LEGGE

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, recante proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i ver

Numero 31 Anno 1977 GU 22.02.1977 Codice 077U0031

urn:nir:stato:legge:1977-02-21;31

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Testo vigente

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Preambolo

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno

approvato;
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1

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Comma 1

È convertito in legge il decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 852, concernente proroga dei termini di scadenza di alcune agevolazioni fiscali in materia di imposta sul valore aggiunto e norme nella stessa materia per le dichiarazioni e i versamenti con le seguenti modificazioni:
L'articolo 4 è sostituito dal seguente:
"La dichiarazione annuale relativa all'imposta sul valore aggiunto dovuta per l'anno solare precedente deve essere presentata da tutti i contribuenti, compresi quelli considerati negli articoli 31 e 33 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e successive modificazioni, entro il 5 marzo di ciascun anno, con le modalità previste dallo stesso decreto.
Le annotazioni di cui all'ultimo comma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, previste in luogo delle dichiarazioni mensili, trimestrali e semestrali, devono essere effettuate entro il giorno cinque del secondo mese successivo al mese, trimestre o semestre cui le annotazioni si riferiscono. Le annotazioni relative al mese di novembre di ciascun anno devono essere effettuate entro il 22 dicembre successivo.
I pagamenti di imposta sul valore aggiunto previsti dagli articoli 27, 30, 31 e 33 del decreto indicato nel primo comma devono essere effettuati, a decorrere dal 1° febbraio 1977, a norma dell'articolo 12 della legge 12 novembre 1976, n. 751, ed entro i termini stabiliti rispettivamente nel precedente comma per l'effettuazione delle annotazioni e nel primo comma per la presentazione della dichiarazione annuale".
All'articolo 6, ultimo comma, le parole "ad un milione" sono sostituite con le seguenti: "a lire cinquecentomila".
All'articolo 7, sono aggiunte, in fine, le parole: "Si applicano le disposizioni previste dall'articolo 48 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 633, e non si applicano quelle previste dall'articolo 44 del citato decreto del Presidente della Repubblica".

Art. 2

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Comma 2

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Comma 3

Data a Roma, addì 21 febbraio 1977

Comma 4

LEONE

Comma 5

ANDREOTTI - PANDOLFI
STAMMATI - MORLINO

Comma 6

Visto, il Guardasigilli: BONIFACIO

Comma 7

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AGGIORNAMENTO (1)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto (con l'art. 1, comma 916) che l'abrogazione del presente articolo si applica alle fatture emesse a partire dal 1º gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettere a) e b)) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori;
b) prestazioni rese da soggetti subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese nel quadro di un contratto di appalto di lavori, servizi o forniture stipulato con un'amministrazione pubblica. Ai fini della presente lettera, per filiera delle imprese si intende l'insieme dei soggetti, destinatari della normativa di cui all'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, che intervengono a qualunque titolo nel ciclo di realizzazione del contratto, anche con noli e forniture di beni e prestazioni di servizi, ivi compresi quelli di natura intellettuale, qualunque sia l'importo dei relativi contratti o dei subcontratti. Le fatture elettroniche emesse ai sensi della presente lettera riportano gli stessi codici CUP e CIG di cui all'articolo 25, comma 2, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89, riportati nelle fatture emesse dall'impresa capofila nei confronti dell'amministrazione pubblica".

Comma 8

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AGGIORNAMENTO (2)

La L. 27 dicembre 2017, n. 205, come modificata dal D.L. 12 luglio 2018, n. 87, convertito con modificazioni dalla L. 9 agosto 2018, n. 96, ha disposto (con l'art. 1, comma 927) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1° luglio 2018 al 1° gennaio 2019.
Ha inoltre disposto (con l'art. 1, comma 917, lettera a) che "Fermo restando quanto previsto al comma 916, le disposizioni dei commi da 909 a 928 si applicano alle fatture emesse a partire dal 1º luglio 2018 relative a:
a) cessioni di benzina o di gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori, ad eccezione delle cessioni di carburante per autotrazione presso gli impianti stradali di distribuzione, per le quali il comma 920 si applica dal 1°gennaio 2019".