Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Emana
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
dei bilanci di previsione 2004
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
mancata adozione degli strumenti urbanistici generali
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
dei consiglieri comunali e provinciali
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
dell'avanzo di amministrazione presunto
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
degli enti locali in stato di dissesto finanziario
Comma 2
1. All'articolo 31 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, e successive modificazioni, il comma 15 è sostituito dal seguente:))
Comma 3
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"Art. 145-bis - (Gestione finanziaria). - 1. Per i comuni con popolazione inferiore a 20.000 abitanti i cui organi consiliari sono stati sciolti ai sensi dell'articolo 143, su richiesta della Commissione straordinaria di cui al comma 1 dell'articolo 144, il Ministero dell'interno provvede all'anticipazione di un importo calcolato secondo i criteri di cui al comma 2 del presente articolo.
L'anticipazione è subordinata all'approvazione di un piano di risanamento della situazione finanziaria, predisposto con le stesse modalità previste per gli enti in stato di dissesto finanziario dalle norme vigenti. Il piano è predisposto dalla Commissione straordinaria ed è approvato con decreto del Ministro dell'interno, su parere della Commissione per la finanza e gli organici degli enti locali, di cui all'articolo 155.
2. L'importo dell'anticipazione di cui al comma 1 è pari all'importo dei residui attivi derivanti dal titolo primo e dal titolo terzo dell'entrata, come risultanti dall'ultimo rendiconto approvato, sino ad un limite massimo determinato in misura pari a cinque annualità dei trasferimenti erariali correnti e della quota di compartecipazione al gettito dell' IRPEF, e calcolato in base agli importi spettanti al singolo comune per l'anno nel quale perviene la richiesta. Dall' anticipazione spettante sono detratti gli importi già corrisposti a titolo di trasferimenti o di compartecipazione al gettito dell'IRPEF per l'esercizio in corso. A decorrere dall'esercizio successivo il Ministero dell'interno provvederà, in relazione al confronto tra l'anticipazione attribuita e gli importi annualmente spettanti a titolo di trasferimenti correnti e di compartecipazione al gettito dell'IRPEF, ad effettuare le compensazioni e determinare gli eventuali conguagli sino al completo recupero dell'anticipazione medesima.
3. L'organo di revisione dell'ente locale è tenuto a vigilare sull'attuazione del piano di risanamento, segnalando alla Commissione straordinaria o all'amministrazione successivamente subentrata le difficoltà riscontrate e gli eventuali scostamenti dagli obiettivi.
Il mancato svolgimento di tali compiti da parte dell'organo di revisione è considerato grave inadempimento.
4. Il finanziamento dell'anticipazione di cui al comma 1 avviene con contestuale decurtazione dei trasferimenti erariali agli enti locali e le somme versate dall'ente sciolto ai sensi dell'articolo 143 affluiscono ai trasferimenti erariali dell'anno successivo e sono assegnate nella stessa misura della detrazione. Le modalità di versamento dell' annualità sono indicate dal Ministero dell'interno all'ente locale secondo le norme vigenti".
Art. 6-bis
#Comma 1
locali per eventi eccezionali e situazioni contingenti))
Comma 2
Art. 7
#Comma 1
sull'ordinamento degli enti locali
Comma 2
"3. La sospensione cessa di diritto di produrre effetti decorsi diciotto mesi. Nel caso in cui l'appello proposto dall'interessato avverso la sentenza di condanna sia rigettato anche con sentenza non definitiva, decorre un ulteriore periodo di sospensione che cessa di produrre effetti trascorso il termine di dodici mesi dalla sentenza di rigetto";
b-bis)all'articolo 61 sono apportate le seguenti modifiche:
1) la rubrica è sostituita dalla seguente: "Ineleggibilità e incompatibilità alla carica di sindaco e presidente di provincia";
2) al comma 1, numero 2), sono soppresse le seguenti parole: ", di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
"1-bis. Non possono ricoprire la carica di sindaco o di presidente di provincia coloro che hanno ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al secondo grado che coprano nelle rispettive amministrazioni il posto di appaltatore di lavori o di servizi comunali o provinciali o in qualunque modo loro fideiussore";
b-ter) all'articolo 64, il comma 4 è sostituito dal seguente:
"4. Il coniuge, gli ascendenti, i discendenti, i parenti e affini entro il terzo grado, del sindaco o del presidente della giunta provinciale, non possono far parte della rispettiva giunta nè essere nominati rappresentanti del comune e della provincia";
b-quater) all' articolo 254, il comma 6 è abrogato;
b-quinquies) all' articolo 256, comma 4, le parole da: ", su segnalazione del Ministero dell'interno" sino alla fine del comma sono soppresse".
Comma 3
Art. 7-bis
#Comma 1
per il parere al Governo sulla destinazione
dei fondi per la ricostruzione del Belice))
Comma 2
Art. 7-ter
#Comma 1
di interventi per opere pubbliche))
Comma 2
Art. 7-quater
#Comma 1
imbarco dei passeggeri sulle aeromobili))
Comma 2
Art. 7-quinquies
#Comma 1
per consegna di certificati elettorali))
Comma 2
Art. 7-sexies
#Comma 1
dei bilanci delle regioni e degli enti locali))
Comma 2
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 marzo 2004
CIAMPI
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri
Pisanu, Ministro dell'interno
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze
Visto, il Guardasigilli: Castelli