Gli articoli 117, 118, 119 e 121 del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90, sono abrogati; le relative soppressioni intervengono a decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 2.
In conseguenza delle abrogazioni di cui al comma 1, le competenze, le strutture organizzative e il personale dirigenziale e non dirigenziale delle direzioni generali soppresse, cosi' come rideterminati in riduzione dall'articolo 1, sono ridistribuiti con il decreto del Ministro della difesa di cui all'articolo 113, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica n. 90 del 2010, nell'ambito del Segretariato generale della difesa e delle direzioni generali, nonche', per le competenze di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), in materia di sanita' militare, nell'ambito delle strutture organizzative dipendenti dal Capo di stato maggiore della difesa.