DECRETO-LEGGE

D.L. 236/2002 - DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236

DECRETO-LEGGE 25 ottobre 2002, n. 236

Numero 236 Anno 2002 GU 29.10.2002 Codice 002G0271

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di disporre la proroga ed il differimento di termini previsti da disposizioni legislative, concernenti adempimenti di soggetti ed organismi pubblici, al fine di una più concreta e puntuale attuazione dei medesimi adempimenti, nonchè per corrispondere a pressanti esigenze sociali ed organizzative;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 ottobre 2002;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri, del Ministro dell'economia e delle finanze, del Ministro per la funzione pubblica, del Ministro delle politiche agricole e forestali, del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, del Ministro per gli italiani nel mondo e del Ministro della giustizia;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

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Comma 1

(( (Proroga del Fondo per lo sviluppo
della meccanizzazione in agricoltura). ))

Art. 2

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Comma 1

(( (Disciplina transitoria in materia
di collocamento obbligatorio). ))

Comma 2

((1. Fino all'entrata in vigore di una disciplina organica del diritto al lavoro dei soggetti di cui all'articolo 18, comma 2, della legge 12 marzo 1999, n. 68, e comunque in via transitoria fino al 31 dicembre 2003, i datori di lavoro pubblici e privati computano nelle quote obbligatorie di riserva di cui alla citata legge tutti i lavoratori già occupati in base alla previgente normativa in materia di collocamento obbligatorio e mantenuti in servizio per effetto delle disposizioni di cui alla citata legge n. 68 del 1999.
L'articolo 11, comma 2, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 ottobre 2000, n. 333, è abrogato))

Art. 3

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Art. 4

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Comma 1

Proroga del termine in materia di realizzazione
di immobili per l'edilizia universitaria

Art. 5

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Comma 1

Proroga della sperimentazione
del reddito minimo di inserimento

Comma 2

1. All'articolo 80, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, dopo le parole: "fino alla data del 31 dicembre 2002" sono aggiunte le seguenti: ", ovvero fino alla conclusione dei processi attuativi della sperimentazione e comunque non oltre il 31 dicembre 2004, fermi restando gli stanziamenti già previsti".

Art. 6

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Comma 1

Proroga di termini in materia di privatizzazione
trasformazione e fusione di enti pubblici

Comma 2

1. Il termine di cui al secondo periodo del comma 2 dell'articolo 2 del decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 419, già differito dal decreto-legge 15 aprile 2002, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 giugno 2002, n. 112, è prorogato al 31 dicembre 2003, limitatamente agli enti di cui alla tabella A del medesimo decreto legislativo per i quali non sia intervenuto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri e, in caso di fusione o unificazione strutturale, il regolamento emanato ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

Art. 6-bis

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Comma 1

(( (Disposizioni relative all'Istituto nazionale
per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna). ))

Comma 2

((1. In vista di un riordino dell'Istituto nazionale per la ricerca scientifica e tecnologica sulla montagna, istituito ai sensi dell'articolo 5, comma 4, della legge 7 agosto 1997, n. 266, finalizzato alla sua trasformazione in Istituto nazionale della montagna, da sottoporre alla vigilanza della Presidenza del Consiglio dei ministri e del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, il collegio dei revisori dell'Istituto in funzione alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto è prorogato nella sua attuale composizione fino al 30 giugno 2003. Gli altri organi dell'Istituto decadono entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto))

Art. 7

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Comma 1

(( (Proroga dei termini di efficacia
dei decreti di occupazione di urgenza). ))

Art. 7-bis

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Comma 1

(( (Proroga dei termini per l'emanazione dei decreti legislativi
in materia edilizia e di realizzazione di infrastrutture
ed insediamenti produttivi). ))

Art. 8

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Comma 1

Proroga di disposizioni relative al funzionamento delle
Rappresentanze diplomatiche e degli Uffici consolari all'estero

Comma 2

1. Le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 1, della legge 27 maggio 2002, n. 104, sono prorogate per l'anno 2003, limitatamente al periodo di durata di un solo rinnovo dei contratti stipulati a seguito delle procedure di selezione già espletate alla data di entrata in vigore del presente decreto, ai sensi dell'articolo 153, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1,
((determinato nella misura massima di))
euro 7.964.646 per l'anno 2003, si provvede
((mediante riduzione della proiezione per lo stesso anno dello stanziamento iscritto))
, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale
((di base))
di parte corrente, "Fondo speciale", dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno finanziario 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Art. 9

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Comma 1

Disposizioni per la rideterminazione delle risorse da trasferire
alle regioni per la copertura dei costi di servizio ferroviario
di interesse
((regionale e locale))

Art. 9-bis

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Comma 1

(( (Proroga dei termini relativi alle opere connesse allo
svolgimento dei giochi olimpici invernali "Torino 2006"). ))

Art. 10

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Art. 10-bis

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Comma 1

(( (Proroga del termine per l'adozione del testo unico delle
disposizioni in materia di tutela della minoranza slovena
della regione Friuli-Venezia Giulia). ))

Art. 11

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Comma 1

Disposizioni in materia di definizione transattiva
delle controversie per opere pubbliche
di competenza dell'ex AGENSUD

Art. 12

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Comma 1

Disposizioni in materia di reclutamento
di uditori giudiziari

Art. 13

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Comma 1

Disposizioni in materia di durata massima
delle indagini preliminari per i delitti di strage

Art. 13-bis

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Comma 1

(Proroga di termini relativi ad
opere fognarie a Venezia)

Comma 2

1. All'articolo 10 del decreto-legge 5 febbraio 1990, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 aprile 1990, n. 71, il comma 5, già sostituito dall'articolo 26, comma 1, della legge 31 luglio 2002, n. 179, è sostituito dal seguente:
"5. Le aziende artigiane produttive, di cui al comma 3, le aziende industriali situate nel centro storico di Venezia e nelle isole della laguna di Venezia, gli stabilimenti ospedalieri, gli enti assistenziali, le aziende turistiche, ricettive e della ristorazione, i mercati all'ingrosso e al minuto, gli impianti sportivi, non serviti da pubblica fognatura, che presentino ai comuni, entro il 30 aprile 2003, un piano di adeguamento degli scarichi, possono completare le opere entro il 31 dicembre 2003. Le disposizioni di cui al presente comma e al comma 4 si applicano:
a) ai soggetti, di cui al primo periodo del presente comma, esistenti alla data di entrata in vigore della presente disposizione, che abbiano presentato ai comuni, entro il 30 aprile 2003, il suddetto piano di adeguamento degli scarichi;
b) ai soggetti di cui al primo periodo del presente comma che iniziano l'attività dopo la data di entrata in vigore della presente disposizione".
2. I termini di adeguamento di cui all'articolo 1 del decreto del Ministro dell'ambiente del 18 aprile 2000, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 98 del 28 aprile 2000, sono prorogati fino al 31 dicembre 2003. (3)
((5))

Art. 13-ter

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Comma 1

(( (Proroga di termini relativi a
strumenti di pubblicità). ))

Comma 2

((1. All'articolo 31 della legge 24 novembre 2000, n. 340, come modificato dall'articolo 3, comma 13, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:
2-bis. Fino al 30 giugno 2003 le formalità indicate al comma 2 dovranno essere eseguite, in caso di assenza di firma digitale ai sensi di legge, mediante allegazione degli originali o di copia in forma cartacea rilasciata a norma di legge.
2-ter. I pubblici ufficiali roganti o autenticanti gli atti da cui dipendono le formalità di cui ai commi 2 e 2-bis possono in ogni caso richiederne direttamente l'esecuzione al registro delle imprese che esegue le formalità, verificata la regolarità formale della documentazione))

Art. 13-quater

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Comma 1

(( (Proroga di un termine relativo all'attività
di vendita e trasporto del gas naturale). ))

Art. 13-quinquies

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Art. 13-sexies

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Comma 1

(( (Proroga di termini per consentire l'adeguamento alle
prescrizioni antincendio per le strutture ricettive
esistenti e nulla osta provvisorio). ))

Comma 2

((
1. Al secondo periodo dell'articolo 3-bis, comma 1, del decreto-legge 23 novembre 2001, n. 411, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 dicembre 2001, n. 463, le parole: "Nel termine di centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto" sono sostituite dalle seguenti: "Entro il 30 giugno 2003".
2. All'ultimo periodo dell'articolo 7, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 12 gennaio 1998, n. 37, le parole: "devono essere adottate entro tre anni dall'emanazione del presente regolamento" sono sostituite dalle seguenti: "devono essere adottate entro il 31 dicembre 2003"))

Art. 13-septies

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Comma 1

(( (Proroga del termine per l'adeguamento degli onorari
spettanti ai componenti degli uffici elettorali di sezione). ))

Comma 2

((1. Il termine previsto dall'articolo 3, comma 3, primo periodo, della legge 16 aprile 2002, n. 62, è prorogato di dodici mesi))

Art. 13-octies

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Comma 1

(( (Proroga di termini per la
valutazione annuale dei dirigenti). ))

Comma 2

((
1. Il termine previsto dall'articolo 36, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, concernente l'aggiornamento delle posizioni del ruolo di anzianità dei vice prefetti e dei vice prefetti aggiunti, previsto dall'articolo 7, comma 5, dello stesso decreto, è prorogato di un anno.
2. All'articolo 62, comma 9, del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, le parole: "dall'anno 2002, in relazione all'attività svolta nell'anno 2001" sono sostituite dalle seguenti: "dall'anno 2004, in relazione all'attività svolta nell'anno 2003"))

Art. 13-novies

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Comma 1

Proroga di un termine concernente la delega al Governo per il
completamento dell'attuazione della legge 1 marzo 2002, n. 39

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (4)

La L. 27 luglio 2004, n. 186 ha disposto (con l'art. 2, comma 10) che il termine di cui al presente articolo 13-nonies, è differito al 20 luglio 2004.

Art. 13-decies

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Comma 1

(( (Proroga di un termine concernente i docenti stabili
della Scuola superiore della pubblica amministrazione). ))

Art. 13-undecies

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Comma 1

Proroga del termine per l'applicazione di un codice a barre
relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari

Comma 2

1. Il termine per l'applicazione di un codice a barre relativo alla distribuzione dei medicinali veterinari di cui all'articolo 8, comma 1, del regolamento di cui al decreto del Ministro della sanità 16 maggio 2001, n. 306, è prorogato al 1 settembre 2005.
((6))

Art. 13-duodecies

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Comma 1

(( (Proroga del termine relativo alla
disciplina del prezzo dei libri). ))

Art. 14

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Comma 1

Entrata in vigore

Comma 2

1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 ottobre 2002
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri e, ad interim, Ministro degli affari esteri
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Frattini, Ministro per la funzione pubblica
Alemanno, Ministro delle politiche agricole e forestali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Tremaglia, Ministro per gli italiani nel Mondo
Castelli, Ministro della giustizia
Visto, il Guardasigilli: Castelli