Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi, al fine di evitare le negative ripercussioni che si verificherebbero nei settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo ed editoriale;
Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1979.
Art. 2
#Comma 1
Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.
Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.
((2))
Comma 2
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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie".
Art. 3
#Comma 1
La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979.
Art. 4
#Comma 1
La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta valore aggiunto prevista dall'art. 12 del decreto-legge 13 agosto 1975, n. 377, convertito, con modificazioni, nella legge 16 ottobre 1975, n. 493, per le cessioni e le importazioni dei fertilizzanti si applica fino al 31 dicembre 1979.
Art. 5
#Comma 1
Alla lettera c) del primo comma dell'art. 74 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con legge 10 maggio 1976, n. 249, la parola: "tremila" è sostituita con la seguente: "seimila".
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978
Comma 4
PERTINI
Comma 5
ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 34
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 34