Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
Preambolo
Disposizioni introduttive del provvedimento
Art. 1-bis
appartenente ai ruoli marescialli dell'Esercito, della
Marina e dell'Aeronautica con quelle del personale del
ruolo ispettori dell'Arma dei carabinieri). ))
Art. 1-ter
#Comma 1
Comma 2
a) al comma 7, le parole: "del ruolo unico" sono sostituite dalle seguenti: "dei ruoli di cui all'articolo 23";
b) il comma 9 è abrogato))
Art. 1-quater
#Comma 1
del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici oltre
i limiti di età per il collocamento a riposo). ))
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Conseguentemente, l'attività statutaria svolta dalla Società alle predette condizioni non si considera attività commerciale))
Art. 3
#Comma 1
della Presidenza del Consiglio dei Ministri
Comma 2
Art. 3-bis
#Comma 1
Comma 2
"7-bis. Le amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e gli enti pubblici non economici comunicano, altresì, entro il 30 giugno di ciascun anno alla Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica i dati complessivi e riepilogativi relativi ai ruoli, alla dotazione organica, agli incarichi dirigenziali conferiti, anche ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, nonchè alle posizioni di comando, fuori ruolo, aspettativa e mobilità, con indicazione della decorrenza e del termine di scadenza. Le informazioni sono comunicate e tempestivamente aggiornate per via telematica a cura delle amministrazioni interessate, con inserimento nella banca dati prevista dall'articolo 23, comma 2, se condo le modalità individuate con circolare della Presidenza del Consiglio dei ministri - Dipartimento della funzione pubblica"))
Art. 3-ter
#Comma 1
Comma 2
Sono abrogati l'articolo 18, ad eccezione del comma 11, e l'articolo 19, comma 11, del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 dicembre 1997, n. 465))
Art. 3-quater
#Comma 1
Comma 2
degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, dopo il comma 2 è inserito il seguente:
"2-bis. Durante il periodo in cui il segretario comunale o provinciale è utilizzato in posizione di distacco, comando, aspettativa, fuori ruolo o altra analoga posizione presso altre amministrazioni pubbliche e in ogni altro caso previsto dalla legge, il termine di collocamento in disponibilità resta sospeso"))
Art. 3-quinquies
#Comma 1
Comma 2
16 gennaio 2003, n. 3, al presidente della Commissione per le adozioni internazionali di cui all'articolo 38 della legge 4 maggio 1983, n. 184, è attribuita un'indennità nella misura da determinarsi con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. A tal fine si provvede mediante corrispondente riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 9 della legge 31 dicembre 1998, n. 476, per l'esecuzione della Convenzione per la tutela dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale, fatta a L'Aja il 29 maggio 1993, ratificata ai sensi della medesima legge n. 476 del 1998))
Art. 4
#Comma 1
dell'ambiente e della tutela del territorio
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.L. 28 dicembre 2006, n. 300, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2007, n. 17, ha disposto (con l'art. 3, comma 4-bis) che il termine di cui al comma 2-bis del presente articolo, è prorogato al 31 dicembre 2007.
Comma 4
Il D.L. 31 dicembre 2007, n. 248, convertito con modificazioni dalla L. 28 febbraio 2008, n. 31, ha disposto (con l'art. 20, comma 1) che il termine di cui al comma 2-bis del presente articolo già prorogato al 31 dicembre 2007, ai sensi dell'articolo 3, comma 4-bis, del decreto-legge 28 dicembre 2006, n. 300, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2007, n. 17, è differito al 30 giugno 2009.
Comma 5
Il D.L. 30 dicembre 2015, n. 210, convertito con modificazioni dalla L. 25 febbraio 2016, n. 21, ha disposto (con l'art. 7, comma 11-bis) che "Il termine di cui all'articolo 5, comma 2-bis, del decreto-legge 28 maggio 2004, n. 136, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 luglio 2004, n. 186, riferito alle nuove norme tecniche per la progettazione, la costruzione e l'adeguamento, anche sismico e idraulico, delle dighe di ritenuta è prorogato al 28 febbraio 2017".
Art. 5-bis
#Comma 1
Giochi olimpici invernali di Torino del 2006). ))
Comma 2
"Art. 9-bis. - (Varianti in corso d'opera). - 1. Le varianti in corso d'opera per motivi di cui all'articolo 25 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, contenute in apposita perizia suppletiva e di variante, possono essere autorizzate dalla stazione appaltante a condizione che il completamento integrale dell'opera interessata sia assicurato a valere sulle risorse disponibili, trascorsi trenta giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante delle autorizzazioni e dei pareri obbligatori agli enti e agli uffici coinvolti senza che sia stato comunicato formalmente un motivato dissenso, semprechè sia assicurata la copertura economica della eventuale maggiore spesa nel quadro economico dell'intervento. Gli enti e gli uffici, ai quali sono stati richiesti autorizzazioni e pareri, possono domandare, entro dieci giorni dalla presentazione della richiesta da parte della stazione appaltante, una sola volta eventuali integrazioni alla documentazione loro presentata"))
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"1-bis. Esperite le procedure di cui al comma 1, qualora entro trenta giorni non si raggiunga l'intesa con la regione interessata, il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti indica il prescelto nell'ambito di una terna formulata a tale fine dal presidente della giunta regionale, tenendo conto anche delle indicazioni degli enti locali e delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura interessati. Ove il presidente della giunta regionale non provveda alla indicazione della terna entro trenta giorni dalla richiesta allo scopo indirizzatagli dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, questi chiede al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre la questione al Consiglio dei ministri, che provvede con deliberazione motivata.".
Comma 3
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal D.L. 22 marzo 2021, n. 41, convertito con modificazioni dalla L. 21 maggio 2021, n. 69, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 dicembre 2023".
Comma 3
Il D.Lgs. 28 febbraio 2021, n. 39, come modificato dal D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con modificazioni dalla L. 23 luglio 2021, n. 106, ha disposto (con l'art. 17-bis, comma 1) che "Le disposizioni recate dal presente decreto si applicano a decorrere dal 31 agosto 2022".
Art. 8
#Comma 1
Art. 8-bis
#Comma 1
per le assunzioni obbligatorie
Comma 2
Comma 3
Ha altresì dichiarato, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l' illegittimità costituzionale della parte residua dello stesso articolo 8-bis.
Art. 8-ter
#Comma 1
dell'istruzione, dell'università e della ricerca). ))
Comma 2
Art. 8-quater
#Comma 1
dell'amministrazione degli affari esteri). ))
Comma 2
a) all'articolo 102:
1) al primo comma è abrogata la lettera c);
2) dopo il primo comma è inserito il seguente:
"L'amministrazione degli affari esteri può inoltre organizzare un corso di aggiornamento per consiglieri di ambasciata della durata complessiva di almeno tre mesi";
3) al secondo comma, dopo le parole: "I corsi previsti dal primo" sono inserite le seguenti: "e dal secondo";
b) all'articolo 108:
1) il primo comma è sostituito dal seguente:
Le promozioni al grado di consigliere di ambasciata sono effettuate fra i consiglieri di legazione che nel loro grado abbiano compiuto quattro anni di effettivo servizio";
2) il secondo comma è abrogato;
c) all'articolo 110:
1) al primo comma, dopo le parole: "quattro anni" sono inserite le seguenti: " , salva la facoltà dell'amministrazione di disporre l'esecuzione del provvedimento di destinazione entro i sessanta giorni successivi" ed è soppresso l'ultimo periodo;
2) il secondo comma è abrogato;
3) al terzo comma, dopo le parole: "fra sede e sede" sono inserite le seguenti: ", salva la facoltà dell'amministrazione di prevedere proroghe nella misura massima di trenta giorni per consentire una ordinata gestione dei movimenti";
d) all'articolo 110-bis:
1) al primo comma, le parole: "durante il mese di gennaio di ogni anno" sono sostituite dalle seguenti: "secondo le modalità specificamente disciplinate dall'amministrazione medesima"; le parole: "nel corso dello stesso anno" sono soppresse; dopo le parole: "rappresentanza diplomatica" sono inserite le seguenti: "e di capo di consolato generale di I classe";
2) il secondo comma è sostituito dal seguente:
"I capi dei consolati generali di I classe sono individuati dal Ministro degli affari esteri fra i funzionari diplomatici che possiedono le qualità più idonee per svolgere l'incarico";
e) all'articolo 173, comma 4, dopo le parole: "per gravi ragioni di salute" sono inserite le seguenti: "o perchè affidati all' altro genitore a seguito di divorzio, annullamento, separazione legale o consensuale omologata, nonchè nei casi di provvedimenti di separazione o scioglimento del matrimonio pronunciati dal giudice straniero anche se non delibati o, in caso di figli naturali legalmente riconosciuti, affidati al genitore non convivente con il dipendente all' estero";
f) all'articolo 190, primo comma, dopo le parole: "di cui ai successivi articoli" sono aggiunte le seguenti: ", anche secondo le modalità di cui al regolamento previsto dall'articolo 31 della legge 23 aprile 2003, n. 109".
2. All'articolo 17 del decreto legislativo 24 marzo 2000, n. 85, dopo il comma 7, è inserito il seguente:
"7-bis. In deroga a quanto previsto dagli articoli 102, primo comma, lettera b), e 107, primo comma, lettera a), del decreto del Presidente della Repubblica 5 gennaio 1967, n. 18, i funzionari diplomatici entrati in servizio dal 1° gennaio 1999 al 31 dicembre 2003 possono essere promossi al grado di consigliere di legazione anche se non hanno frequentato il corso di aggiornamento di cui al medesimo articolo 102, primo comma, lettera b). I funzionari che sono stati promossi senza aver frequentato il corso sono tenuti a seguire, entro tre anni dalla promozione stessa, un apposito corso di aggiornamento di durata semestrale".
3. Dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, salvo la previsione di cui al comma 1, lettera e), non devono derivare oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato.
4. All'onere finanziario derivante dall'attuazione delle disposizioni di cui al comma 1, lettera e), valutato in complessivi euro 199.765 a decorrere dall'anno 2004, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2004-2006, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2004, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
5. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del presente articolo, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978.
6. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio))
Art. 8-quinquies
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-sexies
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-septies
#Comma 1
dalla siccità nell'annata 1989-1990). ))
Comma 2
Art. 8-octies
#Comma 1
Comma 2
Art. 8-novies
#Comma 1
Comma 2
2. L'articolo 1, comma 1, del decreto-legge 7 aprile 2004, n. 97, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 giugno 2004, n. 143, si interpreta nel senso che la rideterminazione delle graduatoriè permanenti dell'ultimo scaglione previsto dall'articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 3 luglio 2001, n. 255, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 agosto 2001, n. 333, è riferita, per quanto concerne i soli titoli di servizio, esclusivamente a quelli prestati a partire dall'anno scolastico 2003-2004))
Art. 8-decies
#Comma 1
Comma 2
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 28 maggio 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Mazzella, Ministro per la funzione pubblica
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Urbani, Ministro per i beni e le attività culturali
Lunardi, Ministro delle infrastrutture e dei trasporti
Visto, il Guardasigilli: Castelli