al decreto-legge 1° giugno 2023, n. 61, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 luglio 2023, n. 100. A tal fine,
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
«2-bis. Il piano di cui al comma 1 può, altresì, operare una ricognizione dei provvedimenti adottati da parte dei soggetti ordinariamente competenti in conformità alle normative statali e regionali vigenti, oltre che alle disposizioni speciali e alle facoltà derogatorie previste dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice, di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, per l'esecuzione degli interventi di gestione dei materiali derivanti dagli eventi alluvionali e dagli interventi di ricostruzione, riparazione e ripristino di cui agli articoli da 20-bis a 20-duodecies, già finanziati nell'ambito delle risorse disponibili a legislazione vigente. Le misure contenute nei provvedimenti adottati ai sensi del presente comma sono efficaci, nei territori interessati, fino al termine di cui all'articolo 20-ter, comma 1-bis.»;
«12-bis. Il Commissario straordinario, avvalendosi, in relazione a ciascun ambito regionale, del sub-commissario e del soggetto regionale costituito ai sensi dell'articolo 2, comma 186-bis, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, provvede, entro il 31 agosto 2025, alla ricognizione degli ulteriori fabbisogni derivanti dall'applicazione del presente articolo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, nonchè alla ricognizione delle eventuali esigenze di rimodulazione dei piani già
12-ter. A seguito della ricognizione di cui al comma 12-bis, nei limiti delle risorse disponibili allo scopo a legislazione vigente, il Commissario straordinario provvede, con uno o più provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 20-ter, comma 8, all'approvazione di un nuovo piano relativo agli eventi di cui all'articolo 20-bis, comma 1-bis, e all'aggiornamento dei piani già adottati.
12-quater. All'attuazione del nuovo piano e degli aggiornamenti dei piani di cui al comma 12-ter provvedono i soggetti competenti, in conformità a quanto previsto dalle normative statali e regionali vigenti, dal presente articolo e dalle ordinanze di protezione civile allo scopo adottate ai sensi dell'articolo 25 del codice di cui al decreto legislativo n. 1 del 2018, fino al termine dello stato di emergenza relativo ai singoli eventi di cui all'articolo 20-bis.».
Art. 10-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Sospensione dei termini in materia di adempimenti e versamenti tributari e contributivi nonchè in materia contrattuale per l'area dei Campi Flegrei
Comma 2
Relativamente ai soggetti di cui al comma 1, i termini di versamento delle rate di cui all'articolo 1, comma 232, della legge n. 197 del 2022, in scadenza nel periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi. I termini degli adempimenti e dei versamenti di cui all'articolo 3-bis, commi 1 e 2, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, in scadenza nel medesimo periodo dal 13 marzo 2025 al 31 agosto 2025, sono prorogati di tre mesi.
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, le parole: «in esecuzione di provvedimenti adottati, entro la data del 3 luglio 2024, dalle competenti autorità in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «in esecuzione di provvedimenti adottati dalle competenti autorità, entro la data del 3 luglio 2024, in conseguenza dell'evento sismico del 20 maggio 2024 nonchè, entro la data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;
2) al secondo periodo, le parole: «per i quali, alla data del 3 luglio 2024, sia stata chiesta la verifica di agibilità in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024» sono sostituite dalle seguenti: «per i quali sia stata chiesta la verifica di agibilità, alla data del 3 luglio 2024, in conseguenza del predetto evento sismico del 20 maggio 2024 nonchè, alla data del 30 aprile 2025, in conseguenza degli eventi sismici del 13 marzo 2025 e del 15 marzo 2025»;
Art. 13-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 13-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 15-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 7 maggio 2025
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Musumeci, Ministro per la protezione civile e le politiche del mare
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Pichetto Fratin, Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica
Lollobrigida, Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste
Calderone, Ministro del lavoro e delle politiche sociali
Visto, il Guardasigilli: Nordio