DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246. (10G0091)

Numero 90 Anno 2010 GU 18.06.2010 Codice 010G0091

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:2010-03-15;90

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Testo vigente

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Preambolo

LIBRO PRIMO - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONI TITOLO I CONSIGLIO SUPREMO DI DIFESA

Art. 1

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Comma 1

Convocazione

Comma 2

Il Consiglio supremo di difesa, nel presente titolo denominato Consiglio, si riunisce almeno due volte l'anno, di norma nei mesi di ottobre e di giugno. E' inoltre convocato, tutte le volte che se ne ravvisi la necessita', dal Presidente della Repubblica, di propria iniziativa, previa intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, ovvero su proposta dello stesso Presidente del Consiglio dei Ministri.


La convocazione e' effettuata, se non ricorre l'ipotesi di cui all'articolo 3 del presente titolo, con la comunicazione dell'ordine del giorno ai componenti ordinari del Consiglio e a coloro che sono stati invitati ai sensi dell'articolo 3 del codice ((dell'ordinamento militare, emanato con decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, d'ora in avanti denominato 'codice')), di norma cinque giorni prima della seduta, salvo casi di urgenza.


Gli adempimenti relativi alla formazione dell'ordine del giorno e alla preparazione della connessa documentazione sono affidati al segretario del Consiglio.


Art. 2

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Comma 1

Ordine del giorno

Comma 2

Il segretario del Consiglio sottopone al Presidente della Repubblica l'ordine del giorno di ciascuna seduta del Consiglio, formato sulla base delle istruzioni impartite dallo stesso Presidente, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' delle richieste formulate dal Presidente del Consiglio dei Ministri o, per suo tramite, dal Ministro della difesa e dagli altri componenti ordinari del Consiglio medesimo.


Argomenti non posti all'ordine del giorno possono essere esaminati e discussi solo in caso di assoluta urgenza, con l'approvazione del Presidente della Repubblica, il quale ne dispone la trattazione d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 3

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Comma 1

Il Consiglio in seduta segreta - Ordine del giorno

Comma 2

Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' disporre che singoli argomenti iscritti all'ordine del giorno non siano indicati nell'atto di convocazione.
In tal caso l'ordine del giorno e' classificato «riservato» ed e' come tale conservato presso la segreteria del Consiglio.


Il regime di segretezza delle singole sedute o di parte di esse e' stabilito ai sensi della legge 3 agosto 2007, n. 124, in relazione alle materie o agli oggetti trattati. Detto regime sara' indicato dal Presidente all'inizio di ogni seduta.


I componenti ordinari del Consiglio e coloro i quali sono stati invitati a partecipare alla seduta devono indicare al Consiglio stesso l'eventuale classifica di segretezza degli atti, documenti e notizie da essi forniti.


Art. 4

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Comma 1

Vice Presidenza

Comma 2

Il Presidente del Consiglio dei Ministri, a norma dell'articolo 3 del codice, e' Vice presidente del Consiglio e presiede lo stesso Consiglio in sostituzione del Presidente della Repubblica assente o impedito o per delega temporanea e revocabile, sempre che non si sia dato luogo alla supplenza prevista dall'articolo 86 della Costituzione.


Se nel corso di una seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, alla quale non e' presente il Presidente del Consiglio dei Ministri, il Presidente debba allontanarsene momentaneamente e ritenga che la seduta stessa debba proseguire, la presidenza e' assunta da un ministro da lui incaricato. La stessa facolta' e' data al Presidente del Consiglio dei Ministri nel corso di una seduta non presieduta dal Presidente della Repubblica.


Art. 5

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Comma 1

Sede delle riunioni e dell'ufficio di segreteria del Consiglio

Comma 2

Il Consiglio si riunisce di norma nella sede della Presidenza della Repubblica o, quando presieduto dal Presidente del Consiglio dei Ministri, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


L'ufficio di segreteria del Consiglio ha sede presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri. Il segretario dispone di un ufficio anche presso la Presidenza della Repubblica.


Art. 6

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Comma 1

Convocazione alle sedute di soggetti estranei ai sensi dell'articolo 4 del codice

Comma 2

La facolta' di convocare Ministri che non sono componenti ordinari del Consiglio e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri o su richiesta di questo.


La facolta' di convocare i militari e' esercitata dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con il Ministro della difesa, o su richiesta di questi ultimi.


Le altre personalita' previste dall'articolo 4, comma 2 del codice sono convocate dal Presidente della Repubblica d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e, se si tratta di autorita' o funzionari che dipendono da un Ministro componente ordinario del Consiglio, con il consenso di quest'ultimo.


Art. 7

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Comma 1

Organi referenti

Comma 2

Il Consiglio esamina i problemi generali e tecnici attinenti alla difesa nazionale su relazione del Presidente del Consiglio dei Ministri e, secondo le rispettive competenze, su relazione del Ministro degli affari esteri, del Ministro della difesa e del Ministro dell'interno, degli altri Ministri componenti ordinari o invitati alla seduta, i quali ne sono stati incaricati, ovvero, d'ordine del Ministro della difesa, su rapporto del Capo di stato maggiore della difesa o anche su rapporto del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, del Capo di stato maggiore della Marina militare, del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare ((, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti)).


Con il consenso del Presidente, se cio' e' richiesto da specifiche esigenze, i componenti ordinari del Consiglio e i Ministri invitati ai sensi dell'articolo 4 del codice, possono farsi assistere nel corso della seduta da propri collaboratori, civili o militari, nel numero massimo di due.


Il Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, puo' incaricare, quando invitati, i presidenti degli organi e degli istituti indicati nell'articolo 5 del codice, nonche' le altre personalita' indicate nell'articolo 4, comma 2, del codice, di riferire al Consiglio su particolari materie od oggetti di loro competenza.


Art. 8

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Comma 1

Comitati ristretti e commissioni di studio

Comma 2

Il Consiglio puo' deliberare la costituzione al suo interno di comitati, determinandone i compiti e le attribuzioni, con funzioni referenti nei confronti del plenum. I comitati sono presieduti dal Presidente del Consiglio dei Ministri o da altro ministro da lui designato, salvo che il Presidente della Repubblica ritenga di presiederli personalmente di propria iniziativa o su richiesta, in relazione alla trattazione di oggetti particolarmente rilevanti, del Presidente del Consiglio dei Ministri, anche d'iniziativa dei Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.


Il Consiglio puo' altresi' deliberare l'istituzione di commissioni composte di esperti per la effettuazione di ricerche e studi su singole questioni. Tali commissioni sono presiedute e coordinate da un componente ordinario del Consiglio, salvo quanto previsto dall'articolo 9 del presente titolo.


Il Presidente della Repubblica e' informato previamente della convocazione delle sedute dei comitati di cui al comma 1 e dei relativi ordini del giorno, nonche', successivamente, dell'attivita' svolta dai comitati stessi e dalle commissioni di cui al comma 2.


I comitati ristretti di cui al comma 1 sono assistiti dal segretario del Consiglio. Le commissioni di cui al comma 2 sono assistite dall'ufficio di segreteria del Consiglio.


Art. 9

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Comma 1

Convocazione del Presidente del Consiglio di Stato

Comma 2

Il Presidente della Repubblica puo', d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, convocare alle sedute del Consiglio il Presidente del Consiglio di Stato. Questi puo' altresi' essere incaricato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri, di presiedere una delle commissioni previste dal comma 2 dell'articolo 8 del presente titolo, in relazione alla effettuazione di ricerche e studi e, in genere, alla trattazione di affari aventi particolare rilevanza giuridico - amministrativa.


Art. 10

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Comma 1

Processo verbale delle sedute e sua classificazione

Comma 2

Il segretario redige il processo verbale di ciascuna seduta. Il processo verbale, ai fini e per gli effetti della tutela del segreto, e' classificato «riservato», salvo diversa classificazione disposta dal Presidente del Consiglio dei Ministri, che puo' riguardare anche singole parti del documento.


La declassificazione del verbale, o di parte di esso, e' di competenza del Presidente del Consiglio dei Ministri a norma della legge 3 agosto 2007, n. 124, sentiti, per quanto di loro competenza, i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.


La comunicazione del verbale o di parte di esso ad autorita' civili e militari che non sono componenti ordinari del Consiglio puo' essere disposta soltanto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.


La pubblicazione del verbale o di parte di esso puo' essere disposta dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri e con i Ministri degli affari esteri, dell'interno e della difesa.


Il processo verbale della seduta presieduta dal Presidente della Repubblica, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente della Repubblica e dal Presidente del Consiglio dei Ministri, se quest'ultimo ha partecipato alla seduta. Se la seduta non e' stata presieduta dal Presidente della Repubblica, il processo verbale, firmato dal segretario, e' approvato e sottoscritto dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Il segretario invia copia del processo verbale di ciascuna seduta a coloro che vi hanno partecipato.


Per ciascuna seduta il segretario provvede alla predisposizione di uno schema di comunicato, che e' approvato dal Consiglio o per suo mandato dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 11

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Comma 1

Nomina, revoca, dimissioni del segretario del Consiglio

Comma 2

Il Consiglio nomina e revoca il suo segretario su proposta del Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.


Il decreto del Presidente della Repubblica, con cui si da' attuazione alla delibera di nomina o di revoca del segretario, e' controfirmato dal Presidente del Consiglio dei Ministri.


Le dimissioni del segretario sono accolte o respinte dal Presidente della Repubblica con proprio decreto, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.


Se il segretario non puo' assistere a una seduta del Consiglio e' sostituito da un funzionario civile o militare dello Stato scelto dal Presidente della Repubblica, d'intesa con il Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 12

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Comma 1

Posizione e trattamento giuridico ed economico del segretario

Comma 2

Per la durata del suo mandato, il segretario del Consiglio, se dipendente dello Stato, e' collocato fuori ruolo presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri dall'amministrazione di appartenenza; se militare, puo' essere trattenuto o richiamato in servizio; se dipendente da enti pubblici, anche economici, e' posto in posizione di comando dall'ente di appartenenza presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.


Se estraneo all'Amministrazione pubblica, il trattamento giuridico ed economico del segretario e' determinato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 13

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Comma 1

Ufficio di segreteria del Consiglio

Comma 2

Il segretario del Consiglio si avvale per l'espletamento dei suoi compiti dell'ufficio di segreteria previsto dall'articolo 7 del codice, costituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla cui ulteriore disciplina si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, che ne stabilisce le norme di funzionamento e il numero dei componenti.


L'ufficio di segreteria e' posto alle dipendenze dirette del segretario, il quale esercita le sue funzioni secondo le direttive e le istruzioni del Presidente del Consiglio dei Ministri.


All'ufficio di segreteria, costituito da personale comandato, militare e civile, proveniente dalle amministrazioni dello Stato, e' preposto un direttore nominato con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'economia e delle finanze e della difesa, sentito il segretario del Consiglio.


Il personale militare e civile di cui al comma 3 e' comandato su richiesta della Presidenza del Consiglio dei Ministri, nei limiti del contingente fissato dal comma 10.


I servizi provvedono agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere b), c), d) ed e), secondo l'attribuzione disposta dal segretario del Consiglio.


La segreteria organizzativa provvede agli adempimenti dell'Ufficio indicati al comma 6, lettere a), f) e g).


Comma 3

TITOLO II - AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CAPO I UFFICI DI DIRETTA COLLABORAZIONE CON IL MINISTRO E ORGANISMO INDIPENDENTE DI VALUTAZIONE DELLA PERFORMANCE

Art. 14

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Comma 1

Uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Gli uffici di diretta collaborazione esercitano le competenze di supporto del Ministro e di raccordo fra questi e l'amministrazione, ai sensi degli articoli 4 e 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Essi collaborano alla definizione degli obiettivi e all'elaborazione delle politiche pubbliche, nonche' alla relativa valutazione e alle connesse attivita' di comunicazione, con particolare riguardo all'analisi costi benefici, alla congruenza fra obiettivi e risultati, alla qualita' e all'impatto della regolamentazione.


Il Capo di Gabinetto collabora con il Ministro per lo svolgimento delle funzioni d'indirizzo politico-amministrativo e per la cura dei rapporti con le strutture degli Stati maggiori, del Segretariato generale della difesa ((, della Direzione nazionale degli armamenti)) e degli enti e organismi del Ministero; assiste il Ministro nelle relazioni con gli organi costituzionali e nelle altre attivita' istituzionali di interesse del dicastero; coordina le attivita' degli uffici di diretta collaborazione, dai quali e' informato e aggiornato sulle questioni di maggiore rilevanza, al fine di assicurare l'unitarieta' dell'attivita' di supporto al vertice politico; assolve ai compiti di supporto al Ministro per l'esercizio di tutte le funzioni attribuitegli dalla legge; d'intesa con i responsabili, definisce, ad eccezione degli uffici di cui ai commi 7 e 8, l'organizzazione interna degli uffici di diretta collaborazione e assegna ad essi il relativo personale; esercita le funzioni di comandante di corpo per il personale militare impiegato presso l'Ufficio di Gabinetto, nonche' per il personale militare impiegato presso gli altri uffici di diretta collaborazione, salvo quelli diretti, anche a tale fine, da ufficiali delle Forze armate in servizio permanente.


Il Ministro, allo scopo di essere coadiuvato nei rapporti di carattere politico istituzionale con gli organi di informazione, puo' nominare un portavoce, che risponde a lui direttamente; se il portavoce nominato e' estraneo alla pubblica amministrazione deve essere iscritto all'albo dei giornalisti.


Il Ministro puo' nominare un Consigliere giuridico con funzioni di collaborazione, consulenza e assistenza nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative in ambito giuridico e normativo adottate ai sensi dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e nei rapporti istituzionali. Il Consigliere giuridico e' scelto fra magistrati ordinari, amministrativi e contabili, avvocati dello Stato, consiglieri parlamentari, nonche' fra docenti universitari e avvocati, in possesso di adeguata capacita' ed esperienza nel campo della consulenza giuridica e legislativa e della produzione normativa. Se nominato, il Consigliere giuridico, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale dell'Ufficio legislativo, d'intesa con il capo dell'Ufficio e risponde direttamente al Ministro.


((


Il Ministro puo' nominare un Direttore per la politica di difesa con funzioni di collaborazione e supporto nell'esercizio delle sue funzioni e iniziative nelle materie di interesse militare ed industriale. In particolare, il supporto si esplica ai fini dell'elaborazione delle direttive in materia di politica militare e politica industriale e per le connesse determinazioni di competenza dell'organo politico anche per quanto riguarda le conseguenze sulla pianificazione finanziaria. Nelle sue funzioni, il Direttore per la politica di difesa si raccorda con lo Stato maggiore della difesa, con la Direzione nazionale degli armamenti e con gli altri elementi di organizzazione dell'Amministrazione della difesa con competenza nelle materie di interesse. Il Direttore per la politica di difesa e' scelto tra gli ufficiali generali o ammiragli in possesso di specifiche esperienze e preparazione nel settore, o tra i dirigenti civili del ruolo dei dirigenti del Ministero, o appartenenti ad altre pubbliche amministrazioni, ovvero tra esperti in possesso di una preparazione altamente qualificata nel settore. Il Direttore per la politica di difesa, per lo svolgimento delle sue funzioni, si avvale, d'intesa con il Capo di Gabinetto, di un'apposita struttura nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto e risponde direttamente al Ministro.


))


COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 28 GENNAIO 2014, N. 7.


La segreteria del Ministro opera alle dirette dipendenze del Ministro.


Le segreterie dei Sottosegretari di Stato operano alle dirette dipendenze dei rispettivi Sottosegretari, garantendo il necessario raccordo con gli uffici del Ministero e con gli altri uffici di diretta collaborazione; per lo svolgimento delle funzioni ad essi delegate dal Ministro, i Sottosegretari di Stato si avvalgono dell'Ufficio di Gabinetto, dell'Ufficio legislativo e dell'Ufficio del Consigliere diplomatico.


Art. 15

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Comma 1

Funzioni degli uffici di diretta collaborazione

Comma 2

La segreteria del Ministro assicura il supporto all'espletamento dei compiti del Ministro, provvedendo al coordinamento degli impegni mediante il raccordo con gli altri uffici di diretta collaborazione.
La segreteria del Ministro e' diretta dal Capo della segreteria, che coadiuva e assiste il Ministro nello svolgimento delle attivita' istituzionali e adempie, su suo mandato, a compiti specifici. Fa, altresi', parte della segreteria del Ministro il segretario particolare che cura l'agenda e la corrispondenza privata del Ministro e svolge i compiti attribuitigli dal Ministro relativamente al suo incarico istituzionale.


L'Ufficio di Gabinetto coadiuva il Capo di Gabinetto nello svolgimento delle funzioni di cui all'articolo 14, comma 3; cura, altresi', l'esame degli atti ai fini dell'inoltro alla firma del Ministro e dei Sottosegretari di Stato delegati; supporta il Ministro nello svolgimento dell'attivita' politico-parlamentare; predispone le risposte agli atti parlamentari di indirizzo e controllo riguardanti il Ministero, non riferiti ad atti normativi, verificando il seguito dato agli stessi; in materia di politica militare svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive e delle decisioni del Ministro, anche con riguardo agli effetti finanziari, alla rilevazione delle problematiche da affrontare, alla verifica degli effetti delle determinazioni assunte, nonche' alla promozione di iniziative scientifiche e culturali di settore, in raccordo con i competenti uffici dell'amministrazione della difesa; cura le attivita' di rappresentanza e quelle di cerimoniale del Ministro; ((...)) predispone il materiale per gli interventi del Ministro. Con decreto del Ministro, su proposta del Capo di Gabinetto, sono nominati un Vice capo di Gabinetto civile, scelto nell'ambito dei dirigenti del ruolo dei dirigenti del Ministero e incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e due o piu' Vice capi di Gabinetto militari, uno dei quali con funzioni vicarie, scelti tra i generali e ammiragli in servizio permanente. L'Ufficio di Gabinetto e' articolato in distinte aree organizzative, che possono essere affidate alla direzione o al coordinamento dei Vice capi di Gabinetto. Nell'ambito dell'Ufficio di Gabinetto operano, altresi', gli ufficiali aiutanti di campo, di bandiera e di volo del Ministro che rispondono direttamente a quest'ultimo.


L'Ufficio legislativo cura l'attivita' di definizione delle iniziative legislative e regolamentari nelle materie di competenza del Ministero, con la collaborazione, anche ai fini dello studio e della progettazione normativa, dei competenti uffici del Ministero, garantendo la qualita' del linguaggio normativo, la fattibilita' delle norme introdotte, lo snellimento e la semplificazione normativa, nonche' l'analisi dell'impatto della regolamentazione.
Esamina i provvedimenti sottoposti al Consiglio dei Ministri e quelli d'iniziativa parlamentare; segue l'andamento dei lavori parlamentari e assicura il raccordo permanente con l'attivita' normativa delle Camere e con le altre attivita' parlamentari a questa connesse; cura, nell'ambito delle proprie competenze, i rapporti con la Presidenza del Consiglio dei Ministri e le altre amministrazioni interessate, anche per quanto riguarda l'attuazione normativa di atti dell'Unione europea, i rapporti con gli organi costituzionali, nonche' le autorita' indipendenti. Sovrintende al contenzioso internazionale, comunitario, costituzionale, nonche' agli adempimenti relativi al contenzioso sugli atti del Ministro, ferme restando le attuali competenze in materia di contenzioso degli uffici del Ministero.
Predispone le risposte agli atti parlamentari di controllo e di indirizzo politico riguardanti il Ministero riferiti ad atti normativi e verifica il seguito dato agli stessi; svolge attivita' di consulenza giuridica, oltre che per il Ministro e per i Sottosegretari, anche nei confronti degli uffici dell'organizzazione centrale del Ministero. Il Capo dell'Ufficio opera in raccordo con il Consigliere giuridico del Ministro, se nominato.


((


L'Ufficio comunicazione Difesa cura, sulla base delle direttive del Ministro, le attivita' concernenti gli atti di indirizzo, coordinamento e controllo nei settori della pubblica informazione e comunicazione; definisce, emana e coordina la comunicazione strategica della Difesa verificandone gli effetti in base agli obiettivi prefissati; con il supporto degli altri organi dell'Amministrazione della difesa, svolge attivita' di analisi dei media e dei social-media valutandone eventuali rischi per il Sistema di difesa nazionale promuovendo il processo delle lezioni identificate e delle lezioni apprese; cura i rapporti con il sistema e gli organi di informazione nazionali e internazionali; programma e coordina, a livello nazionale e internazionale, iniziative editoriali di informazione istituzionale e altre attivita' di pubblica informazione e comunicazione dell'Amministrazione della difesa. Gli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti dipendono funzionalmente dall'Ufficio comunicazione Difesa.


L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica, sulla base delle direttive del Ministro, svolge attivita' di supporto tecnico per le determinazioni e l'elaborazione delle direttive relative alla ricerca scientifica nei campi della sicurezza strategica e dell'innovazione tecnologica e per le attivita' di analisi predittiva nei campi della competizione militare e della resilienza del Sistema di Difesa nazionale. Coadiuva il Ministro nella stesura e aggiornamento dei contributi del Dicastero alla strategia di sicurezza nazionale, raccordandosi con i competenti organi dell'Amministrazione della difesa in materia di analisi dei rischi connessi alla sicurezza nazionale. L'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica si raccorda con l'Ufficio generale innovazione Difesa costituito presso lo Stato maggiore della Difesa e con il Centro alti studi difesa, ai quali fornisce le direttive e le priorita' del Ministro.


))


L'Ufficio del Consigliere diplomatico svolge, in raccordo con le strutture del Ministero, le attivita' di supporto al Ministro per i rapporti internazionali e comunitari.


Le segreterie dei Sottosegretari di Stato, dirette dal Capo-segreteria, si occupano della corrispondenza del Sottosegretario, curano i rapporti dello stesso con altri soggetti pubblici e privati e assistono il Sottosegretario nello svolgimento di ogni altro compito a questi affidato in ragione del suo incarico istituzionale. Nell'ambito delle segreterie operano, alle dirette dipendenze del Sottosegretario di Stato, anche il Segretario particolare e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo e, se nominato, il consigliere per gli affari delegati.


Art. 16

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Comma 1

Responsabili degli uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Il Capo di Gabinetto e' ufficiale in servizio permanente, nominato dal Ministro tra gli ufficiali generali o ammiragli delle Forze armate.


Il Capo dell'Ufficio legislativo e' nominato fra i dirigenti del ruolo dei dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero, dal Ministro, tra gli ufficiali generali o ammiragli in servizio permanente delle Forze armate.


((


Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.


Il Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica e' nominato fra i dirigenti ai sensi dell'articolo 19, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ovvero dal Ministro fra i generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.


))


Il Consigliere diplomatico e' nominato dal Ministro in ragione della comprovata esperienza professionale nella carriera diplomatica, d'intesa con il Ministro degli affari esteri.


Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro, nonche' i capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato, sono scelti fra persone anche estranee alla pubblica amministrazione, sulla base di un rapporto fiduciario con il Ministro o con i Sottosegretari interessati. Il Capo della segreteria e il Segretario particolare del Ministro sono nominati dal Ministro. I capi delle segreterie, i segretari particolari e i consiglieri per gli affari delegati dei Sottosegretari di Stato sono nominati con decreto del Ministro, su designazione dei Sottosegretari interessati.


Il Capo di Gabinetto e il Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al termine del mandato governativo, restano in carica per l'ulteriore periodo di tre mesi, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata o di conferma. Per il restante personale, fatte comunque salve le possibilita' di revoca anticipata o di conferma, la durata degli incarichi e' disciplinata dall'articolo 14, comma 2, terzo periodo, del decreto legislativo n. 165 del 2001, in quanto applicabile.


Gli incarichi di responsabilita' degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, sono incompatibili con qualsiasi attivita' professionale e con altri incarichi di direzione di uffici. Dello svolgimento di altri incarichi o di attivita' professionali a carattere non continuativo e' informato il Ministro che ne valuta la compatibilita' con le funzioni svolte.


Art. 17

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Comma 1

Personale addetto agli uffici di diretta collaborazione

Comma 2

Il contingente di personale degli uffici di diretta collaborazione, di cui all'articolo 14, comma 2, lettere a), b), c) e d), e' stabilito complessivamente in ((136)) unita'. Entro tale contingente complessivo possono essere assegnati agli uffici di diretta collaborazione i dipendenti dell'amministrazione della difesa, ovvero altri dipendenti pubblici, anche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o in altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti, nonche' ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nel limite del 10 per cento del predetto contingente complessivo, collaboratori assunti con contratto a tempo determinato, esperti e consulenti per specifiche aree di attivita' e per particolari professionalita' e specializzazioni, anche con incarichi di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto del criterio dell'invarianza della spesa di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Per il personale estraneo all'Amministrazione della difesa, l'assegnazione o il rapporto di collaborazione cessa al termine del mandato governativo del Ministro, ferma restando la possibilita' di revoca anticipata. Nell'ambito del contingente stabilito dal comma 1, e' individuato, per lo svolgimento di funzioni attinenti ai compiti di diretta collaborazione, un numero di specifici incarichi di funzioni di livello dirigenziale non generale non superiore a nove, con funzioni di direzione delle strutture in cui si articolano gli uffici di diretta collaborazione , oltre all'incarico di livello dirigenziale generale, di cui all'articolo 15, comma 2, secondo periodo, conferito ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. (7)


Gli incarichi di cui al comma 2 concorrono a determinare il limite degli incarichi conferibili dall'Amministrazione a norma dell'articolo 1, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2004, n. 108, sono attribuiti, ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e, se di livello dirigenziale non generale sono conferiti dal Ministro, su proposta dei titolari degli uffici di cui all'articolo 14; nell'ambito del medesimo contingente di cui al comma 1, sono assegnati tredici colonnelli o generali di brigata e gradi corrispondenti in servizio permanente.


Le posizioni relative ai responsabili degli uffici, costituite dal Capo di Gabinetto, dal Capo dell'Ufficio legislativo, dal Consigliere diplomatico, dal Capo della segreteria del Ministro, dal Segretario particolare del Ministro e dai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, nonche' la posizione del Portavoce ((, del Consigliere giuridico e del Direttore per la politica di difesa)) si intendono aggiuntive rispetto al contingente di cui al comma 1; i predetti soggetti, se dirigenti del ruolo dei dirigenti, sono incaricati ai sensi dell'articolo 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


((


La posizione del Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3. Il Capo dell'Ufficio comunicazione Difesa fornisce, ai sensi dell'articolo 693, comma 1, lettera d), elementi di informazione che concorrono alla redazione dei modelli dei documenti caratteristici dei responsabili degli organi di pubblica informazione centrali e periferici costituiti presso lo Stato maggiore della difesa, gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti.


4-ter. La posizione del Capo dell'Ufficio studi strategici e innovazione tecnologica rientra nei limiti del contingente di cui ai commi 2 e 3.))


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AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 4) che "Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto n. 90 del 2010, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), non e' piu' previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, e' ricollocato nell'ambito dell'area tecnico - amministrativa del Ministero della difesa".


Art. 18

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Comma 1

((Personale delle segreterie dei Sottosegretari di Stato ))

Comma 2

((


A ciascuna segreteria dei Sottosegretari di Stato, oltre al Capo della segreteria, sono assegnate, al di fuori del contingente complessivo di cui all'articolo 17, comma 1, fino ad un massimo di otto unita' di personale, compreso il segretario particolare, il consigliere per gli affari delegati, se nominato, e l'ufficiale aiutante di campo, di bandiera o di volo, scelte tra i dipendenti dell'amministrazione della difesa o di altre amministrazioni pubbliche in posizione di aspettativa, fuori ruolo, comando o altre analoghe posizioni previste dai rispettivi ordinamenti. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 16, comma 5, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, commi 1 e 2.


))


Art. 19

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Comma 1

Trattamento economico

Comma 2

Ai responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, determinato con le modalita' di cui all'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.


Il trattamento economico complessivo del Capo di Gabinetto e' articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19 comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.


Al Capo dell'Ufficio legislativo, se militare, al Consigliere diplomatico, al Consigliere giuridico, ((al Direttore per la politica di difesa,)) a tre Vice capo di Gabinetto, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti a ufficio dirigenziale generale incaricati ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e in un emolumento accessorio, da fissare in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante per i predetti incarichi presso il Ministero; per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.


Al Capo della segreteria e al Segretario particolare del Ministro, nonche' ai capi delle segreterie dei Sottosegretari di Stato, o, in alternativa, ai segretari particolari dei Sottosegretari di Stato, qualora nominati fra estranei alle pubbliche amministrazioni, spetta un trattamento economico onnicomprensivo, articolato in una voce retributiva non superiore alla misura massima del trattamento economico fondamentale dei dirigenti preposti ad ufficio dirigenziale di livello non generale, esclusa la retribuzione di posizione, e in un emolumento accessorio determinato in un importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante ai dirigenti titolari di ufficio dirigenziale non generale del Ministero. Per i dipendenti pubblici tale trattamento, se piu' favorevole, integra, per la differenza, il trattamento economico spettante.


Al Portavoce del Ministro, ove nominato, estraneo alla pubblica amministrazione, e' corrisposto un trattamento economico onnicomprensivo non superiore a quello fondamentale e accessorio previsto dal Contratto collettivo nazionale per i giornalisti con qualifica di redattore capo, mentre, se appartenente alla pubblica amministrazione, e' attribuita l'indennita' prevista dall'articolo 7, comma 2, della legge 7 giugno 2000, n. 150; tali trattamenti non possono essere superiori a quelli riconosciuti al personale di cui al comma 3.


Ai soggetti di cui ai commi 2, 3 e 4 dipendenti da pubbliche amministrazioni, che optino per il mantenimento del proprio trattamento economico e' corrisposto un emolumento accessorio correlato ai compiti di diretta collaborazione di importo non superiore alla misura massima del trattamento accessorio spettante rispettivamente ai dirigenti generali con funzioni di coordinamento di altri dirigenti generali, ai dirigenti di uffici dirigenziali generali e ai dirigenti di uffici dirigenziali non generali.


Per il personale appartenente alle Forze armate, i trattamenti di cui ai commi 2, 3, 4, e 5 sono determinati, fermi restando i limiti ivi indicati, con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Ai dirigenti di cui all'articolo 17, comma 2, assegnati agli uffici di diretta collaborazione per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposta una retribuzione di posizione in misura equivalente ai valori economici massimi attribuiti ai dirigenti della stessa fascia del Ministero, nonche', in attesa di specifica disposizione contrattuale, un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' ad orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.


Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti di cui all'articolo 17, comma 3, assegnati agli uffici di diretta collaborazione e' corrisposto un emolumento accessorio determinato con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, in un importo non superiore al trattamento accessorio spettante ai dirigenti di seconda fascia del ruolo dei dirigenti ai sensi del comma 8.


Il trattamento economico del personale con contratto a tempo determinato e di quello con rapporto di collaborazione coordinata e continuativa e' determinato dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, all'atto del conferimento dell'incarico. Al trattamento economico del personale di cui al presente comma si provvede nei limiti degli ordinari stanziamenti di bilancio preordinati allo scopo nello stato di previsione del Ministero della difesa.


Al personale non dirigenziale di cui agli articoli 17, comma 1 e 18, comma 1, assegnato agli uffici di diretta collaborazione, a fronte delle responsabilita', degli obblighi di reperibilita' e di disponibilita' a orari disagevoli eccedenti quelli stabiliti in via ordinaria dalle disposizioni vigenti, e delle conseguenti ulteriori prestazioni richieste dai responsabili degli uffici, spetta un'indennita' accessoria di diretta collaborazione, sostitutiva, per il personale civile, dei compensi per il lavoro straordinario, per la produttivita' collettiva, per la qualita' della prestazione individuale di cui ai contratti collettivi nazionali di lavoro del personale del comparto Ministeri.


Il personale beneficiario della indennita' di cui al comma 11 e' determinato dal Capo di Gabinetto, sentiti i responsabili degli uffici di cui all'articolo 14, comma 2. In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, la misura dell'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Per il personale appartenente alle Forze armate, l'indennita' e' determinata con decreto del Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 20

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Comma 1

Modalita' della gestione

Comma 2

Gli uffici di diretta collaborazione del Ministro ((e l'Organismo indipendente di valutazione della performance di cui all'articolo 21)) costituiscono, ai fini di cui al decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, un unico centro di responsabilita'.


Il Capo di Gabinetto ((puo' delegare gli adempimenti relativi alla gestione di cui al comma 1)) a uno o piu' dirigenti assegnati all'ufficio di Gabinetto, nonche' avvalersi, se ricorrono le condizioni previste dall'articolo 4 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, degli uffici del Ministero per la gestione unificata delle spese di carattere strumentale.


Ai servizi di supporto a carattere generale necessari per l'attivita' degli uffici di diretta collaborazione di cui al presente capo provvedono gli Stati maggiori delle Forze armate, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, la competente Direzione generale del personale civile del Ministero, mediante l'assegnazione delle necessarie unita' di personale civile e militare.


Art. 21

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Comma 1

((Organismo indipendente di valutazione della performance ))

Comma 2

((


L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 1, del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, di seguito denominato Organismo, svolge, in posizione di autonomia operativa e valutativa, i compiti e le funzioni indicati dai commi 2, 4 e 5, del medesimo articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, nonche' quelli di cui agli articoli 1, commi 1, lettera d), e 2, lettera a), e 8, comma 1, del decreto legislativo n. 286 del 1999 e successive modificazioni. L'organismo svolge le sopra indicate attribuzioni anche nei riguardi di enti e organismi vigilati dal Ministero della difesa non dotati di struttura di misurazione della performance.


Per lo svolgimento dei propri compiti, l'Organismo puo' accedere agli atti e ai documenti concernenti le attivita' ministeriali di interesse e puo' richiedere ai titolari degli uffici dirigenziali di riferimento le informazioni all'uopo necessarie. Sugli esiti delle proprie attivita' l'Organismo riferisce secondo i criteri e le modalita' di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009.


L'Organismo e' costituito da un collegio di tre componenti, di cui uno con funzioni di presidente, ovvero da un organo monocratico. I componenti dell'Organismo, ivi incluso il presidente, sono nominati dal Ministro della difesa per l'espletamento di un incarico triennale, rinnovabile una sola volta, secondo le modalita' e i criteri di cui all'articolo 14, commi 3 e 8, del decreto legislativo n. 150 del 2009.


Il Presidente dell'organo collegiale, ovvero l'unico componente dell'Organismo, e' un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate, ovvero un dirigente civile del ruolo dei dirigenti dell'Amministrazione della difesa, incaricato ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del decreto legislativo n. 165 del 2001, ovvero un estraneo all'amministrazione, esperto in materia di pianificazione e programmazione strategica.


In caso di Organismo collegiale, nel rispetto dei principi di cui all'articolo 14 del decreto legislativo n. 150 del 2009, al fine di elevare i livelli di autonomia e imparzialita' di giudizio, l'incarico di componente il collegio e' conferito a personale estraneo all'amministrazione, con comprovata esperienza nei campi della pianificazione, programmazione strategica e misurazione della performance ovvero a personale di pari estrazione professionale appartenente all'amministrazione.


E' istituito un Ufficio di supporto, quale struttura tecnica permanente, competente a perfezionare le attivita' istruttorie e quelle propedeutiche all'espletamento delle funzioni di cui al comma 1. L'ufficio si articola in due reparti, dei quali l'uno sovrintende alle attivita' connesse con le funzioni di valutazione e di misurazione della performance, di cui all'articolo 14, comma 4, del decreto legislativo n. 150 del 2009, e l'altro a quelle connesse con il controllo strategico, di cui all'articolo 6, comma 1, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286. L'organizzazione interna dell'Ufficio e dei reparti e' definita con determinazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell' Organismo.


Il responsabile dell'Ufficio di cui al comma 6 e' nominato con decreto del Ministro, su designazione del Presidente dell'organo collegiale, ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra i generali di brigata o colonnelli o gradi corrispondenti delle Forze armate o i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero appartenenti al contingente di cui al comma 8, in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance.


All'ufficio di cui al comma 6 e' assegnato un contingente di personale non superiore a quattordici unita', nel quale sono compresi due dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa e due ufficiali in servizio permanente, con il grado di generale di brigata o colonnello o gradi corrispondenti delle Forze armate. Le assegnazioni e gli avvicendamenti di personale sono disposti, previo parere del Presidente dell'organo collegiale ovvero dell'unico componente dell'Organismo, fra coloro che sono in possesso di specifiche professionalita' ed esperienza nel settore della misurazione della performance nelle amministrazioni pubbliche.


Ai componenti dell'Organismo, nonche' al personale dell'ufficio di supporto di cui al comma 8 si applicano i trattamenti economici previsti per il personale in servizio presso gli uffici di diretta collaborazione.


Al Presidente dell'organo collegiale ovvero all'unico componente dell'Organismo, di cui al comma 4, spetta il medesimo trattamento economico previsto per gli incarichi di cui all'articolo 19, comma 3.


Ai componenti dell'Organismo collegiale, di cui al comma 3, spetta un compenso determinato ai sensi dell'articolo 19, comma 10.


Ai colonnelli e generali di brigata e gradi corrispondenti delle Forze armate facenti parte del contingente di cui al comma 8, compreso il responsabile dell'ufficio di supporto, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 9.


Ai dirigenti civili facenti parte del contingente di cui al comma 8, per lo svolgimento di funzioni di livello dirigenziale non generale, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 8.


Al restante personale non dirigenziale militare e civile appartenente al contingente di cui al comma 8, in funzione delle aree funzionali di appartenenza o dei gradi rivestiti, e' corrisposto il trattamento economico di cui all'articolo 19, comma 11.


))


Comma 3

CAPO II - CIRCOLO UFFICIALI DELLE FORZE ARMATE SEZIONE I ORGANIZZAZIONE

Art. 22

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Comma 1

Disposizioni generali

Comma 2

Il Circolo e' un organismo dotato di autonomia amministrativa e contabile, inserito in struttura ordinativa nell'ambito degli uffici di organizzazione del Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 19 del codice. L'organismo e la struttura ordinativa sono preposti, rispettivamente, alla gestione ordinaria e a quella erariale.


Il Circolo e' posto sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica. Ne e' Presidente onorario il Ministro della difesa, che esercita l'alta vigilanza.


Il Circolo svolge la propria attivita' istituzionale in Roma, con sede principale nel «comprensorio Barberini», presso la Palazzina Savorgnan di Brazza' e le Antiche scuderie. Il Circolo puo' destinare a proprie sedi ulteriori strutture concesse in uso, ovvero acquisite a qualsiasi titolo.


Art. 23

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Comma 1

Iscritti al Circolo

Comma 2

Gli iscritti di diritto, tenuti al pagamento obbligatorio della quota mensile, sono gli ufficiali in servizio delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza, ai sensi dell'articolo 19 del codice.


Coloro i quali sono stati allievi delle scuole militari delle Forze armate e sono iscritti alle relative associazioni possono essere associati al Circolo, previa domanda, da presentarsi per il tramite dell'associazione di appartenenza, da sottoporre all'approvazione del Consiglio di amministrazione. La quota a carico degli associati e' quella prevista per gli iscritti a titolo straordinario di cui al comma 5.


Art. 24

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Comma 1

Ordinamento del Circolo

Comma 2

Il Circolo e' posto ordinativamente alle dipendenze del ((Capo di stato maggiore)) della difesa.


Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa esercita funzioni di indirizzo, coordinamento e programmazione delle risorse finanziarie da destinare al funzionamento del Circolo, nell'ambito della pianificazione generale dell'area tecnico-((operativa)), nonche' di controllo sull'ente, tenendone informato il Ministro della difesa.


Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa puo' delegare le funzioni di cui al comma 2 ((al Sottocapo di stato maggiore della difesa, ovvero ad altra dipendente autorita' centrale dell'area tecnico-operativa)).


La struttura organizzativa del Circolo e' articolata in organi e uffici, deputati a compiti di gestione ordinaria o erariale.


Il ((Capo di stato maggiore)) della difesa, sentito il ((Segretario generale)) della difesa, puo' assegnare al Circolo un contingente di personale militare e civile tra le unita' in servizio e, comunque, nell'ambito delle dotazioni organiche complessive vigenti per il relativo personale.


Il personale militare e civile destinato al Circolo, ai sensi del comma 2, e' amministrato dagli enti delle Forze armate, ovvero dagli uffici del Ministero della difesa per il personale civile, secondo i rispettivi ordinamenti.


I componenti degli organi svolgono i propri incarichi a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati, una sola volta, per un ulteriore triennio.


Art. 25

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Comma 1

Organi del Circolo

Comma 2

Il presidente e' ufficiale generale, anche appartenente ad una delle categorie di personale in congedo e iscritto a domanda al Circolo. E' nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa. Rappresenta l'organismo nei rapporti con l'Amministrazione della difesa e verso l'esterno, secondo gli indirizzi e le decisioni del consiglio di amministrazione, al quale risponde del proprio operato. Si avvale di un vicepresidente, ai sensi del comma 5. ((Il presidente, anche avvalendosi del vicepresidente, assicura il coordinamento degli organi del Circolo e sovrintende, per conto del consiglio di amministrazione, che tiene costantemente informato, all'attivita' del Circolo.))


Il direttore e' tratto dagli ufficiali generali o colonnelli in servizio delle Forze armate, e nominato con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa, da cui dipende, sentito il consiglio di amministrazione agli effetti della gestione ordinaria. Limitatamente all'ambito della gestione erariale e delle relative attivita', svolge le funzioni di cui all'articolo 449.


Il direttore partecipa, senza diritto di voto, alle riunioni del consiglio di amministrazione e, in caso di impedimento, puo' farsi rappresentare dal capo del servizio amministrativo.


Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta ogni ((due mesi)) e, in via straordinaria, ogni qualvolta il presidente o almeno tre consiglieri ne facciano richiesta. Per la validita' delle sedute e' necessaria la presenza di almeno cinque componenti, compreso il Presidente o il Consigliere che lo sostituisce ai sensi del comma 1.


Agli effetti dell'articolo 24 e dei commi 2, 3 e 4 del presente articolo, il consiglio di amministrazione relaziona il ((Capo di stato maggiore)) della difesa, per il tramite del Presidente, in ordine a eventuali situazioni problematiche insorte nei rapporti funzionali con il direttore, rispetto ai compiti di gestione ordinaria.


Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti e, in caso di parita', prevale il voto del Presidente. ((Esse sono portate a conoscenza del Capo di stato maggiore della difesa e del Gabinetto del Ministro della difesa.))


((


Ai fini del comma 8, i consiglieri possono accedere, anche individualmente e d'intesa con il direttore, agli atti riguardanti la gestione ordinaria.


))


Il collegio dei revisori dei conti svolge le funzioni previste dal presente capo limitatamente alla gestione ordinaria, di cui all'articolo 22, comma 1, lettera m) e all'articolo 27, comma 2. Esso e' composto da quattro ufficiali superiori, dei quali tre scelti tra i soci di diritto e uno tra i soci iscritti a domanda delle categorie degli ufficiali in congedo, nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del ((Capo di stato maggiore)) della difesa, sentito il ((Segretario generale)) della difesa, nonche' da un funzionario designato dal Ministro dell'economia e delle finanze. Uno degli ufficiali svolge le funzioni di presidente.


Fermo restando il carattere collegiale dell'organo, i revisori dei conti possono procedere, in qualsiasi momento e anche individualmente, ad atti ispettivi e di controllo, a prendere visione di atti e documenti amministrativi o contabili. Essi sono tenuti a riferirne al Collegio.


I revisori assistono alle riunioni del consiglio di amministrazione la cui convocazione viene loro notificata.


((13-bis. L'Organismo indipendente di valutazione della performance, di cui all'articolo 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, ai sensi dell'articolo 21 esercita nei confronti del Circolo, il controllo strategico, di cui all'articolo 6 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286.))


Art. 26

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Comma 1

Servizio amministrativo, Ufficio attivita' istituzionali, Ufficio segreteria e personale

Comma 2

Il servizio amministrativo del Circolo e' diretto dal Capo del servizio amministrativo con riguardo sia alla gestione erariale sia a quella ordinaria di cui all'articolo 27, comma 1 e 2.


Il Capo del servizio amministrativo e' nominato dal ((Capo di stato maggiore)) della difesa tra gli ufficiali superiori del Corpo di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, ovvero del ruolo tecnico-logistico, specialita' di amministrazione, dell'Arma dei carabinieri, su designazione dello stato maggiore di forza armata competente o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.


Per l'espletamento dei compiti amministrativi e contabili, relativi alla gestione erariale e a quella ordinaria, il capo servizio amministrativo si avvale del capo della gestione finanziaria e del capo della gestione patrimoniale, che sono posti alle sue dirette dipendenze, nonche' del cassiere che dipende dal capo della gestione finanziaria. Tali organi esercitano le funzioni di cui all'articolo 451, comma 3, lettere a), b) e c).


Art. 27

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Comma 1

Risorse

Comma 2

Nell'ambito della gestione del Circolo, svolta con criterio unitario, le entrate di cui al comma 1, lettere a), b), c), d), e), f), g) ed h), danno luogo alla gestione ordinaria, assicurata attraverso un processo coordinato di programmazione, gestione, rendicontazione e controllo, disciplinato dal presente capo.


Le entrate di cui al comma 1, lettera i), confluiscono nella gestione erariale disciplinata dal titolo I del libro III e, in particolare, dalle disposizioni di cui all'articolo 514.


Alle entrate di cui al comma 2 si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 610, comma 2, del regio decreto 24 maggio 1924, n. 827, e l'eccezione al divieto di assegnazione di proventi di cui all'articolo 24, comma 4, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. I proventi derivanti dalle entrate possono, per la parte eccedente il soddisfacimento delle esigenze istituzionali, essere impiegati nell'acquisto di titoli del debito pubblico italiano a breve o medio termine oppure in altri investimenti mobiliari espressamente autorizzati dal ((Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Segretario generale)), su proposta del Consiglio di amministrazione.


La disciplina della gestione ordinaria e' dettata dalla sezione II del presente capo.


Sono poste a carico della gestione ordinaria tutte le spese per l'acquisizione di beni e servizi, nonche' quelle generali di funzionamento, correlate al perseguimento delle finalita' istituzionali di cui all'articolo 22, comma 4.


Nel caso in cui le attivita' del Circolo siano richieste a titolo particolare e ad uso esclusivo da parte di autorita' di vertice del Ministero della difesa o da iscritti, questi sono tenuti a corrispondere il relativo controvalore, determinato sulla base delle spese sostenute dal Circolo per l'acquisizione dei beni e servizi erogati, maggiorate di una quota pari al dieci per cento dell'onere stesso, a compensazione delle spese generali di funzionamento.


Art. 28

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Comma 1

Materiali

Comma 2

I beni immobili sono dati in consegna al direttore del Circolo, il quale e' personalmente responsabile dei beni affidatigli, nonche' di qualsiasi danno che possa derivare dalla sua azione od omissione e ne risponde secondo le norme di contabilita' generale dello Stato.


La consegna e' effettuata in base a verbali redatti in contraddittorio fra chi effettua la consegna e chi la riceve o fra l'agente cessante e quello subentrante, alla presenza di un rappresentante ((dello Stato maggiore)) della difesa all'uopo incaricato.


L'uso di locali, impianti e attrezzature del Circolo, da parte delle ditte o societa' affidatarie di appalto di servizi, si intende in comodato d'uso per i soli scopi istituzionali del Circolo indicati nei relativi atti negoziali di affidamento.


Il Circolo provvede all'acquisizione, conservazione, manutenzione ed uso dei beni mobili necessari al proprio funzionamento.


Le modalita' di inventariazione, di classificazione e di gestione dei beni mobili e del materiale di facile consumo, nonche' la nomina dei consegnatari, sono disciplinate dal capo VIII del titolo I del libro III.


Comma 3

SEZIONE II - GESTIONE ORDINARIA

Art. 29

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Comma 1

Disposizioni generali per la gestione ordinaria

Comma 2

L'attivita' finanziaria, amministrativa e contabile del Circolo e' informata a criteri di efficienza, efficacia, economicita' e trasparenza.


Il Circolo possiede, ai sensi dell'articolo 22, comma 2, autonomia organizzativa, amministrativa e contabile, nei limiti delle proprie risorse economiche e finanziarie.


La gestione finanziaria, economica e patrimoniale si svolge nel rispetto del presente capo, nonche' in coerenza col programma di attivita'.


La gestione e' condotta con criteri di unitarieta'. Nell'ambito della stessa, trovano evidenza la gestione erariale e quella ordinaria, rispettivamente disciplinate dal titolo I del libro III e dal presente capo.


Il direttore del Circolo e' il comandante ai sensi dell'articolo 780, al quale sono attribuiti i compiti e le funzioni di cui all'articolo 25, commi 2, 3 e 4.


Il capo del servizio amministrativo coadiuva il direttore nella realizzazione dei fini istituzionali del Circolo ed esplica i compiti e le funzioni di cui all'articolo 26.


Art. 30

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Comma 1

Principi informatori per la gestione ordinaria e la formazione del bilancio di previsione

Comma 2

L'esercizio finanziario ha la durata di un anno, inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre successivo.


La gestione finanziaria si svolge in base al bilancio di previsione.


Tutte le entrate e tutte le uscite sono iscritte in bilancio nel loro importo integrale, senza possibilita' di compensazione.


Il bilancio di previsione e' formulato in termini di competenza e di cassa e l'unita' elementare e' rappresentata dal capitolo, la cui denominazione e' definita dal capo del servizio amministrativo, in sede di predisposizione del medesimo bilancio di previsione, in base all'oggetto della spesa.


Il bilancio di competenza mette a confronto gli stanziamenti proposti con quelli dell'esercizio precedente, definiti al momento della redazione del documento previsionale.


Per ogni capitolo, il bilancio indica l'ammontare presunto dei residui attivi e passivi alla chiusura dell'esercizio precedente a quello cui si riferisce il bilancio, l'ammontare degli stanziamenti definitivi delle entrate e delle uscite dell'esercizio in corso, l'ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle uscite che si prevede di impegnare nell'anno cui il bilancio si riferisce, nonche' l'ammontare delle entrate che si prevede di incassare e delle uscite che si prevede di pagare nello stesso esercizio, senza distinzione tra operazioni afferenti la gestione di competenza e quella dei residui.


Si considerano incassate le somme versate al cassiere e pagate quelle erogate dallo stesso.


Nel bilancio di previsione e' iscritto come posta a se' stante, rispettivamente dell'entrata e della uscita, l'avanzo o il disavanzo di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente cui il bilancio si riferisce; e' iscritto, altresi', tra le entrate del bilancio di cassa, ugualmente come posta autonoma, l'ammontare presunto del fondo di cassa all'inizio dell'esercizio cui il bilancio si riferisce.


Gli stanziamenti di entrata sono iscritti in bilancio, previo accertamento della loro attendibilita', mentre quelli relativi alle uscite sono iscritti in relazione a programmi definiti e alle concrete capacita' operative del Circolo.


Il bilancio di previsione deve risultare in equilibrio, il quale puo' essere conseguito anche attraverso l'utilizzo del presunto avanzo di amministrazione, con esclusione dei fondi destinati a particolari finalita'.


Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio.
Quelle svolte per conto del Ministero della difesa o di altri organismi pubblici o privati ed autorizzate sono evidenziate nel bilancio ai sensi dell'articolo 29, comma 4 e delle stesse deve essere data completa informazione in apposito allegato al bilancio stesso.


Il Circolo iscrive nel bilancio preventivo, quale entrata a titolo di assegnazione, lo stesso importo accertato per l'esercizio in corso qualora l'ammontare non sia stato ancora stabilito.


Art. 31

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Comma 1

Bilancio di previsione

Comma 2

Il bilancio di previsione, predisposto dal capo del servizio amministrativo, d'intesa con il direttore, e' deliberato dal Consiglio di amministrazione non oltre il 30 novembre dell'anno precedente quello cui il bilancio stesso si riferisce ed e' approvato dal ((Capo di stato maggiore)) della difesa, ai sensi dell'articolo 25, comma 4.


Il bilancio di previsione annuale ha carattere autorizzatorio e costituisce limite non superabile per gli impegni di spesa.


Il bilancio pluriennale e' redatto solo in termini di competenza, per un periodo non inferiore al triennio, in relazione al programma delle attivita'.


Il bilancio pluriennale, di cui al comma 3, lettera b), allegato al bilancio di previsione annuale del Circolo, non ha valore di autorizzazione di spesa.


Annualmente, in occasione della presentazione del bilancio di previsione, sono apportate le eventuali rettifiche al bilancio pluriennale che non costituisce oggetto di approvazione. Le eventuali variazioni apportate al bilancio pluriennale dai bilanci di previsione successivi sono motivate in sede di approvazione annuale.


Nell'ambito di ciascun titolo, le entrate e le uscite si ripartiscono in categorie, secondo la loro natura economica, e in capitoli, secondo il rispettivo oggetto. L'oggetto dei capitoli e' definito dal capo del servizio amministrativo, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, secondo criteri di omogeneita' e chiarezza.


Ai soli fini comparativi, il bilancio di previsione riporta anche i dati previsionali assestati dell'anno precedente.


Le partite di giro comprendono le entrate e le uscite che l'ente effettua in qualita' di sostituto d'imposta, di sostituto di dichiarazione, ovvero per conto di terzi, che costituiscono al tempo stesso un debito e un credito per l'ente, nonche' le somme rese disponibili al cassiere per le spese di modesta entita'.


Il bilancio di previsione, di cui al comma 2, si conclude con un quadro generale riassuntivo, in cui sono riassunte le previsioni di competenza e di cassa.


Art. 32

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Comma 1

Risultato di amministrazione e fondo di riserva

Comma 2

Al bilancio di previsione e' allegata una tabella dimostrativa del risultato di amministrazione presunto al 31 dicembre dell'esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce.


La tabella di cui al comma 1 fornisce adeguata dimostrazione del processo di stima e indica gli eventuali vincoli che gravano sul relativo importo.


Del presunto avanzo di amministrazione si puo' disporre se e' dimostrata l'effettiva esistenza e nella misura in cui l'avanzo stesso risulti realizzato.


Del presunto disavanzo di amministrazione va tenuto obbligatoriamente conto all'atto della formulazione del bilancio di previsione al fine del relativo assorbimento e il Consiglio di amministrazione nella relativa deliberazione illustra i criteri adottati per pervenire a tale assorbimento.


Nel caso di risultato di amministrazione peggiore rispetto a quello stimato nella tabella di cui al comma 1, accertato in sede di consuntivo, il direttore ne informa, con sollecitudine, il Consiglio di amministrazione, adottando i necessari provvedimenti volti ad eliminare tale scostamento.


Nel bilancio di previsione, di competenza e di cassa, e' iscritto, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, un fondo di riserva per le spese impreviste, nonche' per le maggiori spese che potranno verificarsi durante l'esercizio, il cui ammontare deve essere compreso tra l'uno e il tre per cento del totale delle uscite correnti.


I prelievi dal fondo di cui al comma 6, sono effettuati con apposito provvedimento del direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, previa deliberazione del Consiglio di amministrazione, fino al 30 novembre di ciascun anno. Su tale capitolo non possono essere emessi mandati di pagamento.


Art. 33

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Comma 1

Variazioni e storni al bilancio. Esercizio provvisorio

Comma 2

Le variazioni al bilancio di previsione di competenza e di cassa, comprese quelle per l'utilizzo dell'avanzo di amministrazione, possono essere deliberate dal Consiglio di amministrazione entro il mese di novembre. I relativi provvedimenti si concludono con un sintetico quadro riepilogativo delle variazioni disposte.


Le variazioni per nuove o maggiori spese sono consentite soltanto in presenza della necessaria copertura finanziaria.


Il direttore, su proposta del capo del servizio amministrativo, ((previa deliberazione del consiglio di amministrazione,)) con apposito provvedimento puo' disporre l'utilizzazione delle risorse finanziarie accantonate nell'avanzo di amministrazione per specifiche finalita'.


Sono vietati gli storni nella gestione dei residui, nonche' tra la gestione dei residui e quella di competenza, o viceversa.


Durante l'ultimo mese dell'esercizio finanziario non possono essere adottati provvedimenti di variazione al bilancio, salvo casi eccezionali da motivare.


Nel caso in cui l'approvazione del bilancio di previsione non intervenga prima dell'inizio dell'esercizio a cui lo stesso si riferisce, il Consiglio di amministrazione puo' autorizzare, per non oltre quattro mesi, l'esercizio provvisorio, limitatamente, per ogni mese, a un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese non suscettibili di impegno frazionabile in dodicesimi.


In tutti i casi in cui, comunque, manchi il bilancio di previsione formalmente predisposto, e' consentita la gestione provvisoria. In tal caso, si applica la disciplina di cui al comma 6, commisurando i dodicesimi all'ultimo bilancio di previsione regolarmente approvato.


Art. 34

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Comma 1

Gestione delle entrate

Comma 2

La gestione delle entrate si attua attraverso le fasi dell'accertamento, della riscossione e del versamento.


Il capo del servizio amministrativo cura che l'accertamento, la riscossione e il versamento delle entrate siano tempestivi e per l'intero importo.


L'accertamento costituisce la prima fase di gestione dell'entrata con cui il capo della gestione finanziaria, sulla base di idonea documentazione, verifica la ragione del credito e la sussistenza di un idoneo titolo giuridico, individua il debitore, quantifica la somma da incassare e fissa la relativa scadenza.


La riscossione consiste nell'introito in cassa delle somme dovute al Circolo ed e' disposta a mezzo di ordine di incasso, diretto all'istituto affidatario del servizio di cassa o a altri eventuali incaricati della riscossione di somme dovute all'ente, ai sensi dell'articolo 41.


L'istituto deve accettare, senza pregiudizio per i diritti del Circolo, la riscossione di ogni somma, versata a suo favore, anche senza la preventiva emissione di ordinativo d'incasso. In tale ipotesi l'istituto da' immediata comunicazione al Circolo dell'avvenuto incasso, richiedendone la regolarizzazione.


Gli ordinativi di incasso che si riferiscono ad entrate di competenza dell'esercizio in corso sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.


Gli ordinativi d'incasso non riscossi entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per la riscossione in conto residui.


Le entrate accertate e non riscosse costituiscono i residui attivi da iscrivere in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.


Le entrate aventi destinazione vincolata per legge, se non utilizzate nell'esercizio, confluiscono nella parte vincolata dell'avanzo di amministrazione ai fini dell'utilizzazione negli esercizi successivi.


Il versamento costituisce l'ultima fase dell'entrata e consiste nel trasferimento delle somme riscosse nelle casse del Circolo.


Gli incaricati della riscossione versano all'istituto le somme riscosse nei termini e nei modi fissati dalle disposizioni vigenti e dagli accordi convenzionali.


Art. 35

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Comma 1

Gestione delle uscite

Comma 2

La gestione delle uscite si attua attraverso le fasi dell'impegno, della liquidazione, dell'ordinazione e del pagamento.


L'impegno di spesa consiste nell'autorizzazione a impiegare le risorse finanziarie disponibili con cui, a seguito di obbligazione giuridicamente perfezionata, sono determinati la somma da pagare, il soggetto creditore e la ragione.


Costituiscono economie le minori spese sostenute rispetto agli impegni assunti nel corso dell'esercizio, verificate alla conclusione della fase della liquidazione.


La liquidazione costituisce la fase del procedimento di spesa con cui, in base ai documenti e ai titoli comprovanti il diritto del creditore, si determina la somma da pagare nei limiti dell'ammontare dell'impegno assunto.


La liquidazione compete all'ufficio amministrazione ed e' disposta sulla base della documentazione necessaria a comprovare il diritto del creditore, a seguito del riscontro operato sulla regolarita' della fornitura o della prestazione e sulla rispondenza della stessa ai requisiti quantitativi e qualitativi, ai termini e alle condizioni pattuiti.


Il pagamento delle spese e' ordinato entro i limiti delle previsioni di cassa, mediante l'emissione di mandati numerati in ordine progressivo e contrassegnati da evidenze informatiche del capitolo, tratti sull'istituto incaricato del servizio di cassa.


L'istituto di cui all'articolo 41 effettua i pagamenti derivanti da obblighi tributari, da somme iscritte a ruolo, da delegazioni di pagamento e da altri obblighi di legge, anche in assenza della preventiva emissione del relativo mandato di pagamento. Entro dieci giorni e comunque non oltre il termine del mese successivo a quello in cui i pagamenti sono stati effettuati dall'istituto, l'ente emette il relativo mandato di pagamento ai fini della regolarizzazione.


I mandati di pagamento che si riferiscono alla competenza sono tenuti distinti da quelli relativi ai residui.


I mandati di pagamento non pagati entro il termine dell'esercizio sono restituiti dall'istituto al Circolo per il pagamento in conto residui.


Le uscite impegnate e non ordinate e quelle ordinate e non pagate costituiscono i residui passivi da iscriversi in un apposito registro e nel bilancio di previsione dell'esercizio successivo.


Ogni mandato di pagamento e' corredato, a seconda dei casi, di documenti comprovanti la regolare esecuzione dei lavori, forniture e servizi, dei buoni di carico, quando si tratta di magazzino, della copia degli atti d'impegno o dell'annotazione degli estremi dell'atto di impegno, delle note di liquidazione e di ogni altro documento che giustifichi la spesa. La documentazione della spesa e' allegata al mandato di pagamento successivamente alla sua estinzione ed e' conservata agli atti per non meno di dieci anni.


Il Circolo puo' provvedere ai pagamenti mediante mandati informatici, da effettuarsi nel rispetto delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni.


Le dichiarazioni di accreditamento o di commutazione, che sostituiscono la quietanza del creditore, sono annotate sul mandato di pagamento recante gli estremi relativi alle operazioni e il timbro del cassiere.


Il Circolo, ai sensi dell'articolo 1, comma 53, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, puo' avvalersi delle procedure di pagamento previste dal regolamento di cui al decreto del Ministro del tesoro 9 dicembre 1996, n. 701.


Art. 36

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Comma 1

Gestione dei residui

Comma 2

La gestione della competenza e' separata da quella dei residui.


I residui attivi e passivi sono riportati nelle scritture contabili distintamente per esercizio di provenienza.


I residui attivi e passivi di ciascun esercizio sono trasferiti ai corrispondenti capitoli dell'esercizio successivo, separatamente dagli stanziamenti di competenza dello stesso.


Se il capitolo che ha dato origine al residuo e' stato eliminato nel nuovo bilancio, la gestione delle somme residue e' effettuata mediante apposito capitolo aggiunto da istituirsi con provvedimento da adottarsi con le procedure previste per la formazione e le variazioni di bilancio.


Sono mantenute tra i residui attivi dell'esercizio esclusivamente le entrate accertate, per le quali esista un titolo giuridico che costituisca l'ente quale creditore della correlativa entrata.


Non e' consentita l'iscrizione nel conto residui di somme non impegnate ai sensi dell'articolo 35, commi 2 e 3.


Art. 37

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Comma 1

Conto consuntivo, riaccertamento dei residui e inesigibilita' dei crediti

Comma 2

Il conto consuntivo e' predisposto dal capo del servizio amministrativo, unitamente ad una relazione tecnico-contabile, ed e' rimesso dal direttore, entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui si riferisce, al consiglio di amministrazione per la deliberazione, ai fini dell'inoltro per la successiva approvazione da parte del ((Capo di stato maggiore)) della Difesa, che ne informa il Ministro della difesa.


Alla chiusura di ogni esercizio finanziario, il capo del servizio amministrativo compila la situazione dei residui attivi e passivi provenienti dagli esercizi anteriori a quello di competenza, distintamente per esercizio di provenienza e per capitolo.


La situazione di cui al comma 4, indica la consistenza al 1° gennaio, le somme riscosse o pagate nel corso dell'anno di gestione, quelle eliminate perche' non piu' realizzabili o dovute, nonche' quelle rimaste da riscuotere o da pagare.


I residui attivi possono essere ridotti o eliminati soltanto dopo che siano stati esperiti tutti gli atti per ottenerne la riscossione, a meno che il costo per tale esperimento superi l'importo da recuperare.


Le variazioni dei residui attivi e passivi e l'inesigibilita' dei crediti devono formare oggetto di apposita e motivata determinazione del direttore, sentito il capo del servizio amministrativo.


Art. 38

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Comma 1

Rendiconto finanziario, conto economico e stato patrimoniale

Comma 2

Il rendiconto finanziario comprende i risultati della gestione del bilancio per l'entrata e l'uscita distintamente per titoli, per categorie e per capitoli, ripartiti per competenza e per residui.


Sono vietate compensazioni tra componenti positive e componenti negative del conto economico.


I contributi correnti e le quote di pertinenza dei contributi in conto capitale provenienti da altre amministrazioni pubbliche e private o da terzi, non destinati ad investimenti, sono di competenza economica dell'esercizio quali proventi del valore della produzione.


Lo stato patrimoniale comprende le attivita' e le passivita' finanziarie, i beni mobili e immobili, ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste di rettifica.


Compongono l'attivo dello stato patrimoniale le immobilizzazioni, l'attivo circolante, i ratei e i risconti attivi.


Le immobilizzazioni si distinguono in immateriali, materiali e finanziarie. Nelle immobilizzazioni finanziarie sono comprese le partecipazioni, i mutui, le anticipazioni e i crediti di durata superiore all'anno.


L'attivo circolante comprende le rimanenze, le disponibilita' liquide, i crediti verso lo Stato e gli enti pubblici, nonche' altri crediti di durata inferiore all'anno.


Gli elementi patrimoniali dell'attivo sono esposti al netto dei fondi di ammortamento o dei fondi di svalutazione. Le relative variazioni devono trovare riscontro nella relazione sulla gestione.


Compongono il passivo dello stato patrimoniale il patrimonio netto, i fondi per rischi e oneri, i debiti, i ratei e i risconti passivi.


In calce allo stato patrimoniale sono evidenziati i conti d'ordine rappresentanti le garanzie reali e personali prestate direttamente o indirettamente, i beni di terzi presso l'ente e gli impegni assunti a fronte di prestazioni non ancora rese al termine dell'esercizio finanziario.


Sono vietate compensazioni tra partite dell'attivo e partite del passivo.


Allo stato patrimoniale e' allegato un elenco descrittivo degli eventuali beni appartenenti al patrimonio immobiliare dell'ente alla data di chiusura dell'esercizio cui il conto si riferisce, con l'indicazione delle rispettive destinazioni e dell'eventuale reddito da essi prodotto.


Art. 39

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Comma 1

Allegati al conto consuntivo

Comma 2

Il conto consuntivo e' accompagnato da una relazione sull'andamento complessivo della gestione che evidenzia i costi sostenuti e i risultati conseguiti, in relazione agli obiettivi del programma di attivita' deliberato dal consiglio di amministrazione, nonche' notizie sui principali avvenimenti accaduti dopo la chiusura dell'esercizio.


La situazione amministrativa tiene distinti i fondi non vincolati da quelli vincolati e i fondi destinati al finanziamento di eventuali spese in conto capitale. Tale ripartizione e' illustrata in calce al prospetto dimostrativo della situazione amministrativa.


Nel corso dell'esercizio, al bilancio di previsione puo' essere applicato, con delibera di variazione, l'avanzo di amministrazione accertato in un ammontare superiore a quello presunto riveniente dall'esercizio immediatamente precedente per la realizzazione delle finalita' di cui al comma 4. Tale utilizzazione puo' avvenire solo dopo l'approvazione del conto consuntivo dell'esercizio precedente.


L'eventuale disavanzo di amministrazione, accertato ai sensi del comma 1, e' applicato al bilancio di previsione nei modi e nei termini di cui all'articolo 30, comma 8, in aggiunta alle quote vincolate e non disponibili comprese nel risultato contabile di amministrazione.


Art. 40

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Comma 1

Scritture contabili

Comma 2

Le scritture finanziarie relative alla gestione del bilancio rilevano per ciascun capitolo, sia in conto competenza, sia in conto residui, la situazione degli accertamenti e degli impegni a fronte degli stanziamenti, nonche' delle somme riscosse e pagate e delle somme rimaste da riscuotere e da pagare.


Il Circolo, al fine di consentire la valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti, puo' avviare un sistema di contabilita' analitica fondato su rilevazioni per centri di costo, sulla base delle disposizioni contenute nel decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279.


Le attivita' di cui al comma 3 sono realizzate con il coordinamento e il supporto metodologico degli uffici del Ministero della difesa competenti in materia di contabilita' economico-analitica.


La valutazione economica di cui al comma 3, costituisce strumento per orientare le decisioni secondo criteri di convenienza economica, assicurando che le risorse siano impegnate in maniera efficiente ed efficace per il raggiungimento di fini istituzionali del Circolo, anche attraverso l'analisi degli scostamenti tra obiettivi fissati in sede di programmazione e risultati conseguiti.


La contabilita' analitica e' finalizzata all'esecuzione del controllo di gestione, che e' svolto in riferimento ai singoli servizi e centri di costo, ove previsti, verificando in maniera complessiva e, per ciascun servizio, i mezzi finanziari acquisiti, i costi dei singoli fattori produttivi, i risultati qualitativi e quantitativi ottenuti e, per i servizi a carattere produttivo, i ricavi.


Le scritture patrimoniali consentono la dimostrazione a valore del patrimonio all'inizio dell'esercizio finanziario, le variazioni intervenute nel corso dell'anno per effetto della gestione del bilancio e per altre cause, nonche' la consistenza del patrimonio alla chiusura dell'esercizio.


L'inventario dei beni immobili evidenzia, per ciascun bene, la denominazione, l'ubicazione, l'uso cui e' destinato e l'organo cui e' affidato, il titolo di provenienza, il titolo di appartenenza, le risultanze catastali, la rendita imponibile, le servitu', il costo d'acquisto e gli eventuali redditi.


L'inventario dei beni mobili riporta, per ogni bene, la denominazione e descrizione secondo la natura e la specie, il luogo in cui si trova, la quantita' ed il numero, la classificazione in nuovo, usato e fuori uso, il valore e il titolo di appartenenza.


Art. 41

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Comma 1

Servizio di cassa

Comma 2

Il servizio di cassa e' affidato, in base ad apposita convenzione, a imprese autorizzate all'esercizio dell'attivita' bancaria, ai sensi del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni, ovvero alla Societa' poste italiane S.p.a.


Il servizio e' aggiudicato previo esperimento di gara ad evidenza pubblica nella quale sono indicati i criteri di aggiudicazione e le reciproche obbligazioni, ivi incluso il divieto di ogni forma di compensazione che possa determinare artificiose riduzioni di valori monetari.


Per eventuali danni causati al Circolo o a terzi, il cassiere risponde con tutte le proprie attivita' e con il proprio patrimonio.


Gli istituti, di cui al comma 1, sono responsabili di tutti i depositi, comunque costituiti, intestati al Circolo.


Il Circolo puo' avvalersi di conti correnti postali per l'espletamento di particolari servizi. Unico traente e' l'impresa di cui al comma 1, previa emissione di apposita reversale, con cadenza da stabilirsi nella convenzione di cui al comma 1.


Nel caso in cui l'organizzazione del Circolo e delle imprese di cui al comma 1, lo consentano, il servizio di cassa viene gestito con metodologie ad evidenze informatiche, attraverso un collegamento diretto tra l'ufficio amministrazione del Circolo e l'istituto, al fine di consentire l'interscambio dei dati e della documentazione relativi alla gestione del servizio.


Il servizio di cassa interno puo' essere istituito per il pagamento di piccole spese per le quali non sia opportuno ricorrere alle procedure ordinarie di cui ai commi precedenti, in ragione della loro esiguita' o indifferibilita'.


Il capo del servizio amministrativo, con proprio atto dispositivo, mette a disposizione dell'agente incaricato di assicurare il servizio di cassa interno un fondo non inferiore a euro 2.000,00, imputando la relativa uscita alle partite di giro, con contestuale e contrapposta annotazione fra le entrate della stessa voce dello stesso titolo che, in sede di rendicontazione periodica, trova la necessaria regolazione con l'imputazione delle spese ai pertinenti capitoli di bilancio.


Art. 42

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Comma 1

Disposizioni generali per le attivita' negoziali

Comma 2

In relazione alle specifiche materie e nei limiti di valore, per l'assunzione degli impegni di spesa, l'attivita' negoziale e' svolta con l'osservanza delle disposizioni contenute nel codice dei contratti pubblici e nella normativa comunitaria.


Il Consiglio di amministrazione, nell'ambito del programma di attivita' adottato, delibera, su proposta del direttore, un piano annuale dettagliato predisposto dal capo del servizio amministrativo relativo alle opere, alle forniture e ai servizi.


Nell'ambito degli indirizzi, degli obiettivi e del programma di attivita', di cui al comma 2, la determinazione a contrattare, la scelta della forma di negoziazione, delle modalita' essenziali del contratto e dei capitolati d'onere, sono di competenza del capo del servizio amministrativo, ferme restando le disposizioni contenute nel comma 1.


In sede di autorizzazione di spesa viene individuato, ai sensi degli articoli 4, 5 e 6 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, il responsabile del procedimento contrattuale, che e' il capo del servizio amministrativo, ovvero altro incaricato dell'ufficio amministrazione.


Il funzionario di cui al comma 4 e' altresi' responsabile del procedimento di accesso ai documenti amministrativi concernenti la procedura contrattuale, ai sensi dell'articolo 22 della citata legge n. 241 del 1990.


Il nominativo del responsabile, di cui al comma 4, e' reso noto in sede di bando di gara, ovvero con la lettera di invito.


Art. 43

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Comma 1

Disposizioni particolari per le attivita' negoziali

Comma 2

Per gli acquisti di beni e servizi il Circolo puo' utilizzare le convenzioni quadro definite dalla Concessionaria servizi informativi pubblici (CONSIP) S.p.a., secondo quanto previsto dalla normativa di settore.


Sono fatte salve le procedure ad economia di cui all'articolo 45, in conformita' alla vigente normativa primaria.


L'accertamento sulla congruita' dei prezzi praticati dalle ditte fornitrici e' effettuato dal capo del servizio amministrativo, utilizzando i criteri di' valutazione previsti dal codice dei contratti pubblici.


Nei casi di prestazioni di servizi e forniture particolarmente complesse, puo' essere nominata un'apposita commissione dal direttore, formata da personale appartenente al Ministero della difesa, dotato di specifica professionalita', in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture, che accerti la congruita' dei prezzi praticati adottando la procedura ed i criteri di cui al codice dei contratti pubblici.


Alla scelta del contraente provvede il capo del servizio amministrativo, che puo' avvalersi, per le forniture particolarmente complesse, di un'apposita commissione nominata dal direttore, costituita da funzionari o tecnici appartenenti al Ministero della difesa, in un numero dispari di massimo cinque componenti e per la parte maggiore scelti tra i soci, esperti nei settori cui si riferiscono le forniture.


All'aggiudicazione definitiva della gara provvede il capo del servizio amministrativo.


Si procede alla stipulazione del contratto in forma pubblica, pubblica amministrativa o privata, entro i trenta giorni successivi all'aggiudicazione.


Alla stipulazione dei contratti provvede il capo del servizio amministrativo.


L'approvazione dei contratti e' di competenza del direttore.


I contratti e i verbali di aggiudicazione definitiva nelle aste e nelle licitazioni private sono redatti dal capo della gestione finanziaria di cui all'articolo 26, comma 5, designato quale ufficiale rogante, nel caso di contratti in forma pubblico-amministrativa, ovvero dall'ufficiale stipulante, nel caso di contratto in forma privata.


L'ufficiale rogante e' tenuto all'osservanza delle norme prescritte per gli atti notarili, ove applicabili, a verificare l'identita', la legittimazione dei contraenti e l'assolvimento degli oneri fiscali, nonche' a tenere un registro-repertorio in ordine cronologico, rilasciando copie autentiche degli atti ricevuti.


Art. 44

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Comma 1

Verifica delle prestazioni per acquisizione di beni e per la fornitura di servizi

Comma 2

Il collaudo relativo alle sole procedure di acquisizione di beni e' effettuato, in forma individuale o collegiale, dal personale dell'Amministrazione incaricato, in servizio presso il Circolo e in possesso della competenza necessaria. Il collaudatore o la commissione di collaudo sono nominati dal direttore.


Il direttore, nel caso di acquisizione di beni o di esecuzione di lavori di particolare complessita', puo' avvalersi di organi tecnici del Ministero della difesa.


Per le forniture di beni di importo inferiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, l'atto di collaudo puo' essere sostituito da un certificato di regolare esecuzione della fornitura, rilasciato da un funzionario tecnico all'uopo incaricato e vistato dal responsabile del procedimento.


Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 10.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da un funzionario tecnico nominato dal direttore. Le operazioni di collaudo sono riportate nel processo verbale sottoscritto dal collaudatore e vistato dal responsabile del procedimento.


Per le forniture di beni aventi importo superiore a euro 50.000,00, con esclusione dell'IVA, il collaudo e' eseguito da una commissione nominata dal direttore e composta da tre membri. Le operazioni di collaudo effettuate dalla commissione sono riportate nel verbale che viene sottoscritto da ciascun membro e vistato dal responsabile del procedimento.


La verifica effettuata sulle prestazioni relative a contratti per fornitura dei servizi e' attestata nel certificato di regolare esecuzione, rilasciato dal responsabile del procedimento.


Per i contratti ad esecuzione continuata o periodica, il responsabile del procedimento puo' incaricare un funzionario dell'ufficio amministrazione per l'effettuazione delle verifiche sulla regolarita' dell'adempimento delle obbligazioni contrattualmente assunte.


Il certificato di collaudo dei beni e di regolare esecuzione dei servizi e' rilasciato entro trenta giorni dall'acquisizione dei beni e dei servizi.


Art. 45

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Comma 1

Procedure in economia

Comma 2

L'acquisizione di beni e servizi mediante il ricorso alla procedura in economia puo' essere effettuata, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384, e successive modificazioni, mediante amministrazione diretta, ovvero cottimo fiduciario.


Le spese effettuate mediante il ricorso alla procedura in economia sono pagate, previa presentazione di regolare fattura, entro trenta giorni dalla data dell'attestazione della regolare esecuzione della commessa.


L'acquisto dei beni e dei servizi occorrenti per il normale funzionamento e per lo svolgimento delle attivita' istituzionali del Circolo puo' essere effettuato mediante le procedure in economia, entro il limite di importo di euro 20.000,00, con esclusione dell'IVA, salvo che disposizioni di legge non dispongano diversamente.


Nessuna acquisizione di beni o servizi puo' essere artificiosamente frazionata.


Le motivazioni che hanno determinato il ricorso alla procedura in economia vanno indicate nel provvedimento che autorizza il ricorso stesso a detta procedura e il relativo impegno di spesa.


Per lo svolgimento della procedura secondo la modalita' del cottimo fiduciario, il responsabile del procedimento richiede, previa indagine di mercato, almeno cinque preventivi redatti secondo le indicazioni contenute nella lettera d'invito.


E' consentita l'aggiudicazione nel caso di un unico preventivo soltanto qualora cio' sia ritenuto opportuno sulla base di adeguate motivazioni e sempre a fronte di una pluralita' di inviti, purche' tale clausola sia espressamente menzionata nella lettera d'invito.


La scelta del contraente avviene al prezzo piu' basso, previo accertamento della congruita' dei prezzi, ai sensi dell'articolo 43, commi 3 e 4.


Nel cottimo fiduciario i rapporti tra le parti sono disciplinati da scrittura privata, oppure da lettera con la quale il responsabile dispone l'ordinazione delle forniture o dei servizi, sottoscritta per accettazione da parte del rappresentante legale dell'impresa.


L'ordinazione e' immediatamente esecutiva.


Art. 46

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Comma 1

Altre disposizioni relative al Circolo ufficiali delle Forze armate

Comma 2

Per quanto non disciplinato dal presente capo, l'attivita' amministrativa e contabile si svolge comunque nel rispetto dei principi generali di contabilita' pubblica, nonche' delle disposizioni in materia fiscale e civilistica.


Con decreto del Ministro della difesa e' definita la modulistica relativa agli articoli 31, 32 , 38 e 39.


Comma 3

CAPO III - ENTI VIGILATI SEZIONE I UNIONE NAZIONALE UFFICIALI IN CONGEDO D'ITALIA

Art. 47

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))


Art. 48

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))


Art. 49

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))


Art. 50

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))


Art. 51

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))


Art. 52

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))


Art. 53

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 18 MARZO 2013, N. 50))


Comma 2

SEZIONE II - OPERA NAZIONALE PER I FIGLI DEGLI AVIATORI

Art. 54

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Comma 1

Natura e finalita' dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Comma 2

L'Opera nazionale per i figli degli aviatori, ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa e contabile avente lo scopo di provvedere all'assistenza degli orfani del personale militare dell'Aeronautica militare sotto la vigilanza del Ministro della difesa, e' riordinata secondo le disposizioni della presente sezione.


L'organizzazione e il funzionamento dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori sono disciplinati con lo statuto di cui all'articolo 56, deliberato dal consiglio di amministrazione, su proposta del Presidente nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa.


Ai fini di cui al comma 1, sono equiparati agli orfani degli aviatori i figli del personale militare dell' Aeronautica militare dichiarato grande invalido per causa di servizio e iscritto alla prima categoria di pensione privilegiata.


Art. 55

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Comma 1

Organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Comma 2

Sono organi dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori il consiglio di amministrazione, il presidente nazionale e il collegio dei revisori.


((


))


Il presidente nazionale e' scelto tra i generali dell'Aeronautica militare, appartenenti a una delle categorie del congedo, e nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell' articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, sentito il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica. Ha la rappresentanza legale dell'ente e compie gli atti a lui demandati dallo statuto di cui all'articolo 56. E' coadiuvato dal consigliere avente la maggiore anzianita' di grado fra quelli ((di cui al comma 2, lettera c),)) che assume le funzioni di vicepresidente nazionale. Si avvale del segretario generale di cui all'articolo 58 comma 3.


Il collegio dei revisori e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, di cui uno designato dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo.


Fermo restando quanto disposto dai commi 2 e 4, i componenti del Consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.


I componenti degli organi di cui al presente articolo sono nominati per la durata di tre anni e possono essere confermati per un ulteriore triennio. Nessun compenso e' dovuto agli stessi.


Art. 56

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Comma 1

Statuto dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori

Art. 58

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Comma 1

Bilanci di previsione, conti consuntivi e attivita' di gestione dell' Opera nazionale per i figli degli aviatori

Comma 2

l. La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato, ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, con delibera del consiglio di amministrazione.
2. I bilanci di previsione e il conto consuntivo, approvati dal consiglio di amministrazione, sono trasmessi al Ministero della difesa e al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alle attivita' di gestione e' preposto il segretario generale, scelto tra gli ufficiali in congedo dell' Aeronautica militare e nominato dal presidente nazionale, su proposta del consiglio di amministrazione, per la durata di tre anni rinnovabile per un ulteriore triennio. Egli dirige e coordina l'attivita' amministrativa e finanziaria dell'Opera nazionale per i figli degli aviatori e partecipa alle riunioni del consiglio di amministrazione, in qualita' di segretario dell'organo collegiale. Nessun compenso e' dovuto allo stesso.
4. Per le attivita' di carattere assistenziale, amministrativo e contabile, l'Opera nazionale per i figli degli aviatori si avvale, su base convenzionale e a invarianza della spesa, anche del supporto di strutture organizzative dell' Aeronautica militare.


Comma 3

SEZIONE III - UNIONE ITALIANA TIRO A SEGNO

Art. 59

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Comma 1

Natura e finalita' dell'Unione italiana tiro a segno

Comma 2

L'Unione italiana tiro a segno e' ente di diritto pubblico, avente finalita' di istruzione ed esercizio al tiro con arma da fuoco individuale o con arma o strumento ad aria compressa e di rilascio della relativa certificazione per gli usi di legge, nonche' di diffusione e pratica sportiva del tiro a segno.


L'Unione italiana tiro a segno e' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e realizza i fini istituzionali di istruzione, di addestramento e di certificazione per il tramite delle sezioni di tiro a segno nazionale di cui all'articolo 61. Essa e' altresi' federazione sportiva nazionale di tiro a segno riconosciuta dal Comitato olimpico nazionale italiano, sotto la cui vigilanza e' posta ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242, e successive modificazioni.


Art. 60

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Comma 1

Organi centrali dell'Unione italiana tiro a segno

Comma 2

L'assemblea nazionale delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle sezioni di tiro a segno nazionale, con diritto di voto, nonche' da altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 62, senza diritto di voto.


Il presidente nazionale, eletto dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno, e' nominato, su proposta del Ministro della difesa, con decreto del Presidente della Repubblica previa deliberazione del Consiglio dei Ministri. Ha la rappresentanza legale dell'ente, del cui funzionamento e' responsabile nei confronti del Ministero della difesa, del Comitato olimpico nazionale italiano e dell'assemblea nazionale, in base ai compiti stabiliti nello statuto di cui all'articolo 62. E' coadiuvato da un vicepresidente nazionale, designato dal consiglio direttivo tra i propri consiglieri e nominato con decreto del Ministro della difesa.


Il consiglio direttivo ha poteri di direzione, programmazione, amministrazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente, quali stabiliti nel citato statuto. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, e da dodici consiglieri, eletti dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno tra i tesserati e nominati dal Ministro della difesa. Dei consiglieri, otto sono eletti dai presidenti delle sezioni tiro a segno nazionale e dai rappresentanti dei gruppi sportivi, uno dai rappresentanti dei tecnici sportivi e tre dai rappresentanti degli atleti, garantendo l'elezione di un'atleta.


Il consiglio di presidenza, costituito nell'ambito del consiglio direttivo secondo la composizione e con le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 62, e' convocato dal presidente nazionale per la trattazione di argomenti che formano oggetto di delega da parte del consiglio direttivo e ogni qualvolta motivi di necessita' o urgenza lo richiedono. Le decisioni assunte per ragioni di necessita' o urgenza, su materie non rientranti nella delega, sono oggetto di ratifica da parte del consiglio direttivo.


Il collegio dei revisori dei conti e' costituito da tre membri effettivi e un supplente, rispettivamente designati, uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente dell'organo, uno effettivo e uno supplente dall'assemblea nazionale dell'Unione italiana tiro a segno e uno dal Comitato olimpico nazionale italiano. I componenti del collegio sono nominati con decreto del Ministro della difesa.


I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica per un quadriennio olimpico e possono essere confermati una sola volta per un ulteriore mandato. Essi decadono altresi' se subentrati nel corso del quadriennio.


Art. 61

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Comma 1

Sezioni del tiro a segno nazionale

Comma 2

Le sezioni tiro a segno nazionale sono dotate di struttura organizzativa e di assetti operativi, amministrativi gestionali e di funzionamento autonomi, definiti in apposito statuto in base a criteri di semplificazione. Svolgono attivita' di tiro a segno con coordinamento e vigilanza dell'Unione italiana tiro a segno, nonche' sotto il controllo dei Ministeri della difesa e dell'interno, per i profili di rispettiva competenza concernenti la realizzazione e tenuta degli impianti di tiro, compresi i locali per la custodia di munizioni, e relative agibilita', nonche' compiti di pubblica sicurezza connessi all'uso delle armi. L'attivita' svolta, fatto salvo l'esercizio delle funzioni pubbliche attribuite dalla legge, e' disciplinata dalle norme di diritto privato.


In ogni comune puo' essere costituita una sola sezione tiro a segno nazionale. Possono essere costituite, previa autorizzazione dell'Unione italiana tiro a segno, una o piu' delegazioni per sezione tiro a segno nazionale, prive di autonomia amministrativa, per lo svolgimento delle attivita' istituzionali e sportive delegate dalla sezione tiro a segno nazionale di appartenenza.


Gli impianti di tiro e le relative aree di sedime appartenenti al demanio dello Stato o di altro ente pubblico, in uso alle sezioni tiro a segno nazionale alla data di entrata in vigore del regolamento di riordino dell'ente ai sensi dell'articolo 26 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, continuano a essere utilizzate dalle stesse sezioni secondo le modalita' vigenti alla medesima data. Le sezioni tiro a segno nazionale possono provvedere, anche direttamente, all'ammodernamento degli impianti di tiro utilizzati.


Art. 62

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Comma 1

Statuto dell'Unione italiana tiro a segno

Comma 2

L'organizzazione e il funzionamento dell'Unione italiana tiro a segno sono disciplinati con statuto redatto in base ai principi contenuti nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' nella presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea nazionale su proposta del consiglio direttivo; esso e' ratificato, a fini sportivi, dal Comitato olimpico nazionale italiano ed e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 64

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Comma 1

Amministrazione e contabilita'

Comma 2

La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.


Il regolamento di cui al comma 1 recepisce le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e le integra in ragione dell'assetto e delle esigenze dell'Unione italiana tiro a segno.


Comma 3

SEZIONE IV - LEGA NAVALE ITALIANA

Art. 65

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Comma 1

Natura e finalita' della Lega navale italiana

Comma 2

La Lega navale italiana e' ente di diritto pubblico non economico, a base associativa e senza finalita' di lucro, avente lo scopo di diffondere nella popolazione, quella giovanile in particolare, lo spirito marinaro, la conoscenza dei problemi marittimi, l'amore per il mare e l'impegno per la tutela dell'ambiente marino e delle acque interne. E' sottoposta alla vigilanza del Ministero della difesa e del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per i profili di rispettiva competenza.


Art. 66

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Comma 1

Soci della Lega navale italiana

Comma 2

Possono far parte della Lega navale italiana, in qualita' di soci, i cittadini di specchiata onorabilita' e gli enti nazionali o regionali aventi sede nello Stato o all'estero che si impegnano a perseguire gli scopi dell'Ente, con la consapevolezza di essere essi stessi protagonisti di divulgazione della cultura marinara. Le categorie di soci sono definite e disciplinate dallo statuto di cui all'articolo 70.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 9/7/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 68

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Comma 1

Strutture periferiche della Lega navale italiana

Comma 2

Costituiscono strutture periferiche della Lega navale italiana le sezioni e le delegazioni, organizzate secondo criteri di semplificazione e principi di diritto privato, e secondo le modalita' stabilite nello statuto di cui all'articolo 70.


Le sezioni e le delegazioni della Lega navale italiana hanno patrimonio proprio e godono di autonomia amministrativa e gestionale entro i limiti delle proprie disponibilita' finanziarie.


Art. 69

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Comma 1

Compiti e composizione degli organi centrali della Lega navale italiana

Comma 2

L'assemblea generale dei soci e' l'organo di vertice della Lega navale italiana. Essa delibera in ordine agli indirizzi strategici, alle politiche generali di pianificazione e alle verifiche delle attivita' dell'ente. E' composta dai rappresentanti delle strutture periferiche, aventi diritto di voto. Possono farvi parte altri membri indicati nello statuto di cui all'articolo 70, senza diritto di voto.


Il presidente nazionale e' nominato con decreto del Presidente della Repubblica, secondo le procedure dell'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare. Ha la rappresentanza legale dell'Ente e compie gli atti a lui demandati dal citato statuto. E' coadiuvato dal vicepresidente nazionale, nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Capo di stato maggiore della Marina militare, secondo le procedure della legge 24 gennaio 1978, n. 14. Si avvale della presidenza nazionale, quale struttura di supporto alla propria attivita' di attuazione gestionale degli indirizzi deliberati dall'Assemblea, nonche' di un direttore generale nominato dal consiglio direttivo nazionale, su proposta dello stesso presidente nazionale, ai quali sono attribuiti poteri coerenti con il principio di distinzione tra attivita' d'indirizzo e attivita' di gestione.


Il consiglio direttivo nazionale e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Ha poteri di direzione, programmazione e controllo operativo delle attivita' svolte dall'ente e adotta le deliberazioni previste per gli enti pubblici, nel rispetto della vigente normativa legislativa e regolamentare. E' composto dal presidente nazionale, che lo presiede, dal vicepresidente nazionale, da un rappresentante del Ministero della difesa, da un rappresentante del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e da sei rappresentanti delle sezioni, eletti secondo le modalita' stabilite nello statuto, in modo da assicurare nel tempo una equa rappresentanza regionale. In caso di parita' di voti nelle deliberazioni, prevale quello del presidente.


Il collegio dei revisori dei conti e' nominato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Esercita il controllo finanziario e contabile sulla gestione dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana. E' costituito da tre membri effettivi e un supplente, designati uno dal Ministero dell'economia e delle finanze, che svolge le funzioni di presidente, e gli altri scelti tra gli iscritti al registro dei revisori contabili o tra persone in possesso di specifica professionalita'.


Il collegio dei probiviri, costituito da tre membri effettivi e due supplenti, e' nominato dal consiglio direttivo nazionale e decide sulle controversie che sorgono tra soci o fra le strutture periferiche, nonche' in materia disciplinare nei confronti dei soci che commettono infrazioni alle norme di comportamento morale o sociale.


I componenti degli organi di cui al presente articolo restano in carica tre anni e possono essere riconfermati una sola volta, a eccezione dei membri del collegio dei probiviri che possono essere riconfermati senza limitazioni.


Lo statuto di cui all'articolo 70 definisce altresi' le funzioni del direttore generale, i compiti della presidenza nazionale e il numero e natura degli incarichi, secondo i criteri di razionalizzazione degli assetti previsti dall'articolo 2, comma 634, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e dall'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133.


Ai costi del personale che opera alle dipendenze della Lega navale italiana si provvede con le entrate di cui all'articolo 71. Nessun onere e' posto a carico di altri enti pubblici o di amministrazioni dello Stato.


Art. 70

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Comma 1

Statuto e relativo regolamento di esecuzione della Lega navale italiana

Comma 2

L'organizzazione e il funzionamento della Lega navale italiana sono disciplinati con statuto redatto in base alle norme generali regolatrici contenute nella legge 20 marzo 1975, n. 70, nel decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, e nel decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, nonche' alla presente sezione. Lo statuto e' deliberato dall'assemblea generale dei soci, su proposta del consiglio direttivo nazionale, e approvato con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Il consiglio direttivo nazionale, su proposta della presidenza nazionale, delibera le norme regolamentari di esecuzione dello statuto.


Art. 71

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Comma 1

Entrate della Lega navale italiana

Comma 2

Le entrate di cui al comma 1 costituiscono le disponibilita' finanziarie di esercizio dell'organizzazione centrale della Lega navale italiana per il conseguimento degli scopi statutari, in base al bilancio di previsione.


Art. 72

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Comma 1

Amministrazione e contabilita' della Lega navale italiana

Comma 2

La gestione amministrativa, contabile e finanziaria, la tenuta delle scritture, nonche' la predisposizione dei documenti contabili preventivi e consuntivi sono disciplinati con regolamento di amministrazione e contabilita' adottato ai sensi dell'articolo 2, commi 2 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97.


Il regolamento di cui al comma 1 e' redatto sulla base dei principi e dei criteri contabili recati dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e li integra e completa in ragione delle esigenze organizzative e funzionali della Lega navale italiana.


Comma 3

SEZIONE V - CASSA DI PREVIDENZA DELLE FORZE ARMATE

Art. 73

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Comma 1

Scopi e definizioni

Comma 2

La presente sezione concerne il riordino strutturale delle casse militari di cui al comma 2, attraverso l'accorpamento delle casse militari e la razionalizzazione dei relativi organi deputati alle attivita' di indirizzo, amministrazione, gestione e controllo, al fine di conseguire generali economie d'impiego delle risorse umane, strumentali e finanziarie, nonche' di incrementare l'efficienza e migliorare la qualita' dei servizi resi agli iscritti.


Art. 74

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Comma 1

Cassa di previdenza delle Forze armate

Comma 2

Le casse militari sono riordinate per accorpamento nella Cassa di previdenza delle Forze armate, nella presente sezione denominata «cassa», quale organo con personalita' giuridica di diritto pubblico istituito nell'ambito della struttura organizzativa del Ministero della difesa. La cassa e' sottoposta alla vigilanza del Ministro della difesa, che puo' esercitarla avvalendosi del Capo di stato maggiore della difesa, ovvero, per i profili strettamente tecnico-amministrativi, per il tramite dei dirigenti preposti agli uffici dell'Amministrazione competenti per materia.


La cassa gestisce i fondi previdenziali in conformita' e nei limiti di quanto disposto dal codice e dalla presente sezione e secondo criteri ispirati a principi di uniformita' gestionale, fatti salvi il vigente regime previdenziale e creditizio che regola i singoli istituti, la salvaguardia dei diritti maturati dagli iscritti, nonche' la separazione e l'autonomia patrimoniale e contabile di ciascun fondo stesso. Resta ferma la disciplina recata dal codice in materia di iscrizione, contribuzione ed erogazione delle prestazioni.


Art. 75

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Comma 1

Organi della Cassa di previdenza

Comma 2

I membri degli organi e i relativi supplenti, incluso l'esperto di settore di cui all'articolo 76, comma 2, lettera b), prestano attivita' a titolo gratuito, restano in carica per tre anni e possono essere confermati per un ulteriore mandato non rinnovabile.


Art. 76

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Comma 1

Consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza

Comma 2

Il consiglio di amministrazione e' costituito da tredici membri titolari, nominati con decreto del Ministro della difesa, e ha poteri di indirizzo, programmazione, amministrazione e controllo strategico nei confronti di ciascun fondo previdenziale.


Il consiglio di amministrazione si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno sette membri, comunque a composizione maggioritaria di titolari. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.

((18))


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AGGIORNAMENTO (18)


La L. 29 dicembre 2022, n. 197 ha disposto (con l'art. 1, comma 655) che "Nelle more dell'adeguamento del testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, alle disposizioni di cui ai commi da 651 a 654, il consiglio di amministrazione della Cassa di previdenza, disciplinato dall'articolo 76 del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e' integrato da un membro della categoria dei graduati per ciascuna Forza armata, con diritto di voto".


Art. 77

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Comma 1

Presidente della Cassa di previdenza

Comma 2

Il presidente e' scelto tra i membri effettivi del consiglio di amministrazione di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), e nominato su proposta del Ministro della difesa, secondo le modalita' previste dall'articolo 3 della legge 23 agosto 1988, n. 400.


Per la nomina a presidente di un rappresentante di cui all'articolo 76, comma 2, lettera a), e' designato un ufficiale di grado non inferiore a generale di divisione o corrispondente, in base a un criterio di rotazione tra le Forze armate, sentito il Capo di stato maggiore della difesa e previa intesa con gli organi di vertice delle Forze armate.


Il presidente e' il rappresentante legale della cassa, del cui funzionamento risponde al consiglio di amministrazione e al Ministro della difesa. Segue l'attuazione delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, avvalendosi del coordinato supporto delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa, a norma dell'articolo 79. Presiede e convoca il consiglio di amministrazione.


E' coadiuvato o, in caso d'impedimento, sostituito da un vice presidente, nominato con decreto del Ministro della difesa tra i consiglieri di cui all'articolo 76, comma 2, lettere a) e b), su proposta dello stesso presidente. Se militare, il vice presidente e' di grado non inferiore a generale di brigata o corrispondente, nonche' di Forza armata diversa, se il presidente e' parimenti un ufficiale designato ai sensi del comma 2.


Per gli atti di ordinaria amministrazione dei singoli fondi previdenziali, il presidente puo' avvalersi, altresi', di membri del consiglio di amministrazione, con funzioni di consiglieri delegati agli affari correnti, dedicati ai procedimenti d'interesse delle categorie di personale cui i consiglieri stessi appartengono per Forza armata o che di esse sono rappresentanti. I compiti di gestione sono svolti a norma dell'articolo 79.


Art. 78

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Comma 1

Collegio dei revisori della Cassa di previdenza

Comma 2

Il collegio dei revisori e' costituito da sette membri effettivi e due supplenti, nominati con decreto del Ministro della difesa. Dei membri effettivi, quattro sono tratti dal personale in servizio, dotato di adeguata competenza, in rappresentanza di ciascuna Forza armata e proposti dal rispettivo Capo di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri, nonche' uno designato dalla Corte dei conti e due designati dal Ministero dell'economia e delle finanze. I due membri supplenti sono scelti a rotazione tra il personale delle Forze armate. Le funzioni di presidente sono conferite con decreto del Ministro della difesa a un membro effettivo.


Il collegio si riunisce almeno una volta a trimestre e delibera in presenza di almeno quattro membri. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


Art. 79

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Comma 1

Amministrazione dei fondi previdenziali e atti di gestione

Comma 2

Le operazioni amministrativo-contabili, patrimoniali e finanziarie, incluso il servizio delle entrate e delle uscite, la tenuta delle scritture contabili e la compilazione dei bilanci preventivi e dei conti consuntivi afferenti, distintamente, i fondi previdenziali gestiti dalla cassa, sono regolate dal decreto del Presidente della Repubblica 27 febbraio 2003, n. 97, e successive modificazioni, in quanto applicabile.


Le attivita' di cui al comma 1, nonche' l'istruttoria del contenzioso relativo alla gestione dei fondi previdenziali, sono svolte da un ufficio di gestione della Cassa di previdenza delle Forze armate, di livello non superiore a rango dirigenziale non generale, a carico e nell'ambito delle strutture e dell'organizzazione del Ministero della difesa esistenti e definite dal capo VI del presente titolo, in un quadro di economie di gestione, sulla base delle direttive organizzative impartite dal Capo di stato maggiore della difesa, ai sensi dell'articolo 89, d'intesa con il Segretario generale della difesa, sentiti gli organi di vertice delle Forze armate, in modo da razionalizzare con principi di efficienza e criteri unitari l'utilizzo delle risorse umane e strumentali, gia' adibite settorialmente a compiti di gestione esecutiva per il funzionamento delle singole casse militari.


Il personale del Ministero della difesa, preposto all'ufficio di cui al comma 2, e' responsabile degli atti di attuazione gestionale degli indirizzi e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione, nonche' delle conformi direttive del presidente o dei consiglieri delegati.


Art. 80

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Comma 1

Istruzioni tecnico-applicative

Comma 2

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono adottate istruzioni tecnico-applicative per l'attuazione delle norme contenute nella presente sezione.


Comma 3

CAPO IV - ORGANI CONSULTIVI E DI COORDINAMENTO

Art. 81

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 18 SETTEMBRE 2023, N. 164))


Art. 82

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Comma 1

(( (Comitato unico di garanzia per le pari opportunita', la valorizzazione del benessere di chi lavora e contro le discriminazioni). ))

Art. 83

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Comma 1

Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza

Comma 2

Il Comitato consultivo del Capo di stato maggiore della difesa e del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza istituito con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro della economia e delle finanze e con il Ministro per le pari opportunita' ha il compito di assistere il Capo di stato maggiore della difesa e il Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza nell'azione di indirizzo, coordinamento e valutazione dell'inserimento e della integrazione del personale femminile nelle strutture delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza.


Il Comitato e' composto da sette membri, dei quali almeno quattro donne, in possesso di adeguate esperienze e competenze nelle materie attinenti ai settori di interesse del Ministero della difesa e del Ministero dell'economia e delle finanze. Quattro membri del Comitato consultivo sono scelti dal Ministro della difesa con proprio decreto e un membro e' scelto dal Ministro dell'economia e delle finanze con proprio decreto. Il Ministro per le pari opportunita' designa i restanti due membri, uno dei quali e' indicato dalla Commissione per le pari opportunita' tra uomo e donna.


L'importo del gettone di presenza corrisposto ai componenti del Comitato consultivo e' determinato con decreto del Ministro della difesa, emanato di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


La durata del Comitato consultivo e del mandato dei suoi membri e' disciplinata dall'articolo 88.


Per quanto non espressamente previsto si applicano le disposizioni del decreto interministeriale 19 giugno 2000 di istituzione del Comitato consultivo.


Art. 84

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Comma 1

Comitato consultivo sui progetti di contratto

Comma 2

Il Comitato consultivo sui progetti di contratto, istituito presso il Ministero della difesa, e' presieduto dal Segretario generale della difesa, ed e' composto dal Sottocapo di stato maggiore della difesa o da un capo reparto da lui delegato, ((dal Vice direttore nazionale degli armamenti,)) da un dirigente generale del Ministero della difesa, da un magistrato del Consiglio di Stato, da un magistrato della Corte dei conti e da due esperti con specifica competenza in materia di analisi dei costi e contabilita' industriale.


Alle riunioni del Comitato sono chiamati a partecipare, senza diritto di voto, in relazione alla specificita' degli argomenti in discussione, i rappresentanti degli Stati maggiori di Forza armata di volta in volta interessati e, in qualita' di relatori, i direttori generali competenti.


((


I componenti del Comitato indicati al comma 1, sono nominati con decreto del Ministro della difesa. In caso di assenza, impedimento o vacanza della carica di Segretario generale della difesa il Comitato e' presieduto dal Vice segretario generale. Le funzioni di segreteria sono assicurate dagli uffici del Segretario generale della difesa.


))


Il parere del comitato e' richiesto sui progetti di contratto, di importo pari o superiore alla soglia per gli appalti dei lavori di cui all'articolo 215 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modificazioni, derivanti da accordi di cooperazione internazionale in materia di armamenti e su quelli attuativi di programmi approvati con legge o con decreto del Ministro della difesa ai sensi di quanto previsto nell'articolo 536 del codice.


I pareri del comitato riguardano i profili tecnici, amministrativi ed economici dei progetti di contratto sottoposti al suo esame e la congruita' e convenienza dei prezzi stimati da porre a base delle gare, o concordati con le imprese appaltatrici.


La durata del Comitato e del mandato dei suoi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.


Art. 85

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Comma 1

Commissione consultiva militare unica per la concessione o la perdita di ricompense al valor militare

Comma 2

Il presidente e i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore della difesa. Per il Corpo della Guardia di finanza, i membri effettivi e supplenti sono nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Ministro dell'economia e delle finanze, acquisita la proposta del Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza.


Nel numero dei membri effettivi previsti per ciascuna Forza armata e' compreso l'ufficiale generale o ammiraglio che ricopre la carica di presidente della commissione. All'occorrenza e' fatto cessare l'ufficiale generale o ammiraglio meno elevato in grado o, a parita' di grado, meno anziano in ruolo.


Nel caso di assenza o di legittimo impedimento, il presidente e' sostituito dal membro effettivo piu' anziano delle Forze armate.
Verificandosi tale sostituzione, la commissione e' integrata dal membro supplente della medesima Forza armata cui appartiene il presidente.


I membri supplenti intervengono alle sedute della commissione nei casi di assenza o di legittimo impedimento dei rispettivi membri effettivi e hanno, come questi, voto deliberativo. Inoltre, i membri supplenti intervengono con potere di voto deliberativo qualora chiamati a sostituire i membri effettivi della commissione nei casi previsti dal comma 8.


Le funzioni di segretario della Commissione sono conferite con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, a un ufficiale superiore in servizio permanente, di grado non inferiore a tenete colonnello e corrispondenti.


La Commissione, validamente costituita con l'intervento del presidente e dei membri effettivi, indicati in una delle cinque situazioni disciplinate dal comma 1, lettera b), delibera a maggioranza assoluta dei voti e con l'intervento di tutti i suoi componenti. I membri effettivi sono sostituiti dai rispettivi membri supplenti in caso di assenza o di legittimo impedimento. Non e' ammessa l'astensione al voto del presidente e dei membri della commissione. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


Se le proposte di conferimento della ricompensa riguardano militari appartenenti a Forze armate diverse ovvero al Corpo della Guardia di finanza, che hanno partecipato insieme alla stessa impresa, il presidente ha facolta' di convocare di volta in volta la Commissione costituita con la rappresentanza di due membri delle Forze armate ovvero del Corpo cui i proposti appartengono e di un membro delle altre Forze armate. In caso di parita' di voti, prevale quello del presidente.


La Commissione e' convocata per ordine del presidente e l'avviso di convocazione e' comunicato, a cura della segreteria, ai soli membri effettivi di cui al comma 1, lettera b), interessati alle proposte di conferimento poste all'ordine del giorno, almeno ((dieci giorni)) prime del giorno di seduta, onde sia possibile provvedere tempestivamente all'eventuale sostituzione di quelli di essi che non possano intervenirvi, con i rispettivi membri supplenti.


La durata della Commissione e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.


Art. 86

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Comma 1

Commissioni consultive per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito di Forza armata

Comma 2

La Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore o al merito delle Forze armate, di cui al libro IV, titolo VIII, capo V, sezione VII del codice, e' presieduta dal Capo di stato maggiore di ciascuna Forza armata o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, quando esprime parere sulla concessione delle ricompense al valore o al merito, rispettivamente, dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare, ovvero dell'Arma dei carabinieri.


Se e' da premiare un militare che non appartiene alla Forza armata per la quale e' proposta la ricompensa al valore o al merito, la commissione e' integrata da un ufficiale generale della Forza armata di appartenenza dell'interessato o della Guardia di finanza, in caso sia da premiare un militare appartenente a quest'ultimo corpo.


La Commissione e' integrata da un funzionario con qualifica non inferiore a dirigente superiore dell'amministrazione di appartenenza, quando sia da premiare un dipendente civile dello Stato.


Se la concessione della ricompensa e' destinata a premiare attivita' o azioni interessanti l'aviazione civile, la stessa e' concessa dal Ministro per la difesa di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, previo parere della Commissione di cui al comma 2, lettera c), integrata da due rappresentanti dell'Ente nazionale dell'aviazione civile. Il segretario della Commissione e' sempre un ufficiale superiore dell'Aeronautica militare.


La durata delle Commissioni consultive e del mandato dei rispettivi componenti e' disciplinata dall'articolo 88.


Art. 87

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Comma 1

(( (Altri organismi consultivi e di coordinamento). ))

Comma 2

((


La partecipazione agli organi di cui al comma 1 e' onorifica e puo' dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute ove previsto dalla normativa vigente.


))


Art. 88

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Comma 1

Durata e proroga delle commissioni e dei comitati consultivi e di coordinamento

Comma 2

Alle commissioni e ai comitati consultivi e di coordinamento disciplinati dal codice e, comunque, operanti presso il Ministero della difesa, si applicano gli articoli 29, comma 2-bis, del decreto-legge 4 luglio 2006, n. 223, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 agosto 2006, n. 248, ((68, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 e 6, comma 1, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122)).


Comma 3

((CAPO IV-BIS - RIPARTIZIONE DELLE FUNZIONI DEL MINISTERO DELLA DIFESA))

Comma 4

CAPO V - AREA TECNICO OPERATIVA SEZIONE I CAPO DI STATO MAGGIORE DELLA DIFESA

Art. 91

#

Comma 1

Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Capo di stato maggiore della difesa

Comma 2

Nell'ambito delle direttive impartite dal Ministro, il Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri e d'intesa con il ((Direttore nazionale degli armamenti)) per quanto di competenza, fissa gli obiettivi, gli indirizzi e le priorita' degli studi e delle sperimentazioni tecnico-scientifiche di interesse delle Forze armate e fornisce indicazioni per lo sviluppo e la utilizzazione dei risultati, mantenendo con i Ministeri e con gli organi interessati rapporti volti a prevedere le esigenze della difesa del Paese nello specifico campo scientifico e tecnologico.


Art. 92

#

Comma 1

Stato maggiore della difesa

Comma 2

Lo Stato maggiore della difesa e' retto da un Sottocapo di stato maggiore nominato con decreto del Ministro della difesa, su indicazione del Capo di stato maggiore della difesa, scelto tra gli ufficiali con grado di generale di corpo d'armata, ammiraglio di squadra o generale di squadra aerea in servizio permanente effettivo ((...)).


Lo Stato maggiore, ordinato di massima in reparti e uffici, e' competente per la pianificazione, coordinamento e controllo nei vari settori di attivita'; ai reparti e uffici, il cui organico e' stabilito su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, sono preposti rispettivamente ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello delle Forze armate.


Art. 93

#

Comma 1

Enti interforze dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa

Comma 2

La sede, l'ordinamento e le funzioni dei comandi e degli enti di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.


Art. 94

#

Comma 1

Ordinamento del Comando operativo di vertice interforze

Comma 2

((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 26 APRILE 2016, N. 91)).


Gli organici del Comando sono stabiliti su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa, che definisce anche la sua ulteriore articolazione.


Comma 3

SEZIONE II - CAPI DI STATO MAGGIORE DI FORZA ARMATA

Art. 99

#

Comma 1

Attribuzioni del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare

Comma 2

Le attribuzioni di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono esercitate mediante appositi comandi; parimenti le attribuzioni di cui alla lettera d) sono esercitate mediante appositi organismi dedicati alla formazione del personale e all'accertamento delle cause degli incidenti di volo a fini di prevenzione.


Art. 100

#

Comma 1

Rapporti con gli organi tecnico-amministrativi

Comma 2

In relazione alle attribuzioni di cui agli articoli 95, 96, 97, 98 e 99, i Capi di stato maggiore dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, ciascuno per la rispettiva Forza armata, interessano i competenti organi del Ministero della difesa per il soddisfacimento delle esigenze tecnico-logistiche e di quelle relative al personale militare.


Art. 101

#

Comma 1

Stati maggiori di Forza armata

Comma 2

Con decreto del Ministro della difesa si procede alla nomina del Capo di Stato maggiore del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, scelto tra gli ufficiali in servizio permanente effettivo con grado di generale di corpo d'armata, ovvero, se non vi e' disponibilita' di impiego di generali di corpo d'armata in ruolo, con grado di generale di divisione.


Gli Stati maggiori, ordinati di massima in reparti e uffici, retti rispettivamente da ufficiali generali o ammiragli e colonnelli o capitani di vascello della relativa Forza armata, sono competenti per la pianificazione, il coordinamento e il controllo dei vari settori di attivita'.


Sono posti alle dipendenze del Capo di stato maggiore di Forza armata i Capi dei corpi e dei servizi che svolgono attivita' tecnico-logistica e tecnico-operativa, secondo quanto previsto dal rispettivo ordinamento e sulla base delle direttive di coordinamento interforze, emanate dal Capo di stato maggiore della difesa.


Art. 102

#

Comma 1

Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate

Comma 2

Il Comitato dei Capi di stato maggiore delle Forze armate, di cui all'articolo 28 del codice e' presieduto dal Capo di stato maggiore della difesa che lo convoca e ne fissa l'ordine del giorno.


Il Capo di stato maggiore della difesa si avvale del Comitato per l'esame di ogni questione, di sua competenza, di carattere tecnico, militare o amministrativo.


Il Ministro puo' chiedere l'iscrizione all'ordine del giorno dei lavori del Comitato di ogni altra questione di interesse politico-militare e della difesa.


Il Presidente del Comitato puo' invitare alle adunanze, per essere sentiti sugli affari in trattazione, ufficiali delle Forze armate e funzionari dell'amministrazione pubblica, nonche' personalita' di particolare competenza nel campo scientifico, industriale, economico, giuridico e militare.


Il funzionamento del Comitato e' assicurato dal personale addetto allo Stato maggiore della difesa.


Comma 3

CAPO VI - AREA TECNICO AMMINISTRATIVA ((Sezione I Direttore nazionale degli armamenti))

Art. 103

#

Comma 1

(( (Attribuzioni in campo nazionale del Direttore nazionale degli armamenti). ))

Comma 2

((


))


Art. 104

#

Comma 1

(( (Attribuzioni in campo internazionale del Direttore nazionale degli armamenti). ))

Comma 2

((


))


Art. 105

#

Comma 1

(( (Attribuzioni in campo tecnico-scientifico del Direttore nazionale degli armamenti). ))

Comma 2

((


))


Comma 3

((Sezione I-bis - Direzione nazionale degli armamenti ))

Art. 105-bis

#

Comma 1

(( (Ordinamento della Direzione nazionale degli armamenti). ))

Comma 2

((


Dalle direzioni di cui al comma 1, lettere f), g), h) e i), dipendono uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.


Alle direzioni, ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Direttore nazionale degli armamenti e il Vice direttore nazionale degli armamenti di cui si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento delle aree tecnico-industriale e tecnico-amministrativa della difesa, per la parte di competenza, con particolare riferimento al procurement degli armamenti. Alle medesime direzioni, reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.


I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.


Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati alla Direzione nazionale degli armamenti, ivi inclusi quelli di cui al comma 2, sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.


))


Comma 3

((Sezione I-ter - Segretario generale della difesa ))

Art. 105-ter

#

Comma 1

(( (Attribuzioni del Segretario generale della difesa). ))

Comma 2

((


))


Comma 3

SEZIONE II - SEGRETARIATO GENERALE DELLA DIFESA

Art. 106

#

Comma 1

(( (Ordinamento del Segretariato generale della difesa). ))

Comma 2

((


Ai reparti e agli uffici di cui al comma 1, e' demandato, negli ambiti di rispettiva competenza, il compito di supportare il Segretario generale e il Vice segretario generale di cui egli si avvale, nell'esercizio delle attribuzioni conferite dalle vigenti disposizioni legislative e regolamentari, nonche' nell'attivita' di predisposizione delle linee di indirizzo programmatico e di coordinamento dell'area tecnico-amministrativa, per la parte di competenza. Ai medesimi reparti e uffici e' assegnato personale militare, su base di equilibrata rappresentativita' delle Forze armate, nonche' personale civile.


I direttori del I e II Reparto, se militari, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra i dirigenti civili di seconda fascia del ruolo dei dirigenti del Ministero della difesa; se civili, si avvalgono di un Vice direttore preferibilmente scelto tra gli ufficiali con il grado di generale di brigata o gradi corrispondenti delle Forze armate.


Il numero complessivo, la ripartizione fra strutture di livello dirigenziale generale e le specifiche funzioni degli uffici e dei posti di funzione di livello dirigenziale non generale assegnati al Segretariato generale della difesa sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.


))


Art. 107

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.C.M. 20 GIUGNO 2024, N. 99)).


Art. 108

#

Comma 1

(( (Incompatibilita' con le cariche di direttore centrale e di direttore generale). ))

Comma 2

((


Le cariche di direttore centrale e di direttore generale, sono incompatibili con l'esplicazione delle funzioni di capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate.


Se il capo di uno dei Corpi tecnico-logistici delle Forze armate e' titolare di una delle cariche di cui al comma 1, fatta salva la partecipazione alle commissioni di avanzamento, ove prevista dal codice, le funzioni di capo del Corpo sono assegnate ad altro ufficiale generale o ammiraglio dello stesso Corpo impiegato in ente della Forza armata di appartenenza.


))


Art. 109

#

Comma 1

((L'Ufficio amministrazioni speciali))

Comma 2

((L'Ufficio amministrazioni speciali e)) alle dipendenze ((del)) Vice segretario generale.


Comma 3

SEZIONE III - UFFICI CENTRALI

Art. 110

#

Comma 1

Disposizioni comuni agli uffici centrali

Comma 2

Gli uffici centrali di cui agli articoli 111, 112 e 112-bis dipendono direttamente dal Ministro e di essi ((si avvalgono il Direttore nazionale degli armamenti e il Segretario generale)) per l'esercizio delle funzioni ((di cui agli articoli 103, 104, 105 e 105-ter)).


Gli uffici centrali di cui al comma 1 si articolano in uffici dirigenziali di livello non generale, compresi quelli operanti in seno al nucleo ispettivo di cui all'articolo 112, comma 2, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4, nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione di cui al comma 4-bis del medesimo articolo 113.


Art. 111

#

Comma 1

Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari

Art. 112

#

Comma 1

Ufficio centrale per le ispezioni amministrative

Comma 2

((


Per l'espletamento delle attribuzioni di cui al comma 1, l'Ufficio centrale si avvale di un nucleo ispettivo di livello dirigenziale.


))


Art. 112-bis

#

Comma 1

(( (Ufficio centrale del demanio e del patrimonio). ))

Comma 2

((


))


Comma 3

SEZIONE IV - DIREZIONI GENERALI

Art. 113

#

Comma 1

Principi e disposizioni comuni alle direzioni generali

Comma 2

Le Direzioni generali del Ministero della difesa sono organizzate secondo criteri di omogeneita' funzionale, e le relative strutture ordinative e competenze sono disciplinate con decreti del Ministro della difesa.


I dirigenti generali delle Direzioni generali interessate da eventuali atti di riorganizzazione di cui all'articolo 10, comma 3 del codice adottano i conseguenti provvedimenti organizzativi.


Nel rispetto del numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale fissato dal comma 4-bis, entro novanta giorni dall'entrata in vigore delle disposizioni regolamentari che ne determinano la modifica e, comunque, ogni due anni, con uno o piu' decreti del Ministro della difesa di natura non regolamentare adottati ai sensi dell'articolo 17, comma 4-bis, lettera e), della legge 23 agosto 1988, n. 400, ne e' fissata la ripartizione e ne sono determinate le specifiche funzioni nell'ambito del Segretariato generale, ((della Direzione nazionale degli armamenti,)) degli uffici centrali e delle direzioni generali, compresi gli uffici tecnici territoriali.
4-bis). Il numero massimo degli uffici e dei posti di funzione dirigenziali di livello non generale, nel rispetto dell'articolo 2, commi 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, cosi' come attuato per il Ministero della difesa con il Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio 2013, nonche' dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e' rideterminato in riduzione in duecentotrenta unita'.


Art. 114

#

Comma 1

Direzione generale per il personale militare

Comma 2

((


La direzione generale e' diretta da un ufficiale generale o grado corrispondente delle Forze armate ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.


))


Art. 115

#

Comma 1

Direzione generale per il personale civile

Comma 2

((


La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.


))


Art. 116

#

Comma 1

Direzione generale della previdenza militare e della leva

Comma 2

((


La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.


))


Art. 116-bis

#

Comma 1

(( (Direzione generale dei lavori). ))

Comma 2

((


La Direzione generale e' diretta da un ufficiale generale dell'Arma del genio o del Corpo degli ingegneri dell'Esercito o del Corpo del genio della Marina - specialita' «infrastrutture» - o del Corpo del genio aeronautico dell'Aeronautica laureato in ingegneria civile o lauree equipollenti, ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.


))


Art. 117

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))
((4))


-------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".


Art. 118

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))
((4))


-------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".


Art. 119

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))
((4))


-------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".


Art. 120

#

Comma 1

Direzione generale dei lavori e del demanio

Comma 2

La Direzione generale e' diretta da un ufficiale del genio dell'Esercito italiano o del genio Aeronautico, ovvero da un ufficiale del Corpo ingegneri dell'Esercito italiano o del genio navale della Marina militare - settore infrastrutture - laureato in ingegneria civile o lauree equivalenti, di grado non inferiore a generale di brigata o grado corrispondente delle Forze armate, ed e' articolata in ventitre uffici dirigenziali non generali, i cui compiti sono definiti con decreto ministeriale di natura non regolamentare.
((7))


-------------


AGGIORNAMENTO (7)


Il D.P.R. 26 settembre 2012, n. 191 ha disposto (con l'art. 2, comma 2) che "L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3".


Art. 121

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 15 DICEMBRE 2010, N. 270))
((4))


-------------


AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che "le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2".


Art. 122

#

Comma 1

Direzione generale di commissariato e di servizi generali

Comma 2

((


La Direzione generale e' diretta da un dirigente civile del ruolo dei dirigenti del Ministero ed e' articolata in uffici dirigenziali di livello non generale, ivi inclusi quelli di cui al comma 3, il cui numero e le cui specifiche funzioni sono determinati con decreto ministeriale di natura non regolamentare emanato ai sensi dell'articolo 113, comma 4.


))


Dalla Direzione generale dipendono ((...)) uffici tecnici territoriali di livello dirigenziale non generale retti da militari, preposti all'attuazione di programmi e accordi nazionali e internazionali per l'acquisizione di impianti, mezzi e materiali forniti dall'industria nazionale ed estera, nonche' al controllo tecnico dell'esecuzione dei contratti di competenza, alla certificazione di qualita' dei fornitori e alla dichiarazione di conformita' dei prodotti per la presentazione al collaudo.


La Direzione generale del commissariato e dei servizi generali provvede, altresi', all'amministrazione dei capitoli di bilancio relativi alle spese generali per gli enti e i Corpi militari, alle spese per la propaganda per le Forze armate, alle spese di rappresentanza, per riviste e per cerimonie, nonche' alle spese connesse al funzionamento delle biblioteche, con l'osservanza delle norme di contabilita' di Stato.


Comma 3

SEZIONE V - REGISTRO NAZIONALE DELLE IMPRESE OPERANTI NEL SETTORE DEGLI ARMAMENTI

Art. 123

#

Comma 1

Componenti della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese

Comma 2

Il Presidente della commissione per la tenuta del registro nazionale delle imprese, di cui all'articolo 44 del codice, nella presente sezione denominata «commissione», e' nominato con decreto del Ministro della difesa, su designazione del Presidente del Consiglio di Stato.


I componenti della commissione, nominati con decreto del Ministro della difesa, su designazione del titolare di ciascuno dei Ministeri rappresentati, durano in carica per un periodo massimo di tre anni e non possono essere riconfermati; per ogni componente effettivo e' nominato un supplente.


Svolge funzioni di segretario il capo dell'Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali di armamento dipendente dal ((...)) Direttore nazionale degli armamenti.


Art. 124

#

Comma 1

Ufficio registro nazionale

Comma 2

La commissione si avvale, per l'espletamento dei propri compiti, dell'ufficio registro nazionale di cui all'articolo 123, comma 3.


L'ufficio provvede alla conservazione e all'aggiornamento del registro nazionale delle imprese e alla comunicazione dei relativi dati alle amministrazioni interessate di cui all'articolo 3 della legge 9 luglio 1990, n. 185, ed e' responsabile dell'istruttoria ai sensi dell'articolo 44 del codice.


Art. 125

#

Comma 1

Riunioni della commissione

Comma 2

La commissione si riunisce, su convocazione del Presidente o secondo un calendario prestabilito, almeno una volta ogni sessanta giorni e in tutti i casi in cui il presidente lo ritenga opportuno.


Per la validita' delle riunioni e' richiesta la presenza di almeno cinque componenti.


Le deliberazioni sono adottate a maggioranza qualificata di due terzi.


Art. 126

#

Comma 1

Verbale delle riunioni

Comma 2

Di ogni riunione della commissione e' redatto verbale a cura del segretario.


I verbali delle riunioni, sottoscritti dal presidente e dal segretario, sono raccolti cronologicamente, rubricati e conservati a cura dell'ufficio di cui all'articolo 124.


Copia autenticata dal segretario dei verbali recanti le delibere riguardanti le iscrizioni cancellazioni e sospensioni del registro e' trasmessa ai ministeri rappresentati in seno alla commissione; i verbali recanti le altre delibere di competenza della commissione sono trasmessi in copia, su loro richiesta, ai predetti ministeri.


Art. 127

#

Comma 1

Iscrizione nel registro nazionale

Comma 2

Le domande per l'iscrizione nel registro nazionale delle imprese di cui all'articolo 44 del codice, devono essere presentate al Ministero della difesa - ((Direzione nazionale degli armamenti)) - Ufficio registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore dei materiali d'armamento.


Art. 129

#

Comma 1

Termini di iscrizione

Comma 2

Il procedimento per l'iscrizione nel registro deve concludersi nel termine di sessanta giorni.


Il termine e' sospeso per il tempo intercorrente tra la richiesta dell'amministrazione, in caso di domanda incompleta o non sufficientemente documentata, e l'adempimento da parte dell'istante.


Art. 130

#

Comma 1

Rinnovo delle iscrizioni

Comma 2

Sei mesi prima della scadenza del triennio di validita' di iscrizione, le imprese o i consorzi di imprese che intendono rinnovarla devono presentare nuovamente la documentazione prevista dagli articoli 127 della presente sezione.


Comma 3

CAPO VII - AREA TECNICO INDUSTRIALE SEZIONE I AGENZIA INDUSTRIE DIFESA

Art. 131

#

Comma 1

Principi generali

Comma 2

Il presente capo disciplina lo statuto, l'organizzazione e il funzionamento dell'Agenzia industrie difesa, d'ora in avanti «Agenzia», nel rispetto delle esigenze connesse al ruolo e ai compiti assegnati all'agenzia e della necessita' di assicurare il piu' efficiente utilizzo delle risorse umane, finanziarie e patrimoniali disponibili.


Con il decreto di cui al comma 2 possono essere definite le modalita' per l'alienazione delle unita' produttive e industriali, assicurando al personale il diritto di cui all'articolo 4, del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283.


Art. 133

#

Comma 1

Scopi e attivita'

Comma 2

L'Agenzia assicura, secondo criteri di imprenditorialita', efficienza ed economicita', la gestione coordinata e unitaria delle attivita' delle unita' produttive e industriali della Difesa, indicate con uno o piu' decreti del Ministro della difesa, d'ora in avanti, rispettivamente «unita'» e «Ministro», il primo dei quali da adottare ai sensi dell'articolo 48 del codice.


Ai fini di cui al comma 1, con determinazione dell'Amministrazione della difesa sono individuati il patrimonio delle unita' da attribuire alla gestione dell'agenzia e i beni da trasferire alla stessa.


Per la definizione e per il perseguimento degli specifici obiettivi dell'agenzia, nonche' per la verifica, da parte del Ministro, dei risultati raggiunti, il Direttore generale dell'Agenzia stipula ogni tre anni con il Ministro stesso una convenzione ai sensi e con i contenuti previsti dall'articolo 8, comma 4, lettera e), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; in ragione di specifiche esigenze, la convenzione puo' essere modificata su proposta di entrambe le parti.


Per il raggiungimento dei propri fini istituzionali l'Agenzia, nel rispetto, in quanto applicabili, dei principi che regolano la concorrenza e il mercato, puo' stipulare convenzioni, accordi e contratti con soggetti pubblici e privati per la fornitura o l'acquisizione di beni e servizi, nonche' partecipare a consorzi anche internazionali e a societa' previa autorizzazione del Ministro.


Art. 134

#

Comma 1

Vigilanza

Comma 2

L'Agenzia e' posta sotto la vigilanza del Ministro, che puo' esercitarla anche avvalendosi del ((Direttore nazionale degli armamenti)).


I regolamenti di cui all'articolo 136, comma 1 lettera e), numeri 3) e 4), in assenza di rilievi, diventano esecutivi trascorsi quarantacinque giorni dalla trasmissione; con riferimento al regolamento di contabilita', entro i predetti quarantacinque giorni il Ministro acquisisce il parere del Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 135

#

Comma 1

Organi dell'Agenzia

Comma 2

Sono organi dell'Agenzia il Direttore generale, d'ora in avanti «Direttore», il comitato direttivo e il collegio dei revisori dei conti.


L'incarico di Direttore e' conferito secondo la procedura per il conferimento dell'incarico di direzione di strutture articolate al loro interno in uffici dirigenziali generali e quelli di livello equivalenti di cui all'articolo 19, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, a persona di qualificata e comprovata esperienza manageriale nel campo dell'attivita' d'impresa di carattere industriale.


Il comitato direttivo e' composto da non piu' di quattro membri, scelti, per un periodo di tre anni, dal direttore fra i capi delle unita' che operano nei settori maggiormente rilevanti per l'attivita' dell'agenzia.


Il collegio dei revisori e' composto da tre membri effettivi e uno supplente, nominati con decreto del Ministro tra gli iscritti all'albo dei revisori dei conti o tra persone in possesso di specifica professionalita'; le indennita' dei componenti il collegio sono determinate dal Ministro, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 136

#

Comma 1

Direttore dell'Agenzia

Comma 2

In caso di assenza o di impedimento temporaneo, il direttore e' sostituito dal dirigente da lui designato tra i membri del comitato direttivo.


Il trattamento giuridico e il trattamento economico onnicomprensivo del direttore sono determinati con contratto individuale di durata di tre o di sei anni, con facolta' di rinnovo, ai sensi dell'articolo 19, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, salva l'eventuale revoca che il Ministro puo' disporre per inosservanza delle direttive generali e per i risultati negativi della gestione con riferimento a quanto previsto nella convenzione di cui all'articolo 133, comma 3.


Art. 137

#

Comma 1

Comitato direttivo

Comma 2

Il comitato direttivo coadiuva il Direttore nell'esercizio delle attribuzioni a esso conferite; formula, altresi', proposte in ordine ai programmi di sviluppo dell'Agenzia e individua misure e iniziative, da sottoporre al direttore, dirette a favorire l'economicita' della gestione, con particolare riferimento all'attivazione e alla regolamentazione di servizi e gestioni in comune.


Alle riunioni del comitato direttivo partecipano rappresentanti degli Ispettorati logistici delle Forze armate e i direttori generali del Ministero della difesa, di volta in volta interessati.


Art. 138

#

Comma 1

Collegio dei revisori dei conti

Comma 2

Il Collegio dei revisori dei conti svolge il controllo sull'attivita' dell'Agenzia a norma degli articoli 2397 e seguenti del codice civile, in quanto applicabili, e del regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.


Art. 139

#

Comma 1

Assetto organizzativo dell'Agenzia

Comma 2

L'Agenzia si articola in una struttura direzionale centrale e nelle unita', come eventualmente rideterminate ai sensi dell'articolo 134, comma 2, lettera a), e dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 3), del presente capo.


La struttura direzionale centrale, posta alle dipendenze del Direttore, assicura il supporto tecnico e amministrativo al Direttore per lo svolgimento delle sue attribuzioni; al suo interno e' istituito un ufficio per lo svolgimento del controllo di gestione sull'attivita' dell'agenzia, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, la cui struttura e la cui attivita' sono disciplinate secondo le specifiche modalita' previste dal regolamento interno di amministrazione e contabilita' di cui all'articolo 136, comma 1, lettera e), numero 4), del presente capo.


Le unita' hanno il compito di eseguire i lavori e i servizi indicati per ciascuna nei programmi annuali e triennali di attivita' dell'agenzia.


Art. 141

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Comma 1

Bilanci e risorse finanziarie dell'Agenzia

Comma 2

L'esercizio finanziario dell'agenzia ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.


Per ogni unita' produttiva e' tenuta un'analitica contabilita' industriale nell'ambito della quale trovano specifica considerazione gli oneri relativi al trattamento economico del personale civile e militare, i mezzi occorrenti per la produzione, le spese generali e l'ammortamento del capitale investito successivamente all'istituzione dell'agenzia; per il personale militare l'onere addebitato all'agenzia deve essere riferito alla sola attivita' necessaria all'interno dell'unita' produttiva e non puo' superare il costo unitario di una unita' di personale civile equivalente utilizzata presso imprese operanti nello stesso settore o presso altri enti del Ministero della difesa.


Il bilancio preventivo, lo stato patrimoniale, il conto economico e il rendiconto sono redatti a norma del regolamento di cui dell'articolo 136, comma 1 lettera e), numero 4), del presente capo e secondo i principi dell'articolo 131, comma 2, lettera c) del presente capo.


Gli utili netti risultanti dal bilancio d'esercizio sono destinati a una apposita riserva, utilizzabile in sede di eventuale trasformazione in societa' per azioni delle unita'.


Nello stato di previsione del Ministero della difesa e' iscritta un'apposita unita' previsionale di base la cui dotazione e' determinata in relazione al contenuto dei programmi annuali e triennali dell'agenzia e della convenzione di cui all'articolo 133, comma 3, del presente capo, nelle more dell'approvazione dei programmi stessi, tenendo conto dei costi per il funzionamento e la gestione dell'agenzia.


Art. 142

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Comma 1

Controlli

Art. 143

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Comma 1

Personale dell'Agenzia

Comma 2

L'organico definitivo dell'Agenzia e' determinato con decreto del Ministro, su proposta del direttore, in coerenza con le previsioni contenute nei piani di ristrutturazione delle unita'.


Alla copertura dell'organico si provvede, a regime, mediante le ordinarie forme di reclutamento ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300; l'agenzia puo' avvalersi, sulla base di una previa verifica delle specifiche esigenze, di personale militare in posizione di comando.


L'Agenzia puo' assumere, in relazione a particolari e motivate esigenze, cui non si puo' far fronte con il personale in servizio, e nell'ambito delle proprie disponibilita' finanziarie, personale tecnico o altamente qualificato, con contratti a tempo determinato di diritto privato, previa procedura di valutazione comparativa che accerti il possesso di un'adeguata professionalita' in relazione alle funzioni da esercitare, desumibile da specifici e analitici curricula culturali e professionali.((15))


L'inquadramento definitivo del personale avviene nell'ambito dell'organico determinato ai sensi del comma 1.


Il personale di cui al comma 1 che non ha ottenuto l'inquadramento definitivo e' restituito al Ministero della difesa, anche per l'eventuale applicazione delle procedure previste dagli articoli 33 e 34 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Il servizio prestato dal predetto personale presso l'agenzia e' equiparato a tutti gli effetti al servizio prestato presso il Ministero della difesa.


Al personale inquadrato in via definitiva nell'agenzia continua a essere mantenuto l'inquadramento per aree, posizione economica e profilo in godimento sino alla stipula del contratto integrativo collettivo di cui all'articolo 9, comma 3, del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300. Tale contratto non si applica al personale delle unita' trasformate in societa' per azioni, a decorrere dal momento della trasformazione.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40.


COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 24 FEBBRAIO 2012, N. 40.


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AGGIORNAMENTO (15)


Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66 come modificato dalla L. 27 dicembre 2017, n. 205, ha disposto (con l'art. 2190, comma 3-bis) che "Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della sostenibilita' finanziaria attraverso lo sviluppo del piano industriale di cui al comma 1-bis, l'Agenzia e' autorizzata a prorogare, fino al 31 dicembre 2018, i contratti di cui all'articolo 143, comma 3, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, entro il limite stabilito ai sensi dell'articolo 1, comma 379, della legge 23 dicembre 2014, n. 190. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente comma, pari a 540.000 euro per l'anno 2018, si provvede mediante corrispondente riduzione delle risorse del fondo di cui all'articolo 616 del presente codice".


Comma 3

SEZIONE II - ENTI DIPENDENTI DAL ((DIRETTORE NAZIONALE DEGLI ARMAMENTI))

Art. 144

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Comma 1

((Enti dipendenti dal Direttore nazionale degli armamenti))

Comma 2

Gli enti di cui all'articolo 47, comma 1, lettera b) del codice sono posti alle dirette dipendenze del ((Direttore nazionale degli armamenti)).


Ferma la definizione di specifici settori di intervento, gli enti di cui al comma 1 possono essere adibiti a cicli produttivi, in tutto o in parte analoghi o alternativi a quelli svolti, per la fornitura di beni e servizi alle amministrazioni statali e a committenti privati, anche mediante la stipulazione di appositi contratti, nel rispetto dei principi che regolano la concorrenza e il mercato. I predetti enti, successivamente all'affidamento del settore di intervento, nonche' al compimento dell'eventuale connessa ristrutturazione, presentano un autonomo bilancio annuale, sia preventivo sia consuntivo, redatto dal direttore ai sensi degli articoli 2423 e seguenti del codice civile, per l'approvazione del ((Direttore nazionale degli armamenti)) che verifica i risultati di gestione. A tal fine il direttore di ciascun ente e' responsabile della tenuta di un'analitica contabilita' industriale. Gli enti stessi decadono automaticamente dalla capacita' di contrattare ai sensi del presente comma decorsi due esercizi di non economica gestione ai sensi dei commi 4 e 5.


Per le finalita' indicate al comma 2 il Ministro della difesa definisce, sentiti i Ministri dell'economia e finanze, della pubblica amministrazione e innovazione e dello sviluppo economico, contratti tipo o quadro ai sensi delle vigenti disposizioni di diritto civile.


Per le valutazioni di cui al comma 3 del presente articolo, i costi di attivita' dell'ente sono calcolati tenendo conto dei complessivi oneri riferiti al personale civile e militare impiegato, ai mezzi occorrenti per la produzione, alle spese generali e all'ammortamento del capitale investito durante o successivamente alla ristrutturazione dell'ente stesso.


Al fine di verificare la capacita' dell'ente a operare in termini di economicita', l'entita' delle utilita' derivanti dai beni e dai servizi prodotti e' valutata ai prezzi di mercato afferenti gli stessi o analoghi beni e servizi anche tenuto conto di quanto risultante da listini e mercuriali ufficiali.


Comma 3

TITOLO III - FORZE ARMATE CAPO I BANDE MUSICALI

Art. 145

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Comma 1

Modalita' di impiego

Comma 2

Se le bande devono recarsi fuori dalla propria sede, agli appartenenti compete il trattamento economico di missione previsto dalle vigenti disposizioni.


Se la partecipazione e' richiesta dagli enti od organismi di cui all'articolo 95, comma 2, del codice, le spese per il trattamento economico di missione, per il viaggio del personale e per il trasporto del materiale sono a carico dei medesimi enti od organismi, che provvedono a rimborsarle allo Stato mediante versamento in tesoreria del corrispondente importo con imputazione allo speciale capitolo dello stato di previsione dell'entrata.


Le somme versate sono riassegnate, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, agli appositi capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.


Eventuali altre somme erogate dagli enti o comitati richiedenti sono direttamente versate ai rispettivi fondi assistenza, previdenza e premi per il personale delle Forze armate e le loro famiglie.


Per le manifestazioni a scopo di beneficenza le spese possono essere poste a carico dell'Amministrazione militare.


In particolari circostanze puo' essere autorizzato l'impiego della banda a organico ridotto, purche' rimanga inalterata la funzionalita' del complesso e la sua efficienza esecutiva dal punto di vista tecnico-musicale.


Art. 146

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Comma 1

Organizzazione strumentale

Comma 2

L'organizzazione strumentale della banda, la ripartizione e la suddivisione degli strumenti stessi sono quelle risultanti dal comma 2.


Comma 3

CAPO II - SPECIALITA', UNITA' E REPARTI DELL'ESERCITO

Art. 152

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Comma 1

Unita' e reparti dell'Esercito italiano

Comma 2

((


))


L'articolazione e la denominazione ((ordinativa e tattica delle unita' di cui al presente articolo)) sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.


Comma 3

CAPO III - COMANDI DIPARTIMENTALI E NON DIPARTIMENTALI DELLA MARINA MILITARE

Art. 153

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Comma 1

Comandi in capo di dipartimento marittimo

Comma 2

I Comandi in capo di Dipartimento marittimo esercitano, entro la propria giurisdizione, funzioni di comando e rispondono della efficienza bellica delle rispettive zone, nei limiti dei mezzi messi a loro disposizione.


Al Comando in capo di ciascun Dipartimento militare marittimo e' preposto un ammiraglio di squadra.


Art. 155

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Comma 1

Comandi servizi base

Comma 2

I Comandi servizi base hanno funzioni di comando e direzione su tutti i servizi della Marina militare esistenti nella localita' in cui hanno sede e che hanno attinenza con la sede stessa.


I Comandi servizi base sono retti da ufficiali del Corpo di stato maggiore della marina militare e hanno sede in La Spezia, Augusta, Taranto, Brindisi.


Il Comando servizi base di Brindisi e' anche Comando di marina.


Art. 156

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Comma 1

Centri di addestramento e formazione e di selezione

Comma 2

((11))


Il Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare ha sede in Taranto, e dipende dal Comando indicato con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Per il servizio del reclutamento e per i movimenti del personale il Centro riceve istruzioni dall'Ufficio generale del personale. ((11))


Il Centro di selezione della Marina militare ha sede ad Ancona.


I Centri di addestramento e formazione e di selezione sono comandati da Ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina militare. ((11))


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "1) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), la rubrica dell'articolo 156 e' sostituita dalla seguente: «Centro di Selezione»;
2) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, il comma 1 e' abrogato;
3) a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma 1, lettera f), all'articolo 156, al comma 3, le parole: «addestramento e formazione e di» sono soppresse".


Art. 157

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Comma 1

Enti e centri tecnici dell'area tecnico-operativa

Comma 2

Gli enti e i centri tecnici della Marina militare sono gli arsenali che hanno sede in La Spezia, in Augusta e in Taranto, compresa la sezione staccata di supporto diretto di Brindisi, e il Centro interforze munizionamento avanzato di Aulla.


I centri tecnici dell'area tecnico-operativa sono il Centro interforze studi per le applicazioni militari e il Centro di supporto e sperimentazione navale.


A ciascun ente dell'area tecnico-industriale e centro tecnico dell'area tecnico-operativa e' preposto un ufficiale con grado previsto nei relativi decreti di struttura con la carica di direttore alla diretta dipendenza dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 158

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Comma 1

Direzioni di munizionamento

Comma 2

Le direzioni di munizionamento, situate nelle sedi di Ca' Moncelo, Cava di Sorciaro e Taranto, esercitano le funzioni di carattere tecnico e logistico relative al munizionamento alle dipendenze dell'Alto comando periferico competente per giurisdizione.


Art. 159

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Comma 1

Basi navali

Comma 2

Le basi navali principali hanno sede in La Spezia, Augusta e Taranto. Brindisi e' sede di base navale secondaria, mentre Cagliari e Ancona sono sede di base navale di appoggio operativo.


Art. 160

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Comma 1

Servizi di sanita' militare marittima

Comma 2

Le Direzioni di sanita' militare marittima hanno sede presso i Comandi in capo di Dipartimento militare marittimo di La Spezia e Taranto.


Taranto e' altresi' sede del Centro ospedaliero militare nel cui ambito opera il Dipartimento militare di medicina legale.


La Spezia e' sede di Dipartimento militare di medicina legale.


Le Direzioni di sanita' militare marittima, il Centro ospedaliero militare e i Dipartimenti militari di medicina legale della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e sono retti da ufficiali del Corpo sanitario militare marittimo.


Art. 161

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Comma 1

Servizi di commissariato militare marittimo

Comma 2

Le Direzioni di commissariato militare marittimo hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta, Taranto e Ancona.


Cagliari e' sede di sezione di commissariato militare marittimo.


Le Direzioni e sezioni di commissariato militare marittimo dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare, e sono rette da ufficiali del Corpo di commissariato militare marittimo.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 162

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Comma 1

Servizi del genio militare per la Marina militare

Comma 2

Le Direzioni del Genio militare per la Marina militare hanno sede in La Spezia, Roma, Augusta e Taranto.


Cagliari e Ancona sono sedi di sezione del Genio militare per la Marina militare.


Gli uffici del Genio militare per la Marina militare, attualmente individuati nelle sedi di Livorno, La Maddalena, Napoli, Messina, Brindisi e Venezia, possono essere istituiti con determinazione ministeriale.


Le Direzioni, sezioni e uffici del Genio militare sono retti da ufficiali dell'Arma del Genio o dei Corpi tecnici dotati dei titoli culturali e professionali richiesti dall'articolo 90 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.


Art. 163

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Comma 1

Distaccamenti e Centro sportivo remiero

Comma 2

I distaccamenti della Marina militare hanno sede in Roma, Messina e Napoli, e sono comandati da ufficiali del Corpo di stato maggiore della Marina militare.


Il Centro sportivo remiero della Marina militare ha sede in Sabaudia.


I distaccamenti e il Centro sportivo remiero della Marina militare dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.


Con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere istituiti distaccamenti per il personale del Corpo degli equipaggi militari marittimi presso gli istituti e le scuole, gli arsenali, gli ospedali, le direzioni di commissariato ed altri enti.


Art. 164

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Comma 1

Zone dei fari

Comma 2

I Comandi delle zone dei fari hanno dipendenza funzionale di carattere tecnico e logistico dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari e, quali organi dipartimentali della Marina militare, dipendono dai Comandi indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare. Essi sono normalmente abbinati con i locali uffici idrografici, e sono retti da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.


I Comandi delle zone dei fari hanno sede in La Spezia, La Maddalena, Messina, Taranto e Venezia; la zona fari di Taranto ha una sezione staccata a Napoli.


I comandi di zona dei fari assicurano l'efficienza operativa del servizio di segnalamento nell'ambito della propria competenza territoriale, in base a quanto stabilito con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.


La sorveglianza di segnalamenti fissi o galleggianti lontani dalla sede della reggenza puo' essere affidata alle autorita' marittime locali; la sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 165

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Comma 1

Comandi e ((servizi dipartimentali e non dipartimentali))


Sono comandi e servizi ((dipartimentali e)) non dipartimentali quelli indicati con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare ((, che ne definisce le dipendenze)); per la parte tecnico-amministrativa e didattica, essi sono alla diretta dipendenza del Capo di stato maggiore della Marina militare o delle autorita' indicate con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.


I comandanti in capo di dipartimento militare marittimo possono ispezionare, riferendone al Capo di stato maggiore della Marina militare, i servizi tecnico-amministrativi e didattici della Marina militare disimpegnati dagli enti non dipartimentali e quelli di leva e mobilitazione affidati alle Capitanerie di porto.


Art. 166

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Comma 1

Ufficio allestimento e collaudo nuove navi

Comma 2

L'Ufficio allestimento e collaudo nuove navi, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere tecnico e logistico alle dipendenze dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.


L'ufficio e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore.

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Nota redazionale
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Art. 167

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Comma 1

Centro gestione scorte navali e direzioni magazzini

Comma 2

Il centro gestione scorte navali, con sede in La Spezia, esercita le funzioni di carattere logistico alle dipendenze dell'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari.


L'ufficio e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di commissariato militare marittimo.


Le direzioni magazzini hanno sede a La Spezia, Augusta e Taranto.

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Nota redazionale
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Comma 3

CAPO IV - SERVIZIO DEI FARI E DEL SEGNALAMENTO MARITTIMO SEZIONE I ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO

Art. 168

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Comma 1

Area di competenza del Servizio dei fari

Comma 2

Il Servizio fari gestisce la segnaletica marittima fissa e galleggiante dislocata lungo le coste della penisola e delle isole e nei porti di interesse nazionale sostenendone le spese.


I porti di interesse nazionale sono i porti della 1ª categoria secondo la classificazione dell'articolo 238 del codice ovvero "i porti e le spiagge che interessano la sicurezza della navigazione generale e servono unicamente o principalmente a rifugio o alla difesa militare e alla sicurezza dello Stato".


Il Servizio fari gestisce, altresi', la segnaletica marittima dei porti delle classi 1ª, 2ª e 3ª della 2ª categoria. Le relative spese di esercizio sono sostenute anche dalle province e dai comuni che le rimborsano al Ministero dell'economia e delle finanze secondo le vigenti disposizioni.


Sono esclusi dalla gestione del servizio fari i segnalamenti dei porti della 4ª classe della 2ª categoria. La relativa segnaletica, soggetta anch'essa alla normativa nazionale e internazionale, deve essere comunque approvata dall'Ispettorato per il supporto logistico e dei fari, nel presente capo denominato "Ispettorato".

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 169

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Comma 1

Segnalamenti in servizio dei fari

Comma 2

Il servizio fari presiede al funzionamento degli ausili alla navigazione costituiti da fari, fanali, nautofoni, mede, boe luminose e non, radiofari e racons. L'elenco dei segnalamenti in servizio e' pubblicato e tenuto a giorno dall'Istituto idrografico della Marina militare sulla base delle informazioni fornite dal servizio fari.


Art. 171

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Comma 1

Organizzazione del servizio dei fari

Comma 2

Organo direttivo centrale del Servizio fari e' l'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice.


Art. 172

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Comma 1

Ispettorato per il supporto logistico e dei fari


L'Ispettorato di cui all'articolo 113 del codice ha responsabilita' di studio, pianificazione, direzione e controllo del servizio fari nell'ambito delle funzioni di natura tecnica e logistica che la legge gli attribuisce. L'Ispettorato e' altresi' l'autorita' nazionale che si esprime sulla adeguatezza della segnaletica marittima alle esigenze della navigazione.


Art. 173

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Comma 1

Istituzione e scioglimento delle reggenze

Comma 2

L'Ispettorato, sulla base di esigenze di natura operativa, tecnica e logistica, ha la facolta' di modificare la distribuzione e il numero delle reggenze; ha altresi' la facolta' di modificarne la struttura, il numero dei segnalamenti affidati, il personale assegnato e la sede.


Di ogni variazione di assetto l'Ispettorato informa lo Stato maggiore della Marina militare e la Direzione generale del personale civile del Ministero della difesa.


L'Ispettorato emana un ordine del giorno con la situazione delle reggenze corredato dagli elementi di cui al comma 2; a tale ordine del giorno si fara' riferimento per le successive modifiche.


Art. 174

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Comma 1

Ufficio tecnico dei fari e del segnalamento marittimo

Comma 2

L'Ufficio tecnico dei fari, retto da un capitano di vascello del Corpo di stato maggiore, opera alle dirette dipendenze dell'Ispettorato che lo impiega per svolgere funzioni tecniche e logistiche a beneficio dell'intera rete nazionale dei segnalamenti.
Ha alle sue dipendenze personale militare e civile stabilito dalle tabelle organiche.


Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dell'ufficio tecnico dei fari.


L'Ufficio tecnico dei fari dispone per l'assolvimento dei suoi compiti di una officina mista di costruzione e riparazione, di laboratori per studi, ricerche, sperimentazioni e collaudi dei materiali dei fari, di infrastrutture didattiche e del magazzino centrale del servizio fari.


Gli interventi tecnici di qualsiasi tipo del personale dell'Ufficio tecnico dei fari presso i segnalamenti saranno ordinati o comunque autorizzati dall'Ispettorato. Il Comando di zona fari assicurera' a detto personale dell' ufficio tecnico dei fari il necessario supporto logistico e tecnico nello svolgimento della attivita' di istituto.


Art. 175

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Comma 1

Comandi di zona fari

Comma 2

Ciascun Comando di zona fari, come organo dipartimentale, opera alle dirette dipendenze dell'Alto comando periferico che, all'interno della propria competenza territoriale, lo impiega ai fini della efficienza operativa del segnalamento marittimo; tale dipendenza si estende all'ambito logistico e amministrativo, in particolare, per quanto si riferisce al supporto tecnico e logistico, all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento dei materiali e delle infrastrutture del servizio fari.


Ciascun Comando di zona fari, la cui area di giurisdizione coincide con quella dell'Alto comando periferico di appartenenza, e' retto da un ufficiale superiore del Corpo di stato maggiore della Marina militare che assume la denominazione di «comandante della zona fari». Egli ha alle proprie dipendenze il personale militare e civile del comando, dell'officina mista e del magazzino e quello civile farista destinato presso le reggenze.


Lo Stato maggiore della Marina militare stabilisce con propria determinazione la configurazione amministrativa dei Comandi di zona fari.


Art. 176

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Comma 1

Comitato dei comandanti del servizio fari

Comma 2

Il Comitato dei comandanti e' un organo consultivo dell'Ispettorato e di coordinamento del servizio fari che tratta questioni di carattere ordinativo, organizzativo, di personale, tecnico, finanziario e normativo.


In assenza dell'Ispettore il comitato e' presieduto dall'ufficiale piu' anziano presente.


Il Comitato si riunisce obbligatoriamente una volta l'anno per il consuntivo delle attivita' dell'anno che volge al termine e per la programmazione di quella dell'anno a venire; le altre riunioni sono convocate dall'Ispettore quando lo ritiene necessario oppure su proposta di uno dei membri.


L'ordine del giorno e' predisposto dall'Ispettorato, tenendo conto anche delle proposte dei membri.


Comma 3

SEZIONE II - PERSONALE ADDETTO AL SERVIZIO

Art. 177

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Comma 1

Normativa di riferimento

Comma 2

Nei rapporti con il personale farista e' applicata la normativa generale del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni.


Art. 178

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Comma 1

Personale assegnato alle reggenze dei segnalamenti

Comma 2

A ciascuna reggenza e' assegnato il personale civile di cui all'articolo 170, su disposizione della competente direzione generale del Ministero della difesa su proposta dell'Ispettorato.


Il responsabile delle attivita' della reggenza e' il reggente, incarico conferito al farista piu' anziano nel contingente del profilo professionale di farista capo o all'unico farista in servizio presso la reggenza; in casi particolari e su richiesta motivata dell'interessato (cattivo stato di salute, ragioni familiari o altre) l'incarico di reggente puo' essere conferito temporaneamente ad altro farista capo o farista della reggenza anche se non il piu' anziano.


Art. 179

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Comma 1

Attribuzioni e compiti del reggente

Comma 2

Nello svolgimento dei suoi compiti il reggente si avvale della collaborazione del personale dipendente, e partecipa ai turni di servizio con gli altri faristi.


I compiti del reggente sono quelli previsti dal profilo professionale n. 99 relativo al farista capo che svolge tale mansione.


Art. 180

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Comma 1

Compiti del personale delle reggenze

Comma 2

Il personale farista e farista capo destinato alle reggenze svolge alle dirette dipendenze del reggente i compiti previsti dai profili professionali rispettivamente n. 98 di farista e n. 99 di farista capo.


Art. 181

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Comma 1

Orario giornaliero di servizio nelle reggenze

Comma 2

L'incarico di farista di servizio e' svolto a rotazione da tutti i faristi della reggenza compreso il reggente che regola il turno.


Anche l'attivita' del farista di servizio, ferme restando le disposizioni di cui ai commi da 1 a 4, e' regolato dalla negoziazione decentrata in particolare per le modalita' di recupero delle ore effettuate oltre il normale orario e per le modalita' di compenso per la reperibilita'.


Art. 182

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Comma 1

Riposo settimanale dei faristi

Comma 2

Il riposo settimanale dei faristi e' regolato dalla normativa sugli impiegati civili dello stato; tuttavia deve venir assicurata anche nei giorni domenicali e festivi la sorveglianza dei segnalamenti.


Nelle reggenze con almeno due operatori il farista di servizio domenicale assicura la sorveglianza dei segnalamenti e svolge le sue attivita' secondo il normale orario di lavoro feriale salvo a recuperare astenendosi dal lavoro in un giorno della settimana successiva, concordato con il reggente contemperando le esigenze personali con quelle di servizio. Nelle reggenze con un solo operatore la sorveglianza nei giorni festivi puo' essere affidata alle autorita' marittime locali richiedendola con la procedura indicata nell'articolo 194.


I Comandi di zona fari devono assicurare la continuita' del servizio, la sicurezza del personale e degli apparati. Essi hanno comunque la facolta' di integrare il personale della reggenza con l'invio in missione di faristi disponibili nell'ambito della zona o di militari addestrati per gli interventi in casi di emergenza.


Art. 183

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Comma 1

Congedo annuale dei faristi

Comma 2

Nel rispetto della normativa sul rapporto di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni, il congedo ordinario annuale e' fruito in turni stabiliti dal comando zona fari tenuto conto delle preferenze, dell'anzianita' relativa dei faristi e dei turni degli anni precedenti.


Nei periodi nei quali la reggenza rimane priva di faristi anche a causa di sovrapposizione di riposo settimanale e congedo annuale, il comandante della zona fari ha facolta' di predisporre uno o piu' dei provvedimenti indicati nell'articolo 182, sempre nell'intento di assicurare la continuita' del servizio senza trascurare la sicurezza del personale e dei materiali.


Art. 184

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Comma 1

Giornale di reggenza e quaderno del segnalamento

Comma 2

Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono documenti ufficiali. Nel giornale di reggenza sono sistematicamente annotati l'attivita' giornaliera della reggenza, il rapporto di fine turno del farista di servizio nonche' notizie amministrative e altre informazioni complementari. Nel quaderno del segnalamento sono annotati tutti gli interventi di manutenzione effettuati sul segnalamento.


Responsabile della compilazione e della conservazione dei due documenti e' il reggente che si attiene alle istruzioni riportate sui documenti stessi.


Il giornale di reggenza e il quaderno del segnalamento sono predisposti secondo i rispettivi modelli previsti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.


Art. 185

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Comma 1

Rapporto di fine turno

Comma 2

Il farista di servizio di cui all'articolo 181, ultimato il turno di servizio, ne registra gli eventi salienti sul giornale di reggenza nelle pagine rispondenti alla data del giorno. Il suo rapporto e' vistato dal reggente.


Art. 186

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Comma 1

Collegamento telefonico delle reggenze

Comma 2

Le reggenze devono disporre di collegamento telefonico o, se non e' possibile, radiofonico con il proprio comando zona fari e con l'autorita' marittima competente per giurisdizione.


Art. 187

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Comma 1

Contributo al soccorso in mare e alla prevenzione da inquinamento

Comma 2

Il farista che operando nell'ambito della sua reggenza o comunque trovandosi nella situazione prevista dall'articolo 593, comma 2, del codice penale, avvista o comunque ha notizia di esseri umani in pericolo di vita per sinistro in mare o di navi in pericolo o di macchie inquinanti o di analoghe situazioni di emergenza, ne da' immediata comunicazione all'autorita' marittima competente. Da' altresi' immediato asilo e assistenza a eventuali naufraghi nei locali della reggenza.


Art. 188

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Comma 1

Interruzione e sospensione del servizio

Comma 2

I fari, fanali e segnalamenti marittimi devono rimanere comunque accesi e attivi anche in caso di interruzione o sospensione del servizio del personale del servizio fari.


Art. 189

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Comma 1

Alloggi per il personale farista

Comma 2

Il personale farista destinato alle reggenze assegnatario di alloggi di servizio per guardianaggio e custodia (ASGC) ha l'obbligo di risiedervi.


All'assegnatario e' fatto divieto di utilizzare come proprio alloggio altri locali del comprensorio della reggenza ancorche' temporaneamente non impiegati, a meno di specifica autorizzazione dell'alto comando periferico competente.


Art. 190

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Comma 1

Sedi disagiate

Comma 2

L'elenco delle reggenze e dipendenze che, tra l'altro, per le particolari condizioni di vita, clima, isolamento, carico di lavoro sono considerate sedi disagiate ai fini di una maggiorazione del premio incentivante, e' individuato con decreto del Ministro della difesa sentite le organizzazioni sindacali.


Art. 191

#

Comma 1

Accesso ai segnalamenti e alloggiamento presso le reggenze

Comma 2

Il personale estraneo al servizio non puo' accedere all'interno dei segnalamenti a meno di specifica autorizzazione del comandante di zona fari.


Il personale militare e civile appartenente al servizio puo' accedere ai segnalamenti e alloggiare presso le reggenze per motivi di servizio connessi con l'incarico ricoperto.


Il temporaneo alloggiamento presso le reggenze di personale estraneo al servizio e' consentito solamente in casi di emergenza o di comprovata necessita' e deve essere autorizzato dall'alto comando periferico.


Art. 192

#

Comma 1

Definizione in materia di sorveglianza dei segnalamenti

Comma 2

Con il termine «sorveglianza» ci si riferisce all'insieme di attivita' intese a verificare giornalmente l'effettivo corretto funzionamento di ciascun faro e segnalamento marittimo in genere.


Responsabile della sorveglianza e' il reggente; tuttavia in alcuni casi e circostanze particolari essa puo' essere affidata a comandi, enti o personale, estranei al servizio fari.


Art. 193

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Comma 1

Esercizio della sorveglianza

Comma 2

In tale circostanza l'autorita' marittima ha altresi' il compito di informare con il mezzo piu' rapido possibile il comando zona fari o l'alto comando periferico di eventuali irregolarita' di funzionamento ai fini della tempestiva emanazione dell'avviso ai naviganti e dell'intervento correttivo del personale del comando zona fari.


La sorveglianza dei segnalamenti situati all'interno di installazioni della Marina militare puo' essere affidata a personale militare ivi in servizio.


L'affidamento del segnalamento in sorveglianza ad altro ente o personale al di fuori del servizio fari non esime il reggente dalle normali responsabilita' del servizio su quel segnalamento per cio' che si riferisce a controlli periodici, rifornimenti, manutenzioni, rassetto e ripristino dell'efficienza.


Art. 194

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Comma 1

Collaborazione dell'autorita' marittima

Comma 2

Qualsiasi richiesta di collaborazione dell'autorita' marittima sia nella sorveglianza che nel supporto o in altri settori e' avanzata dal comandante della zona fari al comandante del compartimento marittimo competente informandone l'Alto comando periferico di giurisdizione.


Art. 195

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Comma 1

Verifica della posizione dei segnalamenti galleggianti

Comma 2

I comandanti delle zone fari predispongono idonea organizzazione per la sorveglianza dei segnalamenti galleggianti specie per quelli fuori dai porti o comunque esposti all'azione del mare, delle correnti e del vento.


Una accurata verifica della posizione del segnalamento deve essere disposta dal comando zona fari periodicamente e comunque dopo che esso e' rimasto a lungo soggetto all'azione violenta di elementi meteorologici. Se sono rilevati spostamenti tali da pregiudicare la sicurezza della navigazione si provvede alla ricollocazione del segnalamento nella corretta posizione, disponendo nel frattempo per la emanazione del relativo avviso ai naviganti.


Art. 196

#

Comma 1

Controllo da parte delle unita' navali

Comma 2

Le unita' navali della Marina militare italiana in navigazione che rilevano anomalie nel funzionamento o nella posizione di un segnalamento marittimo ne danno sollecita comunicazione all'alto comando periferico e al comando zona fari territorialmente competenti.


Notizie specifiche sulle prestazioni operative dei segnalamenti possono essere richieste alle unita' navali dai comandi zona fari tramite l'alto comando periferico di appartenenza.


Comma 3

SEZIONE III - CONTROLLO DEI MATERIALI TECNICI

Art. 197

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Comma 1

Norme tecniche

Comma 2

L'ufficio tecnico dei fari redige la normativa tecnica relativa alle modalita' d'impiego, alla manutenzione, alla tenuta, alla conservazione e alle riparazioni dei materiali tecnici del servizio.
Detta normativa e' applicata dopo la sua emanazione da parte dell'Ispettorato.


I comandi di zona fari possono in casi particolari e di provata necessita' adottare norme tecniche diverse purche' concordate con l'ufficio tecnico dei fari e autorizzate dall'Ispettorato.


Art. 198

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Comma 1

Norme di servizio

Comma 2

I comandanti di zona fari emanano, sulla base delle norme in vigore e delle direttive ricevute, norme di servizio relative all'andamento e all'espletamento del servizio fari nell'ambito della giurisdizione della zona.


Art. 199

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Comma 1

Uniformita' della normativa

Comma 2

L'Ispettorato impartisce direttive intese a regolare, tra l'altro, nell'ambito del servizio fari l'emanazione di norme, disposizioni, circolari, monografie, rapporti, segnalazioni di avarie, notiziari al fine di dare unita' di indirizzo e uniformita' nella loro redazione e nelle procedure.


Art. 200

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Comma 1

Attivita' ispettiva

Comma 2

L'attivita' ispettiva e' quella intesa a verificare l'andamento del servizio fari nelle sue componenti tecnica, logistica, infrastrutturale e di personale.


Art. 201

#

Comma 1

Visita dei comandanti di zona fari

Comma 2

I comandanti di zona fari esercitano sulle reggenze dipendenti una accurata vigilanza con visite effettuate di iniziativa con o senza preavviso e con una periodicita' non superiore a quattro mesi.


Al termine della visita e' redatto per le sistemazioni della reggenza e per ciascun segnalamento ispezionato il «rapporto sulla visita» con il quale il comando zona fari riferisce sinteticamente sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sul personale e sulla logistica non mancando di avanzare proposte per i provvedimenti correttivi; detto rapporto e' inviato all'Ispettorato, all'ufficio tecnico dei fari e per conoscenza all'alto comando periferico di giurisdizione.


Ciascun comandante di zona fari cura di visitare tutti i fari e tutti i segnalamenti dipendenti almeno una volta nell'arco di un anno.


Art. 202

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Comma 1

Visite tecniche

Comma 2

Le visite tecniche sono effettuate dal direttore dell'ufficio tecnico dei fari, o da un suo delegato, su specifico mandato dell'Ispettorato che e' informato con rapporto scritto; il direttore dell'ufficio tecnico dei fari puo' anche eseguire, o fare eseguire dal proprio personale, visite tecniche di iniziativa nell'ambito di un piu' ampio mandato dell'Ispettorato che tuttavia deve essere di volta in volta informato.


Art. 203

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Comma 1

Ispezioni tecnico-logistiche

Comma 2

Della commissione, nominata con provvedimento dell'Ispettorato, non possono fare parte gli ufficiali e impiegati civili dell'organismo ispezionato e, per l'Ispezione a una reggenza, gli appartenenti al comando zona fari da cui essa dipende; l'inserimento in essa di ufficiali e impiegati appartenenti ai comandi zona fari e' coordinata con l'alto comando periferico di competenza.


Al termine dell'ispezione di ciascun organismo, il presidente redige un rapporto circostanziato sulla parte tecnica, su quella infrastrutturale, sulla logistica e sul personale, segnalando inconvenienti e avanzando proposte per eliminarli; tale rapporto e' inoltrato all'Ispettorato e all'alto comando periferico competente.


Art. 204

#

Comma 1

Varie su visite e ispezioni

Comma 2

Visite e ispezioni sono effettuate generalmente durante le ore di lavoro e possono essere con o senza preavviso; le ispezioni fuori orario di lavoro sono preannunciate e per il tempo impiegato i faristi sono retribuiti con il compenso straordinario.


L'ufficiale responsabile della visita o dell'ispezione ne registra l'effettuazione sul giornale di reggenza annotando sinteticamente, senza esprimere alcun giudizio o valutazione, le ore di inizio e fine nonche' i locali della reggenza e i segnalamenti visitati.


Comma 3

SEZIONE IV - LOGISTICA E INFRASTRUTTURE

Art. 205

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Comma 1

Unita' navali di supporto logistico mobile

Comma 2

Le unita' di cui al comma 1, chiamate moto trasporto fari, dispongono di una officina attrezzata per lavorazioni varie; i faristi nonche' personale civile dell'Ispettorato, dell'Ufficio tecnico fari e delle zone fari e il personale militare del servizio fari imbarcano su dette unita' navali ogni qualvolta le esigenze della missione lo richiedano.


L'Alto comando periferico dispone dell'impiego di tali unita' secondo programmi di manutenzione e interventi di vario tipo proposti dal comando della zona fari.


Art. 206

#

Comma 1

Automezzi e imbarcazioni

Comma 2

L'ufficio tecnico dei fari, i comandi di zona fari e alcune reggenze sono forniti di autoveicoli, automezzi speciali da lavoro, motofurgoni e imbarcazioni previsti da apposite tabelle di assegnazione stabilite dallo Stato maggiore della Marina militare su proposta dell'Ispettorato.


I comandi di zona fari possono disporre temporanee ridislocazioni dei mezzi nell'ambito della propria area di giurisdizione, previa autorizzazione dell'alto comando periferico e informandone l'Ispettorato.


Art. 207

#

Comma 1

Abilitazioni

Comma 2

Il personale che impiega mezzi terrestri e navali in dotazione deve essere in possesso delle apposite abilitazioni e autorizzazioni alla loro condotta; a tal fine i comandi di zona fari provvedono a interessare l'alto comando periferico e le autorita' marittime locali competenti al rilascio delle suddette abilitazioni.


Art. 208

#

Comma 1

Impiego di elicotteri della Marina militare

Comma 2

In caso di comprovata necessita' o urgenza, possono effettuarsi trasporti di personale e materiali ai siti di difficile accesso facendo ricorso all'impiego di elicotteri della Marina militare idonei allo scopo; le missioni sono disposte dall'Alto comando periferico competente su richiesta del Comando di zona fari.


Art. 209

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Comma 1

Concorso dei mezzi navali delle Capitanerie di porto

Comma 2

Nelle sedi nelle quali vi sia indisponibilita' di mezzi navali del servizio e l'impossibilita' di utilizzo di mezzi locali idonei, il comando zona fari puo' richiedere il concorso saltuario dei mezzi dell'autorita' marittima locale; della richiesta di concorso deve essere data informazione all'Alto comando periferico competente.


Art. 210

#

Comma 1

Trasporto dei materiali ai segnalamenti

Comma 2

Se non e' possibile o non e' conveniente effettuare il trasporto dei materiali dai magazzini dei comandi zona fari alle reggenze e ai segnalamenti con mezzi dell'Amministrazione, e' consentito ricorrere a ditte private stipulando, se occorre, apposite convenzioni.


Art. 211

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Comma 1

Distintivo speciale del servizio fari

Comma 2

Le unita' navali e le imbarcazioni adibite al servizio fari alzano l'apposito distintivo speciale con le modalita' dettate dalla vigente normativa di Forza armata.


Art. 212

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Comma 1

Materiali del servizio fari

Comma 2

Per i «materiali tecnici» valgono le norme dettate dagli articoli 213 e seguenti. I materiali di cui ai punti b), c) e d) del comma 1 sono soggetti alla normativa dipartimentale per quel che si riferisce alla gestione e alla manutenzione.


Art. 214

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Comma 1

Manutenzione programmata

Comma 2

L'Ufficio tecnico dei fari fornisce, per ogni apparecchiatura, sistemazione e dispositivo in servizio, una specifica normativa che per ciascuno dei tre livelli di manutenzione indichi gli interventi specificandone la periodicita'.


Sulla base di detta normativa e dei mezzi e risorse disponibili, ogni comando di zona fari redige, a ogni fine anno, la pianificazione delle manutenzioni per l'anno successivo che sottopone alla approvazione dell'Ispettorato.


Art. 215

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Comma 1

Officine del servizio fari

Comma 2

Il servizio fari dispone delle officine miste dell'ufficio tecnico dei fari e delle sei zone fari, istituite con decreto del Ministro della difesa; l'organizzazione delle lavorazioni e gli aspetti tecnico-amministrativi sono disciplinati dal titolo I del libro III.


Gli ordini di lavoro sono emessi dall'ufficiale preposto al servizio delle lavorazioni; i mezzi di lavoro e i materiali di impiego e di consumo sono assunti a carico del consegnatario per debito di vigilanza all'uopo designato.


Art. 218

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Comma 1

Magazzini

Comma 2

La gestione dei materiali e' regolata dal capo VIII del titolo I del libro III.


Presso l'Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti, con decreti del Ministro della difesa, magazzini affidati a consegnatari per debito di custodia, nominati con decreti del Ministro della difesa e tenuti alla resa del conto giudiziale; detti magazzini sono normalmente adibiti a rifornimento dei materiali ad altri magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza.


Presso l' Ufficio tecnico dei fari e le zone fari sono istituiti magazzini affidati a consegnatari per debito di vigilanza nominati con provvedimento di ciascun comandante, adibiti alla gestione e alla distribuzione per l'impiego dei materiali necessari al funzionamento delle officine dei vari servizi e al funzionamento e manutenzione dei fari e dei segnalamenti marittimi.


I movimenti dei materiali tra magazzini a contabilita' giudiziale - in particolare tra il magazzino dell' ufficio tecnico dei fari che funge da magazzino centrale e quelli delle sei zone fari - sono disciplinati dal capo VIII del titolo I del libro III e devono essere autorizzati di volta in volta dall'Ispettorato che autorizza anche i movimenti dei materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti dai comandi di zona diversi.


I comandanti di zona fari autorizzano i movimenti di materiali nell'ambito dei magazzini dipendenti.


Art. 219

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Comma 1

Competenza degli interventi su infrastrutture e manufatti

Comma 2

Il Ministero delle infrastrutture e trasporti provvede alla costruzione, modifica e manutenzione straordinaria dei manufatti e delle infrastrutture del servizio fari.


La Marina militare provvede invece all'ordinaria manutenzione e al minuto mantenimento degli stessi.


Il personale delle reggenze provvede alle piccole riparazioni e manutenzioni degli edifici e dei manufatti per la loro conservazione.


Art. 220

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Comma 1

Assegnazione dei fondi per l'ordinaria manutenzione e il minuto mantenimento e procedure per l'esecuzione dei lavori

Comma 2

Entro il mese di settembre di ogni anno l'Ispettorato presenta allo Stato maggiore della Marina militare un programma, preventivamente concordato tra i pertinenti alti comandi periferici e i comandi zone fari da essi dipendenti, degli interventi di ordinaria manutenzione da eseguire alle infrastrutture del servizio fari specificando per ciascuno di essi la spesa presunta e la priorita' di esecuzione. Sulla base di tali indicazioni lo Stato maggiore della Marina militare definisce i lavori che possano trovare copertura finanziaria a fronte delle disponibilita' a capitolo e assegna i relativi fondi agli alti comandi periferici interessati tenendone informato l'Ispettorato.


Gli Alti comandi periferici riservano alle rispettive zone fari i fondi necessari per minuto mantenimento secondo la ripartizione valutata nel contesto generale delle infrastrutture dipartimentali e sulla base delle proposte che sono avanzate annualmente dalla stessa zona fari per l'area di rispettiva giurisdizione.


Le procedure per l'esecuzione dei lavori sono quelle previste dal titolo IV del libro III.


Comma 3

CAPO V - ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA

Art. 221

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Comma 1

Natura giuridica dell'Istituto idrografico della Marina militare

Comma 2

L'Istituto idrografico della Marina militare e' ente del Ministero della difesa e organo cartografico dello Stato.


Opera nel settore dell'idrografia, cosi' come definita dall'Organizzazione idrografica internazionale, in accordo con le pertinenti normative internazionali recepite in ambito nazionale, e in particolare con la Convenzione di Londra del 1969 sulla sicurezza della navigazione (SOLAS 1969), concorrendo alla conoscenza e valorizzazione di tutto quanto legato all'ambiente marino da un punto di vista scientifico, tecnologico e ambientale.


Art. 223

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Comma 1

Organizzazione dell'Istituto Idrografico della Marina militare

Comma 2

L'Istituto idrografico della Marina militare e' posto alle dirette dipendenze del Capo di stato maggiore della Marina militare, ed e' retto da un ufficiale ammiraglio del Corpo di stato maggiore.


Esso e' articolato, sulla base del principio di separazione tra compiti e responsabilita', nelle aree funzionali scientifica, amministrativa e logistica, della formazione e direzione del personale, del supporto; tali aree sono strutturate in reparti, uffici, sezioni e nuclei la cui denominazione e composizione sono definite con disposizioni del Capo di stato maggiore della Marina militare.


Art. 225

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Comma 1

Personale dell'Istituto idrografico della Marina militare

Comma 2

Le attivita' dell'Istituto idrografico della Marina militare sono svolte da personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa assegnato, rispettivamente, secondo apposita determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare e in base alla pianta organica definita con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Comma 3

CAPO VI - SERVIZIO DI ASSISTENZA AL VOLO

Art. 227

#

Comma 1

Spazi aerei

Art. 228

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Comma 1

Tipi di traffico

Comma 2

Il traffico aereo militare, il quale segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale (ICAO), prende il nome di traffico aereo generale.


Il traffico aereo militare che non segue le procedure formulate dall'Organizzazione dell'aviazione civile internazionale prende il nome di traffico aereo operativo militare.


Art. 229

#

Comma 1

Spazi aerei di competenza dell'Aeronautica militare

Comma 2

Entro gli spazi aerei di cui al comma 1, i servizi di assistenza al volo di competenza sono forniti dall'Aeronautica militare, con gli opportuni coordinamenti e nel rispetto della normativa ICAO per quanto concerne il traffico aereo generale.


Art. 230

#

Comma 1

Accordi particolari

Comma 2

1.I servizi di assistenza al volo nelle zone di aerodromo e di avvicinamento sugli aeroporti militari, su quelli militari aperti al traffico aereo civile, oppure su aeroporti civili, per esigenze operative di difesa, funzionali o di sicurezza, possono essere delegati per l'esercizio, in tutto o in parte, rispettivamente, all'Ente nazionale di assistenza al volo e all'Aeronautica militare, previi accordi particolari tra il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero della difesa che definiscono, tra l'altro, anche le relative responsabilita'.
2.Ferme restando le proprie competenze concernenti la direzione dei servizi, l'Aeronautica militare e l'Ente nazionale di assistenza al volo possono chiedere l'utilizzazione, a tempo determinato, di personale, rispettivamente, civile e militare, per far fronte a specifiche esigenze connesse con i servizi di assistenza al volo, sulla base della disciplina contenuta in accordi particolari.
3. Gli accordi di cui ai commi 1 e 2 sono approvati con decreto del Ministro della difesa, di concerto con quello delle infrastrutture e dei trasporti.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 231

#

Comma 1

Priorita' di traffico

Comma 2

Il traffico aereo in emergenza, sia generale che operativo militare ha la priorita' su ogni tipo di traffico in tutti gli spazi aerei.


Il traffico aereo operativo militare svolto per esigenze reali di difesa dello spazio nazionale o per soccorso ha la priorita' su ogni altro tipo di traffico, a eccezione di quello di emergenza di cui al comma 1, in tutti gli spazi aerei.


Art. 232

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Comma 1

Permeabilita' degli spazi

Art. 233

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Comma 1

Organismi di coordinamento

Comma 2

((


Per il mantenimento delle competenze dell'Aeronautica militare in materia di servizio per l'assistenza al volo, concernente il traffico aereo militare sugli aeroporti militari ovvero che non segue le procedure per l'aviazione civile, nonche' per il traffico aereo civile sugli aeroporti militari o su quelli civili con i servizi di navigazione aerea forniti ai sensi dell'articolo 230, possono essere costituiti organi di coordinamento generale o di coordinamento operativo, l'individuazione, la composizione e le modalita' di funzionamento dei quali, sia a livello centrale che periferico, sono disciplinate con regolamento da adottarsi con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. A tali organi, destinati, fra l'altro, a garantire l'assolvimento dei compiti di istituto dell'Aeronautica militare e la permeabilita' degli spazi aerei si applica l'articolo 88.


))


Con il regolamento di cui al comma 1 sono disciplinate altresi' la composizione e le modalita' di funzionamento dell'organismo centrale di coordinamento a carattere generale che deve provvedere alla elaborazione degli accordi particolari previsti dall'articolo 230.


Art. 234

#

Comma 1

Membri militari del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo

Comma 2

Il Sottocapo di stato maggiore dell'Aeronautica e il responsabile dell'ufficio dello Stato maggiore dell'Aeronautica competente in materia di servizi della navigazione aerea sono membri del comitato consultivo per l'utilizzazione dello spazio aereo, ai sensi dell'art. 10 del decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1981, n. 484.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Comma 3

CAPO VII - NORME DI SERVIZIO PER L'ARMA DEI CARABINIERI SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 235

#

Comma 1

Compiti d'istituto dell'Arma dei carabinieri

Comma 2

Ai fini dell'espletamento dei compiti d'istituto, di cui all'articolo 159 del codice e delle funzioni di cui all'articolo 161 del codice, all'Arma dei carabinieri si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.


Art. 236

#

Comma 1

Facolta' dei militari dell'Arma dei carabinieri

Comma 2

Il personale dell'Arma dei carabinieri, se in uniforme o munito di tessera di riconoscimento, ha diritto di circolare liberamente sui mezzi di trasporto pubblico urbano.


Art. 237

#

Comma 1

Obblighi di polizia giudiziaria e doveri connessi con la dipendenza gerarchica

Comma 2

Indipendentemente dagli obblighi prescritti dalle norme del codice di procedura penale, i comandi dell'Arma dei carabinieri competenti all'inoltro delle informative di reato all'autorita' giudiziaria, danno notizia alla scala gerarchica della trasmissione, secondo le modalita' stabilite con apposite istruzioni del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


In caso di reati militari la cui procedibilita' e' condizionata dalla richiesta del comandante di corpo, copia della relativa informativa e' trasmessa anche a quest'ultimo.


Art. 238

#

Comma 1

(( (Sede di servizio). ))

Comma 2

((


Il militare dell'Arma dei carabinieri che intende contrarre matrimonio, comunica tale decisione al proprio comando per consentire all'Amministrazione di decidere sulla sua conferma o sul trasferimento ad altra sede entro il termine previsto dall'articolo 1040 dalla data dell'avvenuta comunicazione. Analoghi obblighi sono osservati per le convivenze.


))


Comma 3

SEZIONE II - RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' MILITARI

Art. 240

#

Comma 1

(( (Disposizione all'interno di contingenti interforze). ))

Comma 2

((


))


Art. 241

#

Comma 1

Servizi di presidio

Comma 2

I comandanti di presidio possono, compatibilmente con la forza disponibile e con le esigenze del servizio, richiedere personale dell'Arma dei carabinieri per i servizi di scorta d'onore e, in caso di riviste e parate, per il servizio d'istituto e per il mantenimento dell'ordine.


Gli ufficiali, i sottufficiali, i graduati e gli allievi degli istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri non possono, di norma, essere impiegati in servizi d'ordine pubblico e in quelli di presidio.


Gli allievi carabinieri concorrono a turno, con gli altri corpi, nei servizi di guardia e di picchetto d'onore.


Il personale dell'Arma dei carabinieri, senza pregiudizio del servizio d'istituto, partecipa in reparti schierati, alle riviste e alle parate di presidio.


Art. 242

#

Comma 1

Norma di salvaguardia del servizio d'istituto

Comma 2

All'infuori dei casi di cui agli articoli della presente sezione, i comandanti delle altre Forze armate o di presidio non possono ingerirsi in alcun modo nelle operazioni giornaliere dei militari dell'Arma dei carabinieri, nell'esercizio ordinario del loro servizio, nell'ordine interno delle loro caserme e tanto meno distoglierli, per qualsivoglia motivo, dalle funzioni che sono loro attribuite.


Comma 3

SEZIONE III - RELAZIONI DI SERVIZIO CON LE AUTORITA' CIVILI

Art. 243

#

Comma 1

Relazioni con le autorita' civili

Comma 2

Ai fini delle relazioni di servizio dell'Arma dei carabinieri con le autorita' civili, anche con riferimento allo scambio informativo, si applicano le disposizioni previste dalla normativa vigente.


Comma 3

TITOLO IV - SANITA' MILITARE CAPO I SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

Art. 244

#

Comma 1

Applicazione della normativa in materia di sicurezza

Comma 2

Il presente capo, tenuto conto dei principi, delle peculiarita' organizzative e delle particolari esigenze connesse al servizio espletato dalle Forze armate, disciplina l'organizzazione e le attivita' dirette ad assicurare la tutela della salute e sicurezza del personale militare e civile negli ambienti di lavoro e durante le attivita' dell'Amministrazione della difesa, in territorio nazionale o all'estero.


Le norme del presente capo si applicano anche alle attivita' lavorative ((connesse alle funzioni di cui all'articolo 132 del codice)) svolte dal personale del Corpo delle capitanerie di porto nelle aree di pertinenza.


Art. 246

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Comma 1

Individuazione del datore di lavoro

Comma 2

Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, le funzioni di datore di lavoro, salvo quanto previsto ai commi da 2 a 7, fanno capo ai titolari di enti e distaccamenti che, ancorche' non aventi qualifica dirigenziale, siano preposti a un comando o ufficio avente autonomia gestionale e dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa.


In deroga a quanto previsto al comma 1, nel rispetto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, assolvono le funzioni di datore di lavoro, limitatamente al personale dipendente, anche i dirigenti e funzionari degli organismi centrali e periferici delle aree tecnico-amministrativa, tecnico-industriale e tecnico-operativa dell'Amministrazione della difesa e le strutture di diretta collaborazione del Ministro della difesa che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri di spesa, sono pero' competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro e possiedono piena autonomia per effettuare la valutazione dei rischi, ferme restando le responsabilita' dei dirigenti o funzionari che, per effetto delle disposizioni previste dagli ordinamenti di appartenenza, hanno l'obbligo di provvedere all'adozione di misure di prevenzione per le quali sono necessari autonomi poteri decisionali e di spesa. I predetti datori di lavoro sono responsabili limitatamente agli effettivi poteri di gestione posseduti.


La responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti centrali o territoriali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che, ancorche' non siano dotati di autonomi poteri decisionali e di spesa, sono pero' responsabili della pianificazione e gestione finanziaria delle risorse di bilancio ovvero dell'assegnazione ai comandi o uffici di cui al comma 1 delle risorse per il soddisfacimento della sicurezza, limitatamente a tali attivita'. Per le unita' navali della Marina militare e del Corpo delle capitanerie di porto, la suddetta responsabilita' grava, in diversa misura, sia sul comandante, deputato all'impiego del personale dipendente e delle risorse assegnate, sia sulle autorita' sovraordinate, competenti a disciplinare l'organizzazione del lavoro, che su quelle competenti per la fase di realizzazione e allestimento, manutenzione, condotta e addestramento, nonche' ad assegnare le risorse per il soddisfacimento delle norme di sicurezza vigenti.


Per il personale dell'Amministrazione della difesa che presta servizio con rapporto di dipendenza funzionale presso gli organismi di vertice centrali delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale della difesa o presso Forza armata diversa da quella di appartenenza ovvero presso altre amministrazioni pubbliche, organi o autorita' nazionali, gli obblighi di cui al decreto legislativo n. 81 del 2008, sono a carico del datore di lavoro designato, nel proprio ambito, dall'organismo di vertice centrale della difesa, ovvero dalla Forza armata, amministrazione, organo o autorita' ospitante, ai sensi dell'articolo 3, comma 6 del medesimo decreto legislativo.


Per le basi e i comandi NATO e UE multinazionali presenti sul territorio nazionale, il comandante del comando nazionale alla sede o quartier generale e' responsabile, nelle funzioni di supporto della nazione ospite, del rispetto dell'applicazione della normativa nazionale e dei regolamenti in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori, assumendo, a tal fine, le funzioni di datore di lavoro per il personale, le strutture e i materiali assegnati.


Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri per l'area tecnico-operativa, nonche' il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale e il Capo di Gabinetto del Ministro della difesa per gli uffici di diretta collaborazione, con proprie determinazioni individuano nell'ambito delle rispettive organizzazioni, secondo quanto disposto dall'articolo 2, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli incarichi a cui sono associate le funzioni e responsabilita' di datore di lavoro, tenuto conto dei criteri recati dai commi 1 - 5, nonche' delle peculiarita' organizzative e delle specifiche effettive esigenze connesse al servizio espletato. Analogamente provvede, per il Corpo delle capitanerie di porto, il Comandante generale del Corpo.


Con il provvedimento di cui al comma 6 possono essere altresi' attribuiti alcuni specifici obblighi propri del datore di lavoro a unita' organizzative, a livello centrale o periferico, istituzionalmente competenti in materia.


Art. 248

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Comma 1

Comunicazioni, denunce e segnalazioni

Comma 2

L'obbligo del datore di lavoro di comunicare annualmente all'INAIL i nominativi dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza, previsto dall'articolo 18, comma 1, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' sostituito da analoga comunicazione inoltrata dal datore di lavoro alla struttura ordinativa di cui all'articolo 252. L'organismo di cui all'articolo 252 che riceve le comunicazioni, provvede a richiedere alla struttura sindacale competente per territorio, la nomina di un Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale per quegli Enti nei quali non risulta eletto o designato alcun Rappresentante per la sicurezza locale.


Restano ferme, con riferimento al solo personale civile dell'Amministrazione della difesa, gli obblighi di comunicazioni o segnalazioni all'Istituto nazionale per le assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro o all'Istituto di previdenza per il settore marittimo di cui al comma 1. Le medesime comunicazioni o segnalazioni di cui al precedente periodo sono comunque inoltrate ((alle articolazioni)) di cui al comma 1.


L'obbligo del datore di lavoro di denunciare all'autorita' locale di pubblica sicurezza ogni infortunio sul lavoro che ha per conseguenza la morte o l'inabilita' al lavoro per piu' di tre giorni, previsto dall'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, e' assolto, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e con riferimento agli infortuni occorsi sia al personale civile che al personale militare, con analoga comunicazione inoltrata, ove presente, al competente Comando dei carabinieri dell'organizzazione di polizia militare di Forza armata e al servizio di vigilanza di cui agli articoli 260 e seguenti.


Art. 249

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Comma 1

Servizio di prevenzione e protezione

Comma 2

Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, al fine di tutela delle informazioni di cui, nell'interesse della difesa militare e della sicurezza nazionale, e' vietata la divulgazione, ai sensi delle vigenti norme unificate per la protezione e la tutela delle informazioni classificate e per la tutela del segreto di Stato, il servizio di prevenzione e protezione di cui agli articoli 31 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' costituito esclusivamente dal personale militare o civile dell'Amministrazione della difesa, in possesso delle capacita' e dei requisiti professionali di cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo, nonche' di adeguata abilitazione di sicurezza.


Il personale di cui al comma 1 e' individuato nel numero ritenuto sufficiente in ragione dell'ubicazione, dell'ambito funzionale, dell'ordinamento e delle caratteristiche degli organismi interessati.


Nelle attivita' operative e addestrative svolte da singoli reparti delle Forze armate fuori dell'ordinaria sede stanziale, i compiti del servizio di prevenzione e protezione e la funzione di responsabile del servizio sono assicurati, ove necessario, da personale individuato secondo le procedure tecnico-operative che disciplinano tali specifiche attivita'.


Ai sensi dell'articolo 31, comma 8, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nelle realta' comprensoriali ove insistono piu' organismi dell'Amministrazione della difesa, ferme restando le responsabilita' di ciascun titolare per la propria area e di uno di essi anche per le aree, impianti e servizi comuni, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione, costituito con il concorso di personale di tutti gli organismi e con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere istituito un unico servizio di prevenzione e protezione se al medesimo datore di lavoro fanno capo piu' organismi dislocati anche oltre l'ambito comunale.


Art. 250

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Comma 1

Rappresentante dei lavoratori per la sicurezza

Comma 2

Nell'Amministrazione della difesa operano sia i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza che i rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza della stessa Amministrazione.


I rappresentanti dei lavoratori civili per la sicurezza sono eletti o designati secondo le modalita' previste dagli articoli 47 e seguenti del decreto legislativo n. 81 del 2008, e nel rispetto degli accordi collettivi nazionali tra le organizzazioni sindacali e l'Agenzia per la rappresentanza delle amministrazioni nel pubblico impiego.


I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza sono designati dal datore di lavoro su proposta non vincolante ((delle articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)). Nell'ambito di ciascuna organizzazione antinfortunistica e' previsto un rappresentante militare dei lavoratori per la sicurezza per una forza organica fino a 200 militari, due per una forza organica da 201 a 1000, tre oltre 1000 dipendenti militari.


In funzione del numero dei rappresentanti da designare, ((le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, entro trenta giorni dalla richiesta, propongono)) al datore di lavoro, rispettivamente, tre, sei o dodici militari in possesso dei requisiti di cui al comma 5 e individuati ((, con modalita' preventivamente concordate fra le associazioni stesse,)) in modo da rappresentare le diverse articolazioni funzionali e territoriali dell'organismo di riferimento. Il datore di lavoro, verificati i requisiti, designa, tra quelli proposti, i rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza nel numero previsto per la propria organizzazione antinfortunistica. Se ((le articolazioni periferiche di livello non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice, non propongono alcun nominativo entro il suddetto termine ovvero ne segnalano)) un numero inferiore a quello previsto, il datore di lavoro procede alla designazione dei rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza fra il personale dipendente in possesso dei prescritti requisiti. Analogamente procede il datore di lavoro se il personale militare proposto non e' in possesso dei previsti requisiti.


I rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza devono essere in possesso dei requisiti ((stabiliti dall'articolo 1477-ter, comma 2, del codice, e ad essi si applicano le tutele, i vincoli e le limitazioni previsti dall'articolo 1479-bis, lettere a), b), e c), del codice)).


Ai rappresentanti dei lavoratori militari per la sicurezza competono le attribuzioni previste nel decreto legislativo n. 81 del 2008. Le attivita' connesse al mandato sono svolte per servizio.
L'incarico e' trascritto nella documentazione matricolare dell'interessato, secondo le vigenti disposizioni.


I rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza devono essere in possesso di adeguata abilitazione di sicurezza.


Ai sensi degli articoli 47, comma 8, e 48, 49, 51 e 52 del decreto legislativo n. 81 del 2008, negli organismi dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative e dell'esigenza di tutela delle informazioni classificate o comunque riguardanti la prontezza e funzionalita' dell'intera struttura militare o connesse con il segreto di Stato, gli eventuali rappresentanti civili dei lavoratori per la sicurezza territoriali ovvero di sito produttivo possono essere individuati esclusivamente tra il personale dell'Amministrazione della difesa.


Nell'Amministrazione della difesa, tenuto conto delle peculiarita' organizzative istituzionali che prevedono l'unicita' di comando e controllo, l'autorita' cui i rappresentanti, militari o civili, dei lavoratori per la sicurezza possono far ricorso, ai sensi dell'articolo 50, comma 1, lettera o), del decreto legislativo n. 81 del 2008, se ritengono inadeguate le misure prevenzionistiche adottate, si identifica nell'autorita' gerarchicamente sovraordinata al datore di lavoro.


Art. 251

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Comma 1

Formazione, informazione e addestramento

Comma 2

Il datore di lavoro e gli altri comandanti o responsabili di unita' organizzative, quali dirigenti e preposti e nell'ambito delle rispettive attribuzioni e competenze, assicurano che ciascun lavoratore riceva una informazione, formazione e addestramento sufficienti e adeguati in materia di sicurezza e salute durante il lavoro, con particolare riferimento al proprio posto e luogo di lavoro e alle specifiche mansioni, comprese quelle temporaneamente assegnate per l'esecuzione di un compito specifico, nel rispetto di quanto previsto dagli articoli 36 e 37 del decreto legislativo n. 81 del 2008.


Il Segretario generale della difesa, d'intesa con ((lo Stato maggiore della difesa,)) gli Stati maggiori di Forza armata, ((la Direzione nazionale degli armamenti,)) i Comandi generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le Direzioni generali competenti per la materia, svolge azione di indirizzo sulla formazione di tutto il personale dell'Amministrazione della difesa.


L'attivita' formativa, predisposta e condotta, in via principale, dalla Scuola di formazione e perfezionamento del personale civile della difesa e da altri istituti dell'amministrazione della difesa, anche ai sensi dell'articolo 32, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, ovvero da istituti, enti e organizzazioni esterni all'Amministrazione della difesa e da questa individuati, comprendera' seminari, conferenze e cicli di formazione e di aggiornamento.


L'attivita' formativa di base in materia di sicurezza e salute dei lavoratori durante il lavoro e di gestione delle emergenze, anche ai sensi degli articoli 11, comma 4, e 43, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, e' attuata, ove possibile, avuto riguardo e nei limiti delle risorse disponibili, nell'ambito dei cicli formativi e addestrativi di base per l'immissione nei ruoli del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa, secondo programmi didattici, distinti per ruoli di appartenenza, che rispettano i contenuti dei percorsi formativi previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e sono altresi' rivolti ai rischi tipici e alle peculiarita' tecniche, operative e organizzative delle Forze armate.


Le attivita' formative definite a livello centrale, anche se svolte a livello decentrato, si concludono con il rilascio di apposito attestato di frequenza ed essere trascritte nei documenti matricolari degli interessati. Le trascrizioni e la documentazione di cui al periodo precedente sono sostitutive della registrazione nel libretto formativo del cittadino di cui all'articolo 2, comma 1, lettera i), del decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 252

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Comma 1

Strutture per il coordinamento delle attivita' finalizzate a prevenire gli infortuni e per la tutela della salute dei lavoratori nell'ambito dell'Amministrazione della difesa

Comma 2

Gli organi di vertice centrali delle Forze armate, dello Stato maggiore della difesa ((, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti)), sulla base delle specifiche esigenze, assicurano il coordinamento centrale delle attivita' finalizzate alla prevenzione degli infortuni e alla tutela della salute dei lavoratori nell'ambito delle rispettive organizzazioni.


Le attivita' di cui al comma 1 sono svolte da distinte unita' organizzative competenti per le funzioni di prevenzione previste al comma 3, ovvero di vigilanza di cui agli articoli 259 e seguenti.


L'ufficio istituito nell'ambito del Segretariato generale della difesa, (( ai sensi dell'articolo 105-ter, comma 1, lettera m) )), coordina le strutture di vertice delle Forze armate di cui al comma 1.


Art. 253

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Comma 1

Attivita' e luoghi disciplinati dalle particolari norme di tutela tecnico-militari

Comma 2

Le attivita' lavorative svolte nell'ambito dell'Amministrazione della difesa dal personale militare e civile, dagli apprendisti, dagli allievi degli istituti di formazione e dai lavoratori estranei all'Amministrazione che operano per conto delle Forze armate, e che non rientrano in quelle di cui al comma 2, sono assoggettate alle vigenti norme di legge in materia di prevenzione, protezione, sicurezza, igiene del lavoro e rispetto dell'integrita' dell'ambiente.


Le attivita' dell'Amministrazione della difesa, comunque connesse alle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245, nonche' le infrastrutture e le aree, gli equipaggiamenti, armi, munizioni, materiali e i mezzi di cui al medesimo articolo 259, destinati alle predette attivita', comprese quelle eseguite per conto e sotto il controllo dell'Amministrazione della difesa da organismi terzi, sono disciplinate, anche per quel che riguarda le peculiari caratteristiche tecnico-costruttive, dalle particolari norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato.


Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata e i Comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto, nonche' il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)), ove necessario e sulla scorta dei criteri recati dai commi 1 - 4, individuano, con propria determinazione, le ulteriori particolari norme di tutela tecnico-militare vigenti o comunque applicabili nell'ambito delle rispettive organizzazioni.


Fatto salvo il dovere di intervento, anche in situazioni di personale esposizione al pericolo, degli appartenenti alle Forze armate e al Corpo delle capitanerie di porto, disciplinato dalle norme riguardanti le specifiche funzioni ricoperte, il predetto personale deve adottare le procedure d'azione e le misure di sicurezza e di protezione individuate dai comandanti per lo specifico impiego.


L'obbligo gravante in capo al datore di lavoro, ai dirigenti e preposti di esigere, con la costante sorveglianza, l'osservanza delle misure di sicurezza da parte dei lavoratori militari si intende assolto, e a tal fine esonerativo da responsabilita', con l'aver impartito ordini certi e adeguati all'osservanza di dette misure, essendo legittima l'aspettativa da parte dei superiori gerarchici del rispetto dell'ordine, la cui inosservanza e' particolarmente sanzionata in relazione ai vincoli propri della disciplina militare.


Gli importi dei pagamenti in sede amministrativa previsti dal decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, e delle sanzioni amministrative previste dal decreto legislativo n. 81 del 2008, eventualmente irrogate al personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa per violazione commesse presso organismi militari, sono imputate, in via transitoria sul pertinente capitolo dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa, fatta salva ogni rivalsa dell'Amministrazione nei confronti degli interessati che siano riconosciuti responsabili per dolo o colpa grave a seguito di specifica inchiesta disposta ai sensi del capo III del titolo I del libro III.


Art. 254

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Comma 1

Controlli tecnici, verifiche, certificazioni, interventi strutturali e manutenzioni

Comma 2

L'Amministrazione della difesa, in ragione delle speciali esigenze di funzionalita' e della disponibilita' di strutture idonee allo scopo, provvede, in via prioritaria, con propri tecnici militari e civili, in possesso dei requisiti culturali e professionali necessari, a effettuare i controlli, le verifiche e i collaudi tecnici, nonche' a rilasciare le certificazioni riguardanti la sicurezza nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, per le finalita' previste dalle normative vigenti.


Le competenti direzioni generali del Ministero della difesa istituiscono appositi albi relativi al personale militare e civile in possesso dei requisiti culturali previsti dalla normativa vigente per lo specifico settore d'impiego.


In caso di indisponibilita' del personale di cui al comma 1, ovvero in caso di urgenza o per ragioni operative, i datori di lavoro possono avvalersi di personale tecnico esterno all'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti dell'Amministrazione stessa.


Ai sensi dell'articolo 18, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008, gli obblighi previsti dal citato decreto legislativo, relativi agli interventi strutturali e di manutenzione necessari per assicurare la sicurezza dei locali e degli edifici in uso agli organismi dell'Amministrazione della difesa, si intendono assolti, da parte dei dirigenti o funzionari preposti agli uffici interessati, con la richiesta del loro adempimento all'amministrazione competente o al soggetto che ha l'obbligo, per effetto di norme o convenzioni, alla loro fornitura e manutenzione. Resta fermo per i soggetti cui grava la responsabilita' dell'impiego del personale, nei limiti dei poteri, attribuzioni e mezzi di cui dispongono e in relazione ai compiti affidati, l'adozione di misure organizzative e procedurali, anche temporanee, che garantiscano, per quanto possibile, il conseguimento di equivalenti condizioni di sicurezza.


Art. 255

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Comma 1

Valutazione dei rischi

Comma 2

Fermo restando gli obblighi del datore di lavoro ai sensi dell'articolo 17, comma 1, lettera a), del decreto legislativo n. 81 del 2008, ai fini della valutazione dei rischi nelle attivita' e nei luoghi di lavoro dell'Amministrazione della difesa, la responsabilita' della salute e sicurezza del personale compete anche ai dirigenti militari e civili degli organismi delle aree tecnico-operativa, tecnico-amministrativa e tecnico-industriale che provvedono all'individuazione delle disposizioni tecniche e capitolati tecnici d'opera dei materiali, delle armi, delle installazioni e dei mezzi di cui all'articolo 253, comma 3, lettera d), ovvero al loro approvvigionamento e alla fornitura ai destinatari finali.


Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, tenuto conto che le vigenti disposizioni in materia di organizzazione del lavoro, rapporti gerarchici, relazioni con i superiori e doveri propri di quest'ultimi, di cui, fra gli altri, al libro IV del codice, titolo VIII e al libro IV del regolamento, titolo VIII, sono gia' preordinate anche alla prevenzione dei rischi psicosociali e dei loro possibili effetti sulla salute negli ambienti di lavoro militari, la valutazione dei rischi collegati allo stress lavoro-correlato, di cui all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008, al fine di adottare le conseguenti misure di prevenzione e sorveglianza sanitaria, e' effettuata dal datore di lavoro se ne e' segnalata la necessita' dai competenti servizi sanitari delle Forze armate a seguito delle attivita' espletate in applicazione delle vigenti disposizioni in materia di idoneita' fisica, psichica e attitudinale al servizio per il personale militare e civile della difesa.


Fatto salvo quanto previsto ai commi 1 e 3, nella valutazione dei rischi e nella elaborazione del documento previsto dall'articolo 28 del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'Amministrazione della difesa deve tener conto, altresi', delle particolari esigenze individuate ai sensi dell'articolo 245 e delle norme di tutela tecnico-militare per la sicurezza e la salute del personale impiegato, individuate ai sensi dell' articolo 253.


Art. 256

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Comma 1

Documento unico di valutazione dei rischi da interferenze

Comma 2

Per il personale utilizzato dalle imprese appaltatrici per lo svolgimento dei servizi, lavori, opere o forniture, gli obblighi e gli adempimenti previsti dal decreto legislativo n. 81 del 2008 sono a carico del datore di lavoro delle medesime imprese.


Nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, agli effetti di cui all'articolo 26, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008, si intendono comunque essenziali i beni e servizi il cui approvvigionamento sia direttamente finalizzato al soddisfacimento o alla tutela delle esigenze individuate all'articolo 245.


Art. 257

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Comma 1

Funzioni di medico competente

Comma 2

Nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 253, le funzioni di medico competente sono svolte in piena autonomia, prioritariamente, dagli ufficiali medici, in servizio, in possesso dei requisiti richiesti dall'articolo 38, comma 1, del decreto legislativo n. 81 del 2008.


Il possesso dei requisiti di cui all'articolo 38, comma 1, lettera d-bis), del decreto legislativo n. 81 del 2008, da parte degli ufficiali medici delle Forze armate, e' riconosciuto con provvedimento dell'autorita' militare individuata dal Capo di stato maggiore della difesa.


Presso lo Stato maggiore della difesa e' istituito un apposito registro dei medici competenti dell'Amministrazione della difesa, provvedendo all'iscrizione, alla sospensione o alla cancellazione degli ufficiali medici in servizio, individuati ai sensi dei commi 1 e 2. La stessa Direzione generale provvede, inoltre, alle incombenze di cui all'articolo 38, comma 3, del decreto legislativo n. 81 del 2008.


Per l'aggiornamento professionale degli ufficiali medici in servizio che svolgono le funzioni di medico competente, lo Stato maggiore della difesa, d'intesa con il Segretariato generale della difesa, ((la Direzione nazionale degli armamenti,)) gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, puo' attivare apposite convenzioni con le universita' italiane, per l'ammissione dei citati ufficiali alla frequenza dei corsi di specializzazione in medicina del lavoro o in medicina legale e delle assicurazioni o in igiene e medicina preventiva. A tal fine, si ricorre alla riserva di posti annualmente a disposizione dell'Amministrazione della difesa, ai sensi dell'articolo 757 del codice. Gli ufficiali medici specializzandi in base alle convenzioni di cui al presente comma, possono frequentare, in qualita' di tirocinanti e nell'ambito dei crediti formativi universitari previsti, le strutture sanitarie degli enti militari dislocati presso le sedi di appartenenza svolgendo, in accordo con le attivita' teoriche e pratiche proprie del corso di specializzazione, le funzioni previste dai rispettivi ordinamenti didattici.


Se il datore di lavoro non ha disponibilita' alcuna, nel proprio ambito, di personale di cui al comma 1, il competente organismo di Forza armata ovvero dell'area tecnico-operativa interforze o dell'area tecnico-amministrativa e tecnico-industriale autorizza l'impiego di un ufficiale medico di altro ente o comando ovvero il ricorso alle prestazioni di un medico competente esterno all'Amministrazione, secondo le procedure amministrative vigenti.


Nelle realta' comprensoriali, ove insistono piu' organismi dell'amministrazione della difesa, ancorche' appartenenti a differenti aree funzionali, puo' essere nominato un unico ufficiale medico competente, con l'incarico di operare a favore dei singoli datori di lavoro. Analogamente, puo' essere nominato un unico ufficiale medico competente se al medesimo datore di lavoro fanno capo piu' reparti dislocati anche oltre l'ambito comunale.


Le visite e gli accertamenti sanitari finalizzati alle verifiche previste dall'articolo 41, comma 4, del decreto legislativo n. 81 del 2008, sono effettuati dai servizi sanitari delle Forze armate, ai sensi dell'articolo 929 del codice e del libro IV, titolo II, capo II del presente regolamento.


Art. 258

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Comma 1

Comunicazioni, segnalazioni e documenti

Comma 2

Le comunicazioni o segnalazioni alla competente Azienda sanitaria locale (ASL) di dati o informazioni concernenti la sorveglianza sanitaria o eventuali malattie contratte in servizio dai lavoratori militari, previste a carico del medico competente dall'articolo 40 del decreto legislativo n. 81 del 2008, e dall'articolo 139 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, sono sostituite da analoghe comunicazioni o segnalazioni inoltrate ai servizi di vigilanza di cui all'articolo 260; le similari comunicazioni ovvero trasmissioni di documenti che il decreto n. 81 prevede a favore dell'Istituto superiore di prevenzione di sicurezza e sicurezza sul lavoro sono sostituite, a cura del medico competente, limitatamente al personale militare, con analoghe comunicazioni o trasmissione di documenti alle articolazioni di cui all'articolo 248, comma 1, secondo le procedure stabilite dagli organi di vertice di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, per l'area tecnico-operativa, ((dal Segretariato generale della difesa e dalla Direzione nazionale degli armamenti)), per le aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale


Art. 259

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Comma 1

Individuazione delle aree riservate, operative o che presentano analoghe esigenze

Comma 2

Gli immobili o le aree di pertinenza dell'Amministrazione della difesa, nonche' le strutture e aree in uso, ancorche' temporaneamente, all'Arma dei carabinieri per l'esercizio dei compiti concernenti l'ordine e la sicurezza pubblica ovvero di contrasto alla criminalita' e quelle in uso al Corpo delle capitanerie di porto per l'esercizio dei compiti d'istituto, ove sono svolte le attivita' o ubicati uno o piu' luoghi di lavoro di cui al comma 1, assumono unitariamente identica classifica e sono assoggettati al medesimo regime di vigilanza.


Art. 260

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Comma 1

Istituzione dei servizi di vigilanza

Comma 2

La vigilanza sul rispetto delle norme di legge nell'ambito delle attivita' e dei luoghi di cui all'articolo 259 e' effettuata, ai sensi di quanto disposto dal decreto legislativo n. 81 del 2008, e secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, dal personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa individuato secondo i criteri recati dal presente capo.


Ai fini di cui al comma 1, nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, in applicazione della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro, sono istituiti appositi servizi di vigilanza che operano nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata e dell'Arma dei carabinieri, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale.


Ai servizi di vigilanza istituiti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa e' attribuita, in via esclusiva, la competenza di vigilanza preventiva tecnico-amministrativa e di vigilanza ispettiva prevista dall'articolo 13, del decreto legislativo n. 81 del 2008, nonche' ogni altra competenza in materia attribuita alle Azienda sanitaria locale dal citato decreto, a eccezione di quanto stabilito al comma 4.


Avverso i giudizi del medico competente, il lavoratore militare o civile dell'Amministrazione della difesa puo' presentare ricorso alla commissione medico-legale, comprendente almeno un medico competente, individuata con provvedimento ((dello Stato maggiore della difesa.))


Art. 261

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Comma 1

Organizzazione dei servizi di vigilanza

Comma 2

L'unita' organizzativa di vigilanza costituita nell'ambito del Segretariato generale della difesa individuato ai sensi dell'articolo 252, comma 4, svolge le funzioni in applicazione delle direttive adottate dal Segretariato generale della difesa, ((sentiti la Direzione nazionale degli armamenti per gli aspetti di competenza e)) lo Stato maggiore della difesa, per gli aspetti che riguardano le esigenze operative, con l'eventuale supporto tecnico-operativo degli Stati maggiori di Forza armata, del Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto ovvero degli Ispettorati o dei Comandi logistici di Forza armata, nonche' con quello tecnico-amministrativo delle direzioni generali.


I servizi di vigilanza istituiti nell'ambito delle aree di competenza di ciascuna Forza armata, nonche' nell'ambito dell'area tecnico-operativa interforze di vertice e nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, possono avere un'organizzazione centrale o periferica. In quest'ultimo caso essi sono coordinati dall'unita' organizzativa di vigilanza d'area costituita a livello centrale nell'ambito delle strutture di cui all'articolo 252.


L'organizzazione delle strutture dei servizi di vigilanza in ciascuna delle aree di cui al comma 2 e' definita con provvedimento emanato dalle rispettive autorita' di vertice che ne definiscono, altresi', la composizione e le modalita' di funzionamento in relazione alle specifiche esigenze, ferma restando la facolta' del Segretario generale della difesa di emanare direttive tese a uniformare il funzionamento delle strutture stesse.


Art. 262

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Comma 1

Funzioni dei servizi di vigilanza

Comma 2

Il servizio di vigilanza, inoltre, riferisce alla competente autorita' giudiziaria, secondo le procedure e le disposizioni del decreto legislativo 19 dicembre 1994, n. 758, le violazioni di natura penale accertate nel corso delle attivita' di cui al comma 3, svolgendo ogni indagine e attivita' conseguentemente disposta o delegata dalla stessa autorita' giudiziaria.


Se e' necessario effettuare rilievi, misurazioni, indagini analitiche e verifiche tecniche per accertare compiutamente le condizioni di salubrita' e di sicurezza degli ambienti di lavoro, il servizio di vigilanza, se non dispone al proprio interno delle professionalita' tecniche e delle attrezzature occorrenti, puo' avvalersi, prioritariamente, degli organismi tecnico-sanitari dell'Amministrazione della difesa, secondo le procedure e gli ordinamenti stabiliti dalla Forza armata od organismo centrale di appartenenza. In caso di indisponibilita' degli organismi, il servizio di vigilanza provvede avvalendosi di personale tecnico esterno all'amministrazione della difesa, secondo le procedure amministrative vigenti.


In deroga a quanto previsto dall'articolo 13, comma 6, del decreto legislativo n. 81 del 2008, l'importo delle somme che i servizi di vigilanza di cui al presente regolamento ammettono a pagare in sede amministrativa, ai sensi dell'articolo 21, comma 2, primo periodo, del decreto legislativo n. 758 del 1994, sono assegnati all'apposito capitolo di bilancio della Forza armata o dell'organismo centrale dell'area tecnico-amministrativa o tecnico-industriale di riferimento, per finanziare le attivita' di prevenzione nei luoghi di lavoro.


Art. 263

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Comma 1

Personale addetto ai servizi di vigilanza

Comma 2

Il personale dei servizi di vigilanza da assegnare ai compiti ispettivi e' individuato tra il personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa in possesso dei requisiti indicati al comma 2 e nominato secondo le procedure di cui all'articolo 262, comma 2, lettere b) e c).


Il personale nominato riveste le funzioni di ufficiale di polizia giudiziaria, ai sensi dell'articolo 57, comma 3, del codice di procedura penale, esclusivamente nei limiti del servizio specificamente disposto, nell'esercizio delle specifiche attribuzioni e con riferimento alla sola area e personale di competenza.


Il personale nominato non puo' prestare, ad alcun titolo, attivita' di consulenza ai sensi dell'articolo 13, comma 5, del decreto legislativo n. 81 del 2008.


Art. 264

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Comma 1

Ulteriori disposizioni applicabili all'Arma dei carabinieri

Comma 2

All'Arma dei carabinieri, quale Forza armata e Forza militare di polizia in servizio permanente di pubblica sicurezza, ai sensi dell'articolo 155 del codice, si applicano, in quanto compatibili con il regolamento, anche le eventuali ulteriori disposizioni adottate in materia dal Ministero dell'interno, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, del decreto legislativo n. 81 del 2008.


Comma 3

CAPO II - SICUREZZA NUCLEARE E PROTEZIONE SANITARIA

Art. 265

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Comma 1

Campo di applicazione e deroghe

Comma 2

Le attivita' che comportano un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti, indicate all'articolo 1 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, svolte nell'ambito del Ministero della difesa dal personale militare e civile, dagli studenti applicati in attivita' formativa e dai lavoratori esterni al Ministero della difesa, sono assoggettate alle direttive comunitarie in materia di radiazioni ionizzanti e alle norme del presente capo, che si applica anche alle situazioni che comportino un rischio derivante dalle radiazioni ionizzanti generate nell'ambito del Ministero della difesa.


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..


Art. 266

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Comma 1

Organizzazione operativa

Comma 2

Con decreto del Ministro della difesa, sono emanate le istruzioni tecniche per disciplinare l'organizzazione operativa in ordine alla gestione in sicurezza radiologica delle attivita' e alla tutela contro i rischi derivanti dalle radiazioni ionizzanti.


L'organizzazione operativa comprende anche la gestione delle situazioni di emergenza attinenti ai soggetti di cui all'articolo 265 e alla popolazione civile eventualmente coinvolta. Il decreto del Ministro della difesa, di cui al comma 1, si uniforma ai principi fissati dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e dal presente capo.


Le istruzioni di cui al comma 1 disciplinano anche la predisposizione e attuazione degli eventuali interventi, a livello nazionale o locale, tenendo conto delle procedure di pianificazione nazionali e locali, con le prefetture, il Ministero dell'interno e il Dipartimento della protezione civile.


Detti interventi sono effettuati previo scambio di informazioni sul prevedibile scenario dell'incidente e sulla base del criterio di mitigazione delle conseguenze.


Il Ministero della difesa predispone le adeguate procedure per la pronta notifica delle emergenze alle autorita' competenti nazionali ed estere le cui modalita' e norme d'attuazione sono definite dalle istruzioni di cui al comma 1.
((17))


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..


Art. 267

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Comma 1

Autorizzazioni

Comma 2

Per le attivita' di cui all'articolo 265, il Ministero della difesa e' competente al rilascio dei provvedimenti autorizzativi di cui al decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 e alla legge 31 dicembre 1962, n. 1860, e successive modificazioni.


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..


Art. 268

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Comma 1

Competenze

Comma 2

Le funzioni di autorizzazione, di vigilanza, di controllo e di verifica connesse alle attivita' indicate nel decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 sono espletate nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..


Art. 269

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Comma 1

Qualificazione del personale

Comma 2

Con decreto del Ministro della difesa sono determinati gli elenchi del personale abilitato presso gli organi della Difesa, individuati nell'ambito dell'organizzazione operativa prevista dall'articolo 266.


Le attivita' professionali per l'assolvimento delle funzioni previste dal presente capo, sono effettuate dal personale del Ministero della difesa in possesso degli stessi requisiti previsti dal decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230. La formazione professionale e l'abilitazione di detto personale competono al Ministero della difesa secondo i criteri e le modalita' stabiliti dal decreto legislativo n. 230 del 1995. L'abilitazione e' rilasciata previo esame di apposite commissioni delle quali fanno parte un rappresentante del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e un rappresentante del Ministero della salute.
((17))


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..


Art. 270

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Comma 1

Funzioni ispettive

Comma 2

Le funzioni ispettive e le relative modalita' di attuazione sono determinate dal Ministro della difesa nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266.
((17))


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..


Art. 271

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Comma 1

Relazione annuale

Comma 2

Il Ministro della difesa informa, con cadenza annuale, con apposita relazione, secondo le modalita' fissate nel decreto ministeriale di cui all'articolo 266, il Presidente del Consiglio dei Ministri in ordine all'installazione di impianti e all'avvio di attivita' concernenti l'impiego di sorgenti di radiazioni ionizzanti.


Il Ministro della difesa unisce alla relazione, di cui al comma 1, limitatamente agli impianti, un rapporto tecnico riservato e dettagliato, nel quale sono specificate le caratteristiche fondamentali, l'ubicazione e gli elementi che consentono l'attivita' in sicurezza nucleare e protezione sanitaria.
((17))


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AGGIORNAMENTO (17)


Il D.Lgs. 31 luglio 2020, n. 101 ha disposto (con l'art. 242, comma 1) che i rinvii alle disposizioni del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230 contenuti nelle disposizioni del presente articolo s'intendono riferiti alle corrispondenti disposizioni del suindicato D.Lgs..


Comma 3

CAPO III - CORPI AUSILIARI DELLE FORZE ARMATE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA

Art. 273

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Comma 1

Organizzazione dei servizi umanitari

Comma 2

Il Corpo militare della Croce rossa italiana e il Corpo delle infermiere volontarie sono corpi ausiliari delle Forze armate e dipendono direttamente dal Presidente nazionale dell'Associazione.


L'impiego del Corpo militare della Croce rossa Italiana e' disposto dal Presidente nazionale e si svolge sotto la vigilanza dello stesso e del Ministero della difesa, nel rispetto dei principi di Croce rossa e di quanto disposto dall'articolo 197 del codice.


L'impiego del Corpo delle infermiere volontarie e' disposto dal Capo di stato maggiore della difesa ai sensi dell'articolo 89, comma 1, lettera z).


Il Presidente nazionale nomina su designazione dell'Ispettore nazionale del Corpo militare, i rappresentanti della componente a livello nazionale, regionale, provinciale e locale, secondo i requisiti previsti dall'articolo 12, comma 2, del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.


Restano ferme le altre disposizioni del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 maggio 2005, n. 97.


Art. 274

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Comma 1

Centri di mobilitazione

Comma 2

I centri di mobilitazione previsti per il Corpo militare della Croce rossa italiana e per il corpo delle infermiere volontarie, per l'assolvimento del servizio ausiliario delle Forze armate, hanno sede e competenze territoriali determinate dal presidente nazionale, in corrispondenza con l'organizzazione territoriale dell'Esercito italiano.


I comandanti e le ispettrici di centro di mobilitazione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 273, comma 1, hanno dipendenza diretta dal presidente nazionale il quale puo' delegare le relative funzioni agli ispettori nazionali per i rispettivi corpi. La nomina a comandante di centro di mobilitazione di cui al comma 2, lettera a), dura quattro anni ed e' rinnovabile per una sola volta consecutivamente.


Comma 3

TITOLO V - ISTITUTI DI ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Art. 276

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Comma 1

Enti e istituti di istruzione interforze

Comma 2

L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.


Art. 277

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Comma 1

Enti e istituti di istruzione dell'Esercito italiano

Comma 2

L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "4) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, le lettere c) e d) sono soppresse;
5) a fare data dall'adozione dei decreti di soppressione del Raggruppamento unita' addestrative per la formazione dei volontari dell'Esercito italiano e del Reggimento addestramento volontari «Ferrara» dell'Esercito italiano di cui all'articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), all'articolo 277, al comma 1, alla lettera e) dopo le parole: «Scuola di fanteria» sono aggiunte le seguenti: «e dipendenti reggimenti di addestramento dei volontari»".


Art. 278

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Comma 1

Enti e istituti di istruzione della Marina militare

Comma 2

L'ordinamento e il funzionamento degli enti di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore della Marina militare.


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.P.R. 6 agosto 2013, n. 115 ha disposto (con l'art. 3, comma 1, lettera b)) che "a fare data dall'adozione del decreto di soppressione del Centro addestramento e formazione del personale volontario della Marina militare di cui all'articolo 2, comma l, lettera f), all'articolo 278, al comma 1, la lettera c) e' soppressa".


Art. 279

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Comma 1

Enti e istituti di istruzione dell'Aeronautica militare

Comma 2

((


))


L'ordinamento e il funzionamento degli enti e delle scuole di cui al comma 1 sono definiti con determinazione del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.


Art. 280

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Comma 1

Enti e istituti di istruzione dell'Arma dei carabinieri

Comma 2

Gli enti, comandi e istituti di istruzione per le attivita' di formazione, addestramento, aggiornamento, specializzazione, qualificazione, ricondizionamento del personale dell'Arma dei carabinieri, di cui all'articolo 172 del codice, sono definiti con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Art. 280-bis

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Comma 1

(( (Soppressioni e riorganizzazione degli istituti di formazione delle Forze armate) ))

Comma 2

((


I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), sono adottati con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa.


I provvedimenti di soppressione di cui al comma 1, lettere b) e c), sono adottati con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


I provvedimenti di reimpiego del personale, conseguenti alle soppressioni di cui ai commi 2 e 3, sono istruiti e disposti in base alla disciplina vigente, tenuto conto delle esigenze funzionali del Ministero della difesa.


))


Comma 3

LIBRO SECONDO - BENI TITOLO I REGISTRO DELLE NAVI E GALLEGGIANTI IN SERVIZIO GOVERNATIVO NON COMMERCIALE

Art. 282

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Comma 1

Finalita' e ambito di applicazione

Comma 2

Il presente titolo disciplina le modalita' di istituzione, redazione e gestione presso il Ministero della difesa del registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale, rispondenti ai requisiti di cui all'articolo 281, comma 1 nel quale e' iscritto il naviglio di proprieta' delle amministrazioni dello Stato il cui personale non e' sottoposto all'ordinamento militare.


Art. 283

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Comma 1

Tenuta del registro e modalita' d'iscrizione

Comma 2

Il registro delle navi e galleggianti in servizio governativo non commerciale e' tenuto, anche in via informatica, presso la Direzione degli armamenti navali (NAVARM) del Ministero della difesa.


Il registro di cui al comma 1 e' suddiviso in sezioni ripartite per navi e galleggianti, corrispondenti alle singole amministrazioni dello Stato che richiedono l'iscrizione.


L'iscrizione delle navi e dei galleggianti puo' essere effettuata per singolo naviglio o collettivamente per gruppi con caratteristiche identiche.


L'iscrizione nel registro e' effettuata su domanda dell'amministrazione dello Stato interessata. La domanda e' corredata dei certificati degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi secondo le vigenti disposizioni di legge. A conclusione dell'istruttoria da parte di NAVARM, per l'accertamento dei requisiti, l'iscrizione e' disposta con decreto del ((Ministro)) della difesa, nel quale e' riportata l'indicazione dei dati identificativi del naviglio e del tipo di navigazione al quale e' abilitato secondo la procedura di certificazione.


Il procedimento di cui al comma 4 si conclude entro quattro mesi dalla data di ricezione della domanda di iscrizione, salva l'esigenza di ulteriore istruttoria, da esperirsi entro i due mesi successivi.


Art. 284

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Comma 1

Requisiti delle navi e dei galleggianti per l'iscrizione nel registro

Comma 2

Se gli ordinamenti delle amministrazioni dello Stato interessate non prevedono il possesso dei titoli professionali di cui al comma 1, lettera e), il naviglio deve avere a bordo personale in possesso di titoli equivalenti, conseguiti secondo le modalita' disciplinate nell'ambito delle normative vigenti nelle Forze armate, nelle Forze di polizia e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco. A tale fine, le amministrazioni interessate, ove non gia' previsto dai rispettivi ordinamenti, determinano, con propri decreti, da adottarsi sentito il Ministero della difesa, gli istituti pubblici o privati di formazione abilitati al rilascio dei predetti titoli, le relative modalita' di conseguimento da parte del personale interessato, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi e degli esami finali finalizzati al rilascio dei titoli di cui al presente comma.


Ai fini dell'iscrizione nel registro, NAVARM ha facolta' di accertare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1, mediante visita all'unita', previe intese con le amministrazioni interessate.


Art. 285

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Comma 1

Cancellazione dal registro

Comma 2

Il naviglio e' cancellato dal registro di NAVARM con decreto del Ministro della difesa su domanda delle amministrazioni dello Stato alle quali appartiene, nel caso di radiazione per perdita dei requisiti di iscrizione.


Art. 286

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Comma 1

Condizioni di navigabilita' delle navi e dei galleggianti

Comma 2

Prima dell'iscrizione del naviglio nel registro, sono individuate con convenzione, da stipulare tra le amministrazioni dello Stato interessate, gli organi degli enti tecnici competenti in materia di classificazione e certificazione delle navi e NAVARM, le certificazioni rilasciate al naviglio di cui al regolamento inerenti alla struttura degli scafi, alla galleggiabilita', alla stabilita' e linea di massimo carico, agli organi di propulsione e di governo, alle condizioni di abitabilita' e di igiene degli alloggi dell'equipaggio.


Gli adempimenti relativi al rilascio, al rinnovo, alla convalida e alla proroga della validita' delle certificazioni di cui al comma 1, sono a carico delle amministrazioni dello Stato interessate.


Art. 287

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Comma 1

Comando e controllo

Comma 2

Le amministrazioni dello Stato alle quali appartiene il naviglio sono responsabili del controllo operativo e garantiscono che l'attivita' in mare avvenga in sicurezza, nel rispetto delle norme nazionali e internazionali vigenti. Esse provvedono, altresi', a chiedere al Ministero degli affari esteri, in caso di attivita' navale all'estero, l'autorizzazione del Paese di sosta secondo la vigente normativa.


Art. 288

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Comma 1

Regime giuridico delle navi e dei galleggianti

Comma 2

Le unita' e i galleggianti, iscritti nel registro, acquisiscono lo status di nave in servizio governativo non commerciale, nonche' le immunita' e i privilegi riconosciuti dagli articoli 32, 96 e 236 della Convenzione delle Nazioni Unite sul diritto del mare, firmata a Montego Bay il 10 dicembre 1982, e ratificata con legge 2 dicembre 1994, n. 689.


Lo status di nave in servizio governativo non commerciale e' perso all'atto della cancellazione dal registro.


Le unita' e i galleggianti iscritti nel registro sono assicurati da parte delle amministrazioni dello Stato di appartenenza contro i rischi derivanti da danni, lesioni, incidenti causati a terzi e all'equipaggio. Le polizze devono recare apposta clausola per l'esonero del Ministero della difesa da responsabilita' per danni.


Art. 289

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Comma 1

Bandiera e distintivi

Comma 2

Le unita' e i mezzi navali iscritti nel Registro inalberano la bandiera nazionale costituita dal tricolore italiano, caricato al centro della fascia bianca dell'emblema dello Stato, di cui al decreto legislativo 5 maggio 1948, n. 535, conforme al modello risultante dall'Allegato A di cui all'art. 291.


Il naviglio di cui al comma 1 puo' essere contraddistinto da eventuali distintivi speciali previsti dall'ordinamento delle amministrazioni di appartenenza.


Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano, con modalita' da stabilirsi con decreti delle amministrazioni interessate, anche al naviglio in dotazione alle Forze di polizia non iscritto nel registro.


Art. 290

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Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Per quanto non espressamente disciplinato nel presente titolo, si rinvia alle norme del codice della navigazione e al relativo regolamento di esecuzione, nonche' alle altre leggi speciali di settore.


Art. 291

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Comma 1

Allegato A

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Comma 3

TITOLO II - ISCRIZIONE NEL QUADRO DEL NAVIGLIO MILITARE DELLO STATO DI UNITA' DELL'ESERCITO ITALIANO, DELL'AERONAUTICA MILITARE, DELL'ARMA DEI CARABINIERI, DEL CORPO DELLA GUARDIA DI FINANZA E DEL CORPO DELLE CAPITANERIE DI PORTO

Art. 292

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Comma 1

Iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare di unita' navali dell'Esercito italiano, dell'Aeronautica militare, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto

Comma 2

L'iscrizione nei ruoli speciali del naviglio militare dello Stato delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano, all'Aeronautica militare, all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza, al Corpo delle capitanerie di porto, e' disposta con decreto ((...)) del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro interessato.


Competente a promuovere l'adozione del decreto e' lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano le unita' da iscrivere e le relative caratteristiche.


In base alle caratteristiche di cui ai commi 1 e 2, l'iscrizione nei predetti ruoli speciali ha luogo per ogni singola unita' navale o, collettivamente, per gruppi di unita' navali.


Alla tenuta di ciascun ruolo speciale del quadro del naviglio militare dello Stato provvedono nelle rispettive competenze gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e i Comandi di cui al comma 2, seguendo le modalita' prescritte per la Marina militare, ove applicabili.


Art. 294

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Comma 1

Elenchi statistici

Comma 2

I mezzi navali che non hanno i requisiti di unita' navale sono iscritti in elenchi statistici.


Alla tenuta degli elenchi di cui al comma 1 sono competenti, in forma autonoma, gli Stati maggiori interessati per il naviglio dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare, ovvero i Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292.


Art. 295

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Comma 1

Contrassegni

Comma 2

Le unita' navali e i mezzi navali di cui al presente titolo devono portare contrassegni che ne rendano riconoscibile l'Arma, il Corpo, ovvero la Forza armata di appartenenza. Per le Forze armate i contrassegni sono approvati dal Ministro della difesa.


Art. 296

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Comma 1

Bandiera in navigazione

Comma 2

Le unita' navali e i mezzi navali, in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare, secondo le modalita' prescritte dai regolamenti in vigore per la Marina militare.


Le unita' navali e i mezzi navali di qualsiasi tipo, in dotazione all'Arma dei carabinieri, al Corpo della Guardia di finanza e al Corpo delle capitanerie di porto, devono alzare in navigazione la bandiera navale militare.


Art. 297

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Comma 1

Criteri di assegnazione e controlli

Comma 2

Gli Stati maggiori dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e i mezzi navali a essi in dotazione, in funzione delle esigenze operative e dei servizi di istituto e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza.


I Comandi di cui al comma 2 dell'articolo 292 provvedono ad assegnare alle sedi le unita' navali e mezzi navali contemplati dal presente titolo, in funzione delle esigenze dei servizi di istituto, e sovraintendono al loro impiego e alla loro efficienza. Il controllo operativo sulle unita' delle Capitanerie di porto compete ai singoli Comandi di porto ai quali le unita' sono assegnate, quando queste svolgono attivita' nelle acque di loro giurisdizione e nel caso che l'unita' operi in acque di giurisdizione di altro compartimento marittimo, quest'ultimo ne assume il controllo operativo, tenendo informato il comando di assegnazione.


Il controllo tecnico e amministrativo delle unita' delle Capitanerie di porto e le relative ispezioni competono ai comandi di porto assegnatari delle unita' navali e agli organi gerarchicamente superiori. Per i propri controlli il Comando generale delle capitanerie di porto puo' valersi di ufficiali dei Corpi tecnici della Marina militare.


Art. 298

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Comma 1

Spese

Comma 2

Tutte le spese relative all'acquisto delle unita' navali e mezzi navali e relative dotazioni, alla loro manutenzione, riparazione ed esercizio, sono a carico del bilancio dei Ministeri interessati. Per l'Esercito italiano e l'Aeronautica militare le spese a carico del bilancio del Ministero della difesa sono in quota Forza armata interessata.


Art. 299

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Comma 1

Armi per le unita' navali e mezzi navali

Comma 2

Le armi per le unita' navali e mezzi navali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle Capitanerie di porto sono date in carico dal Ministero della difesa, che fornisce anche il rispettivo munizionamento.


Le spese relative alla sistemazione delle armi, al deposito e alla custodia di munizioni per le unita' delle Capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.


Per le armi e il munizionamento delle unita' navali e mezzi navali della Guardia di finanza provvede il Ministero dell'economia e delle finanze in forma autonoma.


Le armi e il munizionamento richiesti dal Ministero della difesa e le relative spese per le predisposizioni e le sistemazioni di cui al comma 2 dell'articolo 243 del codice sono a carico di detto Ministero.


Art. 300

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Comma 1

Lavori di riparazione e manutenzione

Comma 2

I lavori di riparazione e manutenzione delle unita' navali e mezzi navali e i rifornimenti per il loro esercizio possono essere effettuati a titolo oneroso anche presso stabilimenti o enti della Marina militare, fatte salve le esigenze della Forza armata stessa, secondo le norme vigenti nei predetti stabilimenti o enti.


Art. 301

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Comma 1

Personale di coperta e di macchina

Comma 2

Il personale di coperta e di macchina delle unita' navali e mezzi navali e' costituito da militari delle Forze armate o dei Corpi interessati, in possesso dei requisiti professionali stabiliti dalle leggi per la Marina mercantile o di abilitazione militare equivalente rilasciata in base alle norme in vigore.


Art. 302

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Comma 1

Comando delle unita' navali dell'Esercito italiano o dell'Aeronautica militare

Comma 2

Il comando delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidato a personale delle rispettive Forze armate che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti Comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso del relativo brevetto.


La condotta dei motori e' parimenti affidata al personale delle rispettive Forze armate che abbia frequentato gli appositi corsi presso i previsti comandi o enti delle Forze armate o Forze di polizia dello Stato e sia in possesso della relativa abilitazione.


Art. 303

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Comma 1

Comando delle unita' navali delle Capitanerie di porto

Comma 2

Il comando delle motovedette costiere per la navigazione entro le venti miglia dalle coste nazionali, continentali e insulari, puo' essere affidato ai secondi capi nocchieri di porto in servizio permanente in possesso del relativo brevetto, anche se non hanno ancora frequentato il corso "P".


La condotta degli altri mezzi navali puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi.


Per il comando delle unita' navali e per la condotta degli altri mezzi navali gli ufficiali, i sottufficiali e militari del Corpo degli equipaggi militari marittimi indicati nei commi da 1 a 3 devono essere in possesso anche dei requisiti prescritti per tali funzioni.


La condotta dei motori e' affidata a sottufficiali o sottocapi nocchieri di porto che abbiano frequentato appositi corsi presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi o presso altri enti qualificati e siano in possesso del relativo brevetto.


Art. 304

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Comma 1

Comando delle unita' navali della Guardia di finanza

Comma 2

((


Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali della Guardia di finanza, al personale appartenente ai ruoli ufficiali e ispettori del predetto Corpo che abbia conseguito l'abilitazione, dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro della difesa.


))


Art. 305

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Comma 1

Comando delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri

Comma 2

Il comando delle unita' navali e' affidato, per le unita' navali dell'Arma dei Carabinieri, al personale che ne abbia ottenuto l'abilitazione dopo un corso teorico-pratico stabilito con decreto del Ministro della difesa.


Art. 306

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Comma 1

Condotta dei mezzi navali

Comma 2

La condotta dei mezzi navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare e' affidata al personale della rispettiva Forza armata che abbia conseguito la relativa abilitazione presso i previsti comandi o enti e sia in possesso del relativo brevetto.


La condotta dei mezzi navali degli altri Corpi puo' essere affidata a sergenti, sottocapi e comuni della categoria nocchieri di porto per le unita' delle Capitanerie di porto o a sottufficiali, graduati e militari di truppa dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di finanza, che abbiano conseguito la relativa abilitazione presso le scuole Corpo degli equipaggi militari marittimi della Marina militare o presso la Scuola nautica della Guardia di finanza o presso istituto equivalente abilitato dal Ministro della difesa.


Art. 307

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Comma 1

Vestiario di navigazione

Comma 2

Il vestiario di navigazione, per dotazione alle unita' navali e mezzi navali, puo' essere acquistato presso i magazzini di commissariato della Marina militare secondo le norme in vigore presso detti magazzini.


Art. 309

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Comma 1

Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Esercito italiano e dell'Aeronautica militare

Comma 2

La cancellazione dai ruoli speciali del naviglio militare dello Stato, delle unita' navali in dotazione all'Esercito italiano e all'Aeronautica militare, e' disposta con decreto del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro della difesa.


Competente a promuovere l'adozione del decreto e' lo Stato maggiore della Marina militare, al quale lo Stato maggiore dell'Esercito italiano e lo Stato maggiore dell'Aeronautica militare segnalano le unita' da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.


Art. 310

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Comma 1

Cancellazione dai ruoli speciali delle unita' navali dell'Arma dei carabinieri, della Guardia di Finanza, delle Capitanerie di porto

Comma 2

Competente a promuovere l'adozione del decreto per la cancellazione dai ruoli speciali del quadro del naviglio militare dello Stato delle unita' navali di cui al presente titolo, e' lo Stato maggiore della Marina militare al quale il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale della Guardia di finanza, il Comando generale delle capitanerie di porto segnalano rispettivamente le unita' navali da cancellare fornendo la completa documentazione comprovante l'accertamento dell'esistenza delle condizioni tecniche e amministrative richieste per tale operazione.


Comma 3

TITOLO III - ALLOGGI DI SERVIZIO CAPO I DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DI TIPO ECONOMICO SEZIONE I COSTITUZIONE, CLASSIFICAZIONE E DESTINAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO

Art. 311

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente capo disciplina la concessione di alloggi di servizio di tipo economico, al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e al personale civile del Ministero della difesa, nonche' al personale di Forze armate estere, in attuazione del codice, libro II, titolo II, capo VII, sezione I.


Il presente capo si applica altresi', in caso di concessione di alloggi di servizio di cui al comma 1 da parte dell'Esercito italiano, della Marina militare o dell'Aeronautica militare, al personale dell'Arma dei carabinieri in servizio in ambito interforze difesa.


Art. 312

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Comma 1

Competenze generali

Comma 2

Lo Stato maggiore della difesa definisce i criteri generali per la determinazione degli incarichi che consentono l'assegnazione degli alloggi di servizio. Gli Stati maggiori di Forza armata ((, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti)) determinano gli elenchi degli incarichi concernenti i destinatari degli alloggi di servizio, nel presente titolo denominati "elenchi degli incarichi", con le modalita' di cui all'articolo 343.


I comandi militari, ovvero gli organismi designati dagli Stati maggiori di singola Forza armata, competenti per il censimento e per la gestione degli alloggi di servizio, comunicano la costituzione o la variazione degli alloggi ((all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis)), che provvede a formalizzare l'atto di costituzione.


La comunicazione, di cui al comma 2, specifica per ogni immobile la classifica, il codice, la localita', l'indirizzo, la superficie abitabile e convenzionale, la categoria catastale, l'anno di costruzione. La comunicazione e' corredata dalla certificazione dell'avvenuto accatastamento. ((L'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)) invia i relativi elenchi al Ministero dell'economia e delle finanze.


Art. 313

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Comma 1

Categorie di alloggi di servizio

Comma 2

Ai fini del presente capo, per presidio si intende la circoscrizione o le circoscrizioni alloggiative corrispondenti all'organizzazione territoriale delle Forze armate, determinate in relazione a situazioni locali e contingenti, con autorizzazione dello Stato maggiore di Forza armata.


Art. 314

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Comma 1

Destinazione degli alloggi di servizio

Comma 2

I competenti comandi determinano la destinazione degli alloggi disponibili alle categorie ASGC, ASIR, ASI e AST. Per gli alloggi ASI e AST, gli Stati maggiori di Forza armata impartiscono direttive che tengono conto delle esigenze funzionali, temporali e locali.


Gli Stati maggiori di Forza armata, all'interno di basi, impianti, installazioni e compendi militari, possono destinare alla categoria ASI determinati alloggi per il personale che presti servizio nelle infrastrutture e che ricopra incarichi compresi negli elenchi degli incarichi.


Nella circoscrizione alloggiativa della Capitale, la destinazione degli alloggi alle categorie ASGC, ASIR e ASI, per il personale degli organi centrali interforze e di Forza armata, e' effettuata dal Sottocapo di stato maggiore di ciascuna Forza armata ed e' comunicata ai comandi competenti.


Anche ai fini delle necessarie misure di sicurezza e per la durata del mandato, il Ministro puo' fruire di alloggio di servizio dell'Amministrazione della difesa. In caso di motivata necessita', sempre ed esclusivamente per motivi di sicurezza e per periodi determinati, i Sottosegretari di Stato alla difesa possono fruire di alloggi di servizio.


Comma 3

SEZIONE II - RIPARTIZIONE E CONCESSIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 315

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Comma 1

Organi competenti

Comma 2

I comandi ovvero gli organismi di cui all'articolo 312, comma 2, possono attribuire delega alla concessione degli alloggi APP e SLI, previa autorizzazione degli Stati maggiori di Forza armata, ai comandi o agli enti dislocati nella propria circoscrizione territoriale.


La concessione degli alloggi ASGC, ASIR e ASI al personale in servizio presso gli organi centrali dislocati nella circoscrizione alloggiativa della Capitale e' effettuata, su indicazione del Sottocapo di stato maggiore di Forza armata, dai comandi ovvero dagli organismi designati da ciascuno Stato maggiore di Forza armata.


Art. 316

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Comma 1

Ripartizione degli alloggi

Comma 2

((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo, 1478 del codice, possono)) acquisire, presso lo Stato maggiore della difesa, i dati relativi al numero complessivo, al tipo e alla composizione degli alloggi di servizio ubicati in ciascun presidio ovvero circoscrizione alloggiativa, fatte salve le norme a tutela della sicurezza. ((A tale fine le associazioni presentano apposita istanza sottoscritta dal legale rappresentante a livello nazionale.))


Art. 318

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Comma 1

Esclusione dalla concessione di alloggi ASI e AST

Comma 2

Gli assegnatari di alloggi ASGC, ASIR e ASI possono concorrere per l'assegnazione di alloggi AST soltanto dalla data di predesignazione ad altro incarico non compreso tra quelli contenuti negli elenchi degli incarichi.


Art. 319

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Comma 1

Durata delle concessioni

Comma 2

l. La durata delle concessioni e' cosi' fissata:
a) alloggi ASGC, ASIR e ASI: per il periodo di permanenza nell'incarico per il quale e' stato concesso l'alloggio;
b) alloggi AST: per otto anni. In caso di trasferimento o di imbarco, richiesto a domanda, la concessione cessa al termine del sesto mese dalla data del movimento;
c) alloggi APP e SLI: per il periodo stabilito nelle disposizioni particolari emanate dai comandi competenti alla concessione e comunque non superiore a mesi tre, fatte salve le esigenze prioritarie di Forza armata;
d) alloggi ASC: per un anno rinnovabile in relazione alle richieste degli ufficiali, dei sottufficiali e dei volontari in servizio permanente che prestino servizio nella sede; per la durata dell'incarico, se l'utente ha titolo ad alloggio ASI.


Art. 320

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Comma 1

Deroghe particolari

Comma 2

Il personale che fruisce di alloggio AST, ASGC, ASIR o ASI, se ha perso o sta per perdere il titolo alla concessione, puo' presentare domanda per concorrere alla concessione di alloggi AST.


Al concessionario di alloggio AST, che non ha piu' titolo, e' preferenzialmente riassegnato lo stesso alloggio occupato se egli occupa in graduatoria un posto utile per l'assegnazione di un alloggio disponibile o segue immediatamente un richiedente che abbia avuto l'assegnazione o la riassegnazione dell'alloggio.


Al concessionario di alloggio ASGC, ASIR o ASI, che non ha piu' titolo, e' assegnato un alloggio AST disponibile, se l'interessato occupa, nell'ambito della graduatoria, un posto utile per l'assegnazione di un alloggio.


Le riassegnazioni o le assegnazioni di alloggi AST determinano una nuova titolarita'.


L'utente di alloggio ASI, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva il titolo alla conduzione dell'alloggio.


L'utente di alloggio AST, per il periodo della missione di pace all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, conserva l'uso dell'alloggio, indipendentemente dal periodo di concessione gia' fruito, senza variazione di canone, a eccezione delle spese di carattere generale.


L'utente di alloggio ASI ovvero AST, in relazione all'impiego all'estero e limitatamente al caso in cui l'Amministrazione della difesa vieta all'interessato di portare al seguito la famiglia, puo' mantenere la conduzione dell'alloggio.


Gli utenti degli alloggi ASI che ricoprono un incarico non piu' compreso negli elenchi degli incarichi, possono conservare la titolarita' della concessione per il tempo di permanenza nell'incarico in relazione al quale l'alloggio e' stato concesso.


Gli Stati maggiori di Forza armata, se l'utente di alloggio ASI incorre nella decadenza dall'incarico per malattia o per frequenza di specifici corsi, possono autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di assenza, in previsione che al termine della decadenza l'utente deve riassumere un incarico ASI.


((


I Capi di Stato maggiore di Forza armata, in via eccezionale e in casi tassativamente previsti connessi a particolari esigenze di comando legate all'operativita', ovvero, a modifiche ordinative di Forza armata e previamente individuati attraverso l'adozione e la pubblicazione di apposito atto amministrativo generale di natura non regolamentare, possono temporaneamente autorizzare il titolare di alloggio ASI al mantenimento della conduzione dello stesso in una sede diversa da quella in cui presta servizio, nella quale non e' disponibile altro alloggio destinato all'incarico.


))


Gli Stati maggiori di Forza armata possono, a richiesta, autorizzare il mantenimento della concessione per il periodo di permanenza nell'incarico, se l'utente ASI e' trasferito per assumere un incarico, determinato nel tempo, presso enti ovvero reparti ubicati in sedi ritenute disagiate, appositamente individuate a tal fine con provvedimento della Forza armata.


I frequentatori dei corsi presso il Centro alti studi della difesa (CASD) e il Nato Defence College e dei corsi similari all'estero, conservano il diritto all'utenza fino al termine dei corsi stessi.


Comma 3

SEZIONE III - MODALITA' PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI

Art. 321

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Comma 1

Commissioni di controllo per gli alloggi AST

Comma 2

La composizione, i compiti e le modalita' di funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi sono riportati nell'allegato A, di cui all'articolo 344.


Le commissioni di controllo degli alloggi delle singole Forze armate operano presso i rispettivi comandi od organismi che li hanno istituiti.


Art. 322

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Comma 1

Assegnazione di alloggi ASGC e ASIR

Comma 2

L'assegnazione degli alloggi ASGC e ASIR e' effettuata previa presentazione di domanda dell'interessato, compilata in conformita' al modello dell'allegato B, di cui all'articolo 345, senza alcuna documentazione, mediante stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello dell'allegato C, di cui all'articolo 346.


Il comando che rilascia la concessione degli alloggi ASGC da' tempestiva comunicazione della concessione al competente ufficio presso il Ministero dell'economia e delle finanze, in conformita' al modello riportato in allegato D di cui all'articolo 347.


Art. 323

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Comma 1

Assegnazione di alloggi ASI

Comma 2

Se, soddisfatte le esigenze nell'ordine prioritario delle fasce, gli alloggi rimasti disponibili non consentono di soddisfare integralmente la fascia successiva, per quest'ultima si provvede a formare, per i titolari di cariche incluse nella fascia, una graduatoria secondo i criteri previsti nell'allegato F, di cui all'articolo 350.


In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che in base alla graduatoria ne risulti destinatario e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.


I concorrenti possono comunque partecipare, contemporaneamente, alla graduatoria per l'assegnazione degli alloggi AST, fermo restando che la concessione AST e' subordinata all'indisponibilita' di alloggio ASI.


L'eventuale concessione di alloggio AST non preclude, comunque, alla scadenza della stessa, la possibilita' di concorrere per l'assegnazione di un alloggio ASI, se si ha il titolo.


Al provvedimento di assegnazione segue la stipula dell'atto formale di concessione redatto secondo il modello in allegato C, di cui all'articolo 346.


La domanda, in caso di trasferimento a nuova destinazione d'impiego, puo' essere inoltrata dal momento della predesignazione al nuovo incarico.


La rinuncia, non adeguatamente giustificata alla competente commissione di controllo degli alloggi, all'assegnazione di un idoneo alloggio ASI, fa decadere, per il periodo di un anno, il titolo alla concessione di altro alloggio ASI.


Il concessionario di alloggio ASI puo' chiedere la sostituzione dell'alloggio con un altro piu' grande della stessa categoria, se muta il proprio nucleo familiare. Il comando competente per il rilascio della concessione puo' accogliere l'istanza subordinatamente alla disponibilita' di un alloggio piu' grande nello stesso edificio o nel compendio dove e' ubicato l'alloggio in concessione.


Gli alloggi da attribuire agli incarichi a rotazione interforze sono assegnati dalla singola Forza armata solo se gli incarichi sono ricoperti da personale di quella Forza armata.


Art. 324

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Comma 1

Assegnazione di alloggi AST

Comma 2

L'assegnazione degli alloggi AST e' effettuata esclusivamente per graduatoria.


La domanda di assegnazione e' compilata e corredata della prescritta documentazione, in conformita' all'allegato E-2, di cui all'articolo 349 ed e' inoltrata al comando di presidio o ai comandi stabiliti dagli Stati maggiori di Forza armata, entro l'ultimo giorno dei mesi di dicembre, aprile e agosto.


La domanda conserva la sua validita' purche' i documenti fiscali e amministrativi a corredo siano completi e aggiornati.


La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.


Le commissioni di controllo degli alloggi, sulla base delle domande corredate della documentazione fiscale, amministrativa e personale presentata dai concorrenti, provvedono alla formazione e alla pubblicazione delle graduatorie per gli ufficiali, i sottufficiali e i volontari in servizio permanente con le modalita' indicate nell'allegato G, di cui all'articolo 351.


Il concorrente che ha presentato domanda prima del trasferimento nella nuova sede di servizio e' incluso nella graduatoria e non puo' ottenere la concessione dell'alloggio prima della data del suo effettivo trasferimento.


L'alloggio disponibile e' offerto al concorrente che occupa il posto piu' elevato in graduatoria; nel caso di rinuncia, l'alloggio e' offerto al concorrente che occupa il posto successivo.


In presenza di contemporanea disponibilita' di piu' alloggi, al personale che, in base alla graduatoria, ne risulta destinatario, e' offerto l'alloggio, tenendo conto della composizione del nucleo familiare.


Il concorrente deve rispondere alla proposta di assegnazione di un alloggio entro il quinto giorno successivo dalla data di notifica.


Il presidente della commissione di controllo degli alloggi ha la facolta' di modificare il limite di tempo per la risposta, se cio' non comporta spese a carico dell'Amministrazione militare o pregiudizio per altri concorrenti.


Il concorrente che non fornisce risposta entro il termine stabilito e' considerato rinunciatario.


L'accettazione di un alloggio idoneo al nucleo familiare del concorrente e' vincolante. E' considerato idoneo l'alloggio composto da un numero di vani adeguato alla composizione del nucleo familiare convivente.


In caso di rinuncia, il concorrente e' tenuto a darne comunicazione per iscritto, anche se e' scaduto il termine di cui al comma 12.


La rinuncia a un alloggio idoneo, fatti salvi i casi di forza maggiore, comporta la sospensione del concorrente dall'iscrizione nella graduatoria in atto e dall'assegnazione di altri alloggi per il periodo di validita' delle due graduatorie successive.


Il concorrente, se l'alloggio non e' idoneo, ha diritto di accettarlo o di rifiutarlo; se lo rifiuta, il concorrente permane in graduatoria senza alcuna penalita' fino all'offerta di altro alloggio idoneo.


L'autorita' competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'adozione dell'atto formale di concessione redatto in conformita' al modello in allegato C, di cui all'articolo 346, firmato per accettazione dal concessionario.


Il concessionario di alloggio puo' chiedere il cambio dell'alloggio con altro idoneo della stessa categoria se e' cambiato il proprio nucleo familiare convivente. Il richiedente e' incluso nella graduatoria degli aspiranti all'assegnazione senza la penalizzazione per il periodo di utenza gia' trascorso. L'eventuale cambio e' attuato con atto aggiuntivo alla concessione iniziale, senza mutarne la decorrenza. L'alloggio lasciato libero e' disponibile per una ulteriore assegnazione.


Art. 325

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Comma 1

Assegnazione di alloggi APP, SLI e ASC

Comma 2

La concessione degli alloggi APP, SLI e ASC e la relativa durata sono pianificate autonomamente dai comandi, dagli enti e dai reparti competenti, salvo eventuali vincoli posti dagli Stati maggiori di Forza armata e dagli alti comandi competenti.


L'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC e' effettuata dai comandi competenti, a richiesta degli interessati, con le modalita' indicate nei commi da 3 a 8.


Le richieste di assegnazione di alloggi APP e ASC sono presentate con un anticipo massimo di quindici giorni. Le richieste motivate da trasferimento in destinazione d'impiego o per frequenza di corso possono essere avanzate, ricevuto l'ordine di trasferimento, anche in anticipo rispetto al termine di quindici giorni, ma non prima di tre mesi. La domanda relativa alla concessione di alloggio SLI puo' essere presentata anche prima della data di arrivo in sede dell'unita' su cui e' imbarcato il richiedente.


Le domande sono iscritte, in ordine cronologico di precedenza determinato dalla data di arrivo, su apposito registro, costantemente aggiornato e disponibile per la consultazione da parte del personale interessato.


L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi APP, tenuto conto delle esigenze gia' pianificate, e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste.


L'ordine di precedenza nelle assegnazioni degli alloggi SLI e' determinato dalla data di arrivo dell'unita' navale nella sede o da quella della domanda, se presentata successivamente all'arrivo. Gli interessati non possono, comunque, conseguire l'assegnazione prima dell'arrivo dell'unita' navale nella sede per la quale e' stato richiesto l'alloggio. Eventuali ulteriori disponibilita' possono essere utilizzate per soddisfare, in base all'ordine di presentazione, domande di personale imbarcato su unita' navali assegnate alla sede; in tali casi l'assegnazione e' revocata se sopravvengono nuove esigenze connesse con l'arrivo o il transito di altre unita' navali. L'ordine di precedenza per il personale che gia' fruisce di sistemazione logistica nella sede per cui richiede nuovamente l'alloggio SLI e' determinato dalla data di rilascio della sistemazione. A parita' di data, l'ordine di precedenza e' determinato a favore del personale che nei dodici mesi precedenti non ha beneficiato di analoga sistemazione logistica nella sede o che ne ha usufruito in minor misura. A parita' di condizioni, la precedenza e' data al personale di grado inferiore e, subordinatamente, a quello piu' anziano.


L'ordine di precedenza nell'assegnazione degli alloggi ASC e' determinato dall'ordine cronologico di arrivo delle richieste, attribuendo priorita' alle domande del personale che presta servizio nel comprensorio ove sono ubicati gli alloggi. E' data facolta' ai comandanti responsabili di assegnare con atto motivato gli alloggi prioritariamente a personale che ricopre nella sede incarichi ritenuti essenziali ai fini della sicurezza.


I comandi competenti provvedono all'assegnazione degli alloggi APP, SLI e ASC mediante diretta notifica agli interessati e, per gli alloggi SLI, previa sottoscrizione della dichiarazione di accettazione delle condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione dell'alloggio, di cui all'allegato H, di cui all'articolo 352.


Art. 326

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Comma 1

Impiego degli alloggi disponibili

Comma 2

Gli alloggi di qualsiasi tipo sono assegnati quando sono disponibili e consegnati al piu' presto. Fanno eccezione gli alloggi ASI necessari a soddisfare particolari incarichi che richiedano tassativamente una costante presenza in servizio e che siano predisposti, per la specifica esigenza, nell'interno o nelle immediate vicinanze di basi, impianti, installazioni militari. Se per qualsiasi motivo il titolare non occupa l'alloggio, gli organi competenti di Forza armata possono decidere di cedere in uso temporaneo l'alloggio stesso ad altro dipendente, purche' vi sia il preciso impegno da parte di quest'ultimo di renderlo disponibile in tempo utile per il successore del titolare rinunciatario, a proprie spese e senza diritto ad alcuna proroga, nonche' in caso di trasferimento in altra sede di servizio. L'assegnazione temporanea non esclude la possibilita', per gli aventi diritto, di concorrere per la concessione di alloggio della categoria per la quale hanno titolo.


Gli alloggi di qualsiasi tipo, rimasti disponibili nel presidio o nella circoscrizione alloggiativa dopo l'integrale soddisfacimento delle esigenze di Forza armata, sono concessi temporaneamente a personale di altra Forza armata dalla stessa designato.


Art. 327

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Comma 1

Comunicazioni all'autorita' di pubblica sicurezza

Art. 328

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Comma 1

Registrazione delle concessioni

Comma 2

Gli atti di concessione degli alloggi ASGC, ASIR, ASI e AST sono sottoposti all'iscrizione nell'apposito repertorio degli atti e alla successiva registrazione.


Comma 3

SEZIONE IV - CESSAZIONE, DECADENZA E REVOCA DELLE CONCESSIONI, PROROGHE E RECUPERO DEGLI ALLOGGI

Art. 329

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Comma 1

Cessazione della concessione

Comma 2

La concessione di qualsiasi tipo di alloggio cessa con la perdita del titolo in forza del quale la stessa abbia avuto luogo.


Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose entro novanta giorni dalla data di perdita del titolo, fatta salva la concessione di proroga.


Il comando competente a disporre la concessione notifica all'utente, secondo il modello in allegato I di cui all'articolo 353, l'avviso di rilascio, entro trenta giorni precedenti la scadenza, con le modalita' di cui all'articolo 341. La mancata notifica non costituisce titolo per il mantenimento dell'alloggio.


Nei casi di cui al comma 4, lettera f) e al comma 5, lettere a), b) e c), per stabilire la perdita del titolo alla concessione e' preventivamente acquisito il parere tecnico della competente commissione di controllo per gli alloggi.


Il titolo alla concessione e' annualmente comprovato mediante atto notorio, o dichiarazione sostitutiva, dal quale risulti il reddito complessivo percepito dal nucleo familiare convivente dell'assegnatario nell'anno precedente e l'eventuale acquisizione di alloggio di proprieta'.


Art. 330

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Comma 1

Decadenza dalla concessione

Comma 2

Il comando competente, in caso di decadenza dalla concessione, notifica il provvedimento al concessionario con atto formale, redatto secondo il modello riportato nell'allegato L di cui all'articolo 354, nel quale la data di rilascio dell'alloggio e' fissata non oltre il trentesimo giorno successivo a quello della notifica del provvedimento stesso.


Art. 331

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Comma 1

Revoca anticipata della concessione

Comma 2

Per inderogabili esigenze di servizio, per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore, previa autorizzazione dello Stato maggiore della rispettiva Forza armata, il comando competente puo' disporre la revoca della concessione di qualsiasi tipo di alloggio.
In tal caso all'utente e' assegnato, in via prioritaria, altro alloggio idoneo con spese di trasferimento a carico dell'Amministrazione della difesa. Sono, altresi', a carico dell'Amministrazione della difesa le spese di trasloco se, a causa dell'indisponibilita' di alloggi idonei, l'utente, al quale e' stata revocata la concessione, passa nell'ambito dello stesso presidio o circoscrizione alloggiativa a unita' abitativa privata.


L'alloggio, nel caso di revoca della concessione, e' reso libero entro novanta giorni dalla data di notifica del provvedimento.


Art. 332

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Comma 1

Proroghe per il rilascio

Comma 2

((


))


Le proroghe di cui al comma 2, lettere b) e c) possono essere rinnovate oltre la durata massima prevista, se non vi sono richieste di alloggi.


L'istanza di proroga e' inoltrata agli organi di cui al comma 4, secondo la rispettiva competenza, almeno due mesi prima della data in cui deve aver luogo il rilascio dell'alloggio. In caso di decesso del concessionario, l'istanza e' inoltrata dagli aventi titolo entro due mesi da tale evento. Non sono prese in considerazione le domande presentate oltre i suddetti termini.


Le determinazioni dell'amministrazione in ordine alle istanze di proroga sono comunicate agli interessati entro trenta giorni dal ricevimento delle istanze stesse. Il silenzio oltre tale termine non costituisce accoglimento dell'istanza.


((


Ai concessionari degli alloggi di cui al comma 1, trasferiti d'autorita', il canone di cui all'articolo 286, comma 3-bis, del codice, si applica dalla data stabilita per il rilascio del medesimo alloggio, compresa entro il novantesimo giorno dalla data di cessazione o di revoca della concessione ai sensi degli articoli 329 e 331.


))


Art. 333

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Comma 1

Recupero degli alloggi

Comma 2

Se l'alloggio non e' lasciato libero nel termine fissato, il comando competente per il rilascio della concessione emette ordinanza di recupero coattivo, con le modalita' riportate nel modello dell'allegato M, di cui all'articolo 355, da notificare all'interessato.


Il comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio tenuto conto delle esigenze dell'Amministrazione e di eventuali situazioni eccezionali rappresentate dall'utente. La data e' comunque posteriore al novantesimo giorno dalla data di cessazione o revoca della concessione e al trentesimo giorno dalla data di decadenza della concessione.


L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche in pendenza di ricorso, in presenza di negata sospensiva dell'esecuzione del provvedimento amministrativo, da un rappresentante dell'Amministrazione militare, assistito da personale dell'Arma dei carabinieri e da un medico militare, appositamente designati dal competente comando, che li richiede preventivamente agli enti di appartenenza con le modalita' riportate negli allegati N e O, di cui agli articoli 356 e 357.


Se l'alloggio e' chiuso o l'utente si rende irreperibile o non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso secondo le vigenti disposizione di legge, compilando inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.


Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie e' incaricata una ditta. Le relative spese, anticipate dall'Amministrazione militare, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione del Ministero della difesa, sono a carico dell'utente e, se necessario, recuperate a norma di legge.


Ferma restando la cessazione della concessione, in caso di recupero di alloggi, gli atti esecutivi sono differiti al momento in cui insorga in altro personale titolo a usufruire dell'alloggio.


Comma 3

SEZIONE V - CANONI E ONERI

Art. 334

#

Comma 1

Onerosita' delle concessioni

Comma 2

Gli alloggi sono concessi a pagamento, fatta eccezione per gli alloggi ASGC per i quali nessun corrispettivo e' dovuto limitatamente all'unita' immobiliare che costituisce il nucleo abitativo e relative pertinenze. Gli oneri della registrazione degli atti di concessione sono a carico degli utenti secondo le vigenti disposizioni di legge.


Art. 335

#

Comma 1

Determinazione del canone per gli alloggi AST

Comma 2

Per gli alloggi di servizio di temporanea sistemazione per le famiglie dei militari (AST), l'ammontare del canone mensile di concessione amministrativa e' calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, determinato su base nazionale e pari a euro 1,95, per la superficie convenzionale dell'alloggio e per i coefficienti relativi al livello del piano, a vetusta' e allo stato di conservazione e manutenzione. Se il canone cosi' calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio e' applicato quest'ultimo.


La superficie convenzionale e i coefficienti correttivi relativi al livello di piano, vetusta' e dello stato di manutenzione e conservazione sono quelli previsti negli articoli 13, 19, 20 e 21 della legge 27 luglio 1978, n. 392.


Se si e' proceduto a lavori di integrale ristrutturazione o di completo restauro, l'anno di costruzione e' quello in cui detti lavori sono stati ultimati. Gli organi tecnici del comando militare territoriale nella cui circoscrizione ricadono gli alloggi individuano l'anno di costruzione, di ristrutturazione o di restauro cui fare riferimento.


Art. 336

#

Comma 1

Determinazione del canone per gli alloggi ASIR-ASI

Comma 2

L'ammontare del canone mensile di concessione degli alloggi ASIR-ASI, e' calcolato moltiplicando il valore del metro quadrato di superficie, pari a euro 1,60, per la superficie convenzionale dell'alloggio (fino a un massimo di 120 mq) e per i coefficienti relativi al livello del piano, alla vetusta' e allo stato di conservazione e manutenzione.


Se il canone cosi' calcolato risulta superiore a quello derivante dall'applicazione della normativa vigente in materia di equo canone, al concessionario dell'alloggio e' applicato quest'ultimo.


Nessun canone e' dovuto per i locali di rappresentanza degli alloggi ASIR, la cui identificazione e' determinata con atto formale del comando competente alla concessione dell'alloggio. Tali locali rimangono nella disponibilita' dell'Amministrazione militare cui fanno carico tutte le relative spese.


Art. 337

#

Comma 1

Rette

Comma 2

l. Gli utenti di alloggi APP e SLI sono tenuti al pagamento di una retta giornaliera commisurata al costo dei servizi, inclusi acqua, energia elettrica, riscaldamento, uso della mobilia e altri servizi comuni connessi con il normale uso dell'alloggio.
2. Gli utenti di alloggi ASC sono tenuti al pagamento di una quota forfetaria giornaliera, definita con decreto del Ministro della difesa, quale corrispettivo dei servizi collegati al normale uso dell'alloggio.


Art. 338

#

Comma 1

Norme per la riscossione

Comma 2

Le norme e le modalita' per la riscossione delle somme dovute per canoni, rette e quote forfetarie, sono contenute nell'allegato P, di cui all'articolo 358.


Art. 339

#

Comma 1

Spese e modalita' di gestione

Comma 2

l. I concessionari degli alloggi, ai sensi dell'articolo 288 del codice, sono tenuti:
a) al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni;
b) a effettuare i lavori di minuto mantenimento ordinario, con esclusione degli utenti degli alloggi APP, SLI e ASC;
c) al rimborso delle spese per la riparazione dei danni causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.
2. Gli enti gestori sono direttamente responsabili delle modalita' di gestione e delle varie incombenze connesse con l'uso e con la conduzione degli alloggi di servizio.
3. Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorrente tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario, stabilite dal competente comando, sono a carico dell'Amministrazione militare che provvede con i fondi destinati alla manutenzione straordinaria.


Art. 340

#

Comma 1

Oneri a carico dell'Amministrazione militare

Comma 2

l. Sono a carico dell'Amministrazione militare le spese connesse con:
a) il soddisfacimento di esigenze di interesse specifico della stessa, elencate nell'allegato Q, di cui all'articolo 359;
b) la particolare funzione assolta dagli alloggi ASGC e ASIR, di cui all'allegato R, di cui all'articolo 360;
c) l'effettuazione, sugli immobili, di lavori concernenti la stabilita', la straordinaria manutenzione e l'ordinario mantenimento, di cui all'allegato S, di cui all'articolo 361.
2. In caso di assegnazione e di rilascio di alloggio ASGC e ASIR, connessi con l'assunzione o la cessazione dell'incarico, l'Amministrazione militare provvede al trasferimento delle masserizie direttamente ovvero con trasportatori privati o convenzionati.


Comma 3

SEZIONE VI - COMUNICAZIONI

Art. 341

#

Comma 1

Formalita' per le comunicazioni

Comma 2

Le comunicazioni riguardanti gli atti formali dei comandi competenti e quelle inoltrate dal concessionario sono notificate a norma di legge. Le comunicazioni da parte dei concessionari possono essere presentate a mano ai competenti comandi, i quali sono tenuti a rilasciare apposita ricevuta completa della data di ricezione. ((I modelli delle comunicazioni e degli atti formali, comunque denominati, relativi alla concessione di alloggi di servizio, sono individuati agli articoli da 345 a 349, da 352 a 357 e da 384 a 386, e sono aggiornati, nelle rispettive partizioni e voci, con decreto del Ministro della difesa di natura non regolamentare.))


Comma 3

SEZIONE VII - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 342

#

Comma 1

Disciplina delle concessioni antecedenti

Comma 2

l. Le concessioni rilasciate prima del 3 aprile 2004 sono sottoposte, a cura dei comandi indicati nell'articolo 315, a controllo di compatibilita' con le norme del presente capo. Per le concessioni che risultano incompatibili, i comandi competenti procedono ai relativi adeguamenti che, comunque, non comportano la proroga dei termini delle concessioni originarie.


Art. 343

#

Comma 1

Procedimento per l'individuazione e variazioni degli incarichi che danno titolo all'attribuzione degli alloggi di servizio classificati ASGC, ASIR e ASI

Comma 2

In funzione delle diverse tipologie di alloggi di servizio, lo Stato maggiore della difesa determina gli incarichi in ordine agli alloggi per le esigenze dell'area interforze e NATO, nonche' individua i criteri generali per l'assegnazione degli alloggi. Gli Stati maggiori di Forza armata per l'Area tecnico-operativa ((, il Segretariato generale della difesa e la Direzione nazionale degli armamenti per le aree tecnico-amministrativa e tecnico industriale,)) definiscono gli elenchi degli incarichi per l'assegnazione degli alloggi.


Comma 3

SEZIONE VIII - ALLEGATI

Art. 344

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Comma 1

Allegato A Composizione, compiti e funzionamento delle commissioni di controllo degli alloggi

Comma 2

I «sostituti» subentrano di volta in volta a quei componenti titolari trasferiti o indisponibili.


Il voto e' un diritto del presidente e dei membri, e' espresso palesemente iniziando dal meno anziano ed e' obbligatorio. Fa eccezione il caso in cui il presidente e i membri titolari siano chiamati a decidere su argomenti posti all'ordine del giorno che riguardino se stessi o altro personale legato ai medesimi da vincoli di parentela entro il terzo grado. In detti casi subentrano i sostituti. Le deliberazioni sono approvate a maggioranza e sono riportate a verbale, sottoscritto da tutti i componenti delle commissioni di controllo degli alloggi intervenuti.


I presidenti delle commissioni di controllo degli alloggi, per quanto attiene alla materia di rispettiva competenza, possono, all'occorrenza, riferire direttamente al titolare del Comando che ha nominato la commissione o ad altro ufficiale espressamente delegato.


Art. 345

#

Comma 1

Allegato B Modulo di domanda per l'assegnazione di alloggi ASGC e ASIR

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 346

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Comma 1

Allegato C Modello dell'atto di concessione di alloggio di servizio

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 347

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Comma 1

Allegato D Modello di comunicazione al Ministero dell'economia e delle finanze della concessione di ASGC

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 348

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Comma 1

Allegato E-1 Domanda di assegnazione alloggio ASI

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 349

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Comma 1

Allegato E-2 Domanda di assegnazione alloggio AST

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 350

#

Comma 1

Allegato F Formazione delle graduatorie ASI

Comma 2

Le graduatorie, calcolate in base alla formula che segue, sono formate disponendo i concorrenti in ordine decrescente di punteggio espresso con una cifra decimale.


A parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente con reddito lordo complessivo inferiore.


In caso di ulteriore parita' di punteggio ha la precedenza il concorrente di superiore anzianita' di servizio.


Art. 351

#

Comma 1

Allegato G Formazione delle graduatorie AST

Comma 2

L'elenco dei concorrenti, in ordine di graduatoria e con il relativo punteggio conseguito, e' esposto per tutto il periodo di validita' della graduatoria in luoghi che consentano la massima diffusione.


Tale elenco e' notificato a tutti i concorrenti.


La presentazione di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta l'esclusione del concorrente dall'assegnazione di qualsiasi tipo di alloggio in tutto il territorio nazionale e per tempo illimitato.


La graduatoria, calcolata in base alla formula di cui al comma 10, e' formata disponendo i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.


A parita' di punteggio, ha precedenza nella collocazione in graduatoria il concorrente con maggior numero di familiari a carico; in caso di ulteriore parita', la commissione di controllo alloggi determina la precedenza mediante sorteggio.


Art. 352

#

Comma 1

Allegato H Modello di dichiarazione di accettazione delle condizioni di gestione, uso e manutenzione dell'alloggio SLI

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 353

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Comma 1

Allegato I Modello di avviso di rilascio dell'alloggio di servizio

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 354

#

Comma 1

Allegato L Modello di dichiarazione di decadenza della concessione di alloggio di servizio

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 355

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Comma 1

Allegato M Modello di ordine di recupero coattivo

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 356

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Comma 1

Allegato N Modello di comunicazione ai comandi ed enti incaricati per l'effettuazione dello sgombero dell'alloggio di servizio

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 357

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Comma 1

Allegato O Modello di comunicazione ai comandi competenti per l'assegnazione di un ufficiale delegato all'effettuazione dello sgombero di alloggio di servizio

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 358

#

Comma 1

Allegato P Modalita' per la riscossione delle somme dovute dagli utenti per canone e spese comuni alloggi ASIR, ASI e AST; retta alloggi APP E SLI; quota forfetaria giornaliera alloggi ASC

Comma 2

La riscossione delle somme in argomento e' regolata dal presente articolo.


Quanto alla riscossione dei canoni, gli organismi percettori dei canoni devono semestralmente comunicare l'entita' del canone pagato dai singoli utenti agli enti preposti alla gestione degli alloggi demaniali. Questi ultimi, sulla base delle segnalazioni pervenute, verificano se i fruitori degli alloggi versano correttamente i canoni dovuti in ragione dell'alloggio occupato da ciascuno.


Art. 360

#

Comma 1

Allegato R Oneri di gestione relativi agli alloggi ASGC e ASIR a carico dell'Amministrazione militare

Comma 2

L'amministrazione militare provvede alle spese relative agli oneri di gestione elencati nel presente articolo.


Le modalita' della ripartizione delle spese tra l'amministrazione e il concessionario sono indicate ((dall'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis)).


Art. 361

#

Comma 1

Allegato S Lavori di stabilita', di straordinaria manutenzione e di ordinario mantenimento

Comma 2

L'amministrazione militare provvede direttamente per mezzo dei propri organi tecnici, in aderenza alla normativa vigente per i lavori del genio militare, all'effettuazione di tutti i lavori concernenti la stabilita' e la straordinaria manutenzione, nonche' di quelli di ordinario mantenimento da effettuarsi in occasione del cambio di utenza.


I lavori di ordinario mantenimento per cambio utenza sono quelli che si rendono necessari per mantenere l'alloggio in buono stato di servibilita', in dipendenza dell'uso fattone da parte del concessionario cedente al quale, in ogni caso, fanno carico i ripristini derivanti da anormale uso. Comprendono anche le piccole trasformazioni e i miglioramenti di lieve entita', strettamente legati all'esigenza del buono stato di servibilita' dell'alloggio.


Comma 3

CAPO II - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELL'ARMA DEI CARABINIERI SEZIONE I CLASSIFICAZIONE

Art. 362

#

Comma 1

Classificazione degli alloggi di servizio dell'Arma dei carabinieri

Comma 2

Il Comandante generale con propria determinazione provvede a ripartire il numero degli alloggi di servizio nelle categorie indicate al comma 1, per ciascuna sede.


Comma 3

SEZIONE II - ALLOGGI DI SERVIZIO GRATUITI CONNESSI ALL'INCARICO

Art. 363

#

Comma 1

Assegnazione degli alloggi di servizio gratuiti e decadenza dall'assegnazione

Comma 2

Gli incarichi per i quali spettano gli alloggi di servizio di cui alla lettera a), del comma 1, dell'articolo 362 sono ((individuati con determinazione del Comandante Generale)).


L'assegnazione degli alloggi - ove esistenti - ai titolari degli incarichi, al fine di assicurare la loro costante e immediata disponibilita', nonche' l'efficienza dei servizi e la sicurezza delle caserme, e' disposta con determinazione del Comandante generale con facolta' di delega.


La cessazione dell'incarico per qualsiasi motivo fa decadere dal diritto all'alloggio di servizio assegnato e del fatto va data notizia all'Agenzia del demanio.


Art. 364

#

Comma 1

Assegnazione degli alloggi in temporanea concessione

Comma 2

Gli alloggi di servizio in temporanea concessione di cui alla lettera b), del comma 1, dell'articolo 362 sono ripartiti con determinazione del Comandante generale tra gli ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.


Art. 365

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Comma 1

Assegnazioni temporanee

Comma 2

L'alloggio di servizio gratuito, non occupato dal titolare della carica, puo' essere assegnato temporaneamente ad altro militare indicato nell'allegato A di cui all'articolo 383, previa autorizzazione del Comando generale.


Esso deve essere rilasciato a richiesta dell'amministrazione con le modalita' indicate dall'articolo 368 in deroga a qualsiasi altra disposizione ed entro il termine di venti giorni.


A motivata richiesta dell'interessato e solo per comprovate esigenze, il Comandante generale puo' concedere una ulteriore proroga fino a tre mesi.


Art. 366

#

Comma 1

Caratteristiche degli alloggi di servizio gratuiti connessi all'incarico

Comma 2

E' fatto divieto agli assegnatari di ASGI di occupare altri locali dell'amministrazione.


Art. 367

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Comma 1

Oneri a carico degli utenti e dell'amministrazione

Comma 2

Sono a carico degli utenti gli oneri per le piccole riparazioni di cui all'articolo 1609 del codice civile, per il consumo dell'acqua, dell'energia elettrica, del riscaldamento e del gas, nonche' le spese per i danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio.


Art. 368

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Comma 1

Recupero degli alloggi

Comma 2

Nel caso che l'utente non lasci l'alloggio di servizio gratuito connesso all'incarico nei termini prescritti, il Comando generale dell'Arma per gli ufficiali sino al grado di colonnello compreso e i competenti comandi di corpo per gli altri militari devono emettere formale ordinanza di recupero coatto, indicando la data di esecuzione, che non puo' superare il termine massimo di sessanta giorni.


Il recupero coatto e' eseguito da un ufficiale superiore, assistito da altro personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati, e ha luogo anche in caso di pendenza di ricorsi amministrativi o giurisdizionali.


Se l'alloggio da recuperare e' chiuso o l'utente non consente l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termine di legge, compilando l'inventario particolareggiato di quanto in esso rinvenuto.


Le operazioni di imballaggio, di facchinaggio, di trasporto e di deposito sono affidate a ditta civile e le relative mese, comprese quelle di assicurazione delle masserizie, sono poste a carico dell'utente e recuperate dall'amministrazione secondo le leggi vigenti.


All'atto della perdita del titolo in forza del quale ha avuto luogo l'assegnazione, il comando competente ne da' comunicazione all'Agenzia del demanio, per i provvedimenti di competenza.


Comma 3

SEZIONE III - ALLOGGI DI SERVIZIO IN TEMPORANEA CONCESSIONE

Art. 369

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Comma 1

Personale ammesso alla concessione e ripartizione degli ASTC

Comma 2

Gli ASTC sono assegnati mediante concessione amministrativa.


Art. 371

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Comma 1

Durata della concessione

Comma 2

La concessione dura otto anni, ed e' rinnovabile per una sola volta.


In caso di trasferimento in comune non limitrofo al comune di sede dell'alloggio, la concessione cessa al termine del novantesimo giorno dalla data di effettuazione del movimento del militare, o dalla data in cui avrebbe dovuto effettuarsi.


In caso di trasferimento del concessionario con figli a carico aventi obblighi di studio, la cessazione della concessione e' prorogata fino al termine dell'anno scolastico in corso.


Art. 372

#

Comma 1

Commissione per gli alloggi

Comma 2

((


))


Il mandato conferito ai componenti ((di ogni commission)) ha durata biennale e non e' immediatamente rinnovabile, a eccezione dei Presidenti e del Comandante del Reparto autonomo.


Per ciascun membro delle suindicate commissioni, che non partecipa a esse di diritto, e' designato il sostituto, che subentra nei casi di assenza del titolare.


((


Per l'attivita' della commissione di cui sono membri, i militari designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari ai sensi dei commi 1, lettera c), 2, lettera c), e 3, lettera c), esprimono ciascuno un voto calcolato proporzionalmente in ragione della percentuale di rappresentativita' dell'associazione di appartenenza, riconosciuta ai sensi dell'articolo 1478 del codice, applicando il medesimo criterio utilizzato nel decreto del Ministro per la pubblica amministrazione per la ripartizione dei distacchi e dei permessi ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice.


))


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)).


((COMMA ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140)).


Art. 373

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Comma 1

Compiti delle Commissioni alloggi

Comma 2

Le Commissioni alloggi, distinte per categoria, sono convocate dal Comandante di corpo - che le presiede - ogni qualvolta occorre deliberare sulla materia di competenza.


I componenti della Commissione hanno l'obbligo di partecipare alle riunioni, in quanto l'attivita' svolta dalle commissioni e' attivita' di servizio.


Le deliberazioni adottate dalle commissioni sono approvate a maggioranza. Il Presidente e ogni singolo membro hanno diritto al voto, che e' obbligatorio ed e' espresso in forma palese, iniziando dal meno anziano. Devono astenersi dal voto, facendo riportare la motivazione nel verbale, i membri che siano direttamente interessati alla questione in trattazione oppure la votazione verta su situazioni riguardanti altri concorrenti legati da vincoli di parentela.


Il verbale, redatto al termine di ciascuna riunione, e' sottoscritto da tutti i componenti della commissione deliberante.


Art. 374

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Comma 1

Assegnazione di alloggi

Comma 2

L'assegnazione degli ASTC avviene mediante concorso indetto dagli enti competenti, che provvedono a informare i Comandi interessati nonche' quelli presso i quali presta servizio il personale, trasferito e non ancora giunto alla sede.


L'assegnazione dell'ASTC avviene in base all'ordine della graduatoria approvata dalla Commissione da affiggere agli albi dei relativi comandi per 15 giorni.


La domanda di assegnazione, uniforme al modello riportato nell'allegato B di cui all'articolo 384, deve essere inoltrata all'Ente competente alla concessione entro il termine da fissare almeno 30 giorni dopo la comunicazione di concorso.


La presentazione dolosa di documentazione non conforme al vero, indipendentemente dalle conseguenze di carattere penale, comporta la permanente esclusione del concorrente dalla assegnazione di qualsiasi ASTC in ambito nazionale, da annotare nella documentazione matricolare dell'interessato.


La Commissione alloggi, se in sede di esame preliminare riscontra che la domanda presentata sia incompleta o mancante di dati ne informa il concorrente, accordandogli venti giorni per la sua regolarizzazione. Trascorso tale periodo senza giustificato motivo determinato da causa di forza maggiore, la commissione archivia l'istanza, dandone comunicazione scritta all'interessato.


Sulla base delle domande accolte, la commissione alloggi competente procede alla formazione e alla pubblicazione della graduatoria distinta per ufficiali, sottufficiali, appuntati e carabinieri.


Contro l'ordine delle graduatorie e' ammesso ricorso, entra trenta giorni dalla loro pubblicazione da presentarsi direttamente alla commissione alloggi unica nazionale.


Il concorrente, che abbia presentato domanda prima di avere raggiunto la nuova sede di servizio, e' incluso nella graduatoria ma la concessione dell'alloggio avviene all'atto dell'effettivo trasferimento.


Gli alloggi disponibili sono assegnati secondo l'ordine delle graduatorie e, in caso di rinuncia, al concorrente che segue il rinunciatario nella stessa graduatoria.


Il concorrente e' tenuto a rispondere - entro il ventesimo giorno dalla data di notifica - all'offerta di alloggio. In caso di mancata risposta, e' considerato rinunciatario.


Il Comandante di corpo competente provvede all'assegnazione degli alloggi con l'emanazione dell'atto formale di concessione, redatto in conformita' al modello riportato nell'allegato C di cui all'articolo 385, e firmato per accettazione dal concessionario.


L'atto formale di concessione e' assunto a repertorio dell'ente ed e' registrato ai sensi delle vigenti norme fiscali, con onere a carico dell'utente.


I comandi competenti alla concessione, entro quarantotto ore dalla data della consegna dell'alloggio, ottemperano a quanto disposto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191 e dall'articolo 1, comma 344, legge 30 dicembre 2004, n. 311.


Art. 375

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Comma 1

Criteri di attribuzione del punteggio

Comma 2

In caso di ulteriore parita' l'ordine in graduatoria sara' determinato dalla data di minore permanenza nella sede.


Art. 376

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Comma 1

Cessazione e decadenza della concessione

Comma 2

La concessione di ASTC cessa con la perdita del titolo in virtu' del quale la stessa ha avuto luogo.


Il concessionario deve lasciare l'alloggio libero da persone e cose, entro tre mesi dalla data di notifica della revoca.


Il Comando, che ha provveduto alla concessione, notifica all'utente l'avviso di revoca.


Nel caso di cui al comma 3, lettera c) il termine del rilascio dell'alloggio e' prorogato a un anno dal decesso.


Il Comando che ha rilasciato la concessione, notifica il provvedimento di decadenza al concessionario, specificandone i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, non oltre il sessantesimo giorno dalla notifica.


Art. 377

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Comma 1

Revoca anticipata della concessione

Comma 2

Per motivi eccezionali o per causa di forza maggiore connessi alla stabilita' e abitabilita' degli immobili in cui hanno sito e previa autorizzazione del Comando generale, il Comando che ha rilasciato la concessione, puo' disporne la revoca.


In tal caso, all'utente e' assegnato, per la rimanente durata della concessione, il primo alloggio idoneo disponibile e le spese di trasferimento sono a carico dell'amministrazione.


Il Comando competente notifica il provvedimento di revoca al concessionario, precisandogli i motivi e la data di rilascio dell'alloggio, che e' fissata in relazione ai motivi stessi che determinano la revoca.


Art. 378

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Comma 1

Ricorsi avverso la revoca anticipata

Comma 2

Entro il termine perentorio di trenta giorni dalla data di notifica del provvedimento di revoca anticipata della concessione, l'interessato ha facolta' di inoltrare motivato e documentato ricorso alla commissione alloggi unica nazionale.


Art. 379

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Comma 1

Recupero coattivo

Comma 2

Il Comando che ha rilasciato la concessione, in caso di mancato rilascio dell'ASTC nel termine fissato, emette, entro i successivi trenta giorni, formale ordinanza di recupero coattivo, secondo il modello riportato nell'allegato D di cui all'articolo 386, da notificare al concessionario.


Il Comando competente fissa la data del recupero coattivo dell'alloggio, entro il termine dei successivi trenta giorni.


L'esecuzione del recupero coattivo e' effettuata alla data stabilita, anche se pendente ricorso amministrativo o giurisdizionale, da un ufficiale, assistito da personale dell'Arma e da un medico militare, appositamente designati.


Nel caso che l'alloggio sia chiuso, o l'utente si renda irreperibile o non consenta l'ingresso, si procede all'accesso forzoso a termini di legge compilando l'inventario particolareggiato di quanto rinvenuto nell'alloggio.


Per l'imballaggio, il facchinaggio, il trasporto, l'immagazzinamento, l'assicurazione dei mobili e delle masserizie, sara' incaricata ditta civile.


Le relative spese sono poste a carico dell'utente e, se non ottempera al pagamento, recuperate a norma di legge.


Art. 381

#

Comma 1

Canone di concessione

Comma 2

Il canone di concessione si determina ai sensi dell'articolo 335.


Art. 382

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Comma 1

Spese di gestione

Comma 2

I concessionari di ASTC sono tenuti al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, di quelle per piccole riparazioni, nonche' al rimborso delle spese per la riparazione dei danni prodotti o causati per colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio o del materiale ivi esistente.


Le spese e gli oneri relativi al periodo intercorso tra la data di rilascio dell'alloggio da parte del precedente utente e quella di consegna dell'alloggio medesimo al successivo concessionario sono a carico dell'amministrazione.


Comma 3

SEZIONE IV - ALLEGATI

Art. 383

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 24 FEBBRAIO 2026, N. 23))


Art. 384

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Comma 1

Allegato B Modello della domanda di assegnazione di ASTC

Comma 2

OGGETTO: Domanda di assegnazione di alloggio di servizio in temporanea concessione.
AL (a) (b)
Il sottoscritto (c)..................................
in servizio presso (d).............................................................
chiede l'assegnazione dell'alloggio (e) ..................................
.................................................................
Dichiara altresi' di aver preso visione del "Regolamento sugli alloggi di servizio in temporanea concessione", di essere a conoscenza delle norme in esso contenute e particolarmente di quelle riguardanti l'assegnazione e concessione di utenza di alloggio, la decadenza della stessa, gli obblighi connessi con la utenza.
All'uopo fornisce le seguenti notizie:
1. Composizione della famiglia:
Coniuge (f):
(g) ...........................................
(h) ...........................................
Figli:

-------------------------------------------------------------
N.O. NOME DATA DI A CARICO CONVIV. SE STUDENTE
NASSCITA (SI o NO) (SI o NO) (CORSO O SCUOLA
FREQUENTATA)
-------------------------------------------------------------
1
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2
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3
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- altre persone conviventi (i) (1)
2. Reddito di lavoro annuo come da mod. 101(m):
proprio.........................................
della moglie.....................................
dei figli.........................................
degli altri componenti il nucleo familiare..........................
3. Altri proventi, della famiglia, dei figli e degli altri componenti il nucleo familiare, quali proprietari, usufruttuari di beni, legatari ecc. (n).
4. Il richiedente, o altro componente del nucleo familiare, non e' proprietario -nel territorio del comune o comuni limitrofi- di alloggio privato e non e' assegnatario di altro alloggio di cooperativa o di altro ente dell'edilizia pubblica agevolata.
5. Malattia sofferta negli ultimi 6 mesi (o in corso) (p)................................................
.................................................................
6. Trasferimenti d'autorita' effettuati negli ultimi 10 anni:................................................
.................................................................
7. Utenza alloggi - alloggi "privilegiati" (servizio, IACP, ex INCIS) dei quali si e' fruito negli ultimi 10 anni (q)................................................
.................................................................
8. Varie (r).......................................
.................................................................
Allegati:
stato di famiglia o dichiarazione sostitutiva;
dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle imposte o dichiarazione sostitutiva dei certificati tributari;
dimostrazione degli assegni percepiti nell'anno (mod. 101 per tutti i componenti del nucleo familiare);
certificato della Conservatoria dei Registri immobiliari della sede; altri eventuali.
Data.......................................
Il.......................................
NOTA:
(a) Comando o Ente competente alla ricezione della domanda.
(b) localita' sede del Comando o Ente;
(c) grado o qualifica, nome e cognome, localita' e data di nascita del richiedente:
(d) Ente o Comando presso il quale e' effettivo il richiedente:
(e) indicare il numero della nota con cui viene messo a concorso l'alloggio;
(f) nome e cognome del coniuge;
(g) indicare, se convivente, separata, divorziata o deceduta;
(h) data di matrimonio;
(i) indicare nome e cognome, relazione di parentela, se forniti di proventi (di quale natura ed importo), se a carico;
(1) per i separati legalmente a divorziati con figli a carico indicare se ricevono o sono costretti a passare gli alimenti all'altro coniuge;
(m) indicare nei vari alinea l'entita' dei redditi:
- per il richiedente, fotocopia del mod. 101 o fotocopia della dichiarazione annuale dei redditi;
- per la moglie, i tigli e altri familiari, un documento amministrativo dell'Ente dal quale percepiscono gli, emolumenti;
- indicare e documentare, con dichiarazione dell'Ufficio Distrettuale delle Imposte a con dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria, i relativi redditi annui percepiti o presunti in caso di diretto godimento di beni;
- presentare una dichiarazione sostitutiva della certificazione tributaria dalla quale risulti la situazione patrimoniale di tutti i componenti del nucleo familiare nella sede in cui presta servizio;
- indicare soltanto le malattie lunghe ed onerose sofferte negli ultimi sei mesi (o in corso) dal richiedente o dalle persone a suo carico, allegando documentazione probatoria;
- indicare localita' data di assegnazione e di rilascio, specificando se demaniale o IACP/militari (ex INCIS) ecc.:
(n) aggiungere ogni ulteriore notizia per meglio illustrare la situazione dell'interessato.



Parte di provvedimento in formato grafico


Art. 385

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Comma 1

Allegato C Modello dell'atto di concessione di ASTC

Comma 2

ATTO DI CONCESSIONE DI ALLOGGIO DI SERVIZIO
L'anno duemila(...), il giorno (...) del mese di (...);
con il presente atto, il (...) (1), Comandante del (...) (2)
da' in concessione al sig. (...)(3), in servizio presso (...) (4)
in qualita' di (...) (5) per uso esclusivo di abitazione propria e delle persone costituenti il suo nucleo familiare, nominativamente menzionate nello stato di famiglia, l'alloggio n. (...) esistente
nel fabbricato di proprieta' e in uso all'Amministrazione sito in (...) alla via (...), n. civico (...), piano (...), scala (...). interno (...).
La concessione viene accordata sotto l'osservanza delle seguenti clausole e condizioni:
A. DURATA DEL CANONE DI CONCESSIONE
Art. 1


La concessione avra' la durata di anni otto a decorrere dal (...)e avra' termine il giorno (...) .
Art. 2


Il canone relativo alla presente concessione e' stabilito in annui euro da pagarsi in rate mensili anticipate, ciascuna di euro (...)
B. DELEGAZIONE Dl PAGAMENTO
Art. 3


Il concessionario delega l'amministrazione dalla quale dipende, in futuro, a trattenere, per tutta la durata della concessione, e anche oltre finche' duri l'occupazione, la quota mensile di euro (…) in pagamento del canone. La predetta delega ha effetto anche quando risultasse che il concessionario abbia gia' ceduto il quinto o il doppio quinto del suo stipendio, e anche quando lo stipendio stesso venisse comunque ridotto o decurtato da altre ritenute.
La delega stessa avra' effetto fino alla estinzione di qualsiasi altro debito verso l'amministrazione concedente, comunque nascente dal presente atto (forniture, lavori, danni, ecc.) e sara' sospesa soltanto previo nulla asta della suddetta amministrazione.
Art. 4


In caso di sospensione totale o parziale, dello stipendio o degli assegni mensili, sui quali e' rilasciata la presente delega, e in qualsiasi evenienza che renda, in tutto in parte, inefficace la delega stessa, il concessionario si obbliga a versare direttamente, per intero o per la differenza, il canone convenuto, a rate mensili anticipate, all'Ente che gli verra' indicato.
C. REVOCA DELLA CONCESSIONE
Art. 5


La concessione sara' revocata qualora il concessionario:
- impieghi l'abitazione per fini non conformi alla sua specifica funzione;
- ceda in uso a terzi l'abitazione;
- non osservi in maniera rigorosa e continua le condizioni per la gestione, l'uso e la manutenzione;
- si sia reso moroso nel pagamento del canone o delle spese di riscaldamento, dei servizi e accessori a suo carico;
- non occupi stabilmente l'abitazione con il proprio nucleo familiare, entro tre mesi dalla data di consegna dell'alloggio stesso;
- sia trasferito ad altra sede;
- deceda;
- acquisisca, sotto forma di proprieta' o usufrutto, un'abitazione ubicata nell'ambito del comune ove presta servizio o limitrofo;
- rinunzi.
Art. 6


La revoca della concessione sara' comunicata al concessionario mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento.
Qualora si debba procedere al rilascio coattivo dell'alloggio, in seguito a revoca della concessione, il comando della (...) (2) procedera' allo sfratto in via amministrativa ai sensi dell'articolo 823, comma 2 del codice civile.
Art. 7


I locali si intendono concessi nello stato in cui si trova attualmente, cioe' muniti di tutti i serramenti, chiavi, vetri, e altri infissi occorrenti all'uso cui i locali stessi sono destinati.
Il concessionario dichiara di aver visitato i locali e di averli trovati in ottimo stato di manutenzione e con tutti gli impianti efficienti. Si obbliga, pertanto, a riconsegnarli nelle stesse condizioni, alla cessazione della concessione.
D. MIGLIORIE E DANNEGGIAMENTI
Art. 8


E' fatto espresso divieto al concessionario di far eseguire nell'alloggio assegnatogli, senza preventivo consenso scritto dall'amministrazione concedente, migliorie o innovazioni di qualsiasi natura, le quali, in ogni caso, rimangono di diritto acquisite all'Amministrazione, senza che il concessionario passa asportarle o pretendere compensi alla fine della concessione.
Resta, pero', salvo il diritto dell'amministrazione concedente di chiedere, ove lo creda, che il concessionario rimetta le cose in pristino a proprie spese. In ogni caso di inadempimento vi provvedera' direttamente l'Amministrazione concedente, addebitando la spesa al concessionario.
Durante la concessione l'Amministrazione concedente ha diritto di fare accedere nell'alloggio - preventivamente avvertendo l'interessato - propri dipendenti per quelle verifiche e quei lavori ritenuti necessari.
E. AZIONE DI DANNI
Art. 9


Il concessionario esonera l'Amministrazione da ogni responsabilita' per eventuali danni alle persone o alle cose, derivanti da guasti, da furti e da qualsiasi altra causa, nessuna esclusa o eccettuata, nonche' da fatti di altri concessionari a conduttori, o di terzi.
Art. 10


Il concessionario riconosce all'Amministrazione il diritto di eseguire, nell'alloggio assegnato, senza indennita' o compenso o riduzione di canone, qualsiasi lavoro, riparazione o innovazione ritenga opportuno, a suo giudizio insindacabile, anche se comporti limitazioni o temporanea cessazione del godimento dell'alloggio.
Art. 11


Il concessionario e' tenuto al pagamento delle spese di gestione dei servizi comuni, sulla base di tabelle millesimali calcolate - in conformita' alle disposizioni di legge vigenti in materia - a cura del Comando di Corpo competente.
In particolare, sono ripartite fra gli utenti le spese per:
- gestione degli impianti centralizzati di riscaldamento e di condizionamento ivi compresa la pulizia a fine stagione invernale delle caldaie e canne fumarie, dei bruciatori e serbatoi;
- gestione degli impianti, ascensori e montacarichi, ivi comprese le tasse di esercizio e l'ordinaria manutenzione (lubrificazione, ingrassaggio, visite tecniche periodiche, sostituzione lampadine e spie);
- gestione di altri eventuali impianti centralizzati;
- pulizia delle scale e delle aree dei locali comuni, relativa illuminazione, eventuale portierato e custodia, giardinaggio e, in genere, ordinaria cura dei servizi posti a disposizione comune dall'Amministrazione concedente;
- pagamento delle tasse di nettezza urbana, qualora l'utente non sia gia' sottoposto a tassazione individuale.
Nel caso di servizi che interessano piu' immobili, le spese e gli oneri di cui sopra vanno preventivamente e proporzionalmente ripartiti fra gli immobili interessati.
Il concessionario provvede in proprio, durante tutta la durata della concessione, alle spese relative ai lavori di minuto mantenimento, legati al normale uso dell'alloggio (articolo 1609 cod. civ.).
Tutte le spese occorrenti per riparare gli eventuali danni prodotti o causati da colpa, negligenza o cattivo uso dell'alloggio e del materiale ivi esistente verranno addebitate al concessionario all'atto della cessazione dell'utenza.
La constatazione dei danni sara' verbalizzata in contraddittorio all'atto della riconsegna o recupero dell'alloggio, in raffronto al verbale di consegna.
Il recupero delle somme addebitate avverra' con le medesime modalita' per la riscossione di canoni, rette e quote forfetarie.
Art. 12


A tutti gli effetti del presente atto, anche processuali, di cognizione e di esecuzione, il concessionario elegge domicilio nell'alloggio.
Art. 13


L'Amministrazione concedente non assume alcuna responsabilita' circa il funzionamento durante la concessione dei servizi pubblici (fornitura di gas. acqua, energia elettrica, ecc.).
Art. 14


La concessione s'intende fatta unicamente per la parte interna dell'appartamento, e quindi l'Amministrazione si riserva la libera disponibilita' dei muri esterni, senza che i concessionari possano avanzare pretese di sorta o, comunque, opporre eccezioni di qualsiasi natura.
Art. 15


Il concessionario si intende soggetto per cio' che lo riguarda, a tutte le leggi, regolamenti e ordinamenti di polizia urbana e di pubblica sicurezza e quindi si obbliga espressamente di rilevare indenne l'Amministrazione concedente da ogni conseguenza per la inosservanza di essi.
Art. 16


Il presente atto e' soggetto alla prescritta approvazione. Esso e' vincolante per il concessionario fin da questo giorno, mentre lo sara' per l'Amministrazione dopo l'approvazione.
Art. 17


Per l'inosservanza di tutte le obbligazioni assunte il concessionario obbliga se stesso, in ogni piu' ampia forma di legge.
Art. 18


Per quanto non espressamente previsto nel presente atto si rinvia alle norme regolamentari per gli alloggi di servizio in temporanea concessione al personale dell'Arma dei carabinieri, che costituisce parte integrante dell'atto medesimo.
Letto, approvato, sottoscritto.
Il Comandante del (2) (...) Il concessionario
NOTE:
(1) Grado, cognome e nome del Comandante del Corpo;
(2) Ente competente alla concessione;
(3) Grado, cognome e nome del concessionario;
(4) Ente presso il quale presta servizio il concessionario;
(5) Incarico del concessionario.


Art. 386

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Comma 1

Allegato D Modello dell'ordinanza di recupero coattivo

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Comma 3

CAPO III - DISCIPLINA ATTUATIVA DEL FONDO - CASA

Art. 387

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Comma 1

Finalita' del fondo-casa

Comma 2

Il fondo-casa, di cui all'articolo 287, comma 2, del codice, e' volto a consentire la concessione di mutui agevolati al personale del Ministero della difesa che ne abbia i requisiti, con esclusione del personale dell'Arma dei carabinieri, per l'acquisto o la costruzione della prima casa di proprieta', ovvero la concessione di un mutuo agevolato per l'estinzione di mutui ipotecari gia' accesi con istituti di credito per l'acquisto della prima casa e in corso di ammortamento.


Art. 388

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Comma 1

Modalita' di finanziamento del fondo-casa

Comma 2

Il fondo-casa e' alimentato dalle risorse derivanti dagli introiti dei canoni degli alloggi di servizio in uso al Ministero della difesa, pari al quindici per cento della quota parte destinata al bilancio dell'amministrazione medesima.


Art. 389

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Comma 1

Gestione del fondo-casa e gestione dei mutui

Comma 2

Gli introiti che alimentano il fondo-casa sono versati presso la competente sezione della tesoreria provinciale la quale provvede alla loro riassegnazione sul pertinente capitolo di bilancio del Ministero della difesa per la concessione dei mutui.


Detti introiti sono allocati sul pertinente capitolo gestito dalla ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa)).


La Direzione di amministrazione interforze, concede i mutui e trasferisce i relativi fondi all'istituto di credito di cui al comma 4.


Il Ministero della difesa, per la gestione delle attivita' connesse ai mutui concessi dalla Direzione di amministrazione interforze, si avvale di un istituto di credito, individuato in esito a una procedura a evidenza pubblica, con le modalita' previste dalle disposizioni vigenti.


I rapporti con l'istituto di credito sono regolati con apposito contratto di servizio da stipulare senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.


I contenuti generali di tale contratto di servizio sono definiti dal Segretariato. L'istituto, in apposita clausola del contratto, si impegna a restituire all'amministrazione i ratei di ammortamento anche se non riscossi. Le eventuali spese relative alla gestione affidata all'istituto bancario sono indicate nel contratto di servizio e sono poste interamente a carico dei mutuatari.


L'istituto di credito, con riferimento all'intero territorio nazionale, riscuote le rate di ammortamento dei mutui erogati che sono versate su apposita contabilita' speciale istituita presso la sezione di tesoreria provinciale di Roma, la quale restituisce le rate di ammortamento al Ministero della difesa per la rialimentazione del fondo sul capitolo di spesa di cui al comma 1.


Art. 390

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Comma 1

Organi di gestione e funzioni

Comma 2

Gli Stati maggiori di Forza armata formano distinte graduatorie, per gli ufficiali, per i sottufficiali, per i volontari e per il personale civile, ai fini della concessione dei mutui, nei limiti delle disponibilita' derivate dalla percentuale degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti da ciascuna Forza armata e dalle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. Per la formazione delle graduatorie del personale civile, gli Stati maggiori di Forza armata acquisiscono il preventivo parere della Direzione generale per il personale civile del Ministero della difesa.


La ((Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale del Ministero della difesa)) provvede alla gestione dei fondi, nell'ambito delle direttive del Segretariato.


L'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari, provvede annualmente alla ripartizione dell'ammontare complessivo del fondo per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al rispettivo personale.


Art. 391

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Comma 1

Concessione dei mutui al personale

Comma 2

All'istituzione e al funzionamento della commissione, di cui all'allegato A, di cui all'articolo 396 si fa fronte con le risorse finanziarie, umane e strumentali disponibili a legislazione vigente.
La partecipazione all'attivita' della commissione non da' luogo alla corresponsione di alcun compenso o rimborso spese.


La domanda di concessione del mutuo, conforme al modello in allegato B, di cui all'articolo 397 e' presentata dagli interessati secondo le modalita' indicate nell'allegato A, di cui all'articolo 396 che costituisce con 1'allegato B, di cui all'articolo 397 parte integrante del presente capo.


Gli aventi diritto di cui al comma 1, lettera b), presentano la domanda di concessione del mutuo entro il termine perentorio di un anno dalla data del decesso del congiunto.


La priorita' di accesso al mutuo e' determinata dalle graduatorie di cui al comma 1.


I mutui garantiti da ipoteca sono concessi dall'Amministrazione della difesa esclusivamente per le finalita' di cui all'articolo 387 con riferimento ad alloggi che rientrano nella proprieta' dei soggetti di cui al comma 1, lettere a) e b), fatta salva l'eventuale comunione dei beni tra i coniugi.


L'allegato B, di cui all'articolo 397, puo' essere modificato con provvedimento del Ministero della difesa.


Art. 392

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Comma 1

Limite delle somme erogabili

Comma 2

L'importo massimo erogabile per ogni mutuo e' fissato in euro 150.000,00. In ogni caso la somma massima mutuabile agli aventi diritto non puo' superare il novanta per cento del valore della casa in costruzione, determinato dal contratto stipulato con la ditta costruttrice, comprensivo del costo del terreno da edificare o il settantacinque per cento del valore dell'immobile da acquistare, ovvero dell'importo occorrente per estinguere i mutui ipotecari gia' accesi per l'acquisizione della prima casa e in corso di ammortamento.


Con provvedimento del Segretario generale, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata, con le modalita' di cui all'articolo 390, comma 2, sentito lo Stato maggiore della difesa, possono essere concessi al personale mutui in deroga ai limiti di cui al comma 1, in relazione alla disponibilita' del fondo-casa e all'andamento del tasso di inflazione, nonche' a situazioni di particolare carico urbanistico di alcune aree metropolitane che creano un contesto di obiettivo innalzamento dei costi di acquisto delle abitazioni.


Art. 394

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Comma 1

Obblighi dei mutuatari

Comma 2

Non e' consentita la costituzione, da parte dei mutuatari, di diritti reali di usufrutto, uso o abitazione in favore di terzi sull'immobile per il quale e' stato concesso il mutuo, fino al totale ammortamento dello stesso.


La violazione di tale divieto costituisce causa di risoluzione espressa del contratto di mutuo agevolato, fatto salvo il recupero del capitale residuo.


Art. 395

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Comma 1

Ammortamento dei mutui

Comma 2

Le rate di ammortamento dei mutui hanno cadenza mensile e il loro valore e' costante. Dette rate sono corrisposte dai mutuatari all'istituto di credito di cui all'articolo 389.


La rata mensile di ammortamento da porre a carico dei mutuatari e' determinata sulla base del tasso fisso d'interesse annuo a scalare di tipo agevolato. Il tasso d'interesse e' fissato con provvedimento del Segretariato ed e' variato in relazione all'andamento del tasso di inflazione, secondo i dati rilevati dall'Istituto nazionale di statistica.


Il mutuo puo' essere estinto anticipatamente ed e' esclusa l'applicazione di penalita' a carico del mutuatario.


Art. 396

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Comma 1

Allegato A Modalita' per l'assegnazione dei mutui

Comma 2

Un membro titolare svolge le funzioni di segretario. Dei componenti del personale militare, due devono ((essere designati dalle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice.
A tal fine :
a) entro il 15 ottobre di ogni anno le associazioni rappresentative comunicano allo Stato maggiore della Forza armata di riferimento il nominativo di due militari per ogni categoria; b) entro il 31 dicembre successivo gli Stati maggiori di Forza armata individuano due membri militari di cui al comma 2, lettera b), e relativi sostituti, tra quelli segnalati ai sensi della lettera a) del presente comma. In caso di mancata indicazione dei militari da parte delle associazioni rappresentative nel termine previsto dalla lettera a), gli Stati maggiori di Forza armata procedono alla nomina di tutti i membri di cui al comma 2, lettera b), individuali fra coloro che ne riuniscono i requisiti.))


Il presidente e i membri sostituti subentrano di volta in volta ai titolari, se questi sono temporaneamente indisponibili.


Ai componenti delle commissioni non e' consentita la possibilita' di presentare la domanda per l'assegnazione dei mutui.


Le graduatorie cosi' formate, approvate all'unanimita' e riportate a verbale sottoscritto dalla commissione, sono inviate ai rispettivi sottocapi di Stato maggiore per l'approvazione e la successiva comunicazione da parte degli Stati maggiori di Forza armata agli organi ed enti interessati alla gestione ed erogazione dei mutui, nonche' agli alti Comandi periferici per la diffusione tra il personale.


Le graduatorie approvate sono conservate dagli Stati maggiori di Forza armata. La posizione in graduatoria o l'esclusione dalla stessa, nonche' l'eventuale concessione del mutuo, sono comunicate dagli Stati maggiori a ciascun richiedente.


La presentazione di documentazione, ovvero il rilascio di dichiarazioni non conformi al vero, ferma restando ogni possibile conseguenza di carattere penale, comporta l'esclusione permanente dalla facolta' di chiedere la concessione dei mutui agevolati.


Le commissioni, sentito il parere degli ufficiali medici designati e acquisito ogni altro possibile elemento di giudizio, deliberano circa l'applicazione del coefficiente H per i soggetti con invalidita' non inferiore al 75%. Esso e' pari a 0,8 per ogni invalido, ed e' pari a 1 in ogni altra ipotesi.


Le risorse che alimentano il fondo-casa, e cioe' la quota parte dei canoni di locazione degli alloggi di servizio e le rate di ammortamento dei mutui, sono riassegnate sul pertinente capitolo di spesa del Ministero della difesa finalizzato alla concessione dei mutui del fondo-casa.


L'ammontare del fondo e' ogni anno ripartito dall'Ufficio centrale del bilancio e degli affari finanziari per ciascuna Forza armata, in proporzione alla quota degli introiti dei canoni degli alloggi di servizio gestiti e alle rate di ammortamento dei mutui precedentemente concessi al proprio personale. La ripartizione in ambito Forza armata per ciascuna categoria di personale al quale si riferiscono le graduatorie e' effettuata in proporzione alla effettiva consistenza numerica del personale utilizzatore degli alloggi di servizio. In entrambi i casi si assumono a base dei calcoli i dati relativi al 31 dicembre dell'anno precedente.


Se nella formazione delle singole graduatorie per il secondo semestre non risultano assegnatari in numero sufficiente a esaurire i fondi rispettivamente disponibili, i residui saranno ripartiti, in misura proporzionale, per soddisfare il personale iscritto nelle altre graduatorie.


L'istituto convenzionato puo' erogare mutui integrativi applicando il tasso di mercato.


Art. 397

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Comma 1

Allegato B Modello di domanda

Comma 2

Parte di provvedimento in formato grafico


Comma 3

CAPO IV - DISPOSIZIONI ATTUATIVE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO CONNESSI AL NUOVO MODELLO DELLE FORZE ARMATE SEZIONE I REALIZZAZIONE DEL PROGRAMMA INFRASTRUTTURALE PLURIENNALE PER GLI ALLOGGI DI SERVIZIO DELLE FORZE ARMATE

Art. 398

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Comma 1

Oggetto e finalita'

Comma 2

Per l'Arma dei carabinieri, ferma restando la speciale disciplina in materia di alloggi di servizio prevista dalla Sezione II del Capo II del presente Titolo, il presente capo si applica con esclusivo riferimento agli interventi previsti per la pianificazione, la realizzazione e l'assegnazione degli alloggi con possibilita' di opzione mediante riscatto, di cui all'articolo 297, comma 2, lettera c), del codice, nella presente sezione denominati «alloggi a riscatto», nonche' alla vendita con il sistema d'asta, regolata dall'articolo 405.


Il Ministero della difesa puo' stipulare apposite convenzioni con l'Agenzia del demanio relativamente alle attivita' disciplinate dagli articoli 402, comma 11, 403, comma 5, 404, commi 18 e 21, 405, comma 3, e 407, al fine di regolamentare i tempi, le modalita' e i termini di attuazione delle attivita' medesime. Il Ministero della difesa puo' stipulare altresi' apposite convenzioni con l'Agenzia del territorio relativamente alle attivita' di supervisione e consulenza sulle procedure di accatastamento di cui all'articolo 404, comma 18.


Art. 399

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Comma 1

Categorie di alloggi di servizio

Comma 2

Gli alloggi realizzati o acquisiti nell'ambito del programma pluriennale di cui all'articolo 398, comma 1, insistenti su aree ubicate all'interno di basi, impianti, installazioni militari o posti a loro diretto e funzionale servizio, sono considerati in applicazione dell'articolo 231, comma 4, del codice, infrastrutture militari e come tali opere destinate alla difesa nazionale.


I criteri per la determinazione dei canoni di concessione degli alloggi di cui al comma 1, lettere a) e b), sono determinati con decreti del Ministro della difesa adottati di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentito il Ministro dell'economia e delle finanze. Per gli alloggi condotti, anche in regime di proroga, da utenti che hanno perso il titolo alla concessione, lo stesso canone, nelle more del rilascio anche a seguito di provvedimento di recupero forzoso, e' determinato con decreto del Ministero della difesa adottato di intesa con l'Agenzia del demanio sulla base dei prezzi di libero mercato, tenuto conto dell'ubicazione, della tipologia e della vetusta' dell'alloggio.


Art. 400

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Comma 1

Programmazione degli interventi

Comma 2

Gli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri per gli alloggi a riscatto, sulla scorta del quadro dei bisogni e delle esigenze, individuate nell'ambito del programma pluriennale, elaborano la programmazione degli interventi, con il supporto di studi di fattibilita' redatti dagli organi tecnici di Forza armata.


Art. 401

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Comma 1

Alloggi assegnati al personale che svolge particolari incarichi di servizio e alloggi assegnati per una durata determinata rinnovabile, in ragione delle esigenze di mobilita' e abitative

Comma 2

Il Ministero della difesa, ai fini di cui al comma 1, lettera f), puo' altresi' procedere alla stipula di atti negoziali con soggetti pubblici o privati che si impegnano a realizzare, a proprie spese e senza oneri per l'Amministrazione, su aree a essi appartenenti e contestualmente cedute in proprieta' all'Amministrazione, alloggi da alienare, unitamente al diritto di superficie, al personale dipendente dal Ministero della difesa e da questi individuato, con vincolo di destinazione ad alloggio di servizio da trascrivere ai sensi dell'articolo 2645-ter del codice civile, per la durata massima di novanta anni, al termine dei quali gli alloggi confluiscono nella piena proprieta' e disponibilita' dell'Amministrazione. L'atto negoziale comprende un disciplinare contenente le seguenti previsioni minime: condizioni e modalita' di acquisto, locazione e vendita successiva dell'alloggio, previo assenso dell'Amministrazione della difesa; criteri per la formazione della graduatoria di individuazione degli assegnatari degli alloggi, in caso di domande eccedenti le unita' abitative realizzate; criteri di determinazione del prezzo di acquisto, vendita successiva e locazione delle unita' abitative; divieto di vendita e locazione degli alloggi prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto e, comunque, a soggetti diversi dal personale in servizio nell'Amministrazione della difesa. Gli obblighi e i divieti posti a carico dell'acquirente operano anche nei confronti del coniuge o convivente superstite, dei figli e degli eredi dell'acquirente stesso.


Art. 402

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Comma 1

Realizzazione degli alloggi con possibilita' di acquisto mediante riscatto

Comma 2

Al fine di contemperare le esigenze di operativita' dello strumento militare con le esigenze alloggiative del personale militare e civile, il Ministero della difesa realizza alloggi di servizio con possibilita' di acquisto da parte dei propri dipendenti di cui all'articolo 398, comma 2, lettere a) e b), mediante riscatto.


Al fine di realizzare il programma e per consentire il perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti dell'appaltatore, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, il Ministero della difesa puo' utilizzare aree in proprio uso in favore dei concessionari gestori, previa verifica dei vincoli posti a salvaguardia dell'ambiente ovvero previsti da leggi speciali a tutela del demanio storico archeologico e artistico.


I canoni degli alloggi di servizio, realizzati mediante concessione di lavori pubblici in attuazione del comma 2, lettera b), comprendono la quota di ammortamento e sono determinati in funzione dei costi di realizzazione e degli oneri relativi alle prestazioni gestionali e di manutenzione sostenuti dal concessionario per la durata del contratto di concessione.


I canoni introitati dal concessionario sono destinati integralmente al perseguimento dell'equilibrio economico-finanziario degli investimenti, ai sensi dell'articolo 143, comma 8, del codice degli appalti, secondo un piano pluriennale di ammortamento.


Al termine della concessione, il concessionario, raggiunto l'equilibrio economico-finanziario, consegna gli alloggi di servizio a riscatto al Ministero della difesa che provvede al perfezionamento della vendita in favore degli utenti aventi diritto, assegnatari dei singoli alloggi, che hanno corrisposto l'importo del canone per l'intera durata della concessione.


Le Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, provvedono a individuare e porre in graduatoria i potenziali assegnatari degli alloggi a riscatto, secondo le modalita' di cui all'articolo 408, e possono consentire al personale individuato di associarsi in cooperative da costituire per tale finalita' o gia' esistenti.


Il Ministero della difesa puo' emanare atto di concessione per la costituzione in favore delle cooperative del diritto di superficie sul terreno demaniale per la realizzazione delle unita' abitative da assegnare ai soci secondo le priorita' indicate dalle Forze armate.


Il provvedimento di concessione e' disciplinato da una convenzione che regola la progettazione e la realizzazione delle unita' abitative unitamente alle modalita' per l'assegnazione degli alloggi agli aventi diritto.


La convenzione di cui al comma 9 puo' definire una percentuale di unita' abitative appartenenti alla prima e seconda categoria di cui all'articolo 399, comma 1, lettere a) e b), da utilizzare quale corrispettivo per la concessione del diritto di superficie sull'area edificabile, gli eventuali elaborati tecnici, ovvero, gli ulteriori servizi conferiti dal Ministero della difesa.


Comma 3

SEZIONE II - PROCEDURE PER L'ALIENAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO NON PIU' FUNZIONALI AI FINI ISTITUZIONALI DELLE FORZE ARMATE

Art. 403

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Comma 1

Individuazione degli alloggi da alienare

Comma 2

In attuazione dell'articolo 306, comma 3, del codice, gli Stati maggiori delle Forze armate individuano, con metodologie informatiche unificate, gli alloggi non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, compresi in interi stabili o comprensori abitativi da alienare.


L'elenco degli alloggi di cui al comma 1 e' proposto per il coordinamento allo Stato maggiore della difesa, che lo trasmette ((all'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)), nella presente sezione ((denominato «Ufficio centrale»)), per le verifiche tecniche e amministrative finalizzate a consentire l'alienazione degli alloggi in esso contenuti.


Terminati gli adempimenti di cui al comma 2, ((l'Ufficio centrale)) ne riferisce al Ministro della difesa, ai fini della verifica della coerenza delle attivita' rispetto agli indirizzi politico-amministrativi e, ottenuto il relativo assenso, approva l'elenco degli alloggi, non piu' funzionali alle esigenze istituzionali, da alienare. ((L'Ufficio centrale)), sulla base del citato elenco, adotta il decreto di trasferimento al patrimonio disponibile dello Stato degli alloggi da alienare e avvia il procedimento di alienazione della proprieta', dell'usufrutto e della nuda proprieta' degli alloggi risultati alienabili, assicurando l'esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7. Nel caso di mancato esercizio dei diritti di cui all'articolo 404, commi 1 e 7, si procede all'alienazione degli alloggi in favore del personale militare e civile del Ministero della difesa ai sensi dell'articolo 405.


In sede di prima applicazione, le attivita' di cui ai commi 2 e 3 sono effettuate dallo Stato maggiore della difesa entro il trentesimo giorno dall'entrata in vigore del presente regolamento e ((dall'Ufficio centrale)) entro i novanta giorni successivi.


((L'Ufficio centrale)) determina, d'intesa con l'Agenzia del demanio, con decreto dirigenziale, entro i termini stabiliti nelle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, il prezzo di vendita.
Il valore dell'usufrutto e' determinato in base al canone di conduzione e alla aspettativa di vita dei conduttori acquirenti, mentre il valore della nuda proprieta' da offrire come prezzo a base d'asta per le attivita' di cui all'articolo 405 e' determinato dal valore di mercato, individuato ai sensi del periodo precedente, detratto del valore dell'usufrutto.


Il Ministero della difesa, al fine di agevolare le attivita' di compravendita degli alloggi, puo' stipulare apposite convenzioni con primari istituti di credito finalizzate alla concessione di mutui con tassi convenzionati e al rilascio di garanzie fideiussorie.


Per la stipula dei contratti di alienazione, ((l'Ufficio centrale)) predispone la dichiarazione sostitutiva, di cui all'articolo 308 del codice, da approvare con successivo decreto dirigenziale.


Art. 404

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Comma 1

Criteri di vendita

Comma 2

Gli alloggi di servizio di cui all'articolo 403, comma 1, tranne quelli dichiarati di particolare pregio ai sensi del successivo comma 7, sono alienati, con diritto di prelazione per il conduttore come individuato dall'articolo 3, comma 6, del decreto-legge n. 351 del 2001, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 410 del 2001, e, in caso di mancato esercizio da parte dello stesso, per il personale militare e civile del Ministero della difesa non proprietario di altra abitazione nella provincia.


Fatto salvo quanto previsto all'articolo 405, comma 13, la comunicazione di cui al comma 2 costituisce preavviso di decadenza dal titolo concessorio.


I conduttori, come individuati ai sensi del comma 1, delle unita' immobiliari qualificate di particolare pregio ((dall'Ufficio centrale)), possono esercitare il diritto di prelazione all'acquisto al prezzo derivante dall'esperimento delle procedure d'asta di cui all'articolo 405, diminuito delle riduzioni di cui al comma 6, con le stesse modalita' di cui al comma 5.


Ai fini del computo effettivo dello sconto, si definisce reddito di riferimento quello ottenuto dalla somma dei redditi annui lordi di tutti i componenti il nucleo familiare convivente come desunti dall'ultima dichiarazione dei redditi presentata alla data della notifica dell'offerta all'acquisto di cui al comma 2, lettera a), e all'articolo 405, comma 8.


Per vendita in blocco si intende quella avente per oggetto l'intero stabile o comprensorio abitativo e cioe' la totalita' delle unita' immobiliari esistenti.


Il conduttore e' tenuto a corrispondere il canone in vigore al momento della vendita, aggiornato sulla base degli indici ISTAT annuali previsti per i canoni di locazione.


Entro centoventi giorni dalla ricezione dell'atto di esercizio del diritto all'acquisto di cui al comma 5, nell'interesse del Ministero della difesa, pena decadenza dal diritto all'acquisto, sono stipulati i contratti di compravendita.


L'Amministrazione della difesa provvede mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento, a convocare l'avente diritto per la stipula del contratto. Il conduttore presenta la documentazione richiesta ai fini della verifica dei requisiti posseduti e della determinazione del prezzo finale di vendita.


I contratti sono stipulati in forma pubblica, ricevuti dall'ufficiale rogante dell'Amministrazione della difesa, ovvero da professionista esterno abilitato e individuato dall'organismo di categoria nell'ambito di apposita convenzione con il Ministero della difesa, e approvati con decreto dirigenziale. Le spese di stipula e di registrazione dei contratti, nonche' quelle relative alle procedure d'asta e di eventuale accatastamento degli immobili sono a carico degli acquirenti. Per le eventuali procedure di accatastamento degli alloggi da alienare, il Ministero della difesa conferisce l'incarico a professionista abilitato, individuato sulla base di apposite convenzioni stipulate con organismi tecnici di categoria, secondo le vigenti disposizioni di legge. Nel contratto di usufrutto sono altresi' fissate le modalita' di rateizzazione del corrispettivo, qualora richiesta.


Il comando competente, di cui all'articolo 312, comma 2, emette ordinanza di recupero forzoso in data immediatamente successiva a quella in cui sorge l'obbligo di rilascio dell'alloggio. Lo stesso comando dispone l'esecuzione dello sfratto anche in pendenza di ricorso, nell'ipotesi in cui non sia stata concessa la sospensione dell'esecuzione del provvedimento amministrativo di sfratto, adottato con le modalita' di cui all'articolo 333.


Sugli alloggi trasferiti con l'applicazione degli sconti di cui al comma 6 gli acquirenti non possono porre in atto atti di disposizione prima della scadenza del quinto anno dalla data di acquisto. Tale vincolo deve essere riportato in apposita clausola del contratto di acquisto. In caso di violazione, il Ministero della difesa applichera' al soggetto, con possibilita' di rivalsa sul soggetto acquirente, una penale pari alla differenza tra il prezzo pagato e la valutazione dell'alloggio come determinata ((dall'Ufficio centrale)) d'intesa con l'Agenzia del demanio. Il vincolo e la determinazione della penale saranno riportati in apposita clausola nel contratto di compravendita. I proventi derivanti sono versati all'entrata del bilancio dello Stato ai sensi dell'articolo 306, comma 3, del codice.


Art. 405

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Comma 1

Vendita con il sistema d'asta

Comma 2

L'Ufficio centrale pubblica, sul proprio sito internet, con bando d'asta a rialzo, riservata al personale militare e civile della Difesa di cui all'articolo 398, comma 2, l'elenco degli alloggi liberi, quello per i quali i conduttori non hanno esercitato il diritto di cui all'articolo 404, comma 1, e quello degli alloggi di cui all'articolo 404, comma 7. Le modalita' di svolgimento e di partecipazione all'asta sono regolamentate, oltre che dall'avviso d'asta, dal disciplinare d'asta e dai suoi allegati.


L'elenco di cui al comma 1, e' trasmesso in copia agli Stati maggiori delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, al Segretariato generale della difesa e alla Direzione nazionale degli armamenti, ((alle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)) e alle organizzazioni sindacali dei dipendenti civili del Ministero della difesa.


Ogni alloggio inserito nell'elenco costituisce lotto a se' stante, e' ordinato per ente gestore e nell'elenco e' indicato l'oggetto della vendita costituente la proprieta' o la nuda proprieta' dell'alloggio, comprensiva di eventuali pertinenze e accessori, con indicazione dei prezzi base determinati d'intesa con l'Agenzia del demanio, nonche' del nominativo del professionista esterno abilitato eventualmente incaricato.


Nell'ipotesi in cui l'alloggio posto in vendita sia condotto da un utente rientrante nelle previsioni di cui all'articolo 404, comma 14, nel bando d'asta e' specificato anche il canone mensile da corrispondere e la data di scadenza del contratto di locazione che decorre dalla data di adozione del decreto di trasferimento di cui all'articolo 403, comma 3.


Gli Stati maggiori assicurano la visibilita' degli elenchi sui propri siti internet.


I comandi gestori, individuati nel bando d'asta, per un periodo di sessanta giorni dalla pubblicazione dello stesso bando, disciplinano l'eventuale visita agli alloggi di competenza da parte dei dipendenti del Ministero della difesa che ne facciano richiesta.(13)


Il personale in servizio del Ministero della difesa, di cui all'articolo 398, comma 2, interessato all'acquisto, deve far pervenire all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nei giorni indicati nell'avviso d'asta, un'offerta segreta di acquisto corredata della documentazione richiesta dall'amministrazione e da un deposito cauzionale pari al 5 per cento del prezzo base di vendita, rilasciato nelle forme previste dal disciplinare d'asta.


Entro trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di aggiudicazione di cui al comma 8, l'aggiudicatario dell'asta invia all'Ufficio centrale ovvero al professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, con lettera raccomandata con avviso di ricevimento, l'accettazione del prezzo di acquisto, allegando assegno circolare non trasferibile, ovvero fideiussione bancaria o assicurativa rilasciata dai soggetti abilitati a norma della legge n. 348 del 1982 e successive modificazioni, intestati al Ministero della difesa, a titolo di caparra confirmatoria pari al 5 per cento del prezzo richiesto per l'alienazione.(13)


La mancata accettazione di acquisto da parte dell'avente diritto unitamente al mancato versamento della caparra confirmatoria, nel termine perentorio di trenta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al comma 8, costituisce rinuncia all'acquisto dell'alloggio e perdita del deposito cauzionale, fatto salvo il caso di comprovata causa di forza maggiore. In quest'ultima ipotesi l'amministrazione fissa un nuovo termine.


L'Ufficio centrale ovvero il professionista esterno abilitato eventualmente incaricato, nel caso di cui al comma 11, aggiudica alla valida offerta piu' alta successiva, presentata nell'asta e assicura l'alienazione con le modalita' di cui ai commi da 8 a 10, procedendo, se necessario, fino a esaurimento di tutte le offerte pervenute.


Per gli alloggi rimasti invenduti, si provvede, previa pubblicazione dell'avviso d'asta, all'alienazione con asta pubblica estesa a terzi della proprieta' o della nuda proprieta' di tutti gli alloggi per i quali siano andate deserte le aste o le stesse non siano state aggiudicate al termine delle procedure di cui al comma 12. Se, a seguito di asta deserta, e' fissato un nuovo prezzo base piu' basso di quello comunicato al conduttore nell'offerta di cui all'articolo 404, comma 2, lettera a), o di cui al comma 8, lettera a), e' riconosciuto in favore del medesimo conduttore il diritto di prelazione, da esercitarsi secondo le modalita' indicate all'articolo 404, comma 5.


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AGGIORNAMENTO (13)


La L. 23 dicembre 2014, n. 190 ha disposto (con l'art. 1, comma 375) che "I termini di cui all'articolo 405, commi 6 e 10, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, e successive modificazioni, sono ridotti, rispettivamente, a trenta e a quindici giorni e i contratti di compravendita sono stipulati entro sessanta giorni dalla ricezione dell'atto di accettazione del prezzo di acquisto, nell'interesse del Ministero della difesa, pena la decadenza del diritto di acquisto".


Comma 3

SEZIONE III - REALIZZAZIONE DI ALLOGGI DI SERVIZIO MEDIANTE CONCESSIONE DI LAVORI PUBBLICI

Art. 406

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Comma 1

Studio di fattibilita'

Comma 2

I soggetti di cui all'articolo 153 del codice degli appalti possono presentare al Ministero della difesa proposte relative alla realizzazione di alloggi di servizio inseriti nella programmazione triennale di cui all'articolo 128 del codice degli appalti, ovvero negli strumenti di programmazione approvati dallo Stato maggiore della difesa, in applicazione della normativa vigente, tramite contratti di concessione attinenti alla progettazione definitiva, alla progettazione esecutiva, alla esecuzione dei lavori e alla gestione funzionale ed economica degli alloggi, di cui all'articolo 143 del medesimo codice, con risorse totalmente o parzialmente a carico dei promotori stessi.


Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, lo studio di fattibilita' di cui all'articolo 25, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica n. 170 del 2005, deve recare i contenuti minimi degli studi di fattibilita' approvati dal Ministero della difesa.


Lo studio di fattibilita', di cui al comma 1, deve essere allegato al bando di gara, ai sensi dell'articolo 153 del codice degli appalti.


Art. 407

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Comma 1

Accordi di programma

Comma 2

Al fine di realizzare gli alloggi di servizio mediante concessione di lavori pubblici, di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, il Ministero della difesa, anche avvalendosi dell'Agenzia del demanio secondo le modalita' individuate dalle convenzioni di cui all'articolo 398, comma 4, relativamente a ogni singolo procedimento per la realizzazione di alloggi di servizio, puo' richiedere agli enti territoriali interessati di promuovere un accordo di programma da stipulare, ai sensi dell'articolo 34 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, con la partecipazione di altri enti pubblici eventualmente coinvolti.


Comma 3

SEZIONE IV - PROCEDURE PER L'ASSEGNAZIONE DEGLI ALLOGGI DI SERVIZIO A RISCATTO

Art. 408

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Comma 1

Modalita' per l'individuazione degli assegnatari degli alloggi a riscatto

Comma 2

Il Ministero della difesa, in relazione alla programmazione di cui all'articolo 400, emana appositi avvisi.


Al termine dell'indagine di cui ai commi 1 e 2, e' stilata la graduatoria delle adesioni, la quale non e' vincolante per il Ministero della difesa. La graduatoria e' calcolata tenuto conto delle disposizioni di cui all'articolo 409, ed e' predisposta collocando i concorrenti in ordine crescente di punteggio espresso con due cifre decimali. I redditi base a calcolo sono conteggiati in migliaia di euro.


Art. 409

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Comma 1

Calcolo della graduatoria

Comma 2

Il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 408, adotta la seguente formula per il calcolo della graduatoria:
[R1+R2+R3-(Ds+Dm)]: F
1) Dove:
a. R1= reddito annuo lordo del richiedente;
b. R2= reddito annuo lordo del coniuge convivente;
c. R3= reddito annuo lordo di altri familiari conviventi;
d. Ds= coefficiente per sfratto esecutivo da alloggio non di servizio: R1x0,10;
e. Dm= coefficiente degli oneri per situazione di handicap grave ai sensi della legge n.104 del 5 febbraio 1992: R1x0,10;
2) F = coefficiente relativo alla composizione del nucleo familiare convivente e in particolare:
a. 4 per il capo famiglia;
b. 4 per il coniuge convivente;
c. 8 per il capo famiglia vedovo o divorziato o legalmente separato con figli conviventi e fiscalmente a carico;
d. 3 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico superiore ad anni 14;
e. 2 per ogni figlio convivente e fiscalmente a carico inferiore ad anni 14.


Ai fini della redazione della graduatoria, sono valutate le posizioni del personale avente priorita' ai sensi dell'articolo 408, comma 2, lettera a) e, successivamente, se residuano ulteriori alloggi, le posizioni del restante personale interessato all'assegnazione.


In base alle risultanze delle indagini preliminari di cui all'articolo 408, unitamente agli altri elementi previsti dallo studio di fattibilita', il Ministero della difesa procede secondo le modalita' di cui all'articolo 402, comma 8, ovvero avvia le procedure concorsuali di cui all'articolo 144 del codice degli appalti, volte alla individuazione del concessionario.


Nell'ipotesi in cui si proceda ai sensi dell'articolo 144 del codice degli appalti, prima della stipula del contratto di concessione con l'appaltatore individuato, il Ministero della difesa effettua la ricognizione delle adesioni degli utenti, applicando la graduatoria di cui al comma 1, fino all'esaurimento delle disponibilita' alloggiative, fornendo ai concorrenti le indicazioni relative al valore dei canoni mensili, alla durata della concessione e al prezzo di riscatto, derivanti dall'offerta.


Al termine della ricognizione, di cui al comma 3, con gli utenti individuati e' stipulato un atto compromissorio con versamento di caparra confirmatoria pari a un anno di affitto.


L'atto compromissorio, di cui al comma 5, vincola il richiedente sino alla realizzazione dell'alloggio e alla successiva assegnazione, e ha per oggetto l'opzione dell'alloggio da realizzare, che e' scelto sulla base della planimetria, secondo l'ordine di graduatoria.


Se il richiedente, per qualsiasi motivo, recede dal vincolo di cui al comma 5, prima dell'assegnazione dell'alloggio, la relativa caparra confirmatoria e' introitata al bilancio della Difesa. La presente disposizione non trova applicazione nel caso di trasferimento d'autorita' dell'utente che abbia stipulato l'atto compromissorio.


Nell'ipotesi di cui di comma 7, il Ministero della difesa stipula un successivo atto compromissorio procedendo con il personale posto in graduatoria con ordine decrescente fino a esaurimento.


Nell'ipotesi in cui, per qualsiasi motivo, la concessione per la realizzazione degli alloggi di servizio, di cui agli articoli 153 e seguenti del codice degli appalti, non venga conclusa, le caparre confirmatorie sono restituite ai singoli richiedenti, senza null'altro a pretendere da parte di quest'ultimi, e l'atto compromissorio si intende annullato.


Art. 410

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Comma 1

Modalita' di assegnazione degli alloggi realizzati

Comma 2

Gli alloggi realizzati sono assegnati secondo l'opzione di cui all'articolo 409, mediante la stipula di un apposito contratto di locazione con il concessionario.


Art. 411

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Comma 1

Programmazione della spesa

Comma 2

Per le spese relative alla stima degli immobili, alla vendita e alla realizzazione delle infrastrutture di cui al programma pluriennale, si provvede nell'ambito delle dotazioni previsionali di bilancio, tenuto anche conto dei proventi di cui all'articolo 306, comma 3, del codice.


Comma 3

TITOLO IV - ACCESSO DI PARLAMENTARI A STRUTTURE MILITARI

Art. 412

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Comma 1

Visite fuori dal territorio dello Stato e in aree riservate

Comma 2

Le visite dei parlamentari ai reparti impegnati in missioni internazionali e alle strutture militari dislocate al di fuori del territorio nazionale, ove gli stessi sono accasermati, devono comunque essere annunciate con preavviso di ventiquattro ore al Ministro della difesa, che puo' procrastinarle, se sussistono controindicazioni, indicando una data alternativa per il relativo svolgimento.


Si intende per area riservata qualunque struttura, fissa o mobile, formalmente predeterminata e visibilmente indicata, dove sono gestite o custodite informazioni classificate, sotto qualunque forma espresse, e il cui accesso e' controllato e consentito solo a persone adeguatamente abilitate o specificatamente autorizzate. Le visite nelle aree riservate, escluse quelle previste dal comma 4 devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.


Nel corso delle visite nelle aree riservate non possono essere introdotte apparecchiature elettroniche, cinematografiche, teletrasmittenti. Possono accedere alle aree riservate solo le persone elencate nell'autorizzazione; le stesse devono essere accompagnate dal responsabile dell'ente o del comando interessato o da persona da questi espressamente autorizzata.


Sono escluse dalle visite le aree riservate di pertinenza degli organismi di informazione e sicurezza di cui alla legge 3 agosto 2007, n. 124, anche se ubicate in infrastrutture, comprensori e installazioni militari, fisse o mobili, in territorio nazionale o estero.


Art. 413

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Comma 1

Visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano

Comma 2

Le visite a strutture militari straniere o plurinazionali in territorio italiano sono autorizzate, entro venti giorni dalla richiesta, dal Ministro della difesa sentito il Ministro degli affari esteri e si svolgono secondo le modalita' previste dalle convenzioni stipulate tra le parti interessate e comunicate prima della visita.


Art. 414

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Comma 1

Contenuto del preavviso e generalita' dell'accompagnatore - Provvedimenti del Ministro

Comma 2

Il Ministro della difesa, ricevuto il preavviso di visita, trasmette le conseguenti disposizioni al comando dell'ente o reparto interessato, comunicando le eventuali autorizzazioni concesse.


Art. 415

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Comma 1

Ricevimento del parlamentare, modalita' delle visite e degli incontri

Comma 2

Il parlamentare e l'eventuale accompagnatore sono ricevuti dal comandante, o da altro ufficiale da lui delegato, che provvede a illustrare le attivita' dell'ente o reparto, a fornire ogni utile chiarimento sulle attivita' svolte, sulle infrastrutture, sulla vita di caserma, a eccezione delle questioni di carattere classificato, e ad accompagnare gli ospiti nella visita alla struttura.


Durante le visite devono essere rispettate tutte le norme concernenti le misure di sicurezza relative alle strutture militari.


Durante gli incontri con il personale militare e civile, in servizio presso la struttura militare visitata, possono essere trattati esclusivamente argomenti di natura non classificata.


Gli incontri di cui al comma 3 possono aver luogo, a richiesta dei parlamentari, senza la presenza del comandante.


Art. 416

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Comma 1

Visite agli stabilimenti militari di pena

Comma 2

Le visite dei parlamentari agli stabilimenti militari di pena si svolgono secondo le modalita' stabilite con il presente titolo.


Gli incontri con i detenuti hanno luogo secondo le norme fissate dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e dal relativo regolamento di esecuzione.


Comma 3

TITOLO V - DISMISSIONI DI BENI MOBILI

Art. 417

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Comma 1

Dichiarazione di fuori servizio dei materiali

Comma 2

Gli organismi che hanno la gestione logistica dei materiali, se il fuori servizio degli stessi non e' disposto dall'organo centrale, anche ai fini dell'eventuale permuta, formulano proposta di dismissione o radiazione per i complessi, le parti o i singoli oggetti, ancorche' efficienti, da porre fuori servizio.


La proposta e' inoltrata alla competente autorita' logistica centrale corredata da un parere motivato reso da una commissione tecnica all'uopo nominata ovvero, nei casi previsti dai regolamenti vigenti per gli speciali servizi o dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, da apposito organo tecnico.


Le operazioni contabili conseguenti alla distruzione dei materiali dismessi o radiati sono certificate da apposito verbale nel quale e' indicato anche il valore commerciale dei materiali eventualmente ricavati.


Art. 418

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Comma 1

Dichiarazione di fuori uso dei materiali

Comma 2

La dichiarazione di fuori uso di materiali inefficienti o ritenuti non piu' idonei a ulteriore servizio, in dipendenza della loro vetusta' o usura, e' proposta da chi ha in consegna i materiali per l'uso.


L'autorita' da cui dipende il proponente trasmette la proposta a una apposita commissione tecnica di accertamento, costituita in via permanente o nominata di volta in volta.


Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, indicano l'autorita' cui spetta la nomina della commissione, il numero e i requisiti dei componenti, nonche' le modalita' per l'assolvimento dei compiti a essa demandati.


Il materiale inefficiente dichiarato fuori uso per vetusta' o per usura, se non diversamente disposto, e' sottoposto a demolizione ovvero a disfacimento con provvedimento dell'autorita' di cui all'articolo 453. Per tale materiale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 417, comma 4. Se non sono realizzabili con mezzi o attrezzature dell'amministrazione, tali operazioni sono affidate a terzi durante l'alienazione.


Le dichiarazioni di fuori uso e i verbali di disfacimento o di demolizione del materiale costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei materiale dichiarato fuori uso e di carico di quello recuperato. Il materiale proveniente dalla demolizione o dal disfacimento, che risulti di nessun valore commerciale non e' assunto in carico ed e' eliminato ovvero distrutto.


Art. 419

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Comma 1

Vendita dei materiali fuori servizio o fuori uso

Comma 2

I materiali dichiarati fuori servizio o fuori uso, non destinati alla permuta, per i quali sia stata stabilita la vendita da parte dell'autorita' logistica centrale, possono essere venduti sul posto da parte dell'organismo che ha l'utenza del materiale. Il prezzo di vendita e' fissato tenendo conto di quello di mercato. Il corrispettivo costituisce provento riassegnabile nel caso di vendita di materiale fuori servizio o di vendita di residui di vestiario.


Nel caso di permuta o di vendita, il valore dei materiali o mezzi ceduti o venduti e' rispettivamente portato a scomputo del prezzo del bene o del servizio da acquisire ovvero costituisce provento riassegnabile.


Se l'alienazione di materiale fuori uso deve essere preceduta dalla demolizione o dal disfacimento dei materiali a carico di terzi, o se sussistono particolari esigenze connesse alla sicurezza o all'igiene ambientale, l'amministrazione puo' prevedere un unico procedimento nel quale l'eventuale costo delle operazioni di demolizione o di disfacimento e' decurtato dall'importo di aggiudicazione finale.


Art. 420

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Comma 1

Cessione dei materiali

Comma 2

I materiali possono essere ceduti a pagamento, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale in cui sono determinate le modalita' dei prezzi di cessione, tenendo conto dei prezzi di mercato, nonche' delle speciali norme vigenti in materia per quanto concerne le armi. Il pagamento ha luogo per contanti all'atto del prelevamento.


La cessione di materiali ad altre amministrazioni dello Stato e' consentita solo se, per ragioni di urgenza o per altre motivate esigenze, tali amministrazioni non possano provvedere direttamente.


La cessione ad altre amministrazioni pubbliche, anche estere, e a privati e' consentita per ragioni urgenti di interesse pubblico di natura militare o in occasione di operazioni di soccorso per pubbliche calamita' o per ragioni di politica internazionale; in tali casi, lo scarico contabile dei materiali avviene immediatamente, indipendentemente dal pagamento. La cessione gratuita dei materiali puo' essere autorizzata secondo le disposizioni vigenti in materia.


La cessione e', altresi', consentita allorche' ricorra un interesse tecnico, scientifico o industriale, anche indiretto, per le Forze armate. In tali casi lo scarico dei materiali avviene secondo le istruzioni emanate dalla competente autorita' logistica centrale.


Le cessioni tra i diversi servizi delle Forze armate sono regolarizzate con passaggio di carico e, se cio' non risulta possibile, pareggiate attraverso compensazioni finanziarie interforze che costituiscono titolo per lo scarico contabile da parte del consegnatario cedente.


Le somme riscosse in conseguenza delle cessioni a pagamento costituiscono proventi riassegnabili.


Art. 421

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Comma 1

Alienazioni in economia

Comma 2

La procedura di alienazione e' effettuata con l'acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno un'offerta, che consiste anche nel solo sgombero a titolo non oneroso.


Ai fini della determinazione degli importi di cui al comma 1, tenuto conto all'entita' del materiale da alienare, si fa riferimento alle stime effettuate da apposite commissioni che tengono conto dei prezzi di mercato.


L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati.


Nel caso di infruttuosita' delle trattative negoziali, l'alienazione del materiale ha luogo a titolo oneroso, con imputazione della spesa sui medesimi capitoli a carico dei quali il materiale stesso e' stato a suo tempo acquistato, fatte salve, se si tratta di prodotti tossici o nocivi, le particolari procedure previste dalle vigenti norme in materia.


Art. 422

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Comma 1

Individuazione dei materiali eccedenti le esigenze delle Forze armate e procedimento di alienazione

Comma 2

I materiali e i mezzi che l'amministrazione della difesa puo' alienare, anche in deroga alle norme sulla contabilita' generale dello Stato, nel rispetto della legge 9 luglio 1990, n. 185, sono ricompresi nell'articolo 424.


Le modificazioni all'elenco di cui all'articolo 424 sono effettuate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Il Capo di Stato maggiore della difesa, su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, determina nell'ambito dell'elenco di cui all'articolo 424, i mezzi e i materiali esuberanti o, comunque non piu' rispondenti alle esigenze della difesa e stabilisce, per ciascuna tipologia, le quantita' da alienare. La determinazione quantitativa del Capo di stato maggiore della Difesa tiene luogo della dichiarazione di fuori uso per qualsiasi causa e di ogni atto o procedimento propedeutico o successivo a essa connesso.


All'alienazione dei mezzi e dei materiali di cui al comma 1, provvedono le direzioni generali competenti per materia, nel rispetto, per i materiali d'armamento, della legge 9 luglio 1990, n. 185.


Tenuto conto dei programmi di ammodernamento in atto o in via di definizione, le Direzioni generali ovvero gli organi logistici di vertice delle Forze armate o il Comando generale dell'Arma dei carabinieri verificano la possibilita' di alienare il materiale ai sensi dell'articolo 310, comma 2, del codice, sulla base di prezzi concordati, considerando lo stato di usura dei mezzi e materiali medesimi e delle risorse necessarie per rendere gli stessi rispondenti alle attuali esigenze operative. Le risorse derivanti dalle alienazioni di cui al presente comma possono essere utilizzate a scomputo del prezzo dovuto dall'amministrazione della difesa in relazione a contratti da stipulare ovvero, ove possibile, a contratti gia' stipulati con le imprese acquirenti.


Salvo il caso di cui al comma 5, ai fini del contenimento della spesa relativa al conseguimento degli obiettivi di ammodernamento e potenziamento operativo delle Forze armate, i proventi derivanti dalle alienazioni sono versati in entrata del bilancio dello Stato.


In deroga alle norme vigenti sulla contabilita' generale dello Stato, i mezzi e i materiali possono essere alienati mediante licitazione privata nello stato in cui si trovano o previa rottamazione. Nell'ipotesi in cui due gare successive siano andate deserte, ovvero si abbiano fondati motivi di ritenere che se fossero esperite andrebbero deserte o nell'ipotesi in cui l'amministrazione applichi la procedura di cui al comma 5, le alienazioni sono effettuate a trattativa privata o in economia senza limiti di spesa.


L'alienazione in economia ha luogo previa acquisizione in prima istanza di almeno tre offerte e in seconda istanza di almeno una offerta consistente anche nel mero sgombero a titolo non oneroso.
L'acquirente e' tenuto a versare all'amministrazione l'importo dovuto prima del ritiro dei materiali alienati. Se l'alienazione consiste nel mero sgombero dei materiali a titolo non oneroso, la cessione dei citati materiali, limitatamente a quelli non d'armamento, deve essere prioritariamente accordata, da parte degli organi logistici di vertice delle Forze armate e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri, a organismi di protezione civile, di volontariato e ad altre amministrazioni pubbliche, che ne fanno esplicita richiesta. In caso di infruttuosita' delle trattative, allo sgombero del materiale provvede l'amministrazione imputandone la spesa alla pertinente unita' previsionale di base.


Le disposizioni del presente articolo e dell'articolo 423 si applicano anche ai materiali e mezzi che, alla data di entrata in vigore del presente articolo e dell'articolo 423, siano gia' stati dichiarati fuori uso per cause tecniche o per normale usura. Per la loro alienazione, si tiene conto di eventuali precedenti esperimenti di vendita che si siano conclusi infruttuosamente.


I mezzi e i materiali di cui al comma 1, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, se ne risulta non conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, possono essere alienati nelle localita' in cui si trovano, su disposizione degli ispettorati/comandi logistici di Forza armata. A seguito di un secondo negativo esperimento di vendita, i predetti materiali possono essere ceduti a titolo gratuito a Forze armate estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali non governative o a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti.


In tutte le procedure di cui al presente articolo nella fissazione del prezzo di vendita si tiene conto dei prezzi di mercato, ove esistenti.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 423

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Comma 1

Cessione a musei

Comma 2

La cessione a musei pubblici o privati aperti al pubblico, dei mezzi e materiali ricompresi nell'articolo 424 e' consentita per un limitato numero di esemplari e a titolo gratuito. All'atto della cessione, i materiali d'armamento sono demilitarizzati pur conservando le configurazioni originali. Il trasferimento dei beni e' fatto constare da apposito verbale, sottoscritto dalle parti, che costituisce documento giustificativo per lo scarico contabile.


Art. 424

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Comma 1

Elenco dei beni eccedenti le esigenze delle Forze armate

Comma 2

MARINA MILITARE





Fattispecie




Tipologia






Unita' Navali




- Unita' Navali di vario tipo e dislocamento.






Sommergibili




- Sommergibili di vario tipo e dislocamento.






Aeromobili




- Mezzi ad ala fissa e rotante e relativi impianti, sistemi, apparecchiature, equipaggiamenti e materiale e connesse scorte, dotazioni e parti di ricambio; - Impianti e mezzi dei supporti tecnici; addestrativi, operativi e logistici della componente aerea.






Mezzi Navali Minori




- Mezzi Navali da lavoro di vario tipo e dislocamento (pontoni, bettoline, bacini galleggianti, bersagli, mototrasporto materiali, mototrasporto persone, motocisterne, passetti e altri mezzi analoghi; - Imbarcazioni a motore di vario tipo entrobordo e fuoribordo (motoscafi, battelli pneumatici e mezzi analoghi); - Imbarcazioni di vario tipo senza motore (a remi o a vela).






Impianti di sicurezza




- Impianti, macchinari ed attrezzature antincendio, antifalla ed esaurimento; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di volo




- Impianti, macchinari ed attrezzature per operazioni di volo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti NBC




- Impianti, macchinari, attrezzature e indumenti per la difesa NBC; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Recipienti in pressione ed impianti ad aria compressa




- Camere iperbariche, bombole, autoclavi, recipienti vari in pressione e impianti aria compressa; - Accessori vari per recipienti in pressione ed impianti A.P. (manometri, valvole di sicurezza, ecc.); - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Attrezzature per la salvaguardia della vita in mare




- Salvagenti collettivi ed individuali ed attrezzature ed indumenti per la salvaguardia della vita in mare; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti, macchinari ed apparecchiature speciali dei sommergibili




- Periscopi; - Attuatori oleodinamici per servizi vari dei sommergibili; - Impianti di bordo dei sommergibili per il salvataggio individuale e collettivo del personale; - Sistemi di comando e controllo dei timoni orizzontali e verticali; macchinari e sistemi di comando e controllo per impianti elettrici di sommergibili; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Mezzi di soccorso a sommergibili sinistrati




- Sistemi autonomi per il salvataggio dei sommergibili sinistrati (minisommergibili, campane subacquee ed altri mezzi analoghi); parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di condizionamento estivo ed invernale




- Impianti e componenti vari per condizionamento estivo ed invernale; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di estrazione/ ventilazione naturale e forzata




- Impianti fissi di ventilazione ed estrazione; - Mezzi mobili di ventilazione ed estrazione; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di refrigerazione




- Complessi frigoriferi fissi/mobili, celle viveri e relative apparecchiature ed accessori; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di stabilizzazione




- Impianti di stabilizzazione attivi e passivi di vario tipo; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Attrezzature servizio marinaresco




- Verricelli, ancore, argani, catene, cavi, accessori e dispositivi per ormeggio, rimorchio e tonneggio; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Mezzi di sollevamento




- Gru, picchi di carico, carriponte ed altri mezzi di sollevamento; - Elevatori per munizionamento e materiali vari; - Rampe, ascensori, montacarichi, spiagge mobili; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di governo nave




- Impianti di timoneria e relative sistemazioni ed accessori; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Sistemazioni ed apparecchiature per rifornimento




- Impianti di vario tipo per rifornimento di fluidi, trasbordo personale e - materiali; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti acqua dolce




- Impianti imbarco, sbarco, travaso, distribuzione acqua di lavanda (pompe, valvole, turbolature); - Impianti di produzione acqua lavanda e distillata (dissalatori ed evaporatori); - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti acqua di mare




- Impianti ed apparecchiature varie per circuiti acqua mare (pompe, valvole, tubolature); - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Elettrodomestici




- Elettrodomestici commerciali di vario tipo; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti antinquinamento




- Impianti per il trattamento di acque nere e grigie, di rifiuti solidi e di emissioni gassose; - Impianti separazione acque oleose di sentina; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Accessori e dispositivi per impianti di scafo e allestimento




- Giunti compensatori, tubi flessibili, flange, valvole, strumentazioni e altri componenti similari; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Allestimento locali di bordo




- Mezzi, materiali e attrezzature di allestimento di locali di vita, di locali operativi e di locali di servizio (arredi e simili); - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti elettrici ed apparecchiature elettriche varie




- Motori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.; - Generatori elettrici di vario tipo e potenza in cc. e in ca.; - Gruppi di conversione statici e rotanti; - Centrali elettriche, quadri elettrici e relativi componenti, strumenti e accessori di vario tipo e potenza; - Batterie di accumulatori, gruppi di continuita', caricabatterie, raddrizzatori, chopper, inverter, celle a combustibile; - Motori elettrici, riscaldatori elettrici, cucine, forni, lavanderie ed altri elettrodomestici; - Proiettori fissi e portatili, fanali, centralini, pavese elettrico, sagole luminose; - Cavi elettrici di vario tipo; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di automazione della piattaforma




- Impianti di automazione dell'impianto elettrico e dei servizi di scafo e sicurezza e relative apparecchiature; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti di propulsione turbogas e misti




- Apparati turbogas e misti e relativi sistemi di automazione e controllo; - Riduttori, linee d'asse ed eliche; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Impianti speciali ed impianti a vapore




- Impianti speciali di propulsione; - Eliche trasversali e thrusters; - Evaporatori e calderine; - Elettrocompressori aria d'avviamento e automazione; - Impianti di depurazione filtraggio; - Apparati motori a vapore, turbomacchinari e relativi accessori; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Riduttori, linee d'assi ed eliche




- Giunti riduttori, linee d'assi ed eliche di vario tipo e potenza; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Apparati di telecomunicazione




- Apparati radio nelle bande HF, VHF E UHF e relative antenne; - Impianti di centralizzazione interni ed esterni; - Centralini telefonici; - Parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Equipaggiamenti ed armamento leggero individuale e di reparto




- Pistole, mitragliatrici, fucili automatici/ semiautomatici e a caricamento manuale, mitragliatrici leggere e relativo munizionamento; - Mitragliere da 20, 25, 40, 45 mm. e relativo munizionamento; - parti di rispetto repliche ed attrezzature relative; - Lanciagranate, lanciarazzi, missili controcarro, missili antiaerei, mortai, cannoni senza rinculo e relativo munizionamento; - Materiale esplosivo comprese bombe a mano; - Veicoli meccanizzati/corazzati (VCC, LVTP7, M106); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Materiali per la sorveglianza, (binocoli, visori notturni, camere termiche); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature subacquee (apparati di respirazione, di ricerca e investigazione, apparecchiature pressoresistenti, mute e accessori); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature per aviolancio (paracadute per il personale e slitte per il materiale); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative. - Attrezzature per lo sminamento terrestre (apparati di ricerca, attrezzature e mezzi di inutilizzazione); parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.






Artiglieria e relativi apparati del tiro




- Impianti da 127 mm, 76 mm. E relativo munizionamento; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Sistemi missilistici




- Sistemi missilistici superficie-superficie e superficie-aria e relativo munizionamento; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Apparati radar/IFF




- Radar di navigazione; - Radar di scoperta navale ed aerea; - Interrogatori, trasponditori e decodificatori IFF; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Sistemi antisom




- Apparati sonar attivi e passivi; - Telefoni subacquei; - Lanciasiluri per siluri pesanti e leggeri; - Impianti lanciabas e relativo munizionamento; - Cariche di controminamento, anti mezzi insidiosi e per segnalazione attrezzature di sminamento; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative; - Siluri leggeri e pesanti; - Componenti di siluri leggeri e pesanti.






Sistemi di Comando e Controllo




- Ripetitori radar; - Consolle; - unita' di elaborazione ed ausiliarie; - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative; - Aerostati e relativi componenti.






Apparati di guerra elettronica




- Apparati di intercettazione e disturbo/inganno radar e di telecomunicazione; - Impianti lanciarazzi per inganno e relativo munizionamento, - parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Apparati dati nave




- Girobussole, solcometri, ecoscandagli, batitermografi, apparati di radionavigazione e satellitari, servoamplificatori e relativi accessori, quadretti di visualizzazione, sistemi TV a circuito chiuso; parti di rispetto, repliche ed attrezzature relative.






Sistemi contromisure mine




- Veicoli subacquei e relativi sottosistemi componenti - Apparecchiature di dragaggio meccanico ad influenza e relativi accessori - Sottosistemi di cacciamine - Cariche di profondita' e relativi componenti - Cariche di segnalazione subacquee o ERR - Mine navali ed accessori






Materiali del servizio fari e segnalamenti marittimi




- Apparati lampeggiatori gas acetilene; - Apparati lampeggiatori gas propano; - Boe per alti fondali; - Boe segnaletiche; - Bombole acetilene; - Carrelli elettrici; - Fanali segnalamento portuale; - Quadri distribuzione gas acetilene; - Quadri lampeggiatori elettronici; - Riduttrici di pressione per gas acetilene; - Scambiatori gas/lampade elettriche; - Torrette porta fanali; - Valvola solare dale n.






Veicoli ruotati




- Autovetture; - Automotofurgoni; - motocarri; - camioncini promiscui; - autocampali; - autobus; - autocarri; - autocaravan; - autobotti; - autocisterne; - ambulanze; - autosoccorso; - autoantincendio; - autopompe; - autofornitori; - autofrigo; - autogru'; - autoelevatori; - carrelli elevatori e trasportatori; - motospazzatrici; - pale meccaniche; - autocompressori; - carriole meccaniche; - centrali elettriche autocarrate; - cucine campali; - gruppi elettrogeni; - trattori; - rimorchi; - semirimorchi; - motocicli; - containers.






Vestiario




- Uniformi ed accessori; - Vestiario ordinario; - Calzature; - Materie prime per confezionare capi di vestiario (tessuti ed accessori); - Vestiario/equipaggiamento antinfortunistico individuale; - Vestiario da lavoro.






Casermaggio




- Effetti letterecci (anche di uso ospedaliero); - Dotazioni di cucina; - Borse vario tipo; - Apparecchiature elettriche e relativi pezzi di rispetto; - Fotocopiatrici; - Pentolame di vario formato in alluminio; - Dotazioni di mensa (bicchieri, tazzoni, bocce di vetro, vassoi, etc.); - Lana bianca per materassi; - Nastri di carta per telescriventi; - Materiali consumabili (stracci, flanelle, etc.);






Sanitario




- Mezzi e materiali del servizio di sanita' e relative dotazione e scorte.






Stabilimenti di lavoro, officine, laboratorio




- Macchinari e componenti per officine meccaniche elettromeccaniche e laboratori (torni, piegatrici, rettificatrici, etc., strumenti per laboratori ottici, elettronici ed elettromeccanici); - Utensili, ferramenta, abrasivi, ecc.; - Macchinari speciali per tipografia rilegatoria ecc.; - Lamiere e profilati; - Legnami e materiali da costruzione; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.






Attrezzature didattiche, ricreative e sportive




- Materiali e attrezzature per Istituti, Scuole e Centri di addestramento; - Dotazioni e attrezzature per campi sportivi e palestre; - Attrezzature e materiali. di carattere ricreativo; - Attrezzature e arredamenti per Circoli e Sale cinematografiche;






Servizio Meteo e Idrografia




- Impianti, apparati, apparecchiature e mezzi per la meteorologia e idrografia; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.






Informatica e materiali per uffici




- Materiali per servizi tipografici, litografici e di fotoriproduzione; - Macchine da scrivere e da calcolo meccaniche ed elettriche/elettroniche; - Sistemi di informatica; - parti di rispetto, repliche e attrezzature relative.






AERONAUTICA MILITARE





Fattispecie




Tipologia






Materiali per Aeromobili, Armamento Avionica




- Velivoli e relative parti di ricambio - Elicotteri e relative parti di ricambio - Parti specifiche motori a getto ed a elica - Materiali di supporto velivoli a terra - Simulatore e Rigs - Armamento terrestre e relative parti di ricambio - Munizionamento terrestre - Materiale per la difesa NBC - Materiale di sopravvivenza e visori notturni - Materiale per servizio impianti ed infrastrutture aeroportuali - Macchine da officina e relativi materiali - Attrezzi, utensili, strumenti di uso ricorrente - Materiale tecnico di uso generico - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le telecomunicazioni. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la radioassistenza.






Materiali per sistemi di Comando e Controllo




- Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'antintrusione. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per radar. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per la meteorologia. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per l'elaborazione dati. - Materiali, apparati, strumenti di misura, parti di ricambio ed attrezzature per le sale operative.






Materiali per Servizi di Supporto




- Autoambulanza - Autoblindo - Minibus - Autobus - Autocampagnola - Autofurgone e derivati - Autovettura - Autovettura blindata - Trattore stradale e/o aeroportuale - Veicolo antineve - Veicolo multiruolo - Autoarticolato - Autobotte - Autocarro - Autocompattatore - Autogru - Autotrasportatore - Bighe e carrelli - Motocicli e biciclette - Rimorchio - Carrello elevatore - Spazzatrice - Autoantincendi - Autorifornitore - Locomotore - Roulotte - Motori e parti di ricambio veicoli - Natanti e battelli pneumatici - Attrezzatura d'officina - Estintori ed agenti estinguenti - Equipaggiamenti protettivi individuali antincendio - Attrezzature e motopompe antincendio - Apparecchiature per lo sviluppo e la conservazione di film, bagni chimici e controllo qualita' e materiali di consumo - Apparecchiature per stampe fotografiche - Apparecchiature per fotointerpretazione e materiali di consumo - Carbolubrificanti avio ed auto, ossigeno avio - Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito carbolubrificanti avio ed auto - Materiali ed attrezzature per il servizio e/o deposito ossigeno avio - Strumentazione ed apparecchiature per controlli chimico-fisici e ambientali






Materiali infrastrutturali




- Sistemi statici di continuita' assoluta per esigenze demaniali e relative parti di ricambio - Sistema alimentazione elettrica di emergenza Radar D.A e relative parti di ricambio. - Impianti per voli notturni e relative parti di ricambio. - Gruppi elettrogeni di uso generale e relative parti di ricambio. - Elettroconvertitori e relative parti di ricambio. - Automezzi speciali demaniali e relative parti di ricambio. - Attrezzature specificatamente demaniali. - Componenti di impianti elettrici e di condizionamento d'aria.






Materiali di casermaggio




- Materiali e mobili per l'arredamento degli alloggi. - Materiali e mobili per l'arredamento degli Uffici. - Materiali e mobili per l'arredamento dei refettori. - Attrezzature per le mense e per le cucine. - Effetti letterecci. - Attrezzature e macchine per ufficio. - Detersivi. - Materiali antinfortunistici. - Materiali per l'igiene. - Materiali accessori di sartoria. - Materiali, arredi ed attrezzature in dotazione agli O.P.S.






Vestiario ed Equipaggiamento




- Borracce ed elmetti. - Copricapo e berretti. - Calzari, anfibi e scarpe. - Calze e calzettoni. - Camicie e canottiere. - Cappotti e impermeabili. - Cinture e cinturoni. - Distintivi di grado. - Fregi e guaine. - Divise ed uniformi. - Giacche, giacconi e giubbotti. - Grembiuli. - Guanti. - Maglioni. - Pantaloni. - Pantofole e pianelle da bagno. - Pugnali. - Sacchi addiaccio. - Sandali. - Sottocombinazioni da volo. - Slip e mutande. - Tessuti e foderami. - Tute sportive. - Zoccoli.






Materiale Sanitario




- Apparecchiature, strumenti, attrezzature ed accessori medici e chirurgici esuberanti e di vecchio tipo.






CARABINIERI





Fattispecie




Tipologia






Mezzi e materiali della Motorizzazione




- ambulanze; - autoblindo; - autobus; - autocarri; - autocisterne/autobotti; - autoidranti; - autosoccorso; - autovetture; - autovetture da ricognizione; - cingolati da neve; - derivati da autovetture commerciali; - furgoni; - motofurgoni; - motoslitte; - motospazzatrici; - motoveicoli/ciclomotori; - rimorchi; - veicoli protetti di derivazione commerciale; - veicoli trasporto cavalli; - veicoli multiruolo; - ricambi/ attrezzature (relativi alle predette tipologie); - Attrezzature per movimentazione, immagazzinamento e distribuzione carburanti.






Materiale delle Trasmissioni




- elaboratori elettronici dipartimentali e relativi componenti ed accessori; - sistemi di lettura ottica; - sistemi per la memorizzazione automatica dei dati "STORAGETEK"; - centrali telefoniche analogiche; - concentratori telefonici; - cellulari ETACS; - telefoni varie tipologie; - radiotelefoni; - telescriventi; - radio HF e VHF; - radioveicolari; - ponti radio analogici; - multiplex analogici; - personal computers, server e relativi componenti ed accessori; - stampanti ad aghi e laser; - monitors; - scanners; - cavi di collegamento; - fax; - gruppi di continuita'; - batterie di varia tipologia; - router/bridge; - tralicci; - antenne varie; - gruppi elettrogeni.






Armamento leggero




- mitragliatrici MG 42/59; - mitragliatrici Browning 12,7.






Materiali NBC




- maschere M59 complete di borse; - filtro per M59; - corredi complementari NBC.






Ulteriori materiali di Armamento ed Equip. Spec.




- elmetti metallici mod. 33; - matite Minolux.






Mezzi e materiali del Servizio Aereo




- elicotteri AB 205; - elicotteri AB 206B1; - elicotteri A109; - motori di elicotteri di vario tipo; - ricambi vari ed attrezzature.






Mezzi e materiali del Servizio Navale




- battelli pneumatici e fuoribordo; - motovedette; - motori marini per motovedette; - apparati di navigazione; parti di ricambio per motovedette.





b) Settore COMMISSARIATO E SANITA'





Fattispecie




Tipologia






Casermaggio




- arredi per posto letto e per ufficio; - materiali per servizi generali di caserma; - materiali per refettorio e da cucina; - materassi e guanciali. - coperte da campo; - accessori per uniforme; - sacchi e custodie; - materiali di attendamento; - materiali sci-alpinismo;






Vestiario ed equipaggiamento




- vestiario ordinario e calzature; - vestiario e calzature speciali; - serie lavoro; - materie prime per equipaggiamenti; - materie prime per confezionamento vestiario; - materie prime per riparazione calzature e vestiario; - borracce, reticelle per elmetto, occhiali, bidoni; - sacchi riparazione calzature e vestiario; - borse per denaro/borse varie; - materiali d'igiene; - teli mimetici.






Mezzi mobili campali




- cucine rotabili da campo; - accessori per cucine rotabili; - attrezzature varie da campo.






Materiali di Sanita'




- antropometri; - apparecchiature radiologiche tradizionali; - apparecchi per diagnostica; - apparecchi per riabilitazione (aerosol, Marconi, radar, laser); - armadi vario tipo; - barelle per traumatizzati; - carrelli per medicazioni e per distribuzione vivande; - elettrocardiografi; - frigoriferi per vaccini e farmaci; - lampade scialitiche per ambulatorio; - lettini visita e letti ospedalieri; - otoscopi; - poltrone prelievi; - set per rianimazione; - riuniti odontoiatrici; - set per tracheotomia; - spirometri; - apparecchiature per sterilizzazione; - strumenti per il rilevamento dei riflessi acustici e visivi; - supporti a tre piedi per terapia parenterale.






Art. 425

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Comma 1

Modalita' attuative delle cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito di missioni internazionali

Comma 2

Il presente articolo si applica alle cessioni dirette e a titolo gratuito, nelle localita' in cui si trovano, dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto, ai sensi dell'articolo 312 del codice.


Nell'ambio dei piani di rientro o di riarticolazione dei contingenti militari all'estero, il comandante del contingente militare predispone gli elenchi analitici per qualita', quantita', denominazione, stato d'uso e valore inventariale dei mezzi e dei materiali utilizzati a supporto dell'attivita' operativa, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge n. 185 del 1990, indicando per ciascuno di essi i soggetti che, in quanto appartenenti a una delle categorie di cui all'articolo 312 del codice, hanno presentato formale richiesta di cessione diretta a titolo gratuito corredata di idonea documentazione.


Gli ispettorati ovvero i comandi logistici di Forza armata individuano, nell'ambito degli elenchi di cui al comma 2, i mezzi e i materiali per i quali, anche in relazione alle esigenze future di riutilizzo e di disponibilita', non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai costi di trasporto.


I Capi di Stato maggiore di Forza armata, ovvero del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, sottopongono al Capo di stato maggiore della difesa l'elenco dei mezzi e dei materiali individuati ai sensi del comma 3, per l'adozione del provvedimento che ne autorizza la cessione diretta e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano.


Con il provvedimento di cui al comma 4 il Capo di stato maggiore della difesa, sulla base delle direttive del Ministro della difesa, determina i soggetti che possono beneficiare delle cessioni stabilendone l'eventuale ordine di priorita'.


I mezzi e i materiali per i quali e' autorizzata la cessione sono dichiarati dagli ispettorati ovvero dai comandi logistici di Forza armata cedibili direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano. La dichiarazione di cedibilita' tiene luogo della dichiarazione di fuori uso.


All'atto della cessione e' redatto apposito verbale di consegna, sottoscritto dal comandante del contingente e dal cessionario.


La dichiarazione di cedibilita' di cui al comma 6 e il verbale di consegna di cui al comma 7 costituiscono documenti giustificativi dei movimenti contabili di scarico dei mezzi e dei materiali ceduti.


Art. 426

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Comma 1

Prestito di materiali a terzi

Comma 2

Il prestito di materiali ad altre amministrazioni dello Stato, a enti pubblici, e a privati e' subordinato all'autorizzazione dell'autorita' logistica centrale competente.


Nei casi di missioni e operazioni in Italia o all'estero, di pubbliche calamita', di incendi, di naufragi e di ogni evento che comporti pericolo per la vita umana, il prestito e' autorizzato dal comandante dell'organismo interessato all'immediato intervento, che informa tempestivamente l'autorita' logistica centrale.


Il prestito di materiali e' effettuato a pagamento, tenendo conto dei prezzi di mercato. Il prestito di materiali e' concesso con provvedimento motivato per un periodo di tempo determinato in relazione ai lavori o ai bisogni per i quali e' stato richiesto; il periodo puo' essere prorogato. La durata del prestito dei materiali, per i casi di cui al comma 2, e' commisurata al soddisfacimento dell'esigenza. Il prestito gratuito dei materiali puo' essere autorizzato secondo le disposizioni vigenti in materia.


Art. 427

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Comma 1

Cessioni e prestiti a Forze armate estere

Comma 2

Le cessioni e i prestiti di materiali nonche' le prestazioni tecnico-logistiche a favore di Forze armate estere o per conto delle stesse sono disciplinate dagli accordi e dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.


Comma 3

TITOLO VI - LIMITAZIONI A BENI E ATTIVITA' ALTRUI NELL'INTERESSE DELLA DIFESA

Art. 428

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

Nel presente titolo l'espressione «il Comitato» si intende riferita al Comitato misto paritetico, previsto dall'articolo 322 del codice, della regione o provincia il cui territorio e' interessato alle opere e attivita' militari, l'espressione «il comandante territoriale» al comandante militare territoriale di regione, al comandante in capo di dipartimento militare marittimo o al comandante di regione aerea, territorialmente competenti, a secondo che si tratti di questione interessante rispettivamente l'Esercito italiano o di carattere interforze, la Marina militare o l'Aeronautica militare, le espressioni «la regione», il «consiglio regionale», «il presidente della giunta regionale» si intendono, per il Trentino-Alto Adige, riferite alla provincia, al consiglio provinciale e al presidente della giunta provinciale.


Art. 429

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Comma 1

Procedimento per la riunione del Comitato

Comma 2

Al fine di realizzare l'armonizzazione prevista dall'articolo 322 del codice, sono sottoposti all'esame del Comitato i piani di assetto territoriale della regione e i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni.


I programmi di opere militari che comportano limitazioni interessanti il demanio marittimo, il mare territoriale e il demanio idrico, prima di essere sottoposti all'esame del Comitato, sono comunicati per eventuali osservazioni alle competenti autorita' territoriali.


La richiesta di riunione del Comitato, contenente l'indicazione sommaria degli argomenti oggetto delle consultazioni nonche' la data e la sede della riunione stessa, e' comunicata con almeno quindici giorni di anticipo dal comandante territoriale al presidente della giunta regionale o da questi al comandante territoriale. Le comunicazioni del presidente della giunta regionale relative al Comitato sono inviate al comandante territoriale competente indicato dal Ministero della difesa.


Il comandante territoriale da' avviso della riunione ai rappresentanti militari e a quello del Ministero dell'economia e delle finanze in seno al Comitato e il Presidente della giunta regionale ai rappresentanti della regione.


L'autorita' che indice la riunione informa il rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, il Commissario del Governo e i corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 430

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Comma 1

Quorum per la validita' delle riunioni del Comitato

Comma 2

Per la validita' delle riunioni del Comitato e' necessaria la presenza di almeno sette dei suoi componenti, salvo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.


Se nel giorno stabilito per la riunione la consultazione non puo' avere luogo per mancanza del numero di membri richiesto, il presidente del Comitato, constatata l'invalidita' della seduta, fissa la data di una seconda riunione da tenere dopo non meno di quindici giorni e non piu' di venti giorni dalla data della prima, dandone notizia al comandante territoriale e al presidente della giunta regionale i quali provvedono alle comunicazioni di cui al comma 4 dell'articolo 429.


Se nella seconda riunione non e' presente il numero di membri richiesto, il Presidente del Comitato fissa la data di una terza riunione con le modalita' di cui al comma 2. La terza riunione e' valida con la presenza della meta' dei membri del Comitato.


Se nell'ambito di una sola seduta non sono esauriti gli argomenti posti all'ordine del giorno la prosecuzione della seduta e' valida anche con la presenza della meta' dei componenti.


Il verbale delle riunioni, sottoscritto dal presidente e dal segretario del Comitato, e' trasmesso a cura del Presidente medesimo al Comandante territoriale che ne curera' la raccolta cronologica, rubricazione e la conservazione.


Copia del verbale, autenticata dal presidente del comitato, e' trasmessa al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente per le parti di suo interesse.


Art. 431

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Comma 1

Decisione del Ministro della difesa

Comma 2

Copia del verbale della riunione del Comitato e' trasmessa dal comandante territoriale al Ministero della difesa - ((Ufficio centrale del demanio e del patrimonio di cui all'articolo 112-bis)).


Se dal verbale risulta che in seno al comitato non e' stata raggiunta l'unanimita' e sono state formulate proposte alternative circa i programmi delle installazioni militari e delle conseguenti limitazioni oggetto delle consultazioni, i programmi stessi o le parti di essi oggetto delle proposte alternative sono sottoposti al Ministro della difesa per le definitive decisioni, unitamente al verbale della riunione del Comitato e a una relazione ((del direttore dell'Ufficio centrale del demanio e del patrimonio)).


Le definitive decisioni adottate dal Ministro della difesa sono comunicate al Presidente della giunta regionale, al rappresentante dello Stato per i rapporti con il sistema delle autonomie nelle Regioni a statuto ordinario, al Commissario del Governo e ai corrispondenti rappresentanti dello Stato nelle Regioni a statuto speciale e nelle Province autonome di Trento e Bolzano, ai prefetti delle province interessate nonche' all'autorita' marittima competente nei casi di suo interesse.


Art. 432

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Comma 1

Programmi delle esercitazioni sottoposti al Comitato

Comma 2

Ai fini di quanto previsto dall'articolo 322, comma 5, del codice, il comandante territoriale sottopone alla consultazione del Comitato i programmi delle esercitazioni annualmente pianificate a livello di Stato maggiore che si prevede debbano interessare aree delle quali il Ministero della difesa non abbia la disponibilita'.


I programmi delle esercitazioni di cui al presente articolo sono comunicati dal comandante territoriale alla competente prefettura.


Art. 433

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Comma 1

Contenuto delle limitazioni

Comma 2

Le limitazioni relative alle piantagioni e alle operazioni campestri di cui all'articolo 321, comma 1, del codice consistono nel divieto di piantare alberi, fare coltivazioni erbacee o arbustive, effettuare connesse operazioni campestri.


Le limitazioni da imporre per il tipo di opere e installazioni di difesa, di cui agli articoli 320 e 321 del codice, e al comma 1, sono definite dalle norme tecniche di carattere riservato, approvate con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'interno.


Le norme tecniche stabiliscono le limitazioni al diritto di proprieta' da imporre nella misura direttamente e strettamente necessaria in relazione al tipo di opera o di installazione di difesa.


Art. 434

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Comma 1

Adempimenti pubblicitari

Comma 2

Il Comandante territoriale trasmette ai comuni interessati due copie autentiche del decreto e relativi allegati, unitamente a un congruo numero di copie dei manifesti da affiggere, per l'espletamento da parte dei comuni delle formalita' previste dall'articolo 324 del codice.


Una copia del decreto con la dichiarazione di avvenuto deposito, dell'avvenuta affissione di manifesti e' trasmesso a cura del segretario comunale al comando territoriale. L'altro esemplare del decreto, completato come il precedente, e' custodito nell'archivio del comune.


Art. 435

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Comma 1

Adempimenti esecutivi

Comma 2

Gli uffici tecnici militari, decorso il novantesimo giorno dalla data di deposito nell'ufficio comunale del decreto impositivo, provvedono, nel piu' breve tempo possibile, al collocamento sul terreno di segnali eventualmente indicati dalla mappa allegata al decreto.


I segnali sono costituiti da pali di ferro o di altro idoneo materiale di altezza adeguata e muniti in sommita' di targa di analogo materiale recante ben visibile la dicitura «Comune di ...............Zona soggetta a vincolo militare». In luogo dei pali-segnali possono all'occorrenza collocarsi termini lapidei, recanti la stessa dicitura in modo abbreviato.


Spetta agli uffici tecnici militari curare la manutenzione dei pali-segnali e dei termini lapidei.


I lavori per le modificazioni di cui all'articolo 327 del codice, sono eseguiti o direttamente dal proprietario interessato nel termine assegnatogli dall'ufficio tecnico militare o dagli uffici tecnici militari i quali provvedono nelle forme previste per i lavori a economia.


Il comandante territoriale, su istanza dell'interessato, ha facolta' di accordare una proroga ai termini stabiliti per l'effettuazione dei lavori di modificazione.


Art. 436

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Comma 1

Procedimento per l'indennizzo

Comma 2

La domanda di indennizzo e' presentata al comandante territoriale ed e' redatta secondo apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.


Al pagamento degli indennizzi di importo annuo superiore a euro 258,00 si provvede previo accertamento della proprieta' dell'immobile. Il richiedente l'indennizzo deve, a tal fine, esibire idonea documentazione.


Art. 437

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Comma 1

Procedimento per l'autorizzazione di opere in deroga

Comma 2

La domanda di autorizzazione a eseguire opere in deroga alle limitazioni imposte ai sensi dell'articolo 328 del codice va presentata al comandante territoriale ed eventualmente completata secondo le indicazioni che, caso per caso, da' lo stesso comandante contemperando le esigenze istruttorie con il minor possibile aggravio del richiedente.


Se l'autorizzazione e' subordinata a speciali condizioni o importa una riduzione dell'indennizzo, e' redatto apposito atto conforme al modello predisposto dal Ministero della difesa. Le condizioni devono mirare unicamente e direttamente a tutelare il rispetto delle esigenze militari con il minor possibile aggravio della proprieta' privata e a evitare oneri dello Stato.


Tutte le autorizzazioni sono registrate dall'ufficio tecnico militare su apposite rubriche.


Art. 438

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Comma 1

Procedimento in caso di limitazioni per il tempo necessario allo svolgimento di esercitazioni militari

Comma 2

I provvedimenti di cui al comma 1 dell'articolo 332 del codice necessari per la tutela della pubblica incolumita' nel corso delle esercitazioni militari e dei corpi civili dello Stato militarmente addestrati, sono adottati dal comandante territoriale con propria ordinanza.


Detta ordinanza e' comunicata alle autorita' indicate dall'articolo 332 del codice e ai membri del comitato entro i termini previsti nel medesimo articolo.


Se lo richiedono necessita' urgenti di tutela della pubblica incolumita', i provvedimenti adottati al riguardo dai Comandanti di corpo sono immediatamente comunicati anche al Comandante territoriale.


L'ordinanza affissa all'albo comunale e' corredata di carta in scala non inferiore a 1: 50.000 su cui sono riportati i limiti dell'area interessata all'esercitazione.


L'affissione all'albo si protrae per la durata dell'esercitazione.


I manifesti riproducenti l'ordinanza sono approntati dal comando militare e affissi a cura dell'apposito servizio comunale.


Il segretario comunale da' assicurazione scritta all'autorita' militare dell'eseguita pubblicazione.


Se le esercitazioni si svolgono in aree soggette a pericolo di incendio, il comandante territoriale assicura, anche in conformita' alla legislazione statale e regionale vigente in materia, la predisposizione di idonee misure di prevenzione e di pronto intervento nei confronti degli incendi innescabili dal tiro delle armi e dalla presenza dei reparti militari.


Gli sgomberi e le occupazioni degli immobili disposti per le esercitazioni non possono essere revocati se sull'area interessata o su parte di essa rimangono non rinvenuti proiettili inesplosi.


In tal caso, il comandante territoriale ne informa immediatamente il sindaco. Il pericolo deve essere segnalato con idonei cartelli e la zona pericolosa e' vigilata a cura dei reparti militari.


Per tutto il tempo necessario alle relative operazioni di bonifica competono ai proprietari della zona pericolosa gli indennizzi e gli eventuali risarcimenti di danni previsti dal comma 5 dell'articolo 332 del codice.


Prima dell'inizio delle esercitazioni e al termine delle stesse a cura dell'amministrazione militare, in contraddittorio del proprietario, dell'affittuario e dei loro rappresentanti e in mancanza di questi, possibilmente, alla presenza di due testimoni, e' redatto verbale constatante lo stato di consistenza dei luoghi e delle cose interessate alle esercitazioni.


Gli indennizzi per danni patrimoniali o pregiudizi economici dipendenti dalle esercitazioni sono richiesti dagli aventi diritto con istanza diretta al comandante militare, conforme ad apposito modello predisposto dal Ministero della difesa.


Tali istanze sono presentate ai comuni nel cui territorio sono situati i beni danneggiati o i fondi sgomberati, possibilmente entro il quindicesimo giorno dal termine delle esercitazioni. Le domande possono contenere riserva di presentare perizia di parte.


I moduli per inoltrare la richiesta degli indennizzi o dei risarcimenti di danni sono reperibili presso gli uffici comunali e le locali stazioni dei carabinieri.


Entro il trentesimo giorno dalla data di presentazione delle domande, il comune provvede al loro inoltro all'ufficio tecnico militare competente.


I danni denunciati che non risultano accertati o che sono dichiarati di entita' diversa sono immediatamente controllati sul posto e per essi e' redatto verbale in contraddittorio con gli interessati. E' verbalizzato con l'intervento di testimoni l'eventuale rifiuto all'accertamento opposto dagli interessati.


Art. 439

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Comma 1

Procedimento per l'autorizzazione dell'autorita' militare per talune opere e uso di beni nei comuni militarmente importanti, nelle zone costiere e nelle isole

Comma 2

L'autorizzazione del comandante territoriale per l'uso di grotte, gallerie e cavita' sotterranee, prevista dall'articolo 333, commi 1 e 3 del codice, e' richiesta allorche' le grotte, gallerie e cavita' sotterranee siano ubicate in aree soggette a limitazioni militari o abbiano uno sviluppo o tracciato che interferisce con immobili militari. L'autorizzazione stessa e', inoltre, richiesta quando l'uso delle grotte, gallerie e cavita' sotterranee comporta modifiche allo stato dei luoghi.


L'autorizzazione del comandante territoriale per i lavori afferenti ai porti e ai porti turistici e alle opere marittime in genere, prevista dall'articolo 333, comma 2 del codice, e' richiesta allorche' trattasi di lavori eccedenti la semplice manutenzione o riparazione.


Il parere del Comandante territoriale reso in relazione alla previsione di cui all'articolo 333, comma 4 del codice e' espresso nel termine di centoventi giorni dalla comunicazione dei piani urbanistici; decorso tale termine, la mancata pronuncia equivale alla espressione del parere favorevole.


Se le esigenze della Difesa lo consentono, il Comandante territoriale, ogni tre anni, indica ai competenti organi comunali quali aree, di quelle comprese nei comuni elencati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, possono essere dichiarate non di effettiva importanza militare e quindi non soggette al regime di cui al comma 1 dell'articolo 333 del codice.

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Nota redazionale
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Art. 440

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Comma 1

Esplicazione di nozioni di cui all'articolo 334 del codice

Comma 2

Ai fini del parere previsto dall'articolo 334 del codice, si considera variante strutturale significativa di strade statali, autostrade e ferrovie ogni variante di sviluppo superiore a cinque chilometri. Ai fini del parere medesimo si considerano: impianti minerari marittimi, quelli fissi per la produzione degli idrocarburi localizzati in mare o ubicati a terra entro il limite di cento metri dal demanio marittimo o dal ciglio dei terreni elevati sul mare; grandi stabilimenti industriali, quelli che impiegano oltre 1.000 persone ovvero occupano un'area coperta uguale o superiore a 100.000 mq; impianti elettrici ad altissimo potenziale, quelli di produzione, trasporto e distribuzione oltre i 150.000 volts; grandi depositi di olii minerali, i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) aventi capacita' totale superiore a 3.500 mc (benzina) e i depositi con serbatoi fuori terra (o interrati) o magazzini di merce imballata aventi capacita' totale superiore a 1.000 mc (olii combustibili); oleodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 26 pollici e una portata superiore a 2.500 tonnellate/ora; metanodotti, quelli con diametro uguale o superiore a 30 pollici e con massima pressione di esercizio di 24 kg/cm².


Non e' richiesto il parere del comandante territoriale per i lavori di semplice manutenzione o riparazione interessanti le opere indicate dall'articolo 334 del codice.


Art. 441

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Comma 1

Autorita' competenti

Comma 2

Nei comuni indicati nel comma 7 dell'articolo 333 del codice, le istanze per ottenere l'autorizzazione di cui al medesimo articolo sono rivolte al comandante militare territoriale di regione. Nei comuni e nelle zone costiere indicati nei commi 8 e 9 dell'articolo 333 del codice, le istanze stesse sono rivolte al comandante in capo di dipartimento militare marittimo.


Il parere dell'autorita' militare, previsto dall'articolo 334 del codice, e' richiesto al competente comandante militare territoriale di regione.
3.Le istanze e le richieste di cui ai commi 1 e 2, redatte in carta libera, sono corredate da un progetto di massima idoneo a fornire una adeguata nozione dell'opera o attivita' progettate.
4. L'inizio delle opere o attivita' e' subordinato al rilascio del parere del comandante territoriale competente ai sensi dell'articolo 334 del codice.
5. Ai fini della redazione della carta nazionale dei siti suscettibili di insediamento di centrali e di impianti nucleari di cui all'art. 23 della legge 2 agosto 1975, n. 393, e dell'insediamento di grandi impianti del ciclo del combustibile nucleare, nonche' in ogni caso in cui le opere o le attivita' siano deliberate da parte di autorita' ministeriali, il parere va richiesto al Ministero della difesa, il quale esprime il proprio avviso nei termini di cui all'articolo 334, comma 2 del codice.

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Nota redazionale
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Art. 442

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Comma 1

Contenuto formale delle autorizzazioni

Comma 2

Le autorizzazioni sono rilasciate dai competenti comandanti territoriali.


Esse devono contenere la citazione della domanda a cui si riferiscono.


Le autorizzazioni concesse dopo accordi con altre autorita' contengono l'indicazione dell'adesione delle autorita' cointeressate.


Art. 443

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Comma 1

Elenco delle zone di importanza militare cui si applica l'articolo 335 del codice

Comma 2

Le disposizioni dell'articolo 335 del codice si applicano nelle seguenti isole del territorio nazionale, che sono dichiarate di importanza militare: Arcipelago toscano; Pontine; Flegree; Capri;
Tremiti; Eolie; Ustica; Egadi; Pantelleria; Pelagie; Arcipelago della Maddalena; Asinara; Tavolara; San Pietro; Sant'Antioco.


Art. 444

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Comma 1

Alienazioni in favore di cittadini stranieri

Comma 2

Ai fini dell'articolo 335 del codice, per gli atti di alienazione totale o parziale di immobili a soggetti che non siano cittadini italiani, le parti contraenti presentano domanda in carta libera al prefetto della provincia ove si trova l'immobile. Se l'immobile e' situato nel territorio di piu' province, la domanda e' presentata al prefetto della provincia in cui si trova la maggiore estensione di esso.


Art. 445

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Comma 1

Accertamento delle violazioni

Comma 2

Il personale dell'amministrazione militare, a conoscenza di presunte violazioni al titolo VI del libro II del codice o ai singoli decreti di imposizione, ha l'obbligo di informare il comando militare locale per la successiva segnalazione al comandante territoriale.


L'accertamento delle violazioni spetta agli ufficiali e ai funzionari tecnici dell'amministrazione militare i quali, se possibile, devono contestare immediatamente la violazione.


Il comandante territoriale, riconosciuto trattarsi realmente di violazione, diffida il trasgressore a far cessare la violazione stessa in tempo determinato con la comminatoria della sanzione amministrativa in caso di mancato adempimento.


Il comandante territoriale puo' dare al trasgressore l'ordine di ripristino fissando il termine di adempimento. Detto termine non puo' essere inferiore a sessanta giorni, salva la possibilita' dell'autorita' militare di assegnare un termine piu' breve in relazione a particolari circostanze.


Trascorsi inutilmente i predetti termini, o in caso di assoluta urgenza, il comandante territoriale incarica l'ufficio tecnico militare competente di procedere d'ufficio.


Gli uffici tecnici militari provvedono con la procedura fissata per i lavori a economia.


L'inizio dei lavori e' fatto constatare con verbale da un ufficiale o da un funzionario di cui al comma 2.


Gli uffici tecnici militari provvedono ai lavori imputando le relative spese sui capitoli ordinari di bilancio. Copia del conto delle spese, corredata dalla copia dei titoli giustificativi, e' trasmessa alla competente agenzia fiscale per l'esame e la dichiarazione di esecutorieta', indicando il capitolo del bilancio d'entrata di cui al comma 10.


L'agenzia suddetta comunica all'ufficio del registro competente, con apposito elenco di carico, le generalita' del trasgressore, con gli atti relativi alla partita da riscuotere, affinche' l'ufficio medesimo, dopo averne preso nota al campione di IV categoria, provveda alla riscossione delle somme dovute all'erario.


Le somme riscosse sono dall'agenzia fiscale versate in tesoreria a favore dei capitoli del bilancio d'entrata che consentono il reintegro ai bilanci militari. La quietanza di versamento e' trasmessa all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette all'ufficio tecnico militare il quale a sua volta trasmette l'originale alla ragioneria del Ministero competente e una copia all'ufficio ministeriale che amministra il capitolo su cui gravano le spese di ripristino.


Comma 3

LIBRO TERZO - AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' TITOLO I DISCIPLINA DELL'AMMINISTRAZIONE E CONTABILITA' DEGLI ORGANISMI DELLA DIFESA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 446

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Comma 1

Ambito di applicazione e rinvio

Comma 2

All'amministrazione e contabilita' della Difesa si applicano le norme regolamentari vigenti per la generalita' delle amministrazioni statali, in quanto non ne sia esclusa l'applicazione al Ministero della difesa, e in quanto non derogate dal presente regolamento.


Fatto salvo quanto disposto dall'articolo 451 per gli organi della gestione amministrativa, il presente titolo non si applica ai lavori concernenti il genio militare.


Con decreto del Ministro della difesa possono essere emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa in relazione ai titoli I e IV del presente libro e al titolo V del libro II; gli ispettorati e comandi logistici di Forza armata possono adottare le norme interne applicative per gli enti di cui al comma 2, lettera d).


Art. 448

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Comma 1

Principi

Comma 2

L'ordinamento degli organismi preposti a svolgere funzioni amministrative e' definito dal Capo di stato maggiore della difesa, dal Segretario generale della difesa ((, dal Direttore nazionale degli armamenti)), dai Capi di stato maggiore di Forza armata, nonche' dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Ai fini della interoperabilita' delle Forze armate nazionali con quelle di altri Paesi attraverso la costituzione di unita' a composizione militare mista, le funzioni amministrative e di gestione possono essere disciplinate, anche nel rispetto del principio di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.


I limiti di somma ancorati a soglie comunitarie sono aggiornati, con decreto ministeriale, sulla base delle variazioni di valore di dette soglie.


Comma 3

CAPO II - ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA DELL'ENTE E DEL DISTACCAMENTO

Art. 449

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Comma 1

Competenze del comandante

Comma 2

Il comandante indirizza le attivita' dell'organismo cui e' preposto per il conseguimento dei fini istituzionali e lo rappresenta all'esterno nella sua unita'. Individua gli obiettivi da raggiungere, fissa le relative priorita' e ne verifica il grado di realizzazione.


Il comandante, con grado dirigenziale e dotato di autonomia amministrativa, se non e' supportato da uno degli organismi logistico-amministrativi di cui all'articolo 447, comma 1, lettera i), esercita i poteri di spesa, nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma e, se di grado non dirigenziale, secondo i limiti di valore allo scopo previsti nel titolo IV.


Il comandante puo' intervenire negli atti relativi alla gestione amministrativa dell'organismo e adotta, ove occorre, sotto la sua responsabilita', i provvedimenti necessari, dandone immediata comunicazione all'autorita' competente.


Nei casi di particolare gravita' e urgenza, il comandante puo' adottare provvedimenti di competenza di organi superiori, dandone immediata comunicazione agli stessi per la ratifica.


Art. 450

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Comma 1

Competenze del direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza

Comma 2

Il direttore della direzione di intendenza o del centro di intendenza, con grado o qualifica dirigenziale, dirige e coordina, nel rispetto degli indirizzi e degli obiettivi fissati dal comandante da cui dipende, le attivita' logistico-amministrative dell'unita' organica o del complesso di unita' organiche alle quali la direzione o il centro di intendenza sono di supporto. Esercita i poteri di spesa nei limiti dei fondi assegnati per la realizzazione di ciascun programma ed espleta le funzioni di comandante dell'organismo logistico-amministrativo diretto.((Le competenze del direttore possono essere attribuite al Capo ufficio amministrazione, con qualifica o grado dirigenziale, quando previsto dagli ordinamenti di Forza armata.))


Art. 451

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Comma 1

Organi della gestione amministrativa e competenze

Comma 2

Il capo del servizio amministrativo esercita sui materiali i previsti controlli e coordina la gestione logistica secondo le disposizioni della Forza armata; e' responsabile, in applicazione delle vigenti disposizioni, unitamente al capo della gestione finanziaria e al cassiere, dei fondi e dei valori depositati nella cassa di riserva.


Gli organi della gestione amministrativa sono nominati dal comandante, fatta eccezione per il capo del servizio amministrativo e per il consegnatario del materiale con debito di custodia, alle cui nomine provvedono le autorita' individuate ai sensi delle norme vigenti.


La carica di comandante e' incompatibile con quella di capo del servizio amministrativo, fatti salvi i casi in cui, non prevedendo gli ordinamenti la carica di capo del servizio amministrativo, le relative funzioni spettino al comandante. Se non e' prevista la carica di cassiere, il comandante puo' incaricare dell'esecuzione dei singoli pagamenti un ufficiale o un sottufficiale i quali assumono la responsabilita' prevista per i cassieri.


Nell'Esercito italiano, nella Marina militare e nell'Aeronautica militare, le cariche di capo del servizio amministrativo e di capo della gestione finanziaria sono ricoperte da ufficiali dei rispettivi corpi di commissariato. La carica di capo della gestione patrimoniale e', di norma, ricoperta da ufficiali appartenenti ai medesimi corpi.
Le funzioni di capo della gestione patrimoniale possono essere svolte anche da ufficiali non appartenenti ai predetti corpi ovvero da personale civile di adeguato livello e profilo professionale; la carica di cassiere e' ricoperta da ufficiali di qualsiasi arma, corpo o servizio, da marescialli in servizio permanente o da personale civile di adeguato livello e profilo professionale, idonei allo specifico incarico. Alle relative nomine provvede il comandante, salvo quanto disposto al comma 4.


Nell'Arma dei carabinieri le cariche di capo del servizio amministrativo, di capo della gestione finanziaria e di capo della gestione patrimoniale sono ricoperte da ufficiali ((dell'Arma stessa)).


Nel caso di temporanea assenza, il capo del servizio amministrativo e' sostituito dall'ufficiale dipendente piu' elevato in grado o piu' anziano dello stesso corpo o arma, le cui funzioni sono devolute ad altro dipendente.


Gli incarichi di cui al comma 6 sono ricoperti da personale civile, se previsto dall'ordinamento dei competenti organismi dell'amministrazione della Difesa.


Comma 3

CAPO III - RESPONSABILITA' AMMINISTRATIVA E CONTABILE

Art. 452

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Comma 1

Accertamento del danno

Comma 2

Allorche' si verifichino mancanze, deterioramenti e diminuzioni di denaro e di materiali o comunque danni all'amministrazione o a terzi, chi e' tenuto a rispondere predispone immediatamente apposito rapporto e lo trasmette per via gerarchica al comandante dell'organismo, il quale, con immediatezza, procede alla denuncia del fatto alla Procura regionale presso la Corte dei conti.


Il comandante, effettuata la denuncia di cui al comma 1, dispone un'inchiesta amministrativa volta ad accertare le cause dell'evento dannoso, l'entita' del danno e le eventuali responsabilita'.


L'inquirente o la commissione di inchiesta, acquisito, ove necessario, il parere degli organi tecnici competenti, esaminano le cause e le circostanze inerenti all'evento dannoso, determinano l'entita' dei danni, muovono le opportune contestazioni scritte ai presunti responsabili, acquisiscono agli atti di inchiesta le relative risposte e redigono, in duplice esemplare, apposita relazione, contenente le proprie conclusioni per il successivo inoltro al comandante dell'organismo.


Il comandante dell'organismo, al termine dell'inchiesta amministrativa, costituisce in mora i responsabili e, se il danno accertato supera euro 50.000,00, trasmette un esemplare della relazione di cui al comma 4, munita del proprio parere, all'autorita' superiore competente a determinare in via amministrativa la responsabilita' e gli addebiti relativi al danno accertato, ai sensi dell'articolo 453.


Se la responsabilita' puo' estendersi al comandante, oppure non e' possibile costituire la commissione, gli atti relativi sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata, ovvero ad altra autorita' individuata dagli ordinamenti di Forza armata o interforze sulla base delle peculiari configurazioni organizzative, informando la Procura regionale presso la Corte dei conti. Se emerge la possibilita' di un coinvolgimento anche di tali autorita', gli atti relativi all'inchiesta sono trasmessi all'autorita' gerarchicamente sovraordinata. L'autorita' alla quale sono stati trasmessi gli atti procede alla denuncia di cui al comma 1, se non vi ha provveduto il comandante.


Se nel corso degli accertamenti emergono ipotesi di reato, le autorita' di cui all'articolo 453 provvedono a informare, senza ritardo, l'autorita' giudiziaria.


L'autorita' competente ai sensi dell'articolo 453, nei casi di cui alle lettere a), b) e c), dispone, se ne ricorrono i presupposti, gli addebiti a carico dei responsabili, dandone comunicazione alla Procura regionale presso la Corte dei conti se i responsabili resistono all'addebito. Nel caso di cui alla lettera d), il comandante emette decreto di scarico.


Art. 454

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Comma 1

Criteri per l'addebito del danno

Comma 2

L'addebito per la perdita di materiali e' commisurato, per i materiali assunti in carico, al prezzo risultante dalle scritture contabili e, per i materiali non ancora assunti in carico, al prezzo di acquisto. L'addebito puo' essere ridotto o aumentato quando il valore effettivo dei materiali risulta inferiore o superiore a quello di carico o di acquisto. L'addebito per deterioramento di materiali e' commisurato alla spesa di ripristino in perfetta efficienza. Per i materiali che dopo la riparazione risultino deprezzati e' addebitata anche la differenza di valore. Se i materiali deteriorati sono dichiarati fuori uso, il prezzo ricavato dalla vendita e' portato in diminuzione dall'addebito.


Comma 3

CAPO IV - AMMINISTRAZIONE DEL PERSONALE

Art. 455

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Comma 1

Forza amministrata

Comma 2

I compensi e le indennita' particolari dovuti al personale dei contingenti o delle unita' assimilabili per il servizio prestato in zona di operazioni sono pagati agli aventi diritto dal contingente o dall'unita' assimilabile, ovvero dalla direzione o centro di intendenza del contingente stesso, anche se il personale medesimo continui a far parte, per ogni altro effetto, della forza amministrata dall'organismo di provenienza o a far parte di quella di altro organismo designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze.


Art. 456

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Comma 1

Situazioni e variazioni della forza

Comma 2

Gli organismi tengono in evidenza le situazioni della forza amministrata in relazione alle diverse configurazioni di Forza armata. I reparti e gli uffici compilano giornalmente la situazione dimostrativa dello stato della forza e la trasmettono, corredata dei documenti giustificativi, all'ufficio designato nell'ambito del comando dell'organismo del quale fanno parte, anche ai fini della determinazione delle utenze logistiche dovute e del conseguente scarico dei materiali oggetto delle utenze stesse, nonche' dell'aggiornamento dei documenti matricolari.


Le variazioni riguardanti la forza amministrata sono pubblicate nell'ordine del giorno dell'organismo, con effetto costitutivo.


Art. 457

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Comma 1

Liquidazione e pagamento delle competenze e delle indennita'

Comma 2

Gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati sono amministrati e ricevono le competenze fisse e le indennita' continuative ed eventuali, compreso il rimborso delle spese per i trasferimenti e per le trasferte non continuative anche all'estero, dall'organismo provvisto di autonomia amministrativa presso il quale e' in forza o dall'organismo a questo fine designato dagli ordinamenti di Forza armata o interforze ovvero, se costituiti, dai centri stipendiali di cui all'articolo 447, comma 1, lettera g).


La liquidazione e il pagamento dello stipendio e delle indennita' a carattere continuativo sono effettuate con le modalita' e le cadenze temporali stabilite dalle norme vigenti in materia di pagamento delle competenze dei pubblici dipendenti. Al personale che si assenta per motivi di servizio nel periodo fissato per il pagamento delle competenze mensili puo' essere corrisposto un acconto sulle competenze maturate fino al giorno della partenza. Le indennita' eventuali sono pagate a fine mese o a servizio ultimato.


Art. 458

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Comma 1

Personale trasferito

Comma 2

L'organismo di destinazione rimborsa a carico del proprio fondo scorta l'ammontare dei debiti risultanti da anticipazioni corrisposte dall'organismo originario e procede ai relativi recuperi.


Se non e' possibile recuperare sugli assegni di attivita' spettanti o sul trattamento di quiescenza quanto dovuto dal personale all'Amministrazione, l'organismo ne da' comunicazione alla direzione generale competente, affinche' attivi le procedure stabilite per il recupero dei crediti dello Stato.


Art. 459

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Comma 1

Paga e indennita' dei militari di truppa

Comma 2

Ai militari di truppa, la paga e le altre indennita' sono corrisposte entro i primi cinque giorni del mese successivo a quello cui si riferiscono, a cura dei reparti di appartenenza, se il pagamento non e' accentrato presso l'ufficio cassa dell'organismo provvisto di autonomia amministrativa. Per il computo degli assegni giornalieri, i mesi sono calcolati per il numero dei giorni di cui effettivamente si compongono e conseguentemente gli assegni sono corrisposti fino al giorno fissato per il congedamento. ((La paga e gli altri emolumenti comunque denominati possono essere corrisposti con le modalita' e le cadenze temporali di cui all'articolo 457.))


Le spese di viaggio e le indennita' dovute per i trasferimenti, nonche' per il rinvio o il rientro al corpo, sono anticipate dall'organismo originario e liquidate e pagate da quello di destinazione.


Le spese di viaggio, comprese quelle per l'invio in licenza, le indennita' di missione, se poste a carico dell'Amministrazione, sono corrisposte in via anticipata salvo conguaglio.


Le spese di viaggio e le indennita' di missione dovute per l'invio in congedo o in licenza di convalescenza sono integralmente pagate prima della partenza.


Art. 460

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Comma 1

Valore in denaro della razione viveri

Comma 2

Il valore in denaro della razione viveri spettante ai militari di cui all'articolo 459, esentati dal partecipare alla mensa, e' corrisposto a periodi decadali anticipati. Il valore in denaro della razione viveri e' corrisposto, prima dell'inizio del servizio, ai militari comandati occasionalmente a servizi per il cui espletamento non possono partecipare alla mensa.


Art. 461

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Comma 1

Morte o scomparsa del militare

Comma 2

In caso di morte o di scomparsa di un militare, si procede alla ricognizione e all'inventario dei beni del defunto o dello scomparso rimasti in possesso dell'Amministrazione che provvede a prendere contatti con gli eredi o i presunti successori legittimi dello scomparso.


Trascorsi sei mesi dalla data della morte o della scomparsa legalmente accertata, se gli eredi o i presunti successori legittimi siano rimasti ignoti o incerti, o non abbiano prodotto i documenti prescritti per provare la loro qualita', l'Amministrazione richiede all'autorita' giudiziaria territorialmente competente l'autorizzazione a vendere i beni di cui al comma 1 con le modalita' e le cautele fissate dall'autorita' medesima. La somma ricavata e' versata su libretti postali di risparmio ed e' conteggiata a credito della successione.


Art. 462

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Comma 1

Modalita' di liquidazione delle indennita' di impiego operativo ai militari delle Capitanerie di porto

Comma 2

Gli assegni e indennita' di imbarco spettanti agli ufficiali del Corpo delle capitanerie di porto sono a carico del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, mentre quelli relativi al personale del Corpo equipaggi militari marittimi sono a carico del Ministero della difesa.


Competenti a liquidare gli emolumenti sopra indicati sono gli enti della Marina militare che amministrano il personale imbarcato sulle unita' navali assegnate alle Capitanerie di porto.


Comma 3

CAPO V - SERVIZI DI CARATTERE GENERALE SEZIONE I ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

Art. 464

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Comma 1

Assistenza morale, benessere e protezione sociale

Comma 2

Gli interventi di protezione sociale di cui al libro VI, titolo VI, capo II del codice, si inseriscono istituzionalmente nell'attivita' funzionale delle Forze armate allo scopo di favorire il mantenimento della efficienza psico-fisica del personale militare, conservare l'aggregazione sociale dei dipendenti e delle loro famiglie, il loro arricchimento culturale nonche' di conseguire proficui rapporti di democratica interazione con la collettivita' esterna, per il pieno sviluppo della persona umana dedicata al bene comune della difesa della Patria.


A tal fine e' consentito al personale militare e civile delle Forze armate, in servizio e non, nonche' ai loro familiari, di utilizzare apprestamenti logistici, sportivi, culturali, ricreativi e per il tempo libero, senza finalita' di lucro qualora direttamente gestiti e all'uopo predisposti dall'amministrazione anche al di fuori delle strutture militari.


Ferma restando la fruizione gratuita dei beni demaniali concessi in uso, in quanto utilizzati in via diretta per fini di pubblico interesse, l'Amministrazione ha la facolta' di determinare quote ricognitorie a titolo di ammortamento degli oneri da essa sostenuti, la cui entita' e' determinata in relazione alle finalita' e ai concreti apporti di protezione sociale recati al personale.


Art. 465

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Comma 1

Classificazione e modalita' di gestione degli organismi di protezione sociale

Comma 2

Gli interventi di protezione sociale sono esercitati da organismi all'uopo costituiti nell'ambito dell'amministrazione presso enti, distaccamenti delle Forze armate, in rapporto alla presenza di personale in servizio e cessato dal servizio nonche' in altre localita' che per peculiari caratteristiche ambientali consentano di perseguire la prevista finalita'.


La gestione dei citati organismi puo' essere affidata in concessione a organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ovvero a enti o terzi.


Per esigenze operative o per assicurare la continuita' degli interventi, tenuto conto del preminente interesse istituzionale e funzionale di tali organismi, l'Amministrazione puo' provvedere all'esercizio diretto delle attivita' di protezione sociale mediante organi interni di gestione ed esecuzione presso i comandi, enti, reparti o unita' operative, e dell'Arma dei carabinieri, nonche' presso i reparti operativi degli Stati maggiori, le unita' navali e le accademie/scuole militari. Gli enti che attuano la gestione diretta imputano ai competenti capitoli di bilancio gli oneri relativi all'acquisizione dei beni o servizi, rispettivamente, ceduti o resi agli utenti degli organismi amministrati e, conseguentemente, recuperano dagli utenti stessi i costi vivi dei beni o servizi e, ove previsto, le quote ricognitorie di maggiorazione per il concorso di personale e servizi generali di cui all'articolo 466, commi 1 e 2, lettera c). Gli stessi enti, alla fine di ogni mese, versano in tesoreria le somme recuperate imputando, secondo la procedura di rito, a «proventi riassegnabili» gli importi corrispondenti ai suddetti costi vivi e a «proventi non riassegnabili» quelli relativi alle anzidette quote ricognitorie.


La stessa procedura della gestione diretta e' attuata anche nel caso di motivata o dimostrata impossibilita' di affidamento ovvero per interruzione o per inadempienza dell'affidatario stesso, presso qualsiasi organismo di protezione sociale.


La costituzione o la soppressione degli organismi e' determinata dai Capi di stato maggiore, dal Segretario generale ((, dal Direttore nazionale degli armamenti)), dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione alla collocazione ordinativa degli enti interessati.


Art. 466

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Comma 1

Determinazione degli apporti a carico dell'Amministrazione

Comma 2

Per l'organizzazione di ciascuno degli organismi di cui all'articolo 465, l'Amministrazione rende disponibili idonei locali, mezzi, strutture, servizi e impianti in adeguate condizioni d'uso.


Sono, altresi', messe a disposizione degli organismi di protezione sociale, fatte salve le esigenze militari, strutture gia' in uso all'Amministrazione finalizzate per l'esercizio di attivita' sportive, ricreative, culturali, alloggiative e di recupero psico-fisico.


Le consistenze e il valore degli apporti di cui ai commi 1, 2 e 3, determinati con criteri di funzionalita' ed economicita', sono riportati in apposite schede redatte per ciascun organismo all'atto della sua costituzione.


Il Ministero della difesa dispone, nei limiti dei pertinenti capitoli di bilancio, aperture di credito commutabili in quietanze di entrata a favore della contabilita' speciale intestata al direttore di amministrazione per le spese di funzionamento di cui al comma 2.


Art. 467

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Comma 1

Norme d'uso dei materiali costituenti apporti dell'Amministrazione

Comma 2

I materiali conferiti dall'Amministrazione agli organismi di cui all'articolo 465 continuano a rimanere nel carico contabile del consegnatario per debito di vigilanza degli enti/distaccamenti in cui gli stessi sono inseriti. Nello stesso carico confluiscono i materiali comunque pervenuti nel tempo agli organismi stessi.


Ciascun organismo e' dotato di un registro in cui sono elencati i materiali costituenti apporti dell'Amministrazione.


Gli organismi di protezione sociale sono autorizzati a ricevere in comodato d'uso con il vincolo della destinazione specifica, da soggetti giuridici diversi dall'Amministrazione, beni mobili adeguati alle proprie esigenze mediante apposito atto negoziale. Tali materiali sono iscritti in un registro e sono tenuti distinti per soggetto giuridico proprietario. Le spese di conservazione, manutenzione e riparazione del predetto materiale sono assunte a carico dell'amministrazione.


Se la gestione e' affidata in concessione, la consegna dei materiali, costituenti apporti dell'Amministrazione o ricevuti in comodato d'uso, deve risultare da apposito verbale sottoscritto dal consegnatario, per l'amministrazione, e dall'affidatario o da un suo rappresentante.


Il concessionario assume l'obbligo della restituzione, in qualsiasi momento di tutto il materiale ricevuto nella stessa condizione d'uso originaria rimanendo a proprio carico eventuali spese per la rimessa in pristino. La riconsegna dei materiali deve risultare da apposito verbale.


Art. 468

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Comma 1

Ammissione del personale

Comma 2

Alle attivita' degli organismi di cui all'articolo 465 ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal Ministero della difesa nonche' il personale militare cessato dal servizio.


Art. 469

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Comma 1

Contribuzioni

Comma 2

Gli oneri derivanti dalla gestione diretta, connessi con la fruizione dei servizi resi dagli organismi di protezione sociale, fatti salvi gli apporti di cui all'articolo 466, sono a totale carico degli utenti e devono essere corrisposti di volta in volta a fronte del servizio reso. Tali oneri costituiscono contribuzioni da riassegnare ai sensi dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 8 agosto 1996, n. 437, convertito con legge 24 ottobre 1996, n. 556, soggette a periodico adeguamento in base alle risultanze di un'apposita contabilita' istituita per le spese anticipate dall'Amministrazione.


Art. 470

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Comma 1

Organi centrali di indirizzo generale

Comma 2

((Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)) e, ove previsto, le organizzazioni sindacali ((del personale civile della difesa)) maggiormente rappresentative sono sentite ((secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice)) in materia di indirizzo generale della pianificazione degli interventi di protezione sociale possibilmente volti anche a favorire l'integrazione interforze.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 471

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Comma 1

Organi di vigilanza e di controllo

Comma 2

Gli Alti comandi periferici esercitano, attraverso gli uffici preposti, azione di vigilanza, coordinamento e controllo sul funzionamento degli organismi di protezione sociale istituiti nell'ambito della propria giurisdizione territoriale e sulle relative attivita' assicurando la corretta attuazione degli indirizzi generali stabiliti dall'autorita' centrale.


I suddetti alti comandi periferici autorizzano l'esercizio delle attivita' secondo le modalita' di gestione di cui agli articoli 473 e 474.


Il comandante dell'ente o del distaccamento, presso cui l'organismo di protezione sociale e' costituito, esercita diretta vigilanza sul funzionamento e sulla gestione dell'organismo stesso, mediante disposizioni di indirizzo e coordinamento delle relative attivita' volte al raggiungimento delle finalita' proprie dell'organismo.


Art. 472

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Comma 1

Organi amministrativi

Comma 2

Il capo servizio amministrativo dell'ente o distaccamento, nel cui ambito sono costituiti uno o piu' organismi di protezione sociale, e' preposto alla direzione della loro gestione amministrativa.


Art. 473

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Comma 1

Affidamento in concessione a organizzazioni costituite fra il personale dipendente oppure a enti o a terzi

Comma 2

L'affidamento in concessione dell'esercizio delle attivita' connesse con gli interventi di protezione sociale, ai sensi dell'articolo 547, comma 2, del codice, e' deliberato dal comandante dell'ente o del distaccamento presso cui l'organismo e' costituito, accertata la sussistenza dei presupposti, l'opportunita' e la convenienza economica, ((sentiti, secondo le procedure di cui all'articolo 1479-ter del codice, le articolazioni periferiche di livello areale non inferiore a quello regionale delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari riconosciute rappresentative ai sensi dell'articolo 1478 del codice)) o le organizzazioni sindacali ((del personale civile)) corrispondenti, previa autorizzazione dell'Alto comando periferico da cui dipende ai sensi dell'articolo 471.


Il provvedimento di affidamento fissa il contenuto del rapporto, i termini di durata, le modalita' di dettaglio per l'espletamento del servizio, e regola i profili organizzativi e patrimoniali, in relazione alla configurazione e alle esigenze dei singoli organismi e degli enti nel cui ambito sono costituiti.


Il capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento stipula l'atto negoziale relativo alla concessione.


Art. 474

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Comma 1

Gestione diretta

Comma 2

La gestione diretta degli interventi di protezione sociale nei casi previsti dall'articolo 465, comma 4, e' attuata mediante organi interni dell'Amministrazione.


Essa si attua anche con l'eventuale ricorso a contratti di appalti di servizi.


Per le spese, si osservano le disposizioni contenute nel presente titolo.


Per le entrate, si osservano le disposizioni di cui agli articoli 219 e seguenti del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827.


Art. 475

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Comma 1

Rendicontazione

Comma 2

Le spese per il funzionamento degli organismi di protezione sociale sono rendicontate dal capo servizio amministrativo dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni del presente titolo.


In caso di gestione diretta le contribuzioni sono rendicontate dal cassiere dell'ente o del distaccamento secondo le disposizioni di cui al regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. Il relativo conto giudiziale e' presentato tramite la direzione di amministrazione competente per territorio.


Comma 3

SEZIONE II - SERVIZIO DI MENSA

Art. 476

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Comma 1

Disposizioni generali sul servizio di mensa

Comma 2

Presso l'amministrazione centrale del Ministero della difesa e presso comandi, corpi, reparti, unita', distaccamenti, stabilimenti e arsenali militari e loro sezioni, sono organizzate a cura dell'Amministrazione, in relazione alle esigenze di servizio, mense di servizio di cui puo' usufruire tutto il personale avente diritto secondo il codice.


Nei casi particolari nei quali non e' possibile organizzare mense, ai sensi e nei modi fissati al comma 1, e' consentito confezionare e consumare i pasti in sedi diverse.


Si considerano mense di servizio le strutture operanti nell'ambito degli enti e dei reparti delle Forze armate per fornire il vitto gratuito nei casi previsti dal codice.


Il comandante dell'ente, se ravvisa l'esistenza di obiettive ragioni d'ordine organizzativo, strutturale od operativo, autorizza, motivando il provvedimento, il personale di ogni ordine e grado ad accedere in ciascun locale della mensa di servizio.


Art. 477

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Comma 1

Unificazione delle mense

Comma 2

La gestione amministrativa e contabile delle mense presso gli organismi ove convive personale militare e civile, e' unificata.


Il comandante dell'ente, in relazione a ben definite esigenze di servizio e infrastrutturali, puo' disporre con specifico provvedimento motivato gestioni in tutto o in parte separate.


Art. 478

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Comma 1

Organizzazione e funzionamento

Comma 2

Al funzionamento della mensa di servizio, gestita ai sensi delle norme amministrative e contabili del titolo I, sovraintende il comandante dell'ente, che esercita l'alta vigilanza sulla gestione amministrativa ed esplica le correlate attribuzioni.


Per le mense costituite presso piccoli nuclei di personale, ovvero presso unita' ove, in relazione alla dislocazione, al numero dei partecipanti o al tipo di servizio svolto dal personale in forza, non e' possibile costituire organi collegiali, e' prevista solo la figura dei gestore, che esplica la sua attivita' sotto il controllo del servizio amministrativo dell'ente.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 479

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Comma 1

Commissione amministrativa

Comma 2

Per la gestione della mensa e' costituita una commissione amministrativa che dura in carica tre anni, composta di personale militare e civile in forza all'ente o reparto.


Per ciascun componente effettivo e' designato un supplente per la sostituzione in caso di assenza o impedimento.


La commissione amministrativa si compone di tre membri se i conviventi alla mensa non sono superiori a cento unita'.


Se i conviventi alla mensa sono superiori a cento unita', il numero dei membri e' aumentato di due per ogni cinquecento conviventi in piu', sino a un massimo di nove membri.


La commissione amministrativa elegge nel suo seno il presidente.


Gli atti della commissione devono risultare da apposito registro delle delibere, tenuto da uno dei membri della commissione a cio' delegato.


I membri rispondono delle deliberazioni adottate se non hanno fatto risultare il loro motivato dissenso. Le riunioni della commissione sono valide se a esse sono presenti almeno i due terzi dei membri e le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti.


La ripartizione tra personale militare e civile dei componenti della commissione amministrativa e' fissata sulla base del rapporto di proporzionalita' esistente tra i totali dei conviventi delle rispettive categorie aventi diritto al vitto gratuito in base all'orario di servizio. Analogo criterio di proporzionalita' si segue per la componente militare in relazione alle singole categorie di conviventi.


I componenti della commissione amministrativa sono nominati dal comandante.


Se la commissione amministrativa non puo' essere costituita o non puo' operare, il comandante adempie in via provvisoria, direttamente o per il tramite di un suo delegato, alle funzioni proprie della commissione, nelle more della sua costituzione o del suo funzionamento che deve avvenire al piu' presto e, comunque, entro il termine massimo di sessanta giorni.


Art. 480

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Comma 1

Gestore

Comma 2

All'espletamento dell'attivita' amministrativa e' preposto l'ufficio amministrazione competente, che si avvale di un gestore, di professionalita' adeguata, con incarico esclusivo, quanto meno per le convivenze superiori a cento unita'. Il gestore rende esecutive le disposizioni del servizio amministrativo e le delibere della commissione amministrativa.


Esso e' nominato dal comandante, sentito il parere del capo del servizio amministrativo e della commissione amministrativa, e resta in carica per un periodo massimo di tre anni.


Il gestore ha in consegna il denaro, le merci, i locali, le attrezzature e i materiali dell'Amministrazione; egli e' tenuto ad adottare tutte le cautele atte a evitare perdite, avarie; cali ingiustificati e danni di qualsiasi genere; in particolare e' tenuto a richiedere, senza frapporre al riguardo alcun indugio, ai competenti organi, i provvedimenti necessari e urgenti per la conservazione del denaro e delle cose che ha in consegna.


Art. 481

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Comma 1

Reclami

Comma 2

Presso la commissione amministrativa e' tenuto un registro dei reclami cui hanno accesso tutti i conviventi alla mensa.


All'atto della trasmissione dei documenti di cui all'articolo 492, comma 2, e' allegato l'estratto del registro, corredato dalle eventuali osservazioni della commissione amministrativa.


Art. 482

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Comma 1

Personale adibito ai lavori

Comma 2

Il personale adibito ai lavori di mensa e cucina e ai servizi collaterali compie le operazioni per la confezione e la distribuzione del vitto.


Esso e' costituito da dipendenti militari e civili di adeguata specializzazione, nel numero strettamente necessario in relazione anche alla situazione degli organici e strutturale.


Ai fini dell'accertamento dell'idoneita' sanitaria, il personale e' sottoposto a visita medico-sanitaria preventiva e alle prescritte vaccinazioni, in conformita' alle norme vigenti, nonche' a continuo periodico accertamento delle condizioni sanitarie. E' altresi' soggetto a continuo periodico controllo il servizio mensa e cucina al fine di verificare la permanenza delle condizioni igienicosanitarie accertate dall'autorita' sanitaria militare in sede di rilascio dell'autorizzazione all'esercizio del servizio mensa da parte delle autorita' logistiche centrali.


Per il servizio mensa affidato a privati risale agli stessi la responsabilita' dell'accertamento della idoneita' sanitaria del personale dipendente, nonche' delle operazioni relative alla fornitura del servizio nel rispetto delle norme vigenti, ferme restando le altre competenze all'Amministrazione della difesa di cui al comma 3.


Art. 483

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Comma 1

Vigilanza

Comma 2

La vigilanza sul rispetto delle norme di legge per le mense, ove demandata allo stesso Ministero della difesa, e' effettuata da personale tecnico e sanitario dell'Amministrazione della difesa, nominato dal Ministro della difesa, su proposta delle autorita' logistiche centrali.


Art. 484

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Comma 1

Programma quindicinale dei pasti

Comma 2

Il programma quindicinale dei pasti e' deciso dalla commissione amministrativa e portato a conoscenza dei commensali con l'affissione nella tabella dei comunicati mensa.


Nel decidere la composizione dei pasti la commissione tiene conto delle consuetudini alimentari locali e di particolari esigenze dietetiche dei commensali, assicurando comunque la scelta individuale delle pietanze, nei limiti del valore fissato del pasto e del menu' quotidiano.


Art. 485

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Comma 1

Partecipanti

Comma 2

Partecipano altresi' alle mense di servizio il personale militare e i dipendenti civili che si trovano in servizio con diritto al trattamento di missione presso unita' ove tali mense sono costituite, quando per obblighi di servizio sono impossibilitati ad allontanarsi dalle medesime unita' per consumare i pasti e sono tenuti a convivere alle mense a seguito di provvedimento dell'autorita' che ha ordinato la missione, fruendo di vitto gratuito.


Previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali, su proposta del comandante dell'ente, che informa la commissione amministrativa e il gestore, possono essere ammessi alla mensa di servizio per esigenze di operativita' e funzionalita' dell'ente stesso soggetti diversi da quelli cui compete il vitto gratuito, previo pagamento al gestore della mensa del controvalore in contanti del pasto, con le maggiorazioni previste dalla sezione I del presente capo. Le quote che in proposito sono riscosse vanno conteggiate nel relativo registro tenuto dal gestore della mensa.


Il trattamento alimentare a carico dell'Amministrazione della difesa, sia per i pasti dei giorni feriali, sia per quelli dei giorni festivi, compete anche al personale che sia accasermato nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione o comunque sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti.


Uguale trattamento compete nei casi e nei limiti stabiliti al comma 4, se il personale e' ospitato in altro alloggiamento ancorche' esterno.


Art. 487

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Comma 1

Trattamento alimentare per i partecipanti alle mense di servizio

Comma 2

Per il personale che consuma nella giornata un solo pasto, i controvalori spettanti riferiti alla razione viveri ordinaria e al miglioramento vitto sono corrisposti per la meta', mentre il controvalore delle eventuali integrazioni vitto e il trattamento tavola sono sempre corrisposti per intero.


E' fatto divieto di corrispondere in contanti, in tutto o in parte, al personale il trattamento tavola alle mense.


Art. 488

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Comma 1

Approvvigionamento dei generi alimentari

Comma 2

In ottemperanza alle direttive del servizio amministrativo dell'ente, il gestore della mensa provvede ad approvvigionare e custodire i generi alimentari necessari per la confezione dei pasti, secondo il programma definito dalla commissione amministrativa.


Il gestore della mensa provvede a ritirare dall'ufficio cassa del servizio amministrativo delle unita', se non sono previste modalita' diverse di funzionamento, anticipazioni di massima decadali per gli acquisti di generi alimentari in contanti in relazione all'entita' della spesa e al numero dei conviventi, sulla base di un prospetto dimostrativo dal quale risulti la prevedibile media giornaliera dei partecipanti alla mensa.


Gli acquisti dal commercio sono effettuati previa ricerca di mercato da effettuare con cadenza annuale e da indirizzare ad almeno tre ditte per settore merceologico e in relazione ai generi di piu' largo e frequente consumo. Le offerte ricevute formano oggetto di valutazione tecnico-economica secondo canoni di corretta amministrazione.


Alla fine di ciascun mese tutti i documenti contabili sono presentati al servizio amministrativo dell'unita'.


Dopo i prescritti riscontri, effettuati dagli organi amministrativi, sono versati al gestore della mensa i fondi necessari per i relativi pagamenti residui. Dalla somma spettante sono detratte le eventuali anticipazioni corrisposte al gestore della mensa nel corso del mese.


Art. 489

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Comma 1

Convivenza ad altre mense

Comma 2

Nei casi in cui presso gli enti e reparti delle Forze armate non e' costituita la mensa di servizio, il trattamento alimentare a favore del personale militare e civile che per obblighi di servizio sia tenuto a non allontanarsi dagli apprestamenti militari per consumare i pasti puo' essere assicurato, oltre che nei modi previsti dall'articolo 546 del codice, anche da mense di servizio di altri reparti viciniori, previa autorizzazione delle autorita' logistiche centrali.


Art. 490

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Comma 1

Documenti contabili

Comma 2

I documenti di cui al comma 1 sono tenuti dal gestore della mensa in conformita' ai modelli e relative istruzioni contenuti nelle regolamentazioni interne e vistati dal presidente della commissione amministrativa.


Nei registri devono essere dimostrate chiaramente le consistenze, all'inizio del mese, del denaro e delle merci, nonche' gli aumenti, le diminuzioni e le rimanenze al termine del mese.


Le rettificazioni alle contabilita' gia' chiuse devono essere fatte in modo da non alterarne le risultanze finali; esse sono apportate alle contabilita' in corso.


Art. 491

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Comma 1

Chiusura della gestione

Comma 2

La gestione mensile, ove possibile, e' chiusa a pareggio. In caso contrario i debiti e crediti devono essere limitati all'indispensabile.


Eventuali quantitativi di generi in rimanenza alla mensa devono essere riportati al mese successivo.


La gestione comunque, alla fine di ogni trimestre finanziario, deve essere chiusa a pareggio.


I registri devono essere chiusi mensilmente. Essi sono firmati dal gestore della mensa e vistati dal presidente della commissione amministrativa.


Art. 492

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Comma 1

Dimostrazione delle spese e resa dei conti

Comma 2

Le spese necessarie per il funzionamento della mensa sono dimostrate giornalmente a cura del gestore della mensa nella parte seconda del registro della mensa e vistate dal presidente della commissione amministrativa.


Il servizio amministrativo dell'ente, accertata la regolarita' della documentazione, provvede alle successive operazioni di inserimento a bilancio della contabilita' riferita al totale delle spese sostenute, previa chiusura a pareggio delle anticipazioni concesse, provvedendo nel contempo a riscuotere in conto proventi, per il successivo versamento alla tesoreria dello Stato, le eventuali quote di integrazione a carico dei conviventi a pagamento.


Comma 3

SEZIONE III - ALTRI SERVIZI DI CARATTERE GENERALE

Art. 494

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Comma 1

Attivita' sportiva

Comma 2

Le spese inerenti all'attivita' sportiva militare, comprese quelle per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e impianti, sono a carico dell'Amministrazione.


Le spese per l'attivita' sportiva effettuata dal personale militare impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale possono essere sostenute anche con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali nonche' di contributi anche da parte di privati. L'Amministrazione favorisce la partecipazione di privati alla gestione dei programmi inerenti all'attivita' sportiva militare, anche tramite organismi senza scopo di lucro, in grado di assicurare il piu' proficuo utilizzo delle risorse conferite.


Le singole Forze armate predispongono le norme relative al conferimento di premi, inerenti alle attivita' sportive, costituiti da oggetti o da denaro, sulla base delle rispettive disponibilita' ed esigenze tecnico-operative.


Art. 495

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Comma 1

Vestiario ed equipaggiamento

Comma 2

La somministrazione, il rinnovo e la manutenzione degli effetti di vestiario e di equipaggiamento personale dei militari di truppa sono effettuati a cura e spese dell'Amministrazione.


Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e' assegnata, gratuitamente, una dotazione individuale di vestiario e di equipaggiamento. I relativi rinnovi sono a carico dell'Amministrazione. Il personale puo' ritirare, secondo criteri, limiti e modalita' stabiliti dalla competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, anche oggetti di vestiario non compresi nella dotazione spettante, nei limiti del valore della dotazione stessa. Le autorita' logistiche centrali stabiliscono gli oggetti di vestiario per i quali sia conveniente od opportuno procedere al definitivo ritiro ai militari che li avevano in uso.


L'Amministrazione distribuisce gratuitamente ai militari di cui al comma 1, i generi occorrenti per l'igiene personale, secondo le spettanze determinate annualmente con decreto ministeriale.


Le dotazioni di cui ai commi 1 e 2 sono determinate con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri


Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, le quantita' e la durata degli oggetti di vestiario ed equipaggiamento da somministrare a cura e spese dell'Amministrazione sono determinate con provvedimento del Capo di stato maggiore della difesa, emanato sulla base delle proposte formulate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Per i capi di vestiario ed equipaggiamento da somministrare ai militari destinati a servizi speciali si provvede con decreto del Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della difesa, formulata sulla base delle scelte operate dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, tenuto conto delle valutazioni e proposte delle rispettive competenti autorita' logistiche centrali, per le dotazioni di pertinenza della propria Forza armata.


Nell'ambito delle dotazioni determinate ai sensi del comma 4, al personale richiamato per istruzione o per mobilitazione sono distribuite dotazioni ridotte, da stabilirsi, previa valutazione in base alla stagione nella quale avviene il richiamo e alla presunta durata dello stesso. Al militare inviato in congedo sono lasciati i capi di corredo individuali, a eccezione di quelli che la competente Direzione generale, tenuto conto delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, determini di ritirare.


Presso gli organismi possono essere istituiti depositi affidati agli incaricati di cui all'articolo 451, comma 3, lettera h), per assicurare il servizio vestiario ed equipaggiamento, rimanendo il materiale a carico degli inventari del consegnatario per debito di vigilanza.


Gli oggetti di corredo e di equipaggiamento dati in uso ai militari sono annotati in un documento personale e scaricati dagli inventari. I militari sono responsabili del buon uso e della conservazione degli stessi. Se un oggetto e' andato perduto per colpa del militare, si rinnova previo addebito all'interessato del prezzo determinato all'atto del rinnovo; se un oggetto e' riconosciuto non piu' impiegabile, prima del periodo di durata minima prescritta, si effettua il rinnovo previo addebito delle quote corrispondenti al periodo di minor uso se, a seguito di procedimento semplificato di accertamento, l'interessato e' risultato responsabile dell'anticipato deterioramento.


La competente Direzione generale, sulla base delle valutazioni e delle proposte formulate dalle autorita' logistiche centrali, stabilisce annualmente i capi di corredo che il personale militare puo' prelevare a pagamento dai magazzini, fissando i prezzi di cessione in apposite tariffe calcolate in base ai prezzi di costo. Le somme introitate dalla cessione a pagamento del vestiario costituiscono proventi riassegnabili.


Sono a carico dell'Amministrazione le spese per la prima somministrazione, la manutenzione e le rinnovazioni delle divise e degli indumenti da lavoro del personale civile, che sono dati in uso secondo le modalita' di cui al comma 9.


L'Amministrazione, se deve soddisfare speciali esigenze, puo' provvedere, con propri laboratori o tramite imprenditori privati, alla confezione di oggetti costituenti le serie individuali di vestiario e di equipaggiamento. A tal fine la competente autorita' logistica centrale determina gli oggetti da confezionare, le modalita' di confezione nonche' le materie prime e gli accessori da impiegare per ogni oggetto, fissando le tariffe per la confezione sulla base dell'analisi dei costi. L'ente, in relazione alla propria forza effettiva, puo' destinare appositi locali da dare in concessione, a titolo oneroso, ad assuntori privati, iscritti all'albo dell'artigianato, per l'esercizio delle attivita' di sartoria, calzoleria, lavanderia e stireria; gli oneri per gli impianti e per l'esercizio delle attivita' sono a carico degli assuntori e il corrispettivo dei servizi resi e' da questi posto direttamente a carico degli utenti. Gli assuntori provvedono a versare in tesoreria, con imputazione al pertinente capitolo dello stato di previsione dell'entrata, gli oneri per la concessione dei locali, per gli impianti e per l'esercizio delle attivita'. Copia della relativa quietanza deve essere trasmessa al servizio amministrativo dell'ente.


Art. 497

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Comma 1

Spese di natura riservata

Comma 2

Le somme assegnate per sopperire alle spese di natura riservata sono corrisposte con mandati diretti. Il decreto ministeriale, di cui all'articolo 553 del codice, costituisce la documentazione dei titoli di spesa.


Gli organi di cui all'articolo 553 del codice assegnano agli organismi dipendenti le somme ritenute necessarie da impiegare nell'interesse del servizio, vincolate alle finalita' istituzionali da assolvere, sotto la personale responsabilita' di chi ha ordinato la spesa ovvero di chi l'ha eseguita in difformita' dall'ordine ricevuto.


Le singole erogazioni sono annotate in apposito registro, da esibire solo su ordine dell'autorita' che ha disposto l'assegnazione, secondo le disposizioni amministrative al riguardo emanate.


Comma 3

CAPO VI - PROGRAMMAZIONE FINANZIARIA E GESTIONE DEI FONDI

Art. 498

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Comma 1

Previsione del fabbisogno

Comma 2

Sulla base degli obiettivi della programmazione annuale e pluriennale, definiti dai competenti organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, gli organismi, individuati in relazione ai rispettivi ordinamenti, formulano, nei tempi e nei modi stabiliti distintamente per capitoli di bilancio e per programmi da realizzare, la previsione del fabbisogno di fondi necessari e la trasmettono al competente organo programmatore di livello intermedio, individuato dai rispettivi ordinamenti. La previsione del fabbisogno e' corredata di ogni utile elemento di valutazione in ordine alle variazioni della forza e agli obiettivi e relativi programmi addestrativi, operativi e funzionali, assegnati dai comandi di vertice di Forza armata o interforze.


L'organo programmatore di livello intermedio definisce, sui singoli capitoli di bilancio, l'entita' dei fondi necessari correlati agli obiettivi e ai programmi concretamente perseguibili; comunica l'entita' dei fondi all'organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze.


Per l'Arma dei carabinieri, gli enti formulano al Comando generale, quale organo programmatore, in aderenza alle disposizioni impartite al riguardo dallo stesso Comando, distinte previsioni di spesa in relazione alle risorse finanziarie allocate negli stati di previsione dei Ministeri della difesa, dell'interno e degli altri Ministeri dai quali taluni reparti dell'Arma dei carabinieri dipendono funzionalmente.


Art. 499

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Comma 1

Autorizzazioni all'impegno e assegnazione dei fondi

Comma 2

A seguito dell'approvazione della legge di bilancio dello Stato e del documento programmatico definitivo, gli organi programmatori di vertice di Forza armata e interforze, apportate le eventuali varianti agli elementi programmatici di dettaglio, emettono i conseguenti ordini di finanziamento.


I centri di responsabilita' amministrativa, verificata la rispondenza degli ordini di finanziamento ai programmi contenuti nel documento programmatico definitivo, assegnano i relativi fondi per i conseguenti impegni di spesa.


I centri di responsabilita' amministrativa rispondono dell'efficiente e dell'efficace gestione dei fondi assegnati, i cui risultati sono valutati dall'organismo indipendente di valutazione della performance.


Art. 500

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Comma 1

Variazioni alla previsione dell'esercizio in corso

Comma 2

Nel corso di ciascun anno, nei tempi e nei modi stabiliti dal competente organo programmatore di vertice di Forza armata o interforze, gli organismi di cui all'articolo 498, comma 1, sulla scorta delle risultanze effettive di gestione e delle maggiori o minori esigenze determinatesi in relazione agli obiettivi e programmi gia' realizzati e a quelli concretamente realizzabili nell'anno, comunicano le eventuali variazioni alla competente direzione di amministrazione e al competente organo programmatore di livello intermedio ai fini dell'attivazione, da parte degli organi programmatori di vertice della Forza armata o interforze, della procedura di variazione dei fondi all'interno del Ministero della difesa, richiedendo assegnazioni suppletive o proponendo diminuzioni di quelle precedentemente ottenute.


Per soddisfare esigenze urgenti e impreviste connesse con l'efficienza e l'operativita' degli organismi dipendenti, gli organi programmatori di vertice di Forza armata o interforze, accertata l'impossibilita' di provvedere con contratti accentrati gia' eseguibili, possono emettere specifici ordini di finanziamento a favore degli organismi medesimi, indicando il termine entro il quale gli approvvigionamenti o le forniture devono essere soddisfatti. I centri di responsabilita' amministrativa assicurano la tempestiva assegnazione dei fondi necessari per l'espletamento dell'azione amministrativa in relazione ai termini previsti, fornendo ogni utile indicazione in ordine ai procedimenti atti a soddisfare le esigenze, in attesa del perfezionamento dell'assegnazione stessa.


Art. 501

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Comma 1

Richiesta e rifornimento dei fondi

Comma 2

Gli organismi di cui all'articolo 498, comma 1, inoltrano, nei limiti delle somme assegnate, entro il ventesimo giorno di ogni mese alla competente direzione di amministrazione le richieste, opportunamente motivate, dei fondi necessari per il mese successivo.


Per i fondi occorrenti per ciascun trimestre agli organismi amministrativamente dipendenti, le Direzioni di amministrazione chiedono ai competenti centri di responsabilita', trenta giorni prima dell'inizio del trimestre cui si riferiscono, le aperture di credito sui vari capitoli di bilancio. Se nel corso del trimestre e' accertata l'insufficienza di un'apertura di credito, puo' essere inoltrata una richiesta suppletiva, senza superare nel complesso i limiti delle assegnazioni.


L'importo delle aperture di credito e' versato trimestralmente sulla contabilita' speciale a favore della competente direzione di amministrazione. Le aperture di credito contengono la clausola di commutabilita' in quietanza di entrata a favore della contabilita' speciale.


Gli enti provvedono a rifornire di fondi i propri distaccamenti con versamento in tutto o in parte in contanti o con accreditamento sui rispettivi conti correnti postali o bancari, se non provvede direttamente la stessa direzione di amministrazione.


Art. 502

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Comma 1

Concessione di prestiti

Comma 2

Gli organismi possono chiedere prestiti ad altro organismo se, per momentanee deficienze di cassa, non sono in grado di provvedere a pagamenti urgenti e indilazionabili.


Ciascuno degli organismi interessati all'operazione di cui al comma 1, da' immediata notizia alla propria direzione di amministrazione.


La somma avuta in prestito e' restituita all'atto della ricezione della prima somministrazione di fondi.


Art. 503

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Comma 1

Custodia e verifica dei fondi

Comma 2

Nella cassa di riserva oltre ai fondi, ai titoli e ai valori di cui al comma 1, lettera a), sono conservati i registri dei movimenti di introduzione e di prelievo dei fondi e quello dei valori custoditi in cassa.


L'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente e' commisurato alle necessita' delle operazioni giornaliere previste.
Ogni giorno, al termine del servizio, l'ammontare dei fondi custoditi nella cassa corrente non puo' superare il limite di euro 10.000,00; i fondi esuberanti sono introitati nella cassa di riserva.


Presso gli organismi titolari di conto corrente postale o di conto corrente bancario, la responsabilita' della gestione dei fondi depositati su detti conti e' attribuita agli agenti che hanno la responsabilita' della cassa di riserva. La traenza puo' essere delegata a due di essi con firma congiunta.


I responsabili di cassa propongono al comandante dell'organismo le misure ritenute necessarie per la sicurezza delle casse.


I fondi e i valori depositati nelle casse sono oggetto di verifiche periodiche effettuate dagli organi responsabili, con le modalita' stabilite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Se nel corso delle verifiche risultano delle irregolarita' che comportino responsabilita', colui che effettua il riscontro procede ai sensi delle disposizioni del capo III. Le eventuali eccedenze di cassa, accertate nel corso delle verifiche, sono assunte in carico nelle scritture contabili per essere versate in tesoreria, se non e' possibile individuare le cause e disporre la liquidazione.


Se l'organismo non si avvale del servizio trasporto valori fornito dalle banche o dalle ditte specializzate, il capo del servizio amministrativo propone al comandante le necessarie cautele per la sicurezza del prelievo e del trasporto dei fondi.


Art. 504

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Comma 1

Riscossioni e pagamenti

Comma 2

Le operazioni di riscossione e di pagamento sono giustificate da documenti scritti costituiti da ordini di riscossione e di pagamento contenenti, rispettivamente: l'esatta indicazione del creditore o del debitore, la causale, l'importo dell'operazione e il conto o il capitolo al quale questa deve essere imputata, nonche' ogni altro elemento inerente all'operazione stessa. Gli ordini di riscossione e di pagamento, corredati dei documenti che danno luogo alle operazioni di cassa, prima di essere trasmessi al cassiere per l'esecuzione, sono sottoscritti dal contabile che ha provveduto alla liquidazione del debito o all'accertamento del credito, vistati per accertata regolarita' contabile dal capo della gestione finanziaria e approvati dal capo del servizio amministrativo.


Per le operazioni di pagamento, eseguite dai contingenti all'estero o dalle unita' assimilabili, ovvero dalle direzioni o dai centri di intendenza dei contingenti stessi, se non e' possibile ottenere, a fronte delle spese sostenute, idonea documentazione giustificativa da porre a corredo degli ordini di pagamento, agli ordini stessi sono allegati, a giustificazione del pagamento, una nota spese sottoscritta dal fornitore, oppure un verbale redatto dal responsabile dell'attivita' e vistato dal comandante del contingente o unita' assimilabile, ovvero dal direttore della direzione o del centro di intendenza. Dal verbale devono risultare i dati che sarebbe stato necessario indicare nella fattura o nella nota spese e i motivi che non hanno consentito l'acquisizione di tali documenti.


Gli ordini di pagamento, per le spese in bilancio, indicano il capitolo di imputazione della spesa. Quando interessano piu' capitoli, indicano l'ammontare delle spese per ogni singolo capitolo cui le spese stesse vanno imputate.


Art. 505

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Comma 1

Atti del cassiere

Comma 2

Le riscossioni e i pagamenti sono effettuati dal cassiere e trascritti sull'apposito registro, in ordine cronologico e distintamente per i pagamenti in contanti e con il conto corrente postale o bancario; sullo stesso registro sono riportate, distintamente, le disponibilita' della cassa di riserva e di quella corrente.


Il cassiere, per ogni riscossione e pagamento che effettua, accerta l'esattezza formale dei dati dei relativi ordini, rilascia o si fa rilasciare apposita quietanza e appone sul titolo la data dell'operazione eseguita e la propria firma. Non sono valide le quietanze con riserva o condizione.


Per i pagamenti da eseguirsi da parte dei cassieri dei contingenti all'estero o delle unita' assimilabili o delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, nei casi eccezionali in cui il creditore non sia riconoscibile, perche' sprovvisto di documenti ufficiali, ovvero non e' in grado di rilasciare quietanza, e' possibile, purche' vi sia la certezza che il creditore abbia effettivamente titolo al credito, redigere un verbale, sottoscritto dal responsabile dell'attivita' e dal cassiere, che attesti l'avvenuto pagamento ed evidenzi le ragioni che hanno imposto la particolare procedura. Il verbale, vistato dal capo del servizio amministrativo, e' approvato dal direttore della direzione o del centro di intendenza, ove costituiti, ovvero dal comandante del contingente o dell'unita' assimilabile.


Su richiesta del creditore, i pagamenti sono effettuati con assegni circolari o di conto corrente bancario non trasferibili.
L'annotazione nell'ordine di pagamento degli estremi del titolo di credito emesso e della lettera assicurata spedita, costituisce certificazione provvisoria dell'operazione in attesa della quietanza del creditore, per gli assegni circolari inviati all'organismo per la diretta consegna all'interessato, ovvero in attesa degli estratti conto degli istituti di credito, per gli assegni di conto corrente bancario inoltrati anche direttamente al domicilio del creditore. Le spese di spedizione degli assegni circolari o del conto corrente bancario sono poste a carico dei creditori e detratte dal loro credito.


Se ((non)) e' possibile pagare tutti i creditori compresi in uno stesso ordine di pagamento, l'ammontare delle somme erogate e' considerato denaro e il titolo parzialmente quietanzato, pur costituendo parte integrante delle disponibilita' della cassa corrente, non va computato nel limite di cui all'articolo 503, comma 3.


Il capo della gestione finanziaria esegue il riscontro delle operazioni della giornata sulla scorta del rapporto giornaliero di cassa che riepiloga e racchiude gli ordini di pagamento e di riscossione eseguiti e i relativi documenti giustificativi.


Art. 506

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Comma 1

Pignoramenti, sequestri, opposizioni

Comma 2

Ogni atto diretto a sospendere, nei casi ammessi dalla legge, il pagamento di somme dovute dall'amministrazione a terzi e' notificato all'amministrazione centrale ovvero all'ente o ufficio cui spetta ordinare il pagamento. Non sono validi gli impedimenti costituiti da semplici inibitorie o diffide.


Per i pagamenti disposti con ordinativi sulle contabilita' speciali emessi ai sensi dell'articolo 501, comma 4, il capo del servizio amministrativo segnala tempestivamente alla direzione di amministrazione l'avvenuta notifica dell'atto di cui al comma 1. Se l'ordinativo e' gia' stato emesso, la notifica non ha effetto, salva la facolta' del creditore di ripetere la notificazione alla competente tesoreria provinciale o a eventuale agente incaricato di eseguire il pagamento.


Se sono notificate cessioni o delegazioni di credito verso lo Stato, o revoche, rinunzie o modificazioni di vincoli, pignoramenti, sequestri od opposizioni, il capo del servizio amministrativo dell'organismo dispone la sospensione del pagamento e informa la direzione di amministrazione competente.


Comma 3

CAPO VII - CONTABILIZZAZIONE DELLE ENTRATE E DELLE SPESE

Art. 507

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Comma 1

Disposizioni generali sulla contabilizzazione delle entrate e delle spese

Comma 2

Il capo della gestione finanziaria dispone la registrazione, in ordine cronologico, delle operazioni sull'apposito registro-giornale nonche' sulle eventuali scritture sussidiarie di sviluppo, imputando le operazioni, a seconda della natura, ai pertinenti capitoli di bilancio, al fondo scorta, al conto transitorio o al conto proventi.


Nel caso di errata imputazione delle operazioni, si procede alla rettifica con provvedimenti contabili formali di revoca, da registrare sulle scritture contabili, sottoscritti dagli stessi agenti che hanno ordinato le scritture iniziali.


Art. 508

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Comma 1

((Fondo scorta in contabilita' speciale))


All'inizio dell'anno, con decreto ministeriale, si provvede a ripartire fra gli enti lo stanziamento; le somme cosi' ripartite sono accreditate sulla contabilita' speciale delle direzioni di amministrazione, per la successiva somministrazione agli enti stessi.
Con decreto sono disposte le variazioni eventualmente necessarie durante l'anno.


Le Direzioni di amministrazione, contestualmente alla ricezione della nuova assegnazione, se non hanno gia' provveduto, restituiscono le dotazioni del fondo scorta dell'anno precedente attribuite agli enti amministrativamente dipendenti. Tale operazione da' luogo a effettivo movimento di fondi solo nel caso di variazione dell'ammontare complessivo delle assegnazioni per ciascuna direzione di amministrazione. Se, nel corso dell'anno, sono disposte variazioni nella dotazione di fondo scorta, gli enti interessati restituiscono o ricevono la differenza dalla Direzione di amministrazione.


Gli enti possono assegnare ai distaccamenti amministrativamente dipendenti parte della propria dotazione di fondo scorta per consentire di provvedere direttamente alle esigenze di cui al comma 1.


Gli organismi assicurano il tempestivo recupero delle somme comunque anticipate con il fondo scorta.


Art. 508-bis

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Comma 1

((Fondo scorta in contabilita' ordinaria))


((Per le esigenze delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e dell'Area interforze, inclusa quella tecnico-amministrativa, in attuazione dell'articolo 7-ter del decreto legislativo 12 maggio 2016, n. 90, nello stato di previsione del Ministero della difesa sono istituiti, con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, d'intesa con il Ministero della difesa, uno o piu' fondi di bilancio denominati fondi scorta, il cui stanziamento iniziale e' determinato annualmente con la legge di bilancio.))


((All'inizio dell'anno finanziario, i Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori, ripartiscono con decreto dirigenziale la dotazione del fondo scorta tra gli Organismi, individuati secondo gli ordinamenti di Forza armata, compresa l'Arma dei carabinieri, o interforze - di seguito "Organismi destinatari".))


((Gli Organismi destinatari, in ragione delle esigenze sopravvenute, entro il 30 settembre di ogni anno formulano eventuali proposte di variazione della propria dotazione, da inviare al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della rispettiva Direzione di amministrazione.))


((Le variazioni da apportare alle dotazioni di fondo scorta iniziali, comprese quelle di cui al comma 3, al fine di adeguare le disponibilita' degli Organismi destinatari alle effettive esigenze finanziarie, sono disposte con decreto dirigenziale dai Centri di responsabilita' amministrativa, sentiti i corrispondenti Organi programmatori.))


((Le dotazioni dei fondi scorta sono alimentate dai Centri di responsabilita' amministrativa mediante ordinativi primari di spesa emessi in favore degli Organismi destinatari, che rilasciano apposita dichiarazione di ricevuta.))


((Per la gestione delle risorse assegnate, e' autorizzata l'apertura di conti correnti postali o bancari intestati agli Organismi destinatari. Per le esigenze di liquidita' degli Organismi destinatari dislocati all'estero, al conto corrente postale o bancario di cui al primo periodo possono essere affiancati uno o piu' conti correnti bancari, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le medesime risorse.))


((Il reintegro delle dotazioni del fondo scorta dell'Organismo destinatario e' effettuato tempestivamente dal funzionario delegato a valere sulle pertinenti unita' elementari del bilancio, mediante ordinativi secondari di spesa.))


((In caso di riduzione delle dotazioni, gli Organismi destinatari interessati dalle riduzioni provvedono al versamento dell'importo della variazione a favore del bilancio dello Stato, imputando il versamento sulla pertinente unita' elementare di bilancio istituita nello Stato di previsione delle entrate. Qualora, a fronte della riduzione della dotazione disposta dal Centro di responsabilita' amministrativa competente, non sia intervenuta un'analoga variazione nello stanziamento del fondo scorta, i medesimi Centri di responsabilita' amministrativa, sentito l'Organo programmatore di riferimento, possono disporre, con decreto dirigenziale, che l'importo della riduzione sia versato a favore di altro organismo del Ministero.))


((Al fine di garantire la continuita' delle funzioni, in fase di passaggio tra due esercizi finanziari, i Centri di responsabilita' amministrativa possono autorizzare gli Organismi destinatari a mantenere, in tutto o in parte, la dotazione di fondo scorta nella propria disponibilita'. A tale scopo, i predetti Organismi inviano al Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, una dichiarazione di esistenza della propria dotazione, evidenziando la giacenza di conto corrente e le partite da pareggiare.))


((In caso di momentanee deficienze di cassa, gli Organismi destinatari che debbono provvedere a pagamenti urgenti o indilazionabili possono chiedere, per il tramite della Direzione di amministrazione, trasferimenti temporanei di risorse da altri Organismi del Ministero della difesa, previa autorizzazione del competente Centro di responsabilita' amministrativa, sentito il corrispondente Organo programmatore.))


((Gli Organismi di cui al comma 11 provvedono alla regolazione dei trasferimenti in occasione della prima reintegrazione utile delle proprie dotazioni. Della restituzione delle somme ricevute danno comunicazione al competente Centro di responsabilita' amministrativa, per il tramite della Direzione di amministrazione, e all'Organo programmatore di riferimento.))


((Con le modalita' previste dall'articolo 446, comma 4, sono emanate le istruzioni di natura tecnico-applicativa per la disciplina delle procedure di gestione e d'impiego delle dotazioni di fondo scorta)).


Art. 509

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Comma 1

Conto transitorio

Comma 2

Fatto salvo il rispetto degli eventuali termini previsti dalle norme vigenti, gli organismi provvedono, con tempestivita', alla eliminazione delle partite iscritte sul conto transitorio e non possono valersi di entrate o profitti di qualsiasi genere e provenienza per accrescere le somme ricevute in sede di anticipazione di fondi. Le somme riscosse e quelle ritenute nei pagamenti sono versate in tesoreria, se non sono dovute a terzi e non costituiscono reintegrazione totale o parziale di anticipazioni corrisposte.


Art. 510

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Comma 1

Proventi

Comma 2

Gli enti provvedono al versamento dei proventi in tesoreria non oltre il decimo giorno del mese successivo alla riscossione, anche per i distaccamenti amministrativamente dipendenti che non vi provvedano direttamente. Gli organismi annotano in apposito registro i proventi riscossi e versati in tesoreria, distinti per specie e oggetto.


Le quietanze che attestano il versamento dei proventi in tesoreria sono allegate in originale al titolo di pagamento, salvo il caso in cui particolari disposizioni prevedano che la quietanza di tesoreria sia prodotta a corredo di altra documentazione; in tale fattispecie agli ordini di pagamento e' allegata copia della quietanza, con l'indicazione del titolo cui e' stato allegato l'originale.


I proventi di cui al comma 3 sono versati all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnati alle pertinenti unita' previsionali di base dello stato di previsione del Ministero della difesa.


Art. 511

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Comma 1

Rendicontazione delle spese

Comma 2

Gli enti rendono alla Direzione di amministrazione il conto delle spese sostenute durante l'anno attraverso rendiconti trimestrali, dimostrando per ciascun capitolo di bilancio le anticipazioni ricevute e le spese sostenute nel corso di ogni trimestre.


I rendiconti relativi ai fondi ricevuti a mezzo della contabilita' speciale sono predisposti dal capo della gestione finanziaria, firmati dal capo del servizio amministrativo, corredati dei documenti giustificativi e trasmessi, nei termini massimi previsti dall'articolo 334 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, alla direzione di amministrazione che ha corrisposto le anticipazioni.


Alla fine dell'anno, nelle situazioni di cui al comma 3, lettera a), sono indicate analiticamente le singole partite accese corredate, se occorre, di note illustrative.


I documenti di cui al comma 3, lettere a) e b), sono trasmessi, a cura delle direzioni di amministrazione, all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa.


La Direzione di amministrazione, ricevuti i rendiconti di cui al comma 2, procede alla loro revisione, anche per conto dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e promuove le eventuali rettificazioni.


Le rettificazioni alla contabilita' sono effettuate senza alterare le risultanze finali dei rendiconti gia' presentati e con le modalita' di cui all'articolo 507, comma 2.


I distaccamenti ogni mese rendono conto delle anticipazioni ricevute e delle spese sostenute all'ente dal quale amministrativamente dipendono; inviano il rendiconto non oltre il dodicesimo giorno successivo al mese cui si riferisce, corredato dei documenti giustificativi e, se prescritto, delle situazioni e dei prospetti di cui al comma 3.


L'ente, ricevuti i rendiconti dei distaccamenti, procede al riconoscimento della loro regolarita' formale e contabile, promuove le eventuali rettificazioni e provvede a inserirli nella propria contabilita'.


Per gli assegni fissi, le indennita' e le spese di funzionamento conseguenti a servizi svolti dall'Arma dei carabinieri nell'interesse di altre amministrazioni dello Stato, gli enti rendono direttamente il conto alle amministrazioni stesse. Le somme ricevute per tali esigenze sono introitate nella cassa dell'ente e contabilizzate nel conto transitorio, unitamente alle relative spese. Ove necessario, le spese stesse possono essere sostenute con le disponibilita' del fondo scorta.


Art. 512

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Comma 1

Rendiconto suppletivo

Comma 2

Le spese sostenute durante l'anno sono comprese nel rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato.


Le somme pagate nel primo trimestre in conto della competenza dell'esercizio scaduto sono comprese nel rendiconto suppletivo.


Le spese sostenute dagli organismi in base ad assegnazioni concesse ma non finanziate nel corso dell'anno appartengono alla competenza dell'esercizio finanziario al quale si riferisce l'assegnazione e sono finanziate in conto residui da parte dei competenti centri di responsabilita', previa emissione dei relativi decreti d'impegno.


Le spese variabili, impreviste o indilazionabili, determinate da eventi o esigenze di carattere straordinario, non previste nelle normali assegnazioni e convalidate dai centri di responsabilita', appartengono all'esercizio finanziario cui si riferiscono l'atto di convalida e il pertinente decreto d'impegno. Al relativo finanziamento provvedono gli stessi centri di responsabilita' con aperture di credito in conto residui, da versare in contabilita' speciale mediante ordini di accreditamento. Le spese sono comprese in un distinto rendiconto del trimestre in cui il pagamento e' effettuato, in modo separato da quello di cui al comma 1.


Art. 513

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Comma 1

((Fondi permanenti per spese economali))

Comma 2

((Per far fronte alle spese di modesta entita' necessarie al funzionamento delle unita', dei reparti, degli uffici, delle officine e degli altri elementi di organizzazione del Ministero della difesa, compresa l'Arma dei carabinieri, dislocati anche all'estero, il responsabile dell'Organismo dotato di autonomia amministrativa autorizza il Capo del servizio amministrativo ad assegnare ai titolari delle predette articolazioni dipendenti un apposito fondo permanente ragguagliato alle necessita' mensili, da trarre dalle disponibilita' della dotazione di fondo scorta di cui agli articoli 508 e 508-bis.))


((Per sopperire alle esigenze di liquidita' delle unita' e dei reparti impiegati all'estero e' consentita l'apertura di uno o piu' conti correnti di appoggio, anche in valuta diversa dall'euro, da alimentare con le risorse di cui al comma 1.))


((Il fondo permanente e' utilizzato dal titolare delle predette articolazioni per la concessione di anticipi al personale, per il pagamento di tasse, oneri e contributi, per la corresponsione di tariffe e corrispettivi, ovvero, a seguito di negoziazione verbale, per l'approvvigionamento di beni e servizi a pronta consegna o a immediata esecuzione, volti al funzionamento delle articolazioni e al mantenimento in efficienza delle attrezzature, dei mezzi e delle infrastrutture, nonche' alla prevenzione degli infortuni.))


((Gli assegnatari dei fondi di cui al comma 1 sono responsabili della legittimita' delle spese effettuate e della regolarita' e completezza della relativa documentazione. Essi rendono il conto delle somme ricevute e delle spese sostenute all'organismo che ne ha disposto l'assegnazione entro cinque giorni dalla fine di ciascun mese.))


((I fondi permanenti, reintegrati mensilmente sulla scorta del rendiconto, sono restituiti all'Organismo che ne ha disposto l'assegnazione al venir meno dell'esigenza e, in ogni caso, alla fine dell'esercizio finanziario.))


Art. 514

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Comma 1

Funzionari delegati

Comma 2

Al pagamento delle spese puo' provvedersi mediante aperture di credito, secondo le vigenti disposizioni in materia, presso la competente tesoreria provinciale a favore del capo del servizio amministrativo dell'organismo incaricato delle spese relative, che assume le attribuzioni di funzionario delegato e provvede all'esecuzione delle spese e alla resa del conto.


Le somme prelevate in contanti dalla disponibilita' dell'accreditamento esistente sulla tesoreria provinciale sono versate in cassa e dimostrate nel conto transitorio; per i pagamenti effettuati con tali somme, si osservano le modalita' previste per tutti gli altri pagamenti.


Comma 3

CAPO VIII - GESTIONE DEI MATERIALI

Art. 515

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Comma 1

Disposizioni generali sulla gestione dei materiali

Comma 2

In relazione agli ordinamenti e alle esigenze di Forza armata possono sussistere, nell'ambito di un medesimo organismo, distinte gestioni logistiche, o solo amministrative, dei materiali in considerazione della particolare natura tecnica e merceologica e della diversa utilizzazione ai fini militari.


Art. 516

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Comma 1

Magazzini

Comma 2

La contabilita' dei consegnatari principali comprende quella dei consegnatari secondari, i quali sono comunque tenuti alla resa del conto giudiziale.


I magazzini di cui al comma 1, lettera b), sono istituiti con il provvedimento di costituzione dell'organismo da cui dipendono.


I magazzini possono dipendere dagli organismi presso cui sono costituiti o possono essere dotati di autonomia amministrativa in relazione agli ordinamenti di Forza armata o interforze.


Art. 517

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Comma 1

Responsabilita' del consegnatario

Comma 2

I consegnatari e gli altri agenti di cui all'articolo 516 sono responsabili dei materiali effettivamente custoditi fino a che non sia stato perfezionato il provvedimento di scarico, al quale sono allegati i documenti prescritti nel regolamento.


I consegnatari dei magazzini di cui all'articolo 516, comma 1, lettera b), non sono direttamente responsabili dell'uso non consentito e del colpevole deterioramento dei materiali legittimamente dati in uso, con annotazione nei quaderni di carico, per i quali i consegnatari sono obbligati a esercitare l'azione di vigilanza attraverso i previsti controlli a campione. I titolari dei quaderni di carico rispondono, con le stesse modalita', per i materiali consegnati ai soggetti utenti. I rapporti tra il consegnatario titolare degli inventari, il responsabile del materiale distribuito, titolare del quaderno di carico e l'utente sono regolati dagli articoli 192 e 193 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, in quanto gli ultimi sono contabili secondari, sia pure di fatto, rispetto al consegnatario contabile principale.


Il consegnatario assume la carica previa ricognizione della consistenza e dello stato dei materiali. La ricognizione, d'intesa tra il consegnatario subentrante e il cedente, puo' essere effettuata per campione, ferma restando la responsabilita' del consegnatario subentrante su tutti i materiali oggetto della gestione.


Nel caso di temporanea assenza del consegnatario, la gestione dei materiali e' assunta provvisoriamente da un delegato da lui designato, previo assenso del capo del servizio amministrativo. La delega e' conferita con atto scritto. Il consegnatario e' responsabile della gestione, fatta eccezione per le irregolarita', debitamente comprovate, verificatesi durante la sua assenza. Il consegnatario, prima di rientrare nelle funzioni, accerta la regolarita' della gestione condotta durante la sua assenza.


Art. 518

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Comma 1

Variazioni della consistenza dei materiali

Comma 2

Le operazioni che comportano variazioni nella consistenza dei materiali sono effettuate in aumento o in diminuzione del carico del magazzino e sono riportate nelle scritture contabili secondo ordini di carico o di scarico emessi dal capo della gestione patrimoniale.


L'impiego dei materiali per accertamenti tecnici, di ricerca, di studi e di sperimentazione, eccettuato il caso in cui sia necessario ai fini di giustizia, e' autorizzato dalla competente autorita' logistica centrale.


I materiali acquistati dal commercio o quelli locati come scorte e per i quali e' stata chiesta l'utilizzazione, sono assunti in carico dopo il collaudo, l'accettazione e la consegna.


L'assunzione in carico di materiali composti, non e' effettuata per i singoli componenti se gli stessi, pur se tecnicamente separabili, sono tra loro in funzione inscindibile in relazione alla destinazione e utilizzazione.


La spedizione e la ricezione dei materiali risulta dal documento che accompagna i materiali spediti o ricevuti.


Le operazioni amministrative e contabili relative alle lavorazioni, incluse quelle oggetto di permuta, che comportino impiego di materiali per la trasformazione e per la riparazione e quelle relative ai materiali di consumo o destinati a impieghi speciali, risultano da appositi verbali e sono disciplinate, anche ai fini del carico contabile, dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.


Le lavorazioni che comportino divisioni provvisorie non danno luogo a regolarizzazione amministrativa e contabile.


Art. 519

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Comma 1

Scritture contabili

Comma 2

Gli agenti che hanno in consegna materiali per debito di custodia o di vigilanza documentano con scritture cronologiche e sistematiche, nelle quali sono indicate, a quantita' e a valore, le consistenze iniziali, gli aumenti, le diminuzioni o le rimanenze dei materiali stessi al termine dell'esercizio finanziario o della gestione. In tali scritture i materiali sono indicati con gli estremi di codificazione ((e secondo i criteri del sistema SEC)). Le scritture sono integrate dai dati relativi alla dislocazione dei materiali e da qualsiasi ulteriore dato utile ai fini logistici ((e della contabilita' economico-analitica)). Le operazioni che comportano variazioni nelle consistenze dei materiali sono registrate con la stessa data in cui sono effettuate.


Le scritture e i documenti contabili e di resa del conto, predisposti dai consegnatari, sono improntati alla massima informatizzazione.


I riscontri e la revisione delle contabilita', da parte delle direzioni di amministrazione, avvengono con le modalita' definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4. Nei termini e con le modalita' stabiliti dalle istruzioni, i consegnatari trasmettono alla competente autorita' logistica centrale, o ad altro organo da questa designato, la dimostrazione delle consistenze, delle variazioni e delle rimanenze dei materiali a essi affidati, nonche' tutti i prospetti, le situazioni e i conti prescritti ai fini del riscontro contabile o della rilevazione statistica.


Art. 520

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Comma 1

Classificazione e codificazione dei materiali

Comma 2

Le istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4, fissano le classi d'uso dei materiali e, in particolare, degli effetti di vestiario e di equipaggiamento, degli oggetti di casermaggio, dei mobili, degli arredi e degli altri materiali d'uso generale e i tempi minimi di utilizzabilita' presunta.


Le perdite, le deficienze, i deterioramenti e i cali di materiali verificatisi per cause di forza maggiore, per cause naturali o per altri motivi, sono ammessi allo scarico solo se non e' stata dichiarata alcuna responsabilita' e, se vi e' stata denuncia alla procura regionale presso la Corte dei conti, solo dopo che il relativo procedimento si e' concluso.


Nel caso di perdite e di avarie di materiali derivanti da incidenti di navigazione marittima o aerea o di trasporto terrestre, si osservano le particolari disposizioni relative alla composizione e ai compiti delle commissioni di accertamento e alle procedure per l'individuazione e la valutazione delle cause e delle eventuali responsabilita'.


Ai soli fini amministrativi, la diminuzione del carico contabile dei materiali, di cui ai commi 3 e 4, e' disposta dalle autorita' di cui all'articolo 453, comma 1, secondo la rispettiva competenza per valore.


Nel caso in cui sia urgente e improrogabile procedere, per motivi di igiene o di sicurezza o per ragioni di segretezza militare, alla distruzione o allo smaltimento di materiali, sia impiegabili, sia fuori servizio o fuori uso, la distruzione o lo smaltimento sono disposti dal comandante dell'organismo, previo accertamento sanitario o tecnico. Lo scarico contabile e' effettuato in base ad apposito verbale approvato dall'autorita' competente di cui al citato articolo 453, comma 1.


I materiali sono classificati secondo il sistema unico di codificazione e sono ripartiti in gruppi e classi, a eccezione dei materiali di cui al comma 1, lettera b), non destinati al rifornimento dei magazzini a contabilita' giudiziale.


((


))


I materiali che, all'atto dell'assunzione in carico, non risultino gia' codificati definitivamente sono descritti nei documenti contabili con l'indicazione del numero transitorio di codificazione, della denominazione, dell'unita' di misura e del prezzo unitario corrispondente a quello di acquisto, se trattasi di materiali acquistati dal commercio, a quello di costo o di stima negli altri casi. Il prezzo unitario di inventario e' quello convalidato al momento della codificazione ed e' periodicamente aggiornato dal competente organo centrale.


La codificazione transitoria dei singoli materiali e' adottata per il tempo strettamente indispensabile e i dati necessari per la codificazione definitiva sono prontamente segnalati al competente organo centrale. L'organo centrale impartisce nel piu' breve tempo possibile le disposizioni per la trasformazione dei dati di codificazione transitoria in codificazione definitiva.


Per particolari esigenze di gestione, logistiche o statistiche, possono essere adottati particolari codici ausiliari sia alfabetici, sia numerici, sia a barre, che si aggiungono al numero di codificazione dei materiali o lo integrano senza modificarne la struttura.


Comma 3

CAPO IX - DIREZIONI DI AMMINISTRAZIONE

Art. 521

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Comma 1

Competenze

Comma 2

Le Direzioni di amministrazione vigilano sulla tempestiva e regolare resa dei conti, sulla regolarita' della tenuta dei documenti e dei registri contabili nonche', ove previsto dagli ordinamenti di Forza armata, sul funzionamento del servizio matricolare degli organismi. Il direttore di amministrazione puo' disporre verifiche amministrative o contabili, anche limitate a determinati settori, presso gli organismi amministrativamente dipendenti, con particolare riguardo a quelli in ritardo nella resa dei conti o per i quali la revisione delle contabilita' o altre circostanze rendano opportuna la verifica, informando, ove ritenuto opportuno, l'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative sui relativi esiti.


Le Direzioni di amministrazione assolvono le funzioni di natura giuridico-amministrativa connesse all'attivita' di gestione. Sono rette da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la carica di direttore di amministrazione e' ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.


In relazione alle esigenze di Forza armata, i rispettivi ordinamenti possono prevedere uffici o sezioni staccate delle direzioni di amministrazione nonche' la carica di vice direttore, cui possono essere delegate determinate funzioni.


Le competenze relative agli organismi a carattere interforze sono assolte dalla Direzione di amministrazione interforze, di cui all'articolo 94, comma 2, del codice, che opera alle dipendenze del Segretariato generale della difesa.


Art. 522

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Comma 1

Ordinativi di pagamento, scritture contabili e rendicontazione

Comma 2

Le Direzioni di amministrazione, nei termini e con le modalita' previsti dalle norme di contabilita' generale dello Stato, emettono ordinativi di pagamento individuali e collettivi, distintamente per competenza e per residui.


Le Direzioni di amministrazione tengono apposite scritture per le aperture di credito ricevute per la somministrazione di fondi agli organismi e per tutte le altre operazioni effettuate sulle contabilita' speciali e, acquisito dalle tesorerie provinciali il riassunto, in duplice esemplare, delle scritture della contabilita' speciale riferita al mese precedente, ne effettuano il riscontro e restituiscono alle stesse tesorerie uno degli esemplari con la dichiarazione di accertata regolarita'; rendono conto, nei termini fissati dalle norme vigenti per i funzionari delegati, delle aperture di credito ricevute mediante un unico rendiconto distinto per capitoli di bilancio, da trasmettere all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa con allegati i documenti giustificativi.


Art. 523

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Comma 1

Chiusura a pareggio

Comma 2

Alla fine di ogni esercizio, le Direzioni di amministrazione segnalano le risultanze a debito e a credito sui singoli capitoli di bilancio alla direzione di amministrazione designata dall'organo centrale per ciascuna Forza armata. La Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri limita detta segnalazione ai capitoli che non sono di pertinenza dell'Arma stessa e riceve, a sua volta, dalla Direzione di amministrazione designata analoga segnalazione per i capitoli dell'Arma.


Per i capitoli a credito, la Direzione di amministrazione interforze riceve i finanziamenti sulla base dei decreti d'impegno emessi dai centri di responsabilita'; per quelli a debito procede al versamento in tesoreria delle corrispondenti somme. Le risultanze a credito e a debito sono segnalate dalla Direzione di amministrazione interforze alle competenti direzioni di amministrazione.


I crediti risultanti da spese sostenute ai sensi dell'articolo 512, comma 4, non sono compresi fra quelli della procedura a pareggio, ma rendicontati a parte da ogni direzione di amministrazione.


Art. 524

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Comma 1

Coordinamento delle direzioni di amministrazione

Comma 2

Nell'espletamento delle funzioni di revisione della contabilita' del denaro e del materiale, le direzioni di amministrazione seguono le disposizioni impartite dal competente organo centrale e dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, anche in ordine alla tempestiva comunicazione dei dati e degli altri elementi richiesti.


L'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa ha la facolta' di operare, a campione, occasionali verifiche dei rendiconti revisionati dalle direzioni di amministrazione per particolari categorie di spesa o di gestione.


La Direzione di amministrazione interforze promuove il necessario coordinamento con le varie direzioni di amministrazione per riassumere i dati di gestione relativi ai capitoli unificati, quotizzati per area di spesa, ai fini delle comunicazioni ai competenti centri di responsabilita' e all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, che sono effettuate con le modalita' e nei termini indicati dagli organi centrali.


Le eventuali divergenze tra gli organismi e le direzioni di amministrazione in ordine ai rilievi mossi sulle contabilita' sono sottoposte alle determinazioni del competente organo centrale o dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, per le osservazioni nella materia di sua competenza.


Comma 3

CAPO X - DIREZIONI DI COMMISSARIATO

Art. 525

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Comma 1

Competenze

Comma 2

Le direzioni di commissariato o gli uffici equivalenti per funzioni sono diretti da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri la funzione e' attribuita a ufficiali del comparto amministrativo. Il direttore esercita le funzioni di comandante e, se previsto dagli ordinamenti di Forza armata, anche quelle di capo del servizio amministrativo.
Gli ordinamenti di Forza armata possono prevedere la carica di vice direttore al quale possono essere delegate determinate funzioni.


Art. 526

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Comma 1

Organi esecutivi

Comma 2

Dai direttori di commissariato dipendono direttamente magazzini di commissariato ai quali sono affidati i compiti di custodia, gestione, distribuzione e di trasformazione dei materiali del servizio secondo quanto previsto nel capo VIII. Alla carica di direttore del magazzino, ove prevista dagli ordinamenti di Forza armata, e' preposto un ufficiale appartenente ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare. Per l'Arma dei carabinieri i magazzini di commissariato dipendono dagli organismi individuati con provvedimento ordinativo; la carica di direttore di magazzino di commissariato, se prevista, e' ricoperta da ufficiali del comparto amministrativo.


In relazione alle esigenze di Forza armata possono essere mantenute o istituite, nell'ambito delle direzioni di commissariato, sartorie militari nonche' altri organi preposti all'assolvimento di specifiche funzioni esecutive.


Art. 527

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Comma 1

Ispezioni tecnico-logistiche

Comma 2

Le ispezioni tecnico-logistiche sono disposte, di norma, almeno ogni due anni, dalla competente autorita' logistica centrale, che le effettua direttamente o le delega a ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato. Per gli organismi dell'area interforze provvede il competente organo centrale che puo' avvalersi di ufficiali dei predetti corpi. Per l'Arma dei carabinieri sono effettuate direttamente dal Comando generale o sono delegate a ufficiali del comparto amministrativo.


Al termine dell'ispezione, l'ufficiale ispettore designato compila una relazione nella quale riporta le osservazioni, le considerazioni, i suggerimenti e le proposte che ritiene opportuno formulare in ordine alle risultanze dell'ispezione compiuta. La sintesi delle osservazioni e' trascritta in apposito registro. La relazione e' inviata all'autorita' che ha disposto l'ispezione e costituisce elemento di base per il controllo interno.


Comma 3

CAPO XI - ORGANISMI PARTICOLARI

Art. 528

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Comma 1

Istituti di istruzione

Comma 2

Il competente organo centrale stabilisce se il personale militare che frequenti corsi presso scuole di formazione, di applicazione, di specializzazione e di perfezionamento delle Forze armate, debba essere assunto nella forza effettiva o nella forza aggregata delle stesse scuole.


L'ammissione agli istituti di istruzione delle Forze armate di personale militare appartenente a Forze armate di altri paesi e' disciplinata, anche in ragione di reciprocita', dai memorandum d'intesa stipulati con i Paesi interessati.


L'amministrazione e la contabilita' dei collegi non militari, gestiti dal Ministero della difesa, sono disciplinate dalle norme contenute nel regolamento, integrate da istruzioni ministeriali relative ai collegi stessi.


Le spese per i corsi di istruzione del personale militare e civile, operante nel settore sanitario e veterinario, finalizzati all'attuazione delle disposizioni in materia di formazione continua di cui al decreto legislativo 19 giugno 1999, n. 229, sono a carico dell'Amministrazione. Ai corsi organizzati dall'Amministrazione possono essere ammessi anche frequentatori esterni, sulla base di apposite convenzioni, con oneri a carico dei partecipanti.


Presso gli istituti di istruzione delle Forze armate sono istituite le mense per gli allievi. Le modalita' di costituzione, di funzionamento e di gestione della mense sono definite dalle istruzioni di cui all'articolo 446, comma 4.


Art. 529

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Comma 1

Scuole militari

Comma 2

Le spese per il mantenimento, il corredo, l'equipaggiamento e l'istruzione degli allievi delle scuole militari sono a carico dell'Amministrazione.


Gli allievi delle scuole militari sono tenuti al pagamento della retta nella misura e con le modalita' previste dall'articolo 787 del codice. Le somme riscosse per le rette costituiscono proventi riassegnabili.


Agli allievi che fruiscono di licenza straordinaria per motivi di salute sono rimborsate le aliquote della retta in ragione del numero dei giorni non trascorsi nella scuola. Il medesimo rimborso e' dovuto se i corsi sono sospesi durante l'anno o quando gli allievi, per qualsiasi motivo, lasciano definitivamente la scuola.


Le famiglie o gli enti che si siano assunti l'obbligo del pagamento della retta degli allievi, sono tenuti al rimborso delle somme anticipate dalla scuola per le spese generali di carattere straordinario ovvero per i danni causati dagli allievi individualmente o collettivamente.


La competente autorita' logistica centrale determina le norme per la destinazione degli oggetti di corredo degli allievi che abbiano ultimato i corsi o che vengano comunque dimessi dalla scuola.


L'armamento e l'equipaggiamento sono dati agli allievi in uso per il periodo di permanenza nella scuola.


Il Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, e' autorizzato ad aggiornare annualmente, con decorrenza dal 1? luglio, con propri decreti, le misure delle predette paghe sulla base del tasso programmato di inflazione.


Art. 530

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Comma 1

Accademie

Comma 2

Le spese relative al mantenimento e all'istruzione degli allievi delle accademie sono a carico dell'Amministrazione, nei limiti e con le modalita' fissate dalle norme vigenti. E' fatta salva, secondo i principi di cui all'articolo 1465 del codice, la facolta' per gli allievi di avvalersi delle disposizioni di cui agli articoli 39 e 40 del codice civile, ai fini dell'organizzazione di cerimonie per rafforzare i vincoli di solidarieta' e lo spirito di corpo militare.
Il comandante dell'accademia stabilisce l'apporto finanziario a carico di ciascun allievo.


L'allievo che, avvalendosi delle facolta' previste dalle norme vigenti, venga dimesso, a domanda, dall'istituto di formazione, e' soggetto all'addebito delle spese sostenute per i libri, le sinossi e i materiali didattici. L'addebito e' altresi' posto a carico:
a ) dell'allievo che, per manifesta volonta', non sostenga gli esami previsti dal piano di studi;
b) dell'ufficiale che all'atto della nomina rifiuti di prestare il giuramento.


Art. 531

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Comma 1

Organizzazione penitenziaria militare

Comma 2

L'Amministrazione fornisce ai graduati e ai militari di truppa, tradotti nelle carceri militari in attesa di giudizio, gli oggetti di corredo stabiliti, per gli appartenenti a ciascuna Forza armata, dal regolamento per l'organizzazione penitenziaria militare, e distribuisce altresi' al personale militare arrestato e tradotto nelle carceri militari dopo la latitanza gli oggetti necessari per completare il vestiario.


Gli ufficiali e i sottufficiali, in attesa di giudizio nelle carceri militari, sono tenuti al pagamento del valore in denaro della razione viveri nell'importo stabilito dalle disposizioni vigenti in materia. Tale importo e' trattenuto sugli assegni spettanti e versato in tesoreria quale provento riassegnabile. Nel caso di proscioglimento le trattenute sono rimborsate.


I condannati alla reclusione militare sono avviati alle carceri militari con gli oggetti di corredo forniti dai reparti di appartenenza. Al termine della reclusione, i militari sono trasferiti agli organismi di destinazione con i predetti oggetti di corredo.


Gli ufficiali, i marescialli e i sergenti maggiori condannati alla reclusione militare cessano, dal giorno successivo alla data della sentenza di condanna, di appartenere al proprio organismo e sono assunti in forza dalle carceri militari fino all'ultimo giorno di detenzione nel carcere militare.


Al personale appartenente alle Forze di polizia ((...)) detenuto nelle carceri militari, ai sensi del combinato disposto degli articoli 16 e 79 della legge 1 aprile 1981, n. 121, e' corrisposto lo stesso trattamento previsto per i militari delle Forze armate. Le spese di mantenimento del predetto personale sono rimborsate dalle amministrazioni da cui dipende, anche se tale personale detenuto sia stato espulso dai rispettivi corpi o comunque sia stato cancellato dai ruoli di appartenenza. A tal fine, il Ministero della difesa determina annualmente la misura dell'assegno giornaliero.
L'amministrazione alla quale appartiene il personale delle Forze di polizia ((...)) rimborsa anche le spese di viaggio per il ritorno del personale ai corpi o ai comuni di residenza al termine della detenzione, le somme addebitate ai detenuti per danni, e non recuperate, le perdite di materiali, nonche' quelle dipendenti da altre cause. I detenuti conservano l'equipaggiamento individuale, a eccezione della divisa speciale, che e' sostituita da oggetti di corredo personali.


Comma 3

CAPO XII - GESTIONE DEGLI ANIMALI

Art. 532

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Comma 1

Allevamento e acquisto di animali

Comma 2

L'Amministrazione alleva o acquista animali per soddisfare le esigenze delle Forze armate.


L'allevamento e' effettuato in organismi che provvedono all'ammansimento e all'addestramento degli animali, in applicazione delle disposizioni del competente organo centrale e sotto il controllo del servizio veterinario militare.


L'acquisto degli animali da parte degli organismi e' effettuato in economia, da commissioni nominate dalla competente autorita' logistica centrale, composte da tre ufficiali uno dei quali appartenente al servizio veterinario.


Per gli acquisti all'estero valgono, in quanto applicabili, le norme del presente capo.


Art. 533

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Comma 1

Profilassi, polizia e assistenza veterinaria

Comma 2

Nelle convenzioni con i veterinari civili e' stabilito l'importo della retribuzione mensile o della visita. Il veterinario civile convenzionato, nell'adempimento delle proprie mansioni tecniche, si attiene alle disposizioni degli organi del servizio veterinario militare.


Agli ufficiali veterinari o, in mancanza, ai veterinari civili convenzionati e' affidata la direzione sanitaria delle strutture veterinarie per la cura di animali, istituita presso gli organismi.


In casi di estrema urgenza, previo nulla osta dell'autorita' logistica centrale competente, e' consentito il ricorso a strutture veterinarie civili anche non convenzionate. In tal caso le prestazioni sono retribuite secondo le tariffe vigenti.


I materiali in dotazione e quelli destinati al consumo, ivi compresi i medicinali, necessari per il funzionamento delle strutture veterinarie di cui al comma 2, sono consegnati all'ufficiale veterinario competente, ovvero al veterinario civile convenzionato. I medicinali e il materiale per medicare gli animali, non forniti dalla farmacia militare, sono acquistati in economia. A tal fine al direttore sanitario delle strutture veterinarie puo' essere attribuito un adeguato fondo permanente.


Art. 534

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Comma 1

Morte, riforma, soppressione e dichiarazione di fuori servizio degli animali

Comma 2

Il comandante dell'organismo, se la situazione patologica sia incurabile e comporti sofferenze per l'animale o se la custodia dell'animale determini una situazione di pericolo, puo', su proposta dell'ufficiale veterinario competente, autorizzare l'eutanasia dell'animale e procedere secondo quanto previsto al comma 1.


Gli animali idonei, ma in soprannumero rispetto alle esigenze della Forza armata, possono essere dichiarati fuori servizio e, previa autorizzazione della competente autorita' logistica centrale, alienati, secondo le norme di cui all'articolo 421, ovvero ceduti a pagamento, in seguito a specifica richiesta effettuata da Forze di polizia ((...)), da organizzazioni di pubblica utilita' e da organizzazioni civili convenzionate con il Ministero della difesa o con la Forza armata.


Art. 535

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Comma 1

Attivita' ippica militare

Comma 2

Le spese attinenti all'attivita' ippica militare, comprese le spese per l'acquisto e la manutenzione di attrezzature e di cavalli, sono a carico dell'Amministrazione.


Le spese per l'attivita' ippica svolta dal personale delle Forze armate, impegnato in competizioni di livello internazionale, nazionale e regionale, possono essere sostenute con il concorso di risorse finanziarie e strumentali messe a disposizione da istituzioni internazionali e nazionali, o con contributi di natura privata.
L'Amministrazione consente la partecipazione di privati alla gestione di programmi inerenti all'attivita' ippica militare. Promuove o costituisce organismi senza scopo di lucro, per assicurare il migliore impiego delle risorse conferite.


Le Forze armate, secondo i propri programmi, obiettivi, disponibilita' ed esigenze tecnico-operative, predispongono le norme relative alla assegnazione dei premi vinti dai militari.


Art. 536

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Comma 1

Cavalli di proprieta' del personale militare

Comma 2

I cavalli di proprieta' del personale militare possono essere tenuti nelle scuderie dell'Amministrazione militare, con spese per il mantenimento e la stabulazione a carico dei proprietari. Tali cavalli, su richiesta del personale militare, possono essere riconosciuti di servizio, da parte dell'Amministrazione, se ritenuti utili per particolari esigenze di impiego, ovvero per l'attivita' agonistica, previo accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale a cura di apposita commissione. Della commissione, nominata dal comandante dell'organismo, fa parte un ufficiale veterinario. I cavalli riconosciuti di servizio sono iscritti in appositi registri dell'organismo che provvede al loro mantenimento e stabulazione nei limiti e con le modalita' stabilite dall'autorita' logistica centrale.


Art. 537

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Comma 1

Cessione di cavalli ai militari

Comma 2

L'Amministrazione puo' cedere, a pagamento, ai militari che si trovano in particolari condizioni di impiego, cavalli di sua proprieta', con le modalita' stabilite dalla competente autorita' logistica centrale. La cessione si perfeziona con il verbale di stima e consegna del quadrupede, sottoscritto dalla commissione di cui all'articolo 536 e dal militare acquirente.


I militari possono comunque acquistare un cavallo dall'Amministrazione, nel rispetto delle istruzioni di Forza armata, scegliendo tra i cavalli classificati in soprannumero rispetto alle esigenze istituzionali dalla competente autorita' logistica centrale.


Il versamento in tesoreria del prezzo dei cavalli ceduti a pagamento ai militari, e' effettuato dall'organismo al termine del periodo di garanzia e costituisce provento riassegnabile.


I militari che hanno acquistato cavalli dall'Amministrazione non possono venderli prima che siano trascorsi quattro anni dalla data dell'acquisto.


Trascorso tale periodo, i militari, prima di vendere un cavallo acquistato dall'Amministrazione, ne danno tempestiva comunicazione, per via gerarchica, alla competente autorita' logistica centrale.
Entro trenta giorni dalla data della comunicazione, l'Amministrazione puo' acquistare il cavallo se il militare proprietario del quadrupede accetta il prezzo fissato da un' apposita commissione.


Ai militari che si trovino nelle particolari condizioni di impiego di cui al presente articolo e che intendano acquistare un cavallo dal commercio o dall'Amministrazione, possono essere concesse anticipazioni, nei limiti e con le modalita' fissate dall'autorita' logistica centrale, rimborsabili in quattro anni mediante ritenute sugli assegni. La concessione dell'anticipazione per l'acquisto di cavalli dal commercio e' subordinata all'accertamento dell'idoneita' tecnica e sanitaria e del valore commerciale dei cavalli in vendita.


Comma 3

CAPO XIII - SERVIZIO DELLE ISPEZIONI

Art. 538

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Comma 1

Attivita' ispettiva

Comma 2

L'azione di controllo sulla gestione amministrativa e contabile e' esercitata dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, sulla base delle direttive all'uopo impartite dal Ministro della difesa. L'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative ha cura di coordinare l'attivita' ispettiva centrale e periferica con il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa ((, il Direttore nazionale degli armamenti)), i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri allo scopo di evitare di incidere sui programmi addestrativi delle unita' operative delle Forze armate.


L'attivita' ispettiva puo' essere ordinaria o straordinaria ed e' diretta o decentrata a seconda che sia svolta, rispettivamente, dall'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative, ovvero ((dalla Direzione di amministrazione generale della difesa, dalle Direzioni di amministrazione delle Forze armate, dalla Direzione di amministrazione del Comando generale dell'Arma dei carabinieri,)) per gli organismi dipendenti.


Le ispezioni ordinarie, dirette o decentrate, sono effettuate, di massima, con cadenza annuale. Le ispezioni straordinarie, dirette o decentrate sono effettuate quando se ne ravvisa la necessita'.
Durante le ispezioni sono presenti gli agenti responsabili della gestione.


Le ispezioni possono anche essere limitate a particolari settori della gestione.


Le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali appartenenti ai corpi di commissariato dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare nonche' da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative. Per l'Arma dei carabinieri le ispezioni ordinarie dirette sono effettuate da ufficiali del comparto amministrativo e da funzionari civili, designati dal Direttore centrale dell'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative; le ispezioni ordinarie decentrate, sono svolte dalle direzioni di amministrazione presso gli organismi amministrativamente dipendenti ed eseguite dal medesimo personale. Per lo svolgimento delle attivita' ispettive, puo' essere impiegato anche personale militare appositamente richiamato in servizio dalla posizione di ausiliaria o di aspettativa per riduzione dei quadri.


Art. 539

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Comma 1

Oggetto delle ispezioni amministrative e contabili

Comma 2

Le ispezioni amministrative e contabili sono effettuate secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286, e sono volte ad accertare la legittimita', la regolarita' e la correttezza dell'azione amministrativa.


Art. 540

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Comma 1

Relazione sull'ispezione

Comma 2

L'ispettore redige una relazione sull'ispezione effettuata e la invia, per i successivi adempimenti, all'Ufficio centrale per le ispezioni amministrative che provvede a farla pervenire allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), agli Stati maggiori di Forza armata o al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, munita di eventuali osservazioni e proposte.


Se nel corso dell'ispezione emergono fatti dannosi che comportano responsabilita' amministrativo-contabile, l'ispettore ne da' immediata comunicazione ai competenti organi dell'amministrazione centrale, nonche' agli Stati maggiori, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), al Comando generale dell'Arma dei carabinieri per gli organismi dipendenti, per gli eventuali adempimenti ai sensi del capo III, allegando circostanziata relazione sui fatti rilevati. La comunicazione e' effettuata dall'ispettore anche se ritiene necessario acquisire ulteriori elementi per accertare la responsabilita' degli agenti, fatta salva l'osservanza del disposto dell'articolo 12 del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748.


Il Ministero della difesa, per particolari esigenze, puo' chiedere al Ministero dell'economia e delle finanze l'esecuzione, in aggiunta ai propri compiti istituzionali, di verifiche conoscitive generali e finalizzate di fenomeni gestionali.


Comma 3

CAPO XIV - CONTABILITA' ANALITICA

Art. 541

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Comma 1

Sistema di contabilita' analitica

Comma 2

La valutazione economica dei servizi e delle attivita' prodotti dagli organismi e dagli enti di cui all'articolo 446, comma 2, e' effettuata, in applicazione della normativa vigente, mediante un sistema di contabilita' economica in armonia con il disposto di cui all'articolo 10 del decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279, che collega, in maniera analitica, i costi delle risorse umane, finanziarie e strumentali impiegate con i risultati conseguiti.


Procedure operative della contabilita' analitica possono essere disciplinate nelle istruzioni di cui al comma 4 dell'articolo 446.


Comma 3

TITOLO II - NORME DI COORDINAMENTO DEI SISTEMI INFORMATIVI AUTOMATIZZATI DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE CON LE ESIGENZE DI DIFESA NAZIONALE

Art. 542

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Comma 1

Oggetto della disciplina

Art. 544

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Comma 1

Tutela delle attivita' di pianificazione e rispetto delle peculiarita' della Difesa

Comma 2

Il presente titolo si applica ai sistemi informativi automatizzati aventi carattere prettamente operativo concernenti o connessi con l'esplicazione dei compiti specifici della difesa dello Stato, ai sistemi gestionali aventi implicazioni di carattere operativo e ai sistemi dell'Arma dei carabinieri ricadenti sotto la responsabilita' della Difesa.


I sistemi informativi automatizzati a carattere esclusivamente gestionale, relativi sia all'area tecnico-operativa che a quella tecnico-amministrativa, diversi da quelli di cui al comma 1, rimangono disciplinati dalle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 39 del 1993.


Art. 546

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Comma 1

Criteri di integrazione e interconnessione

Comma 2

I sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa del tipo esclusivamente gestionale non rientranti nell'ambito del presente titolo, al fine di realizzare l'integrazione e l'interconnessione con i sistemi informativi delle altre amministrazioni pubbliche, sono progettati, sviluppati e gestiti in base a standard e criteri definiti da DigitPA, salvo specifici motivi da valutarsi d'intesa fra il dirigente generale responsabile e DigitPA medesima.


Per i sistemi informativi di cui al comma 1, gia' esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa, sono individuate, ove necessario, d'intesa con DigitPA, le opportune modalita' d'integrazione e interconnessione.


Art. 547

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Comma 1

Caratterizzazione delle norme e dei criteri

Comma 2

Fatte salve le competenze spettanti a DigitPA riguardo all'emanazione di norme tecniche e criteri in tema di progettazione, realizzazione, gestione e mantenimento dei sistemi informativi automatizzati, tenuto conto delle peculiarita' dei sistemi informativi con implicazioni di carattere operativo di cui all'articolo 544, comma 1, finalizzati al mantenimento e all'impiego dello strumento militare, spetta all'Amministrazione della difesa definire gli obiettivi strategici nel settore, fissati dal Ministro della difesa, in accordo anche con le intese raggiunte nell'ambito dell'Alleanza atlantica.


I programmi relativi ai sistemi di cui all'articolo 544, comma 1, sono oggetto di autonoma programmazione e non ricadono nella pianificazione triennale, di cui agli articoli 3, comma 1, e 22, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009.


Il piano triennale e i relativi aggiornamenti annuali per quel che concerne i sistemi informativi automatizzati a carattere gestionale di cui all'articolo 544, comma 2, sono approvati, ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo n. 177 del 2009.


L'Arma dei carabinieri, per la programmazione relativa ai progetti di automazione della propria area gestionale, da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero della difesa, redige una propria pianificazione nella quale sono definiti obiettivi e priorita'. Per le interconnessioni possibili e' assicurata l'intesa con l'Amministrazione della difesa. La programmazione da realizzare con gli stanziamenti iscritti nel bilancio del Ministero dell'interno segue le procedure del relativo regolamento del Ministero dell'interno emanato ai sensi dell'articolo 16 del decreto legislativo n. 39 del 1993. I singoli progetti, in fase di iter tecnico amministrativo, sono sottoposti al vaglio di DigitPA per un parere di merito sulla congruita' tecnico-economica, secondo quanto stabilito dall'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.


Art. 548

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Comma 1

Formazione del personale

Comma 2

Il dirigente generale responsabile, d'intesa con DigitPA, definisce indirizzi e direttive in merito al piano per la formazione del personale militare e civile, tenuto conto sia delle tecnologie e delle architetture informatiche emergenti sia delle particolari esigenze dell'Amministrazione della difesa.


La formazione professionale del personale militare e civile dell'Amministrazione della difesa e' prevalentemente assicurata dagli istituti di formazione esistenti nell'ambito dell'Amministrazione della difesa.


Art. 549

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Comma 1

Monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati

Comma 2

L'attivita' di monitoraggio dei programmi relativi ai sistemi informativi automatizzati dell'Amministrazione della difesa, compresi quelli non ricadenti nell'ambito di applicazione del presente titolo, nonche' l'attivita' di verifica dei risultati conseguiti con le tecnologie informatiche e' effettuata dal dirigente generale responsabile tramite gli organi dell'Amministrazione della difesa competenti per legge, fatto salvo il potere sostitutivo di DigitPA previsto all'articolo 13, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993.


Art. 550

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Comma 1

Capitolati e contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza

Comma 2

Le clausole generali dei contratti che l'Amministrazione della difesa stipula in materia di sistemi informativi automatizzati sono contenute in capitolati approvati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, su proposta di DigitPA o del Ministro della difesa.


Per i contratti segretati o che esigono particolari misure di sicurezza, di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, l'Amministrazione della difesa comunica a DigitPA, tramite il dirigente generale responsabile, le linee essenziali dei progetti e le informazioni che consentano comunque di esprimere il parere di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo n. 177 del 2009.


Art. 551

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Comma 1

Selettivita' e armonizzazione delle procedure

Comma 2

L'Amministrazione della difesa fornisce le informazioni richieste da DigitPA a norma dell'articolo 15 del decreto legislativo n. 39 del 1993 per il tramite del dirigente generale responsabile.


Se la richiesta e' formulata direttamente alle imprese contraenti con l'Amministrazione della difesa, le informazioni sono fornite per il tramite del dirigente generale responsabile.


Ai soggetti non appartenenti alla pubblica amministrazione incaricati ai sensi dell'articolo 2, comma 2, del decreto legislativo n. 39 del 1993 di compiti di progettazione, sviluppo e gestione dei sistemi informativi automatizzati si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 320, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987, n. 401.


Comma 3

TITOLO III - INCHIESTE SU EVENTI DI PARTICOLARE GRAVITA' O RISONANZA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 554

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Comma 1

Sinistri marittimi e aeronautici

Comma 2

Nel caso di incidenti di volo avvenuti nell'ambito di operazioni o esercitazioni internazionali, multinazionali o NATO, a carattere interforze, il Capo di stato maggiore della difesa, avvalendosi della consulenza tecnica dell'Ispettorato per la sicurezza del volo, tramite il Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, nomina la commissione di investigazione, per l'accertamento delle cause ai fini di prevenzione, secondo i criteri e le modalita' previste dalle specifiche disposizioni tecniche emanate dal predetto Ispettorato. Il Capo di stato maggiore della difesa puo' designare il Capo di stato maggiore di Forza armata o il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri competenti a disporre tale nomina.


Comma 3

CAPO II - INCHIESTA SOMMARIA

Art. 556

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Comma 1

Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta sommaria

Comma 2

Il decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, lettera c), e' adottato su proposta del Capo di stato maggiore della difesa ((, del Segretario generale della difesa e del Direttore nazionale degli armamenti)), in relazione alle aree di rispettiva competenza.


Nelle ipotesi di cui al comma 1, lettera a), numero 2), il Capo di stato maggiore della difesa puo' delegare uno dei Capi di stato maggiore di Forza armata, il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o il Comandante del Comando operativo di vertice interforze a disporre l'inchiesta sommaria. Questi ultimi, sulla base delle risultanze delle indagini, propongono al Capo di stato maggiore della difesa l'adozione dei provvedimenti ritenuti necessari.


Art. 557

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Comma 1

Avvio dell'inchiesta sommaria

Comma 2

L'autorita' competente a ordinare l'inchiesta sommaria nomina, entro quindici giorni dal ricevimento della notizia dell'evento, un ufficiale inquirente per l'esecuzione dell'inchiesta.


Nel caso in cui gli eventi avvengono nell'ambito delle operazioni, missioni, o esercitazioni per le quali il Capo di stato maggiore della difesa esercita, anche a mezzo di delega, le funzioni di comando e controllo, possono essere nominati, avuto riguardo alle Forze armate coinvolte, piu' ufficiali inquirenti, di pari grado, che procedono congiuntamente agli atti e alla predisposizione del rapporto riassuntivo.


L'autorita' di cui al comma 1, da' tempestiva notizia dell'avvio dell'inchiesta sommaria allo Stato maggiore della difesa ((, al Segretariato generale della difesa o alla Direzione nazionale degli armamenti)), a seconda che l'evento si sia verificato nell'area tecnico-operativa o nelle aree tecnico-amministrativa e tecnico-industriale, nonche', in base a quanto prescritto dai rispettivi ordinamenti di Forza armata, allo Stato maggiore, al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, nonche' agli organismi intermedi dai quali dipendono i comandi, gli enti, le unita' o gli uffici interessati dall'evento.


Art. 558

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Comma 1

Potere sostitutivo nell'ordinare l'inchiesta sommaria

Comma 2

Il Capo di stato maggiore della difesa per l'area tecnico-operativa, il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)) per l'area tecnico-amministrativa e per l'area tecnico-industriale ((di rispettiva competenza)), i Capi di stato maggiore nell'ambito della propria Forza armata e il Comandante generale per l'Arma dei carabinieri, dispongono l'inchiesta sommaria quando le altre autorita' competenti, ai sensi dell'articolo 556, comma 1, non provvedono al riguardo, entro quindici giorni dalla scadenza del termine di cui all'articolo 557, comma 1.


Art. 559

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Comma 1

Esecuzione dell'inchiesta sommaria

Comma 2

L'ufficiale inquirente, nominato ai sensi dell'articolo 557, commi 1 e 2, non puo' appartenere al comando, ente, unita' o ufficio interessati dall'evento, ed e' di grado superiore o, se pari grado, piu' anziano del comandante di corpo, ovvero del titolare del comando, ente, unita' o ufficio ove si e' verificato l'evento.


Art. 560

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Comma 1

Invio degli atti dell'inchiesta sommaria

Comma 2

Gli atti dell'inchiesta sommaria sono inviati, al piu' presto e comunque entro novanta giorni dalla data in cui e' stata disposta, all'autorita' che ne ha ordinato l'esecuzione e da questa trasmessi, nei successivi trenta giorni, con motivato parere e con l'indicazione degli eventuali provvedimenti adottati, allo Stato maggiore della difesa, al Segretariato generale della difesa ((, alla Direzione nazionale degli armamenti)), agli Stati maggiori di Forza armata, ovvero al Comando generale dell'Arma dei carabinieri, in relazione all'area di appartenenza del Comando, ente, unita' o ufficio presso i quali si e' verificato l'evento.


Lo Stato maggiore della difesa, il Segretariato generale ((, la Direzione nazionale degli armamenti)), gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, ricevuti gli atti dell'inchiesta sommaria, procedono al loro esame da concludersi, con decisione motivata dell'autorita' di vertice dei predetti organismi, entro centocinquanta giorni dalla data in cui essa e' stata disposta. Tale autorita' di vertice puo' ordinare, se ritenuto necessario, l'esecuzione di ulteriori indagini, i cui risultati sono valutati entro i successivi trenta giorni.


Una sintetica scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta sommaria e' inviata, senza ritardo, a cura dei citati Stati maggiori ((, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,)) o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.


Comma 3

CAPO III - INCHIESTA FORMALE

Art. 561

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Comma 1

Autorita' competenti a ordinare l'inchiesta formale

Comma 2

Sulla base delle risultanze dell'inchiesta sommaria, il Capo di stato maggiore della difesa, il Segretario generale della difesa ((, il Direttore nazionale degli armamenti)), i Capi di stato maggiore di Forza armata e, per l'Arma dei carabinieri, il Comandante generale, se lo ritengono necessario ai fini dell'accertamento delle cause dell'evento, dispongono con provvedimento motivato la nomina della commissione d'inchiesta formale.


L'inchiesta formale e' sempre disposta nel caso di evento grave che abbia comportato la perdita di vite umane o lesioni gravi o gravissime a una o piu' persone, ovvero perdite o grave danneggiamento di beni di rilevante valore o di particolare importanza, salvo il caso in cui appaia evidente, dall'esito dell'inchiesta sommaria, che l'evento si e' verificato in conseguenza di caso fortuito o di forza maggiore, ovvero che l'autorita' competente a ordinare l'inchiesta formale abbia verificato che l'inchiesta sommaria svolta ha compiutamente esaurito ogni possibile accertamento.


L'inchiesta formale puo' essere disposta anche in mancanza di una precedente inchiesta sommaria, se le autorita' di cui al comma 1, valutano opportuno, in relazione alla natura e alla gravita' dei fatti da accertare, avvalersi della commissione di inchiesta formale.
Tale facolta' puo' essere esercitata esclusivamente dal Capo di stato maggiore della difesa quando gli eventi sono avvenuti nell'ambito di operazioni, missioni o esercitazioni per le quali esercita o ha delegato le funzioni di comando e controllo.


L'autorita' che dispone l'inchiesta fissa il termine, non superiore a centoventi giorni, per la conclusione dei lavori della commissione. Il termine di conclusione dell'inchiesta formale e' di centottanta giorni, a decorrere dalla data in cui e' disposta.


Art. 562

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Comma 1

Sinistri derivanti da collisioni con navi mercantili

Comma 2

Quando il sinistro deriva da collisioni con navi della marina mercantile, nazionale o straniera, o comunque e' in relazione con la manovra di una delle predette navi, la valutazione sulla necessita' di disporre l'inchiesta formale, e l'eventuale svolgimento dell'inchiesta, sono di competenza delle autorita' di cui al libro IV, titolo I, del codice della navigazione e al libro IV, titolo I, del regolamento di esecuzione, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, e sono effettuate in base alle disposizioni e alle procedure dettate dalla medesima normativa.


Alle autorita' di cui al comma 1, sono trasmessi, dietro richiesta, gli atti relativi all'inchiesta sommaria eseguita ai sensi del capo II del presente titolo.


Art. 563

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Comma 1

Commissione d'inchiesta formale

Comma 2

Per gli incidenti occorsi presso enti interforze, ovvero nell'ambito di operazioni o esercitazioni a carattere interforze, nella scelta dei membri della commissione, di cui al comma 1, lettera b), e' assicurato che almeno uno di questi appartenga alla Forza armata del comandante o titolare del comando, ente o unita' in cui e' avvenuto l'evento e che essi non provengano tutti dalla medesima Forza armata. La scelta tra la composizione della commissione con due, ovvero quattro membri e' operata tenuto conto della necessita' di assicurare la presenza di almeno un membro appartenente a ciascuna Forza armata il cui personale o i cui mezzi sono coinvolti o interessati dall'evento.


La commissione inquirente ha facolta' di avvalersi, qualora ritenuto utile ai fini dell'inchiesta, di personale appartenente all'Amministrazione della difesa, ovvero di consulenti tecnici esterni. Eventuali oneri sono a carico dell'Amministrazione della difesa, secondo quanto previsto dalle disposizioni amministrative vigenti.


Art. 564

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Comma 1

Invio degli atti dell'inchiesta formale

Comma 2

Nei termini di cui all'articolo 561, comma 4, la commissione rimette all'autorita' che ha ordinato l'inchiesta gli atti conclusivi dell'inchiesta formale, la quale adotta, con decisione motivata, i provvedimenti ritenuti necessari.


Una dettagliata scheda informativa sugli esiti dell'inchiesta formale e' inviata, senza ritardo, a cura degli Stati maggiori ((, del Segretariato generale della difesa o della Direzione nazionale degli armamenti,)) o del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, al Ministro della difesa. Gli Stati maggiori di Forza armata e il Comando generale dell'Arma dei carabinieri informano, altresi', degli esiti dell'inchiesta lo Stato maggiore della difesa.


Comma 3

TITOLO IV - ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI SULL'ATTIVITA' NEGOZIALE DELL'AMMINISTRAZIONE DELLA DIFESA

Art. 565

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Comma 1

Stipulazione, approvazione ed esecuzione dei contratti

Comma 2

Nel caso di assenza o di impedimento o nel caso in cui i soggetti di cui al comma 1 sono titolari della potesta' di approvazione, la stipulazione dei contratti e' devoluta all'ufficiale o al funzionario con funzioni vicarie ovvero nominato a tale scopo.


I centri di responsabilita', in quanto titolari della facolta' di impegno di somme a bilancio a titolo originario, possono emettere aperture di credito, anche in contabilita' speciale, per la gestione negoziale delle spese di funzionamento amministrate dagli organismi provvisti di autonomia amministrativa.


L'autorita' che ha approvato il contratto, nei casi di urgenza che non consentano di differire l'esecuzione dei contratti passivi senza pregiudizio per la funzionalita' dei servizi, nelle more del perfezionamento del contratto, puo' autorizzare l'esecuzione anticipata di prestazioni dedotte nel contratto stesso ai medesimi prezzi di aggiudicazione e nei limiti di un dodicesimo per ciascun mese e, se si tratta di provviste non ripartibili in dodicesimi, in misura proporzionale alle esigenze. In ogni caso, l'esecuzione anticipata non puo' eccedere un quinto dell'intera provvista oggetto del contratto. Nel caso di mancato perfezionamento del contratto, il contraente ha diritto al pagamento delle forniture ovvero dei lavori eseguiti nei predetti limiti.


I contratti attivi sono eseguibili dopo l'avvenuta registrazione da parte della Corte dei conti, a eccezione di quelli relativi ai materiali che per la loro natura o per il luogo in cui si effettua la vendita debbano essere immediatamente consegnati all'acquirente. Per tali contratti gli organi centrali competenti conferiscono all'autorita' che presiede il seggio la facolta' di approvare e rendere eseguibile il contratto.


Art. 566

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Comma 1

Acquisti all'estero

Comma 2

Per l'acquisizione sui mercati esteri di materiali, di impianti, di macchinari e di apparecchiature a elevato contenuto tecnologico destinati alla difesa nazionale da effettuarsi presso imprese, Governi e altri organismi pubblici, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 9 della legge 11 novembre 1986, n. 770. Alla stipulazione dei relativi contratti possono provvedere anche gli addetti militari, navali e aeronautici, ovvero, ove istituiti, gli assistenti amministrativi presso gli uffici degli addetti, in seguito ad apposita autorizzazione del competente centro di responsabilita' che costituisce anche atto per l'impegno di spesa.


I pagamenti relativi ai contratti possono essere effettuati, sulla base dei titoli giustificativi dei crediti documentati, direttamente dai centri di responsabilita' ovvero, previa rimessa dei fondi occorrenti, dai soggetti indicati nel comma 1.


La presentazione dei rendiconti delle spese da pagare all'estero e' effettuata entro sei mesi dalla data di acquisizione da parte dei soggetti di cui al comma 1 dei documenti giustificativi.


Art. 567

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Comma 1

Contratti a quantita' indeterminata

Comma 2

La fornitura dei materiali per il sostegno tecnico-logistico degli organismi della difesa, se vi sono obiettivi elementi che impediscono l'immediata ed esatta quantificazione delle prestazioni e degli oneri, e' effettuata mediante contratti a quantita' indeterminata, fermo restando il tetto massimo dell'importo fissato dal bando o avviso di gara, o, in mancanza di questi, dall'atto negoziale.


Art. 568

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Comma 1

Transazioni

Comma 2

Le transazioni sono approvate e impegnate, nell'ambito della rispettiva competenza per materia, dagli organi di grado dirigenziale di cui all'articolo 565, comma 3, e dai comandanti dei contingenti o delle unita' assimilabili operanti all'estero, ovvero dai direttori delle direzioni o centri di intendenza dei contingenti stessi, anche se non dirigenti. Per importi superiori a euro 100.000,00 sono competenti i centri di responsabilita'. Si procede previa richiesta del parere dell'Avvocatura dello Stato per importi superiori a euro 30.000,00, ovvero per importi superiori a euro 100.000,00 per i contratti contemplati dal decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, ai sensi dell'articolo 239 del medesimo decreto legislativo.


Comma 3

CAPO II - PERMUTE

Art. 570

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Comma 1

Modalita' per la stipula degli atti e l'esecuzione delle prestazioni

Comma 2

La scelta del contraente, la stipula delle convenzioni e dei contratti, l'approvazione, l'esecuzione delle prestazioni, il collaudo, la liquidazione e il pagamento e ogni altro connesso adempimento, sono effettuati con le modalita' che disciplinano l'attivita' negoziale dell'Amministrazione della difesa e nel rispetto delle competenze stabilite dal relativo ordinamento, con l'adozione anche delle previste forme di pubblicita'.


Art. 571

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Comma 1

Valore delle prestazioni a carico dei contraenti

Comma 2

Nel contratto di permuta deve essere indicato analiticamente il valore economico dei singoli materiali e delle singole prestazioni che le parti contraenti si impegnano a trasferire reciprocamente, nonche' il valore economico complessivo del contratto.


Ai fini della valutazione delle prestazioni rese dall'Amministrazione della difesa nell'ambito di convenzioni e contratti aventi a oggetto la permuta sono utilizzate, ove disponibili, le tabelle di onerosita' e la rilevazione, dei costi orari del personale predisposti dall'Amministrazione stessa.


Per quanto non contemplato nelle suddette tabelle e per la valutazione delle prestazioni rese da privati, l'Amministrazione della difesa effettua le verifiche di congruita' dei prezzi secondo le procedure utilizzate per la propria attivita' negoziale.


Art. 572

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Comma 1

Prezzo in luogo di prestazione in natura

Comma 2

In alternativa all'esecuzione della prestazione specifica posta a carico dell'Amministrazione della difesa, se sopravvenute esigenze istituzionali lo richiedono, l'Amministrazione stessa ha facolta' di adempiere al contratto mediante pagamento della prestazione posta a carico della controparte, secondo l'importo dichiarato nella convenzione o nel contratto.


Art. 573

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Comma 1

Autorita' competenti in ordine all'individuazione dei materiali e delle prestazioni da permutare

Comma 2

Per le esigenze dell'area tecnico-operativa, il Capo di stato maggiore della difesa, di iniziativa o su proposta degli Stati maggiori di Forza armata e del Comando generale dell'Arma dei carabinieri, individua i materiali e le prestazioni che possono costituire oggetto di permuta. Al solo fine di consentire le prestazioni, quando necessario puo' essere concesso l'utilizzo strettamente strumentale e temporaneo di porzioni di aree, superfici, immobili e infrastrutture in uso al Ministero della difesa.


All'individuazione dei materiali e delle prestazioni che possono costituire oggetto di permuta relativamente alle esigenze dell'area tecnico-amministrativa, provvede il Capo di stato maggiore della difesa su proposta del Segretario generale della difesa ((o del Direttore nazionale degli armamenti, in relazione agli aspetti di rispettiva competenza)).


Art. 574

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Comma 1

Rinvio alle norme in materia di pubblici appalti

Comma 2

Agli atti negoziali disciplinati dal presente capo e alle relative reciproche obbligazioni si applicano, in quanto compatibili, le norme vigenti dettate per gli appalti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.


Comma 3

LIBRO QUARTO - PERSONALE MILITARE TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 575

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Comma 1

Giuramento

Comma 2

I militari prestano giuramento con la seguente formula: «Giuro di essere fedele alla Repubblica italiana, di osservarne la Costituzione e le leggi e di adempiere con disciplina e onore tutti i doveri del mio stato per la difesa della Patria e la salvaguardia delle libere istituzioni».


Il giuramento si presta in forma solenne, alla presenza della bandiera e del comandante del corpo.((Esso e' rinnovato ad ogni cambiamento di categoria del militare.))


Art. 576

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Comma 1

Doveri dei militari prigionieri

Comma 2

Il militare prigioniero deve rifiutarsi di comunicare notizie di qualsiasi genere, salvo le proprie generalita' ed eventualmente quelle di altri militari fisicamente incapaci di comunicare, strettamente limitate al cognome, nome, grado, data di nascita e matricola.


I militari che rivestono il grado conservano la loro autorita' e le conseguenti responsabilita' anche dopo la cattura. Il piu' elevato in grado o piu' anziano di essi ha l'obbligo, salvo in caso di impedimento, di assumere il comando nell'ambito del campo o del gruppo dei prigionieri.


Comma 3

TITOLO II - RECLUTAMENTO CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 577

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Comma 1

Modalita' di svolgimento dei concorsi

Comma 2

L'Amministrazione della difesa, negli appositi bandi recanti le modalita' di svolgimento dei concorsi, per il reclutamento del personale militare, ha facolta' di rinviare a specifiche disposizioni della disciplina dettata per l'accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni.


Comma 3

CAPO II - ACCERTAMENTI PSICO-FISICI SEZIONE I ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AL SERVIZIO MILITARE

Art. 578

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Il presente capo si applica agli iscritti, arruolati e militari di leva e al personale maschile e femminile che partecipa ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate.


Art. 579

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Comma 1

Idoneita' al servizio militare

Comma 2

Sono idonei al servizio militare i soggetti in possesso dell'efficienza psico-fisica che ne consente l'impiego negli incarichi relativi al grado, alla qualifica e al ruolo di appartenenza.


Per la partecipazione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.


Non sono comunque idonei al servizio militare i soggetti affetti dalle imperfezioni e infermita' previste dall'articolo 582. Il giudizio di inidoneita' permanente e' emesso immediatamente per le imperfezioni gravi e le infermita' croniche ovvero al termine del periodo massimo di inidoneita' temporanea concedibile per quelle che, ritenute presumibilmente sanabili, permangono oltre tale periodo e altresi' per le infermita' suscettibili di aggravamento o di successioni morbose a causa dei disagi connessi con l'espletamento del servizio.


Art. 580

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Comma 1

Accertamento dell'idoneita' al servizio militare

Comma 2

L'accertamento dell'idoneita' al servizio militare e' effettuato mediante visite mediche generali e specialistiche e prove fisio-psico-attitudinali, esclusivamente a cura dei competenti organi sanitari militari.


Lo stato di gravidanza costituisce temporaneo impedimento all'accertamento.


L'accertamento nei riguardi dei candidati che partecipano ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate e' effettuato entro il termine stabilito dal bando di concorso in relazione ai tempi necessari per la definizione della graduatoria.


((


Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 579, comma 3, e i criteri per delineare il profilo sanitario dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.


))


Art. 581

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Comma 1

Aggiornamento dell'elenco delle imperfezioni e infermita'

Comma 2

L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 582, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 582

#

Comma 1

Imperfezioni e infermita' che sono causa di non idoneita' al servizio militare

Comma 2

I disturbi e le infermita' di cui al comma 1, lettera r), numeri da 1) a 9), devono essere tali da limitare significativamente il soggetto nell'assolvimento dei compiti previsti dal servizio militare.


Comma 3

SEZIONE II - ACCERTAMENTO DELL'IDONEITA' AI SERVIZI DI NAVIGAZIONE AEREA

Art. 583

#

Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Non sono idonei ai servizi di navigazione aerea i militari affetti dalle imperfezioni e infermita' di cui alla presente sezione.


L'elenco delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, e' aggiornato con decreto adottato dal Ministro della difesa, sentiti, per il personale femminile, il Ministro per le pari opportunita' e la Commissione nazionale per le pari opportunita' tra uomo e donna, e, per il personale del Corpo delle capitanerie di porto, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.


Art. 584

#

Comma 1

Modalita' di applicazione

Comma 2

L'organo sanitario puo' disporre specifiche prescrizioni o limitazioni all'impiego del pilota in relazione alle particolari condizioni psico-fisiche e al quadro clinico dell'interessato.


Ai fini della partecipazione ai concorsi per il reclutamento del personale di cui all'articolo 583 possono essere richiesti, in relazione alle esigenze di impiego, specifici requisiti psico-fisici, da indicare nei bandi di concorso.


((


Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento e la valutazione, ai fini dell'idoneita' ai servizi di navigazione aerea, delle imperfezioni e infermita' di cui all'articolo 586, predisposte dallo Stato maggiore della difesa, su proposta del Capo di Stato maggiore dell'Aeronautica militare.


))


Comma 3

SEZIONE III - ((REQUISITI FISICI))

Art. 587

#

Comma 1

(( (Parametri fisici).))

Comma 2

((


Al fine di tener conto di eventuali condizioni tecniche o individuali, e' considerata ammissibile una percentuale di adeguamento dei valori forniti dagli strumenti di misurazione fino a un massimo del dieci per cento rispetto ai valori limite indicati al comma 1.


))


Comma 3

TITOLO III - FORMAZIONE CAPO I CORSI DI FORMAZIONE PER L'ACCESSO AI RUOLI DEGLI UFFICIALI E DEI SOTTUFFICIALI SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 589

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

La presente sezione disciplina i corsi di formazione per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali presso gli istituti di formazione delle Forze armate.


Art. 590

#

Comma 1

Qualita' di allievo

Comma 2

I vincitori dei concorsi per l'accesso ai ruoli degli ufficiali e dei sottufficiali frequentano i corsi di formazione in qualita' di allievi. La frequenza dei corsi ha luogo previo accertamento, da parte delle strutture del Servizio sanitario militare, del possesso dell'idoneita' al servizio militare e allo specifico impiego nel ruolo di appartenenza del frequentatore.


La qualita' di allievo e' assunta, previa sottoscrizione della ferma prevista dal codice, all'atto dell'incorporazione presso l'istituto di formazione quale vincitore di concorso, ovvero all'atto della presentazione presso l'istituto per il personale gia' in servizio.


La qualita' di allievo cessa con la nomina a ufficiale, ad aspirante o a maresciallo, sergente o grado corrispondente, nonche' nei casi di espulsione o dimissioni dai corsi disciplinati dagli articoli 599 e 600.


Agli allievi si applicano, per quanto non diversamente disposto dal regolamento, le disposizioni di stato giuridico riguardanti i volontari in ferma prefissata di un anno previste dal codice.


Art. 591

#

Comma 1

Doveri dei frequentatori dei corsi

Comma 2

Fatta salva l'applicazione delle disposizioni vigenti in materia di disciplina militare, i frequentatori dei corsi sono tenuti a rispettare le norme interne dell'istituto e ad astenersi da attivita' o comportamenti, anche interpersonali, che possono comunque pregiudicare il conseguimento degli obiettivi formativi.


I frequentatori sono tenuti ad alloggiare e pernottare presso gli istituti di formazione; i soggetti coniugati o con figli minori, dimoranti nel comune o in una localita' limitrofa ove ha sede l'istituto di formazione, possono chiedere di essere esonerati dall'obbligo di pernottamento; l'autorizzazione puo' essere concessa, sospesa o revocata dal comandante di corpo, in relazione alle attivita' addestrative programmate, al rendimento negli studi e al profilo disciplinare del richiedente.


In casi eccezionali o di provata necessita' il comandante di corpo puo' concedere analoga autorizzazione in forma temporanea anche a soggetti versanti in situazione familiare diversa da quella di cui al comma 2.


Ai frequentatori non si applicano le disposizioni sull'orario di servizio.


Art. 592

#

Comma 1

Modalita' di concessione delle licenze

Comma 2

Ai frequentatori e' concessa la licenza ordinaria durante i periodi di interruzione delle attivita' didattiche, teorico-pratiche e addestrative, di durata pari alle interruzioni medesime.


Al di fuori dei periodi di interruzione di cui al comma 1, il comandante dell'istituto di formazione puo' concedere le licenze straordinarie previste dalla normativa vigente per i volontari in ferma prefissata di un anno o per il personale dell'Arma dei carabinieri.


Art. 593

#

Comma 1

Sospensione precauzionale

Comma 2

Se ai frequentatori e' applicata la sospensione precauzionale di cui agli articoli 915, 916 e 917 del codice e la stessa ha una durata superiore a un terzo della durata del corso, si applicano le disposizioni dell'articolo 598.


Nei casi di cui al comma 1, al termine del periodo di ferma, il frequentatore e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956 del codice, salvo il disposto dell'articolo 950 del codice per il personale dell'Arma dei carabinieri.


Art. 594

#

Comma 1

Cicli formativi e piani di studio

Comma 2

Il ciclo formativo e la durata dei corsi di formazione sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata, in base a quanto stabilito dal codice, in materia di reclutamento e formazione.


La formazione, in funzione degli obiettivi fissati da ciascuna Forza armata e alle esigenze di impiego del personale, e' disciplinata dai piani di studio approvati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.


La formazione e' basata sull'insegnamento di discipline teorico-pratiche e professionali anche a carattere universitario.


Art. 595

#

Comma 1

Valutazioni

Comma 2

Le valutazioni sono effettuate dagli insegnanti e dagli istruttori delle singole discipline e attivita' e da commissioni di esame nominate dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.


I criteri di valutazione in attitudine militare e professionale sono determinati dai Capi di stato maggiore di Forza armata, dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata, in relazione alle esigenze delle singole Forze armate.


La valutazione in attitudine militare e professionale e' effettuata, secondo quanto stabilito dal comma 3, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorita' da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.


Art. 596

#

Comma 1

Idoneita'

Comma 2

E' giudicato idoneo in attitudine militare e professionale il frequentatore che ha riportato una valutazione non inferiore a diciotto trentesimi.


Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione anche in discipline universitarie, il giudizio di idoneita', ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, e' altresi' determinato dal conseguimento del numero minimo di crediti formativi universitari espressamene indicati nei piani di studio, fatto comunque salvo il rispetto delle propedeuticita'; ai fini del raggiungimento del numero minimo di crediti formativi non possono essere fatti valere eventuali studi gia' compiuti o esperienze formative pregresse.


Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche, e' giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha superato in prima o seconda sessione, secondo le modalita' di cui all'articolo 595, gli esami relativi alle discipline tecnico-professionali e ha conseguito, anche in un eventuale esame di recupero, una valutazione media non inferiore alla sufficienza nelle istruzioni pratiche.


Nei corsi di formazione i cui piani di studio prevedono la valutazione in attivita' ginnico sportive e' giudicato idoneo, ai fini del superamento del corso o dell'anno di corso per l'ammissione alla frequenza dell'anno accademico successivo, il frequentatore che ha conseguito una valutazione media non inferiore alla sufficienza.


Al frequentatore giudicato non idoneo si applicano gli articoli 598 e 599, riguardanti il rinvio al corso successivo e l'espulsione dai corsi.


Art. 597

#

Comma 1

Esami

Comma 2

Il comandante dell'istituto di formazione puo' prevedere una sessione straordinaria di esami riservata ai frequentatori che per motivi di servizio non hanno potuto sostenere una o entrambe le sessioni di esami previste dal piano di studio.


Nei corsi di formazione che prevedono la frequenza e la valutazione di discipline universitarie presso l'ateneo di riferimento i frequentatori sono tenuti a sostenere gli esami con le modalita' stabilite dai piani di studio di cui all'articolo 594, comma 2, tenendo conto delle disposizioni di cui ai regolamenti di ateneo.


Art. 598

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Comma 1

Rinvio al corso successivo

Comma 2

Sono respinti e ammessi a ripetere il corso o l'anno di corso con rinvio al corso successivo, salvo quanto disposto dall'articolo 615, i frequentatori che non hanno conseguito l'idoneita' di cui all'articolo 596, purche' idonei in attitudine militare e professionale.((I corsi di cui agli articoli 608, comma 2, e 611, comma 1, non possono essere ripetuti, salvi i casi di forza maggiore documentati e quelli di cui al comma 3.))


I frequentatori di cui al comma 1 seguono la programmazione didattico-addestrativa del corso o dell'anno di corso che sono stati ammessi a ripetere e sono nuovamente valutati in tutte le aree indicate dal piano di studio, tranne nelle discipline universitarie precedentemente superate; ai fini della graduatoria, per le nuove valutazioni, valgono i punteggi ottenuti nell'anno che si e' stati ammessi a ripetere.


Il provvedimento di rinvio e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.


I frequentatori in licenza straordinaria di convalescenza o in licenza speciale di maternita' possono chiedere, con domanda corredata di idonea documentazione sanitaria, di essere autorizzati, sotto la propria responsabilita', alla prosecuzione dell'iter formativo con esenzione dalle attivita' fisiche. L'autorizzazione puo' essere concessa dal comandante dell'istituto di formazione. I frequentatori autorizzati non possono comunque essere impiegati in attivita' incompatibili con il proprio stato.


Il personale di cui al comma 5, che ha riacquistato l'idoneita' al servizio militare entro la fine dell'anno di corso, e' ammesso a sostenere gli esami nelle discipline tecnico-professionali e nelle istruzioni pratiche e a effettuare le prove ginnico sportive eventualmente non svolte.


Art. 599

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Comma 1

Espulsione dai corsi

Comma 2

Il provvedimento di espulsione dai corsi e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.


L'espulsione determina il proscioglimento dalle ferme contratte per la frequenza dei corsi e, per gli allievi marescialli, salvo quanto disposto alla sezione VI del presente capo, costituisce causa di proscioglimento dalla ferma ai sensi dell'articolo 763 del codice.


I frequentatori del ruolo naviganti dell'Aeronautica militare, divenuti non idonei al volo a seguito della perdita dei requisiti psicofisici previsti per il personale navigante, o per insufficiente attitudine al volo, possono essere trasferiti, a domanda, nei corsi regolari per ufficiali di altri ruoli, secondo le modalita' stabilite dall'articolo 732, comma 3, del codice .


Art. 600

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Comma 1

Dimissioni dai corsi

Comma 2

I frequentatori possono, a domanda, essere dimessi in qualsiasi momento durante lo svolgimento dei corsi.


Il provvedimento di dimissione dai corsi e' adottato dal direttore della Direzione generale per il personale militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.


Le dimissioni determinano il proscioglimento dalle ferme contratte.


Gli aspiranti sono trasferiti nella categoria degli ufficiali ausiliari in ferma prefissata dal ruolo speciale dell'arma o corpo di provenienza con l'obbligo di assolvere la ferma prevista dall'articolo 939 del codice.


Al personale di cui al comma 1 si applicano le disposizioni dell'articolo 599, comma 4.


Art. 601

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Comma 1

Graduatorie di merito

Comma 2

A ogni frequentatore e' assegnato un punteggio di merito espresso in trentesimi, con approssimazione al millesimo, ai fini della formazione della graduatoria di merito, determinata secondo l'ordine dei punteggi attribuiti.


Le graduatorie intermedie sono formate secondo l'ordine del punteggio di merito assegnato a ciascun frequentatore, risultante dalla somma, ridotta in trentesimi, del voto in attitudine militare e professionale e della media dei voti assegnati nelle restanti aree oggetto di valutazione di cui all'articolo 595, comma 1.


Nella formazione delle graduatorie di merito di cui al comma 2, a parita' di punteggio di merito, e' data precedenza all'allievo con il voto piu' alto in attitudine militare e professionale. In caso di ulteriore parita' e' data precedenza all'allievo meglio classificato nella graduatoria del precedente anno, ovvero, per la formazione della graduatoria del primo anno, in quella relativa al concorso di ammissione.


Per i frequentatori delle accademie sono formate distinte graduatorie di merito secondo il ruolo di appartenenza.((Per i frequentatori delle scuole sottufficiali della Marina militare sono formate distinte graduatorie di merito secondo le categorie e le specialita'.))


Art. 602

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Comma 1

Periodi di prova o sperimentazione

Comma 2

I corsi di formazione possono prevedere un periodo di prova o di sperimentazione finalizzato alla valutazione dell'attitudine alla professione e alla vita militare.


Le modalita' di valutazione, il periodo di svolgimento e la durata dei periodi di cui al comma 1 sono stabiliti con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.


I periodi di cui al comma 1 si intendono superati con il conseguimento di un giudizio di idoneita' espresso, secondo quanto stabilito dal comma 2, da una commissione composta dal comandante dell'istituto di formazione o altra autorita' da questi delegata, che la presiede, e da almeno due membri, nominati dal comandante stesso tra gli ufficiali o sottufficiali di inquadramento o insegnanti e istruttori dei valutandi.


Comma 3

SEZIONE II - CORSI DELLE ACCADEMIE

Art. 603

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Comma 1

Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi

Comma 2

Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 652 del codice, svolgono i corsi di formazione previsti dai medesimi articoli secondo i criteri e le modalita' di cui alla sezione I.


Art. 604

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Comma 1

Nomine

Comma 2

E' nominato ufficiale con il grado di sottotenente o corrispondente e ammesso all'eventuale frequenza dell'ulteriore periodo formativo il frequentatore che al termine del corso formativo e' risultato idoneo.


Per la Marina militare e l'Aeronautica militare e' nominato aspirante e ammesso al terzo anno di corso formativo l'allievo risultato idoneo al termine del secondo anno.


L'iscrizione degli ufficiali nei rispettivi ruoli ha luogo sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo 601.


Art. 605

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Comma 1

Formazione iniziale degli allievi ufficiali dei corpi sanitari

Comma 2

La formazione degli allievi che aspirano alla nomina a ufficiale in servizio permanente nel ruolo normale dei corpi sanitari delle Forze armate e' attribuita alle rispettive accademie militari.


Art. 606

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Comma 1

Frequenza dei corsi per gli allievi ufficiali dei corpi sanitari

Comma 2

Il reclutamento degli allievi di cui all'articolo 605 e' effettuato secondo le modalita' previste per gli allievi ufficiali delle altre armi, corpi o ruoli, per l'ammissione ai corsi delle accademie militari.


Gli allievi ammessi alle accademie militari per i corpi sanitari frequentano i corsi di studio per il conseguimento della laurea magistrale in medicina e chirurgia, farmacia o medicina veterinaria, presso le universita' statali con le quali l'Amministrazione della difesa stipula apposite convenzioni e con le modalita' stabilite dalle stesse convenzioni.


Durante gli studi universitari gli allievi seguono corsi complementari di materie militari secondo programmi definiti dalle norme interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.


Agli allievi di cui ai commi 1, 2 e 3 si applicano le disposizioni interne delle rispettive accademie militari e degli istituti militari di formazione superiore.


Comma 3

SEZIONE III - CORSI DI FORMAZIONE PER UFFICIALI

Comma 4

SEZIONE IV - CORSI PER ALLIEVI MARESCIALLI

Art. 608

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Comma 1

Criteri e modalita' di svolgimento dei corsi

Comma 2

Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera a) del codice frequentano i corsi di formazione previsti dall'articolo 760, comma 1 del codice, secondo i criteri e le modalita' di cui alla sezione I.


Gli allievi reclutati con i concorsi di cui all'articolo 679, comma 1, lettera b), del codice frequentano un corso di formazione volto all'acquisizione della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 839 e 848 del codice; tale corso e' regolato, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, dalle disposizioni di cui alla sezione I.


Gli allievi di cui al comma 2, in possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado, possono essere ammessi, in funzione degli obiettivi didattico-formativi di ciascuna Forza armata e dei profili d'impiego, alla frequenza di un apposito corso disciplinato secondo le modalita' di quelli frequentati dal personale di cui al comma 1.


Se si prevedono corsi di formazione differenziati per gli allievi in possesso di diploma di scuola secondaria di secondo grado, ai sensi del comma 3, questi precedono nella graduatoria di merito di fine corso gli allievi non in possesso di diploma.


Art. 610

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Comma 1

Esami finali

Comma 2

Gli esami finali previsti dagli articoli 760, comma 1, e 771, comma 1, del codice, sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata; gli allievi non idonei, se l'inidoneita' non determina l'espulsione, possono essere trattenuti in servizio, a domanda, per sostenere di nuovo l'esame, per una sola volta, nella prima sessione utile.


Ai fini dell'immissione in ruolo la graduatoria di merito e' formata sulla base della graduatoria di fine corso di cui all'articolo ((601)).


Comma 3

SEZIONE V - CORSI PER ALLIEVI SERGENTI O VICE BRIGADIERI

Art. 611

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Comma 1

Svolgimento del corso

Comma 2

Salvo quanto previsto dagli articoli 773, comma 1, 775, comma 1, e 776, comma 1, del codice, la durata e l'articolazione del corso di formazione per allievi sergenti o vice brigadieri sono determinate dai Capi di stato maggiore di Forza armata o dal Comandante generale dall'Arma dei carabinieri.


Per lo svolgimento del corso di cui al comma 1 si applicano, salvo quanto diversamente disposto dalla presente sezione, le disposizioni della sezione I del presente capo, escluse quelle relative alla frequenza di corsi universitari.


Art. 612

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Comma 1

Esami finali

Comma 2

Al termine del corso gli allievi sostengono gli esami finali intesi ad accertare il possesso della preparazione professionale necessaria per l'assolvimento delle funzioni previste dagli articoli 840 e 849 del codice.


Gli esami finali sono svolti secondo le modalita' stabilite con determinazione dei Capi di stato maggiore di Forza armata, del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da essi delegata.


Comma 3

SEZIONE VI - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER I CORSI DI FORMAZIONE DEI SOTTUFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 614

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Comma 1

Promozioni

Comma 2

L'allievo maresciallo e' promosso carabiniere dopo sei mesi dalla data di arruolamento, se giudicato idoneo da una commissione costituita con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o dall'autorita' da questi delegata.


L'allievo giudicato non idoneo alla promozione a carabiniere e' escluso dal corso e prosciolto dalla ferma contratta all'atto dell'arruolamento, ai sensi dell'articolo 769 del codice, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o da un'autorita' da questi delegata, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.


L'allievo maresciallo non promosso carabiniere perche' rinviato a giudizio o ammesso a rito alternativo per delitto non colposo, il quale non e' stato sospeso dal servizio ai sensi dell'articolo 593, conserva lo status di allievo sino al cessare delle cause impeditive della promozione.


Se le cause impeditive della promozione perdurano oltre il termine del corso, il frequentatore rimane nella condizione di allievo maresciallo ed e' impiegabile unicamente presso un istituto di formazione, con incarichi compatibili con lo status di volontario in ferma prefissata previsto dall'articolo 590. Decorso il termine della ferma contratta, se permangono le cause impeditive della promozione a carabiniere, l'allievo maresciallo e' collocato in congedo ai sensi dell'articolo 956 del codice.


Art. 615

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Comma 1

Dimissioni e rinvio

Comma 2

Sono altresi' espulsi dai corsi di cui alle lettere b) e c) del comma 1 gli allievi che dimostrino in qualsiasi momento di non possedere le qualita' necessarie per bene esercitare le funzioni del nuovo grado.


L'allievo proveniente dai civili, espulso dal corso biennale per marescialli, se non ha ancora maturato le condizioni per la nomina a carabiniere, e' prosciolto dalla ferma contratta e, se ha gia' conseguito la nomina, e' destinato al servizio d'istituto o puo' chiedere il proscioglimento dalla ferma.


Le disposizioni di cui all'articolo 599, comma 4, non si applicano agli allievi marescialli che hanno gia' conseguito la nomina a carabiniere o provengono da altri ruoli dell'Arma dei carabinieri nonche' agli allievi vice brigadieri.


Comma 3

CAPO II - FORMAZIONE SUPERIORE DEGLI UFFICIALI SEZIONE I CORSO SUPERIORE DI STATO MAGGIORE INTERFORZE

Art. 616

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Comma 1

Programma didattico

Comma 2

Il corso superiore di Stato maggiore interforze (corso ISSMI), ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacita' di contribuire alla concezione, pianificazione e conduzione di attivita' militari interforze e di Forza armata in ambito nazionale e internazionale e la capacita' necessaria per l'eventuale esercizio di funzioni dirigenziali.


Per le finalita' di cui al comma 1, lo Stato maggiore della difesa, sentiti gli Stati maggiori di Forza armata e per la parte d'interesse il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, definisce annualmente con apposite direttive gli obiettivi di formazione del corso e le attivita' culturali sussidiarie da svolgere.


Il programma didattico del corso, predisposto dal consiglio di istituto secondo le direttive di cui al comma 2, e' approvato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata e il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Per la parte relativa alle attivita' formative specifiche di ciascuna Forza armata il programma didattico e' approvato anche dal rispettivo Capo di stato maggiore o dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Art. 617

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Comma 1

Modalita' di ammissione

Comma 2

Il Capo di stato maggiore della difesa, in sede di determinazione annuale del numero complessivo degli ufficiali da ammettere al corso ISSMI, ne stabilisce la ripartizione tra Esercito italiano, Marina militare, Aeronautica militare, Arma dei carabinieri e Corpo della guardia di finanza, sentiti i Capi di stato maggiore di Forza armata, i comandanti generali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, e, per quanto di interesse, il Segretario generale della difesa ((e il Direttore nazionale degli armamenti)).


L'ammissione al corso ISSMI avviene sulla base della valutazione dei titoli posseduti dagli ufficiali superiori che hanno completato l'iter formativo previsto per la Forza armata di appartenenza, superando la prova pratica a conclusione del corso di Stato maggiore per gli ufficiali dell'Esercito italiano ovvero superando altro corso equivalente o il corso di istituto per l'Arma dei carabinieri.


La valutazione dei titoli, tra i quali e' richiesta la conoscenza della lingua inglese, e' effettuata per ciascuna Forza armata da una commissione nominata dal rispettivo Capo di stato maggiore e, per l'Arma dei carabinieri, dal Comandante generale e si conclude con la redazione delle relative graduatorie.


L'ammissione al corso ISSMI degli ufficiali utilmente collocati nelle rispettive graduatorie e' sottoposta dai Capi di stato maggiore di Forza armata e dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri al Capo di stato maggiore della difesa per l'approvazione.


Art. 618

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Comma 1

Valutazione di profitto

Comma 2

Durante lo svolgimento del corso ISSMI i vice direttori e gli insegnanti valutano l'attitudine dimostrata e il profitto conseguito dagli ufficiali nelle materie oggetto di studio con giudizi sintetici di insufficiente, sufficiente, buono, molto buono, ottimo.


Al termine del corso ISSMI il consiglio d'istituto, sulla base delle valutazioni di cui al comma 1, attribuisce a ciascun ufficiale il giudizio sintetico complessivo sul grado di formazione raggiunto e stila la relativa graduatoria, nella quale a parita' di giudizio gli ufficiali sono collocati nella medesima posizione.


I giudizi complessivi e la relativa graduatoria, dopo l'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sono comunicati agli interessati e pubblicati sul Giornale ufficiale del Ministero della difesa.


Il corso ISSMI si intende non superato dagli ufficiali che conseguono il giudizio complessivo di insufficiente.


Art. 619

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Comma 1

Diploma

Comma 2

Agli ufficiali che superano il corso ISSMI sono rilasciati il diploma di corso superiore di Stato maggiore interforze e il relativo distintivo ed e' conferito il titolo «Istituto Superiore di Stato Maggiore Interforze».


Sono equivalenti al diploma di cui al comma 1 gli attestati rilasciati agli ufficiali che superano corsi analoghi al corso ISSMI, svolti presso gli istituti esteri individuati con determinazione del Capo di stato maggiore della difesa.


Art. 620

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Comma 1

Esonero dal corso

Comma 2

Gli ufficiali che, per comprovata causa di malattia o per gravi e documentati motivi di carattere privato riconosciuti dallo Stato maggiore della difesa, non possono iniziare la frequenza entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata del corso ovvero si assentano per un periodo complessivo superiore a un sesto della durata del corso sono esonerati dal corso e possono essere ammessi a un corso ISSMI successivo, secondo le modalita' di cui all'articolo 617.


Art. 621

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Comma 1

Dimissione dal corso

Comma 2

La dimissione dal corso per motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta con provvedimento adottato dal Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata, ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza, su proposta del direttore dell'Istituto superiore di Stato maggiore interforze.


L'ufficiale dimesso non e' ammesso a frequentare altro corso ISSMI.


Art. 622

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Comma 1

Rinuncia al corso

Comma 2

Per gli ufficiali ammessi al corso ISSMI la partecipazione e' obbligatoria, salvo la domanda di rinuncia da parte dell'interessato, soggetta all'approvazione del Capo di stato maggiore della difesa, sentito il Capo di stato maggiore di Forza armata ovvero il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.


L'ufficiale che rinuncia non e' ammesso a partecipare ad altro corso ISSMI.


Comma 3

SEZIONE II - CORSI DI FORMAZIONE SUPERIORE PER GLI UFFICIALI DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 623

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Comma 1

Generalita'

Comma 2

Per la formazione degli ufficiali in servizio permanente dell'Esercito italiano sono previsti il corso di Stato maggiore e il corso pluritematico, ((se attivato dal Capo di stato maggiore dell'Esercito,)) di durata complessiva non superiore a un anno accademico.


Il corso di Stato maggiore((. . .)) e' inteso a uniformare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali ((del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice)).


Il corso pluritematico e' inteso a perfezionare la preparazione tecnico-professionale e a far acquisire la capacita' di:
((a) operare nell'ambito degli Stati maggiori dei comandi nazionali e multinazionali del livello ordinativo individuato dalla Forza armata e negli organi di vertice;))
b) valutare gli influssi delle condizioni socio-economiche sulla pianificazione e condotta delle operazioni militari;
c) svolgere attivita' d'insegnamento e di coordinamento didattico presso gli istituti militari di formazione.


Salvo quanto previsto dal presente capo, le modalita' di avvio e di svolgimento dei corsi, i percorsi formativi e la durata sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.


Art. 624

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Comma 1

Partecipazione al corso di stato maggiore

Comma 2

Partecipano al corso di Stato maggiore, obbligatoriamente, i capitani ((ed, eccezionalmente, i maggiori, appartenenti ai ruoli normali, sulla base di particolari esigenze individuate dallo Stato maggiore)) dell'Esercito italiano dopo aver compiuto, entro la data di inizio della sessione del corso, i prescritti periodi di comando, di attribuzioni specifiche o di servizio validi ai fini dell'avanzamento ((previsti per il grado di capitano)) e, secondo le modalita' previste dalle disposizioni della sezione IV del presente capo, i capitani dei ruoli speciali.


Art. 625

#

Comma 1

Partecipazione al corso pluritematico

Comma 2

Possono partecipare al corso pluritematico, a domanda e secondo le modalita' stabilite dall'articolo ((639)), gli ufficiali in possesso di laurea specialistica o titolo universitario corrispondente, che hanno superato il corso di Stato maggiore e sono risultati idonei agli accertamenti attitudinali.


Per gli ufficiali ammessi al corso pluritematico la frequenza e' obbligatoria.


Art. 626

#

Comma 1

Convenzioni con le universita'

Comma 2

Il Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano puo' stipulare apposite convenzioni con le universita', ai fini dell'attivazione, in sostituzione dei corsi di cui all'articolo 623 e in conformita' con i principi stabiliti dal presente capo, di corrispondenti master universitari di secondo livello.


Comma 3

SEZIONE III - CORSO DI STATO MAGGIORE DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 627

#

Comma 1

Sessioni

Comma 2

Nel corso dello stesso anno accademico possono essere attivate piu' sessioni dello stesso corso di Stato maggiore, nelle quali ripartire gli ufficiali frequentatori.


Art. 628

#

Comma 1

Valutazione di profitto

Comma 2

Durante lo svolgimento del corso di Stato maggiore, il grado di capacita' e preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove scritte ovvero esercitazioni pratiche nelle discipline oggetto di studio, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.


Art. 629

#

Comma 1

Esame finale

Comma 2

Il corso di Stato maggiore si conclude con l'esame finale, consistente in una prova pratica a carattere interdisciplinare riguardante la pianificazione ovvero la condotta di attivita' operative riferita a scenari diversi.


Sono ammessi a sostenere l'esame finale gli ufficiali che hanno conseguito un punteggio finale non inferiore a 18/30, ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi riportati nella valutazione del profitto di cui all'articolo ((628)).


Per ciascun ufficiale sottoposto all'esame finale l'argomento della prova pratica e' estratto a sorte tra quelli predisposti dalla commissione esaminatrice. Durante la prova e' ammessa la consultazione di testi, pubblicazioni e documenti relativi a esercitazioni eseguite durante il corso.


Il punteggio conseguito nella prova pratica, espresso in trentesimi e determinabile al millesimo, e' ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi assegnati da ciascun membro della commissione esaminatrice.


L'esame finale si intende superato se l'ufficiale consegue un punteggio non inferiore a 18/30.


L'esito dell'esame finale e il punteggio conseguito sono comunicati all'interessato dal presidente della commissione entro la giornata di svolgimento della prova.


Art. 630

#

Comma 1

Commissione esaminatrice

Comma 2

In caso d'impedimento o di assenza per servizio del presidente ovvero dei membri, le relative funzioni sono svolte, rispettivamente, da un ufficiale pari grado dell'istituto.


La commissione delibera validamente in presenza di tutti i suoi componenti.


Al termine di ogni giornata di esame la commissione redige un processo verbale, nel quale sono riportati per ciascun ufficiale il voto di ammissione all'esame, il punteggio relativo alla prova pratica espresso da ciascun membro della commissione e il punteggio attribuito.


Art. 631

#

Comma 1

Graduatoria

Comma 2

Al termine del corso di Stato maggiore e' formata per ciascuna sessione la graduatoria di merito degli ufficiali frequentatori ((che hanno superato l'esame finale)), secondo l'ordine dei punteggi conseguiti ((risultanti dalla media aritmetica del punteggio di cui all'articolo 629, comma 2, e del punteggio conseguito)) nell'esame finale.


((


Gli ufficiali inseriti nella graduatoria di cui al comma l sono dichiarati idonei alle funzioni di stato maggiore; ad essi e' rilasciato il relativo diploma.


))


Art. 632

#

Comma 1

Rinvio e dimissione

Comma 2

((


Il rinvio d'autorita' per motivi di servizio, autorizzato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano solo per esigenze inderogabili di Forza armata e nei soli casi in cui non si sia gia' verificato alcuno dei rinvii previsti dal presente articolo, puo' essere disposto al solo corso di Stato maggiore immediatamente successivo a quello al quale l'ufficiale avrebbe dovuto partecipare.


))


Il rinvio d'autorita' dell'ufficiale sottoposto a sanzione disciplinare di stato ovvero sospeso precauzionalmente dall'impiego e' disposto sino alla cessazione degli effetti della sanzione ovvero alla revoca a tutti gli effetti del provvedimento di sospensione.


L'ufficiale, che non puo' iniziare a frequentare il corso di Stato maggiore entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, puo' presentare domanda di rinvio a frequentare il corso nell'anno accademico successivo, se ricorrono gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero entro i due anni accademici successivi, nel caso di infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali.


L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' determinata da gravi e documentati motivi di carattere privato ovvero da infermita' riconosciuta dai competenti organi medico-legali, puo' essere disposto il rinvio d'ufficio a frequentare il corso, rispettivamente, entro l'anno accademico successivo ovvero entro i due anni accademici successivi.


Il rinvio per motivi di studio alla sessione successiva dello stesso corso ovvero al corso successivo puo' essere disposto, per una sola volta, in favore dell'ufficiale che non e' stato ammesso all'esame finale, di cui all' articolo 629, per aver conseguito un punteggio inferiore a 18/30.


L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermita' non puo' sostenere l'esame finale nel giorno stabilito, e' rinviato ad altra data entro la stessa ovvero la successiva sessione d'esame.


La dimissione dal corso di Stato maggiore per gravi motivi disciplinari ovvero per scarso rendimento negli studi e' disposta dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano, su proposta di un'apposita commissione nominata dal comandante dell'istituto di formazione, e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso di stato maggiore.


Comma 3

SEZIONE IV - AMMISSIONE DEI CAPITANI DEI RUOLI SPECIALI DELL'ESERCITO AL CORSO DI STATO MAGGIORE

Art. 633

#

Comma 1

Concorso

Comma 2

Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore i capitani dei ruoli speciali dell'Esercito italiano che superano il concorso, per titoli ed esami, di cui all'articolo 831, comma 4, del codice, bandito con decreto dirigenziale, per il numero di posti determinato in relazione alle esigenze organico-funzionali dell'Esercito italiano.


Art. 635

#

Comma 1

Titoli di merito

Comma 2

Sono ammessi a sostenere le prove d'esame di cui all'articolo 636 gli ufficiali che hanno conseguito nella valutazione dei titoli un punteggio non inferiore a 6/30.


Art. 636

#

Comma 1

Prove d'esame

Comma 2

I programmi delle prove di esame sono allegati al bando di concorso.


Per lo svolgimento della prova scritta si osservano le disposizioni degli articoli 13 e 14 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.


Le prove d'esame sono valutate attribuendo un punteggio espresso in trentesimi e si intendono superate se il candidato consegue un punteggio di almeno 18/30 in ciascuna prova.


Art. 637

#

Comma 1

Graduatoria

Comma 2

La graduatoria di merito dei concorrenti e' formata secondo l'ordine dei punteggi conseguiti dai candidati e ottenuti calcolando la media aritmetica tra il punteggio riportato dal candidato nella valutazione dei titoli di merito e la media dei voti conseguiti nelle prove d'esame, dando la precedenza, a parita' di punteggio, al piu' anziano in ruolo.


La graduatoria approvata e' comunicata agli interessati dalla Direzione generale del personale militare.


Sono ammessi a frequentare il corso di Stato maggiore, nel numero dei posti messi a concorso, gli ufficiali dichiarati idonei utilmente collocati nella graduatoria.


I posti messi a concorso, che alla data di inizio del corso risultano non coperti per rinuncia o per altro motivo, sono assegnati in numero corrispondente a favore dei concorrenti dichiarati idonei ma non vincitori, secondo l'ordine della graduatoria.


Art. 638

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Comma 1

Rinvio

Comma 2

L'ufficiale che non ha potuto partecipare al concorso, in quanto sospeso precauzionalmente dall'impiego nel periodo compreso tra la presentazione della domanda e l'inizio del corso, puo' partecipare al primo concorso successivo utile, anche se ha superato il prescritto limite di eta', se la sospensione precauzionale e' stata revocata a tutti gli effetti.


Comma 3

SEZIONE V - CORSO PLURITEMATICO DELL'ESERCITO ITALIANO

Art. 639

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Comma 1

Modalita' di ammissione

Comma 2

((


Sono ammessi al corso pluritematico, se attivato e nel numero stabilito dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano per ciascuno dei ruoli di cui all'articolo 809, comma l lettere a), b), c), d) ed e), del codice, gli ufficiali utilmente collocati nella graduatoria di merito relativa al ruolo di appartenenza formata secondo l'ordine dei punteggi ottenuti nella valutazione dei titoli posseduti non inferiore a 18/30.


))


Per la formazione della graduatoria sono titoli di merito valutabili secondo i criteri stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano,:
((a) il punteggio di cui all'articolo 631, comma l;))
b) i titoli desumibili dalla documentazione caratteristica e dallo stato di servizio.


((


La valutazione dei titoli e la formazione della graduatoria sono effettuate da una commissione nominata dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano.


))


Art. 640

#

Comma 1

Valutazione di profitto

Comma 2

Durante lo svolgimento del corso pluritematico il grado di preparazione degli ufficiali frequentatori e' accertato mediante prove teorico-pratiche, di ricerca ovvero esercitazioni nelle discipline oggetto di studio previste da ciascun modulo, valutate attribuendo punteggi espressi in trentesimi e determinabili al millesimo.


Al termine dello svolgimento del corso per ciascun modulo e' attribuito un punteggio ottenuto calcolando la media aritmetica dei punteggi conseguiti nelle discipline dallo stesso previste.


Art. 641

#

Comma 1

Prova finale

Comma 2

Il corso pluritematico si conclude con la prova finale, consistente in una esercitazione pratica a carattere interdisciplinare nelle materie oggetto di studio, svolta nell'ambito di gruppi di lavoro.


Il punteggio della prova finale e' attribuito a ciascun ufficiale sulla tesi svolta personalmente nell'ambito del gruppo di lavoro.


L'ufficiale, che per gravi motivi di carattere privato o per infermita' non puo' presentare nel giorno stabilito la tesi di cui al comma 2, e' rinviato ad altra data entro i limiti temporali dell'anno accademico in cui e' iscritto.


La votazione finale conseguita dall'ufficiale, espressa in centodecimi, e' ottenuta sommando la media aritmetica dei punteggi attribuiti nei moduli con il punteggio riportato nella prova finale.


Il corso pluritematico si intende superato se l'ufficiale consegue una votazione non inferiore a 66/110.


Agli ufficiali che superano il corso pluritematico e' rilasciato il relativo diploma.


Art. 642

#

Comma 1

Rinuncia, rinvio e dimissione

Comma 2

La domanda di rinuncia al corso, da sottoporre all'approvazione dello Stato maggiore dell'Esercito italiano, puo' essere presentata dall'interessato prima dell'inizio del corso e comporta l'inammissibilita' a frequentare altro corso pluritematico.


L'ufficiale che ha necessita' di rimandare la frequenza del corso pluritematico o che non puo' iniziare a frequentarlo, per gravi e documentati motivi di carattere privato o per infermita', entro un periodo di tempo pari a un sesto della durata, deve presentare allo Stato maggiore dell'Esercito italiano, domanda di rinvio ad altro corso.


L'ufficiale che si assenta per un periodo di tempo complessivo superiore a un sesto della durata e' dimesso dal corso. Se l'assenza e' dovuta a improrogabili esigenze di servizio ovvero a infermita' derivante da causa di servizio, l'ufficiale e' rinviato d'ufficio al corso successivo anche in soprannumero.


Comma 3

SEZIONE VI - CORSO NORMALE DI STATO MAGGIORE DELLA MARINA MILITARE

Art. 643

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Comma 1

Corso normale di Stato maggiore

Comma 2

L'Ispettore delle scuole, in base alle direttive emanate dal Capo di stato maggiore della Marina militare, definisce annualmente gli obiettivi del corso normale di Stato maggiore della Marina militare.


Il corso normale di Stato maggiore della Marina militare ha lo scopo di far acquisire agli ufficiali la capacita' di contribuire all'ideazione, alla pianificazione e alla conduzione, secondo il corpo di appartenenza, delle attivita' di Stato maggiore relative a comandi navali complessi e a organismi militari marittimi centrali e periferici, nazionali, esteri e internazionali e la capacita' necessaria per l'esercizio di funzioni direttive complesse.


La durata del corso e' fissata dal Ministro della difesa, su proposta del Capo di stato maggiore della Marina militare, entro il limite di un anno accademico.


Il corso normale e' distinto dal numero d'ordine che precede la sua denominazione.


Art. 644

#

Comma 1

Ufficiali frequentatori

Comma 2

Alla frequenza del corso normale di Stato maggiore sono destinati ufficiali dei ruoli normali rivestiti di massima del grado di capitano di corvetta o tenente di vascello.


In base alle direttive del Capo di stato maggiore della Marina militare possono essere ammessi alla frequenza del corso ufficiali del ruolo speciale, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o Corpi armati dello Stato e ufficiali di Stati esteri.


Art. 645

#

Comma 1

Valutazione di profitto

Comma 2

La valutazione degli ufficiali frequentatori del corso normale e' effettuata sulla base dei risultati conseguiti nelle esercitazioni, nei lavori e nelle prove previsti dai rispettivi programmi, secondo i criteri di massima stabiliti dal Capo di stato maggiore della Marina militare.


Art. 646

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Comma 1

Esami di fine corso

Comma 2

Al termine del corso normale di Stato maggiore i frequentatori sono sottoposti a esami finali. I criteri di valutazione vertono sull'esame delle singole prove effettuate durante la frequenza del corso, nonche' sulla discussione di una tesi preventivamente assegnata al frequentatore dal Consiglio di istituto. Le votazioni delle singole prove sono espresse in trentesimi. La sufficienza e' stabilita in diciotto trentesimi.


Coloro che non superino l'esame di fine corso possono chiedere di ripetere il corso. L'ammissione a un corso successivo ha luogo su determinazione dell'Ispettore delle scuole, sentito l'ammiraglio comandante che esprime, in base al rendimento offerto, un giudizio complessivo sull'interesse dimostrato e sulle potenzialita' dei frequentatori.


Art. 647

#

Comma 1

Equipollenza del corso normale di Stato maggiore

Comma 2

L'equipollenza al corso normale di Stato maggiore della Marina militare di analoghi corsi svolti presso omologhi istituti di Forze armate estere o di organismi internazionali e' determinata dal Capo di stato maggiore della Marina militare.


Art. 648

#

Comma 1

Attestato

Comma 2

Ai frequentatori che superano il corso e' rilasciato l'apposito attestato a firma del comandante dell'Istituto ed e' conferito il titolo “Istituto Studi Militari Marittimi”.


Art. 649

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Comma 1

Dimissioni, rinvii e allontanamenti

Comma 2

I frequentatori che, per motivi indipendenti dalla propria volonta', sono rimasti assenti per un periodo, anche non continuativo, superiore a un terzo dei giorni di durata del corso, interrompono la frequenza del corso stesso e non sono ammessi agli esami finali. Tali frequentatori sono ammessi d'autorita' a ripeterlo in una successiva sessione.


Eventuali dimissioni dal corso normale di Stato maggiore per gravi mancanze disciplinari ovvero per manifesto scarso rendimento nelle attivita' formative sono disposte dal Capo di stato maggiore della Marina militare, su proposta dell'ammiraglio comandante, sentito il parere dell'Ispettore delle scuole. Tali dimissioni comportano l'inammissibilita' a frequentare altre sessioni del corso in oggetto.


Comma 3

SEZIONE VII - CORSI DI STATO MAGGIORE DELL'AERONAUTICA MILITARE

Art. 650

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Comma 1

Corsi di stato maggiore

Comma 2

La partecipazione al corso di stato maggiore e il superamento dei relativi esami costituisce il requisito per l'avanzamento degli ufficiali in servizio permanente dell'Aeronautica militare, disciplinato dal libro IV, titolo VII, capo IX del codice.


Gli obiettivi, le modalita' di svolgimento e la durata, entro il limite di un anno accademico, dei corsi di cui al comma 1, sono stabiliti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare.


Il corso normale e il corso di perfezionamento sono distinti dal numero d'ordine che precede la loro denominazione.


Art. 651

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Comma 1

Ufficiali frequentatori

Comma 2

In base alle direttive del Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare possono essere ammessi alla frequenza dei corsi di cui al comma 1, funzionari civili dell'Amministrazione della difesa, ufficiali di altre Forze armate o di polizia e ufficiali di Stati esteri.


Art. 652

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Comma 1

Rinvii

Comma 2

Gli ufficiali che, per comprovata infermita' temporanea o per gravissime documentate ragioni di carattere privato o per sopravvenuti eccezionali motivi di servizio, riconosciuti dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, non possono frequentare il corso di stato maggiore al quale sono assegnati, ovvero, per gli stessi motivi, devono assentarsene per un periodo di tempo superiore a un terzo della durata prevista, sono rinviati a un corso successivo.


Gli ufficiali frequentatori che, per i motivi indicati nel comma 1, non possono sostenere gli accertamenti finali del corso, sono rinviati a una sessione di recupero, da fissarsi dal Capo di stato maggiore dell'Aeronautica militare, su proposta del comandante dell'istituto di formazione.


Comma 3

SEZIONE VIII - CORSO D'ISTITUTO PER UFFICIALI DELL'ARMA DEI CARABINIERI

Art. 654

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Comma 1

Attivita' didattica

Comma 2

L'attivita' didattica del corso d'istituto per i capitani in servizio permanente effettivo dell'Arma dei carabinieri comprende lezioni, esercitazioni, seminari di studio, conferenze, dibattiti guidati da docenti nonche', qualora d'interesse, visite d'istruzione presso enti diversi dall'Arma o presso comandi o uffici di altre Forze armate o altre Forze di polizia, italiane e straniere.


Art. 656

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Comma 1

Rinvio della frequenza del corso

Comma 2

Per gli ufficiali ammessi al corso d'istituto puo' essere disposto, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, il rinvio della frequenza al corso successivo per motivi di servizio, per comprovata infermita' o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.


Escluso il caso di perdurante comprovata infermita', gli ufficiali per i quali e' stato disposto il rinvio della frequenza al corso successivo possono ottenere solo un ulteriore rinvio, con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, per motivi di servizio o, a domanda, per gravi e documentati motivi di carattere privato.


Art. 657

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Comma 1

Modalita' di svolgimento

Comma 2

Le date di inizio e di termine del corso d'istituto sono stabilite annualmente dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri che provvede, altresi', ad approvare la pianificazione didattica del corso stesso, di durata non superiore a sei mesi di frequenza, comprensiva delle materie di insegnamento, di quelle oggetto di esame finale e dei relativi docenti, dandone comunicazione al Capo di stato maggiore della difesa. Per lo svolgimento dei compiti di cui al comma 1, il Comandante generale si avvale dell'Ufficio addestramento e regolamenti del Comando generale dell'Arma dei carabinieri.


I contenuti del corso sono definiti annualmente sulla base delle direttive emanate dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Il corso puo' essere articolato in fasi di frequenza, svolte presso la scuola ufficiali carabinieri, e in fasi per corrispondenza, svolte presso i reparti di impiego.


Gli ufficiali frequentatori del corso, per lo svolgimento delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza, possono essere ripartiti, in relazione al numero, in piu' sessioni didattiche. Per ogni sessione didattica e' designato un ufficiale di grado non inferiore a maggiore con il compito di seguire le attivita' addestrative, favorendo l'apprendimento individuale e collettivo, specialmente nelle materie aventi particolare valenza professionale.


Ai frequentatori del corso possono, inoltre, essere assegnati studi e ricerche sulle materie di insegnamento o su specifiche tematiche, per il perseguimento di particolari fini istituzionali, e l'approfondimento di problematiche di carattere tecnico-professionale.


Il profitto tratto dai frequentatori durante il corso e' accertato mediante elaborati svolti nelle fasi per corrispondenza, prove scritte e interrogazioni orali nelle fasi di frequenza, nelle diverse materie di insegnamento. Tali materie devono essere articolate in almeno sette moduli didattici. A conclusione delle fasi di frequenza e di quelle per corrispondenza e' effettuata la valutazione complessiva del profitto dagli stessi docenti che compongono la commissione di cui all'articolo 658 comma 1, lettera c). La valutazione, che costituisce il voto di ammissione all'esame finale, e' espressa in trentesimi e frazione millesimale ed e' definita dalla media aritmetica delle medie aritmetiche delle votazioni, che devono essere almeno due, riportate in ciascuna materia prevista dall'ordinamento didattico del corso.


L'esame finale consiste in una prova orale su materie che sono state oggetto di studio durante il corso. Per le modalita' di valutazione e di espressione del punteggio si applicano le disposizioni di cui all'articolo 659.


Agli ufficiali frequentatori del corso d'istituto sono comunicate tutte le valutazioni effettuate durante la frequenza del corso e nell'esame finale, nonche' il punteggio finale del corso, determinato sulla base delle suddette valutazioni, e la posizione occupata nella graduatoria finale di merito.


La graduatoria finale e' approvata dal Comandante generale dell'Arma dei carabinieri ed e' pubblicata nel Giornale ufficiale del Ministero della difesa.


Art. 658

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Comma 1

Commissione d'esame

Comma 2

Sono nominati, inoltre, due ufficiali superiori dell'Arma dei carabinieri in qualita' di membri supplenti, che subentrano nella commissione in caso di impedimento dei membri effettivi.


In caso di impedimento del presidente o del vice presidente della commissione esaminatrice, la sostituzione e' disposta con determinazione del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


L'ufficiale dell'Arma dei carabinieri meno anziano tra i membri effettivi della commissione esaminatrice svolge le funzioni di segretario.


Art. 659

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Comma 1

Votazioni finali

Comma 2

Il voto dell'esame finale, espresso in trentesimi e frazione millesimale, e' determinato dalla media aritmetica dei voti attribuiti da ciascun componente della commissione. Il voto espresso dal presidente e dal vice presidente della commissione si riferisce all'andamento complessivo dell'esame, tenendo conto delle conoscenze e delle capacita' acquisite nonche' delle potenzialita' espresse dal candidato durante il corso. La media aritmetica del voto dell'esame finale e del voto conseguito nella valutazione complessiva del profitto di cui all'articolo 657, comma 6, costituisce il punteggio finale del corso e determina la posizione di ciascun frequentatore nella graduatoria finale di merito.


Gli ufficiali con eguale punteggio finale sono collocati nella graduatoria con precedenza per il piu' anziano in ruolo.


L'ufficiale che consegue un voto finale inferiore a diciotto trentesimi non supera il corso e non puo' frequentare altro analogo corso.


La mancata presentazione all'esame finale puo' essere giustificata soltanto da motivi di servizio, comprovata infermita' o documentata causa di forza maggiore.


Gli ufficiali impossibilitati a sostenere gli esami per i giustificati motivi di cui al comma 4 possono partecipare alla prova in uno dei giorni successivi in cui sono previsti gli esami finali.


L'ufficiale che, senza giustificato motivo, non si presenta all'esame, e' considerato come un frequentatore che non ha superato il corso d'istituto.


Se, per il perdurare dei motivi giustificativi, l'ufficiale non riesce a sostenere gli esami in uno dei giorni successivi puo' effettuarli in una sessione straordinaria, da predisporre non oltre il quarantacinquesimo giorno dall'ultimo di quelli previsti per la sessione ordinaria di esami. Se l'ufficiale non riesce a sostenere l'esame finale nemmeno nella sessione straordinaria, lo stesso e' ammesso, per una sola volta, alla frequenza del corso successivo.


Art. 660

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Comma 1

Dimissioni dal corso

Comma 2

E' dimesso dal corso l'ufficiale frequentatore rimasto assente per piu' di un terzo delle giornate addestrative di frequenza previste dalla programmazione didattica.


L'ufficiale dimesso e' ammesso alla frequenza del corso successivo e nei suoi confronti si applica l'articolo 656, comma 2.


Art. 661

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Comma 1

Ammissioni particolari

Comma 2

Al corso d'istituto possono partecipare, a domanda e previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere.


Ai frequentatori di cui al comma 1 si applicano le norme previste dal presente capo per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri.


Il comandante della scuola ufficiali carabinieri ha la facolta' di limitare per gli ufficiali di Forze armate e di Forze di polizia estere la partecipazione a determinate attivita' didattiche e la consultazione di documenti o pubblicazioni, prevedendo, in tal caso, attivita' didattiche alternative.


Comma 3

CAPO III - SCUOLE MILITARI

Art. 662

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Comma 1

Passaggio alla classe superiore e conseguimento del diploma di Stato

Comma 2

Il passaggio alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono subordinati al raggiungimento della promozione scolastica e dell'idoneita', attraverso il voto di sufficienza, nell'attitudine militare.


La promozione alla classe superiore e il conseguimento del diploma di Stato sono disciplinati dalla normativa vigente per gli istituti di istruzione di secondo grado.


Art. 663

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Comma 1

Attitudine militare

Comma 2

Per gli allievi della scuola navale militare la valutazione di cui al comma 1 avviene dopo l'eventuale campagna navale di istruzione e tiene conto anche delle attitudini alla vita navale.


Art. 664

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Comma 1

Graduatorie finali

Comma 2

Al termine dell'anno scolastico per ciascun corso di studi e' formata, tra gli allievi che hanno conseguito la promozione scolastica e l'idoneita' nell'attitudine militare, una graduatoria di merito in base ai voti scolastici e al voto conseguito nell'attitudine militare.


La graduatoria di merito e' formata anche al termine dell'ultimo anno di corso, a seguito del conseguimento del diploma di Stato.


Gli allievi che hanno contratto uno o piu' debiti formativi, ammessi a frequentare la classe successiva, sono inseriti nella graduatoria di merito dopo gli allievi promossi.


La graduatoria di merito e' formata sommando la media aritmetica dei punteggi ottenuti nelle varie discipline e il voto di attitudine militare espressi in decimi.


Nella graduatoria finale, a parita' di punteggio complessivo, e' data la precedenza all'allievo con la votazione in attitudine militare piu' elevata. A parita' anche di questo, e' data la precedenza all'allievo che aveva maggiore anzianita' nella precedente graduatoria di concorso o di ammissione alla classe superiore.


Gli allievi ripetenti, all'atto della riammissione al nuovo corso, sono collocati, a seconda del corso, nell'ordine di graduatoria dopo gli allievi della prima classe vincitori del concorso o dopo gli allievi della seconda o terza classe promossi, conservando fra loro l'ordine di anzianita' che avevano in precedenza.


Al termine di ciascun quadrimestre e al termine dell'anno scolastico il comandante della scuola invia ai genitori o tutori degli allievi minorenni un rapporto contenente elementi di informazione sulle valutazioni scolastiche e attitudinali degli allievi, riservando una copia agli atti della scuola.


Gli allievi che hanno conseguito il diploma di maturita' classica o scientifica presso la scuola e che partecipino al concorso per l'accesso alle rispettive accademie militari hanno preferenza in graduatoria, a parita' di merito.


Art. 665

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Comma 1

Rinvii e dimissioni

Comma 2

Il Direttore generale della Direzione generale per il personale militare del Ministero della difesa adotta il provvedimento di dimissioni d'autorita' e del rinvio in famiglia su proposta motivata del comandante della scuola, previo parere dell'apposito organo collegiale.


L'allievo arruolato che e' stato rinviato in famiglia e' prosciolto da ogni vincolo di ferma.


All'allievo, che per qualunque motivo cessi di appartenere alla scuola, e' consegnato, a cura della stessa, il nulla osta per il trasferimento ad analoga classe in istituto statale dello stesso ordine.


Art. 666

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Comma 1

Disciplina e doveri generali

Comma 2

Gli allievi sono tenuti all'osservanza delle norme disciplinari previste per gli istituti statali di istruzione secondaria e anche al rispetto delle regole della disciplina militare stabilite dal codice, dal presente regolamento e dalle disposizioni interne appositamente emanate.


Comma 3

TITOLO IV - ((RUOLI E DOTAZIONI ORGANICHE CAPO I RUOLI))

Art. 668

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Comma 1

Specialita' di navigatore militare dei ruoli naviganti dell'Aeronautica militare

Comma 2

Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati a tutti gli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti normale in possesso del brevetto di pilota militare.


Gli allievi navigatori e gli ufficiali frequentatori dei corsi per il conseguimento dei brevetti di navigatore di aeroplano e di navigatore militare sono equiparati agli effetti di cui al comma 1 rispettivamente agli allievi piloti e agli ufficiali frequentatori dei corsi di pilotaggio.


Gli ufficiali dell'Aeronautica militare ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di navigatore militare sono equiparati agli effetti giuridici ed economici agli ufficiali dell'Arma aeronautica ruolo naviganti speciale, in possesso del brevetto di pilota militare.


Le disposizioni riguardanti gli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare si applicano, per le parti di rispettiva competenza, anche a tutto il personale di complemento reclutato mediante corsi per navigatori militari.


Il numero degli ufficiali navigatori di complemento dell'Aeronautica militare, da mantenere annualmente in servizio, e' portato in detrazione del numero massimo degli ufficiali piloti di complemento dell'Aeronautica militare ammessi al trattenimento in servizio.


Comma 3

((CAPO II - DOTAZIONI ORGANICHE))

Art. 668-bis

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Comma 1

(( (Dotazioni organiche complessive dei generali e dei colonnelli). ))

Comma 2

((


))


Comma 3

TITOLO V - STATO GIURIDICO E IMPIEGO CAPO I REINTEGRAZIONE NEL GRADO A DOMANDA

Art. 671

#

Comma 1

Parere

Comma 2

La Corte militare d'appello esprime il suo parere con decisione motivata, presa in camera di consiglio, con la quale, tenuti presenti i fatti, la natura di essi, i precedenti e la condotta militare e morale dell'interessato e ogni altro elemento di giudizio, dichiara se il richiedente e' meritevole di riacquistare il grado e di esercitarlo degnamente, senza pregiudizio del servizio e della disciplina militare.


L'incarico di riferire in camera di consiglio e quello di redigere i motivi del parere sono affidati dal presidente a uno dei componenti del collegio.


In nessun stato del procedimento e' ammesso l'intervento del difensore.


Art. 672

#

Comma 1

Acquisizione di atti e ulteriori accertamenti

Comma 2

Il Procuratore generale militare della Repubblica, al fine di concludere sulla domanda, e la Corte militare d'appello, per esprimere il suo parere, possono richiedere in comunicazione gli atti del procedimento disciplinare o del procedimento penale e altri documenti occorrenti a procedere a ogni accertamento che ritengano necessario.
2 A tali accertamenti il Procuratore generale militare della Repubblica procede direttamente, con l'assistenza di un cancelliere, se non ritiene di richiedere a tale scopo altro magistrato militare, o le competenti autorita' militari, o gli ufficiali di polizia giudiziaria.
3. La Corte militare d'appello dispone gli accertamenti con ordinanza, specificandone l'oggetto e delegando, per eseguirli, uno dei suoi giudici, il quale vi procede con l'assistenza di un cancelliere.


Art. 673

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Comma 1

Comunicazioni

Comma 2

Le conclusioni del Procuratore generale militare della Repubblica e il parere della Corte militare d'appello non sono notificati all'interessato.


Il parere e' comunicato, in copia, dal Procuratore generale militare della Repubblica soltanto al Ministro richiedente, unitamente agli atti.


Il parere e' definitivo.


Art. 674

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Comma 1

Decisioni del Ministro

Comma 2

Il Ministro, nell'emettere le sue decisioni, non puo' discostarsi dal parere espresso dalla Corte militare d'appello, se questo non e' favorevole all'accoglimento della domanda.


Art. 675

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Comma 1

Militari reintegrati

Comma 2

I militari reintegrati nel grado sono collocati nei ruoli delle categorie del congedo, di cui al titolo V del libro IV del codice, a seconda degli anni di servizio, dell'eta' e della idoneita'. A tal fine, le autorita' che trasmettono al Ministero i documenti, esprimono il loro parere anche sulla idoneita' o meno dei militari stessi alla iscrizione nei predetti ruoli.


L'anzianita' da attribuire ai militari reintegrati e' quella che risulta detraendo, dalla anzianita' posseduta prima del provvedimento che li privo' del grado, il tempo che intercorre tra il decreto di perdita del grado e quello di reintegrazione.


Per i militari reintegrati non si provvede ad alcuna variazione del trattamento di quiescenza del quale sono eventualmente in possesso.


Il provvedimento di reintegrazione nel grado non importa revoca del precedente decreto di perdita del grado e non da' diritto a corresponsione di assegni arretrati; il decreto di reintegrazione e', in ogni caso, presentato alla Corte dei conti per il prescritto controllo di legittimita'.


Art. 676

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Comma 1

Riammissione in servizio

Comma 2

La riammissione in servizio puo' essere disposta, nei soli casi previsti dal codice, in seguito a domanda dell'interessato, da presentarsi unitamente a quella di reintegrazione nel grado, su decisione del Ministro competente e soltanto con lo stesso decreto di reintegrazione. L'eventuale eccedenza che per effetto della riammissione stessa si determina nell'organico relativo al grado rivestito dall'interessato e' riassorbita al verificarsi della prima corrispondente vacanza.


Il provvedimento di riammissione ha effetto dalla data in cui il militare riprende effettivamente servizio.


Art. 677

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Comma 1

Non accoglimento delle domande

Comma 2

Se la domanda di reintegrazione nel grado non e' accolta, non puo' esserne presentata una nuova, se non nei casi di cui agli articoli 871, comma 2, 872, comma 3, e 873, comma 2, del codice.


Art. 678

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Comma 1

Militari in congedo assoluto

Comma 2

Le disposizioni del presente capo si applicano, inoltre, ai militari in congedo assoluto, i quali, in caso di reintegrazione nel grado, tornano a far parte di detta categoria.


Comma 3

CAPO II - TRASFERIMENTI E DESTINAZIONI

Art. 679

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Comma 1

(( (Requisiti per ricoprire incarichi relativi al servizio di stato maggiore dell'Esercito italiano). ))

Comma 2

((


Possono ricoprire gli incarichi relativi al servizio di stato maggiore ovvero di particolare rilievo negli stati maggiori dei comandi e negli enti centrali e periferici, determinati dal Capo di stato maggiore dell'Esercito italiano, gli ufficiali superiori che hanno assolto gli obblighi di comando o di servizio ovvero le attribuzioni specifiche previsti dal codice, per l'avanzamento al grado superiore, riportando la qualifica di eccellente, e hanno superato il corso superiore di Stato maggiore interforze ovvero il corso di cui all'articolo 2226 del codice.


Gli incarichi di cui al comma 1, da assegnare agli ufficiali che rivestono il grado di maggiore ovvero tenente colonnello, non hanno natura dirigenziale.


Nei casi di cui al comma 3, escluso quello di cui alla lettera a), gli ufficiali dello stesso ruolo del titolare ricoprono l'incarico in sede vacante.


))


Comma 3

CAPO III - REINSERIMENTO NEL MONDO DEL LAVORO DEL PERSONALE IN CONGEDO

Art. 680

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Comma 1

Abilitazione all'esercizio della professione d'ingegnere

Comma 2

I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 1, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore dell'Esercito italiano.


I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 3, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, per i laureati anche del titolo accademico e per gli ufficiali delle armi navali provenienti dagli ufficiali del Corpo di stato maggiore del brevetto di specializzazione superiore tecnica della Marina. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dallo Stato maggiore della Marina.


Gli ammiragli e gli ufficiali superiori del Corpo di stato maggiore della Marina, di cui all'articolo 1015, comma 2, del codice, per conseguire l'abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere, devono dimostrare di possedere i requisiti di cui alle lettere b) e c) del comma 3.


I requisiti di cui alle lettere a) e b) del comma 6, sono dimostrati con la presentazione dello stato di servizio, e per i laureati anche del titolo accademico. Il requisito di cui alla lettera c) e' dimostrato con la presentazione di un certificato rilasciato dall'ufficiale generale capo del genio aeronautico. Per gli ufficiali dell'Aeronautica, in quest'ultimo certificato deve essere esplicitamente dichiarato che il servizio prestato presso gli uffici e stabilimenti di cui alla lettera b) ha avuto carattere tecnico.


Agli effetti del computo del periodo di tempo di cui alla lettera b) dei commi 1, 3 e 6 possono essere cumulati i servizi prestati alle dipendenze delle varie Forze armate e amministrazioni militari.


Comma 3

TITOLO VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE CAPO I DOCUMENTI MATRICOLARI

Art. 682

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Comma 1

Servizio matricolare

Comma 2

Il servizio matricolare delle Forze armate, anche avvalendosi di sistemi informatici, individua e acquisisce le notizie curriculari del proprio personale rilevanti per lo stato giuridico, l'avanzamento, l'impiego e il trattamento economico.


Il presente capo si applica a tutto il personale delle Forze armate, in servizio e in congedo, nei limiti delle previsioni di cui all'articolo 1124.


Art. 684

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Comma 1

Documento unico matricolare

Comma 2

Il documento unico matricolare e' impiantato, per ogni militare delle Forze armate, sulla base di apposito modello approvato con determinazione ministeriale, dove sono acquisiti gli eventi di interesse indicati nell'articolo 685.


Gli eventi di interesse matricolare di cui alle lettere e), h), l), m), numero 1), e o), numero 1), dell'articolo 685 possono concernere i dati sensibili e giudiziari indispensabili in relazione alle finalita' di cui all'articolo 112 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, da trattarsi in conformita' alle previsioni indicate nel medesimo articolo.


Art. 687

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Comma 1

Competenze

Comma 2

La Direzione generale per il personale militare sovrintende alle attivita' matricolari delle Forze armate.


Il servizio matricolare delle Forze armate e' gestito, a livello centrale, dalla Direzione generale per il personale militare, dagli Stati maggiori e dal Comando generale dell'Arma dei carabinieri e, a livello periferico, dai comandi e reparti individuati con decreto del Ministro della difesa.


Comma 3

CAPO II - DOCUMENTAZIONE CARATTERISTICA SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 688

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Comma 1

Finalita' della documentazione caratteristica

Comma 2

I documenti caratteristici hanno lo scopo di registrare tempestivamente il giudizio personale diretto e obiettivo dei superiori sui servizi prestati e sul rendimento fornito dal militare, rilevando le capacita' e attitudini dimostrate e i risultati conseguiti.


Non si procede alla redazione dei documenti caratteristici nei confronti degli ufficiali con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente.


I modelli dei documenti caratteristici sono conformi ai modelli allegati al regolamento.


Il trattamento dei dati personali contenuti nei documenti caratteristici e la successiva comunicazione degli stessi al militare interessato avvengono ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e in particolare, degli articoli 11 e 13 dello stesso decreto legislativo.


Art. 689

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Comma 1

Competenza

Comma 2

I documenti caratteristici sono compilati dall'autorita' dalla quale il militare dipende per l'impiego, secondo la linea ordinativa, e sono sottoposti alla revisione di non piu' di due autorita' superiori in carica lungo la stessa linea ordinativa.


L'intervento delle autorita' di cui al comma 1 e' condizionato dall'effettiva esistenza del rapporto di servizio lungo la linea ordinativa, tale da consentire il giudizio personale diretto, e dalla possibilita' di esprimere un giudizio obiettivo. Salvo quanto previsto dall'articolo 693, in mancanza di una di tali condizioni il superiore si astiene dal giudizio facendone menzione nel documento caratteristico.


I documenti caratteristici del personale militare delle Forze armate che presta servizio nell'ambito del Corpo della guardia di finanza sono redatti dai superiori da cui i valutandi dipendono per l'impiego, ancorche' appartenenti al citato Corpo.


Mancando il compilatore o uno dei revisori, i documenti caratteristici sono compilati e revisionati dalle rimanenti autorita' di cui al comma 1. Mancando tutte le autorita' giudicatrici, e' compilata d'ufficio la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, di cui al modello «C», con la relativa motivazione.


L'autorita' che regge interinalmente un comando o un ufficio non sostituisce il titolare del comando o dell'ufficio nella compilazione o revisione dei documenti caratteristici.


L'autorita' superiore che revisiona il documento caratteristico deve motivare l'eventuale dissenso dal giudizio espresso dall'autorita' inferiore.


Art. 690

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Comma 1

Casi di esclusione della competenza

Comma 2

La preclusione di cui al comma 1, lettera c), opera anche a inchiesta formale conclusa, quando per effetto di essa a carico del superiore sono adottate sanzioni disciplinari di stato.


Per l'Esercito italiano la preclusione di cui al comma 1, lettera e), non opera se il compilatore, ovvero il revisore, e' un ufficiale in servizio di Stato maggiore.


Per i militari alle dipendenze delle autorita' indicate nei commi da 1 a 3, la compilazione e la revisione dei documenti caratteristici sono effettuate dalle rimanenti autorita' di cui all'articolo 689, comma 1.


Art. 691

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Comma 1

Compilazione dei documenti caratteristici

Comma 2

Nei documenti caratteristici e' indicato con precisione il periodo di tempo a cui e' riferito il giudizio.


Art. 692

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Comma 1

Tipo di documento caratteristico da redigere in relazione ai servizi prestati

Comma 2

Nel caso previsto dal comma 1, lettera b), numero 2), se il rapporto informativo riguarda un periodo di tempo superiore a centottanta giorni, la valutazione puo' essere estesa anche alle qualita' non contrassegnate con la sigla RI, senza attribuzione della qualifica finale.


Per i periodi di tempo inferiori a sessanta giorni, che non riguardano corsi di istruzione o i servizi di cui al comma 1, lettera b), numero 3), si compila una dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, per documentare l'incarico assolto e il relativo periodo di tempo.


Nei riguardi dei militari che assolvono contemporaneamente piu' di un incarico, anche in sede vacante, alle dipendenze della stessa autorita', e' compilato da quest'ultima un unico documento caratteristico, sul cui frontespizio sono indicati gli incarichi considerati ai fini del giudizio.


Il documento caratteristico completo del foglio di comunicazione, contenente il giudizio e la qualifica finali espressi nella scheda valutativa ovvero il giudizio finale espresso nel rapporto informativo, e' tempestivamente notificato all'interessato, che lo firma apponendovi la data.


Art. 693

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Comma 1

Richiesta di elementi di informazione ovvero di documentazione internazionale

Comma 2

Gli elementi di informazione, da rendere con la compilazione del modello «D», sono riferiti a tutte le qualita' del giudicando ovvero ai soli aspetti tecnici nei casi di cui al comma 1, lettere f) e g).


Nel redigere il documento caratteristico il compilatore tiene conto della documentazione internazionale ovvero degli elementi di informazione acquisiti.


Art. 694

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Comma 1

Procedimenti penali e disciplinari

Comma 2

I documenti caratteristici non contengono alcun riferimento a procedimenti penali e disciplinari.


Per i militari sospesi dall'impiego, all'atto del collocamento in tale posizione, e' compilato un rapporto informativo sul servizio prestato. Il rapporto non contiene alcun riferimento ai motivi che hanno determinato l'adozione del provvedimento di sospensione.


Al termine della sospensione dall'impiego, e' redatta, a cura dell'autorita' da cui il militare dipende, la dichiarazione di mancata redazione della documentazione caratteristica, dalla quale risulta il periodo di tempo in cui il militare e' rimasto in forza assente.


Art. 695

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Comma 1

Accesso alla documentazione caratteristica

Comma 2

Il diritto di accesso alla documentazione caratteristica e ai dati personali in essa contenuti e' esercitato secondo le modalita' e con le limitazioni previste ((dalle disposizioni di cui all'articolo l, comma 6, del codice)).


Su richiesta degli organi giurisdizionali, del Consiglio di Stato in sede consultiva e della Corte dei conti in sede di controllo, il Ministero della difesa e' tenuto a rilasciare copia di qualsiasi documento caratteristico ovvero, se richiesto, l'originale.


Le autorita' centrali dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri ovvero i soggetti specificamente autorizzati dal Ministero della difesa possono prendere visione dei documenti caratteristici unicamente per lo svolgimento delle funzioni istituzionali, ai sensi dell'articolo 19, comma 2, del decreto legislativo n. 196 del 2003.


Art. 697

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Comma 1

Custodia

Comma 2

Per gli ufficiali dell'Esercito italiano con il titolo di «Istituto di stato maggiore interforze», per gli ufficiali dell'Arma dei carabinieri e del Corpo delle capitanerie di porto e per i nocchieri di porto della Marina militare e' redatto un terzo esemplare, custodito, rispettivamente, presso lo Stato maggiore dell'Esercito italiano, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri e il Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto.


Per il personale appartenente ai ruoli degli ufficiali, dei marescialli, dei sergenti e dei volontari in servizio permanente della Marina militare e' redatto un terzo esemplare dei documenti caratteristici, su supporto informatico, custodito dalla Marina militare.


I documenti caratteristici sono tenuti costantemente aggiornati e custoditi con cura e riservatezza, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza e trattamento dei dati personali.


Comma 3

SEZIONE II - TIPOLOGIA E REDAZIONE DEI DOCUMENTI CARATTERISTICI

Art. 698

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Comma 1

Modelli dei documenti caratteristici

Comma 2

I documenti caratteristici di cui al comma 1 sono redatti anche per il personale in servizio temporaneo, compatibilmente con la posizione di stato.


Art. 699

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Comma 1

Limiti agli interventi nella redazione dei documenti caratteristici

Comma 2

Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di capitano o corrispondente non interviene piu' di un ufficiale con grado pari o superiore a generale di brigata o corrispondente o autorita' civile con qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente. Non si procede alla seconda revisione se l'autorita' competente riveste grado superiore a generale di brigata o corrispondente o qualifica di dirigente di unita' organizzativa corrispondente.


Nella redazione dei documenti caratteristici degli ufficiali con i gradi di maggiore e di tenente colonnello o gradi corrispondenti, non interviene piu' di un ufficiale con il grado di generale di corpo d'armata o corrispondente o di un'autorita' civile con qualifica di dirigente generale o con incarico corrispondente.


Il Capo di stato maggiore della difesa, i Capi di stato maggiore di Forza armata ((, il Segretario generale della difesa e il Direttore nazionale degli armamenti)) intervengono nella revisione dei documenti caratteristici esclusivamente nei riguardi degli ufficiali con grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, che svolgono incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso i rispettivi Stati maggiori ovvero presso il Segretariato generale della difesa ((o la Direzione nazionale degli armamenti)).


Il Comandante generale dell'Arma dei carabinieri non interviene nella revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali fino al grado di colonnello. Tale disposizione non si applica nei confronti degli ufficiali con il grado di colonnello che esercitano incarichi validi ai fini dell'avanzamento e degli ufficiali titolari di un incarico non inferiore a capo ufficio, o incarico equivalente, presso il Comando generale.


Non si procede alla revisione dei documenti caratteristici degli ufficiali che prestano servizio presso organi o uffici centrali del Ministero della difesa, nei casi in cui il compilatore ovvero il primo revisore e' il Capo di Gabinetto o di altro ufficio di diretta collaborazione del Ministro ovvero il Direttore generale o centrale.


I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei marescialli e degli ispettori sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.


I documenti caratteristici del personale appartenente ai ruoli dei sergenti, dei sovrintendenti, dei volontari in servizio permanente, degli appuntati e dei carabinieri sono compilati dal superiore da cui il giudicando dipende per l'impiego e sottoposti alla revisione di almeno e non piu' di un ufficiale, posto lungo la stessa linea ordinativa.


Per il personale di cui ai commi 6 e 7, non si procede a revisione nei casi in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di corpo o un ufficiale che riveste grado pari o superiore a colonnello, o corrispondente, o un'autorita' civile con qualifica di dirigente. Per il personale dell'Arma dei carabinieri, di cui ai commi 6 e 7, non si procede alla seconda revisione nel caso in cui il compilatore o il primo revisore e' il comandante di reparto ai fini disciplinari.


Per i volontari in ferma e rafferma si applicano le disposizioni di cui ai commi 7 e 8, compatibilmente con la diversa posizione di stato.


Il Capo di stato maggiore della difesa, su proposta del Segretario generale della difesa ((o del Direttore nazionale degli armamenti)) o dei Capi di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, al fine di evitare nei riguardi del personale militare disparita' di trattamento conseguenti a variazioni ordinative ovvero a specifiche condizioni di impiego, puo' individuare, con propria determinazione motivata, le posizioni organiche per i cui titolari, ai fini della revisione della documentazione caratteristica, non trovano applicazione le limitazioni previste dai precedenti commi dall'1 al 9.


Comma 3

TITOLO VII - AVANZAMENTO CAPO I AVANZAMENTO A SCELTA DEGLI UFFICIALI

Art. 700

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Comma 1

Giudizio di avanzamento a scelta degli ufficiali delle Forze armate

Comma 2

Per l'avanzamento a scelta degli ufficiali si osservano le modalita' e i criteri stabiliti dal presente capo.


Art. 701

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Comma 1

Prima fase: valutazione dell'idoneita' all'avanzamento

Comma 2

La fase di valutazione dell'idoneita' all'avanzamento deve essere diretta ad accertare, con un apprezzamento globale, se l'ufficiale ha assolto in modo soddisfacente le funzioni del grado rivestito e se risulta complessivamente in possesso dei requisiti morali, di carattere, fisici, intellettuali, di cultura e professionali, tali da evidenziare la piena attitudine all'esercizio delle funzioni del grado superiore.


Il possesso dei predetti requisiti, che per l'avanzamento ai vari gradi di generale o ammiraglio deve risultare in misura rilevante e in modo particolarmente spiccato, deve essere accertato anche se all'ufficiale, nel periodo oggetto di valutazione, e' stato eccezionalmente affidato l'esercizio delle funzioni del grado superiore.


Costituisce ragionevole indice di non idoneita' l'aver riportato, in relazione al periodo trascorso nel grado posseduto, una prevalenza di qualifiche finali inferiori a «superiore alla media» per l'avanzamento fino al grado di colonnello o capitano di vascello e a «eccellente» per l'avanzamento nei vari gradi di generale o ammiraglio, nonche' giudizi particolarmente negativi nei rapporti informativi e nelle voci analitiche della documentazione caratteristica riferite a uno o piu' requisiti fra quelli morali, di carattere e professionali, ritenuti necessari per bene adempiere le funzioni del grado superiore.


Art. 702

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Comma 1

Seconda fase: attribuzione del punteggio di merito

Comma 2

La successiva fase di formazione della graduatoria di merito e' caratterizzata dall'attribuzione del punteggio agli ufficiali idonei secondo i meccanismi aritmetici di cui all'articolo 1058, comma 6, del codice, attraverso i quali la commissione, nella sintesi del relativo punteggio, esprime un giudizio di merito assoluto nei confronti di ciascun ufficiale scrutinando, previa valutazione collegiale delle sue qualita', capacita' e attitudini.


La graduatoria di cui al comma 1 evidenzia aritmeticamente la progressione che risulta attribuita a ogni ufficiale valutato.


A parita' di punteggio, la precedenza e' data al piu' anziano in ruolo.


Art. 703

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Comma 1

Categorie di requisiti. Punteggi relativi. Valutazione di sintesi

Comma 2

I punteggi di merito attribuiti in ordine alle quattro categorie di requisiti previste dall'articolo 1058 del codice devono costituire per ciascuna di esse l'espressione di una valutazione di sintesi da parte di ciascun componente della commissione e non la somma di punteggi parziali assegnati per ogni elemento nell'ambito della categoria medesima.


La predetta valutazione globale, da riferire sempre alla particolare fisionomia del ruolo cui l'ufficiale valutando appartiene e al grado superiore da conseguire, non puo' comunque prescindere dai criteri e dagli elementi di giudizio riportati negli articoli successivi.


Art. 704

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Comma 1

Qualita' morali, di carattere e fisiche

Comma 2

Le qualita' morali e di carattere, risultanti dalla documentazione personale ed evidenziate specialmente nel grado rivestito, sono da considerare in relazione a un modello ideale della figura dell'ufficiale, quale risulta dai valori indicati ((con normativa disciplinare)) e rapportato sempre alla realta' sociale dello specifico periodo storico. Sono altresi' considerate le punizioni, gli elogi e gli encomi ricevuti, avuto particolare riguardo alle relative motivazioni.


Nel giudizio di valutazione deve essere riconosciuta alle qualita' fisiche, rispetto a quelle morali e di carattere, una rilevanza rapportata alla specifica fascia di eta' correlata ai vari gradi e alla fisionomia del ruolo e del corpo di appartenenza, mentre non muta nel tempo la rilevanza da attribuire al decoro della persona.


Art. 705

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Comma 1

Qualita' professionali

Comma 2

La valutazione delle qualita' professionali, dimostrate durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: benemerenze di guerra e di pace; incarichi di comando o attribuzioni specifiche o servizi prestati presso i reparti o in imbarco; incarichi di particolare responsabilita' ivi compresi quelli a carattere interforze e internazionali; incarico attuale; specifiche attitudini e versatilita' dimostrate in relazione al ruolo di appartenenza e alle differenti situazioni d'impiego; encomi, elogi o punizioni, con particolare riguardo alle relative motivazioni.


Adeguata considerazione deve essere riconosciuta alla motivazione al lavoro che, completando le qualita' professionali, e' l'espressione dell'interesse diretto agli obiettivi organizzativi e della conseguente partecipazione con senso del dovere, della responsabilita', della disciplina, nonche' con spirito di abnegazione e di sacrificio.


Art. 706

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Comma 1

Rilevanza degli incarichi

Comma 2

Ferma restando la preminenza degli incarichi validi ai fini dei periodi di comando e delle attribuzioni specifiche, costituisce oggetto di valutazione l'assolvimento di altri incarichi eventualmente conferiti.


Nella valutazione degli ufficiali superiori e generali e gradi corrispondenti particolare rilevanza deve essere attribuita agli incarichi che richiedono spiccate capacita' professionali e che comportano gradi di autonomia e responsabilita' elevati.


La rilevanza degli incarichi non e' comunque di per se' attributiva di capacita' e di attitudini, le quali vanno sempre accertate in concreto.


Art. 707

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Comma 1

Qualita' intellettuali e di cultura

Comma 2

La personalita' intellettuale e culturale dell'ufficiale deve essere valutata prevalentemente in relazione alla fisionomia istituzionale del ruolo cui egli appartiene e all'affidamento che puo' derivarne in termini di efficienza per l'Amministrazione.
Conseguentemente, il possesso di titoli non attinenti ai predetti fini, non costituisce necessariamente elemento di particolare considerazione.


Sulla base di tali presupposti, costituiscono elementi essenziali da valutare quelli desumibili dalla documentazione personale, tra cui in particolare: l'iter formativo; i risultati dei corsi e degli esami previsti ai fini dell'avanzamento e per l'aggiornamento e il perfezionamento della formazione professionale; gli altri corsi in Italia e all'estero; i titoli culturali; la conoscenza di lingue straniere debitamente accertata; le pubblicazioni.


Art. 708

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Comma 1

Attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore

Comma 2

La valutazione dell'attitudine ad assumere incarichi nel grado superiore, con specifico riferimento ai settori di impiego di particolare interesse per l'Amministrazione, deve essere condotta attraverso l'analisi di tutti gli elementi desumibili dalla documentazione matricolare e caratteristica, tra cui in particolare: gli incarichi espletati durante la carriera e specialmente nel grado rivestito, ponendo in rilievo l'esperienza acquisita e i risultati conseguiti; specifiche attitudini e versatilita' evidenziate in relazione alle differenti situazioni di impiego.


Art. 709

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Comma 1

Tendenza di carriera

Comma 2

Le qualita', le capacita' e le attitudini risultanti dalle graduatorie definitive dei concorsi per il reclutamento e dei corsi devono essere confrontate con quelle effettivamente dimostrate dall'ufficiale durante il successivo impiego.


Fermo restando il principio dell'autonomia dei giudizi di avanzamento, di cui all'articolo 1060 del codice, costituisce elemento da tenere presente anche l'andamento complessivo della progressione di carriera.


Art. 710

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Comma 1

Procedimento di votazione. Processo verbale

Comma 2

Le commissioni di avanzamento sono convocate dal Ministro della difesa.


Per la validita' delle relative deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno due terzi dei componenti con diritto di voto. I voti sono attribuiti in forma palese e in ordine inverso di grado e di anzianita'. Il presidente vota per ultimo.


La votazione e' preceduta, per ciascun ufficiale, da un approfondito esame collegiale delle sue qualita' e capacita', osservando i criteri indicati negli articoli precedenti. Detto esame puo' essere svolto anche a seguito di elementi esposti da uno o piu' membri nominati dal presidente.


La commissione esprime innanzi tutto il giudizio sull'idoneita' all'avanzamento dei valutandi. I componenti che si esprimono per la non idoneita' all'avanzamento devono pronunciarsi con motivato riferimento all'attitudine del valutando a svolgere le funzioni del grado superiore. E' giudicato idoneo all'avanzamento l'ufficiale che riporti un numero di voti favorevoli superiore a due terzi dei votanti. Successivamente la commissione, osservando le modalita' stabilite dall'articolo 1058 del codice e previa discussione nella quale ciascun membro esprime le ragioni poste a base delle proprie valutazioni, assegna collegialmente a ciascun ufficiale giudicato idoneo il punto di merito previsto dall'articolo 1058, comma 4, del codice e, sulla base del punto attribuito, compila la relativa graduatoria di merito. Le attivita' collegiali relative sono descritte nel processo verbale redatto dal membro designato dal presidente a svolgere le funzioni di segretario, conformemente al modello e ai relativi allegati ((previsti con decreto del Ministro della difesa)).


In caso di valutazione per rinnovazione di giudizio di avanzamento annullato dal giudice amministrativo o dal Capo dello Stato in accoglimento di ricorso straordinario, i componenti della commissione prendono preliminarmente conoscenza dei motivi dell'annullamento della relativa sentenza o del parere emesso sul ricorso straordinario dal Consiglio di Stato. Dell'avvenuta presa di conoscenza e' dato atto nel verbale di seduta.


Se la commissione ha ritenuto di sentire taluno dei superiori gerarchici del valutando ai sensi dell'articolo 1032, comma 3, del codice, le dichiarazioni rese devono risultare dal verbale di seduta.


Il processo verbale, comprensivo della graduatoria di merito, e' sottoscritto da tutti i membri che hanno partecipato all'adunanza ed e' sottoposto all'approvazione del Ministro della difesa, unitamente agli elenchi degli ufficiali giudicati rispettivamente idonei e non idonei, ai sensi dell'articolo 1064 del codice.


Art. 711

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Comma 1

Applicabilita' del regolamento ad altre fattispecie

Comma 2

Le norme di cui al presente capo si osservano anche per l'avanzamento a scelta dei tenenti colonnelli a disposizione di cui all'articolo 1099 del codice.


Comma 3

((CAPO I-bis - DOTAZIONI ORGANICHE E PROMOZIONI A SCELTA DEGLI UFFICIALI))

Art. 711-bis

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Comma 1

(( (Dotazioni organiche e promozioni a scelta al grado superiore degli ufficiali). ))

Comma 2

((


Le dotazioni organiche e il numero delle promozioni annuali a scelta al grado superiore degli ufficiali dei ruoli normali e speciali dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare sono stabiliti dalle tabelle 1, 2 e 3 allegate al presente regolamento.


))


Comma 3

TITOLO VIII - DISCIPLINA MILITARE CAPO I DOVERI DEI MILITARI SEZIONE I DOVERI GENERALI

Art. 712

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Comma 1

Doveri attinenti al giuramento

Comma 2

Con il giuramento di cui all'articolo 621, comma 6, del codice il militare di ogni grado s'impegna solennemente a operare per l'assolvimento dei compiti istituzionali delle Forze armate con assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane, con disciplina e onore, con senso di responsabilita' e consapevole partecipazione, senza risparmio di energie fisiche, morali e intellettuali affrontando, se necessario, anche il rischio di sacrificare la vita.


L'assoluta fedelta' alle istituzioni repubblicane e' il fondamento dei doveri del militare.


Art. 713

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Comma 1

Doveri attinenti al grado

Comma 2

Il grado corrisponde alla posizione che il militare occupa nella scala gerarchica.


Egli deve astenersi, anche fuori servizio, da comportamenti che possono comunque condizionare l'esercizio delle sue funzioni, ledere il prestigio dell'istituzione cui appartiene e pregiudicare l'estraneita' delle Forze armate come tali alle competizioni politiche, fatto salvo quanto stabilito dall'articolo 1483 del codice.


Il militare investito di un grado deve essere di esempio nel compimento dei doveri, poiche' l'esempio agevola l'azione e suscita lo spirito di emulazione.


Art. 714

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Comma 1

Doveri attinenti alla posizione costituzionale del Presidente della Repubblica

Comma 2

I militari hanno il dovere di osservare le prerogative costituzionali del Presidente della Repubblica, che rappresenta l'unita' nazionale e ha il comando delle Forze armate secondo l'articolo 87 della Costituzione.


Art. 715

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Comma 1

Doveri attinenti alla dipendenza gerarchica

Comma 2

Nelle relazioni di servizio e disciplinari il militare e' tenuto a osservare la via gerarchica.


Per la sostituzione del militare investito di comando o di carica direttiva in caso di morte, assenza o impedimento si applicano le disposizioni previste da ciascuna Forza armata o Corpo armato. In mancanza di particolari disposizioni, al militare investito di comando o di carica direttiva deceduto, assente o impedito, subentra di iniziativa, fino alla nomina del successore da parte dell'autorita' competente, il militare, che ne ha titolo, in servizio presso lo stesso comando o reparto piu' elevato in grado, e, a parita' di grado, piu' anziano, tenendosi presente che il militare in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dalle anzianita'.


In ogni atto riferito al servizio o compiuto in servizio che comporta l'assunzione di responsabilita' con conseguente emanazione di ordini il militare delle categorie in servizio permanente ha il dovere di esercitare il comando sui militari pari grado delle altre categorie, prescindendo dall'anzianita'.


Art. 716

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Comma 1

Iniziativa

Comma 2

Il militare ha il dovere di agire di iniziativa, nell'ambito delle facolta' discrezionali e decisionali a lui conferite con l'assegnazione di un compito o la emanazione di un ordine, al fine di conseguire il risultato migliore.


Il militare, specie se investito di particolari funzioni e responsabilita', non puo' invocare a giustificazione della propria inerzia, di fronte a circostanze impreviste, il non aver ricevuto ordini o direttive.


Art. 717

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Comma 1

Senso di responsabilita'

Comma 2

Il senso di responsabilita' consiste nella convinzione della necessita' di adempiere integralmente ai doveri che derivano dalla condizione di militare per la realizzazione dei fini istituzionali delle Forze armate.


Art. 718

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Comma 1

Formazione militare

Comma 2

Il militare ha il dovere di conservare e migliorare le proprie conoscenze e le capacita' psicofisiche, sottoponendosi agli accertamenti sanitari previsti dal capo II del titolo II del presente libro, per poter disimpegnare con competenza ed efficacia l'incarico ricevuto e per far appropriato uso delle armi e dei mezzi affidatigli.


L'Amministrazione militare pone in atto ogni possibile misura al fine di agevolare il miglioramento della formazione militare.


Art. 719

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Comma 1

Spirito di corpo

Comma 2

Lo spirito di corpo e' il sentimento di solidarieta' che, fondato sulle tradizioni etiche e storiche del corpo, deve unire i membri di una stessa unita' al fine di mantenere elevato e accrescere il prestigio del corpo cui appartengono.


Particolare impegno deve essere posto nell'illustrare la storia e le tradizioni del corpo ai militari che ne entrano a far parte.


Lo spirito di corpo, pur essendo fonte di emulazione tra le unita', non deve pero' intaccare lo spirito di solidarieta' tra tutti i componenti delle Forze armate.


Art. 720

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Comma 1

Uniforme

Comma 2

L'uniforme indica la Forza armata, il corpo, il grado dei militari, e, talvolta, le loro funzioni e incarichi.


Le stellette a cinque punte, distintivo peculiare dell'uniforme militare, sono il simbolo comune dell'appartenenza alle Forze armate.


Apposite norme prescrivono la composizione, la foggia e l'uso dell'uniforme, che il militare non deve in alcun caso modificare o alterare, e i casi in cui e' obbligatorio indossarla.


Il militare deve avere cura particolare dell'uniforme e indossarla con decoro.


Art. 721

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Comma 1

Dignita' e decoro del militare

Comma 2

L'aspetto esteriore del militare deve essere decoroso, come richiede la dignita' della sua condizione e deve comunque essere tale da consentire il corretto uso dei capi di equipaggiamento previsti.


Art. 723

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Comma 1

Tenuta e sicurezza delle armi, dei mezzi, dei materiali e delle installazioni militari

Comma 2

Il militare deve avere cura delle armi, dei mezzi, dei materiali a lui affidati e adottare le cautele necessarie per impedirne il deterioramento, la perdita o la sottrazione. Egli deve opporsi con decisione a ogni atto che puo', anche indirettamente, determinare pericolo o arrecare danno alle armi, ai mezzi, ai materiali e alle installazioni militari.


Nell'ambito delle installazioni militari il comandante o il direttore dell'installazione stessa puo' disporre l'adozione, da parte degli organi di servizio, di particolari controlli al personale in uscita o in entrata per impedire l'asportazione di materiale dell'Amministrazione militare o l'introduzione di materiale che puo' nuocere al singolo o alla comunita'.


Art. 724

#

Comma 1

Osservanza di doveri ulteriori

Comma 2

((


Le istruzioni di cui al comma 1 sono pubblicate nel Bollettino ufficiale del Ministero della difesa e adeguatamente diffuse negli enti o reparti militari secondo modalita' dettate dalle medesime. Le istruzioni di cui al comma l, lettera a), riguardano il servizio di presidio, le bandiere, le insegne, gli onori, le cerimonie e le riviste militari, nonche' le presentazioni e le visite ufficiali delle autorita' militari; esse sono adottate con apposite direttive, ferme restando le disposizioni generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di cerimoniale e precedenze.


))


La violazione dei doveri di servizio e degli obblighi di comportamento individuati dalle istruzioni costituisce illecito disciplinare ai sensi dell'articolo 1352 del codice.


Comma 3

SEZIONE II - DOVERI DEI SUPERIORI

Art. 725

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Comma 1

Doveri propri dei superiori

Comma 2

Il superiore deve tenere per norma del proprio operato che il grado e l'autorita' gli sono conferiti per impiegarli ed esercitarli unicamente al servizio e a vantaggio delle Forze armate e per far osservare dai dipendenti le leggi, i regolamenti, gli ordini militari e le disposizioni di servizio. Per primo egli deve dare l'esempio del rispetto della disciplina e della rigorosa osservanza dei regolamenti: dovere tanto piu' imperioso quanto piu' e' elevato il suo grado.


Art. 726

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Comma 1

Doveri del comandante di corpo

Comma 2

L'ufficiale preposto, secondo le disposizioni in vigore, al comando o alla direzione di unita', di ente o servizio organicamente costituito e dotato di autonomia nel campo dell'impiego e in quello logistico, tecnico e amministrativo, esercita le funzioni di comandante di corpo.


Il comandante di corpo, oltre ai doveri generali comuni a tutti i superiori, ha doveri particolari. Egli, nell'ambito del corpo, e' direttamente responsabile della disciplina, dell'organizzazione, dell'impiego, dell'addestramento del personale, della conservazione dei materiali e della gestione amministrativa. Esplica, inoltre, le funzioni di polizia giudiziaria militare secondo l'ordinamento vigente nei riguardi dei propri dipendenti.


Apposite disposizioni di ciascuna Forza armata o Corpo armato stabiliscono gli incarichi che comunque comportano l'esercizio delle funzioni di comandante di corpo e definiscono le autorita' militari cui e' attribuito il potere sanzionatorio nel campo della disciplina.


Art. 727

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Comma 1

Emanazione di ordini

Comma 2

Gli ordini, emanati in conformita' e nei casi previsti dal codice, devono essere formulati con chiarezza in modo da evitare dubbi o esitazione in chi li riceve.


Soltanto quando lo impongono imprescindibili esigenze connesse con il servizio il superiore puo' emanare ordini in deroga alle disposizioni di servizio, dandone tempestiva comunicazione all'autorita' che ha emanato le disposizioni derogate.


Il superiore, se deve impartire un ordine a un militare non direttamente dipendente, si rivolge all'autorita' da cui questi dipende, salvo casi urgenti in cui ha facolta' di agire direttamente, riferendo immediatamente all'autorita' suddetta. In tale caso egli deve farsi riconoscere e specificare, se necessario, l'incarico ricoperto.


Art. 728

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Comma 1

Comportamento nei confronti di militari in stato di grave alterazione

Comma 2

Se un militare in stato di grave alterazione fisica o psichica trascende negli atti in modo da determinare il pericolo di danno alla propria o altrui persona oppure a cose, i militari presenti, sotto la guida del piu' anziano, devono adoperarsi in modo idoneo per prevenire o contenere il danno e richiedere l'immediato intervento sanitario militare o civile.


Comma 3

SEZIONE III - DOVERI DEGLI INFERIORI

Art. 729

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Comma 1

Esecuzione di ordini

Comma 2

Il militare al quale e' impartito un ordine che non ritiene conforme alle norme in vigore deve, con spirito di leale e fattiva partecipazione, farlo presente a chi lo ha impartito dichiarandone le ragioni, ed e' tenuto a eseguirlo se l'ordine e' confermato. Secondo quanto disposto dalle norme del codice, il militare al quale e' impartito un ordine manifestamente rivolto contro le istituzioni dello Stato o la cui esecuzione costituisce comunque manifestamente reato, ha il dovere di non eseguire l'ordine e informare al piu' presto i superiori.


Art. 730

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Comma 1

Servizi regolati da consegna

Comma 2

La consegna e' costituita dalle prescrizioni generali o particolari, permanenti o temporanee, scritte o verbali impartite per l'adempimento di un particolare servizio.


Il militare comandato in servizio regolato da consegna deve essere perfettamente a conoscenza della stessa, deve osservarla scrupolosamente e farla osservare da tutti. Egli non puo' farsi sostituire nel servizio senza essere stato regolarmente autorizzato.


Tutti i militari devono rispettare chi ha il dovere di far osservare una consegna e devono agevolarlo nell'assolvimento del compito.


Art. 731

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Comma 1

Saluto militare

Comma 2

Il saluto militare e' manifestazione di disciplina e di osservanza dei doveri derivanti dai rapporti gerarchici ed e' dovuto, nelle forme prescritte, dal militare in uniforme a tutti i superiori.


Il militare in abito civile, se si trova in una delle condizioni indicate nell'articolo 1350, comma 2, del codice, saluta con le forme usuali tra i civili.


La restituzione del saluto e' sempre obbligatoria.


Con le istruzioni e le direttive di cui all'articolo 724 sono regolati i casi particolari nei quali il militare e' dispensato dal saluto.


Comma 3

CAPO II - NORME DI COMPORTAMENTO E DI SERVIZIO SEZIONE I NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 732

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Comma 1

Contegno del militare

Comma 2

Il militare deve in ogni circostanza tenere condotta esemplare a salvaguardia del prestigio delle Forze armate.


Egli ha il dovere di improntare il proprio contegno al rispetto delle norme che regolano la civile convivenza.


Deve prestare il proprio concorso agli appartenenti alla polizia giudiziaria, anche quando gli e' richiesto verbalmente.


Art. 733

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Comma 1

Norme di tratto

Comma 2

La correttezza nel tratto costituisce preciso dovere del militare.


Nei rapporti, orali o scritti, di servizio tra militari di grado diverso deve essere usata la terza persona.


Il militare si presenta al superiore con il saluto, indicando il grado e il cognome. Nel riferirsi e nel rivolgersi ad altro militare deve usare l'indicazione del grado o della carica, seguita o meno dal cognome.


E' fatta salva la consuetudine circa l'uso dell'appellativo «comandante» e, per gli ufficiali inferiori della Marina militare, dell'appellativo «signore», seguito o meno dal cognome.


I militari che per la prima volta si trovino insieme per rapporti di servizio devono presentarsi scambievolmente; quando sono di grado diverso si presenta per primo il meno elevato in grado.


Art. 734

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Comma 1

Senso dell'ordine

Comma 2

Ai fini della funzionalita' ed efficienza delle Forze armate il militare deve compiere ogni operazione con le prescritte modalita', assegnare un posto per ogni oggetto, tenere ogni cosa nel luogo stabilito.


L'ordine deve essere patrimonio di ogni militare.


Art. 735

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Comma 1

Relazioni con i superiori

Comma 2

Ogni militare puo' chiedere, per via gerarchica, di conferire con il Ministro della difesa o con un superiore, precisando il motivo della richiesta per le questioni di servizio, oppure dichiarandone il carattere privato, nel caso di questioni non riguardanti il servizio e la disciplina.


Il Ministro della difesa puo' delegare altra autorita' civile o militare a ricevere il richiedente.


La richiesta di conferire con dette autorita' deve essere trasmessa con la massima sollecitudine.


Il superiore che la inoltra, nel caso si tratti di questioni di servizio, deve esprimere il proprio motivato parere in merito all'oggetto della richiesta.


Qualunque militare puo' far pervenire al Ministro della difesa, tramite il comandante di corpo o altra autorita' superiore, un plico chiuso nel quale sono trattate solo questioni personali di particolare gravita' e delicatezza attinenti al rapporto di impiego o di servizio.


In ogni caso l'inferiore deve informare, appena possibile, il superiore per il cui tramite avrebbe dovuto corrispondere in via normale.


Ogni militare puo' conferire direttamente con l'autorita' incaricata di una ispezione, sempre se consentito mediante apposita comunicazione nell'ordine del giorno del corpo ispezionato.


Art. 736

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Comma 1

Presentazione e visite all'atto dell'assunzione di comando o incarico

Comma 2

L'ufficiale o il sottufficiale che assume quale titolare un comando o la direzione di un servizio e' presentato ai dipendenti secondo le particolari norme in vigore presso ciascuna Forza armata o Corpo armato.


Art. 737

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Comma 1

Qualifiche militari apposte al nome

Comma 2

Nei documenti ufficiali e nelle carte da visita usate in relazioni di servizio, il nome del militare deve essere accompagnato dall'indicazione del grado e della carica rivestita.


Art. 738

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Comma 1

Sottoscrizioni e spese collettive

Comma 2

Le sottoscrizioni di carattere collettivo devono essere autorizzate dal Ministro della difesa.


In caso di manifestazioni a carattere affettivo - rallegramenti, commiati, auguri, condoglianze, solidarieta' sociale - e' data facolta' al comandante di corpo, di ente e di distaccamento di autorizzare spese collettive, purche' contenute in limiti modesti e ripartite, in proporzione agli emolumenti, fra tutti i militari che aderiscono alla manifestazione.


L'adesione deve essere, comunque, strettamente volontaria e personale.


Comma 3

SEZIONE II - NORME DI SERVIZIO

Art. 739

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Comma 1

Lingua da usare in servizio

Comma 2

In servizio e' obbligatorio l'uso della lingua italiana, se non si tratta di servizio a carattere internazionale.


Art. 740

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Comma 1

Orari e turni di servizio

Comma 2

Ogni militare e' tenuto a osservare l'orario di servizio.


I turni di servizio, salve particolari esigenze, devono essere regolati in modo da rispettare sempre, a terra e a bordo, gli orari prestabiliti, i turni di riposo e, in particolare, il riposo festivo.
Gli stessi devono essere equamente ripartiti e, per quelli piu' impegnativi, il personale deve poter usufruire di adeguato periodo di riposo.


Apposite norme disciplinano orari di servizio e turni di riposo.


Art. 741

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Comma 1

Libera uscita

Comma 2

I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio, gli allievi delle scuole, delle accademie e degli altri istituti di istruzione militare fruiscono di libera uscita secondo turni od orari stabiliti dalle disposizioni in vigore per ciascuna Forza armata.


Quanto previsto al comma 1 si applica, altresi', al rimanente personale in ferma che pur non avendo l'obbligo dell'accasermamento fruisce degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale.


I turni e orari predetti devono essere resi pubblici nell'ambito di ciascuna unita' mediante affissione all'albo del reparto.


Il comandante di compagnia o reparto, competente secondo le disposizioni vigenti in ciascuna Forza armata o Corpo armato, puo' anticipare o prorogare l'orario della libera uscita dei militari dipendenti che di volta in volta ne facciano richiesta per motivate esigenze, mediante concessione di permessi.


Art. 742

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Comma 1

Licenze e permessi

Comma 2

Le licenze sono concesse ai militari dalle competenti autorita' gerarchiche per periodi superiori alle 24 ore.


A richiesta degli interessati l'autorita' gerarchica competente puo' concedere, per particolari esigenze, permessi per periodi non superiori alle 24 ore.


Il militare in licenza deve osservare le apposite norme; l'inosservanza costituisce grave mancanza disciplinare.


Al militare in licenza o in permesso puo' essere ordinato di rientrare in servizio se particolari esigenze lo richiedono.


Art. 743

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Comma 1

Rientro immediato al reparto

Comma 2

Tutti i militari in libera uscita, in permesso o in licenza, nonche' quelli autorizzati ad alloggiare o pernottare fuori dai luoghi militari devono rientrare immediatamente nelle caserme, a bordo delle navi, negli aeroporti e nelle altre installazioni militari quando il rientro e' ordinato per imprescindibili e urgenti esigenze di servizio.


Art. 744

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Comma 1

Alloggiamento e pernottamenti

Comma 2

I volontari in ferma prefissata con meno di dodici mesi di servizio e quelli dei contingenti occorrenti per i servizi di pronto impiego hanno l'obbligo di fruire degli alloggiamenti di reparto o di unita' navale ove possono conservare cose di proprieta' privata secondo quanto prescritto dall'articolo 745.


Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.


Art. 745

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Comma 1

Detenzione e uso di cose di proprieta' privata nei luoghi militari

Comma 2

Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.


Art. 746

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Comma 1

Uso dell'abito civile

Comma 2

L'uso dell'abito civile fuori dai luoghi militari e' disciplinato dall'articolo 1351 del codice.


Nei luoghi militari l'uso dell'abito civile e' disciplinato da apposite disposizioni di servizio.


Il militare in abito civile non deve indossare alcun distintivo o indumento caratteristico dell'uniforme.


Per il personale dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza, in relazione agli specifici compiti istituzionali, si applicano le particolari disposizioni emanate in materia.


Art. 747

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Comma 1

Dipendenza dei militari in particolari condizioni

Comma 2

Apposite disposizioni regolano la dipendenza dei militari destinati presso comandi, unita' o enti internazionali.


I militari in attesa di destinazione, in aspettativa o sospesi dall'impiego o dal servizio dipendono dai comandi o dagli enti designati nell'ambito di ciascuna Forza armata o Corpo armato.


Art. 748

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Comma 1

Comunicazioni dei militari

Comma 2

Il militare presente al corpo o ente, impedito per malattia a prestare servizio, deve informare prontamente il superiore diretto e, in relazione alla carica rivestita, chi e' destinato a sostituirlo.((Al termine della malattia il militare deve informare prontamente il superiore diretto.))


((


Nei casi di assenza per motivi di salute, il militare, senza ritardo, deve trasmettere, al superiore diretto, il certificato medico recante la prognosi, nonche', al competente organo della sanita' militare, il certificato medico da cui risultano sia la prognosi che la diagnosi, affinche', nell'esercizio delle funzioni previste dall'articolo 181 del codice, venga verificata la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego. Con decreto del Ministro della difesa, ovvero del Ministro dell'economia e delle finanze per il personale del Corpo della Guardia di finanza, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sono disciplinate le modalita' che assicurano l'adozione del sistema del doppio certificato, in modo che quello recante la diagnosi sia destinato unicamente agli organi sanitari militari competenti e non confluisca nel fascicolo personale del militare, restando salva e impregiudicata la facolta' dell'Amministrazione di effettuare, tramite la sanita' militare, ovvero del Corpo della Guardia di finanza per il proprio personale, le visite di controllo per l'idoneita' psico-fisica previste dalle norme in vigore. Le modalita' per l'eventuale trasmissione telematica dei certificati medici agli organi della Sanita' militare sono stabilite con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta dei Ministri della difesa e dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e l'innovazione, della salute, e del lavoro e delle politiche sociali, per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale, previa acquisizione del parere del Garante per la protezione dei dati personali, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano.


))


Il comandante di corpo o del distaccamento ha il dovere di informare tempestivamente i familiari del militare che versa in gravi condizioni di salute, specificando ((. . .)) il luogo in cui si trova ricoverato.


Il militare che, essendo legittimamente assente, prevede, per malattia o per altra grave ragione, di non poter rientrare al corpo entro il termine stabilito, deve informare il comando di presidio - o in assenza il comando carabinieri - nella cui circoscrizione egli si trova; questo adotta i provvedimenti del caso dandone immediata comunicazione al comando o ente dal quale il militare dipende.


Art. 749

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Comma 1

Decesso di un militare

Comma 2

Se il militare e' deceduto in localita' fuori dalla sua sede di servizio, l'autorita' militare nella cui competenza territoriale rientra la localita' stessa deve informare tempestivamente l'autorita' da cui il militare dipende.


Se il decesso avviene a bordo di nave o di aeromobile militare, si applicano le disposizioni previste dalle apposite norme.


In caso di morte accidentale o violenta la salma del militare non deve essere rimossa senza autorizzazione dell'autorita' giudiziaria.


Comma 3

SEZIONE III - DISPOSIZIONI IN TEMA DI SANZIONI DISCIPLINARI

Art. 750

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Comma 1

Comandanti di reparto e di distaccamento

Comma 2

I comandanti di reparto o di distaccamento, in relazione alle esigenze funzionali anche ai soli fini disciplinari, sono stabiliti da ciascuna Forza armata o Corpo armato, ai sensi dei rispettivi ordinamenti.


Art. 751

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Comma 1

Comportamenti che possono essere puniti con la consegna di rigore

Comma 2

Anche se non e' espressamente previsto nelle singole fattispecie di cui al comma 1, deve tenersi conto, nell'irrogazione della consegna di rigore, della gravita' del fatto, della recidivita', delle circostanze in cui e' stata commessa l'infrazione e del danno che ne e' derivato al servizio e all'Amministrazione.


I comandanti responsabili non sono esenti dall'obbligo di promuovere il perseguimento del trasgressore in via penale se il comportamento del militare, oltre a costituire infrazione disciplinare, configura un reato.


Quando lo stesso comportamento puo' dar luogo all'irrogazione di una sanzione disciplinare di stato, si procede in base a quanto stabilito dal libro IV del codice, titolo VIII, capo IV, sezione II .


Comma 3

SEZIONE IV - PRINCIPI FONDAMENTALI PER L'ORGANIZZAZIONE DI BORDO DELLE NAVI DELLA MARINA MILITARE

Art. 752

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Comma 1

Navi da guerra e unita' navali

Comma 2

La nave da guerra costituisce una parte del territorio dello Stato.


Le disposizioni contenute nella presente sezione stabiliscono i principi fondamentali per l'organizzazione di bordo e definiscono le attribuzioni, i doveri e le responsabilita' del personale imbarcato sulle navi o mezzi minori della Marina militare.


Nella presente sezione per unita' navale si intende la nave secondo le norme nazionali e internazionali di diritto marittimo.


Art. 754

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Comma 1

Autorita' preposta all'organizzazione dello strumento navale

Comma 2

Il Capo di stato maggiore della Marina militare stabilisce la struttura organizzativa dei comandi incaricati della condotta operativa delle navi della Marina militare, tenuto conto delle direttive di carattere generale in materia ordinativa impartite dal Capo di stato maggiore della difesa.


Le navi della Marina militare possono essere alle dipendenze organiche della squadra navale, dei comandi in capo dei dipartimenti militari marittimi, dei comandi militari marittimi autonomi, degli istituti di formazione, dei comandi navi ausiliarie e del Comando raggruppamento subacqueo e incursori «Teseo Tesei».


Due o piu' navi possono essere costituite in gruppo, squadriglie, flottiglie, divisione, ricomprese nella locuzione «reparto navale».


Le norme che regolano l'organizzazione delle forze e l'esecuzione delle operazioni nonche' il conferimento delle relative attribuzioni e responsabilita' di comando sono contenute nell'apposita disciplina di Forza armata.


Art. 755

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Comma 1

Doveri del personale imbarcato

Comma 2

Il personale imbarcato e' tenuto all'osservanza delle norme contenute nella presente sezione e delle relative disposizioni applicative, nonche' degli ordini emanati dal comando della nave e dai comandi sovraordinati.


Il personale militare assegnato permanentemente all'unita' navale, nell'espletamento dei compiti attribuiti, ha il dovere di concorrere al miglioramento dell'efficienza del mezzo navale anche attraverso un'attivita' propositiva che consenta il migliore utilizzo delle apparecchiature di bordo e la piu' efficace applicazione delle norme vigenti.


I doveri di obbedienza e i doveri inerenti al rapporto di subordinazione tra militari continuano a sussistere anche se la nave, su cui il personale e' imbarcato, e' perduta o catturata, fino a quando lo Stato maggiore e l'equipaggio sono disciolti per ordini superiori.


Art. 759

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Comma 1

Responsabilita' e compiti degli ufficiali

Comma 2

Gli ufficiali rappresentano nel loro insieme lo stato maggiore della nave.


Ogni ufficiale imbarcato ha autorita' disciplinare e di impiego sui militari posti alle sue dipendenze nell'ambito del reparto o servizio di appartenenza o del servizio giornaliero, nonche' su tutti i militari di grado inferiore per quanto riguarda gli obblighi di carattere generale.


L'ufficiale, responsabile dell'esecuzione dei compiti, attivita' o esercitazioni che richiedono il concorso, anche temporaneo, di altri reparti o servizi, esercita, per tutta la durata dell'incarico, la direzione del personale comunque assegnato.


Ai soli fini disciplinari agli ufficiali che a bordo rivestano l'incarico di comandante in seconda o ufficiale in seconda o di capo reparto o, sulle unita' navali organizzate per servizi, di capo servizio sono attribuite le funzioni di «comandante di reparto».


Art. 760

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Comma 1

Responsabilita' e compiti generali dei sottufficiali e dei marinai

Comma 2

I sottufficiali e i marinai costituiscono l'equipaggio di una nave.


Art. 761

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Comma 1

Responsabilita' e compiti specifici dei sottufficiali

Comma 2

I sottufficiali costituiscono l'elemento di raccordo tra lo stato maggiore della nave e i marinai.


I sottufficiali, per tener conto delle particolari esigenze dell'ambiente di vita e di lavoro a bordo delle unita' navali, sono tenuti a fornire prestazioni di natura manuale oltre a quelle proprie della professionalita' posseduta. Le modalita' d'impiego in tali mansioni sono definite con apposite istruzioni aventi a riferimento l'organizzazione di bordo.


Art. 762

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Comma 1

Personale civile

Comma 2

Il personale civile, destinato sulle navi della Marina militare ai sensi delle norme vigenti in materia, si attiene alle norme di convivenza generale che regolano la vita di bordo svolgendo, in relazione alle mansioni previste dalla qualifica di appartenenza, il proprio compito con senso del dovere e della responsabilita'.


Art. 763

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Con istruzioni applicative del regolamento emanate dal Capo di stato maggiore della Marina militare e' stabilita la struttura ordinativa, con associati compiti e attribuzioni, relativa all'organizzazione delle navi della Marina militare.


Comma 3

CAPO III - ONORIFICENZE MILITARI E RICOMPENSE SEZIONE I ORDINE MILITARE D'ITALIA

Art. 764

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Comma 1

Consiglio dell'Ordine Militare d'Italia

Comma 2

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio dell'Ordine militare d'Italia sono nominati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro della difesa. Allo stesso modo si procede alla nomina del segretario dell'Ordine.


Art. 765

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Comma 1

Durata degli incarichi

Comma 2

Il presidente e gli altri componenti del Consiglio durano in carica tre anni e possono essere riconfermati.


La sostituzione dei componenti il Consiglio non puo' superare, di volta in volta, un terzo del loro numero.


Art. 766

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Comma 1

Attribuzioni del Consiglio

Comma 2

Il Consiglio dell'Ordine esprime parere sulle proposte di conferimento delle decorazioni trasmessegli dalla cancelleria dell'Ordine e sulle questioni interessanti l'Ordine stesso.


Il parere del Consiglio e' sottoposto al Presidente della Repubblica, capo dell'Ordine, per le sue determinazioni, su proposta del Ministro per la difesa, cancelliere e tesoriere dell'Ordine.


Art. 767

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Comma 1

Funzionamento del Consiglio

Comma 2

Il Consiglio delibera a scrutinio segreto e a maggioranza di voti.


A parita' di voti il parere del Consiglio si considera favorevole alla concessione.


Per la validita' delle deliberazioni e' necessaria la presenza di almeno ((tre)) componenti del Consiglio, compreso il presidente.


In assenza del presidente, il Consiglio e' presieduto dal membro piu' elevato in grado e a parita' di grado dal piu' anziano.


Art. 768

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Comma 1

Conferimento delle onorificenze

Comma 2

La gran croce e' esclusivamente destinata a premiare i servizi eminenti resi in funzioni di effettivo comando in azioni belliche o, comunque, in operazioni di carattere militare.


Tale decorazione puo' essere concessa all'ufficiale di grado non inferiore a generale di corpo d'armata delle Forze armate che in guerra o, comunque, in operazioni di carattere militare, ha esercitato il comando ottenendo risultati tali da farlo considerare benemerito della Nazione.


La croce di grande ufficiale e quella di commendatore possono essere conferite all'ufficiale generale o ammiraglio che per capacita', valore e ardire nella concezione dell'impresa e per la responsabilita' assunta con l'impartire l'ordine di esecuzione ha validamente contribuito al felice risultato di un'azione bellica o, comunque, di un'operazione di carattere militare di singolare importanza e di notevole utilita'.


Le croci di ufficiale e di cavaliere possono essere conferite all'ufficiale il quale, esercitando il comando o assolvendo l'incarico devoluto al grado rivestito o a quello superiore, ha, con intelligenza, lodevole iniziativa, perizia, senso di responsabilita' e coraggio, contribuito alla riuscita di una operazione bellica o comunque di una operazione di carattere militare di notevole utilita'.


La croce di cavaliere puo' essere altresi' conferita al militare di qualunque grado il quale durante un'azione di guerra, assumendo in comando superiore a quello proprio del suo grado e dimostrando spiccata perizia e singolare valore militare, ha validamente concorso a risolvere favorevolmente un'importante azione bellica alla presenza del nemico.


La croce di cavaliere alla «bandiera» e' conferita nei casi indicati dall'articolo 1407 del codice.


Art. 769

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Comma 1

Conferimento della classe superiore

Comma 2

L'ufficiale di qualunque grado gia' fregiato della decorazione di una classe dell'Ordine puo' ottenere il conferimento di quella superiore se acquisisce nuove benemerenze contemplate dalla presente sezione.


Art. 770

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Comma 1

Anzianita' di classe

Comma 2

L'anzianita' di appartenenza a ciascuna classe dell'Ordine militare d'Italia e' determinata dalla data del fatto d'arme o dalla data in cui ha avuto termine l'operazione di carattere militare che ha dato luogo alla concessione della decorazione.


Art. 771

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Comma 1

Uso delle insegne

Comma 2

Con l'uniforme ordinaria i decorati portano i nastrini corrispondenti alle insegne.


Il decorato che, dopo conseguito una croce dell'Ordine, e' insignito di altre di classe superiore porta tutte le insegne e i nastrini relativi a esse.


Le bandiere si fregiano di tutte le croci di cavaliere a esse concesse.


Art. 772

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Comma 1

Proposta di conferimento

Comma 2

Le croci dell'Ordine militare d'Italia sono conferite ai militari delle Forze armate nazionali in seguito a proposta formulata dal superiore immediato del militare o da altro superiore piu' elevato.


La proposta deve essere formulata entro il termine di sei mesi e pervenire alla cancelleria dell'Ordine entro un anno dalla data del fatto d'arme o dalla fine dell'operazione di carattere militare cui la proposta si riferisce, salvo per la gran croce che, di massima, non e' concessa se non a guerra conclusa o a operazione di carattere militare ultimata.


Art. 774

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Comma 1

Consegna delle onorificenza

Comma 2

La consegna dell'insegna dell'Ordine Militare d'Italia si effettua in forma solenne e possibilmente da parte della piu' alta autorita' militare competente per territorio.


In caso di concessione alla memoria, si applica l'articolo 1420 del codice.


Art. 775

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Comma 1

Pubblicazioni

Comma 2

Le concessioni di decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia sono pubblicate nei bollettini della Forza armata alla quale appartiene il militare, l'unita' o la bandiera premiata e nel sito istituzionale.


Art. 776

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Comma 1

Militari stranieri

Comma 2

Per il conferimento delle decorazioni dell'Ordine Militare d'Italia a militari stranieri benemeriti dello Stato italiano per servizi resi in guerra, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 1406 del codice.


Comma 3

SEZIONE II - RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 778

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Comma 1

Funzione consultiva in materia di concessione e di perdita delle decorazioni al valor militare

Comma 2

La funzione consultiva sulle proposte di concessione di medaglie o di croci al valor militare che i Ministri della difesa o dell'economia e delle finanze, a seconda della rispettiva competenza, intendano presentare alla decisione del Presidente della Repubblica, e' affidata a un'unica commissione militare avente sede presso il Ministero della difesa.


Per ciascuna proposta la Commissione esprime parere sulla convenienza della concessione avendo riguardo sia alla natura dell'atto di ardimento e a tutti gli elementi che lo costituiscono, sia ai precedenti dell'autore, in relazione alle disposizioni degli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice.


La Commissione si pronuncia pure sul grado della decorazione da conferire e propone la formula della relativa motivazione.


Art. 779

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Comma 1

Proposte rimesse alla commissione

Comma 2

Le proposte di conferimento delle medaglie o della croce al valor militare, redatte su apposito modulo, sono rimesse dal ministro competente alla segreteria della Commissione.


Esse sono accompagnate dai documenti atti a comprovare la realta' e le circostanze del fatto e a porre in evidenza tutti gli elementi del valore quali sono precisati dagli articoli 1412, 1413 e 1414 del codice.


Se l'autore di un atto di valore militare si trova in taluna delle condizioni previste dall'articolo 1425 del codice, a cura del ministro competente sono pure comunicati alla Commissione tutti i documenti idonei a precisare la sua posizione.


Art. 781

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Comma 1

Insegne

Comma 2

Le insegne delle decorazioni al valor militare possono essere indossate anche sull'abito civile.


Art. 782

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Comma 1

Onori militari

Comma 2

I decorati di medaglie al valor militare, che indossano le insegne delle decorazioni, anche se vestano l'abito civile, hanno diritto agli onori militari da parte delle sentinelle; gli stessi onori spettano ai congiunti dei decorati di medaglie al valor militare che hanno diritto di indossare ed effettivamente indossano in modo visibile le insegne.


I decorati di medaglie al valor militare che vestono la divisa militare e indossano le insegne hanno pure diritto al saluto da parte dei militari di pari grado.


Art. 783

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Comma 1

Consegna delle insegne

Comma 2

La consegna delle insegne ai decorati viventi, ai congiunti di coloro che sono deceduti o a reparti o comandi, deve aver luogo in forma solenne, dinnanzi alle truppe schierate e in occasione di una festa nazionale o di una solennita' militare.


Art. 784

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Comma 1

Distintivi

Comma 2

Ferme restando le disposizioni in vigore per quanto riguarda le insegne metalliche e i brevetti, il distintivo delle decorazioni al valor militare e' identico, quanto a colore e dimensioni, per tutti i gradi.


Tale distintivo e' costituito da un nastrino di seta di colore turchino celeste della larghezza di trentasette millimetri.


Esso e' privo di contrassegni per la croce al valor militare e contrassegnato invece da una stellina a cinque punte di bronzo e di argento, rispettivamente per le medaglie al valor militare di bronzo e di argento.


Per la medaglia d'oro al valor militare, il medesimo distintivo e' contrassegnato da una stellina a cinque punte di oro, inquadrata in un piccolo fregio di fronde d'alloro dello stesso metallo.


Comma 3

SEZIONE III - PERDITA DELLE RICOMPENSE AL VALOR MILITARE

Art. 786

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Comma 1

Commissione per le perdita delle ricompense

Comma 2

In applicazione dell'articolo 1426 del codice, la commissione, di cui all'articolo 85, e' costituita anche al fine di esprimere parere sui casi per i quali, ai sensi dell'articolo 1425 del codice, puo' essere proposta la perdita delle decorazioni al valor militare.


Art. 787

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Comma 1

Sentenze penali straniere

Comma 2

Le sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri per le quali, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 1425 del codice puo' essere inflitta la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, sono quelle riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana a termini degli articoli 730 e seguenti del codice di procedura penale.


Se, nei confronti del cittadino giudicato all'estero, e' rinnovato il giudizio in Italia a termini dell'articolo 11 del codice penale, la sentenza da prendersi a base agli effetti suddetti e' quella italiana.


Art. 788

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Comma 1

Efficacia della perdita e della sospensione delle medaglie al valor militare

Comma 2

La perdita e la sospensione delle medaglie al valor militare comportano, in ogni caso, la perdita o la sospensione del beneficio economico annesso, salvo quanto dispone l'articolo 1926 del codice a riguardo della eventuale reversibilita' di esso.


Art. 789

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Comma 1

Comunicazione dei provvedimenti agli effetti del pagamento dei benefici economici

Comma 2

Di tutti i provvedimenti che hanno comunque influenza sul pagamento dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, di cui sono insigniti i militari in congedo o gli estranei alle forze militari, i ministeri competenti danno notizia a quello dell'economia e delle finanze per la tempestiva adozione dei provvedimenti di competenza; per il beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare di cui sono insigniti i militari in servizio sotto le armi, i ministeri medesimi provvedono direttamente alle comunicazioni ai corpi cui i militari appartengono per i conseguenti provvedimenti.


La cessazione e la riattivazione del pagamento del beneficio economico devono sempre avere la stessa decorrenza della perdita, della sospensione, o del riacquisto.


Art. 790

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Comma 1

Ritiro delle insegne e dei brevetti delle decorazioni e distinzioni perdute

Comma 2

Coloro ai quali e' inflitta la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra hanno l'obbligo di restituire le insegne e i brevetti relativi all'autorita' che ne rivolge loro invito.


Coloro che, essendo incorsi nella perdita o nella sospensione, fanno uso delle insegne relative, sono passibili delle sanzioni previste dai codici penali militari, se militari, ovvero in caso diverso, di quelle previste dall'articolo 498 del codice penale.


Art. 791

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Comma 1

Segnalazione dei casi di condanne penali

Comma 2

Gli enti militari periferici che ricevono o acquisiscono copie di sentenze di condanna pronunciate dall'autorita' giudiziaria ordinaria o militare a carico di dipendenti militari in servizio o di militari in congedo, in forza agli stessi ai fini matricolari, devono verificare se i militari stessi risultano insigniti di medaglie o di croce al valore militare, o di alcuna delle distinzioni onorifiche di guerra di cui all'articolo 785.


In caso affermativo, le dette autorita' rimettono copia integrale di ciascuna sentenza, entro il termine di 20 giorni, al Ministero della difesa o al Ministero dell'economia e delle finanze, per il personale del Corpo della Guardia di finanza, di seguito definiti ministeri competenti, insieme con una copia della documentazione personale.


Le sentenze di condanna di cui al comma 2 sono trasmesse in copia al ministero competente, dopo che sono divenute definitive; circostanza che deve risultare da espressa dichiarazione della competente cancelleria, apposta sulla detta copia.


Art. 792

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Comma 1

Segnalazione dei casi di condanne pronunciate all'estero

Comma 2

Le autorita' diplomatiche o consolari trasmettono ai competenti ministeri, per il tramite di quello degli affari esteri, le copie delle sentenze, pronunciate all'estero da giudici stranieri e divenute esecutive, a carico di militari nazionali sotto le armi o in congedo che risultino o si presumano insigniti di medaglie o di croce al valor militare ovvero di distinzioni onorifiche di guerra.


Dette autorita', prima di trasmettere tali copie, possono invitare gli interessati, se lo ritengono opportuno, ad addurre le loro eventuali giustificazioni; tali giustificazioni, se fatte, sono riprodotte integralmente nel foglio di trasmissione della copia di sentenza.


Art. 793

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Comma 1

Segnalazione dei casi di perdita di cittadinanza

Comma 2

Le autorita' diplomatiche o consolari all'estero segnalano ai ministeri competenti, per il tramite di quello degli affari esteri, i casi di perdita della cittadinanza da parte di militari in congedo residenti all'estero che risultano o si presumono insigniti di medaglie o di croce al valor militare, ovvero di distinzioni onorifiche di guerra e ai quali e' da infliggere la perdita delle decorazioni e distinzioni.


Prima di effettuare tali segnalazioni le dette autorita' assumono ogni utile notizia circa le circostanze nelle quali la perdita della cittadinanza si e' verificata, e per il tramite del Ministero degli affari esteri ne danno comunicazione al ministero competente, insieme a ogni altro elemento utile a giudicare se l'ex cittadino puo' ritenersi immeritevole di conservare le decorazioni e distinzioni delle quali e' insignito.


Analoghe segnalazioni sono fatte ai ministeri competenti dagli ufficiali dello stato civile, per i casi di militari in congedo residenti che risultano o si presumono insigniti di decorazioni o distinzioni e che hanno perduto la cittadinanza, pur senza trasferire all'estero la propria residenza.


Art. 794

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Comma 1

Casi di perdita del grado

Comma 2

Per i casi di perdita del grado da parte di militari in servizio o in congedo insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra non occorrono speciali segnalazioni degli enti militari cui essi appartengono, o dai quali dipendono, ai ministeri competenti a decidere circa la perdita di dette decorazioni e distinzioni.


Art. 795

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Comma 1

Casi di condanne che importano la sospensione delle decorazioni e delle distinzioni

Comma 2

Agli effetti della sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, nei casi previsti dall'articolo 1427, comma 1, lettere a) e b), del codice, non occorrono speciali segnalazioni. La relativa determinazione ministeriale e' adottata sulla base delle copie delle sentenze trasmesse ai sensi dell'articolo 791.


Art. 797

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Comma 1

Segnalazione dei casi di perdita o di sospensione nei confronti di persone estranee alle Forze armate

Comma 2

Le segnalazioni dei casi nei quali la perdita o la sospensione delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo di diritto e di quelli nei quali la perdita di esse, o la sospensione, possono essere disposte su proposta, o per determinazione del ministro competente, relativamente a ex-militari o a persone che non hanno mai appartenuto alle Forze armate, sono fatte sempre direttamente al ministero che ha dato luogo alla concessione delle decorazioni e distinzioni, con le modalita' della presente sezione.


Art. 798

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Comma 1

Segnalazione dei casi di incapacita'

Comma 2

Le autorita' competenti a formulare proposte di medaglie e di croce al valor militare, e di distinzioni onorifiche di guerra, devono astenersi dal farlo, se l'interessato risulta condannato alle pene previste dall'articolo 1425 del codice.


Danno tuttavia notizia dei singoli casi ai ministeri competenti, rimettendo copia della sentenza di condanna, insieme con un particolareggiato rapporto concernente l'atto di valore compiuto, oppure con la documentazione atta a comprovare il titolo per la distinzione onorifica di guerra.


Art. 799

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Comma 1

Provvedimenti conseguenti alla perdita di diritto

Comma 2

Dalle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice, la perdita delle medaglie e della croce al valor militare deriva come effetto immediato e imprescindibile; essa decorre dalla data in cui la sentenza di condanna e' passata in giudicato; per le sentenze pronunciate all'estero la perdita stessa decorre dalla data del riconoscimento di cui all'articolo 787, comma 1.


I ministeri competenti provvedono, mediante notificazione da inserirsi nella Gazzetta Ufficiale, oltre che nel Bollettino ufficiale o in altra pubblicazione che ne faccia le veci, a dichiarare il condannato incorso nella perdita delle decorazioni.


Art. 800

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Comma 1

Provvedimenti di perdita eventuale per condanne penali

Comma 2

Per le sentenze di condanna per le quali, ai sensi dell'articolo 1425, comma 2, del codice, puo' aver luogo la perdita delle medaglie o della croce al valor militare, i Ministri competenti comunicano alla commissione consultiva le copie delle sentenze e ogni altro utile documento e informazione per il prescritto parere.


Art. 801

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Comma 1

Provvedimenti di perdita eventuale per condanne pronunciate all'estero

Comma 2

Quando si tratta di sentenze di condanna pronunciate all'estero da giudici stranieri, il ministero competente verifica se essa e' stata riconosciuta e se importa, per le disposizioni della legge italiana, l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici.


Per le sentenze non ancora riconosciute dall'autorita' giudiziaria italiana, i ministeri competenti hanno facolta' di segnalarle al Ministro della giustizia per l'esame del loro eventuale riconoscimento.


I ministeri competenti nel promuovere il parere della commissione consultiva, le inviano, insieme con la copia della sentenza, le giustificazioni eventualmente addotte dal condannato.


Art. 802

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Comma 1

Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita della cittadinanza

Comma 2

Il parere della commissione consultiva e' richiesto anche se la perdita delle medaglie e della croce al valor militare puo' essere pronunciata in conseguenza della perdita della cittadinanza, ai sensi dell'articolo 1425, comma 2, lettera b), del codice.


Pertanto, i ministeri competenti comunicano alla commissione stessa tutti gli atti dai quali risultino le circostanze che dettero luogo alla perdita della cittadinanza e ogni altro elemento utile allo scopo.


Art. 803

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Comma 1

Provvedimenti di perdita eventuale in conseguenza di perdita del grado

Comma 2

Nei casi di perdita del grado in seguito a provvedimento disciplinare, il ministero competente nel richiedere il parere alla commissione consultiva, le comunica gli elementi necessari per porla in grado di giudicare se i fatti, che hanno dato luogo al provvedimento, possono ritenersi di natura disonorevole agli effetti della perdita delle decorazioni.


Nei casi di perdita del grado in seguito a condanna da cui gia' non consegue la perdita delle decorazioni al valor militare, il ministero comunica alla commissione la copia della sentenza e gli altri eventuali elementi in suo possesso.


Art. 804

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Comma 1

Facolta' della Commissione consultiva

Comma 2

La Commissione consultiva, se non ritiene sufficienti, per pronunciarsi, i documenti e le informazioni ricevute, puo' sempre sospendere l'emissione del suo parere e richiedere al ministero competente altri elementi.


Art. 805

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Comma 1

Poteri del Ministro competente

Comma 2

In tutti i casi previsti dall'articolo 1425, comma 2, del codice, spetta al Ministro competente decidere, dopo aver sentito il parere della commissione consultiva, se si deve far luogo alla proposta di infliggere la perdita delle medaglie e della croce al valor militare.


Art. 806

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Comma 1

Decretazione, decorrenza e notificazione della perdita eventuale

Comma 2

La perdita delle medaglie e della croce al valor militare, nei casi di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice, e' inflitta con decreto del Presidente della Repubblica e decorre dalla data del decreto medesimo.


Di essa e' data pubblica notizia nella Gazzetta Ufficiale, nonche' nel Bollettino ufficiale, o in altra pubblicazione che ne faccia le veci.


Art. 807

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Comma 1

Perdita di diritto delle distinzioni onorifiche di guerra

Comma 2

Dalle condanne di cui all'articolo 1425, comma 1, del codice deriva, come effetto immediato e imprescindibile, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, elencate nell'articolo 785; essa decorre dalle date stabilite, per i vari casi, nell'articolo 799.


Il ministero competente da' pubblica notizia dell'avvenuta perdita di dette distinzioni nei modi indicati nell'articolo 799, comma 2.


Art. 808

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Comma 1

Perdita eventuale delle distinzioni onorifiche di guerra

Comma 2

A termini dell'articolo 1428 del codice, insieme alla perdita delle decorazioni al valor militare inflitta in applicazione dell'articolo 1425, comma 2, del codice, con determinazione ministeriale e' anche inflitta, come conseguenza necessaria di essa, la perdita delle distinzioni onorifiche di guerra di cui l'ex decorato e' insignito.


Negli altri casi spetta al ministro competente di decidere sulla perdita delle distinzioni onorifiche di guerra in seguito alle sentenze di condanna di cui all'articolo 1425, comma 2, del codice; ovvero in seguito alla perdita della cittadinanza o del grado.


La perdita delle distinzioni onorifiche di guerra, dovuta alle cause suddette, ha effetto dalla data della determinazione ministeriale con la quale e' inflitta.


Di tale determinazione ministeriale e' data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 799, comma 2.


Art. 809

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Comma 1

Determinazione, decorrenza e durata della sospensione delle decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra

Comma 2

Sulla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra decide il ministro sulla cui iniziativa le decorazioni e distinzioni furono concesse; essa e', in ogni caso, inflitta con determinazione ministeriale, la quale ne specifica la decorrenza e la durata.


Della sospensione inflitta e' data pubblica notizia nei modi indicati nel nell'articolo 799 comma 2.


La sospensione ha la medesima decorrenza e durata della pena principale e accessoria o della misura disciplinare o di pubblica sicurezza, previste dall' articolo 1427 del codice.


Art. 810

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Comma 1

Sospensione da infliggere tardivamente

Comma 2

Se, per qualsiasi motivo, manca la possibilita' di infliggere tempestivamente la sospensione e con la medesima decorrenza del provvedimento dal quale essa deriva, il ministro competente ha facolta' di decidere caso per caso se e per quale durata disporre la sospensione.


Questa non puo' essere mai superiore a quella del provvedimento suddetto.


Art. 811

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Comma 1

Effetti della sospensione

Comma 2

La sospensione importa gli stessi effetti della perdita, limitati tuttavia al periodo di tempo, certo e determinato, per il quale essa e' inflitta.


I brevetti e le insegne ritirati sono peraltro trattenuti dalle autorita' periferiche per essere restituiti al termine della sospensione.


Anche nel caso della sospensione e' ammessa la riversibilita' dei benefici economici annessi alle medaglie al valor militare, a favore delle persone e con le modalita' indicate nell'articolo 1927 del codice.


Art. 812

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Comma 1

Abbreviazione della durata della sospensione

Comma 2

Quando, per qualsiasi motivo, la durata dei provvedimenti che hanno dato luogo alla sospensione della facolta' di fregiarsi delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra e' abbreviata, gli interessati possono ottenere l'abbreviazione della durata della sospensione; a tal fine essi devono indirizzare domanda ai competenti ministeri indicati nell'articolo 791, comma 2.


Art. 813

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Comma 1

Cessazione della sospensione

Comma 2

Al termine della durata della sospensione si riacquista il diritto alle medaglie e alla croce al valor militare e alle distinzioni onorifiche di guerra, senza particolari provvedimenti; le insegne e i brevetti relativi sono restituiti al decorato.


E' anche riattivato il pagamento al decorato stesso del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare e cessa, contemporaneamente, il pagamento di esso ai congiunti cui e' stato, eventualmente, concesso per riversibilita'.


Art. 814

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Comma 1

Ripristino a seguito di riabilitazione delle decorazioni e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute

Comma 2

Coloro che, in seguito a condanna sono incorsi nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che ottengono la riabilitazione, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.


Alla domanda deve essere allegata copia della sentenza di riabilitazione, passata in giudicato.


Il ripristino della concessione ha luogo con le stesse forme e modalita' previste per le concessioni normali, senza il preventivo parere della Commissione consultiva, e decorre dalla data di passaggio in giudicato della sentenza di riabilitazione.


Art. 815

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Comma 1

Ripristino nei casi di riacquisto della cittadinanza

Comma 2

Coloro ai quali, per effetto della perdita della cittadinanza italiana, e' stata inflitta la perdita delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra e che riacquistano la cittadinanza medesima, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.


Alla domanda deve essere allegato un certificato dell'ufficiale dello stato civile del comune d'origine, dal quale risulta il riacquisto della cittadinanza italiana, con l'indicazione della data da cui esso ha effetto.


Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 814, comma 3 e decorre, a tutti gli effetti, dal giorno del riacquisto della cittadinanza.


Art. 816

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Comma 1

Ripristino nei casi di reintegrazione nel grado

Comma 2

Coloro che, in seguito alla perdita del grado sono stati privati delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e che sono reintegrati nel grado stesso, possono chiedere al ministero competente il ripristino, a ogni effetto, della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.


Il ripristino della concessione ha luogo nel modo indicato nell'articolo 814, comma 3 e decorre dalla data dalla quale ha avuto effetto la reintegrazione nel grado militare.


Art. 817

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Comma 1

Ripristino in conseguenza di atti di valore

Comma 2

Colui che e' incorso nella perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, e ha successivamente compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, puo' chiedere al ministero competente il ripristino della concessione delle decorazioni e distinzioni perdute.


Alla domanda devono essere allegati documenti idonei a comprovare gli atti di valore compiuti.


Sulla efficacia degli atti di valore, che si adducono per il riacquisto delle decorazioni e delle distinzioni perdute, decide il ministro competente, sentito il parere della commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio.


Il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra ha luogo con le stesse forme previste per le concessioni normali e decorre dalla data dell'atto di valore cospicuo compiuto o dalla data del piu' recente degli atti di valore reiterati.


Art. 818

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Comma 1

Atti di valore cospicui o reiterati

Comma 2

Agli effetti del ripristino delle concessioni delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra si intende atto «cospicuo» di valore quello che comporta almeno la concessione della medaglia d'argento.


Art. 819

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Comma 1

Effetti del ripristino

Comma 2

Il ripristino delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra perdute comporta il nuovo conferimento delle relative insegne e brevetti, che sono peraltro consegnati in forma non solenne, salvo solo il caso di ripristino determinato dal compimento di atti di valore.


Il ripristino comporta pure la riattivazione del pagamento al decorato del beneficio economico annesso alle medaglie al valor militare, dalla data in cui il ripristino ha effetto, verso contemporanea cessazione del pagamento ai congiunti cui il beneficio economico fosse stato concesso per riversibilita', e salva la detrazione di quanto fosse stato concesso per riversibilita', e anche di tutto quanto fosse stato pagato ai congiunti medesimi dalla data di decorrenza del ripristino.


Art. 820

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Comma 1

Titoli eventuali ad altre decorazioni e distinzioni

Comma 2

I titoli ad altre decorazioni e distinzioni, eventualmente sorti dopo la data della perdita, possono essere fatti valere, nei modi prescritti, da parte di coloro ai quali e' concesso il ripristino delle medaglie o della croce al valor militare o delle distinzioni onorifiche di guerra, se consta che e' mancata la possibilita' di far valere i titoli stessi a causa dei medesimi eventi per i quali la perdita era stata inflitta.


Le relative concessioni non possono avere decorrenza anteriore alla data del ripristino.


Art. 821

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Comma 1

Cessazione della incapacita' per riabilitazione

Comma 2

La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra derivante dalle condanne previste dall'articolo 1425, comma 2, del codice, pronunciate a carico di individui mai insigniti di alcuna di dette decorazioni o distinzioni, cessa per effetto della riabilitazione.


Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione.


Art. 822

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Comma 1

Cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di valore

Comma 2

La incapacita' a conseguire le medaglie e la croce al valor militare e le distinzioni onorifiche di guerra, da parte di chi non e' mai stato insignito di alcuna di dette decorazioni e distinzioni, puo' cessare anche per aver compiuto atti di valore o cospicui o, se non tali, reiterati, nel senso specificato dall'articolo 818.


Colui che e' incorso nella predetta incapacita' puo' chiedere l'esame degli atti di valore compiuti, agli effetti del riconoscimento della cessazione della stessa incapacita'.


Su tali domande decide il Ministro competente, sentito il parere della Commissione consultiva, alla quale sono comunicati tutti gli elementi necessari per esprimere un giudizio sulla efficacia degli atti di valore compiuti.


Art. 823

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Comma 1

Effetti della cessazione della incapacita' in conseguenza di atti di valore

Comma 2

Il compimento di un atto di valore militare, riconosciuto cospicuo nel senso specificato dall'articolo 818, eliminando la incapacita', toglie, dalla data in cui esso e' compiuto, l'ostacolo alla concessione della decorazione al valor militare che l'atto stesso comporta e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.


Dagli atti di valore reiterati deriva la cessazione della incapacita' solo dalla data del piu' recente di essi ritenuto a tali fini efficace a norma delle disposizioni dell'articolo 818; anche in questo caso, ma solo da tale data, cessa l'ostacolo alla concessione delle decorazioni al valor militare che gli atti stessi comportino e delle altre decorazioni al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra per le quali eventualmente esista titolo.


Art. 824

#

Comma 1

Cessazione della incapacita' nei riguardi di gia' insigniti di decorazioni e distinzioni

Comma 2

Quando gli eventi previsti dagli articoli 821 e 822 si verificano nei riguardi di coloro che, gia' insigniti di medaglie o di croce al valor militare o di distinzioni onorifiche di guerra, sono incorsi di diritto nella perdita di esse e nella conseguente incapacita', gli stessi possono chiedere, oltre al ripristino delle decorazioni e distinzioni perdute, l'esame dei titoli e delle altre decorazioni e distinzioni eventualmente acquisiti durante il periodo della incapacita'.


Le relative concessioni non possono avere, per i riabilitati, decorrenza anteriore alla data di passaggio in cosa giudicata della sentenza di riabilitazione, mentre decorrono dalla data in cui i titoli sono stati acquisiti per coloro nei confronti dei quali e' intervenuta dichiarazione di cessazione della incapacita' di cui agli articoli 822 e 823.


Comma 3

SEZIONE IV - RICOMPENSE AL VALORE E AL MERITO DI FORZA ARMATA

Art. 829

#

Comma 1

Uso dei nastrini in luogo delle medaglie o delle croci

Comma 2

E' autorizzato l'uso dei nastrini da portarsi sul petto in luogo delle medaglie; a tale riguardo si osservano le disposizioni emanate sull'uso delle uniformi e dei distintivi.


Sul nastrino da portare in luogo delle medaglie al valore di Forza armata e' applicata una stelletta a cinque punte rispettivamente d'oro o d'argento o di bronzo; per le medaglie d'oro al valore di Marina, Aeronautico e dell'Arma dei carabinieri la stelletta a cinque punte e' inquadrata in un piccolo fregio di fronde di alloro dello stesso metallo.


Sul nastrino da portare in luogo delle croci o delle medaglie al merito di Forza armata e' applicata una corona turrita, rispettivamente d'oro, d'argento e di bronzo.


Art. 830

#

Comma 1

Uso delle insegne

Comma 2

L'insegna della medaglia al valore di Forza armata puo' essere indossata anche sull'abito civile.


Art. 831

#

Comma 1

Proposte di concessione

Comma 2

I documenti relativi, corredati dei dati necessari a comprovare il fatto e a porre in evidenza tutti gli aspetti, devono essere trasmessi al Ministero della difesa entro tre mesi a partire dalla data dell'evento che ha dato luogo alla proposta.


Non e' prescritto termine alcuno per le azioni compiute in mari o in cieli lontani e all'estero.


A documentare le azioni compiute da aeronauti non in servizio militare, le quali possono venire ricompensate con la medaglia al valore Aeronautico, e' obbligatoria la deliberazione della presidenza dell'ente o associazione aeronautica designata.


Art. 832

#

Comma 1

Consegna delle ricompense

Comma 2

Le ricompense al valore e al merito sono consegnate al titolare o a coloro cui sono attribuite in proprieta' ai sensi dell'articolo 1449 del codice, in forma solenne, nella ricorrenza di feste nazionali, della giornata delle Forze armate, o delle feste d'arma di ciascuna Forza armata, dai comandanti militari territoriali e di corpo d'armata o livello gerarchico equiparato o da altra autorita' designata dal Ministro della difesa.


Per la Marina militare nelle localita' che non sono sedi di comando in capo di dipartimento marittimo o di comando militare marittimo, le ricompense sono consegnate dai comandanti di porto.


Art. 833

#

Comma 1

Brevetti delle ricompense al valore e al merito di Forza armata

Comma 2

All'atto del conferimento delle ricompense al valore e al merito di Forza armata e' rilasciato dal Ministro della difesa un brevetto indicante il nome del premiato, la motivazione, la data e il luogo del fatto che ha determinato il provvedimento.


Comma 3

SEZIONE V - CROCE AL MERITO DI GUERRA

Art. 834

#

Comma 1

Caratteristiche

Comma 2

La croce al merito di guerra e' di bronzo e porta da un lato, il motto: “Merito di guerra”, e sul rovescio una stella in campo raggiato; la sua forma e le sue dimensioni sono determinate con decreto del Presidente della Repubblica.


La croce si porta al lato sinistro del petto, appesa a un nastro della larghezza di 37 mm., formato di tre righe turchino-celesti, larghe nove millimetri ciascuna, alternate con due righe bianche, della larghezza di cinque millimetri.


Art. 835

#

Comma 1

Concessioni

Comma 2

Le concessioni sono definitive se riportate nell'ordine del giorno o rese altrimenti pubbliche.


La croce e il nastro sono distribuiti gratuitamente a coloro che ottengono la concessione.


Le autorita' che procedono all'assegnazione della croce mensilmente ne danno avviso al Ministero della difesa, che segna a ruolo i decorati.


Art. 836

#

Comma 1

Brevetti

Comma 2

Del conferimento dell'onorifica distinzione fa fede un apposito brevetto, che e' rilasciato dall'autorita' che fa luogo alla concessione.


I brevetti relativi a concessioni fatte dal Presidente della Repubblica, sono rilasciati, d'ordine, dal Ministro competente.


Art. 837

#

Comma 1

Concessione ((ripetuta))


La concessione della croce al merito di guerra puo' essere ripetuta se il decorato acquista nuovi titoli di benemerenza.


Non si puo' mai superare per ogni guerra il numero di tre concessioni.


Le concessioni sono sempre rappresentate da un'unica decorazione, per ogni guerra, apponendo sul relativo nastro o nastrino una stella d'argento per le concessioni successive.


Nei brevetti che si riferiscono a concessioni successive deve sempre risultare il numero progressivo di queste.


Comma 2

SEZIONE VI - MEDAGLIA MAURIZIANA

Art. 838

#

Comma 1

Caratteristiche

Comma 2

La medaglia mauriziana al merito di dieci lustri di carriera militare e' coniata in oro in un unico formato di millimetri 35 per tutti gli ufficiali e sottufficiali delle Forze armate e Corpi armati dello Stato.


Art. 839

#

Comma 1

Uso

Comma 2

La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali.


Comma 3

SEZIONE VII - MEDAGLIA AL MERITO DI LUNGO COMANDO

Art. 840

#

Comma 1

Caratteristiche

Comma 2

Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando sono definite con decreto del Presidente della Repubblica.


Le caratteristiche della medaglia al merito di lungo comando per il personale dell'Arma dei carabinieri sono definite con decreto del Ministro della difesa.


La medaglia, 1° grado d'oro, 2° grado d'argento o 3° grado di bronzo, si porta al lato sinistro del petto, con le stesse modalita' stabilite per le altre decorazioni nazionali, appesa a un nastro della larghezza di millimetri trentasette, formato di diciannove righe verticali di uguale larghezza, dai colori azzurro e bianco alternati.


Art. 841

#

Comma 1

Presupposti

Comma 2

La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.


Il tempo valutabile agli effetti della concessione della medaglia, e' soltanto quello durante il quale l'ufficiale o il sottufficiale ha effettivamente tenuto il comando di un reparto ed e' calcolato con le norme di cui all'articolo 8 decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.


Art. 842

#

Comma 1

(( (Concessione e norma di rinvio). ))

Comma 2

((


La Medaglia militare al merito di lungo comando e' concessa dal Ministero della difesa, che rilascia il relativo brevetto di autorizzazione a fregiarsene. Con decreto del Ministro della difesa sono adottate le istruzioni per la concessione. Alla medesima Medaglia si applicano anche le disposizioni di cui alla sezione III del presente capo.


))


Comma 3

SEZIONE VIII - MEDAGLIA D'ONORE PER LUNGA NAVIGAZIONE

Art. 843

#

Comma 1

Caratteristiche

Comma 2

La medaglia d'onore per lunga navigazione e' conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.


Essa e' sostenuta da un nastro di seta di colore azzurro tramezzato da una lista bianca in palo.


La medaglia e il relativo nastrino sono portati con le stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali.


Art. 844

#

Comma 1

Presupposti

Comma 2

Essa e', inoltre, conferita agli iscritti nelle matricole della gente di mare che hanno compiuto su navi mercantili nazionali: 20 anni di navigazione, per la medaglia di 1° grado; 15 anni per la medaglia di 2° grado; ((10)) anni per la medaglia di 3° grado.


La medaglia e' conferita ai militari dell'Esercito italiano e dell'Arma dei carabinieri imbarcati sulle unita' di tali Forze armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato.


Per le unita' del Corpo della guardia di finanza i militari interessati devono aver fatto effettivamente e organicamente parte del relativo equipaggio, in quanto a esse assegnati, con determinazione specifica in base alle tabelle di armamento.


Art. 845

#

Comma 1

Computo dei periodi di navigazione

Comma 2

Agli effetti del conseguimento della medaglia sono computate per i militari della Marina militare la navigazione da essi eventualmente compiuta su navi mercantili nazionali, per gli iscritti nelle matricole della gente di mare la navigazione da essi compiuta su navi armate iscritte nel quadro del naviglio militare dello Stato e per i militari della Guardia di finanza la navigazione da essi eventualmente compiuta sia su navi della Marina militare sia su navi mercantili nazionali.


Art. 846

#

Comma 1

Provvedimento di conferimento

Comma 2

((


La medaglia d'onore per lunga navigazione e' concessa dal Ministero della difesa per i militari dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Arma dei carabinieri, ovvero dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per gli iscritti nelle matricole della gente di mare, nonche' dal Comandante generale del Corpo della guardia di finanza per il relativo personale.


))


La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.


Art. 847

#

Comma 1

Concessione alla memoria

Comma 2

La medaglia d'onore per lunga navigazione puo' essere concessa anche «alla memoria».


Se mancano i predetti congiunti, le insegne e i brevetti sono attribuiti al Ministero della difesa o al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti o ai rispettivi comandi generali, se si tratta rispettivamente di deceduto gia' militare, o iscritto nelle matricole della gente di mare, o militare dell'Arma dei carabinieri o del Corpo della guardia di finanza.


Art. 848

#

Comma 1

Perdita della ricompensa o incapacita' a conseguirla

Comma 2

Non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, i militari della Marina militare, dell'Esercito italiano, dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza nonche' gli iscritti nelle matricole della gente di mare che sono incorsi nella interdizione perpetua dai pubblici uffici, salvo il caso di riabilitazione.


Parimenti non possono ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione, ne' avendola ottenuta, possono fregiarsene, coloro che sono incorsi nella interdizione temporanea dai pubblici uffici e sino alla sua cessazione.


Non possono, infine, ottenere la medaglia d'onore per lunga navigazione e, avendola ottenuta, sono privati del diritto di fregiarsene, coloro che per fatto debitamente accertato hanno mancato all'onore.


Comma 3

SEZIONE IX - MEDAGLIA DI LUNGA NAVIGAZIONE AEREA

Art. 849

#

Comma 1

Caratteristiche

Comma 2

La medaglia di lunga navigazione aerea e' conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.


Essa e' sostenuta da un nastro di seta celeste chiaro recante al centro un'aquila rispettivamente d'oro, d'argento o di bronzo; la medaglia e il relativo nastro con aquila vanno portati con le stesse modalita' stabilite per le decorazioni nazionali.


Art. 850

#

Comma 1

Presupposti

Comma 2

Ai militari in servizio, la medaglia e' concessa se hanno compiuto nel suindicato periodo di 10, 15 e 20 anni il numero minimo di ore di volo stabilite dal Ministero della difesa e che non puo' comunque essere inferiore al numero complessivo di quelle prescritte dallo stesso Ministero durante il predetto periodo, ai fini del riconoscimento dell'attivita' di volo.


La medaglia di grado superiore sostituisce quella di grado inferiore.


Art. 851

#

Comma 1

Computo del servizio aeronavigante

Comma 2

Per i militari in servizio il computo del servizio aeronavigante utile per il conferimento della medaglia di lunga navigazione aerea, e' fatto in relazione agli anni di effettivo servizio aeronavigante compiuto con percezione delle relative indennita'.


Se per le cause di cui all'articolo 852, in un determinato periodo non si e' svolta attivita' di volo, il periodo stesso puo' essere considerato utile ai fini della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, tenuto conto che nei periodi di 10, 15 e 20 anni, il numero minimo delle ore di volo compiuto deve essere quello stabilito dal Ministero, in conformita' di quanto dispone l'articolo 850.


Per gli osservatori militari d'aeroplano e di idrovolante delle altre Forze armate, ai soli effetti della concessione della medaglia di lunga navigazione aerea, e' computato il periodo di un anno se nell'anno solare stesso il militare e' stato dichiarato «addestrato».


La dichiarazione di «addestrato» e' subordinata al compimento nell'anno solare dell'attivita' minima di volo stabilita dal Ministero della difesa per tutto lo stesso anno solare.


Art. 852

#

Comma 1

Periodi computabili

Comma 2

Il periodo trascorso presso le scuole di pilotaggio e presso i corsi di osservazione aerea dagli allievi che hanno compiuto con esito favorevole le prove prescritte e che hanno comunque conseguito il brevetto di pilota militare o di osservatore dall'aeroplano e' computato per intero.


Il servizio aeronavigante compiuto con brevetto di pilota di dirigibile e' computato per intero.


Le circostanze di cui ai commi 1, 2 e 3 devono sempre risultare da regolari variazioni debitamente riportate sui documenti personali e di volo del militare.


Art. 853

#

Comma 1

Militari in congedo

Comma 2

Per i militari in congedo e' computato il periodo di un anno, se nell'anno solare stesso il militare e' stato dichiarato allenato o addestrato.


Art. 854

#

Comma 1

Norma di rinvio

Comma 2

Alla medaglia di lunga navigazione aerea sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del codice, titolo VIII, capo V, sezione II e nel presente capo alla sezione III.


Art. 855

#

Comma 1

Procedimento di concessione

Comma 2

I militari di qualsiasi grado in attivita' di servizio possono inoltrare domanda di concessione della medaglia ai comandi dai quali rispettivamente dipendono, se hanno maturato il limite di tempo stabilito e sono in possesso di tutti i requisiti richiesti.


I comandi anzidetti, controllati i dati denunziati dagli interessati e accertato il diritto alla concessione, inoltrano, per via gerarchica, regolare proposta al Ministero della difesa.


I militari in congedo, in possesso dei requisiti necessari, possono far domanda di concessione della medaglia al Ministero della difesa per il tramite dei comandi territoriali di competenza nella cui circoscrizione essi hanno residenza, documentando il computo del servizio utile sul quale essi fondano la domanda e fornendo ogni indicazione utile all'esatto accertamento dei titoli addotti.


I comandi territorialmente competenti, unitamente alla domanda, inoltrano al Ministero la relativa proposta dopo aver accertato se gli interessati hanno effettivamente diritto alla concessione.


Art. 856

#

Comma 1

Rilascio dei brevetti

Comma 2

Il Ministero della difesa, in base alle proposte ricevute, se non risultano motivi di rigetto, effettua la concessione e rilascia i relativi brevetti di autorizzazione a fregiarsi della medaglia.


Comma 3

SEZIONE X - CROCE PER ANZIANITA' DI SERVIZIO

Art. 857

#

Comma 1

Caratteristiche

Comma 2

La croce per anzianita' di servizio e' conforme al modello definito con decreto del Presidente della Repubblica.


Essa e' sostenuta da un nastro di seta di colore verde tramezzato da una lista bianca in palo.


Comma 3

SEZIONE XI - DISTINTIVI D'ONORE PER EVENTI DI GUERRA

Art. 859

#

Comma 1

Distintivo d'onore per i mutilati e feriti di guerra

Comma 2

Possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore coloro i quali, in guerra, sono rimasti mutilati, hanno, cioe', perduto un organo, o sono rimasti visibilmente deturpati o feriti, esclusi coloro che hanno riportato ferite senza conseguenze notevoli e visibili tracce.


Il distintivo, in argento, e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato.


Il contrassegno d'onore, senza alcun nastro, e' portato al lato sinistro del petto.


Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dall'autorita' militare appositamente delegata.


Con decreto del Ministro della difesa e' stabilita l'autorita' competente a concedere le singole autorizzazioni, col rilascio dei relativi certificati, e le modalita' da seguirsi sia nel promuovere, sia nel porre in essere tali concessioni.


Il distintivo e' dato gratuitamente, a spese dello Stato, subito dopo l'autorizzazione, con le norme stabilite nel decreto di cui al comma 5.


I reclami, in materia, devono essere rivolti all'autorita' competente a concedere l'autorizzazione. Se tale autorita' trova il reclamo fondato, l'accoglie senz'altro, disponendo in conseguenza. In caso contrario, ne riferisce succintamente al Ministero della difesa per le ulteriori decisioni, fornendo i chiarimenti necessari.


L'autorizzazione puo' revocarsi, per gravi motivi di ordine morale, con provvedimento del Ministro della difesa, su proposta delle autorita' militari territoriali e previo parere di una commissione, composta di un ufficiale generale o ammiraglio, presidente, e di due funzionari dell'Amministrazione della difesa, di qualifica dirigenziale.


Art. 860

#

Comma 1

Distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra

Comma 2

Il distintivo d'onore per i genitori dei caduti in guerra consiste in una medaglia di bronzo, secondo il modello definito con decreto del Ministro della difesa.


Le modalita' di conferimento del distintivo sono stabilite nel decreto di cui al comma 1.


Art. 861

#

Comma 1

Distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra

Comma 2

Il distintivo d'onore per gli orfani dei caduti in guerra e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato.


Sono autorizzati a fregiarsi del distintivo di cui al comma 1 gli orfani e le orfane dei militari, militarizzati e assimilati, morti in combattimento o in seguito a ferite causate dai mezzi d'offesa e di difesa del nemico.


Le disposizioni contenute nei commi 1 e 2 si riferiscono anche agli orfani dei militari morti nelle condizioni indicate nel comma 2, prestando servizio presso gli eserciti alleati.


Art. 861-bis

#

Comma 1

(( (Distintivo d'onore dei Volontari della liberta'). ))

Comma 2

((


Il distintivo d'onore dei Volontari della liberta' per i militari di cui all'articolo 1464, comma 1, lettera m), del codice, e' concesso in conformita' al modello e ai criteri stabiliti dal decreto luogotenenziale 3 maggio 1945, n. 350.


))


Comma 3

SEZIONE XII - DISTINTIVI D'ONORE PER FERITI, MUTILATI E DECEDUTI PER CAUSA DI SERVIZIO

Art. 862

#

Comma 1

Distintivo d'onore per mutilati in servizio

Comma 2

I militari delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per causa di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni, con esiti gravi di mutilazioni o di permanenti alterazioni nella funzionalita' di organi importanti, possono fregiarsi dello speciale distintivo d'onore.


Il distintivo e' d'argento porta la scritta «Mutilato in servizio» ed e' conforme al modello depositato negli archivi di Stato.


Il distintivo d'onore di cui al presente articolo senza alcun nastro, e' portato al lato sinistro del petto.


Per fregiarsi di tale distintivo occorre una speciale autorizzazione, la quale deve risultare da un certificato rilasciato al mutilato dal ((Ministero della difesa, ovvero dal Comandante generale del Corpo della Guardia di finanza per il relativo personale)).


Il distintivo d'onore e' dato gratuitamente a spese dell'Amministrazione subito dopo l'autorizzazione.


Art. 863

#

Comma 1

Distintivo d'onore per deceduti in servizio

Comma 2

Per coloro che sono deceduti in seguito a ferite o lesioni riportate in servizio e per cause di servizio nelle circostanze di cui all'articolo 862, e' previsto analogo distintivo d'onore con la scritta «Alla memoria» al posto di quella «Mutilato in servizio».


Art. 864

#

Comma 1

Distintivo d'onore per feriti in servizio

Comma 2

I militari delle Forze armate e del Corpo della Guardia di finanza che hanno riportato in servizio e per cause di servizio, ma non per fatti di guerra, ferite o lesioni interessanti in modo grave e con esiti permanenti i tessuti molli, le ossa e gli organi cavitari e per le quali non e' stato concesso il distintivo di onore per i mutilati di cui all'articolo 862, possono essere autorizzati a fregiarsi di uno speciale distintivo conforme al modello depositato negli archivi di Stato.


Il distintivo d'onore di cui al comma 1 puo' essere concesso piu' volte, ma soltanto in relazione al numero degli incidenti nei quali le ferite o le lesioni sono state riportate.


Art. 865

#

Comma 1

Norme di rinvio

Comma 2

Con decreto del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sono dettate ulteriori disposizioni per la concessione dei distintivi d'onore previsti dalla presente sezione.


Art. 866

#

Comma 1

Norme applicabili

Comma 2

Ai distintivi d'onore previsti dalla presente sezione sono applicabili le disposizioni che disciplinano la perdita delle medaglie e della croce al valor militare e delle distinzioni onorifiche di guerra, contenute nel libro IV del titolo VIII del capo V della sezione II del codice e nella sezione III del presente capo III.


Comma 3

SEZIONE XIII - NORME COMUNI IN MATERIA DI RICOMPENSE

Art. 867

#

Comma 1

Uso delle ricompense

Comma 2

E' obbligatorio l'uso, disciplinato dalle istruzioni di cui all'articolo 724, delle insegne metalliche, dei relativi nastrini e dei segni distintivi attinenti alle ricompense militari, nonche' agli encomi e agli elogi, se previsti con provvedimento di Forza armata o Corpo armato.


Se non e' espressamente previsto l'uso delle insegne metalliche, i militari possono portare i relativi nastrini senza le rispettive medaglie o croci.


Art. 868

#

Comma 1

Uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni estere

Comma 2

L'uso delle onorificenze pontificie e degli ordini equestri e delle decorazioni militari estere sulle uniformi militari e' disciplinato con decreto del Ministro della difesa.


Comma 3

TITOLO IX - ESERCIZIO DEI DIRITTI CAPO I ((Associazioni delle categorie di militari in congedo e dei pensionati)) SEZIONE I ORDINAMENTO

Art. 870

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 871

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 872

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 873

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 874

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 875

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 876

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 877

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE II - COMPETENZE

Art. 878

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 879

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 880

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 881

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE III - ESERCIZIO DELLA RAPPRESENTANZA

Art. 882

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 883

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 884

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE IV - I PROCEDIMENTI ELETTORALI

Art. 885

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 886

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 887

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 888

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 889

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 890

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 891

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 892

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE V - L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO DI BASE

Art. 893

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 894

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE VI - L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO INTERMEDIO

Art. 895

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 896

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE VII - L'ATTIVITA' DEGLI ORGANI DI RAPPRESENTANZA A LIVELLO CENTRALE

Art. 897

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 898

#

Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE VIII - ORGANIZZAZIONE E FUNZIONAMENTO DELLA RAPPRESENTANZA MILITARE

Art. 899

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 900

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 901

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 902

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 903

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 904

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 905

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 906

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 907

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 908

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 909

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 910

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 911

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 912

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 913

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 914

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 915

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 916

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 917

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 918

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 919

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 920

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 921

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 922

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 923

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 924

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 925

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 926

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 927

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 928

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE IX - DISPOSIZIONI PARTICOLARI

Art. 929

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 930

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 931

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 932

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 933

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Comma 1

((IL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))


Art. 934

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Comma 1

((IL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140 HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))


Art. 935

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 936

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Comma 2

SEZIONE X - ((Associazioni fra militari delle categorie in congedo o pensionati))

Art. 937

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Comma 1

Requisiti per la iscrizione in apposito albo delle associazioni fra militari in congedo e dei pensionati

Comma 2

Le associazioni di cui all'articolo 941, che contemplano nei propri atti costitutivi l'acquisizione della qualita' di socio in base al requisito dell'essere militari delle categorie del congedo o pensionati, e che prevedono tra i propri fini sociali la tutela degli interessi morali e materiali dei propri associati, sono iscritte, a loro richiesta, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 1482 del codice, in apposito albo, tenuto dal Ministero della difesa.


Art. 938

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Comma 1

Attivita' di informazione, studio e formulazione di pareri

Comma 2

Le associazioni iscritte nell'albo di cui all'articolo 937, sono tenute al corrente dal Ministero della difesa sugli studi riguardanti materie che formano oggetto di norme legislative e regolamentari circa la condizione, il trattamento, la tutela - di natura giuridica, economica, previdenziale, sanitaria, culturale e morale - del personale in congedo e in pensione.


Le predette associazioni possono presentare richieste e formulare pareri e proposte al Ministro della difesa sulle materie indicate al comma 1.


Art. 939

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Comma 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.P.R. 4 SETTEMBRE 2024, N. 140))


Art. 940

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Comma 1

Riunione annuale indetta dal Ministro della difesa

Comma 2

Il Ministro della difesa riunisce una volta all'anno i rappresentanti delle associazioni di cui all'articolo 937 per la trattazione dei problemi di specifico interesse dei militari delle categorie in congedo e in pensione.


Comma 3

(( Capo I-bis - Associazioni professionali a carattere sindacale tra militari (APCSM) ))

Art. 941-bis

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Comma 1

(( (Diritto di associazione sindacale).))

Comma 2

((Il diritto di libera organizzazione sindacale di cui agli articoli da 1476 a 1482-bis del codice e' esercitato dal personale militare che si trova in una delle posizioni di stato giuridico di cui all'articolo 874 del codice, ad eccezione:
a) dei militari che ricoprono le cariche di vertice previste all'articolo 1476, comma 5, del codice;
b) degli allievi di cui al medesimo articolo 1476, comma 5, limitatamente alla durata del periodo di formazione di base svolto senza rivestire alcuno dei gradi previsti dall'ordinamento della Forza armata e della Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza;
c) del personale in congedo indicato all'articolo 1476, comma 1, del codice, collocato in una delle categorie diverse da quella di cui all'articolo 880, comma 1, lettera a), del codice, ovvero, di cui all'articolo 9-octies, comma 1, lettera a) del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199.))


Art. 941-ter

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Comma 1

(( (Principio di democraticita'). ))

Comma 2

((Gli iscritti hanno pari diritti e doveri nei confronti delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari, di seguito denominate «APCSM», concorrono paritariamente al loro governo e partecipano in egual modo alle elezioni delle relative cariche con la possibilita' di assumere ognuna di esse.))


Art. 941-quater

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Comma 1

(( (Albo delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari).))

Comma 2

((L'iscrizione delle APCSM agli albi di cui all'articolo 1477, comma 1, del codice, ovvero ad entrambi gli albi per quelle che annoverano personale di una o piu' Forze armate e della Guardia di finanza, costituisce condizione necessaria per l'esercizio delle attivita' sindacali e per la raccolta dei contributi sindacali ai sensi del comma 2 del medesimo articolo 1477.))


((Gli albi di cui al comma 1 sono pubblicati sui siti internet istituzionali dei rispettivi Ministeri, indicati all'articolo 1477, comma 1, del codice e riportano per ciascuna APCSM:
a) denominazione;
b) sede legale;
c) codice fiscale;
d) generalita' del rappresentante legale;
e) recapito presso cui ricevere le comunicazioni;
f) data di iscrizione e di eventuale cancellazione;
g) esito degli accertamenti di cui all'articolo 1477 del codice;
h) le Forze armate o Forze di polizia a ordinamento militare a cui appartengono i relativi iscritti secondo i rispettivi statuti.))


((La richiesta di iscrizione all'albo, riportante l'indicazione del recapito di posta elettronica certificata cui effettuare le comunicazioni relative al procedimento di iscrizione, e' sottoscritta dal militare promotore cui e' rimessa la rappresentanza dell'APCSM ed e' trasmessa al Ministero competente, unitamente allo statuto e all'atto costitutivo, tramite posta elettronica certificata. Il deposito si intende effettuato alla data di invio della comunicazione tramite posta elettronica certificata. Entro cinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione i Ministeri competenti pubblicano sui rispettivi siti internet gli indirizzi di posta elettronica certificata ai quali trasmettere la richiesta di iscrizione all'albo.))


((Ai fini dell'iscrizione agli albi di cui al comma 1, entro i termini stabiliti dall'articolo 1477, comma 2, del codice, le APCSM depositano presso il competente ufficio del Ministero di riferimento, con le modalita' di cui al comma 3, lo statuto e l'atto costitutivo avente data certa, riportante le generalita' dei militari promotori e la Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di appartenenza di ciascuno di essi nonche' il nominativo del militare promotore cui e' rimessa la rappresentanza dell'APCSM. Per le APCSM interforze il deposito e' effettuato presso il Ministero della difesa e, se l'APCSM e' riferita anche al personale della Guardia di finanza, anche presso il Ministero dell'economia e delle finanze.))


((Entro i sessanta giorni successivi al ricevimento della richiesta di iscrizione all'albo, i Ministeri competenti, anche avvalendosi delle amministrazioni militari di riferimento dell'APCSM, procedono all'accertamento dei requisiti richiesti dalla legge.))


((All'esito del procedimento di cui al comma 5, il Ministero competente provvede:
a) in caso di esito positivo dell'accertamento, all'iscrizione dell'APCSM all'albo di cui al comma 1, dandone immediata comunicazione formale alla medesima associazione, nonche' alla Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento e a NoiPA, in relazione alla raccolta dei contributi sindacali di cui all'articolo 1480-quater del codice. L'esercizio delle attivita' sindacali e la raccolta dei contributi sindacali sono consentiti a decorrere dalla data di ricevimento della predetta comunicazione;
b) al rigetto della richiesta di iscrizione con provvedimento motivato, qualora permanga il contrasto delle previsioni statutarie con le disposizioni vigenti.))


((Il Ministero competente, ovvero il Ministero della difesa di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, anche avvalendosi delle amministrazioni militari cui e' riferita l'APCSM, ove ne sussista la rilevata necessita' e comunque almeno ogni tre anni, effettua i controlli previsti dall'articolo 1477, commi 2 e 4, del codice relativi al rispetto delle prescrizioni e alla permanenza dei requisiti previsti dal libro quarto, titolo IX, capo III, del codice, dandone comunicazione all'APCSM interessata. I controlli di cui al presente comma si concludono con l'emanazione di un provvedimento finale attraverso il quale il Ministero, tenuto conto delle eventuali osservazioni formulate, comunica all'APCSM, alternativamente, l'esito positivo del controllo o l'accertamento di violazioni di legge ovvero della perdita dei requisiti prescritti, con conseguente:
a) intimazione all'associazione a far cessare la violazione rilevata ovvero a ripristinare i requisiti prescritti entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento;
b) cancellazione dall'albo di cui al comma 1, in caso di gravi o reiterate violazioni di legge, ovvero di mancata ottemperanza all'intimazione di cui alla lettera a).))


((Il provvedimento di cancellazione dall'albo di un'APCSM rappresentativa adottato ai sensi del comma 7, lettera b), e' tempestivamente comunicato dal Ministero competente anche alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica al fine di consentire la tempestiva ripartizione delle prerogative sindacali fra le altre associazioni rappresentative.))


((Le comunicazioni di cui all'articolo 1477, comma 4, del codice avvengono con le modalita' di cui ai commi 3 e 4 del presente articolo. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi da 5 a 8.))


Art. 941-quinquies

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Comma 1

(( (Limitazioni). ))

Comma 2

((Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice le categorie del personale militare delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare sono quelle previste dall'articolo 627 del codice, ad esclusione degli allievi di cui al comma 8 del medesimo articolo 627.))


((La Forza armata o la Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento verifica, con cadenza almeno annuale, il rispetto del limite indicato dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, informando, in caso di violazione, il Ministero competente per l'avvio delle procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice. Per le associazioni a carattere interforze la verifica e' effettuata dallo Stato maggiore della difesa, sulla base dei dati comunicati da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare cui la medesima APCSM si riferisce e le procedure di cui all'articolo 1477, comma 5, del codice sono svolte dal Ministero della difesa, di concerto, nel caso di associazioni interforze riferite anche al personale della Guardia di finanza, con il Ministero dell'economia e delle finanze. A tal fine, l'amministrazione interessata comunica, per ciascuna associazione di riferimento, il numero complessivo, nonche' quello distinto per le singole categorie di cui al comma 1, delle deleghe valide rilasciate dai propri iscritti alla data indicata dallo Stato maggiore della difesa, evidenziando il rispetto del limite di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera d), del codice, con riguardo al numero di iscritti complessivo.))


((Alle associazioni e' fatto divieto di:
a) utilizzare denominazioni, stemmi, emblemi e ogni altro segno distintivo delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare di cui all'articolo 300 del codice e all'articolo 2, comma 28, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1476-quater, comma 1, lettera h), del codice;
b) stabilire le proprie sedi o eleggere i propri domicili sociali presso le unita' o strutture ministeriali di cui all'articolo 1476-quater, comma 1, lettera f), del codice, ivi incluse quelle in uso o nella disponibilita' delle Forze armate o delle Forze di polizia a ordinamento militare ovvero di associazioni sindacali diverse da quelle costituite ai sensi dell'articolo 1475, comma 2, del codice.))


((Ai fini dell'applicazione dell'articolo 1476-quater, comma 1, lettera g), del codice, nelle relazioni di carattere organizzativo o convenzionale, attivate a qualsiasi titolo e con qualsiasi forma, sono ricompresi:
a) l'utilizzo di beni e infrastrutture, ivi incluse quelle informatiche e telematiche;
b) l'affidamento di servizi destinati agli iscritti o a finalita' associative;
c) ogni altra prestazione erogata ai propri iscritti.))


Art. 941-sexies

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Comma 1

(( (Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))

Comma 2

((Le APCSM possono avvalersi di professionisti non militari iscritti ai relativi albi professionali, previa stipula di contratto di collaborazione o affidamento del servizio, per l'assistenza fiscale e la consulenza nei confronti dei propri iscritti.))


((Le facolta' previste dall'articolo 1476-ter, comma 4, lettera a), del codice sono esercitate dai titolari di cariche nazionali delle APCSM nei confronti dei Ministeri competenti e delle strutture individuate dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento.))


((Il Ministro competente e gli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia ad ordinamento militare possono ricevere le APCSM delegando a tal fine un proprio rappresentante.))


Art. 941-septies

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Comma 1

(( (Articolazioni periferiche delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))

Comma 2

((Le APCSM individuano nei propri statuti, per ciascun livello organizzativo, gli organi o gli incarichi statutari preposti alle interlocuzioni con le competenti articolazioni periferiche delle amministrazioni militari di riferimento e comunicano tempestivamente alle stesse i nominativi dei referenti delle articolazioni periferiche.))


((Ciascuna amministrazione militare individua, nell'ambito della rispettiva autonomia ordinamentale, le unita' organizzative, di livello areale e comunque non inferiore a quello regionale o paritetico, competenti alle relazioni con le articolazioni periferiche delle APCSM rappresentative.))


Art. 941-octies

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Comma 1

(( (Finanziamento e trasparenza dei bilanci). ))

Comma 2

((Il bilancio preventivo delle APCSM predisposto ai sensi dell'articolo 1480-quater, comma 5, del codice e' reso conoscibile agli iscritti entro il 15 gennaio di ciascun anno ai sensi dell'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed e' approvato entro il 31 gennaio successivo, secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.))


((Ai fini dell'attuazione dell'articolo 1476-bis, comma 2, lettera d), del codice il rendiconto della gestione dell'anno precedente di cui all'articolo 1480-quater, comma 5, del codice riporta in forma separata l'indicazione dei proventi derivanti dall'attivita' di assistenza fiscale e consulenza rese in favore dei propri iscritti. Il rendiconto e' reso conoscibile agli iscritti entro il 15 maggio di ciascun anno secondo le modalita' individuate dall'articolo 1480-ter, comma 1, del codice ed e' approvato entro il 31 maggio successivo secondo le modalita' previste dai rispettivi statuti.))


((I documenti di cui ai commi 1 e 2 sono pubblicati sui siti internet delle APCSM, nel rispetto dei termini previsti dall'articolo 1480-quater, comma 5, del codice.))


Art. 941-novies

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Comma 1

(( (Revoca della delega). ))

Comma 2

((Ai fini dell'esercizio del diritto di revoca della delega di cui all'articolo 1480-quater, comma 3, del codice, le APCSM comunicano ai propri iscritti e alle amministrazioni militari di riferimento, entro il 30 giugno di ogni anno, le variazioni dell'ammontare del contributo associativo. Tali variazioni hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio successivo alla comunicazione previa formale rinnovazione della delega da parte degli iscritti entro il 31 ottobre dell'anno di riferimento.))


((Le deleghe non rinnovate nei termini di cui al comma 1 cessano di avere validita' al 31 dicembre dell'anno in cui e' comunicata la variazione dell'ammontare del contributo.))


Art. 941-decies

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Comma 1

(( (Cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))

Comma 2

((Per cariche statutarie nelle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari si intendono quelle alle quali gli statuti dell'APCSM attribuiscono formalmente funzioni di rappresentanza e di indirizzo a livello nazionale o periferico areale, non inferiore a quello regionale.))


((Fermi restando i divieti di cui all'articolo 1476-quater del codice, le APCSM possono attribuire in via fiduciaria incarichi di garanzia statutaria e di controllo della gestione patrimoniale anche a soggetti non appartenenti alle amministrazioni militari di riferimento, secondo procedure stabilite nel rispettivo statuto e con esclusiva rilevanza interna all'associazione medesima.))


((Il divieto previsto dall'articolo 1477-ter, comma 2, lettera d), del codice si applica agli ufficiali preposti al comando o alla direzione di unita', enti o servizi organicamente costituiti, che rivestono l'incarico di comandante di corpo o altri incarichi in relazione ai quali, secondo le disposizioni di ciascuna amministrazione militare, e' attribuita la potesta' disciplinare del comandante di corpo.))


((Gli organi statutari nazionali delle APCSM comunicano tempestivamente i nominativi dei propri iscritti eletti alle cariche di cui all'articolo 1477-ter, comma 1, del codice all'amministrazione militare di riferimento, che ne cura l'annotazione nella relativa documentazione personale.))


((La sussistenza o la sopravvenienza delle cause di ineleggibilita' di cui all'articolo 1477-ter, comma 2, del codice e' tempestivamente comunicata dalle amministrazioni militari di riferimento alle APCSM, ai fini dell'adozione dei conseguenti provvedimenti.))


((Le APCSM provvedono all'attribuzione delle relative cariche direttive entro novanta giorni dall'iscrizione all'albo di cui all'articolo 1477 del codice, decorsi i quali decadono le cariche direttive attribuite a qualsiasi titolo prima dell'iscrizione all'albo.))


Art. 941-undecies

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Comma 1

(( (Locali). ))

Comma 2

((Entro sessanta giorni dalla data di adozione del decreto di cui all'articolo 1478, comma 5, del codice, ciascuna amministrazione militare:
a) individua, compatibilmente con le proprie disponibilita' logistiche, idonei locali a livello centrale e periferico, non inferiore a regionale, da adibire a ufficio comune per le APCSM rappresentative che ne facciano richiesta;
b) pubblica sui rispettivi siti internet istituzionali l'elenco dei locali di cui alla lettera a) comprensivo delle giornate e delle fasce orarie di disponibilita'.))


((Ciascuna APCSM rappresentativa puo' formulare all'amministrazione militare di riferimento apposita istanza per l'utilizzo in via non esclusiva di uno o piu' locali di cui all'elenco del comma 1. L'istanza indica le generalita' dei militari iscritti designati quali referenti dell'Amministrazione militare per l'utilizzo dei medesimi locali.))


((Le amministrazioni rendono disponibili alle APCSM rappresentative i locali muniti degli arredi essenziali, previa stipula di apposito atto. Le strumentazioni e il materiale di consumo necessari per lo svolgimento delle attivita' sindacali sono a carico delle associazioni utilizzatrici. I locali sono utilizzati per l'esercizio delle funzioni sindacali secondo modalita' concordate tra le medesime associazioni.))


((Per l'autorizzazione all'accesso presso i locali di cui al presente articolo si applicano le disposizioni stabilite dalle amministrazioni concedenti.))


((Le amministrazioni concedenti hanno facolta' di sospendere temporaneamente l'utilizzo dei locali di cui al presente articolo per eccezionali e motivate esigenze di servizio o logistiche.))


Art. 941-duodecies

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Comma 1

(( (Modalita' di gestione delle prerogative sindacali). ))

Comma 2

((Ai fini dell'articolo 1480, comma 14, del codice, per turno di servizio giornaliero si intende l'orario di servizio effettivamente programmato per il giorno in cui il dirigente dell'APCSM fruisce del permesso sindacale.))


((Entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 1480, comma 5, del codice:
a) ciascuna APCSM rappresentativa individua le procedure per la contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dai rispettivi iscritti titolari di cariche. Le medesime associazioni possono chiedere, non piu' di una volta al mese, alle amministrazioni militari di riferimento la verifica della disponibilita' residua delle ore di permesso alle stesse attribuite;
b) ciascuna Forza armata e Forza di polizia a ordinamento militare individua nel proprio ambito l'articolazione preposta alla contabilizzazione delle ore di permesso sindacale fruite dal rispettivo personale e il relativo responsabile, dandone informazione sui rispettivi siti istituzionali.))


((Ciascuna APCSM individua fra i propri iscritti un militare responsabile della certificazione dell'avvenuta fruizione dei permessi da parte dei rispettivi titolari di cariche, comunicandone il nominativo alla Forza armata o alla Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. La certificazione dell'avvenuta fruizione del permesso e' effettuata dall'articolazione nazionale o periferica, di livello non inferiore a quello regionale, dell'APCSM, rispettivamente per permessi fruiti da militari titolari di cariche nazionali ovvero periferiche. La mancata fruizione del permesso sindacale gia' autorizzato e' tempestivamente comunicata dall'APCSM nelle medesime forme.))


((Il comandante che autorizza la fruizione del permesso sindacale informa contestualmente l'articolazione della Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento, individuata ai sensi del comma 2, lettera b). L'eventuale rinuncia al permesso gia' autorizzato e' comunicata tempestivamente nelle medesime forme.))


((Ai sensi dell'articolo 50, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare comunicano al Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della banca dati «GEDAP»:
a) entro il 31 marzo dell'anno successivo a quello di riferimento:
1) gli elenchi nominativi del personale collocato in distacco e in aspettativa sindacale non retribuita, suddivisi per associazione rappresentativa;
2) il numero complessivo e i nominativi dei militari che hanno beneficiato dei permessi sindacali, retribuiti e non, suddivisi per associazione rappresentativa;
b) entro due giorni dal rilascio dell'autorizzazione, la concessione dei permessi sindacali in favore del personale dipendente.))


((Ai fini degli adempimenti di cui al comma 5, lettera a), numero 2), entro il 31 gennaio di ogni anno, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare predispongono per ciascuna APCSM i prospetti riepilogativi dei permessi sindacali fruiti dal 1° gennaio al 31 dicembre dell'anno precedente, che sono controfirmati dal rispettivo responsabile della certificazione di cui al comma 3, ovvero, in caso di diniego della controfirma, ne riportano le motivazioni. I prospetti cosi' predisposti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alle APCSM rappresentative di riferimento. In caso di APCSM interforze tali prospetti sono trasmessi da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare alla competente articolazione dello Stato maggiore della difesa, che, previa aggregazione dei dati ricevuti dalle Forze armate e dalle Forze di polizia a ordinamento militare in un unico prospetto per ciascuna APCSM, li inoltra alle associazioni rappresentative. Entro trenta giorni dal ricevimento dei medesimi prospetti riepilogativi, le APCSM verificano le ore e la titolarita' dei rispettivi permessi fruiti per ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare di riferimento. Entro i successivi cinque giorni e comunque dal 1° aprile i dati risultanti dalla banca dati GEDAP sono definitivi.))


((Nel caso in cui, anche all'esito delle verifiche di cui al comma 6, risultino ore di permesso erroneamente utilizzate in misura superiore a quella spettante nell'anno, le stesse sono compensate dalla Forza armata o dalla Forza di polizia a ordinamento militare con le ore spettanti nell'anno immediatamente successivo, fino a capienza del monte ore attribuito all'APCSM ai sensi dell'articolo 1480, comma 5, del codice. Per l'eventuale eccedenza le Forze armate o le Forze di polizia a ordinamento militare procedono al recupero del corrispettivo economico delle ore di permesso fruite e non spettanti con oneri a carico dell'APCSM.))


Art. 941-terdecies

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Comma 1

(( (Distacchi sindacali e aspettative sindacali non retribuite). ))

Comma 2

((Il militare collocato in distacco o in aspettativa sindacale non retribuita ai sensi dell'articolo 1480, commi 6, 7 e 9, del codice decade dall'incarico e transita:
a) nella forza potenziale di cui all'articolo 455, comma 1, lettera c), se appartenente alle Forze armate o all'Arma dei carabinieri;
b) nella forza assente secondo le disposizioni del rispettivo ordinamento, se appartenente al Corpo della Guardia di finanza.))


((Il militare che riprende servizio al termine del periodo di distacco o aspettativa sindacale non retribuita e' impiegato di preferenza nell'incarico di provenienza, ove disponibile, ovvero in altro incarico equipollente nell'ambito del comune, della provincia o della regione amministrativa sede del reparto di provenienza.))


Art. 941-quaterdecies

#

Comma 1

(( (Diritto di assemblea). ))

Comma 2

((Alle riunioni convocate dalle APCSM nell'esercizio del diritto di assemblea puo' partecipare anche il personale militare non iscritto.))


((Per lo svolgimento delle riunioni l'amministrazione mette a disposizione locali che, compatibilmente con la situazione logistica e infrastrutturale dei reparti interessati, sono idonei a garantire la vivibilita' e la riservatezza dei partecipanti, nel rispetto delle disposizioni in materia di sicurezza sul lavoro e delle istallazioni militari. Le modalita' di utilizzo dei locali sono concordate con congruo anticipo con i comandanti di corpo da cui dipendono i reparti in cui insistono i locali stessi. Eventuale documentazione audiovisiva dell'attivita' svolta durante le assemblee all'interno dei locali concessi dall'amministrazione deve essere acquisita nel rispetto della normativa in materia di protezione dei dati personali con modalita' tali da non compromettere la riservatezza, segretezza e sicurezza dei luoghi militari o dell'attivita' istituzionale. Senza il consenso degli interessati ai sensi degli articoli 7 e 9, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, previa informativa di cui all'articolo 13 del regolamento medesimo non e' consentito comunicare all'esterno dati personali dei partecipanti.))


((Entro il giorno antecedente alla riunione, i militari che intendano partecipare avvalendosi delle dieci ore annue di permesso presentano specifica richiesta al proprio comandante, individuato nell'autorita' deputata alla concessione della licenza. Il permesso e' concesso purche' siano salvaguardate le prioritarie esigenze dello svolgimento dei servizi istituzionali. I permessi sono riferiti esclusivamente alla durata effettiva dell'assemblea. Ulteriori periodi di assenza sono giustificati con diversi istituti previsti dall'ordinamento. Ciascuna amministrazione militare adotta misure tecniche e organizzative affinche' i dati relativi alla causale inerente al permesso siano trattati unicamente dal personale gerarchicamente sovraordinato competente, nonche' da quello deputato alla gestione del rapporto di lavoro.))


Art. 941-quindecies

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Comma 1

(( (Relazioni sindacali informative e consultive). ))

Comma 2

((L'informazione preventiva e' assicurata da ciascuna Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare inviando alle associazioni rappresentative la documentazione inerente ai criteri e alle conseguenti iniziative di carattere generale nelle materie di cui all'articolo 1476-ter, comma 2, del codice.))


((La consultazione si attua attraverso la richiesta di parere alle associazioni rappresentative. Fatti salvi i casi di necessita' e urgenza o di prioritaria esigenza dell'amministrazione, le Forze armate e le Forze di polizia a ordinamento militare di riferimento acquisiscono il parere anche senza particolari formalita'. La consultazione ha ad oggetto le circolari e le direttive afferenti alle seguenti materie:
a) attivita' assistenziali, culturali, ricreative e di promozione sociale, anche a favore dei familiari;
b) qualita' e salubrita' dei servizi erogati dalle sale convegno e dalle mense;
c) permessi brevi per esigenze personali e criteri generali per l'applicazione del riposo compensativo;
d) criteri di massima per l'aggiornamento professionale ai fini dei servizi di polizia, limitatamente alle Forze di polizia a ordinamento militare;
e) criteri per l'istituzione di organi di verifica della qualita' e salubrita' dei servizi di mensa e degli spacci, per lo sviluppo delle attivita' di protezione sociale e di benessere del personale, compresi l'elevazione e l'aggiornamento culturale del medesimo. ))


((Le medesime procedure di cui ai commi 1 e 2 si attuano a cura:
a) dello Stato maggiore della difesa, di concerto con le articolazioni centrali del Ministero della difesa, per le circolari e direttive emanate da queste ultime, nonche' per le disposizioni applicative degli accordi sindacali di cui all'articolo 7, comma 3-quater, del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, limitatamente alla parte che disciplina gli aspetti comuni alle Forze armate;
b) delle unita' organizzative individuate ai sensi dell'articolo 1477-bis del codice, per questioni di esclusivo interesse locale.))


Art. 941-sedecies

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Comma 1

(( (Rappresentativita'). ))

Comma 2

((La misurazione della rappresentativita' si effettua nel primo anno di ogni triennio negoziale, rapportando il numero delle deleghe sindacali con la forza effettiva, calcolata sulla base del numero di militari individuato ai sensi degli articoli 875, 878 e 880, comma 1, lettera a), del codice, nonche' degli articoli 9-bis, comma 1, lettera b), e 9-ter del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 199, ad esclusione del personale per cui sussiste il divieto di iscrizione, ai sensi dell'articolo 1476, comma 5, del codice. Il computo delle deleghe e la rilevazione della forza effettiva sono effettuati con riferimento alla data del 31 dicembre dell'anno precedente a quello in cui si rende necessario determinare la rappresentativita'. A tal fine:
a) dal numero delle deleghe accertate al 31 dicembre deve essere sottratto quello delle revoche pervenute alle amministrazioni militari entro il 31 ottobre precedente e quello delle deleghe per cui e' cessata la relativa validita' ai sensi dell'articolo 941-novies, comma 2;
b) sono utili per il computo del dato associativo al 31 dicembre le nuove deleghe rilasciate entro il medesimo termine, la cui validita' decorre dal 1° gennaio successivo.))


((Ai fini della consistenza associativa, sono conteggiate esclusivamente le deleghe per un contributo sindacale non inferiore allo 0,50 per cento dell'imponibile fiscale delle voci stipendio e indennita' integrativa speciale, ovvero della paga del personale in ferma prefissata, ovvero del trattamento di quiescenza e dell'indennita' del personale in ausiliaria.))


((Ai fini dell'accertamento delle deleghe di cui al comma 1, entro il 1° marzo dell'anno di rilevazione le amministrazioni centrali delle Forze armate e Forze di polizia a ordinamento militare forniscono alle segreterie nazionali delle rispettive associazioni i dati riferiti alle predette deleghe e le incontrano per la certificazione dei dati e per la sottoscrizione della relativa documentazione. Per le associazioni interforze tali adempimenti sono effettuati dallo Stato Maggiore della difesa. E' data facolta' alle associazioni di richiedere appositi incontri con le amministrazioni centrali di riferimento, per l'esame della documentazione presentata e l'eventuale rettifica. Le amministrazioni centrali inviano, entro il 15 aprile dell'anno di rilevazione, i dati complessivi relativi alle deleghe per la riscossione del contributo sindacale alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica.))


((La riduzione del contributo sindacale al di sotto del limite di cui al comma 2 determina, dall'anno in cui tale riduzione ha effetto ai sensi dell'articolo 941-novies, la perdita da parte dell'APCSM dei requisiti per essere riconosciuta rappresentativa a livello nazionale. Le amministrazioni centrali comunicano tempestivamente l'intervenuta riduzione del contributo alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica per l'adozione dei provvedimenti di modifica dei decreti emanati ai sensi degli articoli 1478, comma 5, e 1480, comma 5, del codice.))


Art. 941-septies-decies

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Comma 1

(( (Diritto di visita alle strutture e ai reparti). ))

Comma 2

1. ((Le visite di cui all'articolo 1479-bis, comma 1, lettera e), del codice non sono consentite presso strutture e reparti afferenti a Forze armate ovvero a Forze di polizia a ordinamento militare estranee a quella cui l'APCSM e' riferita. Nel caso di enti interforze, la visita e' consentita solo se l'APCSM e' rappresentativa del personale in forza ai predetti enti.))
2. ((L'attivita' di visita di cui al comma 1 non puo' interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali, ne' comporta l'esercizio del diritto di assemblea di cui all'articolo 1480-bis del codice. E' comunque precluso l'accesso alle aree sensibili come da disposizioni di Forza armata o Forza di polizia a ordinamento militare e a quelle destinate a funzioni operative.))


Art. 941-octiesdecies

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Comma 1

(( (Informazione e pubblicita'). ))

Comma 2

((Per lo svolgimento e la pubblicizzazione dell'attivita' di pertinenza le APCSM possono avvalersi di un sito internet dedicato in esclusiva all'APCSM stessa, privo di inserzioni pubblicitarie, ovvero sponsorizzazioni. Le attivita' di informazione e pubblicita' delle associazioni non possono interferire con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali o comportare oneri per l'amministrazione.))


Comma 3

TITOLO X - BANDE MUSICALI CAPO I RECLUTAMENTO DEL PERSONALE

Art. 942

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Comma 1

Reclutamento

Comma 2

Il reclutamento del personale delle bande musicali ha luogo mediante concorsi per titoli ed esami indetti dalla Direzione generale per il personale militare, con le limitazioni previste dalla normativa vigente in materia di assunzioni.


Con decreti del Direttore della Direzione generale per il personale militare sono approvate le graduatorie finali e nominati i vincitori dei concorsi.


Art. 943

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Comma 1

Titoli, prove e procedure d'esame

Comma 2

Il candidato e' valutato in base alle prove d'esame e ai titoli presentati, secondo quanto indicato nei bandi di concorso.


I bandi di concorso fissano anche le modalita' di accertamento dell'idoneita' psico-fisica e attitudinale al servizio nelle Forze armate da parte dei rispettivi centri di selezione e reclutamento il cui giudizio e' definitivo.


Nell'attribuzione dei punteggi massimi si deve tener conto della specifica professionalita' richiesta per la partecipazione al concorso.


In caso di parita' di punteggio complessivo tra candidati non appartenenti alla rispettiva Forza armata, si osservano le disposizioni di cui all'articolo 5 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487.


Art. 946

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Comma 1

Reclutamento degli orchestrali

Comma 2

Per gli orchestrali della rispettiva banda che concorrono per una parte superiore a quella di appartenenza si prescinde dal limite massimo di eta'.


Il limite massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio.


Per gli allievi dei centri di addestramento musicale di cui all'articolo 1509 del codice si prescinde dai limiti di eta'.


Art. 947

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Comma 1

Reclutamento dell'archivista

Comma 2

Il limite massimo di eta' e' elevato di 5 anni per i militari delle Forze armate e dei Corpi di polizia in attivita' di servizio.


Comma 3

CAPO II - COMMISSIONI PER I CONCORSI

Art. 948

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Comma 1

Commissione per il concorso a Maestro direttore

Comma 2

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.


Art. 949

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Comma 1

Commissione per il concorso a Maestro vice direttore

Comma 2

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.


Art. 950

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Comma 1

Commissioni per i concorsi a orchestrale e ad archivista

Comma 2

Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente civile del Ministero della difesa appartenente alla terza area funzionale.


Comma 3

CAPO III - NOMINA E FORMAZIONE

Art. 951

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Comma 1

Nomina del Maestro direttore

Comma 2

La nomina dell'ufficiale Maestro direttore di banda ha luogo con il grado di maggiore in servizio permanente della rispettiva Forza armata.


Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di maggiore Maestro direttore di banda in servizio permanente, o qualifica equivalente, di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 944, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti.


Art. 952

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Comma 1

Nomina del Maestro vice direttore

Comma 2

La nomina dell'ufficiale Maestro vice direttore di banda ha luogo con il grado di tenente in servizio permanente della rispettiva Forza armata.


Il concorrente, gia' ufficiale di grado superiore a quello di tenente Maestro vice direttore di banda in servizio permanente, o qualifica equivalente, di Forza armata o Corpo di polizia, il quale risulti vincitore del concorso di cui all'articolo 945, consegue la nomina con il grado e l'anzianita' posseduti. In tale caso il grado gia' posseduto non puo' essere superiore a quello massimo di tenente colonnello.


Art. 953

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Comma 1

Nomina degli orchestrali e dell'archivista

Comma 2

Gli aspiranti dichiarati vincitori del concorso a orchestrale sono nominati ((primi marescialli o corrispondenti)), marescialli capi o marescialli ordinari del ruolo ((dei musicisti della rispettiva Forza armata)), se devono essere inseriti rispettivamente nella organizzazione strumentale delle prime, delle seconde o delle terze parti della banda, come previsto dall'articolo 1515 del codice.


L'aspirante dichiarato vincitore del concorso ad archivista e' nominato maresciallo ordinario del ruolo ((dei musicisti della rispettiva Forza armata)) e inserito nell'organizzazione strumentale della terza parte B della banda.


La nomina a orchestrale o ad archivista decorre dal giorno di incorporamento, fissato con determinazione del rispettivo Capo di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Nei confronti degli orchestrali e dell'archivista della banda si applicano le disposizioni sullo stato del personale dei rispettivi ruoli marescialli e ispettori.


Gli orchestrali e l'archivista cessano dal servizio permanente al raggiungimento dei limiti di eta' previsti per il personale del rispettivo ruolo marescialli e ispettori.


Art. 954

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Comma 1

Formazione

Comma 2

Il Maestro direttore e il Maestro vice direttore all'atto della nomina seguono un corso di formazione, se non sono, al momento del concorso, ufficiali della rispettiva Forza arma.


Gli orchestrali e l'archivista all'atto della nomina seguono un corso di formazione, se non sono, al momento del concorso, marescialli della rispettiva Forza armata.


Il luogo, la durata e le modalita' di svolgimento dei corsi di cui ai commi 1, 2 e 3, nonche' i relativi programmi di insegnamento, sono stabiliti con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri.


Comma 3

CAPO IV - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI TRASFERIMENTO AD ALTRI RUOLI PER SOPRAVVENUTA INIDONEITA' TECNICA

Art. 955

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Comma 1

Impiego del personale non idoneo

Comma 2

L'orchestrale e l'archivista che perdono l'idoneita' tecnica, ai sensi dell'articolo 1516, comma 6, del codice, in alternativa al collocamento nella riserva, possono transitare a domanda nei rispettivi ruoli marescialli e ispettori, ed essere iscritti in ruolo mantenendo il grado e l'anzianita', dopo i parigrado in possesso della stessa anzianita' assoluta, anche in eccedenza alla consistenza organica del ruolo e, ove prevista, del grado. L'eventuale eccedenza di consistenza del ruolo o del grado, da riassorbirsi al verificarsi delle prime vacanze utili, rende indisponibile un numero corrispondente di posti, rispettivamente, per l'accesso al grado iniziale del ruolo di transito, ovvero per la promozione al medesimo grado di iscrizione.


Il personale di cui ai commi 1 e 2 e' impiegato secondo le esigenze dell'Amministrazione, individuate con determinazione dei rispettivi Capi di stato maggiore o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri. Lo stesso personale, se non supera il corso di cui all'articolo 954, e' collocato nella riserva.


I transiti di cui ai commi da 1 a 4 sono definiti con decreto del Direttore della Direzione generale per il personale militare.


Art. 956

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Comma 1

Commissioni per l'accertamento dell'inidoneita' tecnica

Comma 2

Le commissioni di cui all'articolo 1516, commi 1 e 3, del codice, hanno la stessa composizione di quelle previste al capo II del presente titolo e sono nominate con decreto del Direttore generale della Direzione generale per il personale militare.


Comma 3

TITOLO XI - GRUPPI SPORTIVI

Art. 957

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Comma 1

Reclutamento degli atleti

Comma 2

Gli aspiranti di cui al comma 2 devono aver conseguito, nella disciplina prescelta, risultati agonistici di livello almeno nazionale certificati dal Comitato Olimpico Nazionale Italiano o dalle federazioni sportive nazionali, la cui valutazione e' devoluta alla commissione esaminatrice di cui all'articolo 961, sulla base dei parametri fissati nel bando di concorso.


Per il personale di cui al comma 2, con decreto del Ministro della difesa sono adottate le direttive tecniche riguardanti l'accertamento delle imperfezioni e delle infermita' di cui all'articolo 579, nonche' i criteri per delineare il profilo dei soggetti giudicati idonei al servizio militare, predisposti dallo Stato maggiore della difesa, sentita ciascuna Forza armata.


Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nei rispettivi centri sportivi se e' in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.


Art. 958

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Comma 1

Reclutamento degli istruttori

Comma 2

L'idoneita' al servizio militare e' accertata con le modalita' di cui all'articolo 957, comma 5.


Il personale appartenente ai ruoli marescialli, ispettori, sergenti, sovrintendenti, volontari in servizio permanente e appuntati e carabinieri puo' essere inserito nei rispettivi centri sportivi se e' in possesso degli stessi requisiti previsti per il pubblico concorso.


Art. 959

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Comma 1

Bandi di concorso

Comma 2

Ai risultati agonistici previsti dal comma 2 e a ogni altro risultato conseguito nelle prestazioni sportive deve corrispondere un punteggio massimo che tenga conto del livello della competizione e
del risultato ottenuto.


Costituiscono comunque titolo di merito i titoli riportati
nell'articolo 960.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.P.R. 24 febbraio 2012, n. 40 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera rr)) che all'art. 959, comma 1, lettera a) del presente decreto le parole: «degli atleti dei» sono sostituite dalle seguenti: «il reclutamento nei».


Art. 960

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Comma 1

Titoli di merito

Comma 2

I punteggi previsti alle lettere a), b) e g), del comma 3 non sono cumulabili.


Art. 961

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Comma 1

Commissioni esaminatrici

Comma 2

Gli oneri per il funzionamento delle commissioni gravano sui fondi assegnati ai pertinenti capitoli dello stato di previsione della spesa del Ministero della difesa.


Art. 962

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Comma 1

Trasferimento del personale non piu' idoneo

Comma 2

I criteri in base ai quali e' espresso giudizio di non idoneita' all'attivita' dei rispettivi centri sportivi sono stabiliti con determinazione del Capo di stato maggiore di Forza armata per la rispettiva Forza armata o del Comandante generale per l'Arma dei carabinieri.


Il periodo di servizio presso i rispettivi centri sportivi in qualita' di atleta o istruttore e' valido ai fini dell'assolvimento degli obblighi di comando o delle attribuzioni eventualmente previste per l'avanzamento.


Art. 963

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Comma 1

Trattamento giuridico ed economico

Comma 2

Gli atleti e gli istruttori di cui al presente titolo sono destinatari delle disposizioni in materia di stato giuridico e trattamento economico previste per il personale della stessa categoria o ruolo.


Comma 3

LIBRO QUINTO - PERSONALE CIVILE E PERSONALE AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE TITOLO I PERSONALE CIVILE CAPO I RIPARTIZIONE DELLE DOTAZIONI ORGANICHE

Art. 964

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Comma 1

Determinazione della dotazione organica

Comma 2

In attuazione dell'articolo 1, comma 404, lett. a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e dell'articolo 74, commi 1, lettera a) e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, dell'articolo 2, commi da 8-bis a 8-sexies, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni ((, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, dell'articolo 1, commi da 3 a 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, dell'articolo 2, commi 1, lettera a), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e dell'articolo 7, commi 3 e 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74,)) la dotazione organica complessiva dei dirigenti di prima e di seconda fascia del Ministero cui si applica il CCNL area 1 - dirigenti ((, e' rideterminata in riduzione in centodiciassette unita', comprensive di ventisei posti di funzione di livello dirigenziale non generale, di cui tredici presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, due nell'area della giustizia militare, nove negli uffici di diretta collaborazione e due nell'Organismo indipendente di valutazione della performance del Ministro della difesa)). (4)


((


In coerenza con il nuovo assetto organizzativo e nel rispetto del Quadro 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 gennaio 2013, adottato in applicazione dell'articolo 2, commi 1, lettera b), 2 e 5 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, la dotazione organica complessiva del personale civile di livello non dirigenziale del Ministero e' rideterminata in riduzione in 27.813 unita' in modo da assicurare la riduzione non inferiore al dieci per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico di tale personale.


))


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AGGIORNAMENTO (4)


Il D.P.R. 15 dicembre 2010, n. 270 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera z)) che "le parole: "legge 27 dicembre 2006, n. 296, e" sono sostituite dalle seguenti: "legge 27 dicembre 2006, n. 296,"".


Art. 965

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Comma 1

Ripartizione delle dotazioni organiche dei dirigenti

Comma 2

Il numero di cui al comma 1, lettera a), tiene conto della riduzione di una unita' dirigenziale generale civile, operata in attuazione dell'articolo 1, commi 404, lettera a) e 897 ((, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, di due unita' in attuazione dell'articolo 74 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di ulteriori due unita' in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, nonche' dell'incremento di due unita' in attuazione dell'articolo 7, comma 3 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74)).


((


Il totale di 106 unita' di cui al comma 1, lettera b), tiene conto delle riduzioni, di 4 unita' dirigenziali civili di seconda fascia operata in esecuzione dell'articolo 1, comma 897, della legge n. 296 del 2006, di 30 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata in attuazione dell'articolo 1, comma 404, lettera a), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e dell'articolo 74, commi 1, lettera a), e 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, di 16 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 8-bis, lettera a), del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 194, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 25, di 15 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 1, comma 3, lettera a), del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, di 25 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a) del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135 e di ulteriori 2 unita' dirigenziali civili di seconda fascia, operata ai sensi dell'articolo 7, comma 4 del decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, e comprende 26 posti di funzione di livello dirigenziale non generale, dei quali 13 presso stabilimenti, centri, centri tecnici, poli di mantenimento, arsenali e reparti di manutenzione, 2 nell'area della giustizia militare, 9 negli uffici di diretta collaborazione e 2 nell'organismo indipendente di valutazione della performance del Ministero della difesa.


))


Art. 967

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Comma 1

Ripartizione del personale civile nelle strutture centrali e periferiche del Ministero della difesa, nei profili professionali e nelle fasce retributive

Comma 2

Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro della difesa, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, da adottare ((entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore)) dei decreti ministeriali di cui all'articolo 113, comma 4 e al termine della procedura di individuazione dei profili professionali di cui all'articolo 7, comma 3, del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del comparto Ministeri, sottoscritto il 14 settembre 2007, i contingenti di personale appartenenti alle qualifiche dirigenziali, alle aree prime, seconda e terza e ai livelli, come determinati dall'articolo 964, sono ripartiti nell'ambito delle strutture centrali e periferiche in cui si articola l'Amministrazione, nonche' nei profili professionali e nella fasce retributive.


Comma 3

CAPO II - DOCENTI CIVILI

Art. 968

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Comma 1

Criteri per la scelta del personale civile insegnante

Comma 2

A parita' di merito e titoli, la qualifica di ufficiale in congedo costituisce requisito preferenziale.


Il comandante della scuola o dell'ente interessato segnala il personale civile, al quale attribuire l'incarico di insegnamento, al rispettivo stato maggiore o comando generale, il quale a seguito dell'accertamento dei requisiti necessari per il conferimento dell'incarico, da' il preventivo benestare.


Ottenuto tale benestare, il citato comandante ((autorizza la stipula della convenzione, ai sensi dell'articolo 565)).


Le scuole, gli istituti ed enti delle Forze armate, nel superiore interesse degli studi, possono proporre, in via eccezionale, il conferimento di incarichi di insegnamento, in deroga all'ordine di precedenza di cui al comma 1.


Art. 969

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Comma 1

Scuole, istituti ed enti nei quali possono essere affidati compiti di insegnamento a docenti civili

Comma 2

Per quanto concerne l'insegnamento nelle scuole militari vigono speciali disposizioni.


Art. 970

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Comma 1

Disciplina dei compensi

Comma 2

I compensi annuali previsti dall'articolo 1531 del codice spettano ai docenti cui e' conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico e che partecipano anche agli esami finali.


Gli assegni di cui al comma 1, vanno ridotti di 1/6 per ogni ora in meno delle sei ore settimanali previste per gli insegnanti e di 1/10 per ogni ora in meno delle dieci settimanali previste per gli assistenti.


Se non ricorrono le predette condizioni, i compensi sono corrisposti in relazione ai periodi di servizio effettivamente prestato.


Agli incaricati esterni di insegnamento spetta il trattamento assistenziale e previdenziale previsto dalle vigenti norme a favore del personale docente, incaricato esterno presso istituti e scuole di istruzione, utilizzato a pieno orario.


Art. 971

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Comma 1

Riduzioni della retribuzione

Comma 2

La retribuzione prevista dall'articolo 1531 del codice e' ridotta di un terzo per il secondo incarico conferito a un insegnante estraneo.


Art. 972

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Comma 1

Rimborso spese

Comma 2

Se dovuti, sono corrisposti, secondo le norme legislative vigenti in materia, il rimborso delle spese di viaggio e la diaria di missione.


Ai docenti cui e' conferito un incarico di insegnamento per l'intero anno scolastico, sono corrisposti, inoltre, l'indennita' integrativa speciale, l'aggiunta di famiglia se sussiste il relativo titolo e i ratei di tredicesima mensilita'.


Art. 973

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Comma 1

Esercitazioni pratiche

Comma 2

Per le esercitazioni pratiche va corrisposto il compenso previsto per il tipo di insegnamento, ridotto del 50 per cento.


Art. 974

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Comma 1

Norma finale

Comma 2

Null'altro compete, a qualsiasi titolo, agli incaricati di insegnamento presso gli istituti, le scuole e gli enti delle Forze armate, oltre il trattamento economico previsto dagli articoli dal 970 al 973, in quanto esso retribuisce forfettariamente tutta l'opera prestata.


Il trattamento economico spettante ai docenti e' corrisposto mensilmente.


Con decreti del ((Ministero)) della difesa sono approvate, di volta in volta, per i singoli corsi, le convenzioni a ((procedura negoziata)) stipulate con il personale insegnante.


Comma 3

TITOLO II - PERSONALE RELIGIOSO

Comma 4

TITOLO III - PERSONALE DELLA CROCE ROSSA ITALIANA AUSILIARIO DELLE FORZE ARMATE CAPO I PERSONALE DEL CORPO MILITARE SEZIONE I RECLUTAMENTO

Art. 976

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Comma 1

Domande di arruolamento

Comma 2

Non occorre allegare alla domanda il certificato penale; esso e' richiesto dal centro di mobilitazione interessato alla competente autorita' giudiziaria.


I comandanti dei centri di mobilitazione, prima di dar corso alle pratiche per l'arruolamento, si assicurano della precisa posizione militare degli aspiranti, rivolgendosi per informazioni, alle competenti autorita' militari.


I centri di mobilitazione richiedono per tutti gli aspiranti all'arruolamento informazioni sulla loro condotta morale.


Tutte le informazioni di cui trattasi devono essere allegate, con il certificato penale, ai documenti annessi alla domanda.


I centri di mobilitazione e quelli delegati, ai quali pervengano domande di ammissione nel personale dell'Associazione, verificano se le domande stesse contengono tutte le indicazioni prescritte e se a esse sono uniti tutti i documenti richiesti.


Art. 977

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Comma 1

Commissione centrale del personale

Comma 2

La commissione centrale del personale di cui all'articolo 1641 del codice e' composta di un presidente e di quattro membri effettivi (due ufficiali superiori della Croce rossa italiana, uno medico e uno commissario, due ufficiali superiori delle Forze armate).


Un ufficiale inferiore della Croce rossa italiana svolge le funzioni di segretario, senza diritto di voto.


Il presidente e i membri della commissione devono, di regola, avere residenza in Roma, rimangono in carica tre anni e sono rieleggibili.


Alla commissione e' aggiunto il capo dell'ufficio che amministra il personale, senza diritto di voto.


Art. 978

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Comma 1

Nomina del personale di assistenza

Comma 2

Il personale di assistenza e' nominato, a norma dell'articolo 1639, comma 2 del codice, dai comandanti dei centri di mobilitazione, per delegazione del presidente nazionale.


Nella trattazione delle pratiche relative agli arruolamenti essi si attengono alle disposizioni del codice e del presente regolamento, della cui osservanza e' disciplinarmente responsabile l'ufficiale o il funzionario preposto, secondo quanto e' stabilito dallo statuto dell'Associazione.


Art. 979

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Comma 1

Obblighi degli arruolandi

Comma 2

Coloro che hanno ricevuto il decreto ministeriale o il brevetto di nomina devono rilasciarne apposita ricevuta, da conservarsi presso la presidenza nazionale per gli ufficiali e presso i centri di mobilitazione per i sottufficiali e la truppa.


L'impegno assunto verso l'Associazione da tutti coloro che sono stati ammessi a far parte del personale direttivo e di assistenza decorre dalla data del decreto e del brevetto di nomina.


Gli arruolandi assumono l'obbligo di essere a disposizione della Croce rossa italiana fin dal momento in cui sottoscrivono la domanda di arruolamento. Essi rimangono comunque soggetti alle disposizioni del codice e del presente regolamento anche se non ritirano il decreto o il brevetto o non firmano il relativo modulo di ricevuta.


Quanto stabilito per i decreti e brevetti di nomina ha valore anche per i decreti e brevetti di promozione.


Comma 3

SEZIONE II - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 980

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Comma 1

Variazioni per le chiamate in servizio

Comma 2

Nei predetti ruoli sono iscritti anche coloro che sono ufficiali, sottufficiali, graduati e militari di truppa in congedo delle Forze armate.


Art. 981

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Comma 1

Comunicazioni matricolari

Comma 2

Comunicazioni identiche a quelle stabilite dagli articoli 1677 e 1678 del codice sono effettuate dai comandanti dei centri di mobilitazione della Croce rossa italiana al presidente nazionale dell'Associazione mediante elenchi dai quali devono risultare anche i numeri dei ruoli dei rispettivi enti militari.


Art. 982

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Comma 1

Numeri di matricola

Comma 2

Il numero che ciascun ufficiale, sottufficiale o militare di truppa acquista all'atto della sua iscrizione nei ruoli resta immutato in occasione delle eventuali successive chiamate in servizio.


Art. 983

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Comma 1

Comunicazioni al comitato centrale

Comma 2

I centri di mobilitazione rimettono, non oltre il 10 maggio di ogni anno, al comitato centrale l'elenco del personale arruolato, iscritto nel ruolo normale e nel ruolo speciale.


Allorquando eseguono promozioni o cancellazioni nel personale di assistenza, ne danno partecipazione al comitato centrale, per le opportune annotazioni.


Comma 3

SEZIONE III - SPECIALI OBBLIGHI DISCIPLINARI

Art. 984

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Comma 1

Cambio di residenza o domicilio

Comma 2

Tutti gli arruolati nel personale dell'Associazione sono obbligati, in caso di cambiamento di domicilio o di residenza, a darne avviso al comitato presso il quale sono stati arruolati e a quello nella cui competenza territoriale si stabiliscono.


Art. 985

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Comma 1

Uniforme

Comma 2

Il personale della Croce rossa italiana veste una divisa di tipo militare, conforme al modello stabilito dal «Regolamento sull'uniforme del personale dell'Associazione». Sull'uniforme deve essere portato il distintivo del corpo, definito nel predetto regolamento, il cui uso e' obbligatorio, senza eccezione alcuna.


Il personale chiamato in servizio, porta le stellette a cinque punte come segno dello stato giuridico di militare.


Comma 3

CAPO II - PERSONALE DEL CORPO DELLE INFERMIERE VOLONTARIE SEZIONE I ORDINAMENTO

Art. 987

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Comma 1

Assimilazione di grado

Comma 2

Le infermiere volontarie della Croce rossa italiana quando prestano servizio presso formazioni o enti militari, sono assimilate al grado di ufficiale.


Le allieve infermiere non hanno assimilazione di grado militare, ma ai fini dei trattamenti, tra l'altro, di mensa, alloggio e condizioni di viaggio, sono equiparate agli allievi delle accademie militari.


L'ispettrice nazionale e' al di fuori di ogni equiparazione o assimilazione di grado.


Art. 988

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Comma 1

Compiti dell'ispettrice nazionale

Comma 2

L'ispettrice nazionale ha la direzione del Corpo infermiere volontarie, e impartisce le istruzioni e direttive tecniche o di organizzazione alle quali deve conformarsi il servizio.


Art. 989

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Comma 1

Compiti delle vice-ispettrici nazionali

Comma 2

Le vice-ispettrici nazionali esercitano le attribuzioni che sono loro assegnate dall'ispettrice nazionale, dalla quale dipendono.


Art. 990

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Comma 1

Ispettrice di centro di mobilitazione

Comma 2

A ogni centro di mobilitazione della Croce rossa italiana e' addetta un'ispettrice di centro di mobilitazione.


Art. 991

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Comma 1

Compiti delle ispettrici di centro di mobilitazione

Comma 2

Le ispettrici di centro di mobilitazione hanno il compito di coordinare e sorvegliare, nell'ambito della propria competenza, l'applicazione delle istruzioni e direttive emanate dall'ispettrice nazionale.


Art. 992

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Comma 1

Ispettrici di comitato

Comma 2

A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana presso i quali sono istituiti i corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie e' addetta una ispettrice di comitato.


Art. 994

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Comma 1

Direttive dei comitati regionali, provinciali e locali

Comma 2

Le ispettrici di centro di mobilitazione e di comitato, per cio' che non si riferisce all'attivita' infermieristica, devono seguire le direttive del comitato regionale o del comitato provinciale o locale.


Art. 995

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Comma 1

Vice-ispettrice e capo-gruppo

Comma 2

A ognuno dei comitati centri di mobilitazione puo' essere addetta una vice-ispettrice.


A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali e' addetta una ispettrice a norma dell'articolo 992 possono essere addette una o piu' vice-ispettrici secondo le esigenze del servizio.


Le vice-ispettrici coadiuvano le ispettrici esercitando le mansioni che da queste sono loro affidate. Sostituiscono le ispettrici impedite di prestare servizio, con l'autorizzazione delle ispettrici stesse, o anche di propria iniziativa in caso di urgente necessita'.


A ognuno dei comitati della Croce rossa italiana ai quali non sono addette ispettrici, e nella cui sfera di competenza territoriale hanno la propria residenza almeno dieci infermiere volontarie, e' addetta una capo-gruppo.


Art. 996

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Comma 1

Organizzazione gerarchica

Comma 2

Ogni gruppo di infermiere in servizio presso un'unita' sanitaria ha una capo-gruppo. Ogni reparto in cui si divide un'unita' sanitaria ha una capo-sala.


L'ispettrice da cui dipendono i singoli gruppi nomina la capo-gruppo e la capo-sala tra le infermiere che hanno requisiti di specifica preparazione tecnica e attitudine al comando, in relazione alle esigenze del servizio e per la durata del servizio stesso.


Qualora nel gruppo delle infermiere addette a una unita' sanitaria o tra le infermiere addette a un reparto vi sono infermiere di grado superiore, la capo-gruppo o la capo-sala sono scelte tra queste ultime, purche' iscritte nel ruolo attivo.


La capo-gruppo e la capo-sala, per la durata delle loro funzioni, hanno autorita' di superiore gerarchia sulle infermiere del gruppo e rispettivamente del reparto.


Art. 997

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Comma 1

Compiti della capo-gruppo

Comma 2

Le capo-gruppo esercitano la sorveglianza tecnica e disciplinare sulle infermiere volontarie in servizio presso ciascuna unita' sanitaria.


Art. 998

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Comma 1

Compiti della capo-sala

Comma 2

Le capo-sala coadiuvano la capo-gruppo esercitando la sorveglianza diretta sulle infermiere in servizio nei singoli reparti dell'unita' sanitaria.


Art. 999

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Comma 1

Dipendenze delle capo-gruppo e delle capo-sala

Comma 2

Le capo-gruppo e le capo-sala dipendono, per quanto riguarda l'organizzazione del servizio e la disciplina, dalle gerarchie infermieristiche superiori; per quanto riguarda l'esecuzione tecnica del servizio, dal personale direttivo dell'unita' sanitaria.


Comma 3

SEZIONE II - IMMISSIONE IN RUOLO

Art. 1000

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Comma 1

Domanda di ammissione diretta in ruolo

Comma 2

La domanda di cui all'articolo 1737, comma 1, lettera b) del codice deve contenere la dichiarazione di aver preso conoscenza delle disposizioni del presente capo e del libro V del codice, titolo III, capo II e l'impegno di osservarne le disposizioni.


Art. 1001

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Comma 1

Istruzione delle domande per la partecipazione ai corsi di preparazione

Comma 2

L'ispettrice presso il centro di mobilitazione trasmette all'ispettrice nazionale la domanda completamente istruita e documentata, col proprio parere.


Comma 3

SEZIONE III - FORMAZIONE

Art. 1002

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Comma 1

Istituzione di corsi di studio

Comma 2

Ogni comitato della Croce rossa italiana, che ha predisposto i mezzi finanziari e tecnici a tale scopo necessari, puo' chiedere al presidente nazionale dell'Associazione di essere autorizzato a istituire corsi di studio per la preparazione delle infermiere volontarie.


Il presidente nazionale concede l'autorizzazione sentita l'ispettrice nazionale, tenute presenti le garanzie offerte di serieta' e regolarita' degli studi.


L'ispettrice del comitato interessato per il tramite dell'ispettrice del centro di mobilitazione deve chiedere annualmente il nulla osta all'ispettrice nazionale prima di dare inizio a ciascun primo corso di studio, documentando la possibilita' di svolgerlo secondo i programmi stabiliti.


Art. 1003

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Comma 1

Commissione di amministrazione dei corsi

Comma 2

Presso ogni comitato autorizzato ai corsi e' istituita una commissione di amministrazione dei corsi stessi, col mandato di curarne l'ordinamento e l'andamento.


La commissione e' presieduta dal presidente del comitato ovvero da un membro del consiglio direttivo del comitato che il presidente ha delegato.


La commissione di amministrazione dei corsi nomina gli insegnanti preferibilmente tra gli ufficiali medici della Croce rossa italiana e delle Forze armate, tenendo conto in particolare dei titoli accademici d'insegnamento e delle funzioni direttive esercitate in grandi ospedali.


Tra gli insegnanti la commissione nomina il direttore dei corsi che e' chiamato a farne parte.


Art. 1004

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Comma 1

Corsi di preparazione

Comma 2

I corsi di istruzione di preparazione di cui all'articolo 1743 del codice sono svolti con metodi e intendimenti pratici.


La disciplina dei corsi e' affidata all'Ispettrice, che terra' nota delle presenze alle lezioni e alle esercitazioni e dei temi svolti.


Art. 1005

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Comma 1

Corsi di specializzazione

Comma 2

Al termine del corso di specializzazione, di cui all'articolo 1745 del codice, l'infermiera che lo ha frequentato sostiene un esame. La commissione esaminatrice e' composta di un delegato tecnico del comitato centrale della Croce rossa italiana che presiede, del direttore, di un insegnante dei corsi, dell'insegnante che ha impartito l'insegnamento di specializzazione e dell'ispettrice. La votazione e' effettuata a cinquantesimi e ogni commissario puo' assegnare fino a dieci decimi. Sono promosse le candidate che hanno riportato una votazione di almeno 35/50.


L'infermiera che ha superato l'esame ottiene un certificato firmato dai componenti la commissione esaminatrice; e ha il diritto di apporre al nastro della propria medaglia distintivo, e al relativo nastrino, il segno corrispondente della sua specializzazione, stabilito dal presidente nazionale d'intesa con l'Ispettrice nazionale.


Art. 1006

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Comma 1

Relazione annuale

Comma 2

Sull'opera del Corpo infermiere volontarie e sull'andamento dei corsi di studio l'Ispettrice nazionale riferisce annualmente con una relazione scritta al Presidente nazionale dell'Associazione.


Comma 3

SEZIONE IV - DISCIPLINA

Art. 1007

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Comma 1

Appellativi

Comma 2

In servizio le infermiere volontarie non conservano titoli accademici, che sono unicamente annotati nei ruoli. I soli appellativi che loro competono sono quelli dei propri gradi gerarchici. Le infermiere usano fra loro l'appellativo di «sorella».


Art. 1008

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Comma 1

Saluto militare

Comma 2

Se sono in uniforme le infermiere volontarie sono tenute al saluto militare verso le proprie gerarchie.


A esse, quando sono in uniforme, e' dovuto il saluto militare da parte dei sottufficiali, graduati e militi della Croce rossa italiana .


Art. 1010

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Comma 1

Uniforme

Comma 2

Le infermiere volontarie devono indossare in servizio l'uniforme stabilita da apposito regolamento, emanato dalla Presidenza nazionale dell'associazione - ufficio direttivo centrale del Corpo.


Art. 1011

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Comma 1

Distintivi di grado e di servizio

Comma 2

L'ispettrice nazionale, le vice-ispettrici nazionali, la segretaria generale dell'ispettorato, le ispettrici di centro di mobilitazione, le ispettrici di comitato e vice-ispettrici, portano un distintivo del grado conforme a un modello stabilito dalla presidenza nazionale.


Tutte le infermiere volontarie portano un distintivo costituito da una medaglia d'argento con il nastrino bianco filettato di rosso e il nome dell'infermiera volontaria inciso sul verso della medaglia insieme con il diploma.


Le infermiere di grado superiore appongono al nastro della medaglia o sul nastrino una speciale fascetta con la dizione: «infermiera di grado superiore».


Le infermiere volontarie che hanno prestato regolare servizio per i periodi stabiliti nel regolamento durante venticinque anni di inscrizione hanno diritto al conferimento della croce di anzianita' della Croce rossa italiana.


Comma 3

SEZIONE V - OBBLIGHI DI SERVIZIO

Art. 1012

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Comma 1

Presentazione in servizio

Comma 2

L'infermiera volontaria deve presentarsi ad assumere servizio nel tempo, nel luogo e con le modalita' che il provvedimento di chiamata stabilisce.


In caso di malattia o di forza maggiore l'infermiera volontaria puo' chiedere all'ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016 una proroga all'inizio del servizio, ed eventualmente anche la dispensa dalla chiamata, allegando alla domanda i documenti che valgano a dimostrare la realta' dell'impedimento, di cui e' giudice l'ispettore.


Questa deve informare immediatamente della proroga o dispensa concessa l'Ispettrice nazionale, per il tramite dell'ispettrice del centro mobilitazione.


In caso di malattia l'infermiera ha diritto di chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.


Art. 1014

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Comma 1

Servizio fuori delle unita' sanitarie

Comma 2

Le infermiere volontarie chiamate eventualmente a prestare servizio fuori delle unita' sanitarie sono a disposizione dei medici che dirigono il servizio, per coadiuvarli a loro richiesta nell'organizzazione e nella esecuzione di ogni opera di prevenzione e di assistenza.


Art. 1015

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Comma 1

Servizi ausiliari

Comma 2

Le infermiere volontarie, che per ragioni di salute o altri giusti motivi non possono attendere all'assistenza diretta degli infermi o dei bisognosi di cure, sono adibite dai dirigenti i servizi della Croce rossa italiana, col consenso delle immediate gerarchie infermieristiche, in altre attivita' che indirettamente concorrono a migliorare le condizioni morali o materiali dei bisognosi di cure.


Art. 1016

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Comma 1

Dipendenze delle infermiere volontarie

Comma 2

Le infermiere volontarie non in servizio, ovvero in servizio in sede, dipendono dall'ispettrice nel cui ambito di competenza territoriale hanno la propria residenza.


Quelle in servizio mobilitato fuori sede dipendono dall'ispettrice di centro di mobilitazione nel cui ambito di competenza territoriale funzioni l'unita' alla quale sono addette.


Quelle in servizio mobilitato in zone o in unita' non comprese nella competenza territoriale degli enti locali dell'associazione dipendono dalle rispettive capo-gruppo e dall'ufficio direttivo centrale dell'Ispettorato nazionale.


Art. 1017

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Comma 1

Autorizzazione a non prestare servizio

Comma 2

L'autorizzazione a non prestare servizio e' concessa caso per caso all'infermiera volontaria impedita dalla ispettrice competente ai sensi dell'articolo 1016.


L'ispettrice, informata dalla capo-gruppo, concede l'autorizzazione, previo accertamento dell'impedimento.


L'infermiera deve riprendere servizio, o immediatamente, se l'autorizzazione non e' concessa, ovvero al termine dell'autorizzazione.


Se si tratta d'impedimento per malattia, l'infermiera puo' chiederne l'accertamento mediante visita di un ufficiale medico.


Comma 3

SEZIONE VI - DOCUMENTAZIONE PERSONALE

Art. 1018

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Comma 1

Tenuta dei ruoli

Comma 2

Il ruolo attivo e il ruolo di riserva delle infermiere volontarie, di cui agli articoli 1734 e 1738 del codice e 991 sono tenuti aggiornati dall'ufficio direttivo centrale e dalle ispettrici locali conformemente ai modelli prescritti dal suddetto ufficio.


I ruoli dell'ufficio direttivo comprendono le infermiere volontarie raggruppate a seconda degli ispettorati locali nel cui ambito di competenza territoriale le singole infermiere hanno la propria residenza.


I ruoli di ciascun ispettorato locale comprendono le infermiere volontarie che hanno la propria residenza nell'ambito di competenza territoriale dell'Ispettorato medesimo.


Nel ruolo attivo sono iscritte con una menzione speciale le infermiere volontarie che, a termini dell'articolo 1738 del codice, si sono dichiarate pronte a prendere servizio entro ventiquattro ore dalla chiamata.


Avvenuta la nomina di una infermiera volontaria, l'ufficio direttivo centrale procede alla inscrizione di essa nei propri ruoli, e ne da' notizia all'ispettrice di centro di mobilitazione competente, che a sua volta procede anch'essa all'inscrizione nei propri ruoli e provvede per le ulteriori comunicazioni che fossero necessarie per il disposto dell'articolo 993.


Successivamente l'Ispettorato locale procede agli eventuali trasferimenti dell'infermiera volontaria da un ruolo all'altro, e comunica immediatamente ciascuna variazione all'ufficio direttivo centrale.


Art. 1019

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Comma 1

Radiazione e cancellazione

Comma 2

Nel caso di cui agli articoli 1739, 1747 e 1748 del codice, l'ufficio direttivo centrale opera la radiazione o la cancellazione dell'infermiera dai propri ruoli e dispone la stessa operazione per i ruoli dell'ispettrice di centro di mobilitazione e del comitato competente.


Art. 1020

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Comma 1

Destinazioni di servizio e cambiamenti di residenza

Comma 2

Gli ispettorati locali annotano le destinazioni di servizio che ciascuna delle infermiere proprie dipendenti ha avuto sia in unita' dell'associazione, sia in unita' delle Forze armate, sia eventualmente presso altri enti.


L'ufficio direttivo centrale e gli ispettorati locali devono comunicarsi fra loro, a seconda dei casi previsti dall'articolo 1016, tutte le variazioni al riguardo, in modo da seguire e registrare nei documenti matricolari, contenuti nel fascicolo di cui all'articolo 1021, l'attivita' di servizio di ciascuna infermiera.


E' fatto obbligo alle infermiere di comunicare all'ispettorato dal quale dipendono i cambiamenti di residenza civile, per i conseguenti trasferimenti di ruolo a norma del presente articolo.


Art. 1021

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Comma 1

Fascicolo personale

Comma 2

Se, per cambiamento di residenza ordinaria, un'infermiera volontaria passa dai ruoli di un ispettorato ai ruoli di un altro, il primo rimette al secondo, previa autorizzazione dell'Ufficio direttivo centrale, il fascicolo costituito dagli esemplari che esso possiede dello stato di servizio e delle note caratteristiche.


In questo caso pero' la prima ispettrice conserva presso di se' una copia dello stato di servizio, esattamente compilato fino al giorno del trasferimento.


Art. 1022

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Comma 1

Matricola e tessera di riconoscimento

Comma 2

L'infermiera volontaria all'atto della nomina e' iscritta nei ruoli con un numero di matricola e riceve dall'ispettrice del centro di mobilitazione una tessera di riconoscimento fornita dalla Presidenza nazionale della Croce rossa italiana.


La tessera, munita della fotografia dell'infermiera in uniforme, enuncia il nome della titolare, il numero di matricola e la data di nascita.


Comma 3

TITOLO IV - ASSOCIAZIONE DEI CAVALIERI ITALIANI DEL SOVRANO MILITARE ORDINE DI MALTA

Comma 4

LIBRO SESTO - PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI E TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI TITOLO I PROCEDIMENTI AMMINISTRATIVI DI COMPETENZA DEL MINISTERO DELLA DIFESA CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1025

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6 del codice il presente titolo si applica ai procedimenti amministrativi di competenza del Ministero della difesa, sia che conseguano obbligatoriamente a una iniziativa di parte, sia che debbano essere promossi d'ufficio.


I procedimenti di competenza degli organi centrali, di vertice e periferici del Ministero della difesa si concludono con un provvedimento espresso nel termine stabilito, per ciascun procedimento, nel presente titolo, capo II, sezioni II e III, che contengono le indicazioni dell'unita' organizzativa competente ad adottare il provvedimento finale.


Art. 1026

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Comma 1

Unita' organizzative

Comma 2

Le unita' organizzative responsabili dei procedimenti ai sensi dell'articolo 4, comma 1, della legge, sono quelle individuate dal codice e dal presente regolamento che definiscono l'organizzazione e le attribuzioni nell'ambito dell'Amministrazione.


Le sezioni II e III del capo II del presente titolo riguardano rispettivamente i procedimenti di competenza delle unita' organizzative degli organi centrali, di vertice e periferici di cui all'articolo 1024, comma 1.


Art. 1027

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Comma 1

Il responsabile del procedimento

Comma 2

Salvo che sia diversamente disposto, responsabile del procedimento e' il dirigente preposto all'unita' organizzativa competente alla trattazione del procedimento, come individuata nel presente titolo, capo II, sezioni II e III.


Nel caso in cui siano delegate competenze funzionali, responsabile del procedimento e' il dirigente delegato.


In caso di assenza o di temporaneo impedimento, le funzioni del responsabile del procedimento sono esercitate dal dipendente civile o militare immediatamente sottordinato.


Il dirigente preposto all'unita' organizzativa puo' affidare la responsabilita' di un singolo procedimento ad altro dipendente civile o militare addetto all'unita'; in caso di assenza o di temporaneo impedimento di quest'ultimo, il dirigente preposto all'unita' organizzativa riassume, senza soluzione di continuita', la responsabilita' del procedimento.


Il responsabile del procedimento esercita le attribuzioni contemplate dagli articoli 6, 11 e 14-bis della legge, e del presente titolo; svolge, inoltre, tutti gli altri compiti indicati nelle disposizioni organizzative e di servizio, nonche' quelli attinenti all'applicazione delle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


Art. 1028

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Comma 1

Comunicazione dell'inizio del procedimento

Comma 2

Salvo che sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento da' comunicazione dell'inizio del procedimento stesso ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale e' destinato a produrre effetti, ai soggetti la cui partecipazione al procedimento sia prevista da leggi o regolamenti, nonche' ai soggetti, individuati o facilmente individuabili, cui dal provvedimento possa derivare un pregiudizio.


I soggetti di cui al comma 1 sono resi edotti dell'avvio del procedimento mediante comunicazione personale contenente le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge, ove gia' non rese note ai sensi dell'articolo 1033, comma 3. Qualora, per il numero degli aventi titolo, la comunicazione personale risulti, per tutti o per taluni di essi, impossibile o particolarmente gravosa, nonche' nei casi in cui vi siano particolari esigenze di celerita', il responsabile del procedimento procede ai sensi dell'articolo 8, comma 3, della legge, mediante l'affissione e la pubblicazione di apposito atto, indicante le ragioni che giustificano la deroga, nel Giornale ufficiale della Difesa, ovvero mediante l'impiego delle procedure di trasmissione telematica previste dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82.


L'omissione, il ritardo o l'incompletezza della comunicazione possono essere fatti valere solo dai soggetti che abbiano titolo alla comunicazione medesima, mediante segnalazione scritta al dirigente preposto all'unita' organizzativa competente, il quale, entro dieci giorni, e' tenuto a fornire gli opportuni chiarimenti o ad adottare le misure necessarie, anche ai fini dei termini posti per l'intervento del privato nel procedimento.


Resta fermo quanto stabilito dagli articoli 1032 e 1033 in ordine alla decorrenza del termine iniziale del procedimento.


Art. 1029

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Comma 1

Partecipazione al procedimento, visione degli atti, intervento

Comma 2

Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera a), della legge, presso ciascuna unita' organizzativa responsabile sono rese note, mediante affissioni in appositi albi o altre forme di pubblicita' idonee, le modalita' per prendere visione degli atti relativi al procedimento, salvo quanto previsto dalla sezione IV del capo II del presente titolo. La visione degli atti avviene presso l'ufficio che ha formato il documento o che lo detiene in forma stabile.


Ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera b), della legge, coloro che hanno titolo a prendere parte al procedimento possono presentare memorie scritte e documenti, entro un termine pari a due terzi di quello stabilito per la durata del procedimento, sempre che questo non sia gia' concluso. Quando il termine del procedimento sia uguale o inferiore a trenta giorni, memorie scritte e documenti dovranno essere presentati entro dieci giorni dall'inizio del procedimento. Tale termine viene computato a partire dalla data di comunicazione dell'avvio del procedimento effettuata ai sensi dell'articolo 1028.


La presentazione di memorie e documenti oltre i termini di cui al comma 2 non puo' determinare, comunque, lo spostamento del termine finale del procedimento.


Qualora le vigenti disposizioni legislative o regolamentari prevedano un atto di intervento o un adempimento degli interessati nel corso del procedimento, senza stabilire la relativa scadenza temporale, la decorrenza del termine di conclusione del procedimento e' sospesa per il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione dell'atto d'intervento o per l'adempimento previsto.


L'atto di intervento contiene tutti gli elementi utili per l'individuazione del procedimento al quale e' riferito l'intervento stesso, i motivi, le generalita' e il domicilio dell'interveniente.


Art. 1030

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Comma 1

Altre forme di partecipazione al procedimento e deroghe

Comma 2

La partecipazione al procedimento, oltre che mediante la comunicazione personale di cui all'articolo 1028, puo' essere realizzata anche con altre forme, quali la convocazione in ufficio degli interessati per chiarimenti o risposte a specifiche istanze o richieste, nonche' l'invio, per conoscenza, di documenti che possano essere di loro interesse, sempre che il responsabile della competente unita' organizzativa lo ritenga necessario e rispondente a criteri di economicita' e speditezza dell'azione amministrativa.


Comma 3

CAPO II - DISCIPLINA DEI PROCEDIMENTI SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI TERMINI

Art. 1031

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Comma 1

Termini conclusivi dei procedimenti

Comma 2

Nelle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, della legge, i termini entro i quali, all'esito del prescritto iter procedimentale, sono adottati i provvedimenti conclusivi di competenza del Ministro, dei Sottosegretari di Stato, per le materie a essi delegate, degli organi centrali, degli organi di vertice delle Forze armate e degli organi periferici.


Art. 1032

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Comma 1

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti d'ufficio

Comma 2

Per i procedimenti d'ufficio, il termine iniziale decorre dalla data in cui l'unita' organizzativa competente adotta l'atto propulsivo e, per gli atti vincolati, dalla data in cui abbia avuto conoscenza del fatto o della situazione da cui sorge l'obbligo di provvedere o abbia accertato la sussistenza dei presupposti di legge per la loro emanazione.


Qualora l'atto propulsivo promani da un organo o da un ufficio di altra amministrazione, il termine iniziale del procedimento, per la parte di competenza della Difesa, decorre dalla data di ricevimento dell'atto medesimo.


Art. 1033

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Comma 1

Decorrenza del termine iniziale per i procedimenti a iniziativa di parte

Comma 2

Per i procedimenti a iniziativa di parte, il termine iniziale decorre dalla data del ricevimento, da parte della competente unita' organizzativa, della domanda o dell'istanza.


La domanda deve essere redatta nelle forme e nei modi stabiliti dalla normativa vigente, ovvero indicati in atti dell'Amministrazione portati a idonea conoscenza degli amministrati, e deve essere corredata della prevista documentazione, dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti legislativi o regolamentari richiesti per l'adozione del provvedimento. Le domande inviate per fax o per via telematica sono valide in presenza delle condizioni richieste dall'articolo 65 del decreto legislativo n. 82 del 2005. La domanda o l'istanza possono essere corredate dalla documentazione o dalle dichiarazioni sostitutive di certificazione di cui all'articolo 18, comma 2, della legge.


All'atto della presentazione della domanda o dell'istanza e' rilasciata all'interessato una ricevuta, contenente, ove possibile, le indicazioni di cui all'articolo 8 della legge. Tali indicazioni, ove non contenute nella citata ricevuta, sono fornite all'atto della comunicazione dell'avvio del procedimento di cui all'articolo 7 della legge e all'articolo 1028. Per le domande o istanze inviate a mezzo del servizio postale, mediante raccomandata, con avviso di ricevimento, la ricevuta e' costituita dall'avviso stesso. Per le domande inviate per via telematica, si applica il disposto di cui all'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio 2005, n. 68.


Qualora la domanda o istanza sia ritenuta irregolare o incompleta, l'unita' organizzativa responsabile deve darne comunicazione all'istante entro sessanta giorni, indicando le cause dell'irregolarita' o della incompletezza. In questi casi, il termine iniziale del procedimento decorre dal ricevimento della domanda regolarizzata o completata.


Restano salvi la facolta' di autocertificazione e il dovere di procedere ai controlli, alle acquisizioni e agli accertamenti d'ufficio previsti dall'articolo 71 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e dall'articolo 18 della legge.


Art. 1034

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Comma 1

Termine finale del procedimento e fasi di competenza di altre amministrazioni

Comma 2

I termini per la conclusione dei procedimenti costituiscono termini massimi e si riferiscono alla data di adozione del provvedimento ovvero, nel caso di provvedimenti recettizi, alla data in cui il destinatario ne riceve comunicazione.


Ove nel corso del procedimento talune fasi, al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 16 e 17 della legge, siano di competenza di amministrazioni diverse da quella della Difesa, il termine finale del procedimento deve intendersi comprensivo dei periodi di tempo necessari per l'espletamento delle fasi stesse. A tal fine, il responsabile del procedimento per le fasi di competenza dell'Amministrazione promuove, entro novanta giorni dall'entrata in vigore del regolamento, ove non vi abbiano provveduto le altre amministrazioni, una conferenza di servizi con le medesime, al fine di verificare, d'intesa, la congruita' dei tempi previsti, nell'ambito del termine finale, per il compimento delle fasi di loro competenza.


Ove dalla verifica risulti la non congruita' del termine finale, il Ministro della difesa provvede, nella prescritta forma regolamentare, alla variazione del termine, a meno che lo stesso non sia legislativamente fissato.


La scadenza del termine non esonera l'Amministrazione dall'obbligo di provvedere, eccetto che sia espressamente prevista la decadenza del relativo potere.


Art. 1035

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Comma 1

Tempi per l'acquisizione obbligatoria di pareri e di valutazioni tecniche

Comma 2

Qualora debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo e il relativo parere non sia emesso entro il termine stabilito da legge o regolamento o entro i termini previsti in via suppletiva dall'articolo 16, commi 1 e 4, della legge, l'unita' organizzativa competente all'adozione del provvedimento finale ha facolta' di autorizzare la prosecuzione del procedimento indipendentemente dall'acquisizione del parere. Qualora tale facolta' non sia esercitata, il responsabile del procedimento partecipa agli interessati la determinazione di attendere il parere per un ulteriore periodo di tempo, che non viene computato ai fini del termine finale del procedimento, ma che non puo', comunque, essere superiore a ulteriori novanta giorni. Decorso inutilmente tale ulteriore periodo, l'Amministrazione procede indipendentemente dall'acquisizione del parere.


Nell'ipotesi di cui al comma 3, dell'articolo 16 della legge, l'unita' organizzativa procedente, decorso inutilmente anche l'ulteriore periodo di cui al comma 1, comunica all'organo interpellato per il parere l'impossibilita' di proseguire i propri lavori, informandone gli interessati.


Qualora, per espressa disposizione legislativa o regolamentare, l'adozione di un provvedimento debba essere preceduto dall'acquisizione di valutazioni tecniche di organi o enti appositi e questi non provvedano e non rappresentino esigenze istruttorie ai sensi e nei termini di cui all'articolo 17, commi 1 e 3, della legge, il responsabile del procedimento chiede le citate valutazioni tecniche agli organismi di cui al comma 1 del citato articolo 17 e partecipa agli interessati l'intervenuta richiesta.


Nell'ipotesi di cui al comma 2 dell'articolo 17 della legge, si applica la disposizione di cui al comma 2.


Art. 1036

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Comma 1

Tempi per l'acquisizione facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche

Comma 2

Quando il Ministro, fuori dei casi di parere obbligatorio, ritenga di dover promuovere la richiesta di parere in via facoltativa al Consiglio di Stato, il responsabile del procedimento partecipa la determinazione ministeriale agli interessati, indicandone concisamente le ragioni; in tal caso, il periodo di tempo occorrente per l'acquisizione del parere, dalla richiesta alla sua ricezione, non e' computato nel termine finale del procedimento, ove il parere medesimo sia reso nei termini di cui all'articolo 16, commi 1 e 4, della legge. L'Amministrazione procede prescindendo dal parere ove questo non sia reso nei termini suddetti.


L'acquisizione in via facoltativa di pareri e di valutazioni tecniche di organi, amministrazioni o enti, al di fuori del caso di cui al comma 1, ha luogo con l'osservanza del termine finale del procedimento.


Art. 1037

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Comma 1

Tempi occorrenti per i controlli preventivi o per l'adesione dei soggetti interessati

Comma 2

Nei casi in cui il controllo sugli atti dell'Amministrazione abbia carattere preventivo, il periodo di tempo relativo alla fase di integrazione dell'efficacia del provvedimento non e' computato ai fini del termine di conclusione del procedimento. Il responsabile del procedimento sollecitamente comunica agli interessati l'avvenuto invio del provvedimento all'organo di controllo indicando i termini, ove previsti, entro cui il controllo deve essere esercitato.


E' parimenti escluso dal termine finale del procedimento il periodo di tempo occorrente per l'adesione al provvedimento, ove previsto, degli aventi titolo, concludendosi il procedimento sempre con l'atto finale, purche' perfetto, anche se privo dei requisiti di efficacia.


Comma 3

SEZIONE II - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA CENTRALE DEL MINISTERO DELLA DIFESA E DEI VERTICI DELLE FORZE ARMATE

Art. 1038

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Comma 1

Procedimenti di competenza del Gabinetto del Ministro, dello Stato maggiore della difesa ((, del Segretariato generale della difesa e della Direzione nazionale degli armamenti))


Art. 1039

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Comma 1

Procedimenti di competenza degli Stati maggiori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare

Comma 2

I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera l), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta.


I termini dei procedimenti di cui al comma 3, lettera b), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.


Art. 1040

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Comma 1

Procedimenti di competenza del Comando generale dell'Arma dei carabinieri

Comma 2

I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera d), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.


Art. 1041

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Comma 1

Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale militare

Comma 2

I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.


I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 1) decorrono dalla data di approvazione della graduatoria di concorso.


I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera b), numero 2) decorrono dalla data di ricezione della commissione ordinaria di avanzamento competente dei verbali di idoneita'.


I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera u) decorrono, quando non espressamente indicato, dalla data di ricezione della domanda o della proposta di conferimento.


I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera z), decorrono dalla data di ricezione del decreto ministeriale, vistato dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa, relativo ai provvedimenti di stato giuridico e avanzamento necessari alla compilazione dell'atto stipendiale definitivo.


Art. 1042

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Comma 1

Procedimenti di competenza della Direzione generale per il personale civile

Comma 2

I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a) decorrono dalla data di scadenza del termine di presentazione delle domande.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 29/09/2010, n. 228 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 1044

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Comma 1

Procedimenti di competenza di altre direzioni generali ((, delle articolazioni del Segretariato generale, delle direzioni della Direzione nazionale degli armamenti e degli Uffici centrali)).


I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera a), decorrono dalla data di pubblicazione del bando di gara; per i procedimenti di licitazione privata, nel caso di non pubblicazione del bando, il dies a quo coincide con la data della richiesta dell'offerta.


Il termine indicato per i procedimenti di cui al comma 3, lettere a) e b) decorre dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello durante il quale l'interessato presenta la relativa domanda all'ente che lo amministra.


Comma 2

SEZIONE III - PROCEDIMENTI DI COMPETENZA DEGLI ORGANI DELL'AREA PERIFERICA DEL MINISTERO DELLA DIFESA

Art. 1046

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Comma 1

Procedimenti di competenza

Comma 2

I termini dei procedimenti di cui al comma 1, lettera f), numero 1) decorrono dalla nomina della commissione d'inchiesta.


Art. 1047

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Comma 1

Unita' organizzative competenti

Comma 2

Le unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui all'articolo 1046 sono individuate con determinazione di ciascun Capo di stato maggiore di Forza armata o del Comandante generale dell'Arma dei carabinieri, nell'ambito delle strutture dell'area periferica di rispettiva competenza.


Il Capo di stato maggiore della difesa individua con propria determinazione le unita' organizzative competenti per i procedimenti di cui all'articolo 1046 nell'ambito delle strutture interforze dell'area periferica.


Comma 3

SEZIONE IV - CATEGORIE DI DOCUMENTI SOTTRATTI ALL'ACCESSO

Comma 4

SEZIONE V - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 1051

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Comma 1

Integrazioni e modificazioni e verifica periodica

Comma 2

I termini di cui alle sezioni II e III del presente capo sono stabiliti in base agli adempimenti procedimentali previsti alla data di entrata in vigore del regolamento; pertanto, qualora questi subiscano successive modificazioni, i competenti organi centrali propongono i nuovi termini da stabilire, previo coordinamento con il Segretario generale.


Analogamente si procede per i termini e le unita' organizzative responsabili di nuovi procedimenti, ove le disposizioni legislative e regolamentari che li introducono non dispongano in merito.


Ogni tre anni, ((il Segretario generale, d'intesa con il Direttore nazionale degli armamenti per la parte di competenza, verifica)) lo stato di attuazione della normativa emanata, proponendo al Ministro di apportare le modificazioni ritenute necessarie.


Art. 1052

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Comma 1

Forme di pubblicita'

Comma 2

Le disposizioni del presente titolo sono rese pubbliche anche attraverso le forme normalmente utilizzate dall'Amministrazione; le stesse forme e modalita' sono utilizzate per le successive modifiche e integrazioni.


Gli uffici dell'Amministrazione tengono a disposizione di chiunque vi abbia interesse appositi elenchi recanti l'indicazione delle unita' organizzative responsabili dell'istruttoria e delle altre fasi procedimentali, in relazione a ciascun tipo di procedimento amministrativo.


Comma 3

TITOLO II - IDENTIFICAZIONE DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI TRATTATI E DELLE RELATIVE OPERAZIONI EFFETTUATE CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1053

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Comma 1

Oggetto

Comma 2

Il presente titolo identifica, in attuazione del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, di seguito denominato «decreto n. 196», i tipi di dati sensibili e giudiziari e le operazioni eseguibili da parte dell'Amministrazione della difesa nello svolgimento delle proprie funzioni istituzionali.


Art. 1054

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Comma 1

Individuazione dei tipi di dati trattati e delle operazioni eseguibili

Comma 2

Nel capo II sono identificati i tipi di dati sensibili e giudiziari per cui e' consentito il relativo trattamento, nonche' le operazioni eseguibili in riferimento alle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico di cui agli articoli 65, 66, 67, 68, 69, 71, 85, 98 e 112 del decreto n. 196.


I dati sensibili e giudiziari individuati dal presente titolo sono trattati previa verifica della loro pertinenza, completezza e indispensabilita' rispetto alle finalita' perseguite nei singoli casi, in particolare nell'ipotesi in cui la raccolta non avvenga presso l'interessato.


Le operazioni eseguibili mediante comunicazione e trasferimento all'estero, individuate nel presente titolo, sono ammesse soltanto se indispensabili all'adempimento degli obblighi o allo svolgimento dei compiti di volta in volta indicati per il perseguimento delle specifiche finalita' di rilevante interesse pubblico e nel rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali, nonche' degli altri limiti stabiliti dalla legge e dai regolamenti.


Sono inutilizzabili i dati trattati in violazione della disciplina rilevante in materia di trattamento dei dati personali.


Comma 3

CAPO II - TRATTAMENTO DEI DATI SENSIBILI E GIUDIZIARI

Art. 1055

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Comma 1

Reclutamento e formazione del personale militare e assunzione del personale civile

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e delle norme di legge sull'assunzione del personale civile e delle categorie protette.


Le comunicazioni di dati sensibili anche mediante trasferimento dei dati all'estero avvengono esclusivamente con riguardo alla fase del controllo dei decreti di assunzione delle categorie protette, ovvero nell'ipotesi in cui l'interessato si trovi a prestare servizio presso un organismo internazionale e si renda necessario notificargli atti attraverso questo ultimo.


Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e comunicazione dei dati in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado dell'Amministrazione; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta dell'interessato.


Art. 1056

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Comma 1

Documentazione del personale militare e civile

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.


Nessuno dei procedimenti, a eccezione di quelli presupposti al riconoscimento dei benefici previdenziali e assistenziali e limitatamente ai dati strettamente indispensabili, consente la comunicazione dei dati sensibili ad altri enti della pubblica amministrazione.


Con riguardo alla documentazione caratteristica, personale e matricolare, ne e' prevista la compilazione, l'aggiornamento e la custodia con la trasmissione dei giudizi e la visione integrale da parte dell'interessato.


La documentazione caratteristica non reca al proprio interno dati idonei a rivelare lo stato di salute del valutato, ove non strettamente indispensabile.


Nell'ambito della documentazione matricolare del personale militare, nei fascicoli personali del personale civile e nella cartella personale per il personale militare sono contenuti dati sanitari, nonche' dati riguardanti procedimenti o provvedimenti giudiziari e disciplinari; nei fascicoli personali per il personale civile, possono inoltre essere contenuti dati riguardanti le convinzioni politiche o sindacali in relazione all'applicazione di istituti previsti dalla disciplina di rango legislativo e regolamentare dei rapporti di lavoro.


Art. 1057

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Comma 1

Gestione del rapporto di impiego o di servizio del personale militare e del rapporto di lavoro del personale civile

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sull'assunzione e il rapporto di lavoro del personale civile.


Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
1) comunicazione agli enti internazionali presso i quali il personale militare presta servizio, anche mediante trasferimento dei dati all'estero, ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196, ai fini della necessaria notifica di atti incidenti sullo stato giuridico e sull'avanzamento dell'interessato;
2) comunicazione all'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della difesa e Corte dei conti, con riguardo alla registrazione dei decreti che incidono sullo stato giuridico del personale legati a ragioni di carattere sanitario o giudiziario; la comunicazione di dati sensibili e giudiziari all'esterno e' prevista con esclusivo riguardo alla fase del controllo e del perfezionamento degli atti;
3) comunicazione al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, limitatamente alla gestione del rapporto di lavoro relativo al personale del Corpo delle capitanerie di porto;
4) comunicazione ai dicasteri presso i quali transiti il personale volontario in ferma, ai fini della corretta gestione del rapporto di lavoro.


Art. 1058

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Comma 1

Impiego del personale

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.


In caso di dislocazione di equipaggi militari marittimi o aeronautici o di reparti o di contingenti multinazionali interforze all'estero in Paesi terzi per operazioni o esercitazioni militari, viene posto in essere il trasferimento dei relativi dati ai sensi dell'articolo 43 del decreto n. 196.


Art. 1059

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Comma 1

Assenze per motivi di salute e di famiglia

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.


I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero dietro richiesta dell'Amministrazione e sono custoditi in forma cartacea nel fascicolo personale.


Su richiesta dell'interessato possono essere raccolti anche dati relativi ai propri familiari, ai fini dell'applicazione di istituti previsti dalla disciplina normativa dei rapporti di lavoro, nonche' per lo svolgimento del rapporto di impiego fra l'interessato e l'Amministrazione della difesa.


((


I dati relativi alla diagnosi apposta sul certificato medico del personale militare possono essere utilizzati dal competente organo della sanita' militare per le finalita' dirette ad accertare la persistenza dell'idoneita' psico-fisica ad attivita' istituzionali connesse alla detenzione o all'uso delle armi, ovvero comunque connotate da rischio o controindicazioni all'impiego e, in caso di accertata inidoneita', comunicati alle Commissioni mediche per l'adozione dei provvedimenti conseguenti. Vengono comunicati al superiore diretto, invece, solo i dati riguardanti l'inidoneita' privi di elementi riguardanti la diagnosi. Le disposizioni del presente comma si applicano anche al Corpo della Guardia di finanza.


))


Art. 1060

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Comma 1

Sicurezza e igiene sul lavoro e attivita' medico legale per i dipendenti

Comma 2

La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie, a cura del personale sanitario, in relazione ai procedimenti avviati a iniziativa di parte o d'ufficio.


La trattazione e la comunicazione dei dati sensibili concernenti lo stato di salute sono attuate dagli uffici periferici e centrali competenti alla trattazione delle varie fasi del procedimento.


Art. 1061

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Comma 1

Monitoraggio e ricerca scientifica

Comma 2

In relazione alle rilevanti finalita' di interesse pubblico della gestione del rapporto di impiego, di servizio o di lavoro, dei compiti del Servizio sanitario nazionale e degli scopi scientifici, ai sensi degli articoli 85, 98 e 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili in materia di ricerca scientifica e monitoraggio sanitario del personale militare e civile della Difesa impiegato in missioni internazionali avviene ai sensi del presente articolo.


Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi del decreto-legge 29 dicembre 2000, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2001, n. 27 e del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68.


L'adesione alle campagne di monitoraggio e' volontaria in ogni sua fase e a tale scopo, in occasione di ciascuna visita medica l'interessato rilascia apposita dichiarazione di voler aderire alla campagna di monitoraggio.


Il monitoraggio consiste in una serie di visite mediche e di accertamenti di laboratorio che possono anche essere svolti oltre che dalle strutture sanitarie militari in territorio nazionale e all'estero, anche dalle strutture sanitarie del Servizio sanitario nazionale, secondo le procedure previste dalla normativa di settore.


La raccolta dei dati sensibili avviene presso l'interessato e presso le strutture sanitarie a cura del personale sanitario.


Il trattamento dei dati personali di carattere sanitario avviene esclusivamente nel caso in cui l'utilizzo di informazioni personali sulla salute delle persone interessate sia ritenuto indispensabile per svolgere l'attivita' di monitoraggio e la ricerca scientifica prevista dalla legge, non essendo sufficiente l'utilizzo di dati anonimi o di dati personali di natura diversa.


Le modalita' di esecuzione del monitoraggio avvengono comunque nel rispetto dei limiti e secondo le modalita' indicate dalle leggi di riferimento e dei relativi regolamenti di attuazione.


Art. 1063

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Comma 1

Attivita' medico legale in favore di terzi

Comma 2

La raccolta dei dati avviene presso l'interessato o presso il datore di lavoro con riguardo alla documentazione strettamente necessaria all'espletamento dell'attivita' medico-legale richiesta; la suddetta raccolta avviene presso le strutture sanitarie e a cura di personale sanitario.


Il dato viene archiviato presso la struttura sanitaria secondo le disposizioni di sicurezza dettate dalla normativa vigente.


Le amministrazioni pubbliche o private possono richiedere alle strutture sanitarie militari pareri e consulenze medico-legali in materia di dipendenza da causa di servizio, benefici accessori e ogni altro indennizzo previsto da istituti normativi che contemplano la competenza di accertamento presso organi sanitari del Ministero della difesa; tali organi effettuato l'accertamento sanitario delle condizioni psico-fisiche dell'interessato nell'ambito delle loro competenze e predispongono il parere o la consulenza medico-legale da comunicare all'Amministrazione richiedente.


La struttura sanitaria militare trasmette alla Motorizzazione civile il certificato di idoneita', recante l'eventuale obbligo di protesi correttive per la vista e l'udito, ai fini de rilascio o del rinnovo delle patenti per la conduzione di veicoli; analoga comunicazione viene effettuata alle competenti questure e prefetture-uffici territoriali del Governo per la licenza del porto d'armi.


Gli organi sanitari dell'Aeronautica militare effettuano, ai sensi della normativa vigente, visite mediche di accertamento dell'idoneita' psico-fisica dei titolari di licenza o attestati aeronautici civili; le visite riguardano privati cittadini, dipendenti di compagnie commerciali, nonche' personale di altre amministrazioni, ivi incluse le Forze di polizia e i Corpi armati dello Stato. I dati sanitari raccolti sono esclusivamente quelli strettamente indispensabili alla formulazione dei giudizi di idoneita' ovvero inidoneita' psico-fisica; tali giudizi sono comunicati al datore di lavoro privato o pubblico, nonche' agli organi dell'aviazione civile e ai servizi di assistenza sanitaria ai naviganti.


Art. 1064

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Comma 1

Disciplina

Comma 2

In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico di gestione del rapporto di lavoro, ai sensi dell'articolo 112 del decreto n. 196, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, in materia di disciplina del personale civile della Difesa, avviene esclusivamente nell'ambito dei procedimenti disciplinari.


Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.


Art. 1065

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Comma 1

Ispezioni, inchieste e responsabilita' civile, amministrativa e contabile

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi della vigente normativa di legge in materia di controlli e di responsabilita' civile, amministrativa e contabile.


La commissione di investigazione per gli incidenti di volo trasmette i risultati dell'indagine, che puo' comprendere dati afferenti lo stato di salute, nonche' dati giudiziari, all'alto comando da cui dipende il velivolo; quest'ultimo invia la documentazione alle autorita' competenti per l'eventuale denuncia alla Corte dei conti.


L'ufficiale inquirente, per le inchieste sommarie, e la commissione d'inchiesta, per le inchieste formali, comunicano gli esiti delle indagini all'autorita' che ha disposto l'inchiesta e provvedono alle comunicazioni alle autorita' giudiziarie competenti, secondo la normativa vigente, ove emergano danni erariali o commissione di reati.


Art. 1066

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Comma 1

Rimborso delle spese legali

Comma 2

Il trattamento dei dati giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile e di quella processuale vigente.


Ai fini del corretto espletamento del procedimento di rimborso delle spese legali, vengono necessariamente in trattazione i dati giudiziari, e in particolare la sentenza di assoluzione del pubblico dipendente e il suo integrale contenuto.


I principali tipi di trattamento sono l'acquisizione e l'esame di atti giudiziari, la loro valutazione ai fini dell'accertamento della connessione diretta dei fatti contestati con il servizio e, in definitiva, della sussistenza del diritto al rimborso.


L'attivita' procedimentale comporta la comunicazione, archiviazione e, ove del caso, distruzione secondo modalita' previste dalla normativa vigente.


Art. 1067

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Comma 1

Ricompense, onorificenze e riconoscimenti

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice, e della normativa sulla concessione delle ricompense al valor civile e delle onorificenze dell'ordine al merito della Repubblica italiana.


I dati necessari sono acquisiti presso l'interessato o presso i terzi esclusivamente allo scopo di verificare la sussistenza dei requisiti e dei presupposti per la concessione delle onorificenze, dei riconoscimenti, delle ricompense e delle decorazioni.


La trattazione delle pratiche relative ai militari caduti e dispersi in tempo di guerra e di grave crisi internazionale, ai fini della formazione dell'Albo d'oro, comporta il trattamento di dati sensibili indicati nel comma 2, nel rispetto del principio di stretta indispensabilita'.


Art. 1068

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Comma 1

Distacchi per assunzione di cariche politiche e sindacali

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.


Le particolari forme di elaborazione dei dati, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
1) comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica ai sensi dell'articolo 50 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
2) comunicazione alle istituzioni rappresentative presso cui il personale svolge il proprio mandato rappresentativo.


I dati pervengono agli uffici competenti in materia di gestione del personale, su iniziativa del dipendente, ovvero previa richiesta dell'Amministrazione. Sono custoditi, in forma cartacea, nel fascicolo personale, nonche' comunicati alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica e alle istituzioni rappresentative presso le quali l'interessato espleta il proprio mandato.


La trattazione dei dati sindacali si riferisce esclusivamente al personale civile.


Art. 1069

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Comma 1

Trattamento economico continuativo fisso ed eventuale del personale in attivita' di servizio

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VI del codice e della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile.


L'elaborazione dei dati relativi allo stato di salute e di carattere giudiziario e il relativo flusso riguardano esclusivamente profili che incidono sulla retribuzione economica dell'interessato e vengono gestiti, con modalita' informatiche protette e nel rispetto del principio dell'indispensabilita', dagli enti dell'amministrazione della Difesa dell'area tecnico amministrativa e tecnico-operativa preposti alla gestione stipendiale del personale.


E' prevista, per il solo personale civile, la comunicazione al sistema informatico del Ministero dell'economia e delle finanze dei dati riguardanti le ritenute delle quote associative, per il versamento alle organizzazioni sindacali.


Art. 1070

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Comma 1

Trattamento economico di quiescenza ordinario e privilegiato

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V e VII del codice e della normativa sul trattamento di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.


I dati sanitari e giudiziari, attinenti al trattamento pensionistico e ad altre provvidenze di carattere previdenziale concesse all'interessato o ai superstiti, sono acquisiti dagli uffici competenti presso l'interessato o presso gli altri soggetti pubblici coinvolti nel procedimento.


I dati che vengono comunicati all'ente previdenziale sono esclusivamente quelli indispensabili all'impianto e all'aggiornamento della pratica pensionistica.


Forme di trattamento mediante trasmissione all'esterno avvengono su richiesta del dipendente in caso di rideterminazione delle infermita' o di impugnazione delle determinazioni medico-legali dell'organo medico-legale di secondo grado.


Art. 1071

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Comma 1

Provvidenze, assistenza e attivita' ricreative

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi dei libri IV, V, VI e VII del codice e della normativa sul trattamento economico, di quiescenza e di fine rapporto del personale civile.


I dati vengono forniti dall'interessato che chiede di fruire dei servizi o dei benefici; il dato sanitario e' acquisito ai fini della valutazione della sussistenza dei presupposti all'ammissione al beneficio richiesto. L'archiviazione delle certificazioni mediche avviene anche in forma cartacea.


I dati vengono conservati solo al fine di attestare l'avvenuta verifica della sussistenza del diritto all'erogazione del beneficio.


Si puo' procedere, altresi', a forme di estrazione e trasmissione dei dati all'interno dell'Amministrazione difesa, in caso di ulteriori accertamenti sanitari richiesti dall'interessato presso gli organi medico-legali di secondo grado; in tale caso la comunicazione avviene a richiesta del dipendente.


Art. 1072

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Comma 1

Demanio

Comma 2

Il trattamento dei dati sensibili e giudiziari e' effettuato ai sensi del libro II del codice, del codice civile e del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.


Nell'ambito dei procedimenti relativi alla gestione del demanio e del patrimonio della Difesa e, in particolare dei procedimenti di sfratto, di occupazione e di espropriazione, l'Amministrazione, ai fini dell'adozione del provvedimento, puo' dover valutare dati afferenti allo stato di salute acquisiti presso l'interessato, ovvero da questi prodotti allo scopo di tutelare i propri interessi.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
E' possibile visualizzare il testo originario accedendo alla versione pdf della relativa Gazzetta di pubblicazione.


Art. 1073

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Comma 1

Atti di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo

Comma 2

In relazione alla rilevante finalita' di interesse pubblico connessa con la documentazione dell'attivita' istituzionale di organi pubblici e con l'attivita' di sindacato ispettivo, di indirizzo e di controllo, come definite dai regolamenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, il trattamento dei dati sensibili e giudiziari, ai sensi degli articoli 65 e 67 del decreto n. 196, in materia di atti di sindacato ispettivo di pertinenza della Difesa avviene ai sensi del presente articolo.


Le particolari forme di elaborazione, per le finalita' di seguito indicate, sono le seguenti:
1) comunicazione all'organo richiedente per la formulazione della risposta all'interrogazione o all'atto di sindacato ispettivo, limitatamente ai dati indispensabili.


Il trattamento e' volto a predisporre gli elementi di risposta agli atti di sindacato ispettivo, ovvero le informazioni necessarie alla replica o al parere del Governo su mozioni o risoluzioni, d'interesse dell'Amministrazione della difesa, per consentire il corretto svolgersi della funzione di controllo delle Camere.


La predisposizione degli schemi di risposta riguarda anche gli interventi del Ministro o dei Sottosegretari, in occasione di interrogazioni, interrogazioni a risposta immediata, interpellanze, e informative urgenti in Commissione o in Assemblea.


La trasmissione delle risposte concerne solo le interrogazioni a risposta scritta, ed e' diretta ai parlamentari interroganti e alla Camera di appartenenza degli stessi.


L'acquisizione e il trattamento dei dati sensibili e giudiziari avviene di volta in volta in ragione delle tematiche e delle materie su cui si incentrano gli atti di sindacato ispettivo di interesse, solamente laddove strettamente indispensabili.


Il trattamento di dati sensibili e giudiziari avviene nel rispetto del principio di stretta indispensabilita' sia nell'attivita' di predisposizione dello schema di risposta, sia, in particolare, nella comunicazione agli organi interroganti.


Art. 1074

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Comma 1

Gestione del contenzioso giudiziale e stragiudiziale

Comma 2

Il trattamento dei dati giudiziari, nonche' di quelli idonei a rivelare lo stato di salute, e' effettuato ai sensi dei libri IV e V del codice, della normativa sul rapporto di lavoro del personale civile, del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 1971, n. 1199 sui ricorsi amministrativi e di quella processuale vigente in materia penale, civile e amministrativa.


Gli uffici dell'Amministrazione competenti a trattare il contenzioso effettuano il trattamento dei dati sensibili e giudiziari nella misura in cui cio' sia indispensabile per fornire all'Avvocatura generale dello Stato e alle autorita' giudiziarie gli elementi necessari per la tutela degli interessi della Difesa in sede giudiziaria e stragiudiziale, ovvero per istruire la pratica relativa a un ricorso straordinario al Capo dello Stato; dietro richiesta dell'autorita' giudiziaria possono essere forniti dati sensibili e giudiziari di cui sia in possesso l'Amministrazione.


Nelle memorie scritte depositate dall'Amministrazione presso il collegio di conciliazione, di cui all'art. 66 del decreto legislativo n. 165 del 2001, possono essere contenuti dati sensibili e giudiziari necessari nella misura in cui cio' sia strettamente indispensabile ai fini dell'esperimento del tentativo di conciliazione.


Art. 1075

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Comma 1

Norme comuni in materia di raccolta, archiviazione e custodia dei dati

Comma 2

I dati di cui all'articolo 1072 vengono raccolti esclusivamente presso gli interessati.


Comma 3

LIBRO SETTIMO - TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO TITOLO I PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A PARTICOLARI FATTORI DI RISCHIO CAPO I VITTIME DI INCIDENTI OCCORSI DURANTE ATTIVITA' OPERATIVE E ADDESTRATIVE DELLE FORZE ARMATE

Art. 1076

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Comma 1

Modalita' e termini di presentazione della domanda

Comma 2

Le provvidenze di cui all'articolo 1905 del codice, sono liquidate a domanda degli interessati.


Ai fini della corresponsione dell'elargizione di cui al comma 1, gli interessati debbono, altresi', dichiarare, con le modalita' previste per le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorieta', le altre pubbliche provvidenze eventualmente gia' percepite, anche in parte, allo stesso titolo.


Art. 1077

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Comma 1

Procedimento per il riconoscimento dei benefici alle vittime di incidenti

Comma 2

La Direzione generale per il personale civile alla quale e' stata presentata la domanda si rivolge, per l'accertamento dei fatti relativi all'incidente, ai comandi militari competenti per territorio.


I comandi di cui al comma 1 provvedono ad accertare se le Forze armate abbiano svolto attivita' operative e addestrative, nelle circostanze di tempo e di luogo denunciate dall'interessato, redigendo un dettagliato rapporto sull'incidente ed avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.


Il giudizio sanitario sulle cause e sull'entita' dell'invalidita' permanente del danneggiato ovvero sulle cause della sua morte, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 192 del codice.


La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice, si esprime, altresi', in ordine alla congruita' del costo delle cure mediche gia' effettuate e/o da effettuare, inerenti alle affezioni riportate a seguito dell'incidente e necessarie a limitare il danno.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
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Comma 3

CAPO II - ((SOGGETTI CHE HANNO CONTRATTO INFERMITA' O PATOLOGIE TUMORALI PER PARTICOLARI CONDIZIONI AMBIENTALI OD OPERATIVE))

Art. 1078

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Comma 1

Definizioni

Comma 2

((l . Ai fini del presente capo, si intendono:
a) per missioni di qualunque natura, le attivita' istituzionali di servizio proprie delle Forze armate e di polizia, quali che ne siano gli scopi, svolte entro e fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorita' gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente;
b) per teatro operativo all'estero, l'area al di fuori del territorio nazionale ove, a seguito di eventi conflittuali, e' stato o e' ancora presente personale delle Forze armate e di polizia italiane nel quadro delle missioni internazionali e di aiuto umanitario;
c) per nanoparticelle di metalli pesanti, un particolato ultrafine formato da aggregati atomici o molecolari con un diametro compreso, indicativamente, fra 2 e 200 nm., contenente elementi chimici metallici con alta massa atomica ed elevata densita' (indicativamente > 4000 Kg/m³), quali il mercurio (Hg), il cadmio
(Cd), l'arsenico (As), il cromo (Cr), il tallio (Tl), il piombo (Pb), il rame (Cu) e lo zinco (Zn), e anche i metalli di transizione quali i lantanoidi e gli attinoidi (tra questi uranio e plutonio);
d) per particolari condizioni ambientali od operative, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o il sopravvenire di circostanze straordinarie o fatti di servizio che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il personale militare e civile a maggiori rischi o fatiche, in rapporto alle ordinarie condizioni di svolgimento dei compiti di istituto;
e) per medesime condizioni ambientali, le condizioni comunque implicanti l'esistenza o anche il sopravvenire di circostanze straordinarie che, anche per effetto di successivi riscontri, hanno esposto il cittadino a un rischio generico aggravato.))


Art. 1079

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Comma 1

Principi generali e ambito di applicazione

Comma 2

((l. Ai soggetti di cui all'articolo 603 del codice e' corrisposta l'elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, l e 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, l della legge 23 novembre 1998, n. 407, e 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, quando le condizioni di cui all'articolo 1078, comma l, lettere d) ed e), ivi comprese l'esposizione e l'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e la dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte da esplosione di materiale bellico, hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti o da cui e' conseguito il decesso.))
2. I soggetti ((...)) di cui al comma 1 sono:
a) il personale militare e civile italiano impiegato nelle missioni ((di qualunque natura));
b) il personale militare e civile italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti;
c) il personale militare e civile italiano impiegato nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
d) i cittadini italiani operanti nei settori della cooperazione ovvero impiegati da organizzazioni non governative nell'ambito di programmi aventi luogo nei teatri ((operativi all'estero)) e nelle aree di cui alle lettere a) e b);
e) i cittadini italiani residenti nelle zone adiacenti alle basi militari sul territorio nazionale presso le quali e' conservato munizionamento pesante o esplosivo e alle aree di cui alla lettera b). Per zone adiacenti si intendono quelle rientranti nella fascia di territorio della larghezza di 1,5 chilometri circostante il perimetro delle basi militari o delle aree di cui alla lettera b);
f) il coniuge, il convivente e i figli superstiti dei soggetti di cui alle lettere a), b), c), d) ed e), i genitori ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, in caso di decesso a seguito delle patologie di cui all'articolo ((603)) del codice.
3. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta ai beneficiari secondo i termini e le modalita' di cui agli articoli 1080, 1082 e 1084, con riferimento ad eventi verificatisi dal 1° gennaio 1961 ed entro i termini di cui all'articolo 1080, comma 2, sul territorio nazionale e all'estero.


Art. 1080

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Comma 1

Avvio dei procedimenti

Comma 2

Il Ministero della difesa provvede all'attribuzione dell'elargizione di cui all'articolo 1079 ai soggetti colpiti dalle infermita' o patologie previste dal presente capo, ovvero ai superstiti aventi diritto.


Per ottenere l'elargizione, gli interessati presentano domanda al Ministero della difesa, ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)), di seguito denominata Direzione generale. La domanda deve essere presentata entro il termine di sei mesi dal verificarsi dell'evento e, comunque, entro il 31 dicembre 2010. Sono comunque considerate valide le domande presentate dai genitori prima della data di entrata in vigore del presente regolamento.


Nel caso di cittadini italiani non residenti in Italia o temporaneamente domiciliati all'estero, la domanda e' inoltrata per il tramite dell'Ufficio consolare del luogo di residenza o temporaneo domicilio dell'interessato che provvede a trasmetterla con la documentazione occorrente alla Direzione generale.


Per i dipendenti pubblici le amministrazioni di appartenenza possono procedere d'ufficio, trasmettendo la relativa documentazione alla Direzione generale, entro i termini di cui al comma 2.


La Direzione generale procede all'istruttoria e alla definizione delle singole posizioni dei beneficiari, tenendo conto anche dell'ordine cronologico degli eventi piu' remoti nel tempo che hanno costituito la causa ovvero la concausa efficiente e determinante delle infermita' o patologie tumorali. In base ai predetti criteri e secondo le modalita' di cui agli articoli 1081 e 1084, e' predisposta una graduatoria unica dei beneficiari periodicamente aggiornata, in relazione alla definizione delle ulteriori posizioni.


In relazione alle modifiche apportate agli articoli 603 e 1907 del codice dall'articolo 5, comma 3-bis, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 228, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 febbraio 2011, n. 9, si considerano valide tutte le domande presentate entro il 31 dicembre 2010 e restano validi tutti gli atti gia' adottati. La Direzione generale, entro quindici giorni dall'entrata in vigore del presente comma, provvede d'ufficio a chiedere il riesame delle domande sulle quali il Comitato di verifica, di cui all'articolo 1081, comma 3, si e' espresso negativamente.


Art. 1081

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Comma 1

Accertamenti sanitari

Comma 2

((


L'accertamento della dipendenza da causa di servizio delle infermita' o patologie tumorali, ai sensi dell'articolo 1079, comma l , e' effettuato secondo le procedure di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461.


))


La commissione medica ospedaliera di cui all'articolo 193 del codice, esprime il giudizio sanitario sulla percentualizzazione dell'invalidita' secondo i criteri di cui all'articolo 1082.


Il Comitato di verifica per le cause di servizio di cui all'articolo 10 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, entro trenta giorni dal ricevimento degli atti, accerta la dipendenza da causa di servizio e si pronuncia con parere da comunicare all'amministrazione entro quindici giorni.


Il parere di cui al comma 3 e' motivato ed e' firmato dal presidente e dal segretario del Comitato.


Nell'esame delle pratiche in cui le infermita' non risultino ancora riconosciute dipendenti da causa di servizio, oltre al parere di cui all'articolo 11 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, il Comitato esprime contestualmente anche il parere motivato di cui al comma 3.


Per l'esame delle pratiche finalizzate alla concessione dei benefici di cui al presente capo, il Comitato e' integrato, di volta in volta, da un ufficiale superiore o da un funzionario scelti tra esperti della materia delle Forze armate o del Ministero dell'interno.


Art. 1082

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Comma 1

Criteri per la determinazione dell'invalidita' permanente

Comma 2

Fino alla data di predisposizione delle tabelle di menomazione di cui agli articoli 138, comma 1, e 139, comma 4, del decreto legislativo n. 209 del 2005, la percentuale del danno biologico e' determinata in base alla tabella delle menomazioni e relativi criteri applicativi, approvata con decreto del Ministro della salute 12 luglio 2000, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 172 del 25 luglio 2000, e successive modificazioni. La percentuale del danno biologico, cosi' determinata, puo' essere aumentata, ai sensi degli articoli 138, comma 3, e 139, comma 3, del decreto legislativo n. 209 del 2005, da parte dei competenti organismi sanitari.


Art. 1083

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Comma 1

Riconoscimento della dipendenza da causa di servizio

Comma 2

L'accertamento della dipendenza da causa di servizio per i fattori e le circostanze indicate all'articolo 1079, comma 1, delle infermita' o patologie tumorali permanentemente invalidanti, o da cui consegua il decesso nei casi previsti dall'articolo ((603)) del codice, e' espresso dagli organi di cui all'articolo 1081, secondo i criteri di cui all'articolo 1082.


La Direzione generale provvede a ricevere le domande dei soggetti non dipendenti pubblici per l'attribuzione dell'elargizione di cui al presente regolamento. La stessa Direzione generale cura l'istruttoria delle domande, accertando presso le Forze armate o le Forze di polizia, ad ordinamento militare o civile, le circostanze di tempo e di luogo indicate dall'interessato, e redige un dettagliato rapporto avendo cura di far risultare se siano in corso procedimenti da parte dell'autorita' giudiziaria.


Accertata la sussistenza dei requisiti previsti dall'articolo ((603)) del codice, la Direzione generale adotta il provvedimento di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio sulle domande presentate dai dipendenti del Ministero della difesa ((...)). Per i dipendenti di altre amministrazioni pubbliche, la Direzione generale provvede alla trasmissione degli atti alle Amministrazioni competenti ai fini dell'adozione del provvedimento.((Per i soggetti non dipendenti pubblici la Direzione generale, in conformita' al giudizio espresso dalle Commissioni mediche ospedaliere nonche' al parere del Comitato di verifica di cui all'articolo 1081, adotta il provvedimento di attribuzione del beneficio e ne cura la liquidazione.))


Art. 1084

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Comma 1

Corresponsione dell'elargizione

Comma 2

L'elargizione di cui all'articolo 1079, comma 1, e' corrisposta ai soggetti di cui al comma 2 dello stesso articolo, sino ad esaurimento delle risorse disponibili, secondo un piano di riparto che tenga conto del numero dei beneficiari inseriti nella graduatoria di cui all'articolo 1080, qualora gli stessi non abbiano gia' beneficiato, per la medesima percentuale di invalidita', del corrispondente beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere. Nel caso in cui venga accertata ai sensi del presente capo, una percentuale di invalidita' maggiore rispetto a quella gia' riconosciuta, l'elargizione e' determinata per differenza e inserita nel piano di riparto.


Ai fini del rispetto del divieto di cumulo di cui al comma 1, la Direzione generale si puo' avvalere della graduatoria di cui all'articolo 3, comma 3, del decreto del Presidente della Repubblica 7 luglio 2006, n. 243.


In ogni caso, la misura pro capite dell'elargizione in favore degli aventi titolo non puo' superare l'importo massimo della speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407 e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206.


L'importo dell'elargizione corrisposta secondo il piano di riparto di cui al comma 1 e' portato in detrazione dal beneficio previsto dalle norme vigenti in favore delle vittime del terrorismo, della criminalita' organizzata e del dovere, fino alla concorrenza del medesimo.


Comma 3

LIBRO OTTAVO - SERVIZIO MILITARE E SERVIZIO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA IN TEMPO DI GUERRA O DI GRAVE CRISI INTERNAZIONALE TITOLO I AMBITO

Art. 1085

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Comma 1

Ambito

Comma 2

Le disposizioni dei titoli seguenti relative alle schede personali, si applicano in caso di riattivazione della leva in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.


Le disposizioni dei titoli seguenti, relative alle liste di leva, si applicano anche in tempo di pace.


Comma 3

TITOLO II - COMPILAZIONE DELLE SCHEDE PERSONALI

Art. 1086

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Comma 1

Schede personali

Comma 2

Le amministrazioni comunali, in tempo utile rispetto al 1° gennaio dell'anno in cui i giovani compiono il diciassettesimo anno di eta', compilano le schede personali conformi al modello predisposto dal Ministero della difesa. Tali schede sono poste a base della compilazione delle liste di leva e, in caso di riattivazione della leva, sono altresi' in esse annotati i provvedimenti dei competenti organi di leva per ciascun iscritto.


Art. 1087

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Comma 1

Stampa e distribuzione delle schede personali

Comma 2

Con circolare ministeriale e' approvato il modello delle schede personali, uniformi per tutti i comuni, e sono impartite disposizioni per la loro stampa negli stabilimenti militari e per la loro cessione gratuita ai Comuni e ai competenti organi di leva.


Art. 1088

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Comma 1

Soggetti per i quali vanno compilate le schede personali

Comma 2

La compilazione delle schede personali va fatta per tutti i giovani da iscrivere nelle liste di leva, che siano da considerarsi legalmente domiciliati nel comune.


La scheda viene compilata anche per coloro che sono irreperibili.


Art. 1089

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Comma 1

Elementi istruttori

Comma 2

Per la compilazione delle schede personali le autorita' comunali si avvalgono dei registri di stato civile, dei documenti anagrafici e di ogni altro registro o documento che ritengano utile, nonche' delle informazioni che ricevano o ritengano di assumere.


Le amministrazioni comunali, oltre a raccogliere le risultanze degli atti di nascita dell'anno cui le schede si riferiscono, esaminano anche gli atti di nascita degli anni successivi, per evitare che sfugga qualche giovane il cui atto di nascita sia stato formato o trascritto tardivamente.


Per i giovani non iscritti nei registri dello stato civile, ma che si presume compiano il diciassettesimo anno di eta' entro l'anno cui si riferisce la lista di leva per la quale vengono predisposte le schede personali, devono essere compilate le schede personali. Le amministrazioni comunali si procurano ogni possibile elemento di prova, procedendo, all'uopo, a una inchiesta amministrativa, e provocando apposite dichiarazioni da parte di notabili del comune, e da parte dei giovani della stessa classe di leva e dei loro parenti.


Art. 1090

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Comma 1

Schede personali in caso di rinvio ad altra lista di leva

Comma 2

Le schede personali non debbono essere rinnovate nel caso che l'iscritto sia rimandato ad altra leva o debba, per qualsiasi altro motivo, essere riportato sulle liste di una leva successiva.


Art. 1091

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Comma 1

Giovani con piu' nomi

Comma 2

I giovani ai quali, nell'atto di nascita, siano attribuiti piu' nomi, sono iscritti sulle schede col primo dei nomi suddetti. Se alcuno di essi sia comunemente chiamato con nome diverso, al primo nome dell'atto di nascita si fa seguire la parola «detto» con l'indicazione del nome con cui il giovane e' generalmente conosciuto.


Art. 1092

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Comma 1

Ulteriori annotazioni

Comma 2

Sulle schede personali compilate per i giovani per i quali, l'iscrizione sulle liste di leva e' stata chiesta a seguito della pubblicazione del manifesto di chiamata alla leva, deve essere indicato se l'iscrizione sia stata chiesta dai giovani personalmente o dai loro genitori o tutori.


Analoga indicazione deve essere fatta sulle schede dei giovani sulla cui data di nascita manchino notizie positive e che richiedano l'iscrizione per eta' presunta.


Art. 1093

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Comma 1

Prova del cambiamento di domicilio

Comma 2

La domanda d'iscrizione, per ragione di residenza, equivale, per quanto concerne la leva, alla prova di cambiamento di domicilio.


Art. 1094

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Comma 1

Scambi di informazioni tra comuni per evitare doppie iscrizioni

Comma 2

Per evitare doppie iscrizioni, i sindaci, appena abbiano compilato, per ragione di domicilio o di residenza, le schede personali di giovani nati in altri comuni, ne danno comunicazione ai sindaci dei comuni di nascita, chiedendo loro contemporaneamente una copia autentica dell'atto di nascita dei giovani stessi.


Se i giovani siano stati iscritti per ragione di residenza, e risultino domiciliati in altro comune, analoga comunicazione deve essere fatta anche ai sindaci dei comuni ove i giovani abbiano il domicilio legale.


Art. 1095

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Comma 1

Morte di giovani per i quali e' stata compilata la scheda

Comma 2

Se i giovani per i quali dal comune di nascita e' stata compilata la scheda, risultino morti nel comune medesimo, il sindaco ne prende nota sulla scheda, nella casella riservata ai giovani da non comprendersi sulle liste di leva, indicandovi la data della morte e il numero dell'atto di decesso. Tale annotazione deve essere da lui firmata.


Se i detti giovani risultino morti in altro comune, il sindaco oltre a fare la suaccennata annotazione, acclude alla scheda il relativo documento giustificativo.


Analogamente procede allorch i giovani risultano regolarmente iscritti in altro comune.


A tale effetto, ogni qualvolta un cittadino muore prima di aver compiuto il diciassettesimo anno di eta', in un comune diverso da quello in cui e' nato, il sindaco trasmette senza ritardo copia del relativo atto di morte al sindaco del comune di nascita, ovvero, se trattasi di nato all'estero, al sindaco del comune dell'ultimo suo domicilio in Italia.


I sindaci che ricevono dette copie, le conservano per accluderle alle schede.


Art. 1096

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Comma 1

Schede personali da compilarsi dopo le liste di leva

Comma 2

Per i giovani che devono essere iscritti sulle liste di leva dopo che queste sono state formate e per i quali le schede personali non sono state compilate, la compilazione delle schede stesse deve farsi a mano a mano che l'aggiunta sulle liste debba aver luogo.


Comma 3

TITOLO III - FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DELLE LISTE DI LEVA

Art. 1097

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Comma 1

Soggetti da iscrivere nelle liste di leva

Comma 2

Tutti i giovani per i quali va compilata la scheda personale, esclusi i deceduti, vanno iscritti sulle liste di leva.


Art. 1098

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Comma 1

Schede dei soggetti non iscritti o cancellati dalle liste di leva

Comma 2

Le schede dei giovani, che non sono stati iscritti sulle liste di leva o ne siano stati cancellati, sono numerate progressivamente e date in consegna, coi relativi documenti, al dirigente dell'ufficio comunale di leva, il quale le conserva a giustificazione della non avvenuta iscrizione o della cancellazione.


Della consegna e' redatto verbale, firmato dal sindaco e dal dirigente dell'ufficio comunale di leva, in cui sono indicati il numero complessivo delle schede, e il cognome e nome degli iscritti a cui si riferiscono.

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Nota redazionale
Il testo del presente articolo e' gia' integrato con le correzioni apportate dall'avviso di rettifica pubblicato in G.U. 09/07/2010, n. 158 durante il periodo di "vacatio legis".
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Art. 1099

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Comma 1

Iscrizione nelle liste di leva in caso di questioni sulla cittadinanza

Comma 2

I giovani iscritti sulle liste, pei quali venga sollevata questione di cittadinanza, non vanno cancellati dalle liste di leva.


L'autorita' comunale si limita a prendere nota della questione nell'apposita casella della scheda e ad accludere alla scheda stessa le domande e i documenti presentati.


Art. 1100

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Comma 1

Iscrizione nelle liste di leva in caso di condanna penale

Comma 2

I giovani che risultino nelle condizioni per essere esclusi dal servizio militare per condanna penale, non vanno cancellati dalle liste.


Il sindaco prende nota sulla scheda personale del reato commesso e della condanna riportata.


Art. 1101

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Comma 1

Cancellazione dalle liste di leva

Comma 2

Se risulti che un giovane gia' iscritto sulle liste di leva e' morto o e' regolarmente iscritto in altro comune, il sindaco lo cancella dalle liste con decisione scritta e firmata, e appone analoga annotazione sulla scheda personale, alla quale deve accludere il documento giustificativo del provvedimento.


Le persone di sesso femminile che sono state erroneamente iscritte sulla lista, vanno cancellate, con provvedimento del sindaco, quando l'errore sia stato debitamente accertato o dopo che, con sentenza dell'autorita' giudiziaria, sia stato rettificato l'atto di nascita.


Art. 1102

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Comma 1

Annotazioni nella scheda personale ai fini delle liste di leva di mare

Comma 2

Per i giovani che hanno o affermano di avere i requisiti per l'iscrizione nelle liste di leva di mare, i sindaci prendono nota sulla scheda personale di tale circostanza.


Art. 1103

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Comma 1

Criteri di inserimento degli omessi nelle liste di leva

Comma 2

Gli omessi sono aggiunti sulle liste di leva del comune in cui sono considerati avere il domicilio legale ai sensi dell'articolo 1933, del codice e al tempo in cui si deve eseguire la loro aggiunta.


Art. 1104

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Comma 1

Effetti dell'iscrizione nella lista di leva di un comune diverso da quello di domicilio legale

Comma 2

L'iscrizione di un giovane in una lista di leva, anche se di un comune in cui il medesimo non abbia mai avuto il domicilio legale, e' valida e produce tutti gli effetti di legge.


Art. 1105

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Comma 1

Formalita' della lista definitiva di leva

Comma 2

Eseguiti gli adempimenti di cui all'articolo 1936 del codice, il sindaco da' ai giovani rimasti iscritti sulla lista un numero d'ordine progressivo, e chiude la lista con la formula: «chiusa dal sottoscritto con n.....iscritti. Il sindaco (firma)».


Dopo la firma sono lasciate nella lista alcune pagine in bianco per eventuali aggiunte.


Art. 1107

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Comma 1

Doppie iscrizioni

Comma 2

I giovani che, dopo la trasmissione delle liste ai sensi dell'articolo 1937 del codice, risultano iscritti sulle liste di piu' comuni, sono mantenuti su quella del comune in cui avevano domicilio legale al tempo prescritto per la formazione delle liste medesime.


Qualora i giovani doppiamente iscritti abbiano mutato domicilio durante il tempo stabilito per la formazione delle liste, sono mantenuti sulla lista del comune del nuovo domicilio.


Qualora un giovane sia stato iscritto nelle liste di leva di un comune nel tempo stabilito per la formazione delle liste medesime, e sia stato successivamente aggiunto nella lista di leva di altro comune, ancorche' quando in conseguenza di cambio di domicilio, deve essere mantenuto nella lista di leva in cui fu iscritto a tempo debito, salvo quanto e' stabilito dall'articolo 1106.


Sulle questioni di cui al presente articolo decidono, in tempo di pace, i comuni nelle cui liste i giovani sono stati iscritti, d'intesa tra loro e, in caso di disaccordo, la ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)); in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, decide il competente organo di leva nella cui circoscrizione hanno sede i comuni di iscrizione, o, in caso di Comuni ubicati in province diverse, gli organi di leva competenti per ciascuna provincia, di intesa tra loro. In caso di discordanza la questione viene sottoposta da ciascun organo alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)).


Art. 1108

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Comma 1

Formalita' degli aggiornamenti delle liste di leva

Comma 2

In tutti i casi in cui, ai sensi del codice, devono essere eseguite aggiunte alle liste di leva, per ciascun giovane aggiunto si indica sulle liste la rispettiva data di nascita e il motivo dell'aggiunta.


I giovani aggiunti, nati in anni anteriori a quello cui le liste si riferiscono, sono iscritti sulle liste, e dal primo degli aggiunti viene iniziata una nuova numerazione.


Dell'aggiunta di essi si prende inoltre nota anche sulle liste di leva dell'anno di nascita.


Comma 3

TITOLO IV - ADEMPIMENTI INERENTI LE LISTE DI LEVA DA PARTE DELLE AUTORITA' DIPLOMATICHE E CONSOLARI

Art. 1109

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Comma 1

Adempimenti inerenti le liste di leva da parte delle autorita' diplomatiche e consolari

Comma 2

I cittadini italiani residenti all'estero devono, nel mese di gennaio dell'anno in cui compiono il diciassettesimo anno di eta', chiedere all'autorita' diplomatica o consolare nella cui circoscrizione si trovano, di essere iscritti nelle liste di leva della classe a cui appartengono per ragione di eta'; ma indipendentemente dalla loro richiesta, essi sono iscritti di ufficio a cura delle autorita' comunali della Repubblica.


Le autorita' diplomatiche e consolari provvedono a notificare ai cittadini italiani residenti nella rispettiva circoscrizione, con tutti i mezzi a loro disposizione, l'obbligo di farsi iscrivere sulle liste di leva. A tal scopo tengono permanentemente affisso negli uffici rispettivi un esemplare del manifesto di chiamata alla leva conforme al modello ministeriale nel mese di dicembre di ogni anno pubblicano anche appositi avvisi nei piu' diffusi quotidiani locali.


Le autorita' diplomatiche e consolari, in base agli elementi in loro possesso e alle dichiarazioni degli interessati, e a ogni altro utile accertamento ed elemento, compilano gli elenchi, conformi al modello approvato con decreto ministeriale, dei cittadini italiani che si trovano nel territorio di loro circoscrizione, i quali, compiendo nell'anno il diciassettesimo anno di eta', devono essere iscritti sulle liste di leva.


In detti elenchi devono essere compresi anche i cittadini italiani nati anteriormente all'anno a cui gli elenchi stessi si riferiscono, e che furono omessi in quelli degli anni precedenti.


Tali elenchi sono trasmessi alla ((Direzione generale della previdenza militare e della leva)), che cura l'aggiunta dei giovani nelle liste dei competenti comuni, se non vi siano gia' stati iscritti.


Comma 3

TITOLO V - REDAZIONE E TRASMISSIONE DELL'ELENCO DEGLI OBIETTORI DI COSCIENZA

Art. 1110

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Comma 1

Modalita' e termini di redazione e trasmissione dell'elenco degli obiettori di coscienza in tempo di guerra o di grave crisi internazionale

Comma 2

L'elenco di tutti gli obiettori di coscienza di cui all'articolo 2101 del codice, da redigersi in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, viene redatto e trasmesso anche mediante strumenti informatici con la massima tempestivita', secondo le istruzioni dettate dal Ministro della difesa. Detto elenco e' pubblicato sul sito internet del Ministero della difesa con indicazione della data di trasmissione all'Ufficio nazionale del servizio civile.


Comma 3

LIBRO NONO - DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO, TRANSITORIE E FINALI TITOLO I DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO

Art. 1111

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 16 luglio 1997, n. 289

Art. 1114

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Comma 1

Modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461

Comma 2

L'articolo 6 del decreto del Presidente Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' sostituito dal seguente:
"Art. 6 (Commissione) - 1. I compiti e la composizione della Commissione sono disciplinati dal titolo V del Libro I del codice dell'ordinamento militare.
2. Con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, di concerto con i Ministeri della giustizia, della difesa, dell'interno, della salute, del lavoro e politiche sociali, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente regolamento, sono definiti i criteri organizzativi per l'assegnazione delle domande agli organismi di accertamento sanitario di cui all'articolo 9 ed e' approvato il modello di verbale utilizzabile, anche per le trasmissioni in via telematica, con le specificazioni sulle tipologie di accertamenti sanitari eseguiti e sulle modalita' di svolgimento dei lavori."


Art. 1115

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Comma 1

Facolta' del personale delle Forze di polizia

Comma 2

Al personale delle Forze di polizia si applica l'articolo 236.


Art. 1116

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Comma 1

Assistenza morale, benessere e protezione sociale per il personale del Corpo della Guardia di finanza

Comma 2

Al personale del Corpo della Guardia di finanza si applicano le disposizioni di cui all'articolo 464, commi 4 e 5. ((Al medesimo Corpo continuano ad applicarsi le previsioni del regolamento di cui al decreto del Ministro delle finanze 13 agosto 1998, n. 325, e del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 14 febbraio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 61 del 13 marzo 2002; trovano altresi' applicazione, in quanto compatibili, le disposizioni recate dal libro primo, titolo IV, capo I, del presente regolamento.))


Alle attivita' degli organismi di protezione sociale del Corpo della Guardia di finanza ha titolo a partecipare prioritariamente il personale militare e civile comunque dipendente dal medesimo Corpo, nonche' il relativo personale militare cessato dal servizio.


Comma 3

TITOLO II - DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Art. 1117

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Comma 1

Trattamento economico dei dirigenti e del personale civile addetto agli uffici di diretta collaborazione

Comma 2

In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, ai dirigenti di cui all'articolo 19, comma 8, e' corrisposta un'indennita' sostitutiva della retribuzione di risultato, determinata con decreto del Ministro su proposta del Capo di Gabinetto, di importo non superiore al cinquanta per cento della retribuzione di posizione, a fronte delle specifiche responsabilita' connesse all'incarico attribuito, della specifica qualificazione professionale posseduta, della disponibilita' a orari disagevoli, della qualita' della prestazione individuale.


In attesa di specifica disposizione contrattuale, ai sensi dell'articolo 14, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'indennita' di cui all'articolo 19, comma 11, e' determinata, anche per il personale civile, con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.


Art. 1118

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Comma 1

Termine di durata dei Comitati consultivi e di coordinamento

Comma 2

Il Comitato pari opportunita', il Comitato di coordinamento operativo e il Comitato di coordinamento generale, il Comitato consultivo sui progetti di contratto e la Commissione consultiva per la concessione o la perdita di ricompense al valore militare e al valore o al merito delle Forze Armate, sono prorogati, anche nella composizione, secondo quanto previsto dall'articolo 88.


Art. 1119

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Comma 1

Termine di durata del Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza

Comma 2

Il Comitato consultivo per l'inserimento del personale militare volontario femminile nelle Forze armate e nel Corpo della Guardia di finanza e' prorogato, anche nella composizione, secondo quanto previsto dall'articolo 88.


Art. 1120

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Comma 1

Elenco dei porti militari

Comma 2

((


))


Art. 1121

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Comma 1

Attivita' contrattuale dell'Amministrazione della difesa

Comma 2

Nelle more dell'adozione dei capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, continua ad applicarsi il decreto del Ministro della difesa 14 aprile 2000, n. 200 recante «regolamento concernente il capitolato generale d'oneri per i contratti stipulati dall'Amministrazione della difesa».


Il regolamento previsto dall'articolo 92, comma 5, e quello previsto dall'articolo 196, comma 1, nonche' i capitolati previsti dall'articolo 196, comma 2, del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, dispongono, ciascuno per quanto di competenza, con effetto dalla data della loro entrata in vigore, l'espressa abrogazione degli atti normativi citati al comma 1 e al comma 2, e di ogni altra disposizione con essi incompatibile.


Art. 1122

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Comma 1

Reclutamento degli atleti e degli istruttori

Comma 2

Il reclutamento degli atleti e degli istruttori dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare ha luogo, per ciascuna Forza armata, mediante pubblico concorso per titoli nei limiti delle consistenze del personale volontario di truppa in ferma prefissata quadriennale previste, fino al 2020, dal decreto di cui all'articolo 2215 del codice.


Art. 1123

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Comma 1

Entrata in vigore del capo I del titolo III del libro IV del regolamento

Comma 2

Le disposizioni di cui al capo I del titolo III del libro IV del regolamento, riguardanti la formazione iniziale degli ufficiali e dei sottufficiali, si applicano ai frequentatori dei corsi il cui inizio e' successivo alla data di entrata in vigore del regolamento, nonche' agli allievi rinviati al corso successivo ai sensi della previgente normativa il cui inizio e' successivo alla data medesima.


Art. 1124

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Comma 1

Ambito di applicazione delle norme sul servizio matricolare

Comma 2

Le norme sul servizio matricolare delle Forze armate di cui al ((...)) regolamento si applicano dall'adozione del decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 687, comma 3.


Al personale incorporato successivamente al 31 dicembre dell'anno di adozione del decreto di cui al comma 1, si applicano le disposizioni del regolamento.


((


))


Per il restante personale, i documenti matricolari previsti dalle disposizioni richiamate al comma 3 sono progressivamente sostituiti dal documento unico matricolare e dal fascicolo personale di cui all'articolo 683.


A decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 1, sono acquisiti alla documentazione matricolare relativa a tutto il personale delle Forze armate esclusivamente gli eventi di interesse indicati nell'articolo 685.


Art. 1125

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Comma 1

Medaglie di benemerenza marinara

Art. 1125-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni transitorie per la graduale riduzione dell'entita' complessiva delle dotazioni organiche dell'Esercito italiano, della Marina militare, escluso il Corpo delle capitanerie di porto, e dell'Aeronautica militare). ))

Comma 2

((


Le dotazioni organiche degli ufficiali determinate ai sensi del comma 1, lettera a), hanno effetto per il conferimento delle promozioni a scelta nei vari gradi di ciascun ruolo e per l'applicazione degli articoli 906 e 909 del codice ai colonnelli e generali, e gradi corrispondenti.


Fino al 31 dicembre 2015, la devoluzione delle eventuali carenze organiche prevista dall'articolo 2208 del codice puo' essere effettuata anche a favore delle altre Forze armate.


Per i gradi in cui le promozioni non si effettuano tutti gli anni, nella determinazione dei cicli si tiene conto anche delle promozioni effettuate negli anni 2013, 2014 e 2015.


In caso di insufficiente disponibilita' di vacanze nei contingenti massimi dei colonnelli, e gradi corrispondenti, delle Forze armate, esclusa l'Arma dei carabinieri e il Corpo delle capitanerie di porto, le promozioni annuali previste dall'articolo 1099 del codice sono conferite per gli anni 2013 e 2014 in numero pari, rispettivamente, al 30 per cento e al 15 per cento degli ufficiali giudicati idonei all'avanzamento e sono sospese per l'anno 2015 senza riporto all'anno successivo.


))


Art. 1125-ter

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Comma 1

(((Disposizioni transitorie in materia di associazioni professionali a carattere sindacale tra militari). ))

Comma 2

((Ai fini di cui all'articolo 2257-ter, comma 1, del codice, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente articolo, i decreti con cui i Ministri competenti hanno conferito l'assenso alla costituzione di APCSM prima della data di entrata in vigore della legge 28 aprile 2022, n. 46, mantengono efficacia esclusivamente ai fini della procedura di cui all'articolo 1477 del codice.))


((In fase di prima applicazione, le APCSM provvedono all'attribuzione delle cariche ai sensi dell'articolo 1477-ter del codice entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente articolo, ove non abbiano gia' provveduto ai sensi dell'articolo 941-decies, comma 6, decorsi i quali decadono le cariche attribuite a qualsiasi titolo.))


Comma 3

TITOLO III - DISPOSIZIONE FINALE

Art. 1126

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Comma 1

Norma finanziaria

Comma 2

L'Amministrazione della difesa provvede all'adempimento dei compiti attribuiti dal presente decreto con le risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili a legislazione vigente.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addi' 15 marzo 2010

NAPOLITANO

BERLUSCONI, Presidente del Consiglio dei Ministri

LA RUSSA, Ministro della difesa

CALDEROLI, Ministro della semplificazione normativa

Visto, il Guardasigilli: ALFANO
Registrato alla Corte dei conti l'8 giugno 2010
Ministeri istituzionali - Difesa registro n. 6, foglio n. 296


Art. 1126-bis

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Comma 1

(( (Modifiche, abrogazioni e clausola di corrispondenza). ))

Comma 2

((


))