DECRETO LEGISLATIVO

Riordinamento del sistema degli enti pubblici nazionali, a norma degli articoli 11 e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59.

Numero 419 Anno 1999 GU 15.11.1999 Codice 099G0501

urn:nir:stato:decreto.legislativo:1999-10-29;419

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Testo vigente

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Art. 1

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Comma 1

Ambito di applicazione

Comma 2

Ai sensi degli articoli 11, comma 1, lettera b), prima parte, e 14 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni e integrazioni, di seguito denominata "legge delega", il presente decreto si applica agli enti pubblici nazionali non svolgenti attivita' di previdenza. Esso non si applica, per contro, alle istituzioni di diritto privato e societa' per azioni, controllate direttamente o indirettamente dallo Stato, che operano, anche all'estero, nella promozione e nel sostegno pubblico al sistema produttivo nazionale. Agli enti di ricerca di cui all'articolo 18 della legge delega si applicano soltanto le disposizioni del presente decreto che agli enti stessi espressamente si riferiscono, nonche' quelle compatibili con le disposizioni recate dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dagli altri decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui al predetto articolo 18 della legge 15 marzo 1997, n. 59.


L'applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 12 e 13 e' facoltativa per le amministrazioni che esercitano la vigilanza sugli enti pubblici economici, gli enti parco di cui alla legge 6 dicembre 1991, n. 394, e gli enti pubblici nazionali la cui organizzazione sia stata disciplinata con decreti legislativi emanati in attuazione della legge delega o con le leggi 25 marzo 1997, n. 68, e 3 aprile 1997, n. 94.


Restano ferme le disposizioni di legge in ordine ai poteri delle autorita' di garanzia e di vigilanza.


Art. 2

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Comma 1

Privatizzazione, trasformazione, fusione di enti

Comma 2

L'individuazione degli enti oggetto delle misure di cui al comma 1 e' effettuata con uno o piu' elenchi approvati, entro il 30 giugno 2001, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri. La privatizzazione o la trasformazione degli enti decorre dal 1 gennaio 2002. (2) (3) (5) (6) ((9))


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AGGIORNAMENTO (2)


Il D.L. 15 aprile 2002, n. 63, convertito con modificazioni dalla L. 15 giugno 2002, n. 112 ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine previsto dal comma 2 del presente articolo, per la privatizzazione, trasformazione e fusione degli enti pubblici indicati nella tabella A del presente decreto legislativo, e' differito al 31 dicembre 2002, fatta salva, comunque, la possibilita' di applicare anche ai predetti enti quanto previsto dagli articoli 28 e 29 della legge 28 dicembre 2001, n. 448.


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AGGIORNAMENTO (3)


Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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AGGIORNAMENTO (5)


Il D.L. 24 dicembre 2003, n. 355, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2004, n. 47, ha disposto (con l'art. 17, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, e' prorogato al 31 dicembre 2004, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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AGGIORNAMENTO (6)


Il D.L. 9 novembre 2004, n. 266, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo e' prorogato al 31 dicembre 2005, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento da emanarsi ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.


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AGGIORNAMENTO (9)


Il D.L. 30 dicembre 2005, n. 273, convertito con modificazioni dalla L. 23 febbraio 2006, n. 51 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che il termine di cui al secondo periodo del comma 2 del presente articolo, e' ulteriormente prorogato al 31 dicembre 2006, limitatamente agli enti di cui alla tabella "A" del presente decreto legislativo, per i quali non sia intervenuto il prescritto decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.


Art. 3

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Comma 1

Privatizzazione di enti

Comma 2

Gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), continuano a sussistere come enti privi di scopo di lucro e assumono la personalita' giuridica di diritto privato ai sensi degli articoli 12 e seguenti del codice civile. Gli enti possono continuare a svolgere e gestire, sulla base di apposite concessioni o convenzioni con le autorita' ministeriali competenti, i compiti e le funzioni pubbliche attribuiti ad essi dalla normativa vigente.
Restano in vigore, per gli enti in tal modo abilitati, le disposizioni che impongono, a favore degli enti, forme di contribuzione obbligatoria e che riservano all'autorita' pubblica le relative determinazioni. Le concessioni o convenzioni che affidano agli enti determinazioni in materia di tariffe o di corrispettivo dei servizi pubblici svolti ne subordinano comunque la operativita' all'approvazione del Ministero competente.


Il corrispettivo da stabilirsi o pattuirsi per le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 non puo', per nessun ente, comportare una spesa per lo Stato superiore a quella prevista per l'esercizio 2001 per contributi ordinari di funzionamento e per compensi analogamente stabiliti o pattuiti. Le concessioni o convenzioni devono prevedere, per l'esercizio 2002, una riduzione di tale spesa pari almeno al 10 per cento in termini reali.


In fase di prima applicazione del presente decreto, le concessioni o convenzioni di cui al comma 1 hanno durata biennale. In sede di rinnovo, e' concesso o convenzionalmente affidato l'esercizio delle sole attribuzioni che lo Stato non possa o non ritenga conveniente dismettere, ovvero svolgere direttamente.


Gli amministratori degli enti di cui al comma 1 promuovono le necessarie modifiche statutarie nel rispetto della scadenza indicata dall'articolo 2, comma 2. Gli statuti prevedono la partecipazione all'organo collegiale di revisione di un rappresentante dell'amministrazione statale.


Sulla gestione degli enti di diritto privato di cui al comma 1, la Corte dei conti esercita il controllo successivo, ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, limitatamente all'esercizio di funzioni e servizi pubblici.


Il patrimonio degli enti di diritto privato di cui al comma 1 e' costituito dal patrimonio dei corrispondenti enti pubblici. L'organo di revisione cura che l'inventario sia redatto da ciascun ente entro sessanta giorni dalla avvenuta trasformazione e che sia conferita distinta evidenziazione ai beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico. In casi particolari, puo' essere chiesta al presidente del tribunale competente per territorio la designazione di uno o piu' esperti per la redazione della stima patrimoniale.


I beni la cui gestione o conservazione costituiva lo scopo istituzionale dell'ente pubblico permangono destinati a tale finalita', fatto salvo ogni altro onere o vincolo gravante sugli stessi ai sensi delle vigenti disposizioni, e non possono essere alienati o gravati di alcun diritto se non in base a specifica ed espressa autorizzazione del Ministero vigilante, secondo la vigente normativa, da rilasciarsi in casi eccezionali. Gli atti adottati in mancanza di autorizzazione non possono essere trascritti e sono nulli di diritto, fatta salva ogni diversa forma di responsabilita' prevista dalle vigenti disposizioni. Il regime di autorizzazione permane sino a che sussista l'esercizio delle funzioni o dei servizi pubblici in via di convenzione o di concessione. Allo scadere definitivo delle convenzioni o concessioni, il regime di autorizzazione e' prorogato sino alla convenzionale determinazione della destinazione finale dei beni. Le limitazioni di cui al presente articolo devono, in ogni caso, risultare negli statuti degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione e sono iscritte nel registro di cui all'articolo 33 del codice civile.


Negli inventari patrimoniali degli enti di diritto privato derivanti dalla trasformazione sono distintamente elencati i beni che provengono dall'ente pubblico trasformato e quelli di successiva acquisizione.


Agli enti di diritto privato di cui al comma 1 possono partecipare il Ministero per i beni e le attivita' culturali, ai sensi dell'articolo 10 del decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, nonche' le universita' e loro consorzi.


Art. 4

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Comma 1

Trasformazione di enti

Comma 2

Gli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), sono trasformati in strutture scientifiche dotate di autonomia amministrativa e contabile delle universita' del luogo ove gli enti stessi hanno sede, ovvero, nel caso di piu istituzioni universitarie, di quella di piu' antica istituzione, ovvero, ancora, di consorzi universitari anche appositamente istituiti. La trasformazione opera a condizione che l'universita' o il consorzio, previamente interpellati dal Presidente del Consiglio dei Ministri, abbiano espresso il proprio assenso.


Entro la data prevista dall'articolo 2, comma 2, una destinazione ad istituzioni universitarie diverse puo' essere individuata nell'ambito del procedimento di programmazione del sistema universitario.


Le universita' e i consorzi succedono nei rapporti attivi e passivi e nella titolarita' dei beni mobili e immobili delle strutture e delle attrezzature degli enti. Il patrimonio resta comunque vincolato al perseguimento delle finalita' proprie degli enti medesimi.


I compiti e l'organizzazione delle nuove strutture sono determinati dagli statuti degli atenei o dei consorzi.


L'Istituto italiano di studi germanici puo', in ogni caso, ricevere contributi dal Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica, anche a valere sul fondo per il funzionamento ordinario delle universita' e dei consorzi universitari, nonche' sul fondo di cui all'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204.


Art. 5

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Comma 1

Fusione o unificazione strutturale di enti

Comma 2

La fusione, ovvero l'unificazione (( strutturale )) degli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c), e' effettuata, con uno o piu' (( regolamenti da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, nel rispetto dei principi generali indicati dall'articolo 14, comma 1, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ed in coerenza, per quanto compatibili, )) con i criteri direttivi di cui all'articolo 13 del presente decreto.


Art. 6

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Comma 1

Disposizioni relative a enti particolari

Comma 2

A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto l'Ente autonomo Volturno e' soppresso e posto in liquidazione con le modalita' stabilite dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni e integrazioni. Il Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica provvede a trasferire alla regione Campania, a titolo gratuito e con effetto dal 1 gennaio 2000, le azioni della Societa' anonima per l'esercizio dei pubblici servizi (SEPSA) della quale l'Ente e' unico azionista. E' fatta salva la facolta' degli enti territoriali interessati di riordinare altrimenti l'ente stesso entro il termine fissato per la liquidazione, ovvero prevederne la trasformazione in struttura associativa, anche in forma societaria, eventualmente prevedendo, per il relativo personale, forme di continuita' del rapporto di lavoro pubblico presso la regione Campania.


Le funzioni previste dall'articolo 7, comma 2, della legge 11 febbraio 1992, n. 157, concernenti la vigilanza sull'Istituto nazionale per la fauna selvatica, e la definizione delle norme regolamentari sono esercitate d'intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano. Alla copertura delle spese di funzionamento dell'Istituto possono contribuire le regioni, sulla base di apposite convenzioni. Il presidente dell'Istituto presenta annualmente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alla Conferenza una relazione sull'attivita' svolta.


L'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) svolge, in collaborazione con la Scuola superiore della pubblica amministrazione e con istituzioni universitarie, attivita' di formazione e qualificazione professionale per gli addetti al sistema statistico nazionale, anche attraverso la costituzione di una struttura permanente. Le disposizioni di cui al comma 6 dell'articolo 19 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, si applicano al personale dell'ISTAT con qualifica di dirigente di ricerca e dirigente tecnologo entro il limite del 5 per cento del relativo organico.


Ai sensi degli articoli 9 e 100 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, l'Ente nazionale strade (ANAS) e' riordinato sulla base dei principi e criteri di cui all'articolo 13 del presente decreto, tenendo conto della sua natura di ente pubblico economico e di quanto stabilito dal decreto legislativo di cui all'articolo 1, comma 4, lettera b), della legge delega. L'Ente e' autorizzato, a decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e nel rispetto delle norme comunitarie, a costituire societa' miste con regioni, province e comuni per la progettazione, costruzione e manutenzione delle strade di rispettiva competenza, nonche' ad esercitare le attivita' di progettazione, costruzione e manutenzione di strade anche per conto e nell'interesse di regioni, province e comuni.


La Cassa per la formazione della proprieta' contadina, istituita con decreto legislativo 5 marzo 1948, n. 121, e' accorpata nell'Istituto per studi, ricerche e informazioni sul mercato agricolo (ISMEA), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 maggio 1987, n. 278. L'Istituto subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi, ivi inclusi i compiti di cui all'articolo 4, commi 3, 4 e 5, della legge 15 dicembre 1998, n. 441. L'ISMEA puo' costituire forme di garanzia creditizia e finanziaria per strumenti e/o servizi informativi, assicurativi e finanziari alle imprese agricole, volte a ridurre i rischi inerenti alle attivita' produttive e di mercato, a favorire il ricambio generazionale in agricoltura e a contribuire alla trasparenza e alla mobilita' del mercato fondiario rurale sulla base di programmi con le regioni e ai sensi dei regolamenti comunitari. L'ISMEA, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, e' riordinato anche sulla base dei principi di cui all'articolo 13 e, comunque, nel rispetto di quanto previsto, al comma 1 dell'articolo stesso, dalla lettera d). Al personale della Cassa per la formazione della proprieta' contadina sono applicabili le forme di mobilita' nel pubblico impiego.


In sede di revisione statutaria ai sensi dell'articolo 13, sono riconosciute, nell'ambito dell'organizzazione del Club alpino italiano (CAI), forme accentuate di autonomia organizzativa e funzionale al Corpo nazionale del soccorso alpino.


In deroga a quanto previsto dall'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, l'Agecontrol s.p.a. continua a svolgere i propri compiti sino al termine previsto dal regolamento (CEE) n. 2262/84 del Consiglio, come prorogato dal regolamento (CE) n. 150/99 del Consiglio, del 19 gennaio 1999.


E' estesa all'Agenzia spaziale italiana, con le modalita' ed i limiti ivi previsti, l'autorizzazione concessa all'Istituto nazionale di fisica nucleare (INFN) e all'Ente per le nuove tecnologie, l'energia e l'ambiente (ENEA) dall'articolo 5, comma 2, secondo periodo, della legge 7 agosto 1997; n. 266, relativamente alla stipulazione di contratti di formazione e lavoro.


La CONSOB, senza oneri per la finanza pubblica e con corrispondente riduzione dell'aliquota prevista per il personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato, puo' bandire concorsi interni, connotati da adeguate modalita' selettive, per l'immissione in ruolo, in numero massimo di venti unita', di personale con contratto di lavoro subordinato a tempo determinato in servizio alla data del 1 luglio 1998.


Art. 7

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Comma 1

(( ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 9 GENNAIO 2008, N. 2 ))


Art. 8

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Comma 1

Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma

Comma 2

Entro il 31 dicembre 1999, l'ente Esposizione nazionale quadriennale d'arte di Roma e' trasformato in Fondazione, ai sensi delle disposizioni di cui all'articolo 3.


Si applicano le procedure previste dai commi 4 e 5 dell'articolo 7, fatta eccezione per il concerto del Ministro delle finanze. ((11))


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AGGIORNAMENTO (11)


Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207, convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 ha disposto (con l'art. 40, comma 1) che il termine di durata del Presidente dell'ente di cui al presente articolo 8 e' prorogato fino al 31 dicembre 2010.


Art. 9

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Comma 1

Istituto superiore di sanita' e Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro

Comma 2

L'Istituto superiore di sanita' (ISS) e l'Istituto superiore per la prevenzione e la sicurezza del lavoro (ISPESL) esercitano, nelle materie di competenza del Ministero della sanita', funzioni e compiti tecnicoscientifici e di coordinamento tecnico. In particolare, l'ISS svolge funzioni di ricerca, di sperimentazione, di controllo e di formazione per quanto concerne la salute pubblica; l'ISPESL e' centro di riferimento nazionale di informazione, documentazione, ricerca, sperimentazione, controllo e formazione in materia di tutela della salute e della sicurezza e benessere nei luoghi di lavoro.


L'ISS e l'ISPESL hanno autonomia scientifica, organizzativa, amministrativa e contabile e sono sottoposti alla vigilanza del Ministro della sanita'. Essi costituiscono organi tecnicoscientifici del Servizio sanitario nazionale, dei quali il Ministero, le regioni e, tramite queste, le aziende sanitarie locali e le aziende ospedaliere si avvalgono nell'esercizio delle attribuzioni conferite loro dalla normativa vigente.


Sono organi dei due Istituti il presidente, il consiglio di amministrazione, il direttore generale, il comitato scientifico e il collegio dei revisori. Alla organizzazione degli Istituti si provvede con i regolamenti di cui all'articolo 13, che recano anche disposizioni di raccordo con la disciplina prevista dal decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e dalle altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.


Sono abrogati l'articolo 45, comma 4, ultimo periodo, e l'articolo 48 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300.


Art. 10

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Comma 1

Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori

Comma 2

L'Istituto per lo sviluppo e la formazione professionale dei lavoratori (ISFOL) e' ente di ricerca, dotato di indipendenza di giudizio e di autonomia scientifica, metodologica, organizzativa, amministrativa e contabile, ed e' sottoposto alla vigilanza del Ministero del lavoro e della previdenza sociale.


Lo statuto dell'ISFOL e' approvato su proposta del Ministro vigilante e reca anche disposizioni di raccordo con la disciplina di cui al decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204, e con la disciplina dettata da altre disposizioni vigenti per gli enti di ricerca.


Art. 11

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Comma 1

Norme di carattere generale

Comma 2

Entro tre mesi dalla data di assunzione della personalita' giuridica di diritto privato, il personale che intrattiene un rapporto di lavoro a tempo indeterminato con gli enti privatizzati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera a), puo' optare per la permanenza nel pubblico impiego, ad esso applicandosi, in tale caso, le ordinarie procedure di mobilita' di cui agli articoli 34 e 35 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni. Sino alla stipulazione del primo contratto collettivo di lavoro della categoria, si applicano al personale degli enti stessi le norme relative al trattamento giuridico ed economico per esso vigenti.


Le universita' e i consorzi di cui all'articolo 4 succedono agli enti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera b), anche per quanto attiene ai rapporti con il personale. Il personale stesso conserva la qualifica e l'anzianita' maturata, secondo eventuali tabelle di comparazione, approvate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica e del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Al personale si applicano, sino al primo contratto collettivo, le norme sullo stato giuridico ed il trattamento economico per esso vigenti.


I contributi ordinari e straordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato, approvato alla data di entrata in vigore dei provvedimenti di riordino a favore degli enti trasformati, riordinati o soppressi ai sensi degli articoli 4, 5, e 6, sono riassegnati alle Istituzioni destinatarie delle funzioni, fatte salve le economie di spesa connesse alla soppressione di organi.


Le trasformazioni di cui all'articolo 4 non hanno effetto per le universita' in ordine a quanto previsto dall'articolo 51, comma 1 e comma 4, primo periodo, della legge 27 febbraio 1997, n. 449.


Con decreto dei Ministri vigilanti possono essere nominati commissari straordinari al fine di assicurare la gestione degli enti di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6, nelle more dei processi di privatizzazione, trasformazione, razionalizzazione o soppressione e fino alla costituzione degli organi ordinari. Fino alla nomina dei nuovi collegi dei revisori dei conti, restano applicabili le norme vigenti sulla composizione e sulla durata degli organi di revisione.


Nelle ipotesi di cui all'articolo 3, la perdita della personalita' di diritto pubblico ha effetti di notificazione agli enti privati degli eventuali vincoli di destinazione artistica sui beni compresi nel relativo patrimonio.


Art. 12

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Comma 1

Misure di razionalizzazione

Comma 2

Gli enti pubblici ai quali si applica il presente decreto predispongono, entro l'anno 2000 e, successivamente, con cadenza biennale, entro un termine da fissarsi con direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri, un piano volto a razionalizzare la allocazione degli uffici in immobili acquisiti in proprieta' o in locazione, anche attraverso l'utilizzo comune di immobili da parte di piu' enti, soprattutto per quanto attiene alle sedi periferiche, anche all'estero, nonche' alla realizzazione di economie di spesa connesse alla acquisizione e gestione in comune, su base convenzionale, di servizi da parte di piu' enti, ovvero, nel caso di enti svolgenti compiti omogenei, attraverso anche la comune utilizzazione di organi e attivita'.


Il piano di cui al comma 1 e' trasmesso, entro trenta giorni, dal presidente dell'ente, previo parere del collegio dei revisori, all'amministrazione o istituzione vigilante ed al Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica. Il Ministero stesso riferisce annualmente al Parlamento sulla attuazione del presente articolo, indicando, sulla base anche di una analisi comparativa delle risultanze dei piani e dei relativi dati di spesa negli ultimi bilanci consuntivi degli enti, criteri di razionalizzazione e contenimento delle spese di allocazione e per servizi suscettibili di conduzione comune.


Nei confronti degli enti di cui al comma 1 che non abbiano predisposto, nei termini stabiliti, il piano di revisione per l'utilizzo degli immobili, i Ministri vigilanti adottano, ovvero propongono al Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica una riduzione, sino al venti per cento, dei contributi ordinari previsti nel bilancio preventivo dello Stato.


Art. 13

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Comma 1

Revisione statutaria

Comma 2

Nella revisione di cui al comma 1, sono fatte salve le specifiche e motivate esigenze connesse alla natura ed all'attivita' di singoli enti, con particolare riferimento a quelli ad alto tasso di autonomia finanziaria in funzione della prevalenza delle entrate proprie su quelle attinenti a trasferimenti a carico di bilanci pubblici, nonche' le esigenze specifiche degli enti a struttura associativa, ai quali, in particolare, non si applicano i criteri di cui alle lettere a) ed e) del comma 1 ed ai quali i criteri di cui alla lettera b) del medesimo comma si applicano solo se coerenti con la natura e l'attivita' dei singoli enti e per motivate esigenze degli stessi.


Negli enti di cui al presente articolo per i quali la revisione statutaria risulti intervenuta alla data del 30 giugno 2001, il funzionamento degli organi preesistenti e' prorogato sino alla nomina di quelli di nuova istituzione.


Art. 14

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Comma 1

Disposizioni finali

Comma 2

Le disposizioni della legge 15 marzo 1975, n. 70, e le altre disposizioni di legge e di regolamento che disciplinano l'organizzazione e il funzionamento degli enti pubblici nazionali di cui al presente decreto continuano a trovare applicazione in quanto non siano derogate dalle norme statutarie di adeguamento alle disposizioni del presente decreto.


Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e' autorizzato ad apportare al bilancio dello Stato le variazioni conseguenziali all'applicazione del presente decreto.