DECRETO-LEGGE

D.L. 314/2004 - DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314

DECRETO-LEGGE 30 dicembre 2004, n. 314

Numero 314 Anno 2004 GU 31.12.2004 Codice 004G0350

urn:nir:stato:decreto.legge:2004-12-30;314

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni per assicurare la funzionalità degli enti locali e della Croce Rossa, per garantire l'azione di contrasto alla criminalità da parte dell'Ufficio del Procuratore nazionale antimafia, per differire l'entrata in vigore del regime di liberalizzazione dell'accesso al mercato dell'autotrasporto di merci, per garantire in via transitoria il finanziamento delle funzioni conferite alle regioni e per assicurare continuità all'erogazione dei contributi per lo spettacolo dal vivo;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2004;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e dei Ministri dell'interno, delle infrastrutture e dei trasporti, per gli affari regionali e per i beni e le attività culturali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

#

Comma 1

Bilanci di previsione degli enti locali

Comma 2

1. Il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno 2005 da parte degli enti locali è prorogato al 31 marzo 2005.
1-bis. Ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione degli enti locali e della verifica della salvaguardia degli equilibri di bilancio si applicano
((...))
le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 2 e 3, del decreto-legge 29 marzo 2004, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 2004, n. 140. (4) (5a) (5) (6) (7) (8) (9) (11)

Comma 3

-------------
AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 29 dicembre 2010, n. 225, convertito con modificazioni dalla L. 26 febbraio 2011, n. 10, ha disposto (con l'art. 1, comma 1), in relazione all'art. 1, comma 1-bis, che "È fissato al 31 marzo 2011 il termine di scadenza dei termini e dei regimi giuridici indicati nella tabella 1 allegata con scadenza in data anteriore al 15 marzo 2011".

Comma 4

-------------
AGGIORNAMENTO (5a)

Il Il D.P.C.M. 25 marzo 2011 (in G.U. 31/03/2011, n. 74) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che il termine di cui al comma 1-bis, del presente articolo è prorogato al 31 dicembre 2011.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 2) che la presente modifica ha effeto dal 1° aprile 2011.