LEGGE

Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunita' europee. Legge comunitaria 2001.

Numero 39 Anno 2002 GU 26.03.2002 Codice 002G0038

urn:nir:stato:legge:2002-03-01;39

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Testo vigente

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Preambolo

CAPO I. - DISPOSIZIONI GENERALI SUI PROCEDIMENTI PER L'ADEMPIMENTO DEGLI OBBLIGHI COMUNITARI

Art. 1

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Comma 1

Delega al Governo per l'attuazione di direttive comunitarie

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, i decreti legislativi recanti le norme occorrenti per dare attuazione alle direttive comprese negli elenchi di cui agli allegati A e B. (1) ((2))


I decreti legislativi sono adottati, nel rispetto dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro con competenza istituzionale prevalente per la materia, di concerto con i Ministri degli affari esteri, della giustizia, dell'economia e delle finanze e con gli altri Ministri interessati in relazione all'oggetto della direttiva.


Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive comprese nell'elenco di cui all'allegato B nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.
Qualora il termine previsto per il parere dei competenti organi parlamentari scada nei trenta giorni che precedono la scadenza dei termini previsti ai commi 1 o 4 o successivamente, questi ultimi sono prorogati di novanta giorni.


Entro un anno dalla data di entrata in vigore di ciascuno dei decreti legislativi di cui al comma 1, nel rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dalla presente legge, il Governo puo' emanare, con la procedura indicata nei commi 2 e 3, disposizioni integrative e correttive dei decreti legislativi emanati ai sensi del comma 1.


In relazione a quanto disposto dall'articolo 117, quinto comma, della Costituzione, i decreti legislativi eventualmente adottati nelle materie di competenza legislativa regionale e provinciale entrano in vigore, per le regioni e province autonome nelle quali non sia ancora in vigore la propria normativa di attuazione, alla data di scadenza del termine stabilito per l'attuazione della rispettiva normativa comunitaria e perdono comunque efficacia a decorrere dalla data di entrata in vigore della normativa di attuazione di ciascuna regione e provincia autonoma.


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AGGIORNAMENTO (1)


Il D.L. 25 ottobre 2002, n. 236, convertito con modificazioni dalla L. 27 dicembre 2002, n. 284, ha disposto (con l'art. 13-nonies, comma 1) che "Il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, limitatamente all'attuazione della direttiva 2001/42/CE di cui all'allegato B della medesima legge, e' prorogato al 31 dicembre 2003".


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AGGIORNAMENTO (2)


La L. 3 febbraio 2003, n. 14 ha disposto (con l'art. 29, comma 1) che "Ai fini del recepimento della direttiva 2001/24/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 aprile 2001, in materia di risanamento e liquidazione degli enti creditizi, il termine di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 1° marzo 2002, n. 39, e' prorogato di un anno".
Ha inoltre disposto (con l'art. 30, comma 1) "Il termine per il recepimento della direttiva 2001/65/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 settembre 2001, che modifica le direttive 78/660/ CEE, 83/349/CEE e 86/635/CEE per quanto riguarda le regole di valutazione per i conti annuali e consolidati di taluni tipi di societa' nonche' di banche e di altre istituzioni finanziarie, previsto all'articolo 1, comma 1, della legge 1 marzo 2002, n. 39, e' prorogato di sei mesi".


Art. 3

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Comma 1

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria di violazioni di disposizioni comunitarie).

Comma 2

Al fine di assicurare la piena integrazione delle norme comunitarie nell'ordinamento nazionale, il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni di direttive comunitarie attuate in via regolamentare o amministrativa ai sensi della legge 22 febbraio 1994, n. 146, della legge 24 aprile 1998, n. 128, e della presente legge, e di regolamenti comunitari vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, per i quali non siano gia' previste sanzioni penali o amministrative.


La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c).


Sugli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo il Governo acquisisce i pareri dei competenti organi parlamentari che devono essere espressi entro sessanta giorni dalla ricezione degli schemi stessi. Decorsi inutilmente i termini predetti, i decreti legislativi possono essere comunque emanati.


Art. 4

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Comma 1

(Oneri relativi a prestazioni e controlli).

Comma 2

Nell'attuazione delle normative comunitarie, gli oneri di prestazioni e controlli da eseguire da parte di uffici pubblici in applicazione delle normative medesime sono posti a carico dei soggetti interessati in relazione al costo effettivo del servizio, ove cio' non risulti in contrasto con la disciplina comunitaria. Le tariffe di cui al precedente periodo sono predeterminate e pubbliche.


Art. 5

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Comma 1

Riordinamento normativo nelle materie interessate dalle direttive comunitarie).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, testi unici delle disposizioni dettate in attuazione delle deleghe conferite per il recepimento di direttive comunitarie, al fine di coordinare le medesime con le norme legislative vigenti nelle stesse materie, apportando le sole integrazioni e modificazioni necessarie a garantire la semplificazione e la coerenza logica, sistematica e lessicale della normativa.


I testi unici di cui al comma 1 riguardano materie o settori omogenei. Le disposizioni contenute nei testi unici non possono essere abrogate, sospese o comunque modificate se non in modo esplicito,mediante l'indicazione precisa delle disposizioni da abrogare, derogare, sospendere o modificare.


Il presente articolo non si applica alla materia della sicurezza e igiene del lavoro.


Comma 3

CAPO II - DISPOSIZIONI PARTICOLARI DI ADEMPIMENTO, CRITERI SPECIFICI DI DELEGA LEGISLATIVA

Art. 7

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Comma 1

Modifica all'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, in materia di prodotti cosmetici).

Comma 2

All'articolo 8 della legge 11 ottobre 1986, n. 713, e successive modificazioni, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
"2. I composti odoranti e aromatizzanti e le loro materie prime devono essere indicati con i termini "profumo" o "parfum" e "aroma".
Gli ingredienti in concentrazione inferiore all'1 per cento possono essere menzionati in ordine sparso dopo quelli in concentrazione superiore all'1 per cento".


Art. 8

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Comma 1

Modifica all'articolo 18 del decreto legislativo 4 agosto 1999, n. 339, in materia di acque minerali naturali e acque di sorgente).

Art. 9

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Comma 1

Modifica all'articolo 11 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 105, in materia di utilizzazione e di commercializzazione delle acque minerali naturali).

Art. 11

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Comma 1

Modifica all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, recante disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti).

Comma 2

Al fine di completare l'attuazione della direttiva 98/27/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, relativa a provvedimenti inibitori a tutela degli interessi dei consumatori, all'articolo 3 della legge 30 luglio 1998, n. 281, dopo il comma 5 e' inserito il seguente:
"5-bis. In caso di inadempimento degli obblighi stabiliti dal provvedimento reso nel giudizio di cui al comma 1, ovvero previsti dal verbale di conciliazione di cui al comma 4, il giudice, anche su domanda dell'associazione che ha agito in giudizio, dispone il pagamento di una somma di denaro da 516 euro a 1.032 euro, per ogni giorno di ritardo rapportato alla gravita' del fatto. Tale somma e' versata all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnata con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze al Fondo da istituire nell'ambito di apposita unita' previsionale di base dello stato di previsione del Ministero delle attivita' produttive, per finanziare iniziative a vantaggio dei consumatori".


Art. 12

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Comma 1

Delega al Governo per la disciplina sanzionatoria in materia alimentare).

Comma 2

Il Governo, fatte salve le norme penali vigenti, e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni recanti sanzioni penali o amministrative per le violazioni dei regolamenti di cui al comma 1 dell'articolo 50 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, in materia di regolamentazione dei prodotti alimentari.


La delega di cui al comma 1 e' esercitata con decreti legislativi adottati a norma dell'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri o del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri competenti per materia. I decreti legislativi si informeranno ai principi e criteri direttivi di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c). Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine i decreti sono emanati anche in mancanza del parere.


Art. 14

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Comma 1

Modifica all'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, in materia di traffico illecito di rifiuti).

Comma 2

All'articolo 53 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, il comma 1 e' sostituito dal seguente:
"1. Chiunque effettua una spedizione di rifiuti costituente traffico illecito ai sensi dell'articolo 26 del regolamento (CEE) n. 259/93 del Consiglio, del 1 febbraio 1993, o effettua una spedizione di rifiuti elencati nell'allegato II del citato regolamento in violazione dell'articolo 1, comma 3, lettere a), b), c) e d), del regolamento stesso, e' punito con la pena dell'ammenda da 1.549 euro a 25.822 euro e con l'arresto fino a due anni. La pena e' aumentata in caso di spedizione di rifiuti pericolosi".


Art. 16

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Comma 1

Modifica all'articolo 8 della legge 9 febbraio 1982, n. 31, recante libera prestazione di servizi da parte degli avvocati cittadini degli Stati membri dell'Unione europea).

Art. 17

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Comma 1

Modifica dell'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, recante legge-quadro per la professione di maestro di sci e ulteriori disposizioni in materia di ordinamento della professione di guida alpina).

Comma 2

L'articolo 12 della legge 8 marzo 1991, n. 81, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. (Maestri di sci stranieri). - 1. Le regioni disciplinano l'esercizio non saltuario nel proprio territorio dell'attivita' di maestro di sci da parte di cittadini in possesso di titoli rilasciati da Paesi diversi dall'Italia e non iscritti in albi regionali italiani.
2. Per i cittadini degli Stati membri dell'Unione europea o degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, in possesso di titoli professionali per l'esercizio dell'attivita' di maestro di sci, rilasciati da altri Stati membri dell'Unione europea o facenti parte dell'Accordo sullo spazio economico europeo, l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata al riconoscimento professionale di cui al decreto legislativo 2 maggio 1994, n. 319, e successive modificazioni.
3. Per i cittadini provenienti da Stati diversi da quelli indicati al comma 2 e in possesso di titoli rilasciati da tali Stati, l'autorizzazione all'esercizio della professione e' subordinata all'applicazione di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.
4. La Federazione italiana sport invernali comunica alle regioni l'elenco aggiornato dei titoli di cui ai commi 2 e 3 corrispondenti all'abilitazione di cui all'articolo 6".


Art. 18

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Comma 1

Modifica all'articolo 27 del decreto legislativo 17 agosto 1999, n. 368, di attuazione della direttiva 93/16/CEE in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati e altri titoli).

Art. 19

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Comma 1

Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, recante attuazione di direttive comunitarie in materia di sicurezza e salute dei lavoratori nelle industrie estrattive).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, disposizioni integrative e correttive del decreto legislativo 25 novembre 1996, n. 624, nel rispetto dei principi e criteri direttivi e con l'osservanza delle procedure indicate dagli articoli 1 e 34 della legge 22 febbraio 1994, n. 146, e dall'articolo 6 della legge 6 febbraio 1996, n. 52, prevedendo che, per talune tipologie di attivita' estrattive, con decreto del Ministro delle attivita' produttive, di concerto, ove d'interesse, con il Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, possano essere individuati i requisiti professionali per la nomina di direttore responsabile, anche diversi da quelli di cui all'articolo 20 del citato decreto legislativo n. 624 del 1996.


Art. 20

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Comma 1

Modifiche all'articolo 36 del decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, di attuazione di direttive comunitarie riguardanti il miglioramento della sicurezza e della salute dei lavoratori).

Art. 21

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Comma 1

Delega al Governo per l'esecuzione della sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00 e parziale attuazione).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, nel termine di cui al comma 1 dell'articolo 1 della presente legge, un decreto legislativo recante le modifiche al decreto legislativo 19 settembre 1994, n. 626, e successive modificazioni, necessarie ai fini dell'adeguamento ai principi e criteri affermati dalla sentenza della Corte di giustizia delle Comunita' europee del 15 novembre 2001, nella causa C-49/00. Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1, e nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti nell'articolo 2.


L'articolo 4, comma 1, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, e' sostituito dal seguente:
"1. Il datore di lavoro, in relazione alla natura dell'attivita' dell'azienda ovvero dell'unita' produttiva, valuta tutti i rischi per la sicurezza e per la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonche' nella sistemazione dei luoghi di lavoro".


All'articolo 8, comma 6, del citato decreto legislativo n. 626 del 1994, dopo la parola: "lavoro", la parola: "puo'" e' sostituita dalla seguente: "deve".


Agli eventuali oneri derivanti dall'applicazione dei commi 1, 2 e 3 si provvede ai sensi dell'articolo 2, comma 1, lettera d).


Art. 22

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Comma 1

Delega al Governo per l'attuazione delle direttive 93/104/CE in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, su proposta del Ministro per le politiche comunitarie e del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi recanti le norme per l'attuazione organica delle direttive 93/104/CE del Consiglio, del 23 novembre 1993, in materia di orario di lavoro, 2000/34/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 22 giugno 2000, di modifica della direttiva 93/104/CE, 1999/63/CE del Consiglio, del 21 giugno 1999, relativa all'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro della gente di mare, 2000/79/CE del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa all'attuazione dell'accordo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo nell'aviazione civile.


Il Governo, ai sensi della delega di cui ai commi 1 e 2, e al fine di garantire un corretto ed integrale recepimento delle predette direttive, sentite le associazioni dei datori e prestatori di lavoro comparativamente rappresentative, potra' apportare modifiche e integrazioni al decreto legislativo 26 novembre 1999, n. 532, in materia di lavoro notturno e al decreto-legge 29 settembre 1998, n. 335, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 novembre 1998, n. 409, in materia di lavoro straordinario, nonche' alle singole discipline vigenti per i singoli settori interessati dalla normativa da attuare, con particolare riferimento al commercio, turismo, pubblici esercizi ed agricoltura.


Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


Art. 23

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Comma 1

Delega al Governo per la modifica del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 119, recante attuazione di direttive comunitarie relative ai medicinali veterinari).

Comma 2

La delega di cui al comma 1 e' esercitata nel termine di cui all'articolo 1, comma 1, e in osservanza delle disposizioni di cui agli articoli 2 e 4. Lo schema di decreto legislativo e' trasmesso, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati ed al Senato della Repubblica perche' su di esso sia espresso, entro quaranta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso tale termine il decreto e' emanato anche in mancanza del parere.


Art. 25

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Comma 1

Modifica all'articolo 1 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, in materia di procedure di dismissione di partecipazioni dello Stato e degli enti pubblici in societa' per azioni).

Art. 26

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Comma 1

Attuazione della direttiva 2000/35/CE, in materia di lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali).

Comma 2

Al fine di contrastare i ritardi di pagamento che costituiscono un ostacolo al buon funzionamento del mercato interno e di garantire l'applicazione di norme uniformi sia alle operazioni interne che a quelle transfrontaliere, il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di cui all'articolo 1, comma 1, uno o piu' decreti legislativi per adeguare la normativa vigente in materia di ritardi di pagamento ai principi e alle prescrizioni della direttiva 2000/35/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 giugno 2000, relativa alla lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali.


Art. 27

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Comma 1

Attuazione della direttiva 2000/13/CE, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita).

Comma 2

L'attuazione della direttiva 2000/13/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 marzo 2000, relativa al ravvicinamento delle legislazioni degli Stati membri concernenti l'etichettatura e la presentazione dei prodotti alimentari, nonche' la relativa pubblicita', sara' informata al principio e criterio direttivo della introduzione, accanto al sistema di etichettatura obbligatorio, di un sistema di etichettatura volontario aggiuntivo, certificato da organismi di controllo riconosciuti dalla Comunita' europea, che consenta di evidenziare le caratteristiche qualitative e di tipicita' del prodotto commercializzato.


Art. 29

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Comma 1

Attuazione della direttiva 2000/43/CE, che attua il principio della parita' di trattamento fra le persone indipendentemente dalla razza e dall'origine etnica).

Comma 2

All'onere derivante dall'istituzione dell'ufficio di cui al comma 1, lettere i) e l), valutato in 2.035.357 euro annui a decorrere dal 2003, si provvede ai sensi dell'articolo 21 della legge 16 aprile 1987, n. 183.


Fatto salvo quanto previsto dal comma 2, l'applicazione dei criteri e dei principi enunciati nel presente articolo non comporta oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato.


Gli schemi di decreto legislativo di cui al presente articolo sono trasmessi alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica perche' su di essi sia espresso, entro sessanta giorni dalla data di trasmissione, il parere dei competenti organi parlamentari. Decorso inutilmente tale termine, i decreti sono emanati anche in mancanza del parere parlamentare.


Art. 32

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Comma 1

Attuazione della direttiva 2000/59/CE, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, entro il termine e con le modalita' di cui all'articolo 1, commi 1 e 2, uno o piu' decreti legislativi al fine di dare organica attuazione alla direttiva 2000/59/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 novembre 2000, relativa agli impianti portuali di raccolta per i rifiuti prodotti dalle navi e i residui del carico, nel rispetto dei principi e criteri direttivi generali di cui all'articolo 2, nonche' dei seguenti principi e criteri direttivi: prevedere per il naviglio militare dello Stato che con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi da guerra ed ausiliarie si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'; prevedere altresi' per le navi delle Forze di polizia ad ordinamento civile che, con decreto del Ministro dell' interno, di concerto con gli altri Ministri interessati, siano determinate, tenuto conto della particolare struttura delle unita' navali, le specifiche prescrizioni tecniche cui le navi delle predette Forze di polizia si devono attenere, con riferimento alle caratteristiche di ogni classe di unita'.


Art. 34

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Comma 1

Modifica all'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, in materia di protezione della fauna selvatica e di prelievo venatorio).

Comma 2

Il comma 4 dell'articolo 4 della legge 11 febbraio 1992, n. 157, e' sostituito dal seguente:
"4. La cattura per la cessione a fini di richiamo e' consentita solo per esemplari appartenenti alle seguenti specie: allodola; cesena; tordo sassello; tordo bottaccio; merlo; pavoncella e colombaccio. Gli esemplari appartenenti ad altre specie eventualmente catturati devono essere inanellati ed immediatamente liberati".


Art. 35

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Comma 1

Modifiche all'allegato A al testo unico di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, in materia di valori applicabili alle categorie di beni culturali illecitamente usciti dal territorio di uno Stato membro dell'Unione europea suscettibili di restituzione).

Comma 2

La lettera B dell'allegato A al testo unico delle disposizioni legislative in materia di beni culturali e ambientali, di cui al decreto legislativo 29 ottobre 1999, n. 490, e' sostituita dalla seguente:
"B. Valori applicabili alle categorie indicate nella lettera A (in euro):
1) qualunque ne sia il valore
1. Reperti archeologici
2. Smembramento di monumenti
9. Incunaboli e manoscritti
12. Archivi
2) 13.979
5. Mosaici e disegni
6. Incisioni
8. Fotografie
11. Carte geografiche stampate
3) 27.959
4. Acquerelli, guazzi e pastelli
4) 46.598
7. Arte statuaria
10. Libri
13. Collezioni
14. Mezzi di trasporto
15. Altri oggetti
5) 139.794
3. Quadri
Il rispetto delle condizioni relative ai valori deve essere accertato al momento della presentazione della domanda di restituzione. Il valore e' quello del bene nello Stato membro destinatario della richiesta di restituzione".


Art. 36

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Comma 1

Modifica all'articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 9 febbraio 2001, n. 187, in materia di produzione e commercializzazione di sfarinati e paste alimentari).

Art. 37

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Comma 1

Modifica dell'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, di attuazione della direttiva 89/398/CE in materia di prodotti alimentari destinati ad un'alimentazione particolare).

Comma 2

L'articolo 12 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 111, e' sostituito dal seguente:
"Art. 12. - (Tariffe) - 1. Le spese relative alle prestazioni rese dal Ministero della salute per il rilascio dell'autorizzazione o per la procedura di notifica dei prodotti disciplinati dal presente decreto sono a carico del fabbricante o dell'importatore, secondo tariffe stabilite con il decreto del Ministro della sanita' 14 febbraio 1991, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 1991, e successivi aggiornamenti".


Art. 38

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Comma 1

Modifica all'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, in materia di organizzazioni dei produttori nel settore ortofrutticolo).

Comma 2

Il comma 4 dell'articolo 40 della legge 24 aprile 1998, n. 128, e' sostituito dal seguente:
"4. La zona di operativita' al fine di consentire la libera organizzazione dei produttori e' individuata nell'intero territorio nazionale".


Le disposizioni di cui al comma 1 non devono comportare oneri aggiuntivi per la finanza pubblica.


Art. 39

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Comma 1

Modifiche all'articolo 108 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 230, nonche' all'articolo 4 e all'allegato III del decreto legislativo 26 maggio 2000, n. 187, di attuazione di direttive EURATOM in materia di radiazioni ionizzanti).

Art. 40

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Comma 1

Modifica al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, in materia di etichettatura dei medicinali per uso umano).

Comma 2

Al decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 540, e successive modificazioni, dopo l'articolo 5 e' inserito il seguente:
"Art. 5-bis. - (Bollini farmaceutici). - 1. Il Ministro della salute stabilisce, con proprio decreto, i requisiti tecnici e le modalita' per l'adozione, entro il 31 marzo 2001, della numerazione progressiva, per singola confezione, dei bollini autoadesivi a lettura automatica dei medicinali prescrivibili nell'ambito del Servizio sanitario nazionale di cui al decreto del Ministro della sanita' 29 febbraio 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 5 aprile 1988, e successive modificazioni. A decorrere dal sesto mese successivo alla data di pubblicazione del decreto di cui al precedente periodo, le confezioni dei medicinali erogabili dal Servizio sanitario nazionale devono essere dotate di bollini conformi alle prescrizioni del predetto decreto. E' istituita, presso il Ministero della salute, una banca dati centrale che, partendo dai dati di produzione e fornitura dei bollini numerati di cui al primo periodo del presente comma, raccolga e registri i movimenti delle singole confezioni dei prodotti medicina li attraverso il rilevamento del codice prodotto e del numero identificativo delle confezioni apposti sulle stesse. Entro il 30 giugno 2002 il Ministro della salute con proprio decreto fissa le modalita' ed i tempi di impianto e funzionamento della banca dati e le modalita' di accesso alla stessa. I produttori sono tenuti ad archiviare e trasmettere a tale banca dati il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascun pezzo uscito e la relativa destinazione; i depositari, i grossisti, le farmacie aperte al pubblico ed i centri sanitari autorizzati all'impiego di farmaci sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo sia di ciascuno dei pezzi entrati sia di ciascuno dei pezzi comunque usciti o impiegati e, rispettivamente, la provenienza o la destinazione nei casi in cui sia diversa dal singolo consumatore finale; le aziende sanitarie locali sono tenute ad archiviare e trasmettere il numero di codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuno dei pezzi prescrit ti per proprio conto; gli smaltitori autorizzati sono tenuti ad archiviare e trasmettere il codice prodotto ed il numero identificativo di ciascuna confezione farmaceutica avviata allo smaltimento quale rifiuto farmaceutico. A decorrere dal 1 gennaio 2003 tutte le confezioni di medicinali immesse in commercio dovranno essere dotate di bollini conformi a quanto disposto dal presente comma. La mancata o non corretta archiviazione dei dati ovvero la mancata o non corretta trasmissione degli stessi secondo le disposizioni del presente comma e del decreto ministeriale previsto dal quarto periodo del presente comma comporta l'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da 1.500 euro a 9.000 euro".


Il comma 14 dell'articolo 85 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e' abrogato.


All'onere derivante dall'attuazione del presente articolo, valutato in 1 milione di euro per l'anno 2002 e in 500.000 euro a decorrere dall'anno 2003, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base di parte corrente "Fondo speciale" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero della salute.


Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Art. 42

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Comma 1

Delega al Governo per l'attuazione della direttiva 1999/31/CE, relativa alle discariche di rifiuti, e criteri specifici di delega).

Comma 2

Il Governo e' delegato ad emanare, entro il termine di un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, relativa alle discariche di rifiuti.


Il decreto legislativo e' emanato con le modalita' di cui ai commi 2 e 3 dell'articolo 1 e nel rispetto dei criteri stabiliti nell'articolo 2, ad eccezione del comma 1, lettera d), del medesimo articolo 2.


Agli oneri derivanti dall'attuazione della citata direttiva 1999/31/CE del Consiglio, del 26 aprile 1999, dovra' provvedersi nei limiti delle risorse finanziarie del fondo indicato all'articolo 2, comma 1, lettera d).


Art. 44

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Comma 1

(Installazione di generatori di calore).

Art. 45

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Comma 1

Modifica al decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45, recante attuazione della direttiva 98/18/CE relativa alle disposizioni e alle norme di sicurezza per le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali).

Art. 46

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Comma 1

Modifica all'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, recante disciplina dell'attivita' di consulenza per la circolazione dei mezzi di trasporto).

Comma 2

All'articolo 3 della legge 8 agosto 1991, n. 264, e successive modificazioni, e' aggiunto il seguente comma:
"4-bis. L'autorizzazione non e' richiesta per l'esercente attivita' di servizi tecnico amministrativi di altro Stato membro dell'Unione europea secondo le disposizioni di quest'ultimo, che fornisca occasionalmente in Italia, per conto della propria clientela, le prestazioni di consulenza di cui alla presente legge".


Art. 47

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Comma 1

Adeguamento alla normativa europea di disposizioni del codice della navigazione concernenti le licenze di volo).

Art. 48

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Comma 1

(Modifica all'articolo 788 del codice della navigazione).

Comma 2

Dopo il primo comma dell'articolo 788 del codice della navigazione e' inserito il seguente:
"I servizi di lavoro aereo possono essere effettuati anche da operatori di altro Stato membro dell'Unione europea, non stabiliti sul territorio italiano, previa autorizzazione temporanea rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. Gli stessi dovranno essere preventivamente accreditati dalle competenti autorita' dello Stato di appartenenza e comunque essere in possesso dei requisiti tecnico-operativi necessari a garantire un adeguato livello di sicurezza nell'espletamento del servizio".


Art. 50

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Comma 1

Delega al Governo per l'adeguamento della normativa nazionale alle disposizioni comunitarie e agli accordi internazionali in materia di prodotti e tecnologie a duplice uso).

Comma 2

Entro un anno dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui al comma 1, il Governo, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui al comma 1 e con la stessa procedura, puo' emanare disposizioni correttive e integrative del medesimo decreto legislativo.


Art. 51

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Comma 1

(Disposizioni in materia di trasmissioni transfrontaliere).

Comma 2

Dopo l'articolo 3 della legge 31 luglio 1997, n. 249, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Principi generali sulle trasmissioni transfrontaliere). - 1. Le emittenti televisive appartenenti a Stati membri dell'Unione europea sottoposte alla giurisdizione italiana ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 89/552/CEE del Consiglio, del 3 ottobre 1989, come modificata dalla direttiva 97/36/CE del Consiglio, del 30 giugno 1997, sono tenute al rispetto delle norme dell'ordinamento giuridico italiano applicabili al contenuto delle trasmissioni televisive destinate al pubblico in territorio italiano.
2. Salvi i casi previsti dal comma 3, e' assicurata la liberta' di ricezione e non viene ostacolata la ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea per ragioni attinenti ai settori coordinati dalla medesima direttiva 89/552/CEE, come modificata dalla direttiva 97/36/CE.
3. L'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni puo' disporre la sospensione provvisoria di ricezione o ritrasmissione di trasmissioni televisive provenienti da Stati dell'Unione europea nei seguenti casi di violazioni, gia' commesse per almeno due volte nel corso dei dodici mesi precedenti:
a) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere gravemente allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, in particolare di programmi che contengano scene pornografiche o di violenza gratuita;
b) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che possano nuocere allo sviluppo fisico, mentale o morale dei minorenni, a meno che la scelta dell'ora di trasmissione o qualsiasi altro accorgimento tecnico escludano che i minorenni che si trovano nell'area di diffusione assistano normalmente a tali programmi;
c) violazione manifesta, seria e grave del divieto di trasmissione di programmi che contengano incitamento all'odio basato su differenza di razza, sesso, religione o nazionalita'.
4. I provvedimenti di cui al comma 3 vengono adottati e notificati alla Commissione delle Comunita' europee da parte dell'Autorita' per le garanzie nelle comunicazioni nel termine non inferiore a quindici giorni dalla notifica per iscritto all'emittente televisiva e alla stessa Commissione delle violazioni rilevate e dei provvedimenti che la stessa Autorita' intende adottare.
5. Le emittenti sottoposte alla giurisdizione italiana non possono esercitare i diritti esclusivi di trasmissione televisiva da esse acquisiti dopo il 30 luglio 1997 su eventi che, nel rispetto del diritto comunitario vigente, siano stati dichiarati di particolare importanza per la societa' da uno Stato membro dell'Unione europea, in modo da privare una parte importante del pubblico residente in tale Stato della possibilita' di seguire tali eventi su di un canale liberamente accessibile in diretta integrale o parziale o, a causa di ragioni di pubblico interesse, in differita integrale o parziale, secondo le modalita' previste per ogni singolo evento dalla normativa di tale Stato, quale risultante dalla Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee".


Art. 52

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Comma 1

(Disposizioni in materia di televendita).

Comma 2

Dopo l'articolo 3 della legge 30 aprile 1998, n. 122, e successive modificazioni, e' inserito il seguente:
"Art. 3-bis. - (Televendita). - 1. E' vietata la televendita che vilipenda la dignita' umana, comporti discriminazioni di razza, sesso o nazionalita', offenda convinzioni religiose e politiche, induca a comportamenti pregiudizievoli per la salute o la sicurezza o la protezione dell'ambiente. E' vietata la televendita di sigarette o di altri prodotti a base di tabacco.
2. La televendita non deve esortare i minorenni a stipulare contratti di compravendita o di locazione di prodotti e di servizi. La televendita non deve arrecare pregiudizio morale o fisico ai minorenni e deve rispettare i seguenti criteri a loro tutela:
a) non esortare direttamente i minorenni ad acquistare un prodotto o un servizio, sfruttandone l'inesperienza o la credulita';
b) non esortare direttamente i minorenni a persuadere genitori o altri ad acquistare tali prodotti o servizi;
c) non sfruttare la particolare fiducia che i minorenni ripongono nei genitori, negli insegnanti o in altri;
d) non mostrare, senza motivo, minorenni in situazioni pericolose".


Art. 53

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Comma 1

Modifica all'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, di attuazione della direttiva 92/50/CEE in materia di appalti pubblici di servizi e abrogazione del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116).

Comma 2

All'articolo 23 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 157, il comma 6 e' sostituito dal seguente:
"6. I parametri di valutazione e di ponderazione degli elementi di cui al comma 1, lettera b), volti a garantire il corretto rapporto prezzo-qualita' in relazione al servizio da affidare, sono stabiliti dalle singole amministrazioni aggiudicatrici in sede di bando o di lettera di invito".


Il regolamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 1997, n. 116, e' abrogato.


Art. 54

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Comma 1

Misure relative all'attuazione della programmazione cofinanziata dall'Unione europea per il periodo 2000-2006).

Comma 2

Il fondo di rotazione di cui all'articolo 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183, e' autorizzato a destinare, a valere sulle proprie disponibilita' finanziarie, un importo non superiore a 5.164.569 euro annui, per l'attivazione ed il potenziamento del sistema di monitoraggio, di pagamento e di controllo degli interventi cofinanziati dall'Unione europea, nonche' per lo studio di particolari problematiche connesse con il finanziamento del bilancio comunitario, anche attraverso collaborazioni esterne, fatte salve le competenze delle amministrazioni interessate in relazione ai loro interventi.


Al fine di assicurare l'integrale utilizzo delle risorse comunitarie relative al Programma scuola 2000-2006 - obiettivo 1, il fondo di rotazione di cui al comma 1 e' autorizzato ad anticipare, nei limiti delle risorse disponibili, su richiesta del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, le quote dei contributi comunitari e statali previste per il biennio 2000-2001.
Per le annualita' successive, il fondo procede alle relative anticipazioni sulla base dello stato di avanzamento del programma.


Per il reintegro delle somme anticipate dal fondo ai sensi del comma 2, si provvede, per la parte comunitaria, con imputazione agli accrediti disposti dall'Unione europea a titolo di rimborso delle spese effettivamente sostenute e, per la parte statale, con imputazione agli stanziamenti autorizzati in favore dei medesimi programmi nell'ambito delle procedure previste dalla citata legge n. 183 del 1987.