Ai fini del presente decreto e dei suoi allegati, si intende per:
((a) «convenzioni internazionali»: le seguenti convenzioni, inclusi i rispettivi protocolli e relative modifiche, nella versione aggiornata:
1. convenzione internazionale per la salvaguardia della vita umana in mare del 1974, resa esecutiva con legge 23 maggio 1980, n. 313, di seguito denominata «SOLAS 1974»;
2. convenzione internazionale sulla linea di massimo carico del 1966, resa esecutiva con decreto del Presidente della Repubblica 8 aprile 1968, n. 777, di seguito denominata «LL66»;))
((b) «codice sulla stabilita' a nave integra»: il codice sulla stabilita' a nave integra per tutti i tipi di nave oggetto degli strumenti della Organizzazione marittima internazionale IMO, contenuto nella risoluzione A.749 (18) dell'Assemblea dell'Organizzazione stessa del 4 novembre 1993, o il codice internazionale sulla stabilita' a nave integra del 2008 di cui alla risoluzione MSC.267(85) della Organizzazione marittima internazionale IMO, del 4 dicembre 2008, nelle versioni aggiornate;))
c) "codice per le unita' veloci (HSC Code)": il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci (International Code for Safety of High Speed Craft) adottato dall'IMO con la risoluzione MSC 36(63) del 20 maggio 1994 ovvero il codice internazionale di sicurezza per le unita' veloci del 2000 (International Code for Safety of High- Speed Craft, 2000), contenuto nella risoluzione MSC 97 (73) dell'IMO del dicembre 2000, nelle loro versioni aggiornate.
d) "GMDSS": il sistema globale di sicurezza e soccorso in mare (Global Maritime Distress and Safety System), definito nel capitolo IV della "SOLAS 1974";
e) "nave da passeggeri": qualsiasi nave che trasporti piu' di dodici passeggeri;
f) "unita' veloce da passeggeri": una unita' veloce come definita alla regola 1 del capitolo X della "SOLAS 1974", che trasporti piu' di dodici passeggeri; non sono considerate unita' veloci da passeggeri le navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali marittimi delle classi B, C e D, quando:
1. il loro dislocamento rispetto alla linea di galleggiamento corrisponda a meno di cinquecento metri cubi;
2. e la loro velocita' massima, come definita dalla regola 1.4.30 del codice per le unita' veloci del 1994 e ((dalla regola 1.4.38)) del codice per le unita' veloci del 2000, sia inferiore a 20 nodi;
g) "nave nuova": una nave la cui chiglia sia stata impostata, o che si trovi a un equivalente stadio di costruzione, alla data del 1 luglio 1998 o successivamente. Per equivalente stadio di costruzione si intende lo stadio in cui:
1. ha inizio la costruzione identificabile con una nave specifica;
2. ha avuto inizio, per quella determinata nave, la sistemazione in posto di almeno cinquanta tonnellate o dell'uno per cento della massa stimata di tutto il materiale strutturale, assumendo il minore di questi due valori;
h) "nave esistente": una nave che non sia una nave nuova;
i) "passeggero": qualsiasi persona che non sia:
1. il comandante, ne' un membro dell'equipaggio, ne' altra persona impiegata o occupata in qualsiasi qualita' a bordo di una nave per i suoi servizi;
2. un bambino di eta' inferiore a un anno;
l) "lunghezza della nave": se non altrimenti definita nell'allegato I, il 96% della lunghezza totale calcolata su un galleggiamento all'85% della piu' piccola altezza di costruzione misurata dal limite superiore della chiglia, oppure la lunghezza misurata dalla faccia prodiera del dritto di prora all'asse di rotazione del timone al predetto galleggiamento, se tale lunghezza e' maggiore. Nelle navi che, secondo progetto, presentano un'inclinazione della chiglia, il galleggiamento al quale si misura tale lunghezza deve essere parallelo al galleggiamento del piano di costruzione;
m) "altezza di prora": l'altezza di prora definita dalla regola 39 della convenzione "LL66" ((...));
n) "nave con ponte completo": una nave provvista di un ponte completo, esposto alle intemperie e al mare, dotato di mezzi permanenti che permettano la chiusura di tutte le aperture nella parte esposta alle intemperie e sotto il quale tutte le aperture praticate nelle fiancate sono dotate di mezzi di chiusura permanenti, stagni almeno alle intemperie. Il ponte completo puo' essere un ponte stagno o una struttura equivalente a un ponte non stagno, completamente coperto da una struttura stagna alle intemperie, di resistenza sufficiente a mantenere l'impermeabilita' alle intemperie e munita di mezzi di chiusura stagni alle intemperie;
o) "viaggio internazionale": un viaggio per mare dal porto di uno Stato membro a un porto situato al di fuori di quello Stato o viceversa;
p) "viaggio nazionale": un viaggio effettuato in tratti di mare da e verso lo stesso porto di uno Stato membro, o da un porto a un altro porto di tale Stato membro;
((q) «tratto di mare»: un tratto di mare o una rotta marittima definiti a norma dell'articolo 3. Tuttavia, ai fini dell'applicazione delle disposizioni in materia di radiocomunicazioni, valgono le definizioni di «tratto di mare» riportate nella regola 2, capitolo IV, della «SOLAS 1974»;))
((r) «area portuale»: area diversa da un tratto di mare di giurisdizione che si estende fino alle strutture portuali permanenti piu' periferiche che costituiscono parte integrante del sistema portuale o fino ai limiti definiti da elementi geografici naturali che proteggono un estuario o un'area protetta affine;))
s) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43));
t) "Amministrazione" ((il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) - Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
u) "Autorita' marittime": Comandi periferici secondo funzioni delegate con direttive del Comando generale del Corpo delle capitanerie di porto;
((v) «Stato di approdo»: lo Stato membro dai cui porti, o verso i cui porti, una nave o una unita' veloce battente bandiera diversa da quella di detto Stato membro, effettua viaggi nazionali;))
((z) «organismo riconosciuto»: l'organismo riconosciuto conformemente al regolamento (CE) n. 391/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio; per le navi e unita' veloci da passeggeri nazionali si intende l'ente tecnico di cui alla lettera bb-sexies;))
((aa) «miglio»: lunghezza equivalente a 1852 metri;))
bb) ((LETTERA ABROGATA DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)).
bb-bis) nave ro/ro da passeggeri: una nave da passeggeri che trasporta piu' di dodici passeggeri e disponga di locali da carico ro/ro o di locali di categoria speciale, come definiti nella regola II-2/A/2 di cui all'allegato I;
bb-ter) eta': eta' della nave, espressa in numero di anni dalla data della sua consegna;
((bb-quater) «persone a mobilita' ridotta»: le persone che hanno particolare difficolta' nell'uso dei trasporti pubblici, compresi gli anziani, le persone con disabilita', le persone con disturbi sensoriali e quanti impiegano sedie a rotelle, le gestanti e chi accompagna bambini piccoli;))
bb-quinquies) altezza significativa d'onda (hs): l'altezza media del terzo delle onde di altezza piu' elevata fra quelle osservate in un dato periodo;
((bb-sexies) «ente tecnico»: l'organismo riconosciuto autorizzato e affidato al quale sono devolute dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti le attribuzioni previste dall'articolo 3 del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 22 gennaio 1947, n. 340;))
((bb-septies) «nave a vela»: una nave a propulsione a vela anche se munita di propulsione meccanica come propulsione ausiliaria e di emergenza, dove il rapporto tra superficie velica espressa in metri quadrati e dislocamento massimo espresso in tonnellate risulta essere maggiore di 7;
bb-octies) «materiale equivalente»: leghe di alluminio o qualsiasi altro materiale non combustibile che, per le sue proprieta' intrinseche o grazie alla sua coibentazione, al termine della prevista prova standard del fuoco possiede caratteristiche strutturali e di resistenza al fuoco equivalenti a quelle dell'acciaio;
bb-novies) «prova standard del fuoco»: prova in cui campioni di paratie o ponti sono esposti in un forno di prova a temperature corrispondenti all'incirca alla curva standard temperatura-tempo conformemente al metodo di prova specificato nel codice internazionale per l'applicazione delle procedure di prova del fuoco del 2010, di cui alla risoluzione MSC.307(88) dell'IMO, del 3 dicembre 2010, nella versione aggiornata;
bb-decies) «nave tradizionale»: qualsiasi tipo di nave da passeggeri storica progettata prima del 1965 e le relative repliche costruite principalmente con i materiali originali, comprese quelle finalizzate a incoraggiare e promuovere le tecniche e le competenze marittime tradizionali, identificabili insieme come monumenti viventi di cultura, il cui esercizio rispetta i principi tradizionali dell'arte e della tecnica marinaresche;
bb-undecies) «unita' da diporto o unita' veloce da diporto»: un'unita' che non e' impegnata in attivita' commerciali, indipendentemente dal mezzo di propulsione;
bb-duodecies) «imbarcazione di servizio (tender)»: un'imbarcazione in dotazione alla nave che e' utilizzata per trasferire piu' di dodici passeggeri da una nave da passeggeri ferma alla terraferma e viceversa;
bb-ter decies) «nave di servizio off-shore»: una nave utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivita' della nave;
bb-quater decies) «unita' veloce di servizio off-shore»: un'unita' utilizzata per trasportare e accogliere personale industriale di cui all'articolo 1, comma 1, punto 49) del decreto del Presidente della Repubblica 8 novembre 1991, n. 435 che non svolge a bordo lavori essenziali per l'attivita' dell'unita';
bb-quindecies) «riparazioni, cambiamenti e modifiche di grande entita'»:
1. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente le dimensioni di una nave, ad esempio l'allungamento mediante l'aggiunta di un nuovo corpo centrale;
2. qualsiasi variazione che altera sostanzialmente la capacita' di trasporto di passeggeri di una nave, ad esempio la trasformazione di un ponte per autoveicoli in alloggio passeggeri;
3. qualsiasi variazione che aumenta sostanzialmente la vita di esercizio di una nave, ad esempio il rinnovo dell'alloggio passeggeri su un intero ponte;
4. qualsiasi conversione di qualsiasi tipo di nave in una nave da passeggeri;
bb-sedecies) «societa' di gestione»: l'organizzazione o la persona che si fa carico di tutti i doveri e tutte le responsabilita' imposti dal codice internazionale di gestione della sicurezza delle navi e della prevenzione dell'inquinamento (codice ISM), nella versione aggiornata, o, nei casi in cui non si applica il capitolo IX della SOLAS 1974, il proprietario della nave o qualsiasi altro organismo o persona come il gestore o il noleggiatore a scafo nudo che ha assunto la responsabilita' dell'esercizio della nave dal proprietario della stessa;
bb-septies decies) «navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio»: si intendono le navi ro/ro da passeggeri delle classi «A» e «B»:
1. la cui chiglia e' stata impostata o si trovava ad un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004, e
2. non si sono conformate agli articoli 5, 7 e 8, del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65, entro il 1° ottobre 2010, e
3. sono state destinate alla navigazione nelle classi «C» e «D» a tale data o a una data successiva alla quale hanno raggiunto i trenta anni di eta', ma comunque non piu' tardi del 1° ottobre 2015.))
Testo vigente
Art. 1
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 2
#Comma 1
(( (Ambito di applicazione). ))
Comma 2
((
Le disposizioni del presente decreto si applicano alle navi da passeggeri nuove ed esistenti di lunghezza pari o superiore a 24 metri e alle unita' veloci da passeggeri, indipendentemente dalla loro bandiera, adibite a viaggi nazionali.
Le Autorita' marittime provvedono affinche' le navi e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera di un Paese terzo siano pienamente conformi ai requisiti del presente decreto, prima di essere adibite a viaggi nazionali.
))
Art. 3
#Comma 1
(( (Categorizzazione dei tratti di mare e classi di navi da passeggeri). ))
Comma 2
((
Per le unita' veloci da passeggeri si applicano le categorie definite nel capitolo 1, paragrafi 1.4.10 e 1.4.11, del codice per le unita' veloci del 1994 ovvero nel capitolo 1, paragrafi 1.4.12 e 1.4.13, del codice per le unita' veloci del 2000.
L'Amministrazione individua e aggiorna con proprio decreto l'elenco dei tratti di mare e i corrispondenti valori dell'altezza significativa d'onda suddivisi secondo i criteri di cui al comma 1 e determina il confine interno del tratto di mare piu' vicino alla linea di costa.
L'Amministrazione, per la predisposizione del decreto di cui al comma 4, si avvale delle competenze tecniche e scientifiche dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (ISPRA).
L'Amministrazione rende disponibili le informazioni di cui al comma 4 in una banca dati pubblica, accessibile sul proprio sito internet, e comunica alla Commissione europea il sito in cui dette informazioni sono state inserite e tutte le modifiche a esse apportate.
))
Art. 4
#Comma 1
Requisiti di sicurezza
Comma 2
Le navi da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri nuove e esistenti, adibite a viaggi nazionali, devono essere conformi alle norme in materia di sicurezza stabilite dal presente decreto.
((
Con riguardo alle navi nuove ed esistenti, le riparazioni, le trasformazioni e le modifiche di grande entita' e le conseguenti variazioni del loro equipaggiamento devono soddisfare i requisiti per navi nuove stabiliti al comma 3, lettera a). Le trasformazioni apportate a una nave al solo scopo di adeguarla a uno standard che assicuri una maggiore capacita' di sopravvivenza non sono considerate cambiamenti di grande entita'.
))
((
Le navi costruite in materiale equivalente prima del 20 dicembre 2017 si conformano ai requisiti del presente decreto entro il 22 dicembre 2025.
))
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)).
Art. 4-bis
#Comma 1
(Requisiti di stabilita' e ritiro progressivo dal servizio delle navi ro/ro da passeggeri)
Comma 2
Fermi restando i pertinenti requisiti di sicurezza di cui all'articolo 4, le navi ro/ro da passeggeri di classe C, la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione il 1° ottobre 2004 o in data successiva, e tutte le navi ro/ro da passeggeri di classe A e B, devono essere conformi agli articoli 5, 7 e 8 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65 ((, come modificati dal decreto legislativo di recepimento della direttiva (UE) 2023/936 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 10 maggio 2023)).
((
Nel corso delle ispezioni di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 22 aprile 2020, n. 37, l'autorita' marittima accerta che le navi ro/ro da passeggeri battenti bandiera italiana, prima di essere adibite a viaggi nell'ambito di servizi di linea nel tratto di mare A di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), del presente decreto, siano pienamente conformi ai requisiti di cui all'articolo 5 del decreto legislativo 14 marzo 2005, n. 65.
Nell'effettuare la verifica di cui al presente comma, l'autorita' marittima, riconosce i certificati rilasciati dall'amministrazione dello Stato di bandiera di altri Stati membri ai fini dell'applicazione dei requisiti specifici di stabilita' previsti dall'articolo 5 del decreto legislativo n. 65 del 2005 e dall'allegato I al medesimo decreto.
))
Le navi ro/ro da passeggeri ritirate dal servizio non possono operare nei tratti di mare "A" e "B".
Art. 4-ter
#Comma 1
Requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta
Comma 2
((Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti)) consulta e coopera con le associazioni che rappresentano le persone a mobilita' ridotta in merito all'attuazione degli orientamenti contenuti nell'allegato III.
Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti elabora un piano d'azione nazionale per l'applicazione degli orientamenti alle navi e unita' veloci la cui chiglia e' stata impostata o si trova a un equivalente stadio di costruzione anteriormente al 1° ottobre 2004 ((...)).
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)).
((
Le verifiche della conformita' delle navi nuove e dell'adeguamento delle navi esistenti alle prescrizioni del presente articolo competono all'ente tecnico.
))
Art. 5
#Comma 1
(( (Equivalenze ed esenzioni). ))
Comma 2
((
Se l'Amministrazione, anche in concorso con altri Stati membri, ritiene che i requisiti di sicurezza applicabili devono essere migliorati in determinate situazioni a causa di specifiche circostanze locali e se tale esigenza e' debitamente comprovata, adotta le misure atte a migliorare i suddetti requisiti, applicando la procedura di cui al comma 3.
Se l'Amministrazione adotta le misure di cui ai commi 1 e 2, si attiene alle disposizioni di cui ai commi da 4 a 8.
L'Amministrazione notifica alla Commissione europea le misure che intende adottare fornendo le precisazioni sufficienti a comprovare che la sicurezza e' mantenuta a un livello adeguato.
Se la Commissione europea adotta, entro sei mesi dalla notifica, atti di esecuzione contenenti la propria decisione che le misure proposte non sono giustificate, l'Amministrazione e' tenuta a modificarle o a non adottarle.
Le misure adottate sono espressamente specificate nel decreto di cui al comma 2 e comunicate alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Le suddette misure si applicano a tutte le navi da passeggeri della stessa classe o alle unita' veloci che operano nelle stesse condizioni specifiche, senza alcuna discriminazione riferita alla bandiera che battono o alla nazionalita' o al luogo ove ha sede la societa' di gestione.
Le misure di cui al comma 2, atte a esonerare le navi dall'osservanza di taluni requisiti specifici indicati nel presente decreto, si applicano solo finche' ricorrono tali condizioni specifiche.
L'Amministrazione notifica le misure di cui ai commi 4 e 6 mediante la banca dati che la Commissione europea istituisce e mantiene a tal fine e a cui la Commissione europea e l'Amministrazione hanno accesso.
))
Art. 6
#Comma 1
Clausola di salvaguardia
Comma 2
L'Amministrazione, qualora ritenga che una nave da passeggeri o un'unita' veloce adibita a viaggi nazionali all'interno dello Stato, per quanto conforme alle disposizioni del presente decreto, costituisca un rischio di grave pericolo per la sicurezza delle persone o delle cose, oppure dell'ambiente, puo' sospenderne l'attivita' ovvero imporre misure di sicurezza aggiuntive finche' il pericolo non sia scongiurato, dandone informazione alla Commissione europea e agli altri Stati membri.
Art. 7
#Comma 1
(( (Visite). ))
Comma 2
((
Le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice per le unita' veloci (HSC code) e le unita' veloci da passeggeri battenti bandiera italiana, tenute a conformarsi, in base alle disposizioni dell'articolo 4, comma 5, ai requisiti del codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), sono sottoposte alle visite previste dai rispettivi codici con le modalita' di cui al comma 3.
Le visite di cui ai commi 1 e 2 sono effettuate dall'ente tecnico e, per la parte radiocomunicazioni, dagli ispettori del Ministero dello sviluppo economico, seguendo le procedure e gli orientamenti specificati nella risoluzione IMO A.997(25) e successive modificazioni "Orientamenti per le ispezioni nell'ambito del sistema armonizzato di ispezione e certificazione, 2007", o procedure finalizzate a conseguire il medesimo obiettivo.
Per quanto non previsto nel presente articolo, continuano ad applicarsi le disposizioni di cui alla legge 5 giugno 1962, n. 616.
))
Art. 8
#Comma 1
C e r t i f i c a t i
((
Le navi da passeggeri nuove ed esistenti che soddisfano i requisiti del presente decreto devono essere in possesso di un certificato di sicurezza per le navi da passeggeri in conformita' al presente decreto. Il formato del certificato e' conforme all'allegato II ed e' rilasciato dalle Autorita' marittime al termine della visita iniziale di cui all'articolo 7, comma 1, lettera a).
Il certificato di sicurezza per le navi da passeggeri e' rilasciato per un periodo non superiore a dodici mesi. La validita' del certificato puo' essere prorogata dalle Autorita' marittime per una durata massima di un mese a decorrere dalla data di scadenza del certificato stesso. Quando e' stata concessa una proroga, il periodo di validita' del certificato decorre dalla data di scadenza prima della proroga. Il certificato di sicurezza delle navi da passeggeri e' rinnovato al termine della visita periodica di cui all'art. 7, comma 1, lettera b) ((...)).
((
Per le unita' veloci da passeggeri conformi ai requisiti stabiliti dal codice per le unita' veloci (HSC code) e dal codice di sicurezza per le unita' a sostentamento dinamico (DSC code), il certificato di sicurezza e l'autorizzazione all'esercizio per unita' veloci, sono rilasciati dalle Autorita' marittime.
))
Prima di rilasciare l'autorizzazione all'esercizio a un'unita' veloce da passegeri adibita a viaggi nazionali in uno ((Stato di approdo)), l'Amministrazione concorda con detto Stato le condizioni operative in cui deve svolgersi l'attivita' delle unita' veloci in tale Stato e provvede affinche' queste siano riportate nell'autorizzazione all'esercizio.
Le ((misure di sicurezza supplementari, le equivalenze e le)) esenzioni concesse a una nave o ad una unita' veloce a norma e in conformita' delle disposizioni dell'art. 5, devono figurare sul certificato della nave o dell'unita'.
Sono validi il certificato di sicurezza per unita' veloci da passeggeri e l'autorizzazione all'esercizio rilasciati da un altro Stato membro alle unita' veloci da passeggeri, se adibite a viaggi nazionali, nonche' il certificato di sicurezza per navi da passeggeri ((di cui al presente articolo)), rilasciato da un altro Stato membro alle navi da passeggeri adibite a viaggi nazionali.
((COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 12 MAGGIO 2020, N. 43)).
((8. Tutto l'equipaggiamento marittimo di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2017, n. 239, conforme alle disposizioni del medesimo decreto, e' considerato conforme anche alle disposizioni del presente decreto.))
Art. 8-bis
#Comma 1
(( (Sanzioni). ))
Comma 2
((
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non ottemperano ai requisiti di sicurezza per le persone a mobilita' ridotta di cui all'articolo 4-ter, sono puniti con l'arresto da un mese a un anno ovvero con l'ammenda da euro 516 a euro 1.032.
Il comandante della nave, l'armatore, gli amministratori della societa' di armamento e della societa' di gestione che non sottopongono la nave alle visite previste dall'articolo 7, sono puniti con la sanzione amministrativa da euro 5.000 a euro 15.000.
In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
))