LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali. Disposizioni in favore delle vittime militari e civili di attentati terroristici all'estero.

Numero 68 Anno 2004 GU 18.03.2004 Codice 004G0097

urn:nir:stato:legge:2004-03-12;68

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

1. Il decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, recante proroga della partecipazione italiana a operazioni internazionali, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, nel modificare l'art. 2268, comma 1, numero 1022) del D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, ha conseguentemente disposto (con l'art. 9, comma 1, lettera p), numero 10)) il venir meno dell'abrogazione dell'intero provvedimento.
Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore "l'articolo 1-bis) del decreto-legge 20 gennaio 2004, n. 9, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 marzo 2004, n. 68".

Art. 2

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Comma 1

1. Al comma 1 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "legge 13 agosto 1980, n. 466," sono inserite le seguenti: "compreso il personale appartenente agli organismi di
informazione e sicurezza,".
2. Al comma 2 dell'articolo 3 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, le parole: "310.000 euro" sono sostituite dalle seguenti:
"346.000 euro".
3. All'onere di cui al comma 2, valutato in 36.000 euro a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento
relativo al medesimo Ministero.
4. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato.


Data a Roma, addì 12 marzo 2004

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri
Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno

Visto, il Guardasigilli: Castelli