Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
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AGGIORNAMENTO (10)
Il D.L. 23 aprile 2008, n. 80, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 2008, n. 111, ha disposto (con l'art. 1-bis, comma 1) che "Al fine di salvaguardare interessi pubblici di particolare rilevanza e in deroga a quanto disposto dall'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, il Consiglio dei Ministri, con propria delibera, può individuare uno o più soggetti qualificati che, anche nell'interesse di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A., promuovano in esclusiva, per conto di terzi ovvero anche in proprio, la presentazione di un'offerta, indirizzata all'azionista o alla società, finalizzata ad acquisire il controllo di Alitalia - Linee aeree italiane S.p.A. entro il termine indicato nella stessa delibera".
Art. 1-bis
#Comma 1
della qualità dei servizi).
1. Le dismissioni delle partecipazioni azionarie dello Stato e degli enti pubblici nelle società di cui all'articolo 2 sono subordinate alla creazione di organismi indipendenti per la regolazione delle tariffe e il controllo della qualità dei servizi di rilevante interesse pubblico))
Art. 2
#Comma 1
Comma 2
Nelle more di decorrenza del termine per l'esercizio del potere di opposizione, il diritto di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante, sono sospesi. In caso di esercizio del potere di opposizione, attraverso provvedimento debitamente motivato in relazione al concreto pregiudizio arrecato dall'operazione agli interessi vitali dello Stato, il cessionario non può esercitare i diritti di voto e comunque quelli aventi contenuto diverso da quello patrimoniale, connessi alle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante e dovrà cedere le stesse azioni entro un anno. In caso di mancata ottemperanza il tribunale, su richiesta del Ministro dell'economia e delle finanze, ordina la vendita delle azioni che rappresentano la partecipazione rilevante secondo le procedure di cui all'articolo 2359-ter del codice civile.
Il provvedimento di esercizio del potere di opposizione è impugnabile entro sessanta giorni dal cessionario innanzi al tribunale amministrativo regionale del Lazio;
(12)
Comma 3
Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei regolamenti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, comma 1, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti ovvero dei regolamenti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori. Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato".
Comma 4
Il D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, come modificato dal D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, ha disposto (con l'art. 3, comma 2) che "L'articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474, e successive modificazioni, i commi da 228 a 231 dell'articolo 4 della legge 24 dicembre 2003, n. 350, nonchè il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 10 giugno 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 139 del 16 giugno 2004, cessano di avere efficacia, con riferimento ai singoli settori, a decorrere dalla data di entrata in vigore dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 1, comma 1, e dei decreti, relativi a ciascun settore, di cui all'articolo 2, commi 1 e 1-ter, del presente decreto. Le predette disposizioni sono comunque abrogate a decorrere dalla data di entrata in vigore dell'ultimo dei decreti di cui al primo periodo che completano l'individuazione dei settori.
Gli amministratori senza diritto di voto eventualmente nominati ai sensi del predetto articolo 2 del decreto-legge n. 332 del 1994, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 474 del 1994, e successive modificazioni, e in carica alla data della sua abrogazione cessano alla scadenza del mandato".
Il D.L. 21 settembre 2019, n. 105, convertito con modificazioni dalla L. 18 novembre 2019, n. 133, nel modificare l'art. 3, comma 2 del D.L. 15 marzo 2012, n. 21, convertito con modificazioni dalla L. 11 maggio 2012, n. 56, ha conseguentemente disposto (con l'art. 4-bis, comma 2) che "Le disposizioni introdotte dal comma 1 del presente articolo, ad esclusione di quelle di cui al medesimo comma 1, lettera d), capoverso Art. 2-ter, si applicano anche ai procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto; i termini non ancora trascorsi alla medesima data, ferma restando la data di inizio del loro decorso, sono prorogati fino al raggiungimento della durata stabilita dal presente articolo, se maggiore di quella anteriormente prevista".
Art. 3
#Comma 1
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Comma 2
Art. 5
#Comma 1
Comma 2
Art. 6
#Comma 1
Comma 2
"Entro quaranta giorni dalla data di ricezione della comunicazione di cui al primo comma la Consob può stabilire modi diversi da quelli da essa determinati in via generale in cui l'offerta deve essere resa pubblica, nonchè gli ulteriori dati e notizie che il prospetto informativo deve contenere per consentire l'esatta e completa informazione del pubblico.";
"La Consob vieta l'esecuzione dell'operazione qualora il proponente non osservi le disposizioni e le prescrizioni del presente articolo.".
"Art. 18-septies. - Prima della pubblicazione del prospetto informativo è consentita la diffusione di notizie, lo svolgimento di indagini di mercato, la raccolta di intenzioni di acquisto o di vendita relative ad operazioni di sollecitazione del pubblico solo previa autorizzazione della Consob, da concedersi volta per volta secondo i criteri generali da essa predeterminati. La violazione delle disposizioni del presente articolo è punita con la sanzione amministrativa da due milioni a quaranta milioni di lire.".
Art. 7
#Comma 1
Comma 2
" 1. I prezzi dei titoli offerti direttamente o per il tramite di consorzi di collocamento non sono modificabili nel corso dell'offerta.";
" 4. Qualunque patto o accordo che comporti per gli aderenti limitazioni o regolamentazioni del diritto di voto, obblighi o facoltà di preventiva consultazione per l'esercizio dello stesso, obblighi circa il trasferimento di azioni, ovvero qualunque accordo per l'acquisto concertato, deve essere comunicato, a pena di
" 1. Prima della pubblicazione dell'offerta la divulgazione di notizie relative all'offerta è consentita nei casi e alle condizioni stabiliti dalla Consob.".
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
Comma 2
Art. 10
#Comma 1
Comma 2
Art. 11
#Comma 1
Comma 2
Art. 12
#Comma 1
Comma 2
"e-bis) gestione finanziaria dei titoli azionari di proprietà del Tesoro dello Stato; rappresentanza dell'azionista nell'assemblea societaria; attività istruttorie e preparatorie relative a operazioni di cessione e collocamento sul mercato finanziario delle partecipazioni azionarie dello Stato.".
Art. 13
#Comma 1
Comma 2
Art. 14
#Comma 1
Comma 2
" 5. I soggetti affidatari ai sensi dei commi 1, 2 e 4 qualora ne sia fatta richiesta dal Ministro delle finanze, d'intesa con il Ministro del tesoro, all'atto del conferimento di ciascun incarico, provvedono ad anticipare, su apposito capitolo, al bilancio dello Stato, in acconto sui proventi derivanti dalle alienazioni e dalle gestioni, un importo non inferiore al 50 per cento. Con decreti del Ministro del tesoro sono determinati i tassi di interesse, con riferimento a quelli del mercato. I predetti soggetti affidatari possono procedere alle alienazioni ed alle gestioni anche in deroga alle norme di cui alla legge 24 dicembre 1908, n. 783, e successive modificazioni, ed al regolamento approvato con regio decreto 17 giugno 1909, n. 454, nonchè alle norme sulla contabilità generale dello Stato, fermi restando i principi generali dell'ordinamento giuridico-contabile. Continuano, comunque, ad applicarsi le disposizioni relative alle competenze consultive del Consiglio di Stato, con l'osservanza di quanto previsto dall'articolo 16, commi 1, 2 e 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.".
Art. 15
#Comma 1
consulenza globale e di garanzia per le privatizzazioni.
Comma 2
Art. 16
#Comma 1
Comma 2
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 31 maggio 1994
SCALFARO
BERLUSCONI, Presidente del
Consiglio dei Ministri
DINI, Ministro del tesoro
PAGLIARINI, Ministro del bilancio e
della programmazione economica
GNUTTI, Ministro dell'industria,
del commercio e dell'artigianato
BIONDI, Ministro di grazia e
giustizia
TREMONTI, Ministro delle finanze
URBANI, Ministro per la funzione
pubblica
Visto, il Guardasigilli: BIONDI