Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Ministro per la grazia e giustizia, di concerto con i Ministri per l'interno, per le finanze, per il tesoro e per le poste e le telecomunicazioni; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Dopo l'art. 419 del codice penale è inserito il seguente:
"
Se dal fatto deriva la distruzione
Art. 2
#Comma 1
"ART. 289-bis - (Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione). - Chiunque, per finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico sequestra una persona è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Il concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà è punito con la reclusione da due a otto anni; se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma".
Comma 2
"ART. 630 - (Sequestro di persona a scopo di estorsione). -- Chiunque sequestra una persona allo scopo di conseguire, per sè o per altri, un ingiusto profitto come prezzo della liberazione, è punito con la reclusione da venticinque a trenta anni.
Se dal sequestro deriva comunque la morte, quale conseguenza non voluta dal reo, della persona sequestrata, il colpevole è punito con la reclusione di anni trenta.
Se il colpevole cagiona la morte del sequestrato si applica la pena dell'ergastolo.
Quando la persona sequestrata è liberata senza che sia stato conseguito il prezzo della liberazione, la pena prevista nel primo comma è diminuita. Al concorrente che, dissociandosi dagli altri, si adopera in modo che il soggetto passivo riacquisti la libertà, senza che tale risultato sia conseguenza del prezzo della liberazione, si applicano le pene previste dall'articolo 605.
Nel caso previsto dalla seconda parte del comma precedente se il soggetto passivo muore, in conseguenza del sequestro, dopo la liberazione, la pena è della reclusione da sei a quindici anni.
Quando ricorre una circostanza attenuante, alla pena prevista dal secondo comma è sostituita la reclusione da venti a ventiquattro anni; alla pena prevista dal terzo comma è sostituita la reclusione da ventiquattro a trenta anni. Se concorrono più circostanze attenuanti, la pena da applicare per effetto delle diminuzioni non può essere inferiore a dieci anni, nell'ipotesi prevista dal secondo comma, ed a quindici anni, nell'ipotesi prevista dal terzo comma"))
Art. 3
#Comma 1
Dopo l'art. 648 del codice penale è aggiunto il seguente:
"Art. 648-bis - (Sostituzione di denaro o valori provenienti da rapina aggravata, estorsione aggravata o sequestro di persona a scopo di estorsione). - Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque compie fatti o atti diretti a sostituire denaro o valori provenienti dai delitti di rapina aggravata, di estorsione aggravata o di sequestro di persona a scopo di estorsione, con altro denaro o altri valori, al fine di procurare a sè o ad altri un profitto o di aiutare gli autori dei delitti suddetti ad assicurarsi il profitto del reato, è punito con la reclusione da quattro a dieci anni e con la multa da lire un milione a venti milioni.
Si applica l'ultimo comma dell'articolo precedente".
Art. 4
#Comma 1
Dopo l'art. 165 del codice di procedura penale sono inseriti i seguenti:
"Art. 165-bis - (Richiesta di copie di atti e di informazioni da parte dell'autorità giudiziaria). - Il giudice istruttore, il pretore e il pubblico ministero, per i soli procedimenti in corso di istruzione, possono ottenere dalla competente autorità giudiziaria, anche in deroga al divieto stabilito dall'art. 307, copie di atti relativi ad altri procedimenti penali e informazioni scritte sul loro contenuto".
L'autorità giudiziaria può trasmettere le copie e le informazioni di cui al comma precedente anche di propria iniziativa; nel caso di richiesta deve provvedere entro cinque giorni.
Le copie e le informazioni acquisite ai sensi dei commi precedenti sono coperte dal segreto d'ufficio.
Se
Art. 5
#Comma 1
Dopo l'art. 225 del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 225-bis - (Sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato e dal fermato). - Nei casi di assoluta urgenza e al solo scopo di proseguire le indagini in ordine ai reati di cui all'art. 165-ter, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, senza la presenza del difensore, assumere sommarie informazioni dall'indiziato, dall'arrestato in flagranza o dal fermato ai sensi dell'art. 238.
Le informazioni assunte non sono verbalizzate e sono prive di ogni valore ai fini processuali. Esse non possono formare oggetto di rapporto nè di testimonianza, a pena di nullità.
Gli ufficiali di polizia giudiziaria debbono dare immediata notizia al procuratore della Repubblica o al pretore ed al difensore di aver acquisito le sommarie informazioni".
Art. 6
#Comma 1
"Il decreto deve indicare le modalità e la durata delle operazioni disposte. Tale durata non può superare i quindici giorni, ma può essere prorogata per periodi successivi di quindici giorni ove perdurino le condizioni stabilite nella prima parte del presente articolo. Il provvedimento di proroga deve contenere specifica motivazione".
Art. 7
#Comma 1
Dopo l'ultimo comma dell'art. 226-ter del codice di procedura penale è aggiunto il seguente:
"L'autorizzazione può essere data anche oralmente, con l'indicazione delle modalità e della durata delle operazioni, ma in questo caso deve essere
Art. 8
#Comma 1
L'art. 226-quater del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
"Art. 226-quater - (Esecuzione delle operazioni di impedimento, interruzione o intercettazione di comunicazioni o conversazioni). - Le operazioni di cui all'articolo 226-bis sono effettuate presso gli impianti installati presso la procura della Repubblica ovvero, sino a che non saranno allestiti i necessari apparati, presso impianti di pubblico servizio.
Tuttavia, quando per ragioni di urgenza non sia possibile utilizzare gli impianti indicati nel precedente comma, il procuratore della Repubblica o il giudice istruttore può autorizzare che le operazioni ivi previste siano eseguite presso impianti in dotazione agli uffici di polizia giudiziaria.
Le operazioni devono essere documentate in apposito processo verbale contenente l'indicazione degli estremi del provvedimento di autorizzazione, la descrizione delle modalità di registrazione, l'annotazione del giorno e dell'ora, nonchè i nominativi delle persone che hanno preso parte alle operazioni.
Le registrazioni sono racchiuse in apposite custodie sigillate, se necessario, raccolte in un involucro sul quale è indicato il numero delle custodie nonchè il numero dell'apparecchio controllato.
I verbali e le registrazioni devono essere immediatamente trasmessi a procuratore della Repubblica od al giudice istruttore che ha autorizzato le operazioni.
Le notizie contenute nelle predette registrazioni e nei predetti verbali possono essere utilizzate quali prove in procedimenti diversi da quelli per i quali sono state raccolte, se si riferiscono a reati per i quali il mandato di cattura è obbligatorio anche per taluno soltanto degli imputati.
I processi verbali delle attività previste nei commi precedenti con allegate le registrazioni, sono depositate in cancelleria o segreteria con avviso ai soli difensori degli indiziati o imputati, secondo le disposizioni dell'art. 304-quater.
Scaduto il termine previsto dal quarto comma dell'art. 304-quater, il magistrato procede allo stralcio delle registrazioni relative a comunicazioni, conversazioni o immagini, nonchè dei verbali o delle parti degli stessi, viziati di nullità o irrilevanti a fini probatori
Il magistrato dispone, con le forme, i modi e le garanzie previsti dagli articoli 314 e seguenti, la traduzione integrale in verbali delle comunicazioni registrate. I difensori possono estrarne copia con trasposizione su nastro magnetico o su disco".
Art. 9
#Comma 1
Dopo l'art. 226-quinquies del codice di procedura penale è inserito il seguente:
"Art. 226-sexies - (Intercettazione preventiva di comunicazioni o conversazioni telefoniche). - Fuori dalle ipotesi di cui ai precedenti articoli, a richiesta del Ministro per l'interno o, su sua delega, esercitata anche per il tramite del prefetto competente, a richiesta del questore, del comandante del gruppo dei carabinieri, del comandante del gruppo della guardia di finanza o di altro funzionario o ufficiale comandante di servizio o reparto operativo, il procuratore della Repubblica del luogo ove le operazioni devono essere eseguite può autorizzare l'intercettazione di comunicazioni o conversazioni telefoniche quando sia necessaria per le indagini in ordine ai delitti indicati nel primo comma dell'art. 165-ter.
Le intercettazioni sono effettuate con l'osservanza delle modalità previste dal secondo comma dell'articolo 226-ter e dai primi quattro commi dell'articolo 226-quater.
Gli elementi acquisiti attraverso le intercettazioni possono essere utilizzati esclusivamente per la prosecuzione delle indagini e sono privi di ogni valore ai fini processuali. - Le registrazioni devono essere trasmesse al procuratore della Repubblica che ha autorizzato le operazioni".
Art. 9-bis
Comma 1
"Le predette disposizioni si applicano anche all'imputato. Questo è riammesso nella sala di udienza qualora ne faccia richiesta, ma se nuovamente espulso non può più essere riammesso, se non per esercitare la facoltà di cui al terzo comma dell'articolo 468"))
Art. 9-ter
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
La disposizione prevista nel comma precedente si applica anche quando ricorrono sufficienti indizi per ritenere la falsità delle dichiarazioni della persona richiesta sulla propria identità personale o dei documenti d'identità da essa esibiti.
Art. 11-bis
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto, i soggetti di cui al primo comma hanno l'obbligo di provvedere alla comunicazione, all'autorità di pubblica sicurezza, di tutti i contratti, anche verbali, stipulati successivamente alla data del 30 giugno 1977 e in corso alla data di entrata in vigore del decreto-legge.
La comunicazione di cui ai precedenti commi può essere effettuata anche a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento. Ai fini dell'osservanza dei termini vale la data della ricevuta postale.
Nel caso di violazione delle disposizioni indicate nei commi precedenti si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da lire 200 mila a lire tre milioni. La violazione è accertata dagli organi di polizia giudiziaria, nonchè dai vigili urbani del comune ove si trova l'immobile. La sanzione è applicata dal sindaco ed i proventi sono devoluti al comune. Si applicano, per quanto non previsto, le disposizioni della legge 24 dicembre 1975, n. 706.
Comma 2
Il D.L. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con modificazioni, dalla L. 12 luglio 2011, n. 106 ha disposto (con l'art. 5, comma 4) che "Per semplificare le procedure di trasferimento dei beni immobili, la registrazione dei contratti di trasferimento aventi ad oggetto immobili o comunque diritti immobiliari assorbe l'obbligo previsto dall'articolo 12 del decreto-legge 21 marzo 1978, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 maggio 1978, n. 191.".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
COSSIGA - MALFATTI -
PANDOLFI - GULLOTTI
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 marzo 1978
Atti di Governo, registro n. 16, foglio n. 27