Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare l'attività del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di apportare alcune modifiche alle disposizioni nazionali di applicazione della normativa comunitaria sulle quote latte, al fine di evitare che una inidonea attuazione delle disposizioni comunitarie comporti un ingente onere finanziario nei confronti dell'Unione europea, di provvedere alla definitiva sistemazione occupazionale del personale dipendente dalla Federconsorzi, nonchè di disporre interventi in alcuni settori agricoli e fermo biologico della pesca per il 1996;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 22 ottobre 1996;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica, del lavoro e della previdenza sociale e per la funzione pubblica e gli affari regionali;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
Proroga del Fondo per lo sviluppo della
meccanizzazione in agricoltura e contributi
ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti
meccanizzazione in agricoltura e contributi
ad enti irrigui ed al settore degli allevamenti
Comma 2
1. Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al
((31 dicembre 2008))
. La gestione del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura è affidata alle regioni.
2. Per assicurare la continuità delle attività necessarie all'esercizio delle grandi dighe, già ultimate e in gestione o in corso di ultimazione con la costruzione delle relative adduzioni e distribuzione primaria dell'acqua a fini prevalentemente irrigui, nelle more di un definitivo riordino delle loro funzioni e finalità, sono attribuiti contributi straordinari per l'anno 1995, rispettivamente, nell'importo di lire 30 miliardi all'Ente per lo sviluppo dell'irrigazione in Puglia, Lucania ed Irpinia, e nell'importo di lire 14 miliardi all'Ente irriguo umbro-toscano.
3. Per consentire il conseguimento di una maggiore economia nel settore degli allevamenti, anche attraverso il miglioramento genetico del bestiame, e per far fronte alle connesse esigenze finanziarie, è autorizzata la spesa di lire 46 miliardi, di cui 500 milioni a titolo di contributo per programmi di miglioramento del lupo italiano, per l'anno 1995.
4. All'onere derivante dall'applicazione dei commi 2 e 3, pari a lire 90.000 milioni, si provvede a carico dei capitoli 1279, 1280, 7550 e 7557, rispettivamente per lire 30.000 milioni, per lire 14.000 milioni, per lire 45.500 milioni e per lire 500 milioni, dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, per l'anno finanziario 1996.
Art. 2
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
((9))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente articolo è abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
Art. 3
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
((9))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente articolo è abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
Art. 4
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.L. 28 MARZO 2003, N. 49,
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 30 MAGGIO 2003, N. 119))
((9))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (9)
Il D.L. 28 marzo 2003, n. 49, convertito con modificazioni dalla L. 30 maggio 2003, n. 119 ha disposto (con l'art. 10, comma 47) che il presente articolo è abrogato "a decorrere dal primo periodo di applicazione del presente decreto, come individuato dal presente articolo".
Art. 5
#Comma 1
Disposizioni urgenti per il personale della Federconsorzi
Comma 2
1. Possono essere assunti in amministrazioni statali, anche ad ordinamento autonomo, e in altre amministrazioni richiedenti o in enti pubblici non economici, anche in deroga ai limiti di età, 194 unità della Federconsorzi, in servizio alla data del 17 maggio 1991 e ancora tali alla data del 9 maggio 1996, da destinare prevalentemente in uffici delle amministrazioni o degli enti di cui al presente comma situati nelle regioni del centro-nord Italia.
2. Alle equiparazioni tra le professionalità possedute dai dipendenti della Federconsorzi, assunti nelle amministrazioni pubbliche ai sensi del presente decreto e del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, e le qualifiche e profili professionali delle amministrazioni pubbliche predette si provvede con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri del tesoro, delle risorse agricole, alimentari e forestali e del lavoro e della previdenza sociale.
3. L'idoneità a svolgere mansioni proprie di ciascun profilo professionale è accertata, mediante prova pratica o colloquio, da una commissione nominata dal Ministro per la funzione pubblica.
4. Con proprio decreto, il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine di graduatoria, in relazione alle carenze del personale rilevate nelle amministrazioni interessate. L'assegnazione definitiva deve avvenire entro e non oltre il 30 aprile 1997.
5. Il trattamento economico spettante è quello delle qualifiche di inquadramento nei limiti delle disponibilità di bilancio esistenti.
I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
6. Il personale interessato di cui al comma 1 è iscritto, a domanda da presentare entro il 31 dicembre 1996 al commissario governativo, in un ruolo unico transitorio presso il Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, con decorrenza giuridica ed economica dal giorno successivo alla cessazione del rapporto di lavoro e comunque dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Per il periodo di permanenza in tale ruolo al personale interessato si applica il trattamento giuridico ed economico del personale del comparto Ministeri. Tale personale può essere utilizzato fino all'assegnazione definitiva, su richiesta, nelle amministrazioni ed uffici di cui al comma 1, o, nel limite massimo di 50 unità, presso il liquidatore giudiziale per le esigenze della procedura. Il costo del personale utilizzato per le esigenze della liquidazione è a carico della procedura stessa.
7. Ai lavoratori della Federconsorzi, nel limite di dieci unità, individuati sulla base della maggiore anzianità contributiva o di età, che non hanno chiesto l'iscrizione nel ruolo transitorio, si applica quanto previsto dall'articolo 4, commi 26 e 27, del decreto-legge 1 ottobre 1996, n. 510, previa presentazione di un'apposita domanda da parte della Federconsorzi entro il 31 dicembre 1996.
8. In attesa del riordino dei consorzi agrari, di cui al decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1235, in favore dei lavoratori dipendenti dei predetti consorzi che abbiano già fruito nel corrente anno del trattamento straordinario di integrazione salariale, ai sensi della legge 23 luglio 1991, n. 223, nonchè del decreto-legge 26 novembre 1993, n. 478, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 1994, n. 56, e successive modificazioni, è concesso con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, un ulteriore periodo di tale trattamento non eccedente i nove mesi, anche in deroga alla normativa vigente. (3)
((4))
9. Agli oneri previsti dai commi 4 e 8, valutati in lire 6,5 miliardi per l'anno 1996 e in lire 8,2 miliardi annui a decorrere dal 1997, si provvede mediante riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1996-98, sul capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Comma 3
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 20 gennaio 1998, n. 4, convertito, con modificazioni dalla L. 20 marzo 1998, n. 52 ha disposto (con l'art. 1, comma 3, lettera b) che sono prorogati per ulteriori otto mesi "i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data del 15 dicembre 1997."
Comma 4
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78, convertito, con modificazioni dalla L. 5 giugno 1998, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1, lettera b)) che sono prorogati "di ulteriori sei mesi i trattamenti di integrazione salariale di cui all'articolo 5, comma 8, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n. 552, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 dicembre 1996, n. 642, per i lavoratori in servizio alla data di entrata in vigore del presente decreto e nella misura vigente a tale data."
Art. 6
#Comma 1
Trasferimento all'AIMA di fondi
per il settore lattiero-caseario
per il settore lattiero-caseario
Comma 2
1. Per corrispondere agli impegni finanziari, derivanti dalle conclusioni comuni del Consiglio e della Commissione dell'Unione europea del 21 ottobre 1994, nonchè dalle successive decisioni, per quanto attiene ai prelievi nel settore lattiero-caseario relativi al periodo 1989-1991, è autorizzato il trasferimento all'AIMA dell'importo di lire 1.000 miliardi per l'anno 1996, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al cap. 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1996, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
2. Il Ministero del tesoro è autorizzato alla concessione all'AIMA delle anticipazioni di tesoreria necessarie alla stessa per effettuare i pagamenti degli aiuti previsti dalla normativa comunitaria.
Art. 7
#Comma 1
Assegnazione di fondi per le misure
di accompagnamento della PAC
di accompagnamento della PAC
Comma 2
1. Per consentire la prosecuzione degli interventi di cui al decreto-legge 7 novembre 1994, n. 621, convertito dalla legge 17 dicembre 1994, n. 737, ed al decreto-legge 3 agosto 1995, n. 325, convertito dalla legge 3 ottobre 1995, n. 408, è autorizzata l'ulteriore spesa di lire 95 miliardi per l'anno 1996.
2. All'onere derivante dall'attuazione del comma 1, determinato in lire 95 miliardi per l'anno 1996, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 6856 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per il medesimo anno, all'uopo utilizzando quota parte dell'accantonamento relativo al Ministero del tesoro.
3. Per l'anno 1996, la somma prevista al comma 1 è iscritta nel bilancio di previsione dell'AIMA.
4. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 8
#Comma 1
Produzione agricola con metodo biologico
Comma 2
1. Il comma 3 dell'articolo 42 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, è sostituito dal seguente:
" 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi.".
" 3. Gli organismi responsabili dei controlli di cui all'articolo 15 del regolamento CEE del Consiglio n. 2092/91 indicati nell'elenco pubblicato nella Gazzetta Ufficiale, serie C, n. 284, del 21 ottobre 1993, continuano ad operare fino al 31 dicembre 1996 e sono fatti salvi gli atti già adottati dai medesimi organismi.".
Art. 9
#Comma 1
Fermo biologico della pesca nel 1996
Comma 2
1. Per l'anno 1996, ai fini della urgente applicazione delle norme previste dal regolamento (CE) n. 3699/93, il fermo biologico della pesca è effettuato, per quarantacinque giorni consecutivi, dalle navi che esercitano la pesca costiera e mediterranea con i sistemi a strascico e traino pelagico.
2. Il fermo biologico di cui al comma 1 è effettuato in via obbligatoria nelle acque antistanti i compartimenti marittimi dell'Adriatico con inizio dal 31 luglio 1996 e nelle acque antistanti i compartimenti marittimi del Tirreno e dello Ionio con inizio dal 31 agosto 1996. Salve le deroghe in applicazione del comma 7, nel periodo di effettuazione del fermo non è consentito l'esercizio della pesca con i sistemi a strascico e traino pelagico nelle acque antistanti i compartimenti interessati anche da parte di unità provenienti da altri compartimenti marittimi; la violazione del predetto divieto comporta la sospensione della validità della licenza di pesca per trenta giorni.
3. Per il fermo delle navi indicate nel comma 1 il Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali è autorizzato a concedere alle imprese un premio calcolato in applicazione delle tabelle allegate al presente decreto.
4. È concessa all'impresa di pesca una indennità giornaliera nella misura di lire 30.000, quale contributo dello Stato per ciascun componente l'equipaggio delle navi, al quale deve comunque essere corrisposto dall'armatore il minimo contrattuale previsto dal contratto collettivo di lavoro. Fa carico all'impresa medesima il pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali.
5. Il premio di fermo temporaneo
((non compete all'impresa che non rispetta il contratto collettivo nazionale di lavoro e))
non è cumulabile con indennità o contributi analoghi erogati da altre amministrazioni dello Stato, dalle regioni o da altri enti pubblici.
6. Al pagamento dei contributi previsti dal presente articolo provvedono i comandanti delle capitanerie di porto sugli accreditamenti disposti dal Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali, anche in deroga ai limiti di importo stabiliti dalla vigente normativa.
7. Con decreto del Ministro delle risorse agricole, alimentari e forestali, sono fissate le modalità tecniche di attuazione del presente articolo, nonchè quelle di applicazione del fermo tecnico al fine di consentire un regime ottimale di conservazione delle risorse.
8. All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in lire 82.585 milioni per l'anno 1996, si provvede, quanto a lire 43.000 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo di rotazione per l'attuazione delle politiche comunitarie di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e, quanto a lire 39.585 milioni, mediante utilizzo delle disponibilità del Fondo centrale per il credito peschereccio di cui alla legge 17 febbraio 1982, n. 41.
9. Le somme da utilizzare in attuazione del presente articolo a carico dei Fondi, di cui al comma 8, sono versate in entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle risorse agricole, alimentari e forestali.
((9-bis. A decorrere dal 1997 il fermo biologico è effettuato senza sovrapposizione dei periodi, sentite le associazioni di categoria e avvalendosi della consulenza degli organismi scientifici pubblici))
10. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione del presente articolo.
Art. 9-bis
Comma 1
Comma 2
HA CONFERMATO L'ABROGAZIONE DEL PRESENTE ARTICOLO))
Art. 10
#Comma 1
Abrogazione
Comma 2
1. Sono abrogate le disposizioni del decreto-legge 6 settembre 1996, n. 463.
Art. 11
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali
DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 23 ottobre 1996
SCALFARO
PRODI, Presidente del Consiglio dei Ministri
PINTO, Ministro delle risorse agricole, alimentari
e forestali
DI PIETRO, Ministro dei lavori pubblici
CIAMPI, Ministro del tesoro e del bilancio e della programmazione economica
TREU, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BASSANINI, Ministro per la funzione pubblica e gli affari regionali
Visto, il Guardasigilli: FLICK