DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Regolamento recante ulteriori modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, concernente il testo unico delle disposizioni regolamentari in materia di ordinamento militare, per la riorganizzazione del Ministero della difesa, de

Numero 191 Anno 2012 GU 14.11.2012 Codice 012G0211

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Testo vigente

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Art. 2

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Comma 1

Abrogazioni e disposizioni di coordinamento

Comma 2

Gli articoli 933 e 934 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati.


L'articolo 120 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, e successive modificazioni, e' abrogato a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto del Ministro della difesa di cui al comma 3.


Con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, le strutture organizzative, il personale dirigenziale di livello non generale, nel rispetto del limite delle centotrenta posizioni dirigenziali non generali assegnate al Segretariato generale della difesa dall'articolo 106, comma 5, del citato decreto n. 90 del 2010, nonche' il personale non dirigenziale della soppressa Direzione generale dei lavori e del demanio, cosi' come rideterminati in riduzione dal presente decreto, sono ricollocati nell'ambito della Direzione dei lavori e del demanio del Segretariato generale della difesa, di cui all'articolo 106, comma 1, lettera o), del citato decreto n. 90 del 2010.


Il posto di funzione di livello dirigenziale generale civile che, ai sensi dell'articolo 17 del citato decreto n. 90 del 2010, cosi' come modificato dall'articolo 1, comma 1, lettera a), numero 2), non e' piu' previsto presso gli Uffici di diretta collaborazione, e' ricollocato nell'ambito dell'area tecnico - amministrativa del Ministero della difesa.


Le attribuzioni e i compiti del VI Reparto del Segretariato generale della difesa di cui all'articolo 106, comma 1, lettera h) del citato decreto n. 90 del 2010, sono svolti con le risorse finanziarie, strumentali e di personale esistenti e non devono comportare nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato.