Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Resta, comunque, fermo il termine del 30 giugno 2023 per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41. (2) (3)
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è autorizzato, per le unità di personale dirigenziale di seconda fascia di cui alla citata tabella B, a bandire concorsi per professionalità tecniche in materia di ingegneria civile e ingegneria dei trasporti e meccanica nonchè di ingegneria idraulica e ambientale in deroga a quanto previsto dall'articolo 28, comma 1-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
«Articolo 46 (Aree funzionali). - 1. Il Ministero, in particolare, svolge le funzioni di spettanza statale nelle seguenti aree funzionali:
a) politiche sociali e previdenziali: principi ed obiettivi della politica sociale, criteri generali per la programmazione della rete degli interventi di integrazione sociale; standard organizzativi delle strutture interessate; standard dei servizi sociali essenziali; criteri di ripartizione delle risorse del Fondo nazionale per le politiche sociali, politica di tutela abitativa a favore delle fasce sociali deboli ed emarginate; assistenza tecnica, a richiesta degli enti locali e territoriali; rapporti con gli organismi internazionali, coordinamento dei rapporti con gli organismi dell'Unione europea; requisiti per la determinazione dei profili professionali degli operatori sociali e per la relativa formazione; controllo e vigilanza amministrativa e tecnico-finanziaria sugli enti di previdenza e assistenza obbligatoria e sulle organizzazioni non lucrative di utilità sociale e sui patronati;
b) politiche del lavoro e dell'occupazione e tutela dei lavoratori: indirizzo, programmazione, sviluppo, coordinamento e valutazione delle politiche del lavoro e dell'occupazione; gestione degli incentivi alle persone a sostegno dell'occupabilità e della nuova occupazione; politiche della formazione professionale come strumento delle politiche attive del lavoro; indirizzo, promozione e coordinamento in materia di collocamento e politiche attive del lavoro; vigilanza dei flussi di entrata dei lavoratori esteri non comunitari; raccordo con organismi internazionali; conciliazione delle controversie di lavoro individuali e plurime e risoluzione delle controversie collettive di rilevanza pluriregionale; conduzione del sistema informativo del lavoro; condizioni di sicurezza nei posti di lavoro; profili di sicurezza dell'impiego sul lavoro di macchine, impianti e prodotti industriali, con esclusione di quelli destinati ad attività sanitarie e ospedaliere e dei mezzi di circolazione stradale; assistenza e accertamento delle condizioni di lavoro degli italiani all'estero;
c) amministrazione generale del Ministero: gestione dei servizi indivisibili e comuni, con particolare riguardo alle attività di promozione, coordinamento e sviluppo della qualità dei processi e dell'organizzazione e alla gestione delle risorse; programmazione del fabbisogno finanziario; linee generali e coordinamento delle attività concernenti il personale; affari generali e attività di gestione del personale del Ministero di carattere comune ed indivisibile; programmazione generale del fabbisogno e reclutamento del personale; formazione del personale; rappresentanza della parte pubblica nei rapporti sindacali; gestione della banca dati del personale, del ruolo e del sistema informativo del personale; anagrafe degli incarichi del personale del Ministero; gestione delle spese e degli acquisti e conduzione dei sistemi informatici di interesse comune.»;
«1. Il Ministero si articola in dipartimenti, disciplinati ai sensi degli articoli 4 e 5. Il numero dei dipartimenti non può essere superiore a tre, in riferimento alle aree funzionali di cui all'articolo 46, e il numero delle posizioni di livello dirigenziale generale non può essere superiore a dodici, ivi inclusi i capi dei dipartimenti. All'individuazione e all'organizzazione dei dipartimenti e delle direzioni generali si provvede sentite le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative.››.
c) all'articolo 54-quater, le parole: «è pari a 5» sono sostituite dalle seguenti: «è pari a 7».
"4. A favore degli operatori volontari che hanno concluso il servizio civile universale senza demerito è riservata una quota pari al 15 per cento dei posti nei concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale indetti dalle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, dalle aziende speciali e dagli enti di cui al testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, fermi restando i diritti dei soggetti aventi titolo all'assunzione ai sensi della legge 12 marzo 1999, n. 68, e tenuto conto dei limiti previsti dall'articolo 5, primo comma, del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e dall'articolo 52, comma 1-bis, del citato decreto legislativo n. 165 del 2001. Se la riserva di cui al primo periodo non può operare integralmente o parzialmente, perchè dà luogo a frazioni di posto, tali frazioni si cumulano con le riserve relative ai successivi concorsi per l'assunzione di personale non dirigenziale banditi dalla medesima amministrazione, azienda o ente oppure sono utilizzate nei casi in cui si procede a ulteriori assunzioni attingendo alla graduatoria degli idonei".
"3-bis. Nell'ambito delle assunzioni a tempo indeterminato attraverso modalità concorsuali, l'Agenzia può riservare una quota non superiore al 50 per cento dei posti messi a concorso per l'assunzione di personale non dirigenziale in favore dei titolari di rapporto di lavoro a tempo determinato di cui al comma 2, lettera b), in possesso dei requisiti necessari per l'inquadramento nel ruolo del personale dell'Agenzia di cui al comma 2, lettera a), e che, alla data di pubblicazione del bando, abbiano prestato servizio continuativo per almeno due anni presso la medesima Agenzia";
"8.1. Ai fini di cui al comma 8, l'Agenzia si avvale altresì, sino al 31 dicembre 2023, di un contingente di personale, nel limite di cinquanta unità, appartenente alle pubbliche amministrazioni, alle autorità indipendenti e alle società a controllo pubblico, messo a disposizione dell'Agenzia stessa su specifica richiesta e secondo modalità individuate d'intesa con i soggetti pubblici e privati di appartenenza. I relativi oneri sono a carico dell'Agenzia e ai fini del trattamento retributivo si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1. Il personale di cui al primo periodo può essere inquadrato, con provvedimento dell'Agenzia adottato ai sensi dell'articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 9 dicembre 2021, n. 223, nel ruolo del personale di cui all'articolo 12, comma 2, lettera a), non oltre il termine indicato al medesimo primo periodo del presente comma. Al relativo inquadramento si provvede, mediante apposite selezioni, con le modalità e le procedure definite con provvedimento dell'Agenzia, adottato ai sensi del medesimo articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, sulla base di criteri di valorizzazione delle pregresse esperienze e anzianità di servizio, delle competenze acquisite, dei requisiti di professionalità posseduti e dell'impiego nell'Agenzia.
Al personale inquadrato ai sensi dei periodi terzo e quarto del presente comma si applicano le disposizioni del regolamento di cui all'articolo 12, comma 1, anche in materia di opzione per il trattamento previdenziale. Il personale di cui al comma 8, lettera b), già inserito nel ruolo del personale dell'Agenzia, può essere reinquadrato secondo i medesimi criteri di cui al quarto periodo del presente comma con provvedimento dell'Agenzia adottato, ai sensi del citato articolo 5, comma 3, del regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 223 del 2021, entro il 31 dicembre 2023, senza effetti retroattivi. Il personale di cui al terzo periodo del presente comma è computato nel numero dei posti previsti per la prima operatività dell'Agenzia, di cui all'articolo 12, comma 4".
1) l'accantonamento relativo al Ministero dell'economia e delle finanze per 1.048.541 euro per l'anno 2023 e 58.763 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
2) l'accantonamento relativo al Ministero delle imprese e del made in Italy per 39.463 euro per l'anno 2023 e 5.262 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
3) l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali per 225.000 euro per l'anno 2023 e 250.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
4) l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale per 674.945 euro per l'anno 2024 e 37.495 euro annui a decorrere dall'anno 2025;
5) l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 1.308.730 euro per l'anno 2023 e 130.873 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
6) l'accantonamento relativo al Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica per 59.024 euro per l'anno 2023 e 5.903 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
7) l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 818.918 euro per l'anno 2023 e 31.892 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
8) l'accantonamento relativo al Ministero dell'università e della ricerca per 84.179 euro per l'anno 2023 e 8.418 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
9) l'accantonamento relativo al Ministero della difesa per 26.351 euro per l'anno 2023 e 2.636 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
10) l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste per 833.733 euro per l'anno 2023 e 53.374 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
11) l'accantonamento relativo al Ministero della cultura per 253.491 euro per l'anno 2023 e 22.350 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
12) l'accantonamento relativo al Ministero della salute per 21.562 euro per l'anno 2023 e 4.313 euro annui a decorrere dall'anno 2024;
13) l'accantonamento relativo al Ministero del turismo per 1.021.001 euro per l'anno 2023 e 64.101 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
"g-bis) Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA): l'Agenzia di cui all'articolo 12 del decreto-legge 28 settembre 2018, n. 109, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 novembre 2018, n. 130";
"5-bis. Le commissioni di cui ai commi 1, 2 e 3 sono integrate con rappresentanti dell'ANSFISA".
1) al primo periodo, dopo le parole: "dello sviluppo economico," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali (ANSFISA),";
2) al secondo periodo, dopo le parole: "e della salute," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
3) al terzo periodo, le parole da: "per le merci assimilabili" fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: "per le merci assimilabili può altresì essere imposto l'obbligo dell'autorizzazione del singolo trasporto, secondo i criteri e le modalità determinati dall'ANSFISA";
c) al comma 7, alinea, dopo le parole: "del territorio e del mare," sono inserite le seguenti: "acquisito il parere dell'ANSFISA,";
d) al comma 12, le parole: "Lo speditore o il trasportatore che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dal capitolo 1.4.2.1 e 1.4.2.2 del RID" sono sostituite dalle seguenti: "I soggetti che violano gli obblighi di sicurezza in capo agli stessi posti rispettivamente dai paragrafi 1.4.2 e 1.4.3 del RID" ed è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "L'accertamento delle violazioni è svolto dai soggetti individuati dall'articolo 71 e dal personale dell'ANSFISA".
14-quater. All'articolo 16, comma 2, del decreto legislativo 14 maggio 2019, n. 50, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:
"ff-bis) svolgere i compiti derivanti dal decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 35".
14-quinquies. Le amministrazioni competenti provvedono all'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 14-bis a 14-quater nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
14-sexies. Dopo il comma 7-bis dell'articolo 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113, è inserito il seguente:
"7-ter. Nell'ambito della sezione del Piano relativa alla formazione del personale, le amministrazioni di cui al comma 1 indicano quali elementi necessari gli obiettivi e le occorrenti risorse finanziarie, nei limiti di quelle a tale scopo disponibili, prevedendo l'impiego delle risorse proprie e di quelle attribuite dallo Stato o dall'Unione europea, nonchè le metodologie formative da adottare in riferimento ai diversi destinatari. A tal fine le amministrazioni di cui al comma 1 individuano al proprio interno dirigenti e funzionari aventi competenze e conoscenze idonee per svolgere attività di formazione con risorse interne e per esercitare la funzione di docente o di tutor, per i quali sono predisposti specifici percorsi formativi".
14-septies. Nell'ambito della revisione della disciplina in materia di inclusione lavorativa, nel settore pubblico e nel settore privato, possono essere individuate, con riferimento alla quota di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), della legge 12 marzo 1999, n. 68, eventuali specifiche riserve in favore delle categorie di persone con disabilità per le quali si riscontra una maggiore difficoltà di inserimento lavorativo.
Il D.L. 28 giugno 2023, n. 79 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3, del medesimo articolo 1, del citato decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13 e relativo alle medesime unità di missione".
Il D.L. 22 giugno 2023, n. 75 ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "L'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, si interpreta nel senso che il termine del 30 giugno 2023 ivi indicato per l'adozione dei regolamenti di riorganizzazione delle strutture e delle unità di missione di cui all'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, è applicato anche al termine previsto al comma 3 del medesimo articolo 1 del citato decreto-legge n. 13 del 2023, e relativo alle medesime unità di missione".
Il D.L. 29 settembre 2023, n. 132 ha disposto (con l'art. 14, comma 2) che "Il termine del 30 ottobre 2023, di cui all'articolo 1, comma 2, primo periodo, del decreto-legge del 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 30 novembre 2023 per il Ministero del lavoro e delle politiche sociali e per l'Avvocatura dello Stato".
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
1) al comma 5 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", che può essere utilizzato anche per la costituzione dei comitati di vigilanza dei concorsi di cui al presente comma";
2) al comma 5-ter sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: "Nei concorsi pubblici sono considerati idonei i candidati collocati nella graduatoria finale entro il 20 per cento dei posti successivi all'ultimo di quelli banditi. In caso di rinuncia all'assunzione o di dimissioni del dipendente intervenute entro sei mesi dall'assunzione, l'amministrazione può procedere allo scorrimento della graduatoria nei limiti di cui al quarto periodo";
"Art. 35.1 (Concorsi su base territoriale). - 1. I concorsi unici possono essere organizzati su base territoriale. In tali casi i bandi di concorso prevedono che ciascun candidato possa presentare domanda di partecipazione per non più di uno dei profili oggetto del bando e, rispetto a tale profilo, per non più di un ambito territoriale.
2. L'amministrazione può coprire i posti di ciascun profilo non assegnati in ciascun ambito territoriale, mediante scorrimento delle graduatorie degli idonei non vincitori, per il medesimo profilo, in ambiti territoriali confinanti che presentano il maggior numero di idonei";
"3-bis. Fino al 31 dicembre 2026, in deroga al comma 1, lettera a), i bandi di concorso per i profili non apicali possono prevedere lo svolgimento della sola prova scritta";
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 1-quater
#Comma 1
Comma 2
1) al primo periodo, le parole da: "assicurare la tutela e la valorizzazione del sito archeologico di Pompei" fino a: "articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91" sono sostituite dalle seguenti: "proseguire nell'azione di rilancio economico-sociale e di riqualificazione ambientale e urbanistica dei comuni interessati dal piano di gestione del sito UNESCO 'Aree archeologiche di Pompei, Ercolano e Torre Annunziatà, lo svolgimento delle funzioni del direttore generale di progetto di cui ai commi 4, 5 e 6 dell'articolo 1 del decreto-legge 8 agosto 2013, n. 91";
2) al primo periodo, dopo le parole: "struttura di supporto" sono inserite le seguenti: "al direttore generale di progetto";
3) al primo periodo, le parole: "fino al 31 dicembre 2023" sono sostituite dalle seguenti: "fino al 31 dicembre 2026";
4) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: "e dal 2024 al 2026";
5) il secondo periodo è sostituito dal seguente: "Ai relativi oneri, pari a 900.000 euro per ciascuno degli anni dal 2017 al 2022 e dal 2024 al 2026, si provvede a valere sulle risorse disponibili nel bilancio del Parco archeologico di Pompei";
6) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: "Il direttore generale di progetto assume la denominazione di 'direttore generale per il supporto all'attuazione dei programmì e svolge altresì funzioni di supporto, raccordo e monitoraggio per le attività finalizzate a dare attuazione e accelerazione ai programmi di spesa nazionali ed europei del Ministero della cultura, con particolare riguardo agli interventi previsti dal Piano strategico Grandi Progetti Beni culturali e dal Piano nazionale di ripresa e resilienza, che saranno definite con decreto del Ministro della cultura, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottare entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44";
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
«8-bis. Presso il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio nazionale del lavoro pubblico con il compito di promuovere lo sviluppo strategico del Piano e le connesse iniziative di indirizzo in materia di lavoro agile, innovazione organizzativa, misurazione e valutazione della performance, formazione e valorizzazione del capitale umano, nonchè di garantire la piena applicazione delle attività di monitoraggio sull'effettiva utilità degli adempimenti richiesti dai piani non inclusi nel Piano, anche con specifico riguardo all'impatto delle riforme in materia di pubblica amministrazione. Con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione, da adottare entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, sono definiti la composizione e il funzionamento dell'Osservatorio. All'istituzione e al funzionamento dell'Osservatorio si provvede nei limiti delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Ai componenti dell'Osservatorio non spettano compensi, gettoni di presenza, rimborsi di spesa, o altri emolumenti comunque denominati.».
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Resta fermo il divieto per il personale addetto di effettuare qualsiasi attività di tipo gestionale, anche laddove il trattamento economico ad esso riconosciuto sia stato parametrato al personale di livello dirigenziale. Le regioni
"5-bis. Non rientrano tra gli incarichi di cui al comma 5 quelli aventi ad oggetto i contratti di lavoro subordinato presso gli uffici di supporto agli organi di direzione politica delle regioni e degli enti locali, purchè la carica elettiva non sia esercitata presso il medesimo ente che procede all'assunzione e comunque nel rispetto delle risorse stanziate in base alla legislazione vigente senza aggravio per la finanza pubblica".
3-ter.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, aventi sede nel territorio della regione Calabria sono altresì autorizzati, a valere sulle risorse di cui al comma 3-quinquies del presente articolo, in deroga all'articolo 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, e all'articolo 259, comma 6, del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, a bandire procedure selettive per l'accesso a forme contrattuali a tempo determinato e a tempo parziale di diciotto ore settimanali, della durata di diciotto mesi, alle quali sono prioritariamente ammessi i tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti a disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonchè i soggetti beneficiari delle risorse degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, in possesso dei requisiti per l'accesso al pubblico impiego.
3-quater.1. Le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, possono procedere all'assunzione a tempo indeterminato, anche con contratti di lavoro a tempo parziale, anche avvalendosi delle procedure di avviamento a selezione di cui all'articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dei tirocinanti rientranti nei percorsi di inclusione sociale rivolti ai disoccupati già percettori di trattamenti di mobilità in deroga, realizzati a seguito dell'accordo quadro sui criteri per l'accesso agli ammortizzatori sociali in deroga in Calabria, anno 2015/2016, sottoscritto tra la regione Calabria e le parti sociali il 7 dicembre 2016, nonchè dei soggetti destinatari degli accordi di programma di cui alle deliberazioni della Giunta della regione Calabria n. 258 del 12 luglio 2016 e n. 404 del 30 agosto 2017, anche in deroga, fino al 31 dicembre 2026, in qualità di lavoratori sovrannumerari, al piano di fabbisogno del personale ed ai vincoli assunzionali previsti dalla vigente normativa, nei limiti delle risorse stanziate ai sensi del comma 3-quinquies del presente articolo, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
"3-bis. Per le fusioni dei comuni realizzate a decorrere dal 1° gennaio 2014, i contributi straordinari di cui al comma 3 sono erogati per ulteriori cinque anni".
Comma 3
Il D.L. 1 giugno 2023, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 31 luglio 2023, n. 100, come modificato dal D.L. 7 maggio 2025, n. 65, ha disposto (con l'art. 20-septies, comma 8-quinquies) che "Per il personale di cui ai commi 8-bis e 8-ter, assunto a tempo determinato a seguito di procedure concorsuali conformi ai principi di cui all'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, il termine del 31 dicembre 2026, di cui all'articolo 3, comma 5, del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2028 e la relativa procedura, in deroga a quanto previsto dal medesimo comma 5, può essere attivata anche dall'ente presso il quale il soggetto ha prestato servizio, se ricorrono gli ulteriori presupposti previsti".
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
1) la parola: «lavoro» è sostituita dalla seguente: «tirocinio»;
2) dopo le parole: «presso le amministrazioni di destinazione;» sono aggiunte le seguenti: «al fine di ampliare i contenuti di tale fase, la SNA e il Dipartimento della funzione pubblica sottoscrivono con le suddette amministrazioni specifici protocolli di intesa volti a regolamentare la formazione specialistica, assicurando pluralità di esperienze presso le amministrazioni indicate nel bando o presso altre amministrazioni, italiane o straniere, enti o organismi internazionali, aziende pubbliche o private;»;
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
1) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Ai concorsi di cui al comma 1 sono ammessi:
a) i dirigenti scolastici delle istituzioni scolastiche ed educative statali;
b) il personale docente ed educativo delle istituzioni scolastiche ed educative statali che abbia superato il periodo di prova e che abbia maturato un'anzianità complessiva, nel profilo di appartenenza o anche nei diversi profili indicati nel presente comma, di almeno dieci anni.»;
2) dopo il comma 2, è inserito il seguente:
«2-bis. Per l'ammissione ai concorsi, i soggetti di cui al comma 2 devono essere in possesso di uno tra i seguenti titoli di studio:
a) laurea magistrale;
b) laurea specialistica;
c) diploma di laurea conseguito secondo gli ordinamenti didattici previgenti al decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 2 del 4 gennaio 2000;
d) diploma accademico di secondo livello rilasciato dalle istituzioni dell'alta formazione artistica, musicale e coreutica;
e) diploma accademico di vecchio ordinamento congiunto con diploma di istituto secondario superiore.»;
3) il comma 7 è sostituito dai seguenti:
«7. Con decreto del Ministro dell'istruzione e del merito da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono definiti:
a) le modalità di svolgimento del concorso e dell'eventuale preselezione, nonchè le modalità di pubblicazione del bando e dei successivi adempimenti informativi;
b) le prove e i programmi concorsuali, nonchè i titoli valutabili;
c) le modalità di individuazione e di nomina delle Commissioni esaminatrici di cui all'articolo 421;
d) la valutazione della eventuale preselezione;
e) la valutazione delle prove e dei titoli;
f) la quantificazione e le modalità di versamento da parte dei candidati di un diritto di segreteria da riassegnare al Ministero dell'istruzione e del merito;
g) le modalità attuative delle disposizioni di cui al presente articolo e di cui agli articoli 421, 422, 423 e 430.
7.1. Le singole prove scritte e la prova orale si intendono superate con una valutazione pari ad almeno sette decimi o equivalente. Il decreto di cui al comma 7 può definire, altresì, una eventuale soglia di superamento della prova preselettiva, anche diversa da quella di cui al primo periodo, nonchè un eventuale numero massimo di candidati ammessi alle prove scritte.»;
«1. Le commissioni dei concorsi a posti di dirigente tecnico con funzioni ispettive sono nominate con decreto del dirigente generale competente e sono composte da:
a) tre membri scelti tra i dirigenti appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito che ricoprano o abbiano ricoperto un incarico di funzioni dirigenziali generali ovvero tra i professori di prima e di seconda fascia di università statali e non statali, i magistrati amministrativi, i magistrati ordinari, i magistrati contabili, gli avvocati dello Stato e i prefetti;
b) due membri scelti fra i dirigenti non generali del comparto funzioni centrali appartenenti ai ruoli del Ministero dell'istruzione e del merito;
c) LETTERA SOPPRESSA DALLA L. 21 GIUGNO 2023, N. 74;
1-bis. I membri di cui alle lettere a) e b) del comma 1 del presente articolo nonchè quelli eventualmente previsti nell'ambito del decreto di cui all'articolo 420, comma 7, possono essere nominati anche fra soggetti collocati in quiescenza da non più di quattro anni alla data di pubblicazione del bando di concorso»;
«2. Le commissioni esaminatrici dispongono di 210 punti, di cui:
a) massimo 70 punti da attribuire a ciascuna delle prove scritte;
b) massimo 60 punti da attribuire alla prova orale;
c) massimo 10 punti da attribuire alla valutazione dei titoli.»;
1) al comma 1, le parole: «direttore generale» sono sostituite dalle seguenti: «dirigente generale»;
2) al comma 2, le parole: «, nel limite dei posti messi a concorso» sono soppresse.
«3. Ai docenti della scuola dell'infanzia, primaria e secondaria, a qualunque titolo destinatari di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, si applicano, a decorrere dalle immissioni in ruolo disposte per l'anno scolastico 2023/2024, le disposizioni di cui all'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59.»;
"3-bis. Per l'anno scolastico 2022/2023, con riferimento al personale docente ed educativo della scuola dell'infanzia e primaria, a qualunque titolo destinatario di nomina a tempo indeterminato su ogni tipologia di posto, resta fermo quanto previsto dall'articolo 13, comma 1, del decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 59".
"1. Nelle more della definizione di una nuova disciplina della mobilità interregionale dei dirigenti scolastici in sede contrattuale e in deroga a quella già prevista nella medesima sede, esclusivamente per le operazioni di mobilità dell'anno scolastico 2023/2024 è reso disponibile il 100 per cento del numero dei posti vacanti in ciascuna regione. Dall'attuazione del primo periodo non devono derivare situazioni di esubero di personale per triennio relativo agli anni scolastici 2023/2024, 2024/ 2025 e 2025/2026. Per la procedura di cui al presente comma non sono richiesti gli assensi degli uffici scolastici regionali interessati, salvo il caso di diniego da parte dell'ufficio scolastico della regione richiesta nei casi di esubero di cui al secondo periodo o per effetto della necessità di eseguire provvedimenti giurisdizionali che dispongono l'immissione in ruolo nella regione medesima.
1-bis. Nei casi in cui i provvedimenti giurisdizionali di cui al comma 1, terzo periodo, riguardino regioni prive di posti disponibili, i soggetti destinatari dei medesimi provvedimenti possono essere immessi in ruolo in altra regione con precedenza rispetto alle altre procedure di immissione in ruolo e, comunque, senza necessità di assenso da parte dell'ufficio scolastico regionale della regione di richiesta destinazione".
"c) le fondazioni ITS Academy per le quali sia intervenuta almeno l'iscrizione nel registro delle persone giuridiche entro il 30 giugno 2023";
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
«3-bis. Le unità di personale di cui al comma 2 sono incrementate fino a un massimo di sei unità. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma
1) al comma 1:
1.1) alla lettera e), le parole: «due uffici centrali» sono sostituite dalle seguenti: «tre uffici centrali»;
1.2) alla lettera g), le parole: «Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, dopo le parole: «l'area tecnico-industriale è disciplinata nel capo V del presente titolo» sono aggiunte, in fine, le seguenti: «; l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa è disciplinato dal presente capo, dal capo VI del titolo II del
1) al comma 1, le parole: «Commissario generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 2, le parole: «del Commissariato» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio» e la parola «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
3) al comma 3, la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
4) al comma 4, le parole: «il Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «l'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa» e la parola: «Commissario» è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
1) la parola: «Commissario», ovunque ricorra, è sostituita dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
2) al comma 5, le parole: «del Commissariato generale per le onoranze ai caduti» sono sostituite dalle seguenti: «dell'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
1) al comma 1, le parole: «al Commissariato generale per le onoranze ai Caduti» sono sostituite dalle seguenti: «all'Ufficio per la tutela della cultura e della memoria della difesa»;
2) al comma 2, le parole: «Commissario generale» sono sostituite dalle seguenti: «capo dell'Ufficio»;
1) al comma 1, dopo le parole: «lingue estere» sono inserite le seguenti: «ovvero, in aggiunta o in alternativa, all'esame delle materie di interesse professionale»;
2) al comma 2:
2.1) le parole: «prove di lingua estera» sono sostituite dalle seguenti: «prove di cui al comma 1»;
2.2) dopo le parole: «insegnante della lingua estera» sono inserite le seguenti: «o della materia di interesse professionale»;
2.3) dopo le parole: «della lingua» sono inserite le seguenti: «o della materia»;
3) al comma 3, dopo la parola: «assegna» sono inserite le seguenti: «per ciascuna prova facoltativa»;
Art. 7-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. L'Arma dei carabinieri esercita altresì le funzioni di polizia forestale, ambientale e agroalimentare ai sensi del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, fermi restando gli specifici compiti attribuiti in materia dalla normativa vigente ad altre amministrazioni dello Stato";
"Art. 161-bis (Personale ispettivo con compiti di polizia ambientale) - 1. Per le esigenze connesse all'esercizio delle funzioni di polizia ambientale dell'Arma dei carabinieri, con decreto del Ministro della difesa e del Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, di concerto con il Ministro dell'interno, sono stabiliti le competenze del personale ispettivo e i criteri generali per lo svolgimento delle attività ispettive, prevedendo il principio della rotazione del medesimo personale nell'esecuzione delle visite nei singoli siti o impianti, al fine di garantire la terzietà dell'intervento ispettivo.
2. In relazione alle attività di cui al comma 1, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri sono individuati:
a) il personale incaricato degli interventi ispettivi svolti ai sensi della vigente normativa internazionale, dell'Unione europea, nazionale e regionale in materia ambientale;
b) i requisiti che il predetto personale deve possedere nonchè le relative attività di formazione e aggiornamento".
Art. 7-ter
#Comma 1
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
«13-sexies. Per il coordinamento e la realizzazione degli interventi e delle opere di cui al comma 3, nell'ex area militare denominata Arsenale militare e area militare contigua molo carbone, situata nell'isola
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 2-bis, la lettera b) è
2) al comma 2-ter, gli ultimi due periodi sono soppressi.
"10-bis. I professori e i ricercatori a tempo pieno possono altresì assumere, previa autorizzazione del rettore, incarichi senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici o privati anche a scopo di lucro, purchè siano svolti in regime di indipendenza, non comportino l'assunzione di poteri esecutivi individuali, non determinino situazioni di conflitto di interesse con l'università di appartenenza e comunque non comportino detrimento per le attività didattiche, scientifiche e gestionali loro affidate dall'università di appartenenza".
«1-bis. Le università possono altresì istituire un fondo per la valorizzazione dei risultati della ricerca con risorse derivanti da progetti di ricerca, europei o internazionali, non ricompresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza, ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi, limitatamente alla parte
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica))
«2-bis. Il trattamento accessorio di ricercatori, primi ricercatori e
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
«1. Al fine di consentire una più efficace partecipazione italiana agli eventi e ai negoziati internazionali sui temi ambientali, ivi inclusi quelli sul cambiamento climatico, il Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale nominano l'inviato speciale per il cambiamento climatico.
2. Il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e il Ministero degli affari esteri e della cooperazione internazionale assicurano il supporto tecnico e organizzativo all'inviato di cui al comma 1 nell'ambito delle risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
3. All'inviato di cui al comma 1, scelto anche fra estranei alla pubblica amministrazione e in possesso di adeguata professionalità ed esperienza per ricoprire l'incarico, è corrisposto un compenso determinato dal Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica, fermo restando il rispetto dei limiti stabiliti dall'articolo 23-ter del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e comunque nel limite di 238.380 euro. L'inviato, nel caso in cui si tratti di un dipendente appartenente ai ruoli di una pubblica amministrazione di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, con esclusione del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche, è collocato presso il Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica in posizione di comando, aspettativa, fuori ruolo o in altra analoga posizione secondo l'ordinamento di appartenenza.
All'atto del collocamento fuori ruolo è reso indisponibile nella dotazione organica dell'amministrazione di provenienza, per tutta la durata del collocamento, un numero di posti equivalente dal punto di vista finanziario. L'inviato di cui al comma 1, anche se estraneo alla pubblica amministrazione, svolge l'incarico a tempo pieno. La durata dell'incarico è fissata nei limiti di cui all'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ferma restando la possibilità di revoca anticipata da parte dei Ministri dell'ambiente e della sicurezza energetica e degli affari esteri e della cooperazione internazionale per cessazione del rapporto fiduciario o di dimissioni dell'inviato.».
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
«1-bis. Per le finalità di cui
«1-ter. L'Unità di missione di cui al comma 1-bis svolge la propria attività anche con il supporto delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura e garantisce la pubblicità e la trasparenza dei propri lavori, anche attraverso idonee misure informatiche.».
All'Unità sono assegnati un dirigente sanitario, un dirigente amministrativo e due unità di personale non dirigenziale inquadrate nella terza area funzionale appartenenti ai ruoli del Ministero della salute, così come indicate nella
Ai relativi oneri si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno.
6-bis. Il direttore della Struttura di cui al comma 1, quando accerta che i tentativi di infiltrazione mafiosa sono riconducibili a situazioni di agevolazione occasionale, esercita le funzioni e i compiti attribuiti al prefetto ai sensi dell'articolo 94-bis del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, avvalendosi, d'intesa con il prefetto territorialmente competente, del gruppo interforze istituito presso la prefettura competente per il luogo della sede legale o di residenza, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Alla scadenza del termine di durata delle misure prescritte ai sensi del citato articolo 94-bis, il direttore della Struttura, ove accerti, sulla base delle analisi formulate dal gruppo interforze, il venir meno dell'agevolazione occasionale e l'assenza di altri tentativi di infiltrazione mafiosa, rilascia un'informazione antimafia liberatoria e procede all'iscrizione nell'Anagrafe antimafia degli esecutori di cui comma 6";
c) al comma 8, dopo la lettera e) è aggiunta la seguente:
"e-bis) le eventuali misure amministrative di prevenzione collaborativa prescritte in caso di agevolazione occasionale"))
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
4. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, la Polizia di Stato è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 302 unità come di seguito indicato:
a) non prima del 1° settembre 2023, n. 17 unità nella carriera dei funzionari di polizia, qualifica di commissario;
b) non prima del 1° settembre 2023, n. 8 unità nella carriera dei funzionari tecnici di polizia, qualifica di commissario tecnico, di cui n. 3 unità del ruolo ingegneri, n. 3 unità del ruolo fisici e n. 2 unità del ruolo psicologi;
c) non prima del 1° settembre 2023, n. 18 unità nel ruolo degli ispettori tecnici;
d) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli ispettori che espletano funzioni di polizia;
e) non prima del 1° settembre 2025, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
f) non prima del 1° settembre 2025, n. 9 unità nel ruolo degli agenti e assistenti tecnici;
g) non prima del 1° settembre 2026, n. 50 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
h) non prima del 1° settembre 2027, n. 70 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia;
i) non prima del 1° settembre 2028, n. 30 unità nel ruolo degli agenti e assistenti che espletano funzioni di polizia.
4-bis. Al fine di assicurare il regolare svolgimento dei servizi di polizia è autorizzato, a decorrere dall'anno 2023, lo scorrimento, fino al suo esaurimento, della graduatoria degli idonei non vincitori del concorso, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza 16 maggio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 40 del 20 maggio 2022, per l'assunzione di 1.381 allievi agenti della Polizia di Stato riservato ai volontari in ferma prefissata di un anno o quadriennale ovvero in rafferma annuale in servizio o in congedo. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma si provvede nell'ambito delle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente per l'anno 2023 in relazione alle cessazioni intervenute entro la data del 31 dicembre 2022 e nei limiti del relativo risparmio di spesa, determinato ai sensi dell'articolo 66, commi 9-bis e 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.
5. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi 1 e 4, pari a euro 7.125.346 per l'anno 2023, pari a euro 8.634.295 per l'anno 2024, pari a euro 9.883.009 per l'anno 2025, pari a euro 13.518.079 per l'anno 2026, pari a euro 16.365.856 per l'anno 2027, pari a euro 21.198.963 per l'anno 2028, pari a euro 22.685.985 per l'anno 2029, pari a euro 22.570.141 per l'anno 2030, pari a euro 22.888.951 per l'anno 2031, pari a euro 23.698.076 per l'anno 2032, pari a euro 23.970.318 per l'anno 2033, pari a euro 24.010.181 per l'anno 2034, pari a euro 24.064.652 per l'anno 2035, pari a euro 24.211.883 per l'anno 2036, pari a euro 24.342.068 per l'anno 2037 e pari a euro 24.472.253 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
6. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 5, pari a euro 175.247 per l'anno 2023, pari a euro 141.534 per l'anno 2024, pari a euro 562.047 per l'anno 2025, pari a euro 627.040 per l'anno 2026, pari a euro 606.600 per l'anno 2027, pari a euro 783.634 per l'anno 2028, pari a euro 677.200 per l'anno 2029, pari a euro 593.400 per l'anno 2030, pari a euro 771.900 per l'anno 2031, pari a euro 668.400 per l'anno 2032, pari a euro 593.400 per l'anno 2033, pari a euro 771.900 per l'anno 2034, pari a euro 668.400 per l'anno 2035, pari a euro 593.400 per l'anno 2036, pari a euro 771.900 per l'anno 2037 e pari a euro 668.400 annui a decorrere dall'anno 2038, si fa fronte ai sensi del comma 22.
7. Per le esigenze di potenziamento degli organici dell'Arma dei carabinieri, al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 800:
1) al comma 2, le parole: «30.956 unità» sono sostituite dalle seguenti: «30.975 unità»;
2) al comma 4, le parole: «60.653 unità» sono sostituite dalle seguenti: «60.959 unità»;
b) all'articolo 829, comma 1:
1) all'alinea, le parole: «94 unità» sono sostituite dalle seguenti: «124 unità»;
2) la lettera b-bis) è sostituita dalla seguente: «b-bis) ispettori: 103»;
3) dopo la lettera b-bis), è aggiunta la seguente: «b-ter) appuntati e carabinieri: 3».
8. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, l'Arma dei carabinieri è autorizzata all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 371 unità come di seguito indicato:
9. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 8, pari a euro 2.811.991 per l'anno 2023, pari a euro 15.065.177 per l'anno 2024, pari a euro 16.709.104 per l'anno 2025, pari a euro 17.221.404 per l'anno 2026, pari a euro 17.421.576 per l'anno 2027, pari a euro 17.879.633 per l'anno 2028, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2029, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2030, pari a euro 18.592.769 per l'anno 2031, pari a euro 18.557.289 per l'anno 2032 e pari a euro 18.642.097 annui a decorrere dall'anno 2033, si fa fronte ai sensi del comma 22.
10. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 8, pari a euro 828.567 per l'anno 2023 e a euro 259.700 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22.
11. Per le esigenze di potenziamento degli organici del Corpo della guardia di finanza:
a) all'articolo 3 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, dopo il comma 1-ter è aggiunto il seguente:
«1-quater. A decorrere dal 1° gennaio 2023, la consistenza organica di cui al comma 1 è fissata in 23.894 unità.»;
b) al fine di accrescere l'efficienza della componente specialistica Antiterrorismo e pronto impiego del Corpo della guardia di finanza, il limite massimo annuale di cui all'articolo 7, comma 2, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, è incrementato di 24 unità per ciascuno degli anni dal 2023 al 2026.
12. Per incrementare i servizi di prevenzione, di controllo del territorio, di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e di contrasto delle attività criminali, il Corpo della guardia di finanza è autorizzato all'assunzione straordinaria, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, di un contingente massimo di complessive 289 unità come di seguito indicato:
a) non prima del 1° giugno 2023, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
b) non prima del 1° giugno 2024, n. 55 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
c) non prima del 1° giugno 2025, n. 89 unità nel ruolo appuntati e finanzieri;
d) non prima del 1° giugno 2026, n. 90 unità nel ruolo appuntati e finanzieri.
13. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 760.404 per l'anno 2023, pari a euro 3.070.518 per l'anno 2024, pari a euro 5.893.657 per l'anno 2025, pari a euro 9.688.624 per l'anno 2026, pari a euro 12.294.026 per l'anno 2027, pari a euro 12.582.093 per l'anno 2028, pari a euro 12.955.416 per l'anno 2029, pari a euro 13.463.361 per l'anno 2030, pari a euro 14.071.424 per l'anno 2031, pari a euro 14.325.962 per l'anno 2032, pari a euro 14.254.072 per l'anno 2033, pari a euro 14.130.833 per l'anno 2034, pari a euro 13.963.153 per l'anno 2035, pari a euro 13.762.422 per l'anno 2036 e pari a euro 13.678.395 annui a decorrere dall'anno 2037, si fa fronte ai sensi del comma 22.
14. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 12, pari a euro 132.459 per l'anno 2023, pari a euro 170.959 per l'anno 2024, pari a euro 291.342 per l'anno 2025, pari a euro 356.050 per l'anno 2026 e pari a euro 202.300 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
15. Per le esigenze del Corpo di polizia penitenziaria, al decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo il capo II, è inserito il seguente:
«Capo II-bis.
Carriera dei medici del corpo di polizia penitenziaria
Art. 19-bis (Carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. La carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria, con sviluppo dirigenziale, si distingue come segue:
a) medico, limitatamente al periodo di frequenza del corso di formazione;
b) medico principale;
c) medico capo;
d) medico superiore;
e) primo dirigente medico;
f) dirigente superiore medico.
2. La dotazione organica è fissata nella tabella D-bis allegata al presente decreto.
3. Il trattamento economico del personale della carriera dei medici è quello spettante al personale di pari qualifica che espleta i compiti di cui gli articoli 5 della legge 15 dicembre 1990, n. 395, e 6 del decreto legislativo 21 maggio 2000, n. 146, secondo la tabella D-ter di equiparazione allegata al presente decreto.
4. La procedura di accesso alla qualifica iniziale, il percorso di formazione iniziale, la progressione in carriera, l'aggiornamento professionale, la formazione specialistica e la regolazione dell'attività libero-professionale sono disciplinate, nel rispetto del principio di equiordinazione del personale delle Forze di polizia, con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro della salute.
Art. 19-ter (Attribuzioni dei medici del Corpo di polizia penitenziaria) - 1. I medici del Corpo di polizia penitenziaria, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, indipendentemente dal diploma di specializzazione di cui sono in possesso, hanno le seguenti attribuzioni:
a) provvedono all'accertamento dell'idoneità psicofisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli della polizia penitenziaria ed alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psicofisici per il personale in servizio;
b) provvedono all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale della polizia penitenziaria;
c) svolgono attività di medico competente ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, ed attività di vigilanza nell'ambito delle strutture dell'Amministrazione e di quelle di cui all'articolo 13, comma 3, del medesimo decreto legislativo;
d) svolgono attività di vigilanza in materia di manipolazione, preparazione e distribuzione di alimenti e bevande nelle mense e negli spacci dell'Amministrazione, ferme restando le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente;
e) ferme restando le disposizioni dell'articolo 56 del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443, e le attribuzioni riservate in materia ad altri soggetti dalla legislazione vigente, rilasciano certificazioni di idoneità psicofisica anche con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate e del settore medico-legale delle aziende sanitarie locali;
f) provvedono all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale della polizia penitenziaria e fanno parte delle Commissioni sanitarie interforze, allorchè vengono prese in esame pratiche relative a personale appartenente ai ruoli della polizia penitenziaria;
g) svolgono, presso le scuole di formazione, gli istituti di istruzione, i reparti, i nuclei, gli uffici e i servizi della polizia penitenziaria, attività didattica nel settore di competenza.
2. Al personale appartenente alla carriera dei medici del Corpo di polizia penitenziaria sono attribuite le qualifiche di sostituto ufficiale di pubblica sicurezza e ufficiale di polizia giudiziaria fino alla qualifica di primo dirigente medico.
3. I medici del Corpo di polizia penitenziaria svolgono le proprie attribuzioni presso articolazioni centrali o periferiche dell'Amministrazione. Con provvedimento del capo del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria sono individuate le funzioni da attribuire in relazione alle diverse qualifiche rivestite.
4. Ai fini dell'espletamento delle attività previste dal comma 1, il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni con enti e strutture sanitarie pubbliche e private e con singoli professionisti in possesso di particolari competenze.»;
b) dopo la tabella D sono inserite le tabelle D-bis e D-ter di cui agli allegati 6 e 7 annessi al presente decreto.
16. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui al comma 15, capoverso articolo 19-ter, comma 4, pari a euro 178.000 per l'anno 2023 e pari a euro 288.000 annui a decorrere dall'anno 2024, si fa fronte ai sensi del comma 22. Per la copertura della dotazione organica del ruolo dei medici del Corpo della polizia penitenziaria, come rideterminata ai sensi delle lettere a) e b) del comma 15, il Ministero della giustizia è autorizzato a bandire procedure concorsuali pubbliche e ad assumere a tempo indeterminato in deroga ai limiti delle facoltà assunzionali dell'amministrazione penitenziaria previste dalla normativa vigente, come di seguito indicato:
a) non prima del 1° dicembre 2023, n. 51 unità nella qualifica di medico;
b) non prima del 1° dicembre 2026, n. 32 unità nella qualifica di medico;
c) non prima del 1° dicembre 2035, n. 16 unità nella qualifica di medico;
d) non prima del 1° dicembre 2040, n. 3 unità nella qualifica di medico.
17. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 245.797 per l'anno 2023, pari a euro 3.201.388 per l'anno 2024, pari a euro 3.381.262 per l'anno 2025, pari a euro 3.543.459 per l'anno 2026, pari a euro 5.485.630 per l'anno 2027, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2028, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2029, pari a euro 5.598.493 per l'anno 2030, pari a euro 5.654.175 per l'anno 2031, pari a euro 6.266.675 per l'anno 2032, pari a euro 6.272.727 per l'anno 2033, pari a euro 6.339.297 per l'anno 2034, pari a euro 6.446.629 per l'anno 2035, pari a euro 7.706.292 per l'anno 2036, pari a euro 7.769.140 per l'anno 2037, pari a euro 7.839.726 per l'anno 2038, pari a euro 7.692.902 per l'anno 2039, pari a euro 7.968.337 per l'anno 2040, pari a euro 8.583.900 per l'anno 2041 e pari a euro 8.594.481 annui a decorrere dall'anno 2042, si fa fronte ai sensi del comma 22.
18. Per le spese di funzionamento connesse alle disposizioni di cui al comma 16, secondo periodo, pari a euro 127.500 per l'anno 2023, pari a euro 49.725 per l'anno 2024, pari a euro 49.725 per l'anno 2025, pari a euro 129.725 per l'anno 2026, pari a euro 80.925 per ciascuno degli anni dal 2027 al 2034, pari a euro 120.925 per l'anno 2035, pari a euro 96.525 per ciascuno degli anni dal 2036 al 2039, pari a euro 104.025 per l'anno 2040 e pari a euro 99.450 annui a decorrere dall'anno 2041, si fa fronte ai sensi del comma 22.
19. Al fine di incrementare i servizi di soccorso pubblico, di prevenzione degli incendi e di lotta attiva agli incendi boschivi:
a) è autorizzata, in aggiunta alle facoltà assunzionali previste a legislazione vigente, l'assunzione straordinaria nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco di un contingente massimo di 617 unità, come di seguito indicato:
1) non prima del 1° settembre 2023, n. 447 unità, di cui 110 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco, 100 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 30 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendi, 66 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 60 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 80 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei direttivi tecnico-professionali e 1 unità nella qualifica di dirigente generale proveniente dai ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative ovvero dei dirigenti tecnico-professionali;
1-bis) non prima del 1° gennaio 2024, n. 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di n. 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative;
2) non prima del 1° gennaio 2026, n. 169 unità, di cui 12 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei piloti di aeromobile vigile del fuoco, 13 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli specialisti di aeromobile vigile del fuoco, 10 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli elisoccorritori vigili del fuoco, 50 unità nel ruolo dei capi squadra e capi reparto, 55 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli degli ispettori tecnico-professionali, 29 unità nella qualifica iniziale del ruolo degli ispettori antincendio, 7 unità nelle qualifiche iniziali dei ruoli dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative, 7 unità nella qualifica iniziale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità del ruolo dei direttivi tecnico-professionali, 1 unità nella qualifica di dirigente superiore del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di primo dirigente che espleta funzioni operative, 1 unità nella qualifica di dirigente generale del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative, con contestuale riduzione di 1 unità nella qualifica di dirigente superiore che espleta funzioni operative, e 7 unità nella qualifica di dirigente superiore dei ruoli dei dirigenti tecnico-professionali, con contestuale riduzione di un corrispondente numero di unità nella qualifica di primo dirigente tecnico-professionale, applicandosi a tal fine per la promozione alla qualifica di dirigente superiore logistico-gestionale e di dirigente superiore informatico le disposizioni di cui agli articoli 186 e 196 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217;
b) in conseguenza delle assunzioni di cui alla lettera a), la dotazione organica dei rispettivi ruoli è modificata di un numero corrispondente di unità;
c) nel titolo della tabella B, allegata al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo le parole: «Dirigenti con funzioni operative» sono aggiunte, in fine, le seguenti «e funzioni tecnico-professionali» e alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di dirigente generale, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «Comandante dei vigili del fuoco di Roma.»;
d) all'articolo 151 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, dopo il comma 5, è aggiunto il seguente:
«5-bis. Le disposizioni di cui al presente articolo possono applicarsi anche al personale del ruolo dei dirigenti tecnico-professionali, in relazione alle specifiche competenze svolte, ai fini dell'attribuzione dell'incarico di direttore centrale.»;
e) le assunzioni straordinarie nella qualifica iniziale del ruolo dei vigili del fuoco di cui alla lettera a) avvengono per il 70 per cento dei posti disponibili mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 250 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno 18 ottobre 2016, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 90 del 15 novembre 2016, e, in caso di incapienza, mediante scorrimento della graduatoria del concorso pubblico a 300 posti di vigile del fuoco, indetto con decreto del Ministero dell'interno n. 34 del 21 febbraio 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, 4ª serie speciale, n. 16 del 25 febbraio 2022, e, per il rimanente 30 per cento, mediante ricorso alla graduatoria formata ai sensi dell'articolo 1, comma 295, della legge 27 dicembre 2017, n. 205, relativa al personale volontario del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;
Conseguentemente è autorizzata, per i contingenti relativi ai rispettivi concorsi interni, l'assunzione straordinaria, nel limite della dotazione organica, con le decorrenze di cui alla lettera a), di un numero equivalente di unità nella qualifica iniziale del ruolo degli operatori e degli assistenti;
20. Agli oneri assunzionali derivanti dalle disposizioni di cui al comma 19, pari a euro 13.867.218 per l'anno 2023, pari a euro 42.773.274 per l'anno 2024, pari a euro 43.714.230 per l'anno 2025, pari a euro 53.612.852 per l'anno 2026, pari a euro 54.296.772 per l'anno 2027, pari a euro 54.744.442 per l'anno 2028, pari a euro 54.853.460 per l'anno 2029, pari a euro 55.068.338 per l'anno 2030, pari a euro 55.679.686 per l'anno 2031, pari a euro 55.987.840 per l'anno 2032, pari a euro 56.116.002 per l'anno 2033, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2034, pari a euro 56.165.587 per l'anno 2035 e pari a euro 56.187.061 annui a decorrere dall'anno 2036, si fa fronte ai sensi del comma 22.
21. Per le spese di funzionamento connesse alle previsioni di cui al comma 19, pari a euro 1.052.110 per l'anno 2023, pari a euro 850.000 per l'anno 2024, pari a euro 850.000 per l'anno 2025, pari a euro 1.201.000 per l'anno 2026 e pari a euro 1.019.000 annui a decorrere dall'anno 2027, si fa fronte ai sensi del comma 22.
22. Agli oneri derivanti dalle disposizioni di cui ai commi da 1 a 21, pari a euro 27.304.639 per l'anno 2023, a euro 74.504.570 per l'anno 2024, a euro 81.882.076 per l'anno 2025, a euro 100.445.933 per l'anno 2026, a euro 108.320.385 per l'anno 2027, a euro 114.637.183 per l'anno 2028, a euro 117.213.248 per l'anno 2029, a euro 117.736.427 per l'anno 2030, a euro 119.508.830 per l'anno 2031, a euro 121.354.167 per l'anno 2032, a euro 121.698.541 per l'anno 2033, a euro 121.909.820 per l'anno 2034, a euro 121.840.443 per l'anno 2035, a euro 122.968.680 per l'anno 2036, a euro 123.256.186 per l'anno 2037, a euro 123.353.457 per l'anno 2038, a euro 123.206.633 per l'anno 2039, a euro 123.489.568 per l'anno 2040, a euro 124.100.556 per l'anno 2041 e a euro 124.111.137 annui a decorrere dall'anno 2042, si provvede, quanto a euro 81.391 annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 7, comma 4-bis, del decreto-legge 28 aprile 2009, n. 39, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 giugno 2009, n. 77, e, per la restante parte, mediante corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 662 dell'articolo 1 della legge 29 dicembre 2022, n. 197.
23. All'articolo 61, comma 1, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: «per i delitti di cui all'articolo 58, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267» sono sostituite dalle seguenti: «per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, lettere a) e c), del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235».
24. Al decreto del Presidente della Repubblica 25 ottobre 1981, n. 737, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 15:
1) al primo comma, le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi della provincia» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale»;
2) al terzo comma, la parola: «più» è soppressa;
b) all'articolo 16:
1) al quarto comma, alla lettera c), la parola: «più» è soppressa;
2) all'ottavo comma, alla lettera c), le parole: «dai sindacati di polizia più rappresentativi sul piano provinciale» sono sostituite dalle seguenti: «dalle articolazioni provinciali dei sindacati di polizia rappresentativi sul piano nazionale».
25. Al fine di potenziare il Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, è autorizzata, per l'anno 2023, l'assunzione straordinaria di complessive 10 unità di ispettori del medesimo Corpo, in aggiunta alle ordinarie facoltà assunzionali previste a legislazione vigente e non prima del 1° luglio 2023. A tal fine è autorizzata la spesa di 246.559 euro nel 2023, 554.047 euro nel 2024, 565.161 euro nel 2025, 576.275 euro nel 2026, 576.275 euro nel 2027, 576.275 euro nel 2028, 576.275 euro nel 2029, 576.275 euro nel 2030, 582.128 euro nel 2031, 587.981 euro nel 2032 e 587.981 euro annui a decorrere dal 2033 e, per le spese di funzionamento, di euro 24.000 per l'anno 2023 e di euro 8.000 annui a decorrere dal 2024.
26. Fermo restando quanto previsto dal comma 29, le assunzioni straordinarie di cui al comma 25 avvengono, con il grado di maresciallo, mediante concorso pubblico per titoli ed esami, al quale sono ammessi i cittadini italiani, anche se alle armi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) età non superiore ad anni 28;
b) essere in possesso, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, di una laurea triennale abilitante all'esercizio delle professioni sanitarie, rientrante nelle classi di laurea previste dal bando di concorso, o titolo equipollente e dell'iscrizione al relativo albo professionale.
27. I vincitori del concorso di cui al comma 26 sono:
a) nominati marescialli con anzianità relativa stabilita nell'ordine determinato dalla graduatoria finale di concorso, con decorrenza dalla data di incorporamento, e iscritti in ruolo dopo i parigrado del contingente di appartenenza in possesso della medesima anzianità giuridica di grado;
b) avviati alla frequenza di un corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi, al superamento del quale l'anzianità relativa è rideterminata nell'ordine della graduatoria finale, con la decorrenza di cui alla lettera a). Con determinazione del Comandante generale della Guardia di finanza sono stabiliti la durata, la sede e le modalità di svolgimento del corso, ivi inclusi i relativi programmi didattici, nonchè la disciplina dei casi di mancato superamento del medesimo corso;
c) destinati, al termine del corso di cui alla lettera b), allo svolgimento di incarichi propri del Servizio sanitario del Corpo della guardia di finanza, con vincolo di impiego, presso le articolazioni del medesimo Servizio sanitario.
28. In deroga alle disposizioni di cui all'articolo 8-bis, comma 2, del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 68, al personale arruolato ai sensi del comma 25 del presente articolo, collocato in soprannumero negli organici del ruolo ispettori del Corpo della guardia di finanza, è attribuita la qualifica di agente di pubblica sicurezza e, in deroga all'articolo 49, comma 2, lettere a) e b), del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, il medesimo personale contrae una ferma volontaria di due anni, con decorrenza dalla data di arruolamento.
29. Si applicano, ove non diversamente stabilito dal presente articolo e in quanto compatibili, le disposizioni in materia di reclutamento, addestramento, stato e avanzamento degli ispettori del Corpo della guardia di finanza di cui al decreto legislativo n. 199 del 1995.
30. Al fine di salvaguardare i livelli di funzionalità del Corpo della guardia di finanza, al comma 1 dell'articolo 29-bis del decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) le parole: «quindici unità» sono sostituite dalle seguenti: «venticinque unità»;
b) le parole «531.000 euro» sono sostituite dalle seguenti: «790.000 euro».
31. Per le medesime finalità di cui al comma 19, al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) gli articoli 222 e 223 sono abrogati;
b) alla tabella A, sono apportate le seguenti modificazioni:
1) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative è ridotta di trenta unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative è incrementata di trenta unità nella qualifica di primo dirigente;
2) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni logistico-gestionali è ridotta di sedici unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni logistico-gestionali è incrementata di sedici unità nella qualifica di primo dirigente;
3) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni sanitarie è ridotta di sei unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni sanitarie è incrementata di sei unità nella qualifica di primo dirigente;
4) la dotazione organica del ruolo dei direttivi che espletano funzioni informatiche è ridotta di tre unità e la dotazione organica del ruolo dei dirigenti che espletano funzioni informatiche è incrementata di tre unità nella qualifica di primo dirigente;
c) alla tabella B, alla colonna «incarichi di funzione» nella declaratoria relativa alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, le parole: «nell'ambito delle direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile di particolare rilevanza,» sono sostituite dalle seguenti: «nell'ambito delle strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale dei vigili del fuoco,».
32. All'articolo 13-ter del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, il comma 20 è abrogato.
33. Le disposizioni di cui ai commi 31 e 32 si applicano a decorrere dal 1° luglio 2023.
34. Per l'attuazione del comma 31 è autorizzata la spesa di euro 1.894.616 per l'anno 2023, di euro 3.794.481 per ciascuno degli anni 2024, 2025 e 2026, di euro 3.804.897 per l'anno 2027 e di euro 3.810.062 annui a decorrere dall'anno 2028.
35. Le risorse destinate alle finalità di cui all'articolo 2, comma 6-decies, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sono incrementate di 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dal 2024, fermo restando il contingente previsto dall'articolo 3 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 30 marzo 2016, n. 104.
36. Agli oneri derivanti dai commi 25, 30, 34 e 35, pari a 2.874.175 euro per l'anno 2023, 5.515.528 euro per l'anno 2024, 5.526.642 euro per l'anno 2025, 5.537.756 euro per l'anno 2026, 5.548.172 euro per l'anno 2027, 5.553.337 euro per l'anno 2028, 5.553.337 euro per l'anno 2029,5.553.337 euro per l'anno 2030, 5.559.190 euro per l'anno 2031 e 5.565.043 euro annui a decorrere dal 2032, si provvede, quanto a 2.400.175 euro per l'anno 2023, 4.607.528 euro per l'anno 2024, 4.618.642 euro per l'anno 2025, 4.629.756 euro per l'anno 2026, 4.640.172 euro per l'anno 2027, 4.645.337 euro per l'anno 2028, 4.645.337 euro per l'anno 2029, 4.645.337 euro per l'anno 2030, 4.651.190 euro per l'anno 2031 e 4.657.043 euro annui a decorrere dal 2032, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 1, comma 607, della legge 30 dicembre 2021, n. 234 e, quanto a 474.000 euro per l'anno 2023 e 908.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024, mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'interno per 450.000 euro per l'anno 2023 e 900.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024 e l'accantonamento del Ministero dell'economia e delle finanze per 24.000 euro per l'anno 2023 e 8.000 euro annui a decorrere dall'anno 2024.
Comma 3
Il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 ha disposto (con l'art. 1, comma 14) che il termine per le assunzioni di personale della Guardia di finanza già previste, per gli anni 2021, 2022 e 2023 dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2020, 2021 e 2022, [...] dall'articolo 15, comma 12, lettera a), e comma 25 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 15) che "Il termine per le assunzioni di personale delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco già previste, per gli anni 2020, 2021, 2022 e 2023, dall'articolo 66, comma 9-bis, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in relazione alle cessazioni dal servizio verificatesi negli anni 2019, 2020, 2021 e 2022, [...] dall'articolo 15, commi 7, 8, 9 e 10, del decreto-legge 22 aprile 2023 n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, è prorogato al 31 dicembre 2024".
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
1) all'alinea, le parole: «, pari, complessivamente, a euro 133.963.000 per gli anni dal 2023 al 2032,» sono soppresse;
2) alla lettera a), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2024
3) alla lettera b), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032» sono sostituite dalle seguenti: «
4) alla lettera c), le parole: «per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032», ovunque
5) alla lettera d), le parole: «per l'anno 2032» sono sostituite dalle seguenti: «
6) alla lettera e), le parole: «per ciascuno degli anni 2031 e 2032» sono sostituite dalle seguenti: «
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
1) le lettere da «h-octies)» a «h-vicies semel» sono sostituite dalle seguenti:
«h-octies) per l'anno 2024: 97.031.795,09;
h-novies) per l'anno 2025: 105.416.494,89;
h-decies) per l'anno 2026: 109.921.165,70;
h-undecies) per l'anno 2027: 113.230.459,80;
h-duodecies) per l'anno 2028: 115.737.822,25;
h-terdecies) per l'anno 2029: 116.115.955,81;
h-quaterdecies) per l'anno 2030: 116.488.988,41;
h-quinquiesdecies) per l'anno 2031: 117.377.743,00;
h-sexiesdecies) per l'anno 2032: 118.237.405,20;
h-septiesdecies) per l'anno 2033: 119.152.841,71;
h-duodevicies) per l'anno 2034: 120.314.942,61;
h-undevicies) per l'anno 2035: 121.381.042,72;
h-vicies) per l'anno 2036: 121.931.421,83;
h-vicies semel) per l'anno 2037: 122.326.633,34.»;
2) dopo la lettera h-vicies semel), è aggiunta la seguente:
«h-vicies bis) a decorrere dall'anno 2038: 122.610.501,83.»;
1) al comma 1, le parole: «979 unità, di cui 706 del ruolo normale e 273 del ruolo speciale» sono sostituite dalle seguenti: «1019 unità, di cui 706 del ruolo normale e 313 del ruolo speciale»;
2) al comma 1-bis), la lettera c) è sostituita dalla seguente:
«c) capitani di vascello: 119»;
3) al comma 3, dopo le parole: «2.100 unità» sono aggiunte le seguenti: «sino all'anno 2023, 2120 unità per l'anno 2024, 2140 unità per l'anno 2025, 2160 unità per l'anno 2026, 2180 unità per l'anno 2027 e 2200 unità dall'anno 2028»;
Art. 17-bis
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche ai comuni diversi da quelli di cui al medesimo comma 1 per i quali ricorrono tutti i seguenti requisiti:
a) appartenenza a una delle classi demografiche di cui all'articolo 156, comma 1, lettere h) e i), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;
b) istituzione, con regolamento comunale o con diverso provvedimento del sindaco, dell'armera del corpo o servizio di polizia locale, ai sensi dell'articolo 12 del regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno 4 marzo 1987, n. 145, ovvero, nel caso in cui le armi da custodire, comprese quelle ad impulso elettrico, siano in numero non superiore a quindici, custodia delle stesse in appositi armadi metallici aventi le caratteristiche previste dall'articolo 14 del medesimo regolamento di cui al decreto del Ministro dell'interno n. 145 del 1987".
2. È in facoltà dei corpi forestali della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano dotare il proprio personale di strumenti di autodifesa che nebulizzano un principio attivo naturale a base di capsaicina. Tali strumenti possono essere portati senza licenza durante il servizio e non possono essere impiegati sull'uomo; essi sono individuati con decreti adottati dai presidenti, rispettivamente, della regione Friuli Venezia Giulia e delle province autonome di Trento e di Bolzano, previo parere favorevole del Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica e del Ministero della salute. Con regolamento emanato dall'ente di appartenenza sono determinati i servizi per i quali il personale è dotato degli strumenti di autodifesa di cui al presente comma, la durata dei corsi di addestramento al loro uso, nonchè i termini e le modalità del servizio prestato con gli strumenti medesimi.
Art. 18
#Comma 1
Comma 2
"d-bis) limitatamente al secondo semestre, gli interventi beneficiari della preassegnazione per l'anno 2022 o per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo di cui al comma 369 nell'anno 2022, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 18 maggio 2022 al 31 dicembre 2022, nonchè gli interventi per i quali sia stata presentata domanda di accesso al Fondo nel primo semestre 2023, le cui procedure di affidamento dei lavori siano state avviate dal 1° gennaio 2023 al 30 giugno 2023, e con riferimento ai quali non risulta perfezionata la procedura prevista per l'assegnazione definitiva delle risorse del Fondo. Gli interventi di cui alla presente lettera possono accedere al Fondo, con le modalità indicate dal Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, limitatamente agli importi già preassegnati o richiesti mediante le predette preassegnazioni e domande di accesso. Possono partecipare, altresì, a tale procedura anche gli interventi relativi alla missione 1, componente 3 (M1C3), investimento 2.1, limitatamente alla quota lavori".
Art. 19
#Comma 1
Comma 2
"5-bis. Le università e le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, nell'ambito della propria autonomia, conferiscono a un docente delegato, rispettivamente, dal rettore e dal direttore le funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto delle iniziative concernenti l'integrazione nonchè di sostegno ad azioni specifiche volte a promuovere l'inclusione degli studenti, compresi l'attivazione o il potenziamento dei servizi per il sostegno del benessere psicologico, nell'ambito dell'università o dell'istituzione stessa. L'incarico è conferito a personale docente in servizio presso l'università o l'istituzione, senza nuovi o maggiori oneri a carico delle medesime".
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Dall'attuazione del presente comma non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
"d-bis) programmazione e gestione amministrativa dell'attività giudiziaria tributaria nonchè gestione e sviluppo del sistema informativo della giustizia tributaria e del processo tributario telematico; gestione delle procedure di acquisizione di beni e servizi connessi al funzionamento delle corti di giustizia tributaria; analisi del contenzioso tributario; gestione dei concorsi per il reclutamento dei magistrati tributari e gestione amministrativa ed economica dei magistrati e giudici tributari; assistenza al Ministro nei rapporti con l'organo di autogoverno della magistratura tributaria";
Gli incarichi dirigenziali relativi ai preesistenti uffici dirigenziali della Direzione della giustizia tributaria cessano con il conferimento dei nuovi incarichi dirigenziali del Dipartimento della giustizia tributaria))
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Art. 22
#Comma 1
Comma 2
Contestualmente, la dotazione organica dei ruoli della Presidenza del Consiglio dei ministri è incrementata secondo quanto previsto nella tabella A dell'allegato 1 al presente decreto.
Art. 23
#Comma 1
Comma 2
a) all'articolo 5, il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Il Servizio fitosanitario centrale dispone di addetti, adeguatamente qualificati ed esperti, nell'ambito della dotazione organica del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), per garantire lo svolgimento dei compiti di cui al comma 4, conformemente alla dotazione di cui all'articolo 17, comma 3, organizzati per Unità nei seguenti ambiti di competenze:
a) predisposizione e adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria;
b) funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie;
c) coordinamento dei controlli all'importazione;
d) coordinamento dei
e) coordinamento dei
f) coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie
g) formazione, audit e comunicazione;
h) adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN).».
b) all' articolo 18:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli ispettori fitosanitari sono dipendenti del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «LM-60 Scienze della natura,» sono inserite le seguenti: «LM-6 Scienze biologiche,» e le parole: «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio e» sono sostituite dalle seguenti «Scienze e tecnologie per l'ambiente e il territorio
c) all'articolo 19:
1) il comma 1 è sostituito dal seguente:
«1. Gli agenti fitosanitari sono tecnici del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio per la ricerca in agricoltura e l'analisi dell'economia agraria (CREA), tecnicamente e professionalmente qualificati, con specifica formazione, operanti nell'ambito del Servizio fitosanitario nazionale, che rispondono funzionalmente e tecnicamente alle direttive del Servizio fitosanitario competente.».
2) al comma 2, lettera a), dopo le parole: «oppure aver conseguito un titolo di laurea in una delle seguenti classi» sono inserite le seguenti: «L-13 Scienze biologiche» e dopo le parole: «L-32 Scienze e tecnologie per l'ambiente e la natura e LP-02 Professioni tecniche agrarie, alimentari e forestali» la parola «con» è sostituita dalle seguenti: «
d) all'allegato I, paragrafo «DOTAZIONE MINIMA PERSONALE DEL SFC»,
«INDICI:
1. Unità per la predisposizione e l'adozione degli atti del Comitato fitosanitario nazionale e delle attività di segreteria:
Sub-unità 1.1: Predisposizione degli atti e della documentazione propedeutiche alle riunioni;
Sub-unità 1.2: Redazione delle Delibere e delle Ordinanze;
Sub-unità 1.3: Attività di Segreteria.
2. Unità per il funzionamento del Segretariato per le emergenze fitosanitarie:
Sub-unità 2.1: Coordinamento per l'attuazione delle misure fitosanitarie;
Sub-unità 2.2: Coordinamento per l'attuazione dei piani di comunicazione;
Sub-unità 2.3: Organizzazione delle verifiche;
Sub-unità 2.4:
Sub-unità 2.5: Partecipazione alle Unità territoriali.
3. Unità per il coordinamento dei controlli all'importazione:
Sub-unità 3.1: Tenuta dell'elenco dei posti di controllo frontaliero e dei centri di ispezione, verifica e aggiornamento e coordinamento delle attività in ambito nazionale;
Sub-unità 3.2:
4. Unità per il coordinamento dei
Sub-unità 4.1:
Sub-unità 4.2:
Sub-unità 4.3:
5. Unità per il coordinamento dei controlli all'esportazione e rimozione delle barriere fitosanitarie
Sub-unità 5.1: Protocolli di esportazione e accordi internazionali;
Sub-unità 5.2: Procedure di controllo e redazione di manuali.
6. Unità per la formazione, gli audit e la comunicazione:
Sub-unità 6.1: Predisposizione e organizzazione delle attività formative;
Sub-unità 6.2: Predisposizione e organizzazione di audit.
Sub-unità 6.3:
7. Unità per il coordinamento dei
Sub-unità 7.1:
Sub-unità 7.2:
8. Unità per gli adempimenti connessi al settore dei prodotti fitosanitari e al loro uso sostenibile (PAN):
Sub-unità 8.1: e PAN;
Sub-unità 8.2: Centri di saggio, usi minori e corroboranti.
Attività amministrativa del Servizio fitosanitario centrale.
Al fine di poter svolgere i compiti assegnati si ritiene indispensabile prevedere un numero di unità di personale (AM) impegnato nell'attività amministrativa stimato su base percentuale rispetto al personale individuato per le unità da 1 a 8
Criterio: 30% personale FTE rispetto al totale del personale impegnato nelle Unità da 1 a 8.».
2. Al fine di assicurare la sicurezza dell'approvvigionamento idrico dei territori serviti da parte
"11. È costituita dal 1° gennaio 2024 una società per azioni denominata 'Acque del Sud Spà, il cui capitale sociale iniziale è stabilito in 5 milioni di euro. Le azioni sono attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze, che può trasferirle nel limite del 5 per cento a soggetti pubblici, nel limite del 30 per cento a soggetti privati individuati come soci operativi, secondo le disposizioni dell'articolo 17 del testo unico in materia di società a partecipazione pubblica, di cui al decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175, tenuto conto del piano industriale della società, e per la restante parte a società delle quali abbia il controllo ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. Sono organi della società il presidente, il consiglio di amministrazione, il collegio sindacale e l'assemblea dei soci. Il consiglio di amministrazione è composto da sette membri di cui uno con funzioni di presidente. Il presidente e due componenti del consiglio di amministrazione sono nominati dal Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; un componente è nominato dal Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR, di concerto con il Ministro dell'economia e delle fmanze; i restanti componenti, tra i quali è individuato l'amministratore delegato, sono nominati dall'assemblea dei soci. Il presidente ha la rappresentanza legale della società e presiede il consiglio di amministrazione. Il presidente del collegio sindacale è designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, entro trenta giorni dalla costituzione della società. Nei successivi sessanta giorni sono nominati i componenti del consiglio di amministrazione. Per quanto non derogato dalle disposizioni del presente comma, si applicano le norme sulle società per azioni contenute nel codice civile e le norme generali di diritto privato. A decorrere dalla data di costituzione sono trasferite alla società Acque del Sud Spa le funzioni del soppresso Ente di cui al comma 10, con le relative risorse umane e strumentali, nonchè i diritti a questo attribuiti in forza di provvedimenti concessori, liberi da qualsiasi vincolo e a titolo originario. Con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, su proposta del commissario liquidatore dell'EIPLI, è operata la ricognizione delle risorse da trasferire. Tutti i contratti di fornitura idrica del soppresso Ente sono trasferiti alla società Acque del Sud Spa e sono rinnovati entro i successivi centoventi giorni con l'inserimento di una clausola di garanzia a prima richiesta a carico dell'utente. La tariffa idrica da applicare agli utenti della società Acque del Sud Spa è determinata dall'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente, in accordo con quanto stabilito dal decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 231 del 3 ottobre 2012. Fatto salvo quanto previsto per i contratti di fornitura idrica, i rapporti giuridici attivi e passivi, anche processuali, sorti in capo al soppresso Ente producono effetti esclusivamente nei confronti dell'Ente posto in liquidazione o nei confronti della gestione a stralcio del medesimo Ente, funzionale all'esecuzione del piano di riparto di cui al comma 10. Il commissario liquidatore presenta il piano di riparto e il bilancio finale di liquidazione dell'Ente al Ministero vigilante, che lo approva. Fino all'adozione delle misure di cui al presente comma e, comunque, non oltre l'esecuzione del piano di riparto previsto dal comma 10, sono dichiarate improcedibili le procedure esecutive e le azioni giudiziarie nei confronti dell'EIPLI e della successiva gestione a stralcio del medesimo Ente. A decorrere dalla data di soppressione di cui al comma 10 fino all'adozione delle misure di cui al presente comma, la gestione liquidatoria dell'Ente è assicurata dall'attuale gestione commissariale, che mantiene i poteri necessari ad assicurare il regolare esercizio delle funzioni dell'Ente, anche nei confronti dei terzi. Al fine di accelerare le procedure per la liquidazione dell'Ente e di semplificare il contenzioso in essere, agevolando il commissario liquidatore nella definizione degli accordi transattivi di cui al comma 10, i crediti e i debiti sorti in capo all'Ente, unitamente ai beni immobili diversi da quelli aventi natura strumentale all'esercizio delle relative funzioni, sono esclusi dalle operazioni di trasferimento al patrimonio della società Acque del Sud Spa. A decorrere dal 31 dicembre 2023, il soppresso Ente prosegue l'attività di liquidazione come gestione a stralcio sino alla conclusione dell'esecuzione del piano di riparto, con la quale è estinto definitivamente con decreto del commissario liquidatore trasmesso al Ministero vigilante".
2-ter. Per la società Acque del Sud Spa di cui al comma 11 dell'articolo 21 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, come sostituito dal comma 2-bis del presente articolo, la pubblicazione della legge di conversione del presente decreto tiene luogo degli adempimenti in materia di costituzione di società per azioni previsti dalle vigenti disposizioni. Con apposita convenzione stipulata dalla società Acque del Sud Spa con l'amministrazione vigilante sono definite le modalità di trasferimento delle risorse di cui al comma 2 del presente articolo, a decorrere dall'anno 2024.
2-quater. Alla copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del comma 2-bis, pari a 5 milioni di euro per l'anno 2023, si provvede:
a) quanto a 3,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero per 2 milioni di euro e l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per 1,5 milioni di euro. Il Ministro dell'economia e delle finanze autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio;
b) quanto a 1,5 milioni di euro, mediante corrispondente riduzione del Fondo di cui all'articolo 22, comma 1-ter, della legge 5 maggio 2009, n. 42))
3. Al fine di promuovere l'imprenditoria giovanile in agricoltura, le somme rimborsate dai beneficiari dei contratti di filiera di cui all'articolo 10-ter del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, pari a 28 milioni di euro, sono destinate alle operazioni di riordino fondiario realizzate dall'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare (ISMEA) ai sensi dell'articolo 4 della legge 15 dicembre 1998, n. 441.
Dalla data della loro nomina fino all'insediamento dei nuovi organi, i commissari straordinari esercitano i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione attribuiti al presidente e al consiglio di amministrazione dalla disciplina vigente, elaborano un piano di ristrutturazione dell'organizzazione amministrativa e di rilancio delle attività dell'ente e predispongono le occorrenti modifiche dello statuto e di ogni altro atto dell'ente che ne regola l'organizzazione e la struttura interna. Lo statuto è adottato con decreto del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dello statuto, sono costituiti i nuovi organi. I direttori generali dell'ISMEA e del CREA attualmente in carica decadono all'atto dell'insediamento dei rispettivi consigli di amministrazione nominati per effetto delle disposizioni del presente comma. Il collegio dei revisori è confermato fino alla nomina del nuovo organo))
Art. 23-bis
#Comma 1
Comma 2
"b) certificazioni e licenze in materia di commercio internazionale e di detenzione di esemplari di fauna e di flora minacciati di estinzione, di cui alla Convenzione di Washington sul commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione (CITES), ratificata ai sensi della legge 19 dicembre 1975, n. 874, e al regolamento (CE) n. 338/97 del Consiglio, del 9 dicembre 1996, tramite le unità specializzate dell'Arma dei carabinieri, acquisito, quando previsto, il parere della Commissione scientifica CITES, istituita ai sensi dell'articolo 4, comma 5, della legge 7 febbraio 1992, n. 150, che si esprime entro trenta giorni dalla richiesta".
Art. 24
#Comma 1
Comma 2
1) al comma 1:
1.1) alla lettera a), dopo il numero 1), è inserito il seguente: «1-bis) fornire formazione specifica per la qualificazione del personale preposto all'incarico di responsabile unico del procedimento (RUP);» e dopo il
1.2) alla lettera b), all'alinea, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, in particolare per i comuni fino a 5.000 abitanti»;
2) al comma 4-bis, le parole: «A decorrere dall'anno 2020 e fino al 31 dicembre 2022, in via sperimentale,» e le parole: «sulla base delle indicazioni del Piano triennale delle azioni concrete per l'efficienza delle pubbliche amministrazioni» sono soppresse;
1) al comma 2, le parole: «esperti con qualificata professionalità ed esperienza decennale nel settore della formazione e dell'organizzazione delle pubbliche amministrazioni» sono sostituite dalle seguenti: «tra soggetti con qualificata professionalità ed esperienza manageriale maturata per almeno cinque anni nel settore pubblico o privato e con comprovata esperienza in ambito internazionale e in materia di contratti pubblici»;
2)
Art. 25
#Comma 1
Comma 2
«4.
a) politiche delle risorse umane e relazioni sindacali; trattamento giuridico del personale e dei collaboratori; supporto giuridico per gli affari di competenza delle unità organizzative preposte a compiti di gestione;
b) controllo su enti, associazioni e fondazioni vigilati e finanziati; assistenza e tutela dei turisti; formazione e carriere professionali turistiche con i connessi poteri di accertamento e controllo; acquisti di beni e servizi e gestione degli adempimenti del responsabile unico del procedimento (RUP);
c) promozione turistica, degli investimenti e delle altre misure per il settore; rapporti con le regioni e con gli enti locali; gestione dei programmi cofinanziati da fondi di coesione, inclusa l'integrazione tra programmi regionali e nazionali
d) in raccordo con l'unità organizzativa cui competono le missioni di cui alla lettera c): progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi, di telecomunicazione e delle infrastrutture tecnologiche del Ministero, definizione e gestione dell'architettura delle banche dati di settore, cura della sicurezza dei sistemi informatici del Ministero, supporto tecnologico e informatico alle altre unità organizzative del Ministero; acquisti di beni e servizi per le materie di pertinenza; elaborazione dati statistici ed economici nonchè coordinamento, in raccordo con le regioni e con l'Istituto nazionale di statistica, delle rilevazioni statistiche di interesse per il settore turistico; gestione degli adempimenti economici e retributivi delle risorse umane».
Gli incarichi dirigenziali generali e non generali in corso decadono con la conclusione delle procedure di conferimento dei nuovi incarichi ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.
Art. 26
#Comma 1
Comma 2
Art. 27
#Comma 1
Comma 2
Art. 27-bis
#Comma 1
Comma 2
Art. 28
#Comma 1
Comma 2
Art. 29
#Comma 1
Comma 2
Art. 30
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 22 aprile 2023
MATTARELLA
Meloni, Presidente del Consiglio dei ministri
Zangrillo, Ministro per la pubblica amministrazione
Giorgetti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Nordio