Testo vigente
Preambolo
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
EMANA
il seguente decreto-legge:
Art. 1
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (4)
La L. 23 dicembre 1992, n. 489 ha disposto (con l'art. 1, comma 6) la proroga al 31 dicembre 1993 della disposizione di cui al comma 1 del presente articolo.
Art. 2
#Comma 1
gennaio 1992.
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AGGIORNAMENTO (3)
Il D.L. 19 settembre 1992, n. 384, convertito con modificazioni dalla L. 14 novembre 1992, n. 438 ha disposto (con l'art. 7, comma 7) che "L'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, va interpretato nel senso che dalla data di entrata in vigore del predetto decreto-legge non possono essere più adottati provvedimenti di allineamento stipendiale, ancorchè aventi effetti anteriori all'11 luglio 1992."
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AGGIORNAMENTO (5)
Il D.Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29 ha disposto (con l'art. 74, comma 1) che sono abrogati "i riferimenti alle leggi 4 giugno 1985, n. 281, e 10 ottobre 1990, n. 287, contenuti nell'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 19 settembre 1992, n. 384, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1992, n. 438, e nell'articolo 2, comma 8, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359".
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AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 ha disposto (con l'art. 72, comma 1, lettera o)) che resta abrogato il comma 8 del presente articolo, limitatamente al personale disciplinato dalla legge 4 giugno 1985, n.281.
Art. 3
#Comma 1
cap. 1802 lire 50 miliardi;
cap. 1832 lire 100 miliardi;
cap. 1872 lire 250 miliardi;
cap. 2102 lire 50 miliardi;
cap. 2501 lire 50 miliardi;
cap. 2502 lire 100 miliardi;
cap. 2802 lire 150 miliardi;
cap. 4005 lire 150 miliardi;
cap. 4031 lire 250 miliardi;
cap. 4051 lire 350 miliardi.
Art. 4
#Comma 1
Art. 5
#Comma 1
Art. 5-bis
#Comma 1
Comma 2
Comma 3
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 23
novembre 2001, n. 411, convertito con modificazioni dalla L. 31 dicembre 2001, n. 463, ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dalla L. 1 agosto
2002, n. 166 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 30 giugno 2002 al 31 dicembre 2002.
Il D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D.L. 20 giugno
2002, n. 122 , convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2002, n. 185 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 31 dicembre 2002 al 30 giugno 2003.
Il D. Lgs. 8 giugno 2001, n. 327, come modificato dal D. Lgs. 27
dicembre 2002, n. 302 ha disposto (con l'art. 59, comma 1) la proroga dell'entrata in vigore dell'abrogazione del presente articolo dal 1 gennaio 2002 al 30 giugno 2003.
Comma 4
Comma 5
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 24 ottobre 2007, n. 348 (in G.U. 1a s.s. 31/10/2007, n. 42) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 2 del presente articolo.
La Corte Costituzionale, con sentenza 22 - 24 ottobre 2007, n. 349 (in G.U. 1a s.s. 31/10/2007, n. 42) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale del comma 7-bis del presente articolo.
Comma 6
Comma 7
La Corte Costituzionale, con sentenza 07 - 10 giugno 2011, n. 181 (in G.U. 1a s.s. 15/06/2011, n. 26) ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 5-bis, comma 4, del presente Decreto-Legge in combinato disposto con gli articoli 15, primo comma, secondo periodo, e 16, commi quinto e sesto,della legge 22 ottobre 1971, n. 865 come sostituiti dall'art. 14 della legge 28 gennaio 1977, n. 10.
Art. 6
#Comma 1
"Le rappresentanze sindacali aziendali, costituite a norma dell'articolo 19, hanno diritto di controllare la qualità del servizio di mensa secondo modalità stabilite dalla contrattazione collettiva".
Art. 7
#Comma 1
L'amministrazione postale e le aziende ed istituti di credito sono tenuti ad operare, con obbligo di rivalsa nei confronti dei correntisti e depositanti, una ritenuta del 6 per mille commisurata all'ammontare risultante dalle scritture contabili alla data del 9 luglio 1992. L'imposta è cersata entro il 15 settembre 1992 con le modalità previste per il versamento delle ritenute di cui all'articolo 26, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600.
Art. 8
#Comma 1
Art. 9
#Comma 1
da lire 7.800 a lire 10.000.
Art. 10
#Comma 1
Art. 11
#Comma 1
Art. 12
#Comma 1
Art. 13
#Comma 1
Art. 14
#Comma 1
Ove la materia non sia regolata da leggi preesistenti, la disciplina sarà stabilita dall'atto di concessione in conformità ai principi generali vigenti in materia.
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AGGIORNAMENTO (15)
La L. 5 marzo 2001, n. 57 ha disposto (con l'art. 10, comma 1) che "L'articolo 14, commi 3 e 4, del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, si applica alle sole concessioni la cui titolarità sia stata conseguita per effetto della trasformazione di precedenti riserve o diritti di esclusiva previsti dal comma 1 del medesimo articolo 14 e alle concessioni di cui erano già titolari, con esclusione di quelle relative ai servizi pubblici locali, alla data di entrata in vigore del citato decreto-legge n. 333 del 1992, i soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo 14, la cui proroga sia stata dichiarata, alla data di entrata in vigore della presente legge, nei prospetti informativi di vendita di partecipazioni dirette o indirette dello Stato, in Italia o all'estero".
Art. 15
#Comma 1
Le proposte di rettifica dovranno essere formulate in coerenza con il piano di dismissioni adottato dal Governo. I corrispettivi professionali dei detti soggetti sono determinati con decreto del Ministro del tesoro. Sulla base della predetta proposta di rettifica, il Ministro del tesoro determina il patrimonio netto rivalutato. Tale determinazione vale ai fini dell'applicazione ad ogni effetto dell'articolo 19 del presente decreto. In attesa della determinazione di cui sopra, gli organi sociali possono, in via transitoria, determinare il patrimonio netto, sempre in misura non superiore a quella risultante dall'applicazione dei criteri di cui all'articolo 2, comma 2, della legge 29 dicembre 1990, n. 408, e nei limiti autorizzati dal Ministro del tesoro. Anche siffatta rivalutazione rileva ai fini dell'articolo 19 del presente decreto. La differenza fra il netto patrimoniale risultante dall'ultimo bilancio e il patrimonio netto rivalutato potrà essere imputata in tutto o in parte ad una speciale riserva o al capitale sociale. Potranno altresì ricostituirsi, in tutto o in parte, le riserve risultanti nel patrimonio netto esistente nei bilanci anteriori alla trasformazione, mantenendo a tali riserve l'originario regime civilistico e fiscale.))
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AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 23 aprile 1993, n. 118, convertito con modificazioni dalla L. 23 giugno 1993, n. 202 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che la modifica ha effetto dal 22 febbraio 1993.
Art. 16
#Comma 1
Art. 17
#Comma 1
Art. 18
#Comma 1
Art. 19
#Comma 1
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AGGIORNAMENTO (6)
Il D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, convertito con modificazioni dalla L. 24 marzo 1993, n. 75 ha disposto (con l'art. 4, comma 4) che il presente articolo si interpreta nel senso che sono esenti da imposte dirette e indirette e da tasse le operazioni di trasformazione di enti pubblici in società per azioni e quelle con esse connesse, incluse le operazioni di determinazione, sia in via provvisoria sia in via definitiva, del patrimonio netto dei predetti soggetti e non concorrono alla formazione del reddito imponibile i maggiori valori iscritti nei rispettivi bilanci, in seguito alle predette operazioni, dalle società derivate dalla trasformazione; detti maggiori valori sono riconosciuti ai fini delle imposte sui redditi.
Art. 20
#Comma 1
Art. 21
#Comma 1
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 11 luglio 1992
SCALFARO
AMATO, Presidente del Consiglio dei
Ministri
BARUCCI, Ministro del tesoro
REVIGLIO, Ministro del bilancio e della programmazione economica
GORIA, Ministro delle finanze
Visto, il Guardasigilli: MARTELLI