Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
della meccanizzazione in agricoltura). ))
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
di collocamento obbligatorio). ))
Comma 2
L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato))
Art. 3
#Comma 1
Art. 4
#Comma 1
di immobili per l'edilizia universitaria
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
del reddito minimo di inserimento
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
trasformazione e fusione di enti pubblici
Comma 2
Art. 6-bis
#Comma 1
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna). ))
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
dei decreti di occupazione di urgenza). ))
Comma 2
Art. 7-bis
#Comma 1
in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture
ed insediamenti produttivi). ))
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario
di interesse
Comma 2
Art. 9-bis
#Comma 1
svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). ))
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9
Comma 2
Art. 10-bis
#Comma 1
disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia). ))
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
delle controversie per opere pubbliche
di competenza dell'ex AGENSUD
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
di uditori giudiziari
Comma 2
Art. 13
#Comma 1
delle indagini preliminari per i delitti di strage
Comma 2
Art. 13-bis
#Comma 1
opere fognarie a Venezia)
Comma 2
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".
Comma 3
Comma 4
Art. 13-ter
#Comma 1
strumenti di pubblicità). ))
Comma 2
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione))
Art. 13-quater
#Comma 1
di vendita e trasporto del gas naturale). ))
Comma 2
Art. 13-quinquies
#Comma 1
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 27 FEBBRAIO 2004, N. 46))
Art. 13-sexies
#Comma 1
prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
esistenti e nulla osta provvisorio). ))
Comma 2
Art. 13-septies
#Comma 1
spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). ))
Comma 2
Art. 13-octies
#Comma 1
valutazione annuale dei dirigenti). ))
Comma 2
Art. 13-novies
#Comma 1
completamento dell'attuazione della legge 1 marzo 2002, n. 39
Comma 2
Comma 3
La L. 27 luglio 2004, n. 186 ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che il termine di cui al presente articolo 13-nonies, è differito al 20 luglio 2004.
Art. 13-decies
#Comma 1
della Scuola superiore della pubblica amministrazione). ))
Comma 2
Art. 13-undecies
#Comma 1
relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari
Comma 2
Comma 3
Art. 13-duodecies
#Comma 1
disciplina del prezzo dei libri). ))
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli