DECRETO-LEGGE

D.L. 816/1978 - DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 816

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1978, n. 816

Numero 816 Anno 1978 GU 23.12.1978 Codice 078U0816

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Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di registro e ipotecarie, nonchè d'imposta locale sui redditi, al fine di evitare le negative ripercussioni che si verificherebbero nei settori alimentare, tessile, edilizio, agricolo ed editoriale;
Considerato che occorre emanare le relative disposizioni;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro delle finanze, di concerto con i Ministri del tesoro e del bilancio e della programmazione economica; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

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Comma 1

Il termine stabilito al secondo comma dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per il completamento in ogni loro parte dei fabbricati in corso di costruzione alla data del 1° gennaio 1974, già prorogato al 31 dicembre 1978 con l'art. 54 della legge 5 agosto 1978, n. 457, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1979.
Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica. Restano ferme, fino alla data dalla quale hanno effetto le disposizioni di cui all'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1979, n. 24, le agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto per il restante settore dell'edilizia, indipendentemente dalla data di ultimazione dei lavori.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 30 dicembre 1979, n. 660, convertito con modificazioni dalla L. 29 febbraio 1980, n. 31, ha disposto (con l'art. 6 comma 1) che "il termine del 31 dicembre, 1979 previsto dal secondo comma dell'articolo 2 del decreto-legge 23 dicembre 1978, n. 816, convertito in legge, con modificazioni, nella legge 19 febbraio 1979, n. 53, è ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1980, relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie".

Art. 3

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Comma 1


La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne si applica fino al 31 dicembre 1979.

Art. 4

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Art. 5

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Art. 6

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1978

Comma 4

PERTINI

Comma 5

ANDREOTTI - MALFATTI - PANDOLFI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 23 dicembre 1978
Atti di Governo, registro n. 19, foglio n. 34