Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di adottare misure in favore degli addetti a settori produttivi caratterizzati da crisi occupazionale;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 25 settembre 1992;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro;
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
(( (Assunzioni nel pubblico impiego di lavoratori in cassa integrazione). ))
((
1. Nel biennio 1992-1993 possono essere assunte, anche in deroga ai limiti di età, presso le pubbliche amministrazioni anche ad ordinamento autonomo e presso enti pubblici non economici, per essere assegnate presso uffici situati nelle regioni del centro-nord, per la copertura di vacanze in organico verificatesi nelle varie qualifiche funzionali, millecinquecento unità di personale che fruiscano del trattamento di integrazione salariale straordinario, dipendenti da aziende del centro-nord per le quali siano state accertate le condizioni di intervento della cassa integrazione guadagni straordinaria da almeno dodici mesi e che abbiano stipulato accordi sindacali in relazione a situazioni di eccedenza di manodopera di notevole rilevanza sociale. Tali dipendenti possono accedere alle qualifiche funzionali e ai profili professionali per cui è richiesto un titolo di studio pari o inferiore al diploma di scuola media superiore. Con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, da emanare, su proposta del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono individuate le aziende di provenienza che, entro i successivi trenta giorni, inviano alle agenzie regionali per l'impiego l'elenco dei lavoratori dichiaratisi disponibili. Le agenzie regionali per l'impiego formano la graduatoria dei lavoratori interessati utilizzando i criteri di cui alla legge 28 febbraio 1987, n. 56, e successive modificazioni, e, entro i successivi trenta giorni, la trasmettono alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, che, d'intesa con il Ministero del lavoro e della previdenza sociale, stabilisce le equiparazioni tra le professionalità possedute da ciascun lavoratore e le qualifiche funzionali e i profili professionali delle pubbliche amministrazioni. L'idoneità a svolgere le mansioni proprie di ciascun profilo professionale proposto è accertata da una o più commissioni nominate dal Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, e composte da tre funzionari di qualifica funzionale non inferiore all'ottava. L'accertamento avviene mediante prova pratica o colloquio, ovvero mediante prova pratica e colloquio; il colloquio è comunque obbligatorio per i profili professionali per l'accesso ai quali è richiesto un titolo di studio pari al diploma di scuola me- dia superiore. Il Ministro per la funzione pubblica dispone l'assegnazione del personale dichiarato idoneo, secondo l'ordine della graduatoria, in relazione alle carenze di personale degli uffici delle pubbliche amministrazioni situati nelle regioni del centro-nord. Entro i successivi trenta giorni le amministrazioni interessate provvedono alla nomina e dispongono l'immediata chiamata in servizio. Il trattamento economico spettante è pari a quello iniziale delle qualifiche iniziali di inquadramento. I lavoratori conservano il trattamento previdenziale vigente presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti.
2. Le assunzioni disposte ai sensi del comma 1 sono detratte dal numero delle assunzioni effettuabili nel rispetto dei limiti posti dalle disposizioni vigenti nel biennio 1992-1993))
Art. 1-bis
#Comma 1
(( (Proroga dei rapporti di lavoro a tempo determinato nella pubblica amministrazione). ))
Comma 2
((
1. Il rapporto di lavoro del personale assunto in base alle disposizioni di cui all'articolo 7, comma 6, della legge 29 dicembre 1988, n. 554, e all'articolo 18 della legge 9 marzo 1989, n. 88, e successive modificazioni, può essere prorogato di dodici mesi, a decorrere dalla data di scadenza del termine contrattuale o, per i rapporti prorogati ai sensi dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 marzo 1992, n. 237, e dell'articolo 4, comma 8, del decreto-legge 20 maggio 1992, n. 293, dalle rispettive date di inizio del periodo di proroga.
2. Il personale che cessa dal servizio fino alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto per scadenza del termine contrattuale può essere riammesso in servizio per dodici mesi a decorrere dalla data di riammissione.
3. Gli oneri derivanti dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 rimangono a carico dei bilanci degli enti e delle amministrazioni interessati))
Art. 2
#Comma 1
Disposizioni in materia di cassa integrazione
Comma 2
1. I provvedimenti assunti sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 22, comma 2, della legge 23 luglio 1991, n. 223, per i trattamenti concessi ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge 21 febbraio 1985, n. 23, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 aprile 1985, n. 143, e successive modificazioni, nonchè per i trattamenti di integrazione salariale straordinaria di cui al comma 6 del richiamato articolo 22, possono essere ulteriormente prorogati per un periodo non superiore a sei mesi, con pari riduzione del periodo iniziale di mobilità per i lavoratori interessati.
Art. 2-bis
#Comma 1
(( (Pensionamenti anticipati dei lavoratori delle miniere). ))
Comma 2
((
1. Al comma 6 dell'articolo 7 della legge 30 luglio 1990, n. 221, le parole: '31 dicembre 1991' sono sostituite dalle seguenti: '31 dicembre 1992'; e le parole: 'di cui all'articolo 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155' sono sostituite dalle seguenti: 'di cui agli articoli 16, 17 e 18 della legge 23 aprile 1981, n. 155'.
2. All'onere derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1, valutato in lire 3 miliardi per l'anno 1992, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1992-1994, al capitolo 7903 dello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il medesimo anno. Le somme predette sono iscritte nello stato di previsione del Ministero del lavoro e della previdenza sociale e sono corrisposte all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) dietro presentazione di rendiconto.
))
Art. 2-ter
#Comma 1
(Assunzione di lavoratori in esubero da parte dell'INSAR).
Comma 2
1. La società Iniziative Sardegna S.p.a. (INSAR) è autorizzata all'assunzione dei lavoratori in esubero dipendenti dalle imprese costruttrici appaltatrici e subappaltatrici dei lavori per la costruzione della termocentrale ENEL di Fiumesanto (primo, secondo, terzo e quarto gruppo) e dalle medesime licenziati o collocati in mobilità.
2. I lavoratori sono assunti dall'INSAR con decorrenza dalla data del licenziamento dalle imprese di cui al comma 1 o dalla data di entrata in vigore del presente decreto per i lavoratori collocati nelle liste di mobilità.
3. Ai predetti lavoratori assunti per le finalità di cui all'articolo 5, primo comma, del decreto-legge 9 dicembre 1981, n. 721, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 febbraio 1982, n. 25, è riconosciuto il trattamento di integrazione salariale straordinaria di cui all'articolo 22, comma 6, della legge 23 luglio 1991, n. 223.
4. Il CIPI con propria deliberazione, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, indica, nei limiti dell'autorizzazione di spesa di cui al comma 5, il numero dei lavoratori aventi titolo ed i criteri per la loro individuazione, sentiti gli uffici del lavoro territorialmente competenti.
5. Per le finalità di cui al presente articolo è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per ciascuno degli anni 1993, 1994 e 1995, cui si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1993-1995, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1993, all'uopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
6. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.(3)(4)(5)
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla
L. 9 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 19) che "Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato di quattro mesi, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 7, comma 9 del D.L.
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19
luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 14) che gli
interventi di cui al comma 9 del presente articolo sono prorogati
all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 5, comma 19 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla L. 9 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato fino e non oltre il 31 maggio 1995, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 1998, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che " Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 luglio 1998, n. 251 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate."
((6))
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla
L. 9 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 5, comma 19) che "Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato di quattro mesi, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."
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AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 7, comma 9 del D.L.
20 maggio 1993, n. 148, convertito con modificazioni dalla L. 19
luglio 1993, n. 236 ha disposto (con l'art. 3, comma 14) che gli
interventi di cui al comma 9 del presente articolo sono prorogati
all'anno 1996 nei limiti delle risorse allo scopo preordinate.
Il D.L. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito con modificazioni dalla
L. 28 novembre 1996, n. 608, nel modificare l'art. 5, comma 19 del D.L. 16 maggio 1994, n. 299 convertito con modificazioni dalla L. 9 luglio 1994, n. 451 ha disposto (con l'art. 4, comma 1, lettera d)) che "Il trattamento di integrazione salariale straordinario di cui all'articolo 2-ter del decreto-legge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, è prorogato fino e non oltre il 31 maggio 1995, limitatamente al contingente numerico definito, in attuazione del predetto articolo 2-ter, con delibera CIPI in data 7 giugno 1993, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 151 del 30 giugno 1993."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.L. 8 aprile 1998, n. 78 convertito con modificazioni dalla L.
5 giugno 1998, n. 176 ha disposto (con l'art. 1, comma 1-bis) che " Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale può disporre che siano prorogati fino al 31 dicembre 1998 gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, e successive modificazioni, nel limite delle risorse disponibili nel Fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del citato decreto-legge n. 148 del 1993."
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AGGIORNAMENTO (5)
La L. 23 luglio 1998, n. 251 ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Gli interventi di cui all'articolo 2-ter del decretolegge 29 settembre 1992, n. 393, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 novembre 1992, n. 460, come sostituito dall'articolo 7, comma 9, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, sono prorogati all'anno 1997, nei limiti delle risorse allo scopo preordinate."
Art. 3
#Comma 1
Entrata in vigore
Comma 2
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 29 settembre 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
CRISTOFORI, Ministro del lavoro e della previdenza sociale
BARUCCI, Ministro del tesoro
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI