Tutti i riferimenti fatti nel presente decreto a convenzioni, codici e risoluzioni internazionali, inclusi quelli per i certificati e altri documenti, sono intesi come riferimenti a tali convenzioni, codici e risoluzioni internazionali nella loro versione aggiornata.
Testo vigente
Art. 2
#Comma 1
Definizioni
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
Campo di applicazione
Comma 2
Il presente decreto si applica alle navi e alle unita' da diporto utilizzate a fini commerciali di bandiera non italiana ed ai relativi equipaggi che fanno scalo o ancoraggio in un porto nazionale per effettuare attivita' proprie dell'interfaccia nave/porto.
L'ispezione di una nave eseguita in acque soggette alla giurisdizione nazionale e' considerata, ai fini del presente decreto, equivalente a quella svolta nell'ambito di un porto.
((
Il presente decreto si applica anche alle ispezioni effettuate su navi ro-ro da passeggeri e su unita' veloci da passeggeri fuori da un porto o lontano da un ancoraggio durante un servizio di linea conformemente all'articolo 19.
))
Per le navi di stazza lorda inferiore alle 500 GT (gross tonnage), si applicano i requisiti previsti dalle convenzioni applicabili. Qualora nessuna convenzione sia applicabile, si adottano le procedure di cui all'allegato I del MOU di Parigi, per garantire che le navi non presentino evidenti pericoli per la sicurezza della navigazione, la salute o l'ambiente.
Nell'ispezionare una nave battente bandiera di uno Stato che non ha sottoscritto una delle convenzioni di cui al comma 1 dell'articolo 2, l'Autorita' competente locale accerta che la nave e il relativo equipaggio non godano di un trattamento piu' favorevole di quello riservato alle navi battenti bandiera di uno Stato firmatario di tale convenzione. Tale nave e' sottoposta a un'ispezione piu' dettagliata secondo le procedure istituite dal MOU di Parigi.
Il presente articolo non pregiudica i diritti di intervento che uno Stato membro puo' far valere in forza delle pertinenti convenzioni.
Il presente decreto non si applica alle navi da pesca, alle navi da guerra, alle navi ausiliarie, alle imbarcazioni in legno di costruzione rudimentale, alle navi dello Stato utilizzate a fini non commerciali ed alle unita' da diporto non adibite a traffici commerciali.
Le misure adottate per applicare il presente decreto non comportano una riduzione del livello generale di protezione dei marittimi previsto dal diritto sociale dell'Unione nei settori cui si applica il presente decreto, in confronto alla situazione gia' esistente in ciascuno Stato membro. Nell'attuare tali misure, se l'autorita' competente locale viene a conoscenza di una chiara violazione del diritto dell'Unione a bordo di navi battenti bandiera di uno Stato membro, essa informa immediatamente, conformemente al diritto e alla pratica nazionali, qualsiasi altra autorita' competente interessata, al fine di intraprendere, se del caso, ulteriori azioni.
Art. 4
#Comma 1
Poteri ispettivi
Comma 2
L'autorita' competente centrale, mediante ispettori qualificati, dipendenti funzionalmente dalla stessa, assicura il controllo ed il coordinamento dell'attivita' ispettiva nei porti nazionali, l'analisi dei dati statistici relativi alle ispezioni, nonche' la trasmissione costante delle informazioni acquisite al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
Art. 5
#Comma 1
Profilo professionale degli ispettori
Comma 2
Ciascun ispettore, previa verifica della sussistenza dei requisiti professionali indicati nell'allegato I del presente decreto ad opera dell'autorita' competente centrale, e' autorizzato ad eseguire i controlli dello stato di approdo a seguito del rilascio, da parte della predetta autorita', di un documento autorizzativo e di identita' personale, conforme al modello previsto dal decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione del 14 novembre 1997, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 275 del 25 novembre 1997.
Il documento di cui al comma 1 e' soggetto a rinnovo e deve essere esibito ai fini dell'accesso alla nave.
L'ispettore puo' farsi motivatamente assistere da ausiliari muniti di competenze professionali specialistiche, ai fini dello svolgimento di particolari compiti di ispezione, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Gli ispettori e gli ausiliari di cui al comma 3, non possono avere alcun interesse, personale o economico, nell'area portuale in cui avviene l'ispezione, ne' in relazione all'esercizio delle navi ispezionate o in relazione all'esecuzione dei contratti di trasporto o di altre attivita' proprie dell'interfaccia nave/porto. Il personale ausiliario di cui al comma 3 non puo' essere dipendente, ne' intraprendere attivita' per conto di organismi riconosciuti che rilasciano i certificati per conto dello Stato di bandiera, inclusi quelli di classe, o che svolgono gli accertamenti necessari per il rilascio di tali certificati.
Per quanto non espressamente indicato nel presente comma, si applicano, quali cause di incompatibilita', i motivi di astensione previsti per il giudice dall'articolo 51 del codice di procedura civile.
Gli ispettori ricevono una formazione appropriata in relazione alle modifiche apportate al sistema del controllo da parte dello Stato di approdo ed agli emendamenti delle convenzioni.
La competenza degli ispettori e la rispondenza del percorso formativo seguito ai criteri minimi di cui all'allegato I sono verificate, con frequenza periodica, alla luce del programma comunitario armonizzato per la formazione e la valutazione delle competenze degli ispettori incaricati del controllo dello Stato di approdo.
Al personale ispettivo del Corpo delle capitanerie di porto - Guardia costiera compete il trattamento economico ordinario ed accessorio previsto dalla legislazione vigente in ragione del proprio status senza alcun ulteriore compenso aggiuntivo discendente dall'attivita' ispettiva prestata.
Art. 6
#Comma 1
Profilo di rischio della nave
Comma 2
Alle navi che fanno scalo in un porto o ancoraggio di uno Stato facente parte della Comunita' europea e' attribuito, dalla banca dati delle ispezioni di cui all'articolo 26, un profilo di rischio che determina il livello di priorita', la frequenza e l'entita' delle ispezioni cui la nave deve essere sottoposta.
Art. 7
#Comma 1
Selezione delle navi ai fini dell'ispezione
Comma 2
L'autorita' competente locale provvede affinche', ai fini della programmazione dell'attivita' ispettiva, le navi siano selezionate in base al profilo di rischio, in conformita' all'allegato III, parte I, ed in presenza di fattori di priorita' assoluta o imprevisti conformemente all'allegato III, parte II, punti 2A e 2B.
Art. 9
#Comma 1
Sistema di ispezione ed impegno ispettivo annuale
Comma 2
Le ispezioni sono effettuate conformemente al regime di selezione descritto all'articolo 7 e al disposto dell'allegato III.
Art. 10
#Comma 1
Modalita' del rispetto dell'impegno di ispezione
Comma 2
Ferme le percentuali di cui al comma 1, l'Autorita' competente locale ispeziona, in via prioritaria, le navi che, secondo le informazioni fornite dalla banca dati delle ispezioni, fanno scalo raramente in porti o ancoraggi ubicati all'interno della Comunita'.
Art. 11
#Comma 1
Attribuzione di una percentuale di ispezioni equilibrata tra gli Stati membri
Comma 2
Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I che hanno fatto scalo supera la percentuale nazionale di ispezioni assegnata, di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se il numero di ispezioni effettuato su navi di priorita' I corrisponde almeno a detta percentuale e se le ispezioni mancate non superano il 30 per cento del totale di navi di priorita' I che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
Nel caso in cui il totale delle navi di priorita' I e II che hanno fatto scalo e' inferiore alla percentuale nazionale di ispezione assegnata di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), l'obbligo di ispezione e' rispettato se sono effettuate le ispezioni su navi di priorita' I di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), ed ispezioni su almeno l'85 per cento del totale delle navi di priorita' II che hanno fatto scalo nei porti ed ancoraggi nazionali.
Art. 12
#Comma 1
Rinvio delle ispezioni - Casi di mancata effettuazione
Comma 2
In caso di ispezione rinviata ai sensi della lettera a) o b), ed inserita nella banca dati delle ispezioni, la predetta ispezione mancata non e' conteggiata come tale. Qualora l'ispezione di una nave di priorita' I non sia effettuata, la nave non e' esentata dall'essere ispezionata nel porto di scalo successivo all'interno della Comunita', ai sensi del presente decreto.
Art. 13
#Comma 1
Comunicazione preventiva di arrivo delle navi
Comma 2
L'armatore, l'agente o il comandante di una nave diretta verso un porto o ancoraggio nazionale, che ai sensi dell'articolo 17 sia assoggettabile ad ispezione estesa, provvede a dare comunicazione all'autorita' competente locale dell'arrivo della stessa, possibilmente utilizzando strumenti elettronici, in conformita' delle disposizioni di cui all'allegato IV.
Le procedure e i formati sviluppati dall'autorita' competente locale ai fini dell'allegato IV del presente decreto sono conformi alle pertinenti disposizioni di cui al decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modifiche,in materia di avvisi originati dalle navi.
Art. 14
#Comma 1
((Segnalazione di apparenti anomalie))
Comma 2
I piloti che operano su navi in arrivo o in partenza da un porto nazionale o che operano su navi dirette o in transito all'interno delle acque di giurisdizione, informano immediatamente l'autorita' competente locale, qualora nell'esercizio delle loro normali funzioni, vengano comunque a conoscenza di anomalie che possono costituire un rischio per la sicurezza della navigazione o rappresentare una minaccia per l'ambiente marino. ((Analoga informazione e' resa dalle autorita' di sistema portuale, dai comandanti dei rimorchiatori, dagli ormeggiatori, dai battellieri e dalle autorita' sanitarie che, nell'esercizio delle loro normali funzioni, constatano che una nave attraccata in porto presenta anomalie apparenti che possono mettere a repentaglio la sicurezza della nave o rappresentare una minaccia irragionevole per l'ambiente marino.))
L'autorita' competente locale informa immediatamente il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, qualora le anomalie di cui al comma 1 rappresentino una minaccia per l'ambiente marino.
L'autorita' competente locale provvede ad intraprendere, a seguito della segnalazione ((ricevuta)), le azioni ritenute appropriate, in conformita' a quanto prescritto dall'allegato III, 2 b.
Art. 15
#Comma 1
Esposti
Comma 2
Tutti gli esposti sono soggetti ad una rapida valutazione iniziale da parte dell'autorita' competente locale allo scopo di determinarne la fondatezza. Nel caso in cui, sulla base delle verifiche iniziali, se ne ravvisi la fondatezza, l'autorita' competente locale adotta le misure necessarie a dare seguito, nel modo piu' appropriato, all'esposto, assicurando che i soggetti direttamente interessati siano in grado di far valere le loro osservazioni. Se, a conclusione degli accertamenti svolti, l'esposto viene considerato motivatamente infondato, l'autorita' competente locale informa il soggetto che lo ha originato della decisione e della relativa motivazione.
((
L'identita' della persona che presenta un esposto non e' rivelata al comandante o al proprietario della nave. L'ispettore assicura il mantenimento di garanzie di riservatezza degli esposti dei marittimi, ivi compresa la riservatezza durante i colloqui con i membri dell'equipaggio. L'autorita' competente locale informa, tramite l'autorita' competente centrale, l'amministrazione dello Stato di bandiera, eventualmente estendendone copia all'Organizzazione internazionale del lavoro (OIL), degli esposti non infondati pervenuti e del seguito che vi e' stato dato.
))
Art. 15-bis
#Comma 1
(( (Procedure per la gestione a terra degli esposti relativi alla CLM 2006). ))
Comma 2
((
Nel caso in cui e' ricevuto un esposto da parte di un marittimo concernente una violazione delle prescrizioni della CLM 2006, inclusi i diritti dei marittimi, l'ispettore nel porto in cui ha fatto scalo la nave del marittimo effettua una prima indagine.
Se del caso, a seconda della natura dell'esposto, l'indagine iniziale include la valutazione del rispetto delle procedure per presentare un esposto a bordo previste ai sensi della regola 5.1.5 della CLM 2006. L'ispettore puo' anche eseguire un'ispezione piu' dettagliata in conformita' all'articolo 16 del presente decreto.
L'ispettore cerca, se del caso, di favorire una soluzione in relazione all'esposto a bordo della nave.
Nel caso in cui dall'indagine o dall'ispezione emerga una mancata conformita' che rientra nell'ambito di applicazione dell'articolo 22, si applica detto articolo.
Qualora il comma 4 non si applichi e non sia stata trovata, a bordo della nave, una soluzione in relazione all'esposto di un marittimo relativo a materie contemplate dalla CLM 2006, l'ispettore ne da' immediata notifica allo Stato di bandiera chiedendo a quest'ultimo di presentare, entro un termine impartito, un parere e un piano di azione correttiva. Una relazione di ogni ispezione effettuata e' trasmessa per via elettronica alla banca dati sulle ispezioni di cui all'articolo 26.
Qualora non sia stata trovata una soluzione in relazione all'esposto a seguito dell'azione intrapresa conformemente al comma 5, l'autorita' competente locale, per il tramite dell'autorita' competente centrale, trasmette alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro una copia della relazione dell'ispettore, accompagnata dall'eventuale risposta ricevuta dalla competente autorita' dello Stato di bandiera entro il termine impartito. Sono analogamente informate le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato. Inoltre, l'autorita' competente centrale presenta periodicamente alla direzione generale dell'Ufficio internazionale del lavoro dati statistici e informazioni riguardanti gli esposti in relazione ai quali e' stata trovata una soluzione affinche', sulla base delle azioni ritenute appropriate e opportune, sia tenuto un registro di tali informazioni che sia portato a conoscenza delle parti, incluse le organizzazioni dei marittimi e degli armatori, che potrebbero essere interessate ad avvalersi delle pertinenti procedure di ricorso.
Il presente articolo fa salvo l'articolo 15. L'articolo 15, comma 2, si applica altresi' agli esposti relativi a materie contemplate dalla CLM 2006.
))
Art. 16
#Comma 1
Ispezioni iniziali e dettagliate
Comma 2
Quando, dopo un'ispezione iniziale, le deficienze riscontrate sono state inserite nella banca dati sulle ispezioni e ne e' prescritta l'eliminazione nel porto di scalo nazionale successivo, l'ispettore del successivo scalo, in sede di verifica dell'avvenuta eliminazione delle deficienze, puo' decidere di non procedere alle verifiche di cui al comma 1, lettere a) e c).
Se, a seguito dell'ispezione di cui al comma 1, l'ispettore ritiene che ricorra uno dei casi di cui all'allegato VI del presente regolamento ovvero altri fondati motivi circa la non rispondenza delle condizioni della nave, delle relative dotazioni o dell'equipaggio, ai requisiti previsti dalle convenzioni, procede ad un'ispezione dettagliata che comprende un'ulteriore verifica della conformita' ai requisiti operativi di bordo.
Quando le condizioni generali della nave sono palesemente sub standard, l'ispettore sospende l'ispezione e dispone il fermo della nave finche' ((i soggetti responsabili in base all'ordinamento dello Stato di bandiera non adottino)) tutte le misure necessarie per garantire l'ottemperanza ai pertinenti requisiti fissati dalle convenzioni.
Art. 17
#Comma 1
Ispezioni estese
Comma 2
L'armatore o il comandante della nave provvede affinche', nel piano operativo di bordo, venga destinato un tempo sufficiente per consentire lo svolgimento dell'ispezione estesa. Ferme restando le misure di controllo necessarie per motivi di sicurezza, la nave resta nel porto fino al completamento dell'ispezione.
Dopo aver ricevuto il preavviso di arrivo di una nave assoggettabile ad ispezione periodica estesa, l'autorita' competente locale comunica alla nave se l'ispezione estesa non sara' effettuata.
Le finalita' di un'ispezione estesa, compresa l'indicazione dei settori a rischio da controllare, sono fissate dall'allegato VII.
Art. 18
#Comma 1
((Linee guida e procedure di sicurezza della navigazione e marittima))
Comma 2
Gli ispettori, nell'espletamento delle attivita' di controllo dello Stato di approdo in materia di sicurezza, come definita dall'articolo 1, lettera a), osservano le procedure e le linee guida specificate nell'allegato VIII per tutte le navi di cui all'articolo 3, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 725/2004 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 31 marzo 2004, che fanno scalo nei porti nazionali.
Art. 19
#Comma 1
(( (Ispezione delle navi ro-ro da passeggeri e delle unita' veloci da passeggeri in servizio di linea).))
Comma 2
((
Le navi ro-ro da passeggeri e le unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sono sottoposte a ispezioni in conformita' della tempistica e degli altri requisiti stabiliti nell'Allegato XV.
All'atto di pianificare le ispezioni di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'autorita' competente locale e gli ispettori tengono in debito conto i piani operativi e di manutenzione della nave ro-ro da passeggeri o dell'unita' veloce da passeggeri.
Se una nave ro-ro da passeggeri o un'unita' veloce da passeggeri e' stata sottoposta a un'ispezione conformemente all'Allegato XV, tale ispezione e' registrata nella banca dati sulle ispezioni e presa in considerazione ai fini degli articoli 6, 7 ed 8 e per calcolare il rispetto dell'impegno ispettivo annuale. L'ispezione e' contabilizzata nel numero totale di ispezioni annue effettuate a norma dell'articolo 9.
L'articolo 8, comma 1, lettera a), l'articolo 13, comma 1 e l'articolo 17 non si applicano alle navi ro-ro da passeggeri e alle unita' veloci da passeggeri adibite a servizi di linea sottoposte a ispezione a norma del presente articolo.
L'autorita' competente locale garantisce che le navi ro-ro da passeggeri o le unita' veloci da passeggeri che sono soggette a un'ispezione supplementare conformemente all'articolo 8, comma 1, lettera b), sono selezionate ai fini dell'ispezione conformemente all'Allegato III, parte II, punto 3A, lettera c), e punto 3B, lettera c). Le ispezioni effettuate conformemente al presente comma non incidono sull'intervallo di ispezione di cui all'Allegato XV, punto 2.
Durante l'ispezione di una nave ro-ro da passeggeri o di un'unita' veloce da passeggeri, l'ispettore puo' accettare di essere accompagnato da un ispettore dello Stato di approdo di un altro Stato membro, in qualita' di osservatore. Se l'unita' navale batte bandiera di uno Stato membro, l'autorita' competente locale invita, su richiesta, un rappresentante dello Stato di bandiera a seguire l'ispezione in qualita' di osservatore.
))
Art. 20
#Comma 1
Provvedimenti di rifiuto di accesso
Comma 2
E' rifiutato l'accesso ai porti e ancoraggi nazionali a tutte le navi che battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista nera adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei trentasei mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi, ovvero battono la bandiera di uno Stato la cui percentuale di fermi rientra nella lista grigia adottata conformemente al MOU di Parigi in base alle informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni e pubblicata ogni anno dalla Commissione UE e sono state fermate piu' di due volte nel corso dei ventiquattro mesi precedenti in un porto o ancoraggio di uno Stato membro o di uno Stato firmatario del MOU di Parigi.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121)).
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 10 SETTEMBRE 2021, N. 121)).
Il rifiuto di accesso si applica dal momento in cui la nave lascia il porto o l'ancoraggio in cui e' stata destinataria del terzo fermo e in cui e' stato emesso il provvedimento di rifiuto di accesso. Le disposizioni di cui al comma 1 non si applicano nei casi previsti dall'articolo 24, comma 4, del presente decreto.
Il provvedimento di rifiuto di accesso e' revocato trascorsi tre mesi dalla data in cui esso e' stato emesso e quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'allegato IX, punti da 3 a 9. Se la nave e' sottoposta ad un secondo rifiuto di accesso, il predetto provvedimento non e' revocato prima che siano trascorsi 12 mesi.
Ad ogni nave che non soddisfi i criteri specificati nel comma 4, dopo un periodo di ventiquattro mesi dall'emanazione del provvedimento, e' imposto un rifiuto di accesso permanente a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'.
Ogni fermo successivo in un porto o ancoraggio all'interno della Comunita' dopo il terzo rifiuto di accesso determina il rifiuto permanente di accesso della nave a qualsiasi porto o ancoraggio all'interno della Comunita'.
Ai fini del presente articolo, saranno osservate le procedure di cui all'allegato IX concernente «Disposizioni relative al rifiuto di accesso nei porti e ancoraggi all'interno della Comunita'».
Art. 21
#Comma 1
Rapporto di ispezione per il comandante
Comma 2
Al termine di un'ispezione, di un'ispezione dettagliata o di un'ispezione estesa, l'ispettore redige un rapporto a norma dell'allegato X, consegnandone una copia al comandante della nave ed all'autorita' competente locale.
((
Qualora un'ispezione piu' dettagliata accerti condizioni di vita e di lavoro sulla nave difformi dalle prescrizioni della CLM 2006, l'ispettore segnala immediatamente le carenze al comandante della nave, stabilendo anche i termini previsti per la correzione delle stesse.
Riguardo a materie legate alla CLM 2006, l'autorita' competente locale ha la facolta' di trasmettere copia della relazione dell'ispettore, corredata delle eventuali repliche pervenute entro il termine prescritto dalle competenti autorita' dello Stato di bandiera, al direttore generale dell'Ufficio internazionale del lavoro, affinche' l'azione possa essere valutata pertinente e idonea al fine di garantire che i dati in questione siano registrati e trasmessi ai soggetti eventualmente interessati ad avvalersi delle procedure di ricorso appropriate.
))
Art. 22
#Comma 1
Accertamento di deficienze e fermo della nave
Comma 2
In tutti i casi in cui dall'ispezione emergono o vengono confermate deficienze l'autorita' competente locale accerta, tramite l'ispettore, che le deficienze siano eliminate in conformita' alle convenzioni.
L'ispettore che rileva, nell'attivita' della nave, deficienze tali che, individualmente o nel complesso, rendano le operazioni svolte a bordo pericolose per la sicurezza, la salute dei passeggeri o dell'equipaggio o l'ambiente, informa l'autorita' competente locale che deve disporre la sospensione delle operazioni.
((
In caso di condizioni di vita e di lavoro a bordo che rappresentino un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei marittimi oppure di carenze che costituiscano una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi), l'autorita' competente locale assicura che la nave ispezionata sia sottoposta a fermo o che sia interrotto lo svolgimento dell'operazione durante la quale sono emerse le carenze.
Il provvedimento di fermo o d'interruzione di un'operazione non e' revocato fino a quando non si sia posto rimedio alle carenze riscontrate oppure l'autorita' competente non abbia accettato un piano d'azione per correggere le carenze stesse e abbia accertato che il piano possa essere attuato in modo rapido. Prima di accettare un piano d'azione, l'ispettore puo' consultare lo Stato di bandiera.
))
La sospensione delle operazioni si protrae fino all'eliminazione del pericolo o fino a che l'ispettore, sulla base di ulteriori accertamenti, determina le condizioni alle quali l'operazione puo' continuare senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente.
Se l'ispezione rivela che la nave non e' equipaggiata con dispositivi di registrazione dei dati di navigazione, VDR, quando il loro uso e' previsto dal decreto legislativo 19 agosto 2005, n. 196, e successive modifiche e integrazioni, l'ispettore provvede affinche' la nave sia sottoposta a fermo.
L'ispettore, in conformita' a quanto prescritto dal comma 4 sopracitato nonche' nel caso in cui abbia riscontrato deficienze nella nave che rappresentano un pericolo per la sicurezza, la salute o l'ambiente, nell'esercizio del proprio potere discrezionale e nel rispetto dei criteri da applicare per il fermo delle navi, di cui all'allegato XI del presente decreto, notifica il provvedimento di fermo al comandante della nave e informa immediatamente l'autorita' competente locale, ai fini del diniego delle spedizioni ai sensi dell'articolo 181 del codice della navigazione, nonche' l'autorita' portuale ove presente.
((
Qualora si proceda a un fermo, l'autorita' competente informa immediatamente per iscritto, e accludendo il rapporto d'ispezione, l'amministrazione dello Stato di bandiera o, quando cio' non sia possibile, il console o, in sua assenza, la piu' vicina rappresentanza diplomatica di tale Stato in merito a tutte le circostanze che hanno reso necessario l'intervento. Sono inoltre informati gli ispettori nominati o gli organismi riconosciuti responsabili del rilascio dei certificati di classificazione o dei certificati obbligatori conformemente alle convenzioni, se del caso.
Inoltre, se e' fatto divieto a una nave di riprendere il mare a causa di una grave o ripetuta violazione delle prescrizioni della CLM 2006 (inclusi i diritti dei marittimi) oppure le condizioni di vita e di lavoro a bordo rappresentano un evidente pericolo per l'incolumita', la salute o la sicurezza dei lavoratori marittimi, l'autorita' competente deve informare immediatamente lo Stato di bandiera e invita un rappresentante di quest'ultimo a essere presente, se possibile, chiedendo allo Stato di bandiera di rispondere entro un termine impartito. L'autorita' competente informa immediatamente anche le pertinenti organizzazioni dei marittimi e degli armatori nello Stato.
))
Il fermo della nave e' revocato a seguito dell'accertata eliminazione delle deficienze di cui al comma 5, ovvero qualora siano determinate, sulla base di ulteriori accertamenti dell'ispettore, le condizioni alle quali la nave puo' riprendere il mare senza pericolo per le altre navi e senza rischi per la sicurezza della navigazione, per la salute delle persone a bordo o per l'ambiente marino.
Il proprietario o l'armatore hanno diritto ad un indennizzo per eventuali perdite o danni subiti se la nave e' indebitamente sottoposta a fermo o ne vengono ritardate le operazioni portuali o la partenza. In tutti i casi in cui si afferma che la nave sia stata indebitamente sottoposta a fermo o abbia subito ritardo, l'onere della prova incombe al proprietario o all'armatore della nave.
Al fine di razionalizzare l'impiego delle banchine senza pregiudicare l'efficienza e l'operativita' portuale, il comandante del porto autorizza, nell'esercizio delle prerogative di cui all'articolo 62 del codice della navigazione, che una nave sottoposta a fermo sia spostata in un'altra parte del porto se cio' e' possibile in condizioni di sicurezza. Il rischio di limitare l'operativita' portuale non pregiudica di per se' l'adozione del provvedimento di fermo.
Le autorita' portuali cooperano con il comandante del porto al fine di agevolare l'ubicazione delle navi sottoposte a fermo.
Art. 23
#Comma 1
Sviluppi dell'attivita' ispettiva e conseguenze del fermo
Comma 2
Qualora le deficienze di cui all'articolo 22, comma 4, non possano essere prontamente eliminate presso il porto in cui e' stato disposto il fermo, l'autorita' competente locale puo' autorizzare la nave a raggiungere il cantiere navale idoneo piu' vicino, ai fini dell'eliminazione delle stesse, o puo' imporre che le suddette deficienze siano eliminate entro un termine massimo di trenta giorni.
Quando la decisione di inviare la nave in un cantiere navale per riparazioni e' dovuta alla non conformita' alla risoluzione IMO A.744 (18), per quanto riguarda la documentazione della nave o per quanto riguarda sue insufficienze e deficienze strutturali, l'autorita' competente locale puo' disporre le misurazioni di spessore delle lamiere nel porto di fermo, prima che la nave sia autorizzata a riprendere il mare.
Nel caso in cui le deficienze di cui all'articolo 22, comma 5, non possono essere eliminate nel porto in cui e' avvenuta l'ispezione, l'autorita' competente locale puo' autorizzare la nave a raggiungere il piu' vicino cantiere navale adeguatamente attrezzato, scelto dal comandante della nave congiuntamente all'autorita' competente locale ed alle competenti autorita' dello Stato di bandiera, previo assenso dell'autorita' competente dello Stato in cui si trova il cantiere. Per le deficienze che rappresentano un pericolo per l'ambiente marino, la predetta autorizzazione e' rilasciata anche in base agli indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'autorizzazione di cui al comma 3 e' concessa nel rispetto delle condizioni indicate dall'amministrazione dello Stato di bandiera ed approvate dall'autorita' competente locale: tali condizioni assicurano che la nave possa riprendere il mare senza rischi per la sicurezza e la salute dei passeggeri o dell'equipaggio, per le altre navi e senza rappresentare un potenziale grave pregiudizio per l'ambiente marino, in conformita' agli eventuali indirizzi della competente direzione generale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
L'autorita' competente locale, nel caso in cui il cantiere di riparazione si trovi in altro Stato informa l'autorita' competente di tale Stato, le parti menzionate all'articolo 22, comma 6, e ogni altro organismo competente, delle condizioni alle quali e' stata autorizzata la navigazione e chiede la successiva comunicazione delle azioni intraprese al riguardo.
Art. 24
#Comma 1
Divieto d'accesso ai porti
Comma 2
L'accesso ai porti dello Stato e' negato alle navi che hanno ripreso il mare senza rispettare le condizioni stabilite nel corso di un'ispezione o che hanno rifiutato di ottemperare alle prescrizioni imposte non recandosi nel previsto cantiere di riparazione, finche' il proprietario o l'armatore dell'unita' non abbia dimostrato inequivocabilmente all'autorita' competente dello Stato membro della Comunita' europea in cui sono state riscontrate le deficienze, la piena rispondenza ai pertinenti requisiti delle convenzioni.
Nel caso in cui una nave riprenda il mare da un porto dello Stato, senza rispettare le condizioni stabilite nel corso dell'ispezione, ovvero ometta di recarsi presso il previsto cantiere di riparazione, situato in uno Stato non facente parte del MOU di Parigi, l'autorita' competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.
Nel caso in cui l'autorita' competente di un altro Stato membro autorizzi una nave a raggiungere un porto nazionale per effettuare le necessarie riparazioni e tale nave non si rechi nel predetto porto, l'autorita' competente locale informa tempestivamente tutti gli altri Stati membri.
In deroga alle disposizioni di cui al comma 1, l'accesso ad un porto dello Stato e' consentito dal comandante del porto in casi di forza maggiore, per motivi di sicurezza, per ridurre o minimizzare il rischio di inquinamento o per eliminare deficienze, a condizione che il proprietario, l'armatore o il comandante della nave abbiano adottato provvedimenti adeguati per garantire un accesso sicuro secondo le valutazioni dell'autorita' competente locale.
Art. 25
#Comma 1
Diritto di ricorso
Comma 2
Fatte salve le procedure di reclamo previste ai sensi del Memorandum d'intesa di Parigi, avverso i provvedimenti di fermo di cui all'articolo 22 ovvero di rifiuto di accesso nei porti di cui all'articolo 24 e' esperibile ricorso giurisdizionale al tribunale amministrativo regionale competente per territorio o straordinario al Presidente della Repubblica, da presentarsi nelle forme e con le modalita' previste. A tal fine, nei provvedimenti in parola, notificati al proprietario, all'armatore della nave ovvero al suo rappresentante nello Stato membro per il tramite del comandante della nave, e' indicato il termine entro il quale e' possibile ricorrere e l'autorita' cui proporre ricorso. La presentazione del ricorso non determina l'automatica sospensione dell'efficacia del provvedimento opposto.
Quando, in conseguenza di un ricorso o di una richiesta presentati dal proprietario o armatore di una nave o dal suo rappresentante, un provvedimento di fermo o di rifiuto di accesso e' revocato o modificato, l'autorita' competente centrale aggiorna la banca dati sulle ispezioni, provvedendo, entro ventiquattro ore dalla suddetta decisione, alla rettifica dell'informazione presente nella banca dati di cui all'articolo 26 del presente decreto.
Art. 26
#Comma 1
Banca dati delle ispezioni
Comma 2
L'autorita' competente locale provvede a fornire, al piu' presto possibile, le informazioni sull'ora effettiva di arrivo e sull'ora effettiva di partenza di ogni nave che fa scalo nei porti e ancoraggi di giurisdizione, insieme all'identificativo del porto in questione, alla banca dati sulle ispezioni, comprendente le funzionalita' di cui all'allegato XII, tramite il sistema comunitario per lo scambio di dati SafeSeaNet. La fornitura di tali informazioni alla banca dati sulle ispezioni tramite SafeSeaNet, esenta dalla fornitura di dati ai sensi del punto 1.2 e del punto 2, lettere a) e b), dell'allegato XIII del presente decreto.
L'autorita' competente locale provvede a fornire alla banca dati sulle ispezioni le informazioni relative alle ispezioni effettuate in conformita' del presente decreto non appena e' ultimato il rapporto sull'ispezione o il fermo e' revocato. Entro 72 ore l'autorita' competente locale provvede alla convalida, ai fini della pubblicazione, delle informazioni fornite alla banca dati sulle ispezioni.
L'autorita' competente locale ha accesso a tutte le informazioni registrate nella banca dati sulle ispezioni rilevanti ai fini dell'applicazione delle procedure di ispezione del presente decreto, nonche' a qualsiasi dato registrato dalla stessa ed ai dati relativi alle navi di bandiera.
Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
Art. 27
#Comma 1
Scambio di informazioni, cooperazione e pubblicazione di notizie
Comma 2
L'autorita' competente centrale fornisce alla Commissione UE le informazioni elencate nell'allegato XIII con la frequenza in esso specificata.
Le informazioni relative ad ispezioni, fermi e rifiuti d'accesso, in conformita' dell'allegato XIV, sono messe a disposizione ed aggiornate sul sito internet della Commissione UE.
Art. 28
#Comma 1
Rimborso delle spese
Comma 2
Le spese inerenti alle ispezioni di cui agli articoli 16 e 17, qualora queste accertino o confermino deficienze che giustifichino il fermo della nave, ed alle ispezioni ((eseguite in conformita' all'articolo 20, all'articolo 24, comma 1 e all'Allegato IX)), sono poste a carico dell'armatore, del raccomandatario marittimo o di altro suo rappresentante nello Stato, in solido con il proprietario, in conformita' alle tariffe stabilite con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e con il Ministro dell'economia e delle finanze ((da adottarsi entro sessanta giorni dall'entrata in vigore della presente disposizione. Le predette tariffe sono calcolate sulla base del costo effettivo del servizio e sono aggiornate almeno ogni tre anni. Fino all'adozione di tale decreto, si applicano le tariffe di cui al decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 ottobre 2009)).
Sono altresi' poste in solido a carico del proprietario, o dell'armatore o di un suo rappresentante nello Stato i costi relativi alla sosta in porto della nave sottoposta al provvedimento di fermo.
Il fermo della nave non puo' essere revocato finche' non si sia provveduto al completo pagamento o non sia stata data garanzia sufficiente per il rimborso delle spese.
Art. 29
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
L'armatore, l'agente o il comandante della nave, che viola gli obblighi previsti dall'articolo 13, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duecentocinquanta euro ad millecinquecento euro.
Il pilota che viola l'obbligo di cui all'articolo 14 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da cinquecento euro a tremila euro.
Art. 30
#Comma 1
Disposizioni abrogative e di coordinamento
Comma 2
E' abrogato il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305. Conseguentemente i rinvii del decreto del medesimo Ministro in data 28 ottobre 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 256 del 3 novembre 2009, in tema di «determinazione delle tariffe per l'attivita' ispettiva condotta a bordo delle unita' mercantili» agli articoli 5, 6, 10 e 11, comma 1, del decreto del 13 ottobre 2003, n. 305, sono da intendersi rispettivamente agli articoli 16, 17, 28 e 24, comma 1, del presente decreto.
Art. 31
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
Le Amministrazioni interessate provvedono all'adempimento dei compiti derivanti dal presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.