LEGGE

Legge 186/2004 - Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalita' di taluni settori della pubblica amministrazione. Disposizioni per la rideterminazione di deleghe legislative e

Numero 186 Anno 2004 GU 28.07.2004 Codice 004G0220

urn:nir:stato:legge:2004-07-27;186

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

Conversione in legge del decreto-legge
28 maggio 2004, n. 136. Entrata in vigore

Comma 2

1. Il decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, recante disposizioni urgenti per garantire la funzionalità di taluni settori della pubblica amministrazione, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. Sono fatti salvi gli effetti degli atti compiuti ai sensi dell'articolo 8, comma 1-bis, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dall'articolo 6 del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
((3))
3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (3)
La Corte Costituzionale, con sentenza 28 settembre-7 ottobre 2005, n. 378 (in G.U. 1a s.s. 12/10/2005, n. 41) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 2 del presente articolo.

Art. 2

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Comma 1

Disposizioni per la rideterminazione di
deleghe legislative e altre disposizioni connesse

Comma 2

1. E Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi integrativi e correttivi dei decreti legislativi 30 luglio 1999, n. 300, 20 ottobre 1998, n. 368, 29 gennaio 1998, n. 19, 20 luglio 1999, n. 273, 16 luglio 1997, n. 264, 16 luglio 1997, n. 265, 28 novembre 1997, n. 459, e 28 novembre 1997, n. 464, attenendosi alle procedure e ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, all'articolo 5, commi 2 e 3, e all'articolo 7 della legge 6 luglio 2002, n. 137. (1)
2. Il Governo è delegato ad adottare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi correttivi o modificativi dei decreti legislativi già emanati ai sensi dell'articolo 21, comma 15, della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, attenendosi ai principi e criteri direttivi contenuti nel citato comma 15.
3. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di
((ventiquattro))
mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riassetto delle disposizioni legislative in materia di:
a) teatro, musica, danza ed altre forme di spettacolo dal vivo;
b) sport;
c) proprietà letteraria e diritto d'autore.
4. I decreti legislativi di cui al comma 3 sono adottati secondo le procedure ed i principi e criteri direttivi di cui all'articolo 10, commi 2, 3 e 4, della legge 6 luglio 2002, n. 137, e successive modificazioni.
5. Il Governo è delegato ad adottare, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o più decreti legislativi per il riordino delle disposizioni in tema di parità e pari opportunità tra uomo e donna, attenendosi ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 13, comma 2, della legge 6 luglio 2002, n. 137.
6. All'articolo 6, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137, la parola: "diciotto" è sostituita dalla seguente: "trentasei".
7. Alla legge 29 luglio 2003, n. 229, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) agli articoli 2, comma 1, alinea, 4, comma 1, alinea, e 5, comma 1,, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni";
b) all'articolo 3, comma 1, alinea, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
c) agli articoli 7, comma 1, alinea, 8, comma 1, alinea, e 9, comma 1, alinea, le parole: "sei mesi" sono sostituite dalle seguenti: "diciotto mesi";
d) all'articolo 11, comma 1, alinea, le parole: "entro diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "entro trenta mesi".
8. All'articolo 15, comma 1, alinea, della legge 12 dicembre 2002, n. 273, le parole: "diciotto mesi" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
9. All'articolo 6, comma 1, alinea, della legge 8 luglio 2003, n. 172, le parole: "un anno" sono sostituite dalle seguenti: "due anni".
10. Il termine di cui all'articolo 13-nonies del decreto-legge 25 ottobre 2002, n. 236, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 dicembre 2002, n. 284, è differito al 20 luglio 2004.
11. All'articolo 1, commi 1 e 3, della legge 7 marzo 2003, n. 38, le parole, rispettivamente: "entro un anno" ed "entro due anni" sono sostituite dalle seguenti: "entro due anni" ed "entro tre anni".
12. All'articolo 1, comma 3, alinea, della legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge" sono sostituite dalle seguenti: "il 31 dicembre 2004". All'articolo 1-sexies, comma 7, del decreto-legge 29 ago-sto 2003, n. 239, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 2003, n. 290, le parole: "30 giugno 2004" sono sostituite dalle seguenti: "31 dicembre 2004".
13. All'articolo 5 del decreto legislativo 19 dicembre 2003, n. 379, al comma 4, la parola: "nonchè" è sostituita dalle seguenti: "ma non".

Comma 3

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AGGIORNAMENTO (1)
La L. 27 dicembre 2004, n. 306 ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che il termine di cui al comma 1 del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2005.

Art. 3

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Comma 1

(Modifica dell'articolo 1 della legge
21 dicembre 2001, n. 443)

Comma 2

1. All'articolo 1, comma 3, secondo periodo, della legge 21 dicembre 2001, n. 443, le parole: "due anni" sono sostituite dalle seguenti: "tre anni".

Art. 4

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Comma 1

(Modifica dell'articolo 28 della legge
28 dicembre 2001, n. 448)

Comma 2

1. All'articolo 28, comma 1, della legge 28 dicembre 2001, n. 448, e successive modificazioni, le parole: "entro sei mesi dalla scadenza del termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 6 luglio 2002, n. 137" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 dicembre 2004".
La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.
Data a Roma, addì 27 luglio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Visto, il Guardasigilli: Castelli