Scopo del presente decreto e' di istituire un sistema di monitoraggio del traffico navale e d'informazione ai fini di una migliore sicurezza ed efficienza di tale traffico, di una migliore risposta delle autorita' in caso di incidente o in presenza di situazioni potenzialmente pericolose in mare, comprese le operazioni di ricerca e soccorso, e di un ausilio per migliorare la prevenzione e l'individuazione dell'inquinamento causato da navi.
Testo vigente
Preambolo
Titolo I - FINALITA' E AMBITO DI APPLICAZIONE
Art. 1
#Comma 1
Finalita'
Comma 2
Art. 3
#Comma 1
(((Ambito di applicazione). ))
Comma 2
((
Il presente decreto si applica alle navi di stazza pari o superiore a 300 GT, salvo diversamente specificato.
))
Comma 3
Titolo II - RAPPORTAZIONE E MONITORAGGIO NAVALE
Art. 4
#Comma 1
Comunicazione preventiva dell'ingresso nei porti italiani
Comma 2
Le navi dirette a un porto nazionale, provenienti da un porto extracomunitario che trasportano merci pericolose o inquinanti, sono soggette all'obbligo di comunicazione di cui all'articolo 13.
Art. 5
#Comma 1
(( (Monitoraggio delle navi che entrano nelle aree coperte da sistemi obbligatori di rapportazione navale). ))
Comma 2
((
La NCA provvede, attraverso le LCA e secondo le modalita' indicate nei successivi articoli, alla gestione dei sistemi di monitoraggio e di rapportazione navale obbligatori, denominati Bonifacio Traffic ed Adriatic Traffic, nonche' dei sistemi di rapportazione navale obbligatoria in vigore all'interno delle acque marittime di giurisdizione dei Centri VTS, prevedendo che i comandi delle navi forniscano le informazioni secondo la risoluzione IMO A.851(20). L'obbligo di informazione deve riguardare, in ogni caso, le informazioni di cui all'allegato I, punto 4.
L'amministrazione, nel caso in cui intenda introdurre un nuovo sistema obbligatorio di rapportazione navale o modificare i sistemi di rapportazione di cui al comma 1, da sottoporre all'IMO per la preventiva adozione, deve prevedere l'acquisizione, attraverso gli stessi, almeno delle informazioni di cui all'allegato I, punto 4.
))
Art. 6
#Comma 1
Impiego dei sistemi di identificazione automatica
Comma 2
Le navi nazionali e le navi di bandiera straniera individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate di un sistema di identificazione automatica (AIS) rispondente alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del sistema di identificazione automatica (AIS) ((di classe A)) e del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.
Le navi dotate di un sistema di identificazione automatica lo mantengono sempre in funzione, tranne nei casi in cui accordi, regole o norme internazionali prevedono la protezione delle informazioni sulla navigazione.
L'utilizzo del sistema di identificazione automatica, all'interno delle acque portuali, e' soggetto alla disciplina del Comandante del porto, in ragione delle preminenti esigenze di sicurezza (security) delle infrastrutture portuali.
Art. 6-bis
#Comma 1
Utilizzo di sistemi di identificazione automatica, AIS, da parte delle unita' da pesca).
Comma 2
Ogni unita' da pesca di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri e' dotata, secondo il calendario riportato nell'allegato II, parte I, ((...)), di un sistema di identificazione automatica, AIS, di classe A conforme alle norme di funzionamento definite dall'IMO.
Tale obbligo e' esteso ad ogni unita' da pesca di qualsiasi bandiera, di lunghezza fuori tutto superiore a 15 metri, che operi nelle acque interne o nel mare territoriale oppure sbarchi le sue catture in un porto nazionale.
Le unita' da pesca mantengono sempre in funzione il sistema AIS durante la navigazione, salvo che, in casi eccezionali, il Comandante ritenga necessario disattivarlo per la sicurezza dell'unita'.
Art. 6-ter
#Comma 1
(((Utilizzo di sistemi di identificazione e tracciamento a lungo raggio delle navi, LRIT). ))
Comma 2
((
Le navi soggette al rispetto della regola V/19-1 della Convenzione SOLAS e degli standard operativi e dei requisiti funzionali adottati dall'IMO che fanno scalo in un porto nazionale sono dotate di dispositivo LRIT conforme alla normativa internazionale in materia.
La NCA acquisisce le informazioni LRIT trasmesse dalle navi attraverso la partecipazione all'European LRIT Data Center e coopera con la Commissione e con gli Stati membri per determinare i requisiti necessari per l'installazione del sistema di trasmissione delle informazioni LRIT a bordo delle navi.
))
Art. 7
#Comma 1
(( (Impiego dei sistemi di rotte navali). ))
Comma 2
((
Le autorita' competenti provvedono al monitoraggio del traffico navale e adottano tutte le misure necessarie e appropriate per assicurare che tutte le navi che entrano nelle zone in cui esiste un sistema di rapportazione navale adottato dall'IMO in base alla convenzione SOLAS, capitolo V, regola 10, o in quelle individuate per garantire una maggiore tutela ambientale delle coste nazionali, impiegano detti sistemi in conformita' alle linee guida e ai criteri emanati dall'IMO.
Le autorita' competenti, nel caso in cui e' operante un sistema di rotte navali non adottato dall'IMO, si uniformano, per quanto possibile, alle linee guida e ai criteri elaborati dall'IMO e diffondono tutte le informazioni per un impiego sicuro ed efficace dei predetti sistemi di rotte navali.
))
Art. 8
#Comma 1
(( (Monitoraggio dell'adesione ai servizi di assistenza al traffico marittimo da parte delle navi). ))
Comma 2
((
L'Amministrazione adotta le misure necessarie e appropriate per assicurare che le navi di bandiera Italiana partecipino e rispettino le regole esistenti nelle aree VTS di un altro Stato membro.
))
Art. 9
#Comma 1
(( (Gestione dei sistemi di monitoraggio ed informazione sul traffico marittimo - VTMIS nazionale). ))
Comma 2
((
L'amministrazione realizza e gestisce in via esclusiva il VTMIS nazionale, nonche' lo scambio delle informazioni acquisite con le altre autorita' competenti. L'amministrazione provvede allo scambio delle informazioni acquisite dal sistema di cui al primo periodo con gli altri Stati dell'Unione europea e piu' in generale in ambito internazionale.
L'amministrazione rende disponibili agli organi preposti alla difesa nazionale, alla sorveglianza marittima, alla sicurezza pubblica, alla difesa civile ed al soccorso pubblico i dati e le informazioni concernenti il traffico navale, quando abbiano attinenza con tali materie, secondo modalita' tecniche, esistenti a legislazione vigente, fissate in appositi decreti interministeriali adottati, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, di concerto con i dicasteri interessati. Fino all'entrata in vigore di tali decreti l'amministrazione rende comunque disponibili i predetti dati e informazioni agli organi suddetti.
Il personale impiegato nel sistema VTMIS o addetto ai sistemi di rapportazione navale obbligatoria e' qualificato presso il Centro di formazione VTMIS dell'amministrazione.
))
Art. 9-bis
#Comma 1
(Rete AIS nazionale).
Comma 2
Nell'ambito del sistema di cui al comma 1 dell'articolo 9, l'amministrazione provvede alla gestione della rete AIS nazionale per la ricezione e la diffusione di informazioni sul traffico marittimo ((...)), garantendo la necessaria copertura radioelettrica.
L'amministrazione rende disponibili le informazioni AIS acquisite dalla rete nazionale nel quadro delle procedure fissate con il decreto interministeriale di cui al comma 2 dell'articolo 9.
((
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono fissate le procedure e le modalita' per l'erogazione dei servizi AIS da parte della rete AIS nazionale.
))
L'autorizzazione rilasciata dal Ministero dello sviluppo economico ai sensi dell'articolo 25 del decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, per l'esercizio di impianti AIS, e' subordinata al parere favorevole dell'amministrazione, da rendersi, entro novanta giorni dalla richiesta, esclusivamente in relazione agli aspetti connessi alla sicurezza della navigazione ed al corretto funzionamento della rete AIS nazionale.
Le stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS operano anche in trasmissione, qualora l'amministrazione ne riconosca rilevanza ai fini di tutela della sicurezza della navigazione((. In ogni caso, potranno essere autorizzate le sole trasmissioni del messaggio 21, relative agli Aids-to-Navigation di tipo fisico, di cui alla raccomandazione ITU-R M. 1371, edita dall'Unione internazionale delle telecomunicazioni. Le informazioni acquisite da stazioni non facenti parte della rete istituzionale AIS non potranno essere aggregate per costituire reti di monitoraggio del traffico marittimo.))
Art. 10
#Comma 1
Registratori dei dati di viaggio
Comma 2
((
Le navi nazionali e straniere, individuate nell'allegato II, che fanno scalo in un porto nazionale, sono dotate del registratore dei dati di viaggio (Voyage Data Recorder - VDR). Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti possono essere emanate ulteriori disposizioni sulle modalita' d'uso dei registratori dei dati di viaggio (VDR) sia per gli armatori che per i comandanti delle navi, in conformita' alle disposizioni emanate in sede internazionale.
))
Sono esentate dall'obbligo di installare il registratore dei dati di viaggio (VDR) le navi da passeggeri adibite esclusivamente a viaggi nazionali in tratti di mare delle classi B, C e D, come definite all'articolo 3, comma 1, del decreto legislativo 4 febbraio 2000, n. 45.
I dati rilevati con un sistema VDR sono messi a disposizione della richiedente amministrazione dello Stato interessato in caso di un'indagine effettuata a seguito di un sinistro avvenuto nelle acque sottoposte alla giurisdizione nazionale. L'amministrazione provvede nel corso dell'indagine ad utilizzare e a debitamente analizzare detti dati nonche' a pubblicare i risultati dell'indagine al piu' presto possibile dopo la sua conclusione.
Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuate le unita' soggette all'obbligo di essere dotate del registratore dei dati di viaggio (VDR) di cui all'allegato II.
Art. 11
#Comma 1
((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 6 SETTEMBRE 2011, N. 165))
Comma 2
Titolo III - COMUNICAZIONE DELLE MERCI PERICOLOSE O INQUINANTI A BORDO DELLE NAVI (HAZMAT)
Art. 12
#Comma 1
Informazioni concernenti il trasporto di merci pericolose o inquinanti).
Comma 2
Le merci pericolose o inquinanti sono consegnate per il trasporto o accettate a bordo di una nave, indipendentemente dalle dimensioni di questa, se al comandante al proprietario o all'armatore, prima che le merci siano accettate a bordo, perviene una dichiarazione contenente le seguenti informazioni di cui all'allegato I, punto 2, nonche':
((a) per le sostanze di cui all'allegato I della convenzione MARPOL, la scheda dei dati di sicurezza che specifica le caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti, compresa, ove applicabile, la viscosita' espressa in cSt a 50°C e la densita' a 15°C, nonche' gli altri dati che figurano sulla scheda dei dati di sicurezza conformemente alla risoluzione dell'IMO MSC.286(86).));
b) i numeri di chiamata di emergenza dello spedizioniere o di ogni altra persona o organismo in possesso di informazioni sulle caratteristiche fisico-chimiche dei prodotti e sulle misure da adottare in caso di emergenza.
Le navi provenienti da un porto di un Paese terzo che fanno scalo in un porto nazionale e che trasportino a bordo merci pericolose o inquinanti, sono munite di una dichiarazione dello spedizioniere contenente le informazioni di cui al comma 1.
Lo spedizioniere fornisce al Comandante o all'esercente la dichiarazione di cui al comma 1 e cura che il carico consegnato per il trasporto corrisponda effettivamente a quello di cui alla dichiarazione citata.
Art. 13
#Comma 1
((Obbligo di comunicazione delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo))
Comma 2
L'armatore, il proprietario ((, la compagnia,)) , l'agente o il comandante di una nave, di qualsiasi stazza, che trasporta merci pericolose o inquinanti, comunica, al momento della partenza, all'autorita' marittima le informazioni di cui all'allegato I, punto 3.
L'armatore, il proprietario ((, la compagnia,)) , l'agente o il comandante di una nave che trasporta merci pericolose o inquinanti proveniente da un porto extracomunitario e diretta verso un porto nazionale ovvero un luogo d'ormeggio situato nelle acque territoriali italiane, comunica le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, anche all'autorita' marittima del primo porto di destinazione o del luogo d'ormeggio, se questa informazione e' disponibile al momento della partenza. Se tali informazioni non sono disponibili al momento della partenza, esse sono comunicate non appena e' noto il porto di destinazione o il luogo di ormeggio.
L'autorita' marittima conserva le informazioni di cui all'allegato I, punto 3, per un periodo sufficiente a consentire la loro utilizzazione in caso di incidente in mare e adotta i provvedimenti necessari per fornire immediatamente tali informazioni a richiesta dell'autorita' interessata.
L'armatore, il proprietario ((, la compagnia,)), l'agente o il comandante della nave comunica le informazioni relative al carico di cui all'allegato I, punto 3, all'autorita' marittima competente. Le informazioni sono trasmesse, per quanto possibile per via elettronica, nel rispetto della sintassi e delle procedure specificate nell'allegato III.
Art. 14
#Comma 1
Scambio telematico di dati fra Stati membri
Comma 2
L'amministrazione coopera con le autorita' degli altri Stati membri per garantire l'interconnessione e l'interoperabilita' dei sistemi nazionali utilizzati per la gestione delle informazioni di cui all'allegato I.
((
La NCA, su richiesta della NCA di altro Stato membro, trasmette, senza ritardo, mediante SafeSeaNet, informazioni sulla nave o sulle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, necessarie ai fini della sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.
))
Art. 14-bis
#Comma 1
Portale per lo scambio telematico di dati tra gli armatori, proprietari, agenti raccomandatari, compagnie o comandanti delle navi e le amministrazioni - PMIS).
Comma 2
Lo scambio delle informazioni di interesse commerciale previste dal presente decreto tra armatori, proprietari, agenti raccomandatari, ((avvisatori marittimi,)) compagnie o comandanti delle navi e le autorita' marittime, l'agenzia delle dogane e gli altri uffici interessati, finalizzato al piu' efficace esercizio delle attivita' amministrative correlate all'ingresso, all'operativita' portuale ed alla partenza delle unita', si attua attraverso il sistema telematico PMIS.
L'Amministrazione assicura l'integrazione del PMIS con il SafeSeaNet.
Art. 15
#Comma 1
(( (Esenzioni). ))
Comma 2
((
Le esenzioni sono concesse, di volta in volta, per ogni singola nave e per ogni singolo servizio di linea limitatamente ai viaggi di durata prevista fino a dodici ore.
L'amministrazione quando il servizio di linea ha carattere internazionale e si svolge verso porti di altro Stato membro puo' chiedere allo Stato del porto di destinazione di concedere un'esenzione a tale servizio disciplinata secondo i criteri di cui ai commi 1 e 2.
L'amministrazione verifica periodicamente l'osservanza delle condizioni cui e' subordinato il regime di esenzione, disponendo l'immediata revoca dell'esenzione, qualora si accerti che la compagnia non rispetti le condizioni prescritte.
L'amministrazione comunica alla Commissione l'elenco delle compagnie e delle navi a cui e' concessa un'esenzione in applicazione del presente articolo, unitamente a tutti gli aggiornamenti di tale elenco.
))
Comma 3
Titolo IV - MONITORAGGIO DELLE NAVI A RISCHIO ED INTERVENTO IN CASO DI INCIDENTI IN MARE
Art. 16
#Comma 1
Trasmissione delle informazioni relative a determinate navi
Comma 2
L'autorita' marittima comunica le informazioni di cui al comma 1 alle competenti autorita' degli Stati membri interessati dalla rotta seguita dalla nave.
L'amministrazione che riceve dette informazioni le trasmette all'autorita' marittima competente, la quale, di iniziativa o su richiesta, puo' effettuare ispezioni o verifiche, le cui risultanze sono messe a disposizione di tutti gli Stati membri dell'Unione europea.
Art. 17
#Comma 1
Rapportazione di incidenti in mare
Comma 2
Il messaggio di rapportazione trasmesso ai sensi del comma 1 indica il nome della nave, la sua posizione, il porto di partenza, il porto di destinazione, tutte le indicazioni che consentano di ottenere informazioni sulle merci pericolose e inquinanti trasportate a bordo, il numero delle persone a bordo, i particolari dell'incidente e qualsiasi informazione pertinente prevista dalla risoluzione 851(20) dell'IMO.
Art. 18
#Comma 1
Misure da adottare in presenza di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse
Comma 2
Il comandante informa la compagnia delle misure o raccomandazioni di cui al comma 1 fermo restando la decisione che lo stesso comandante assume in base al suo giudizio professionale in conformita' alla convenzione SOLAS. Il comandante comunica alle autorita' marittime competenti i motivi della sua decisione, qualora essa non e' conforme alle misure di cui al comma 1, lettera b).
Le misure ovvero le raccomandazioni di cui al comma 1, lettera b), sono basate sulle previsioni e le osservazioni meteorologiche diffuse dal servizio meteorologico dell'Aeronautica militare italiana.
Art. 19
#Comma 1
Misure relative agli incidenti in mare
Comma 2
Quando si verifica un incidente in mare, ai sensi dell'articolo 17, l'autorita' marittima competente adotta le misure appropriate, comprese quelle di cui all'allegato IV, in conformita' alle vigenti disposizioni nazionali e internazionali per garantire la sicurezza delle persone e la protezione dell'ambiente marino e costiero.
((
L'armatore, il proprietario, la compagnia, il comandante della nave e il proprietario delle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo, collaborano pienamente con le autorita' allo scopo di ridurre al minimo le conseguenze di un incidente, trasmettendo in ogni caso alla LCA le informazioni di cui all'articolo 12.
))
Il comandante di una nave, alla quale si applicano le disposizioni del Codice ISM, informa la compagnia di ogni incidente, di cui all'articolo 17, che si mette a disposizione delle autorita' competenti e fornisce la massima collaborazione.
((
L'amministrazione, nell'attuazione della normativa nazionale in materia personale marittimo, in caso di incidente nelle acque di giurisdizione, si conforma alle Linee guida dell'IMO in tema di giusto trattamento dei marittimi.
))
Art. 20
#Comma 1
(( (Autorita' competente per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza). ))
Comma 2
((
Il Capo del Compartimento marittimo e' l'autorita' competente deputata, nell'ambito della pianificazione operativa locale antinquinamento , di cui all'articolo 11 della legge 31 dicembre 1982, n. 979, e successive modificazioni e integrazioni, ad assumere le decisioni in ordine all'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza.
Tale autorita' adotta, qualora esista una minaccia per la sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine, le misure necessarie, anche tra quelle riportate nell'allegato IV, per la tutela delle aree marine e costiere, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardia dei siti ad elevata valenza ambientale, socio economica e turistica.
Il Direttore marittimo convoca i Capi dei Compartimenti ricadenti nell'ambito di propria giurisdizione, con cadenza almeno annuale, al fine di uniformare le procedure attuative per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza e scambiare competenze tecniche ed esperienze al riguardo, anche nel quadro degli indirizzi impartiti dalla Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
))
Art. 20-bis
#Comma 1
(( (Piani per l'accoglienza delle navi che necessitano di assistenza) ))
Comma 2
((
Il Capo del Compartimento marittimo, nell'ambito della pianificazione operativa di pronto intervento locale antinquinamento, individua le procedure per fare fronte ai rischi, ivi compresi quelli alla vita umana ed all'ambiente, causati dalla presenza di navi che necessitano di assistenza nelle acque di propria giurisdizione, in aderenza alle linee guida dell'IMO definite con le risoluzioni A.949(23) ed e A.950(23).
I piani per l'accoglienza, in linea con gli indirizzi della Direzione generale per la protezione della natura del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, si uniformano al piano di pronto intervento nazionale per la difesa da inquinamenti da idrocarburi o da altre sostanze nocive causati da "incidenti marini" della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della protezione civile.
Il Capo del compartimento assicura che informazioni utili all'applicazione delle procedure previste per l'accoglienza delle navi che necessitano assistenza siano poste a disposizione dei soggetti e degli enti coinvolti nelle operazioni, che sono vincolati dall'obbligo della riservatezza posto dall'articolo 24.
))
Art. 20-quater
#Comma 1
(( (Sicurezza finanziaria e compensazioni). ))
Comma 2
((
La mancanza di copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, non esonera il Capo del Compartimento dalla valutazione preliminare e dalla decisione relativa all'accoglienza, ne' costituisce di per se' motivo sufficiente per rifiutare l'accoglienza di una nave che necessita di assistenza in un luogo di rifugio.
Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Capo del Compartimento che decide di accogliere una nave che necessiti di assistenza puo' richiedere all'armatore, al proprietario, al comandante della nave o all'agente marittimo, la produzione di adeguata copertura assicurativa ai sensi dell'articolo 6 della direttiva 2009/20/CE sull'assicurazione dei proprietari di navi per i sinistri marittimi, senza che da tale richiesta derivi ritardo nell'accoglienza della nave.
))
Art. 21
#Comma 1
Informazioni delle parti interessate
Comma 2
L'autorita' marittima, quando e' necessario, segnala via radio ogni incidente comunicato ai sensi dell'articolo 17 e divulga le informazioni relative all'eventuale presenza di ogni nave che comporta un rischio per la sicurezza della navigazione, delle persone e dell'ambiente.
L'autorita' marittima, che riceve notizie relative a fatti o situazioni idonei, anche potenzialmente, a creare un aumento del rischio di zone marittime e costiere di altro Stato membro, adotta le piu' appropriate misure per fornire ogni pertinente informazione e consultazione e, laddove sia necessario, si rende disponibile per ogni possibile forma di collaborazione.
Art. 22
#Comma 1
Designazione degli organismi competenti
Comma 2
Le comunicazioni previste dal presente decreto sono effettuate, salvo altra espressa indicazione, all'autorita' marittima del luogo di approdo della nave, ovvero ai Centri Secondari di Soccorso Marittimo (MRSC) territorialmente competenti, come individuati dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662, per l'attivita' di coordinamento delle operazioni di ricerca e di salvataggio.
Gli organismi di cui al comma 1, ricevute le comunicazioni, provvedono alla messa in atto delle rispettive azioni di competenza, ivi compresa la trasmissione delle informazioni di cui all'articolo 21.
L'amministrazione comunica alla Commissione europea, anche per le finalita' del presente decreto, l'elenco delle stazioni costiere secondarie come individuate dal decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1994, n. 662.
Art. 22-bis
#Comma 1
(( (Sistema europeo per lo scambio di dati marittimi,SafeSeaNet). ))
Comma 2
((
L'amministrazione, attraverso il sistema VTMIS nazionale, provvede alla gestione delle informazioni marittime contemplate dalla direttiva, adottando le misure necessarie a permettere il loro utilizzo operativo, e soddisfacendo, in particolare, le condizioni di cui all'articolo 14.
Per garantire il corretto scambio delle informazioni contemplate dal presente decreto, l'amministrazione provvede affinche' il VTMIS nazionale, nell'ambito della raccolta, del trattamento e della conservazione delle informazioni di cui al presente decreto, possa essere interconnesso con il sistema europeo per lo scambio di dati marittimi SafeSeaNet la cui descrizione e' riportata nell'allegato III.
Fatto salvo il contenuto del comma 2, l'amministrazione provvede affinche' i sistemi o le reti di informazione nazionali, ad eccezione di quelli finalizzati alla tutela della sicurezza pubblica, all'esercizio delle funzioni di polizia economica e finanziaria, alla difesa e alla sicurezza militare, allorche' operino ai sensi di accordi comunitari o nel quadro di progetti transfrontalieri, interregionali o transnazionali all'interno dell'Unione europea, rispettino le prescrizioni del presente decreto e siano compatibili e connessi con SafeSeaNet.
))
Art. 23
#Comma 1
Cooperazione tra gli Stati membri
Comma 2
((
L'amministrazione coopera con le autorita' degli Stati membri e con la Commissione, contribuendo allo sviluppo e al funzionamento del sistema di raccolta e di diffusione dei dati relativi alla sicurezza della navigazione, del trasporto marittimo, dei lavoratori marittimi, delle navi e degli impianti portuali, dell'ambiente marino e costiero e delle risorse biologiche marine.
))
Art. 24
#Comma 1
(Riservatezza delle informazioni ed ispezioni)
Comma 2
((
L'amministrazione, in ottemperanza alla legislazione comunitaria e nazionale, adotta le misure necessarie per garantire la riservatezza delle informazioni acquisite ai sensi del presente decreto ed utilizza dette informazioni solo in conformita' alle finalita' del trattamento di cui all'articolo 1. A tae fine collabora con la Commissione in merito a eventuali problemi relativi alla sicurezza delle reti e delle informazioni.
))
L'amministrazione puo' emanare ulteriori specifiche direttive alle autorita' marittime per garantire la riservatezza delle informazioni trasmesse ai sensi del presente decreto.
Con le medesime direttive sono altresi' impartite disposizioni per la visita periodica del funzionamento dei sistemi telematici a terra e la loro idoneita' a soddisfare i requisiti per la ricezione e la trasmissione, 24 ore su 24, delle informazioni comunicate ai sensi degli articoli 13 e 15.
Art. 25
#Comma 1
Sanzioni
Comma 2
Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente , il proprietario ((, il rappresentante legale della compagnia)) o l'armatore che viola gli obblighi previsti dall'articolo 4, comma 1, e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinquanta a euro trecento.
Il comandante della nave , il proprietario ((, il rappresentante legale della compagnia)) o l'armatore che viola l'obbligo previsto dall'articolo 6 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro milletrentatre a euro seimilacentonovantasette, maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di 2,58 euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
Il comandante della nave ((, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia,)) o l'armatore che viola gli obblighi di cui all'articolo 10, comma 1, e' punito con l'arresto da un mese ad un anno ovvero con l'ammenda da euro cinquecentosedici a euro milletrentadue.
Salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, il comandante della nave, il proprietario ((, il rappresentante legale della compagnia,)), l'armatore o un suo rappresentante che non osserva gli obblighi rispettivamente previsti dall'articolo 13, commi 1, 2 e 4, dall'articolo 17, comma 1, e dall'articolo 19 ovvero fornisca false informazioni relative alle merci pericolose o inquinanti trasportate a bordo o a elementi che, se non tempestivamente conosciuti possono creare situazioni di pericolo, e' punito con la pena dell'arresto fino a tre mesi ovvero con l'ammenda da euro duemilacinquecentottantadue a euro quindicimilaquattrocentonovantatre.
Quando uno Stato membro comunica l'esistenza di un grave vizio di conformita' nel funzionamento del sistema di gestione della sicurezza di una compagnia, l'amministrazione procede alla revoca del documento di conformita' e dell'associato certificato di gestione della sicurezza da essa rilasciati.
((
Salvo che il fatto costituisca reato, il comandante della nave, l'agente, il proprietario, il rappresentante legale della compagnia, l'armatore, lo spedizioniere o il caricatore che viola l'obbligo di rendere informazioni richieste dall'amministrazione in attuazione degli articoli 12 e 15 e' punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro millecinquecento ad euro diecimila maggiorata, nei confronti dell'armatore, dell'importo di tre euro per ogni tonnellata di stazza lorda della nave.
La violazione degli obblighi di informazione di cui agli articoli 6, 6-bis, 6-ter, 10, 12, 13, 17 e 19 costituisce fondato motivo di ispezione dettagliata ai sensi dell'articolo 5 del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 13 ottobre 2003, n. 305.
))
Art. 25-bis
#Comma 1
(( (Comunicazione delle misure adottate) ))
Comma 2
((
L'autorita' marittima che ha adottato le misure di cui agli articoli 16, comma 3, 19, comma 1, e 25, nei confronti di navi di bandiera straniera ne informa senza indugio lo Stato di bandiera ed ogni altro Stato interessato.
2. L'autorita' marittima che constata, quando si verifica un incidente in mare di cui all'articolo 19, che la compagnia non e' stata in grado di stabilire e mantenere un collegamento con la nave o con le autorita' competenti, ne informa lo Stato che ha rilasciato od a nome del quale sono stati rilasciati il documento di conformita' ISM ed il certificato di gestione della sicurezza))
Art. 26
#Comma 1
Disposizioni finanziarie
Comma 2
Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri, ne' minori entrate, per la finanza pubblica.
((1-bis. Le amministrazioni competenti danno attuazione agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie previste a normativa vigente))