DECRETO-LEGGE

D.L. 893/1977 - DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1977, n. 893

DECRETO-LEGGE 9 dicembre 1977, n. 893

Numero 893 Anno 1977 GU 13.12.1977 Codice 077U0893

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare e prorogare i termini di scadenza di alcune disposizioni ed agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto, di imposta di fabbricazione e di diritto erariale sugli alcolici e di imposta di fabbricazione sulla birra;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

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Art. 2

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Art. 3

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 23 dicembre 1978, n. 816, convertito con modificazioni dalla L. 19 febbraio 1979, n. 53, ha disposto (con l'art. 2) che "Il termine del 31 dicembre 1978 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, è prorogata al 31 dicembre 1979 relativamente all'applicazione delle agevolazioni previste in materia di imposte di registro e ipotecarie. I termini del 31 dicembre 1978 e 31 dicembre 1979 di cui all'articolo 3 del decreto-legge 9 dicembre 1977, n. 893, convertito nella legge 1 febbraio 1978, n. 20, sono prorogati al 31 dicembre 1979 e 31 dicembre 1980 relativamente all'applicazione delle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto per il settore dell'edilizia residenziale pubblica".

Art. 4

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Comma 1


La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978.

Art. 5

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Art. 6

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 9 dicembre 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 13 dicembre 1977
Atti di Governo, registro n. 15, foglio n. 34