Nei casi stabiliti con provvedimento dell'autorita' competente centrale, l'autorita' competente locale chiede alla societa' di gestione di fornire prova della conformita' ai requisiti dell'Allegato I antecedentemente all'ispezione pre-avvio, ma comunque nel periodo intercorrente tra i trenta e i dieci giorni precedenti la stessa ispezione pre-avvio.
Testo vigente
Art. 3
#Comma 1
Ispezioni pre-avvio
Comma 2
Art. 4
#Comma 1
Eccezioni all'obbligo dell'ispezione pre-avvio
Comma 2
In caso di ispezioni pre-avvio, l'autorita' competente locale puo' decidere di non applicare taluni requisiti o procedure di cui agli allegati I e II pertinenti alle visite ai servizi di bordo effettuate nei sei mesi precedenti. L'autorita' competente locale trasferisce le informazioni pertinenti nella banca dati sulle ispezioni conformemente all'articolo 9.
L'autorita' competente locale che riceve istanza di abilitazione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri a un servizio di linea puo' tenere conto delle ispezioni e delle visite precedentemente effettuate ai fini dell'esercizio in un altro servizio di linea disciplinato dal presente decreto. Se l'autorita' competente locale ritiene soddisfacenti tali ispezioni e visite e se le stesse sono pertinenti alle nuove condizioni operative, non e' necessario effettuare le ispezioni di cui all'articolo 3, comma 1.
Su richiesta di una societa' di gestione, l'autorita' competente locale puo' confermare anticipatamente l'accordo in merito alla pertinenza delle precedenti ispezioni e visite alle nuove condizioni operative.
Art. 5
#Comma 1
Ispezioni periodiche
Comma 2
Un'ispezione pre-avvio effettuata ai sensi dell'articolo 3 e' valida anche come ispezione ai fini del comma 1, lettera a).
L'ispezione di cui al comma 1, lettera a), puo' essere eseguita, a discrezione dell'autorita' competente locale, in concomitanza alla visita ai servizi di bordo.
L'autorita' competente locale sottopone le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri a un'ispezione di cui al comma 1, lettera a) ogni volta che esse subiscono riparazioni, alterazioni e modificazioni di rilievo oppure quando interviene un cambiamento di gestione o un passaggio di classe. Tuttavia, in caso di cambiamento di gestione o di passaggio di classe, l'autorita' competente locale, dopo aver valutato le ispezioni precedentemente effettuate sulla nave ro-ro da passeggeri o sull'unita' veloce da passeggeri e se le condizioni di sicurezza di esercizio non sono compromesse dal suddetto cambiamento o passaggio, puo' dispensare la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri dall'ispezione di cui al comma 1, lettera a).
Art. 6
#Comma 1
Rapporto d'ispezione
Comma 2
Al termine delle ispezioni eseguite ai sensi del presente decreto, l'ispettore redige un rapporto conformemente all'Allegato X del decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53, e ne consegna una copia al comandante.
Le informazioni contenute nel rapporto sono inserite nella banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 9.
Art. 7
#Comma 1
Rettifica delle deficienze, fermo e sospensione dell'ispezione
Comma 2
Se durante un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5 sono confermate o rilevate deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile tali da non costituire, singolarmente o nel loro complesso, un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o tali da non porre un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, l'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, che dette deficienze siano corrette secondo modalita' e tempistiche stabilite in sede ispettiva.
Se, nel corso di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, l'ispettore verifica deficienze rispetto ai requisiti della normativa nazionale e internazionale applicabile che costituiscono un evidente pericolo per la salute o la sicurezza della navigazione o costituiscono un immediato rischio per la salute o la vita dei passeggeri o dell'equipaggio, sottopone la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo al fine di impedirne la partenza. L'ispettore notifica copia del provvedimento di fermo al comandante e informa immediatamente l'autorita' competente locale, al fine del diniego delle spedizioni di cui all'articolo 181 del codice della navigazione, e, ove istituita, l'autorita' di sistema portuale di cui all'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
Se una delle deficienze di cui al comma 2 non puo' essere prontamente eliminata presso il porto in cui e' stata confermata o rilevata, l'autorita' competente locale puo' consentire alla nave o all'unita' veloce di raggiungere un cantiere navale idoneo alla pronta eliminazione della deficienza.
Quando le condizioni generali di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sono evidentemente non corrispondenti ai requisiti ad essa applicabili, l'ispettore puo' sospendere l'ispezione finche' la societa' di gestione non abbia fatto quanto necessario per garantire che la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri non rappresenti piu' un evidente pericolo per la salute o la sicurezza o non costituisca piu' un rischio immediato per la vita dell'equipaggio e dei passeggeri e per garantire che sia conforme ai requisiti previsti dalle convenzioni internazionali applicabili alla specifica unita'.
Nei casi in cui sospende l'ispezione ai sensi del comma 5, l'ispettore sottopone automaticamente la nave ro-ro da passeggeri o l'unita' veloce da passeggeri a provvedimento di fermo ed effettua le comunicazioni di cui al comma 2. Il provvedimento di fermo e' revocato dopo che l'ispezione e' stata ripresa e completata e se sono soddisfatte le condizioni di cui al comma 4 e all'articolo 8, comma 3.
Al fine di non creare intralci al traffico portuale, l'autorita' competente locale puo' autorizzare lo spostamento di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri sottoposta a fermo verso un'altra parte del porto, a condizione che lo spostamento sia effettuato in condizioni di sicurezza. A tal fine, le autorita' competenti locali e le autorita' di sistema portuale agevolano la sistemazione in porto delle navi sottoposte a fermo. In ogni caso, le valutazioni sul traffico portuale non influenzano l'adozione o la revoca dei provvedimenti di fermo.
Se, a seguito della presentazione di un ricorso, il provvedimento di fermo di cui ai commi 2 e 6 e' revocato o modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna senza ritardo la banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo
9. L'ispettore informa il comandante della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri sottoposta a provvedimento di fermo del diritto di ricorso e delle procedure applicabili.
Avverso il provvedimento di fermo emanato dall'ispettore e' esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste. La presentazione del ricorso non determina la sospensione del provvedimento di fermo.
Art. 8
#Comma 1
Disposizioni tariffarie
Comma 2
Se, a seguito di un'ispezione di cui agli articoli 3 e 5, e' adottato un provvedimento di fermo, le spese connesse alle ispezioni sono a totale carico della societa' di gestione, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale, in solido con il proprietario.
Sono altresi' a carico del proprietario, dell'armatore o del suo rappresentante nel territorio nazionale i costi relativi alla sosta in porto dell'unita' navale sottoposta a provvedimento di fermo.
Il provvedimento di fermo non e' revocato finche' non e' stato effettuato il completo pagamento delle spese e dei costi di cui ai commi 1 e 2 o non e' stata data una garanzia sufficiente per il loro rimborso.
Alla copertura degli oneri di cui al comma 1 si provvede, ai sensi dell'articolo 30, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234, mediante tariffe determinate con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, da adottarsi entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con indicazione dei termini e delle modalita' di versamento delle medesime tariffe.
Le tariffe sono calcolate sulla base del criterio di copertura del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni.
Le entrate derivanti dalla riscossione delle tariffe di cui al comma 4 affluiscono ad apposito capitolo dell'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnate, con decreto del Ministero dell'economia e delle finanze, ai pertinenti capitoli dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, ai fini della copertura delle spese sostenute per le attivita' di cui al comma 1.
Art. 9
#Comma 1
Banca dati sulle ispezioni
Comma 2
L'autorita' competente locale inserisce tempestivamente nella banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 10 della direttiva (UE) 2017/2110 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 novembre 2017, le informazioni relative alle ispezioni effettuate ai sensi del presente decreto e quelle relative alle deficienze e ai provvedimenti di fermo, non appena e' ultimato il rapporto sull'ispezione o e' revocato il provvedimento di fermo.
Entro settantadue ore dall'inserimento dei dati di cui al comma 1, l'autorita' competente locale provvede alla loro convalida, ai fini della pubblicazione nella banca dati sulle ispezioni.
L'autorita' competente centrale ha accesso a qualsiasi informazione, registrata nella banca dati sulle ispezioni, inerente l'attuazione del sistema ispettivo previsto dal presente decreto e dal decreto legislativo 24 marzo 2011, n. 53.
Art. 10
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Il comandante della nave e la societa' di gestione che viola il provvedimento di fermo di cui all'articolo 7, commi 2 e 6, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 15.000.
In relazione alle violazioni individuate dal presente decreto, l'autorita' competente a ricevere il rapporto di cui all'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689, e' il Capo del compartimento marittimo.
All'accertamento dei reati e delle violazioni amministrative di cui al presente articolo sono competenti gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria appartenenti alle Forze di polizia e al Corpo delle Capitanerie di porto, nonche' le persone cui le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni di polizia giudiziaria in materia di sicurezza della navigazione.
Art. 12
#Comma 1
Modifica degli allegati
Comma 2
Gli allegati al presente decreto possono essere modificati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, per adeguarli alle modifiche apportate in sede europea ai sensi dell'articolo 36 della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
Art. 13
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti previsti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.
Art. 14
#Comma 1
Disposizioni transitorie e abrogazioni
Comma 2
Fino all'adozione del decreto di cui all'articolo 8, comma 4, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 25 settembre 2015.