DECRETO-LEGGE

D.L. 852/1976 - DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 852

DECRETO-LEGGE 23 dicembre 1976, n. 852

Numero 852 Anno 1976 GU 24.12.1976 Codice 076U0852

Stai consultando il testo vigente del provvedimento.

Testo vigente

Preambolo

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di prorogare i termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e di stabilire nella stessa materia nuove norme per le dichiarazioni e i versamenti;
Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla

proposta del Ministro per le finanze, di concerto con i Ministri per il tesoro e per il bilancio e la programmazione economica; Decreta:

Art. 1

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Comma 1


Le riduzioni all'1 per cento, al 3 per cento e al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto previste, rispettivamente, nel primo, nel secondo e nel terzo comma dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato con la legge 23 dicembre 1972, n. 821, con il decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito, con modificazioni, nella legge 17 agosto 1974, n. 383 e con la legge 16 ottobre 1975, n. 493, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1977.

Art. 2

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Comma 1


Il termine del 31 dicembre 1976 previsto dall'art. 38, terzo comma, prima parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, per l'applicazione delle agevolazioni in materia di imposte di registro e ipotecarie di cui alla legge 2 luglio 1949, numero 408, è prorogato al 31 dicembre 1977.
((2))

I termini del 31 dicembre 1976 e del 31 dicembre 1977 stabiliti dall'art. 38, terzo comma, seconda parte, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, relativi alle agevolazioni in materia di imposta sul valore aggiunto previste dall'art. 79 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, come modificato dal decreto-legge 6 luglio 1974, n. 254, convertito nella legge 17 agosto 1974, n. 383, sono rispettivamente prorogati al 31 dicembre 1977 e al 31 dicembre 1978.
((2))

Art. 3

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Comma 1


La riduzione al 6 per cento dell'aliquota della imposta sul valore aggiunto prevista dalla legge 10 maggio 1976, n. 262, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1977.
((2))

Comma 2

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AGGIORNAMENTO (2)
Il D.L. 9 dicembre 1977, n. 893, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 1978, n. 20, ha disposto (con l'art. 4) che " La riduzione al 6 per cento dell'aliquota dell'imposta sul valore aggiunto prevista dal decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, convertito, con modificazioni, nella legge 21 febbraio 1977, n. 31, per le cessioni e le importazioni di prodotti petroliferi per uso agricolo e per la pesca in acque interne è prorogata al 31 dicembre 1978".

Art. 4

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Comma 1

((La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.
Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.
I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 10 febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale))
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Art. 5

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Comma 2

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AGGIORNAMENTO (3)
La L. 23 dicembre 1977, n.935 ha disposto (con l'art.5) che"Le disposizioni della presente legge hanno effetto dal 10 gennaio 1978.

Art. 6

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Comma 1


Le dichiarazioni di inizio, variazione e cessazione di attività, previste dall'art. 35 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, devono essere presentate in duplice esemplare in conformità a modelli approvati con decreto del Ministro per le finanze, e devono contenere le indicazioni prescritte con lo stesso decreto.
Nelle dichiarazioni e in ogni altro documento destinato all'ufficio dell'imposta sul valore aggiunto nonchè nelle deleghe e negli attestati di cui all'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, deve essere indicato il numero di partita attribuito dal predetto ufficio a ciascun contribuente. I contribuenti che non ne siano in possesso possono farne richiesta direttamente presso il competente ufficio.
In caso di inosservanza dell'obbligo di cui al precedente comma si applica la pena pecuniaria da lire cinquantamila ad
((a lire cinquecentomila))
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Art. 7

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Comma 1


Per le annotazioni prescritte dall'art. 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, valgono in quanto applicabili, a partire dalla data stabilita con il decreto del Ministro per le finanze previsto dallo stesso articolo, le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, che fanno riferimento alle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali.
In caso di omesso o tardivo versamento dell'imposta sul valore aggiunto risultante dalle annotazioni indicate nel precedente comma si applica la pena pecuniaria da due a quattro volte l'imposta non versata.
((Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica))
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Art. 8

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Comma 1


Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Comma 2

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Comma 3

Dato a Roma, addì 23 dicembre 1976

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - PANDOLFI - STAMMATI - MORLINO
Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 dicembre 1976
Atti di Governo, registro n. 11, foglio n. 41