Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Sulla
proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per il bilancio e la programmazione economica e per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, per le finanze, per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'agricoltura e le foreste, per i trasporti, per la marina mercantile, per il lavoro e la previdenza sociale; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Comma 2
Lo stanziamento previsto dall'art. 9, primo comma, della legge 30 luglio 1959, n. 623, e successive modificazioni ed integrazioni, è ulteriormente aumentato di lire 15 miliardi per il 1975, lire 85 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978, lire 80 miliardi per ciascuno degli anni 1979 e 1980, lire 75 miliardi per ciascuno degli anni 1981 e 1982 e lire 50 miliardi per l'anno 1983.
Le somme non impegnate nei singoli anni potranno essere utilizzate negli anni successivi.
Sì applica l'ultimo comma dell'art. 1 della legge 24 dicembre 1974, n. 713.
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Art. 2-bis
#Comma 1
I tassi agevolati annui d'interesse stabiliti a norma del comma precedente si applicano ai finanziamenti per i quali la stipula del contratto interviene successivamente alla data di entrata in vigore del presente decreto.
È abrogata ogni norma di legge in contrasto con le disposizioni di cui ai precedenti commi.))
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
L'importo di lire 20 miliardi di cui al precedente comma è destinato esclusivamente alla corresponsione di contributi sugli interessi per le operazioni di finanziamento relative ad acquisti di nuove macchine utensili e di produzione, ai sensi della legge 28 novembre 1965, n. 1329, e successive modificazioni, sempre che il costo, unitario o complessivo, delle macchine, sia superiore a lire 1 milione.))
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Il Ministero della marina mercantile è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
a) lire 54 miliardi per la concessione dei contributi in conto capitale;
b) lire 6 miliardi quale limite d'impegno per il concorso nel pagamento degli interessi sui mutui integrativi.
Il Ministero dell'agricoltura e delle foreste è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al comma precedente, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
Con le disponibilità del "fondo di rotazione" possono essere concessi, oltre che prestiti per gli scopi previsti dall'art. 12 della citata legge n. 910, anche mutui di durata fino a 10 anni, per l'acquisto di attrezzature mobili e semimmobili destinate alla realizzazione di reti di distribuzione dell'acqua al fine di sviluppare la pratica irrigua, ancorchè dette attrezzature costituiscano parte integrante di impianti fissi di irrigazione.
I predetti mutui possono essere, altresì, concessi per la installazione di macchine ed attrezzature di distribuzione di gas per l'alimentazione di caldaie e condizionatori di aria per serre destinate alla coltivazione di prodotti ortofrutticoli e floricoli, ivi comprese le cabine di decompressione e misurazione del gas e le condotte mobili o fisse nonchè altre attrezzature occorrenti alla rete di distribuzione.
Per gli acquisti effettuati da coltivatori diretti, proprietari od affittuari singoli o associati, da mezzadri e coloni e da cooperative agricole costituite dai predetti e da lavoratori agricoli dipendenti, l'importo del mutuo è commisurato al 100 per cento della spesa riconosciuta ammissibile. Per gli altri operatori agricoli, il mutuo può essere concesso nella misura del 75 per cento della predetta spesa.
Sarà accordata priorità alle domande presentate dai coltivatori diretti e dalle cooperative agricole di cui al primo periodo del precedente comma.
Alle operazioni di mutuo, di cui ai precedenti commi, si applicano le disposizioni dell'articolo 36 della legge 2 giugno 1961, n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
Alle operazioni di mutuo e di prestito disposte con provvedimenti emanati dalle regioni a statuto speciale ed a statuto ordinario e dalle province autonome di Trento e Bolzano sono estese, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1972, n. 11, le disposizioni di cui all'articolo 36 della predetta legge n. 454, e successive modificazioni ed integrazioni.
La durata del "fondo di rotazione", di cui al primo comma, è prorogata al 31 dicembre 1995.
Comma 3
Il D.L. 23 ottobre 1996, n.552 convertito con modificazioni dalla L. 20 dicembre 1996, n.642 ha disposto (con l'art.1) che "Il termine di cui all'articolo 7 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 ottobre 1975, n. 493, relativo alla durata del Fondo per lo sviluppo della meccanizzazione in agricoltura, di cui all'articolo 12 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive integrazioni, è prorogato al 31 dicembre 2002."
Art. 8
#Comma 1
Comma 2
Il maggiore importo di lire 30 miliardi è utilizzato per fronteggiare la maggiore spesa per la chiusura della gestione delle opere comprese nei programmi approvati dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, previa intesa con le regioni, in attuazione della legge medesima.
Sul ricavo dei mutui grava il rimborso alle regioni della spesa eventualmente anticipata per la esecuzione delle opere di cui al precedente comma.
All'onere relativo all'ammortamento dei mutui si provvede con le disponibilità del cap. 7743 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'anno 1975 e corrispondenti degli anni successivi.
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Rientrano nelle opere, di cui al precedente comma, anche quelle che, pur essendo estranee a comprensori classificati di bonifica, sono opere collettive che vengono eseguite da parte di enti o consorzi specificamente qualificati all'esercizio irriguo.
Entro 60 giorni dalla entrata in vigore del presente decreto, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste provvede all'individuazione delle opere da finanziare distinguendole in opere di carattere regionale ed opere di carattere interregionale o nazionale. In relazione alle opere di carattere regionale, d'intesa con le regioni, il Ministro per l'agricoltura e le foreste predispone un piano di riparto in base al quale ad ogni singola regione vengono trasferiti, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, i fondi di competenza regionale.
La quota del piano di riparto di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per il finanziamento di opere di carattere interregionale e nazionale viene iscritta nello stato di previsione della spesa dello stesso dicastero.))
Art. 9-bis
#Comma 1
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Entro 40 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il CIPE, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste che a tal fine acquisisce il parere della commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, determina gli indirizzi generali e particolari per l'attuazione degli interventi urgenti in materia zootecnica e provvede al riparto del finanziamento tra le regioni nonchè alla determinazione della quota di finanziamento per gli interventi di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste ai sensi del predetto decreto presidenziale.
A favore del "fondo per lo sviluppo della zootecnia" di cui alla legge 8 agosto 1957, n. 777, ed all'articolo 13 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, e successive modificazioni ed integrazioni, è disposta un'ulteriore anticipazione di lire 15 miliardi per l'esercizio 1975.
Le disponibilità del fondo anzidetto possono essere destinate anche all'acquisto di mezzi ed attrezzature per la meccanizzazione delle operazioni inerenti l'allevamento del bestiame nonchè di mezzi ed attrezzature per la conservazione dei prodotti zootecnici e dei foraggi destinati all'allevamento.
Per consentire una razionale attuazione delle iniziative di cui ai precedenti commi, l'IRVAM - Istituto per le ricerche e le informazioni di mercato e la valorizzazione della produzione agricola, svolge, secondo le istruzioni che saranno impartite dal Ministero dell'agricoltura e delle foreste, ricerche ed indagini sulle strutture e sugli andamenti dei mercati zootecnici interni ed esteri. Per l'espletamento dei predetti compiti il Ministro per l'agricoltura e le foreste assegnerà all'IRVAM contributi finanziari entro il limite di spesa di lire 1.300 milioni, sulla base di individuati programmi di attività.
Il termine di cui all'ultimo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, è prorogato al 31 dicembre 1977 limitatamente ai mangimi per la zootecnia.))
Art. 10-bis
#Comma 1
Per la concessione di contributi di avviamento, previsti dall'articolo 6 della legge 27 luglio 1967, n. 622, in favore delle organizzazioni di produttori ortofrutticoli, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi per l'anno 1975.))
Art. 10-ter
#Comma 1
Per gli interventi a sostegno di iniziative di produttori agricoli per la commercializzazione dell'olio d'oliva e di altri prodotti agricoli pregiati colpiti dalla crisi congiunturale, ai sensi dell'articolo 3 della legge 7 agosto 1973, n. 512, è autorizzata un'ulteriore spesa di lire 4 miliardi.))
Art. 10-quater
#Comma 1
Per la concessione delle provvidenze di cui all'articolo 8 della legge 27 ottobre 1966, n. 910, è autorizzata la spesa di lire 10 miliardi.
Il concorso statale sugli interessi per i prestiti a valere sulla presente autorizzazione è elevato al 10 per cento della somma mutuata.
I prestiti predetti, che avranno la durata di un anno, potranno essere concessi anche per i finanziamenti necessari a prolungare il periodo di stoccaggio dei prodotti in particolari contingenze di mercato.))
Art. 10-quinquies
#Comma 1
È autorizzata la spesa di lire 20 miliardi per l'attuazione di un programma di interventi straordinari diretti ad incrementare la produzione legnosa, mediante l'esecuzione di piantagioni di specie forestali a rapido accrescimento.
Il programma di cui al precedente comma è approvato, su proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, dal CIPE che, anche al fine del riparto del finanziamento tra le regioni, sentirà la commissione interregionale di cui all'articolo 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, stabilendo i criteri e gli indirizzi per l'attuazione del programma medesimo.
Il CIPE determinerà la quota che, nel quadro dei programmi regionali di sviluppo di cui all'articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281, è assegnata alle regioni nonchè quella per gli interventi demandati alla Azienda di Stato per le foreste demaniali, con particolare riguardo agli investimenti con colture legnose a rapida crescita nelle pertinenze idrauliche demaniali, e per gli studi, le ricerche e le applicazioni tecniche di competenza del Ministero dell'agricoltura e delle foreste comprese le spese per l'elaborazione del programma))
Art. 10-sexies
#Comma 1
Per l'attuazione delle disposizioni contenute nella legge 1 marzo 1915, n. 47, in aggiunta ai finanziamenti già disposti è autorizzata per l'anno 1976 la spesa di lire 8 miliardi da iscriversi nello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste.
La spesa prevista verrà così ripartita:
a) lire 0,5 miliardi per la realizzazione dei piani di cui all'articolo 1 e delle carte di cui all'articolo 4 della legge citata;
b) lire 3 miliardi per la realizzazione delle iniziative, delle opere e per l'acquisto dei mezzi e delle attrezzature di cui all'articolo 3 della legge medesima in ragione di lire 1,5 miliardi da ripartire fra le regioni e lire 1,5 miliardi a disposizione dello Stato;
c) lire 3 miliardi per il funzionamento del servizio antincendi boschivi di cui all'articolo 5 e dell'ufficio di cui all'articolo 6 della stessa legge;
d) lire 0,5 miliardi per le spese di manodopera di cui al quinto comma dell'articolo 7 della legge medesima e per l'indennità di rischio di cui al sesto comma dell'articolo stesso;
e) lire 1 miliardo per gli interventi previsti nell'articolo 8 della citata legge, da ripartirsi fra le regioni.))
Art. 10-septies
#Comma 1
lire 150 milioni al parco nazionale del Gran Paradiso;
lire 130 milioni al parco nazionale dello Stelvio;
lire 120 milioni al parco nazionale dell'Abruzzo;
lire 50 milioni al parco nazionale del Circeo.))
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
"Il Ministro per l'agricoltura e le foreste, sentita la commissione di cui all'art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281, provvede, entro il mese di febbraio di ogni anno, al riparto delle disponibilità finanziarie dei predetti fondi tra le varie regioni, ivi comprese quelle a statuto speciale e ne dà loro comunicazione.
Lo stesso Ministro, d'intesa con quello per il tesoro, provvede, altresì, al riparto di ciascuna quota regionale tra gli istituti di credito autorizzati, su proposta della regione da formulare entro un mese dal ricevimento della comunicazione relativa alla assegnazione di tale quota".
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'articolo 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, e con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito con modificazioni nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1976.(2)(3)
Comma 3
Il D.L. 3 luglio 1976, n.452 convertito senza modificazioni dalla L. 19 agosto 1976, n.590, ha disposto (con l'art.1) che " Con effetto dal 1 luglio 1976 il termine del 30 giugno 1976 previsto dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, è prorogato al 30 giugno 1977."
Comma 4
Il D.L. 23 dicembre 1978, n.816 convertito con modificazioni dalla L.
19 febbraio 1979, n.53, ha disposto (con l'art.4) che " La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti si applica fino al 31
dicembre 1979."
Comma 5
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art.8) che "La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti, si applica fino al 31 dicembre 1980."
Art. 12-bis
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
a) lire 200 miliardi per l'esecuzione di opere di irrigazione;
b) lire 50 miliardi per la concessione di contributi e di anticipazioni finanziarie a favore di cooperative agricole e loro consorzi, enti di sviluppo ed associazioni di produttori agricoli, per la promozione ed il potenziamento delle strutture di trasformazione, conservazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, purchè in ogni caso negli organi deliberanti la maggioranza sia riservata ai produttori agricoli;
c) lire 50 miliardi per interventi straordinari finalizzati alla protezione del suolo con particolare riguardo alla forestazione.
La individuazione delle spese e degli interventi di cui al precedente comma sarà effettuata dalla Cassa per il Mezzogiorno d'intesa con le regioni meridionali.
In ogni caso una quota non inferiore alla metà dell'intero stanziamento di cui al primo comma dovrà essere destinata alla realizzazione di interventi previsti nei progetti speciali.))
Ferma restando la facoltà per la Cassa del Mezzogiorno di poter assumere impegni fino a concorrenza dello stanziamento anzidetto, alla iscrizione nel bilancio dello Stato delle somme da trasferire alla Cassa si procederà in relazione alle esigenze di pagamento indicate, semestralmente, dalla Cassa medesima al Ministero del tesoro.
Art. 13-bis
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Per la concessione di contributi statali nei comuni prescelti dal CIPE con deliberazione del 28 gennaio 1971, ai sensi dell'articolo 3 della legge 29 dicembre 1969, n. 1042, sono autorizzati, in aggiunta ai limiti di impegno di cui all'articolo 9 della legge stessa, i seguenti limiti di impegno:
lire 3 miliardi per ciascuno degli anni dal 1976 al 1978;
lire 2 miliardi per l'anno 1979.
Qualora i comuni sopraindicati non inizino i lavori di costruzione della linea metropolitana entro il 1976, il CIPE destinerà le somme ad altri comuni.
La utilizzazione dei contributi di cui al presente articolo nonchè di quelli di cui alla legge 29 dicembre 1969, n. 1042, può avvenire per l'attuazione di sistemi di trasporti metropolitani in galleria o in sopra-elevata o parzialmente in superficie, purchè in sede propria opportunamente protetta.))
Art. 15
#Comma 1
Comma 2
La maggiore spesa di
I limiti temporali di efficacia delle disposizioni contenute negli articoli 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 della legge 22 dicembre 1973, n. 825, sono correlativamente prorogati di due anni.
La disposizione di cui all'art. 8, secondo comma, della legge 22 dicembre 1973, n. 825, valida a partire dal 1973 e fino a tutto l'anno 1978, riguarda anche le forniture da approvvigionare con i fondi dei capitoli ordinari dello stato di previsione della spesa del Ministero dei trasporti.
Il Ministero dei trasporti e quello della difesa sono rispettivamente autorizzati ad assumere impegni, fino alla concorrenza degli importi di cui al secondo comma, ancor prima dell'iscrizione in bilancio degli importi medesimi.
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
corso di attuazione nell'aeroporto intercontinentale "Leonardo da
Vinci" di Roma Fiumicino, è elevato da 20 a
di lire 5 miliardi per l'anno 1975 e 4 miliardi per l'anno 1976.))
Il Ministero dei lavori pubblici è autorizzato ad assumere impegni, fino alla concorrenza dell'importo di lire 5 miliardi, ancor prima dell'iscrizione in bilancio della somma stessa.
Art. 17
#Comma 1
Comma 2
Il contributo resta stabilito nella
Il piano di riparto dei contributi viene stabilito dal Ministero del bilancio e della programmazione economica, d'intesa con le regioni.
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
Comma 1
Art. 19
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad effettuare operazioni di ricorso al mercato finanziario fino alla concorrenza di un ricavo netto di lire
Le operazioni finanziarie di cui al precedente comma possono essere effettuate nella forma di assunzione di mutui con il Consorzio di credito per le opere pubbliche o con altri istituti di credito a medio o lungo termine, a ciò autorizzati, in deroga anche a disposizioni di legge e di statuto, oppure di emissione di buoni poliennali del Tesoro, oppure di certificati speciali di credito, oppure, in deroga a quanto previsto dall'art. 71 della legge per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato, di emissione di buoni ordinari del Tesoro.
Agli oneri derivanti dalle operazioni finanziarie suddette per gli anni 1975 e 1976, si farà fronte con una corrispondente maggiorazione dell'ammontare delle singole operazioni effettuate.
Art. 20
#Comma 1
Comma 2
Le somme destinate alle singole regioni in base ai vari piani di riparto delle autorizzazioni di spesa destinate dal presente decreto alle regioni stesse saranno versate dal Ministero del tesoro in appositi conti correnti infruttiferi aperti presso la Tesoreria centrale, le quali le regioni effettueranno i prelevamenti bimestralmente su richiesta di accredito a favore del tesoriere regionale effettuata sulla base di relazioni indicative dei fabbisogni di pagamenti o connessi con lo stato di realizzazione dei programmi di intervento.))
Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
Art. 20-bis
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Comma 4
Comma 5
ANDREOTTI - VISENTINI -
DONAT-CATTIN - MARCORA
- MARTINELLI - GIOIA -
TOROS
Comma 6
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 agosto 1975
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 74