DECRETO-LEGGE

D.L. 9/2004 - DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n. 9

DECRETO-LEGGE 20 gennaio 2004, n. 9

Numero 9 Anno 2004 GU 22.01.2004 Codice 04G00013

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto il decreto-legge 10 luglio 2003, n. 165, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2003, n. 219, recante interventi urgenti a favore della popolazione irachena;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana all'azione multilaterale per la stabilizzazione e ricostruzione dell'Iraq e per il ripristino delle infrastrutture socioeconomiche di base, nonchè per la realizzazione degli interventi umanitari in condizioni di sicurezza;
Vista la legge 11 agosto 2003, n. 231, recante differimento della partecipazione italiana a operazioni internazionali;
Ritenuta la straordinaria necessità e urgenza di emanare disposizioni volte ad assicurare la continuazione della partecipazione italiana alle operazioni internazionali in corso e lo sviluppo dei programmi di cooperazione delle Forze di polizia italiane in Albania e nei Paesi dell'area balcanica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 9 gennaio 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri degli affari esteri, della difesa e dell'interno, di concerto con il Ministro della giustizia e con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 15 MARZO 2010, N. 66, COME MODIFICATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 2012, N. 20))
((5))
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.Lgs. 15 marzo 2010, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20, non prevede più (con l'art. 2268, comma 1, numero 1022)) l'abrogazione dell' art. 1-bis.
Il D.Lgs. 24 febbraio 2012, n. 20 ha disposto (con l'art. 10, comma 8, lettera a), numero 5)) che riprende vigore il suddetto art. 1-bis.

Art. 1-bis

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Comma 1

Disposizioni in favore delle famiglie delle vittime civili italiane degli attentati di Nassiriya e di Istanbul).

Comma 2

1. Al comma 1 dell'articolo 1 del decreto-legge 28 novembre 2003, n. 337, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2003, n. 369, dopo le parole: "alla data dell'evento", sono inserite le seguenti: ", nonchè il diritto al collocamento obbligatorio previsto all'articolo 1, comma 2, della legge 23 novembre 1998, n. 407, e successive modificazioni, e il beneficio delle borse di studio previsto all'articolo 4, comma 1, della medesima legge, e successive modificazioni, nei limiti delle risorse ivi previste".
((5))

Art. 2

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Art. 3

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Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Art. 7

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Art. 8

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Art. 9

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Art. 9-bis

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Art. 10

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Art. 11

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Art. 12

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Art. 13

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Art. 13-bis

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Art. 13-ter

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Art. 14

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Art. 15

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Art. 16

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Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 20 gennaio 2004

Comma 3

CIAMPI

Comma 4

Berlusconi, Presidente del Consiglio
dei Ministri
Frattini, Ministro degli affari esteri Martino, Ministro della difesa
Pisanu, Ministro dell'interno
Castelli, Ministro della giustizia
Tremonti, Ministro del-l'economia e
delle finanze

Comma 5

Visto, il Guardasigilli: Castelli