Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare i termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcolici e di imposta di fabbricazione sulla birra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;
Sulla
proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:
Art. 1
#Comma 1
Il primo comma dell'art. 36 del decreto-legge 18 marzo 1976, n. 46, aggiunto con l'art. 1 della legge di conversione 10 maggio 1976, n. 249, è soppresso.
Art. 2
#Comma 1
Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 9 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, per i prodotti alimentari e per i prodotti tessili, nel primo, nel secondo e terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, si applicano fino al 31 dicembre 1978.
Art. 3
#Comma 1
I termini del 31 dicembre 1977 e del 31 dicembre 1978 previsti nel primo e secondo comma dell'art. 2 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1978 e al 31 dicembre 1979.
((2))
Comma 2
--------------
AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica".
Art. 4
#Comma 1
La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978.
Art. 5
#Comma 1
La riduzione all'1 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 1 luglio 1977, n. 350, convertito nella legge 4 agosto 1977, n. 509, per le cessioni e importazioni dei fertilizzanti, è prorogata al 31 dicembre 1978.
Art. 6
#Comma 1
Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Comma 3
Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977
Comma 4
LEONE
Comma 5
ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 34
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 34