L'articolo 1 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 1. - (Ambito di applicazione) - 1. Il presente decreto disciplina il riconoscimento dei diplomi, certificati e altri titoli rilasciati a cittadini di uno Stato membro dell'Unione europea o di uno degli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo per l'accesso o l'esercizio in Italia dell'attivita' di architetto a titolo permanente o con carattere di temporaneita'".
All'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
"2-bis. I diplomi, certificati e altri titoli, di cui ai commi 1 e 2, rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea, sono elencati nella comunicazione della Commissione europea 2001/C333/02 del 28 novembre 2001, e successive modificazioni, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee, ai sensi dell'articolo 7, paragrafo 2, della direttiva 85/384/CEE.
2-ter. In deroga a quanto previsto ai commi 1 e 2, e' riconosciuta la formazione delle "Fachhochschulen" nella Repubblica Federale di Germania, purche' sia impartita in tre anni, esista al 10 maggio 1985, corrisponda ai requisiti definiti all'articolo 4 e dia nella Repubblica Federale di Germania accesso all'attivita' di architetto con il titolo professionale di architetto e purche' detta formazione sia completata da un periodo di esperienza professionale nella Repubblica Federale di Germania della durata di quattro anni, comprovato da un apposito certificato rilasciato dall'ordine professionale cui e' iscritto l'architetto.
2-quater. Sono, altresi', ammessi alla procedura di riconoscimento di cui all'articolo 4, i diplomi, certificati e altri titoli acquisiti in Paesi terzi da cittadini di cui all'articolo 1, qualora tali diplomi, certificati e altri titoli siano stati riconosciuti in un altro Stato membro dell'Unione europea e corrispondano ai diplomi, certificati e titoli elencati nella comunicazione della Commissione europea di cui al comma 2-bis o nell'allegato A.
2-quinquies. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca comunica alla Commissione europea e contemporaneamente a tutti gli altri Stati membri dell'Unione europea e agli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, i diplomi, i certificati e gli altri titoli rilasciati in Italia e che rispondono ai requisiti di cui ai commi 1 e 2, con l'indicazione delle Universita' che li rilasciano".
L'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 4. - (Competenze e procedimento) - 1. I soggetti di cui all'articolo 1 devono presentare al Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca domanda per il riconoscimento del proprio titolo ai fini dell'ammissione all'esercizio dell'attivita' di architetto nel territorio della Repubblica italiana.
2. La domanda, redatta in lingua italiana ed in carta da bollo, deve indicare la provincia nella quale l'interessato ha intenzione di stabilirsi o di operare, ed essere corredata dei seguenti documenti:
a) il diploma, certificato, o titolo o insieme di titoli di cui si chiede il riconoscimento, in copia autenticata, o un attestato rilasciato dalla stessa autorita' che ha conferito il diploma, certificato o altri titoli, che, riportando gli stessi dati, ne conferma la veridicita';
b) un certificato rilasciato da un'autorita' competente dello Stato membro d'origine o di provenienza, che dichiari soddisfatti i requisiti di moralita' o di onorabilita' in esso richiesti per l'accesso all'attivita' di architetto. Se lo Stato membro d'origine o di provenienza non richiede tale attestato, in sostituzione deve essere presentato un estratto del casellario giudiziario o, in mancanza, un documento equipollente rilasciato dalla competente autorita' di quello Stato. Se nessuno dei predetti documenti viene rilasciato nello Stato membro d'origine o di provenienza, deve essere presentato un attestato che faccia fede che l'interessato ha reso una dichiarazione giurata o, negli Stati in cui tale giuramento non esista, una dichiarazione solenne davanti ad una competente autorita' giudiziaria o amministrativa, ad un notaio o ad un organismo professionale qualificato dello Stato membro d'origine o di provenienza. Dai documenti sopra indicati deve altresi' risultare che l'interessato non e' stato in precede nza dichiarato fallito o, se lo e' stato, che sono decorsi almeno cinque anni dalla pronunzia della dichiarazione di fallimento o, se e' decorso un termine piu' breve, che nei confronti dell'interessato e' stato adottato provvedimento con effetti di riabilitazione civile;
c) un certificato di cittadinanza o copia di altro documento dalla quale si evinca la cittadinanza dell'interessato.
3. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca puo' richiedere che i documenti, se redatti in lingua diversa dall'italiano, siano accompagnati da una traduzione ufficiale in lingua italiana del testo originale qualora sia impossibile acquisire, attraverso altri canali, le necessarie informazioni dai documenti prodotti.
4. Al momento della loro presentazione i documenti di cui alle lettere b) e c) del comma 2 non devono essere di data anteriore a tre mesi.
5. Entro trenta giorni dalla data di presentazione della documentazione, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca accerta la completezza e la regolarita' della domanda e della relativa documentazione, richiedendo all'interessato le eventuali integrazioni.
6. Per la valutazione dei titoli di cui al comma 2, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca indice, previa consultazione del Consiglio universitario nazionale, una conferenza di servizi ai sensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, alla quale partecipano:
a) il Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie;
b) il Ministero degli affari esteri;
c) il Ministero della giustizia;
d) il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori.
7. In relazione a casi specifici, la conferenza di servizi di cui al comma 6 puo' essere integrata da un rappresentante del Consiglio nazionale degli ingegneri.
8. Il procedimento si conclude con l'adozione, da parte del Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca, del decreto di riconoscimento o del provvedimento di rifiuto entro tre mesi dalla presentazione della domanda o della sua integrazione.
9. Il decreto di riconoscimento o il provvedimento di rifiuto sono comunicati all'interessato. Il decreto e' altresi' trasmesso al Consiglio degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori territorialmente competente per l'iscrizione nell'albo ai sensi dell'articolo 5.
10. Se i titoli di cui all'articolo 2, comma 2-quater, attestano una formazione non conforme ai requisiti di cui al medesimo articolo, commi 1 e 2, il riconoscimento puo' essere condizionato al superamento di una prova attitudinale ai sensi dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 115, tenuto conto anche dell'esperienza professionale acquisita nello Stato membro che ha riconosciuto detto titolo".
L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 9 - (Ammissione alla prestazione di servizi) - 1. Sono ammessi all'esercizio dell'attivita' disciplinata dal presente decreto, con carattere di temporaneita', previa dichiarazione al Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, i cittadini di cui all'articolo 1 che:
a) sono in possesso di uno dei titoli di cui all'allegato A o contenuti nella comunicazione della Commissione europea di cui all'articolo 2, comma 2-bis, o si trovano nella situazione prevista dall'articolo 6;
b) esercitano legalmente l'attivita' relativa al settore dell'architettura nello Stato membro in cui sono stabiliti.
2. La prestazione di servizi, di cui al comma 1, comporta l'iscrizione in appositi registri, istituiti e tenuti presso i Consigli provinciali ed il Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggisti e conservatori, con oneri a carico degli ordini.
3. Ai cittadini di cui all'articolo 1, iscritti nel registro, si applicano le disposizioni relative al godimento dei diritti ed alla osservanza degli obblighi previsti dall'ordinamento professionale in quanto compatibili".
Dopo l'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' inserito il seguente:
"Art. 9-bis. - (Esercizio della professione di architetto in altri Stati membri) - 1. Ai fini del riconoscimento in altri Stati dell'Unione europea o negli altri Stati aderenti all'Accordo sullo spazio economico europeo, il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca certifica il valore abilitante all'esercizio della professione dei titoli conseguiti in Italia".
L'articolo 11 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 129, e' sostituito dal seguente:
"Art. 11. - (Norme transitorie) - 1. Sono riconosciuti, ai fini dell'accesso alle attivita' disciplinate dal presente decreto e del loro esercizio:
-a) i diplomi, certificati e altri titoli rilasciati dagli altri Stati membri dell'Unione europea fino al 5 agosto 1985 ed elencati nell'allegato A;
b) i diplomi, i certificati e gli altri titoli elencati nell'allegato A e rilasciati dai rispettivi Stati membri dell'Unione europea a coloro che abbiano iniziato la relativa formazione al massimo durante il terzo anno accademico successivo al 5 agosto 1985;
c) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni anteriori al 5 agosto 1985, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, prima del 5 agosto 1987, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative;
d) gli attestati, rilasciati negli altri Stati membri dell'Unione europea, sulla base di disposizioni emanate nel periodo tra il 5 agosto 1985 e il 5 agosto 1987, da cui risulti che il titolare e' stato autorizzato, entro tale ultima data, a far uso del titolo di architetto ed ha effettivamente svolto, per almeno tre anni consecutivi, nel corso dei cinque anni precedenti il rilascio dell'attestato, le attivita' relative;
e) gli attestati rilasciati dalle autorita' competenti della Repubblica Federale di Germania che sanzionano la relativa equivalenza dei titoli di formazione rilasciati, a decorrere dall'8 maggio 1945, dalle autorita' competenti della Repubblica democratica tedesca, con i titoli elencati all'allegato A".
Sono abrogati gli articoli 8 e 11 del regolamento contenente norme ed integrazione della disciplina dei procedimenti di riconoscimento ed iscrizione all'albo degli architetti di cui al decreto del Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica 10 giugno 1994, n. 776.